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822.113

Ordinanza 3
concernente la legge sul lavoro
(OLL 3)

(Tutela della salute)1

del 18 agosto 1993 (Stato 1° ottobre 2015)

1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° apr. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 1079).

Il Consiglio federale svizzero

visti gli articoli 6 capoverso 4 e 40 della legge federale del 13 marzo 19642
sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (legge sul lavoro (LL), di seguito «la legge»)

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Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione

1 La presente ordinanza stabilisce i provvedimenti di tutela della salute3 che ogni azienda soggetta alla legge deve adottare.

2 Non sono provvedimenti di tutela della salute ai sensi della presente ordinanza le misure per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali giusta l'articolo 82 della legge federale del 20 marzo 19814 sull'assicurazione contro gli infortuni.

3 Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 1° apr. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 1079). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

4 RS 832.20

Art. 2 Principio

1 Il datore di lavoro deve adottare tutte le disposizioni e tutti i provvedimenti necessari per salvaguardare e migliorare la tutela della salute fisica e psichica, provvedendo segnatamente affinché:5

a.
vigano condizioni di lavoro conformi alle esigenze dell'ergonomia e della tutela della salute;
b.6
effetti di natura fisica, chimica e biologica non danneggino la salute;
c.
siano evitati sforzi eccessivi o troppo monotoni;
d.
il lavoro sia organizzato in modo adeguato.

2 I provvedimenti di tutela della salute richiesti dalle autorità al datore di lavoro devono essere proporzionati alle ripercussioni che hanno sulla struttura edilizia ed organizzativa dell'azienda.

5 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° apr. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 1079).

6 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° apr. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 1079).

Art. 3 Obblighi particolari del datore di lavoro

1 Il datore di lavoro deve vigilare affinché l'efficacia dei provvedimenti di tutela della salute non venga pregiudicata. A tal fine deve verificarli a intervalli adeguati.

2 Nel caso di modifica di costruzioni, parti di edificio, attrezzature di lavoro (macchine, apparecchi, utensili o impianti usati durante il lavoro) o procedimenti di lavoro, oppure d'impiego di nuove sostanze nell'azienda, il datore di lavoro deve adeguare i provvedimenti di tutela della salute alle nuove condizioni.7

3 Quando vi è motivo di credere che la salute di un lavoratore sia compromessa dall'attività che egli svolge, occorre far eseguire un'indagine nel campo della medicina del lavoro.8

7 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° apr. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 1079).

8 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° apr. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 1079).

Art. 49 Perizia tecnica

Quando vi sono dubbi circa l'adempimento delle esigenze in materia di tutela della salute, le autorità possono chiedere al datore di lavoro di presentare una perizia tecnica.

9 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° apr. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 1079).

Art. 5 Informazione e istruzione dei lavoratori

1 Il datore di lavoro provvede affinché tutti i lavoratori occupati nella sua azienda, inclusi quelli di altre aziende operanti presso di lui, siano informati e istruiti in modo sufficiente e adeguato circa i possibili pericoli fisici e psichici connessi alla loro attività e i provvedimenti per la tutela della salute. Tale informazione e tale istruzione devono essere fornite al momento dell'assunzione e ogniqualvolta subentri una modifica essenziale delle condizioni di lavoro; se necessario, esse devono essere ripetute.10

2 Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori si attengano ai provvedimenti per la tutela della salute.11

3 L'informazione e l'istruzione vanno fornite durante le ore di lavoro e non devono andare a carico dei lavoratori.

10 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° apr. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 1079).

11 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° apr. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 1079).

Art. 612 Consultazione dei lavoratori

1 I lavoratori o la loro rappresentanza in seno all'azienda devono essere consultati tempestivamente e in modo completo su tutte le questioni inerenti alla tutela della salute.

2 Essi hanno il diritto di presentare proposte prima che il datore di lavoro prenda una decisione. Il datore di lavoro deve motivare la sua decisione se non tiene conto, o tiene conto solo parzialmente, delle obiezioni e delle proposte dei lavoratori o della loro rappresentanza in seno all'azienda.

3 I lavoratori o la loro rappresentanza in seno all'azienda devono essere coinvolti in forma adeguata nei controlli e nelle ispezioni dell'azienda effettuati dalle autorità. Il datore di lavoro deve informare i lavoratori o la loro rappresentanza in seno all'azienda in merito alle prescrizioni delle autorità.

12 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° apr. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 1079).

Art. 7 Competenze in materia di tutela della salute

1 Il datore di lavoro disciplina le competenze in materia di tutela della salute in seno all'azienda. All'occorrenza delega particolari incarichi in materia di tutela della salute a lavoratori qualificati. Essi non devono subire svantaggi per tali mansioni.

2 Il datore di lavoro, se ha affidato a un lavoratore determinati incarichi relativi alla tutela della salute, deve fornire una formazione e un perfezionamento adeguati nonché chiare istruzioni e competenze. Il tempo necessario per la formazione e il perfezionamento è di principio considerato come tempo di lavoro.

2bis Il trasferimento di tali compiti al lavoratore non esonera il datore di lavoro dai suoi obblighi di garantire la tutela della salute.13

3 Qualora siano consultati specialisti della sicurezza del lavoro in conformità alle disposizioni d'esecuzione relative all'articolo 83 capoverso 2 della legge federale del 20 marzo 198114 sull'assicurazione contro gli infortuni, questi ultimi devono verificare, nel quadro delle loro mansioni, anche l'adempimento delle esigenze in materia di tutela della salute.

4 ... 15

13 Introdotto dal n. I dell'O del 1° apr. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 1079).

14 RS 832.20

15 Abrogato dal n. I dell'O del 1° apr. 2015, con effetto dal 1° ott. 2015 (RU 2015 1079).

Art. 8 Cooperazione di più aziende

1 Se su un posto di lavoro operano lavoratori di più aziende, i rispettivi datori di lavoro devono concordare e adottare i provvedimenti necessari ai fini della tutela della salute. Essi devono informarsi reciprocamente e informare i loro lavoratori sui pericoli e sui provvedimenti atti a prevenirli.

2 Il datore di lavoro deve esplicitamente avvertire un terzo riguardo alle esigenze in materia di tutela della salute in seno alla propria azienda qualora gli conferisca, per quest'ultima, il mandato di:

a.
pianificare, costruire, modificare o riassestare attrezzature di lavoro nonché edifici e altre costruzioni;
b.
fornire attrezzature di lavoro oppure sostanze nocive alla salute;
c.
pianificare o realizzare procedimenti di lavoro.16

16 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° apr. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 1079).

Art. 9 Personale a prestito

Il datore di lavoro che impiega nella sua azienda lavoratori ottenuti in prestito da un altro datore di lavoro ha nei loro confronti gli stessi obblighi in materia di tutela della salute che verso i propri lavoratori.

Art. 10 Obblighi dei lavoratori

1 Il lavoratore è tenuto a osservare le istruzioni del datore di lavoro in materia di tutela della salute e a tener conto delle regole generalmente riconosciute. Deve segnatamente utilizzare l'equipaggiamento personale di protezione e non deve compromettere l'efficacia delle attrezzature di protezione.

2 Il lavoratore, se constata anomalie che possono compromettere la tutela della salute, deve eliminarle senza indugio. Se non ne è autorizzato o non può provvedervi deve immediatamente annunciare le anomalie al datore di lavoro.17

17 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° apr. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 1079).

Capitolo 2: Esigenze particolari relative alla tutela della salute

Sezione 1: Edifici e locali

Art. 11 Costruzione

1 Le pareti esterne e il tetto devono assicurare una protezione sufficiente contro le intemperie. Le pareti interne e i pavimenti devono essere, all'occorrenza, isolati dall'umidità e dal freddo.

2 Vanno impiegati materiali di costruzione non nocivi alla salute.

Art. 12 Volume d'aria

1 Nei locali di lavoro, ciascun lavoratore occupato deve disporre di un volume d'aria di almeno 12 m3, in caso di ventilazione artificiale sufficiente, di almeno 10 m3.

2 Le autorità prescrivono un volume d'aria superiore qualora motivi di tutela della salute lo esigano.

Art. 13 Soffitti e pareti

All'interno degli edifici, i soffitti e le pareti devono essere costruiti in modo che possano essere facilmente puliti e che la polvere e il sudiciume abbiano a depositarvisi il meno possibile.

Art. 14 Pavimenti

1 I rivestimenti dei pavimenti devono essere costruiti in modo che producano poca polvere, assorbano difficilmente il sudiciume e agevolino la pulizia. Dove, secondo l'esperienza, si spargono liquidi sul pavimento, va provveduto ad un rapido scolo e possibilmente alla sistemazione di posti asciutti per i lavoratori.

2 Se le condizioni tecniche di produzione lo consentono, i rivestimenti dei pavimenti devono essere eseguiti con materiale di bassa conduttività termica. Se il lavoro è normalmente svolto solo in determinati posti, i rivestimenti vanno eseguiti unicamente in siffatti luoghi.

3 Il pavimento dev'essere provvisto d'isolazione termica qualora la bassa temperatura del sottosuolo possa rivelarsi sensibilmente più bassa o più alta del locale di lavoro.

Sezione 2: Illuminazione, clima dei locali, rumori e vibrazioni

Art. 15 Illuminazione

1 I locali, i posti di lavoro e i passaggi all'interno e all'esterno degli edifici devono essere provvisti di un'illuminazione naturale o artificiale sufficiente, adeguata al loro scopo.

2 I locali di lavoro devono essere rischiarati naturalmente e provvisti di un'illuminazione artificiale che possa assicurare condizioni di visibilità adeguate al genere e alle esigenze del lavoro (uniformità, abbagliamento, colore della luce, spettro cromatico).

3 I locali privi d'illuminazione naturale possono essere adibiti a posti di lavoro solamente qualora siano stati adottati provvedimenti edilizi e organizzativi tali da soddisfare complessivamente le esigenze di tutela della salute.

Art. 16 Clima dei locali

Tutti i locali devono essere ventilati naturalmente o artificialmente in maniera sufficiente e proporzionata alla loro utilizzazione. La temperatura dei locali, la velocità e l'umidità relativa dell'aria devono essere stabilite e dosate reciprocamente in modo da assicurare un clima non nocivo alla salute e consono al genere di lavoro.

Art. 17 Ventilazione

1 Le finestre e i lucernari dei locali a ventilazione naturale devono essere disposti in modo da consentire sia una leggera ventilazione permanente sia un rapido ricambio dell'aria.

2 Nel caso di ventilazione artificiale l'adduzione e l'evacuazione d'aria devono essere adattate l'una all'altra e adeguate al genere di lavoro e d'azienda. Le correnti d'aria nocive vanno evitate.

3 Gli impianti di ventilazione vanno muniti di un dispositivo d'allarme che segnali i guasti, qualora ciò sia necessario per la tutela della salute dei lavoratori.

4 Depositi e impurità che possono causare un inquinamento dell'aria dei locali vanno rimossi.18

5 I canali di ventilazione vanno muniti di aperture di controllo e di pulizia facilmente accessibili e all'occorrenza di condotte e raccordi d'evacuazione d'acqua di risciacquo.

18 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° apr. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 1079).

Art. 18 Inquinamento dell'aria

1 L'aria, contenente odori, gas, vapori, nebbia, fumo, polvere, trucioli o altre sostanze analoghe in proporzioni nocive alla salute, deve essere aspirata efficacemente e possibilmente vicino alla fonte d'inquinamento. All'occorrenza la fonte d'inquinamento dev'essere isolata in un apposito locale.

2 Se è necessario, l'aria evacuata dev'essere sostituita da aria fresca; all'occorrenza quest'ultima deve essere sufficientemente riscaldata e umidificata.

3 L'aria evacuata per aspirazione può essere reimmessa soltanto qualora non risulti nociva per la salute dei lavoratori.

Art. 1919

19 Abrogato dall'art. 8 dell'O del 28 ott. 2009 concernente la protezione contro il fumo passivo, con effetto dal 1° lug. 2010 (RU 2009 6289).

Art. 21 Lavoro nei locali non riscaldati o all'aperto

Qualora sia necessario lavorare in locali non riscaldati, in edifici non compiutamente protetti da pareti oppure all'aperto, vanno adottati i debiti provvedimenti per la protezione dei lavoratori dal freddo e dalle intemperie. Ai lavoratori va in particolare assicurata, per quanto possibile, l'opportunità di riscaldarsi sul posto di lavoro.

Art. 22 Rumori e vibrazioni

1 Rumori e vibrazioni devono essere evitati o combattuti.

2 Per proteggere i lavoratori occorre adottare in particolare i seguenti provvedimenti:

a.
provvedimenti edilizi;
b.
provvedimenti concernenti gli impianti d'esercizio;
c.
isolazione acustica o isolamento delle fonti di rumore:
d.
provvedimenti concernenti l'organizzazione del lavoro.

Sezione 3: Posti di lavoro

Art. 2320 Esigenze generali

I posti e le attrezzature di lavoro vanno concepiti ed installati secondo principi ergonomici. Il datore di lavoro e i lavoratori provvedono ad un loro corretto impiego.

20 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° apr. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 1079).

Art. 24 Esigenze particolari

1 Nei posti di lavoro dev'essere assicurato spazio libero sufficiente affinché non sia ostacolata la possibilità di movimento dei lavoratori nell'esercizio della loro attività.

2 I posti di lavoro permanenti devono essere sistemati in modo che il lavoro possa essere svolto in una posizione del corpo naturale. Le sedie devono essere comode e adattate al lavoro da effettuare e al lavoratore; all'occorrenza vanno forniti braccioli e poggiapiedi.

3 I posti di lavoro devono essere possibilmente apprestati in modo da consentire di lavorare seduti oppure alternativamente seduti e in piedi. Se il lavoro può essere svolto solamente in piedi vanno messi a disposizione posti a sedere utilizzabili saltuariamente.

4 I posti di lavoro vanno strutturati, mediante provvedimenti appropriati quali pareti protettive o isolamento in locali separati, in modo da proteggere i lavoratori da effetti nocivi alla salute provocati da impianti d'esercizio o depositi vicini.

5 I posti di lavoro permanenti vanno istituiti in locali con vista sull'esterno. I locali senza finestre esterne possono essere adibiti a posti di lavoro soltanto qualora mediante particolari provvedimenti edilizi ed organizzativi sia assicurato, nell'insieme, l'adempimento delle esigenze di tutela della salute.

Sezione 4: Pesi

Art. 2521

1 Per evitare che i lavoratori debbano spostare manualmente pesi, il datore di lavoro adotta i debiti provvedimenti organizzativi e mette a disposizione dei lavoratori le attrezzature di lavoro appropriate, segnatamente gli equipaggiamenti meccanici.

2 Se lo spostamento manuale di pesi è inevitabile, per sollevare, portare e spostare carichi pesanti o poco maneggevoli devono essere messe a disposizione e utilizzate attrezzature di lavoro adeguate, che consentano una manipolazione sicura e non pericolosa per la salute.

3 Il datore di lavoro deve informare i lavoratori riguardo ai pericoli connessi alla manipolazione di carichi pesanti e poco maneggevoli, e istruirli sul modo corretto di sollevare, portare e spostare tali carichi.

4 Il datore di lavoro deve informare i lavoratori sul peso e il centro di gravità dei carichi.

21 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° apr. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 1079).

Sezione 5: Sorveglianza dei lavoratori

Art. 26

1 Non è ammessa l'applicazione di sistemi di sorveglianza e di controllo del comportamento dei lavoratori sul posto di lavoro.

2 I sistemi di sorveglianza o di controllo, se sono necessari per altre ragioni, devono essere concepiti e disposti in modo da non pregiudicare la salute e la libertà di movimento dei lavoratori.

Sezione 6: Equipaggiamenti personali di protezione e abiti di lavoro

Art. 27 Equipaggiamenti personali di protezione

1 Se non è possibile escludere del tutto o parzialmente danni alla salute mediante provvedimenti tecnici od organizzativi, il datore di lavoro deve fornire ai lavoratori equipaggiamenti personali di protezione ragionevoli ed efficaci. Inoltre, deve provvedere affinché tali dispositivi siano sempre in perfetto stato e pronti all'uso.22

2 Un equipaggiamento personale di protezione è destinato per principio unicamente ad uso personale. Se le circostanze esigono che un'equipaggiamento personale di protezione sia utilizzato da più persone, il datore di lavoro deve adottare i debiti provvedimenti affinché non ne risultino problemi di salute e di tutela della salute per i diversi utilizzatori.

3 Se è necessaria l'utilizzazione simultanea di diversi tipi di equipaggiamento personale, il datore di lavoro deve provvedere che essi siano compatibili e che la loro efficacia non venga pregiudicata.

22 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° apr. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 1079).

Art. 28 Abiti da lavoro

Qualora sostanze nauseabonde o pericolose sporchino considerevolmente gli abiti da lavoro, il datore di lavoro deve assicurare il loro regolare lavaggio a congrui intervalli di tempo.

Sezione 7:
Spogliatoi, lavabi, gabinetti, refettori, locali di soggiorno, pronto soccorso

Art. 29 Esigenze generali

1 Le disposizioni sulla struttura e l'utilizzazione dei locali di lavoro sono applicabili per analogia agli spogliatoi, lavabi, docce, gabinetti, refettori, locali di soggiorno e infermerie.

2 Tutti gli impianti di cui al capoverso 1 devono essere tenuti in condizioni igieniche impeccabili.

3 Per donne e uomini vanno previsti spogliatoi, lavabi, docce e gabinetti separati o perlomeno un'utilizzazione separata di questi impianti.

Art. 30 Spogliatoi

1 Ai lavoratori deve essere messo a disposizione un numero di spogliatoi sufficiente e adeguato alle circostanze, per cambiare e posare gli abiti. Questi spogliatoi vanno sistemati, se possibile, in locali sufficientemente ventilati e destinati unicamente a tal fine.

2 Ad ogni lavoratore va messo a disposizione un armadio sufficientemente spazioso e aerato oppure un guardaroba aperto e un cassetto con serratura. All'occorrenza gli abiti di lavoro devono essere asciugati e conservati separatamente dagli abiti d'uscita.

Art. 31 Lavabi e docce

1 Ai lavoratori vanno messi a disposizione, nelle vicinanze dei posti di lavoro e degli spogliatoi, lavabi adeguati, di regola con acqua calda e fredda, e prodotti adeguati per la pulizia personale.

2 Se, per la natura del lavoro, il lavoratore si sporca notevolmente oppure se è esposto a un calore considerevole, un numero sufficiente di docce adeguate con acqua calda e fredda, va apprestato in vicinanza degli spogliatoi.

3 Se le docce o i lavabi sono separati dagli spogliatoi, questi locali devono essere facilmente raggiungibili fra loro.

Art. 32 Gabinetti

1 Un numero sufficiente di gabinetti dev'essere messo a disposizione dei lavoratori in vicinanza dei posti di lavoro, dei locali di riposo, degli spogliatoi e delle docce o dei lavabi.

2 Il numero di gabinetti è fissato in funzione del numero di lavoratori occupati simultaneamente nell'azienda.

3 I gabinetti devono essere sufficientemente ventilati e separati dai locali di lavoro mediante atri aerabili.

4 In vicinanza dei gabinetti devono essere disposte le istallazioni adeguate e il materiale occorrente per lavare e asciugare le mani.

Art. 33 Refettori e locali di soggiorno

1 Qualora si manifesti il bisogno, segnatamente in caso di lavoro notturno o a squadre, vanno messi a disposizione dei lavoratori, fuori dai locali di lavoro, refettori e locali di soggiorno adeguati, silenziosi, dotati possibilmente d'illuminazione naturale e di finestre con vista sull'esterno.

2 I lavoratori, la cui presenza sul posto di lavoro si rivela indispensabile anche durante le pause, devono disporre di posti a sedere adeguati.

3 All'occorrenza devono essere approntati luoghi di riposo.

4 Se i lavoratori devono assicurare regolarmente e frequentemente servizi di picchetto e se non vi è nessun locale di riposo, vanno messi a disposizione altri locali dove essi possano soggiornare.

Art. 35 Acqua potabile e altre bevande

1 Nelle vicinanze dei posti di lavoro dev'essere disponibile acqua potabile. Qualora le condizioni di lavoro lo richiedano, devono essere ottenibili anche altre bevande non alcooliche.

2 L'acqua potabile e le altre bevande devono essere distribuite conformemente alle norme di tutela della salute.

3 Il datore di lavoro può imporre una limitazione o un divieto del consumo di bevande alcooliche.

Art. 36 Pronto soccorso

1 I mezzi necessari per il pronto soccorso devono essere stabilmente disponibili, proporzionatamente ai pericoli d'infortunio, all'importanza e all'ubicazione

dell'azienda. Il materiale di pronto soccorso dev'essere facilmente accessibile e custodito ovunque le condizioni di lavoro lo richiedano.

2 All'occorrenza vanno messe a disposizione infermerie razionalmente disposte e attrezzate e personale sanitario. I locali destinati all'infermeria devono essere facilmente accessibili con le barelle.

3 Le infermerie e i punti di custodia del materiale di pronto soccorso devono essere indicati in maniera chiara.

Sezione 8: Manutenzione e pulizia

Art. 3723

1 Gli edifici, i locali, i depositi, i passaggi, gli impianti d'illuminazione, d'aspirazione e di ventilazione, i posti di lavoro, le attrezzature d'esercizio, gli equipaggiamenti di protezione e le istallazioni sanitarie devono essere mantenuti puliti e in buono stato di funzionamento.

2 Devono essere tenute a disposizione le attrezzature, gli apparecchi, gli utensili e gli altri mezzi necessari alla manutenzione e alla pulizia.

23 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° apr. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 1079).

Capitolo 3: Disposizioni finali

Art. 38 Direttive

1 La Segreteria di Stato dell'economia24 può elaborare direttive sulle esigenze in materia di tutela della salute.

2 Prima d'emanare le direttive occorre consultare la Commissione federale del lavoro, le autorità cantonali, la Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro nonché altre organizzazioni interessate.

3 Se segue le direttive, si ritiene che il datore di lavoro abbia adempiuto i propri doveri in materia di tutela della salute. Egli può ottemperare a quest'ultimi anche in un altro modo, purché dimostri che la tutela della salute sul lavoro sia assicurata.

24 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1).

Art. 39 Autorizzazione di deroghe

1 Su richiesta scritta del datore di lavoro, le autorità possono autorizzare in singoli casi deroghe alle prescrizioni della presente ordinanza, se:25

a.
il datore di lavoro adotta altri provvedimenti altrettanto efficaci, oppure
b.
se l'applicazione della prescrizione implicherebbe un rigore eccessivo e se la deroga è compatibile con la protezione dei lavoratori.

2 Prima d'inoltrare la richiesta il datore di lavoro deve consultare i lavoratori interessati o la loro rappresentanza in seno all'azienda e comunicare alle autorità il risultato di questa consultazione.

25 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° apr. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 1079).

Art. 4026

26 Abrogato dal n. IV 39 dell'O del 22 ago. 2007 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).