01.03.2024 - * / In vigore
01.01.2024 - 29.02.2024
01.01.2022 - 31.12.2023
01.10.2020 - 31.12.2021
01.01.2020 - 30.09.2020
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1

Ordinanza
sul libero passaggio nella previdenza professionale
per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
(Ordinanza sul libero passaggio, OLP)
del 3 ottobre 1994 (Stato 28 dicembre 2000) Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 26 della legge del 17 dicembre 19931 sul libero passaggio (LFLP);
visto l'articolo 99 della legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA)2, ordina:

Sezione 1: Caso di libero passaggio

Art. 1

Obblighi d'informazione 1

I datori di lavoro devono comunicare senza indugio all'istituto di previdenza l'indirizzo o, se questo non è noto, il numero AVS degli assicurati il cui rapporto di lavoro è stato sciolto o il cui grado d'occupazione è stato ridotto. Essi sono tenuti ad
indicare se lo scioglimento del rapporto di lavoro o la modificazione del grado d'occupazione sono conseguenti a ragioni di salute.

2

Prima dell'uscita dall'istituto di previdenza, gli assicurati devono indicare a quale nuovo istituto di previdenza o a quale istituto di libero passaggio deve essere trasferita la prestazione d'uscita.

3

I datori di lavoro devono annunciare all'istituto di previdenza gli assicurati che contraggono matrimonio.


Art. 2

Obbligo d'accertamento e di comunicazione 1

Per gli assicurati che hanno raggiunto il 50° anno di età o hanno contratto matrimonio dopo il 1° gennaio 1995, l'istituto di previdenza deve determinare la prestazione d'uscita a quel momento.

2

Esso deve determinare inoltre per tutti gli assicurati: a.

la prima prestazione d'uscita comunicata conformemente all'articolo 24
LFLP dopo il 1° gennaio 1995 e la data di tale comunicazione; o b.

la prima prestazione d'uscita esigibile dopo il 1° gennaio 1995 ma anteriormente alla prima comunicazione secondo l'articolo 24 LFLP come pure la
data dell'esigibilità.

RU 1994 2399 1

RS 831.42

2

RS 221.229.1 831.425

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 2

831.425

3

Nel caso di libero passaggio, l'istituto di previdenza trasmette i dati giusta i capoversi 1 e 2 al nuovo istituto di previdenza o all'istituto di libero passaggio.


Art. 3

Trasmissione di dati medici I dati medici possono essere trasmessi solo dal servizio medico di fiducia dell'istituto di previdenza finora competente al servizio del nuovo istituto di previdenza. A
tale scopo è richiesto il consenso dell'assicurato.


Art. 4

Restituzione della prestazione d'uscita Se il nuovo istituto di previdenza deve restituire al precedente istituto prestazioni
d'uscita secondo l'articolo 3 capoverso 2 LFLP, le eventuali riduzioni delle prestazioni a causa di sovraindennizzo possono non essere tenute in considerazione nel
calcolo del valore attuale. Il valore attuale si calcola sulla base dei dati attuariali dell'istituto di previdenza soggetto a prestazione.


Art. 5

Calcolo della prestazione d'uscita L'istituto di previdenza deve stabilire nel suo regolamento se calcola la prestazione
d'uscita secondo l'articolo 15 LFLP (primato dei contributi) o l'articolo 16 LFLP
(primato delle prestazioni).


Art. 6

Calcolo dell'importo minimo 1

I contributi e le prestazioni d'entrata degli assicurati fungono da base per il calcolo dell'importo minimo giusta l'articolo 17 LFLP. Se in un dato lasso di tempo sono
stati pagati solo contributi di rischio, questi non entrano in linea di conto.

2

Il tasso d'interesse giusta l'articolo 17 capoversi 1 e 4 LFLP equivale al tasso d'interesse minimo stabilito nella legge federale del 25 giugno 19823 sulla previdenza
professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP).

3

Le quote delle prestazioni d'entrata apportate, impiegate per finanziamenti di cui all'articolo 17 capoverso 2 lettere a-c LFLP, non devono essere considerate nel calcolo della prestazione minima.

4

I contributi destinati al finanziamento delle rendite transitorie AVS possono essere dedotti giusta l'articolo 17 capoverso 2 lettera c LFLP, se tali rendite iniziano a decorrere il più presto cinque anni prima del raggiungimento dell'ordinaria età AVS.
Se sufficienti motivi lo giustificano, questo termine può essere prolungato al massimo a dieci anni.

5

L'aumento di cui all'articolo 17 capoverso 1 LFLP raggiunge il 4 per cento nel 21° anno di età ed in seguito aumenta annualmente del 4 per cento.

3

RS 831.40

Libero passaggio - O 3

831.425

a4 Ammissione alle prestazioni regolamentari L'articolo 60a dell'ordinanza del 18 aprile 19845 sulla previdenza professionale per
la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2) è applicabile alla limitazione dell'acquisto delle prestazioni regolamentari complete (art. 9 cpv. 2 LFLP).


Art. 7


6

Tasso d'interesse di mora Il tasso d'interesse di mora equivale al tasso d'interesse minimo stabilito nella LPP7,
aumentato di un quarto per cento.


Art. 8

Tasso d'interesse tecnico Il margine d'interesse per il tasso d'interesse tecnico si situa tra il 3,5 ed il 4,5 per
cento.

a8 Tasso d'interesse in caso di spartizione della prestazione
di uscita in seguito a divorzio 1 In caso di spartizione della prestazione di uscita in seguito a divorzio, secondo
l'articolo 22 LFLP, il tasso d'interesse applicabile alle prestazioni di uscita e di libero passaggio acquisite al momento della conclusione del matrimonio e ai versamenti unici dovuti all'atto del divorzio corrisponde al tasso minimo valido nel periodo corrispondente secondo l'articolo 12 OPP 29.

2 Per il periodo anteriore al 1° gennaio 1985, si applica il tasso del 4 per cento.


Art. 9

Liquidazione parziale Per il calcolo dei fondi liberi giusta l'articolo 23 capoverso 2 LFLP, l'istituto di previdenza deve basarsi su un bilancio commerciale e tecnico contenente indicazioni
chiare sulla reale situazione finanziaria.

Sezione 2: Mantenimento della previdenza

Art. 10

Forme

1

La previdenza è mantenuta mediante una polizza o un conto di libero passaggio.

2

Per polizze di libero passaggio si intendono le assicurazioni di capitale o di rendite, comprese eventuali assicurazioni complementari per morte o invalidità, destinate esclusivamente e irrevocabilmente alla previdenza e stipulate:

4

Introdotto dal n. II dell'O del 27 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 3086).

5

RS 831.441.1 6

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 nov. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999
3604).

7 RS

831.40

8

Introdotto dal n. I dell'O del 24 nov. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3604).

9 RS

831.441.1

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 4

831.425

a.

presso un istituto assicurativo sottoposto a vigilanza assicurativa ordinaria o
presso un gruppo formato da istituti di questo genere; o b.

presso un istituto assicurativo di diritto pubblico giusta l'articolo 67 capoverso 1 LPP10.

3

Per conti di libero passaggio si intendono i contratti speciali destinati esclusivamente e irrevocabilmente alla previdenza e stipulati con una fondazione che adempie
le condizioni stabilite dall'articolo 19. Questi contratti possono essere completati
con un'assicurazione invalidità o morte.


Art. 11

Riserve per ragioni di salute Gli articoli 14 LFLP e 331c del Codice delle obbligazioni (CO)11 sono applicabili
per analogia alle polizze di libero passaggio e alle assicurazioni complementari giusta l'articolo 10 capoverso 3 secondo periodo.


Art. 12


12

Trasferimento

1 La prestazione d'uscita può essere trasferita dall'istituto di previdenza finora competente al massimo a due istituti di libero passaggio.

2 Gli assicurati possono cambiare in ogni momento l'istituto di libero passaggio o la
forma di mantenimento della previdenza.


Art. 13

Entità e tipo di prestazioni 1

L'entità delle prestazioni di vecchiaia, morte e invalidità risulta dal contratto o dal regolamento.

2

Le prestazioni sono versate conformemente al contratto o al regolamento in forma di rendita o di liquidazione in capitale. Per prestazioni si intendono pure il pagamento in contanti (art. 5 LFLP) e il prelievo anticipato (art. 30c LPP13 e art. 331e
CO14).

3

Le rendite per superstiti e d'invalidità devono essere adeguate all'evoluzione dei prezzi in conformità con l'articolo 36 capoverso 1 LPP nei limiti della previdenza
minima legale. Quest'ultima è calcolata in base all'avere di vecchiaia acquisito giusta la LPP in caso di libero passaggio.

4

L'ammontare del capitale di previdenza equivale: a.

per la polizza di libero passaggio, alla riserva matematica; b.

per il conto di libero passaggio, alla prestazione d'uscita apportata, unitamente agli interessi; le spese per la copertura dei rischi, come pure i costi di
gestione se determinati per scritto, possono essere dedotti.

10

RS 831.40

11

RS 220

12

Nuovo testo gisuta il n. II dell'O del 27 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000
3086).

13

RS 831.40

14

RS 220

Libero passaggio - O 5

831.425


Art. 14

Pagamento in contanti Per il pagamento in contanti si applica per analogia l'articolo 5 LFLP.


Art. 15

Beneficiari

1

Sono considerati beneficiari per il mantenimento della previdenza: a.

in caso di sopravvivenza, gli assicurati; b.

in caso di decesso, nel seguente ordine:
1.

i superstiti ai sensi della LPP15 , come anche il vedovo; 2.

le persone fisiche cui gli assicurati hanno provveduto in modo sostanziale; 3.

gli altri eredi legali, ad esclusione dell'ente pubblico.

2

Gli assicurati possono specificare nel contratto i diritti dei singoli beneficiari ed includere nella cerchia delle persone previste dal capoverso 1 lettera b numero 1 anche quelle del numero 2.


Art. 16


16

Pagamento delle prestazioni di vecchiaia 1

Le prestazioni di vecchiaia per polizze e conti di libero passaggio possono essere versate il più presto cinque anni prima e il più tardi cinque anni dopo il raggiungimento dell'età dell'AVS secondo l'articolo 13 capoverso 1 LPP17 .

2

Se gli assicurati percepiscono una rendita completa d'invalidità dell'assicurazione federale invalidità e il rischio d'invalidità non è coperto a titolo complementare secondo l'articolo 10 capoversi 2 e 3 secondo periodo, la prestazione di vecchiaia è
versata anticipatamente su domanda dell'assicurato.


Art. 17

Cessione, costituzione in pegno Il capitale di previdenza o il diritto alle prestazioni non ancora esigibili non può essere ceduto né costituito in pegno. Sono fatti salvi l'articolo 22 LFLP e gli articoli
30b LPP18 e 331d CO19 .


Art. 18

Finanziamento

1

Le prestazioni sono finanziate mediante la prestazione d'uscita apportata.

2

Le spese di copertura supplementare dei rischi morte e invalidità possono essere prelevate dal capitale di previdenza o finanziate con premi supplementari.

15

RS 831.40

16

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 dic. 1996 (RU 1996 3450).

17

RS 831.40

18

RS 831.40

19

RS 220

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 6

831.425


Art. 19

Norme destinate alle fondazioni di libero passaggio in materia
di investimenti

1

I fondi provenienti da fondazioni di libero passaggio possono essere investiti solo presso o tramite una banca sottoposta alla legge federale sulle banche e le casse di
risparmio (legge sulle banche)20, conformemente all'articolo 71 capoverso 1 LPP21 e
agli articoli 49-60 dell'OPP 222.

2

I fondi investiti da una fondazione a nome proprio presso una banca sono considerati, ai sensi della legge sulle banche, come depositi a risparmio di ogni singolo assicurato.

Sezione 2a:23 Ufficio centrale del 2° pilastro
a Registro degli averi dimenticati 1 L'Ufficio centrale del 2° pilastro tiene un registro centrale/(registro) nel quale sono
iscritti:

a.

gli averi dimenticati, ai sensi dell'articolo 24a LFLP; b.

i conti e le polizze di libero passaggio di assicurati con i quali i corrispondenti istituti non sono più in grado di stabilire un contatto (art. 24b cpv. 2
LFLP);

c.

l'effettivo globale di assicurati, ai sensi dell'articolo 24b capoverso 3 LFLP.

2 Il Fondo di garanzia è responsabile della gestione e dell'amministrazione del registro. Provvede segnatamente all'osservanza delle disposizioni della legislazione
sulla protezione dei dati e alla sicurezza dei dati.

3 Nel registro sono iscritti i seguenti dati: a.

cognome e nome, data di nascita e numero AVS degli assicurati, nonché b.

il nome degli istituti di previdenza o degli istituti che gestiscono conti o polizze di libero passaggio per gli assicurati interessati.

b Consultazione del registro Il registro può essere consultato: a.

dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS); b.

dalle autorità cantonali di sorveglianza.

20

RS 952.0

21

RS 831.40

22

RS 831.441.1 23

Introdotto dal n. I dell'O del 19 apr. 1999 (RU 1999 1773).

Libero passaggio - O 7

831.425

c Obbligo di annuncio

1 Gli istituti di previdenza o gli istituti che gestiscono conti e polizze di libero passaggio annunciano gli assicurati all'Ufficio centrale del 2° pilastro qualora non siano
più in grado di contattare la persona interessata.

2 Gli istituti di previdenza o gli istituti che gestiscono conti e polizze di libero passaggio e che rinunciano a mantenere contatti periodici con i loro assicurati annunciano all'Ufficio centrale del 2° pilastro il loro effettivo globale di assicurati almeno
una volta all'anno (art. 24b cpv. 3 LFLP).

d Rilascio di informazioni a assicurati e beneficiari 1 Su richiesta, l'Ufficio centrale del 2° pilastro informa gli assicurati in merito agli
istituti che potrebbero gestire averi di previdenza, conti o polizze di libero passaggio
ad essi relativi.

2 Lo stesso obbligo di informazione si applica nei confronti dei beneficiari in caso di
decesso dell'assicurato.

e Rapporti

Nel suo rapporto annuale il Fondo di garanzia riferisce in merito all'attività dell'Ufficio centrale del 2° pilastro, segnatamente in merito alle richieste ricevute e al
numero dei casi trattati o liquidati.

f Finanziamento

1 Il Fondo di garanzia copre i costi dell'Ufficio centrale del 2° pilastro, da contabilizzare separatamente nel rendiconto annuale, per mezzo dei contributi di cui all'articolo 16 dell'ordinanza del 22 giugno 199824 sul Fondo di garanzia LPP (OFG).

2 Il Fondo di garanzia può riscuotere dagli istituti che gestiscono conti o polizze di
libero passaggio, alla fine di ogni anno civile, un contributo destinato a coprire le
spese risultanti dai casi trasmessi.

Sezione 3: Disposizioni finali

Art. 20

Analisi delle ripercussioni L'UFAS, in collaborazione con esperti, analizza le ripercussioni del libero passaggio
sugli assicurati, sugli istituti di previdenza e sugli istituti di libero passaggio.

24

RS 831.432.1

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 8

831.425


Art. 21

Diritto previgente: abrogazione L'ordinanza del 12 novembre 198625 sul mantenimento della previdenza e del libero
passaggio è abrogata.


Art. 22

Modificazione del diritto vigente 1. L'ordinanza del 18 aprile 198426 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i

2. L'ordinanza del 13 novembre 198527 sulla legittimazione alle deduzioni fiscali


Art. 23

Disposizione transitoria Le banche cantonali che gestiscono conti di libero passaggio fuori di una fondazione
devono trasferirli in una fondazione, entro un anno dall'entrata in vigore della presente ordinanza.

a28 Disposizioni transitorie relative alla modifica della LFLP
del 18 dicembre 199829 1 Gli istituti di previdenza e gli istituti che gestiscono conti e polizze di libero passaggio devono aver adempiuto il loro obbligo d'annuncio di cui agli articoli 24a e
24b capoversi 2 e 3 LFLP per la prima volta il 31 dicembre 1999.

2 Le richieste di assicurati e beneficiari (art. 19d) pendenti presso l'UFAS al momento dell'entrata in vigore della presente modifica vanno trasmesse all'Ufficio
centrale del 2° pilastro per l'ulteriore trattazione.


Art. 24

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1995.

25

[RU 1986 2008] 26

RS 831.441.1. Testo inserito nell'O menzionata.

27

RS 831.461.3. Testo inserito nell'O menzionata.

28

Introdotto dal n. I dell'O del 19 apr. 1999 (RU 1999 1773).

29

RU 1999 1384 n. III