Abrogato per 01.03.2021

15.05.2012 - 01.03.2021
15.04.2007 - 14.05.2012
01.01.2007 - 14.04.2007
01.01.2000 - 31.12.2006
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Fedlex DEFRITRMEN
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1

Ordinanza
concernente le licenze JAR-FCL
per piloti d'aeroplano e d'elicottero
(OJAR-FCL)

del 14 aprile 1999 (Stato 18 maggio 1999) Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia
e delle comunicazioni,
visti gli articoli 24-26 e 138a dell'ordinanza del 14 novembre 19731 sulla navigazione aerea (ONA), ordina:


Art. 1

Oggetto

La presente ordinanza disciplina l'adozione dei regolamenti emanati dalle Autorità
aeronautiche comuni (JAA: Joint Aviation Authorities)2 concernenti le licenze per
piloti d'aeroplano e d'elicottero (regolamenti JAR-FCL3).


Art. 2

Regolamenti JAR-FCL

1 I regolamenti JAR-FCL 1 e JAR-FCL 2 disciplinano il rilascio di licenze per piloti
d'aeroplano (JAR-FCL 1) e d'elicottero (JAR-FCL 2) e stabiliscono le condizioni da
adempire per lo svolgimento di una formazione riconosciuta e degli esami di capacità.

2 Il regolamento JAR-FCL 3 stabilisce le condizioni fisiche e mentali da soddisfare
per l'ottenimento o il rinnovo di una licenza nonché l'organizzazione e l'infrastruttura necessarie allo svolgimento della visita medica.

3 Se non disposto altrimenti dalla presente ordinanza, continuano ad applicarsi le
disposizioni del regolamento del 25 marzo 19754 concernente le licenze del personale aeronavigante (RPA). Esse disciplinano in particolare: a.

il rilascio di autorizzazioni ai piloti d'aeroplano per i voli di rimorchio, il
lancio di paracadutisti, i voli acrobatici e gli atterraggi in montagna; b.

il rilascio di autorizzazioni ai piloti d'elicottero per gli atterraggi in montagna e i decolli con nebbia in pianura e nebbia alta; c.

le licenze per piloti d'alianti e d'aerostati, per navigatori, meccanici di volo e
radiotelefonisti di volo.

RU 1999 1449 1

RS 748.01

2

Indirizzo: Joint Aviation Authorities, Saturnusstraat 8-10, P.O. Box 3000, NL - 2130 KA
Hoofddorp, Paesi Bassi.

3

Joint Aviation Requirements, Flight Crew Licensing (1: Aeroplane, 2: Helicopter, 3: Medical).

4

RS 748.222.1 748.222.2

Aviazione

2

748.222.2


Art. 3

Versione ufficiale

1 La versione inglese dei regolamenti JAR-FCL fa fede; può essere consultata presso
l'Ufficio federale dell'aviazione civile (Ufficio federale)5 o ottenuta dietro pagamento presso il servizio competente delle JAA6. Non è pubblicata nella Raccolta
ufficiale delle leggi federali.

2 L'Ufficio federale mette a disposizione una versione francese, tedesca e italiana dei
regolamenti.


Art. 4

Rilascio delle licenze Le licenze secondo i regolamenti JAR-FCL (licenze JAR-FCL) sono rilasciate dall'Ufficio federale.


Art. 5

Diritti e obblighi

1 I diritti e gli obblighi dei titolari di licenze di volo JAR-FCL e delle imprese e persone responsabili della formazione o degli esami di capacità sono disciplinati nei
regolamenti JAR-FCL.

2 Le licenze rilasciate all'estero in base ai regolamenti JAR-FCL autorizzano i loro
titolari a pilotare sul territorio svizzero tutti gli aeromobili immatricolati in uno Stato
membro JAA.


Art. 6

Capacità fisiche e mentali 1 Chiunque intenda ottenere o rinnovare una licenza JAR-FCL deve presentare un
certificato medico conforme alle disposizioni del regolamento JAR-FCL 3, il quale
attesti che il titolare possiede le capacità fisiche e mentali necessarie per uno svolgimento sicuro delle attività di cui è oggetto la licenza.

2 I compiti del centro medico aeronautico (AMC: Aeromedical Center), previsti dal
regolamento JAR-FCL 3, sono assunti dall'Istituto di medicina aeronautica di Dübendorf.


Art. 7

Organismi di formazione 1 Con l'entrata in vigore della presente ordinanza, ogni scuola per piloti d'aeroplano
e d'elicottero, in possesso di un'autorizzazione rilasciata secondo la legislazione
nazionale, può effettuare, su richiesta, una formazione per piloti privati (volo a vista)
su un aeromobile monomotore con un solo membro d'equipaggio, in base alle disposizioni dei regolamenti JAR-FCL. Essa può continuare a svolgere corsi di formazione per l'ottenimento di licenze basate esclusivamente sulla legislazione nazionale.

2 Con l'entrata in vigore della presente ordinanza, ogni scuola e impresa aeronautica
che offrano una formazione per piloti d'aeroplano e d'elicottero e sono in possesso 5

Indirizzo: Ufficio federale dell'aviazione civile, Maulbeerstrasse 9, 3003 Berna.

6

Indirizzo: Westward Digital Ltd., 37 Windsor Street, Cheltenham GL52 2 DG, Gran
Bretagna.

Licenze JAR-FCL per piloti d'aeroplano e d'elicottero 3

748.222.2

di un'autorizzazione rilasciata secondo la legislazione nazionale devono ottenere
l'autorizzazione JAR-FCL per ogni corso di formazione non contemplato nel capoverso 1. Tale autorizzazione è rilasciata dall'Ufficio federale se sono adempite le
condizioni da esso fissate in virtù dei regolamenti JAR-FCL; essa è richiesta in particolare per quanto concerne i corsi di formazione per l'ottenimento della licenza per
pilota professionista e della licenza per pilota di linea, del permesso di istruttore e di
un'autorizzazione di tipo nonché per l'autorizzazione a effettuare voli strumentali.

3 Al momento del primo rinnovo dell'autorizzazione JAR-FCL di cui al capoverso 2,
tuttavia al più tardi entro il 30 giugno 2002 per quanto concerne la formazione per
pilota d'aeroplani e entro il 31 dicembre 2002 per quanto concerne quella per pilota
d'elicotteri, gli organismi di formazione devono dimostrare di adempire tutte le condizioni di esercizio fissate nei regolamenti JAR-FCL. Gli organismi che non adempiono queste condizioni ottengono un'autorizzazione all'istruzione, limitata alla
formazione di piloti privati secondo i regolamenti JAR-FCL e alla formazione per il
conseguimento di licenze basate esclusivamente sulla legislazione nazionale.

4 A partire dal 1° luglio 1999 tutti gli organismi di formazione per piloti d'aeroplano
sono tenuti a impartire corsi conformemente ai regolamenti JAR-FCL. È fatto salvo
l'articolo 2 capoverso 3. I corsi di formazione che hanno avuto inizio prima di questa data sulla base del RPA7 possono essere conclusi conformemente a questo regolamento, a condizione che siano portati a termine entro il 30 giugno 2002.

5 A partire dal 1° gennaio 2000, per quanto il regolamento JAR-FCL 2 sia effettivamente applicabile, tutti gli organismi di formazione per piloti d'elicottero sono tenuti a impartire corsi conformemente ai regolamenti JAR-FCL.8 È fatto salvo
l'articolo 2 capoverso 3. I corsi di formazione che hanno avuto inizio prima di questa data sulla base del RPA possono essere conclusi conformemente a questo regolamento, a condizione che siano portati a termine entro il 31 dicembre 2002.


Art. 8

Piloti d'aeroplano

1 A partire dal 1° luglio 1999 i titolari di una licenza per pilota d'aeroplano rilasciata
in base al RPA9 possono ottenere una licenza JAR-FCL equivalente, a condizione di
adempire le condizioni fissate nei regolamenti JAR-FCL. Se ciò non fosse il caso, i
loro diritti di pilota rimangono limitati agli aeroplani immatricolati in Svizzera.

2 A partire dal 1° luglio 1999 tutti i nuovi corsi di formazione per pilota d'aeroplano
devono essere impartiti conformemente ai regolamenti JAR-FCL, ad eccezione dei
corsi per l'ottenimento di licenze ed autorizzazioni basate esclusivamente sulla legislazione nazionale.

3 A partire dal 1° gennaio 2000 tutte le licenze per pilota d'aeroplano sono rinnovate
conformemente ai regolamenti JAR-FCL, ad eccezione di quelle basate esclusivamente sulla legislazione nazionale.

4 Le estensioni e le autorizzazioni che non sono disciplinate dai regolamenti JARFCL sono rilasciate e rinnovate in base alla legislazione nazionale.

7

RS 748.222.1 8

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 22 nov. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000
(RU 2000 23).

9

RS 748.222.1

Aviazione

4

748.222.2


Art. 9

Piloti d'elicottero

1 A partire dal 1° gennaio 2000 i titolari di una licenza per pilota d'elicottero rilasciata
in base al RPA10 possono ottenere una licenza JAR-FCL equivalente, a condizione di
adempire le condizioni fissate nei regolamenti JAR-FCL. Se ciò non fosse il caso, i loro
diritti di pilota rimangono limitati agli elicotteri immatricolati in Svizzera.

2 A partire dal 1° gennaio 2000, per quanto il regolamento JAR-FCL 2 sia effettivamente applicabile, tutti i nuovi corsi di formazione per pilota d'elicottero devono
essere impartiti conformemente ai regolamenti JAR-FCL, ad eccezione dei corsi per
l'ottenimento di autorizzazioni basate esclusivamente sulla legislazione nazionale.11 3 A partire dal 1° luglio 2000, per quanto il regolamento JAR-FCL 2 sia effettivamente applicabile, tutte le licenze per pilota d'elicottero sono rinnovate conformemente ai regolamenti JAR-FCL.12 4 Le estensioni e le autorizzazioni che non sono disciplinate dai regolamenti JARFCL sono rilasciate e rinnovate in base alla legislazione nazionale.


Art. 10

Direttive

1 L'Ufficio federale emana direttive a complemento delle disposizioni contenute nei
regolamenti JAR-FCL, in particolare in merito alla formazione dei piloti e agli esami
e verifiche di capacità, per tenere conto tra l'altro delle specificità della topografia e
dello spazio aereo svizzeri.

2 Queste direttive possono essere consultate o ottenute presso l'Ufficio federale.


Art. 11

Rifiuto, ritiro o limitazione di una licenza o di un'autorizzazione 1 In applicazione dell'articolo 92 della legge federale del 21 dicembre 194813 sulla
navigazione aerea (LNA), l'Ufficio federale può rifiutare il rilascio di una licenza o
autorizzazione JAR-FCL, decidere il loro ritiro temporaneo o definitivo, compresi i
diritti ad esse inerenti, o limitare il loro campo d'applicazione, in particolare se: a.

il candidato a una licenza o a un'autorizzazione o il loro titolare non adempie o non adempie più i requisiti dei regolamenti JAR-FCL o della legislazione nazionale; b.

il candidato a una licenza o a un'autorizzazione o il loro titolare ha violato
gravemente o ripetutamente i regolamenti JAR-FCL o la legislazione nazionale; c.

vi sono motivi per temere che il candidato a una licenza o a un'autorizzazione o il loro titolare esporrebbe a pericolo l'ordine pubblico e la sicurezza o gli interessi militari nell'esercizio della sua attività di pilota, in particolare se egli è: 10

RS 748.222.1 11

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 22 nov. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000
(RU 2000 23).

12

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 22 nov. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000
(RU 2000 23).

13

RS 748.0

Licenze JAR-FCL per piloti d'aeroplano e d'elicottero 5

748.222.2

1.

interdetto,

2.

dedito al consumo di alcol o di stupefacenti o 3.

è stato condannato a una pena privativa della libertà per un crimine o
un delitto;

d.

il candidato a una licenza o a un'autorizzazione o il loro titolare non ha pagato le tasse impostegli.

2 Le presenti disposizioni si applicano per analogia agli organismi di formazione.


Art. 12

Deroghe

1 In casi giustificati, in particolare per prevenire casi di rigore o per tenere conto
dell'evoluzione tecnica, l'Ufficio federale può derogare a singole disposizioni della
presente ordinanza.

2 Esso può limitare la deroga nel tempo e vincolarla a condizioni o oneri.


Art. 13

...


Art. 1a

Ex art. 1


Art. 229
cpv. 1bis e 3
...


Art. 14

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 1999.

14

RS 748.222.1. Le modificazioni qui appresso sono inserite nel testo menzionato.

Aviazione

6

748.222.2