15.01.2024 - * / In vigore
01.01.2024 - 14.01.2024
01.01.2022 - 31.12.2023
16.07.2021 - 31.12.2021
01.01.2021 - 15.07.2021
12.06.2018 - 31.12.2020
01.09.2017 - 11.06.2018
13.06.2016 - 31.08.2017
20.04.2016 - 12.06.2016
01.01.2015 - 19.04.2016
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01.01.2010 - 31.12.2012
15.05.2008 - 31.12.2009
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1

Ordinanza

sugli impianti di telecomunicazione (OIT) del 14 giugno 2002 (Stato 1° gennaio 2013) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 21a capoverso 2, 31 capoverso 1, 32, 32a, 33 capoverso 2,
34 capoverso 1ter, 59 capoverso 3, 62 e 64 capoverso 2 della legge del 30 aprile 19971 sulle telecomunicazioni (LTC); vista la legge federale del 6 ottobre 19952 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC),3 ordina: Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto La presente ordinanza verte su: a. la procedura applicabile all'offerta, all'immissione in commercio e alla messa in servizio degli impianti di telecomunicazione; b. il riconoscimento dei laboratori di prova e degli organismi di valutazione della conformità;

c. il controllo degli impianti di telecomunicazione.


Art. 2

Definizioni 1 Nella presente ordinanza si intende per: a. impianto di radiocomunicazione: uno o più trasmettitori o ricevitori, un insieme di trasmettitori e ricevitori, compresi gli equipaggiamenti ausiliari, oppure un componente essenziale (modulo), necessari per trasmettere o ricevere informazioni su onde hertziane o per applicazioni di radioastronomia in un determinato luogo; b. impianto collegato per filo: qualsiasi impianto di telecomunicazione oppure componente essenziale (modulo) mediante il quale le informazioni sono trasmesse per filo o utilizzate per tale scopo; RU 2002 2086

1 RS

784.10

2 RS

946.51

3

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 mar. 2007, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 995).

784.101.2

Telecomunicazioni

2

784.101.2

c. impianto terminale di telecomunicazione: qualsiasi impianto o componente essenziale (modulo), destinato ad essere connesso in qualsiasi modo, direttamente o indirettamente, ad interfacce di reti di telecomunicazione utilizzate, interamente o parzialmente, per fornire servizi di telecomunicazione (art. 3 lett. b LTC); d. interfaccia: 1. un punto terminale di una rete di telecomunicazione utilizzato interamente o parzialmente per fornire servizi di telecomunicazione, ossia un punto di collegamento materiale tramite il quale 1'utente può avere accesso alla rete di telecomunicazione (interfaccia di reti di telecomunicazione utilizzata interamente o parzialmente per fornire sevizi di telecomunicazione), come pure le sue specificazioni tecniche, o

2. un'interfaccia che specifica il cammino radioelettrico tra gli impianti di radiocomunicazione (interfaccia radio), come pure le sue specificazioni tecniche; e. offerta: il fatto di proporre l'immissione in commercio di impianti di telecomunicazione presentandoli in negozi, esposizioni, opuscoli pubblicitari, cataloghi, media elettronici o in altro modo;

f.

immissione in commercio: il trasferimento o la cessione, a titolo oneroso o gratuito, di impianti di telecomunicazione; g. messa in servizio: la prima installazione e il primo esercizio di un impianto di telecomunicazione, indipendentemente dal fatto che la trasmissione o la ricezione delle informazioni siano operate con o senza successo da parte degli utenti; h. installazione: il fatto di mettere impianti di telecomunicazione in stato di esercizio, in particolare ripararli; i.

esercizio: l'utilizzazione di impianti di telecomunicazione, indipendentemente dal fatto che la trasmissione o la ricezione delle informazioni siano operate con o senza successo.

2

La messa in servizio di impianti di telecomunicazione è equiparata a un'immissione in commercio se quest'ultima non è già avvenuta conformemente al capoverso 1 lettera f.

3

Un componente, una sottounità o un software destinato ad essere incorporato dall'utente in un impianto di telecomunicazione e suscettibile di incidere sulla conformità del suddetto impianto alle esigenze fondamentali è equiparato ad un impianto di telecomunicazione.4 4 Un kit di montaggio di un impianto di telecomunicazione contenente materiale e istruzioni necessari al suo montaggio è equiparato ad un impianto di telecomunicazione.

4

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 gen. 2005, in vigore dal 1° feb. 2005 (RU 2005 677).

Impianti di telecomunicazione. O 3

784.101.2

5

L'occupazione di una o più frequenze allo scopo di impedire o disturbare le telecomunicazioni o la radiodiffusione è equiparata alla trasmissione di informazioni.5


Art. 3

Interfacce 1 L'UFCOM delle comunicazioni (UFCOM6) stabilisce le prescrizioni tecniche applicabili alle interfacce e ne pubblica la lista sotto forma di ordinanza.

2

Stabilisce l'ubicazione delle interfacce tenendo conto della prassi internazionale.


Art. 4

Norme tecniche

1

L'UFCOM può incaricare organismi svizzeri di normazione indipendenti di elaborare norme tecniche.

2

Le norme tecniche definite giusta l'articolo 31 capoverso 2 lettera a LTC sono pubblicate nel Foglio federale con i titoli e le referenze7.


Art. 5

Categorie d'impianti

1

L'UFCOM determina, tenendo conto della prassi internazionale, le categorie d'impianti e gli impianti che le compongono, e ne compila un elenco8.

2

Una categoria comprende tipi d'impianti considerati simili e le interfacce alle quali gli impianti sono adibiti. Un impianto può appartenere a più categorie d'impianti.

a9 Impianti terminali di telecomunicazione collegati per filo basati sulla tecnologia CPL Allo scopo di evitare interferenze, l'UFCOM può emanare prescrizioni tecniche e amministrative concernenti l'installazione e l'esercizio d'impianti terminali di telecomunicazione collegati per filo che utilizzano la rete elettrica, compresi gli impianti domestici, per trasmettere dati (corrente portante in linea, CPL).

5

Introdotto dal n. I dell'O del 31 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6561).

6

Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 4 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5837). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

7

L'elenco dei titoli delle norme e il loro testo può essere ottenuto presso l'Associazione svizzera di normalizzazione (snv); Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur; www.snv.ch, o presso l'ASUT, Klösterlistutz 8, 3013 Berna 8

Questo elenco è ottenibile presso l'Ufficio federale delle comunicazioni, rue de l'Avenir 44, casella postale, 2501 Bienne.

9

Introdotto dal n. I dell'O del 4 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5837).

Telecomunicazioni

4

784.101.2

Capitolo 2:

Offerta e immissione in commercio di impianti di telecomunicazione nuovi Sezione 1: Conformità

Art. 6

Condizioni per l'offerta e l'immissione in commercio 1

Gli impianti di telecomunicazione possono essere offerti o messi in commercio unicamente se soddisfano le esigenze fondamentali di cui all'articolo 7 e le disposizioni pertinenti della presente ordinanza.

2

La loro conformità a suddette esigenze deve essere provata, fatto salvo l'articolo 16, mediante le procedure di valutazione della conformità giusta gli articoli 13 e 14.

3

Gli impianti di telecomunicazione che non devono essere oggetto di una procedura di valutazione della conformità secondo la presente ordinanza, soggiacciono alle disposizioni in materia di offerta e immissione in commercio dell'ordinanza del 9 aprile 199710 sui prodotti elettrici a bassa tensione e dell'ordinanza del 18 novembre 200911 sulla compatibilità elettromagnetica. Sono fatti salvi gli articoli 4 e 22-25 della presente ordinanza.12 4 Agli impianti di telecomunicazione che provocano interferenze come pure ai sistemi di localizzazione e di sorveglianza impiegati dalle autorità per garantire la sicurezza pubblica si applica l'articolo 16a.13

Art. 7

Esigenze fondamentali

1

Gli impianti di telecomunicazione devono soddisfare le seguenti esigenze fondamentali:

a. la protezione della salute e la sicurezza dell'utente e di ogni altra persona, comprese le esigenze di sicurezza di cui all'articolo 2 e all'allegato 1 della Direttiva 2006/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 200614 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione, ma senza applicazione dei limiti di tensione; b. le esigenze in materia di protezione, per quanto concerne la compatibilità elettromagnetica, di cui all'articolo 5 e all'allegato 1 della Direttiva 2004/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 10 RS

734.26

11 RS

734.5

12 Nuovo testo giusta il n. II 7 dell'all. 3 all'O del 18 nov. 2009 sulla compatibilità elettromagnetica, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6243).

13 Introdotto dal n. I dell'O del 5 dic. 2003 (RU 2003 4771). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6561).

14 GU L 374 del 27.12.2006, pag. 10. Il testo di questa direttiva è ottenibile presso l'Ufficio federale dell'energia, 3003 Berna.

Impianti di telecomunicazione. O 5

784.101.2

200415 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica e che abroga la direttiva 89/336/CEE.16 2

Le esigenze sancite nel capoverso 1 lettera b non sono applicabili ai trasmettitori per radioamatori, salvo se si tratta di impianti disponibili in commercio.17 3 Gli impianti di radiocomunicazione devono inoltre essere costruiti in modo da utilizzare efficacemente lo spettro attribuito alle radiocomunicazioni terrestri o spaziali come pure le risorse orbitali al fine di evitare interferenze dannose.

4

L'UFCOM stabilisce, tenendo conto della prassi internazionale, le esigenze supplementari applicabili, come pure gli impianti di telecomunicazione o le categorie d'impianti ai quali esse si riferiscono. Gli impianti sono sottoposti alle seguenti esigenze supplementari:

a. devono potere interagire tramite reti con altri impianti ed essere collegati ad interfacce di tipo appropriato nell'intera Svizzera; b. non devono danneggiare la rete o il suo funzionamento né abusare delle risorse della stessa arrecando quindi un deterioramento inaccettabile del servizio; c. devono contenere elementi di salvaguardia per garantire la protezione dei dati personali e della vita privata degli utenti e degli abbonati; d. devono supportare funzioni speciali che consentano di evitare frodi; e. devono supportare funzioni speciali che consentano l'accesso a servizi d'emergenza;

f. essi devono supportare funzioni speciali che facilitino il loro uso da parte di utenti disabili.


Art. 8

Rispetto delle esigenze 1

Si presuppone che gli impianti di telecomunicazione fabbricati secondo le norme tecniche di cui all'articolo 31 capoverso 2 lettera a LTC soddisfino le esigenze fondamentali per quanto riguarda gli aspetti sottoposti alla disposizione citata.

2

Chi offre o mette in commercio impianti di telecomunicazione che corrispondono solo in parte o non corrispondono affatto alle norme tecniche di cui all'articolo 31 capoverso 2 lettera a LTC deve poter provare che gli impianti soddisfano in altro modo le esigenze fondamentali per quanto riguarda gli aspetti sottoposti alla disposizione citata.

15 GU L 390 del 31.12.2004, pag. 24. Il testo di questa direttiva è ottenibile presso l'Ufficio federale della comunicazione, rue de l'Avenir 44, casella postale, 2501 Bienne.

16 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 apr. 2008, in vigore dal 15 mag. 2008 (RU 2008 1903).

17 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 gen. 2005, in vigore dal 1° feb. 2005 (RU 2005 677).

Telecomunicazioni

6

784.101.2


Art. 9

Notifica degli impianti di radiocomunicazione 1

Chi desidera offrire o immettere in commercio impianti di radiocomunicazione che utilizzano bande di frequenza il cui impiego non è armonizzato a livello internazionale deve notificare all'UFCOM la sua intenzione. L'UFCOM compila l'elenco degli impianti di radiocomunicazione che non devono essere notificati18.

2

La notifica fornisce segnatamente informazioni circa le caratteristiche radio degli impianti e indica, se del caso, il numero d'identificazione dell'organismo di valutazione della conformità (art. 21 OIT). La notifica deve avvenire almeno 4 settimane prima dell'inizio dell'immissione in commercio degli impianti di telecomunicazione in questione.

3

Qualora l'UFCOM constati, in base a informazioni fornite in applicazione del capoverso 2, che l'impianto di radiocomunicazione non soddisfa le prescrizioni, può adottare le misure previste all'articolo 33 capoverso 3 LTC.

4

L'UFCOM emana le necessarie prescrizioni amministrative.


Art. 10


19

Dichiarazione di conformità 1

Chi offre o immette in commercio un impianto di telecomunicazione deve allegarvi una dichiarazione che ne attesta la conformità alle esigenze fondamentali. Può scegliere di allegare una dichiarazione di conformità completa ai sensi dell'articolo 10a o abbreviata ai sensi dell'articolo 10b.

2

La dichiarazione di conformità completa deve essere rilasciata dal fabbricante o dal suo mandatario con sede in Svizzera.

3

Se l'impianto di telecomunicazione è soggetto a più normative che richiedono una dichiarazione di conformità, è sufficiente una sola dichiarazione completa.

4

La dichiarazione di conformità deve essere redatta in una delle lingue ufficiali della Svizzera o in inglese.

5

Il fabbricante, il suo mandatario o, se nessuno dei due ha sede in Svizzera, le persone responsabili dell'offerta e dell'immissione in commercio devono essere in grado di presentare una copia della dichiarazione di conformità completa per dieci anni a decorrere dalla data di fabbricazione dell'impianto di telecomunicazione. In caso di fabbricazione in serie, il termine decorre dalla data di fabbricazione dell'ultimo esemplare.

a20 Contenuto della dichiarazione di conformità completa La dichiarazione di conformità completa comprende segnatamente le seguenti indicazioni: 18 Questo elenco è ottenibile presso l'Ufficio federale delle comunicazioni, rue de l'Avenir 44, casella postale, 2501 Bienne.

19 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6561).

20 Introdotto dal n. I dell'O del 31 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6561).

Impianti di telecomunicazione. O 7

784.101.2

a. il nome e l'indirizzo del fabbricante o del suo mandatario con sede in Svizzera;

b. una descrizione dell'impianto di telecomunicazione che ne permetta l'identificazione;

c. il riferimento alla presente ordinanza o ad un atto legislativo riconosciuto nell'ambito di un accordo internazionale; d. le prescrizioni, le norme tecniche o le altre specifiche applicate, con l'indicazione della versione; e. la data della dichiarazione; f.

l'identità e la firma della persona autorizzata a firmare la dichiarazione.

b21 Contenuto della dichiarazione di conformità abbreviata 1

La dichiarazione di conformità abbreviata comprende segnatamente l'indicazione secondo la quale l'impianto di telecomunicazione è conforme alle disposizioni della presente ordinanza o ad un atto legislativo riconosciuto nell'ambito di un accordo internazionale.

2

Questa indicazione è accompagnata da: a. la menzione del luogo esatto dove può essere ottenuta una copia della dichiarazione di conformità ai sensi dell'articolo 10a; o b. una copia della dichiarazione di conformità ai sensi dell'articolo 10a, in lingua originale.


Art. 11

Informazioni per l'utente 1

Chi offre o mette in commercio un impianto di telecomunicazione deve allegarvi le informazioni sull'uso cui l'apparecchio è destinato, comprese le eventuali restrizioni d'utilizzo e le eventuali interfacce delle reti di telecomunicazione alle quali può essere collegato. 2 L'articolo 10 capoverso 6 è applicabile per analogia.

3

L'UFCOM emana le necessarie prescrizioni amministrative.


Art. 12

Documentazione tecnica

1

Senza pregiudizio delle disposizioni previste dalle procedure di valutazione della conformità (allegati II-V), la persona responsabile dell'offerta e dell'immissione in commercio degli impianti di telecomunicazione deve poter presentare la documentazione tecnica che provi la loro conformità alle esigenze fondamentali.22 2 La documentazione tecnica deve contenere almeno quanto segue: 21 Introdotto dal n. I dell'O del 31 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6561).

22 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5837).

Telecomunicazioni

8

784.101.2

a. una descrizione generale dell'impianto di telecomunicazione, preferibilmente corredata di fotografie, che permetta di identificarlo;

b. disegni di progettazione e fabbricazione nonché elenchi di componenti, sottounità, circuiti ecc.;

c. le descrizioni e spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e elenchi e del funzionamento dell'impianto di telecomunicazione; d. un elenco delle norme tecniche secondo l'articolo 31 capoverso 2 lettera a LTC, applicate interamente o solo in parte, come pure una descrizione e una spiegazione delle soluzioni adottate per soddisfare le esigenze fondamentali di cui all'articolo 7 qualora le norme definite giusta l'articolo 31 capoverso 2 lettera a LTC non siano state applicate o non esistano; e. i risultati dei calcoli di concezione, delle prove effettuate, ecc.; f.

le relazioni sulle prove effettuate.

3

Deve essere redatta in una delle lingue ufficiali della Svizzera o in inglese; o almeno devono esserlo le informazioni fornite per la sua valutazione.

4

L'articolo 10 capoverso 6 è applicabile per analogia.

Sezione 2: Procedure di valutazione applicabili

Art. 13

Impianti di radiocomunicazione 1

Gli impianti riceventi di radiocomunicazione possono essere sottoposti a una delle seguenti procedure:

a. procedura del controllo di fabbricazione interno (allegato II); b. procedura del dossier tecnico di fabbricazione (allegato IV); c. procedura della garanzia qualità totale (allegato V).

2

Gli impianti di radiocomunicazione trasmittenti o ricetrasmittenti che soddisfano le norme tecniche stabilite dall'UFCOM (art. 31 cpv. 2 lett. a LTC) possono essere sottoposti a una delle seguenti procedure: a. procedura del controllo di fabbricazione interno, più prove specifiche (allegato III);

b. procedura del dossier tecnico di fabbricazione (allegato IV); c. procedura della garanzia qualità totale (allegato V).

3

Gli impianti di radiocomunicazione trasmittenti o ricetrasmittenti che non soddisfano del tutto o solo parzialmente le norme tecniche stabilite dall'UFCOM (art. 31 cpv. 2 lett. a LTC) possono essere sottoposti a una delle seguenti procedure:

a. procedura del dossier tecnico di fabbricazione (allegato IV); b. procedura della garanzia qualità totale (allegato V).

Impianti di telecomunicazione. O 9

784.101.2

4

Al fine di provare la loro conformità alle esigenze fondamentali in virtù dell'articolo 7 capoverso 1 lettera a, gli impianti di radiocomunicazione possono essere sottoposti anche alla procedura del controllo di fabbricazione interno (allegato II).

5

…23


Art. 14

Impianti terminali di telecomunicazione collegati per filo 1

Gli impianti terminali di telecomunicazione collegati per filo possono essere sottoposti a una delle seguenti procedure:

a. procedura del controllo di fabbricazione interno (allegato II); b. procedura del dossier tecnico di fabbricazione (allegato IV); c. procedura della garanzia qualità totale (allegato V).

2

Al fine di provare la loro conformità alle esigenze fondamentali in virtù dell'articolo 7 capoverso 1 lettera a, gli impianti terminali di telecomunicazione collegati per filo possono essere sottoposti anche alla procedura del controllo di fabbricazione interno (allegato II).

3

…24

Sezione 3:

Laboratori di prova e organismi di valutazione della conformità

Art. 15

1 I laboratori di prova e gli organismi di valutazione della conformità che elaborano rapporti o rilasciano attestazioni devono essere: a. accreditati conformemente all'ordinanza del 17 giugno 199625 sull'accreditamento e sulla designazione;

b. riconosciuti in Svizzera in virtù di accordi internazionali; oppure c. autorizzati altrimenti secondo il diritto svizzero.

2

Chi si fonda su documenti di un servizio diverso da quelli citati nel capoverso 1 deve provare con verosimiglianza che le procedure di prova o di valutazione e le qualificazioni di detto servizio soddisfano le esigenze svizzere (art. 18 cpv. 2 LOTC).

23 Abrogato dal n. II 7 dell'all. 3 all'O del 18 nov. 2009 sulla compatibilità elettromagnetica, con effetto dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6243).

24 Abrogato dal n. II 7 dell'all. 3 all'O del 18 nov. 2009 sulla compatibilità elettromagnetica, con effetto dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6243).

25 RS

946.512

Telecomunicazioni

10

784.101.2

Sezione 4:

Impianti di telecomunicazione non soggetti alla valutazione della conformità26


Art. 16

Non sono soggetti alla valutazione della conformità:27 a. gli impianti di telecomunicazione installati ed esercitati esclusivamente per scopi militari o di protezione civile o per altri scopi legati a situazioni straordinarie, sempre che non siano installati ed esercitati su una rete di radiocomunicazione comune ad altri organismi; b. gli impianti di radiocomunicazione installati ed esercitati esclusivamente per scopi di sperimentazione tecnica, sulla base di una concessione di radiocomunicazione rilasciata appositamente; c. gli impianti di radiocomunicazione che sono oggetto di dimostrazione in virtù di una concessione di radiocomunicazione temporanea rilasciata esclusivamente per tale scopo;

d. gli impianti di radiocomunicazione installati ed esercitati su frequenze inferiori a 9 kHz e superiori a 3000 Ghz;

e.28 gli impianti di radiocomunicazione per radioamatori non disponibili in commercio;

ebis.29 i kit di montaggio (art. 2 cpv. 4) per radioamatori, a prescindere dal fatto che siano disponibili o meno in commercio; eter. 30 gli impianti di radiocomunicazione per radioamatori disponibili in commercio, che sono stati modificati per uso proprio da un radioamatore autorizzato conformemente all'articolo 33 capoversi 4 o 5 dell'ordinanza del 9 marzo 200731 sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione;

f. gli impianti di radiocomunicazione che persone aventi domicilio o sede all'estero installano temporaneamente ed esercitano per un periodo non superiore a tre mesi, se: 1. l'installazione e l'esercizio di tali impianti sono ammessi nel relativo Stato e

2. la potenza e le frequenze degli impianti sono conformi alle prescrizioni tecniche definite dall'UFCOM; 26 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 apr. 2008, in vigore dal 15 mag. 2008 (RU 2008 1903).

27 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 apr. 2008, in vigore dal 15 mag. 2008 (RU 2008 1903).

28 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5837).

29 Introdotta dal n. I dell'O del 4 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5837).

30 Introdotta dal n. I dell'O del 4 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5837).

31 RS

784.102.1

Impianti di telecomunicazione. O 11

784.101.2

g. gli impianti di radiotelefonia e di radionavigazione fissi installati ed esercitati esclusivamente su aeromobili, che servono a coordinare il traffico aereo e a garantire un pilotaggio sicuro degli aeromobili, e che sono riconosciuti a tale scopo dall'Ufficio federale dell'aviazione civile; quest'ultimo comunica all'UFCOM gli impianti riconosciuti;

gbis.32 gli impianti riceventi di radiocomunicazione utilizzati esclusivamente per la ricezione dei segnali emessi dalle stazioni di radiofaro e dai satelliti di radionavigazione; h. gli impianti che servono unicamente alla ricezione di programmi radiofonici e televisivi;

hbis. 33 gli impianti riceventi di radiocomunicazione utilizzati esclusivamente per la ricezione della frequenza campione e del segnale orario; i.34 gli impianti terminali di telecomunicazione collegati per filo installati ed esercitati esclusivamente allo scopo di effettuare prove tecniche per un massimo di 18 mesi; j.35 gli impianti terminali di telecomunicazione collegati per filo installati ed esercitati esclusivamente da beneficiari istituzionali di privilegi, immunità e facilitazioni di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettere a, b, d-f, i e k-l della legge del 22 giugno 200736 sullo Stato ospite nei propri edifici o parti di edificio o in un'area contigua; k.37 gli impianti di telecomunicazione per misurazioni e per prove, ossia quelli installati ed esercitati da persone specializzate nel settore delle telecomunicazioni per individuare e diagnosticare i problemi al momento della messa in servizio, dell'installazione e dell'esercizio degli impianti di telecomunicazione oppure per determinare le loro caratteristiche e verificare il loro corretto funzionamento; l.38 gli impianti di telecomunicazione di cui all'articolo 6 capoverso 4.

32 Introdotta dal n. I dell'O del 5 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4771).

33 Introdotta dal n. I dell'O del 5 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4771).

34 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 mar. 2007, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 995).

35 Nuovo testo giusta il n. 12 dell'all. dell'O del 7 dic. 2007 sullo Stato ospite, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6657).

36 RS

192.12

37 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 gen. 2005, in vigore dal 1° feb. 2005 (RU 2005 677).

38 Introdotta dal n. I dell'O del 5 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4771).

Telecomunicazioni

12

784.101.2

Sezione 5: Disposizioni particolari
a39 Offerta ed immissione in commercio di impianti di telecomunicazione che provocano interferenze, come pure di sistemi di localizzazione e di sorveglianza impiegati dalle autorità per garantire la sicurezza pubblica 1

In deroga all'articolo 6 capoverso 1, i seguenti impianti devono soddisfare soltanto le esigenze fondamentali di cui all'articolo 7 capoverso 1 lettera a: a. gli impianti di telecomunicazione che provocano interferenze impiegati nell'interesse della sicurezza pubblica dalle autorità di polizia e di perseguimento penale; b. i sistemi di localizzazione e i sistemi di sorveglianza impiegati dalle autorità nell'interesse della sicurezza pubblica.

2

Tali impianti possono essere offerti e consegnati soltanto alle autorità menzionate.

Possono essere esercitati soltanto da queste ultime alle condizioni fissate agli articoli 49-55 dell'ordinanza del 9 marzo 200740 sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione.

3

Chi vuole offrire e immettere in commercio questi impianti deve dapprima ottenere un'autorizzazione dell'UFCOM. Quest'ultimo disciplina le condizioni e gli oneri relativi all'autorizzazione.

4

In caso di mancato rispetto delle condizioni e degli oneri relativi all'autorizzazione, l'UFCOM può ritirare quest'ultima senza indennizzo.

5

L'UFCOM tiene a disposizione delle autorità di cui al capoverso 1 una lista delle persone titolari di un'autorizzazione.


Art. 17

Restrizioni 1 Gli impianti di telecomunicazione di cui all'articolo 16 capoverso 1 lettere b, c, f, i e j non possono essere né offerti né messi in commercio.

1bis

e 1ter ...41

2

Gli impianti riceventi di radiocomunicazione per l'ascolto di trasmissioni di radiocomunicazione pubbliche ai sensi dell'articolo 179bis del Codice penale42 possono essere offerti unicamente a tale scopo.43 3

…44

39 Introdotto dal n. I dell'O del 31 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6561).

40 RS 784.102.1 41 Introdotti dal n. I dell'O del 9 mar. 2007 (RU 2007 995). Abrogati dal n. I dell'O del 31 ott. 2012, con effetto dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6561).

42 RS

311.0

43 Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 7 dic. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 7085).

44 Abrogato dal n. I dell'O del 16 apr. 2008, con effetto dal 15 mag. 2008 (RU 2008 1903).

Impianti di telecomunicazione. O 13

784.101.2


Art. 18

Fiere e dimostrazioni 1

Chiunque espone impianti di telecomunicazione che non soddisfano le condizioni richieste per la loro immissione in commercio deve indicare chiaramente che questi non sono conformi alle prescrizioni e che non possono essere messi in commercio.

2

Chi vuole installare ed esercitare per dimostrazione un impianto terminale di telecomunicazione che non soddisfa le condizioni richieste per l'immissione in commercio, allacciandolo alle rete di un fornitore di servizi di telecomunicazione, deve ottenere il consenso di quest'ultimo.

3

Chi vuole installare ed esercitare per dimostrazione un impianto di radiocomunicazione che non soddisfa le condizioni richieste per la sua immissione in commercio deve ottenere la necessaria concessione (art. 37 dell'O del 9 mar. 200745 sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione).46 4

Rimane salvo l'articolo 18 dell'ordinanza del 9 aprile 199747 sui prodotti elettrici a bassa tensione.


Art. 19


48

Offerta di impianti di radiocomunicazione il cui esercizio è vietato Chi offre un impianto di radiocomunicazione che non può essere esercitato in Svizzera deve garantire che l'acquirente sia informato del divieto.

Capitolo 3:

Offerta, immissione in commercio, installazione ed esercizio di impianti di telecomunicazione usati49

Art. 20

Offerta e immissione in commercio di impianti di telecomunicazione usati50 1

Gli impianti di telecomunicazione usati possono essere offerti e immessi in commercio unicamente se rispettano le disposizioni in vigore al momento in cui erano stati offerti o immessi in commercio per la prima volta.51 2

Gli impianti di telecomunicazione usati, i cui componenti importanti per il funzionamento sono stati modificati, sono soggetti alle stesse disposizioni applicabili agli impianti nuovi.

45 RS

784.102.1

46 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 mar. 2007, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 995).

47 RS

734.26

48 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 apr. 2008, in vigore dal 15 mag. 2008 (RU 2008 1903).

49 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 mar. 2007, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 995).

50 Introdotta dal n. I dell'O del 9 mar. 2007, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 995).

51 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 mar. 2007 , in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 995).

Telecomunicazioni

14

784.101.2

3

Chi vuole immettere in commercio un impianto di telecomunicazione usato deve trasmettere all'acquirente le informazioni sulle eventuali restrizioni d'utilizzo di cui l'impianto era corredato al momento dell'acquisto.52 4 L'articolo 19 è applicabile per analogia.53
a54 Installazione ed esercizio di impianti di telecomunicazione usati In caso di modifiche sostanziali delle norme o prescrizioni tecniche applicabili, l'UFCOM emana se necessario prescrizioni tecniche e amministrative relative all'installazione e all'esercizio di impianti di telecomunicazione usati.

Capitolo 4: Contrassegno (scritta)

Art. 21

1 Tutti gli impianti di telecomunicazione offerti, messi in commercio, installati o esercitati devono recare le indicazioni seguenti, apposte in modo duraturo e facilmente leggibile: a. il

tipo;

b. il nome del fabbricante o della persona responsabile dell'immissione in commercio;

c. il numero di lotto o di serie; d. se del caso, l'identificatore della categoria d'impianti (art. 5); e.55 il contrassegno di conformità.

2

Devono inoltre recare il numero d'identificazione dell'organismo responsabile della valutazione della conformità gli impianti di telecomunicazione che non sono stati oggetto di: a. una procedura del controllo di fabbricazione interno (allegato II); oppure b. una procedura del controllo di fabbricazione interno, più prove specifiche (allegato III), per quanto le norme tecniche di cui all'articolo 4 capoverso 2 definiscano le serie di prove radio essenziali.

3

Il numero d'identificazione deve figurare sull'impianto stesso. La scritta dev'essere ben visibile, facilmente leggibile e indelebile.

4

L'UFCOM può riconoscere numeri d'identificazione esteri o altre indicazioni attinenti all'organo responsabile della valutazione della conformità. Tali numeri e indicazioni sostituiscono i numeri d'identificazione di cui al capoverso 2.

52 Introdotto dal n. I dell'O del 31 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6561).

53 Introdotto dal n. I dell'O del 31 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6561).

54 Introdotto dal n. I dell'O del 9 mar. 2007 (RU 2007 995). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5837).

55 Introdotta dal n. I dell'O del 16 apr. 2008, in vigore dal 15 mag. 2008 (RU 2008 1903).

Impianti di telecomunicazione. O 15

784.101.2

4bis

L'UFCOM determina i contrassegni di conformità.56 5

Le indicazioni di cui ai capoversi 1 e 2 devono essere apposte dal fabbricante, dal suo mandatario oppure dalla persona responsabile dell'offerta o dell'immissione in commercio.

6

In via eccezionale, l'UFCOM può assicurare in altro modo l'identificabilità di un impianto di telecomunicazione.

7

Può emanare le prescrizioni amministrative necessarie.

Capitolo 5: Controllo

Art. 22

Principi 1 L'UFCOM controlla se gli impianti di telecomunicazione offerti, messi in commercio, installati ed esercitati soddisfano le disposizioni della presente ordinanza nonché le proprie prescrizioni (art. 33 cpv. 1 LTC). Per il controllo degli aspetti di sicurezza elettrica (art. 7 cpv. 1 lett. a), consulta l'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte.

2

A tale scopo procede a controlli per campioni. Effettua un controllo qualora vi sia motivo di credere che un impianto di telecomunicazione non corrisponda alle disposizioni della presente ordinanza e alle prescrizioni definite dall'UFCOM. È pure autorizzato a controllare impianti di radiocomunicazione nell'ambito dell'esame di una domanda di concessione, a patto che, nell'ambito di una domanda di concessione di servizi, il richiedente e colui che eserciterà gli impianti siano effettivamente la stessa persona.

3

Può esigere che l'Amministrazione federale delle dogane gli fornisca informazioni in merito agli impianti di telecomunicazione importati su un arco di tempo determinato.

4

Per quanto attiene agli impianti di telecomunicazione militari, rimane salva l'ordinanza del 2 maggio 199057 concernente la protezione delle opere militari.


Art. 23

Mezzi di controllo

1

L'UFCOM è autorizzato, nell'ambito dei controlli, a richiedere alla persona responsabile dell'offerta o dell'immissione in commercio i documenti e le informazioni necessari per verificare se gli impianti di telecomunicazione sono conformi alle disposizioni della presente ordinanza e alle proprie prescrizioni, nonché a esigere la consegna gratuita di impianti per esaminarli o farli esaminare da uno dei servizi di cui all'articolo 15.58 56 Introdotto dal n. I dell'O del 16 apr. 2008, in vigore dal 15 mag. 2008 (RU 2008 1903).

57 RS

510.518.1

58 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 mar. 2007, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 995).

Telecomunicazioni

16

784.101.2

2

Durante i controlli, l'utente è tenuto a fornire i documenti in suo possesso relativi agli impianti di telecomunicazione, come pure le informazioni che permettono d'identificare la persona responsabile dell'offerta e dell'immissione in commercio.

3

L'UFCOM può fare esaminare gli impianti da uno dei servizi indicati di cui all'articolo 15 se:

a. la persona responsabile dell'offerta o dell'immissione in commercio non fornisce tutti o parte dei documenti o delle informazioni richiesti entro il termine fissato dall'UFCOM;

b. suppone che gli impianti di telecomunicazione non rispettino le prescrizioni in vigore;

c. suppone che una dichiarazione di conformità o qualsiasi altro certificato presentato non corrisponda all'impianto;

d. dalla dichiarazione di conformità non risulta chiaramente che l'impianto di telecomunicazione rispetta le esigenze richieste; e. lo richiede la persona responsabile dell'offerta o dell'immissione in commercio.59

4

…60

5

I costi legati alle prove sono assunti dalla persona responsabile dell'offerta o dell'immissione in commercio:

a. se non ha potuto fornire entro il termine stabilito dall'UFCOM le informazioni e i documenti richiesti, o ne ha potuto fornire solo una parte; oppure b. se dalle prove risulta che gli impianti non soddisfano le esigenze.

6

Prima di far esaminare gli impianti da un servizio di cui all'articolo 15, l'UFCOM sente la persona responsabile dell'offerta o dell'immissione in commercio.61

Art. 24

62 Misure 1 Se dal controllo o dalla verifica eseguiti risulta che le disposizioni della presente ordinanza o le prescrizioni dell'UFCOM sono state disattese, quest'ultimo, dopo aver sentito la persona responsabile dell'offerta, dell'immissione in commercio o dell'esercizio, può ordinare le misure previste dall'articolo 33 capoverso 3 LTC. Può pubblicare le misure adottate o renderle accessibili mediante procedura di richiamo.

2

L'articolo 19 capoverso 7 LOTC è applicabile.

59 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 mar. 2007, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 995).

60 Abrogato dal n. I dell'O del 9 mar. 2007, con effetto dal 1° apr. 2007 (RU 2007 995).

61 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 mar. 2007, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 995).

62 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6561).

Impianti di telecomunicazione. O 17

784.101.2

3

L'UFCOM può informare la popolazione della non-conformità tecnica di un impianto di telecomunicazione, in particolare quando non è possibile identificare tutti i responsabili dell'immissione in commercio o se questi ultimi sono troppo numerosi. A tal fine pubblica le seguenti informazioni in Internet o in un'altra forma: a. le misure adottate; b. l'uso cui l'impianto di telecomunicazione è destinato; c. il contrassegno e altre informazioni che ne permettono l'identificazione, come il fabbricante, il marchio e il tipo; d. fotografie dell'impianto di telecomunicazione e del suo imballaggio; e. la data della decisione di non conformità.


Art. 25

Interferenze 1 L'UFCOM ha accesso in qualsiasi momento agli impianti di telecomunicazione che interferiscono con il traffico delle telecomunicazioni o la radiodiffusione e può adottare le misure previste dall'articolo 34 LTC.

2

Per il resto, gli articoli 22 e 23 sono applicabili per analogia.

Capitolo 6: Disposizioni transitorie Sezione 1: Impianti di telecomunicazione

Art. 26

63 1 Fatte salve modifiche sostanziali delle norme tecniche applicabili, i seguenti impianti di telecomunicazione usati possono ancora essere offerti e immessi in commercio: a. gli impianti di telecomunicazione omologati secondo l'ordinanza del 25 marzo 199264 sugli impianti d'utente; b. gli impianti di diffusione e di ridiffusione approvati dall'Azienda delle PTT65 secondo l'ordinanza del 16 marzo 199266 sulla radiotelevisione; c. gli impianti di telecomunicazione omologati secondo l'ordinanza del 6 ottobre 199767 sugli impianti di telecomunicazione;

d. gli impianti di telecomunicazione conformi alle esigenze fondamentali di cui all'articolo 5 della Direttiva 98/13/CE del Parlamento europeo e del Consi63 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 mar. 2007, in vigore dal 1° apr. 2007

(RU 2007 995).

64 [RU

1992 901, 1993 2551, 1995 5241. RU 1997 2853 art. 34 cpv. 1] 65 Attualmente «Swisscom SA» 66 [RU

1992 680 2516, 1993 3357, 1994 3083, 1995 1406, 1996 2243 n. I 67, 1997 152.

RU 1997 2903 art. 57] 67 [RU

1997 2853, 1999 370, 2000 1058 3012. RU 2002 2068 art. 32]

Telecomunicazioni

18

784.101.2

glio, del 12 febbraio 199868, relativa alle apparecchiature terminali di telecomunicazione e alle apparecchiature di stazioni terrestri di comunicazione via satellite, incluso il reciproco riconoscimento della loro conformità e che sono stati oggetto di una procedura di valutazione della conformità prima del 1° maggio 2000.

2

Gli impianti di telecomunicazione che cumulativamente soddisfano le condizioni seguenti possono ancora essere installati ed esercitati senza essere sottoposti a una procedura di valutazione della conformità se: a. non erano soggetti all'ordinanza del 25 marzo 1992 sugli impianti d'utente; b. dovevano essere oggetto di una procedura di valutazione della conformità secondo l'ordinanza del 6 ottobre 1997 sugli impianti di telecomunicazione; c. sono stati installati ed esercitati prima del 1° gennaio 1998, oppure corrispondono in tutti i punti a un campione di una serie installato ed esercitato prima del 1° gennaio 1998.

3

Gli impianti di cui al capoverso 2 non possono essere offerti né immessi in commercio senza essere oggetto di una procedura di valutazione della conformità.

4

La sostituzione degli impianti di cui al capoverso 2 con impianti identici non sottoposti a una nuova procedura di valutazione della conformità può essere autorizzata dall'UFCOM qualora importanti motivi economici lo esigano.

5

In caso di modifiche sostanziali delle norme tecniche applicabili, l'UFCOM emana se necessario prescrizioni tecniche e amministrative relative agli impianti di telecomunicazione già offerti o immessi in commercio.

6

Gli impianti riceventi di radiocomunicazione e gli impianti di radiocomunicazione per radioamatori, che non sono stati oggetto di una procedura di valutazione della conformità prima del 1° maggio 2001, possono continuare a essere installati ed esercitati senza essere sottoposti a una procedura di valutazione della conformità.

Essi non possono essere offerti né immessi in commercio senza essere oggetto di una procedura di valutazione della conformità.

7

...69

8

Le dichiarazioni di conformità possono essere rilasciate senza rimando alla presente ordinanza o ad un atto legislativo riconosciuto nell'ambito di un accordo internazionale (art. 10a lett. c) fino al 30 giugno 2013.70

68 GU L 74 del 12.3.1998, pag. 1. Il testo della direttiva è ottenibile presso l'Ufficio federale delle comunicazioni, 44, Rue de l'Avenir, casella postale, 2501 Bienne.

69 Introdotto dal n. I dell'O del 16 apr. 2008 (RU 2008 1903). Abrogato dal n. I dell'O del 31 ott. 2012, con effetto dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6561).

70 Introdotto dal n. I dell'O del 31 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6561).

Impianti di telecomunicazione. O 19

784.101.2

Sezione 2: …

Art. 27

a 2971 Sezione 3: Valutazione della conformità da parte dell'UFCOM

Art. 30

1 In assenza dell'organismo di valutazione della conformità ai sensi dell'articolo 15 capoverso 1 lettere a e c, l'UFCOM ne assume i compiti per quanto riguarda le procedure del controllo di fabbricazione interno, più prove specifiche (allegato III), del dossier tecnico di fabbricazione (allegato IV) e della garanzia qualità totale (allegato V). Esso regola le modalità transitorie in collaborazione con il Segretariato di stato dell'economia.

2

L'UFCOM rilascia un certificato di garanzia qualità totale (allegato V) se il richiedente prova che:

a. possiede un certificato di garanzia della qualità ISO 9001 di un organismo di valutazione della conformità riconosciuto in Svizzera; b. soddisfa le condizioni previste da detta procedura (allegato V).

Capitolo 7: Disposizioni finali

Art. 31

Esecuzione

1

L'UFCOM è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza.

2

È autorizzato a stipulare accordi internazionali su questioni tecniche e amministrative attinenti alla presente ordinanza.


Art. 32

Diritto previgente:

abrogazione

L'ordinanza del 6 ottobre 199772 sugli impianti di telecomunicazione è abrogata.


Art. 33

Entrata in

vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1o luglio 2002.

71 Abrogati dal n. I dell'O del 9 mar. 2007, con effetto dal 1° apr. 2007 (RU 2007 995).

72 [RU

1997 2853, 1999 370, 2000 1058 3012]

Telecomunicazioni

20

784.101.2

Allegato I

Elenco delle procedure Allegato II

Procedura del controllo di fabbricazione interno Allegato III

Procedura del controllo di fabbricazione interno, più prove specifiche Allegato IV

Procedura del dossier tecnico di fabbricazione Allegato V

Procedura della garanzia qualità totale

Impianti di telecomunicazione. O 21

784.101.2

Allegato II

(art. 13, 14 e 21)

Procedura del controllo di fabbricazione interno 1

Il controllo di fabbricazione interno è la procedura con cui il fabbricante o il suo mandatario con sede in Svizzera, che soddisfa gli obblighi di cui al punto 2, si accerta e dichiara che gli impianti di telecomunicazione in questione soddisfano le esigenze dell'ordinanza ad essi applicabili. II fabbricante o il suo mandatario con sede in Svizzera redige una dichiarazione scritta di conformità.

2

II fabbricante redige la documentazione tecnica descritta nell'articolo 12 capoverso 2 dell'ordinanza.

3

La documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformità dell'impianto di telecomunicazione alle esigenze corrispondenti dell'ordinanza. Essa deve comprendere il progetto, la fabbricazione ed il funzionamento dell'impianto di telecomunicazione.

4

Il fabbricante adotta tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione garantisca la conformità degli impianti di telecomunicazione alla documentazione tecnica di cui all'articolo 12 capoverso 2 e alle esigenze dell'ordinanza ad essi applicabili.

Telecomunicazioni

22

784.101.2

Allegato III73 (art. 13, 21 e 30)

Procedura del controllo di fabbricazione interno, più prove specifiche 1

La procedura di controllo di fabbricazione interno, più prove specifiche comprende la procedura descritta nell'allegato II, completata dalle seguenti esigenze supplementari.

2

Per ciascun tipo di apparecchio vengono effettuate, ad opera del fabbricante o per suo conto, tutte le serie di prove radio essenziali. L'individuazione delle serie di prove considerate essenziali compete a un organismo di valutazione della conformità scelto dal fabbricante, salvo che le serie di prove siano definite dalle norme tecniche. L'organismo di valutazione della conformità tiene in debita considerazione le decisioni precedenti prese dagli organismi di valutazione della conformità.

3

Il fabbricante o il suo mandatario con sede in Svizzera o la persona responsabile per l'immissione in commercio dell'impianto di telecomunicazione dichiara che le prove sono state effettuate e che l'impianto di telecomunicazione soddisfa le esigenze fondamentali; nel corso del processo di fabbricazione egli appone il numero di identificazione dell'organismo di valutazione della conformità.

73 Aggiornato dal n. II dell'O del 5 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4771).

Impianti di telecomunicazione. O 23

784.101.2

Allegato IV

(art. 13, 14 e 30)

Procedura del dossier tecnico di fabbricazione 1

La procedura del dossier tecnico di fabbricazione comprende:per gli impianti di radiocomunicazione la procedura descritta nell'allegato III, completata dalle seguenti esigenze supplementari;

per gli impianti terminali di telecomunicazione collegati per filo la procedura descritta nell'allegato II, completata dalle seguenti esigenze.

2

La documentazione tecnica descritta nell'articolo 12 capoverso 2 dell'ordinanza e, se del caso, la dichiarazione di conformità alle serie di prove radio essenziali di cui al punto 3 dell'allegato III costituiscono un dossier tecnico di fabbricazione.

3

Il fabbricante, il suo mandatario con sede in Svizzera o la persona responsabile dell'immissione in commercio dell'impianto di telecomunicazione sottopone il dossier a uno o più organismi di valutazione della conformità; ciascuno di tali organismi di valutazione della conformità deve essere informato degli altri organismi che hanno ricevuto il dossier.

4

L'organismo di valutazione della conformità esamina il dossier e, se ritiene che non sia stato adeguatamente dimostrato che le esigenze fondamentali sono state soddisfatte, può emettere un parere al fabbricante, al suo rappresentante o alla persona responsabile dell'immissione in commercio dell'impianto di telecomunicazione e ne informa gli altri organismi di valutazione della conformità che hanno ricevuto il dossier. Tale parere è emesso entro quattro settimane dalla ricezione del dossier da parte dell'organismo di valutazione della conformità. L'impianto di telecomunicazione può essere messo in commercio alla data della ricezione del parere o trascorso un periodo di quattro settimane, fatto salvo quanto previsto nell'articolo 33 capoverso 3 LTC.

5

Il fabbricante, il suo mandatario con sede in Svizzera o la persona responsabile per 1'immissione in commercio dell'impianto di telecomunicazione tiene il dossier a disposizione delle autorità nazionali competenti, a fini ispettivi, per almeno dieci anni dalla data di fabbricazione dell'ultimo impianto di telecomunicazione.

Telecomunicazioni

24

784.101.2

Allegato V74 (art. 13, 14 e 30)

Procedura della garanzia qualità totale 1

La garanzia qualità totale è la procedura con cui il fabbricante che soddisfa gli obblighi di cui al punto 2 si accerta e dichiara che gli impianti di telecomunicazione in questione soddisfano le esigenze della presente ordinanza ad essi applicabili. Il fabbricante o il suo mandatario con sede in Svizzera redige una dichiarazione di conformità.

2

Il fabbricante applica un sistema garanzia qualità approvato per la progettazione, la fabbricazione, l'ispezione finale e il collaudo degli impianti di telecomunicazione secondo quanto specificato al punto 3 ed è soggetto alla sorveglianza di cui al punto 4.

3

Sistema garanzia qualità 3.1

Il fabbricante presenta una domanda di valutazione del suo sistema garanzia qualità ad un organismo di valutazione della conformità di sua scelta.

tutte le informazioni utili sugli impianti di telecomunicazione previsti,

la documentazione relativa al sistema garanzia qualità (n. 3.2).

3.2

II sistema garanzia qualità deve garantire la conformità degli impianti di telecomunicazione alle esigenze della presente ordinanza ad essi applicabili.

Tutti i criteri, le esigenze e le disposizioni adottati dal fabbricante devono essere documentati in modo sistematico e ordinato sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. Questa documentazione relativa al sistema garanzia qualità deve permettere un'interpretazione uniforme delle misure e delle procedure nonché dei programmi, schemi, manuali e rapporti riguardanti la qualità.

Detta documentazione deve includere in particolare un'adeguata descrizione:degli obiettivi di qualità, della struttura organizzativa, delle responsabilità di gestione in materia di progettazione e di qualità degli impianti di telecomunicazione,

delle prescrizioni, norme tecniche o altre specificazioni che si applicano agli impianti di telecomunicazione e, qualora le norme di cui all'articolo 31 capoverso 2 lettera a, LTC non vengano applicate pienamente, una descrizione dei mezzi che saranno utilizzati affinché le esigenze fondamentali siano rispettate,

delle tecniche di controllo e verifica della progettazione, dei processi e degli interventi sistematici che verranno applicati alla progettazione degli impianti di telecomunicazione appartenenti alla categoria d'impianti in questione,

74 Aggiornato dal n. II dell'O del 5 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4771).

Impianti di telecomunicazione. O 25

784.101.2

delle corrispondenti tecniche di fabbricazione, di controllo della qualità, dei processi e degli interventi sistematici che saranno effettuati,

degli esami e delle prove che saranno effettuati prima, durante e dopo la fabbricazione con indicazione della frequenza con cui si intende effettuarli nonché, ove opportuno, dei risultati delle prove effettuate prima della produzione,

dei mezzi atti a garantire che le attrezzature per le prove e gli esami siano conformi ai requisiti per l'esecuzione delle prove necessarie,

della documentazione in materia di qualità, cioè i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale, ecc.,

dei mezzi di controllo dell'ottenimento della qualità richiesta in materia di progettazione e di prodotto, nonché dell'efficacia di funzionamento del sistema qualità.

3.3

L'organismo di valutazione della conformità valuta il sistema garanzia qualità per determinare se soddisfa le esigenze di cui al punto 3.2. Esso presume la conformità a tali esigenze dei sistemi garanzia qualità che soddisfano la norma corrispondente75.

L'organismo di valutazione della conformità esamina in particolare se il sistema controllo garanzia qualità garantisce la conformità degli impianti di telecomunicazione alle esigenze dell'ordinanza alla luce della pertinente documentazione fornita a norma dei punti 3.1 e 3.2, inclusi, se del caso, i risultati delle prove fornite dal fabbricante.

Nel gruppo incaricato della valutazione deve essere presente almeno un esperto nella tecnologia degli impianti di telecomunicazione oggetto della valutazione. La procedura di valutazione deve comprendere una visita agli impianti del fabbricante.

La decisione viene notificata al fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione.

3.4

II fabbricante si impegna a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema garanzia qualità approvato ed a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace.

II fabbricante o il suo mandatario con sede in Svizzera tengono informato l'organismo di valutazione della conformità che ha approvato il sistema garanzia qualità di qualsiasi modifica prevista del sistema.

L'organismo di valutazione della conformità valuta le modifiche proposte e decide se il sistema garanzia qualità modificato continua a soddisfare le esigenze di cui al punto 3.2 o se è necessaria una seconda valutazione.

L'organismo di valutazione della conformità comunica la sua decisione al fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione.

75 Questa norma (EN ISO 9001) sarà completata in modo da tener conto della specificità degli impianti di telecomunicazione.

Telecomunicazioni

26

784.101.2

4

Sorveglianza sotto la responsabilità dell'organismo di valutazione della conformità 4.1

La sorveglianza deve garantire che il fabbricante soddisfi tutti gli obblighi derivanti dal sistema garanzia qualità approvato.

4.2

II fabbricante deve consentire all'organismo di valutazione della conformità di accedere a fini ispettivi ai locali di progettazione, fabbricazione, ispezione, prova e deposito fornendo tutte le necessarie informazioni, in particolare:la documentazione relativa al sistema garanzia qualità,

la documentazione in materia di qualità prevista dalla sezione «Progettazione» del sistema garanzia qualità, cioè i risultati di analisi, calcoli, prove, ecc.,

la documentazione in materia di qualità prevista dalla sezione «Fabbricazione» del sistema garanzia qualità, cioè i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale, ecc.

4.3

L'organismo di valutazione della conformità svolge a intervalli regolari verifiche ispettive per assicurarsi che il fabbricante mantenga ed utilizzi il sistema garanzia qualità e fornisce al fabbricante un rapporto sulle verifiche effettuate.

4.4

L'organismo di valutazione della conformità può anche effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante, procedendo o facendo procedere in tale occasione, se necessario, a prove atte a verificare il corretto funzionamento del sistema garanzia qualità. Esso fornisce al fabbricante un rapporto sulla visita e, se vi è stata prova, un rapporto sulla prova stessa.

5

Per dieci anni a decorrere dall'ultima data di fabbricazione dell'impianto di telecomunicazione, il fabbricante o il suo mandatario con sede in Svizzera tiene a disposizione delle autorità:la documentazione di cui al punto 3.2,

le modifiche di cui al punto 3.4, secondo comma,

le decisioni e i rapporti dell'organismo di valutazione della conformità di cui al punto 3.3, ultimo comma, al punto 3.4, ultimo comma e ai punti 4.3 e 4.4.

Nel caso in cui né il fabbricante né il suo mandatario abbiano sede in Svizzera, l'obbligo di tenere a disposizione la documentazione tecnica incombe alla persona responsabile dell'immissione in commercio in Svizzera degli impianti di telecomunicazione.

6

Ogni organismo di valutazione della conformità comunicherà agli altri organismi di valutazione della conformità le opportune informazioni riguardanti le approvazioni di sistemi garanzia qualità rilasciate o ritirate, compresi i riferimenti agli impianti di telecomunicazione in questione.

7

La documentazione e la corrispondenza concernenti le procedure di garanzia qualità totale devono essere redatte in una delle lingue ufficiali della Confederazione o in inglese.