01.01.2025 - *
01.06.2024 - 31.12.2024 / In vigore
01.09.2023 - 31.05.2024
01.01.2023 - 31.08.2023
01.01.2022 - 31.12.2022
01.01.2020 - 31.12.2021
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01.01.2019 - 31.12.2019
01.04.2017 - 31.12.2018
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01.01.2013 - 31.12.2013
01.03.2012 - 31.12.2012
01.08.2010 - 29.02.2012
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642.211

Ordinanza
sull'imposta preventiva

(OIPrev)1

del 19 dicembre 1966 (Stato 1° gennaio 2020)

1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 giu. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 3471).

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 73 capoverso 1 della legge federale del 13 ottobre 19652 su l'impo­sta preventiva (detta qui di seguito «legge»),

ordina:

Titolo I. Riscossione dell'imposta

Capo primo: Disposizioni generali

Art. 1

1 L'Amministrazione federale delle contribuzioni emana le istruzioni generali e prende le decisioni particolari necessarie alla riscossione dell'imposta preventiva; essa stabilisce la forma e il contenuto dei moduli per l'iscrizione come contribuente, per i rendiconti, le dichia­ra­zioni d'imposta e i questionari.

2 Ha facoltà di ricorrere davanti al Tribunale federale.3

3 Introdotto dal n. II 46 dell'O dell'8 nov. 2006 concernente l'adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705).

Art. 2

1 Il contribuente deve organizzare e tenere la sua contabilità in modo che, senza particolari difficoltà, sia possibile accertare e provare con certezza i fatti determinanti per l'obbligazione fiscale e il calcolo dell'imposta.

2 Se il contribuente impiega nella sua contabilità il sistema dell'ela­bo­razione automatica od elettronica dei dati, questo genere di con­tabilità è ammesso, ai fini della riscossione della imposta preventiva, solo se è garantita l'elaborazione completa ed esatta di tutte le opera­zioni e ci­fre fiscalmente essenziali a partire dal documento contabile originale sino ai conti annuali e al rendiconto d'imposta, e se i giusti­ficativi ne­cessari al calcolo dell'imposta dovuta sono chiaramente or­dinati e leg­gibili.

3 L'Amministrazione federale delle contribuzioni può consentire al contribuente, con gli oneri e alle condizioni da essa stabiliti, di con­servare i giustificativi in forma di microfilms. In tal caso, è fatto obbligo al contribuente di presentare, a sue spese, gli ingrandimenti dei giustificativi chiesti dall'Amministrazione federale delle contri­buzioni e, in occasione della verifica contabile prevista all'articolo 40 della legge, di mettere a disposizione degli ispettori, su loro richiesta, un apparecchio di proiezione con il necessario personale servente.

Art. 3

1 Quando il contribuente rilascia un rendiconto al beneficiario della prestazione imponibile, egli deve farvi figurare la data di scadenza della stessa e il suo ammontare lordo, prima della deduzione dell'im­posta preventiva e delle spese.

2 Quando il beneficiario della prestazione imponibile chiede un'atte­stazione speciale (art. 14 cpv. 2 della legge), essa deve menzionare:

a.
i dati personali del beneficiario e l'indirizzo noto a colui che ri­la­scia l'attestazione;
b.
il genere e l'ammontare nominale del valore patrimoniale che ha fruttato la prestazione imponibile;
c.
l'ammontare lordo della prestazione imponibile, il periodo cui si riferisce e la data di scadenza;
d.
l'ammontare dell'imposta preventiva dedotta;
e.
la data del rilascio dell'attestazione, il cognome, il nome, l'indi­rizzo (bollo della ragione sociale) e la firma di colui che la rila­scia.

3 Il contribuente deve rilasciare una sola attestazione per una mede­si­ma prestazione imponibile; le copie e le attestazioni sostitutive de­vo­no essere designate come tali.

4 L'Amministrazione federale delle contribuzioni può accettare, con gli oneri e alle condizioni da essa stabiliti, attestazioni non firmate o fatte direttamente su l'istanza di rimborso.

Art. 4

1 Se la prestazione imponibile è espressa in valuta estera, essa deve essere calcolata in franchi svizzeri al momento della sua scadenza.

2 L'attestazione quanto alla deduzione dell'imposta (art. 3 cpv. 2) deve menzionare l'ammontare lordo della prestazione nelle due valute e il corso di conversione.

3 Se le parti non hanno concordato un corso di conversione fisso, il calcolo si opera in base al corso medio dell'offerta e della domanda dell'ultimo giorno feriale precedente la scadenza della prestazione.

Art. 5

1 Se, per insolvibilità, il debitore non è in grado di eseguire la pre­sta­zione imponibile alla sua scadenza, o se ha ottenuto una dilazione in base alla legislazione federale, egli ne deve informare spontanea­mente l'Amministrazione federale delle contribuzioni, comunicandole quan­do la prestazione sarà presumibilmente pagabile.

2 Se il contribuente è dichiarato fallito, l'amministrazione del falli­mento deve stabilire il rendiconto prescritto per l'imposta scaduta all'atto della dichiarazione del fallimento (art. 16 cpv. 3 della legge) e inviarlo all'Amministrazione federale delle contribuzioni, corredato dei giustificativi (art. 38 cpv. 2 della legge).

Art. 6

1 L'Amministrazione federale delle contribuzioni può chiedere infor­mazioni scritte od orali e convocare il contribuente per un'audizione.

2 Quando sembri opportuno, le informazioni date sono messe a verba­le in presenza della persona escussa; il processo verbale deve essere firmato da essa e dal funzionario inquirente e, in caso, da colui che l'ha tenuto.

3 Prima di ogni audizione secondo il capoverso 2, la persona da escu­tere deve essere invitata a dire la verità ed avvertita delle conse­guenze che implica il fatto di fornire informazioni inesatte (art. 62 cpv. 1 lett. d della legge).

Art. 7

1 Il contribuente può, e su richiesta dell'Amministrazione federale delle contribuzioni deve, assistere alla verifica dei libri di commercio (art. 40 cpv. 2 della legge) e dare le spiegazioni necessarie.

2 L'Amministrazione federale delle contribuzioni non è obbligata a pre­avvisare il contribuente della sua intenzione di procedere ad una veri­fica dei libri di commercio.

Art. 8

1 L'Amministrazione federale delle contribuzioni ha la competenza di promuovere esecuzioni quanto ai crediti vantati dalla Confederazione a titolo di imposta preventiva, interessi, spese e multe, di insinuare i crediti nel fallimento, di chiedere il rigetto dell'opposizione e di pren­dere tutti i provvedimenti necessari alla garanzia e all'esazione dei crediti.

2 È riservata la competenza dell'Amministrazione federale delle finanze quanto alla conservazione degli attestati di carenza di beni e all'esecuzione di un credito accertato mediante un attestato di carenza di beni.


Art. 9

1 Quando il capitale di una società anonima o a garanzia limitata è detenuto per più dell'80 per cento (direttamente o indirettamente) da per­sone domiciliate all'estero,

l'attivo principale della società si trova all'estero o è costituito preva­lente­mente da crediti od altri diritti verso persone domiciliate all'estero, e

la società non distribuisce ogni anno, come dividendo o quota dell'utile, una parte adeguata del reddito netto ai portatori di azioni, di quote sociali o di buoni di godimento,

l'Amministrazione federale delle contribuzioni può esigere delle garanzie, l'esazione dell'imposta apparendo in pericolo (art. 47 cpv. 1 lett. a della legge).

2 L'ammontare da garantire deve corrispondere all'imposta che dovrebbe essere pagata in caso di liquidazione della società; se neces­sa­rio, esso va determinato di nuovo ogni anno in base al conto annua­le.

Art. 10

1 Le garanzie chieste ai termini dell'articolo 47 della legge devono essere costituite da garanzie reali, da fideiussioni, da assicurazioni di fi­deiussione o altre, in conformità dell'ordinanza del 21 giugno 19574 concernente la costituzione di garanzie a favore della Confederazione.

2 Le garanzie fornite sono svincolate non appena siano stati pagati le imposte, gli interessi e le spese che esse cautelavano o non si dia più il motivo della garanzia.

35

4 [RU 1957 527, 1975 2373 art. 19 cpv. 1 lett. b. RU 1986 154 art. 51 n. 3]. Ora: in conformità dell'O del 5 apr. 2006 sulle finanze della Confederazione (RS 611.01).

5 Abrogato dall'all. 3 n. 14 dell'O del 3 feb. 1993 concernente l'organizzazione e la procedura delle commissioni federali di ricorso e di arbitrato, con effetto dal 1° gen. 1994 (RU 1993 879).


Art. 11

1 Le società anonime, a responsabilità limitata o cooperative possono essere radiate dal registro di commercio soltanto se l'Amministra­zione federale delle contribuzioni ha informato l'ufficio cantonale del regi­stro di commercio che l'imposta preventiva dovuta è stata pagata.

2 Il capoverso 1 è applicabile alla radiazione di un altro ente giuridico di cui all'articolo 2 lettera a dell'ordinanza del 17 ottobre 20076 sul registro di commercio, se l'Amministrazione federale delle contribuzioni ha comunicato all'Ufficio cantonale del registro di commercio che l'ente giuridico è diventato contribuente in base alla legge.7

6 RS 221.411

7 Nuovo testo giusta il n. I 2 dell'O del 15 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5073).

Art. 12

1 Le imposte e gli interessi pagati, che non sono stati determinati con una decisione dell'Amministrazione federale delle contribuzioni, sono restituiti non appena è accertato che non erano dovuti.

2 Se un'imposta non dovuta è già stata trasferita (art. 14 cpv. 1 della legge), la restituzione è concessa soltanto se è accertato che la per­sona cui l'imposta è stata trasferita non ne ha ottenuto il rimborso con la procedura ordinaria di rimborso e che tale persona verrà messa al benefico della restituzione secondo il capoverso 1.

3 Se l'istante si avvale di fatti da cui risulta che un'altra imposta fede­rale era dovuta, anche se nel frattempo prescritta, la restituzione è concessa soltanto per l'ammontare eccedente detta imposta.

4 Il diritto alla restituzione si prescrive in cinque anni dalla fine dell'anno civile nel quale il pagamento è stato fatto.

5 Le disposizioni della legge e dell'ordinanza quanto alla riscossione dell'imposta si applicano per analogia; se l'istante non soddisfa agli obblighi di fornire informazioni e se il diritto alla restituzione non può essere accertato senza le informazioni chieste dall'Amministra­zione federale delle contribuzioni, l'istanza è respinta.


Art. 13

L'Amministrazione federale delle contribuzioni può compensare con l'imposta preventiva, di cui il debitore chiede il rimborso, un credito fiscale maturato la cui esazione è in pericolo.

Capo secondo: Imposta sui redditi di capitali mobili

A. Imposta sul reddito di obbligazioni e di averi di clienti


Art. 14

1 Si considera reddito imponibile di obbligazioni, di cartelle ipoteca­rie e rendite fondiarie emesse in serie, di averi iscritti nel libro del debito pubblico e di averi di clienti, ogni prestazione valutabile in denaro fatta al creditore, che ha il suo fondamento sul rapporto debi­torio e che non costituisce rimborso del debito in capitale.

28

8 Abrogato dal n. I dell'O del 22 nov. 2000, con effetto dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2994). Vedi anche le disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo.


Art. 14a9

1 Indipendentemente dalla loro durata, dalla loro valuta e dal loro tasso d'interesse, gli averi tra le società di un gruppo non sono considerati né obbligazioni secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera a né averi di clienti secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera d della legge.

2 Sono considerate società di un gruppo le società i cui conti annuali sono integralmente o in parte consolidati nel conto di gruppo conformemente a standard contabili riconosciuti.10

3 Il capoverso 1 non è applicabile se:

a.
una società svizzera di un gruppo garantisce un'obbligazione di una società estera di un gruppo; e
b.
i fondi trasferiti dalla società estera del gruppo alla società svizzera del gruppo superano, alla data di chiusura del bilancio, l'ammontare del capitale proprio della società estera del gruppo.11

9 Introdotto dal n. I 2 dell'O del 18 giu. 2010, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU 2010 2963).

10 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 mar. 2017, in vigore dal 1° apr. 2017 (RU 2017 775).

11 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 mar. 2017, in vigore dal 1° apr. 2017 (RU 2017 775).



Art. 15

1 Si considerano obbligazioni, al portatore, all'ordine o nominative:

a.
le obbligazioni di prestiti, comprese le quote di prestiti garan­titi da pegno immobiliare, i titoli di rendita, le obbligazioni fondia­rie, le obbligazioni di cassa, i buoni di cassa e di depo­sito;
b.
i titoli di credito affini alle cambiali e gli altri valori scontabili emessi in più esemplari e destinati ad essere collocati nel pub­­blico.

2 Si considerano cartelle ipotecarie e rendite fondiarie emesse in se­rie, le cartelle ipotecarie e le rendite fondiarie emesse in più esem­plari, a condizioni uguali, stipulate al portatore o all'ordine, o prov­viste di cedole al portatore o all'ordine, e che economicamente posso­no essere equiparate alle quote di prestiti.


Art. 1612

La franchigia di cui all'articolo 5 capoverso 1 lettera c della legge è applicabile agli interessi versati una volta per anno civile per gli averi di clienti.

12 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 giu. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 3471).


Art. 17

1 La persona domiciliata in Svizzera (art. 9 cpv. 1 della legge) che emette obbligazioni, cartelle ipotecarie e rendite fondiarie in serie, che offre pubblicamente di accettare denari fruttiferi o accetta in modo continuo denari dietro interesse è tenuta, prima di iniziare la sua attività e senza esservi sollecitata, ad annunciarsi presso l'Ammi­nistrazione federale delle contribuzioni.13

2 La dichiarazione deve menzionare: il nome (ragione sociale) e la sede dell'impresa, come pure tutte le succursali in Svizzera che sod­di­sfano alle condizioni del capoverso 1, o se si tratta di una persona giu­ridica, di una società commerciale senza personalità giuridica la cui sede statutaria si trova all'estero, la ragione sociale ed il luogo della sede principale, con l'indirizzo della direzione in Svizzera; il genere e l'inizio dell'attività; l'esercizio contabile e la data di scadenza degli in­teressi. La dichiarazione deve essere corredata dei giustifica­tivi neces­sari al controllo dell'obbligazione fiscale (prospetto di emissione, re­go­lamento per i libretti di risparmio o i depositi, ecc.).

3 Le modificazioni sopravvenute dopo l'inizio dell'attività relativa­mente ai fatti da dichiarare o ai giustificativi da inviare conforme­mente al capoverso 2, in particolare l'apertura di nuove succursali e le modificazioni apportate ai regolamenti, devono essere dichiarate spon­taneamente all'Amministrazione federale delle contribuzioni.

4 Quando un'impresa che si è già annunciata come contribuente all'Amministrazione federale delle contribuzioni emette nuovi titoli o crea nuove possibilità d'investimento, il cui reddito è soggetto all'im­posta preventiva, la dichiarazione può limitarsi a questi fatti.

13 Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 15 feb. 2012, in vigore dal 1° mar. 2012 (RU 2012 791).

Art. 18

L'imposta sui redditi delle obbligazioni di prestiti, come pure delle obbligazioni, cartelle ipotecarie e rendite fondiarie emesse in serie che l'Amministrazione federale delle contribuzioni equipara alle ob­bliga­zioni di prestiti ai fini del rendiconto d'imposta, ed anche quella sui redditi degli averi iscritti nel libro del debito pubblico, deve esse­re pagata spontaneamente all'Amministrazione federale delle contri­buzioni entro 30 giorni dalla scadenza del reddito (scadenza della cedola), in base a un rendiconto da farsi su modulo ufficiale.

Art. 19

1 L'imposta sul reddito delle obbligazioni di cassa, dei buoni di cassa e di deposito, dei titoli di credito affini alle cambiali e degli altri va­lori scontabili, come pure delle obbligazioni, delle cartelle ipotecarie e rendite fondiarie emesse in serie che l'Amministrazione federale delle contribuzioni equipara alle obbligazioni di cassa ai fini del rendiconto d'imposta, ed anche quella sul reddito degli averi di clienti presso ban­che e casse di risparmio, deve essere pagata spontanea­mente all'Am­ministrazione federale delle contribuzioni nei 30 giorni succes­sivi alla fine di ogni trimestre commerciale, per gli interessi ed altri redditi maturati nel trimestre, in base a un rendiconto da farsi su mo­dulo spe­ciale.

2 Per evitare complicazioni sproporzionate, l'Amministrazione fede­rale delle contribuzioni può consentire o prescrivere che il rendiconto d'imposta deroghi al capoverso 1; in particolare, essa può concedere:

a.
che l'imposta scaduta nei primi tre trimestri civili venga accerta­ta in modo approssimativo e quella scaduta per tutto l'anno con­teg­giata definitivamente soltanto dopo la fine dell'ultimo trime­stre civile;
b.14
che, quando il valore nominale complessivo delle obbligazioni e degli averi in banca, intesi nel senso del capoverso 1, non eccede 1 000 000 di franchi, l'imposta sui redditi fruttati venga con­teggiata una sola volta l'anno.

3 Il contribuente deve far figurare separatamente nei suoi libri di commercio, insieme ai redditi relativi, la consistenza: delle obbligazioni di cassa (comprese obbligazioni, cartelle ipotecarie e rendite fondiarie emesse in serie loro equiparate ai fini del rendiconto d'imposta); dei titoli di credito affini alle cambiali e degli altri titoli scontabili nonché degli averi di clienti, suddivisi in averi i cui redditi non sono soggetti all'imposta preventiva (art. 5 cpv. 1 lett. c della legge) e in averi i cui redditi sono soggetti all'imposta.15

14 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2994).

15 Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 15 feb. 2012, in vigore dal 1° mar. 2012 (RU 2012 791).

B. Imposta sul reddito di azioni, quote sociali in società a garanzia limitata e in società cooperative, buoni di partecipazione di banche cooperative e buoni di godimento16

16 Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 5 dell'O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).

Art. 20

1 Si considera reddito imponibile di azioni, di quote sociali in società a garanzia limitata e in cooperative, ogni prestazione valutabile in denaro corrisposta dalla società ai titolari di diritti di partecipazione, o a terze persone loro vicine, che non ha il carattere di rimborso delle quote di capitale sociale versato esistenti all'atto della prestazione (dividendi, abbuoni, azioni gratuite, buoni di partecipazione gratuiti, eccedenze di liquidazione, ecc.).17

2 Si considera reddito imponibile di buoni di partecipazione, buoni di godimento e buoni di partecipazione di una banca cooperativa ogni prestazione valutabile in denaro corrisposta ai titolari di buoni di par­tecipazione, buoni di godimento o buoni di partecipazione di una ban­ca cooperativa; il rimborso del valore nominale dei buoni di partecipazione o dei buoni di partecipazione di una banca cooperativa emessi gratuitamente non costituisce reddito imponibile in quanto la società o la banca cooperativa provi di aver pagato l'imposta preventiva sul valore nominale al momento dell'emissione dei titoli.18

3 Non si applica l'articolo 4 capoverso 2 della legge ai trasferimenti di sede che divengono efficaci conformemente all'articolo 10 del decreto del Consiglio federale 12 aprile 195719, concernente misure pre­ven­tive di protezione delle persone giuridiche, società di persone e ditte indi­viduali.

17 Nuovo testo giusta il n. I 2 dell'O del 15 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5073).

18 Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 5 dell'O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).

19 RU 1957 351, 1958 409, 1982 527, 2006 4705 n. II 43, 2015 5413 allegato 1 n. 6. RU 2017 3121 art. 46 n. 5




Art. 21

1 Ogni società anonima o società a garanzia limitata svizzera (art. 9 cpv. 1 della legge) è tenuta a consegnare spontaneamente all'Ammini­strazione federale delle contribuzioni, nei 30 giorni successivi all'ap­provazione del conto annuale, il rapporto di gestione o una copia firmata del conto annuale (bilancio e conto dei profitti e delle perdite), come pure una distinta su modulo ufficiale che indichi il capitale esistente alla fine dell'esercizio, la data dell'assemblea generale, l'ammontare e la scadenza della ripartizione dell'utile, e a pagare l'imposta sui redditi maturati in seguito all'approvazione del conto annuale, se:

a.
la somma di bilancio ammonta a oltre cinque milioni di franchi;
b.
dalla decisione di ripartizione dell'utile deriva una prestazione imponibile;
c.
dall'esercizio commerciale risulta una prestazione imponibile;
d.
la società è tassata in base all'articolo 69 della legge federale del 14 dicembre 199020 sull'imposta federale diretta o all'arti­colo 28 della legge federale del 14 dicembre 199021 sull'armo­nizzazione delle imposte dirette dei Comuni e dei Cantoni; oppure
e.
la società ha fatto valere una convenzione di doppia impo­sizione conclusa dalla Svizzera con un altro Stato.22

1bis Negli altri casi i documenti vanno presentati su richiesta dell'Am­ministrazione federale delle contribuzioni.23

2 L'imposta sui redditi non maturati in seguito all'approvazione del conto annuale o che non sono versati in base al conto annuale (acconti di dividendo, interessi per il periodo di avviamento, azioni gratuite, eccedenze di liquidazione, riscatto di buoni di godimento, prestazioni valutabili in denaro di altro genere) deve essere pagata spontaneamen­te all'Amministrazione federale delle contribuzioni nei 30 giorni suc­cessivi alla scadenza del reddito, in base ad un rendiconto da farsi su modulo ufficiale.

3 Se non è stabilita la data di scadenza del reddito, il termine di 30 giorni decorre dal giorno in cui viene deliberata la distribuzione o, non dandosi una deliberazione, dal giorno della distribuzione del red­dito.

4 Se il conto annuale non è approvato nei sei mesi successivi alla fine del relativo esercizio, la società è tenuta ad informare l'Amministra­zione federale delle contribuzioni, prima della scadenza del settimo mese, dei motivi del ritardo e della data alla quale i conti verranno presumibilmente approvati.

20 RS 642.11

21 RS 642.14

22 Nuovo testo giusta il n. I 2 dell'O del 15 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5073).

23 Introdotto dal n. I 2 dell'O del 15 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5073).

Art. 22

1 Se una società anonima o a garanzia limitata viene sciolta (art. 736 e 820 Codice delle obbligazioni24), essa deve informarne senza indugio l'Amministrazione federale delle contribuzioni.

2 La società disciolta è tenuta ad inviare all'Amministrazione federale delle contribuzioni una copia firmata del bilancio compilato dai liqui­datori e ad informarla regolarmente, secondo le istruzioni da essa impartite, quanto allo stato della liquidazione e, segnatamente, quanto all'impiego dell'attivo; terminata la liquidazione, una copia firmata del conto di liquidazione, corredata di una distinta concernente la riparti­zione dell'eccedenza che ne risulta, deve essere inviata all'Am­mi­ni­­strazione federale delle contribuzioni.

3 La società è tenuta a pagare spontaneamente l'imposta in base a un rendiconto speciale, nei 30 giorni successivi ad ogni distribuzione di una parte dell'eccedenza di liquidazione.

4 Le disposizioni dei capoversi 1 a 3 si applicano per analogia quando la società si scioglie senza entrare in liquidazione.

5 Se vuol trasferire la sede all'estero, la società deve informarne senza indugio l'Amministrazione federale delle contribuzioni, inviarle il bilancio e il conto dei profitti e delle perdite compilati al giorno del tras­ferimento della sede e, in pari tempo, pagare l'imposta dovuta sulla sostanza eccedente il capitale sociale versato. Tale disposizione si applica parimente alla società che, avendo la sede statutaria all'estero, vi vuole trasferire anche la direzione effettiva.

24 RS 220


Art. 23

1 Ogni società cooperativa svizzera i cui statuti prevedono delle prestazioni pecuniarie dei soci o la costituzione di capitale mediante quote sociali e ogni banca cooperativa i cui statuti prevedono la costituzione di capitale di partecipazione mediante buoni di partecipazione è tenuta ad annunciarsi all'Amministrazione federale delle contribuzioni, spontaneamente e senza indugio, non appena sia iscritta nel registro di commercio o le relative disposizioni siano riprese negli statuti; la dichiarazione deve essere corredata di una copia firmata degli statuti.25

2 Gli articoli 21 e 22 si applicano per analogia al rendiconto d'imposta, alla presentazione del conto annuale e allo scioglimento della società cooperativa.26

3 a 527

25 Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 5 dell'O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).

26 Nuovo testo giusta il n. I 2 dell'O del 15 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5073).

27 Abrogati dal n. I 2 dell'O del 15 ott. 2008, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5073).


Art. 24

1 La società può essere autorizzata, su richiesta, a soddisfare alle sue obbligazioni fiscali mediante la notifica della prestazione imponibile (art. 20 della legge) quando:

a.
l'imposta accertata in occasione di un controllo ufficiale o di una verifica dei libri di commercio riguarda prestazioni matu­rate in anni anteriori;
b.
si dia emissione o aumento del valore nominale di azioni di quote sociali o di certificati di quote in società cooperative mediante scioglimento di riserve della società (azioni gratuite, ecc.);
c.
si dia distribuzione di dividendi in natura o di eccedenze di liqui­dazione mediante cessione dell'attivo;
d.
si dia trasferimento della sede all'estero.

2 La procedura della notifica è ammessa soltanto se è accertato che le persone a carico delle quali l'imposta dovrebbe essere trasferita (beneficiari della prestazione) avrebbero diritto al suo rimborso, ai ter­mini della legge o dell'ordinanza, e se il loro numero non supera venti persone.




Art. 24a28

La società o la società cooperativa può essere autorizzata, su richiesta, a soddisfare ai suoi obblighi fiscali mediante la notifica della presta­zione imponibile se:

a.
l'imposta è dovuta giusta l'articolo 4a capoverso 2 della legge;
b.
la società contribuente prova che i diritti di partecipazione riscattati provengono dalla sostanza commerciale del vendi­tore;
c.
al momento della vendita il venditore era assoggettato illimi­tatamente all'imposta in Svizzera; e
d.
la vendita è stata contabilizzata correttamente dal venditore.

28 Introdotto dal n. I dell'O del 22 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2994). Vedi anche le disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo.

29 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2994).


Art. 25

1 L'istanza deve essere presentata per iscritto all'Amministrazione federale delle contribuzioni; essa deve menzionare:

a.
i dati personali dei beneficiari della prestazione e il luogo del domicilio o della dimora alla scadenza della prestazione;
b.
il genere e l'ammontare lordo della prestazione spettante a cia­scun beneficiario, la data della scadenza ed, eventualmente, il pe­riodo a cui si riferisce la prestazione.

2 L'Amministrazione federale delle contribuzioni chiarisce la fatti­spe­cie e prende la sua decisione; essa può subordinare l'accoglimento dell'istanza ad oneri e condizioni. La decisione quanto a prestazioni non ancora maturate è presa con riserva del controllo successivo del diritto al rimborso spettante al beneficiario alla scadenza della pre­sta­zione.

3 L'autorizzazione non dispensa la società dall'obbligo di assicurarsi, prima di fare la notifica, che il beneficiario aveva ancora in Svizzera il domicilio o la dimora durevole alla scadenza della prestazione.

30 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2994).


Art. 26

1 La notifica della prestazione imponibile, con tutti i dati enumerati all'articolo 3 capoverso 2, deve essere presentata all'Amministrazione federale delle contribuzioni in tanti duplicati quanti sono i beneficia­ri, nel termine previsto all'articolo 21, corredata dei giustificativi ivi pre­scritti.

2 Se l'istanza, di cui all'articolo 25 capoverso 1, soddisfa alle esigenze poste dal capoverso precedente quanto al contenuto e al numero degli esemplari chiesti, si rende superfluo presentare una nuova notifica; in caso contrario, la notifica sostitutiva del pagamento dell'imposta (art. 24 cpv. 1 lett. a) deve essere presentata nei 30 giorni successivi all'au­torizzazione.

3 L'Amministrazione federale delle contribuzioni trasmette le notifi­che alle autorità cantonali competenti. Queste sono tenute, in quanto l'Amministrazione federale delle contribuzioni lo disponga in seguito ad una riserva di cui all'articolo 25 capoverso 2, ad informarla se il beneficiario della prestazione potrebbe ottenere il rimborso del­l'im­posta.

4 Se al beneficiario della prestazione non compete il diritto al rimbor­so dell'imposta, l'Amministrazione federale delle contribuzioni esige l'imposta dalla società o dai corresponsabili. È riservata l'apertura del procedimento penale.





Art. 26a31

1 La società di capitali, la società cooperativa, l'investimento collet­tivo di capitale o l'ente pubblico ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 della legge che partecipa direttamente per almeno il 20 per cento al capitale sociale di una società di capitali o di una società cooperativa può ordinare a quest'ultima, tramite istanza redatta su modulo ufficiale, di versarle i dividendi senza dedurre l'imposta preventiva.32

2 La società contribuente, da parte sua, completa l'istanza e la presenta spontaneamente all'Amministrazione federale delle contribuzioni en­tro 30 giorni dalla scadenza dei dividendi unitamente al modulo uffi­ciale da allegare al conto annuale. È applicabile l'articolo 21.

3 La procedura di notifica è ammessa soltanto se è accertato che la società di capitali, la società cooperativa, l'investimento collettivo di capitale oppure l'ente pubblico, a carico della o del quale l'imposta dovrebbe essere trasferita, avrebbe diritto al suo rimborso secondo la legge o l'ordinanza. 33

4 Se dal controllo dell'Amministrazione federale delle contribuzioni risulta che si è a torto usato della procedura di notifica, l'imposta pre­ventiva deve essere riscossa posticipatamente; se il credito fiscale è con­testato, l'Amministrazione federale delle contribuzioni emana una corrispondente decisione. È fatta salva l'apertura di un procedimento penale.

31 Introdotto dal n. I dell'O del 22 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2994).

32 Nuovo testo giusta il n. I 2 dell'O del 15 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5073).

33 Nuovo testo giusta il n. I 2 dell'O del 15 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5073).

Art. 27

1 L'istanza di condono del credito fiscale, giusta l'articolo 18 della legge, deve essere presentata all'Amministrazione federale delle con­tribuzioni al più tardi insieme con il rendiconto dell'imposta scaduta (art. 21) o con la dichiarazione d'imposta (art. 23 cpv. 2).

2 L'Amministrazione federale delle contribuzioni può esigere dall'istante le informazioni e i documenti giustificativi necessari quan­to a tutti i fatti che potrebbero essere di qualche momento per il con­dono; l'istanza è respinta se il richiedente non soddisfa agli obbli­ghi impostigli.

C. Imposta sui redditi delle quote in investimento collettivo di capitale34

34 Nuova espr. giusta il n. I 2 dell'O del 15 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5073). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.


Art. 2835

1 Si considera reddito imponibile di quote in un investimento collet­tivo di capitale ogni prestazione valutabile in denaro, fondata sulle quote, corrisposta al loro portatore, la quale non è versata mediante cedola che serve esclusivamente alla distribuzione di profitti in capi­tale, di proventi derivanti dal possesso fondiario diretto o al rimborso di versamenti di capitale (art. 5 cpv. 1 lett. b della legge).

2 In caso di ripresa delle quote l'imposta è riscossa soltanto se la ripresa è dovuta a scioglimento o liquidazione dell'investimento collettivo di capitale.

3 Se sono state emesse quote senza cedole, se la prestazione è corrisposta dietro consegna della quota o se non si danno quote, i profitti in capitale, i versamenti di capitale e i proventi derivanti dal possesso fondiario diretto sono esentati dall'imposta, qualora figurino separatamente nel conteggio destinato al portatore delle quote.

35 Nuovo testo giusta il n. I 2 dell'O del 15 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5073).


Art. 29

Le perdite subite da un investimento collettivo di capitale e le spese relative al con­seguimento di profitti in capitale (spese di conseguimento del profitto, commissione di distribuzione, ecc.) devono essere addebitate ai pro­fitti in capitale conseguiti ed al capitale.

36 Nuovo testo giusta il n. I 2 dell'O del 15 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5073).

Art. 30

137

2 Le disposizioni che trattano di «direzione del fondo» o di «banca depositaria», si applicano per analogia alle persone che esercitano queste funzioni.

37 Abrogato dal n. I 2 dell'O del 15 ott. 2008, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5073).


Art. 31

1 La persona domiciliata in Svizzera che è contribuente ai termini dell'articolo 10 capoverso 2 della legge è tenuta, prima di iniziare l'emissione delle quote e senza esservi sollecitata, a dichiararsi come contribuente all'Amministrazione federale delle contribuzioni.38

2 La dichiarazione deve indicare: il nome (ditta) e la sede della direzione del fondo, quelli della banca depositaria e, se l'una e l'altra si trovano all'estero, quelli della persona domiciliata in Svizzera che ha emesso unitamente a loro le quote, come pure quelli di qualsiasi persona che presta in Svizzera la sua opera come ufficio di pagamento (art. 10 cpv. 2 della legge); il nome dell'investimento collettivo di capitale; la data alla quale s'inizierà l'emissione delle quote; l'esercizio contabile e la durata del fondo.39

2bis La dichiarazione deve essere corredata dei seguenti documenti:

a.
il contratto di investimento collettivo del fondo di investimento contrattuale;
b.
gli statuti e il regolamento di investimento della società di investimento a capitale variabile (SICAV);
c.
il contratto di società della società in accomandita per investimenti collettivi di capitale;
d.
gli statuti e il regolamento di investimento della società di investimento a capitale fisso (SICAF).40

3 Le modificazioni sopravvenute dopo l'inizio dell'attività relativamente ai dati o ai documenti di cui ai capoversi 2 e 2bis, in particolare l'apertura di nuovi uffici di pagamento, devono essere dichiarate spontaneamente all'Amministrazione federale delle contribuzioni.41

4 Se delle quote vengono emesse da una persona domiciliata all'estero unitamente a una persona domiciliata in Svizzera, quest'ultima è te­nu­ta, su richiesta dell'Amministrazione federale delle contribuzioni, a presentare la contabilità dell'investimento collettivo di capitale, corredata dei do­cumenti giustificativi.

38 Nuovo testo giusta il n. I 2 dell'O del 15 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5073).

39 Nuovo testo giusta il n. I 2 dell'O del 15 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5073).

40 Introdotto dal n. I 2 dell'O del 15 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5073).

41 Nuovo testo giusta il n. I 2 dell'O del 15 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5073).

Art. 32

1 Il contribuente, inteso ai termini dell'articolo 10 capoverso 2 della legge, deve pagare spontaneamente l'imposta all'Amministrazione federale delle contribuzioni entro 30 giorni dalla scadenza del reddito (scadenza della cedola), in base a un rendiconto da farsi su modulo ufficiale.

2 Nei sei mesi successivi alla fine dell'esercizio, il contribuente è tenuto a consegnare spontaneamente all'Amministrazione federale delle contribuzioni il rapporto annuale e il conto annuale dell'inve­stimento collettivo di capitale di cui alla legge federale del 23 giugno 200642 sugli investimenti collettivi di capitale (LICol).43

3 Il conto annuale da consegnarsi conformemente al capoverso 2 indi­cherà quale parte dei profitti in capitale che vi figurano è stata conse­guita in società che appartengono al fondo.

4 Se il rapporto annuale e il conto annuale non sono stati ancora compilati nei sei mesi successivi alla fine dell'esercizio, il contribuente è tenuto a informare l'Amministrazione federale delle contribuzioni, prima della scadenza del settimo mese, dei motivi del ritardo e della data in cui verranno presumibilmente compilati il rapporto annuale e il conto annuale.44

42 RS 951.31

43 Nuovo testo giusta il n. I 2 dell'O del 15 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5073).

44 Nuovo testo giusta il n. I 2 dell'O del 15 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5073).

Art. 33

1 Se un investimento collettivo di capitale viene sciolto, il contribuente deve in­formarne l'Amministrazione federale delle contribuzioni prima di pro­cedere a qualsiasi operazione di liquidazione.

2 La negoziazione delle quote in sedi di negoziazione o in sistemi organizzati di negoziazione sarà sospesa a partire dal momento in cui il fondo viene sciolto.45

3 La ripartizione del ricavato della liquidazione è consentita soltanto dopo che l'Amministrazione federale delle contribuzioni vi abbia dato il suo assenso.

4 Se il contribuente vuol trasferire la sede all'estero e se un'altra per­sona domiciliata in Svizzera non gli succede nelle sue obbligazioni fiscali, conformemente all'articolo 10 capoverso 2 della legge, egli è te­nuto ad informarne senza indugio l'Amministrazione federale delle contribuzioni.

45 Nuovo testo giusta l'all. 1 n. 9 dell'O del 25 nov. 2015 sull'infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5413).

46 Nuova espr. giusta il n. I 2 dell'O del 15 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5073). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.





Art. 34

1 Se il contribuente rende plausibile che il reddito imponibile delle quote in un investimento collettivo di capitale perverrà almeno per l'80 per cento da fonti estere, per un periodo presunto durevole, l'Amministrazione fe­­­derale delle contri­buzioni può autorizzarlo, su richiesta, a non pa­ga­re l'imposta nella misura in cui il reddito è pagato, girato o accredi­tato a stranieri dietro presenta­zione di una dichiarazione di domicilio (affida­vit).

2 L'autorizzazione è concessa se il contribuente dà tutte le garanzie per un controllo efficace dei conti annuali e delle dichiarazioni di domicilio che gli vengono consegnate; essa può essere limitata alle dichiarazioni di determinati istituti.47

3 L'Amministrazione federale delle contribuzioni revoca la autorizza­zione se non sono più garantiti il suo uso corretto o il controllo.

47 Nuovo testo giusta il n. I 2 dell'O del 15 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5073).

Art. 35

1 Trascorsi tre anni dalla fine dell'anno civile nel quale è maturato, il reddito imponibile non può più essere distribuito senza ritenuta d'im­posta, dietro presentazione di una dichiarazione di domicilio, anche se per il rimanente le condizioni richieste fossero adempiute.

2 Gli uffici di pagamento rispondono in solido con il contribuente della corresponsione dell'imposta che, contrariamente a quanto di­spone il capoverso 1, non fosse stata pagata.

Art. 36

1 Una dichiarazione di domicilio può essere rilasciata soltanto dai seguenti istituti:

a.
banche ai sensi della legge dell'8 novembre 193448 su le banche e le casse di risparmio;
b.49
direzioni dei fondi svizzere secondo l'articolo 32 della legge del 15 giugno 201850 sugli istituti finanziari (LIsFi);
c.51
gestori svizzeri di patrimoni collettivi secondo l'articolo 24 LIsFi;
d.
depositari svizzeri sottoposti a vigilanza ufficiale;
e.52
società svizzere di intermediazione mobiliare secondo l'arti­colo 41 LIsFi.53

2 Nella dichiarazione l'istituto è tenuto ad attestare per iscritto che:54

a.
alla scadenza del reddito imponibile il diritto di godimento sulla quota competeva ad uno straniero;
b.
alla scadenza del reddito imponibile la quota si trovava presso di essa in deposito aperto;
c.
il reddito imponibile è stato accreditato ad un conto da essa tenu­to per detto straniero.

3 L'Amministrazione federale delle contribuzioni delimita le categorie di stranieri a favore dei quali può essere rilasciata una dichiarazione di domicilio.

4 Un istituto che, alla scadenza del reddito imponibile, non detiene le quote in deposito proprio può rilasciare una dichiarazione di domicilio solo fondandosi su una dichiarazione corrispondente di un altro istituto svizzero.55

5 L'Amministrazione federale delle contribuzioni può accettare anche le dichiarazioni di domicilio di una banca o di un depositario esteri sottoposti a vigilanza ufficiale.56

6 Le dichiarazioni di domicilio possono essere consegnate in formato elettronico solo su autorizzazione dell'Amministrazione federale delle contribuzioni.57

48 RS 952.0

49 Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 5 dell'O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).

50 RS 954.1

51 Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 5 dell'O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).

52 Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 5 dell'O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).

53 Nuovo testo giusta il n. I 2 dell'O del 15 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5073).

54 Nuovo testo giusta il n. I 2 dell'O del 15 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5073).

55 Nuovo testo giusta il n. I 2 dell'O del 15 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5073).

56 Nuovo testo giusta il n. I 2 dell'O del 15 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5073).

57 Introdotto dal n. I 2 dell'O del 15 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5073).

Art. 37

1 L'istituto che rilascia una dichiarazione di domicilio deve presentare, su richiesta dell'Amministrazione federale delle contribuzioni, i docu­menti giustificativi necessari al controllo, compresi quelli che, se del caso, deve procurarsi presso la banca o il depositario esteri (art. 36 cpv. 5).58

2 Se l'istituto si rifiuta di presentare i documenti giustificativi, se quelli presentati sono insufficienti o se esso rilascia una dichiarazione inesatta, l'imposta deve essere pagata. L'Amministrazione federale delle contribuzioni può interdire all'istituto di rilasciare dichiarazioni; in questo caso informa gli altri istituti e il contribuente che, in avvenire, le dichiarazioni di detto istituto sono inefficaci. È fatta salva l'apertura di un procedimento penale.59

58 Nuovo testo giusta il n. I 2 dell'O del 15 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5073).

59 Nuovo testo giusta il n. I 2 dell'O del 15 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5073).

Art. 38

1 Se l'ammontare del reddito imponibile da distribuirsi senza dichiarazione di domicilio non è ancora stabilito alla scadenza dell'imposta pre­ventiva, questa va pagata a titolo provvisorio in base ad una valu­ta­zione dell'ammontare del reddito.

2 Il rendiconto definitivo quanto all'imposta dovuta deve essere pre­sen­tato entro sei mesi dalla sua scadenza.

3 Se, dopo che sia stato rilasciato il rendiconto definitivo, dei redditi imponibili sono ancora versati dietro presentazione di una dichiarazione di domicilio, l'imposta preventiva già pagata su i detti redditi può essere dedotta nel rendiconto successivo.

Art. 38a60

1 Su richiesta, l'Amministrazione federale delle contribuzioni può autorizzare l'investimento collettivo di capitale a soddisfare ai suoi obblighi fiscali mediante la notifica dei redditi imponibili, se i suoi investitori sono esclusivamente istituti svizzeri di previdenza professionale o di previdenza vincolata, istituti di libero passaggio, assicurazioni sociali o casse di compensazione esentati dalle imposte nonché società d'assicurazione sulla vita soggette alla vigilanza della Confederazione oppure società svizzere d'assicurazione sulla vita di diritto pubblico.

2 La procedura di notifica è ammessa soltanto se è accertato che i beneficiari delle prestazioni a carico dei quali l'imposta dovrebbe essere trasferita avrebbero diritto al suo rimborso secondo la legge o l'ordinanza. La procedura è retta per analogia dagli articoli 25 e 26 capoversi 1, 2 e 4.

60 Introdotto dal n. I 2 dell'O del 15 ott. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5073).

Capo terzo: Imposta sulle vincite ai giochi in denaro, alle lotterie e ai giochi di destrezza destinati a promuovere le vendite (art. 6 LIP)61

61 Nuovo testo giusta il l'all. 2 n. II 3 dell'O del 7 nov. 2018 sui giochi in denaro, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 5155).



Art. 39 e 4062

62 Abrogati dal l'all. 2 n. II 3 dell'O del 7 nov. 2018 sui giochi in denaro, con effetto dal 1° gen. 2019 (RU 2018 5155).

63 Nuovo testo giusta il l'all. 2 n. II 3 dell'O del 7 nov. 2018 sui giochi in denaro, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 5155).

Art. 41

1 L'imposta è calcolata sull'ammontare delle singole vincite in denaro risultanti dalla partecipazione a giochi in denaro di oltre un milione di franchi. Essa deve essere pagata spontaneamente all'Amministrazione federale delle contribuzioni entro 30 giorni dalla determinazione del risultato sulla base di un rendiconto su modulo ufficiale.64

2 Se desidera procedere all'estrazione prima che si sia iniziata o ter­mi­nata la vendita dei biglietti, l'organizzatore deve informarne l'Amm­i­nistrazione federale delle contribuzioni. Essa stabilisce, allo­ra, i ter­mini per il pagamento dell'imposta.

365

64 Nuovo testo giusta il l'all. 2 n. II 3 dell'O del 7 nov. 2018 sui giochi in denaro, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 5155).

65 Abrogato dal l'all. 2 n. II 3 dell'O del 7 nov. 2018 sui giochi in denaro, con effetto dal 1° gen. 2019 (RU 2018 5155).

Art. 41a66

Le vincite in natura superiori a un milione di franchi risultanti dalla partecipazione a giochi in denaro devono essere dichiarate spontaneamente su modulo ufficiale all'Amministrazione federale delle contribuzioni entro 90 giorni dalla determinazione del risultato. Al modulo va allegato un certificato di domicilio valido del vincitore. L'artico­lo 41 capoverso 2 è applicabile per analogia.

66 Introdotto dal l'all. 2 n. II 3 dell'O del 7 nov. 2018 sui giochi in denaro, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 5155).

Art. 41b67

L'imposta è calcolata sulle singole vincite in denaro di oltre 1000 franchi a lotterie e giochi di destrezza destinati a promuovere le vendite. Essa deve essere pagata spontaneamente all'Amministrazione federale delle contribuzioni entro 30 giorni dalla determinazione del risultato sulla base di un rendiconto su modulo ufficiale.

67 Introdotto dal l'all. 2 n. II 3 dell'O del 7 nov. 2018 sui giochi in denaro, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 5155).

Art. 41c68

Le vincite in natura superiori a 1000 franchi a giochi di destrezza o lotterie destinati a promuovere le vendite devono essere dichiarate spontaneamente su modulo ufficiale all'Amministrazione federale delle contribuzioni entro 90 giorni dalla determinazione del risultato. Al modulo va allegato un certificato di domicilio valido del vincitore.

68 Introdotto dal l'all. 2 n. II 3 dell'O del 7 nov. 2018 sui giochi in denaro, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 5155).


Art. 42

1 Scaduto il termine di prescrizione dei premi non ritirati, l'organizza­tore può chiedere all'Amministrazione federale delle contribuzioni il rimborso dell'imposta che è in grado di provare d'aver pagata sui premi non ritirati o, d'intesa con l'Amministrazione, computare tale imposta nel prossimo rendiconto.

2 L'organizzatore è tenuto ad allegare all'istanza di rimborso o al ren­diconto d'imposta una distinta nella quale devono figurare la desi­gna­zione dell'organizzazione, la data dell'estrazione, il numero del bigliet­to non ritirato e l'ammontare della vincita al lordo dell'imposta; in pari tempo, l'organizzatore è tenuto a certificare per iscritto che l'im­posta rimborsata o computata sarà devoluta all'opera alla quale è de­stinata la lotteria e che verrà allibrata in conseguenza.

3 Il diritto al rimborso si prescrive in cinque anni a contare dalla fine dell'anno civile nel quale l'imposta è stata pagata.

Capo quarto: Imposta sulle prestazioni d'assicurazione

Art. 43

1 Una prestazione d'assicurazione fondata su risoluzione anticipata dell'assicurazione è soggetta all'imposta se lo stipulante o l'avente di­ritto è domiciliato in Svizzera al momento in cui chiede la risolu­zione (istanza di riscatto, ecc.) o al momento in cui l'assicuratore di­chiara la risoluzione.

2 Se la risoluzione anticipata porta su tutta o su parte dell'assicura­zione e la prestazione che ne deriva, da sola o addizionata alle somme già versate in base alla stessa assicurazione, eccede 5000 franchi, la pre­stazione è assoggettata all'imposta, comprese le presta­zioni ante­riori non ancora tassate.

3 Se un'assicurazione è trasferita da un portafoglio svizzero ad un por­tafoglio estero o se una persona domiciliata in Svizzera cede i suoi diritti derivanti dall'assicurazione ad una persona domiciliata all'estero (art. 7 cpv. 2 della legge), l'imposta è calcolata sull'ammon­tare più al­to delle prestazioni in capitale concordate per l'avverarsi dell'evento assi­curato o, se si tratta di rendite e di pensioni, sul loro valore mone­tario al giorno concordato per l'inizio del pagamento.

Art. 44

1 Le partecipazioni agli utili non sono assoggettate all'imposta se ven­gono impiegate come premi per un'assicurazione supplementare, com­putate volta per volta su premi dovuti o versate all'avente diritto.

2 Se le partecipazioni agli utili vengono accreditate con interesse con­tinuo all'avente diritto che ne può disporre liberamente, gli im­porti accreditati costituiscono averi di clienti ai termini dell'articolo 4 capo­verso 1 lettera d della legge.

3 Le altre partecipazioni agli utili sono assoggettate alla imposta, a tito­lo di prestazioni d'assicurazione, all'atto del versamento.

Art. 45

1 Per le assicurazioni di gruppo, al fine di evitare complicazioni spro­porzionate, l'Amministrazione federale delle contribuzioni può, con gli oneri e alle condizioni da essa stabiliti, liberare dall'obbligazione fiscale le prestazioni dell'assicuratore di gruppo o quelle dello stipu­lante dell'assicurazione di gruppo.

2 Se l'assicuratore di gruppo versa la sua prestazione direttamente all'assicurato o ad un avente diritto, egli deve indicare nella dichia­ra­zione della prestazione imponibile anche lo stipulante dell'assicu­ra­zione di gruppo.

3 L'assicuratore di gruppo o lo stipulante dell'assicurazione di gruppo che è esente dall'obbligazione fiscale (cpv. 1), non è dispensato dal tenere la contabilità conformemente all'articolo 2. Dandosi il caso del capoverso 2, lo stipulante dell'assicurazione di gruppo è tenuto a pre­sentare, su richiesta dell'Amministrazione federale delle contribu­zioni, i documenti giustificativi quanto al rapporto assicurativo.

4 La liquidazione di buonuscita versata ad un assicurato in caso di re­si­liazione anticipata del rapporto di servizio è liberata dall'imposta se è trasferita direttamente, ai fini del riscatto, dall'istituzione assicu­ra­tiva del vecchio datore di lavoro a quella del nuovo datore di lavo­ro.

5 Il presente articolo si applica per analogia alle assicurazioni indivi­duali concluse da un'istituzione di previdenza in quanto stipulante.


Art. 46

1 Chiunque pratica in Svizzera l'assicurazione sulla vita o l'assicu­ra­zione di rendite e di pensioni ha l'obbligo, prima di ini­ziare la sua at­ti­vità, di dichiararsi spontaneamente all'Ammini­strazione federale delle contribuzioni; la dichiarazione può essere col­le­gata con quella richie­sta per la tassa di bollo sulle quietanze dei premi d'assicura­zione.

2 La dichiarazione delle compagnie d'assicurazione concessionarie menzionerà: il nome (ditta) e la sede della compagnia; i rami assicu­ra­tivi praticati e l'inizio dell'attività.

3 Il capoverso 2 si applica per analogia agli istituti, casse ed altri enti aventi per scopo l'assicurazione per la vecchiaia, l'invalidità, i su­per­sti­ti o la previdenza sociale, nonché ai datori di lavoro e alle as­so­cia­zioni di categoria professionale che hanno istituzioni di previ­denza o d'assicurazione; essi invieranno, con la dichiarazione, gli statuti, il regolamento e ogni altro documento necessario al controllo dell'obbli­ga­zione fiscale e, in caso, indicheranno l'assicuratore di gruppo.

4 Le modificazioni sopravvenute dopo l'inizio dell'attività relativa­mente ai fatti da dichiarare o ai giustificativi da inviare conforme­mente ai capoversi 2 e 3, in particolare la partecipazione di nuovi as­si­curatori di gruppo, devono essere dichiarate spontaneamente all'Am­m­inistrazione federale delle contribuzioni.


Art. 47

1 L'assicuratore deve consegnare spontaneamente le notifiche previste all'articolo 19 della legge servendosi dei moduli prescritti.

2 L'Amministrazione federale delle contribuzioni può accettare, con gli oneri e alle condizioni da essa stabiliti, notifiche non firmate.

3 Se più prestazioni in capitale devono essere corrisposte successiva­mente in base alla medesima assicurazione, la notifica della prima pre­stazione menzionerà quelle che verranno a scadere più tardi.

4 Le rendite a termine devono essere notificate, come prestazioni in capitale, per il loro valore monetario all'atto del versamento della prima rendita; devono essere indicate le basi di calcolo di detto valo­re e la scadenza dell'ultima rendita.

5 Per quanto riguarda le rendite vitalizie e le pensioni, nella notifica della prima rendita figureranno l'inizio dei pagamenti, l'ammontare della rendita annua e le scadenze delle rendite successive; una nuova notifica deve essere presentata soltanto in caso di aumento della ren­dita o di cambiamento dell'avente diritto.

Art. 48

1 Solo il terzo, come parte lesa, può opporsi alla notifica di una rendi­ta proveniente da un'assicurazione di responsabilità civile, a meno che non abbia autorizzato il versamento della prestazione allo stipu­lante.

2 Quando le clausole di una polizza consentono all'assicuratore di ver­sare la prestazione al portatore, ma questi non fornisce i dati perso­nali e l'indirizzo per giustificare la sua qualità di stipulante o di avente diritto, o quella di un terzo, o se il mandatario o l'esecutore testamenta­rio dello stipulante o dell'assicurato non rivela all'assicura­tore i dati personali e l'indirizzo dell'avente diritto, tale omissione è equiparata ad opposizione alla notifica.

Art. 49

L'imposta sulle prestazioni d'assicurazione, alla cui notifica è stata fatta opposizione, deve essere pagata spontaneamente all'Ammini­stra­zione federale delle contribuzioni entro 30 giorni dopo la fine di ogni mese, per le prestazioni eseguite nello stesso, in base a un ren­diconto da farsi su modulo ufficiale.


Art. 50

1 L'assicuratore informerà il beneficiario di una prestazione d'assicu­razione decurtata dell'imposta che essa è rimborsabile soltanto in base all'attestazione di cui all'articolo 3 capoverso 2 e, su richiesta, gli rila­scerà l'attestazione servendosi del modulo prescritto.

2 Per quanto riguarda le rendite vitalizie e le pensioni verrà rilasciata una sola attestazione per tutto l'anno civile.

3 Se una prestazione d'assicurazione è ripartita fra più aventi diritto, ciascuno di essi può esigere, per la sua parte, un'attestazione da desi­gnarsi come attestazione parziale.

Titolo II. Rimborso dell'imposta

Capo primo: Diritto al rimborso



Art. 51

1 Chiunque, per il semplice fatto di soggiornare in Svizzera, è assog­gettato illimitatamente alle imposte secondo la legislazione fiscale cantonale, ha diritto al rimborso dell'imposta preventiva, se la pre­sta­zione imponibile è maturata nel periodo del suo assoggettamento.

2 Una persona fisica che, secondo la legislazione fiscale cantonale non è assoggettata illimitatamente alle imposte cantonali, ma che, in forza delle disposizioni di legge deve pagare imposte federali, canto­nali o comunali sui redditi colpiti dalla imposta preventiva o sulla sostanza da cui detti redditi provengono, ha diritto, sino a concorren­za di tali imposte, al rimborso dell'imposta preventiva dedotta dai redditi, se la prestazione imponibile è maturata nel periodo del suo assoggetta­­mento.

3 Chiunque chiede il rimborso conformemente ai capoversi 1 e 2 deve presentare l'istanza all'autorità fiscale del Cantone cui compete l'im­po­sizione del reddito o della sostanza.

Art. 52

1 Le persone al servizio della Confederazione che, alla scadenza della prestazione imponibile, erano domiciliate o soggiornavano all'estero e vi erano esentate dalle imposte dirette in virtù di una convenzione o dell'uso internazionale, hanno diritto al rimborso dell'imposta pre­ven­tiva dedotta da questa prestazione.

2 L'istanza di rimborso, redatta su modulo ufficiale, deve essere pre­sentata all'Amministrazione federale delle contribuzioni.

3 L'imposta preventiva è rimborsata in contanti o computata nell'im­po­sta per la difesa nazionale69 dovuta dall'istante.

69 Ora: imposta federale diretta



Art. 53

1 Istituti, casse ed altri enti aventi per scopo l'assicurazione per la vec­chiaia, l'invalidità, i superstiti o la previdenza sociale, hanno di­ritto al rimborso dell'imposta preventiva dedotta dai redditi fruttati dai loro propri investimenti o da quelli da essi fatti a nome dei loro deposi­tanti.

2 L'istanza deve essere presentata all'Amministrazione federale delle contribuzioni; se comprende anche redditi fruttati da investimenti fatti a nome di depositanti, essa deve essere corredata di una distinta men­zionante i dati personali e l'indirizzo dei depositanti, l'ammontare dei loro investimenti e il reddito lordo da essi fruttato.

3 I singoli depositanti non hanno, in proprio, alcun diritto al rimborso dell'imposta preventiva da chiedersi conformemente al capoverso 1, e nessuna attestazione può essergli rilasciata per esercitare un diritto del genere.

4 L'articolo 25 della legge, concernente la perdita del diritto al rim­bor­so quando non si dia registrazione dei redditi, si applica per ana­lo­gia alle istituzioni che non sono giuridicamente indipendenti.




Art. 54

1 Un'associazione di risparmio o una cassa di risparmio ai sensi dell'articolo 9 capoverso 2 della legge ha diritto al rimborso del­l'imposta preventiva per conto del depositante se la sua quota al reddito lordo non eccede 200 franchi per anno civile. L'istanza deve essere presentata all'Amministrazione federale delle contribuzioni.70

2 Se l'ammontare della quota eccede 200 franchi, l'associazione o la cassa informa il depositante che egli deve chiedere in proprio il rimborso dell'imposta preventiva e che esso gli sarà concesso soltanto in base a un'attestazione secondo l'articolo 3 capoverso 2. L'attesta­zione è rilasciata dall'associazione o dalla cassa su richiesta del deposi­tante.71

3 Per evitare complicazioni sproporzionate, l'Amministrazione federa­le delle contribuzioni può, con gli oneri e alle condizioni da essa stabi­liti, consentire che un'associazione o una cassa chieda il rimbor­so senza tener conto dell'ammontare della quota ai redditi spettanti ai deposi­tanti.

70 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 giu. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 3471).

71 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 giu. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 3471).



Art. 55

Alla stessa stregua delle persone giuridiche hanno diritto al rimborso dell'imposta preventiva:

a.72
le imprese gestite in comune (consorzi di costruzione ecc.) e le comunioni di proprietari per piani (art. 712a segg. Codice civile73) per la quota spettante ai comproprietari domiciliati in Svizzera, se l'imposta preventiva è stata dedotta dai redditi di capitali su beni patrimoniali utilizzati esclusivamente per gli scopi dell'impresa comune, rispettivamente per finanziare spese e oneri comuni della comunione di proprietari per piani e se una distinta di tutti i partecipanti (con cognome, nome, indirizzo, domicilio e quota di partecipazione) è allegata all'istan­za di rimborso;
b.
le unioni di persone senza personalità giuridica, ma che dispon­gono di un'organizzazione propria e svolgono la loro attività esclusivamente o principalmente in Svizzera, se i loro membri non sono assoggettati ad imposta sulla loro quota ai redditi ed al­la sostanza dell'unione e non fanno valere perso­nalmente un di­rit­to al rimborso per la loro quota ai redditi dell'unione;
c.
le masse patrimoniali amministrate in Svizzera, destinate a scopi speciali, senza pur tuttavia avere la personalità giuridica, se i be­ni e il loro reddito non possono essere fiscalmente attri­buiti a per­­­sone determinate.

72 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2994).

73 RS 210


Art. 56

1 I banchieri privati sottoposti alla legge federale dell'8 novembre 193474 su le banche e le casse di risparmio, che esercitano la loro at­ti­vità come ditta individuale, devono presentare all'Amministrazione federale delle contribuzioni l'istanza di rimborso dell'imposta preven­tiva dedotta dai redditi fruttati dall'attivo dell'impresa.

2 Le disposizioni dell'articolo 25 della legge, concernenti la perdita del diritto al rimborso quando non si dia registrazione dei redditi nei libri di commercio, si applicano all'imposta preventiva dedotta dai redditi fruttati dall'attivo dell'impresa.




Art. 57

1 Chiunque rappresenta un terzo (per es. il marito, il detentore della patria potestà ecc.) o lo sostituisce nell'obbligazione fiscale quanto ai redditi colpiti dall'imposta preventiva o alla sostanza da cui derivano, ha diritto al rimborso dell'imposta in luogo e vece del terzo.

2 Il rimborso è concesso conformemente alle norme che si applicano al rappresentato o all'autore del diritto.

Art. 58

1 Se una prestazione colpita dall'imposta preventiva matura prima dell'apertura di una successione, gli eredi hanno diritto al rimborso dell'imposta, in luogo e vece del defunto, qualunque sia il loro do­mi­ci­lio o soggiorno.

2 Se il reddito assoggettato all'imposta preventiva, derivante da un elemento della successione, matura dopo la morte dell'autore della stessa, ma prima che la successione venga divisa, ogni erede ha di­ritto al rimborso dell'imposta preventiva in proporzione alla sua quota suc­cessoria, nella misura in cui soddisfa personalmente alle condi­zioni richieste.

3 Se, in forza della legislazione cantonale, una comunione ereditaria deve pagare come tale delle imposte su il reddito o la sostanza per i redditi colpiti dall'imposta preventiva o per la sostanza da cui deriva­no, il capoverso 2 si applica per analogia.

Art. 59

1 Se, alla sua morte, l'autore della successione era assoggettato illimi­tatamente alle imposte in Svizzera, gli eredi devono chiedere il rim­borso dell'imposta preventiva sia in comune, sia per il tramite di un rappresentante comune; nella istanza devono figurare i dati personali e l'indirizzo di tutti gli eredi e la loro quota alla successione.

2 L'istanza deve essere presentata all'autorità fiscale cantonale compe­tente per la tassazione dell'autore della successione, con un duplicato per ciascun Cantone in cui sono assoggettati ad imposta gli eredi facenti parte della comunione ereditaria. L'autorità trasmette i duplicati dell'istanza, apportandovi eventualmente le sue osservazioni, alle au­torità cantonali competenti per gli eredi.

3 I Cantoni possono prevedere, nelle loro disposizioni di esecuzione, un ordinamento differente da quello dei capoversi 1 e 2, quando, nei casi di successione, il rimborso dell'imposta preventiva è trattato esclusivamente dalle autorità del medesimo Cantone.

4 Se, alla sua morte, l'autore della successione non era assoggettato illimitatamente alle imposte in Svizzera, ogni erede avente diritto al rimborso giusta l'articolo 58 capoverso 2 deve presentare l'istanza all'autorità per lui personalmente competente.

75 Nuovo testo giusta il l'all. 2 n. II 3 dell'O del 7 nov. 2018 sui giochi in denaro, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 5155).

Art. 60

1 Se venti persone, al massimo, sono legate fra di loro per contratto allo scopo di effettuare ed amministrare in comune degli investimenti in titoli (club d'investimento), l'Amministrazione federale delle con­tri­bu­zioni può consentire, con gli oneri e alle condizioni da essa stabiliti, che il rimborso dell'imposta preventiva dedotta dal reddito dei titoli venga chiesto con istanza comune da presentarsi alla Confe­derazione.

2 Se, con una partecipazione comune, più persone hanno realizzato una vincita da cui è stata dedotta l'imposta preventiva a un gioco in denaro oppure a una lotteria o un gioco di destrezza destinati a promuovere le vendite, il rimborso deve essere richiesto da tutti i partecipanti in funzione della loro quota di vincita; l'istanza deve essere corredata di un'attestazione firmata dal titolare dell'attestazione originale (art. 3 cpv. 2), nella quale devono figurare tutte le informazioni dell'attestazione originale e la quota della vincita che spetta all'istante. Se tutti i partecipanti sono assoggettati ad imposta nel medesimo Cantone, l'autorità cantonale competente può consentire, secondo gli oneri e alle condizioni da essa stabiliti, che il rimborso venga chiesto mediante istanza comune.76

3 Se più persone avevano diritto ad una prestazione d'assicurazione da cui è stata dedotta l'imposta preventiva e se è stata rilasciata una sola attestazione quanto alla deduzione, il rimborso dell'imposta può es­sere chiesto soltanto da quella persona che presenta l'attestazione.

4 Se l'attestazione quanto alla deduzione dell'imposta menziona che il diritto derivante dall'assicurazione era costituito in pegno all'atto del versamento della prestazione, l'imposta preventiva è rimborsata all'avente diritto o al creditore pignoratizio, ma soltanto con il con­sen­so dell'uno o dell'altro.

76 Nuovo testo giusta il l'all. 2 n. II 3 dell'O del 7 nov. 2018 sui giochi in denaro, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 5155).


Art. 61

1 L'imposta preventiva dedotta dal reddito di valori affidati a un fi­du­ciario è rimborsata soltanto se il fiduciante soddisfa alle condizioni richieste per il rimborso.

2 L'istanza di rimborso deve essere presentata dal fiduciante; essa menzionerà il rapporto fiduciario e designerà le persone che vi par­te­cipano, con i loro dati personali e l'indirizzo.



Art. 62

Se il reddito fruttato da un titolo che è oggetto di un'operazione a ter­mine in o fuori borsa matura fra il giorno della stipulazione e quello della liquidazione, il diritto al rimborso dell'imposta preven­tiva dedotta da tale reddito compete al venditore a termine se, alla scadenza del reddito, ad esso apparteneva il titolo e la cedola; in caso contrario, il diritto al rimborso, compete al terzo che, alla scadenza del reddito, aveva il diritto di godimento sul titolo consegnato a ter­mine.

Capo secondo: Rimborso da parte della Confederazione


Art. 63

1 L'Amministrazione federale delle contribuzioni emana le istruzioni generali e prende le decisioni particolari necessarie al rimborso dell'imposta preventiva da parte della Confederazione; essa stabilisce la forma e il contenuto dei moduli per le istanze di rimborso e dei que­stionari e designa i documenti giustificativi da allegare alle istanze.

2 Gli articoli 6 e 7, concernenti le richieste d'informazioni, le audi­zioni e la verifica dei libri di commercio, si applicano per analogia alla pro­cedura di rimborso.

Art. 64

1 L'istanza di rimborso deve essere presentata all'Amministrazione federale delle contribuzioni su modulo ufficiale.

2 Un medesimo avente diritto al rimborso può, di regola, presentare una sola istanza l'anno; sono riservate le istanze di cui agli articoli 29 capoverso 3, e 32 capoverso 2 della legge.

3 Gli istanti che hanno l'obbligo di avere i libri di commercio devono organizzare e tenere la contabilità in modo che, senza particolari dif­fi­coltà, sia possibile accertare e provare con certezza i fatti determi­nanti per il diritto al rimborso; l'articolo 2 capoversi 2 e 3 si applica per ana­logia.


77 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2994).

Art. 65

1 Se l'avente diritto rende plausibile che il suo diritto al rimborso cal­colato per l'anno intiero è di almeno 4000 franchi, l'Amministrazione federale delle contribuzioni gli concede, a richiesta, dei rimborsi per acconti.

278

3 Chiunque ha ottenuto dei rimborsi per acconti è tenuto, nei tre mesi successivi alla fine dell'anno di cui trattasi, a presentare un'istanza per l'ammontare totale dell'imposta preventiva menzionando gli ac­conti ri­cevuti.

78 Abrogato dal n. I dell'O del 22 nov. 2000, con effetto dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2994).

Art. 65a79

1 I rimborsi per acconti vengono fatti alla fine di ciascuno dei tre primi trimestri e calcolati di principio in modo che corrispondano circa a un quarto dell'ammontare probabile da rimborsare per l'anno civile o per l'esercizio commerciale di cui trattasi.

2 Se le scadenze dei redditi gravati dall'imposta preventiva sopravven­gono prevalentemente in un trimestre dell'anno civile o dell'eser­cizio commerciale, occorre tenerne conto per il calcolo dei rimborsi per acconti.

3 Nel calcolo dei rimborsi per acconti i diritti al rimborso dell'imposta preventiva non vengono presi in considerazione nella misura in cui i corrispondenti importi dell'imposta preventiva da pagare all'Ammi­nistrazione federale delle contribuzioni siano esigibili solo nel succes­sivo anno civile o esercizio commerciale.

79 Introdotto dal n. I dell'O del 22 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2994).

Capo terzo: Rimborso da parte del Cantone


Art. 66

1 L'Amministrazione federale delle contribuzioni esercita la vigilanza della Confederazione quanto al rimborso dell'imposta preventiva da parte di Cantoni.

2 L'Amministrazione federale delle contribuzioni vigila che le pre­scri­zioni federali siano applicate in modo uniforme ed emana le istruzioni generali necessarie ad uso delle autorità cantonali. Essa è autorizzata, segnatamente, a:

a.
prescrivere l'uso di moduli determinati;
b.
esaminare ogni documento dei Cantoni, distretti, circoli e Comu­ni e, in casi particolari, disporre altre indagini o far uso in proprio dei poteri d'indagine di un ufficio cantonale dell'imposta preven­tiva;
c.
prendere parte alla procedura dinanzi all'autorità di ricorso e a presentare le sue conclusioni;
d.
chiedere la revisione di una procedura chiusa con decisioni pas­sata in giudicato.

3 L'Amministrazione federale delle contribuzioni ha facoltà di ricorrere davanti al Tribunale federale.80

80 Nuovo testo giusta il n. II 46 dell'O dell'8 nov. 2006 concernente l'adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705).


Art. 67

1 L'autorità designata dal Cantone vigila che le prescrizioni federali siano applicate in modo uniforme sul territorio cantonale ed esercita la sorveglianza sugli uffici cui compete il rimborso dell'imposta pre­ven­tiva.

2 I Cantoni, prima della stampa, devono sottoporre all'approvazione dell'Amministrazione federale delle contribuzioni i moduli previsti per le istanze di rimborso dell'imposta preventiva.

3 I rimborsi concessi devono essere iscritti in un apposito registro; le istanze di rimborso evase e i mezzi di prova devono essere conser­vati, in buon ordine, per cinque anni dalla fine dell'anno civile nel quale la decisione di rimborso è passata in giudicato.

4 Se un'autorità cantonale vuol far verificare, conformemente all'arti­colo 50 capoverso 2 della legge, un'attestazione relativa alla dedu­zione dell'imposta presso la persona che l'ha rilasciata, come anche le infor­mazioni complementari che ha dato, essa ne deve presentare richiesta scritta all'Amministrazione federale delle contribuzioni.

Art. 68

1 L'istanza di rimborso deve essere presentata all'autorità competente su modulo ufficiale.

2 Un'attestazione relativa alla deduzione dell'imposta (art. 3 cpv. 2) deve essere allegata spontaneamente all'istanza, se l'imposta di cui è chiesto il rimborso è stata dedotta:

a.81
da vincite a giochi in denaro o da vincite a lotterie e giochi di destrezza destinati a promuovere le vendite;
b.
dal reddito fruttato da investimenti operati da associazioni di ri­sparmio o da casse di risparmio aziendali, se il rimborso deve es­sere chiesto dal depositante (art. 54 cpv. 2).

81 Nuovo testo giusta il l'all. 2 n. II 3 dell'O del 7 nov. 2018 sui giochi in denaro, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 5155).

Art. 6982

82 Abrogato dal l'all. n. II 4 dell'O del 14 ago. 2013 sulle basi temporali dell'imposta federale diretta, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU 2013 2773).

Titolo III. Disposizione finale

Art. 70

1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1967.

2 A partire da tale data sono abrogate le ordinanze del Dipartimento federale delle finanze e delle dogane concernenti l'imposta preven­tiva, n. 1a del 20 novembre 194483, n. 2 del 30 giugno 194484, n. 3, del 21 gennaio 194685, n. 4b del 19 dicembre 195186, e l'ordinanza del 31 agosto 194587 per garantire i diritti fiscali in materia di assi­curazioni.

83 [CS 6 346]

84 [CS 6 349]

85 [CS 6 351]

86 [RU 1951 1314]

87 [CS 6 356]

Disposizioni finali della modifica del 22 novembre 200088

1 Le nuove disposizioni sono applicabili alle prestazioni imponibili che scadono dopo il 31 dicembre 2000. L'articolo 24a è applicabile ai casi in cui il termine secondo l'articolo 4a capoverso 2 della legge decorre dopo il 31 dicembre 2000.

2 L'abrogazione dell'articolo 14 capoverso 2 vale per le obbligazioni, le cartelle ipo­tecarie e le rendite fondiarie emesse in serie dopo il 31 dicembre 2000.

Disposizione transitoria della modifica del 15 ottobre 200889

La presente modifica è applicabile alle prestazioni imponibili che scadono dopo il 31 dicembre 2008.

Disposizione transitoria della modifica del 18 giugno 201090

Le disposizioni modificate sono applicabili alle prestazioni imponibili che scadono dopo il 31 luglio 2010.