01.07.2022 - * / In vigore
01.07.2021 - 30.06.2022
27.04.2021 - 30.06.2021
01.01.2021 - 26.04.2021
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01.01.2019 - 31.12.2020
01.07.2015 - 31.12.2018
01.01.2015 - 30.06.2015
01.01.2013 - 31.12.2014
01.04.2012 - 31.12.2012
01.07.2010 - 31.03.2012
01.01.2010 - 30.06.2010
01.04.2007 - 31.12.2009
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942.211

Ordinanza
sull'indicazione dei prezzi

(OIP)1

dell'11 dicembre 1978 (Stato 1° gennaio 2021)

1 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 dic. 1987, in vigore dal 1° mar. 1988 (RU 1988 241).

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 16, 16a, 17 e 20 della legge federale del 19 dicembre 19862 contro la concorrenza sleale;
visto il capo IV del regolamento (CE) n. 1008/20083 nella sua versione vincolante per la Svizzera conformemente al numero 1 dell'allegato all'Accordo del 21 giugno 19994 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo (Accordo sul trasporto aereo),5

ordina:

2 RS 241

3 Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 set. 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (rifusione).

4 RS 0.748.127.192.68

5 Nuovo testo giusta l'all. n. 2 dell'O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6183).

Capitolo 1: Finalità e campo d'applicazione

Art. 1 Finalità

La presente ordinanza si prefigge di garantire una chiara indicazione dei prezzi onde consentire confronti ed evitare che l'acquirente sia indotto in errore.

Art. 2 Campo d'applicazione

1 L'ordinanza s'applica:

a.
alle merci offerte al consumatore;
b.
ai negozi giuridici, conclusi con consumatori, aventi effetti identici o ana­loghi a quelli della compera, come le vendite a pagamento rateale, i contratti di nolo-vendita e di leasing e le offerte di ritiro vincolate ad un acquisto (negozi giuri­dici analoghi alla compera);
c.
all'offerta di prestazioni di servizi elencati all'articolo 10;
d.
alla pubblicità rivolta ai consumatori per l'insieme di merci e prestazioni di servizi.

2 Sono considerati consumatori le persone che acquistano merci o prestazioni di servizi per scopi che non sono in relazione con la loro attività commerciale o profes­sionale.6

6 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 apr. 1999, in vigore dal 1° nov. 1999 (RU 1999 1637).

Capitolo 2: Merci

Sezione 1: Indicazione del prezzo al minuto

Art. 3 Obbligo di indicare il prezzo

1 Le merci offerte in vendita al consumatore devono essere contrassegnate con il prezzo effettivamente pagabile in franchi svizzeri (prezzo al minuto).

2 L'obbligo di indicare i prezzi s'applica anche ai negozi giuridici analoghi alla com­pera.

3 L'indicazione non è obbligatoria per le merci vendute all'incanto o in altro modo di vendita analoga.

Art. 4 Tasse pubbliche, compensi per i diritti d'autore, contributi anticipati per lo smaltimento, vantaggi7

1 Le tasse pubbliche inglobabili nei prezzi al minuto, i compensi per i diritti d'autore, i contributi anticipati per lo smaltimento e altri supplementi non facoltativi di qualsiasi tipo devono già essere inclusi nel prezzo indicato.8

1bis In caso di modifica dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto, l'indicazione del prezzo deve essere adattata entro i tre mesi successivi all'entrata in vigore di tale modifica. Durante questo periodo, i consumatori devono essere informati con una menzione ben visibile che la modifica dell'aliquota d'imposta non è ancora consi­derata nel prezzo indicato.9

2 Vantaggi come ribassi, tagliandi di ribasso o ristorno, realizzabili soltanto dopo la compera, devono essere designati separatamente e indicati in cifre.

7 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 ott. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4959).

8 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 ott. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4959).

9 Introdotto dal n. I dell'O del 28 apr. 1999, in vigore dal 1° nov. 1999 (RU 1999 1637).

Sezione 2: Indicazione del prezzo unitario

Art. 5 Obbligo di indicare il prezzo unitario

1 Le merci misurabili offerte in vendita al consumatore devono essere indicate con il prezzo unitario.

2 Quando si tratta di merce preimballata, devono essere indicati il prezzo al minuto e il prezzo unitario.

3 L'indicazione del prezzo unitario non è obbligatoria:

a.
per le vendite fatturate al pezzo o secondo il numero dei pezzi;
b.
per le vendite di uno, due o cinque litri, chilogrammi, metri, metri quadrati o metri cubi o dei loro multipli o sottomultipli;
c.10
per le bevande spiritose in recipienti della capacità nominale di 35 e 70 cl;
d.
per gli imballaggi di condizionamento del peso netto o del peso stillato di 25, 125, 250, 2500 grammi;
e.
per gli imballaggi combinati, gli imballaggi composti e le confezioni regalo;
f.
per le conserve alimentari composte di una miscela di prodotti solidi sempre che sia dichiarato il peso dei componenti;
g.11
per le merci in imballaggi di condizionamento il cui prezzo al minuto non supera i 2 franchi;
h.
per le merci in imballaggio di condizionamento il cui prezzo unitario per chilogrammo o litro supera i 150 franchi trattandosi di derrate alimentari e i 750 franchi trattandosi di altre merci;
i.
negli esercizi pubblici;
j.12
per gli imballaggi preconfezionati di medicamenti delle categorie di dispensazione A e B secondo gli articoli 41 e 42 dell'ordinanza del 21 settembre 201813 sui medicamenti, come anche della categoria C secondo l'articolo 25 dell'ordinanza del 17 ottobre 200114 sui medicamenti.

10 Nuovo testo giusta l'art. 39 n. 2 dell'O del 5 set. 2012 sulle indicazioni di quantità, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 5275).

11 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 dic. 1987, in vigore dal 1° mar. 1988 (RU 1988 241).

12 Introdotta dall'art. 39 n. 2 dell'O del 5 set. 2012 sulle indicazioni di quantità (RU 2012 5275). Nuovo testo giusta l'all. 8 n. II 6 dell'O del 14 nov. 2018 sull'autorizzazione dei medicamenti, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 5029).

13 RS 812.212.21

14 RU 2001 3420

Art. 6 Merci misurabili e prezzo unitario

1 Sono considerate merci misurabili quelle per cui il prezzo al minuto è normalmente stabilito secondo il volume, il peso, la massa, la lunghezza o la superficie.

2 È considerato prezzo unitario quello determinante il prezzo al minuto per litro, chilogrammo, metro, metro quadrato, metro cubo o per multiplo o sottomultiplo di tali unità.

3 Per le conserve alimentari il cui peso sgocciolato è indicato giusta l'articolo 16 dell'ordinanza del 5 settembre 201215 sulle indicazioni di quantità, il prezzo unitario deve riferirsi al peso sgocciolato.16

15 RS 941.204

16 Nuovo testo giusta l'art. 39 n. 2 dell'O del 5 set. 2012 sulle indicazioni di quantità, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 5275).

Sezione 3: Modo d'indicazione

Art. 7 Indicazione

1 Il prezzo al minuto e il prezzo unitario devono essere indicati sulla merce stessa o in prossimità di quest'ultima (iscrizione, stampa, etichetta, cartellino, ecc.).

2 Se l'indicazione sulla merce stessa non è conveniente a causa degli innumerevoli prodotti a prezzi identici oppure per ragioni d'ordine tecnico, i prezzi possono essere indicati sotto altra forma a condizione che le indicazioni siano facilmente consulta­bili e agevolmente leggibili (indicazione sullo scaffale, indicazione dei prezzi correnti, presentazione di cataloghi, ecc.).

3 Si può parimenti far ricorso alle modalità di cui al capoverso 2 per oggetti d'antiquariato, oggetti d'arte, tappeti orientali, pellicce, orologi, gioielli e altri oggetti di metalli preziosi se il loro prezzo supera i 5000 franchi.17

17 Introdotto dal n. I dell'O del 14 dic. 1987, in vigore dal 1° mar. 1988 (RU 1988 241, 2005 2911).

Art. 8 Visibilità e leggibilità

1 I prezzi al minuto e i prezzi unitari devono essere ben visibili e agevolmente leggi­bili. Essi sono indicati in cifre.

2 Nelle vetrine, segnatamente, i prezzi al minuto e, per le merci vendute alla rinfusa, i prezzi unitari devono essere agevolmente leggibili dall'esterno.

Art. 9 Specificazione

1 L'indicazione deve evidenziare il prodotto e l'unità di vendita cui si riferisce il prezzo al minuto.

2 Le quantità sono indicate secondo le prescrizioni della legge federale del 17 giugno 201118 sulla metrologia.19

3 Sono riservate prescrizioni più severe applicantisi alla specificazione recata in altri atti legislativi.

18 RS 941.20

19 Nuovo testo giusta il n. I 6 dell'O del 7 dic. 2012 (nuove basi legali in materia di metrologia), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 7065).

Capitolo 3: Prestazioni di servizi

Art. 10 Obbligo di indicare il prezzo

1 Il prezzo effettivamente pagabile per le prestazioni offerte nei campi elencati qui di seguito è indicato in franchi svizzeri:20

a.
saloni da parrucchiere;
b.
lavori correnti nelle autorimesse;
c.
ramo alberghiero;
d.21
istituti di bellezza e cure del corpo;
e.22
centri di cultura fisica, piscine, piste di ghiaccio e altri impianti sportivi;
f.
taxi;
g.
ramo ricreativo (teatri, concerti, cinema, dancing, ecc.), musei, esposizioni, fiere e manifestazioni sportive;
h.
noleggi di veicoli, d'apparecchi e di impianti;
i.23
lavanderie e pulitura a secco (principali procedimenti e articoli);
k.
parcheggio di autovetture;
l.
ramo fotografico (servizi standardizzati come sviluppo, copia, ingrandi­mento);
m.24
offerta di corsi;
n.25
viaggi in aereo e viaggi «tutto compreso»;
o.26
servizi inerenti alla prenotazione di un viaggio e fatturati separatamente (pre­notazione, intermediazione);
p.27
servizi di telecomunicazione secondo la legge del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni;
q.28
prestazioni quali i servizi d'informazione, di consulenza, di commercializ­zazione, di ripartizione delle spese di comunicazione, fornite o offerte mediante servizi di telecomunicazione, fatturate o no da un fornitore di servizi di telecomunicazione;
r.29
apertura, tenuta e chiusura di conti, traffico dei pagamenti nazionale e inter­nazionale, mezzi di pagamento (carte di credito) nonché acquisto e vendita di valuta estera (cambio);
s.30
diritti di godimento a tempo parziale di beni immobili;
t.31
prestazioni di servizi relative alla dispensazione di medicamenti e dispositivi medici nonché prestazioni di servizi di veterinari e dentisti;
u.32
agenzie di onoranze funebri;
v. 33
prestazioni notarili.

2 Le tasse pubbliche inglobabili nel prezzo, i compensi per i diritti d'autore e altri supplementi non facoltativi di qualsiasi tipo devono essere inclusi nel prezzo. Le tasse di soggiorno possono essere indicate separatamente .34

3 In caso di modifica dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto, l'indicazione del prezzo deve essere adattata entro i tre mesi successivi all'entrata in vigore di tale modifica. Durante questo periodo, i consumatori devono essere informati con una men­zione ben visibile che la modifica dell'aliquota d'imposta non è ancora consi­derata nel prezzo indicato.35

20 Nuovo testo giusta l'art. 107 dell'O del 9 mar. 2007 sui servizi di telecomunicazioni, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 945).

21 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 ott. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4959).

22 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 apr. 1999, in vigore dal 1° nov. 1999 (RU 1999 1637).

23 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 ott. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4959).

24 Introdotta dal n. I dell'O del 28 apr. 1999, in vigore dal 1° nov. 1999 (RU 1999 1637).

25 Introdotta dal n. I dell'O del 28 apr. 1999 (RU 1999 1637). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 ott. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4959).

26 Introdotta dal n. I dell'O del 28 apr. 1999, in vigore dal 1° nov. 1999 (RU 1999 1637).

27 Introdotta dal n. I dell'O del 28 apr. 1999 (RU 1999 1637). Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 4 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5821).

28 Introdotta dal n. I dell'O del 28 apr. 1999 (RU 1999 1637). Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 4 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5821).

29 Introdotta dal n. I dell'O del 28 apr. 1999, in vigore dal 1° nov. 1999 (RU 1999 1637).

30 Introdotta dal n. I dell'O del 28 apr. 1999, in vigore dal 1° nov. 1999 (RU 1999 1637).

31 Introdotta dal n. I dell'O del 21 gen. 2004 (RU 2004 827). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 ott. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4959).

32 Introdotta dal n. I dell'O del 12 ott. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4959).

33 Introdotta dal n. I dell'O del 12 ott. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4959).

34 Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 5 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4161).

35 Introdotto dal n. I dell'O del 28 apr. 1999, in vigore dal 1° nov. 1999 (RU 1999 1637).

Art. 11 Modo d'indicazione

1 I prezzi esposti, le liste dei prezzi, i cataloghi, ecc. devono essere di facile consul­tazione e agevolmente leggibili.

1bis ...36

2 L'indicazione deve evidenziare il genere e l'unità delle prestazioni di servizi oppu­re le tariffe cui i prezzi si riferiscono.

3 Nel ramo alberghiero, l'indicazione del prezzo di bevande deve evidenziare la quantità cui il prezzo si riferisce. L'indicazione della quantità non è necessaria per le bevande calde, i cocktail e le bevande preparate con acqua o servite con ghiaccio.37

4 Negli stabilimenti ospitanti persone, il prezzo del pernottamento con o senza prima colazione, della mezza pensione o della pensione completa deve essere comunicato oralmente o per scritto al cliente.38

36 Introdotto dal n. I dell'O del 28 apr. 1999 (RU 1999 1637). Abrogato dal n. I dell'O del 21 gen. 2004, con effetto dal 1° giu. 2004 (RU 2004 827).

37 Nuovo testo giusta l'art. 39 n. 2 dell'O del 5 set. 2012 sulle indicazioni di quantità, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 5275).

38 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 ott. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4959).

Art. 11a39 Indicazione orale dei prezzi per servizi a valore aggiunto

1 Se la tassa di base o il prezzo al minuto delle prestazioni di cui all'articolo 10 capoverso 1 lettera q supera i due franchi, il consumatore deve esserne preventivamente informato in modo chiaro e gratuito. L'informazione deve essere fornita almeno nella lingua dell'offerta.

2 Possono essere fatturate soltanto le prestazioni per cui sono state rispettate le suddette prescrizioni.

3 Le tasse di collegamento per le chiamate verso i numeri di servizi telefonici fissi o mobili possono essere fatturate già a partire dall'annuncio tariffario.

4 Le tasse fisse o le modifiche di prezzo effettuate nel corso della comunicazione devono essere comunicate al consumatore immediatamente prima della loro applicazione e a prescindere dal loro importo.

5 La tassa o il prezzo può essere fatturato soltanto cinque secondi dopo la comunicazione dell'informazione.

6 Se le tasse fisse superano dieci franchi o se il prezzo al minuto supera cinque franchi, la prestazione può essere fatturata soltanto se il consumatore ha confermato espressamente di avere accettato l'offerta.

7 Se il consumatore fruisce di un servizio d'informazione sugli elenchi di cui all'articolo 31a dell'ordinanza del 6 ottobre 199740 concernente gli elementi d'indi­rizzo nel settore delle telecomunicazioni, questi deve essere informato del prezzo del servizio connesso immediatamente prima della sua effettiva fruizione e a prescin­dere dall'importo.

39 Introdotto dal n. I dell'O del 21 gen. 2004 (RU 2004 827). Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 5 nov. 2014, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2014 4161).

40 RS 784.104

Art. 11abis 41 Indicazione scritta dei prezzi per servizi a valore aggiunto

1 L'indicazione in forma scritta dei prezzi delle prestazioni di servizi di cui all'arti­colo 10 capoverso 1 lettera q è retta dall'articolo 13a.

2 Le prestazioni offerte via Internet o mediante comunicazione di dati possono essere fatturate al consumatore se:

a.
il prezzo gli è stato indicato in modo visibile e chiaramente leggibile direttamente sul pulsante digitale che permette di accettare l'offerta; o
b.
il prezzo è indicato, in modo ben visibile e chiaramente leggibile, in prossimità immediata del pulsante che permette di accettare l'offerta e su questo pulsante figura, sempre in modo ben visibile e chiaramente leggibile, l'indicazione «ordine con obbligo di pagare» o una formulazione corrispondente inequivocabile.

3 Le prestazioni di servizi offerte via Internet o mediante comunicazione di dati e contabilizzate nella fattura del fornitore di servizi di telecomunicazione o attraverso un collegamento prepagato possono essere fatturate al consumatore soltanto se quest'ultimo ha espressamente accettato l'offerta del suo fornitore di servizi di telecomunicazione.

41 Introdotto dal n. II dell'O del 5 nov. 2014, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2014 4161).

Art. 11b42 Modalità d'indicazione dei prezzi per servizi a valore aggiunto conteggiati per singola informazione

1 Per le prestazioni ai sensi dell'articolo 10 capoverso 1 lettera q che richiedono la preventiva iscrizione del consumatore e possono implicare la trasmissione di diverse unità d'informazione quali testi, immagini, sequenze audio o video (push services), i consumatori devono essere informati gratuitamente e chiaramente, sia nel luogo in cui è proposta l'offerta sia sul loro apparecchio terminale mobile, prima di attivare il servizio:43

a.
sulla tassa di base che sarà eventualmente riscossa;
b.
sul prezzo da pagare per unità d'informazione;
c.
sulla procedura per disattivare il servizio;
d.44
sul numero massimo di singole informazioni per minuto.

2 Le relative tasse possono essere riscosse solo dopo che il consumatore ha ricevuto i dati di cui al capoverso 1 e ha confermato espressamente, tramite il proprio apparecchio terminale mobile, di avere accettato l'offerta.45

3 In seguito all'accettazione dell'offerta ai sensi del capoverso 2, il consumatore deve essere informato gratuitamente, ad ogni unità d'informazione, sulla procedura per disattivare il servizio. Può essergli offerta la possibilità di rinunciare gratuitamente a questa informazione.46

42 Introdotto dal n. I dell'O del 21 gen. 2004, in vigore dal 1° giu. 2004 (RU 2004 827).

43 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 ott. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4959).

44 Introdotta dall'art. 107 dell'O del 9 mar. 2007 sui servizi di telecomunicazioni, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 945).

45 Introdotto dall'art. 107 dell'O del 9 mar. 2007 sui servizi di telecomunicazioni (RU 2007 945). Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 4 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5821).

46 Introdotto dal n. II dell'O del 4 nov. 2009 (RU 2009 5821). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 ott. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4959).

Art. 11c47 Modalità d'indicazione delle tariffe aeree

1 Chi propone tariffe aeree ai consumatori in Svizzera, in qualsiasi forma, segnatamente anche in Internet, per servizi aerei a partire da un aeroporto in Svizzera o nell'Unione europea deve menzionare le condizioni tariffarie applicabili.

2 Il prezzo pagabile effettivamente deve sempre essere indicato. Esso include la tariffa aerea e tutte le imposte, le tasse, i supplementi e i diritti inevitabili e prevedibili al momento della pubblicazione.

3 Oltre al prezzo pagabile effettivamente, devono essere indicati almeno la tariffa aerea e, se sono aggiunti a quest'ultima, i seguenti elementi:

a.
le imposte;
b.
le tasse aeroportuali; e
c.
altre tasse, supplementi e diritti, come quelli relativi alla sicurezza o al carburante.

4 I supplementi di prezzo opzionali devono essere comunicati in modo chiaro, trasparente e inequivocabile all'inizio di qualsiasi procedura di prenotazione; la loro accettazione da parte del consumatore deve essere confermata espressamente (opt-in).

47 Introdotto dal n. I dell'O del 12 ott. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4959).

Art. 12 Mance

1 La mancia deve essere inclusa nel prezzo oppure designata chiaramente e indicata in cifre.

2 Sono autorizzate le menzioni «mancia compresa» o formulazioni analoghe. Per contro, le menzioni «mancia non compresa» o formulazioni analoghe senza indi­cazione di cifre sono vietate.

3 È vietato chiedere mance oltre ai prezzi indicati o alla mancia espressa in cifre.

Capitolo 4: Pubblicità

Art. 13 Indicazione dei prezzi nella pubblicità in generale48

1 Se, nella pubblicità, sono menzionati prezzi, categorie o limiti di prezzi in cifre, devono essere indicati i prezzi pagabili effettivamente.

1bis ...49

2 I produttori, gli importatori e i grossisti possono comunicare prezzi indicativi.50

48 Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 4 nov. 2009, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2009 5821).

49 Introdotto dal n. I dell'O del 28 apr. 1999 (RU 1999 1637). Abrogato dal n. II dell'O del 4 nov. 2009, con effetto dal 1° lug. 2010 (RU 2009 5821).

50 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 apr. 1999, in vigore dal 1° nov. 1999 (RU 1999 1637).

Art. 13a51 Indicazione dei prezzi nella pubblicità per i servizi a valore aggiunto nel settore delle telecomunicazioni

1 Se una pubblicità menziona il numero telefonico o altre serie di segni o lettere di una prestazione a pagamento secondo l'articolo 10 capoverso 1 lettera q, deve anche indicare al consumatore la tassa di base e il prezzo al minuto.

2 Se è applicato un altro modello tariffario, quest'ultimo deve essere chiaramente indicato.

3 Il prezzo deve essere indicato utilizzando caratteri ben visibili e chiaramente leggibili, di una grandezza almeno equivalente a quella utilizzata nella pubblicità del numero, e figurare in prossimità immediata di quest'ultimo.52

4 ...53

51 Introdotto dal n. II dell'O del 4 nov. 2009, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2009 5821).

52 Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 5 nov. 2014, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2014 4161).

53 Abrogato dal n. II dell'O del 5 nov. 2014, con effetto dal 1° lug. 2015 (RU 2014 4161).

Art. 14 Specificazioni

1 Le indicazioni di prezzi devono evidenziare chiaramente la merce e l'unità di vendita o il genere e l'unità delle prestazioni di servizi e le tariffe cui il prezzo si rife­risce.

2 Le merci e le prestazioni di servizi devono essere designate secondo criteri essenziali quali la marca, il tipo, la qualità e le caratteristiche.54

3 L'indicazione dei prezzi deve corrispondere all'illustrazione o al testo cui si rife­risce la merce designata.

4 Sono riservate prescrizioni più severe applicantisi alla specificazione recata in altri atti legislativi.

54 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 ott. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4959).

Art. 1555 Indicazione fallace dei prezzi

Le disposizioni concernenti l'indicazione fallace dei prezzi (art. 16 a 18) s'applicano parimente alla pubblicità.

55 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 dic. 1987, in vigore dal 1° mar. 1988 (RU 1988 241).

Capitolo 5: Indicazione fallace di prezzi

Art. 1656 Indicazione di altri prezzi

1 Oltre al prezzo pagabile effettivamente il fornitore può indicare un prezzo compa­rativo se:

a.
in precedenza ha effettivamente offerto la merce o la prestazione di servizio a questo prezzo (autocomparazione);
b.
effettivamente offrirà la merce o la prestazione di servizio a questo prezzo con effetto immediato (prezzo di lancio); o
c.
altri fornitori offrono effettivamente a questo prezzo una parte preponde­rante delle merci o delle prestazioni di servizi identiche nel settore del mercato che entra in considerazione (confronto con la concorrenza).

2 In caso di prezzo di lancio o di confronto con la concorrenza, dall'annuncio deve risultare di quale tipo di comparazione dei prezzi si tratta. Su domanda, il fornitore deve poter comprovare l'adempimento delle condizioni giustificanti l'indicazione di prezzi comparativi secondo il capoverso 1.57

3 Il prezzo comparativo secondo il capoverso 1 lettere a e b può essere indicato durante la metà del periodo in cui è stato o sarà praticato, ma al massimo durante due mesi.

4 I prezzi di merci rapidamente deperibili, se sono stati praticati durante mezza gior­nata, possono essere dati come prezzi comparativi durante il giorno seguente.

5 È lecito fornire prezzi di catalogo, prezzi indicativi e simili a titolo di prezzi com­parativi soltanto se sono adempiute le condizioni di cui al capoverso 1 lettera c.

56 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 apr. 1999, in vigore dal 1° nov. 1999 (RU 1999 1637).

57 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 ott. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4959).

Art. 17 Menzione della riduzione di prezzo

1 L'indicazione in cifre di riduzioni di prezzo, abbuoni, vantaggi procurati da cam­pagne di ritiro o di scambio come anche di regali, ecc. è assimilata all'indicazione di altri prezzi all'infuori di quelli pagabili effettivamente.

2 L'obbligo di indicare i prezzi e di specificare il prodotto e l'unità di vendita si applica, giusta la presente ordinanza, a tali indicazioni. Sono eccettuate le indica­zioni concernenti parecchi prodotti di ugual natura, prodotti diversi, gruppi di prodotti o assortimenti, sempre che l'aliquota o l'importo di riduzione siano i medesimi.58

3 Il capoverso 2 si applica per analogia alle prestazioni di servizio.59

58 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 ott. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4959).

59 Introdotto dal n. I dell'O del 14 dic. 1987, in vigore dal 1° mar. 1988 (RU 1988 241).

Art. 1860 Produttori, importatori e grossisti

1 Le disposizioni sull'indicazione fallace di prezzi si applicano anche ai produttori, agli importatori e ai grossisti.

2 I produttori, gli importatori e i grossisti possono indicare ai consumatori prezzi o prezzi indicativi o mettere a loro disposizione liste di prezzi, cataloghi di prezzi o simili. Occorre indicare chiaramente se si tratta di prezzi raccomandati non vincolanti. È fatta salva la legislazione federale sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza.61

60 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 apr. 1999, in vigore dal 1° nov. 1999 (RU 1999 1637).

61 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 ott. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4959).

Capitolo 6: Responsabilità

Art. 20

L'esercente di fondi di commercio di qualsiasi genere è responsabile dell'indica­zione corretta dei prezzi e di una pubblicità conforme alle prescrizioni.

Capitolo 7: Disposizioni penali

Art. 2163

Le infrazioni alla presente ordinanza sono perseguite conformemente alle disposizioni della legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale.

63 Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 5 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4161).

Capitolo 8: Disposizioni finali

Art. 22 Esecuzione

1 Gli uffici cantonali competenti vigilano per un'applicazione corretta della presente ordinanza e denunciano le infrazioni alle autorità competenti.

2 La procedura è retta dal diritto cantonale.

Art. 2364 Alta vigilanza della Confederazione

1 La Confederazione esercita l'alta vigilanza per il tramite della Segreteria di Stato dell'economia (SECO) presso il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca65.

2 La SECO può emanare istruzioni all'attenzione dei Cantoni, inviare loro circolari, chiedere loro informazioni e documenti e denunciare infrazioni alle autorità canto­nali competenti.

3 La SECO può condurre con i settori e le organizzazioni interessati negoziati concernenti l'indicazione dei prezzi.

64 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 ott. 2011, in vigore dal 1° apr. 2012 (RU 2011 4959).

65 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2013.

Disposizione transitoria concernente la modifica del 21 gennaio 200467

Fino all'entrata in vigore dell'articolo 4 capoverso 168, i contributi anticipati per lo smaltimento che non sono compresi nel prezzo al minuto devono essere indicati separatamente e in modo facilmente leggibile sia in negozio e in vetrina sia nella pubblicità.

68 Il 1° giu. 2005.