Abrogato per 29.10.2014

01.01.2013 - 29.10.2014
01.11.2008 - 31.12.2012
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Fedlex DEFRITRMEN
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1

Ordinanza del DATEC concernente l'esercizio di elicotteri per il trasporto commerciale di persone o merci (OJAR-OPS 3) del 14 ottobre 2008 (Stato 1° novembre 2008) Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC), visto l'articolo 57 capoverso 1 della legge federale del 21 dicembre 19481
sulla navigazione aerea (LNA); visto l'articolo 138a capoversi 1 e 2 dell'ordinanza del 14 novembre 19732 sulla navigazione aerea (ONA), ordina:

Art. 1

Oggetto e campo d'applicazione 1

La presente ordinanza disciplina il trasporto commerciale con elicotteri di persone o merci da parte di imprese: a. con sede in Svizzera; e b. in possesso di un'autorizzazione di esercizio secondo l'articolo 27 LNA.

2

Essa non si applica: a. ai voli i cui punti di partenza e di arrivo sono identici (voli di diporto); b. ai voli effettuati dai servizi di polizia, militari, di dogana e ai voli di ricerca e salvataggio (SAR3);

c. alle attività di lavoro aereo (aerial work).

3

Essa disciplina in particolare i dettagli relativi al rilascio, al rinnovo e all'estensione delle licenze per trasporti aerei (art. 103 cpv. 1 lett. d ONA).

RU 2008 4699 1 RS

748.0

2 RS

748.01

3

SAR = «Search and Rescue», secondo l'all. 12 della Conv. del 7 dic. 1944 relativa all'aviazione civile internazionale (RS 0.748.0).

748.127.9

Aviazione

2

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Art. 2

Principio Sempreché la presente ordinanza non preveda deroghe, l'esercizio di elicotteri per
effettuare trasporti commerciali di persone o merci è retto dalle prescrizioni tecniche JAR-OPS 34, emanate dalle Autorità aeronautiche comuni (Joint Aviation Authorities, JAA).


Art. 3

Definizioni Le espressioni utilizzate nella presente ordinanza sono definite nell'appendice 1.


Art. 4

Deroghe agli allegati JAR-OPS 3, sottoparte B, 3.005 Le deroghe agli allegati del regolamento JAR-OPS 3, sottoparte B, 3.005 sono disciplinate nell'appendice 2.


Art. 5

Direttive operative (JAR-OPS 3, sottoparte B, 3.015) 1

Per motivi di sicurezza, l'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) emana direttive operative (Operational Directives) all'attenzione dei titolari di un certificato di operatore aereo con le quali prescrive, vieta o limita determinate procedure oppure impone condizioni e oneri supplementari.

2

Le direttive operative illustrano il motivo alla base della loro emanazione, il campo d'applicazione, la durata e le misure che l'impresa deve adottare.

3

Le direttive operative sono notificate ai titolari di un certificato di operatore aereo sotto forma di decisione. Esse sono inoltre pubblicate sul sito Internet dell'UFAC5 e possono essere consultate o ordinate presso quest'ultimo.

4

L'UFAC può emanare istruzioni, direttive e comunicazioni concernenti le imprese di trasporto aereo sotto forma di direttive operative.

5

Le imprese devono adattare i propri regolamenti d'esercizio alle direttive operative. L'UFAC può esigere che il regolamento d'esercizio modificato venga sottoposto alla sua approvazione.


Art. 6

Certificato di operatore aereo (Air Operators Certificate, AOC) (JAR-OPS 3, sottoparte C, 3.175) Il trasporto commerciale di persone o merci in elicottero è autorizzato soltanto in virtù di un certificato di operatore aereo per imprese di elicotteri (art. 103 cpv. 1 lett. d ONA). 4

Il regolamento JAR-OPS 3 non è pubblicato nella RU e non è tradotto.

Esso può essere consultato presso l'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC), 3003 Berna (www.bazl.ch) oppure ordinato dietro pagamento presso il servizio competente della Joint Aviation Authorities.

5 www.bazl.admin.ch

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Art. 7

Durata di validità del certificato di operatore aereo (JAR-OPS 3, sottoparte C, 3.180) 1

La durata di validità del certificato di operatore aereo iniziale è di un anno.

2

In casi eccezionali, l'UFAC può fissare una durata di validità più breve.


Art. 8

Revoca del certificato di operatore aereo (JAR-OPS 3, sottoparte C, 3.185) In applicazione dell'articolo 92 LNA, l'UFAC può revocare o limitare definitivamente o temporaneamente il certificato di operatore aereo, se l'impresa non è più in grado di garantire l'esercizio sicuro degli aeromobili utilizzati per il trasporto commerciale di persone o merci. Ciò è segnatamente il caso quando l'UFAC constata che: a. non sono più adempiute le condizioni determinanti per il rilascio di un certificato di operatore aereo;

b. l'impresa ha violato le disposizioni in modo grave o ripetuto; c. gli è negato l'accesso all'impresa o se quest'ultima si rifiuta di fornire i documenti richiesti per controllare l'attuazione delle presenti disposizioni; d. l'impresa non dispone più della necessaria capacità finanziaria; e. l'impresa non paga gli emolumenti dovuti.


Art. 9

Procedure operative (JAR-OPS 3, sottoparte D) 1

In deroga ai paragrafi JAR-OPS 3, sottoparte D, 3.250(a) ed (e), per i voli VFR entro i confini svizzeri valgono le quote di volo minime stabilite all'articolo 38 capoverso 1 dell'ordinanza del 4 maggio 19816 concernente le norme di circolazione per aeromobili (ONCA).

2

In alternativa alle disposizioni del paragrafo JAR-OPS 3, sottoparte D, 3.285, nel manuale d'esercizio (OM) possono essere illustrate altre procedure d'informazione dei passeggeri. Tali procedure devono essere approvate dall'UFAC.

3

In alternativa alle disposizioni del paragrafo JAR-OPS 3, sottoparte D, 3.290, rimangono applicabili le disposizioni relative all'obbligo di depositare i piani di volo secondo l'articolo 28 ONCA.

6 RS

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Aviazione

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Art. 10

Criteri di prestazione (JAR-OPS 3, sottoparti F, G, H, I e R) 1

L'UFAC accorda deroghe al regolamento JAR-OPS 3, sottoparti F, G, H, I e R se: a. motivi validi giustificano le eccezioni, in particolare per: 1. prevenire casi di rigore, 2. tenere conto dell'evoluzione tecnica; b. motivi tecnici o operativi giustificano le eccezioni; e c. il manuale d'esercizio prevede regolamentazioni equivalenti in termini di sicurezza.

2

L'UFAC limita la durata delle eccezioni e può vincolarle a oneri o condizioni.

3

Le deroghe possono concernere in particolare: a. l'applicazione delle singole classi di prestazione; b. all'interno delle singole classi di prestazione: 1. la superficie d'atterraggio, 2. la durata di esposizione (Exposure Time), 3. l'assenza di ostacoli, 4. le procedure di atterraggio e di decollo; c. l'immatricolazione di elicotteri che soddisfano di fatto i criteri della categoria A ma non dispongono di un certificato corrispondente;

d. le operazioni HEMS7 durante le quali sono trasportate merci pericolose.


Art. 11

Equipaggiamenti elettronici di comunicazione e navigazione (JAR-OPS 3, sottoparte L) In deroga al paragrafo JAR-OPS 3, sottoparte L, 3.845, gli usuali equipaggiamenti di comunicazione e navigazione impiegati in Svizzera possono continuare ad essere utilizzati.


Art. 12

Equipaggio di volo (JAR-OPS 3, sottoparte N) 1

In alternativa alle prescrizioni dell'appendice 1 al paragrafo JAR-OPS 3, sottoparte N, 3.955(a)(iii) concernente la nomina a comandante di bordo, nel manuale d'esercizio può essere descritto un altro programma di formazione. Tale programma deve essere approvato dall'UFAC.

2

In alternativa alle disposizioni del JAR-OPS 3, sottoparte N, 3.965 concernente la formazione e il perfezionamento professionale, nel manuale d'esercizio può essere descritto un altro programma di formazione. Tale programma deve essere approvato dall'UFAC.

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Helicopter Emergency Medical Service

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Art. 13

Requisiti minimi per altri membri dell'equipaggio (JAR-OPS 3, sottoparte O) 1

In deroga ai paragrafi JAR-OPS 3, sottoparte O, 3.995(a)(2) e (3), l'idoneità medica degli altri membri dell'equipaggio è disciplinata dal numero 4.15 dell'ordinanza del DATEC del 23 novembre 19738 concernente le norme d'esercizio per il traffico aereo commerciale (ONE I).

2

A complemento del paragrafo JAR-OPS 3, sottoparte O, 3.1005, la formazione iniziale (Initial Training) deve essere descritta nei manuali operativi (OM).

3 La formazione degli assistenti di volo è disciplinata dal «Manuale dell'assistente di volo»9, nonché da eventuali direttive supplementari delle autorità (ad es. INSAI, Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia).


Art. 14

Manuali operativi, libri di bordo e registrazioni (JAR-OPS 3, sottoparte P) 1

La struttura e il contenuto dei manuali operativi secondo il paragrafo JAR-OPS 3, sottoparte P, 3.1040 possono basarsi sui manuali standard. Essi devono essere adattati alle esigenze delle imprese di volo.

2

I manuali devono essere redatti in una lingua ufficiale o in inglese. È applicabile il numero 3.1.4 ONE I10.


Art. 15

Disposizioni transitorie

L'UFAC impone ad ogni impresa di elicotteri a cui è applicabile la presente ordinanza un termine entro cui deve adeguare l'esercizio e il regolamento d'esercizio alla presente ordinanza e al regolamento JAR-OPS 3. Le disposizioni del regolamento JAR-OPS 3 concernenti i termini non sono applicabili.


Art. 16

Modifica del diritto vigente L'ordinanza del DATEC del 23 novembre 197311 concernente le norme d'esercizio per il traffico aereo commerciale è modificata come segue: N. 2.1.1.2

Art. 17

Entrata in

vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 2008.

8 RS

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9

Il «Manuale dell'assistente di volo» può essere ordinato presso l'UFAC.

10 RS

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11 RS

748.127.1. La modifica qui appresso è inserita nel testo menzionato.

Aviazione

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Appendice 1

(art. 3)

Definizioni

Nella presente ordinanza si intende per: 1. Eliambulanza (Air Ambulance): trasporto sanitario non urgente e pianificabile;

2. zona densamente popolata (Congested Area): zona collegata a un grande centro urbano, a una città o a un insediamento, utilizzata essenzialmente per scopi abitativi, commerciali o ricreativi; 3. prestazioni di classe 1 (Performance Class): le operazioni che rientrano nella classe 1, in caso di avaria del motore critico dell'elicottero, indipendentemente dal momento del guasto, consentono di atterrare all'interno della distanza disponibile di accelerazione e arresto o di continuare a volare in modo sicuro fino al raggiungimento di una superficie d'atterraggio adeguata; 4. prestazioni di classe 2 (Performance Class): le operazioni che rientrano nella classe 2, in caso di avaria del motore critico, permettono all'elicottero che dispone ancora di una potenza sufficiente di continuare a volare in modo sicuro, sempreché il guasto non si verifichi nella fase iniziale, durante le manovre di decollo, o nella fase finale, durante le manovre di atterraggio.

Quest'ultimi casi potrebbero infatti rendere necessario un atterraggio di emergenza; 5. prestazioni di classe 3 (Performance Class): le operazioni che rientrano nella classe 3, in caso di avaria del motore in un qualsiasi momento del volo, rendono necessario un atterraggio di emergenza per gli elicotteri monomotore ed eventualmente anche per gli elicotteri plurimotore; 6. Servizio Medico di Emergenza con Elicottero (Helicopter Emergency Medi- cal Service, HEMS): tutti i voli effettuati da un elicottero con lo scopo di facilitare l'assistenza medica d'urgenza che richiede un trasporto immediato e rapido di: a. personale medico, b. forniture mediche (attrezzature, sangue, organi, medicinali) o c. persone malate o infortunate ed altre persone direttamente coinvolte.

7. ambiente ostile (Hostile Environment): ambiente in cui a. non può essere eseguito in modo sicuro un atterraggio di emergenza perché la superficie non è adatta; b. gli occupanti dell'elicottero non possono essere adeguatamente protetti dagli influssi ambientali e meteorologici; c. i tempi di reazione o le capacità dei servizi di ricerca e di salvataggio non sono proporzionali ai pericoli previsti o d. sussiste un rischio non accettabile per le persone o gli oggetti al suolo;

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8. elicottero di categoria A (Category A): elicotteri plurimotore che sono progettati con caratteristiche d'isolamento dei motori e dei sistemi come specificato nelle JAR-27/29, o norme equivalenti delle JAA, i cui dati relativi alle prestazioni sono iscritti nel manuale di volo e basati su un concetto di avaria al motore critico secondo il quale il velivolo, disponendo di una superficie adeguata e di una capacità di prestazione sufficiente, può continuare il volo in modo sicuro anche in caso di avaria a un motore;

9. elicottero di categoria B (Category B): elicotteri monomotore o plurimotore che non rispondono pienamente agli standard della Categoria A, visto che non garantiscono alcuna capacità di rimanere in volo in caso di avaria al motore.

10. elicottero di piccole dimensioni (small helicopter): elicottero monomotore con un peso massimo al decollo di 3175 kg, un pilota e al massimo nove posti passeggeri autorizzati; 11. area d'atterraggio d'interesse pubblico (public interest site): aree d'atterraggio destinate in prima linea ad un'utilizzazione d'interesse pubblico, in particolare le aree d'atterraggio d'ospedale;

12. attività di lavoro aereo (aerial work): esercizio di un aeromobile finalizzato all'esecuzione di particolari lavori, quali: a. i voli per scopi agricoli o edili, per trasportare paracadutisti e carichi esterni (merci), per spegnere incendi, distaccare artificialmente valanghe ed evacuare, per la polverizzazione/spargimento, per servizi fotografici e riprese aeree, per garantire la sorveglianza e la sicurezza pubblica, b. i voli effettuati prima, durante e dopo le attività di lavoro aereo, in relazione a queste ultime, durante i quali sono trasportati al massimo 6 passeggeri oltre ai membri dell'equipaggio e agli assistenti di volo;

13. manuale d'esercizio (Operating Manual, OM): manuale d'esercizio ai sensi dell'ONE I12.

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Appendice 2

(art. 4)

Deroghe agli allegati del regolamento JAR-OPS 3, sottoparte B, 3.005 1. Limitazioni del manuale d'esercizio dell'elicottero, appendice 1 al paragrafo JAR-OPS 3, sottoparte B, 3.005(c) L'appendice 1 al paragrafo JAR-OPS 3, sottoparte B, 3.005(c) si applica anche ai paragrafi JAR-OPS 3, sottoparte B, 3.005(d) e (h).

2. Servizio medico di emergenza con elicottero (HEMS), appendice 1 al paragrafo JAR-OPS 3, sottoparte B, 3.005(d) Per le operazioni HEMS valgono le seguenti deroghe all'appendice 1 del paragrafo JAR-OPS 3, sottoparte B, 3.005(d): 2.1 Le operazioni HEMS al di sopra di un ambiente ostile o di notte devono essere eseguite con elicotteri della categoria A o con certificazione equivalente.

2.2 Le operazioni HEMS al di sopra di un ambiente ostile devono rientrare nelle prestazioni di classe 1 e 2.

2.3 Se a causa della performance o per motivi operativi non è possibile o indicato effettuare voli in un ambiente ostile o di notte delle classi 1 e 2, o se, nel caso di intervento, non è disponibile entro un arco di tempo ragionevole un elicottero delle classi 1 e 2, in singoli casi le operazioni possono anche svolgersi nella classe 3 (categoria A o B). I criteri applicabili alle operazioni in elicottero della classe di prestazione 3 devono essere stabiliti nell'OM e approvati dall'UFAC. Le imprese di trasporto aereo devono stilare una statistica delle operazioni effettuate.

2.4 In deroga all'appendice 1 al paragrafo JAR-OPS 3, sottoparte B, 3.005(d), in virtù dell'art. 10 l'UFAC può decretare che le sezioni (c)(1) e (2) non vengono applicate alle operazioni HEMS.

2.5 In deroga all'appendice 1 al paragrafo JAR-OPS 3, sottoparte B, 3.005(d), sezione (c)(4)(i), i valori minimi di visibilità e di distanza dalle nuvole applicabili alle operazioni HEMS sono disciplinati dall'articolo 38 capoverso 1 ONCA13.

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2.6 In alternativa alle disposizioni dell'appendice 1 al paragrafo JAR-OPS 3, sottoparte B, 3.005(d), sezione (c)(3)(ii) e (iii), è possibile descrivere un programma di formazione HEMS nell'OM. Il programma deve essere approvato dall'UFAC.

2.7 In deroga all'appendice 1 al paragrafo JAR-OPS 3, sottoparte B, 3.005(d), sezione (d)(2), nel quadro delle operazioni HEMS possono continuare ad essere utilizzati i mezzi di comunicazione usuali.

3. Impiego di elicotteri al di sopra di ambienti ostili al di fuori di zone popolate, appendice 1 al paragrafo JAR-OPS 3, sottoparte B, 3.005(e) Per l'impiego di elicotteri al di sopra di ambienti ostili al di fuori di zone popolate si applicano le seguenti deroghe all'appendice 1 al paragrafo JAR-OPS 3, sottoparte B, 3.005(e): 3.1 In deroga ai paragrafi JAR-OPS 3, sottoparte I, 3.540(a)(2) e 3.550(b), gli elicotteri della categoria B possono sorvolare un ambiente ostile (cfr. definizioni) situato al di fuori delle zone popolate.

3.2 In alternativa all'appendice 1 al paragrafo JAR-OPS 3, sottoparte B, 3.005(e), sezione (b), in Svizzera possono essere impiegati anche elicotteri a pistoni.

3.3 In deroga all'appendice 1 al paragrafo JAR-OPS 3, sottoparte B, 3.005(e), sezione (f), per quanto concerne le regole relative all'ossigeno è determinante l'appendice 1 al paragrafo JAR-OPS 3, sottoparte B, 3.005(f), sezione (d)(12).

4. Esercizio di piccoli elicotteri, appendice 1 al paragrafo JAR-OPS 3, sottoparte B, 3.005(f) Per l'esercizio di piccoli elicotteri, si applicano le seguenti deroghe all'appendice 1 al paragrafo JAR-OPS 3, sottoparte B, 3.005(f): 4.1 Per le operazioni HEMS, in aggiunta all'appendice 1 al paragrafo JAROPS 3, sottoparte B, 3.005(f), sono applicabili le disposizioni «Esercizio di piccoli elicotteri»: a. in tutta la Svizzera e all'estero, salvo opposizione da parte dell'autorità

estera;

b. per gli elicotteri con un peso al decollo di oltre 3175 kg, se il numero di posti passeggeri è limitato a 9 (MAPSC).

4.2 Le facilitazioni secondo l'appendice 1 al paragrafo JAR-OPS 3, sottoparte B, 3.005(f) si applicano anche alle operazioni HEMS effettuate di notte.

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4.3 In deroga all'appendice 1 al paragrafo JAR-OPS 3, sottoparte B, 3.005(f), in virtù dell'art. 10 l'UFAC può decretare che le sezioni (c)(2) e (c)(3) non vengono applicate alle operazioni HEMS.

5. Voli in prossimità (VFR solo di giorno), appendice 1 al paragrafo JAR-OPS 3, sottoparte B, 3.005(g) Per i voli in prossimità secondo le norme di volo a vista (VFR) di giorno si applicano le seguenti deroghe all'appendice 1 al paragrafo JAR-OPS 3, sottoparte B, 3.005(g): 5.1 In deroga all'appendice 1 al paragrafo JAR-OPS 3, sottoparte B, 3.005(g), sezione (a), tutti i voli in elicottero al di sopra del territorio svizzero sono considerati «voli in prossimità».

5.2 A complemento dell'appendice 1 al paragrafo JAR-OPS 3, sottoparte B, 3.005(g), per quanto concerne le operazioni HEMS tali disposizioni sono applicabili anche agli elicotteri con un peso al decollo superiore a 3175 kg, se il numero di posti passeggeri è limitato a 9 (MAPSC).

5.3 Le facilitazioni previste nell'appendice 1 al paragrafo JAR-OPS 3, sottoparte B, 3.005(g) si applicano anche alle operazioni HEMS effettuate di notte.

5.4 In deroga all'appendice 1 al paragrafo JAR-OPS 3, sottoparte B, 3.005(g), in virtù dell'art. 10 l'UFAC può decretare che le sezioni (b)(2) e (b)(3) non vengono applicate alle operazioni HEMS.

6. Operazioni con il verricello (HHO), appendice 1 al paragrafo JAR-OPS 3, sottoparte B, 3.005(h) Per le operazioni con il verricello (HHO) si applicano le seguenti deroghe all'appendice 1 al paragrafo JAR-OPS 3, sottoparte B, 3.005(h): 6.1 In deroga all'appendice 1 al paragrafo JAR-OPS 3, sottoparte B, 3.005(h), sezione (d), le operazioni con il verricello devono essere effettuate con elicotteri della categoria A o con certificazione equivalente. L'UFAC può accordare deroghe in virtù dell'art. 10.

6.2 In virtù dell'art. 10 l'UFAC può autorizzare eccezionalmente operazioni HEMS nella classe di prestazione 3 (categoria A o B).

6.3 In alternativa alle disposizioni dell'appendice 1 al paragrafo JAR-OPS 3, sottoparte B, 3.005(h), sezione (d)(2)(iii), è possibile descrivere un programma di formazione nell'OM. Tale programma deve essere approvato dall'UFAC.

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7. Voli in elicottero in partenza e in arrivo da e su aree di atterraggio d'interesse pubblico, appendice 1 al paragrafo JAR-OPS 3, sottoparte B, 3.005(i) In deroga all'appendice 1 al paragrafo JAR OPS 3, sottoparte B, 3.005(i): 7.1 le sezioni (c) e (d) non sono applicabili alle operazioni HEMS con elicotteri esercitati nelle classi di prestazione 2 e 3; 7.2 le sezioni (c), (d) ed (e) non sono applicabili alle operazioni HEMS con elicotteri esercitati nella classe di prestazione 1.

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