15.10.2023 - * / In vigore
01.07.2023 - 14.10.2023
01.04.2022 - 30.06.2023
01.11.2021 - 31.03.2022
01.04.2019 - 31.10.2021
15.01.2018 - 30.03.2019
01.09.2016 - 14.01.2018
01.01.2016 - 31.08.2016
01.07.2015 - 31.12.2015
01.04.2015 - 30.06.2015
15.09.2014 - 31.03.2015
01.12.2013 - 14.09.2014
01.08.2013 - 30.11.2013
01.01.2013 - 31.07.2013
01.12.2012 - 31.12.2012
01.01.2010 - 30.11.2012
01.01.2008 - 31.12.2009
01.04.2006 - 31.12.2007
01.07.2005 - 31.03.2006
01.07.2004 - 30.06.2005
01.08.2000 - 30.06.2004
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Fedlex DEFRITRMEN
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1

Ordinanza 2
concernente la legge sul lavoro
(OLL 2)

(Disposizioni speciali per determinate categorie di aziende
e di lavoratori)

del 10 maggio 2000 (Stato 27 giugno 2000) Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 27 della legge del 13 marzo 19641 sul lavoro (legge), ordina:

Sezione 1: Oggetto e definizioni

Art. 1

Oggetto

La presente ordinanza definisce le possibili deroghe alle prescrizioni legali in materia di durata del lavoro e del riposo in caso di condizioni particolari giusta l'articolo
27 capoverso 1 della legge e designa le categorie di aziende o i gruppi di lavoratori
ai quali si applicano tali deroghe. Essa designa per ogni categoria di aziende o
gruppo di lavoratori l'entità delle deroghe.


Art. 2

Piccole aziende artigianali 1 Sono considerate piccole aziende artigianali (art. 27 cpv. 1bis della legge) le

aziende nelle quali, oltre al datore di lavoro, sono occupate non più di quattro persone indipendentemente dal loro grado d'occupazione.

2 Vi è necessità (art. 27 cpv. 1bis della legge) se: a.

un'azienda appartiene a una delle categorie di aziende elencate nella sezione
3 della presente ordinanza; o b.

le condizioni di cui all'articolo 28 dell'ordinanza 1 del 10 maggio 20002
concernente la legge sul lavoro sono adempiute.

RU 2000 1623 1

RS 822.11

2

RS 822.111

822.112

Tutela dei lavoratori 2

822.112

Sezione 2: Disposizioni speciali

Art. 3

Applicazione

Le disposizioni della presente sezione sono applicabili alle categorie di aziende e ai
lavoratori conformemente alle disposizioni della sezione 3.


Art. 4

Esenzione dall'obbligo d'autorizzazione per il lavoro notturno
e il lavoro domenicale nonché per il lavoro continuo 1 Il datore di lavoro può, senza autorizzazione ufficiale, occupare integralmente o
parzialmente lavoratori durante la notte.

2 Il datore di lavoro può, senza autorizzazione ufficiale, occupare integralmente o
parzialmente lavoratori la domenica.

3 Il datore di lavoro può, senza autorizzazione ufficiale, occupare lavoratori nel lavoro continuo.


Art. 5

Prolungamento della durata del lavoro giornaliero per il lavoro
diurno e il lavoro serale La durata del lavoro diurno e serale del singolo lavoratore può essere estesa fino a
un massimo di 17 ore, incluse le pause e lo straordinario, purché sia garantito, nella
media di una settimana civile, un riposo giornaliero di almeno 12 ore consecutive. Il
riposo giornaliero fra due periodi d'impiego è di almeno otto ore consecutive.


Art. 6

Prolungamento della durata massima della settimana lavorativa La durata massima della settimana lavorativa può essere prolungata, per singole settimane, di quattro ore al più purché essa sia osservata in media per tre settimane
consecutive e la settimana di cinque giorni sia rispettata nella media dell'anno civile.


Art. 7

Prolungamento della settimana lavorativa I singoli lavoratori possono essere occupati sino a undici giorni consecutivi purché
immediatamente dopo siano accordati almeno tre giorni di congedo consecutivi e la
settimana di cinque giorni sia rispettata nella media dell'anno civile.


Art. 8

Lavoro straordinario effettuato la domenica Il lavoro straordinario ai sensi dell'articolo 12 capoverso 1 della legge può essere
effettuato la domenica. Il lavoro straordinario effettuato la domenica è compensato
con un congedo di uguale durata nel corso delle 14 settimane successive.


Art. 9

Riduzione della durata del riposo giornaliero Il riposo giornaliero di lavoratori adulti può essere ridotto fino a nove ore, a condizione che nella media di due settimane sia di 12 ore.

Ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro 3

822.112


Art. 10

Durata del lavoro notturno 1 In caso di lavoro notturno, la durata del lavoro giornaliero per singolo lavoratore
adulto non può superare nove ore e deve essere compresa in uno spazio di 12 ore,
pause incluse. Al lavoratore va garantito un riposo giornaliero di 12 ore e un riposo
settimanale di 48 ore consecutive.

2 Se il lavoro notturno è in gran parte composto da tempo di presenza e offre la possibilità di riposarsi, esso non può eccedere, per un lavoratore adulto, una durata
giornaliera di 10 ore in uno spazio di 12 ore, pause incluse. A tale proposito occorre
accordare al lavoratore un riposo giornaliero di 12 ore.

3 In caso di lavoro notturno che inizia dopo le 04.00 o finisce prima delle 01.00, la
durata del lavoro giornaliero è compresa in uno spazio di 17 ore al massimo. Se il
lavoro giornaliero inizia prima delle 05.00 o termina dopo le 24.00, la durata minima del riposo giornaliero è di almeno 12 ore nella media di una settimana civile.
In questo caso, la durata del riposo giornaliero fra due periodi di lavoro è di almeno
8 ore.

4 In caso di lavoro notturno, la durata del lavoro giornaliero può ammontare al massimo a 11 ore in uno spazio di 13 ore a condizione che non superi nove ore nella
media di una settimana civile.

5 Il lavoro notturno non alternato a un lavoro diurno può essere svolto per un massimo di sei notti su sette notti consecutive, purché la settimana di cinque giorni sia
garantita nella media dell'anno civile.


Art. 11

Spostamento del periodo della domenica Il periodo della domenica giusta l'articolo 18 capoverso 1 della legge può essere
anticipato o differito di tre ore al massimo.


Art. 12

Numero di domeniche libere 1 Il lavoratore beneficia di almeno 26 domeniche libere per anno civile. Esse possono essere ripartite in modo irregolare nel corso dell'anno. Nel corso di un trimestre civile deve essere tuttavia garantita almeno una domenica libera.

2 Il lavoratore beneficia di almeno 12 domeniche libere per anno civile. Esse possono essere ripartite in modo irregolare nel corso dell'anno. Nelle settimane senza
domenica libera deve essere tuttavia accordato immediatamente dopo il riposo giornaliero un riposo settimanale di 36 ore consecutive.

3 Se il lavoratore beneficia della settimana di cinque giorni nella media dell'anno
civile, il numero delle domeniche libere può essere ridotto a quattro. Esse possono
essere ripartite in modo irregolare nel corso dell'anno.


Art. 13

Riposo compensativo per il lavoro effettuato nei giorni festivi Il riposo compensativo per il lavoro effettuato nei giorni festivi può essere accordato
in blocco per un anno civile.

Tutela dei lavoratori 4

822.112


Art. 14

Semigiornata libera settimanale 1 La semigiornata libera settimanale può essere accordata in forma cumulata per un
periodo di otto settimane al massimo.

2 La semigiornata libera settimanale può essere accordata in forma cumulata per un
periodo di 12 settimane al massimo nelle aziende soggette a forti fluttuazioni stagionali.

3 La semigiornata libera settimanale può essere ridotta da otto a sei ore consecutive.
Essa deve essere accordata il mattino fino alle 12.00 o il pomeriggio a partire dalle
14.00. La perdita di ore di riposo dovuta alla riduzione deve essere accordata in
blocco entro sei mesi.

Sezione 3: Categorie di lavoratori e di aziende assoggettate

Art. 15

Istituti ospedalieri e cliniche 1 Agli istituti ospedalieri e alle cliniche e ai lavoratori in essi occupati si applicano
l'articolo 4 per tutta la notte e tutta la domenica, nonché gli articoli 5, 8, 9, 10 capoverso 2 e 12 capoverso 2.

2 Gli istituti ospedalieri e le cliniche sono aziende dirette da un medico per malati,
puerpere e lattanti, infortunati e convalescenti.


Art. 16

Case e internati

1 Alle case e agli internati e ai lavoratori in essi occupati per assistere gli ospiti si
applicano l'articolo 4, per tutta la notte e tutta la domenica, nonché gli articoli 8, 9,
10 capoverso 2, 12 capoverso 2 e 14 capoverso 1.

2 Sono considerati case e internati gli ospizi per bambini, le case di educazione, le
case per apprendisti, le case di formazione e di preparazione professionale, le case
per anziani, le case di cura, i cronicari, i ricoveri e gli asili per bisognosi.


Art. 17

Aziende per le cure a domicilio 1 Alle aziende per le cure a domicilio (Spitex) e alle persone in esse occupate per
svolgere i compiti di cura e assistenza si applica l'articolo 4 per tutta la notte e tutta
la domenica.

2 Sono considerate aziende per le cure a domicilio le aziende che offrono servizi extraospedalieri di cura e assistenza alle persone che ne hanno bisogno.


Art. 18

Studi medici, dentistici e veterinari Agli studi medici, dentistici e veterinari e alle persone in essi occupate, si applica
l'articolo 4 per tutta la notte e tutta la domenica, sempreché si tratti di garantire il
servizio di pronto soccorso.

Ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro 5

822.112


Art. 19

Farmacie

Alle farmacie e alle persone in esse occupate per la preparazione e la vendita di medicinali si applica l'articolo 4 per tutta la notte e tutta la domenica, sempreché si
tratti di garantire il servizio delle urgenze.


Art. 20

Aziende di pompe funebri 1 Alle aziende di pompe funebri e ai lavoratori in esse occupati si applica all'articolo 4, per tutta la notte e tutta la domenica, e l'articolo 8, sempreché il lavoro notturno e domenicale siano necessari per attività improrogabili.

2 Sono considerate aziende di pompe funebri le aziende che si occupano delle formalità e delle operazioni necessarie in caso di decesso.


Art. 21

Cliniche per animali

1 Alle cliniche per animali e ai lavoratori in esse occupati per assistere e curare gli
animali si applica l'articolo 4 per tutta la notte e tutta la domenica.

2 Sono considerate cliniche per animali gli stabilimenti veterinari o simili che offrono assistenza medica agli animali malati, bisognosi di cure o vittime di incidenti.


Art. 22

Giardini e parchi zoologici nonché rifugi per animali Ai giardini e parchi zoologici, ai rifugi per animali e ai lavoratori in essi occupati
per sorvegliare e curare gli animali, nonché per la manutenzione degli impianti e il
servizio alla cassa, si applicano l'articolo 4 capoverso 1, per tutta la notte per le attività di sorveglianza, e il capoverso 2 per tutta la domenica, nonché gli articoli 8 e 12
capoverso 2.


Art. 23

Alberghi, ristoranti e caffè 1 Agli alberghi, ristoranti e caffè e ai lavoratori in essi occupati per il servizio alla
clientela si applicano l'articolo 4, per tutta la notte e tutta la domenica, nonché gli
articoli 8, 11, 12 capoverso 3, 13 e 14 capoversi 2 e 3.

2 Ai lavoratori con responsabilità di educazione o di assistenza ai sensi dell'articolo 36 della legge è applicabile l'articolo 12 capoverso 2 invece dell'articolo 12 capoverso 3.

3 Sono considerati alberghi, ristoranti e caffè le aziende che alloggiano persone a
pagamento o che servono pasti o bevande sul posto.


Art. 24

Case da gioco

1 Alle case da gioco e ai lavoratori in esse occupati si applicano l'articolo 4 per tutta
la notte e tutta la domenica e l'articolo 12 capoverso 1.

Tutela dei lavoratori 6

822.112

2 Sono considerate case da gioco le aziende titolari di una concessione d'esercizio in
conformità alla legge federale del 18 dicembre 19983 sulle case da gioco.


Art. 25

Aziende delle regioni turistiche 1 Alle aziende delle regioni turistiche, rispondenti ai bisogni specifici dei turisti, e
alle persone in esse occupate per il servizio alla clientela si applicano durante la stagione l'articolo 4 capoverso 2, per tutta la domenica, nonché gli articoli 8, 12 capoverso 1 e 14 capoverso 1.

2 Sono considerate aziende delle regione turistiche le aziende situate in località che
offrono cure, sport, escursioni e soggiorni di riposo per le quali il turismo è particolarmente importante e soggiace a forti fluttuazioni stagionali.


Art. 26

Chioschi e aziende al servizio dei viaggiatori 1 Ai chioschi situati lungo le strade e nelle piazze pubbliche si applicano gli articoli 4 capoverso 2, per tutta la domenica, nonché gli articoli 8, 12 capoverso 1 e 14
capoverso 1.

2 Ai chioschi e alle aziende al servizio dei viaggiatori e alle persone in essi occupate
per il servizio dei viaggiatori si applicano l'articolo 4 capoverso 1, per la notte fino
alle 01.00 e capoverso 2 per tutta la domenica, nonché gli articoli 8, 12 capoverso 2
e 14 capoverso 1.

3 Sono considerati chioschi i piccoli punti vendita e gli spacci la cui offerta consiste
soprattutto in pubblicazioni della stampa scritta, dolciumi, tabacchi, souvenir e cibi
da consumare sul posto o in viaggio.

4 Sono considerate aziende al servizio dei viaggiatori i punti vendita e le aziende che
offrono servizi nelle stazioni, negli aeroporti, nelle stazioni dei trasporti pubblici e
nelle località di confine nonché le stazioni di servizio situate nelle aree di sosta
lungo le autostrade e le strade principali con traffico intenso, i cui prodotti o servizi
offerti rispondono principalmente ai bisogni specifici dei viaggiatori.


Art. 27

Panetterie, pasticcerie e confetterie 1 Alle panetterie, pasticcerie e confetterie e ai panettieri, pasticceri e confettieri in
esse occupati per la produzione di articoli di panetteria, pasticceria e confetteria si
applicano l'articolo 4, per tutta la notte durante due giorni alla settimana, per gli altri
giorni a partire dalle 01.00 e per tutta la domenica, nonché gli articoli 10 capoverso 4, 11, 12 capoverso 2 e 13.

2 Ai negozi delle panetterie, pasticcerie e confetterie e al personale di vendita in essi
occupato si applicano l'articolo 4 capoverso 2 per tutta la domenica, nonché gli articoli 12 capoverso 2 e 13.

3 Sono considerate panetterie, pasticcerie e confetterie le aziende che producono
articoli di panetteria, pasticceria e confetteria nonché i relativi negozi, purché vendano prevalentemente gli articoli di propria produzione.

3

RS 935.52

Ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro 7

822.112


Art. 28

Aziende di trasformazione del latte 1 Alle aziende di trasformazione del latte e ai lavoratori in esse occupati per la presa
in consegna e il trattamento del latte si applica l'articolo 4 per la notte a partire dalle
02.00 e per tutta la domenica, sempreché il lavoro notturno e il lavoro domenicale
siano necessari per evitare il deperimento del latte.

2 Sono considerate aziende di trasformazione del latte le aziende che prendono in
consegna il latte ai fini dell'immagazzinamento e della lavorazione.


Art. 29

Negozi di fiori

Ai negozi di fiori del commercio al dettaglio e ai lavoratori in essi occupati si applica l'articolo 4 capoverso 2 per tutta la domenica.


Art. 30

Redazioni di giornali e di riviste nonché agenzie d'informazioni
e agenzie fotografiche 1 Alle redazioni di giornali e di riviste nonché alle agenzie d'informazioni e agenzie
fotografiche e ai lavoratori in esse occupati si applicano l'articolo 4, per tutta la
notte e tutta la domenica, nonché gli articoli 8, 11, 12 capoverso 1 e 13, sempreché
il lavoro notturno e domenicale siano necessari per garantire l'attualità.

2 Ai lavoratori occupati nell'ambito della redazione sportiva, è applicabile l'articolo 12 capoverso 2 invece dell'articolo 12 capoverso 1.

3 Sono considerate redazioni di giornali e riviste nonché agenzie d'informazioni e
agenzie fotografiche le aziende che ricevono, trattano, trasmettono o diffondono informazioni o materiale visivo.


Art. 31

Aziende di radiodiffusione e di televisione 1 Alle aziende di radiodiffusione e di televisione e alle persone in esse occupate per
preparare, produrre, registrare e diffondere le trasmissioni si applicano l'articolo 4,
per tutta la notte e tutta la domenica, nonché gli articoli 5, 6, 7, 9, 10 capoverso 3,
11, 12 capoverso 1 e 13.

2 Gli articoli 6 e 7 sono applicabili soltanto ai lavoratori occupati senza interruzione
in produzioni di lunga durata.

3 Ai lavoratori impiegati per la preparazione, la produzione, la registrazione e la
diffusione di manifestazioni sportive è applicabile l'articolo 12 capoverso 2 invece
dell'articolo 12 capoverso 1.

4 Sono considerate aziende di radiodiffusione e di televisione le aziende che preparano, producono, registrano e diffondono trasmissioni radiofoniche o televisive.


Art. 32

Aziende di telecomunicazione 1 Alle aziende di telecomunicazione e alle persone in esse occupate si applica
l'articolo 4 per tutta la notte e tutta la domenica, sempreché il lavoro notturno e domenicale siano necessari per il funzionamento dei servizi di telecomunicazione offerti.

Tutela dei lavoratori 8

822.112

2 Sono considerate aziende di telecomunicazione le aziende in concessione che gestiscono impianti atti a fornire servizi di telecomunicazione.


Art. 33

Centrali telefoniche

1 Alle centrali telefoniche e ai lavoratori in esse occupati si applica l'articolo 4 per
tutta la notte e tutta la domenica nonché per il lavoro continuo.

2 Il capoverso 1 non è applicabile ai lavoratori che, al di fuori della prestazione di
servizi esclusivamente telefonici, forniscono servizi commerciali come il telemarketing e la vendita di merci e prestazioni.

3 Sono considerate centrali telefoniche le aziende che forniscono telefonicamente
informazioni, ricevono e trasmettono chiamate e ordini mediante una centrale.


Art. 34

Banche, commercio di valori mobiliari, borse e loro società fondate
in comune

Ai lavoratori occupati nelle banche, nel commercio di valori mobiliari, nelle borse e
nelle loro società fondate in comune si applica l'articolo 4 per tutta la notte e per i
giorni festivi legali che cadono in un giorno lavorativo, sempreché il lavoro notturno
e festivo siano necessari per garantire senza interruzione il funzionamento dei sistemi del traffico dei pagamenti, del commercio di valori mobiliari e degli svolgimenti delle transazioni internazionali.


Art. 35

Teatri permanenti

1 Ai teatri permanenti e alle persone in essi impiegate per la creazione artistica di
spettacoli si applicano l'articolo 4, per la notte fino alle 01.00 e per tutta la domenica, nonché gli articoli 11, 12 capoverso 2 e 13.

2 Alle persone impiegate per le attività necessarie agli spettacoli nonché per il servizio e l'assistenza agli spettatori si applicano l'articolo 4, per la notte fino alle 01.00
e per tutta la domenica, nonché gli articoli 10 capoverso 3, 11, 12 capoverso 2 e 13.

3 Sono considerate aziende di teatro le aziende che organizzano spettacoli di teatro,
d'opera, d'operetta, di balletto e commedie musicali.


Art. 36

Musicisti professionisti Alle persone occupate nell'esecuzione di opere musicali si applicano l'articolo 4 per
tutta la notte e tutta la domenica, nonché gli articoli 12 capoverso 2 e 13.


Art. 37

Sale da cinema

Alle sale da cinema che proiettano pellicole cinematografiche a titolo professionale e
ai lavoratori in esse occupati si applicano l'articolo 4, per la notte fino alle 02.00 e
per tutta la domenica, nonché l'articolo 12 capoverso 2.

Ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro 9

822.112


Art. 38

Circhi

1 Ai circhi e ai lavoratori in essi occupati si applicano l'articolo 4, per tutta la notte e
tutta la domenica, nonché gli articoli 8, 9, 10 capoverso 3, 12 capoverso 2, 13 e 14
capoverso 1.

2 Gli articoli 4 capoverso 1 e 10 capoverso 3 sono applicabili soltanto qualora il
lavoro notturno sia necessario per montare e smontare le tende, per curare gli animali e per effettuare gli spostamenti.

3 Sono considerate circhi le aziende che, dietro remunerazione, intrattengono il pubblico con un programma artistico e che in genere si spostano continuamente per presentare i loro spettacoli.


Art. 39

Aziende dello spettacolo viaggiante 1 Alle aziende dello spettacolo viaggiante e ai lavoratori in esse occupati si applicano l'articolo 4 capoverso 2, per tutta la domenica, nonché gli articoli 12 capoverso
2 e 13.

2 Sono considerate aziende dello spettacolo viaggiante le aziende che, in occasione
di kermesse, di mercati o di manifestazioni analoghe offrono, dietro remunerazione,
spettacoli al pubblico o mettono a sua disposizione giochi o altre installazioni di
divertimento.


Art. 40

Impianti sportivi e per il tempo libero 1 Ai lavoratori occupati nella manutenzione di impianti sportivi e per il tempo libero
e nel servizio, nell'assistenza e nell'istruzione della clientela si applicano l'articolo 4
per tutta la notte e tutta la domenica, nonché gli articoli 8, 10 capoverso 3, 12 capoverso 2 e 14 capoverso 1.

2 Gli articoli 4 capoverso 1 e 10 capoverso 3 sono applicabili soltanto qualora il
lavoro notturno sia necessario per la manutenzione degli impianti.


Art. 41

Impianti di risalita

1 Agli impianti di risalita e ai lavoratori in essi occupati per l'esercizio e la manutenzione si applicano l'articolo 4, per tutta la notte e tutta la domenica, nonché gli articoli 8, 12 capoverso 2, 13 e 14 capoverso 1.

2 L'articolo 4 capoverso 1 è applicabile soltanto qualora il lavoro notturno sia necessario per la manutenzione degli impianti.

3 Sono considerate impianti di risalita le aziende che non sono titolari di una concessione federale e che gestiscono impianti per il trasporto di persone.


Art. 42

Campeggi

Ai campeggi e ai lavoratori in essi occupati per l'esercizio e la manutenzione degli
impianti nonché per il servizio e l'assistenza alla clientela si applicano l'articolo 4
capoverso 2, per tutta la domenica, nonché gli articoli 8, 9, 12 capoverso 2, 13 e 14
capoverso 1.

Tutela dei lavoratori 10

822.112


Art. 43

Aziende per conferenze, congressi e fiere 1 Alle aziende per conferenze e congressi e ai lavoratori in esse occupati per il servizio e l'assistenza ai visitatori e per la manutenzione si applicano l'articolo 4 per tutta
la notte e tutta la domenica, nonché gli articoli 12 capoverso 1 e 13.

2 Alle aziende per fiere e ai lavoratori in esse occupati per il montaggio e lo smontaggio, per il servizio agli stand e alle casse nonché per la manutenzione si applicano
l'articolo 4 per tutta la notte e tutta la domenica, nonché gli articoli 7, 12 capoverso 1 e 13.

3 L'articolo 4 capoverso 1 è applicabile soltanto qualora il lavoro notturno sia necessario per il montaggio e lo smontaggio delle installazioni e degli stand nonché per la
manutenzione.

4 Sono considerate aziende per conferenze e congressi le aziende che organizzano
manifestazioni d'informazione politica, culturale o scientifica.

5 Sono considerate aziende per fiere le aziende che organizzano manifestazioni per
espositori che presentano e vendono i loro prodotti.


Art. 44

Musei e aziende d'esposizione 1 Ai musei e alle aziende d'esposizione e alle persone in esse occupate per il servizio
alla cassa, agli stand di vendita e al guardaroba, per le visite guidate, la sorveglianza
e la manutenzione tecnica si applicano l'articolo 4 capoverso 2 per tutta la domenica, nonché gli articoli 12 capoverso 2 e 13.

2 Sono considerati musei e aziende d'esposizione le aziende che organizzano esposizioni culturali.


Art. 45

Personale di sorveglianza e di guardia Ai lavoratori incaricati di compiti di sorveglianza e di guardia si applicano l'articolo 4 per tutta la notte e tutta la domenica, nonché gli articoli 6, 8, 9, 10 capoversi 1 e
5, 12 capoverso 2 e 13.


Art. 46

Aziende del settore automobilistico Alle aziende del settore automobilistico e ai lavoratori in esse occupati si applica
l'articolo 4 per tutta la notte e tutta la domenica, sempreché siano occupati nell'approvvigionamento dei veicoli con carburante e offrano servizio di assistenza in caso
di panne, servizio di rimorchio e di riparazione.


Art. 47

Personale a terra della navigazione aerea 1 Al personale a terra della navigazione aerea si applicano l'articolo 4, per tutta la
notte, tutta la domenica e per il lavoro continuo, nonché gli articoli 5, 10 capoverso 3, 12 capoverso 1 e 13.

2 Gli articoli 5 e 10 capoverso 3 si applicano soltanto per evitare o eliminare perturbazioni nei servizi di volo.

Ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro 11

822.112

3 Per personale a terra della navigazione aerea si intendono i lavoratori che forniscono prestazioni volte a garantire il buon funzionamento dei servizi di volo.


Art. 48

Aziende di costruzione e di manutenzione di impianti ferroviari Alle aziende di costruzione e di manutenzione di impianti ferroviari e ai lavoratori in
esse occupati nei lavori di manutenzione e di rinnovamento di impianti ferroviari si
applica l'articolo 4 per tutta la notte e tutta la domenica sempreché il lavoro notturno e domenicale, segnatamente agli impianti delle linee ferroviarie e di approvvigionamento in energia elettrica nonché ai dispositivi per il comando e la sicurezza
della circolazione ferroviaria, sia necessario per garantire il buon funzionamento dei
servizi ferroviari.


Art. 49

Aziende d'approvvigionamento in energia e acqua Alle aziende che garantiscono l'approvvigionamento in elettricità, gas, calore e acqua e ai lavoratori in esse occupati nella produzione e per assicurare la distribuzione
si applica l'articolo 4 per tutta la notte, tutta la domenica e per il lavoro continuo.


Art. 50

Aziende di depurazione delle acque di scarico e di smaltimento dei
rifiuti domestici

Alle aziende di depurazione delle acque di scarico e di smaltimento dei rifiuti domestici e ai lavoratori in esse occupati per l'esercizio e la manutenzione degli impianti
si applica l'articolo 4 per tutta la notte, tutta la domenica e per il lavoro continuo.


Art. 51

Aziende di pulizia

1 Ai lavoratori delle aziende di pulizia che sono impiegati esclusivamente o prevalentemente in un'azienda assoggettata alla presente ordinanza si applicano le vigenti
disposizioni speciali concernenti la categoria interessata, purché: a.

l'azienda che li impiega si avvalga effettivamente delle corrispondenti disposizioni speciali; e b.

l'intervento del personale di pulizia di notte o la domenica sia necessario per
il buon funzionamento dell'impresa che lo impiega.

2 Sono considerate aziende di pulizia le aziende che svolgono lavori di pulizia e di
sgombero.


Art. 52

Aziende per la trasformazione di prodotti agricoli 1 Alle aziende per la trasformazione di prodotti agricoli e ai lavoratori in esse occupati si applicano l'articolo 4, per tutta la notte e tutta la domenica, nonché gli articoli 5, 8, 9, 10 capoverso 1, 11, 12 capoverso 1, 13 e 14 capoverso 2, purché una
trasformazione immediata sia necessaria per evitare un notevole deterioramento
della qualità dei prodotti.

2 Gli articoli 5, 8, 9, 10 capoverso 1 e 11 sono applicabili soltanto durante i periodi
della raccolta per evitare un deperimento dei prodotti.

Tutela dei lavoratori 12

822.112

3 Sono considerate aziende per la trasformazione di prodotti agricoli le aziende che
preparano, immagazzinano, trasformano, tengono in conto deposito o distribuiscono
prodotti vegetali come frutta, verdura, patate, funghi commestibili o fiori recisi.

Sezione 4: Disposizioni finali

Art. 53

Diritto previgente: abrogazione L'ordinanza 2 del 14 gennaio 19664 per l'esecuzione della legge sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (Disposizioni speciali per determinate categorie di aziende o di lavoratori) è abrogata.


Art. 54

Disposizione transitoria 1 Le aziende che per introdurre la modifica del 20 marzo 19985 della legge e la presente ordinanza devono procedere a importanti adeguamenti organizzativi o contrattuali, riguardanti i contratti collettivi di lavoro, i manuali o i regolamenti aziendali, le certificazioni ISO, gli orari e i piani di lavoro a squadre, hanno tempo fino al
31 gennaio 2001 a partire dall'entrata in vigore della modifica del 20 marzo 1998
della legge e della presente ordinanza per l'attuazione all'interno dell'azienda, purché gli adeguamenti non siano realizzabili al momento dell'entrata in vigore.

2 Al momento dell'attuazione, le modifiche del 20 marzo 1998 della legge e della
presente ordinanza possono essere introdotte nelle aziende soltanto integralmente.

3 Durante il periodo transitorio continua a essere applicato il diritto anteriore.


Art. 55

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2000.

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[RU 1966 119] 5 RU

2000 1569