01.07.2022 - * / In vigore
01.07.2021 - 30.06.2022
27.04.2021 - 30.06.2021
01.01.2021 - 26.04.2021
01.01.2019 - 31.12.2020
01.07.2015 - 31.12.2018
01.01.2015 - 30.06.2015
01.01.2013 - 31.12.2014
01.04.2012 - 31.12.2012
01.07.2010 - 31.03.2012
01.01.2010 - 30.06.2010
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1

Ordinanza

sull'indicazione dei prezzi (OIP)1 dell'11 dicembre 1978 (Stato 17 febbraio 2004) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 16, 17 e 20 della legge federale del 19 dicembre 19862
contro la concorrenza sleale, visto l'articolo 11 della legge federale del 9 giugno 19773 sulla metrologia,4 ordina: Capitolo 1: Finalità e campo d'applicazione

Art. 1

Finalità La presente ordinanza si prefigge di garantire una chiara indicazione dei prezzi onde consentire confronti ed evitare che l'acquirente sia indotto in errore.


Art. 2

Campo d'applicazione

1

L'ordinanza s'applica: a. alle merci offerte al consumatore; b. ai negozi giuridici, conclusi con consumatori, aventi effetti identici o analoghi a quelli della compera, come le vendite a pagamento rateale, i contratti di nolo-vendita e di leasing e le offerte di ritiro vincolate ad un acquisto (negozi giuridici analoghi alla compera);

c. all'offerta di prestazioni di servizi elencati all'articolo 10; d. alla pubblicità rivolta ai consumatori per l'insieme di merci e prestazioni di servizi.

2

Sono considerati consumatori le persone che acquistano merci o prestazioni di servizi per scopi che non sono in relazione con la loro attività commerciale o professionale.5

RU 1978 2081 1

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 dic. 1987, in vigore dal 1° mar. 1988 (RU 1988 241).

2

RS 241

3

RS 941.20

4

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 dic. 1987, in vigore dal 1° mar. 1988 (RU 1988 241).

5

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 apr. 1999, in vigore dal 1° nov. 1999 (RU 1999 1637).

942.211

Commercio

2

942.211

Capitolo 2: Merci Sezione 1: Indicazione del prezzo al minuto

Art. 3

Obbligo di indicare il prezzo 1

Le merci offerte in vendita al consumatore devono essere contrassegnate con il prezzo effettivamente pagabile in franchi svizzeri (prezzo al minuto).

2

L'obbligo di indicare i prezzi s'applica anche ai negozi giuridici analoghi alla compera.

3

L'indicazione non è obbligatoria per le merci vendute all'incanto o in altro modo di vendita analoga.


Art. 4

Tasse pubbliche, contributi anticipati per lo smaltimento, vantaggi6 1

Le tasse pubbliche inglobabili nei prezzi al minuto e i contributi anticipati per lo smaltimento devono essere già inclusi nel prezzo indicato.7 1bis In caso di modifica dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto, l'indicazione del prezzo deve essere adattata entro i tre mesi successivi all'entrata in vigore di tale modifica. Durante questo periodo, i consumatori devono essere informati con una menzione ben visibile che la modifica dell'aliquota d'imposta non è ancora considerata nel prezzo indicato.8 2 Vantaggi come ribassi, tagliandi di ribasso o ristorno, realizzabili soltanto dopo la compera, devono essere designati separatamente e indicati in cifre.

Sezione 2: Indicazione del prezzo unitario

Art. 5

Obbligo di indicare il prezzo unitario 1

Le merci misurabili offerte in vendita al consumatore devono essere indicate con il prezzo unitario.

2

Quando si tratta di merce preimballata, devono essere indicati il prezzo al minuto e il prezzo unitario.

3

L'indicazione del prezzo unitario non è obbligatoria: a. per le vendite fatturate al pezzo o secondo il numero dei pezzi; b. per le vendite di uno, due o cinque litri, chilogrammi, metri, metri quadrati o metri cubi o dei loro multipli o sottomultipli; c. per i recipienti della capacità nominale di 25, 35, 37.5, 70, 75 e 150 cl; 6

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 gen. 2004, in vigore dal 1° giu. 2005 (RU 2004 827).

7

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 gen. 2004, in vigore dal 1° giu. 2005 (RU 2004 827).

8

Introdotto dal n. I dell'O del 28 apr. 1999, in vigore dal 1° nov. 1999 (RU 1999 1637).

Indicazione dei prezzi 3

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d. per gli imballaggi di condizionamento del peso netto o del peso stillato di 25, 125, 250, 2500 grammi; e. per gli imballaggi combinati, gli imballaggi composti e le confezioni regalo; f. per le conserve alimentari composte di una miscela di prodotti solidi sempre che sia dichiarato il peso dei componenti; g.9 per le merci in imballaggi di condizionamento il cui prezzo al minuto non supera i 2 franchi;

h. per le merci in imballaggio di condizionamento il cui prezzo unitario per chilogrammo o litro supera i 150 franchi trattandosi di derrate alimentari e i 750 franchi trattandosi di altre merci;

i.

negli esercizi pubblici.


Art. 6

Merci misurabili e prezzo unitario 1

Sono considerate merci misurabili quelle per cui il prezzo al minuto è normalmente stabilito secondo il volume, il peso, la massa, la lunghezza o la superficie.

2

È considerato prezzo unitario quello determinante il prezzo al minuto per litro, chilogrammo, metro, metro quadrato, metro cubo o per multiplo o sottomultiplo di tali unità.

3

Per le conserve alimentari il cui peso stillato è indicato giusta l'articolo 18 dell'ordinanza del 15 luglio 197010 sulle dichiarazioni, il prezzo unitario deve riferirsi al peso stillato.

Sezione 3: Modo d'indicazione

Art. 7

Indicazione

1

Il prezzo al minuto e il prezzo unitario devono essere indicati sulla merce stessa o in prossimità di quest'ultima (iscrizione, stampa, etichetta, cartellino, ecc.).

2

Se l'indicazione sulla merce stessa non è conveniente a causa degli innumerevoli prodotti a prezzi identici oppure per ragioni d'ordine tecnico, i prezzi possono essere indicati sotto altra forma a condizione che le indicazioni siano facilmente consultabili e agevolmente leggibili (indicazione sullo scaffale, indicazione dei prezzi correnti, presentazione di cataloghi, ecc.).

3

Si può parimenti far ricorso alle modalità di cui al paragrafo 2 per oggetti d'antiquariato, oggetti d'arte, tappeti orientali, pellicce, orologi, gioielli e altri oggetti di metalli preziosi se il loro prezzo non supera i 5000 franchi.11

9

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 dic. 1987, in vigore dal 1° mar. 1988 (RU 1988 241).

10

[RU 1970 936, 1972 1750 2792 2794, 1978 2074, 1986 1924, 1995 1491. RU 1998 1614 art. 32]. Vedi ora l'O del 8 giu. 1998 (RS 941.281).

11

Introdotto dal n. I dell'O del 14 dic. 1987, in vigore dal 1° mar. 1988 (RU 1988 241).

Commercio

4

942.211


Art. 8

Visibilità e leggibilità 1

I prezzi al minuto e i prezzi unitari devono essere ben visibili e agevolmente leggibili. Essi sono indicati in cifre.

2

Nelle vetrine, segnatamente, i prezzi al minuto e, per le merci vendute alla rinfusa, i prezzi unitari devono essere agevolmente leggibili dall'esterno.


Art. 9

Specificazione

1

L'indicazione deve evidenziare il prodotto e l'unità di vendita cui si riferisce il prezzo al minuto.

2

Le quantità sono indicate secondo le prescrizioni della legge federale del 9 giugno 1977 sulla metrologia.

3

Sono riservate prescrizioni più severe applicantisi alla specificazione recata in altri atti legislativi.

Capitolo 3: Prestazioni di servizi

Art. 10

Obbligo di indicare il prezzo 1

Il prezzo effettivamente pagabile per le prestazioni di servizi offerte nei campi elencati qui di seguito è indicato in franchi svizzeri:12

a. saloni da parrucchiere; b. lavori correnti nelle autorimesse; c. ramo alberghiero;

d. istituti di bellezza e pedicure; e.13 centri di cultura fisica, piscine, piste di ghiaccio e altri impianti sportivi; f. taxi; g. ramo ricreativo (teatri, concerti, cinema, dancing, ecc.), musei, esposizioni, fiere e manifestazioni sportive; h. noleggi di veicoli, d'apparecchi e di impianti; i.

tintorie e lavanderie chimiche (principali procedimenti e articoli); k. parcheggio di autovetture; l. ramo fotografico (servizi standardizzati come sviluppo, copia, ingrandimento);

m.14 offerta di corsi; 12 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 apr. 1999, in vigore dal 1° nov. 1999 (RU 1999 1637).

13 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 apr. 1999, in vigore dal 1° nov. 1999 (RU 1999 1637).

14 Introdotta dal n. I dell'O del 28 apr. 1999, in vigore dal 1° nov. 1999 (RU 1999 1637).

Indicazione dei prezzi 5

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n.15 viaggi «tutto compreso»; o.16 servizi inerenti alla prenotazione di un viaggio e fatturati separatamente (prenotazione, intermediazione);

p.17 servizi di telecomunicazione secondo la legge del 30 aprile 199718 sulle telecomunicazioni, nella misura in cui, nel settore delle telecomunicazioni mobili, non si fa ricorso ai servizi di altri fornitori di servizi di telecomunicazione all'estero (roaming); q.19 servizi a valore aggiunto connessi ai servizi di telecomunicazione, come i servizi d'informazione, di consulenza, di commercializzazione, di ripartizione delle spese di comunicazione, nella misura in cui, nel settore delle telecomunicazioni mobili, non si fa ricorso ai servizi di altri fornitori di servizi di telecomunicazione all'estero (roaming); r.20 apertura, tenuta e chiusura di conti, traffico dei pagamenti nazionale e internazionale, mezzi di pagamento (carte di credito) nonché acquisto e vendita di valuta estera (cambio);

s.21 diritti di godimento a tempo parziale di beni immobili; t.22 prestazioni di servizi odontoiatrici.

2

Le tasse pubbliche inglobabili nel prezzo devono già essere incluse nei prezzi indicati.

3

In caso di modifica dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto, l'indicazione del prezzo deve essere adattata entro i tre mesi successivi all'entrata in vigore di tale modifica. Durante questo periodo, i consumatori devono essere informati con una menzione ben visibile che la modifica dell'aliquota d'imposta non è ancora considerata nel prezzo indicato.23

Art. 11

Modo d'indicazione

1

I prezzi esposti, le liste dei prezzi, i cataloghi, ecc. devono essere di facile consultazione e agevolmente leggibili.

1bis

...24

2

L'indicazione deve evidenziare il genere e l'unità delle prestazioni di servizi oppure le tariffe cui i prezzi si riferiscono.

15 Introdotta dal n. I dell'O del 28 apr. 1999, in vigore dal 1° nov. 1999 (RU 1999 1637).

16 Introdotta dal n. I dell'O del 28 apr. 1999, in vigore dal 1° nov. 1999 (RU 1999 1637).

17 Introdotta dal n. I dell'O del 28 apr. 1999, in vigore dal 1° nov. 1999 (RU 1999 1637).

18 RS

784.10

19 Introdotta dal n. I dell'O del 28 apr. 1999, in vigore dal 1° nov. 1999 (RU 1999 1637).

20 Introdotta dal n. I dell'O del 28 apr. 1999, in vigore dal 1° nov. 1999 (RU 1999 1637).

21 Introdotta dal n. I dell'O del 28 apr. 1999, in vigore dal 1° nov. 1999 (RU 1999 1637).

22 Introdotta dal n. I dell'O del 21 gen. 2004, in vigore dal 1° giu. 2004 (RU 2004 827).

23 Introdotto dal n. I dell'O del 28 apr. 1999 (RU 1999 1637).

24 Introdotto dal n. I dell'O del 28 apr. 1999, in vigore dal 1° nov. 1999 (RU 1999 1637).

Abrogato dal n. I dell'O del 21 gen. 2004, con effetto dal 1° giu. 2004 (RU 2004 827).

Commercio

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3

Nel ramo alberghiero, l'indicazione del prezzo degli spiritosi, liquori, aperitivi, vini, birre, acque minerali, bevande dolci, sidri, succhi di frutta e di legumi, come anche del latte freddo e delle bevande fredde a base di latte deve evidenziare la quantità cui il prezzo si riferisce.

4

Negli stabilimenti ospitanti persone. il prezzo del pernottamento con o senza prima colazione, della mezza pensione o della pensione completa deve essere comunicato al cliente al momento dell'arrivo, oralmente o per scritto, e deve essere esposto nelle camere.

a25 Modalità d'indicazione dei prezzi per servizi a valore aggiunto a pagamento 1

Per un servizio a valore aggiunto (art. 10 cpv. 1 lett. q) la cui tassa di base o il cui prezzo al minuto supera i due franchi, al cliente non può essere fatturato alcun costo senza che ne sia stato preventivamente informato in modo chiaro e gratuito almeno nella lingua dell'offerta. Le tasse fisse che diventano effettive nel corso della chiamata nonché i costi d'attesa per i numeri 090x o i numeri brevi devono essere indicati indipendentemente dal loro importo.

2

Per la durata dell'annuncio tariffario al cliente possono tuttavia essere fatturati: a. le tasse di collegamento per la chiamata di un numero d'abbonato normale; b. eventuali tasse di telefonia mobile.

3

La tassa di base, le tasse fisse che diventano effettive nel corso della chiamata e la tariffa al minuto possono diventare effettive soltanto cinque secondi dopo la conclusione dell'annuncio tariffario.

4

Se le tasse fisse superano i dieci franchi o se il prezzo al minuto supera cinque franchi, il servizio a valore aggiunto può essere fatturato al cliente soltanto se quest'ultimo ha confermato l'accettazione dell'offerta mediante un segnale speciale.

5

Per i servizi a valore aggiunto proposti per Internet o mediante comunicazione di dati, al cliente non possono essere fatturati costi di cui non sia stato preventivamente informato con caratteri ben visibili e chiaramente leggibili. Inoltre, l'accumularsi delle tasse deve essere sempre indicato in caratteri ben visibili e chiaramente leggibili. Il capoverso 4 si applica per analogia.

b26 Modalità d'indicazione dei prezzi per servizi a valore aggiunto conteggiati per singola informazione Il consumatore che utilizza un servizio a valore aggiunto che richiede la sua preventiva accettazione e può implicare la trasmissione di diverse singole informazioni (push service), come testi, immagini, sequenze audio o video, deve essere informato gratuitamente e chiaramente prima di attivare il servizio: a. sulla tassa di base che sarà eventualmente riscossa; 25 Introdotto dal n. I dell'O del 21 gen. 2004, in vigore dal 1° giu. 2004 (RU 2004 827).

26 Introdotto dal n. I dell'O del 21 gen. 2004, in vigore dal 1° giu. 2004 (RU 2004 827).

Indicazione dei prezzi 7

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b. sul prezzo da pagare per unità d'informazione; c. sulla procedura per disattivare il servizio.


Art. 12

Mance

1

La mancia deve essere inclusa nel prezzo oppure designata chiaramente e indicata in cifre.

2

Sono autorizzate le menzioni «mancia compresa» o formulazioni analoghe. Per contro, le menzioni «mancia non compresa» o formulazioni analoghe senza indicazione di cifre sono vietate.

3

È vietato chiedere mance oltre ai prezzi indicati o alla mancia espressa in cifre.

Capitolo 4: Pubblicità

Art. 13

Indicazione dei prezzi nella pubblicità 1

Se, nella pubblicità, sono menzionati prezzi, categorie o limiti di prezzi in cifre, devono essere indicati i prezzi pagabili effettivamente.

1bis

Se in una pubblicità sono menzionati i numeri telefonici o altre serie di segni o lettere di un servizio a valore aggiunto a pagamento (art. 10 cpv. 1 lett. q), al consumatore devono essere comunicati la tassa di base e il prezzo al minuto. Se è applicato un altro modello tariffario, quest'ultimo deve essere chiaramente indicato. L'indicazione del prezzo è pubblicata utilizzando caratteri di grandezza almeno equivalente a quella dei caratteri usati nella pubblicità per indicare il numero del servizio a valore aggiunto.27 2 I produttori, gli importatori e i grossisti possono comunicare prezzi indicativi.28

Art. 14

Specificazioni

1

Le indicazioni di prezzi devono evidenziare chiaramente la merce e l'unità di vendita o il genere e l'unità delle prestazioni di servizi e le tariffe cui il prezzo si riferisce.

2

Le merci devono essere designate secondo la marca, il tipo, le qualità e le caratteristiche.29 3

L'indicazione dei prezzi deve corrispondere all'illustrazione o al testo cui si riferisce la merce designata.

4

Sono riservate prescrizioni più severe applicantisi alla specificazione recata in altri atti legislativi.

27 Introdotto dal n. I dell'O del 28 apr. 1999 (RU 1999 1637). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 gen. 2004, in vigore dal 1° giu. 2004 (RU 2004 827).

28 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 apr. 1999, in vigore dal 1° nov. 1999 (RU 1999 1637).

29 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 apr. 1999, in vigore dal 1° nov. 1999 (RU 1999 1637).

Commercio

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Art. 15

30 Indicazione fallace dei prezzi Le disposizioni concernenti l'indicazione fallace dei prezzi (art. 16 a 18) s'applicano parimente alla pubblicità.

Capitolo 5: Indicazione fallace di prezzi

Art. 16


31

Indicazione di altri prezzi 1

Oltre al prezzo pagabile effettivamente il fornitore può indicare un prezzo comparativo se:

a. in precedenza ha effettivamente offerto la merce o la prestazione di servizio a questo prezzo (autocomparazione); b. effettivamente offrirà la merce o la prestazione di servizio a questo prezzo con effetto immediato (prezzo di lancio); o c. altri fornitori offrono effettivamente a questo prezzo una parte preponderante delle merci o delle prestazioni di servizi identiche nel settore del mercato che entra in considerazione (confronto con la concorrenza).

2

Dall'annuncio deve risultare di quale tipo di comparazione dei prezzi si tratta (autocomparazione, prezzo di lancio o confronto con la concorrenza). Su domanda, il fornitore deve poter comprovare l'adempimento delle condizioni giustificanti l'indicazione di prezzi comparativi.

3

Il prezzo comparativo secondo il capoverso 1 lettere a e b può essere indicato durante la metà del periodo in cui è stato o sarà praticato, ma al massimo durante due mesi.

4

I prezzi di merci rapidamente deperibili, se sono stati praticati durante mezza giornata, possono essere dati come prezzi comparativi durante il giorno seguente.

5

È lecito fornire prezzi di catalogo, prezzi indicativi e simili a titolo di prezzi comparativi soltanto se sono adempiute le condizioni di cui al capoverso 1 lettera c.


Art. 17

Menzione della riduzione di prezzo 1

L'indicazione in cifre di riduzioni di prezzo, abbuoni, vantaggi procurati da campagne di ritiro o di scambio come anche di regali, ecc. è assimilata all'indicazione di altri prezzi all'infuori di quelli pagabili effettivamente.

2

L'obbligo di indicare i prezzi e di specificare il prodotto e l'unità di vendita s'applica, giusta la presente ordinanza, a tali indicazioni. Sono eccettuate le indicazioni concernenti parecchi prodotti di ugual natura, prodotti diversi, gruppi di prodotti o di assortimenti, sempre che l'aliquota di riduzione sia la medesima.

30

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 dic. 1987, in vigore dal 1° mar. 1988 (RU 1988 241).

31 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 apr. 1999, in vigore dal 1° nov. 1999 (RU 1999 1637).

Indicazione dei prezzi 9

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3

Il capoverso 2 si applica per analogia alle prestazioni di servizio.32

Art. 18


33

Produttori, importatori e grossisti 1

Le disposizioni sull'indicazione fallace di prezzi si applicano anche ai produttori, agli importatori e ai grossisti.

2

I produttori, gli importatori e i grossisti possono indicare al consumatore prezzi o prezzi indicativi o mettere a disposizione liste di prezzi, cataloghi di prezzi o simili destinati al consumatore, a condizione che i prezzi in questione siano effettivamente praticati nel settore del mercato che entra in considerazione per la parte preponderante delle merci o prestazioni di servizi.


Art. 19


34

Capitolo 6: Responsabilità

Art. 20

L'esercente di fondi di commercio di qualsiasi genere è responsabile dell'indicazione
corretta dei prezzi e di una pubblicità conforme alle prescrizioni.

Capitolo 7: Disposizioni penali

Art. 21

35 Le infrazioni alla presente ordinanza sono perseguite conformemente alle disposizioni della legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale e della legge federale del 9 giugno 1977 sulla metrologia.

Capitolo 8: Disposizioni finali

Art. 22

Esecuzione

1

Gli uffici cantonali competenti vigilano per un'applicazione corretta della presente ordinanza e denunciano le infrazioni alle autorità competenti.

2

La procedura è retta dal diritto cantonale.

32

Introdotto dal n. I dell'O del 14 dic. 1987, in vigore dal 1° mar. 1988 (RU 1988 241).

33 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 apr. 1999, in vigore dal 1° nov. 1999 (RU 1999 1637).

34

Abrogato dal n. I dell'O del 23 ago. 1995 (RU 1995 4186).

35

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 dic. 1987, in vigore dal 1° mar. 1988 (RU 1988 241).

Commercio

10

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Art. 23

Alta vigilanza della Confederazione 1

La Confederazione esercita l'alta vigilanza per il tramite del Dipartimento federale dell'economia36.

2

Il Dipartimento federale dell'economia può allestire all'intenzione dei Cantoni istruzioni, inviare loro circolari, chiedere informazioni e documenti e denunciare infrazioni alle autorità cantonali competenti.

3

Il Dipartimento federale dell'economia può condurre con le branche e con le organizzazioni interessate negoziati concernenti l'indicazione dei prezzi.


Art. 24

Modificazione

2. Il decreto del Consiglio federale del 24 luglio 195138 concernente il trasferimento dell'imposta sulla cifra d'affari è modificato come segue: Titolo ...


Art. 25

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1979.

Disposizione transitoria concernente la modifica del 21 gennaio 200439 Fino all'entrata in vigore dell'articolo 4 capoverso 140, i contributi anticipati per lo smaltimento che non sono compresi nel prezzo al minuto devono essere indicati separatamente e in modo facilmente leggibile sia in negozio e in vetrina sia nella pubblicità.

36 Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic 1997. Di detta mod. è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

37

[RU 1961 279, 1999 295 art. 8 lett. a] 38

[RU 1951 728] 39 RU

2004 827

40 Il 1° giu. 2005.