Abrogato per 01.01.2021

01.02.2015 - 01.01.2021
01.07.2008 - 31.01.2015
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01.01.2004 - 30.06.2008
Fedlex DEFRITRMEN
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1

Ordinanza

sugli interventi di pubblica utilità della protezione civile (OIPU) del 6 giugno 2008 (Stato 1° luglio 2008) Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 75 capoverso 1 della legge federale del 4 ottobre 20021
sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC), ordina: Sezione 1: Principi

Art. 1

Oggetto 1 La presente ordinanza disciplina gli interventi di pubblica utilità della protezione civile a livello nazionale e le condizioni necessarie per l'autorizzazione di tali interventi a livello cantonale e comunale.

2

Per interventi di pubblica utilità della protezione civile s'intendono interventi di militi della protezione civile secondo l'articolo 27 capoverso 1 lettera d e 2 lettera c LPPC nel corso dei quali sono fornite prestazioni a terzi, segnatamente autorità, amministrazioni, associazioni, organizzazioni o espositori.


Art. 2

Condizioni Gli interventi di pubblica utilità possono essere prestati quando: a. i richiedenti non sono in grado di svolgere i loro compiti con mezzi propri; b. l'intervento di pubblica utilità è compatibile con lo scopo e i compiti della protezione civile e permette di praticare le conoscenze e le capacità acquisite nel corso della formazione; c. l'intervento di pubblica utilità non fa eccessiva concorrenza alle imprese private;

d. l'evento sostenuto non persegue come obiettivo principale la realizzazione di profitti.

RU 2008 2887 1 RS

520.1

520.14

Protezione della popolazione e protezione civile 2

520.14

Sezione 2: Interventi di pubblica utilità a livello nazionale

Art. 3

Domanda 1 Le domande per interventi di pubblica utilità a livello nazionale vanno presentate all'Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) con due anni di anticipo. In casi eccezionali debitamente motivati sono prese in considerazione anche domande inoltrate più tardi.

2

La domanda deve essere inoltrata tramite l'Ufficio cantonale responsabile della protezione civile del relativo Cantone. Questo correda la domanda di un parere in merito alle possibilità d'intervento e alla disponibilità di mezzi e personale e la trasmette all'UFPP.

3

Se in caso di manifestazioni intercantonali o sovraregionali l'intervento si svolge in luoghi diversi, ognuno con organizzazione propria, è necessario inoltrare una domanda per ciascun luogo d'intervento.

4

Nella loro domanda i richiedenti devono dimostrare che le condizioni di cui all'articolo 2 sono soddisfatte.


Art. 4

Esame e decisione

1

L'UFPP esamina le domande di interventi di pubblica utilità.

2

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) decide in merito all'autorizzazione dell'intervento di pubblica utilità d'intesa con i Cantoni che lo effettuano.

3

Le domande sono accolte se il Cantone in cui si svolge l'intervento di pubblica utilità è in grado di mettere a disposizione il personale necessario; se ciò non fosse il caso, l'UFPP può autorizzare l'impiego di formazioni della protezione civile di altri Cantoni.

4

Nella decisione sono fissati la durata dell'intervento, il numero massimo di giorni di servizio da prestare per l'occasione e il limite di spesa.


Art. 5

Coordinamento e

direzione

1

Il Cantone in cui si svolge l'intervento di pubblica utilità decide, in collaborazione con il richiedente, in merito al coordinamento e alla direzione dell'intervento.

2

Se in caso di eventi intercantonali o sovraregionali i singoli interventi e luoghi di svolgimento non sono divisi dal punto di vista dello spazio e dell'organizzazione, d'intesa con i Cantoni e il richiedente, nella decisione viene fissato il Cantone responsabile per il coordinamento e la direzione dell'intervento.

Interventi di pubblica utilità 3

520.14


Art. 6

Materiale dell'esercito

1

La Confederazione fornisce, se disponibile e a titolo gratuito, il materiale dell'esercito necessario per completare l'equipaggiamento di base della protezione civile.

2

Altro materiale dell'esercito necessario deve essere richiesto separatamente alla Base logistica dell'esercito. La consegna di questo materiale supplementare come pure gli accordi relativi alle controprestazioni di diritto privato si basano sulle pertinenti istruzioni del DDPS.


Art. 7

Assunzione dei costi per soldo, chiamata in servizio, viaggio vitto e alloggio 1

La Confederazione si assume i costi legati al soldo, alla chiamata in servizio, al viaggio, al vitto preparato dalla protezione civile e all'alloggio in dormitori. L'UFPP può stabilire forfait per l'indennizzo di tali costi.

2

I costi rimanenti sono a carico del richiedente.

Sezione 3:

Interventi di pubblica utilità a livello cantonale e comunale

Art. 8

1 I Cantoni disciplinano l'autorizzazione di interventi di pubblica utilità a livello cantonale e comunale e stabiliscono la ripartizione dei costi tra Cantone, Comuni e richiedente.

2

I Cantoni e i Comuni comunicano all'UFPP, prima del loro inizio, tutti gli interventi di pubblica utilità autorizzati a livello cantonale e comunale.

Sezione 4: Disposizioni comuni

Art. 9

Oggetto degli interventi I militi della protezione civile possono essere impiegati solo nell'ambito dell'autorizzazione rilasciata.


Art. 10

Luoghi d'intervento

Gli interventi di pubblica utilità possono svolgersi anche al di fuori del Cantone di domicilio dei militi.


Art. 11

Prestazioni a favore del datore di lavoro Nell'ambito degli interventi di pubblica utilità i militi della protezione civile non possono essere impiegati a favore del loro datore di lavoro.

Protezione della popolazione e protezione civile 4

520.14


Art. 12

Eventi particolari

Se eventi particolari come catastrofi e altre situazioni d'emergenza richiedono l'intervento dei militi della protezione civile per proteggere e assistere la popolazione, i militi impiegati in interventi di pubblica utilità possono essere liberati dalla loro missione in qualsiasi momento e senza ripercussione sui costi.

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 13

Esecuzione Il DDPS, l'UFPP e i Cantoni applicano la presente ordinanza nell'ambito delle loro rispettive competenze.


Art. 14

Diritto previgente:

abrogazione

L'ordinanza del 5 dicembre 20032 sugli interventi di pubblica utilità della protezione civile è abrogata.


Art. 15

Diritto vigente:

modifica


Art. 16

Disposizioni transitorie

In deroga ai capoversi 2 e 3 dell'articolo 3, per interventi di pubblica utilità a livello nazionale o internazionale che hanno inizio prima del 1° luglio 2010, le domande devono essere inoltrate direttamente all'UFPP; in caso di interventi che si svolgono in luoghi diversi, ognuno con organizzazione propria, deve essere inoltrata un'unica domanda. Se l'intervento di pubblica utilità ha luogo in più Cantoni contemporaneamente, d'intesa con tali Cantoni e il richiedente viene scelto il Cantone responsabile per il coordinamento e la direzione dell'intervento, il quale sarà menzionato come tale nella decisione.


Art. 17

Entrata in

vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2008.

2 [RU

2003 5175]

3 RS

520.11. La modifica qui appresso é inserita nell'O menzionata.