1
Ordinanza
sull'integrazione degli stranieri (OIntS) del 13 settembre 2000 (Stato 25 ottobre 2005) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 25 capoverso 1 e 25a della legge federale del 26 marzo 19311
concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS),2 ordina: Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1
Oggetto La presente ordinanza: a.3 definisce i principi e gli obiettivi dell'integrazione degli stranieri; b.4 disciplina i compiti e la struttura della Commissione federale degli stranieri (commissione), i compiti dell'Ufficio federale della migrazione (ufficio) e i rapporti tra la commissione e l'ufficio; c. disciplina l'attribuzione dei sussidi federali previsti all'articolo 25a LDDS.
Art. 2
Campo d'applicazione
1
La presente ordinanza si applica agli stranieri: a. titolari di un permesso di dimora durevole o di domicilio; b. che hanno beneficiato dell'ammissione provvisoria giusta l'articolo 14a capoverso 3, 4 o 4bis LDDS.5 2
I sussidi volti a favorire l'integrazione dei rifugiati e delle persone bisognose di protezione aventi diritto a un permesso di dimora sono disciplinati dall'articolo 91 RU 2000 2281
1 RS
142.20
2
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 set. 2005, in vigore dal 1° feb. 2006 (RU 2005 4769).
3
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 set. 2005, in vigore dal 1° feb. 2006 (RU 2005 4769).
4
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 set. 2005, in vigore dal 1° feb. 2006 (RU 2005 4769).
5
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 set. 2005, in vigore dal 1° feb. 2006 (RU 2005 4769).
142.205
Cittadinanza. Domicilio. Dimora 2
142.205
capoverso 4 della legge federale del 26 giugno 19986 sull'asilo e dall'articolo 45 dell'ordinanza 2 sull'asilo dell'11 agosto 19997 relativa alle questioni finanziarie.
Art. 3
Principi e obiettivi8 1
L'integrazione è un compito pluridisciplinare che va svolto dalla società e dalle autorità federali, cantonali, comunali o locali con il sostegno delle associazioni degli stranieri.
2
Per integrazione s'intendono tutti gli sforzi destinati a: a. favorire la comprensione reciproca tra la popolazione svizzera e quella straniera;
b. facilitare la loro coesistenza fondata su valori e comportamenti comuni; c. familiarizzare gli stranieri con l'organizzazione dello Stato, con la società e con il modo di vita in Svizzera; d.9 creare condizioni propizie in termini di pari opportunità, corresponsabilità e partecipazione degli stranieri alla vita sociale.
3
L'integrazione presuppone, da un canto, che gli stranieri siano disposti a integrarsi nella società e, d'altro canto, che la popolazione svizzera dia prova di apertura nei loro confronti.
a10 Contributo degli stranieri all'integrazione 1
Gli stranieri contribuiscono alla loro integrazione: a. rispettando i principi dello Stato di diritto e i principi democratici; b. apprendendo una lingua nazionale; c. manifestando la volontà di partecipare alla vita economica e di acquisire una formazione.
2
Gli stranieri sono informati delle offerte esistenti volte a promuovere l' integrazione, compresa la consulenza professionale e relativa alla carriera.
b11 Considerazione del grado d'integrazione 1
Nelle decisioni prese liberamente dalle autorità, segnatamente nell'ambito del rilascio del permesso di domicilio o di misure di allontanamento e di respingimento nonché di divieti d'entrata, è preso in considerazione il grado d'integrazione degli stranieri.
6 RS
142.31
7 RS
142.312
8
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 set. 2005, in vigore dal 1° feb. 2006 (RU 2005 4769).
9
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 set. 2005, in vigore dal 1° feb. 2006 (RU 2005 4769).
10 Introdotto dal n. I dell'O del 7 set. 2005, in vigore dal 1° feb. 2006 (RU 2005 4769).
11 Introdotto dal n. I dell'O del 7 set. 2005, in vigore dal 1° feb. 2006 (RU 2005 4769).
Integrazione degli stranieri 3
142.205
2
Se la competente autorità cantonale è disposta a rilasciare anticipatamente il permesso di domicilio, l'ufficio può decidere la liberazione dal controllo federale (art. 19 cpv. 3 dell'OE del 1° mar. 194912 della LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri), se:
a. è data un'integrazione riuscita ai sensi dell'articolo 3a capoverso 1 e b. lo straniero possiede un permesso di dimora annuale da cinque anni ininterrotti.
c13 Frequentazione di un corso linguistico o integrativo 1
Il rilascio di un permesso di dimora a persone incaricate dell'assistenza religiosa o dell'insegnamento della lingua o della cultura del Paese d'origine, può essere vincolato alla condizione di dover seguire un corso linguistico o integrativo.
2
La competente autorità cantonale segnala allo straniero la pertinente offerta di corsi.
Sezione 2: Compiti e struttura della commissione
Art. 4
Campo d'attività
1
La commissione tratta questioni d'ordine sociale, economico, culturale, politico, demografico e giuridico sollevate dalla presenza degli stranieri in Svizzera, segnatamente in vista di facilitare la coesistenza tra la popolazione svizzera e quella straniera.
2
Essa collabora con i competenti servizi federali, cantonali e comunali, i servizi di aiuto agli stranieri e le commissioni per gli stranieri attivi sul piano cantonale e comunale nonché con le associazioni degli stranieri e le organizzazioni non governative attive nel settore dell'integrazione. Partecipa agli scambi di vedute e di esperienze a livello internazionale.
3
Essa coordina le proprie attività con quelle della Commissione federale dei rifugiati e della Commissione federale contro il razzismo.
Art. 5
Informazione 1
La commissione contribuisce a informare gli stranieri sulle condizioni di vita e lavorative in Svizzera e a favorire le loro relazioni con la popolazione svizzera.
2
Essa informa la popolazione svizzera sui motivi dell'immigrazione in Svizzera e sulla situazione particolare degli stranieri.
12 RS
142.201
13 Introdotto dal n. I dell'O del 7 set. 2005, in vigore dal 1° feb. 2006 (RU 2005 4769).
Cittadinanza. Domicilio. Dimora 4
142.205
Art. 6
Formazione D'intesa con le competenti autorità cantonali, la commissione incoraggia l'offerta di possibilità di formazione e di perfezionamento scolastico e professionale degli stranieri nonché il riconoscimento di tali formazioni.
Art. 7
Mediazione La commissione può fungere da mediatore tra le organizzazioni attive nell'ambito dell'integrazione degli stranieri e le autorità federali.
Art. 8
Parere e raccomandazioni 1
La commissione può diffondere il proprio parere e le proprie raccomandazioni su questioni generali relative agli stranieri.
2
Il Consiglio federale o i dipartimenti possono chiederle un parere e raccomandazioni in merito a questioni particolari. Essi decidono della loro diffusione.
3
La commissione è consultata nel contesto di procedure legislative nel settore della migrazione.
Art. 9
Rapporto d'attività
La commissione stende ogni anno un rapporto sulle sue attività, che viene pubblicato.
Art. 10
Incontri La commissione organizza regolarmente incontri per scambi di vedute, segnatamente con i rappresentanti delle commissioni per gli stranieri e dei servizi cantonali e comunali di aiuto agli stranieri, nonché con i rappresentanti delle associazioni degli stranieri.
Art. 11
Sussidi 1 La commissione si pronuncia sulle le domande di sussidi (art. 19). Può delegare tale competenza a un organo nominato in suo seno.
2
Essa è abilitata a proporre il versamento di sussidi per progetti o per l'attribuzione di mandati.
Art. 12
Osservanza del
segreto
I membri della commissione sono tenuti a osservare il segreto sulle loro deliberazioni.
Integrazione degli stranieri 5
142.205
Art. 13
Struttura 1 I membri come pure il presidente e i due vicepresidenti della commissione sono nominati dal Consiglio federale. Almeno la metà dei membri e un vicepresidente sono di cittadinanza straniera.
2
La commissione è aggregata amministrativamente all'ufficio.
3
Essa determina il proprio modo d'organizzazione.
Art. 14
Relazioni con l'ufficio 1
Le questioni relative all'integrazione che devono essere trattate da un'autorità della Confederazione competono all'ufficio. Esso consulta dapprima la commissione e in seguito l'informa dei risultati.
2
L'ufficio partecipa alle sedute della commissione con voto consultivo.
3
Esso mette a disposizione della commissione una segreteria indipendente.
Sezione 2a:14 Compiti dell'ufficio
a 1 L'ufficio coordina i provvedimenti dei servizi federali per l'integrazione degli stranieri, segnatamente nei settori dell'assicurazione contro la disoccupazione, della formazione professionale e della sanità pubblica.
2
Assicura lo scambio di informazioni ed esperienze con i Cantoni. A tal fine, i Cantoni indicano all'ufficio un servizio che funge da interlocutore nelle questioni relative all'integrazione. I Comuni sono coinvolti in maniera adeguata.
Sezione 3: Sussidi
Art. 15
Versamento di sussidi I sussidi previsti all'articolo 25a LDDS sono versati, entro i limiti dei crediti accordati, per progetti e per l'allestimento di strutture.
Art. 16
Ambiti Possono essere accordati sussidi in particolare per: a. migliorare il livello di formazione generale degli stranieri e favorire la loro conoscenza delle lingue nazionali; b. incoraggiare i progetti volti all'integrazione nel mondo del lavoro; 14 Introdotta dal n. I dell'O del 7 set. 2005, in vigore dal 1° feb. 2006 (RU 2005 4769).
Cittadinanza. Domicilio. Dimora 6
142.205
c. promuovere le iniziative e i progetti tenendo conto della particolare situazione delle straniere;
d. mantenere i legami che gli stranieri hanno con la loro lingua e la loro cultura;
e. attuare una politica d'informazione coerente per e sulla popolazione straniera in Svizzera;
f. promuovere il dialogo interculturale e una partecipazione attiva della popolazione straniera;
g. sostenere le misure volte a migliorare la salute della popolazione straniera; h. garantire la formazione e il perfezionamento delle persone attive nel settore degli scambi interculturali (mediatori); i.
incoraggiare i progetti innovativi dei Cantoni e dei Comuni e promuovere gli scambi di vedute tra loro; j.
coordinare le misure particolari d'integrazione; k. creare servizi di aiuto agli stranieri incaricati segnatamente del coordinamento, della comunicazione e dell'informazione e assicurarne il funzionamento;
l.
sostenere le ricerche scientifiche nel settore dell'integrazione; m.15 promuovere progetti volti a prevenire la violenza e le attività criminali.
Art. 17
Ordine di priorità
Se le domande presentate o previste eccedono le risorse disponibili, il Dipartimento federale di giustizia e polizia (dipartimento) determina, su proposta della commissione e previa consultazione della Commissione federale dei rifugiati, l'ordine di priorità dell'esame delle domande.
Art. 18
16 Deposito delle
domande
1 Le domande di sussidi vanno presentate alla commissione. È fatto salvo il capoverso 2.
2
L'ufficio può, d'intesa con le autorità cantonali e giusta l'articolo 14a capoverso 2, autorizzare un servizio che funge da interlocutore per le questioni relative all'integrazione a ricevere le domande di sussidi e a trasmetterle alla commissione con una pertinente raccomandazione.
3
Le domande devono contenere: a. una descrizione precisa del progetto; 15 Introdotta dal n. I dell'O del 7 set. 2005, in vigore dal 1° feb. 2006 (RU 2005 4769).
16 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 set. 2005, in vigore dal 1° feb. 2006 (RU 2005 4769).
Integrazione degli stranieri 7
142.205
b. un
preventivo;
c. la prova di una partecipazione finanziaria adeguata da parte di terzi.
4
L'ufficio emana, d'intesa con la commissione, istruzioni relative al deposito delle domande.
Art. 19
Esame delle domande
1
La commissione esamina se la domanda di sussidi adempie le esigenze formali.17 2
Essa esprime il proprio parere in merito alla domanda in funzione della sua finalità, degli obiettivi del promovimento dell'integrazione e dell'ordine di priorità prestabilito. 3 Trasmette la domanda corredata del proprio parere all'ufficio.18
Art. 20
Decisione e modalità di versamento 1
Entro i limiti dei crediti autorizzati, sono abilitati a decidere del versamento di sussidi:
a. l'ufficio fino a concorrenza di 300 000 franchi; b. il dipartimento per gli importi superiori.
2
Le decisioni che derogano al parere della commissione devono essere motivate.
3
L'ufficio emana istruzioni sulle modalità di versamento dei sussidi.
Sezione 4: Entrata in vigore
Art. 21
La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2000.
17 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 set. 2005, in vigore dal 1° feb. 2006 (RU 2005 4769).
18 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 set. 2005, in vigore dal 1° feb. 2006 (RU 2005 4769).
Cittadinanza. Domicilio. Dimora 8
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