01.03.2023 - * / In vigore
01.05.2019 - 28.02.2023
01.01.2019 - 30.04.2019
01.07.2018 - 31.12.2018
01.01.2018 - 30.06.2018
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01.04.2013 - 31.12.2013
01.01.2008 - 30.03.2013
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01.10.2000 - 31.01.2006
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1

Ordinanza

sull'integrazione degli stranieri (OIntS) del 24 ottobre 2007 (Stato 1° gennaio 2014) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 55 capoverso 3, 58 capoverso 5 e 87 capoverso 1 lettera a della
legge federale del 16 dicembre 20051 sugli stranieri (LStr); visto l'articolo 119 della legge federale del 26 giugno 19982 sull'asilo (LAsi), ordina: Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto La presente ordinanza: a. definisce i principi e gli obiettivi dell'integrazione degli stranieri, nonché il loro contributo all'integrazione; b. definisce i compiti dell'Ufficio federale della migrazione (UFM) nel settore dell'integrazione, nonché i compiti e la struttura della Commissione federale della migrazione (Commissione); c. disciplina la cooperazione tra i servizi federali nella promozione dell'integrazione, nonché la cooperazione tra l'UFM e i servizi dei Cantoni che fungono da interlocutori per le questioni inerenti all'integrazione;

d. disciplina la procedura e le condizioni per il versamento dei contributi finanziari della Confederazione alla promozione dell'integrazione.


Art. 2

Principi e obiettivi (art. 4 e 53 LStr) 1

L'obiettivo dell'integrazione è di garantire agli stranieri pari opportunità di partecipazione alla società svizzera.

2

L'integrazione è un compito trasversale svolto dalle autorità federali, cantonali e comunali assieme alle organizzazioni non governative, comprese le parti sociali e le associazioni degli stranieri.

3

L'integrazione avviene in primo luogo mediante le strutture ordinarie quali segnatamente la scuola, la formazione professionale, il mondo del lavoro e le strutture della sicurezza sociale e della sanità pubblica. È tenuto conto delle esigenze speciali

RU 2007 5551 1 RS

142.20

2 RS

142.31

142.205

Migrazione

2

142.205

di donne, bambini e giovani. Misure specifiche per stranieri sono adottate solo a titolo di sostegno complementare.


Art. 3

Considerazione del grado d'integrazione (art. 54 cpv. 2 e art. 34 cpv. 4 LStr) Nelle decisioni discrezionali delle autorità, in particolare nell'ambito del rilascio anticipato del permesso di domicilio in virtù dell'articolo 62 dell'ordinanza del 24 ottobre 20073 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa, si tiene conto del grado d'integrazione degli stranieri. Per le famiglie si tiene conto del grado d'integrazione dei membri della famiglia.

Capitolo 2: Contributo e obblighi degli stranieri

Art. 4

Contributo degli stranieri all'integrazione (art. 4 LStr) Gli stranieri dimostrano il proprio contributo all'integrazione: a. rispettando i principi dello Stato di diritto e i valori della Costituzione federale;

b. apprendendo la lingua nazionale parlata nel luogo di residenza; c. confrontandosi con le condizioni di vita in Svizzera; d. manifestando la volontà di partecipare alla vita economica e di acquisire una formazione.


Art. 5

Accordo d'integrazione

(art. 32 cpv. 2, 33 cpv. 2 e 54 cpv. 1 LStr) 1

Al momento del rilascio o della proroga del permesso di dimora o del permesso di soggiorno di breve durata, le autorità competenti possono stipulare con gli stranieri un accordo d'integrazione.

2

In seguito alla valutazione del singolo caso, l'accordo d'integrazione stabilisce gli obiettivi, le misure concordate e le possibili conseguenze in caso di inadempimento.

3

L'obiettivo dell'accordo d'integrazione è in particolare di promuovere l'apprendimento della lingua nazionale parlata nel luogo di residenza, nonché l'acquisizione di conoscenze circa:

a. le condizioni sociali e di vita in Svizzera; b. l'ordinamento giuridico

svizzero;

c. le norme e regole fondamentali il cui rispetto costituisce un presupposto indispensabile per la convivenza pacifica.

3 RS

142.201

Integrazione degli stranieri. O 3

142.205


Art. 6

Obbligo di partecipare a misure d'integrazione 1

I rifugiati e le persone ammesse provvisoriamente che beneficiano dell'aiuto sociale possono essere obbligati a partecipare a misure d'integrazione quali i programmi di formazione e d'occupazione. 2 Se non adempiono tale obbligo senza che vi siano motivi validi, le prestazioni di aiuto sociale possono essere ridotte in virtù del diritto cantonale o dell'articolo 83 capoverso 1 lettera d LAsi.

3

La partecipazione con successo a un programma di formazione o d'occupazione è presa in considerazione al momento di esaminare una domanda di rilascio di un permesso di dimora ai sensi dell'articolo 84 capoverso 5 LStr.


Art. 7

Attività di consulenza o insegnamento 1

Agli stranieri che esercitano un'attività di consulenza o insegnamento, ad esempio quali consulenti religiosi o insegnanti di lingua e cultura dei Paesi d'origine, può essere rilasciato un permesso di dimora o un permesso di soggiorno di breve durata se: a. dispongono delle capacità necessarie per svolgere la loro attività specifica; b. possiedono conoscenze della lingua nazionale parlata nel luogo di lavoro equivalenti al livello di riferimento B1 del Quadro di Riferimento Europeo Comune per le lingue del Consiglio d'Europa; c. hanno dimestichezza con il sistema di valori sociale e giuridico della Svizzera (art. 5 cpv. 3) e sono in grado, in caso di necessità, di trasmettere tali conoscenze agli stranieri cui offrono consulenza.

2

Se al momento della domanda le condizioni di cui al capoverso 1 lettera b non sono adempiute, il permesso può essere rilasciato eccezionalmente se la persona in questione s'impegna, nel quadro di un accordo d'integrazione secondo l'articolo 5, ad adempierle entro la data della proroga del permesso.

3

Il permesso è negato o non è prorogato se sussiste un motivo di revoca ai sensi dell'articolo 62 LStr in combinato disposto con l'articolo 80 dell'ordinanza del 24 ottobre 20074 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa.

Capitolo 3: Compiti della Confederazione e dei Cantoni

Art. 8

Coordinamento e scambio d'informazioni (art. 57 cpv. 1 e 2 LStr) 1

L'UFM coordina le misure della Confederazione nel settore dell'integrazione. Le autorità federali competenti coinvolgono l'UFM nella pianificazione di misure rilevanti per l'integrazione.

4 RS

142.201

Migrazione

4

142.205

2

L'UFM e i Cantoni coinvolgono in modo adeguato i Comuni nello scambio d'informazioni e di esperienze.


Art. 9

Interlocutori cantonali per le questioni inerenti all'integrazione e coordinamento intracantonale (art. 57 cpv. 3 LStr) 1

L'UFM e i servizi che fungono da interlocutori cantonali per le questioni inerenti all'integrazione si sostengono reciprocamente nell'adempimento dei loro compiti. Si scambiano regolarmente opinioni ed esperienze.

2

I servizi che fungono da interlocutori cantonali per le questioni inerenti all'integrazione informano l'UFM circa:

a. l'utilizzazione dei contributi finanziari versati dall'UFM, nonché le misure adottate e la loro efficacia; b. il coordinamento delle misure cantonali d'integrazione e la cooperazione delle autorità e delle organizzazioni che si occupano di questioni d'integrazione; c. la prassi cantonale relativa alla considerazione del grado d'integrazione nelle decisioni attinenti al diritto degli stranieri.

3

I servizi competenti nei Cantoni si accordano sulle misure d'integrazione e garantiscono il coordinamento intracantonale.


Art. 10

Informazione (art. 4, 54 cpv. 1 e 56 LStr) 1

La Confederazione, i Cantoni e i Comuni informano gli stranieri sull'ordinamento giuridico e sulle conseguenze in caso di inosservanza, sulle norme e regole fondamentali per partecipare con pari opportunità alla vita sociale, economica e culturale, nonché sull'importanza delle conoscenze linguistiche, della formazione e del lavoro.

2

Informano il pubblico sulla politica in materia di migrazione, sulla situazione particolare degli stranieri e sugli obiettivi dell'integrazione.

3

Le autorità competenti informano gli stranieri sulle offerte esistenti volte a promuovere l'integrazione, compreso l'orientamento professionale e nella carriera.

4

Le autorità competenti segnalano le offerte di corsi pertinenti agli stranieri che nel quadro di un accordo d'integrazione hanno l'obbligo di frequentare un corso di lingua o d'integrazione.

Integrazione degli stranieri. O 5

142.205

Capitolo 4: Contributi finanziari per promuovere l'integrazione Sezione 1: Disposizioni generali5

Art. 11


6

Concessione dei contributi Nel quadro dei crediti stanziati, l'UFM concede contributi finanziari secondo l'articolo 55 capoversi 2 e 3 LStr. Gli importi dei contributi finanziari sono retti dagli articoli 17b e 18.


Art. 12


7



Art. 13

Settori da

promuovere

(art. 55 cpv. 3 e 5 LStr) 8 1

I contributi finanziari possono essere concessi in particolare per: a. migliorare il livello di formazione generale degli stranieri e promuovere la loro conoscenza della lingua nazionale parlata nel luogo di residenza; b. promuovere l'integrazione sociale degli stranieri; c. garantire agli stranieri l'accesso con pari opportunità alle strutture ordinarie, in particolare alla scuola, alla formazione professionale, al mercato del lavoro e alle strutture sanitarie; d. sostenere progetti modello che servono segnatamente a promuovere le innovazioni di interesse nazionale e che garantiscono lo scambio di esperienze tra i servizi competenti per le questioni inerenti all'integrazione, nonché terzi.

2

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (Dipartimento) può definire altri settori da promuovere.


Art. 14


9



Art. 15

Presentazione ed esame delle domande 1

Le domande per i contributi finanziari (art. 11) sono presentate di regola all'UFM.

2

e 3 ... 10

4

L'UFM emana istruzioni concernenti le modalità della procedura di domanda.

5

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 dic. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 5351).

6

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 dic. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 5351).

7

Abrogato dal n. I dell'O del 13 dic. 2013, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU 2013 5351).

8

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 dic. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 5351).

9

Abrogato dal n. I dell'O del 13 dic. 2013, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU 2013 5351).

10 Abrogati dal n. I dell'O del 13 dic. 2013, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU 2013 5351).

Migrazione

6

142.205


Art. 16


11



Art. 17

Decisione e modalità del versamento L'UFM decide della concessione di contributi finanziari nei limiti dei crediti stanziati; emana istruzioni concernenti le modalità del versamento.

Sezione 1a:12 Programmi cantonali d'integrazione
a Programmi cantonali

d'integrazione

(art. 55 cpv. 2 e 3 LStr) 1

Gli obiettivi strategici della promozione dell'integrazione convenuti da Confederazione e Cantoni sono realizzati grazie a programmi cantonali d'integrazione.

2

L'UFM concede i contributi finanziari per l'attuazione dei programmi cantonali d'integrazione sulla base di un accordo di programma secondo l'articolo 20a della legge del 5 ottobre 199013 sui sussidi. In via eccezionale, i contributi finanziari possono essere concessi anche sulla base di convenzioni o mediante decisione.

3

L'accordo di programma fissa in particolare la prestazione della Confederazione, gli obiettivi strategici del programma e gli indicatori per misurare il raggiungimento degli obiettivi. È rinnovato al più tardi dopo quattro anni.

4

I Comuni vanno coinvolti adeguatamente nell'elaborazione dei programmi cantonali d'integrazione.

5

I Cantoni decidono nel quadro dei loro programmi d'integrazione circa la concessione di contributi finanziari a singoli progetti.

6

L'UFM collabora strettamente con i Cantoni all'attuazione del programma.

b Ripartizione e importo dei contributi 1

Dopo aver sentito i Cantoni, il DFGP definisce la ripartizione dei contributi finanziari di cui all'articolo 55 capoverso 3 LStr a favore dei programmi cantonali d'integrazione.

2

Le spese dei Cantoni per finanziare i programmi cantonali d'integrazione secondo l'articolo 55 capoverso 3 LStr corrispondono almeno all'importo del contributo federale.

3

Il contributo federale ai programmi cantonali d'integrazione secondo l'articolo 55 capoverso 2 LStr è retto dall'articolo 18.

11 Abrogato dal n. I dell'O del 13 dic. 2013, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU 2013 5351).

12 Introdotta dal n. I dell'O del 13 dic. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 5351).

13 RS

616.1

Integrazione degli stranieri. O 7

142.205

c Spese sussidiabili

1

I contributi finanziari ai programmi cantonali d'integrazione sono concessi per la realizzazione nei Cantoni di misure di promozione specifica dell'integrazione esulanti dall'offerta delle strutture ordinarie.

2

Possono essere concessi eccezionalmente, quale finanziamento iniziale nell'ambito dei programmi cantonali d'integrazione, anche contributi a misure rientranti nell'offerta delle strutture ordinarie.

3

Non sono computabili i compiti amministrativi di carattere generale, in particolare i compiti di coordinamento dei servizi cantonali che fungono da interlocutori per le questioni inerenti all'integrazione di secondo l'articolo 9.

d Rapporto e controllo

1

I Cantoni riferiscono annualmente all'UFM in merito all'utilizzo dei contributi finanziari.

2

I rapporti riferiscono segnatamente in merito ai progressi nel raggiungimento degli obiettivi strategici dei programmi cantonali d'integrazione, sulla base degli indicatori convenuti o delle prestazioni fornite.

3

La vigilanza finanziaria è retta dalle disposizioni della legge del 5 ottobre 199014 sui sussidi.

Sezione 1b:15 Programmi e progetti d'importanza nazionale
e Programmi e progetti

1

L'UFM concede contributi finanziari a programmi e progetti o indagini scientifiche d'importanza nazionale.

2

L'UFM può delegare a terzi l'esecuzione e il coordinamento delle attività di progetto di cui al capoverso 1. 3

Sulla base di una convenzione con l'UFM, la Commissione può svolgere e coordinare programmi e progetti o indagini scientifiche d'importanza nazionale.

14 RS

616.1

15 Introdotta dal n. I dell'O del 13 dic. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 5351).

Migrazione

8

142.205

Sezione 2:16 Contributi finanziari per l'integrazione di persone ammesse provvisoriamente, di rifugiati riconosciuti e di persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora

Art. 18

Somma forfettaria a favore dell'integrazione (art. 55 cpv. 2 LStr) 1

La Confederazione paga ai Cantoni una somma forfettaria unica di 6000 franchi per ogni persona ammessa provvisoriamente, per ogni rifugiato riconosciuto e per ogni persona bisognosa di protezione titolare di un permesso di dimora. Tale somma è vincolata allo scopo previsto e commisurata ai bisogni e serve segnatamente a promuovere l'integrazione professionale e l'apprendimento di una lingua nazionale.

2

La somma forfettaria di cui al capoverso 1 si basa sull'indice nazionale dei prezzi al consumo al 31 ottobre 2007. Alla fine di ogni anno l'UFM adatta a tale indice la somma per l'anno civile seguente.

3

L'UFM può concedere la somma forfettaria di cui al capoverso 1 sulla base di un accordo di programma a favore dei programmi cantonali d'integrazione. Il suo importo annuo è definito fondandosi sulla media del numero di persone di cui al capoverso 1 effettivamente assegnate ai Cantoni durante il periodo precedente.

All'importo così calcolato è aggiunto un supplemento del 10 per cento.

4

Al termine del periodo di programma, l'UFM esige il rimborso dei mezzi non utilizzati.

5

Qualora non sia convenuto alcun programma d'integrazione, l'UFM versa la somma forfettaria di cui al capoverso 1 ai servizi cantonali che fungono da interlocutori per le questioni inerenti all'integrazione (art. 9). Essi vegliano a che le misure di promozione siano coordinate con i progetti e i programmi di cui agli articoli 17a e 17e.

6

I Cantoni possono impiegare la somma forfettaria a favore dell'integrazione anche per far beneficiare le persone ammesse provvisoriamente, i rifugiati riconosciuti e le persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora delle misure integrative in atto nelle strutture ordinarie dell'aiuto sociale cantonale e considerate alla stregua di prestazioni assistenziali secondo l'articolo 3 della legge federale del 24 giugno 197717 sull'assistenza.


Art. 19

Abrogato 16 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 dic. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 5351).

17 RS

851.1

Integrazione degli stranieri. O 9

142.205

Capitolo 5: Commissione

Art. 20

Campo d'attività

(art. 58 cpv. 2 LStr) 1

La Commissione si occupa delle questioni derivanti dalla presenza degli stranieri in Svizzera, compresi i richiedenti l'asilo, i rifugiati riconosciuti e le persone ammesse provvisoriamente.

2

Essa coordina le proprie attività con quelle di altre Commissioni federali.


Art. 21

Informazione La Commissione informa il pubblico sulle sue attività. Può pubblicare pareri, raccomandazioni e documenti di base concernenti la situazione particolare degli stranieri.


Art. 22

Parere e raccomandazioni Il Consiglio federale e i dipartimenti possono chiedere il parere e le raccomandazioni della Commissione su questioni inerenti alla migrazione. Essi decidono della loro pubblicazione.


Art. 23

Mediazione La Commissione può fungere da mediatore tra le organizzazioni attive nell'ambito dell'integrazione degli stranieri e le autorità federali.


Art. 24

Rapporto d'attività

La Commissione redige ogni anno un rapporto sulle sue attività e lo pubblica.


Art. 25

Obbligo del segreto

I membri della Commissione sono tenuti a salvaguardare il segreto sulle loro deliberazioni.


Art. 26

Organizzazione (art. 58 cpv. 1 LStr) 1

La Commissione è composta di 30 membri nominati dal Consiglio federale, tenendo conto di un numero adeguato di membri di cittadinanza straniera.

2

La presidenza è composta di un presidente e due vicepresidenti.

3

La Commissione è aggregata amministrativamente all'UFM.

4

Per il rimanente, la Commissione si organizza autonomamente.

Migrazione

10

142.205


Art. 27

Relazione con l'UFM (art. 58 cpv. 4 LStr) 1

L'UFM partecipa alle sedute della Commissione con voto consultivo.

2

Esso mette a disposizione della Commissione una segreteria indipendente.

Capitolo 6: Disposizioni finali

Art. 28

Diritto previgente: abrogazione L'ordinanza del 13 settembre 200018 sull'integrazione degli stranieri è abrogata.


Art. 29

Disposizione transitoria

Nel 2008 l'UFM può concedere contributi finanziari nel quadro dei crediti stanziati in virtù dell'articolo 55 LStr, onde garantire il buon proseguimento di progetti già sostenuti sinora.


Art. 30

Entrata in

vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2008.

18 [RU

2000 2281, 2005 4769]