01.04.2023 - * / In vigore
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15.05.2013 - 31.05.2013
01.05.2013 - 14.05.2013
01.05.2012 - 30.04.2013
01.06.2011 - 30.04.2012
01.05.2011 - 31.05.2011
01.06.2009 - 30.04.2011
01.01.2008 - 31.05.2009
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01.01.2007 - 31.05.2007
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142.203

Ordinanza

concernente la libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l'Unione europea e i suoi Stati membri, tra la Svizzera e il Regno Unito e tra gli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio

(Ordinanza sulla libera circolazione delle persone, OLCP)1

del 22 maggio 2002 (Stato 1° gennaio 2021)

1 Nuovo testo giusta il n. III 1 dell'O del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5853).

Il Consiglio federale svizzero,

vista la legge federale del 16 dicembre 20052 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI);
in esecuzione dell'Accordo del 21 giugno 19993 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone);
in esecuzione del Protocollo del 26 ottobre 20044 relativo all'estensione dell'Ac­cordo sulla libera circolazione delle persone ai nuovi Stati membri della CE;
in esecuzione del Protocollo del 27 maggio 20085 relativo all'estensione dell'Ac­cordo sulla libera circolazione delle persone alla Bulgaria e alla Romania;
in esecuzione del Protocollo del 4 marzo 20166 relativo all'estensione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone alla Croazia;
in esecuzione dell'Accordo del 21 giugno 20017 di emendamento della Convenzione del 4 gennaio 19608 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) (Convenzione AELS);
in esecuzione dell'Accordo del 25 febbraio 20199 tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord sui diritti dei cittadini in seguito al recesso del Regno Unito dall'Unione europea e dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone (Accordo sui diritti acquisiti dei cittadini);
in esecuzione dell'Accordo del 14 dicembre 202010 tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord sulla mobilità dei prestatori di servizi (Accordo sulla mobilità dei prestatori di servizi),11

ordina:

2 RS 142.20

3 RS 0.142.112.681

4 RU 2006 995

5 RS 0.142.112.681.1

6 RU 2016 5251

7 RU 2003 2685

8 RS 0.632.31

9 RS 0.142.113.672

10 RS 0.946.293.671.2

11 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6413).

Sezione 1: Oggetto e campo d'applicazione

Art. 1 Oggetto

(art. 10 dell'Acc. sulla libera circolazione delle persone e art. 10 all. K della Conv. AELS)

1 La presente ordinanza disciplina l'introduzione graduale della libera circolazione delle persone giusta le disposizioni dell'Accordo sulla libera circolazione delle per­sone e della Convenzione AELS, tenuto conto delle rispettive normative transitorie.

2 Essa regola anche la libera circolazione delle persone conformemente alle disposi-zioni dell'accordo sui diritti acquisiti.12

3 Disciplina anche la procedura di notificazione dei prestatori indipendenti di servizi contemplati dall'accordo sulla mobilità dei prestatori di servizi.13

12 Introdotto dal n. III 1 dell'O del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5853).

13 Introdotto dal n. I dell'O del 18 dic. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6413).

Art. 2 Campo d'applicazione

1 La presente ordinanza si applica ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea (cittadini dell'UE)14 nonché ai cittadini di Norvegia, Islanda e del Principato del Liechtenstein in quanto cittadini di Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio (cittadini dell'AELS)15.16

2 Essa si applica parimenti, indipendentemente dalla cittadinanza, ai familiari autorizzati a soggiornare in Svizzera sulla base delle disposizioni dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone o della Convenzione AELS in materia di ricongiungimento familiare.

3 Essa si applica parimenti, indipendentemente dalla cittadinanza, alle persone invi­ate in Svizzera per una prestazione di servizio da società fondate conformemente al diritto di uno Stato membro dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) la cui sede statutaria, amministrazione centrale o sede principale si trova nel territorio dell'UE o dell'AELS e che già prima erano state ammesse a titolo permanente sul mercato del lavoro regolare in uno Stato dell'UE o dell'AELS.17

4 Si applica anche ai cittadini del Regno Unito e ai membri della loro famiglia con-formemente alla regolamentazione prevista dall'accordo sui diritti acquisiti, fatti salvi gli articoli 4 capoverso 3bis, 8, 10-12, 14 capoverso 2, 21, 27 e 38.18

5 La procedura di notificazione per una prestazione della durata massima di 90 giorni lavorativi per anno civile secondo l'articolo 9 capoverso 1bis primo e secondo periodo nonché le sanzioni secondo l'articolo 32a capoverso 1 si applicano anche ai prestatori indipendenti di servizi contemplati dall'accordo sulla mobilità dei prestatori di servizi.19

14 Se non indicato altrimenti, tutti i 28 Stati membri al momento della firma del Prot. del 4 mar. 2016 relativo all'estensione dell'Acc. sulla libera circolazione delle persone alla Croazia.

15 Per quanto concerne la relazione Svizzera-Liechtenstein, si applica il Prot. del 21 giu. 2001, che è parte integrante dell'Acc. di emendamento della Conv. AELS.

16 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 5113).

17 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 mar. 2009, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 1825).

18 Introdotto dal n. III 1 dell'O del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5853).

19 Introdotto dal n. I dell'O del 18 dic. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6413).

Art. 320 Deroghe al campo d'applicazione

1 La presente ordinanza non si applica ai cittadini dell'UE e dell'AELS e ai loro familiari il cui statuto è disciplinato dall'articolo 43 capoversi 1 lettere a-d, 2 e 3 dell'ordinanza del 24 ottobre 200721 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA).

2 Le disposizioni sui contingenti massimi, sulla priorità dei lavoratori indigeni e sul controllo delle condizioni salariali e lavorative del Protocollo del 4 marzo 2016 relativo all'estensione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone alla Croazia non si applicano ai cittadini della Croazia il cui statuto è disciplinato dall'articolo 43 capoverso 1 lettere e-h OASA.22

3 ...23

4 ...24

5 ...25

20 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5533).

21 RS 142.201

22 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 5113).

23 Introdotto dal n. I dell'O del 25 apr. 2012 (RU 2012 2391). Abrogato dal n. I dell'O del 13 apr. 2016, con effetto dal 1° giu. 2016 (RU 2016 1205).

24 Introdotto dal n. I dell'O del 22 mag. 2013 (RU 2013 1443). Abrogato dal n. I dell'O del 30 apr. 2014, con effetto dal 1° giu. 2014 (RU 2014 1099).

25 Introdotto dal n. I dell'O del 10 mag. 2017 (RU 2017 3093). Abrogato dal n. I dell'O del 15 mag. 2019 (Fine dei contingenti di permessi B per i lavoratori dell'UE-2), con effetto dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1575).

Sezione 2: Tipi di permessi e carte di soggiorno26

26 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 apr. 2014, in vigore dal 1° giu. 2014 (RU 2014 1099).

Art. 4 Permesso di soggiorno di breve durata27 UE/AELS, permesso di dimora UE/AELS e permesso per frontalieri UE/AELS

(art. 6, 7, 12, 13, 20, 24, 28 e 32 all. I dell'Acc. sulla libera circolazione delle persone e art. 6, 7, 11, 12, 19 e 23 all. K appendice 1 della Conv. AELS)28

1 Ai cittadini dell'UE e dell'AELS è rilasciato, giusta le disposizioni dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone o della Convenzione AELS, un permesso di soggiorno di breve durata UE/AELS, un permesso di dimora UE/AELS o un permesso per frontalieri UE/AELS.

2 Salvo disposizione contraria del diritto federale, il permesso di soggiorno di breve durata UE/AELS e il permesso di dimora UE/AELS valgono in tutta la Svizzera.29

3 Il permesso per frontalieri UE/AELS rilasciato ai cittadini dell'UE (eccettuata la Croazia) e dell'AELS vale in tutta la Svizzera.30

3bis Il permesso per frontalieri UE/AELS rilasciato ai cittadini della Croazia vale 'in tutte le zone di frontiera31 della Svizzera. In via eccezionale può essere autorizzata un'attività temporanea fuori della zona di frontiera.32

4 I cittadini dell'UE (eccettuata la Croazia) e dell'AELS che svolgono un'attività lucrativa in Svizzera per un massimo di tre mesi complessivi per anno civile non necessitano di un permesso di soggiorno di breve durata UE/AELS.33

27 Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5533). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

28 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° giu. 2007 (RU 2007 2231).

29 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 apr. 2014, in vigore dal 1° giu. 2014 (RU 2014 1099).

30 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 5113).

31 Le zone di frontiera sono determinate in base agli accordi conclusi con i Paesi limitrofi in materia di frontalieri, cfr. RS 0.142.113.498, 0.631.256.913.63, 0.631.256.916.33.

32 Introdotto dal n. I dell'O del 2 mag. 2007 (RU 2007 2231). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 5113).

33 Introdotto dal n. I dell'O del 18 feb. 2004 (RU 2004 1569). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 5113).

Art. 534 Permesso di domicilio UE/AELS

Ai cittadini dell'UE e dell'AELS e ai loro familiari è rilasciato un permesso di domicilio UE/AELS illimitato in virtù dell'articolo 34 LStrI e gli articoli 60-63 della OASA35, nonché in conformità degli accordi di domicilio conclusi dalla Svizzera.

34 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5533).

35 RS 142.201

Art. 636 Carta di soggiorno37

1 Ai cittadini dell'UE e dell'AELS e ai loro familiari, nonché ai prestatori di servizi secondo l'articolo 2 capoverso 3 titolari di un permesso secondo l'Accordo sulla libera circolazione delle persone o la Convenzione AELS, è rilasciata una carta di soggiorno per stranieri.

2 La carta di soggiorno per stranieri quale prova del permesso di domicilio UE/AELS è rilasciata a fini di controllo con una durata di validità di cinque anni. Due settimane prima della scadenza, la stessa deve essere presentata per proroga all'autorità competente.

3 Il rilascio e la presentazione delle carte di soggiorno per stranieri sono retti dagli articoli 71-72 OASA38.39

36 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5533).

37 Nuovo testo giusta l'all. n. 1 dell'O del 20 set. 2019, in vigore dal 1° nov. 2019 (RU 2019 3041).

38 RS 142.201

39 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 apr. 2014, in vigore dal 1° giu. 2014 (RU 2014 1099).

Sezione 3: Entrata, procedura di notificazione e di permesso

Art. 740 Procedura di rilascio del visto

(art. 1 all. I dell'Acc. sulla libera circolazione delle persone e art. 1 all. K della Conv. AELS)

Per i familiari di cittadini dell'UE o dell'AELS e per i prestatori di servizi di cui all'articolo 2 capoverso 3, che non possiedono la cittadinanza di uno Stato membro dell'UE o dell'AELS, sono applicabili le disposizioni in materia di obbligo del visto degli articoli 8 e 9 dell'ordinanza del 15 agosto 201841 concernente l'entrata e il rilascio del visto. Il visto è rilasciato allorquando sono adempiute le condizioni per il rilascio di un permesso di soggiorno di breve durata UE/AELS o di un permesso di dimora UE/AELS secondo le disposizioni dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone o della Convenzione AELS.

40 Nuovo testo giusta l'art. 69 cpv. 2 n. 1 dell'O del 15 ago. 2018 concernente l'entrata e il rilascio del visto, in vigore dal 15 set. 2018 (RU 2018 3087).

41 RS 142.204

Art. 842 Assicurazione del permesso

(art. 1 par. 1 e 27 par. 2 all. I in combinato disposto con l'art. 10 par. 2c dell'Acc. sulla libera circolazione delle persone)

Per l'entrata in Svizzera in vista dell'esercizio di un'attività lucrativa che necessita di un permesso UE/AELS, i cittadini della Croazia possono chiedere l'assicurazione del permesso (art. 5 OASA43).

42 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 mag. 2019 (Fine dei contingenti di permessi B per i lavoratori dell'UE-2), in vigore dal dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1575).

43 RS 142.201

Art. 9 Procedure di notificazione e di permesso44

(all. I art. 2 par. 4 dell'Acc. sulla libera circolazione delle persone e all. K app. 1 art. 2 par. 4 della Conv. AELS)45

1 Le procedure di notificazione e di permesso sono rette dagli articoli 10-15 LStrI e dagli articoli 9, 10, 12, 13, 15 e 16 OASA46.47

1bis In caso di assunzione d'impiego sul territorio svizzero per una durata che non superi tre mesi per anno civile oppure in caso di prestazioni di servizi per il conto di un fornitore indipendente della durata massima di 90 giorni per anno civile, è applicabile per analogia la procedura di notificazione (obbligo di notificazione, proce­dura, elementi, termini) di cui all'articolo 6 della legge dell'8 ottobre 199948 sui lavoratori distaccati in Svizzera e all'articolo 6 dell'ordinanza del 21 maggio 200349 sui lavoratori distaccati in Svizzera. Non occorre notificare lo stipendio. In caso di assunzione d'impiego sul territorio svizzero per una durata che non superi tre mesi per anno civile, la notificazione avviene al più tardi la vigilia del giorno in cui ha inizio l'attività.50

1ter L'articolo 6 capoverso 4 della legge dell'8 ottobre 1999 sui lavoratori distaccati in Svizzera è applicabile per analogia alla trasmissione della notificazione alla Commissione tripartita cantonale nonché, se del caso, alla Commissione paritetica istituita da contratti collettivi di obbligatorietà generale (art. 9 cpv. 1bis primo periodo OLCP).51

2 Per le notificazioni dei Cantoni e dei Comuni si applica l'articolo 5 dell'ordinanza SIMIC del 12 aprile 200652.53

3 I frontalieri sono tenuti a notificare il cambiamento di posto di lavoro all'autorità competente nel luogo di lavoro. La notificazione dev'essere effettuata prima dell'assunzione d'impiego.54

4 I frontalieri che durante la settimana dimorano in Svizzera sono tenuti a notificarsi presso l'autorità competente nel luogo di dimora. Il capoverso 1 si applica per ana­logia.

44 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 mar. 2009, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 1825).

45 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 mar. 2011, in vigore dal 1° mag. 2011 (RU 2011 1371).

46 RS 142.201

47 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 mar. 2009, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 1825).

48 RS 823.20

49 RS 823.201

50 Introdotto dal n. I dell'O del 13 mar. 2009 (RU 2009 1825). Nuovo testo giusta l'all. n. 1 dell'O del 16 apr. 2013, in vigore dal 15 mag. 2013 (RU 2013 1259).

51 Introdotto dal n. I dell'O del 13 mar. 2009, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 1825).

52 RS 142.513

53 Nuovo testo giusta l'all. 3 n. 2 dell'O del 12 apr. 2006 concernente il sistema d'informazione centrale sulla migrazione, in vigore dal 29 mag. 2006 (RU 2006 1945).

54 Nuovo testo giusta l'all. n. 1 dell'O del 20 set. 2019, in vigore dal 1° nov. 2019 (RU 2019 3041).

Sezione 4: Dimora con attività lucrativa55

55 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 apr. 2013 (Mantenimento dei contingenti di permessi B nei confronti degli Stati dell'UE-8), in vigore dal 1° mag. 2013 (RU 2013 1247).

Art. 1056 Computo sui contingenti massimi

(art. 10 dell'Acc. sulla libera circolazione delle persone)

Il permesso non è computato sui contingenti stabiliti conformemente all'Accordo sulla libera circolazione delle persone se il cittadino della Croazia:57

a.
non è entrato in Svizzera e ha rinunciato al posto di lavoro; oppure
b.
ha lasciato la Svizzera entro 90 giorni lavorativi dall'inizio dell'attività lucra­tiva.

56 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 dic. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4565).

57 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 mag. 2019 (Fine dei contingenti di permessi B per i lavoratori dell'UE-2), in vigore dal dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1575).

Art. 1158 Contingenti massimi

La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ripartisce i contingenti massimi sta­biliti conformemente all'articolo 10 dell'Accordo sulla libera circolazione delle per­sone per i cittadini della Croazia.

58 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 mag. 2019 (Fine dei contingenti di permessi B per i lavoratori dell'UE-2), in vigore dal dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1575).

Art. 12 Deroghe ai contingenti massimi

(art. 10 par. 3c e 3d e art. 13 dell'Acc. sulla libera circolazione delle persone)59

1 Le deroghe previste dalla LStrI e dall'OASA60 si applicano per analogia ai contingenti massimi per i cittadini della Croazia.61

2 I permessi di dimora UE/AELS rilasciati a cittadini della Croazia in virtù dell'arti­colo 27 paragrafo 3 lettera a dell'Allegato I dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone sono eccettuati dai contingenti massimi.62

3 I contingenti massimi non si applicano ai cittadini della Croazia che svolgono un'attività lucrativa in qualità di dottorandi o postdottorandi presso università, scuole universitarie o scuole universitarie professionali svizzere anche se cambiano posto o professione.63

4 I contingenti massimi non si applicano ai cittadini del Liechtenstein.64

5 Se adempiono le condizioni in materia di qualifiche di cui all'articolo 23 LStrI, i cittadini della Croazia possono essere ammessi per un periodo massimo di quattro mesi indipendentemente dai contingenti massimi per permessi di soggiorno di breve durata. Se non adempiono tali condizioni, possono essere ammessi nell'ambito dei contingenti massimi per i permessi di soggiorno di breve durata.65

59 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 mag. 2019 (Fine dei contingenti di permessi B per i lavoratori dell'UE-2), in vigore dal dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1575).

60 RS 142.201

61 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 mag. 2019 (Fine dei contingenti di permessi B per i lavoratori dell'UE-2), in vigore dal dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1575).

62 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 mag. 2019 (Fine dei contingenti di permessi B per i lavoratori dell'UE-2), in vigore dal dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1575).

63 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 mag. 2019 (Fine dei contingenti di permessi B per i lavoratori dell'UE-2), in vigore dal dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1575).

64 Introdotto dal n. II dell'O del 10 dic. 2004 (RU 2004 5397). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° giu. 2007 (RU 2007 2231).

65 Introdotto dal n. I dell'O del 2 nov. 2005 (RU 2006 923). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 5113).

Sezione 5: Prestazione transfrontaliera di servizi

Art. 1366 Prestazione di servizi nel contesto di un pertinente accordo

(art. 5 dell'Acc. sulla libera circolazione delle persone e art. 5 all. K della Conv. AELS)

Le persone che forniscono un servizio transfrontaliero nel contesto di un accordo di prestazione di servizi tra la Svizzera e l'UE67 o l'AELS non necessitano di un per­messo di soggiorno di breve durata per i soggiorni fino a 90 giorni lavorativi per anno civile. Se il servizio supera i 90 giorni lavorativi, è rilasciato un permesso di soggiorno di breve durata UE/AELS o un permesso di dimora UE/AELS per la durata del ser­vizio.

66 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 feb. 2004, in vigore dal 1° giu. 2004 (RU 2004 1569).

67 Stati membri al momento della firma dell'Acc. del 21 giu. 1999 sulla libera circolazione delle persone.

Art. 1468 Prestazioni di servizi fino a 90 giorni lavorativi

1 In assenza di un accordo sulla prestazione di servizi, i cittadini dell'UE e dell'AELS e i prestatori di servizi giusta l'articolo 2 capoverso 3 non necessitano di un permesso di soggiorno di breve durata UE/AELS per la prestazione transfrontaliera di servizi fino a 90 giorni lavorativi per anno civile.

2 I cittadini della Croazia nonché i lavoratori inviati in Svizzera per una prestazione transfrontaliera di servizi da una società la cui sede statutaria, amministrazione centrale o sede principale si trova nel territorio della Croazia necessitano di un permesso di soggiorno di breve durata UE/AELS, se forniscono prestazioni nell'ambito dei servizi connessi all'orticultura, dell'edilizia incluse le attività collegate, delle attività di sicurezza o dei servizi di pulizia industriale. Il permesso è rilasciato se sono rispettati la priorità concessa ai lavoratori indigeni, i controlli delle condizioni salariali e lavorative nonché le condizioni in materia di qualifiche giusta l'articolo 23 LStrI.69

68 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 nov. 2005, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 923).

69 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 5113).

Art. 15 Prestazioni di servizi di oltre 90 giorni lavorativi

(art. 20 all. I dell'Acc. sulla libera circolazione delle persone e art. 19 all. K ap­pendice 1 della Conv. AELS)

1 In assenza di un accordo sulla prestazione di servizi e se la durata del servizio supera i 90 giorni lavorativi, ai cittadini dell'UE e dell'AELS e alle persone di cui all'arti­colo 2 capoverso 3 può essere rilasciato, per la durata del servizio, un per­messo di soggiorno di breve durata UE/AELS o un permesso di dimora UE/AELS giusta l'articolo 4.70

2 Per l'ammissione sono applicabili le disposizioni della LStrI e dell'OASA71.72

70 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 mar. 2011, in vigore dal 1° mag. 2011 (RU 2011 1371).

71 RS 142.201

72 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5533).

Sezione 6: Dimora senza attività lucrativa

Art. 16 Mezzi finanziari

(art. 24 all. I dell'Acc. sulla libera circolazione delle persone e art. 23 all. K della Conv. AELS)

1 I mezzi finanziari di cui dispongono un cittadino dell'UE o dell'AELS e i suoi familiari sono considerati sufficienti se superiori alle prestazioni d'assistenza con­cesse a un richiedente svizzero e se del caso ai suoi familiari, tenuto conto della loro situazione personale conformemente alle direttive CSIAS sull'impostazione e sul calcolo dell'aiuto sociale73.

2 I mezzi finanziari a disposizione di un cittadino dell'UE o dell'AELS avente diritto a una rendita o dei suoi familiari sono considerati sufficienti se superano l'impor­to che autorizzerebbe un richiedente svizzero e se del caso i suoi familiari a percepire le prestazioni complementari giusta la legge federale del 19 marzo 196574 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'in­va­li­dità.

73 Queste direttive possono essere ordinate presso la Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione sociale (CSIAS), Mühlenplatz 3, 3000 Berna 13.

74 [RU 1965 535, 1972 2314 n. III, 1974 1589, 1978 391 n. II 2, 1985 2017, 1986 699, 1996 2466 all. n. 4, 1997 2952, 2000 2687, 2002 701 n. I 6 3371 all. n. 9 3453, 2003 3837 all. n. 4, 2006 979 art. 2 n. 8, 2007 5259 n. IV. RU 2007 6055 art. 35]. Vedi ora la LF del 6 ott. 2006 (RS 831.30).

Art. 17 Rinnovo del permesso di dimora UE/AELS

(art. 24 all. I dell'Acc. sulla libera circolazione delle persone e art. 23 all. K ap­pendice 1 della Conv. AELS)

Già dopo i primi due anni, le autorità competenti possono, se lo ritengono necessa­rio, esigere il rinnovo del permesso di dimora UE/AELS per i soggiorni senza atti­vità lucrativa.

Art. 18 Soggiorni dedicati alla ricerca di un impiego

(art. 2 all. I dell'Acc. sulla libera circolazione delle persone e art. 2 all. K ap­pendice 1 della Conv. AELS)

1 Per la ricerca di un impiego, i cittadini dell'UE e dell'AELS non necessitano di un permesso se il soggiorno non supera tre mesi.

2 Se il soggiorno per la ricerca di un impiego si protrae oltre i primi tre mesi è rilasciato loro un permesso di soggiorno di breve durata UE/AELS della validità di tre mesi per anno civile, purché dispongano dei mezzi finanziari necessari al loro sostentamento.75

3 Questo permesso può essere prorogato fino a un anno purché i cittadini dell'UE e dell'AELS dimostrino i loro sforzi di ricerca e sussista una prospettiva reale di impiego.

75 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 mar. 2015, in vigore dal 1° apr. 2015 (RU 2015 849).

Art. 19 Destinatari di servizi

(art. 23 all. I dell'Acc. sulla libera circolazione e art. 22 all. K appendice 1 della Conv. AELS)

1 Se il soggiorno non supera tre mesi, i cittadini dell'UE e dell'AELS che entrano in Svizzera onde ricevere una prestazione di servizi non necessitano di un permesso.

2 Per le prestazioni di servizi di più lunga durata, è rilasciato loro un permesso di soggiorno di breve durata UE/AELS o un permesso di dimora UE/AELS.

Art. 20 Rilascio di un permesso per motivi gravi

Se non sono adempite le condizioni per l'ammissione in vista di un soggiorno senza attività lucrativa giusta l'Accordo sulla libera circolazione delle persone o la Con­venzione AELS, possono essere rilasciati permessi di dimora UE/AELS se motivi gravi lo giustificano.

Sezione 7:76 Assunzione di un'attività lucrativa da parte di familiari

76 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 5113).

Art. 21

In caso di assunzione di un'attività lucrativa, ai familiari dei cittadini della Croazia titolari del permesso di soggiorno di breve durata si applicano le disposizioni rela­tive alle condizioni salariali e lavorative secondo l'articolo 10 paragrafi 2c e 3d dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone.

Sezione 8: Diritto di rimanere in Svizzera

(art. 4 all. I dell'Acc. sulla libera circolazione delle persone e art. 4 all. K appendice 1 della Conv. AELS)

Art. 22

Ai cittadini dell'UE e dell'AELS o ai loro familiari che possono prevalersi di un diritto di rimanere in Svizzera giusta le disposizioni dell'Accordo sulla libera circo­lazione o della Convenzione AELS è rilasciato un permesso di dimora UE/AELS.

Sezione 9: Fine del soggiorno, misure di allontanamento e di respingimento


Art. 23 Cessazione delle condizioni per il diritto di soggiorno

(all. I art. 6 par. 6 dell'Acc. sulla libera circolazione delle persone e all. K app. 1 art. 6 par. 6 della Conv. AELS)77

1 I permessi di soggiorno di breve durata UE/AELS, i permessi di dimora UE/AELS e i permessi per frontalieri UE/AELS possono essere revocati o non essere prorogati se non sono più adempite le condizioni per il loro rilascio.

2 Per quanto concerne il permesso di domicilio UE/AELS si applica l'articolo 63 LStrI.78

77 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 mar. 2011, in vigore dal 1° mag. 2011 (RU 2011 1371).

78 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5533).

Art. 2479 Misure di allontanamento o di respingimento

(art. 5 all. I dell'Acc. sulla libera circolazione delle persone e art. 5 all. K appendice I della Conv. AELS)

Le misure di allontanamento o di respingimento disposte dalle competenti autorità federali o cantonali secondo gli articoli 60-68 LStrI valgono per tutto il territorio della Svizzera.

79 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5533).

Art. 25 Competenza in caso di cambiamento di Cantone

(art. 5 all. I dell'Acc. sulla libera circolazione delle persone e art. 5 all. K ap­pendice 1 della Conv. AELS)

Dopo il cambiamento di Cantone, il nuovo Cantone è competente in materia di misure di allontanamento o di respingimento.

Sezione 10: Procedura e competenza

Art. 26 Competenza

I permessi giusta la presente ordinanza sono rilasciati dalle autorità cantonali com­petenti.

Art. 2780 Decisione preliminare relativa ai permessi

Prima che la competente autorità cantonale rilasci a un cittadino della Croazia un permesso per l'esercizio di un'attività lucrativa dipendente, l'autorità cantonale preposta al mercato del lavoro stabilisce mediante decisione formale se sono adempiuti i presupposti per il rilascio del permesso sotto il profilo del mercato del lavoro. La procedura è retta dal diritto cantonale.

80 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 5113).

Art. 2881 Controllo dei permessi

Il controllo dei permessi dei cittadini dell'UE e dell'AELS da parte della Segreteria di Stato della migrazione (SEM)82 è retto dall'articolo 99 LStrI e dagli articoli 83 e 85 OASA83.

81 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5533).

82 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2015. Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

83 RS 142.201

Art. 29 Competenza della SEM

La SEM è competente per:

a.
i casi giusta l'articolo 12 capoverso 1 non computati sui contingenti mas­simi;
b.
l'approvazione dei primi permessi di dimora e delle proroghe per i cittadini dell'UE e dell'AELS non esercitanti attività lucrativa secondo l'articolo 20;
c.
il controllo dei permessi giusta l'articolo 28.

Sezione 11: ...

Art. 3185

85 Abrogato dal n. II 3 dell'O dell'8 nov. 2006 concernente l'adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705).

Sezione 12: Disposizioni penali e sanzioni amministrative86

86 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 mar. 2009, in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 1825).

Art. 3287 Sanzioni amministrative 88

Le sanzioni amministrative sono rette dall'articolo 122 LStrI.

87 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5533).

88 Introdotta dall'all. n. 1 dell'O del 20 set. 2019, in vigore dal 1° nov. 2019 (RU 2019 3041).

Art. 32a89 Disposizioni penali

1 È punito con una multa fino a 5000 franchi chiunque, intenzionalmente o per negligenza, viola l'obbligo di notificazione previsto all'articolo 9 capoverso 1bis.

2 È punito con una multa fino a 1000 franchi chiunque, intenzionalmente o per negligenza, viola l'obbligo di notificazione previsto all'articolo 9 capoverso 3.

89 Introdotto dal n. I dell'O del 13 mar. 2009 (RU 2009 1825). Nuovo testo giusta l'all. n. 1 dell'O del 20 set. 2019, in vigore dal 1° nov. 2019 (RU 2019 3041).

Sezione 13: Esecuzione

Art. 33

La SEM sorveglia l'esecuzione della presente ordinanza.

Sezione 14: Abrogazione del diritto previgente

Art. 34

L'ordinanza del 23 maggio 200190 sull'introduzione della libera circolazione delle persone è abrogata.

Sezione 15: Modifica del diritto vigente

Art. 35

Le seguenti ordinanze sono modificate come segue:

...91

91 Le mod. possono essere consultate alla RU 2002 1741.

Sezione 16: Disposizioni transitorie

Art. 36 Permessi secondo il diritto previgente

(art. 10 dell'Acc. sulla libera circolazione delle persone e art. 10 all. K della Conv. AELS)

1 I permessi rilasciati secondo il diritto previgente restano validi fino alla loro sca­denza.

2 I diritti e doveri delle persone interessate sono retti dall'Accordo sulla libera cir­colazione delle persone o dalla Convenzione AELS.

Art. 37 Procedure

Per le procedure pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza è applicabile il nuovo diritto.

Art. 38 Disciplinamento transitorio

(art. 10 dell'Acc. sulla libera circolazione delle persone e art. 26-34 all. I Acc. sulla libera circolazione delle persone)92

1 Le disposizioni transitorie relative alla priorità dei lavoratori indigeni, al controllo della qualifica e delle condizioni salariali e lavorative, ai contingenti progressivi, al rinnovo e alla trasformazione dei permessi, al diritto al ritorno, nonché alle zone frontaliere, previste per la Croazia dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone, si applicano soltanto nei primi sette anni dopo l'entrata in vigore del Proto­collo del 4 marzo 2016 relativo all'estensione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone alla Croazia.93

2 Le disposizioni transitorie relative alle zone frontaliere previste dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone per i cittadini croati che, in veste di frontalieri, esercitano un'attività indipendente sul territorio svizzero, si applicano soltanto nei primi sette anni dopo l'entrata in vigore del Protocollo del 4 marzo 2016 relativo all'estensione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone alla Croazia.94

3 ...95

3bis ...96

4 ...97

5 ...98

6 ...99

7 ...100

8 ...101

92 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 mag. 2007, in vigore dal 1° giu. 2007 (RU 2007 2231).

93 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 dic. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4565).

94 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 dic. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4565).

95 Introdotto dal n. I dell'O del 2 nov. 2005 (RU 2006 923). Abrogato dal n. I dell'O del 30 mar. 2011, con effetto dal 1° mag. 2011 (RU 2011 1371).

96 Introdotto dal n. I dell'O del 2 mag. 2007 (RU 2007 2231). Abrogato dal n. I dell'O del 30 mar. 2011, con effetto dal 1° mag. 2011 (RU 2011 1371).

97 Introdotto dal n. I dell'O del 13 mar. 2009 (RU 2009 1825). Abrogato dal n. I dell'O del 13 apr. 2016, con effetto dal 1° giu. 2016 (RU 2016 1205).

98 Introdotto dal n. I dell'O del 30 mar. 2011 (RU 2011 1371). Abrogato dal n. I dell'O del 13 apr. 2016, con effetto dal 1° giu. 2016 (RU 2016 1205).

99 Introdotto dal n. I dell'O del 25 apr. 2012 (RU 2012 2391). Abrogato dal n. I dell'O del 30 apr. 2014, con effetto dal 1° giu. 2014 (RU 2014 1099).

100 Introdotto dal n. I dell'O del 22 mag. 2013 (RU 2013 1443). Abrogato dal n. I dell'O del 30 apr. 2014, con effetto dal 1° giu. 2014 (RU 2014 1099).

101 Introdotto dal n. I dell'O del 10 mag. 2017 (RU 2017 3093). Abrogato dal n. I dell'O del 15 mag. 2019 (Fine dei contingenti di permessi B per i lavoratori dell'UE-2), con effetto dal 1° giu. 2019 (RU 2019 1575).

Sezione 17: Entrata in vigore

Art. 39

La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2002.