(art. 58 cpv. 2 e 3 LStrI)
1 Gli obiettivi strategici della promozione dell'integrazione convenuti da Confederazione e Cantoni sono fissati in un accordo di programma secondo l'articolo 20a della legge del 5 ottobre 19904 sui sussidi (LSu); sono realizzati per mezzo di programmi cantonali d'integrazione.
2 L'accordo di programma fissa in particolare gli obiettivi strategici, gli obiettivi di prestazione ed efficacia, le misure per promuovere la prima integrazione, il contributo della Confederazione e gli indicatori per misurare il raggiungimento degli obiettivi. La durata dell'accordo di programma è di quattro anni; in casi motivati può essere concordata una durata inferiore.5
3 I Comuni vanno coinvolti adeguatamente nell'elaborazione dei programmi cantonali d'integrazione.
4 I Cantoni decidono nel quadro dei loro programmi d'integrazione circa la concessione di contributi finanziari a singoli progetti.
5 La SEM collabora strettamente con i Cantoni all'attuazione dei programmi d'integrazione.
6 L'impiego dei contributi della Confederazione conformemente agli articoli 15 e 16 deve essere specificato nei programmi cantonali d'integrazione.6