15.01.2024 - * / In vigore
01.01.2024 - 14.01.2024
01.01.2022 - 31.12.2023
16.07.2021 - 31.12.2021
01.01.2021 - 15.07.2021
12.06.2018 - 31.12.2020
01.09.2017 - 11.06.2018
13.06.2016 - 31.08.2017
20.04.2016 - 12.06.2016
01.01.2015 - 19.04.2016
01.01.2013 - 31.12.2014
01.01.2010 - 31.12.2012
15.05.2008 - 31.12.2009
01.01.2008 - 14.05.2008
01.04.2007 - 31.12.2007
01.02.2005 - 31.03.2007
01.01.2004 - 31.01.2005
01.07.2002 - 31.12.2003
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01.05.2000 - 31.12.2000
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1

Ordinanza
sugli impianti di telecomunicazione
(OIT)

del 14 giugno 2002 (Stato 30 luglio 2002) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 11 capoverso 2, 31 capoverso 1, 33 capoverso 2, 62 e 64 capoverso 2 della legge del 30 aprile 19971 sulle telecomunicazioni (LTC);
in applicazione della legge federale del 6 ottobre 19952 sugli ostacoli tecnici al
commercio (LOTC),

ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto

La presente ordinanza verte su: a.

la procedura applicabile all'offerta, all'immissione in commercio e alla messa in servizio degli impianti di telecomunicazione; b.

il riconoscimento dei laboratori di prova e degli organismi di valutazione
della conformità;

c.

il controllo degli impianti di telecomunicazione.


Art. 2

Definizioni

1 Nella presente ordinanza si intende per: a.

impianto di radiocomunicazione: uno o più trasmettitori o ricevitori, un insieme di trasmettitori e ricevitori, compresi gli equipaggiamenti ausiliari,
oppure un componente essenziale (modulo), necessari per trasmettere o ricevere informazioni su onde hertziane o per applicazioni di radioastronomia in
un determinato luogo;

b.

impianto collegato per filo: qualsiasi impianto di telecomunicazione oppure
componente essenziale (modulo) mediante il quale le informazioni sono trasmesse per filo o utilizzate per tale scopo; c.

impianto terminale di telecomunicazione: qualsiasi impianto o componente
essenziale (modulo), destinato ad essere connesso in qualsiasi modo, direttamente o indirettamente, ad interfacce di reti di telecomunicazione utilizRU 2002 2086

1

RS 784.10

2

RS 946.51

784.101.2

Telecomunicazioni

2

784.101.2

zate, interamente o parzialmente, per fornire servizi di telecomunicazione
(art. 3 lett. b LTC);

d.

interfaccia:
1.

un punto terminale di una rete di telecomunicazione utilizzato interamente o parzialmente per fornire servizi di telecomunicazione, ossia un
punto di collegamento materiale tramite il quale 1'utente può avere accesso alla rete di telecomunicazione (interfaccia di reti di telecomunicazione utilizzata interamente o parzialmente per fornire sevizi di telecomunicazione), come pure le sue specificazioni tecniche, o 2.

un'interfaccia che specifica il cammino radioelettrico tra gli impianti di
radiocomunicazione (interfaccia radio), come pure le sue specificazioni
tecniche;

e.

offerta: il fatto di proporre l'immissione in commercio di impianti di telecomunicazione presentandoli in negozi, esposizioni, opuscoli pubblicitari,
cataloghi, media elettronici o in altro modo; f.

immissione in commercio: il trasferimento o la cessione, a titolo oneroso o
gratuito, di impianti di telecomunicazione; g.

messa in servizio: la prima installazione e il primo esercizio di un impianto
di telecomunicazione, indipendentemente dal fatto che la trasmissione o la
ricezione delle informazioni siano operate con o senza successo da parte degli utenti; h.

installazione: il fatto di mettere impianti di telecomunicazione in stato di
esercizio, in particolare ripararli; i.

esercizio: l'utilizzazione di impianti di telecomunicazione, indipendentemente dal fatto che la trasmissione o la ricezione delle informazioni siano
operate con o senza successo.

2 La messa in servizio di impianti di telecomunicazione è equiparata a un'immissione in commercio se quest'ultima non è già avvenuta conformemente al capoverso 1 lettera f.

3 Un componente o sottounità destinato ad essere incorporato dall'utente in un impianto di telecomunicazione e suscettibile di incidere sulla conformità del suddetto
impianto alle esigenze fondamentali è equiparato ad un impianto di telecomunicazione.

4 Un kit di montaggio di un impianto di telecomunicazione contenente materiale e
istruzioni necessari al suo montaggio è equiparato ad un impianto di telecomunicazione.


Art. 3

Interfacce

1 L'Ufficio federale delle comunicazioni (Ufficio federale) stabilisce le prescrizioni
tecniche applicabili alle interfacce e ne pubblica la lista sotto forma di ordinanza.

2 Stabilisce l'ubicazione delle interfacce tenendo conto della prassi internazionale.

Impianti di telecomunicazione - O 3

784.101.2


Art. 4

Norme tecniche

1 L'Ufficio federale può incaricare organismi svizzeri di normazione indipendenti di
elaborare norme tecniche.

2 Le norme tecniche definite giusta l'articolo 31 capoverso 2 lettera a LTC sono
pubblicate nel Foglio federale con i titoli e le referenze3.


Art. 5

Categorie d'impianti

1 L'Ufficio federale determina, tenendo conto della prassi internazionale, le categorie d'impianti e gli impianti che le compongono, e ne compila un elenco4.

2 Una categoria comprende tipi d'impianti considerati simili e le interfacce alle quali
gli impianti sono adibiti. Un impianto può appartenere a più categorie d'impianti.

Capitolo 2:
Offerta e immissione in commercio di impianti
di telecomunicazione nuovi
Sezione 1: Conformità

Art. 6

Condizioni per l'offerta e l'immissione in commercio 1 Gli impianti di telecomunicazione possono essere offerti o messi in commercio
unicamente se soddisfano le esigenze fondamentali di cui all'articolo 7 e le disposizioni pertinenti della presente ordinanza.

2 La loro conformità a suddette esigenze deve essere provata, fatto salvo l'articolo 16, mediante le procedure di valutazione della conformità giusta gli articoli 13
e 14.

3 Gli impianti di telecomunicazione che non devono essere oggetto di una procedura
di valutazione della conformità secondo la presente ordinanza, soggiacciono alle disposizioni in materia di offerta e immissione in commercio dell'ordinanza del
9 aprile 19975 sui prodotti elettrici a bassa tensione e dell'ordinanza del 9 aprile
19976 sulla compatibilità elettromagnetica. Sono fatti salvi gli articoli 4 e 22-25
della presente ordinanza.

3

L'elenco dei titoli delle norme e i rispettivi testi sono ottenibili presso il Centro svizzero
d'informazioni sulle regole tecniche (switec), Mühlebachstrasse 54, 8008 Zurigo,
o presso la Protelecom, Laupenstrasse 18a, 3001 Berna.

4

Questo elenco è ottenibile presso l'Ufficio federale delle comunicazioni, rue de
l'Avenir 44, casella postale, 2501 Bienne.

5

RS 734.26

6

RS 734.5

Telecomunicazioni

4

784.101.2


Art. 7

Esigenze fondamentali 1 Gli impianti di telecomunicazione devono soddisfare le seguenti esigenze fondamentali: a.

la protezione della salute e la sicurezza dell'utente e di ogni altra persona,
comprese le esigenze di sicurezza di cui all'articolo 2 e all'allegato 1 della
Direttiva 73/23/CEE del 19 febbraio 19737 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere
adoperato entro taluni limiti di tensione (Direttiva 73/23/CEE), ma senza limite inferiore di tensione; b.

le esigenze in materia di protezione, per quanto concerne la compatibilità
elettromagnetica, di cui all'articolo 4 e all'allegato 3 della Direttiva 89/336/
CEE del 3 maggio 19898 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri relative alla compatibilità elettromagnetica (Direttiva 89/336/CEE).

2 Le esigenze sancite nel capoverso 1 lettera b non sono applicabili ai trasmettitori
per radioamatori, salvo se si tratta di impianti disponibili in commercio.

3 Gli impianti di radiocomunicazione devono inoltre essere costruiti in modo da utilizzare efficacemente lo spettro attribuito alle radiocomunicazioni terrestri o spaziali
come pure le risorse orbitali al fine di evitare interferenze dannose.

4 L'Ufficio federale stabilisce, tenendo conto della prassi internazionale, le esigenze
supplementari applicabili, come pure gli impianti di telecomunicazione o le categorie d'impianti ai quali esse si riferiscono. Gli impianti sono sottoposti alle seguenti
esigenze supplementari: a.

devono potere interagire tramite reti con altri impianti ed essere collegati ad
interfacce di tipo appropriato nell'intera Svizzera; b.

non devono danneggiare la rete o il suo funzionamento né abusare delle risorse della stessa arrecando quindi un deterioramento inaccettabile del servizio; c.

devono contenere elementi di salvaguardia per garantire la protezione dei
dati personali e della vita privata degli utenti e degli abbonati; d.

devono supportare funzioni speciali che consentano di evitare frodi; e.

devono supportare funzioni speciali che consentano l'accesso a servizi
d'emergenza;

f.

essi devono supportare funzioni speciali che facilitino il loro uso da parte di
utenti disabili.

7

GU n. L 77/29 del 26.3.1973, modificata dalla Direttiva 93/68 del 14 giugno 1993
(GU n. L 220/1 del 30 agosto 1993). Il testo di questa direttiva è ottenibile presso
l'Ufficio federale dell'energia, Monbijoustrasse 74, 3003 Berna.

8

GU n. L 139/19 del 23 maggio 1989, modificata dalla Direttiva 91/263 del 29 aprile
1991 (GU n. 128/1 del 23 maggio 1991), la Direttiva 92/31 del 28 aprile 1992
(GU n. L 126/11 del 12 maggio 1992) e la Direttiva 93/68 del 14 giugno 1993 (GU n. L
220/1 del 30 agosto 1993). Il testo di questa direttiva è ottenibile presso l'Ufficio federale
delle comunicazioni, rue de l'Avenir 44, casella postale, 2501 Bienne.

Impianti di telecomunicazione - O 5

784.101.2


Art. 8

Rispetto delle esigenze 1 Si presuppone che gli impianti di telecomunicazione fabbricati secondo le norme
tecniche di cui all'articolo 31 capoverso 2 lettera a LTC soddisfino le esigenze fondamentali per quanto riguarda gli aspetti sottoposti alla disposizione citata.

2 Chi offre o mette in commercio impianti di telecomunicazione che corrispondono
solo in parte o non corrispondono affatto alle norme tecniche di cui all'articolo 31
capoverso 2 lettera a LTC deve poter provare che gli impianti soddisfano in altro
modo le esigenze fondamentali per quanto riguarda gli aspetti sottoposti alla disposizione citata.


Art. 9

Notifica degli impianti di radiocomunicazione 1 Chi desidera offrire o immettere in commercio impianti di radiocomunicazione che
utilizzano bande di frequenza il cui impiego non è armonizzato a livello internazionale deve notificare all'Ufficio federale la sua intenzione. L'Ufficio federale compila
l'elenco degli impianti di radiocomunicazione che non devono essere notificati9.

2 La notifica fornisce segnatamente informazioni circa le caratteristiche radio degli
impianti e indica, se del caso, il numero d'identificazione dell'organismo di valutazione della conformità (art. 21 OIT). La notifica deve avvenire almeno 4 settimane
prima dell'inizio dell'immissione in commercio degli impianti di telecomunicazione
in questione.

3 Qualora l'Ufficio federale constati, in base a informazioni fornite in applicazione
del capoverso 2, che l'impianto di radiocomunicazione non soddisfa le prescrizioni,
può adottare le misure previste all'articolo 33 capoverso 3 LTC.

4 L'Ufficio federale emana le necessarie prescrizioni amministrative.


Art. 10

Dichiarazione di conformità 1 Chi offre o mette in commercio un impianto di telecomunicazione deve allegarvi
una dichiarazione di conformità alle esigenze fondamentali.

2 La dichiarazione di conformità deve essere redatta dal fabbricante o dal suo mandatario con sede in Svizzera.

3 Se l'impianto di telecomunicazione è soggetto a più normative che richiedono una
dichiarazione di conformità, è sufficiente una sola dichiarazione.

4 La dichiarazione di conformità datata e firmata comprende segnatamente: a.

il nome e l'indirizzo del fabbricante o del suo mandatario con sede in Svizzera; b.

una descrizione dell'impianto di telecomunicazione che permetta di identificarlo; c.

le prescrizioni, norme tecniche o altre specificazioni applicate; 9

Questo elenco è ottenibile presso l'Ufficio federale delle comunicazioni,
rue de l'Avenir 44, casella postale, 2501 Bienne.

Telecomunicazioni

6

784.101.2

d.

l'identità della persona che firma la dichiarazione di conformità per il fabbricante o per il suo mandatario con sede in Svizzera.

5 Dev'essere redatta in una delle lingue ufficiali della Svizzera o in inglese.

6 Il fabbricante, il suo mandatario, o se nessuno dei due ha sede in Svizzera, le persone responsabili dell'offerta e dell'immissione in commercio, devono poter presentare una copia della dichiarazione di conformità per dieci anni a decorrere dal
giorno di fabbricazione dell'impianto di telecomunicazione. In caso di fabbricazione
in serie, il termine decorre dalla data di fabbricazione dell'ultimo esemplare.


Art. 11

Informazioni per l'utente 1 Chi offre o mette in commercio un impianto di telecomunicazione deve allegarvi le
informazioni sull'uso cui l'apparecchio è destinato, comprese le eventuali restrizioni
d'utilizzo e le eventuali interfacce delle reti di telecomunicazione alle quali può essere collegato.

2 L'articolo 10 capoverso 6 è applicabile per analogia.

3 L'Ufficio federale emana le necessarie prescrizioni amministrative.


Art. 12

Documentazione tecnica 1 Senza pregiudizio delle disposizioni previste dalle procedure di valutazione della
conformità (allegati II-V), la persona responsabile dell'immissione in commercio
degli impianti di telecomunicazione che sono stati oggetto di una procedura di valutazione della conformità diversa dall'omologazione deve poter presentare la documentazione tecnica che provi la loro conformità alle esigenze fondamentali.

2 La documentazione tecnica deve contenere almeno quanto segue: a.

una descrizione generale dell'impianto di telecomunicazione, preferibilmente corredata di fotografie, che permetta di identificarlo; b.

disegni di progettazione e fabbricazione nonché elenchi di componenti, sottounità, circuiti ecc.; c.

le descrizioni e spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e
elenchi e del funzionamento dell'impianto di telecomunicazione; d.

un elenco delle norme tecniche secondo l'articolo 31 capoverso 2 lettera a
LTC, applicate interamente o solo in parte, come pure una descrizione e una
spiegazione delle soluzioni adottate per soddisfare le esigenze fondamentali
di cui all'articolo 7 qualora le norme definite giusta l'articolo 31 capoverso 2 lettera a LTC non siano state applicate o non esistano; e.

i risultati dei calcoli di concezione, delle prove effettuate, ecc.; f.

le relazioni sulle prove effettuate.

3 Deve essere redatta in una delle lingue ufficiali della Svizzera o in inglese; o almeno devono esserlo le informazioni fornite per la sua valutazione.

4 L'articolo 10 capoverso 6 è applicabile per analogia.

Impianti di telecomunicazione - O 7

784.101.2

Sezione 2: Procedure di valutazione applicabili

Art. 13

Impianti di radiocomunicazione 1 Gli impianti riceventi di radiocomunicazione possono essere sottoposti a una delle
seguenti procedure:

a.

procedura del controllo di fabbricazione interno (allegato II); b.

procedura del dossier tecnico di fabbricazione (allegato IV); c.

procedura della garanzia qualità totale (allegato V).

2 Gli impianti di radiocomunicazione trasmittenti o ricetrasmittenti che soddisfano le
norme tecniche stabilite dall'Ufficio federale (art. 31 cpv. 2 lett. a LTC) possono essere sottoposti a una delle seguenti procedure: a.

procedura del controllo di fabbricazione interno, più prove specifiche (allegato III); b.

procedura del dossier tecnico di fabbricazione (allegato IV); c.

procedura della garanzia qualità totale (allegato V).

3 Gli impianti di radiocomunicazione trasmittenti o ricetrasmittenti che non soddisfano del tutto o solo parzialmente le norme tecniche stabilite dall'Ufficio federale
(art. 31 cpv. 2 lett. a LTC) possono essere sottoposti a una delle seguenti procedure: a.

procedura del dossier tecnico di fabbricazione (allegato IV); b.

procedura della garanzia qualità totale (allegato V).

4 Al fine di provare la loro conformità alle esigenze fondamentali in virtù dell'articolo 7 capoverso 1 lettera a, gli impianti di radiocomunicazione possono essere
sottoposti anche alla procedura del controllo di fabbricazione interno (allegato II).

5 Al fine di provare la loro conformità alle esigenze fondamentali in virtù dell'articolo 7 capoverso 1 lettera b, gli impianti di radiocomunicazione possono essere
sottoposti anche alla procedura prevista agli articoli 6-8 dell'ordinanza del 9 aprile
199710 sulla compatibilità elettromagnetica. È fatto salvo l'articolo 10 capoverso 1
della presente ordinanza.


Art. 14

Impianti terminali di telecomunicazione collegati per filo 1 Gli impianti terminali di telecomunicazione collegati per filo possono essere sottoposti a una delle seguenti procedure: a.

procedura del controllo di fabbricazione interno (allegato II); b.

procedura del dossier tecnico di fabbricazione (allegato IV); c.

procedura della garanzia qualità totale (allegato V).

10

RS 734.5

Telecomunicazioni

8

784.101.2

2 Al fine di provare la loro conformità alle esigenze fondamentali in virtù dell'articolo 7 capoverso 1 lettera a, gli impianti terminali di telecomunicazione collegati
per filo possono essere sottoposti anche alla procedura del controllo di fabbricazione
interno (allegato II).

3 Al fine di provare la loro conformità alle esigenze fondamentali in virtù dell'articolo 7 capoverso 1 lettera b, gli impianti terminali di telecomunicazione collegati
per filo possono essere sottoposti alla procedura prevista negli articoli 6-8 dell'ordinanza del 9 aprile 199711 sulla compatibilità elettromagnetica. È fatto salvo l'articolo 10 capoverso 1 della presente ordinanza.

Sezione 3:
Laboratori di prova e organismi di valutazione della conformità


Art. 15

1 I laboratori di prova e gli organismi di valutazione della conformità che elaborano
rapporti o rilasciano attestazioni devono essere: a.

accreditati conformemente all'ordinanza del 17 giugno 199612 sull'accreditamento e sulla designazione; b.

riconosciuti in Svizzera in virtù di accordi internazionali; oppure c.

autorizzati altrimenti secondo il diritto svizzero.

2 Chi si fonda su documenti di un servizio diverso da quelli citati nel capoverso 1
deve provare con verosimiglianza che le procedure di prova o di valutazione e le
qualificazioni di detto servizio soddisfano le esigenze svizzere (art. 18 cpv. 2
LOTC).

Sezione 4:
Impianti di telecomunicazione non soggetti alla valutazione
della conformità e al contrassegno


Art. 16

Non sono soggetti alla valutazione della conformità e al contrassegno: a.

gli impianti di telecomunicazione installati ed esercitati esclusivamente per
scopi militari o di protezione civile o per altri scopi legati a situazioni
straordinarie, sempre che non siano installati ed esercitati su una rete di radiocomunicazione comune ad altri organismi; b.

gli impianti di radiocomunicazione installati ed esercitati esclusivamente per
scopi di sperimentazione tecnica, sulla base di una concessione di radiocomunicazione rilasciata appositamente; 11

RS 734.5

12

RS 946.512

Impianti di telecomunicazione - O 9

784.101.2

c.

gli impianti di radiocomunicazione che sono oggetto di dimostrazione in
virtù di una concessione di radiocomunicazione temporanea rilasciata esclusivamente per tale scopo; d.

gli impianti di radiocomunicazione installati ed esercitati su frequenze inferiori a 9 kHz e superiori a 3000 Ghz; e.

gli impianti trasmittenti per radioamatori compresi i kit di montaggio (art. 2
cpv. 4) salvo che si tratti d'impianti acquistabili nei negozi; f.

gli impianti di radiocomunicazione che persone aventi domicilio o sede
all'estero installano temporaneamente ed esercitano per un periodo non superiore a tre mesi, se:
1.

l'installazione e l'esercizio di tali impianti sono ammessi nel relativo
Stato e

2.

la potenza e le frequenze degli impianti sono conformi alle prescrizioni
tecniche definite dall'Ufficio federale; g.

gli impianti di radiotelefonia e di radionavigazione fissi installati ed esercitati esclusivamente su aeromobili, che servono a coordinare il traffico aereo
e a garantire un pilotaggio sicuro degli aeromobili, e che sono riconosciuti a
tale scopo dall'Ufficio federale dell'aviazione civile; quest'ultimo comunica
all'Ufficio federale gli impianti riconosciuti; h.

gli impianti che servono unicamente alla ricezione di programmi radiofonici
e televisivi;

i.

gli impianti terminali di telecomunicazione collegati per filo installati ed
esercitati esclusivamente per scopi di sperimentazione tecnica, sulla base di
un'autorizzazione rilasciata appositamente; j.

gli impianti terminali di telecomunicazione collegati per filo installati ed
esercitati esclusivamente da rappresentanze diplomatiche, missioni permanenti, sedi consolari e organizzazioni governative internazionali nei propri
edifici o parti di edificio o in un'area contigua; k.

gli impianti terminali di telecomunicazione collegati per filo per misurazioni
e per prove, ossia quelli utilizzati per individuare e diagnosticare i problemi
al momento della messa in servizio, dell'installazione e dell'esercizio degli
impianti di telecomunicazione oppure per determinare le loro caratteristiche
e verificare il loro corretto funzionamento e che sono installati ed esercitati
da persone specializzate nel settore delle telecomunicazioni.

Sezione 5: Disposizioni particolari

Art. 17

Restrizioni

1 Gli impianti di telecomunicazione di cui all'articolo 16 capoverso 1 lettere b, c, f, i
e j non possono essere né offerti né messi in commercio.

2 Gli impianti riceventi di radiocomunicazione utilizzati per l'ascolto di emissioni di
radiocomunicazione pubbliche conformemente all'articolo 8 capoverso 1 lettera d

Telecomunicazioni

10

784.101.2

dell'ordinanza del 6 ottobre 199713 sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione possono essere offerti unicamente a tale scopo.

3 Gli impianti trasmittenti per radioamatori disponibili in negozi possono essere
offerti e messi in commercio soltanto se, nella gamma delle frequenze superiori a
30 MHz, possono trasmettere esclusivamente sulle frequenze assegnate ai radioamatori.


Art. 18

Fiere e dimostrazioni 1 Chiunque espone impianti di telecomunicazione che non soddisfano le condizioni
richieste per la loro immissione in commercio deve indicare chiaramente che questi
non sono conformi alle prescrizioni e che non possono essere messi in commercio.

2 Chi vuole installare ed esercitare per dimostrazione un impianto terminale di telecomunicazione che non soddisfa le condizioni richieste per l'immissione in commercio, allacciandolo alle rete di un fornitore di servizi di telecomunicazione, deve
ottenere il consenso di quest'ultimo.

3 Chi vuole installare ed esercitare per dimostrazione un impianto di radiocomunicazione che non soddisfa le condizioni richieste per la sua immissione in commercio
deve ottenere la necessaria concessione (art. 35 dell'O del 6 ott. 199714 sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione).

4 Rimane salvo l'articolo 18 dell'ordinanza del 9 aprile 199715 sui prodotti elettrici a
bassa tensione.


Art. 19

Prove tecniche per impianti terminali di telecomunicazione
collegati per filo

1 Chi vuole installare ed esercitare per delle prove tecniche un impianto terminale di
telecomunicazione collegato per filo di cui all'articolo 16 capoverso 1 lettera i, allacciandolo alla rete di un fornitore di servizi di telecomunicazione, deve ottenere il
consenso di quest'ultimo ed essere in possesso di un'autorizzazione dell'Ufficio federale.

2 Su consenso del fornitore di servizi di telecomunicazione, l'Ufficio federale rilascia l'autorizzazione se vi è da presumere che le disposizioni dell'articolo 7 siano rispettate. Limita la durata della prova a un massimo di 18 mesi e stabilisce un numero massimo di impianti.

3 Se gli impianti devono essere installati ed esercitati presso terzi, il richiedente deve
agire per conto di questi terzi.

4 Gli impianti devono essere disinseriti allo scadere dell'autorizzazione se nel frattempo non sono stati oggetto di una procedura di valutazione della conformità.

13

RS 784.102.1 14

RS 784.102.1 15

RS 734.26

Impianti di telecomunicazione - O 11

784.101.2

Capitolo 3:
Offerta e immissione in commercio di impianti
di telecomunicazione usati


Art. 20

1 Gli impianti di telecomunicazione usati possono essere offerti, messi in commercio, installati ed esercitati unicamente se corrispondono alle disposizioni in vigore al
momento in cui erano stati offerti o messi in commercio per la prima volta.

2 Gli impianti di telecomunicazione usati, i cui componenti importanti per il funzionamento sono stati modificati, sono soggetti alle stesse disposizioni applicabili agli
impianti nuovi.

Capitolo 4: Contrassegno (scritta)

Art. 21

1 Tutti gli impianti di telecomunicazione offerti, messi in commercio, installati o
esercitati devono recare le indicazioni seguenti, apposte in modo duraturo e facilmente leggibile: a.

il tipo;

b.

il nome del fabbricante o della persona responsabile dell'immissione in
commercio;

c.

il numero di lotto o di serie; d.

se del caso, l'identificatore della categoria d'impianti (art. 5).

2 Devono inoltre recare il numero d'identificazione dell'organismo responsabile
della valutazione della conformità gli impianti di telecomunicazione che non sono
stati oggetto di:

a.

una procedura del controllo di fabbricazione interno (allegato II); oppure b.

una procedura del controllo di fabbricazione interno, più prove specifiche
(allegato III), per quanto le norme tecniche di cui all'articolo 4 capoverso 2
definiscano le serie di prove radio essenziali.

3 Il numero d'identificazione deve figurare sull'impianto stesso. La scritta dev'essere ben visibile, facilmente leggibile e indelebile.

4 L'Ufficio federale può riconoscere numeri d'identificazione esteri o altre indicazioni attinenti all'organo responsabile della valutazione della conformità. Tali numeri e indicazioni sostituiscono i numeri d'identificazione di cui al capoverso 2.

5 Le indicazioni di cui ai capoversi 1 e 2 devono essere apposte dal fabbricante, dal
suo mandatario oppure dalla persona responsabile dell'offerta o dell'immissione in
commercio.

Telecomunicazioni

12

784.101.2

6 In via eccezionale, l'Ufficio federale può assicurare in altro modo l'identificabilità
di un impianto di telecomunicazione.

7 Può emanare le prescrizioni amministrative necessarie.

Capitolo 5: Controllo

Art. 22

Principi

1 L'Ufficio federale controlla se gli impianti di telecomunicazione offerti, messi in
commercio, installati ed esercitati soddisfano le disposizioni della presente ordinanza nonché le proprie prescrizioni (art. 33 cpv. 1 LTC). Per il controllo degli
aspetti di sicurezza elettrica (art. 7 cpv. 1 lett. a), consulta l'Ispettorato federale degli
impianti a corrente forte.

2 A tale scopo procede a controlli per campioni. Effettua un controllo qualora vi sia
motivo di credere che un impianto di telecomunicazione non corrisponda alle disposizioni della presente ordinanza e alle prescrizioni definite dall'Ufficio federale. È
pure autorizzato a controllare impianti di radiocomunicazione nell'ambito dell'esame di una domanda di concessione, a patto che, nell'ambito di una domanda di concessione di servizi, il richiedente e colui che eserciterà gli impianti siano effettivamente la stessa persona.

3 Può esigere che l'Amministrazione federale delle dogane gli fornisca informazioni
in merito agli impianti di telecomunicazione importati su un arco di tempo determinato.

4 Per quanto attiene agli impianti di telecomunicazione militari, rimane salva l'ordinanza del 2 maggio 199016 concernente la protezione delle opere militari.


Art. 23

Mezzi di controllo

1 L'Ufficio federale è autorizzato, nell'ambito dei controlli, a richiedere alla persona
responsabile dell'offerta e dell'immissione in commercio i documenti e le informazioni necessari per verificare se gli impianti di telecomunicazione siano conformi
alle disposizioni della presente ordinanza e alle proprie prescrizioni nonché a esigere
la consegna gratuita di impianti per farli esaminare da uno dei laboratori di prova
indicati nell'articolo 15.

2 Durante i controlli, l'utente è tenuto a fornire i documenti in suo possesso relativi
agli impianti di telecomunicazione, come pure le informazioni che permettono
d'identificare la persona responsabile dell'offerta e dell'immissione in commercio.

3 Se la persona responsabile dell'offerta o dell'immissione in commercio non fornisce entro il termine stabilito dall'Ufficio federale le informazioni e i documenti richiesti, o ne fornisce solo una parte, oppure se vi è da supporre che gli impianti non
siano conformi alle prescrizioni, l'Ufficio può ordinare l'esecuzione di prove.

16

RS 510.518.1

Impianti di telecomunicazione - O 13

784.101.2

4 Può altresì ordinare l'esecuzione di prove: a.

se suppone che un certificato d'omologazione, una dichiarazione di conformità o altre attestazioni presentate non corrispondano all'impianto; b.

se dalla dichiarazione di conformità non è inequivocabilmente desumibile
che l'impianto soddisfi le esigenze.

5 I costi legati alle prove sono assunti dalla persona responsabile dell'offerta o dell'immissione in commercio: a.

se non ha potuto fornire entro il termine stabilito dall'Ufficio federale le informazioni e i documenti richiesti, o ne ha potuto fornire solo una parte; oppure b.

se dalle prove risulta che gli impianti non soddisfano le esigenze.

6 Prima di ordinare l'esecuzione delle prove, l'Ufficio federale sente la persona responsabile dell'offerta o dell'immissione in commercio.


Art. 24

Misure

1 Se dal controllo o dalla verifica legati alla prova risulta che le disposizioni della
presente ordinanza o le prescrizioni dell'Ufficio federale sono state disattese,
quest'ultimo può, dopo aver sentito la persona responsabile dell'offerta o dell'immissione in commercio, ordinare le misure previste dall'articolo 33 capoverso 3
LTC.

2 Può pubblicare le misure adottate.


Art. 25

Interferenze

1 L'Ufficio federale ha accesso in qualsiasi momento agli impianti di telecomunicazione che interferiscono con il traffico delle telecomunicazioni o la radiodiffusione e
può adottare le misure previste dall'articolo 34 LTC.

2 Per il resto, gli articoli 22 e 23 sono applicabili per analogia.

Capitolo 6: Disposizioni transitorie Sezione 1: Impianti di telecomunicazione

Art. 26

1 I seguenti impianti soddisfano le disposizioni della presente ordinanza: a.

gli impianti di telecomunicazione omologati secondo l'ordinanza del
25 marzo 199217 sugli impianti d'utente; b.

gli impianti di diffusione e di ridiffusione approvati dall'Azienda delle PTT
secondo l'ordinanza del 16 marzo 199218 sulla radiotelevisione;

Telecomunicazioni

14

784.101.2

c.

gli impianti di telecomunicazione omologati secondo l'ordinanza del 6 ottobre 199719 sugli impianti di telecomunicazione.

2 Gli impianti di telecomunicazione che soddisfano le condizioni seguenti possono
ancora essere installati ed esercitati senza essere sottoposti a una procedura di valutazione della conformità se: a.

non erano soggetti all'ordinanza del 25 marzo 1992 sugli impianti d'utente; b.

dovevano essere oggetto di una procedura di valutazione della conformità
secondo l'ordinanza del 6 ottobre 1997 sugli impianti di telecomunicazione; c.

sono stati installati ed esercitati prima del 1° gennaio 1998, oppure corrispondono in tutti i punti a un campione di una serie installato ed esercitato
prima del 1° gennaio 1998.

3 Gli impianti di cui al capoverso 2 non possono essere offerti né messi in commercio senza essere oggetto di una procedura di valutazione della conformità.

4 Se motivi economici importanti lo esigono, l'Ufficio federale può autorizzare la
sostituzione degli impianti menzionati nel capoverso 2 con impianti identici.

5 Gli impianti di telecomunicazione conformi alle esigenze fondamentali di cui
all'articolo 5 della Direttiva 98/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
12 febbraio 1998, relativa alle apparecchiature terminali di telecomunicazione e alle
apparecchiature di stazioni terrestri di comunicazione via satellite, incluso il reciproco riconoscimento della loro conformità (Direttiva 98/13/CE20) e che prima del
1° maggio 2000 sono stati oggetto di una procedura di valutazione della conformità
possono, su riserva di modifiche sostanziali delle norme tecniche applicabili: a.

continuare ad essere installati ed esercitati senza essere sottoposti a una nuova procedura di valutazione della conformità; b.

ancora essere offerti e messi in commercio senza essere sottoposti a una
nuova procedura di valutazione della conformità.

6 In caso di modifiche sostanziali delle norme tecniche applicabili, se occorre,
l'Ufficio federale adotta le misure necessarie per quanto riguarda gli impianti di telecomunicazione già offerti, messi in commercio, installati o esercitati.

7 Ogni impianto di cui al capoverso 5 può essere offerto e messo in commercio unicamente se accompagnato da una dichiarazione di conformità (art. 10), dalla quale
risulta che esso soddisfa le esigenze fondamentali della Direttiva 98/13/CE.

8 Gli impianti riceventi di radiocomunicazione e gli impianti di radiocomunicazione
per radioamatori, che non sono stati oggetto di una procedura di valutazione prima
del 1° maggio 2001, possono continuare ad essere installati ed esercitati senza essere
sottoposti a una procedura di valutazione della conformità. Essi non possono essere 17

[RU 1992 901, 1993 2551, 1995 5241. RU 1997 2853 art. 34 cpv. 1] 18

[RU 1992 680 2516, 1993 3357, 1994 3083, 1995 1406, 1996 2243 n. I 67, 1997 152.
RU 1997 2903 art. 57] 19

[RU 1997 2853, 1999 370, 2000 1058 3012] 20

GUCE N. L 74/1 del 12.3.1998. Il testo di questa direttiva è ottenibile presso l'Ufficio
federale delle comunicazioni, rue de l'Avenir 44, casella postale, 2501 Bienne.

Impianti di telecomunicazione - O 15

784.101.2

offerti né messi in commercio senza essere oggetto di una procedura di valutazione
della conformità.

Sezione 2: Impianti di telecomunicazione omologati

Art. 27

Dichiarazione di conformità e documentazione tecnica Chi offre o mette in commercio impianti di telecomunicazione in virtù dell'ordinanza del 25 marzo 199221 sugli impianti d'utente oppure dell'ordinanza del
6 ottobre 199722 sugli impianti di telecomunicazione non deve allegare una dichiarazione di conformità ai sensi dell'articolo 10, né presentare la documentazione tecnica menzionata all'articolo 12.


Art. 28

Modifica dell'impianto, del contrassegno o della ragione sociale 1 Gli impianti di telecomunicazione omologati non possono essere modificati senza
essere sottoposti ad una nuova procedura di valutazione della conformità.

2 Il titolare dell'omologazione deve notificare tempestivamente all'Ufficio federale
la sua intenzione di modificare il contrassegno (art. 21) o di cambiare la ragione sociale o l'indirizzo.


Art. 29

Fine dell'omologazione 1 L'omologazione si estingue: a.

con la revoca da parte dell'Ufficio federale; b.

con lo scadere della validità, se è limitata nel tempo; c.

con il decesso del titolare o, trattandosi di una persona giuridica, con l'atto
dello scioglimento di quest'ultima.

2 L'Ufficio federale può revocare l'omologazione in presenza di motivi giustificati,
in particolare:

a.

in caso di modifica della presente ordinanza o delle prescrizioni tecniche e
amministrative dell'Ufficio federale; b.

se il titolare ha disatteso la presente ordinanza o condizioni specifiche legate
all'omologazione.

3 L'Ufficio federale stabilisce se la revoca dell'omologazione vale anche per gli impianti che sono già offerti, messi in commercio, installati o esercitati.

21

[RU 1992 901, 1993 2551, 1995 5241. RU 1997 2853 art. 34 cpv. 1] 22

[RU 1997 2853, 1999 370, 2000 1058 3012]

Telecomunicazioni

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784.101.2

Sezione 3: Valutazione della conformità da parte dell'Ufficio federale

Art. 30

1 In assenza dell'organismo di valutazione della conformità ai sensi dell'articolo 15
capoverso 1 lettere a e c, l'Ufficio federale ne assume i compiti per quanto riguarda
le procedure del controllo di fabbricazione interno, più prove specifiche (allegato III), del dossier tecnico di fabbricazione (allegato IV) e della garanzia qualità
totale (allegato V). Esso regola le modalità transitorie in collaborazione con il Segretariato di stato dell'economia.

2 L'Ufficio federale rilascia un certificato di garanzia qualità totale (allegato V) se il
richiedente prova che: a.

possiede un certificato di garanzia della qualità ISO 9001 di un organismo di
valutazione della conformità riconosciuto in Svizzera; b.

soddisfa le condizioni previste da detta procedura (allegato V).

Capitolo 7: Disposizioni finali

Art. 31

Esecuzione

1 L'Ufficio federale è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza.

2 È autorizzato a stipulare accordi internazionali su questioni tecniche e amministrative attinenti alla presente ordinanza.


Art. 32

Diritto previgente: abrogazione L'ordinanza del 6 ottobre 199723 sugli impianti di telecomunicazione è abrogata.


Art. 33

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1o luglio 2002.

23

[RU 1997 2853, 1999 370, 2000 1058 3012]

Impianti di telecomunicazione - O 17

784.101.2

Allegato I

Elenco delle procedure Allegato II

Procedura del controllo di fabbricazione interno Allegato III

Procedura del controllo di fabbricazione interno, più prove
specifiche

Allegato IV

Procedura del dossier tecnico di fabbricazione Allegato V

Procedura della garanzia qualità totale

Telecomunicazioni

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Allegato II

(art. 13, 14 e 21)

Procedura del controllo di fabbricazione interno 1

Il controllo di fabbricazione interno è la procedura con cui il fabbricante o il
suo mandatario con sede in Svizzera, che soddisfa gli obblighi di cui al
punto 2, si accerta e dichiara che gli impianti di telecomunicazione in questione soddisfano le esigenze dell'ordinanza ad essi applicabili. II fabbricante o il suo mandatario con sede in Svizzera redige una dichiarazione
scritta di conformità.

2

II fabbricante redige la documentazione tecnica descritta nell'articolo 12 capoverso 2 dell'ordinanza.

3

La documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformità
dell'impianto di telecomunicazione alle esigenze corrispondenti dell'ordinanza. Essa deve comprendere il progetto, la fabbricazione ed il funzionamento dell'impianto di telecomunicazione.

4

Il fabbricante adotta tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione garantisca la conformità degli impianti di telecomunicazione alla
documentazione tecnica di cui all'articolo 12 capoverso 2 e alle esigenze
dell'ordinanza ad essi applicabili.

Impianti di telecomunicazione - O 19

784.101.2

Allegato III (art. 13, 21 e 30)

Procedura del controllo di fabbricazione interno,
più prove specifiche
1

La procedura di controllo di fabbricazione interno, più prove specifiche
comprende la procedura descritta nell'allegato II, completata dalle seguenti
esigenze supplementari.

2

Per ciascun tipo di apparecchio vengono effettuate, ad opera del fabbricante
o per suo conto, tutte le serie di prove radio essenziali. L'individuazione
delle serie di prove considerate essenziali è responsabilità di un organismo
di valutazione della conformità scelto dal fabbricante, salvo che le serie di
prove siano definite dalle norme tecniche. L'organismo di valutazione della
conformità tiene in debita considerazione le decisioni precedenti, prese dagli
organismi di valutazione della conformità.

3

Il fabbricante o il suo mandatario con sede in Svizzera o la persona responsabile per l'immissione in commercio dell'impianto di telecomunicazione
dichiara che le prove sono state effettuate e che l'impianto di telecomunicazione soddisfa le esigenze fondamentali; nel corso del processo di fabbricazione egli appone il numero di identificazione dell'organismo di valutazione
della conformità.

Telecomunicazioni

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Allegato IV

(art. 13, 14 e 30)

Procedura del dossier tecnico di fabbricazione 1

La procedura del dossier tecnico di fabbricazione comprende:
per gli impianti di radiocomunicazione la procedura descritta nell'allegato III, completata dalle seguenti esigenze supplementari;

per gli impianti terminali di telecomunicazione collegati per filo la procedura descritta nell'allegato II, completata dalle seguenti esigenze.

2

La documentazione tecnica descritta nell'articolo 12 capoverso 2 dell'ordinanza e, se del caso, la dichiarazione di conformità alle serie di prove radio
essenziali di cui al punto 3 dell'allegato III costituiscono un dossier tecnico
di fabbricazione.

3

Il fabbricante, il suo mandatario con sede in Svizzera o la persona responsabile dell'immissione in commercio dell'impianto di telecomunicazione
sottopone il dossier a uno o più organismi di valutazione della conformità;
ciascuno di tali organismi di valutazione della conformità deve essere informato degli altri organismi che hanno ricevuto il dossier.

4

L'organismo di valutazione della conformità esamina il dossier e, se ritiene
che non sia stato adeguatamente dimostrato che le esigenze fondamentali
sono state soddisfatte, può emettere un parere al fabbricante, al suo rappresentante o alla persona responsabile dell'immissione in commercio dell'impianto di telecomunicazione e ne informa gli altri organismi di valutazione
della conformità che hanno ricevuto il dossier. Tale parere è emesso entro
quattro settimane dalla ricezione del dossier da parte dell'organismo di valutazione della conformità. L'impianto di telecomunicazione può essere
messo in commercio alla data della ricezione del parere o trascorso un periodo di quattro settimane, fatto salvo quanto previsto nell'articolo 33 capoverso 3 LTC.

5

Il fabbricante, il suo mandatario con sede in Svizzera o la persona responsabile per 1'immissione in commercio dell'impianto di telecomunicazione tiene il dossier a disposizione delle autorità nazionali competenti, a fini ispettivi, per almeno dieci anni dalla data di fabbricazione dell'ultimo impianto di
telecomunicazione.

Impianti di telecomunicazione - O 21

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Allegato V

(art. 13, 14 e 30)

Procedura della garanzia qualità totale 1

La garanzia qualità totale è la procedura con cui il fabbricante che soddisfa
gli obblighi di cui al punto 2 si accerta e dichiara che gli impianti di telecomunicazione in questione soddisfano le esigenze della presente ordinanza ad
essi applicabili. Il fabbricante o il suo mandatario con sede in Svizzera redige una dichiarazione di conformità.

2

Il fabbricante applica un sistema garanzia qualità approvato per la progettazione, la fabbricazione, l'ispezione finale e il collaudo degli impianti di telecomunicazione secondo quanto specificato al punto 3 ed è soggetto alla sorveglianza di cui al punto 4.

3

Sistema garanzia qualità 3.1

Il fabbricante presenta una domanda di valutazione del suo sistema garanzia
qualità ad un organismo di valutazione della conformità di sua scelta. La
domanda deve contenere:
tutte le informazioni utili sugli impianti di telecomunicazione previsti
(documentazione tecnica di cui all'art. 12 cpv. 2 dell'ordinanza), la documentazione relativa al sistema garanzia qualità (punto 3.2).

3.2

II sistema garanzia qualità deve garantire la conformità degli impianti di telecomunicazione alle esigenze della presente ordinanza ad essi applicabili.

Tutti i criteri, le esigenze e le disposizioni adottati dal fabbricante devono
essere documentati in modo sistematico e ordinato sotto forma di misure,
procedure e istruzioni scritte. Questa documentazione relativa al sistema garanzia qualità deve permettere un'interpretazione uniforme delle misure e
delle procedure nonché dei programmi, schemi, manuali e rapporti riguardanti la qualità.

Detta documentazione deve includere in particolare un'adeguata descrizione:
degli obiettivi di qualità, della struttura organizzativa, delle responsabilità di gestione in materia di progettazione e di qualità degli impianti di
telecomunicazione,

delle prescrizioni, norme tecniche o altre specificazioni che si applicano
agli impianti di telecomunicazione e, qualora le norme di cui all'articolo 31 capoverso 2 lettera a, LTC non vengano applicate pienamente,
una descrizione dei mezzi che saranno utilizzati affinché le esigenze
fondamentali siano rispettate, delle tecniche di controllo e verifica della progettazione, dei processi e
degli interventi sistematici che verranno applicati alla progettazione degli impianti di telecomunicazione appartenenti alla categoria d'impianti
in questione,

Telecomunicazioni

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delle corrispondenti tecniche di fabbricazione, di controllo della qualità, dei processi e degli interventi sistematici che saranno effettuati,

degli esami e delle prove che saranno effettuati prima, durante e dopo la
fabbricazione con indicazione della frequenza con cui si intende effettuarli nonché, ove opportuno, dei risultati delle prove effettuate prima
della produzione,

dei mezzi atti a garantire che le attrezzature per le prove e gli esami siano conformi ai requisiti per l'esecuzione delle prove necessarie,

della documentazione in materia di qualità, cioè i rapporti ispettivi e i
dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale, ecc., dei mezzi di controllo dell'ottenimento della qualità richiesta in materia
di progettazione e di prodotto, nonché dell'efficacia di funzionamento
del sistema qualità.

3.3

L'organismo di valutazione della conformità valuta il sistema garanzia qualità per determinare se soddisfa le esigenze di cui al punto 3.2. Esso presume
la conformità a tali esigenze dei sistemi garanzia qualità che soddisfano la
norma corrispondente24.

L'organismo di valutazione della conformità esamina in particolare se il sistema controllo garanzia qualità garantisce la conformità degli impianti di
telecomunicazione alle esigenze dell'ordinanza alla luce della pertinente documentazione fornita a norma dei punti 3.1 e 3.2, inclusi, se del caso, i risultati delle prove fornite dal fabbricante.

Nel gruppo incaricato della valutazione deve essere presente almeno un
esperto nella tecnologia degli impianti di telecomunicazione oggetto della
valutazione. La procedura di valutazione deve comprendere una visita agli
impianti del fabbricante.

La decisione viene notificata al fabbricante. La notifica deve contenere le
conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione.

3.4

II fabbricante si impegna a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema garanzia qualità approvato ed a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace.

II fabbricante o il suo mandatario con sede in Svizzera tengono informato
l'organismo di valutazione della conformità che ha approvato il sistema garanzia qualità di qualsiasi modifica prevista del sistema.

L'organismo di valutazione della conformità valuta le modifiche proposte e
decide se il sistema garanzia qualità modificato continua a soddisfare le esigenze di cui al punto 3.2 o se è necessaria una seconda valutazione.

L'organismo di valutazione della conformità comunica la sua decisione al
fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione.

24

Questa norma (EN ISO 9001) sarà completata in modo da tener conto della specificità
degli impianti di telecomunicazione.

Impianti di telecomunicazione - O 23

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4

Sorveglianza sotto la responsabilità dell'organismo di valutazione della
conformità

4.1

La sorveglianza deve garantire che il fabbricante soddisfi tutti gli obblighi
derivanti dal sistema garanzia qualità approvato.

4.2

II fabbricante deve consentire all'organismo di valutazione della conformità
di accedere a fini ispettivi ai locali di progettazione, fabbricazione, ispezione, prova e deposito fornendo tutte le necessarie informazioni, in particolare:
la documentazione relativa al sistema garanzia qualità,

la documentazione in materia di qualità prevista dalla sezione «Progettazione» del sistema garanzia qualità, cioè i risultati di analisi, calcoli,
prove, ecc.,

la documentazione in materia di qualità prevista dalla sezione «Fabbricazione» del sistema garanzia qualità, cioè i rapporti ispettivi e i dati
sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale, ecc.

4.3

L'organismo di valutazione della conformità svolge a intervalli regolari verifiche ispettive per assicurarsi che il fabbricante mantenga ed utilizzi il sistema garanzia qualità e fornisce al fabbricante un rapporto sulle verifiche
effettuate.

4.4

L'organismo di valutazione della conformità può anche effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante, procedendo o facendo procedere in tale
occasione, se necessario, a prove atte a verificare il corretto funzionamento
del sistema garanzia qualità. Esso fornisce al fabbricante un rapporto sulla
visita e, se vi è stata prova, un rapporto sulla prova stessa.

5

Per dieci anni a decorrere dall'ultima data di fabbricazione dell'impianto di
telecomunicazione, il fabbricante o il suo mandatario con sede in Svizzera
tiene a disposizione delle autorità:
la documentazione di cui al punto 3.2,

le modifiche di cui al punto 3.4, secondo comma,

le decisioni e i rapporti dell'organismo di valutazione della conformità
di cui al punto 3.3, ultimo comma, al punto 3.4, ultimo comma e ai
punti 4.3 e 4.4.

Nel caso in cui né il fabbricante né il suo mandatario abbiano sede in Svizzera, l'obbligo di tenere a disposizione la documentazione tecnica incombe
alla persona responsabile dell'immissione in commercio in Svizzera degli
impianti di telecomunicazione.

6

Ogni organismo di valutazione della conformità comunicherà agli altri organismi di valutazione della conformità le opportune informazioni riguardanti
le approvazioni di sistemi garanzia qualità rilasciate o ritirate, compresi i riferimenti agli impianti di telecomunicazione in questione.

7

La documentazione e la corrispondenza concernenti le procedure di garanzia
qualità totale devono essere redatte in una delle lingue ufficiali della Confederazione o in inglese.

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