01.01.2024 - * / In vigore
01.09.2023 - 31.12.2023
01.01.2021 - 31.08.2023
01.07.2019 - 31.12.2020
01.01.2019 - 30.06.2019
01.04.2012 - 31.12.2018
01.08.2008 - 31.03.2012
01.01.2007 - 31.07.2008
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1

Ordinanza relativa alla legge federale concernente le lotterie e le scommesse professionalmente organizzate (OLLS)1 del 27 maggio 1924 (Stato 5 dicembre 2006) Il Consiglio federale svizzero, in esecuzione della legge federale dell'8 giugno 19232 concernente le lotterie
e le scommesse professionalmente organizzate (detta qui di seguito «legge»), ordina: 1. Disposizioni generali

Art. 1

Il disbrigo degli incarichi che la legge e la presente ordinanza affidano all'Amministrazione federale, spetta, in quanto non sia disposto altrimenti, all'Ufficio di polizia3 del Dipartimento federale di giustizia e polizia4.


Art. 2


5



Art. 3

I funzionari della Confederazione che, nell'esercizio delle loro funzioni, vengono a
conoscenza di una contravvenzione alla legge e alla presente ordinanza, sono obbligati a denunciarla all'Ufficio di polizia del Dipartimento federale di giustizia e polizia , aggiungendo o indicando le prove.


Art. 4

Le disposizioni previste dalla legge e dalla presente ordinanza per i titoli a premi
valgono per i contratti di risparmio e di capitalizzazione che sono combinati con una lotteria.

RU 40 253 e CS 10 262 1

Nuovo testo giusta il n. II 63 dell'O del 1° dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2779).

2

RS 935.51

3

Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997. Di tale modificazione è tenuto conto in tutto il presente testo.

4

Nuova designazione giusta l'art. 1 del DCF del 16 lug. 1942 (RU 58 733). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

5

Abrogato dal n. II 105 dell'O dell'8 nov. 2006 concernente l'adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705).

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2. Lotterie d'utilità pubblica o di beneficenza

Art. 5

6 1 I Cantoni devono comunicare ogni anno all'Ufficio di polizia del Dipartimento federale di giustizia e polizia, entro il 1° marzo, le indicazioni sottoelencate circa le autorizzazioni da essi date durante l'anno civile precedente, in virtù dell'articolo 5 della legge, per la organizzazione di lotterie o di operazioni analoghe a scopo di utilità pubblica o di beneficenza, che emettono biglietti per un ammontare superiore a fr. 50 000.-: 1. nome del titolare dell'autorizzazione; 2. scopo al quale è devoluto il prodotto della lotteria; 3. numero, prezzo e ammontare totale dei biglietti; 4. numero e ammontare totale dei premi; 5. ammontare del premio maggiore; 6. termine per l'esecuzione della lotteria; 7. esecuzione effettiva;

8. numero dei biglietti non venduti.

2

Essi devono nel contempo comunicare le autorizzazioni per lotterie emesse in altri Cantoni, rilasciate secondo l'articolo 14 della legge.

3

Per lotterie e operazioni analoghe, che emettono biglietti per un ammontare superiore a fr. 50 000.-, basterà comunicare all'Ufficio federale di polizia il numero e l'ammontare totale dei biglietti.

4

L'Ufficio federale di polizia mette a disposizione dei Cantoni i moduli occorrenti per queste indicazioni. Esso compila un prospetto generale valendosi delle indicazioni ricevute e lo pubblica in modo adeguato.

3. L'emissione e l'esecuzione di prestiti svizzeri a premi

Art. 6

Le domande per ottenere l'autorizzazione di emettere ed eseguire prestiti svizzeri a
premi vanno dirette per iscritto all'Amministrazione federale delle finanze7.


Art. 7

Nella domanda dev'essere provato che il prestito risponde per lo meno alle seguenti
condizioni:

6

Nuovo testo giusta l'art. 1 del DCF del 6 dic. 1948 (RS 1948 1135).

7

Nuova designazione giusta l'art. 1 del DCF del 16 lug. 1942 (RU 58 733). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

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1. la durata non deve superare i cinquant'anni; 2. non possono essere emessi titoli d'un valore nominale inferiore a fr. 50; 3. gli interessi e i premi devono essere fissati in modo che rappresentino insieme per il prestito un reddito non inferiore di più di 1 per cento al saggio usuale del Paese per le obbligazioni a lunga scadenza al momento della presentazione della domanda; la metà almeno di questo reddito deve essere adoperata per pagare in modo uniforme e, di regola, continuo, degli interessi di tutti i titoli del prestito;

4. l'ammontare dei premi deve, per quanto sia possibile, essere ripartito in modo eguale fra le diverse estrazioni; 5. le estrazioni dei numeri devono seguire immediatamente le estrazioni delle serie corrispondenti, in ogni modo non più tardi del primo giorno feriale dopo l'estrazione delle serie; 6. nessuna cedola a premio deve essere emessa, indipendentemente dalle obbligazioni a premio e il diritto di partecipare alle estrazioni deve estinguersi con l'estrazione di ammortamento di un titolo;

7. il pagamento del capitale, degli interessi e dei premi dovrà essere assicurato da garanzie sufficienti; 8. il debitore del prestito deve impegnarsi a rendere pubblicamente i suoi conti per tutta la durata del prestito.


Art. 8

Per i prestiti a premi dei quali i titoli non sono offerti pubblicamente, potranno, ove
le circostanze lo giustifichino, essere consentite eccezioni alle prescrizioni dell'articolo 7.


Art. 9

Alla domanda vanno allegati: 1. i tre ultimi conti annuali del debitore del prestito o, se non sono state eseguite così tante chiusure, i conti che sono già stati chiusi. Se nessun conto è stato chiuso o se la consistenza patrimoniale non risulta dai conti presentati, si allegherà un'esposizione di quest'ultima; 2. il disegno del prospetto d'emissione; 3. un'esposizione del metodo d'estrazione previsto; 4. se si tratta del prestito a premi di un Comune, l'autorizzazione del Governo cantonale data in conformità dell'articolo 17 capoverso 3 della legge.


Art. 10

L'Amministrazione federale delle finanze esamina le domande e, occorrendo, le fa completare, ordina le perizie e sottopone quindi gli atti, corredati del suo rapporto, al Dipartimento federale delle finanze e delle dogane.

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Art. 11

Se l'autorizzazione non dev'essere negata a priori, secondo l'articolo 18 della legge,
il Dipartimento federale delle finanze e delle dogane stabilisce le condizioni del prestito e la tassa d'autorizzazione e notifica la sua decisione al richiedente.


Art. 12

Se il richiedente è disposto ad adempiere le condizioni stabilite e a pagare la tassa
d'autorizzazione, deve darne avviso al Dipartimento federale delle finanze e delle dogane entro quattordici giorni a contare dalla notificazione della decisione. Quando ciò sia stato fatto, il Dipartimento federale delle finanze e delle dogane sottoporrà gli atti al Consiglio federale corredandoli della sua proposta.


Art. 13

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Art. 16

All'inizio della procedura d'autorizzazione, il richiedente deve anticipare le spese
d'autorizzazione valutate dall'Amministrazione federale delle finanze (spese per perizie, inserzioni, ecc.).


Art. 17
Autorizzato che sia il prestito, l'Amministrazione federale delle finanze ne pubblicherà il prospetto nel Foglio ufficiale svizzero di commercio facendolo precedere dall'avvertenza seguente: «L'emissione e l'esecuzione del prestito a premi descritto nel prospetta seguente sono state autorizzate con risoluzione del Consiglio federale del ......... (art. 17 e 19 della legge federale dell'8 giugno 1923 concernente le lotterie e le scommesse professionalmente organizzate).

L'autorizzazione non implica garanzia alcuna da parte della Confederazione per l'adempimento degli obblighi assunti dal debitore del prestito».


Art. 18

Il prospetto d'emissione deve indicare: 1. il nome del debitore; 2. il titolo giuridico (legge, contratto di società, risoluzione, ecc.) sul quale si fonda il diritto di emettere il prestito a premi; 3. lo scopo speciale a cui è destinato il prodotto del prestito; 4. l'importo nominale dell'emissione, cioè tanto l'ammontare dei titoli che sarà messo in circolazione, come quello che ne sarà escluso provvisoriamente; 8

Abrogati dal n. II 105 dell'O dell'8 nov. 2006 concernente l'adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705).

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5. i contrassegni (importo, serie, numeri) che distinguono i titoli da emettersi e se questi sono al portatore o nominativi; 6. le condizioni d'interesse, come pure il piano d'estrazione e di ammortamento;

7. la natura delle garanzie per il pagamento del capitale, degli interessi e dei premi ed i particolari che giovano a farsi un giudizio sopra le stesse; 8. i diritti di priorità che i nuovi titoli a premi godono in confronto di altri titoli emessi in precedenza o che questi godono in confronto di quelli (debiti privilegiati); 9. le deduzioni o le limitazioni che saranno fatte all'atto del pagamento degli interessi, dei premi o del capitale; 10. i luoghi e le date in cui saranno fatte le estrazioni e saranno pagabili gli interessi, i premi e gli ammontari del capitale; i termini di prescrizione per gli interessi, i premi e gli ammontari del capitale;

11. il modo di pubblicazione delle liste d'estrazione e delle liste dei titoli estratti ma non ancora rimborsati, nonché di tutti gli altri avvisi concernenti il prestito; 12. la borsa alla quale la quotazione viene chiesta, in quanto il prestito possa, secondo il suo ammontare, essere ammesso alla quotazione; 13. un'esposizione dello stato patrimoniale del debitore; 14. la ditta o il consorzio che assume il prestito per l'emissione e la dichiarazione se l'assunzione avviene in conto fermo o per commissione.

Se il debitore non è un Cantone né un Comune, il prospetto deve inoltre contenere i dati seguenti: 15. lo scopo dell'impresa o dell'istituto debitore; 16. la forma giuridica dell'impresa o dell'istituto; il modo con cui l'amministrazione è nominata e composta, nonché i nomi dei suoi membri.


Art. 19
Il disegno del titolo del prestito a premi dev'essere spedito in due esemplari all'Amministrazione federale delle finanze, perché esamini se il suo testo concorda con le condizioni stabilite. I dati indicati nei numeri 6 a 12 dell'articolo 18, debbono essere stampati sopra ogni titolo. Va inoltre indicato il numero del Foglio ufficiale svizzero di commercio nel quale è stato pubblicato il prospetto.


Art. 20

Tanto nel titolo stesso quanto nei prospetti, inserzioni ed altri mezzi di propaganda
concernenti il prestito, non si può riferirsi all'autorizzazione del prestito ed alla vigilanza sulla sua esecuzione se non col riprodurre testualmente e integralmente l'avvertenza contenuta nell'articolo 17.

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Art. 21

9 1 Prima d'essere emessi, i titoli, ordinati per serie e numeri, vanno spediti per la bollatura all'Amministrazione federale delle finanze10. Trattandosi di titoli a premi, che sono sottoposti alla tassa di bollo federale di emissione, va allegata agli stessi la distinta di notificazione prevista dall'ordinanza del 20 febbraio 191811 per l'esecuzione della legge federale del 4 ottobre 1917 sulle tasse di bollo.

2

Trattandosi di titoli che non sono sottoposti alla tassa di bollo federale di emissione, si deve allegare una distinta dei titoli firmata e stesa in due esemplari.


Art. 22

12 1 Il bollo impresso, per attestare il pagamento del diritto di bollo, sui titoli sottoposti alla tassa di bollo federale d'emissione, vale parimente come bollo di controllo.

2

Se i titoli non sono sottoposti alla tassa di bollo federale d'emissione, viene apposto un bollo speciale con un punzone.


Art. 23

L'autorizzazione d'emettere un prestito a premi diviene caduca se la vendita dei titoli
a premi non è stata iniziata entro sei mesi a contare dalla notificazione dell'autorizzazione.


Art. 24
Le estrazioni sono fatte pubblicamente con l'intervento d'un ufficiale pubblico autorizzato a stendere atti pubblici. Il luogo e l'ora dell'estrazione devono essere fatti noti almeno quattordici giorni in anticipazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio e negli altri fogli di pubblicità indicati nel prospetto. L'Amministrazione federale delle finanze ha la facoltà di far vigilare le operazioni dell'estrazione.


Art. 25

1 Entro quattordici giorni dall'estrazione, sarà spedito all'Amministrazione federale delle finanze, unitamente alla lista d'estrazione, un processo verbale steso dall'ufficiale pubblico che ha assistito all'estrazione.

2

Il processo verbale deve contenere, oltre un elenco dei nomi di tutte le persone che hanno cooperato all'estrazione, una descrizione della stessa, da cui risulti particolarmente che l'ufficiale pubblico vi ha assistito dal principio alla fine. Inoltre il processo verbale deve indicare i provvedimenti che sono stati presi per la tutela dei diritti dei portatori di titoli e per impedire qualsiasi influenza sul risultato dell'estrazione da parte delle persone che hanno cooperato a quest'ultima. Nella lista dell'estrazione 9

Vedi nondimeno la nota all'art. 23 della LF dell'8 giu. 1923 concernente le lotterie e le scommesse professionalmente organizzate (RS 935.51).

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Nuova designazione giusta l'art. 1 del DCF del 16 lug. 1942 (RU 58 733).

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[RU 34 313, 35 1299, 37 933, 43 237. RU 44 347 art. 104 n. 1] 12

Vedi nondimeno la nota all'art. 23 della LF dell'8 giu. 1923 concernente le lotterie e le scommesse professionalmente organizzate (RS 935.51).

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dovranno essere indicati in modo speciale i numeri ed i premi estratti dei titoli che non sono stati collocati.


Art. 26

1 La lista dell'estrazione dev'essere pubblicata, entro otto giorni dall'estrazione, dal debitore del prestito, nel Foglio ufficiale svizzero di commercio e negli altri fogli di pubblicità indicati nel prospetto. In via eccezionale, il termine di pubblicazione potrà essere prorogato dall'Amministrazione federale delle finanze qualora le circostanze lo giustifichino.

2

Alla prima lista d'estrazione di ciascun anno dovrà essere allegata una lista dei titoli estratti nelle estrazioni precedenti, ma non ancora rimborsati.


Art. 27

Ogni anno, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, il debitore del prestito deve
mandare all'Amministrazione federale delle finanze il suo conto annuale corredato di una distinta dalla quale emerga: 1. il numero dei titoli non ancora collocati; 2. l'impiego del prodotto del prestito; 3. la consistenza delle garanzie costituite per il prestito e il modo in cui sono amministrate.


Art. 28

L'Amministrazione federale delle finanze è autorizzata ad accertarsi in ogni tempo,
presso il debitore del prestito e il domicilio d'emissione, della retta esecuzione del prestito; a questo scopo essa può esaminare i registri commerciali e tutti gli altri documenti.

4. L'esecuzione di prestiti esteri a premi

Art. 29

1 Le domande intese a ottenere l'autorizzazione di eseguire prestiti esteri a premi vanno presentate per iscritto all'Amministrazione federale delle finanze.

2

Nella domanda devesi provare che il prestito a premi per sicurezza e rendibilità è almeno equivalente a un prestito svizzero a premi che risponda alle disposizioni dell'articolo 7 e che del resto soddisfa nella sostanza anche alle esigenze prescritte per i prestiti svizzeri a premi dalla legge e dalla presente ordinanza.

3

Alla domanda si unirà il prospetto con un titolo o un disegno di titolo. Il richiedente deve versare come anticipazione delle spese una somma da fissarsi dall'Amministrazione federale delle finanze.

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4

Egli deve impegnarsi a prestare le necessarie garanzie che durante tutto il tempo del prestito tutte le liste d'estrazione saranno pubblicate nel Foglio ufficiale svizzero di commercio e che almeno una volta l'anno vi sarà pubblicato anche l'elenco dei titoli estratti, ma non ancora rimborsati.


Art. 30

Qualora il Dipartimento federale delle finanze e delle dogane dia l'autorizzazione,
l'Amministrazione federale delle finanze ne ordina la pubblicazione giusta gli articoli 24 capoverso 3, e 25 capoverso 4 della legge.


Art. 31

1 I singoli titoli del prestito consentito, che vengono importati in svizzera dopo la pubblicazione dell'autorizzazione, vanno mandati per la bollatura di controllo all'Amministrazione federale delle finanze , accompagnati da un elenco in due esemplari, che contenga l'indicazione della natura dei titoli e i numeri delle serie e degli esemplari e sia firmato dallo speditore.

2

In pari tempo si dovrà versare alla Cassa federale la tassa indicata nella pubblicazione giusta l'articolo 30.

3

Sui titoli si apporrà il bollo menzionato nell'articolo 22 capoverso 2.


Art. 32

1 I titoli di prestiti a premi emessi all'estero che il 1° luglio 1924 erano posseduti, in proprietà o in pegno, da una persona o ditta domiciliata in Isvizzera sono ammessi al commercio in Isvizzera anche se per essi non può essere data un'autorizzazione giusta l'articolo 24 della legge, sempreché non siano stati importati dopo la pubblicazione della presente ordinanza, e siano stati presentati in tempo utile alla bollatura di controllo.

2

In via eccezionale possono essere ammesse alla bollatura di controllo e al commercio in Isvizzera anche le obbligazioni a premi che nel lasso di tempo dal giorno della pubblicazione della presente ordinanza al 30 giugno 1924 sono state trasferite a titolo di proprietà o di pegno a persone domiciliate in Isvizzera, sempreché si giustifichi che i titoli non sono stati importati a scopo di speculazione, in vista delle restrizioni di traffico che deriveranno dall'entrata in vigore della legislazione federale sulle lotterie. L'Amministrazione federale delle finanze decide circa l'ammissione.


Art. 33


a 3513 Art. 36
Eseguita che sia la bollatura di controllo, l'Amministrazione federale delle finanzepubblicherà un elenco nel quale saranno menzionati i titoli bollati, ordinati per serie 13

Ordinamento temporaneo privo d'oggetto.

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e numeri. I bolli apposti su titoli non menzionati nell'elenco non hanno alcuna validità.


Art. 37


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5. Commercio professionale di titoli a premi

Art. 38

Le disposizioni concernenti il commercio professionale di titoli a premi non sono
applicabili alle banche e alle loro negoziazioni di titoli a premi, sempreché nell'esercizio commerciale di queste banche: 1. non sia fatta alcuna propaganda per lo smercio di titoli a premi, eccettuata un'eventuale attività svolta, durante l'emissione, per il collocamento di titoli, non ancora introdotti nel pubblico, di un prestito a premi autorizzato dopo l'entrata in vigore della legge; 2. non siano applicate condizioni speciali per negoziazioni di titoli a premi; 3. il commercio dei titoli a premi abbia, in confronto con le altre negoziazioni di carte-valori, un'importanza affatto secondaria.


Art. 39

Le autorità cantonali che danno le autorizzazioni devono notificare senza indugio
all'Amministrazione federale delle contribuzioni la concessione come pure la revoca delle autorizzazioni al commercio professionale di obbligazioni a premi. L'Amministrazione suddetta provvederà alla relativa pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.


Art. 40

1 La registrazione degli affari conchiusi dev'essere fatta nel registro per i titoli negoziati che va tenuto in conformità del capo 6 dell'ordinanza del 20 febbraio 191815 per l'esecuzione della legge federale del 4 ottobre 1917 sulle tasse di bollo, e che vale in pari tempo come libro-giornale a' sensi dell'articolo 29 della legge. Essa avviene giusta le disposizioni della legislazione federale sul bollo. Nei Cantoni dove le prescrizioni sulle registrazioni relative al traffico dei titoli sono più esigenti che le disposizioni della legislazione federale sul bollo, si dovranno osservare anche le prescrizioni cantonali.

2

Il registro per i titoli negoziati va tenuto separatamente per i titoli a premi e per le altre carte-valori, in quanto l'Amministrazione federale delle contribuzioni non consenta, a richiesta e in considerazione di circostanze speciali, una eccezione.

14

Ordinamento temporaneo privo d'oggetto.

15

[RU 34 313, 35 1299, 37 933, 43 237. RU 44 347 art. 104 n. 1]. Ora: in conformità dell'art. 21 dell'O del 3 dic. 1973 concernente le tasse di bollo (RS 641.101).

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Art. 41
Per compilare l'atto di compra-vendita da stendersi in due esemplari giusta l'articolo 29 capoverso 2 della legge, va adoperato un formulario secondo il modello seguente: Distinta N.

concernente la vendita di titoli a premi (legge federale concernente le lotterie art. 29 cpv. 2; ordinanza d'esecuzione art. 41) Nome e indirizzo del compratore:

Vi abbiamo venduto i seguenti titoli a premi: 1

Designazione dei titoli a premi (saggio dell'interesse, debitore, anno d'emissione numero delle serie 2

Numero

di titoli

3

Prezzo di vendita

e dei titoli)

per

titolo

totale

,

il

19


Ditta e firma del venditore: Art. 42
In occasione delle verificazioni eseguite in conformità dell'articolo 110 dell'ordinanza del 20 febbraio 191816 per l'esecuzione della legge federale del 4 ottobre 1917 sulle tasse di bollo, l'Amministrazione federale delle contribuzioni esercita presso le ditte autorizzate a fare professionalmente il commercio dei titoli a premi, un controllo regolare su questo commercio.

16

[RU 34 313, 35 1299, 37 933, 43 237. RU 44 347 art. 104 n. 1]. Ora: in conformità dell'art. 37 della LF del 27 giu. 1973 sulle tasse di bollo (RS 641.10).

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6. Imprese affini alle lotterie17

Art. 43

18 Sono parificate alle lotterie: 1. tutte le operazioni nelle quali è applicato il sistema così detto «boule de neige» (Valanga, Hydra, Gella, Multiplex).

Sono qualificate tali le operazioni che fanno dipendere la consegna di merci, la distribuzione di premi o d'altre prestazioni da condizioni che non costituiscono un vantaggio per il prenditore che se egli riesce ad indurre altre persone a conchiudere la stessa operazione; 2. i concorsi di ogni genere ai quali non possono partecipare che le persone che hanno fatto un versamento o conchiuso un contratto e che fanno dipendere l'acquisto o l'ammontare dei premi in buona parte da azzardo o da circostanze sconosciute al partecipante; 3. l'impianto e l'esercizio di apparecchi di vendita o di giuochi che non distribuiscono né denaro né oggetti che ne fanno le veci, se l'acquisto, la natura o il valore del premio promesso in cambio d'un versamento o all'atto della conclusione di un contratto dipendono in buona parte da azzardo.

7. Provvedimenti circa il traffico postale

Art. 44

1 La prova dell'autorizzazione secondo l'articolo 35 capoverso 1 della legge è fornita dalla presentazione del documento d'autorizzazione, steso dall'autorità competente, all'ufficio postale d'impostazione. A quest'ufficio dovrà essere data una copia certificata conforme del detto documento.19 2 Se la prova dell'autorizzazione non è fornita o se l'autorizzazione è stata ritirata, le spedizioni devono essere ritornate allo speditore.


Art. 45


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Art. 46

21
Le disposizioni dell'articolo 44 capoverso 1 sono applicabili per analogia alle spedizioni concernenti scommesse (art. 34 e 37 della legge).

17

Nuovo tit. giusta il DCF del 12 nov. 1926 (RU 42 735).

18

Nuovo testo giusta l'art. 1 del DCF del 10 mag. 1938, in vigore dal 1° lug. 1938 (RU 54 244).

19 Nuovo testo giusta il n. II 63 dell'O del 1° dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 199 (RU 1997 2779).

20 Abrogato dal n. II 63 dell'O del 1° dic. 1997 (RU 1997 2779).

21 Nuovo testo giusta il n. II 63 dell'O del 1° dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 199 (RU 1997 2779).

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8. Disposizioni transitorie e finali

Art. 47

I contratti concernenti: la vendita a pagamento rateale dei titoli a premi, l'alienazione delle probabilità di guadagno di prestiti a premi sotto qualunque forma, e specialmente sotto forma delle cosiddette promesse (vendita del diritto di partecipazione, locazione di obbligazioni a premi per l'estrazione ed altre operazioni simili), o per mezzo della creazione di società di partecipazione; la costituzione di risparmi con acconti versati a società di capitalizzazione (art. 4), possono essere eseguiti dopo l'entrata in vigore della legge, sempreché siano stati conchiusi prima di essa entrata in dipendenza di relazioni commerciali normali.


Art. 48

Coll'entrata in vigore della presente ordinanza è abrogato l'articolo 9 dell'ordinanza
per l'esecuzione della legge federale sulle poste svizzere, del 15 novembre 191022.

9. Entrata in vigore

Art. 49

La presente ordinanza entrerà in vigore, nello stesso tempo della legge, il 1° luglio
1924.

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[CS 7 693. RU 1961 429 art. 20 lett. b]