Abrogato per 01.03.2021

15.05.2012 - 01.03.2021
15.04.2007 - 14.05.2012
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01.01.2007 - 14.04.2007
01.01.2000 - 31.12.2006
Fedlex DEFRITRMEN
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1

Ordinanza

concernente le licenze JAR-FCL per piloti d'aeroplano e d'elicottero (OJAR-FCL) del 14 aprile 1999 (Stato 15 aprile 2007) Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni, visti gli articoli 24-26 e 138a dell'ordinanza del 14 novembre 19731
sulla navigazione aerea (ONA), ordina:

Art. 1

Oggetto La presente ordinanza disciplina l'adozione dei regolamenti emanati dalle Autorità aeronautiche comuni (JAA: Joint Aviation Authorities)2 concernenti le licenze per piloti d'aeroplano e d'elicottero (regolamenti JAR-FCL3).


Art. 2

Regolamenti JAR-FCL

1

I regolamenti JAR-FCL 1 e JAR-FCL 2 disciplinano il rilascio di licenze, abilitazioni, riconoscimenti e autorizzazioni per piloti d'aeroplano (JAR-FCL 1) e d'elicottero (JAR-FCL 2) e stabiliscono le condizioni da adempire per lo svolgimento di una formazione riconosciuta e degli esami di capacità.4 2

Il regolamento JAR-FCL 3 stabilisce le condizioni fisiche e mentali da soddisfare per l'ottenimento o il rinnovo di una licenza nonché l'organizzazione e l'infrastruttura necessarie allo svolgimento della visita medica.

3

Se non disposto altrimenti dalla presente ordinanza, continuano ad applicarsi le disposizioni del regolamento del 25 marzo 19755 concernente le licenze del personale aeronavigante (RPA). Esse disciplinano in particolare: a. il rilascio di autorizzazioni ai piloti d'aeroplano per i voli di rimorchio, il lancio di paracadutisti, i voli acrobatici e gli atterraggi in montagna; RU 1999 1449

1 RS

748.01

2

Indirizzo: Joint Aviation Authorities, Saturnusstraat 8-10, P.O. Box 3000, NL-2130 KA Hoofddorp, Paesi Bassi.

3

Joint Aviation Requirements, Flight Crew Licensing (1: Aeroplane, 2: Helicopter, 3: Medical).

4

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 7 dic. 2006 (RU 2006 5369).

5 RS

748.222.1

748.222.2

Aviazione

2

748.222.2

b.6 il rilascio di autorizzazioni ai piloti d'elicottero per atterraggi in montagna, decolli con nebbia in pianura e nebbia alta, voli di lavoro, voli con equipaggiamento di rilevamento notturno e voli per il lancio di paracadutisti; c. le licenze per piloti d'alianti e d'aerostati, per navigatori, meccanici di volo e radiotelefonisti di volo.


Art. 3

Versione ufficiale

1

La versione inglese dei regolamenti JAR-FCL fa fede; può essere consultata presso l'Ufficio federale dell'aviazione civile (Ufficio federale)7 o ottenuta dietro pagamento presso il servizio competente delle JAA8. Non è pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali.

2

...9


Art. 4


10

Rilascio, proroga e rinnovo Le licenze, le abilitazioni, i riconoscimenti e le autorizzazioni secondo i regolamenti JAR-FCL sono rilasciati, prorogati e rinnovati dall'Ufficio federale.


Art. 5

Diritti e obblighi

1

I diritti e gli obblighi dei titolari di licenze di volo JAR-FCL e delle imprese e persone responsabili della formazione o degli esami di capacità sono disciplinati nei regolamenti JAR-FCL.

2

Le licenze rilasciate all'estero in base ai regolamenti JAR-FCL autorizzano i loro titolari a pilotare sul territorio svizzero tutti gli aeromobili immatricolati in uno Stato membro JAA. 3 In deroga ai regolamenti JAR-FCL, i titolari di licenze per pilota professionista possono esercitare i loro diritti sul territorio svizzero sino alla fine dell'anno in cui compiono il 65° anno di età.11

Art. 6

Capacità fisiche e mentali 1

Chiunque intenda ottenere o rinnovare una licenza JAR-FCL deve presentare un certificato medico conforme alle disposizioni del regolamento JAR-FCL 3, il quale attesti che il titolare possiede le capacità fisiche e mentali necessarie per uno svolgimento sicuro delle attività di cui è oggetto la licenza.

6

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 7 dic. 2006 (RU 2006 5369).

7

Indirizzo: Ufficio federale dell'aviazione civile, Maulbeerstrasse 9, 3003 Berna.

8

Indirizzo: IHS Aviation Information, 15 Inverness Way Est, Englewood, CO 80112. USA. (http://www.ihsaviation.com) Da ottenere per la svizzera da: Technischer Fachbuch-Vertrieb AG, Spitalstrasse 12, 2501 Biel (www.tfv.ch).

9

Abrogato dal n. I dell'O del DATEC del 7 dic. 2006 (RU 2006 5369).

10 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 7 dic. 2006 (RU 2006 5369).

11 Introdotto dal n. I dell'O del DATEC del 7 dic. 2006 (RU 2006 5369).

Licenze JAR-FCL per piloti d'aeroplano e d'elicottero 3

748.222.2

2

I compiti del centro medico aeronautico (AMC: Aeromedical Center) previsti dal regolamento JAR-FCL 3 sono svolti dall'Istituto di medicina aeronautica delle Forze aeree. L'Ufficio federale può incaricare anche altri organismi, previo loro consenso, di svolgere le funzioni dell'AMC.12

Art. 7

Organismi di formazione 1

Con l'entrata in vigore della presente ordinanza, ogni scuola per piloti d'aeroplano e d'elicottero, in possesso di un'autorizzazione rilasciata secondo la legislazione nazionale, può effettuare, su richiesta, una formazione per piloti privati (volo a vista) su un aeromobile monomotore con un solo membro d'equipaggio, in base alle disposizioni dei regolamenti JAR-FCL. Essa può continuare a svolgere corsi di formazione per l'ottenimento di licenze basate esclusivamente sulla legislazione nazionale.

2

Con l'entrata in vigore della presente ordinanza, ogni scuola e impresa aeronautica che offrano una formazione per piloti d'aeroplano e d'elicottero e sono in possesso di un'autorizzazione rilasciata secondo la legislazione nazionale devono ottenere l'autorizzazione JAR-FCL per ogni corso di formazione non contemplato nel capoverso 1. Tale autorizzazione è rilasciata dall'Ufficio federale se sono adempite le condizioni da esso fissate in virtù dei regolamenti JAR-FCL; essa è richiesta in particolare per quanto concerne i corsi di formazione per l'ottenimento della licenza per pilota professionista e della licenza per pilota di linea, del permesso di istruttore e di un'autorizzazione di tipo nonché per l'autorizzazione a effettuare voli strumentali.

3

Al momento del primo rinnovo dell'autorizzazione JAR-FCL di cui al capoverso 2, al più tardi tuttavia entro il 30 giugno 2002 per quanto concerne la formazione per pilota d'aeroplani e entro il 31 dicembre 2009 per quanto concerne quella per pilota d'elicotteri, gli organismi di formazione devono dimostrare di adempire tutte le condizioni di esercizio fissate nei regolamenti JAR-FCL.13 Gli organismi che non adempiono queste condizioni ottengono un'autorizzazione all'istruzione, limitata alla formazione di piloti privati secondo i regolamenti JAR-FCL e alla formazione per il conseguimento di licenze basate esclusivamente sulla legislazione nazionale.

4

A partire dal 1° luglio 1999 tutti gli organismi di formazione per piloti d'aeroplano sono tenuti a impartire corsi conformemente ai regolamenti JAR-FCL. È fatto salvo l'articolo 2 capoverso 3. I corsi di formazione che hanno avuto inizio prima di questa data sulla base del RPA14 possono essere conclusi conformemente a questo regolamento, a condizione che siano portati a termine entro il 30 giugno 2002.

5

A partire dal 1° gennaio 2007 tutti gli organismi di formazione per piloti d'elicottero sono tenuti a impartire corsi conformemente ai regolamenti JAR-FCL. È fatto salvo l'articolo 2 capoverso 3. I corsi di formazione che hanno avuto inizio prima di questa data sulla base del RPA possono essere conclusi conformemente a questo regolamento, a condizione che siano portati a termine entro il 31 dicembre 2009.15

12 Nuovo testo giusta il n. II dell'O del DATEC del 16 mar. 2007 (RU 2007 1161).

13 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 7 dic. 2006 (RU 2006 5369).

14 RS

748.222.1

15 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 7 dic. 2006 (RU 2006 5369).

Aviazione

4

748.222.2

6

Gli organismi di formazione tengono i corsi secondo i programmi d'insegnamento e di formazione dei regolamenti JAR-FCL e dell'Ufficio federale. È fatto salvo l'articolo 2 capoverso 3.16

Art. 8

Piloti d'aeroplano

1

A partire dal 1° luglio 1999 i titolari di una licenza per pilota d'aeroplano rilasciata in base al RPA17 possono ottenere una licenza JAR-FCL equivalente, a condizione di adempire le condizioni fissate nei regolamenti JAR-FCL. Se ciò non fosse il caso, i loro diritti di pilota rimangono limitati agli aeroplani immatricolati in Svizzera.

2

A partire dal 1° luglio 1999 tutti i nuovi corsi di formazione per pilota d'aeroplano devono essere impartiti conformemente ai regolamenti JAR-FCL, ad eccezione dei corsi per l'ottenimento di licenze ed autorizzazioni basate esclusivamente sulla legislazione nazionale.

3

A partire dal 1° gennaio 2000 tutte le licenze per pilota d'aeroplano sono rinnovate conformemente ai regolamenti JAR-FCL, ad eccezione di quelle basate esclusivamente sulla legislazione nazionale.

4

Le estensioni e le autorizzazioni che non sono disciplinate dai regolamenti JARFCL sono rilasciate e rinnovate in base alla legislazione nazionale.


Art. 9

Piloti d'elicottero

1

A partire dal 1° gennaio 2007 i titolari di una licenza per pilota d'elicottero rilasciata in base al RPA18 possono ottenere una licenza JAR-FCL equivalente, a condizione di adempire le condizioni fissate nei regolamenti JAR-FCL. Se ciò non fosse il caso, i loro diritti di pilota rimangono limitati agli elicotteri immatricolati in Svizzera.19 2

A partire dal 1° gennaio 2007 tutti i nuovi corsi di formazione per pilota d'elicottero devono essere impartiti conformemente ai regolamenti JAR-FCL, ad eccezione dei corsi per l'ottenimento di autorizzazioni basate esclusivamente sulla legislazione nazionale.20 3

A partire dal 1° gennaio 2007 tutte le licenze per pilota d'elicottero sono rinnovate conformemente ai regolamenti JAR-FCL.21 3bis Fino al 31 dicembre 2008 tutte le autorizzazioni del tipo conseguite fino al 31 dicembre 2006 potranno, su richiesta, essere prorogate o rinnovate una volta per un periodo di almeno 12 mesi, a condizione che siano adempiute le condizioni del RPA o del regolamento JAR-FCL 2. Scaduto questo periodo, per proroghe o rinnovi si applica il regolamento JAR-FCL 2.22 16 Introdotto dal n. I dell'O del DATEC del 7 dic. 2006 (RU 2006 5369).

17 RS

748.222.1

18 RS 748.222.1 19 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 7 dic. 2006 (RU 2006 5369).

20 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 7 dic. 2006 (RU 2006 5369).

21 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 7 dic. 2006 (RU 2006 5369).

22 Introdotto dal n. I dell'O del DATEC del 7 dic. 2006 (RU 2006 5369).

Licenze JAR-FCL per piloti d'aeroplano e d'elicottero 5

748.222.2

4

Le estensioni e le autorizzazioni che non sono disciplinate dai regolamenti JARFCL sono rilasciate e rinnovate in base alla legislazione nazionale.


Art. 10

Direttive 1 L'Ufficio federale emana direttive a complemento delle disposizioni contenute nei regolamenti JAR-FCL, in particolare in merito alla formazione dei piloti e agli esami e verifiche di capacità, per tenere conto tra l'altro delle specificità della topografia e dello spazio aereo svizzeri. 2 Queste direttive possono essere consultate o ottenute presso l'Ufficio federale.

Esse sono pubblicate inoltre sul sito Internet dell'Ufficio federale23.24

Art. 11

Rifiuto, ritiro o limitazione di una licenza o di un'autorizzazione 1

In applicazione dell'articolo 92 della legge federale del 21 dicembre 194825 sulla navigazione aerea (LNA), l'Ufficio federale può rifiutare il rilascio di una licenza o autorizzazione JAR-FCL, decidere il loro ritiro temporaneo o definitivo, compresi i diritti ad esse inerenti, o limitare il loro campo d'applicazione, in particolare se: a. il candidato a una licenza o a un'autorizzazione o il loro titolare non adempie o non adempie più i requisiti dei regolamenti JAR-FCL o della legislazione nazionale; b. il candidato a una licenza o a un'autorizzazione o il loro titolare ha violato gravemente o ripetutamente i regolamenti JAR-FCL o la legislazione nazionale; c. vi sono motivi per temere che il candidato a una licenza o a un'autorizzazione o il loro titolare esporrebbe a pericolo l'ordine pubblico e la sicurezza o gli interessi militari nell'esercizio della sua attività di pilota, in particolare se egli è: 1. interdetto, 2. dedito al consumo di alcol o di stupefacenti o 3. è stato condannato a una pena privativa della libertà per un crimine o un

delitto;

d. il candidato a una licenza o a un'autorizzazione o il loro titolare non ha pagato le tasse impostegli.

2

Le presenti disposizioni si applicano per analogia agli organismi di formazione.


Art. 12

Deroghe 1 In casi giustificati, in particolare per prevenire casi di rigore, per tenere conto dell'evoluzione tecnica o per una maggiore sicurezza dell'equipaggio, dei passeggeri 23 http://www.aviation.admin.ch 24 Per. introdotto dal n. I dell'O del DATEC del 7 dic. 2006 (RU 2006 5369).

25 RS

748.0

Aviazione

6

748.222.2

o di terzi, l'Ufficio federale può derogare a singole disposizioni della presente ordinanza o adottare nuovi provvedimenti.26 2 Esso può limitare la deroga nel tempo e vincolarla a condizioni o oneri.


Art. 13


Art. 1a
Ex art. 1
Art. 5 cpv. 1, 2 e 4 Abrogati Art. 229 cpv. 1bis e 3 ...


Art. 14

Entrata in

vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 1999.

26 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 7 dic. 2006 (RU 2006 5369).

27 RS

748.222.1. Le modifiche qui appresso sono inserite nel R menzionato.