1
Ordinanza del DDPS concernente l'Istituto di medicina aeronautica (OIMA) del 15 novembre 2001 (Stato 1° gennaio 2002) Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport, d'intesa con il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle
comunicazioni; visto l'articolo 37 capoverso 1 dell'ordinanza del 5 dicembre 19941 sul servizio di volo militare (OSVM); visto l'articolo 25 capoverso 3 dell'ordinanza del 14 novembre 19732 sulla navigazione aerea (ONA), ordina:
Art. 1
Compiti 1 L'Istituto di medicina aeronautica (IMA) è un istituto specializzato della Confederazione nel campo della medicina e della psicologia aeronautiche, competente per:
a. accertare l'idoneità dei candidati all'istruzione aeronautica preparatoria civile (IAP) nonché dei candidati destinati a far parte del personale aeronavigante dell'esercito (piloti militari, esploratori paracadutisti, operatori di bordo e fotografi di bordo di professione); l'accertamento si fonda sulle istruzioni elaborate dal comandante delle Forze aeree in collaborazione con i pertinenti organi di selezione e con il capo dell'istruzione dell'aviazione;
b. controllare periodicamente l'idoneità medica al volo dei candidati e del personale aeronavigante dell'esercito;
c. fornire assistenza nel campo della medicina e della psicologia aeronautiche al personale aeronavigante dell'esercito; d. accertare e verificare periodicamente l'idoneità medica al volo dei piloti civili che effettuano voli con aeromobili militari;
e. accertare l'idoneità medica di militari e civili a effettuare voli come passeggeri di velivoli militari equipaggiati con seggiolini eiettabili;
f. accertare l'idoneità delle persone che si candidano alla professione di istruttore presso le Forze aeree e i gruppi di specialisti;
g. verificare lo stato di salute di alti ufficiali superiori delle Forze aeree e di membri di gruppi di specialisti; RU 2001 2748
1 RS
512.271
2 RS
748.01
512.271.5
Istruzione militare 2
512.271.5
h. definire le condizioni di carattere medico per l'ammissione dei militari al servizio di volo e al servizio di lancio militari; i. emanare prescrizioni medico-aeronautiche destinate al personale aeronavigante dell'esercito nonché prescrizioni tecniche destinate ai medici aeronautici militari;
j. selezionare i futuri medici aeronautici nonché provvedere alla loro formazione medico-aeronautica e al perfezionamento dei medici aeronautici militari;
k. impartire in scuole e corsi l'insegnamento della medicina e della psicologia aeronautiche al personale aeronavigante dell'esercito; l. trattare le questioni medico-tecniche inerenti all'equipaggiamento di protezione e salvataggio destinato al personale aeronavigante dell'esercito;
m. trattare sul piano scientifico e pratico tutte le questioni inerenti alla medicina e alla psicologia aeronautiche; n. provvedere ai preparativi in vista di una mobilitazione.
2
L'IMA collabora con il Servizio di soccorso aereo dell'esercito nel settore dell'impiego e dell'istruzione, per l'ottimizzazione della sicurezza di volo e la prevenzione degli incidenti aeronautici nonché in occasione delle indagini relative a incidenti aeronautici militari. Intrattiene contatti con scuole universitarie e istituti in Svizzera e all'estero.
3
Gestisce il centro medico aeronautico (Aeromedical Center, AMC) conformemente alle pertinenti prescrizioni delle Autorità aeronautiche comuni (Joint Aviation Authorities, JAA).
Art. 2
Centro medico aeronautico 1
Le visite e le perizie alle quali l'AMC sottopone i candidati a una licenza di pilota civile e i titolari di una licenza di pilota civile si fondano sulle disposizioni dell'ordinanza del 14 aprile 19993 concernente le licenze JAR-FCL per piloti d'aeroplano e d'elicottero (OJAR-FCL). Sono inoltre applicabili le disposizioni dell'ordinanza del 18 dicembre 19754 sul servizio medico aeronautico dell'aviazione civile (OMA).
2
L'IMA allestisce un elenco dei certificati d'idoneità rilasciati o rifiutati, all'attenzione del medico in capo dell'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC); nell'elenco devono figurare i dati personali relativi alle persone esaminate nonché il loro grado d'idoneità.
3
Alle visite effettuate dai medici di fiducia dell'AMC nonché a eventuali visite speciali ordinate dall'IMA si applicano le tariffe dell'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI)5.
3 RS
748.222.2
4 RS
748.222.5
5
Le tariffe dell'INSAI in vigore possono essere consultate presso l'IMA.
Istituto di medicina aeronautica. O del DDPS 3
512.271.5
Art. 3
Subordinazione 1 L'IMA è subordinato, sul piano organizzativo, al direttore dell'Ufficio federale dell'istruzione delle Forze aeree (Ufficio federale).
2
Il medico in capo dell'esercito è competente per le questioni inerenti al servizio sanitario.
3
Il medico in capo dell'UFAC è competente per le questioni inerenti alla medicina aeronautica in relazione con la condotta dell'AMC.
Art. 4
Organizzazione 1 L'IMA è diretto da un medico in capo.
2
Consta della Sezione della medicina aeronautica, della Sezione della psicologia aeronautica e del Servizio amministrativo.
3
L'elenco degli obblighi del medico in capo è definito dal direttore dell'Ufficio federale d'intesa con il medico in capo dell'esercito e, nella misura in cui riguarda questioni inerenti all'aviazione civile, d'intesa con l'UFAC.
Art. 5
Medici aeronautici della brigata d'aviazione 31 I medici aeronautici incorporati nella brigata d'aviazione 31 sono subordinati tecnicamente al medico in capo dell'IMA.
Art. 6
Periti L'IMA può ricorrere a periti.
Art. 7
Ricusazione 1 I collaboratori dell'IMA e i periti che, in seguito a un'altra attività, conoscono le persone da visitare possono procedere a una perizia o a un accertamento soltanto se non hanno alcuna prevenzione.
2
Del rimanente, è applicabile per analogia l'articolo 10 della legge federale del 20 dicembre 19686 sulla procedura amministrativa, relativo alla ricusazione.
Art. 8
Dati personali degni di particolare protezione 1
I dati medici e i dati psicologici rilevati nel quadro dell'attività dell'IMA vengono elaborati dall'IMA; sono conservati in un archivio speciale fintantoché sono permanentemente necessari all'IMA.
2
Il diritto alla consultazione dei dati medici è retto dall'articolo 148d della legge militare del 3 febbraio 19957.
6 RS
172.021
7 RS
510.10
Istruzione militare 4
512.271.5
3
Del rimanente, sono applicabili le disposizioni della legge federale del 19 giugno 19928 sulla protezione dei dati.
Art. 9
Assunzione delle spese mediche 1
Se l'IMA ordina visite e perizie supplementari per la valutazione dell'idoneità al volo o al lancio del personale aeronavigante dell'esercito, i costi che ne derivano sono a carico della Confederazione.
2
Le spese per visite e perizie concernenti candidati a licenze civili o titolari di licenze civili sono a carico degli interessati.
Art. 10
Diritto previgente:
abrogazione
La risoluzione del Dipartimento militare federale del 30 novembre 19709 concernente l'Istituto di medicina aeronautica è abrogata.
Art. 11
Entrata in
vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2002 8 RS
235.1
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Non pubblicata nella RU.