01.10.2015 - * / In vigore
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01.01.2008 - 30.04.2010
Fedlex DEFRITRMEN
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1

Ordinanza 3

concernente la legge sul lavoro (Igiene, OLL 3) del 18 agosto 1993 (Stato 1° maggio 2010) Il Consiglio federale svizzero visti gli articoli 6 capoverso 4 e 40 della legge federale del 13 marzo 19641
sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (legge sul lavoro (LL), di seguito «la legge») ordina: Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto e campo d'applicazione 1

La presente ordinanza stabilisce i provvedimenti d'igiene che ogni azienda soggetta alla legge deve adottare.

2

Non sono provvedimenti d'igiene ai sensi della presente ordinanza le misure per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali giusta l'articolo 82 della legge federale del 20 marzo 19812 sull'assicurazione contro gli infortuni.


Art. 2

Principio

1

Il datore di lavoro deve adottare tutti i provvedimenti necessari per salvaguardare e migliorare la tutela della salute e assicurare la salute fisica e psichica dei lavoratori, provvedendo segnatamente affinché: a. vigano condizioni di lavoro conformi alle esigenze dell'ergonomia e dell'igiene;

b. effetti nocivi e molesti di natura fisica, chimica e biologica, non danneggino la salute;

c. siano evitati sforzi eccessivi o troppo monotoni; d. il lavoro sia organizzato in modo adeguato.

2

I provvedimenti d'igiene richiesti dalle autorità al datore di lavoro devono essere proporzionati alle ripercussioni che hanno sulla struttura edilizia ed organizzativa dell'azienda.

RU 1993 2553 1

RS 822.11

2

RS 832.20

822.113

Tutela dei lavoratori 2

822.113


Art. 3

Obblighi particolari del datore di lavoro 1

Il datore di lavoro deve vigilare affinché l'efficacia dei provvedimenti d'igiene non venga pregiudicata. A tal fine deve verificarli a intervalli adeguati.

2

Nel caso di modificazione di costruzioni, parti di edifici, attrezzature e apparecchi tecnici o procedimenti lavorativi oppure d'impiego di nuove sostanze nell'azienda, il datore di lavoro deve adeguare i provvedimenti d'igiene alle nuove condizioni.

3

Quando vi è motivo di credere che la salute di un lavoratore sia danneggiata dall'attività che egli svolge, occorre far eseguire un accertamento nel campo della medicina del lavoro.


Art. 4

Perizia tecnica

Quando vi sono seri dubbi circa l'adempimento delle esigenze in materia d'igiene, le autorità possono chiedere al datore di lavoro di presentare una perizia tecnica.


Art. 5

Informazione e istruzione dei lavoratori 1

Il datore di lavoro deve provvedere affinché tutti i lavoratori occupati nella sua azienda, inclusi quelli di altre aziende operanti da lui, beneficino di una sufficiente quanto adeguata informazione ed istruzione circa i pericoli connessi alla loro attività e i provvedimenti d'igiene volti a prevenirli. Queste istruzioni vanno fornite, e all'occorrenza ripetute, al momento dell'assunzione e ad ogni modifica delle condizioni d'impiego.

2

Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori si attengano ai provvedimenti d'igiene.

3

L'informazione e l'istruzione vanno fornite durante le ore di lavoro e non devono andare a carico dei lavoratori.


Art. 6

Consultazione dei lavoratori 1

I lavoratori o la loro rappresentanza in seno all'azienda devono essere consultati in maniera ampia e tempestiva su tutte le questioni inerenti all'igiene. Essi hanno diritto di presentare proposte.

2

I lavoratori o la loro rappresentanza in seno all'azienda devono essere chiamati, su loro richiesta, a partecipare in forma adeguata ad accertamenti ed ispezioni nell'azienda effettuati dalle autorità. Il datore di lavoro deve informarli sulle disposizioni delle autorità.


Art. 7

Competenze in materia d'igiene 1

Il datore di lavoro disciplina le competenze in materia d'igiene in seno all'azienda.

All'occorrenza delega particolari incarichi in materia d'igiene a lavoratori qualificati. Essi non devono subire svantaggi per tali mansioni.

Igiene, OLL3

3

822.113

2

Il datore di lavoro, se ha affidato a un lavoratore determinati incarichi relativi all'igiene, deve fornire una formazione e un perfezionamento adeguati nonché chiare istruzioni e competenze. Il tempo necessario per la formazione e il perfezionamento è di principio considerato come tempo di lavoro.

3

Qualora siano consultati specialisti della sicurezza del lavoro in conformità alle disposizioni d'esecuzione relative all'articolo 83 capoverso 2 della legge federale del 20 marzo 19813 sull'assicurazione contro gli infortuni, questi ultimi devono verificare, nel quadro delle loro mansioni, anche l'adempimento delle esigenze in materia d'igiene.

4

La delega delle competenze in materia d'igiene in seno all'azienda non esonera il datore di lavoro dalle sue responsabilità in materia.


Art. 8

Cooperazione di più aziende 1

Se su un posto di lavoro operano lavoratori di più aziende, i rispettivi datori di lavoro devono concordare e adottare i provvedimenti necessari ai fini della tutela dell'igiene. Essi devono informarsi reciprocamente e informare i loro lavoratori sui pericoli e sui provvedimenti atti a prevenirli.

2

Il datore di lavoro deve esplicitamente avvertire un terzo riguardo alle esigenze in materia d'igiene qualora gli conferisca, per la propria azienda, il mandato di: a. pianificare, costruire, modificare o riparare attrezzature; b. fornire attrezzature e apparecchi tecnici o sostanze nocive alla salute; c. pianificare o realizzare procedimenti di lavoro.


Art. 9

Personale a prestito

Il datore di lavoro che impiega nella sua azienda lavoratori ottenuti in prestito da un altro datore di lavoro ha nei loro confronti gli stessi obblighi in materia d'igiene che verso i propri lavoratori.


Art. 10

Obblighi dei lavoratori 1

Il lavoratore è tenuto a osservare le istruzioni del datore di lavoro in materia d'igiene e a tener conto delle regole generalmente riconosciute. Deve segnatamente utilizzare l'equipaggiamento personale di protezione e non deve compromettere l'efficacia delle attrezzature di protezione.

2

Il lavoratore, se constata anomalie che possono compromettere l'igiene, deve eliminarle. Se non ne è autorizzato o non può provvedervi deve annunciare le anomalie al datore di lavoro.

3 RS

832.20

Tutela dei lavoratori 4

822.113

Capitolo 2: Esigenze particolari relative all'igiene Sezione 1: Edifici e locali

Art. 11

Costruzione

1

Le pareti esterne e il tetto devono assicurare una protezione sufficiente contro le intemperie. Le pareti interne e i pavimenti devono essere, all'occorrenza, isolati dall'umidità e dal freddo.

2

Vanno impiegati materiali di costruzione non nocivi alla salute.


Art. 12

Volume d'aria

1

Nei locali di lavoro, ciascun lavoratore occupato deve disporre di un volume d'aria di almeno 12 m3, in caso di ventilazione artificiale sufficiente, di almeno 10 m3.

2

Le autorità prescrivono un volume d'aria superiore qualora motivi d'igiene lo esigano.


Art. 13

Soffitti e pareti

All'interno degli edifici, i soffitti e le pareti devono essere costruiti in modo che possano essere facilmente puliti e che la polvere e il sudiciume abbiano a depositarvisi il meno possibile.


Art. 14

Pavimenti

1

I rivestimenti dei pavimenti devono essere costruiti in modo che producano poca polvere, assorbano difficilmente il sudiciume e agevolino la pulizia. Dove, secondo l'esperienza, si spargono liquidi sul pavimento, va provveduto ad un rapido scolo e possibilmente alla sistemazione di posti asciutti per i lavoratori.

2

Se le condizioni tecniche di produzione lo consentono, i rivestimenti dei pavimenti devono essere eseguiti con materiale di bassa conduttività termica. Se il lavoro è normalmente svolto solo in determinati posti, i rivestimenti vanno eseguiti unicamente in siffatti luoghi.

3

Il pavimento dev'essere provvisto d'isolazione termica qualora la bassa temperatura del sottosuolo possa rivelarsi sensibilmente più bassa o più alta del locale di lavoro.

Sezione 2: Illuminazione, clima dei locali, rumori e vibrazioni

Art. 15

Illuminazione

1

I locali, i posti di lavoro e i passaggi all'interno e all'esterno degli edifici devono essere provvisti di un'illuminazione naturale o artificiale sufficiente, adeguata al loro scopo.

Igiene, OLL3

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2

I locali di lavoro devono essere rischiarati naturalmente e provvisti di un'illuminazione artificiale che possa assicurare condizioni di visibilità adeguate al genere e alle esigenze del lavoro (uniformità, abbagliamento, colore della luce, spettro cromatico).

3

I locali privi d'illuminazione naturale possono essere adibiti a posti di lavoro solamente qualora siano stati adottati provvedimenti edilizi e organizzativi tali da soddisfare complessivamente le esigenze d'igiene.


Art. 16

Clima dei locali

Tutti i locali devono essere ventilati naturalmente o artificialmente in maniera sufficiente e proporzionata alla loro utilizzazione. La temperatura dei locali, la velocità e l'umidità relativa dell'aria devono essere stabilite e dosate reciprocamente in modo da assicurare un clima non nocivo alla salute e consono al genere di lavoro.


Art. 17

Ventilazione

1

Le finestre e i lucernari dei locali a ventilazione naturale devono essere disposti in modo da consentire sia una leggera ventilazione permanente sia un rapido ricambio dell'aria.

2

Nel caso di ventilazione artificiale l'adduzione e l'evacuazione d'aria devono essere adattate l'una all'altra e adeguate al genere di lavoro e d'azienda. Le correnti d'aria nocive vanno evitate.

3

Gli impianti di ventilazione vanno muniti di un dispositivo d'allarme che segnali i guasti, qualora ciò sia necessario per la tutela della salute dei lavoratori.

4

Depositi e impurità d'ogni genere che possono causare un inquinamento dell'aria dei locali con conseguenze nocive dirette per la salute dei lavoratori vanno tempestivamente rimossi.

5

I canali di ventilazione vanno muniti di aperture di controllo e di pulizia facilmente accessibili e all'occorrenza di condotte e raccordi d'evacuazione d'acqua di risciacquo.


Art. 18

Inquinamento dell'aria 1

L'aria, contenente odori, gas, vapori, nebbia, fumo, polvere, trucioli o altre sostanze analoghe in proporzioni nocive alla salute, deve essere aspirata efficacemente e possibilmente vicino alla fonte d'inquinamento. All'occorrenza la fonte d'inquinamento dev'essere isolata in un apposito locale.

2

Se è necessario, l'aria evacuata dev'essere sostituita da aria fresca; all'occorrenza quest'ultima deve essere sufficientemente riscaldata e umidificata.

3

L'aria evacuata per aspirazione può essere reimmessa soltanto qualora non risulti nociva per la salute dei lavoratori.

Tutela dei lavoratori 6

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Art. 19


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Art. 20

Irradiazione solare e termica I lavoratori devono essere protetti da eccessive irradiazioni solari e termiche causate da impianti d'esercizio o da procedimenti di lavoro.


Art. 21

Lavoro nei locali non riscaldati o all'aperto Qualora sia necessario lavorare in locali non riscaldati, in edifici non compiutamente protetti da pareti oppure all'aperto, vanno adottati i debiti provvedimenti per la protezione dei lavoratori dal freddo e dalle intemperie. Ai lavoratori va in particolare assicurata, per quanto possibile, l'opportunità di riscaldarsi sul posto di lavoro.


Art. 22

Rumori e vibrazioni

1

Rumori e vibrazioni devono essere evitati o combattuti.

2

Per proteggere i lavoratori occorre adottare in particolare i seguenti provvedimenti: a. provvedimenti

edilizi;

b. provvedimenti concernenti gli impianti d'esercizio; c. isolazione acustica o isolamento delle fonti di rumore: d. provvedimenti concernenti l'organizzazione del lavoro.

Sezione 3: Posti di lavoro

Art. 23

Esigenze generali

I posti di lavoro, gli apparecchi e i mezzi ausiliari vanno concepiti ed installati secondo principi ergonomici. Il datore di lavoro e i lavoratori provvedono ad un loro corretto impiego.


Art. 24

Esigenze particolari

1

Nei posti di lavoro dev'essere assicurato spazio libero sufficiente affinché non sia ostacolata la possibilità di movimento dei lavoratori nell'esercizio della loro attività.

2

I posti di lavoro permanenti devono essere sistemati in modo che il lavoro possa essere svolto in una posizione del corpo naturale. Le sedie devono essere comode e adattate al lavoro da effettuare e al lavoratore; all'occorrenza vanno forniti braccioli e poggiapiedi.

4

Abrogato dall'art. 8 dell'O del 28 ott. 2009 concernente la protezione contro il fumo passivo, con effetto dal 1° lug. 2010 (RU 2009 6289).

Igiene, OLL3

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3

I posti di lavoro devono essere possibilmente apprestati in modo da consentire di lavorare seduti oppure alternativamente seduti e in piedi. Se il lavoro può essere svolto solamente in piedi vanno messi a disposizione posti a sedere utilizzabili saltuariamente.

4

I posti di lavoro vanno strutturati, mediante provvedimenti appropriati quali pareti protettive o isolamento in locali separati, in modo da proteggere i lavoratori da effetti nocivi alla salute provocati da impianti d'esercizio o depositi vicini.

5

I posti di lavoro permanenti vanno istituiti in locali con vista sull'esterno. I locali senza finestre esterne possono essere adibiti a posti di lavoro soltanto qualora mediante particolari provvedimenti edilizi ed organizzativi sia assicurato, nell'insieme, l'adempimento delle esigenze d'igiene.

Sezione 4: Pesi

Art. 25

1 Per evitare che i lavoratori debbano spostare manualmente pesi, vanno adottati i debiti provvedimenti organizzativi e messi a disposizione i mezzi appropriati, segnatamente gli equipaggiamenti meccanici.

2

Se lo spostamento manuale di pesi è inevitabile, occorre mettere a disposizione i mezzi adeguati per alzare, portare e muovere pesi considerevoli o poco maneggevoli, al fine di ridurre il più possibile i rischi dei lavoratori nel corso di queste operazioni.

3

I lavoratori devono essere informati sui rischi per la salute connessi alle operazioni di sollevamento e spostamento di pesi e istruiti sul modo corretto di alzarli e spostarli.

4

I lavoratori devono essere informati sul peso e il centro di gravità dei carichi.

Sezione 5: Sorveglianza dei lavoratori

Art. 26

1 Non è ammessa l'applicazione di sistemi di sorveglianza e di controllo del comportamento dei lavoratori sul posto di lavoro.

2

I sistemi di sorveglianza o di controllo, se sono necessari per altre ragioni, devono essere concepiti e disposti in modo da non pregiudicare la salute e la libertà di movimento dei lavoratori.

Tutela dei lavoratori 8

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Sezione 6: Equipaggiamenti personali di protezione e abiti di lavoro

Art. 27

Equipaggiamenti personali di protezione 1

Se mediante provvedimenti tecnici od organizzativi non si possono escludere, del tutto o parzialmente, danni alla salute, il datore di lavoro deve fornire ai lavoratori equipaggiamenti personali di protezione ragionevoli ed efficaci.

2

Un equipaggiamento personale di protezione è destinato per principio unicamente ad uso personale. Se le circostanze esigono che un'equipaggiamento personale di protezione sia utilizzato da più persone, il datore di lavoro deve adottare i debiti provvedimenti affinché non ne risultino problemi di salute e d'igiene per i diversi utilizzatori.

3

Se è necessaria l'utilizzazione simultanea di diversi tipi di equipaggiamento personale, il datore di lavoro deve provvedere che essi siano compatibili e che la loro efficacia non venga pregiudicata.


Art. 28

Abiti da lavoro

Qualora sostanze nauseabonde o pericolose sporchino considerevolmente gli abiti da lavoro, il datore di lavoro deve assicurare il loro regolare lavaggio a congrui intervalli di tempo.

Sezione 7:

Spogliatoi, lavabi, gabinetti, refettori, locali di soggiorno, pronto soccorso

Art. 29

Esigenze generali

1

Le disposizioni sulla struttura e l'utilizzazione dei locali di lavoro sono applicabili per analogia agli spogliatoi, lavabi, docce, gabinetti, refettori, locali di soggiorno e infermerie.

2

Tutti gli impianti di cui al capoverso 1 devono essere tenuti in condizioni igieniche impeccabili.

3

Per donne e uomini vanno previsti spogliatoi, lavabi, docce e gabinetti separati o perlomeno un'utilizzazione separata di questi impianti.


Art. 30

Spogliatoi

1

Ai lavoratori deve essere messo a disposizione un numero di spogliatoi sufficiente e adeguato alle circostanze, per cambiare e posare gli abiti. Questi spogliatoi vanno sistemati, se possibile, in locali sufficientemente ventilati e destinati unicamente a tal fine.

Igiene, OLL3

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2

Ad ogni lavoratore va messo a disposizione un armadio sufficientemente spazioso e aerato oppure un guardaroba aperto e un cassetto con serratura. All'occorrenza gli abiti di lavoro devono essere asciugati e conservati separatamente dagli abiti d'uscita.


Art. 31

Lavabi e docce

1

Ai lavoratori vanno messi a disposizione, nelle vicinanze dei posti di lavoro e degli spogliatoi, lavabi adeguati, di regola con acqua calda e fredda, e prodotti adeguati per la pulizia personale.

2

Se, per la natura del lavoro, il lavoratore si sporca notevolmente oppure se è esposto a un calore considerevole, un numero sufficiente di docce adeguate con acqua calda e fredda, va apprestato in vicinanza degli spogliatoi.

3

Se le docce o i lavabi sono separati dagli spogliatoi, questi locali devono essere facilmente raggiungibili fra loro.


Art. 32

Gabinetti

1

Un numero sufficiente di gabinetti dev'essere messo a disposizione dei lavoratori in vicinanza dei posti di lavoro, dei locali di riposo, degli spogliatoi e delle docce o dei lavabi.

2

Il numero di gabinetti è fissato in funzione del numero di lavoratori occupati simultaneamente nell'azienda.

3

I gabinetti devono essere sufficientemente ventilati e separati dai locali di lavoro mediante atri aerabili.

4

In vicinanza dei gabinetti devono essere disposte le istallazioni adeguate e il materiale occorrente per lavare e asciugare le mani.


Art. 33

Refettori e locali di soggiorno 1

Qualora si manifesti il bisogno, segnatamente in caso di lavoro notturno o a squadre, vanno messi a disposizione dei lavoratori, fuori dai locali di lavoro, refettori e locali di soggiorno adeguati, silenziosi, dotati possibilmente d'illuminazione naturale e di finestre con vista sull'esterno.

2

I lavoratori, la cui presenza sul posto di lavoro si rivela indispensabile anche durante le pause, devono disporre di posti a sedere adeguati.

3

All'occorrenza devono essere approntati luoghi di riposo.

4

Se i lavoratori devono assicurare regolarmente e frequentemente servizi di picchetto e se non vi è nessun locale di riposo, vanno messi a disposizione altri locali dove essi possano soggiornare.


Art. 34

Protezione delle donne incinte e delle madri che allattano Alle donne incinte e alle madri che allattano dev'essere offerta la possibilità di stendersi e riposarsi in condizioni adeguate.

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Art. 35

Acqua potabile e altre bevande 1

Nelle vicinanze dei posti di lavoro dev'essere disponibile acqua potabile. Qualora le condizioni di lavoro lo richiedano, devono essere ottenibili anche altre bevande non alcooliche.

2

L'acqua potabile e le altre bevande devono essere distribuite conformemente alle norme d'igiene.

3

Il datore di lavoro può imporre una limitazione o un divieto del consumo di bevande alcooliche.


Art. 36

Pronto soccorso

1

I mezzi necessari per il pronto soccorso devono essere stabilmente disponibili, proporzionatamente ai pericoli d'infortunio, all'importanza e all'ubicazione dell'azienda. Il materiale di pronto soccorso dev'essere facilmente accessibile e custodito ovunque le condizioni di lavoro lo richiedano.

2

All'occorrenza vanno messe a disposizione infermerie razionalmente disposte e attrezzate e personale sanitario. I locali destinati all'infermeria devono essere facilmente accessibili con le barelle.

3

Le infermerie e i punti di custodia del materiale di pronto soccorso devono essere indicati in maniera chiara.

Sezione 8: Manutenzione e pulizia

Art. 37

1 Gli edifici, i locali, i depositi, i passaggi, gli impianti d'illuminazione, d'aspirazione e di ventilazione, i posti di lavoro, le attrezzature d'esercizio, gli equipaggiamenti di protezione e le istallazioni sanitarie devono essere mantenuti puliti e in buono stato e garantire la sicurezza degli utenti.

2

Devono essere tenute a disposizione le attrezzature, gli apparecchi, gli utensili e gli altri mezzi necessari alla manutenzione e alla pulizia.

Capitolo 3: Disposizioni finali

Art. 38

Direttive

1

La Segreteria di Stato dell'economia5 può elaborare direttive sulle esigenze in materia d'igiene.

5

La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1).

Igiene, OLL3

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2

Prima d'emanare le direttive occorre consultare la Commissione federale del lavoro, le autorità cantonali, la Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro nonché altre organizzazioni interessate.

3

Se segue le direttive, si ritiene che il datore di lavoro abbia adempiuto i propri doveri in materia d'igiene. Egli può ottemperare a quest'ultimi anche in un altro modo, purché dimostri che l'igiene sul lavoro sia assicurata.


Art. 39

Autorizzazione di deroghe 1

Su richiesta del datore di lavoro, le autorità possono autorizzare in singoli casi deroghe alle prescrizioni della presente ordinanza, se: a. il datore di lavoro adotta altri provvedimenti altrettanto efficaci, oppure b. se l'applicazione della prescrizione implicherebbe un rigore eccessivo e se la deroga è compatibile con la protezione dei lavoratori.

2

Prima d'inoltrare la richiesta il datore di lavoro deve consultare i lavoratori interessati o la loro rappresentanza in seno all'azienda e comunicare alle autorità il risultato di questa consultazione.


Art. 40


6



Art. 41

Abrogazione del diritto vigente e entrata in vigore 1

L'ordinanza III del 26 marzo 19697 per l'esecuzione della legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (Igiene e prevenzione degli infortuni nelle aziende industriali) è abrogata.

2

La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 1993.

6

Abrogato dal n. IV 39 dell'O del 22 ago. 2007 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).

7

[RU 1969 567, 1983 1968 art. 107 lett. a]

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