01.03.2023 - * / In vigore
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01.10.2000 - 31.01.2006
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1

Ordinanza

sull'integrazione degli stranieri (OIntS) del 13 settembre 2000 (Stato 25 ottobre 2005) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 25 capoverso 1 e 25a della legge federale del 26 marzo 19311
concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS),2 ordina: Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto La presente ordinanza: a.3 definisce i principi e gli obiettivi dell'integrazione degli stranieri; b.4 disciplina i compiti e la struttura della Commissione federale degli stranieri (commissione), i compiti dell'Ufficio federale della migrazione (ufficio) e i rapporti tra la commissione e l'ufficio; c. disciplina l'attribuzione dei sussidi federali previsti all'articolo 25a LDDS.


Art. 2

Campo d'applicazione

1

La presente ordinanza si applica agli stranieri: a. titolari di un permesso di dimora durevole o di domicilio; b. che hanno beneficiato dell'ammissione provvisoria giusta l'articolo 14a capoverso 3, 4 o 4bis LDDS.5 2

I sussidi volti a favorire l'integrazione dei rifugiati e delle persone bisognose di protezione aventi diritto a un permesso di dimora sono disciplinati dall'articolo 91 RU 2000 2281

1 RS

142.20

2

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 set. 2005, in vigore dal 1° feb. 2006 (RU 2005 4769).

3

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 set. 2005, in vigore dal 1° feb. 2006 (RU 2005 4769).

4

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 set. 2005, in vigore dal 1° feb. 2006 (RU 2005 4769).

5

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 set. 2005, in vigore dal 1° feb. 2006 (RU 2005 4769).

142.205

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 2

142.205

capoverso 4 della legge federale del 26 giugno 19986 sull'asilo e dall'articolo 45 dell'ordinanza 2 sull'asilo dell'11 agosto 19997 relativa alle questioni finanziarie.


Art. 3

Principi e obiettivi8 1

L'integrazione è un compito pluridisciplinare che va svolto dalla società e dalle autorità federali, cantonali, comunali o locali con il sostegno delle associazioni degli stranieri.

2

Per integrazione s'intendono tutti gli sforzi destinati a: a. favorire la comprensione reciproca tra la popolazione svizzera e quella straniera;

b. facilitare la loro coesistenza fondata su valori e comportamenti comuni; c. familiarizzare gli stranieri con l'organizzazione dello Stato, con la società e con il modo di vita in Svizzera; d.9 creare condizioni propizie in termini di pari opportunità, corresponsabilità e partecipazione degli stranieri alla vita sociale.

3

L'integrazione presuppone, da un canto, che gli stranieri siano disposti a integrarsi nella società e, d'altro canto, che la popolazione svizzera dia prova di apertura nei loro confronti.

a10 Contributo degli stranieri all'integrazione 1

Gli stranieri contribuiscono alla loro integrazione: a. rispettando i principi dello Stato di diritto e i principi democratici; b. apprendendo una lingua nazionale; c. manifestando la volontà di partecipare alla vita economica e di acquisire una formazione.

2

Gli stranieri sono informati delle offerte esistenti volte a promuovere l' integrazione, compresa la consulenza professionale e relativa alla carriera.

b11 Considerazione del grado d'integrazione 1

Nelle decisioni prese liberamente dalle autorità, segnatamente nell'ambito del rilascio del permesso di domicilio o di misure di allontanamento e di respingimento nonché di divieti d'entrata, è preso in considerazione il grado d'integrazione degli stranieri.

6 RS

142.31

7 RS

142.312

8

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 set. 2005, in vigore dal 1° feb. 2006 (RU 2005 4769).

9

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 set. 2005, in vigore dal 1° feb. 2006 (RU 2005 4769).

10 Introdotto dal n. I dell'O del 7 set. 2005, in vigore dal 1° feb. 2006 (RU 2005 4769).

11 Introdotto dal n. I dell'O del 7 set. 2005, in vigore dal 1° feb. 2006 (RU 2005 4769).

Integrazione degli stranieri 3

142.205

2

Se la competente autorità cantonale è disposta a rilasciare anticipatamente il permesso di domicilio, l'ufficio può decidere la liberazione dal controllo federale (art. 19 cpv. 3 dell'OE del 1° mar. 194912 della LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri), se:

a. è data un'integrazione riuscita ai sensi dell'articolo 3a capoverso 1 e b. lo straniero possiede un permesso di dimora annuale da cinque anni ininterrotti.

c13 Frequentazione di un corso linguistico o integrativo 1

Il rilascio di un permesso di dimora a persone incaricate dell'assistenza religiosa o dell'insegnamento della lingua o della cultura del Paese d'origine, può essere vincolato alla condizione di dover seguire un corso linguistico o integrativo.

2

La competente autorità cantonale segnala allo straniero la pertinente offerta di corsi.

Sezione 2: Compiti e struttura della commissione

Art. 4

Campo d'attività

1

La commissione tratta questioni d'ordine sociale, economico, culturale, politico, demografico e giuridico sollevate dalla presenza degli stranieri in Svizzera, segnatamente in vista di facilitare la coesistenza tra la popolazione svizzera e quella straniera.

2

Essa collabora con i competenti servizi federali, cantonali e comunali, i servizi di aiuto agli stranieri e le commissioni per gli stranieri attivi sul piano cantonale e comunale nonché con le associazioni degli stranieri e le organizzazioni non governative attive nel settore dell'integrazione. Partecipa agli scambi di vedute e di esperienze a livello internazionale.

3

Essa coordina le proprie attività con quelle della Commissione federale dei rifugiati e della Commissione federale contro il razzismo.


Art. 5

Informazione 1

La commissione contribuisce a informare gli stranieri sulle condizioni di vita e lavorative in Svizzera e a favorire le loro relazioni con la popolazione svizzera.

2

Essa informa la popolazione svizzera sui motivi dell'immigrazione in Svizzera e sulla situazione particolare degli stranieri.

12 RS

142.201

13 Introdotto dal n. I dell'O del 7 set. 2005, in vigore dal 1° feb. 2006 (RU 2005 4769).

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 4

142.205


Art. 6

Formazione D'intesa con le competenti autorità cantonali, la commissione incoraggia l'offerta di possibilità di formazione e di perfezionamento scolastico e professionale degli stranieri nonché il riconoscimento di tali formazioni.


Art. 7

Mediazione La commissione può fungere da mediatore tra le organizzazioni attive nell'ambito dell'integrazione degli stranieri e le autorità federali.


Art. 8

Parere e raccomandazioni 1

La commissione può diffondere il proprio parere e le proprie raccomandazioni su questioni generali relative agli stranieri.

2

Il Consiglio federale o i dipartimenti possono chiederle un parere e raccomandazioni in merito a questioni particolari. Essi decidono della loro diffusione.

3

La commissione è consultata nel contesto di procedure legislative nel settore della migrazione.


Art. 9

Rapporto d'attività

La commissione stende ogni anno un rapporto sulle sue attività, che viene pubblicato.


Art. 10

Incontri La commissione organizza regolarmente incontri per scambi di vedute, segnatamente con i rappresentanti delle commissioni per gli stranieri e dei servizi cantonali e comunali di aiuto agli stranieri, nonché con i rappresentanti delle associazioni degli stranieri.


Art. 11

Sussidi 1 La commissione si pronuncia sulle le domande di sussidi (art. 19). Può delegare tale competenza a un organo nominato in suo seno.

2

Essa è abilitata a proporre il versamento di sussidi per progetti o per l'attribuzione di mandati.


Art. 12

Osservanza del

segreto

I membri della commissione sono tenuti a osservare il segreto sulle loro deliberazioni.

Integrazione degli stranieri 5

142.205


Art. 13

Struttura 1 I membri come pure il presidente e i due vicepresidenti della commissione sono nominati dal Consiglio federale. Almeno la metà dei membri e un vicepresidente sono di cittadinanza straniera.

2

La commissione è aggregata amministrativamente all'ufficio.

3

Essa determina il proprio modo d'organizzazione.


Art. 14

Relazioni con l'ufficio 1

Le questioni relative all'integrazione che devono essere trattate da un'autorità della Confederazione competono all'ufficio. Esso consulta dapprima la commissione e in seguito l'informa dei risultati.

2

L'ufficio partecipa alle sedute della commissione con voto consultivo.

3

Esso mette a disposizione della commissione una segreteria indipendente.

Sezione 2a:14 Compiti dell'ufficio
a 1 L'ufficio coordina i provvedimenti dei servizi federali per l'integrazione degli stranieri, segnatamente nei settori dell'assicurazione contro la disoccupazione, della formazione professionale e della sanità pubblica.

2

Assicura lo scambio di informazioni ed esperienze con i Cantoni. A tal fine, i Cantoni indicano all'ufficio un servizio che funge da interlocutore nelle questioni relative all'integrazione. I Comuni sono coinvolti in maniera adeguata.

Sezione 3: Sussidi

Art. 15

Versamento di sussidi I sussidi previsti all'articolo 25a LDDS sono versati, entro i limiti dei crediti accordati, per progetti e per l'allestimento di strutture.


Art. 16

Ambiti Possono essere accordati sussidi in particolare per: a. migliorare il livello di formazione generale degli stranieri e favorire la loro conoscenza delle lingue nazionali; b. incoraggiare i progetti volti all'integrazione nel mondo del lavoro; 14 Introdotta dal n. I dell'O del 7 set. 2005, in vigore dal 1° feb. 2006 (RU 2005 4769).

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 6

142.205

c. promuovere le iniziative e i progetti tenendo conto della particolare situazione delle straniere;

d. mantenere i legami che gli stranieri hanno con la loro lingua e la loro cultura;

e. attuare una politica d'informazione coerente per e sulla popolazione straniera in Svizzera;

f. promuovere il dialogo interculturale e una partecipazione attiva della popolazione straniera;

g. sostenere le misure volte a migliorare la salute della popolazione straniera; h. garantire la formazione e il perfezionamento delle persone attive nel settore degli scambi interculturali (mediatori); i.

incoraggiare i progetti innovativi dei Cantoni e dei Comuni e promuovere gli scambi di vedute tra loro; j.

coordinare le misure particolari d'integrazione; k. creare servizi di aiuto agli stranieri incaricati segnatamente del coordinamento, della comunicazione e dell'informazione e assicurarne il funzionamento;

l.

sostenere le ricerche scientifiche nel settore dell'integrazione; m.15 promuovere progetti volti a prevenire la violenza e le attività criminali.


Art. 17

Ordine di priorità

Se le domande presentate o previste eccedono le risorse disponibili, il Dipartimento federale di giustizia e polizia (dipartimento) determina, su proposta della commissione e previa consultazione della Commissione federale dei rifugiati, l'ordine di priorità dell'esame delle domande.


Art. 18

16 Deposito delle

domande

1 Le domande di sussidi vanno presentate alla commissione. È fatto salvo il capoverso 2.

2

L'ufficio può, d'intesa con le autorità cantonali e giusta l'articolo 14a capoverso 2, autorizzare un servizio che funge da interlocutore per le questioni relative all'integrazione a ricevere le domande di sussidi e a trasmetterle alla commissione con una pertinente raccomandazione.

3

Le domande devono contenere: a. una descrizione precisa del progetto; 15 Introdotta dal n. I dell'O del 7 set. 2005, in vigore dal 1° feb. 2006 (RU 2005 4769).

16 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 set. 2005, in vigore dal 1° feb. 2006 (RU 2005 4769).

Integrazione degli stranieri 7

142.205

b. un

preventivo;

c. la prova di una partecipazione finanziaria adeguata da parte di terzi.

4

L'ufficio emana, d'intesa con la commissione, istruzioni relative al deposito delle domande.


Art. 19

Esame delle domande

1

La commissione esamina se la domanda di sussidi adempie le esigenze formali.17 2

Essa esprime il proprio parere in merito alla domanda in funzione della sua finalità, degli obiettivi del promovimento dell'integrazione e dell'ordine di priorità prestabilito. 3 Trasmette la domanda corredata del proprio parere all'ufficio.18

Art. 20

Decisione e modalità di versamento 1

Entro i limiti dei crediti autorizzati, sono abilitati a decidere del versamento di sussidi:

a. l'ufficio fino a concorrenza di 300 000 franchi; b. il dipartimento per gli importi superiori.

2

Le decisioni che derogano al parere della commissione devono essere motivate.

3

L'ufficio emana istruzioni sulle modalità di versamento dei sussidi.

Sezione 4: Entrata in vigore

Art. 21

La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2000.

17 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 set. 2005, in vigore dal 1° feb. 2006 (RU 2005 4769).

18 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 set. 2005, in vigore dal 1° feb. 2006 (RU 2005 4769).

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 8

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