01.06.2017 - * / In vigore
01.07.2010 - 31.05.2017
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1

Ordinanza

riguardante l'inventario federale delle vie di comunicazione storiche della Svizzera (OIVS) del 14 aprile 2010 (Stato 1° luglio 2010) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 5 capoverso 1 e 26 della legge federale del 1° luglio 19661
sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN), ordina: Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto La presente ordinanza disciplina: a. la protezione delle vie di comunicazione storiche d'importanza nazionale; b. le prestazioni della Confederazione per la protezione delle vie di comunicazione storiche della Svizzera.


Art. 2

Definizioni 1 Nella presente ordinanza sono utilizzate le definizioni seguenti: a. vie di comunicazione storiche: le vie, le strade e le vie d'acqua di epoche precedenti la cui sostanza è conservata almeno parzialmente e che sono documentate da fonti storiche; b. oggetti: interi percorsi, nonché singoli tracciati e segmenti di vie di comunicazione storiche;

c. sostanza delle vie di comunicazione storiche, segnatamente: 1. il tracciato delle vie, delle strade e delle vie d'acqua nel terreno, 2. gli elementi viari, in particolare la morfologia e superficie delle vie, nonché le delimitazioni come scarpate, muri, recinzioni e filari di alberi, 3. i

manufatti,

4. le tecniche di costruzione e particolare materiale di costruzione tradizionale,

RU 2010 1593 1 RS

451

451.13

Protezione della natura e del paesaggio 2

451.13

5. i supporti del traffico, come croci sul ciglio della strada, pietre chilometriche e di confine, cappelle e altre costruzioni aventi un nesso funzionale con la via di comunicazione.

2

Le vie di comunicazione storiche sono d'importanza nazionale se la loro valenza storica o sostanza è straordinaria.

Sezione 2:

Protezione delle vie di comunicazione storiche d'importanza nazionale

Art. 3

Inventario federale

1

Le vie di comunicazione storiche d'importanza nazionale sono iscritte in un inventario federale.

2

L'inventario federale è gestito dall'Ufficio federale delle strade (USTRA).

3

L'inventario federale contiene l'elenco degli oggetti d'importanza nazionale, la loro posizione, sostanza e valenza storica, nonché le altre indicazioni menzionate nell'articolo 5 capoverso 1 LPN.

4

Gli oggetti sono suddivisi in due categorie: a. quelli classificati come «tracciato storico con molta sostanza»; b. quelli classificati come «tracciato storico con sostanza».


Art. 4

Pubblicazione 1 Ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1 della legge del 18 giugno 20042 sulle pubblicazioni ufficiali, l'inventario federale non è pubblicato nella Raccolta ufficiale delle leggi federali. Esso è disponibile in forma elettronica3.

2

L'inventario federale può essere consultato gratuitamente presso l'USTRA e i competenti servizi cantonali.


Art. 5

Aggiornamento e

modifiche

1

L'inventario federale è esaminato e aggiornato a intervalli regolari, in particolare in presenza di nuove conoscenze e circostanze. L'esame e l'aggiornamento completi sono effettuati entro 25 anni.

2

Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni può modificare lievemente la descrizione degli oggetti. Sono considerate di lieve entità le modifiche che non intaccano l'esistenza degli oggetti né, in modo essenziale, la loro sostanza.

2 RS

170.512

3 Cfr.

http://ivs-gis.admin.ch

Inventario federale delle vie di comunicazione storiche della Svizzera 3

451.13


Art. 6

Obiettivi di protezione 1

Gli oggetti classificati come «tracciato storico con molta sostanza» devono essere conservati intatti in tutta la loro sostanza.

2

Gli oggetti classificati come «tracciato storico con sostanza» devono essere conservati intatti negli elementi essenziali della loro sostanza.

3

I supporti del traffico devono essere conservati nel loro nesso funzionale con l'oggetto, indipendentemente dalla classificazione di quest'ultimo.


Art. 7

Interventi 1 Gli interventi effettuati sugli oggetti nell'adempimento di un compito della Confederazione sono ammessi purché non pregiudichino gli obiettivi di protezione.

2

Pregiudizi lievi agli obiettivi di protezione sono ammessi, nell'adempimento di un compito della Confederazione, soltanto se sono giustificati da un interesse più grande rispetto a quello di proteggere l'oggetto.

3

Pregiudizi gravi sono ammessi, nell'adempimento di un compito della Confederazione, soltanto se alla necessità di proteggere l'oggetto si oppongono interessi equivalenti o maggiori, anch'essi d'importanza nazionale. 4

Al fine di compensare i pregiudizi di cui ai capoversi 2 e 3, vanno adottati provvedimenti di ripristino o quanto meno provvedimenti sostitutivi adeguati sulla stessa via di comunicazione storica. Qualora ciò non fosse opportuno, è possibile adottare provvedimenti sostitutivi adeguati su un'altra via di comunicazione storica, situata possibilmente nella stessa regione.

5

Se, dopo aver ponderato tutti gli interessi, gli interventi risultano inevitabili, la loro portata deve essere il più contenuta possibile.


Art. 8

Obbligo di documentazione e comunicazione 1

Le autorità federali e cantonali preposte provvedono affinché qualsiasi intervento effettuato su una via di comunicazione storica d'importanza nazionale, nonché le conoscenze con esso apprese, in particolare sull'oggetto, sulla storia della costruzione e sull'inserimento dell'oggetto nel terreno siano documentati e che questa documentazione sia archiviata almeno fino al primo aggiornamento ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1.

2

Le autorità federali e cantonali preposte comunicano all'USTRA tutti gli interventi che pregiudicano gli obiettivi di protezione e gli sottopongono la documentazione allestita in virtù del capoverso 1.


Art. 9

Considerazione nella

pianificazione del territorio a livello cantonale Nell'allestimento dei loro piani direttori i Cantoni tengono conto dell'inventario federale conformemente agli articoli 6-12 della legge del 22 giugno 19794 sulla pianificazione del territorio.

4 RS

700

Protezione della natura e del paesaggio 4

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Sezione 3: Prestazioni della Confederazione

Art. 10

Informazione e consulenza sull'inventario federale L'USTRA provvede all'informazione e alla consulenza delle autorità e del pubblico sulla valenza delle vie di comunicazione storiche d'importanza nazionale, sul loro stato e sulla loro qualità di oggetti degni di protezione.


Art. 11

Informazioni sulle vie di comunicazione storiche d'importanza regionale o locale 1

I Cantoni possono collegare all'inventario federale, in forma elettronica, le informazioni sulle vie di comunicazione storiche da loro designate come oggetti d'importanza regionale o locale.

2

A tal fine l'USTRA emana direttive in particolare sulla struttura delle informazioni, sulla loro preparazione, comunicazione e sul loro aggiornamento.

3

La presente ordinanza protegge esclusivamente le vie di comunicazione storiche d'importanza nazionale ai sensi dell'articolo 3.


Art. 12

Aiuti finanziari

1

Gli aiuti finanziari della Confederazione per misure volte a conservare le vie di comunicazione storiche sono disciplinati nella sezione 2 dell'ordinanza del 16 gennaio 19915 sulla protezione della natura e del paesaggio.

2

L'USTRA può vincolare l'assegnazione di un aiuto finanziario per una via di comunicazione storica in particolare all'onere o alla condizione che essa sia utilizzata per il traffico lento e che ciò sia menzionato nel registro fondiario.

3

L'USTRA non assegna aiuti finanziari per la conservazione di edifici.

Sezione 4: Disposizioni finali

Art. 13

Modifica del diritto vigente La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.


Art. 14

Entrata in

vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2010.

5 RS

451.1

Inventario federale delle vie di comunicazione storiche della Svizzera 5

451.13

Allegato

(art. 13)

Modifica del diritto vigente Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue: …6 6

Le modifiche possono essere consultate alla RU 2010 1593

Protezione della natura e del paesaggio 6

451.13