08.02.2024 - * / In vigore
01.01.2019 - 07.02.2024
01.01.2002 - 31.12.2018
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1

Ordinanza del DDPS concernente l'Istituto di medicina aeronautica (OIMA) del 15 novembre 2001 (Stato 1° gennaio 2002) Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport, d'intesa con il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle
comunicazioni; visto l'articolo 37 capoverso 1 dell'ordinanza del 5 dicembre 19941 sul servizio di volo militare (OSVM); visto l'articolo 25 capoverso 3 dell'ordinanza del 14 novembre 19732 sulla navigazione aerea (ONA), ordina:

Art. 1

Compiti 1 L'Istituto di medicina aeronautica (IMA) è un istituto specializzato della Confederazione nel campo della medicina e della psicologia aeronautiche, competente per:

a. accertare l'idoneità dei candidati all'istruzione aeronautica preparatoria civile (IAP) nonché dei candidati destinati a far parte del personale aeronavigante dell'esercito (piloti militari, esploratori paracadutisti, operatori di bordo e fotografi di bordo di professione); l'accertamento si fonda sulle istruzioni elaborate dal comandante delle Forze aeree in collaborazione con i pertinenti organi di selezione e con il capo dell'istruzione dell'aviazione;

b. controllare periodicamente l'idoneità medica al volo dei candidati e del personale aeronavigante dell'esercito;

c. fornire assistenza nel campo della medicina e della psicologia aeronautiche al personale aeronavigante dell'esercito; d. accertare e verificare periodicamente l'idoneità medica al volo dei piloti civili che effettuano voli con aeromobili militari;

e. accertare l'idoneità medica di militari e civili a effettuare voli come passeggeri di velivoli militari equipaggiati con seggiolini eiettabili;

f. accertare l'idoneità delle persone che si candidano alla professione di istruttore presso le Forze aeree e i gruppi di specialisti;

g. verificare lo stato di salute di alti ufficiali superiori delle Forze aeree e di membri di gruppi di specialisti; RU 2001 2748

1 RS

512.271

2 RS

748.01

512.271.5

Istruzione militare 2

512.271.5

h. definire le condizioni di carattere medico per l'ammissione dei militari al servizio di volo e al servizio di lancio militari; i. emanare prescrizioni medico-aeronautiche destinate al personale aeronavigante dell'esercito nonché prescrizioni tecniche destinate ai medici aeronautici militari;

j. selezionare i futuri medici aeronautici nonché provvedere alla loro formazione medico-aeronautica e al perfezionamento dei medici aeronautici militari;

k. impartire in scuole e corsi l'insegnamento della medicina e della psicologia aeronautiche al personale aeronavigante dell'esercito; l. trattare le questioni medico-tecniche inerenti all'equipaggiamento di protezione e salvataggio destinato al personale aeronavigante dell'esercito;

m. trattare sul piano scientifico e pratico tutte le questioni inerenti alla medicina e alla psicologia aeronautiche; n. provvedere ai preparativi in vista di una mobilitazione.

2

L'IMA collabora con il Servizio di soccorso aereo dell'esercito nel settore dell'impiego e dell'istruzione, per l'ottimizzazione della sicurezza di volo e la prevenzione degli incidenti aeronautici nonché in occasione delle indagini relative a incidenti aeronautici militari. Intrattiene contatti con scuole universitarie e istituti in Svizzera e all'estero.

3

Gestisce il centro medico aeronautico (Aeromedical Center, AMC) conformemente alle pertinenti prescrizioni delle Autorità aeronautiche comuni (Joint Aviation Authorities, JAA).


Art. 2

Centro medico aeronautico 1

Le visite e le perizie alle quali l'AMC sottopone i candidati a una licenza di pilota civile e i titolari di una licenza di pilota civile si fondano sulle disposizioni dell'ordinanza del 14 aprile 19993 concernente le licenze JAR-FCL per piloti d'aeroplano e d'elicottero (OJAR-FCL). Sono inoltre applicabili le disposizioni dell'ordinanza del 18 dicembre 19754 sul servizio medico aeronautico dell'aviazione civile (OMA).

2

L'IMA allestisce un elenco dei certificati d'idoneità rilasciati o rifiutati, all'attenzione del medico in capo dell'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC); nell'elenco devono figurare i dati personali relativi alle persone esaminate nonché il loro grado d'idoneità.

3

Alle visite effettuate dai medici di fiducia dell'AMC nonché a eventuali visite speciali ordinate dall'IMA si applicano le tariffe dell'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI)5.

3 RS

748.222.2

4 RS

748.222.5

5

Le tariffe dell'INSAI in vigore possono essere consultate presso l'IMA.

Istituto di medicina aeronautica. O del DDPS 3

512.271.5


Art. 3

Subordinazione 1 L'IMA è subordinato, sul piano organizzativo, al direttore dell'Ufficio federale dell'istruzione delle Forze aeree (Ufficio federale).

2

Il medico in capo dell'esercito è competente per le questioni inerenti al servizio sanitario.

3

Il medico in capo dell'UFAC è competente per le questioni inerenti alla medicina aeronautica in relazione con la condotta dell'AMC.


Art. 4

Organizzazione 1 L'IMA è diretto da un medico in capo.

2

Consta della Sezione della medicina aeronautica, della Sezione della psicologia aeronautica e del Servizio amministrativo.

3

L'elenco degli obblighi del medico in capo è definito dal direttore dell'Ufficio federale d'intesa con il medico in capo dell'esercito e, nella misura in cui riguarda questioni inerenti all'aviazione civile, d'intesa con l'UFAC.


Art. 5

Medici aeronautici della brigata d'aviazione 31 I medici aeronautici incorporati nella brigata d'aviazione 31 sono subordinati tecnicamente al medico in capo dell'IMA.


Art. 6

Periti L'IMA può ricorrere a periti.


Art. 7

Ricusazione 1 I collaboratori dell'IMA e i periti che, in seguito a un'altra attività, conoscono le persone da visitare possono procedere a una perizia o a un accertamento soltanto se non hanno alcuna prevenzione.

2

Del rimanente, è applicabile per analogia l'articolo 10 della legge federale del 20 dicembre 19686 sulla procedura amministrativa, relativo alla ricusazione.


Art. 8

Dati personali degni di particolare protezione 1

I dati medici e i dati psicologici rilevati nel quadro dell'attività dell'IMA vengono elaborati dall'IMA; sono conservati in un archivio speciale fintantoché sono permanentemente necessari all'IMA.

2

Il diritto alla consultazione dei dati medici è retto dall'articolo 148d della legge militare del 3 febbraio 19957.

6 RS

172.021

7 RS

510.10

Istruzione militare 4

512.271.5

3

Del rimanente, sono applicabili le disposizioni della legge federale del 19 giugno 19928 sulla protezione dei dati.


Art. 9

Assunzione delle spese mediche 1

Se l'IMA ordina visite e perizie supplementari per la valutazione dell'idoneità al volo o al lancio del personale aeronavigante dell'esercito, i costi che ne derivano sono a carico della Confederazione.

2

Le spese per visite e perizie concernenti candidati a licenze civili o titolari di licenze civili sono a carico degli interessati.


Art. 10

Diritto previgente:

abrogazione

La risoluzione del Dipartimento militare federale del 30 novembre 19709 concernente l'Istituto di medicina aeronautica è abrogata.


Art. 11

Entrata in

vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2002 8 RS

235.1

9

Non pubblicata nella RU.