01.01.2024 - * / In vigore
01.09.2023 - 31.12.2023
01.01.2021 - 31.08.2023
01.07.2019 - 31.12.2020
01.01.2019 - 30.06.2019
01.04.2012 - 31.12.2018
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01.01.2007 - 31.07.2008
Fedlex DEFRITRMEN
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1

Ordinanza relativa alla legge federale concernente le lotterie e le scommesse professionalmente organizzate (OLLS)1 del 27 maggio 1924 (Stato 1° agosto 2008) Il Consiglio federale svizzero, in esecuzione della legge federale dell'8 giugno 19232 concernente le lotterie
e le scommesse professionalmente organizzate (detta qui di seguito «legge»), ordina: 1. Disposizioni generali

Art. 1

Il disbrigo degli incarichi che la legge e la presente ordinanza affidano all'Amministrazione federale, spetta, in quanto non sia disposto altrimenti, all'Ufficio di polizia3 del Dipartimento federale di giustizia e polizia4.


Art. 2


5



Art. 3

I funzionari della Confederazione che, nell'esercizio delle loro funzioni, vengono a
conoscenza di una contravvenzione alla legge e alla presente ordinanza, sono obbligati a denunciarla all'Ufficio di polizia del Dipartimento federale di giustizia e polizia , aggiungendo o indicando le prove.


Art. 4


6

RU 40 253 e CS 10 262 1

Nuovo testo giusta il n. II 63 dell'O del 1° dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2779).

2

RS 935.51

3

Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997. Di detta modifica è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

4

Nuova designazione giusta l'art. 1 del DCF del 16 lug. 1942 (RU 58 733). Di detta modifica è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

5

Abrogato dal n. II 105 dell'O dell'8 nov. 2006 concernente l'adeguamento di ordinanze del CF alla revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705).

6

Abrogato dal n. IV 79 dell'O del 22 ago. 2007 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2007 4477, 2008 3453).

935.511

Industria

2

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2. Lotterie d'utilità pubblica o di beneficenza

Art. 5

7 1 I Cantoni devono comunicare ogni anno all'Ufficio di polizia del Dipartimento federale di giustizia e polizia, entro il 1° marzo, le indicazioni sottoelencate circa le autorizzazioni da essi date durante l'anno civile precedente, in virtù dell'articolo 5 della legge, per la organizzazione di lotterie o di operazioni analoghe a scopo di utilità pubblica o di beneficenza, che emettono biglietti per un ammontare superiore a Fr. 50 000.-: 1. nome del titolare dell'autorizzazione; 2. scopo al quale è devoluto il prodotto della lotteria; 3. numero, prezzo e ammontare totale dei biglietti; 4. numero e ammontare totale dei premi; 5. ammontare del premio maggiore; 6. termine per l'esecuzione della lotteria; 7. esecuzione effettiva;

8. numero dei biglietti non venduti.

2

Essi devono nel contempo comunicare le autorizzazioni per lotterie emesse in altri Cantoni, rilasciate secondo l'articolo 14 della legge.

3

Per lotterie e operazioni analoghe, che emettono biglietti per un ammontare non superiore a Fr. 50 000.-, basterà comunicare all'Ufficio federale di polizia il numero e l'ammontare totale dei biglietti.

4

L'Ufficio federale di polizia mette a disposizione dei Cantoni i moduli occorrenti per queste indicazioni. Esso compila un prospetto generale valendosi delle indicazioni ricevute e lo pubblica in modo adeguato.

3. …8


Art. 6

a 129

Art. 13

a 1510 7

Nuovo testo giusta l'art. 1 del DCF del 6 dic. 1948 (RU 1948 1135).

8

Abrogato dal n. IV 79 dell'O del 22 ago. 2007 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2007 4477, 2008 3453).

9

Abrogati dal n. IV 79 dell'O del 22 ago. 2007 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2007 4477, 2008 3453).

10 Abrogati dal n. II 105 dell'O dell'8 nov. 2006 concernente l'adeguamento di ordinanze del CF alla revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705).

Lotterie e scommesse professionalmente organizzate - O 3

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Art. 16

a 2811 4. …12


Art. 29

a 3213

Art. 33

a 3514

Art. 36


15



Art. 37


16
5.17

Art. 38

a 42 6. Imprese affini alle lotterie18

Art. 43

19 Sono parificate alle lotterie: 1. tutte le operazioni nelle quali è applicato il sistema così detto «boule de neige» (Valanga, Hydra, Gella, Multiplex).

Sono qualificate tali le operazioni che fanno dipendere la consegna di merci, la distribuzione di premi o d'altre prestazioni da condizioni che non costituiscono un vantaggio per il prenditore che se egli riesce ad indurre altre persone a conchiudere la stessa operazione; 11 Abrogati dal n. IV 79 dell'O del 22 ago. 2007 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2007 4477, 2008 3453).

12 Abrogato dal n. IV 79 dell'O del 22 ago. 2007 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2007 4477, 2008 3453).

13 Abrogati dal n. IV 79 dell'O del 22 ago. 2007 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2007 4477, 2008 3453).

14

Ordinamento temporaneo privo d'oggetto.

15 Abrogato dal n. IV 79 dell'O del 22 ago. 2007 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2007 4477, 2008 3453).

16

Ordinamento temporaneo privo d'oggetto.

17 Abrogato dal n. IV 79 dell'O del 22 ago. 2007 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2007 4477, 2008 3453).

18

Nuovo tit. giusta il DCF del 12 nov. 1926 (RU 42 735).

19

Nuovo testo giusta l'art. 1 del DCF del 10 mag. 1938, in vigore dal 1° lug. 1938 (RU 54 244).

Industria

4

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2. i concorsi di ogni genere ai quali non possono partecipare che le persone che hanno fatto un versamento o conchiuso un contratto e che fanno dipendere l'acquisto o l'ammontare dei premi in buona parte da azzardo o da circostanze sconosciute al partecipante; 3. l'impianto e l'esercizio di apparecchi di vendita o di giuochi che non distribuiscono né denaro né oggetti che ne fanno le veci, se l'acquisto, la natura o il valore del premio promesso in cambio d'un versamento o all'atto della conclusione di un contratto dipendono in buona parte da azzardo.

7. Provvedimenti circa il traffico postale

Art. 44

1 La prova dell'autorizzazione secondo l'articolo 35 capoverso 1 della legge è fornita dalla presentazione del documento d'autorizzazione, steso dall'autorità competente, all'ufficio postale d'impostazione. A quest'ufficio dovrà essere data una copia certificata conforme del detto documento.20 2 Se la prova dell'autorizzazione non è fornita o se l'autorizzazione è stata ritirata, le spedizioni devono essere ritornate allo speditore.


Art. 45


21



Art. 46

22
Le disposizioni dell'articolo 44 capoverso 1 sono applicabili per analogia alle spedizioni concernenti scommesse (art. 34 e 37 della legge).

8.23

Art. 47

e 48 20 Nuovo testo giusta il n. II 63 dell'O del 1° dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2779).

21 Abrogato dal n. II 63 dell'O del 1° dic. 1997 (RU 1997 2779).

22 Nuovo testo giusta il n. II 63 dell'O del 1° dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2779).

23 Abrogato dal n. IV 79 dell'O del 22 ago. 2007 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2007 4477, 2008 3453).

Lotterie e scommesse professionalmente organizzate - O 5

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9. Entrata in vigore

Art. 49

La presente ordinanza entrerà in vigore, nello stesso tempo della legge, il 1° luglio
1924.

Industria

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