12.03.2019 - * / In vigore
09.12.2018 - 11.03.2019
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1

Ordinanza

sul lavoro nelle imprese di trasporti pubblici (Ordinanza concernente la legge sulla durata del lavoro, OLDL)1 del 26 gennaio 1972 (Stato 1° maggio 2013) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 21 e 23 della legge federale dell'8 ottobre 19712
sul lavoro nelle imprese di trasporti pubblici (LDL, …3);4 visto l'articolo 131 della legge federale del 13 giugno 19115 sull'assicurazione contro le malattie e gli infortuni, ordina: I. Campo d'applicazione

Art. 1

Imprese 1 Sono considerate imprese ferroviarie in concessione le imprese che, in virtù di una concessione federale, esercitano ferrovie a scartamento normale, a scartamento ridotto, a dentiera, tranvie o funicolari.

2

Sono considerate imprese d'autoservizi in concessione le imprese che eseguono corse con veicoli stradali in virtù di una concessione per il trasporto di viaggiatori.6 3 Sono considerate imprese di funivie in concessione le imprese che, in virtù di una concessione federale, esercitano una funivia. Per funivie s'intendono quelle con movimento a va e vieni o movimento continuo, le seggiovie e gli impianti che d'inverno sono in esercizio, come sciovie, le slittovie, gli ascensori e le istallazioni analoghe.

RU 1972 547

1

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 apr. 1987, in vigore dal 1° giu. 1987 (RU 1987 738).

2

RS 822.21

3

Espr. stralciata giusta il n. I 9 dell'O del 4 nov. 2009 (prima fase della Riforma delle ferrovie 2), in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5959). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

4

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 apr. 1987, in vigore dal 1° giu. 1987 (RU 1987 738).

5

[CS 8 273; RU 1959 876, 1964 981, 1968 65, 1971 1461 n. II art. 6 n. 2, 1977 2249 n. I 611, 1978 1836 all. n. 4, 1982 196 1676 all. n. 1 2184 art. 114, 1990 1091, 1991 362 n. II 412, 1992 288 all. n. 37, 1995 511. RU 1995 1328 all. n. 1]. Ora: LF sull'assicurazione contro le malattie. All'art. 131, abrogato , corrisponde ora l'art. 83 della LF del 20 mar. 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (RS 832.20).

6

Nuovo testo giusta il n. I 9 dell'O del 4 nov. 2009 (prima fase della Riforma delle ferrovie 2), in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5959).

822.211

Tutela dei lavoratori 2

822.211

a7 Servizi di trasporto locali e suburbani Sono considerate servizi di trasporto locali e suburbani le parti di servizi che gestiscono linee nelle zone urbane o che collegano comuni suburbani a centri urbani.


Art. 2

Aziende accessorie

1

Alla LDL8 soggiacciono le seguenti aziende accessorie: a. le imprese di carrozze letti; b. le imprese di carrozze ristorante; c. i servizi ambulanti di ristoro nei treni; d. le sciovie esercitate da un'impresa sottoposta alla LDL.

2

L'espressione «impresa» nella presente ordinanza comprende pure le aziende accessorie di cui al capoverso 1.


Art. 3

Lavoratori

1

È lavoratore chiunque, in un'impresa, sia tenuto a una prestazione di servizio personale.

2

Sono lavoratori anche gli apprendisti, i praticanti, i volontari e le altre persone che lavorano nell'impresa a scopo di formazione.

3

Sono tenuti a una prestazione di servizio personale i lavoratori che, in virtù del loro rapporto di servizio, non possono far eseguire il loro lavoro interamente né parzialmente da terzi.

4

Un lavoratore è occupato solo in misura esigua secondo l'articolo 2 capoverso 3 LDL se, nella media di 28 giorni, la sua durata giornaliera del lavoro ammonta al massimo a 3 ore. A tali lavoratori si applicano per analogia le prescrizioni della LDL9.

5

L'applicabilità della LDL ai lavoratori, che lavorano in un'impresa per conto di un terzo, è disciplinata dalle autorità di vigilanza di cui all'articolo 27.


Art. 4

Ausiliari privati

1

Fatte salve le eccezioni indicate negli articoli 5 e seguenti della presente ordinanza, la LDL è applicabile agli ausiliari privati delle agenzie postali.10 2 Le eccezioni menzionate negli articoli 5 e seguenti vanno convenute con gli ausiliari privati e devono essere previamente approvate dall'autorità di vigilanza.

7

Introdotto dal n. I dell'O del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° dic. 2010 (RU 2010 4797).

8

Nuova espr. giusta il n. I 9 dell'O del 4 nov. 2009 (prima fase della Riforma delle ferrovie 2), in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5959). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

9

Nuova espr. giusta il n. I 9 dell'O del 4 nov. 2009 (prima fase della Riforma delle ferrovie 2), in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5959). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

10 Nuovo testo giusta il n. I 9 dell'O del 4 nov. 2009 (prima fase della Riforma delle ferrovie 2), in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5959).

Ordinanza concernente la legge sulla durata del lavoro 3

822.211

3

Le prescrizioni dell'articolo 7 capoversi 2 e 3 LDL non sono applicabili agli ausiliari privati delle agenzie postali.11 4 La LDL non è applicabile ai familiari e ai supplenti dei titolari delle agenzie postali.

Non è parimenti applicabile ai parenti che convivono con il titolare di un'agenzia postale nella stessa economia domestica.12

Art. 5

Servizio dell'esercizio e servizio amministrativo 1

L'impresa è suddivisa in servizio dell'esercizio e in servizio amministrativo.

2

Il servizio dell'esercizio comprende i servizi dell'impresa cui spetta segnatamente: a.13il trasporto di viaggiatori, inclusa la vendita dei biglietti;

la sorveglianza della linea;

l'accettazione, il deposito, il trasporto e la consegna di merci nell'ambito del trasporto di viaggiatori e di invii postali;

il trasporto e la gestione delle merci nell'ambito del traffico merci;

lo svolgimento del traffico monetario;

la trasmissione di comunicazioni in qualsiasi forma;

i lavori di pulizia;

b.14 la costruzione e la manutenzione degli impianti, delle installazioni, dei veicoli e dei componenti utilizzati dai servizi che offrono le prestazioni di cui alla lettera a; c.15 la produzione, la trasformazione, la gestione e il trasporto di energia elettrica in centrali elettriche proprie, sottocentrali e stazioni di trasformazione dell'impresa; d. la prestazione di servizi nelle aziende accessorie giusta l'articolo 2.

3

Il servizio amministrativo comprende la direzione dell'impresa e i corrispondenti servizi amministrativi e tecnici di quest'ultima e delle aziende accessorie.

II. Durata del lavoro e del riposo

Art. 6

Durata del lavoro

1

È durata del lavoro il tempo durante il quale il lavoratore è occupato nell'impresa, conformemente all'articolo 4 capoversi 1 e 2 LDL.

11 Nuovo testo giusta il n. I 9 dell'O del 4 nov. 2009 (prima fase della Riforma delle ferrovie 2), in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5959).

12 Nuovo testo giusta il n. I ch. 9 dell'O del 4 nov. 2009 (prima fase della Riforma delle ferrovie 2), in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5959).

13 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° set. 2004, in vigore dal 1° ott. 2004 (RU 2004 4175).

14 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° set. 2004, in vigore dal 1° ott. 2004 (RU 2004 4175).

15 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° set. 2004, in vigore dal 1° ott. 2004 (RU 2004 4175).

Tutela dei lavoratori 4

822.211

2

Sono inoltre computati come lavoro: a. i tempi di viaggio senza prestazione lavorativa; b. le parti di pausa secondo l'articolo 7 capoverso 3 LDL; c.16 il supplemento di tempo secondo l'articolo 4bis LDL, nella misura almeno del: 10 per cento per il servizio tra le ore 22 e le 24;

30 per cento per il servizio tra le ore 24 e le 4, nonché tra le ore 4 e le 5, se il lavoratore è entrato in servizio prima delle 4;

40 per cento invece del 30 per cento, dall'inizio dell'anno civile nel corso del quale il lavoratore compie il 55° anno di età;

d.17 in centri di intervento per l'impiego di treni di spegnimento e di salvataggio, i periodi di presenza senza prestazione lavorativa se a tal fine è stato concluso un accordo scritto tra l'impresa e i lavoratori o i loro rappresentanti.

L'accordo deve contenere un'indicazione in merito all'entità del periodo di presenza senza prestazione lavorativa computabile come lavoro.18 2bis

L'impresa conviene con i lavoratori o i loro rappresentanti i mezzi che permettano di compensare la durata del lavoro risultante dal supplemento di tempo secondo il capoverso 2 lettera c.19 3 Nella presente ordinanza, i giorni di congedo da accordare al lavoratore, giusta le disposizioni sulla durata del lavoro, sono designati giorni di compensazione. Di norma, i giorni di compensazione devono essere assegnati insieme con i giorni di riposo. Il giorno di compensazione consta almeno di 24 ore consecutive. Possono essere convenute deroghe tra l'impresa e i lavoratori o i loro rappresentanti.20 4 Sempreché le condizioni d'esercizio lo consentano, la settimana di 5 giorni dev'essere osservata. Negli altri casi, i giorni di compensazione devono possibilmente essere assegnati in modo da ottenere una soluzione equivalente alla settimana di 5 giorni.21 5 La durata massima del lavoro secondo l'articolo 4 capoverso 3 LDL può, in casi eccezionali e se il servizio lo esige, essere prolungata del tempo di viaggio senza prestazione lavorativa, ma al massimo di 40 minuti.22 5bis Per le imprese di cui all'articolo 1 capoverso 1 lettere a-c nonché f LDL la durata massima del lavoro giornaliero di cui all'articolo 4 capoverso 3 LDL può, nel caso di giorni di formazione e di perfezionamento ordinati, essere prolungata del tempo di viaggio senza prestazione lavorativa, ma al massimo di 2 ore.23 16

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 ott. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 2918).

17 Introdotta dal n. I dell'O del 1° nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4545).

18

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 apr. 1987, in vigore dal 1° giu. 1987 (RU 1987 738).

19

Introdotto dal n. I dell'O del 27 ott. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 2918).

20

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 apr. 1987, in vigore dal 1° giu. 1987 (RU 1987 738).

21

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 apr. 1987, in vigore dal 1° giu. 1987 (RU 1987 738).

22

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 apr. 1987, in vigore dal 1° giu. 1987 (RU 1987 738).

23 Introdotto dal n. I dell'O del 11 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6077).

Ordinanza concernente la legge sulla durata del lavoro 5

822.211

6

Se la durata massima del lavoro è superata in quanto viene computato il tempo di viaggio senza prestazione lavorativa, la compensazione è determinata secondo l'articolo 5 capoverso 2 LDL.24 7 Per far fronte al traffico stagionale estivo dal 1° maggio al 31 ottobre, le imprese di navigazione e i rappresentanti dei lavoratori possono concludere accordi scritti secondo i quali è consentito eccedere la durata del lavoro di cui all'articolo 4 capoverso 3 LDL di 3 ore al massimo in un singolo turno di servizio. Nell'arco di 7 giorni di lavoro consecutivi la durata massima del lavoro non deve tuttavia superare le 72 ore.25 8 In centri di intervento per l'impiego di treni di spegnimento e di salvataggio la durata massima del lavoro di cui all'articolo 4 capoverso 3 LDL può essere superata dei periodi computabili come lavoro a norma del capoverso 2 lettera d.26 9 I servizi sono definiti come segue: a. servizio mattutino: il servizio che ha inizio tra le ore 4 e le 6; b. servizio meridiano: il servizio interamente compreso tra le ore 6 e le 20; c. servizio serale: il servizio che si conclude tra le ore 20 e le 24; d. servizio notturno: il servizio compreso in tutto o in parte tra le ore 24 e le 4.27

Art. 7


28

Durata giornaliera media del lavoro 1

La durata giornaliera media del lavoro giusta l'articolo 4 capoversi 1 e 2 LDL si ottiene addizionando la durata del lavoro compiuto in una serie di 365 giorni e dividendola per il numero dei giorni di lavoro. Se per raggiungere la media prescritta risulta necessaria l'assegnazione di giorni di compensazione, questi non sono considerati giorni di riposo ma giorni di lavoro.

2

L'organizzazione della durata del lavoro nel corso dell'anno deve essere convenuta in un accordo scritto tra l'impresa e i lavoratori o i loro rappresentanti. I lavoratori retribuiti su base oraria possono essere esentati da tale accordo.


Art. 8

Tempo di presenza

1

È tempo di presenza quello trascorso dal lavoratore, nel posto di lavoro assegnatogli, senza fornire prestazioni.

2

È tenuto conto soltanto dei tempi di presenza consecutivi di almeno 30 minuti e, nel servizio di guardabarriere, di almeno 20 minuti.

24

Introdotto dal n. I dell'O del 29 apr. 1987, in vigore dal 1° giu. 1987 (RU 1987 738).

25 Introdotto dal n. I dell'O del 2 nov. 2005, in vigore dal 1° dic. 2005 (RU 2005 5039).

26 Introdotto dal n. I dell'O del 1° nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4545).

27 Introdotto dal n. I dell'O del 22 ott. 2008, in vigore dal 1° dic. 2008 (RU 2008 5093 5403).

28 Nuovo testo giusta il n. I 9 dell'O del 4 nov. 2009 (prima fase della Riforma delle ferrovie 2), in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5959).

Tutela dei lavoratori 6

822.211

3

Se il tempo di presenza e quello di viaggio, giusta l'articolo 6 capoverso 2 lettera a, cadono in uno stesso turno di servizio, la durata giornaliera media del lavoro può essere complessivamente prolungata di 40 minuti al massimo.29 4 L'assegnazione di una durata prolungata del lavoro, conformemente all'articolo 4 capoverso 2 LDL, è autorizzata nei servizi seguenti: a. per le ferrovie

nel servizio di stazione, nel servizio di riserva del personale viaggiante, nel servizio di guardabarriere, nel servizio del movimento delle ferrovie a dentiera, nel servizio del movimento delle funicolari; b. per le imprese di navigazione in tutti i servizi;

c. per le teleferiche in tutti i servizi;

d. per le imprese d'autoservizi nel servizio del movimento; e.30 per le aziende accessorie nel servizio delle carrozze ristorante, nei servizi ambulanti di ristoro nei treni, per le sciovie, in tutti i servizi.

a31 Servizio di picchetto 1

È servizio di picchetto il servizio in cui il lavoratore si tiene pronto per eventuali interventi, al di fuori della durata del lavoro prevista o del tempo di presenza previsto, per eliminare perturbazioni o per far fronte ad analoghe situazioni particolari, nonché per i relativi turni di controllo.

2

Il servizio di picchetto può essere richiesto soltanto se l'impresa e i lavoratori o i loro rappresentanti lo hanno convenuto per scritto.

b32 Assegnazione al servizio di picchetto 1

In un periodo di 28 giorni, il lavoratore può essere di picchetto durante al massimo 7 giorni. Raggiunto tale limite, durante le 2 settimane successive il lavoratore non può più essere assegnato al servizio di picchetto.

2

In deroga al capoverso 1, il lavoratore può essere assegnato al servizio di picchetto al massimo 14 giorni nello spazio di 28 giorni se, a causa delle dimensioni e della 29

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 apr. 1987, in vigore dal 1° giu. 1987 (RU 1987 738).

30

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 ott. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 2918).

31 Introdotto dal n. I dell'O del 22 ott. 2008, in vigore dal 1° dic. 2008 (RU 2008 5093 5403).

32 Introdotto dal n. I dell'O del 22 ott. 2008, in vigore dal 1° dic. 2008 (RU 2008 5093 5403).

Ordinanza concernente la legge sulla durata del lavoro 7

822.211

struttura aziendali, non è disponibile personale a sufficienza per un servizio di picchetto secondo il capoverso 1 e: a. in un anno civile il servizio di picchetto non concerne più di 20 settimane e 7 giorni consecutivi di picchetto sono seguiti almeno da altrettanti giorni senza picchetto; o b. in un anno civile il servizio di picchetto non supera 90 giorni.

3

Per far fronte alle condizioni invernali, il lavoratore può essere assegnato al servizio di picchetto per 16 settimane in un periodo di 6 mesi, ma non per oltre 20 settimane o più di 77 giorni in un anno civile.

4

Le settimane di cui ai capoversi 2 lettera a e 3 constano di 7 giorni e hanno inizio il lunedì.

5

Modifiche a breve termine nell'assegnazione al picchetto dei lavoratori con responsabilità familiari sono possibili soltanto con l'assenso di questi ultimi.

6

Il lavoratore non può essere di picchetto in un giorno di riposo o in un turno di riposo secondo l'articolo 10 capoverso 4 LDL, né in un giorno in cui svolge il servizio notturno.

c33 Durata del lavoro nell'ambito del servizio di picchetto 1

In caso di intervento di picchetto, la durata complessiva dell'intervento e la durata del tragitto per recarsi sul luogo dell'intervento e ritorno sono computati come tempo di lavoro; sono inoltre accordati supplementi di tempo secondo l'articolo 6 capoverso 2.

2

Se un intervento di picchetto indifferibile segue un turno di servizio previsto nel piano di servizio, la durata ininterrotta del lavoro può eccedere le 5 ore.

3

Se la durata massima del lavoro è superata a seguito di un intervento di picchetto, la compensazione è determinata secondo l'articolo 5 capoverso 2 LDL.

d34 Rapporto tra servizio di picchetto e turno di servizio o giorno di lavoro 1

Gli interventi di picchetto non sono considerati far parte del turno di servizio o del giorno di lavoro.

2

Il giorno di compensazione in cui ha luogo un intervento di picchetto non è considerato un giorno di lavoro.

e35 Turno di riposo nell'ambito del servizio di picchetto Il turno di riposo tra due turni di servizio può essere interrotto da interventi di picchetto. Dedotta la durata degli interventi, il turno di riposo deve ammontare almeno a 11 ore, almeno sei delle quali devono essere consecutive.

33 Introdotto dal n. I dell'O del 22 ott. 2008, in vigore dal 1° dic. 2008 (RU 2008 5093 5403).

34 Introdotto dal n. I dell'O del 22 ott. 2008, in vigore dal 1° dic. 2008 (RU 2008 5093 5403).

35 Introdotto dal n. I dell'O del 22 ott. 2008, in vigore dal 1° dic. 2008 (RU 2008 5093 5403).

Tutela dei lavoratori 8

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Art. 9

Lavoro straordinario

1

Di norma, il lavoro straordinario dev'essere compensato, entro 56 giorni, mediante congedi della stessa durata. L'impresa e il lavoratore convengono il momento della compensazione; se necessario, possono prolungare il termine prescritto. Qualora la compensazione non possa avvenire entro il termine suddetto, occorre provvedere al risarcimento in contanti.36 2 Il lavoro straordinario compiuto entro un periodo di 28 giorni va addizionato e compensato secondo il capoverso 1. Nel caso di un lieve superamento della durata del lavoro prevista nel piano di servizio, può essere convenuta, tra l'impresa e i lavoratori o i loro rappresentanti, un'altra forma di compensazione.

3

L'indennità in contanti è calcolata sulla base del salario orario, più un supplemento di almeno il 25 per cento.

4

Il salario orario è calcolato sulla base di 300 giorni di lavoro di 7 ore.37 5

Agli ausiliari privati dei titolari di agenzie postali l'indennità può essere pagata per un massimo di 300 ore di lavoro straordinario durante un anno civile.38 6 Ai conducenti di veicoli a motore di un'impresa d'autoservizi in concessione (esclusi i servizi di trasporto locali e suburbani) o di un'impresa secondo l'articolo 1 capoverso 1 lettera f LDL, l'indennità può essere pagata per un massimo di 300 ore di lavoro straordinario durante un anno civile.39

Art. 10

Turno di servizio

1

I giorni di compensazione, concessi per raggiungere la durata media del lavoro prescritta, non devono essere contati nel calcolo del turno di servizio medio.

2

Con l'assenso dei lavoratori interessati o dei loro rappresentanti, il turno di servizio può essere eccezionalmente prolungato fino a 15 ore:40 a. nel caso di mancanza di personale dovuta a servizio militare, servizio di protezione civile, malattie o infortuni;

b. per svolgere compiti straordinari o passeggeri; c.41 … 2bis

Se necessario per far fronte al traffico stagionale estivo dal 1° maggio al 31 ottobre e se a tal fine è stato concluso un accordo scritto tra l'impresa e i rappresentanti dei lavoratori, nelle imprese di navigazione il turno di servizio può essere prolungato fino a 15 ore.42 36

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 apr. 1987, in vigore dal 1° giu. 1987 (RU 1987 738).

37

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 apr. 1987, in vigore dal 1° giu. 1987 (RU 1987 738).

38 Nuovo testo giusta il n. I 9 dell'O del 4 nov. 2009 (prima fase della Riforma delle ferrovie 2), in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5959).

39 Nuovo testo giusta il n. I 9 dell'O del 4 nov. 2009 (prima fase della Riforma delle ferrovie 2), in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5959).

40 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 nov. 2005, in vigore dal 1° dic. 2005 (RU 2005 5039).

41 Abrogata dal n. I dell'O del 2 nov. 2005, con effetto dal 1° dic. 2005 (RU 2005 5039).

42 Introdotto dal n. I dell'O del 2 nov. 2005, in vigore dal 1° dic. 2005 (RU 2005 5039).

Ordinanza concernente la legge sulla durata del lavoro 9

822.211

3

Nei casi seguenti e previo assenso dei lavoratori interessati o dei loro rappresentanti, il turno di servizio può essere prolungato fino a 13 ore nella media di 28 giorni, ma non oltre 14 ore in singoli giorni:43 a. su singole linee d'imprese, la cui durata giornaliera d'esercizio è superiore a 12, ma non eccede 14 ore; b.44 nei servizi di trasporto locali e suburbani, per assicurare, con lo stesso personale, il traffico di punta mattutino e serale;

c. nelle piccole imprese, per assicurare le corse indispensabili, mattutine e serali.

Sono considerate piccole imprese quelle che, nelle corse regolari di linea, non occupano più di 3 lavoratori, durante tutto l'anno, nel servizio del movimento; d.45 per i lavoratori occupati nelle agenzie postali, al fine di assicurare, con lo stesso personale, l'afflusso degli oggetti postali al mattino e la loro spedizione alla sera, purché lo esiga la struttura dell'orario; e.46 …

3bis

Previo assenso dei lavoratori interessati o dei loro rappresentanti, nelle imprese d'autoservizi in concessione, ad eccezione dei servizi di trasporto locali e suburbani, e nelle imprese d'autoservizi secondo l'articolo 1 capoverso 1 lettera f LDL il turno di servizio può essere prolungato una volta fino a 14 ore tra 2 giorni di congedo, se non supera le 12 ore nella media di 28 giorni e il lavoratore è occupato nel turno di servizio prolungato fino a 14 ore esclusivamente sulle linee senza cadenza oraria continua.47 4 Le imprese aventi turni mattutini, meridiani, serali e notturni devono prevedere, per i lavoratori, un'adeguata rotazione dei turni. Questa disposizione non è applicabile ai lavoratori assunti esclusivamente per il servizio notturno.

5

I periodi computabili come lavoro di cui all'articolo 6 capoverso 2 lettere b, c e d non devono essere contati nel calcolo del turno di servizio.48

Art. 11

Pause

1

L'impresa e i lavoratori o i loro rappresentanti possono convenire di ridurre a meno di un'ora le pause di cui all'articolo 7 capoverso 1 LDL.

2

Il lavoratore deve possibilmente poter prendere i pasti a domicilio, nelle ore usuali.

A domanda dei lavoratori o dei loro rappresentanti, le pause di mezzogiorno prese nel luogo di domicilio devono, se possibile, avere una durata superiore ad un'ora.

43 Nuovo testo giusta il n. I 9 dell'O del 4 nov. 2009 (prima fase della Riforma delle ferrovie 2), in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5959).

44 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° dic. 2010 (RU 2010 4797).

45 Nuovo testo giusta il n. I 9 dell'O del 4 nov. 2009 (prima fase della Riforma delle ferrovie 2), in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5959).

46 Abrogata dal n. I 9 dell'O del 4 nov. 2009 (prima fase della Riforma delle ferrovie 2), con effetto dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5959).

47 Introdotto dal n. I dell'O del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° dic. 2010 (RU 2010 4797).

48 Introdotto dal n. I dell'O del 1° nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4545).

Tutela dei lavoratori 10

822.211

3

Fra le 23 e le 5 non può essere fissata alcuna pausa senza il consenso dei lavoratori o dei loro rappresentanti, ad eccezione della pausa secondo l'articolo 7 capoverso 1 LDL e della pausa per il pernottamento.

4

La durata ininterrotta del lavoro non può superare le 5 ore. È fatto salvo l'articolo 7 capoverso 4 LDL. La durata massima di lavoro ininterrotta tra 2 giorni di congedo può essere prolungata una volta di 10 minuti al massimo. In casi di forza maggiore o di disturbi d'esercizio la durata di lavoro ininterrotta può superare le 5 ore.49 4bis Per le imprese di navigazione la durata massima del lavoro ininterrotta di 5 ore può, con il consenso del dipendente interessato o del suo rappresentante, essere prolungata di al massimo 30 minuti.50 5 Le imprese di navigazione, d'intesa con i lavoratori o i loro rappresentanti, possono assegnare, in un turno di servizio a bordo, pause di almeno 30 minuti, ma non eccedenti complessivamente 1 ora, per permettere di prendere i pasti.

6

Sono date circostanze particolari che consentono di aumentare a 4 il numero delle pause, giusta l'articolo 7 capoverso 2 LDL qualora: a. lo esiga la struttura degli orari nel servizio del movimento delle ferrovie a dentiera, spiccatamente turistiche, delle funicolari, teleferiche, sciovie, imprese di navigazione e imprese d'autoservizi in concessione51 (esclusi i servizi di trasporto locali e suburbani);

b. nei piccoli uffici di imprese ferroviarie a traffico poco intenso, lo esigano lunghe durate d'occupazione, dovute all'orario, per assicurare il traffico mattutino e serale con lo stesso personale; c. nel servizio di guardabarriera, lo esigano lunghe durate d'occupazione dovute all'orario.

7

È considerato luogo di servizio ai sensi dell'articolo 7 capoverso 3 LDL quello che l'impresa attribuisce al lavoratore. Se vi sono diversi servizi discosti l'uno dall'altro, l'impresa deve designare fra questi un luogo di servizio. Per le imprese le cui condizioni d'assunzione sono regolate con un contratto collettivo di lavoro o secondo il diritto pubblico, l'impresa e i rappresentanti dei lavoratori possono convenire che il luogo di servizio comprende più servizi.52 8 Semprechè siano adempiuti i presupposti dell'articolo 7 capoverso 4 LDL, può essere stabilita, a domanda dei lavoratori o dei loro rappresentanti, un'interruzione del lavoro superiore a 20 minuti, per prendere un pasto intermedio. Di tale interruzione, almeno 20 minuti vanno considerati tempo di lavoro. Questa disposizione è pure applicabile se occorre prevedere, per motivi di servizio, interruzioni del lavoro superiori a 20 minuti, purché la pausa sia inferiore ad un'ora.

49 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 11 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6077).

50 Introdotto dal n. I dell'O del 11 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6077).

51 Nuova espr. giusta il n. I 9 dell'O del 4 nov. 2009 (prima fase della Riforma delle ferrovie 2), in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5959). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

52 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 11 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6077).

Ordinanza concernente la legge sulla durata del lavoro 11

822.211


Art. 12

Turno di riposo

1

I giorni di compensazione, concessi per raggiungere la durata media del lavoro prescritta, non devono essere computati nel calcolo del turno di riposo medio.

2

Con l'assenso dei lavoratori interessati o dei loro rappresentanti, il turno di riposo può essere ridotto fino a 9 ore nei casi seguenti: a. una volta la settimana, al passaggio: 1. dal servizio notturno a quello meridiano o serale, se il servizio notturno non termina dopo le ore 2, 2. dal servizio serale a quello mattutino, meridiano o serale, 3. dal servizio meridiano a quello mattutino o meridiano, o 4. dal servizio mattutino a quello mattutino; b. per i turni di riposo fuori sede; c. nel caso di mancanza di personale dovuta a servizio militare, servizio della protezione civile, malattie o infortuni; d. per svolgere compiti straordinari o passeggeri.53 2bis

Se necessario per far fronte al traffico stagionale estivo dal 1° maggio al 31 ottobre e se a tal fine è stato concluso un accordo scritto tra l'impresa e i rappresentanti dei lavoratori, nelle imprese di navigazione il turno di riposo può essere ridotto, in singoli giorni, fino a 9 ore. Il turno di riposo deve però ammontare ad almeno 12 ore nella media di 5 giorni di lavoro consecutivi.54 2ter Al di fuori dei casi di cui al capoverso 2 lettera a, nel servizio di costruzione il turno di riposo può essere ridotto una volta la settimana fino a 10 ore con l'assenso dei lavoratori interessati o dei loro rappresentanti.55 3 Se il turno di servizio è prolungato conformemente all'articolo 10 capoverso 3, il turno di riposo può ammontare a 11 ore nella media di 28 giorni e può essere ridotto a 10 ore in singoli giorni.

4

Nel servizio del movimento delle imprese di trasporto locale e suburbano, il turno di riposo può essere ridotto a 9 ore, conformemente al capoverso 2, ancorché debba ammontare ad almeno 12 ore nella media di 5 giorni di lavoro consecutivi.

5

Se, per motivi imperativi, come forza maggiore o perturbazioni dell'esercizio, occorre ridurre di più di 10 minuti il turno di riposo minimo previsto nell'articolo 8 capoverso 2 LDL, la compensazione deve avvenire nei tre turni di riposo seguenti.


Art. 13

Lavoro notturno

Per i lavori di costruzione e di manutenzione delle costruzioni che, a cagione di esigenze dell'esercizio, possono essere eseguiti soltanto di notte, il lavoratore può eccezionalmente essere tenuto a svolgere lavoro notturno durante 4 settimane conse53 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 ott. 2008, in vigore dal 1° dic. 2008

(RU 2008 5093 5403).

54 Introdotto dal n. I dell'O del 2 nov. 2005, in vigore dal 1° dic. 2005 (RU 2005 5039).

55 Introdotto dal n. I dell'O del 22 ott. 2008, in vigore dal 1° dic. 2008 (RU 2008 5093 5403).

Tutela dei lavoratori 12

822.211

cutive al massimo, tenendo conto che settimanalmente devono essergli concessi un giorno di riposo e un giorno di compensazione consecutivi.56 I lavoratori devono essere informati, almeno 3 settimane innanzi il primo turno di servizio notturno, su l'inizio e la fine presumibile del lavoro notturno prolungato. Il lavoratore, che ha eseguito 2 o più settimane consecutive di lavoro notturno, non dev'essere tenuto a svolgerne durante i successivi 14 giorni.


Art. 14

Diritto ai giorni di riposo 1

Per i lavoratori che non sono occupati in permanenza o per tutta la durata del lavoro dalla stessa impresa, la durata dei giorni di riposo, prescritti nell'articolo 10 capoverso 1 LDL, si regola secondo la durata giornaliera media del lavoro.

2

I giorni festivi cantonali, parificati alle domeniche giusta l'articolo 10 capoverso 1 LDL, devono essere determinati, in modo generale, da ciascuna impresa, d'intesa con i lavoratori o i loro rappresentanti.

3

Le domeniche ed i giorni festivi che cadono nelle vacanze non sono considerati giorni di riposo domenicali giusta l'articolo 10 capoversi 1 e 2 LDL.

4

Se il lavoro notturno s'inoltra nella domenica o in un giorno festivo, questo giorno non può essere considerato un giorno di riposo domenicale.

5

I giorni di riposo goduti in più possono essere compensati con giorni di vacanze non ancora presi, soltanto qualora il lavoratore lasci l'impresa spontaneamente o per sua colpa.

6

In caso d'assenza del lavoratore per malattia, infortunio, in caso di congedo non pagato o maternità nonché in caso d'assenza di oltre 6 giorni consecutivi per servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile, il diritto ai giorni di riposo è ridotto come segue:57 a. 7 giorni d'assenza contano per un giorno di riposo e ogni periodo di 72 giorni d'assenza per anno civile conta per 2 giorni di riposo suppletivi; oppure b. le domeniche comprese nell'interruzione del servizio, come anche i giorni festivi che, secondo l'articolo 10 capoverso 1 LDL, sono parificati alle domeniche, sono considerate giorni di riposo goduti.58 7

La riduzione del diritto ai giorni di riposo in virtù del capoverso 6 lettera a o b dev'essere convenuta tra l'impresa e i lavoratori o i loro rappresentanti.59 8 Per le imprese le cui condizioni d'assunzione sono regolate con un contratto collettivo di lavoro o secondo il diritto pubblico, le imprese e i rappresentanti dei lavoratori possono convenire altre soluzioni, purché esse siano equivalenti alle disposizioni del capoverso 6.60

56 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° set. 2004, in vigore dal 1° ott. 2004 (RU 2004 4175).

57 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° dic. 2010 (RU 2010 4797).

58 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 11 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6077).

59 Introdotto dal n. I dell'O del 11 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6077).

60 Introdotto dal n. I dell'O del 11 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6077).

Ordinanza concernente la legge sulla durata del lavoro 13

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Art. 15

Assegnazione dei giorni di riposo 1

Per mese civile devono essere assegnati almeno 4 giorni di riposo, di cui uno domenicale.

2

Non sono permessi intervalli superiori a 14 giorni tra i giorni di riposo e superiori a 21 giorni fra quelli di riposo domenicali. Con l'assenso dei lavoratori o dei loro rappresentanti le imprese urbane di trasporto e le ferrovie a carattere turistico tra cui anche le ferrovie senza cremagliera possono stabilire, invece dell'intervallo di 21 giorni tra quelli di riposo domenicali, almeno 2 giorni di riposo domenicali in un periodo di 42 giorni.61 3 Nella ripartizione dei servizi, i giorni di riposo devono essere stabiliti in anticipo.

4

Ai coniugi, che lavorano nella medesima impresa e ne fanno domanda, i giorni di riposo domenicali e, se possibile, pure gli altri giorni di riposo devono essere accordati contemporaneamente.

5

Nei periodi d'intenso traffico stagionale, imprese d'autoservizi in concessione (esclusi i servizi di trasporto locali e suburbani) possono eccezionalmente ridurre il numero di giorni di riposo a tre giorni, di cui uno domenicale. Nei periodi d'intenso traffico stagionale queste imprese e le imprese di navigazione possono inoltre prolungare eccezionalmente di sette giorni gli intervalli prescritti nel capoverso 2.62 6 Nelle imprese ferroviarie, il prolungamento di 7 giorni dell'intervallo tra i giorni di riposo domenicali è ammesso, con l'assenso dei lavoratori o dei loro rappresentanti, anche se i presupposti del capoverso 5 non sono adempiuti.

7

Per assicurare un traffico turistico intenso, il numero dei giorni di riposo domenicali può essere ridotto a 16 ed anzi a 12, in casi affatto particolari, per quanto concerne i lavoratori occupati in detto ramo di servizio delle imprese menzionate nell'articolo 10 capoverso 2 LDL e i lavoratori delle aziende accessorie.


Art. 16

Spostamento dei giorni di riposo 1

Le domande intese ad ottenere lo spostamento dei giorni di riposo assegnati devono possibilmente essere soddisfatte, purché non siano disattese le disposizioni dell'articolo 15 capoversi 1, 2, 5 e 6.

2

I giorni di riposo assegnati, che non possono essere accordati per motivi di servizio imperativi, devono essere compensati giusta le disposizioni dell'articolo 15 capoversi 1, 2, 5 e 6 e, se possibile, secondo il desiderio del lavoratore.


Art. 17

Giorni di riposo in caso di mutamento dei rapporti di servizio 1

Per i lavoratori che iniziano o lasciano il servizio nel corso dell'anno civile, il diritto ai giorni di riposo è disciplinato come segue: 61 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O del 1° set. 2004, in vigore dal 1° ott. 2004 (RU 2004 4175).

62 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 mar. 2013, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU 2013 1031).

Tutela dei lavoratori 14

822.211

a. il numero dei giorni di riposo è ridotto proporzionatamente al periodo di servizio, oppure

b. il numero dei giorni di riposo corrisponde a quello delle domeniche e dei giorni festivi, parificati alle domeniche giusta l'articolo 10 capoverso 1 LDL, che cadono nel periodo di servizio.

Il diritto ai giorni di riposo, secondo le lettere a o b, dev'essere convenuto tra l'impresa e i lavoratori o i loro rappresentanti.

2

Se, al momento in cui lascia il servizio secondo il capoverso 1, il lavoratore ha goduto giorni di riposo in più, il suo salario non può essere diminuito.


Art. 18

Conducenti di veicoli 1

Il servizio al volante di un veicolo a motore o di un filobus, come anche il servizio di conducente di veicoli tranviari non deve eccedere 9 ore al giorno né 45 ore alla settimana. Qualora, in una medesima settimana, siano assegnati 7 giorni di lavoro, il servizio al volante può essere prolungato fino a 54 ore.

2

...63


Art. 19

Piani di servizio e ripartizioni del servizio 1

Per tutti i servizi sottoposti alla LDL, l'impresa deve compilare un piano di servizio con la rappresentazione grafica della durata giornaliera del lavoro, secondo l'allegato A (piano di servizio). Nel caso di durata regolare del lavoro può essere rinunciato alla rappresentazione grafica. Il piano di servizio deve ragguagliare sulla durata giornaliera e media del lavoro e sui turni di servizio e di riposo e possibilmente indicare i luoghi dove dovrà essere trascorso il tempo di riposo fuori sede.

2

Prima dell'inizio di un anno civile o di un anno d'orario, in ogni servizio dev'essere esposto un piano di ripartizione per tutti i lavoratori, secondo l'allegato B (ripartizione annuale). Il piano deve indicare: a. il nome e la funzione del lavoratore; b. la data dei giorni di riposo e di compensazione assegnati, come anche delle vacanze;

c. il numero dei giorni di riposo, ripartiti in giorni feriali e in domeniche; d. se possibile, il servizio da svolgere.

3

Qualora, per motivi di servizio, non sia possibile una ripartizione annuale secondo il capoverso 2, può essere compilata una ripartizione giusta l'allegato C (ripartizione mensile). In tal caso, si provvederà ad indicare a ciascun lavoratore, prima dell'inizio dell'anno civile, la data delle vacanze, il numero dei giorni di riposo e dei giorni di riposo domenicali per tutto l'anno.

63 Abrogato dal n. I 9 dell'O del 4 nov. 2009 (prima fase della Riforma delle ferrovie 2), con effetto dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5959).

Ordinanza concernente la legge sulla durata del lavoro 15

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4

La data delle vacanze dev'essere possibilmente comunicata al lavoratore prima del termine previsto nei capoversi 2 e 3, ma al più tardi 3 mesi innanzi l'inizio delle medesime.

5

I piani di servizio e le ripartizioni dei servizi devono, di norma, essere comunicati, in forma di progetto, ai lavoratori o ai loro rappresentanti, almeno 10 giorni prima che abbiano effetto.


Art. 20

Durata del lavoro e del riposo nei servizi amministrativi 1

All'ordinamento della durata del lavoro e del riposo dei lavoratori del servizio amministrativo sono applicabili, per analogia, le prescrizioni degli articoli 9 a 22 della legge federale del 13 marzo 196464 sul lavoro, come anche le corrispondenti disposizioni esecutive. Se, in virtù di dette prescrizioni, occorrono autorizzazioni, quest'ultime sono concesse dalle autorità di vigilanza di cui all'articolo 27.

2

La durata del lavoro e il lavoro straordinario sono disciplinati secondo le prescrizioni degli articoli 4 e 5 LDL e giusta le corrispondenti disposizioni della presente ordinanza.

III. Vacanze

Art. 21

Diritto alle vacanze

1

Per i lavoratori, i quali non sono occupati dall'impresa permanentemente o per tutta la durata del lavoro, le vacanze prescritte nell'articolo 14 LDL e nel capoverso 2 seguente sono disciplinate conformemente alla durata giornaliera media del lavoro.

2

Il lavoratore ha diritto, per ogni anno civile, a vacanze pagate di una durata di: a. 5 settimane fino alla fine dell'anno civile in cui compie il 20.mo anno di età; b. 5 settimane a contare dall'inizio dell'anno civile in cui compie il 50.mo anno di età;

c. 6 settimane a contare dall'inizio dell'anno civile in cui compie il 60.mo anno di età.65


Art. 22

Godimento delle vacanze 1

Ciascun lavoratore deve poter prendere le vacanze alternativamente nelle diverse stagioni. Il lavoratore dev'essere consultato prima dell'assegnazione delle vacanze e, possibilmente, dev'essere tenuto conto dei suoi desideri. Durante i periodi di traffico intenso, egli può però far valere il diritto alle vacanze soltanto nella misura in cui il servizio lo consente.

64

RS 822.11

65

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 set. 1984, in vigore dal 1° lug. 1984 (RU 1984 1045).

Tutela dei lavoratori 16

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2

Se possibile, le vacanze vanno prese in una sola volta. Di norma, non possono essere ripartite in più di 2 periodi. A domanda del lavoratore, una settimana di vacanze può inoltre essere presa, se possibile, in forma di singoli giorni o di semi giornate.

3

Se il lavoratore inizia o lascia il servizio nel corso dell'anno civile, le vacanze devono essere proporzionate alla durata del servizio. Se lascia il servizio, i giorni di vacanza goduti in più possono essere computati nei giorni di riposo, cui ha ancora diritto, o nel salario, soltanto se la partenza dall'impresa gli è imputabile.

4

I coniugi, che lavorano nella medesima impresa e ne fanno domanda, devono, se possibile, poter prendere insieme le loro vacanze.


Art. 23

Riduzione delle vacanze Le vacanze sono ridotte proporzionatamente alla durata delle assenze se il lavoratore, in un anno civile, manca dal servizio complessivamente più di: a.66 90 giorni per malattia, infortunio, servizio militare, servizio civile o di protezione civile; nel calcolo della riduzione, non è tenuto conto dei primi 90 giorni di assenza;

b. 30 giorni per congedo non pagato.

IV. Igiene e prevenzione degli infortuni

Art. 24

Igiene, prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali 1

Alle imprese e ai lavoratori sottoposti alla LDL sono applicabili, con riserva del capoverso 2:

a.67 la legge federale del 20 marzo 198168 concernente l'assicurazione contro gli infortuni, segnatamente gli articoli 81-87, come anche le ordinanze in materia di prevenzione degli infortuni e malattie professionali, emanate in virtù della presente legge; b.69 per analogia, l'articolo 6 della legge federale del 13 marzo 196470 sul lavoro e l'ordinanza 3 del 18 agosto 199371 concernente la legge sul lavoro; c.72 per il lavoro notturno regolare, per analogia gli articoli 17c e 17d della legge federale del 13 marzo 1964 sul lavoro e gli articoli 43-45 dell'ordinanza 1 del 10 maggio 200073 concernente la legge sul lavoro.

66

Nuovo testo giusta il n. 6 dell'appendice 3 all'O dell'11 set. 1996 sul servizio civile, in vigore dal 1° ott. 1996 (RU 1996 2685).

67

Nuovo testo giusta l'art. 106 cpv. 2 dell'O del 19 dic. 1983 sulla prevenzione degli infortuni, in vigore dal 1° gen. 1984 (RU 1983 1968).

68

RS 832.20

69 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 nov. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 4228).

70 RS

822.11

71 RS

822.113

72 Introdotta dal n. I dell'O del 22 ott. 2008, in vigore dal 1° dic. 2008 (RU 2008 5093 5403).

73 RS

822.111

Ordinanza concernente la legge sulla durata del lavoro 17

822.211

2

Restano riservate:

a.74 la legislazione federale in materia di trasporti pubblici, segnatamente le prescrizioni sulla garanzia della sicurezza e le prescrizioni in materia d'igiene;

b. le altre prescrizioni federali applicabili alle imprese di trasporti pubblici, segnatamente quelle su gli impianti elettrici a corrente debole e forte, l'uso pacifico dell'energia nucleare e la radioprotezione.

3

Le imprese devono, perché si manifesti un bisogno, mettere a disposizione dei lavoratori, che non possono trascorrere le pause o i turni di riposo a domicilio o che sono costretti a prendere i pasti in prossimità del luogo di lavoro, dei locali di soggiorno riscaldabili e provvisti d'istallazioni da cucina. I locali di soggiorno e gli appartamenti di servizio devono rispondere alle esigenze poste dall'igiene e offrire un confort adeguato.

4

Ove occorra, le imprese devono adeguatamente ragguagliare i lavoratori circa le prescrizioni della Confederazione su l'igiene e la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

5

L'esecuzione delle prescrizioni di cui al capoverso 1 lettera a spetta all'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni.75 6 Dopo aver udito le imprese interessate ed i lavoratori o i loro rappresentanti, il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni76 può emanare le disposizioni esecutive di questo articolo in collaborazione con l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni e d'intesa con il Dipartimento federale dell'interno e il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca77.

V. Protezione speciale78

Art. 25

Protezione speciale dei giovani 1

…79

2

I giovani possono essere chiamati a svolgere, in modo autonomo, il servizio di licenziamento dei treni, soltanto dopo i 17 anni compiuti.

3

Nel servizio di manovra e in quello di scorta dei treni, i giovani possono essere occupati, in modo autonomo, soltanto dopo i 18 anni compiuti.

74 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 nov. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 4228).

75 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 nov. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 4228).

76 Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997.

77 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2013.

78

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 apr. 1987, in vigore dal 1° giu. 1987 (RU 1987 738).

79 Abrogato dal n. I 9 dell'O del 4 nov. 2009 (prima fase della Riforma delle ferrovie 2), con effetto dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5959).

Tutela dei lavoratori 18

822.211


Art. 26


80

VI. Esecuzione della LDL

Art. 27


81
Vigilanza

1

Fatto salvo l'articolo 24 capoverso 5, la vigilanza e l'esecuzione della LDL spettano all'Ufficio federale dei trasporti.

2

L'Ufficio federale dei trasporti è autorizzato in ogni momento a verificare sul posto, presso le imprese e le aziende accessorie, la corretta osservanza delle prescrizioni della LDL e dell'ordinanza.

3

Per l'esecuzione dei controlli esso può avvalersi della collaborazione dei servizi federali e cantonali competenti per l'applicazione della legislazione federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio nonché di quella sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli a motore.


Art. 28

Deroga alle prescrizioni legali Le imprese devono informare i lavoratori circa le deroghe alle prescrizioni legali, autorizzate dalle autorità di vigilanza.

VII. Eccezioni

Art. 29


82

Organi di sicurezza delle imprese di trasporto Qualora un organo di sicurezza di cui all'articolo 2 della legge federale del 18 giugno 201083 sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico sia impiegato per accompagnare treni speciali predisposti per i tifosi di calcio, l'impresa e i rappresentanti dei lavoratori possono convenire per scritto di prolungare: a. al massimo di 2 ore la durata del turno di servizio ammessa in determinati giorni secondo l'articolo 6 capoverso 1, secondo periodo LDL; b. al massimo di 2 ore la durata ininterrotta del lavoro che secondo l'articolo 11 capoverso 4 non può superare le 5 ore; c. al massimo di 5 ore la durata del lavoro ammessa in un singolo turno di servizio secondo l'articolo 4 capoverso 3 LDL; tuttavia, essa non deve eccedere 72 ore nell'arco di 7 giorni di lavoro consecutivi.

80

Abrogato dal n. I dell'O del 1° set. 2004, con effetto dal 1° ott. 2004 (RU 2004 4175).

81 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 nov. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 4228).

82 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ott. 2011, in vigore dal 1° dic. 2011 (RU 2011 4743).

83 RS

745.2

Ordinanza concernente la legge sulla durata del lavoro 19

822.211


Art. 30


84

Ferrovie a dentiera spiccatamente turistiche, teleferiche e funicolari 1

Con l'assenso dei lavoratori interessati o dei loro rappresentanti, la durata massima ininterrotta del lavoro prescritta nell'articolo 11 capoverso 4 può essere prolungata a cinque ore e mezza al massimo. 2 Nei periodi d'intenso traffico stagionale è possibile eccezionalmente: a. ridurre il numero di giorni di riposo per mese civile prescritti nell'articolo 15 capoverso 1 a tre giorni, di cui uno domenicale; b. prolungare di sette giorni l'intervallo tra due giorni di riposo prescritto nell'articolo 15 capoverso 2; c. prolungare di sette giorni l'intervallo tra due giorni di riposo domenicali prescritto nell'articolo 15 capoverso 2.

3

Durante la stagione estiva (1° maggio-31 ottobre) o quella invernale (1° novembre-30 aprile) il turno di servizio può essere prolungato fino a 15 ore, ma la durata massima di lavoro ammessa in un turno di servizio non può superare le 13 ore. Il prolungamento deve essere previamente convenuto con i rappresentanti dei lavoratori in un accordo scritto. Il personale interessato dall'accordo non può sottostare alla deroga per due stagioni consecutive. Il capoverso 1 e l'articolo 11 capoverso 1 non si applicano al turno di servizio in questione e il capoverso 2 lettere a e b alla stagione in questione. La durata massima di lavoro ammessa in sette giorni di lavoro consecutivi non deve eccedere le 72 ore.

4

Per far fronte a circostanze straordinarie sono ammesse eccezioni alle disposizioni della LDL e della presente ordinanza in materia di durata del lavoro, turni di servizio, turni di riposo e ripartizione dei giorni di riposo domenicali al massimo in otto giorni di lavoro all'anno. Esse vanno previamente approvate dall'autorità di vigilanza e necessitano dell'assenso dei rappresentanti dei lavoratori. In nessun caso la durata massima del lavoro può eccedere le 15 ore al giorno.


Art. 31


85

Imprese di navigazione Onde tener conto di circostanze straordinarie, sono ammesse eccezioni alle disposizioni della LDL e della presente ordinanza in materia di durata del lavoro, turni di servizio, turni di riposo e ripartizione dei giorni di riposo domenicali al massimo in 8 giorni di lavoro all'anno. Per tali eccezioni occorre l'assenso dei rappresentanti dei lavoratori; esse vanno previamente approvate dall'autorità di vigilanza. In nessun caso la durata massima del lavoro può eccedere le 15 ore al giorno.

84 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'8 mar. 2013, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU 2013 1031).

85 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 nov. 2005, in vigore dal 1° dic. 2005 (RU 2005 5039).

Tutela dei lavoratori 20

822.211


Art. 32

Imprese di carrozze letti 1

Agli accompagnatori delle carrozze letti e delle carrozze cuccette non sono applicabili le prescrizioni della LDL su la durata massima del lavoro (art. 4 cpv. 3) e il turno di servizio (art. 6).

2

I piani di servizio degli accompagnatori devono essere adeguati alla circolazione delle carrozze e sono compilati dall'impresa, con l'assenso della maggioranza dei lavoratori interessati. La durata giornaliera media (art. 4 cpv. 1 e 2 LDL) dev'essere osservata nella media annuale.

3

Le interruzioni del servizio di 9 ore o più alla stazione terminale delle corse sono considerate turno di riposo, mentre quelle inferiori a 9 ore devono essere trattate come pause.

4

Dopo servizi che durano più di 2 giorni, dev'essere concesso un giorno di riposo o di compensazione.

5

Con l'assenso dei lavoratori interessati, può essere derogato, in casi eccezionali (malattia, infortunio, traffico turistico intenso, ecc.) alla disposizione del capoverso 4.


Art. 33

Imprese di carrozze ristorante e servizi ambulanti di ristoro nei treni 1

Per il personale viaggiante (cuochi, camerieri e personale ausiliario), la durata giornaliera massima del lavoro può essere aumentata a 13 ore, purché la durata giornaliera media secondo l'articolo 4 LDL sia osservata nella media annuale.86 2 Per il personale viaggiante, il turno di servizio può essere aumentato fino a 17 ore, purché non superi 12 ore nella media annuale. È applicabile l'articolo 10 capoverso 1.

VIII. Commissione della legge sulla durata del lavoro

Art. 34


87

Commissione della legge sulla durata del lavoro 1

La Commissione federale della LDL è composta dal presidente, da un rappresentante della Posta Svizzera e da uno delle Ferrovie federali svizzere, da quattro rappresentanti delle altre imprese sottoposte alla legge, nonché da sei rappresentanti dei lavoratori. 2

Il presidente e i 12 membri sono nominati dal Consiglio federale. Quest'ultimo nomina nel contempo un supplente per ogni membro. La durata del periodo amministrativo è fissata conformemente all'articolo 14 dell'ordinanza del 3 giugno 199688 sulle commissioni.

3

La Commissione della legge sulla durata del lavoro è convocata dal presidente quando le circostanze lo esigono. Essa va convocata quando almeno 3 membri lo domandano. La presentazione d'una siffatta domanda dev'essere comunicata ai 86

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 apr. 1987, in vigore dal 1° giu. 1987 (RU 1987 738).

87 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 nov. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 4228).

88 [RU

1996 1651, 2000 1157, 2008 5949. RU 2009 6137 n. II 1]. Vedi ora l'O del 25 nov.

1998 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (RS 172.010.1).

Ordinanza concernente la legge sulla durata del lavoro 21

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membri. L'Ufficio federale dei trasporti presenta un rapporto scritto alla Commissione quando le autorità federali esigono una perizia su un determinato oggetto.89 4 La Commissione della legge sulla durata del lavoro emana un regolamento amministrativo concernente la sua gestione.90

IX. Disposizioni finali e transitorie

Art. 35


91



Art. 36

Abrogazione di disposizioni anteriori 1

Con l'entrata in vigore della presente ordinanza, sono abrogate tutte le disposizioni ad essa contrarie, segnatamente le ordinanze I92 e II93 del 12 agosto 1921 per l'esecuzione della legge federale sulla durata del lavoro nell'esercizio delle strade ferrate ed altre imprese di trasporto e di comunicazione, come anche l'ordinanza del 5 luglio 192394 concernente l'impiego di adolescenti nelle imprese di trasporto.

2

Con l'entrata in vigore della presente ordinanza è abrogato, per le imprese sottoposte alla LDL, l'articolo 13 dell'ordinanza II del 3 dicembre 191795 sull'assicurazione contro gli infortuni.


Art. 37

Entrata in vigore

1

La presente ordinanza entra in vigore il 28 maggio 1972.

2

e 3 …96

89 Introdotto dal n. I dell'O del 1° set. 2004, in vigore dal 1° ott. 2004 (RU 2004 4175).

90 Introdotto dal n. I dell'O del 1° set. 2004, in vigore dal 1° ott. 2004 (RU 2004 4175).

91

Abrogato dal n. I dell'O del 27 ott. 1993, con effetto dal 1° gen. 1994 (RU 1993 2918).

92

[CS 8 155; RU 1951 1075, 1956 1351, 1957 182] 93

[CS 8 175; RU 1951 1077, 1956 1353] 94

[CS 8 207]

95

[CS 8 356; RU 1974 273, 1975 1456. RU 1983 38 art. 141 lett. b] 96

Abrogati dal n. I dell'O del 12 ago. 1981, con effetto dal 1° gen. 1983 (RU 1981 1122).

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Durata del lavoro. OLDL 23

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Tutela dei lavoratori 24

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Durata del lavoro. OLDL 25

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Tutela dei lavoratori 26

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Durata del lavoro. OLDL 27

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Tutela dei lavoratori 28

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