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641.311

Ordinanza
sull'imposizione del tabacco

(OImT)

del 14 ottobre 2009 (Stato 1° maggio 2015)

Il Consiglio federale svizzero,

vista la legge federale del 21 marzo 19691 sull'imposizione del tabacco (LImT),

ordina:

Sezione 1: Definizioni

Art. 1 Materiale greggio

(art. 13 cpv. 5 LImT)

Sono considerati materiale greggio:

a.
il tabacco greggio non scostolato;
b.
il tabacco greggio parzialmente o completamente scostolato, trinciato o altrimenti lavorato, destinato alla trasformazione ulteriore;
c.
i cascami di tabacco greggio o provenienti dalla fabbricazione di tabacco, segnatamente coste, frasami di foglie o polvere di tabacco;
d.
il tabacco omogeneizzato.
Art. 2 Tabacchi manufatti

(art. 1 cpv. 2 LImT)

1 Per «tabacchi manufatti» s'intendono i prodotti menzionati alle voci2 2402.1000/9000, 2403.1100/1900, 2403.9910 e 2403.9990 della tariffa doganale.3

2 Per «sigari» s'intendono i sigari Avana, i sigari spuntati, i cigarillos, i sigari a penna, i Toscani e i Virginia, costituiti interamente o in parte da un ripieno di tabacco, con o senza sottofascia e con fascia esterna composta da foglie di tabacco naturale o omogeneizzato, a condizione che tali prodotti non siano considerati sigarette ai sensi del capoverso 3.

3 Per «sigarette» s'intendono:

a.
le sigarette nel senso usualmente ammesso nel commercio, costituite interamente o in parte da un ripieno di tabacco e avvolte in un involucro non composto da foglie di tabacco naturale;
b.
i prodotti analoghi alle sigarette:
1.
costituiti interamente o in parte da un ripieno di tabacco, avvolti in un involucro semplice o doppio; l'involucro esterno non è composto da foglie di tabacco naturale ed è steso in linea retta in senso longitudinale, oppure
2.
costituiti da rotoli di tabacco o prodotti simili preformati introdotti in un tubetto di carta da sigarette o avvolti in un foglietto di carta da sigarette mediante una semplice operazione non industriale.

4 Per «tabacco da fumo» s'intendono:

a.
il tabacco trinciato o in altro modo frazionato, filato o compresso in tavo­lette, che può essere fumato senza ulteriore lavorazione industriale;
b.
le spuntature di sigari nonché i cascami di tabacco preparati per la vendita al minuto e che possono essere fumati, non compresi ai capoversi 2 e 3.

5 Per «tabacco trinciato fine» s'intende il tabacco da fumo contenente:

a.
più del 25 per cento in peso di parti di tabacco con una larghezza di taglio inferiore a 1,2 millimetri; oppure
b.
al massimo il 25 per cento in peso di parti di tabacco con una larghezza di taglio inferiore a 1,2 millimetri, venduto per arrotolare le sigarette o desti­nato a tale scopo.

6 Per «tabacco trinciato fine» s'intende anche il tabacco per pipe ad acqua della voce di tariffa 2403.1100.4

2 RS 632.10, all. Giusta l'art. 5 cpv. 1 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), la tariffa generale e le sue mod. non sono pubblicate nella RU. Il testo può essere consultato su Internet all'indirizzo Le mod. saranno parimenti riprese nella tariffa doganale, consultabile su Internet all'indirizzo

3 Nuovo testo giusta il n. 12 dell'all. 3 all'O del 22 giu. 2011 concernente la modifica della tariffa doganale, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3331).

4 Introdotto dal n. I dell'O del 29 apr. 2015, in vigore dal 1° mag. 2015 (RU 2015 1249).

Art. 3 Prodotti di sostituzione

(art. 1 cpv. 2 LImT)

1 Per «prodotti di sostituzione» s'intendono i prodotti che non contengono tabacco, o ne contengono poco, ma che sono utilizzati come tabacco o tabacchi manufatti, anche se non devono essere accesi per il consumo.

2 Non sono considerati prodotti di sostituzione:

a.
le sigarette elettroniche basate sul principio della vaporizzazione o dell'atomizzazione, nonché i loro componenti;
b.
i prodotti per la disassuefazione dal fumo registrati da Swissmedic.5

5 Introdotto dal n. I dell'O del 21 mar. 2012, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2012 1477).

Art. 4 Imballaggi d'assortimenti e imballaggi speciali

(art. 10 cpv. 2 LImT)

1 Per «imballaggi d'assortimenti» s'intendono gli imballaggi contenenti tabacchi manufatti di diversi generi, categorie di prezzo o marche commerciali.

2 Per «imballaggi speciali» s'intendono gli imballaggi che, riguardo all'allestimento o alla presentazione, differiscono dagli imballaggi utilizzati abitualmente nel commercio.

Sezione 2: Riscossione dell'imposta

Art. 5 Dichiarazione di tabacchi manufatti

(art. 17 LImT)

1 Le persone che fabbricano tabacchi manufatti (fabbricanti) devono dichiarare alla Direzione generale delle dogane i prezzi al minuto di tutti i prodotti.

2 Ai fini del controllo del materiale consumato, esse dichiarano i pesi medi delle sigarette e dei sigari per 1000 pezzi immagazzinati in luogo asciutto.

3 Il peso medio:

a.
per 1000 sigarette comprende il peso del rotolo di tabacco e del suo invo­lucro;
b.
per 1000 sigari è calcolato senza bocchino né filtro.

4 Se il prezzo al minuto o il peso medio di un prodotto già dichiarato viene modifi­cato, il fabbricante deve presentare una nuova dichiarazione prima che sorga il credito fiscale.

5 Se i tabacchi manufatti sono venduti esclusivamente all'estero, la Direzione generale delle dogane può esonerare il fabbricante dall'obbligo della dichiarazione dei prezzi al minuto.

Art. 6 Determinazione dell'imposta

(art. 17 LImT)

1 Se dalle sigarette o dai sigari si ottengono diverse unità per il consumo, ognuna di queste unità è considerata singolarmente per il calcolo dell'imposta.

2 Se per la stessa marca e lo stesso allestimento di tabacchi manufatti sono previsti prezzi al minuto diversi, la Direzione generale delle dogane stabilisce l'imposta sulla scorta del prezzo più elevato.

3 La Direzione generale delle dogane può richiedere la presentazione di campioni.

4 Essa comunica per scritto ai contribuenti il codice del prodotto, il numero d'ordine e l'aliquota d'imposta che è stata stabilita.

Art. 7 Obbligo di dichiarazione

(art. 18 cpv. 1 e 2 LImT)

1 I fabbricanti di tabacchi manufatti e i gestori di depositi fiscali autorizzati (gestori) devono dichiarare alla Direzione generale delle dogane, entro il giorno 8 del mese, i tabacchi manufatti che nel corso del mese precedente sono stati:6

a.
preparati per essere pronti al consumo;
b.7
immessi in consumo all'uscita da un deposito fiscale autorizzato; oppure
c.
impiegati in un deposito fiscale autorizzato.

2 Se la dichiarazione fiscale non coincide con i giustificativi, non è compilata secondo le prescrizioni o contiene indicazioni insufficienti o equivoche, la Direzione generale delle dogane la restituisce alla persona che l'ha compilata affinché la completi.

6 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 ago. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2779).

7 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 mar. 2012, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2012 1477).

Art. 8 Forma dei rapporti e della dichiarazione

(art. 17 cpv. 1 e art. 18 cpv. 1 LImT)

1 La Direzione generale delle dogane prescrive la forma dei rapporti e della dichiarazione.

2 Essa può in particolare ordinare che si ricorra all'elaborazione elettronica dei dati, previa verifica del sistema informatico.

Art. 9 Imposizione all'importazione

(art. 18 cpv. 3 LImT)

La dichiarazione d'importazione deve contenere le seguenti indicazioni:

a.
la varietà, l'impiego e la qualità del tabacco greggio;
b.
il genere, la marca, il peso effettivo e il prezzo al minuto dei tabacchi manufatti;
c.
il numero di sigarette e sigari.
Art. 10 Imposizione all'esportazione

(art. 24 cpv. 2 LImT)

La dichiarazione d'esportazione per tabacchi manufatti, per i quali viene richiesto il rimborso dell'imposta, deve contenere l'indicazione della marca e del numero d'ordine assegnato dalla Direzione generale delle dogane.

Sezione 3: Rimborso e condono dell'imposta

Art. 11 Domanda di rimborso

(art. 24 cpv. 2 LImT)

1 Il contribuente deve presentare le domande di rimborso dell'imposta conformemente all'articolo 24 capoverso 1 LImT alla Direzione generale delle dogane utilizzando il modulo ufficiale e rispettando i seguenti termini:

a.8
per i tabacchi manufatti esportati in territorio doganale estero, o introdotti in un negozio in zona franca di tasse in Svizzera ai sensi dell'articolo 17 capoverso 1bis della legge del 18 marzo 20059 sulle dogane, sotto vigilanza doganale, per il tramite degli uffici doganali designati dall'Amministrazione delle dogane, entro un anno dall'imposizione all'esportazione;
b.
per i tabacchi manufatti rimasti presso il fabbricante o l'importatore oppure ritirati dal mercato dal fabbricante, dall'importatore o dal gestore di un deposito fiscale autorizzato, entro due anni dal versamento dell'imposta;
c.
per i tabacchi manufatti per i quali è provato che sono stati distrutti o resi inutilizzabili, accidentalmente o per forza maggiore, nell'azienda del fabbricante o dell'importatore, entro 30 giorni dalla determinazione del danno.

2 In via eccezionale, la Direzione generale delle dogane può concedere il rimborso anche agli intermediari.

3 Il richiedente deve comprovare la data e l'importo del versamento dell'imposta. Alla domanda va allegata la documentazione indicata dalla Direzione generale delle dogane. Nei casi di cui al capoverso 1 lettera a occorre inoltre presentare la prova dell'imposizione all'esportazione.

4 La Direzione generale delle dogane può esigere che il richiedente presenti l'atte­stazione di un'autorità doganale estera relativa all'imposizione all'importazione o in transito.

8 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 apr. 2011, in vigore dal 1° giu. 2011 (RU 2011 1751).

9 RS 631.0

Art. 12 Domanda di condono

(art. 25 cpv. 2 LImT)

1 Le domande di condono dell'imposta devono essere presentate per scritto alla Direzione generale delle dogane.

2 La domanda di condono deve contenere la richiesta, la motivazione, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del contribuente. Vanno allegati i mezzi di prova.

3 Nei casi di cui all'articolo 25 capoverso 1 lettera a LImT, la domanda di condono deve essere presentata entro 30 giorni dalla determinazione del danno.

4 Nei casi di cui all'articolo 25 capoverso 1 lettera b LImT, la domanda di condono deve essere presentata entro un anno dall'allestimento della decisione d'impo­sizione. In caso d'imposizione con obbligo di pagamento condizionato, il termine è di un anno dalla conclusione del regime doganale applicato.

Art. 13 Rimborso, compensazione e condono

(art. 24 cpv. 2 e 25 cpv. 2 LImT)

1 Se accoglie una domanda di rimborso, la Direzione generale delle dogane rimborsa l'imposta pagata in eccesso o la compensa con i crediti in sospeso.

2 Nei casi di cui all'articolo 24 capoverso 1 lettera c o 25 capoverso 1 LImT, il rimborso o il condono è concesso solamente se non vi è alcun altro diritto di rim­borso relativo all'imposta.

Sezione 4: Depositi fiscali autorizzati

Art. 14 Aziende di fabbricazione

(art. 26a cpv. 1 lett. a e 2 LImT)

1 Le aziende di fabbricazione sono aziende nelle quali i tabacchi manufatti vengono prodotti, lavorati e gestiti in sospensione d'imposta.

2 Dell'azienda di fabbricazione fanno parte, in particolare, gli impianti di produ­zione, lavorazione e gestione dei tabacchi manufatti nonché i luoghi di deposito per i prodotti di partenza e i prodotti finiti.

3 L'azienda deve essere organizzata in modo che sia possibile verificare l'entrata delle materie prime e dei prodotti di partenza, la fabbricazione, la lavorazione e la gestione nonché l'uscita dei tabacchi manufatti.

4 La Direzione generale delle dogane stabilisce, nei singoli casi, le dimensioni dell'azienda e i requisiti necessari per garantire la sicurezza fiscale.

Art. 15 Depositi franchi

(art. 26a cpv. 1 lett. b e 2 LImT)

1 I depositi franchi sono edifici, o parti di essi, nei quali persone che operano nel commercio gestiscono tabacchi manufatti in sospensione d'imposta.

2 L'azienda deve essere organizzata in modo che sia possibile verificare l'entrata, la gestione e l'uscita dei tabacchi manufatti.

3 La Direzione generale delle dogane stabilisce, nei singoli casi, le dimensioni dell'azienda e i requisiti necessari per garantire la sicurezza fiscale.

Art. 16 Domanda di autorizzazione

(art. 26a cpv. 2 LImT)

1 Il contribuente deve presentare alla Direzione generale delle dogane la domanda di autorizzazione per un deposito fiscale autorizzato.

2 Alla domanda va allegata la documentazione necessaria ai fini della valutazione:

a.
per le aziende di fabbricazione, in particolare:
1.
un estratto del registro di commercio,
2.
la descrizione dell'azienda con il piano generale e la presentazione schematica degli impianti,
3.
la descrizione dei procedimenti di fabbricazione e lavorazione,
4.
la designazione delle materie prime e dei prodotti da fabbricare o lavorare,
5.
la designazione dei sottoprodotti e dei residui;
b.
per i depositi franchi, in particolare:
1.
un estratto del registro di commercio,
2.
la descrizione dell'azienda con il piano generale,
3.
la descrizione dell'attività.
Art. 17 Autorizzazione

(art. 26a cpv. 2 LImT)

1 La Direzione generale delle dogane rilascia l'autorizzazione per un deposito fiscale autorizzato se:

a.
le condizioni di cui agli articoli 14 o 15 sono adempiute;
b.
la sicurezza fiscale è garantita; e
c.
per l'imposta e gli altri tributi è stata prestata una garanzia adeguata.

2 La Direzione generale delle dogane emana una decisione in merito alla domanda.

3 L'autorizzazione non è trasmissibile.

Art. 18 Comunicazione di cambiamenti

(art. 26a cpv. 2 LImT)

1 Il gestore deve comunicare alla Direzione generale delle dogane i cambiamenti previsti relativi all'attività o alle costruzioni e agli impianti.

2 Se la sicurezza fiscale è pregiudicata, la Direzione generale delle dogane può esigere un cambiamento del progetto.

Art. 19 Rinuncia all'autorizzazione

(art. 26a cpv. 2 LImT)

1 Il gestore che intende rinunciare all'autorizzazione deve comunicarlo per scritto, con tre mesi di anticipo, alla Direzione generale delle dogane.

2 La rinuncia all'autorizzazione diventa effettiva a fine mese.

Art. 20 Ritiro ed estinzione dell'autorizzazione

(art. 26a cpv. 3 LImT)

1 Il ritiro dell'autorizzazione conformemente all'articolo 26a capoverso 3 LImT avviene mediante decisione della Direzione generale delle dogane.

2 L'autorizzazione per un deposito fiscale autorizzato si estingue con:

a.
il trasferimento del deposito fiscale autorizzato a terzi;
b.
lo scioglimento della persona giuridica o il decesso del gestore;
c.
l'apertura della procedura di fallimento nei confronti del gestore.

3 Il credito fiscale sorge al momento del ritiro o dell'estinzione dell'autorizzazione.

Art. 21 Obblighi del gestore

(art. 26a cpv. 2 LImT)

Il gestore deve mettere gratuitamente a disposizione dell'Amministrazione delle dogane:

a.
i locali e gli impianti per l'esecuzione della vigilanza e le infrastrutture necessarie (riscaldamento, illuminazione e acqua corrente);
b.
il personale idoneo necessario per la cooperazione con l'Amministrazione delle dogane.
Art. 22 Bollettino di scorta

(art. 26e LImT)

1 I gestori e gli importatori devono allestire un bollettino di scorta per il trasporto di tabacchi manufatti non imposti.

2 Quale bollettino di scorta occorre utilizzare il modulo ufficiale della Direzione generale delle dogane. Devono essere fornite le indicazioni seguenti:

a.
mittente, destinatario, deposito o ufficio doganale di destinazione, data della spedizione, numero d'ordine;
b.
mezzo di trasporto, genere di merce, designazione della merce, numero d'ordine, quantità (pezzi o chilogrammi per le merci con base di calcolo fondata sulla massa);
c.
luogo, data e firma.

3 La Direzione generale delle dogane può autorizzare l'uso di documenti commerciali invece del bollettino di scorta, sempre che essi contengano le indicazioni necessarie.

4 La Direzione generale delle dogane può prescrivere determinati documenti doga­nali o un determinato regime doganale.

5 L'importatore o il gestore che funge da speditore deve presentare i tabacchi manufatti intatti presso il luogo menzionato nel bollettino di scorta (deposito fiscale autorizzato o ufficio doganale) entro il termine previsto all'articolo 24.

Art. 23 Procedura

(art. 26e LImT)

1 La procedura relativa al trasporto dei tabacchi manufatti non imposti inizia:

a.
in caso di importazione, nel momento in cui l'ufficio doganale accetta il bollettino di scorta o i documenti commerciali;
b.
negli altri casi, nel momento in cui la merce esce dal deposito fiscale autorizzato e il bollettino di scorta o i documenti commerciali sono compilati e firmati.

2 La procedura termina:

a.
in caso di esportazione, nel momento in cui l'ufficio doganale conferma l'esportazione sul bollettino di scorta o sui documenti commerciali;
b.
negli altri casi, nel momento in cui la merce arriva al deposito fiscale autorizzato, la sua entrata è attestata sul bollettino di scorta o sui documenti commerciali ed essa è correttamente iscritta nella contabilità merci.
Art. 24 Termini

(art. 26e LImT)

1 La procedura deve essere conclusa al più tardi dopo dieci giorni.

2 In casi eccezionali, la Direzione generale delle dogane può fissare altri termini.

Art. 25 Irregolarità

(art. 26e LImT)

1 Il gestore deve notificare immediatamente alla Direzione generale delle dogane tutte le irregolarità in relazione con il trasporto di tabacchi manufatti non imposti.

2 Se il gestore constata quantità mancanti all'atto dell'entrata di tabacchi manufatti non imposti, deve indicarlo sul bollettino di scorta e iscrivere nella contabilità merci la quantità effettivamente immagazzinata.

3 La Direzione generale delle dogane stabilisce l'importo d'imposta per le quantità mancanti mediante decisione da notificare all'importatore o al gestore che funge da speditore.

Sezione 5: Prescrizioni di commercio

Art. 26 Vigilanza del commercio all'ingrosso e al minuto

(art. 16 cpv. 4 LImT)

1 La Direzione generale delle dogane vigila sul commercio all'ingrosso e al minuto di tabacchi manufatti, sempre che ciò sia necessario per garantire e sorvegliare la riscossione dei tributi doganali e dell'imposta.

2 I commercianti all'ingrosso e al minuto di tabacchi manufatti devono fornire alla Direzione generale delle dogane tutte le informazioni e i documenti commerciali richiesti.

3 La Direzione generale delle dogane è autorizzata a controllare in ogni momento e senza preavviso i depositi di merci e altri locali commerciali.

Art. 27 Vendita per corrispondenza

(art. 16 cpv. 4 LImT)

1 La vendita per corrispondenza a privati di tabacchi manufatti non imposti è vietata all'interno del territorio doganale.

2 Su richiesta, la Direzione generale delle dogane può autorizzare deroghe per i tabacchi manufatti diversi dalle sigarette e per il tabacco trinciato fine. Essa stabi­lisce le condizioni e gli oneri.

Art. 28 Depositi franchi doganali

(art. 16 cpv. 4 LImT)

1 L'immagazzinamento di tabacchi manufatti in un deposito franco doganale deve essere previamente notificato per scritto alla Direzione generale delle dogane.

2 La Direzione generale delle dogane può inoltre imporre l'obbligo di notifica anche al depositario.

Art. 2910 Depositi doganali aperti

(art. 16 cpv. 4 LImT)

1 La lavorazione e la gestione di tabacchi manufatti in un deposito doganale aperto devono essere previamente notificate per scritto alla Direzione generale delle dogane.

2 Il depositario o il depositante deve tenere un inventario dei tabacchi manufatti che si trovano in un deposito doganale aperto. Questo inventario si fonda sull'arti­colo 184 dell'ordinanza del 1° novembre 200611 sulle dogane. In singoli casi l'Amministrazione delle dogane può esigere il rilevamento di ulteriori indicazioni, se necessario per il controllo della merce immagazzinata..

10 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 ago. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2779).

11 RS 631.01

Art. 30 Trattamenti non ammessi di tabacchi manufatti

(art. 16 cpv. 4 LImT)

1 Non sono ammessi i trattamenti di tabacchi manufatti che:

a.
comportano il rischio di contraffazione; o
b.
possono comportare una riduzione dei tributi o l'elusione di disposti federali di natura non doganale.

2 La Direzione generale delle dogane può vietare il trattamento di tabacchi manufatti che potrebbero pregiudicare l'imposizione doganale regolare in Svizzera e all'estero.

Sezione 6: Tabacco indigeno

Art. 33 Tassazione da parte delle commissioni regionali

(art. 28 cpv. 1 LImT)

1 Le commissioni regionali tassano il tabacco offerto e adatto per essere trasformato (partita di tabacco) sulla base dei prezzi dei produttori e della qualità.

2 Le commissioni regionali sono nominate dalla Federazione svizzera delle associazioni dei coltivatori di tabacco (SwissTabac) e dalla Società cooperativa per l'acquisto del tabacco (SOTA) d'intesa con la Direzione generale delle dogane.

3 Le commissioni regionali sono composte da due rappresentanti di SwissTabac e da due rappresentanti della SOTA.

4 SwissTabac e la SOTA designano a turno un presidente, scelto tra questi rappresentanti.

5 Se i membri delle commissioni non riescono ad accordarsi sulla tassazione, la decisione definitiva spetta al presidente.

Art. 34 Bollettino di ritiro

(art. 28 cpv. 1 LImT)

1 Le commissioni allestiscono un bollettino di ritiro per ogni partita di tabacco.

2 Sul bollettino sono indicati il nome del coltivatore, la varietà, il prezzo e il peso netto del tabacco.

3 Il bollettino, firmato dal presidente, va presentato su richiesta alla Direzione generale delle dogane.

4 La Direzione generale delle dogane può trasmettere ai Cantoni competenti un riepilogo dei dati per verifica.

Art. 35 Misure di controllo

(art. 28 cpv. 1 LImT)

1 Al termine dell'annata di raccolta, la SOTA deve trasmettere alla Direzione generale delle dogane un rapporto annuale sul fondo di finanziamento. Il rapporto annuale deve fornire le indicazioni seguenti:

a.
i prezzi pagati ai coltivatori;
b.
le ulteriori spese per il ritiro e la fermentazione del tabacco;
c.
il risultato della fermentazione e l'attribuzione del tabacco fermentato ai fabbricanti;
d.
il conto economico e il bilancio del fondo di finanziamento.

2 Le organizzazioni dei coltivatori di tabacco e quelle dei fabbricanti di tabacchi manufatti contenenti tabacco indigeno nonché le imprese di fermentazione devono, in ogni momento, mettere a disposizione della Direzione generale delle dogane i libri contabili, i giustificativi e l'ulteriore documentazione, fornire informazioni complete e consentire l'accesso a tutti i locali che servono al ritiro, all'imma­gaz-zinamento o alla fermentazione del tabacco.

Art. 36 Finanziamento

(art. 28 cpv. 2 lett. b LImT)

1 I fabbricanti e gli importatori di sigarette e tabacco trinciato fine destinati al mer­cato interno versano una tassa di 0,13 centesimi per sigaretta o 1,73 franchi per chilogrammo di tabacco trinciato fine al fondo di finanziamento gestito dalla SOTA.

2 La tassa, calcolata in base alle quantità indicate nella dichiarazione fiscale o nella dichiarazione d'importazione, è versata secondo le disposizioni valide per l'imposta sul tabacco.

3 All'atto della determinazione del prezzo per i fabbricanti è possibile basarsi sui prezzi medi all'importazione, calcolati su diversi anni, per i tabacchi greggi destinati alla fabbricazione di sigarette.

Art. 37 Collaborazione delle organizzazioni

(art. 29 LImT)

1 Le organizzazioni chiamate a collaborare sottostanno, per quanto riguarda i com­piti loro assegnati, alla vigilanza della Direzione generale delle dogane.

2 Gli statuti e i regolamenti di gestione delle organizzazioni devono essere approvati dalla Direzione generale delle dogane e dall'Ufficio federale dell'agricoltura.

Sezione 7: Fondo di prevenzione del tabagismo

Art. 38

(art. 28 cpv. 2 lett. c LImT)

1 I fabbricanti e gli importatori di sigarette e tabacco trinciato fine destinati al mer­cato interno versano una tassa di 0,13 centesimi per sigaretta o 1,73 franchi per chilogrammo di tabacco trinciato fine al fondo di prevenzione del tabagismo.

2 La tassa, calcolata in base alle quantità indicate nella dichiarazione fiscale o nella dichiarazione d'importazione, è versata secondo le disposizioni valide per l'imposta sul tabacco.

Sezione 8: Statistiche, emolumenti e interesse di mora

Art. 39 Statistiche

1 L'Amministrazione delle dogane può utilizzare a scopi statistici le indicazioni relative ai tabacchi manufatti imposti. Essa tiene conto delle esigenze in materia di protezione dei dati.

2 Essa può pubblicare le statistiche.

Art. 40 Emolumenti

La riscossione degli emolumenti si fonda sull'ordinanza del 4 aprile 200712 sugli emolumenti dell'Amministrazione federale delle dogane.

Art. 41 Eccezioni all'obbligo di pagamento dell'interesse di mora

(art. 20 cpv. 3 LImT)

1 Il Dipartimento federale delle finanze fissa l'importo fino al quale non è riscosso alcun interesse di mora.

2 Su richiesta, l'Amministrazione delle dogane può rinunciare alla riscossione dell'interesse di mora se per il fabbricante il pagamento è insostenibile.

Sezione 9: Provvigione di riscossione

Art. 42

(art. 48 LImT)

Per le proprie spese l'Amministrazione delle dogane riceve un'indennità pari al 2,5 per cento delle entrate totali (ricavi lordi).

Sezione 10: Disposizioni finali

Art. 45 Disposizioni transitorie

(art. 11 cpv. 3 LImT)

1 I tabacchi manufatti fabbricati e importati fino al 31 dicembre 2009 il cui prezzo al minuto è stato adeguato conformemente alla modifica del 19 dicembre 2008 della LImT sono imposti secondo la nuova tariffa d'imposta.

2 Fino al 31 marzo 2010 i fabbricanti e gli importatori possono immettere in commercio il tabacco trinciato fine imposto secondo il diritto anteriore.