Art. 13 Oggetto e campo d'applicazione
1 La presente ordinanza disciplina l'adozione dei regolamenti emanati dalle Autorità aeronautiche comuni (Joint Aviation Authorities; JAA)4 concernenti le licenze per piloti d'aeroplano e d'elicottero (regolamenti JAR-FCL5).
2 Si applica solamente alle licenze alle quali non è applicabile il regolamento (UE) n. 1178/20116.
3 Se non stabilito diversamente dalla presente ordinanza, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'ordinanza del DATEC del 25 marzo 19757concernente le licenze del personale aeronavigante che non sono disciplinate o armonizzate a livello europeo.
3 Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. all'O del DATEC del 27 apr. 2012 concernente le licenze del personale aeronavigante secondo il regolamento (UE) n. 1178/2011, in vigore dal 15 mag. 2012 (RU 2012 2397).
4 Indirizzo: Joint Aviation Authorities, Saturnusstraat 8-10, P.O. Box 3000, NL-2130 KA Hoofddorp, Niederlande.
5 Joint Aviation Requirements, Flight Crew Licensing (1: Aeroplane, 2: Helicopter, 3: Medical).
6 Regolamento (UE) n.1178/2011 della Commissione, del 3 novembre 2011, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell'aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, nella versione vincolante per la Svizzera conformemente al n. 3 dell'all. all'Acc. del 21 giu. 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68).