01.01.2024 - * / In vigore
01.01.2022 - 31.12.2023
01.01.2021 - 31.12.2021
01.01.2017 - 31.12.2020
01.10.2016 - 31.12.2016
01.08.2016 - 30.09.2016
01.01.2015 - 31.07.2016
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01.01.2014 - 31.12.2014
01.01.2012 - 31.12.2013
01.07.2008 - 31.12.2011
01.01.2008 - 30.06.2008
01.07.2007 - 31.12.2007
01.05.2007 - 30.06.2007
01.01.2007 - 30.04.2007
01.01.2005 - 31.12.2006
01.07.2003 - 31.12.2004
01.08.2002 - 30.06.2003
01.01.2002 - 31.07.2002
01.01.2000 - 31.12.2001
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1

Ordinanza

sull'imposizione degli oli minerali (OIOm) del 20 novembre 1996 (Stato 1° gennaio 2015) Il Consiglio federale svizzero, vista la legge federale del 21 giugno 19961
sull'imposizione degli oli minerali (legge), ordina: Capitolo 1: Disposizioni generali Sezione 1: Definizioni e disposizioni amministrative

Art. 1

Definizioni 1 A tenore della legislazione sull'imposizione degli oli minerali s'intende per: a. «olio da riscaldamento medio e olio da riscaldamento pesante» (voce 2710.19922 della tariffa doganale3): l'olio da riscaldamento medio e pesante del commercio internazionale usuale e quello corrispondente alle definizioni della norma svizzera4 secondo lo stato all'atto dell'entrata in vigore della presente ordinanza; b. «condotte»: quelle giusta la legge del 4 ottobre 19635 sugli impianti di trasporto in condotta;

c. «tassati all'aliquota inferiore»: l'imposizione di una merce a un'aliquota inferiore a quella cui sarebbero assoggettate le medesime merci altrimenti utilizzate.

2

Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) statuisce in merito all'adozione di ulteriori modifiche della norma svizzera.6 RU 1996 3393

1

RS 641.61

2

Nuova voce giusta il n. 13 dell'all. all'O del 3 lug. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 2091).

3

RS 632.10, All.

4

Il testo di tali norme può essere ottenuto presso l'Associazione svizzera di normalizzazione (SNV); Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur; www.snv.ch

5

RS 746.1

6

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 gen. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 583).

641.611

Imposte

2

641.611


Art. 2


7

Collaborazione con la Carbura La Direzione generale delle dogane e l'Organizzazione svizzera di scorte obbligatorie per carburanti e combustibili liquidi (Carbura) possono scambiarsi i dati relativi ai rapporti stesi dalle persone assoggettate all'imposta e dai detentori di scorte obbligatorie.


Art. 3

Spese di riscossione

La Direzione generale delle dogane computa come spese di riscossione l'1,5 per cento degli introiti provenienti dall'imposta sui carburanti.

Sezione 2: Controlli dell'autorità fiscale

Art. 4

Procedura

1

L'autorità fiscale può entrare in fondi e in locali per effettuare controlli nonché per fermare veicoli allo scopo di controllarne il carburante.

2

Sempre che le circostanze lo permettano, i controlli aziendali devono essere effettuati durante il tempo di gestione, d'esercizio o di lavoro.

3

Le persone controllate sono tenute a cooperare nel modo richiesto dall'autorità fiscale.


Art. 5

Campionatura

1

L'autorità fiscale può prelevare campioni, in particolare dai serbatoi dei veicoli e delle macchine.

2

La campionatura è messa a verbale.


Art. 6

Provvedimenti per assicurare le prove 1

L'autorità fiscale custodisce all'intenzione dell'autorità competente campioni, atti e altri oggetti suscettibili di servire come mezzi probatori in una procedura penale.

2

Il risultato del controllo è messo a verbale.


Art. 7

Responsabilità

1

I deprezzamenti e le spese inerenti ai controlli non sono indennizzati.

2

È fatta salva un'eventuale responsabilità secondo la legge del 14 marzo 19588 sulla responsabilità.

7

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4479).

8

RS 170.32

Imposizione degli oli minerali. O 3

641.611

Sezione 3: Prestazione di garanzie

Art. 8

Principio

1

È tenuto a prestare garanzia chiunque è abilitato a produrre dichiarazioni fiscali periodiche, a trasportare merci non imponibili o è depositario autorizzato.

2

La prestazione di garanzia serve a garantire l'imposta e gli altri tributi, in particolare per:

a. le merci non imponibili immagazzinate in depositi autorizzati; b. le merci non tassate durante il trasporto; c. i crediti fiscali insoluti.

3

Per le scorte obbligatorie non imponibili, la Carbura deve prestare una garanzia adeguata.9


Art. 9

Importo e genere della prestazione di garanzia 1

La Direzione generale delle dogane determina l'importo della prestazione di garanzia; essa tiene particolarmente conto dei quantitativi medi immessi in consumo nonché dei quantitativi non imponibili immagazzinati in depositi autorizzati.

2

La garanzia è prestata mediante fideiussione, deposito in contanti o deposito di titoli.


Art. 10

Genere e forma della fideiussione 1

Con la fideiussione fiscale solidale sono garantiti tutti i crediti nei confronti della persona assoggettata all'imposta.

2

La fideiussione è stesa su modulo ufficiale. Su di esso è indicato l'importo massimo della responsabilità.


Art. 11

Diritti e doveri del fideiussore 1

Se il fideiussore paga il credito, la Direzione generale delle dogane gli rilascia, su richiesta, un'attestazione, in base alla quale egli può far valere il suo diritto di regresso nei confronti della persona assoggettata all'imposta e chiedere il rigetto definitivo di qualsiasi opposizione.

2

Riguardo al credito, il fideiussore non può far valere eccezioni che non siano quelle della persona assoggettata all'imposta. Gli atti esecutivi promossi contro quest'ultima hanno effetto anche contro il fideiussore.

9

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4565).

Imposte

4

641.611


Art. 12

Estinzione della fideiussione 1

La responsabilità del fideiussore cessa contemporaneamente con la responsabilità della persona soggetta all'imposta.

2

Dopo un anno, il fideiussore può disdire la fideiussione presso la Direzione generale delle dogane. In tal caso, dopo 60 giorni dal recapito della disdetta, egli non risponde più delle conseguenze degli atti commessi dalla persona soggetta all'imposta.

3

La Direzione generale delle dogane può annullare la fideiussione ed esigere un'altra prestazione di garanzia, in particolare se il fideiussore lascia il suo domicilio in Svizzera.


Art. 13

Diritto applicabile

Per il resto fanno stato le disposizioni del Codice delle obbligazioni10.

Sezione 4: Statistica

Art. 14

Scopo

La statistica sul movimento delle merci a tenore della legge deve segnatamente informare in merito: a. alla fabbricazione e all'estrazione; b. all'immissione in consumo; c. a determinati impieghi di merci, per esempio a scopi esenti da imposta o fruenti di agevolazioni fiscali.


Art. 15

Base

La statistica è elaborata in base alle dichiarazioni fiscali nonché ai rapporti periodici dei depositari autorizzati.


Art. 16

Designazione della merce e quantità 1

Nelle dichiarazioni fiscali e nei rapporti periodici: a. le merci sono designate con la voce della tariffa doganale e il numero statistico;

b. le quantità sono indicate in litri a 15°C per le merci misurate secondo criteri volumetrici oppure in chilogrammi per le merci misurate secondo la massa.

2

La Direzione generale delle dogane stabilisce i numeri statistici.

10

RS 220

Imposizione degli oli minerali. O 5

641.611

3

Essa può prescrivere che nei rapporti sia menzionato un codice invece della voce della tariffa doganale e del numero statistico; pubblica le relative tabelle di concordanza.


Art. 17

Pubblicazione

1

La Direzione generale delle dogane pubblica i risultati della statistica.

2

Essa riassume determinate cifre della statistica se la loro pubblicazione particolareggiata dovesse pregiudicare considerevolmente gli interessi dell'economia privata.

3

Essa può elaborare e pubblicare statistiche speciali e rilevamenti speciali.

4

Per le statistiche speciali e i rilevamenti speciali sono riscossi emolumenti secondo l'appendice all'ordinanza del 4 aprile 200711 sugli emolumenti dell'Amministrazione federale delle dogane.12 Capitolo 2: Tariffe Sezione 1: Tariffa d'imposta

Art. 18

Tariffa dell'imposta sugli oli minerali 1

Per una determinata merce fa stato l'aliquota d'imposta corrispondente alla voce della tariffa doganale applicabile a tale merce.

2

L'aliquota d'imposta di franchi 11,90 per 1000 kg per il gasolio della voce 2710.199913 della tariffa doganale corrisponde a franchi 9,90 per 1000 l a 15°C.


Art. 19

Supplemento fiscale sugli oli minerali Il supplemento fiscale sugli oli minerali di franchi 300 per 1000 l a 15°C per il gas di petrolio e gli idrocarburi gassosi delle voci 2711.2110 e 2910 della tariffa doganale corrisponde a franchi 399,30 per 1000 kg.

Sezione 1a:14 Carburanti provenienti da materie prime rinnovabili
a Agevolazione fiscale per carburanti provenienti da materie prime rinnovabili 1

L'agevolazione fiscale per carburanti provenienti da materie prime rinnovabili è concessa secondo la tariffa nell'allegato 2.

11 RS

631.035

12 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4479).

13 Nuova voce giusta il n. 13 dell'all. all'O del 3 lug. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 2091).

14 Introdotta dal n. I dell'O del 30 gen. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 583).

Imposte

6

641.611

2

Per carburanti provenienti da materie prime rinnovabili s'intendono: a. il

bioetanolo: etanolo proveniente da materie prime rinnovabili; b. il

biodiesel: estere metilico di oli vegetali o animali; c. il

biogas: gas ricco di metano proveniente dalla fermentazione o dalla gassificazione della biomassa (incl. il gas di depurazione);

d. il

biometanolo: metanolo proveniente da materie prime rinnovabili; e. il

biometiletere: etere dimetilico proveniente da materie prime rinnovabili; f. i

biocarburanti sintetici: idrocarburi sintetici o miscele di idrocarburi sintetici provenienti da materie prime rinnovabili;

g. il

bioidrogeno: idrogeno proveniente da vettori energetici rinnovabili; h. gli oli di origine vegetale e animale o gli oli usati di origine vegetale e animale.

3

...15

b Esigenze minime relative al bilancio ecologico globale positivo 1

Le esigenze minime relative al bilancio ecologico globale positivo sono soddisfatte se:

a. i carburanti provenienti da materie prime rinnovabili producono, dalla coltivazione al consumo rispetto alla quota di biocarburante, almeno il 40 per cento in meno di emissioni di gas serra rispetto alla benzina fossile;

b. i carburanti provenienti da materie prime rinnovabili non hanno, dalla coltivazione al consumo, un impatto sull'ambiente considerevolmente maggiore rispetto alla benzina fossile; e

c. la coltivazione di materie prime rinnovabili dalle quali si ottengono i carburanti non pregiudica la conservazione delle foreste pluviali e della biodiversità.

2

Tali esigenze sono considerate in ogni caso soddisfatte per i carburanti prodotti secondo lo stato della tecnica e prodotti da rifiuti biogeni o da residui della produzione o della lavorazione di prodotti agricoli e forestali.

3

Per i carburanti prodotti dall'olio di palma, dalla soia o dai cereali occorre partire dal presupposto che essi non soddisfano le esigenze minime di cui al capoverso 1.

c Prova del bilancio ecologico globale positivo 1

Ai fini dell'agevolazione fiscale per i carburanti provenienti da materie prime rinnovabili, occorre provare che tali carburanti soddisfano le esigenze minime relative al bilancio ecologico globale positivo. La prova deve essere fornita: a. dall'importatore, per i carburanti importati; 15 Abrogato dal n. I dell'O del 23 ott. 2013, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4479).

Imposizione degli oli minerali. O 7

641.611

b. dal produttore, per i carburanti prodotti in Svizzera.

2

Per i carburanti di cui all'articolo 19b capoverso 2, la prova del bilancio ecologico globale positivo non deve essere presentata.

3

La prova del bilancio ecologico globale positivo può essere presentata anche per i carburanti provenienti da materie prime di cui all'articolo 19b capoverso 3.

4

La prova deve essere presentata per scritto alla Direzione generale delle dogane antecedentemente alla consegna della prima dichiarazione fiscale per i carburanti fruenti dell'agevolazione fiscale.

5

Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni disciplina i dettagli concernenti la prova del bilancio ecologico globale positivo.

d Esigenze minime relative alle condizioni di produzione socialmente accettabili 1

Le esigenze minime relative alle condizioni di produzione socialmente accettabili sono soddisfatte quando, all'atto della coltivazione delle materie prime e della produzione di carburanti, è stata osservata la legislazione sociale applicabile al luogo di produzione o sono state osservate almeno le convenzioni principali dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL)16.

2

Il Dipartimento federale dell'economia disciplina i dettagli.

e Esame della domanda e decisione 1

Per l'esame della domanda occorre presentare la seguente documentazione: a. la richiesta di un numero della prova, tramite un modulo ufficiale o in un altro modo autorizzato dalla Direzione generale delle dogane; b. il bilancio ecologico globale positivo; e c. i documenti che attestano che le esigenze minime relative alle condizioni di produzione socialmente accettabili sono soddisfatte.

2

La Direzione generale delle dogane decide in merito all'agevolazione fiscale d'intesa con l'Ufficio federale dell'ambiente e con la Segreteria di Stato dell'economia e comunica il numero della prova attribuito.

f Procedura per i carburanti che sono esonerati dalla prova del bilancio ecologico globale positivo 1

Ai fini dell'agevolazione fiscale per i carburanti di cui all'articolo 19b capoverso 2, l'importatore o il produttore deve, anteriormente alla consegna della prima dichiarazione fiscale: 16 Conv. OIL n. 29 (RS 0.822.713.9), n. 87 (RS 0.822.719.7), n. 98 (RS 0.822.719.9), n. 100 (RS 0.822.720.0), n. 105 (RS 0.822.720.5), n. 111 (RS 0.822.721.1), n. 138 (RS 0.822.723.8) e n. 182 (RS 0.822.728.2)

Imposte

8

641.611

a. rendere plausibile che le esigenze minime relative alle condizioni di produzione socialmente accettabili sono soddisfatte; e

b. inoltrare una richiesta di un numero della prova tramite modulo ufficiale o in un altro modo autorizzato dalla Direzione generale delle dogane.

2

La Direzione generale delle dogane decide in merito all'agevolazione fiscale d'intesa con la Segreteria di Stato dell'economia e comunica per scritto il numero della prova al richiedente.

g Durata di validità dell'agevolazione fiscale 1

L'agevolazione fiscale è valida per quattro anni dalla data della decisione. Essa viene revocata se le condizioni non sono più soddisfatte.

2

L'importatore o il produttore deve comunicare immediatamente alla Direzione generale delle dogane i cambiamenti alle materie prime o al processo di produzione che influiscono sul bilancio ecologico globale o sulle condizioni di produzione socialmente accettabili.

h Quantità fruenti dell'agevolazione fiscale 1

Il DFF stabilisce per anno civile le quantità di carburante proveniente da materie prime rinnovabili cui è concessa un'agevolazione fiscale. Esso tiene conto delle quantità di carburante fossile che vengono sostituite da carburante proveniente da materie prime rinnovabili. Non stabilisce alcuna limitazione quantitativa per i carburanti provenienti da materie prime rinnovabili destinati a utilizzazioni stazionarie.17 2 In caso di un'ulteriore domanda il DFF può aumentare le quantità di carburante proveniente da materie prime rinnovabili secondo il capoverso 1.

3

I carburanti provenienti da materie prime rinnovabili sono computati nelle quantità fruenti dell'agevolazione fiscale secondo l'ordine di accettazione delle dichiarazioni fiscali.

Sezione 2: Imposta differenziata secondo l'impiego della merce

Art. 20

Impegno circa l'uso

1

Le persone che utilizzano merci tassate all'aliquota inferiore devono depositare l'impegno circa l'uso, steso in doppio esemplare su modulo ufficiale presso la Direzione generale delle dogane.

17 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4479).

Imposizione degli oli minerali. O 9

641.611

2

Le persone che esercitano il commercio di merci tassate all'aliquota inferiore devono impegnarsi nei confronti della Direzione generale delle dogane a cederle correttamente e in conformità della legge (impegno particolare); l'impegno, steso in doppio esemplare su modulo ufficiale, dev'essere depositato presso la Direzione generale delle dogane.

3

La Direzione generale delle dogane attesta sulla copia il deposito dell'impegno.


Art. 21

Condizioni per l'applicazione dell'aliquota inferiore 1

La persona soggetta all'imposta può tassare la merce all'aliquota inferiore sempre che sia in possesso di una copia dell'attestazione giusta l'articolo 20 capoverso 3 intestata al destinatario della merce.

2

Le persone che hanno depositato un impegno particolare possono cedere merci tassate all'aliquota inferiore solo se sono in possesso di una copia dell'attestazione giusta l'articolo 20 capoverso 3 intestata al destinatario della merce.


Art. 22

Procedura18

1

Sempre che la sicurezza fiscale sia garantita, la Direzione generale delle dogane può prevedere che per determinate merci e impieghi l'agevolazione fiscale sia concessa a prescindere dalla procedura di cui agli articoli 20 e 21.

2

Il DFF19 può esigere l'imposizione all'aliquota più elevata e concedere la restituzione dell'imposta se è comprovato l'impiego fruente dell'agevolazione fiscale.20


Art. 23

Obbligo di rilevamento e onere della prova21 1

Chiunque fornisce olio da riscaldamento extra leggero o altre merci tassate all'aliquota inferiore deve registrare le entrate, le uscite, l'uso proprio e le scorte. Per ogni operazione, tali rilevamenti devono contenere la data, la quantità e il genere di merce nonché, per le uscite, il nome del destinatario.

1bis

Se l'uso o la fornitura non sono comprovati con una fattura, un bollettino di consegna, una contabilità-merci o un rilevamento concernente il consumo (controlli del consumo) si applicherà l'aliquota più elevata.22 2 Una volta all'anno devono essere determinate le scorte e la contabilità merci deve essere aperta con i dati relativi alle scorte accertate.

18 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore il 1° ago. 2002 (RU 2002 2084).

19 Nuovo termine giusta il n. I dell'O del 30 gen. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 583). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

20 Introdotto dal n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore il 1° ago. 2002 (RU 2002 2084).

21 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore il 1° ago. 2002 (RU 2002 2084).

22 Introdotto dal n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore il 1° ago. 2002 (RU 2002 2084).

Imposte

10

641.611


Art. 24

Riserva d'uso

1

Chiunque fornisce olio da riscaldamento extra leggero o altre merci tassate all'aliquota inferiore deve notificare una riserva d'uso nel bollettino di fornitura e nella fattura.

2

La riserva d'uso ha il seguente tenore: a. per l'olio da riscaldamento: «Questo olio è stato tassato ad un'aliquota di favore e può pertanto essere destinato solo al riscaldamento. Qualsiasi altro uso (ad es. come carburante o per la pulizia) è vietato. Le infrazioni sono punite conformemente alla legge sull'imposizione degli oli minerali»; b. per le altre merci: «Questa merce è stata tassata ad un'aliquota di favore e può pertanto essere impiegata solo per gli scopi menzionati nella riserva d'uso notificata sulla fattura».

3

Per le altre merci di cui al capoverso 2 lettera b la Direzione generale delle dogane può accettare una formulazione diversa della riserva d'uso, a condizione che il contenuto corrisponda a quello del capoverso 2 lettera b.23

Art. 25

Olio da riscaldamento extra leggero 1

L'olio da riscaldamento extra leggero non dev'essere versato in un recipiente allacciato o allacciabile a un motore a combustione.

2

L'olio da riscaldamento extra leggero depositato in un tale recipiente è considerato come utilizzato illegalmente.

Capitolo 3: Esenzioni Sezione 1: Forniture nell'ambito delle relazioni diplomatiche e consolari

Art. 26

24 Beneficiari 1

Hanno diritto al carburante esente da imposta: a. i beneficiari istituzionali ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 della legge del 22 giugno 200725 sullo Stato ospite che godono di privilegi doganali in virtù del diritto internazionale, di accordi conclusi o di decisioni prese conformemente alla legge sullo Stato ospite; b. le persone beneficiarie ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 della legge sullo Stato ospite che godono di privilegi doganali in virtù del diritto internazionale, di accordi conclusi o di decisioni prese conformemente alla legge sullo Stato ospite; 23 Introdotto dal n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4479).

24 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4479).

25 RS

192.12

Imposizione degli oli minerali. O 11

641.611

c. i capi di Stato e di Governo nonché altri membri del Governo durante lo svolgimento effettivo di una funzione ufficiale in Svizzera.

2

Non hanno diritto al carburante esente da imposta: a. i cittadini svizzeri; b. le persone di nazionalità estera con un permesso di dimora secondo la legge del 16 dicembre 200526 sugli stranieri che lavorano presso una missione diplomatica, una missione permanente o un'altra rappresentanza presso organizzazioni intergovernative oppure un posto consolare.


Art. 27


27

Utilizzazione di carburante esente da imposta in veicoli stradali 1

Un beneficiario ai sensi dell'articolo 26 può acquistare carburante esente da imposta destinato a essere utilizzato in veicoli stradali solo se è in possesso di una carta carburante.

2

Il carburante deve essere acquistato presso una stazione di rifornimento designata dalla Direzione generale delle dogane.

3

Solo il veicolo menzionato nella carta carburante può essere rifornito con il carburante.

4

Il carburante può essere utilizzato esclusivamente per corse: a. effettuate da un beneficiario istituzionale ai sensi dell'articolo 26 capoverso 1 lettera a per l'adempimento di funzioni ufficiali; b. effettuate da una persona beneficiaria ai sensi dell'articolo 26 capoverso 1 lettera b o da una persona ai sensi dell'articolo 26 capoverso 1 lettera c per uso personale.


Art. 28


28

Carta carburante

1

Le carte carburante vanno chieste ai competenti uffici di emissione designati dalla Direzione generale delle dogane. 2 Il beneficiario si impegna, con modulo ufficiale, a utilizzare il carburante secondo l'articolo 27 capoversi 3 e 4.

3

La carta carburante deve essere restituita immediatamente all'ufficio di emissione se:

a. il veicolo menzionatovi è alienato; b. il beneficiario perde il diritto al carburante esente da imposta.

26 RS

142.20

27 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4479).

28 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4479).

Imposte

12

641.611

a29 Utilizzazione di carburante esente da imposta in altri veicoli e macchine 1

Il carburante esente da imposta può essere utilizzato in veicoli e macchine diversi da quelli di cui all'articolo 27 solo come segue: a. da un beneficiario istituzionale ai sensi dell'articolo 26 capoverso 1 lettera a: per l'adempimento di funzioni ufficiali; b. da una persona beneficiaria ai sensi dell'articolo 26 capoverso 1 lettera b o da una persona ai sensi dell'articolo 26 capoverso 1 lettera c: per uso personale.

2

Per gli aeromobili di beneficiari ai sensi dell'articolo 26 il carburante è esente da imposta se è utilizzato secondo il capoverso 1 e se il rifornimento avviene su un aerodromo doganale ai sensi dell'articolo 22 della legge del 18 marzo 200530 sulle dogane. In casi eccezionali e d'intesa con il Dipartimento federale degli affari esteri, la Direzione generale delle dogane può autorizzare il rifornimento su altri aerodromi.

3

La Direzione generale delle dogane definisce la procedura per la consegna di carburante esente da imposta.

b31 Combustibili esenti da imposta 1

Hanno diritto al combustibile esente da imposta: a. i beneficiari istituzionali ai sensi dell'articolo 26 capoverso 1 lettera a, a condizione che lo utilizzino in edifici destinati esclusivamente all'adempimento di funzioni ufficiali; b. le persone beneficiarie ai sensi dell'articolo 26 capoverso 1 lettera b e le persone ai sensi dell'articolo 26 capoverso 1 lettera c, a condizione che lo utilizzino in edifici destinati esclusivamente all'uso personale.

2

La Direzione generale delle dogane definisce la procedura per la consegna di combustibile esente da imposta.

Sezione 2: Altre esenzioni

Art. 29

Campioni

Sono considerati esenti da imposta i campioni per l'esecuzione di analisi, privi di valore intrinseco a causa della loro irrilevanza, destinati all'analisi di qualità, composizione e proprietà della merce.

29 Introdotto dal n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4479).

30 RS

631.0

31 Introdotto dal n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4479).

Imposizione degli oli minerali. O 13

641.611


Art. 30

Merci andate perse

1

La persona soggetta all'imposta chiede per scritto alla Direzione generale delle dogane l'esenzione giusta l'articolo 17 capoverso 1 lettera c della legge.

2

La domanda deve contenere le conclusioni, la loro motivazione con l'indicazione dei mezzi di prova e dei giustificativi nonché la firma del richiedente. I mezzi di prova e i giustificativi devono essere allegati.

3

La Direzione generale delle dogane può effettuare chiarimenti per accertare le fattispecie. Il richiedente è tenuto a collaborare nell'ambito dell'accertamento della fattispecie.


Art. 31

Energia industriale

L'energia industriale esente da imposta comprende l'energia utilizzata per la produzione delle merci assoggettate alla legge e quella per l'esercizio della raffineria, a eccezione dei carburanti utilizzati per i veicoli.


Art. 32

Perdite di fabbricazione È esonerato dall'imposta come perdita di fabbricazione al massimo l'1 per cento della quantità di greggio trattato nelle raffinerie di petrolio.


Art. 33

Rifornimento di aeromobili 1

I carburanti acquistati negli aerodromi doganali a tenore dell'articolo 22 della legge del 18 marzo 200532 sulle dogane destinati al rifornimento di aeromobili impiegati nel traffico di linea sono esenti da imposta, sempre che siano utilizzati:33 a. per voli secondo orario a destinazione dell'estero; b.34 per voli tra aerodromi svizzeri che permettono la corrispondenza con un volo secondo orario in provenienza dall'estero o a destinazione dell'estero; c. per voli tra aerodromi svizzeri, necessari al fine della revisione o della manutenzione dell'aeromobile o ai fini del suo impiego per un volo secondo orario a destinazione dell'estero (voli di collaudo);

d. per voli scuola o voli di prova; e. per la prova al suolo di motori.

2

I carburanti acquistati negli aerodromi doganali per rifornire altri aeromobili sono esenti da imposta, se a. sono acquistati prima del loro decollo per un volo diretto a destinazione dell'estero;

32 RS

631.0

33 Nuovo testo giusta il n. 29 dell'all. 4 all'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1469).

34 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 ago. 2003, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 3521).

Imposte

14

641.611

b.35 il volo serve, dietro controprestazione, a trasportare persone o merci oppure a fornire prestazioni di servizio; e c. per il volo si dispone di un'autorizzazione d'esercizio o di un'autorizzazione per scuole di pilotaggio.36 3

Trattandosi di aeromobili esteri, i capoversi 1 e 2 sono applicabili unicamente se lo Stato estero accorda la reciprocità.

3bis

Il petrolio per aeromobili destinato al rifornimento di aeromobili esteri in correlazione con lavori di manutenzione, di riparazione e di trasformazione in officine svizzere indi involo a destinazione dell'estero è esente da imposta. Il petrolio per aeromobili utilizzato nei test di reattori sul banco di prova beneficia di un'agevolazione fiscale; il DFF fissa l'aliquota d'imposta.37 4

Sono considerati voli a destinazione dell'estero solo quelli in cui l'aeromobile sosta sull'area di stazionamento dell'aerodromo estero.

5

L'esenzione dall'imposta è concessa sulla base di una dichiarazione fiscale ai sensi dell'articolo 42 capoverso 2 o nella procedura di restituzione.38

Art. 34

Carburanti

1

I carburanti importati nel serbatoio di un veicolo sono esenti da imposta: a. trattandosi di aeromobili, sempre che restino a bordo; b. trattandosi di altri veicoli, sempre che si trovino nei serbatoi incorporati e allacciati al motore e che vengano consumati direttamente con il medesimo veicolo, ma sino a 400 litri al massimo per autoveicolo pesante immatricolato in Svizzera e purché quest'ultimo sia stato rifornito all'estero in correlazione con un trasporto transfrontaliero.39 2

I carburanti importati nei bidoni di scorta di un veicolo sono esenti da imposta sino 25 litri al massimo.


Art. 35

Impianti pilota e impianti di dimostrazione 1

I carburanti estratti da materie prime rinnovabili in impianti pilota e impianti di dimostrazione sono esenti da imposta.

2

Sono considerati carburanti estratti da materie prime rinnovabili solo quelli ottenuti da vettori energetici di origine vegetale o biomassa; sempreché ciò è indispensabile per la loro fabbricazione, essi possono contenere una quota molto esigua di vettori energetici estratti da fonti non rinnovabili.

35 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4479).

36 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4565).

37 Introdotto dal n. I dell'O del 24 nov. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3135).

38 Introdotto dal n. I dell'O del 3 lug. 2002 (RU 2002 2084). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4479).

39 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4565).

Imposizione degli oli minerali. O 15

641.611

3

Sono considerati impianti pilota e impianti di dimostrazione quelli il cui esercizio corrisponde alla politica energetica e ambientale della Confederazione, nei quali sono ottenuti annualmente al massimo 5 milioni di litri di equivalente diesel, e che:40 a. servono a sperimentare sistemi e permettono di raccogliere nuovi dati scientifici o tecnici; oppure

b. servono ai sondaggi di mercato permettendo soprattutto di valutare l'impatto economico di un'eventuale introduzione sul mercato.

4

Su richiesta, il DFF statuisce in merito all'esenzione fiscale. Esso la revoca quando le relative condizioni non sono più adempite.

5

Se più impianti perseguono lo stesso obiettivo secondo il capoverso 3 lettere a o b e la produzione totale eccede 20 milioni di litri di equivalente diesel, il DFF esonera proporzionatamente dall'imposta i vari richiedenti.41 Capitolo 4: Riscossione dell'imposta Sezione 1: Dichiarazione fiscale

Art. 36

Forma

1

La dichiarazione fiscale s'effettua: a. per scritto; oppure b. mediante elaborazione elettronica dei dati, nella forma prescritta dalla Direzione generale delle dogane.

2

La Direzione generale delle dogane può prescrivere la dichiarazione fiscale computerizzata, in particolare per la dichiarazione fiscale periodica.


Art. 37

Contenuto

1

La dichiarazione fiscale scritta è stesa su modulo ufficiale, debitamente riempito e firmato dalla persona soggetta all'imposta. Essa può essere inoltrata anche sotto forma di lettera, sempre che quest'ultima contenga tutti i dati secondo il modulo ufficiale.

2

La dichiarazione fiscale computerizzata deve contenere tutti i dati richiesti per una dichiarazione fiscale scritta.


Art. 38

Dichiarazione fiscale all'atto dell'importazione 1

All'atto dell'importazione, la dichiarazione doganale stesa secondo le istruzioni della Direzione generale delle dogane funge da dichiarazione fiscale.

40 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4565).

41 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4565).

Imposte

16

641.611

2

Occorre in particolare menzionare se la merce è dichiarata provvisoriamente oppure definitivamente.


Art. 39

Autorizzazione per la dichiarazione fiscale periodica 1

Chi importa professionalmente merci assoggettate alla legge può presentare alla Direzione generale delle dogane una domanda scritta per l'ottenimento di un'autorizzazione per la dichiarazione fiscale periodica.

2

La Direzione generale delle dogane rilascia l'autorizzazione se il richiedente ha prestato una garanzia per l'imposta e gli altri tributi. L'autorizzazione non è trasmissibile.

3

I depositari autorizzati non necessitano dell'autorizzazione per la dichiarazione fiscale periodica.


Art. 40

Estinzione dell'autorizzazione fiscale periodica 1

L'importatore che rinuncia all'autorizzazione per la dichiarazione fiscale periodica deve comunicarlo per scritto, con tre mesi d'anticipo, alla Direzione generale delle dogane; la rinuncia prende effetto a fine mese.

2

L'autorizzazione per la dichiarazione fiscale periodica si estingue: a. con la liquidazione della persona giuridica o il decesso del titolare dell'autorizzazione;

b. con la dichiarazione di fallimento del titolare dell'autorizzazione.


Art. 41

Procedura in caso di dichiarazione fiscale periodica 1

La persona assoggettata all'imposta deve presentare la dichiarazione fiscale periodica entro il 10° giorno del mese che segue il giorno in cui sorge il credito fiscale.42 2

La dichiarazione fiscale dev'essere presentata nella forma prescritta e menzionare i dati relativi alle quantità totali, per genere di merce (voce della tariffa doganale, numero statistico) e per aliquota d'imposta, separatamente per: a. le dichiarazioni fiscali provvisorie; b. ogni deposito autorizzato; e c.43 i depositi di scorte obbligatorie fuori dei depositi autorizzati.

3

Se le aliquote d'imposta cambiano, devono essere presentate delle dichiarazioni fiscali separate per i periodi che precedono e seguono il cambiamento.

42 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3133).

43 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4479).

Imposizione degli oli minerali. O 17

641.611


Art. 42

Altre dichiarazioni fiscali 1

Per i crediti fiscali giusta l'articolo 4 capoverso 2 della legge, la persona assoggettata all'imposta deve presentare la dichiarazione fiscale entro il giorno feriale che segue quello in cui sorge il credito fiscale.

2

Per le forniture nell'ambito delle relazioni diplomatiche e consolari nonché per i carburanti destinati al rifornimento di aeromobili, la persona soggetta all'imposta deve presentare la dichiarazione fiscale entro il 20° giorno del mese che segue il giorno della fornitura.

Sezione 2: Pagamento dell'imposta

Art. 43

Calcolo dell'imposta

1

Per il calcolo dell'imposta fanno stato il genere, la quantità e lo stato della merce al momento in cui sorge il credito fiscale.

2

Per le merci in un deposito autorizzato tale momento è quello in cui la merce defluisce dal dispositivo di misurazione.44

Art. 44

Imposizione

1

Se l'imposta è fissata definitivamente dall'ufficio doganale all'atto dell'importazione, l'imposizione e il pagamento si fondano sulla legislazione doganale.

2

Trattandosi di una dichiarazione fiscale periodica, la persona assoggettata determina spontaneamente l'imposta e la paga conformemente all'articolo 22 capoverso 2 della legge.

3

Trattandosi di una dichiarazione fiscale secondo l'articolo 42 capoverso 1, l'imposta è determinata dall'autorità fiscale; il termine di pagamento è di 30 giorni.

4

Per ogni altra imposizione, il termine di pagamento decorre sino al 15° giorno del mese che segue il giorno in cui l'imposta diventa esigibile.


Art. 45

Condono dell'imposta

1

Le domande di condono dell'imposta devono essere inoltrate per scritto alla Direzione generale delle dogane.

2

La domanda deve contenere le conclusioni, la loro motivazione con l'indicazione dei mezzi di prova e dei giustificativi nonché la firma del richiedente. I mezzi di prova e i giustificativi devono essere allegati.

3

La Direzione generale delle dogane può effettuare chiarimenti per accertare la fattispecie. Il richiedente è tenuto a collaborare all'accertamento dei fatti.

4

La Direzione generale delle dogane statuisce in merito al condono dell'imposta.

44 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4479).

Imposte

18

641.611

Sezione 3:45 Miscele di carburanti
a Anticipazione per le miscele di carburanti 1

L'agevolazione fiscale per la quota di biocarburanti presente nelle miscele provenienti da carburanti fruenti dell'agevolazione fiscale e da altri carburanti è concessa proporzionalmente se sono soddisfatte le esigenze minime di cui all'articolo 19b.

2

Essa è concessa sotto forma di anticipazione per le merci: a. importate e immesse in un deposito autorizzato o in un deposito di scorte obbligatorie fuori del deposito autorizzato; b. miscelate con altri carburanti in un deposito autorizzato.

b Rivendicazione dell'anticipazione 1

Per le merci di cui all'articolo 45a capoverso 2 lettera a, l'importatore indicato sulla dichiarazione d'importazione deve chiedere l'anticipazione: a. unitamente alla dichiarazione fiscale periodica; b. mediante modulo doganale; o c. in un altro modo autorizzato dalla Direzione generale delle dogane.

2

Per le merci di cui all'articolo 45a capoverso 2 lettera b, il depositario autorizzato deve chiedere l'anticipazione mediante la dichiarazione fiscale periodica.

c Restituzione dell'anticipazione

1

La Direzione generale delle dogane chiede la restituzione dell'anticipazione concessa sulle merci:

a. non tassate, esportate da un deposito autorizzato; b. esenti dall'imposta ai sensi dell'articolo 17 capoversi 1 lettere a, g e h, nonché 2 lettere a e b della legge, e: 1. immesse in consumo da un deposito autorizzato o da un deposito di

scorte obbligatorie fuori del deposito autorizzato, o 2. per le quali è stata accordata l'esenzione dall'imposta sotto forma di rimborso.

2

L'anticipazione è restituita in base al tenore effettivo di carburanti provenienti da materie prime rinnovabili. Se il contribuente non può provare il tenore effettivo, la restituzione è calcolata secondo un'aliquota forfettaria. Il DFF stabilisce periodicamente le aliquote forfettarie sulla base della quota media di carburanti provenienti da materie prime rinnovabili contenuta nelle quantità tassate.

45 Introdotta dal n. I dell'O del 30 gen. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 583).

Imposizione degli oli minerali. O 19

641.611

Sezione 4:46 Disposizioni speciali concernenti il biogas impiegato come carburante in caso di immissione nella rete di gas naturale o di consegna diretta a un distributore di biogas47
d 1 Il biogas deve essere dichiarato al servizio di clearing designato dall'industria del gas se:

a. è conforme alle disposizioni della direttiva G13 di gennaio 201448 della Società svizzera dell'industria del gas e delle acque e viene immesso e misurato nella rete di gas naturale tramite una conduttura fissa; o b. è raffinato per ottenere un carburante di qualità ed è direttamente consegnato a un distributore di biogas.49 1bis

Le dichiarazioni dei produttori di biogas (art. 20 e 31 della legge) come pure la dichiarazione delle imposte esigibili presso i fornitori e i venditori di gas naturale (art. 4 cpv. 2 della legge) devono essere presentate alla Direzione generale delle dogane tramite il servizio di clearing.50 2 I produttori di biogas, nonché i fornitori e i venditori di gas naturale, devono inoltre registrare:

a. gli acquisti di biogas, ripartiti secondo i fornitori; b. le consegne di biogas ai venditori, ripartite secondo i destinatari.

3

Gli importatori, gli esportatori e gli intermediari devono notificare al servizio di clearing tutte le quantità di biogas importate, esportate e commercializzate.

Capitolo 5: Restituzione dell'imposta Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 46

Obbligo di custodia e onere della prova51 1

Il beneficiario custodisce durante cinque anni tutti i documenti importanti al fine dell'agevolazione fiscale e, a richiesta, li presenta all'autorità fiscale.

46 Introdotta dal n. I dell'O del 30 gen. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 583).

47 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4479).

48 La direttiva G13 può essere acquistata presso la Società svizzera dell'industria del gas e delle acque al sito Internet: www.svgw.ch > Shop > Regolamentazione > Gas 49 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4479).

50 Introdotto dal n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4479).

51 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore il 1° ago. 2002 (RU 2002 2084).

Imposte

20

641.611

2

La restituzione non è concessa se il beneficiario dell'agevolazione non può comprovare nel modo prescritto quali quantità di carburante ha utilizzato per scopi fruenti dell'agevolazione.52


Art. 47

Importi esigui

Gli importi inferiori a 100 franchi non sono restituiti.


Art. 48

Perenzione del diritto alla restituzione 1

Eccettuati i casi di cui all'articolo 18 capoverso 1 della legge, le domande di restituzione devono essere presentate entro tre mesi dalla fine dell'anno d'esercizio.

2

Per le merci consumate più di due anni prima dell'inoltro della domanda non esiste più nessun diritto alla restituzione dell'imposta.

3

In singoli casi, la Direzione generale delle dogane può prevedere la restituzione dell'imposta anche per merci consumate anteriormente se il richiedente non ha osservato, senza sua colpa, il termine o se il pagamento dell'imposta costituisce un rigore inaccettabile.

a53 Carburanti provenienti da materie prime rinnovabili Per i carburanti provenienti da materie prime rinnovabili con agevolazione fiscale non si ha diritto alla restituzione dell'imposta.

Sezione 2:

Restituzione dell'imposta alle imprese di trasporto concessionarie

Art. 49

Genere e portata

1

L'imposta è restituita alle imprese di trasporto concessionarie; l'importo della restituzione è calcolato in base alla differenza tra l'aliquota normale e l'aliquota ridotta nonché sulle quantità consumate.

2

Il DFF determina per quali corse è concessa la restituzione e fissa le aliquote d'imposta ridotte. Determina parimenti quali sono i veicoli ai quali, per motivi ecologici, viene concessa soltanto una restituzione ridotta.54

Art. 50

Condizioni materiali

1

L'impresa di trasporto deve comprovare quali quantità di carburante ha utilizzato per scopi fruenti dell'agevolazione fiscale; essa deve effettuare a tal riguardo i rilevamenti del consumo (controlli del consumo).

52 Introdotto dal n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore il 1° ago. 2002 (RU 2002 2084).

53 Introdotto dal n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4479).

54 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 set. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3925).

Imposizione degli oli minerali. O 21

641.611

2

I controlli del consumo devono: a. essere tenuti per genere di carburante e nella forma prescritta dalla Direzione generale delle dogane; b. menzionare separatamente le quantità utilizzate a scopi fruenti dell'agevolazione e quelle utilizzate ad altri scopi;

c. contenere almeno i seguenti dati: 1. il numero di litri e la data del rifornimento, 2. la cifra segnata dal contachilometri o dal contatore delle ore di funzionamento al momento del rifornimento, e

3. la quantità di chilometri percorsi o di ore di funzionamento.

3

Per ogni genere di merce, l'impresa di trasporto deve registrare le entrate e le uscite nonché le scorte; quest'ultime devono essere misurate alla fine di ogni periodo di restituzione.


Art. 51

Condizioni formali

1

Le domande di restituzione devono essere inoltrate su modulo ufficiale alla Direzione generale delle dogane.

2

Esse vertono sul consumo durante un periodo di un mese sino a 12 mesi.

Sezione 3: Restituzione dell'imposta per gli idrocarburi gassosi

Art. 52

Impianti

Le disposizioni della presente sezione sono applicabili unicamente se gli impianti di travaso del carburante e quelli per il recupero di idrocarburi liquidi gassosi provenienti dal travaso di carburante sono conformi alle disposizioni dell'ordinanza del 16 dicembre 198555 contro l'inquinamento atmosferico.


Art. 53

Condizioni per la restituzione Per beneficiare della restituzione devono essere adempite le seguenti condizioni: a. la benzina deve essere stata caricata in autocisterne o carri cisterna; b. la benzina deve essere stata tassata; c. gli idrocarburi gassosi provenienti dalle autocisterne e dai carri cisterna devono essere trasportati all'impianto di recupero; d. il recupero dev'essere garantito.

55

RS 814.318.142.1

Imposte

22

641.611


Art. 54

Calcolo dell'importo della restituzione 1

L'importo della restituzione è calcolato indipendentemente dal tipo di impianto, secondo aliquote normalizzate fisse, in base al volume di carico.

2

Il DFF fissa le norme.


Art. 55

Procedura di restituzione 1

Il depositario autorizzato presenta per scritto la domanda di restituzione alla Direzione generale delle dogane, unitamente alla dichiarazione fiscale periodica. Nella dichiarazione fiscale egli deduce dal volume imponibile la quantità fruente della restituzione.

2

Se il recupero durante l'operazione di carico non è garantito, non sarà concessa nessuna restituzione.


Art. 56

Obbligo di tenere un controllo Il depositario autorizzato tiene un controllo delle ore di funzionamento dell'impianto di recupero all'intenzione dell'autorità fiscale.

Sezione 4:

Restituzione dell'imposta per le merci nuovamente immesse in un deposito autorizzato

Art. 57

Il depositario autorizzato chiede per scritto alla Direzione generale delle dogane la restituzione giusta l'articolo 18 capoverso 1 lettera b della legge. Egli allega alla domanda i mezzi di prova, in particolare quelli concernenti l'uscita dal deposito, l'imposizione e la reimmissione della merce nel deposito autorizzato.

Sezione 5: Restituzione dell'imposta all'agricoltura

Art. 58

Genere e portata

1

È restituita l'imposta sulla quantità di carburante che è utilizzata in media in condizioni normali per unità di superficie e genere di coltura (consumo secondo norma).56 2

L'imposta è restituita ai gestori di aziende agricole, ad eccezione delle corporazioni alpestri e delle aziende d'estivazione; l'importo della restituzione è calcolato in base alla differenza tra l'aliquota normale e l'aliquota ridotta nonché sul consumo secondo norma.57 56 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 lug. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3927).

57 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4479).

Imposizione degli oli minerali. O 23

641.611

3

Il DFF fissa le norme; esso tiene conto a tal fine dei seguenti tipi d'attività e generi di trasporto:

a. lavori

campestri;

b. lavori

forestali;

c. lavori eseguiti nella fattoria; d. trasporti dalla fattoria ai campi e viceversa; e. trasporti di legname dalla foresta a una strada accessibile agli autocarri che provvedono al trasporto.

4

Il DFF fissa le aliquote d'imposta ridotte.58

Art. 59

Procedura di restituzione 1

Le domande di restituzione devono essere inoltrate su modulo ufficiale alla Direzione generale delle dogane.59 2

Esse vertono sull'anno civile trascorso.


Art. 60


60

Sezione 6: Restituzione dell'imposta alla silvicoltura

Art. 61

Genere e portata

1

È restituita l'imposta sulla quantità di carburante che è utilizzata in media in condizioni normali per abbattere, approntare o trasportare un metro cubo di legname oppure per lavorare un ettaro di bosco o di vivaio per piante forestali, tenendo conto delle macchine e dei veicoli utilizzati (consumo secondo norma).

2

L'imposta è restituita alle aziende forestali; l'importo della restituzione è calcolato in base alla differenza tra l'aliquota normale e l'aliquota ridotta nonché sul consumo secondo norma.

3

Il DFF fissa le norme; esso tiene conto a tal fine dei seguenti tipi d'attività e generi di trasporto:

a. lavori di piantagione e di cura delle piante; b. lavori di abbattimento del legname; c. trasporti di legname sino a una strada accessibile agli autocarri che provvedono al trasporto;

58 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 lug. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3927).

59 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 lug. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3927).

60 Abrogato dal n. I dell'O del 5 lug. 2006, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3927).

Imposte

24

641.611

d. trasporti nelle foreste, sino al posto di lavoro, di operai, materiale e macchine con veicoli per terreno vario e trattori.

4

Il DFF stabilisce per quali veicoli e macchine è accordata la restituzione e fissa le aliquote d'imposta ridotte.


Art. 62

Procedura di restituzione 1

Le domande di restituzione devono essere inoltrate su modulo ufficiale alla Direzione generale delle dogane.

2

Esse vertono sull'anno civile trascorso o sull'anno forestale; fa stato la situazione aziendale dell'ultimo giorno del sesto mese.

Sezione 6a:61 Restituzione dell'imposta per l'estrazione della pietra da taglio naturale
a Genere e portata

1

L'imposta è restituita alle imprese che si occupano dell'estrazione della pietra da taglio naturale; l'importo della restituzione è calcolato in base alla differenza tra l'aliquota normale e l'aliquota ridotta nonché alla quantità consumata.

2

Il DFF stabilisce per quali lavori, veicoli e macchine è accordata la restituzione e fissa le aliquote d'imposta ridotte.

b Condizioni materiali

1

L'impresa beneficiaria deve comprovare quali quantità di carburante ha utilizzato per scopi fruenti dell'agevolazione fiscale; essa deve effettuare a tal riguardo i rilevamenti del consumo (controlli del consumo).

2

I controlli del consumo devono: a. essere tenuti per genere di carburante e nella forma prescritta dalla Direzione generale delle dogane; b. menzionare separatamente le quantità utilizzate per scopi fruenti dell'agevolazione e quelle utilizzate per altri scopi; c. contenere almeno i seguenti dati: 1. il numero di litri e la data del rifornimento, 2. la cifra segnata dal contachilometri o dal contatore delle ore di funzionamento al momento del rifornimento, e

3. la quantità di chilometri percorsi o di ore di funzionamento.

3

Per ogni genere di merce, l'impresa beneficiaria deve registrare le entrate e le uscite nonché le scorte; queste ultime devono essere misurate alla fine di ogni periodo di restituzione.

61 Introdotta dal n. I dell'O del 16 mag. 2007, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2695).

Imposizione degli oli minerali. O 25

641.611

c Condizioni formali

1

Le domande di restituzione devono essere inoltrate su modulo ufficiale alla Direzione generale delle dogane.

2

Esse vertono sul consumo durante un periodo di un mese sino a 12 mesi.

Sezione 7: Restituzione dell'imposta ai pescatori professionali

Art. 63

Genere e portata

1

L'imposta è restituita ai pescatori professionali; l'importo della restituzione è calcolato in base alla differenza tra l'aliquota normale e l'aliquota ridotta, nonché sulla quantità consumata.

2

Il DFF fissa le aliquote d'imposta ridotte.


Art. 64

Condizioni materiali

1

Il beneficiario deve essere titolare di una patente cantonale di pescatore professionale.

2

Egli deve aver utilizzato il carburante per la propulsione di pescherecci utilizzati per la pesca.

3

Egli deve comprovare quali quantità di carburante ha utilizzato per scopi fruenti dell'agevolazione fiscale; deve effettuare a tal riguardo i rilevamenti del consumo (controlli del consumo).

4

I controlli del consumo devono: a. essere tenuti per ogni peschereccio nella forma prescritta dalla Direzione generale delle dogane; b. menzionare separatamente le quantità utilizzate per scopi fruenti dell'agevolazione fiscale e quelle utilizzate per altri scopi;

c. contenere il numero di litri e la data del rifornimento.62

Art. 65

Condizioni formali

1

Le domande di restituzione devono essere inoltrate alla Direzione generale delle dogane.

2

Esse vertono sul consumo durante l'anno di pesca trascorso.

62 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4479).

Imposte

26

641.611

Sezione 8: Altre restituzioni dell'imposta

Art. 66

1 Chiunque utilizza merci, per le quali il DFF prevede la restituzione dell'imposta a tenore dell'articolo 18 capoverso 3 della legge o dell'articolo 22 capoverso 2 della presente ordinanza, deve comprovare le quantità che sono state utilizzate per scopi fruenti di agevolazioni fiscali; a tal fine egli deve effettuare dei rilevamenti (controlli del consumo) su le entrate, le uscite, il consumo e le scorte in deposito.63 2 Le domande di restituzione devono essere inoltrate alla Direzione generale delle dogane. Esse vertono sul consumo o l'impiego di merci durante un periodo di un mese sino a 12 mesi.

3

La Direzione generale prescrive la forma dei controlli del consumo e delle domande di restituzione.

Capitolo 6: Depositi autorizzati Sezione 1: Definizioni

Art. 67

Raffinerie di olio di petrolio Le raffinerie di olio di petrolio sono stabilimenti nei quali sono trasformate le merci della voce 2709 della tariffa doganale e in cui possono essere depositate merci non imponibili assoggettate alla legge.


Art. 68

Stabilimenti di fabbricazione 1

Gli stabilimenti di fabbricazione sono stabilimenti nei quali sono estratte o prodotte merci subordinate alla legge, ma che non sono raffinerie di olio di petrolio.

2

Non sono considerate fabbricazione né estrazione: a. la miscelatura di merci fuori dei depositi autorizzati, sempre che sia già stata riscossa l'imposta sulle singole componenti; b. l'aggiunzione di additivi alle merci; c. l'essiccazione o la semplice pulitura meccanica di oli minerali prima del primo impiego;

d. il ricupero o la preparazione di prodotti di oli minerali tassati, sempre che l'imposta riscossa non sia inferiore a quella cui sarebbe assoggettato l'olio minerale ricuperato o preparato; e. il ricupero di carburanti liquidi da idrocarburi gassosi provenienti dal travaso di carburanti.

63 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore il 1° ago. 2002 (RU 2002 2084).

Imposizione degli oli minerali. O 27

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Art. 69

Punti franchi

I punti franchi sono depositi cisterna e depositi di gas naturale nei quali i commercianti depositano, a tempo indeterminato e in esenzione da imposta, merci subordinate alla legge.

Sezione 2:

Esigenze tecniche cui devono soddisfare i depositi autorizzati

Art. 70

Esigenze cui devono soddisfare le raffinerie di olio di petrolio e i punti franchi 1

Le raffinerie di olio di petrolio e i punti franchi devono essere architettonicamente delimitati; essi comprendono in particolare: a. i terminali delle condotte, inclusi i dispositivi di misurazione; b. le stazioni per il travaso; c. i serbatoi di stoccaggio; d. i depositi per merci non imponibili; e. il sistema di condotte, incluse le pompe e i dispositivi di misurazione; f. le stazioni di carico, tuttavia senza l'impianto (cisterna inclusa) per la distribuzione di carburanti a scopo di rifornimento di veicoli e macchine nonché di combustibili per uso proprio;

g. l'impianto di raffinazione.

2

I serbatoi di stoccaggio, anche mobili, devono: a. essere misurati e calibrati; b. recare in un punto ben visibile un contrassegno individuale ai fini dell'identificazione; c. essere costruiti in modo da consentire lo stoccaggio separato di diversi generi di merci.

3

Le condotte per l'afflusso di merci sono provviste di un dispositivo di misurazione all'entrata del deposito.

4

Il sistema di condotte deve soddisfare le seguenti esigenze: a. deve essere concepito in modo da escludere la mescolanza di diversi generi di merci;

b. le condotte alle stazioni di carico devono essere munite di dispositivi di misurazione e contrassegnate con i nomi dei rispettivi prodotti; c. il prelievo di merci eludendo i dispositivi di misurazione non dev'essere possibile.

5

I dispositivi di misurazione delle stazioni di carico devono essere costituiti da contatori volumetrici con compensatori della temperatura; i contatori devono essere

Imposte

28

641.611

allacciati al sistema informatico. In caso di guasto a tale sistema, i dati devono poter essere elaborati manualmente.

6

La Direzione generale delle dogane può: a. rinunciare in singoli casi a determinate esigenze o accordare dei periodi di transizione per il loro adempimento, sempre che sia garantita la sicurezza fiscale; b. autorizzare a non utilizzare compensatori di temperatura, ma a misurare la temperatura del prodotto defluente e a convertire automaticamente il volume, in litri a 15°C, mediante il sistema informatico.


Art. 71

Esigenze cui devono soddisfare gli stabilimenti di fabbricazione 1

Fanno parte dello stabilimento di fabbricazione gli impianti per la fabbricazione o l'estrazione di merci contemplate dalla legge nonché le aree di deposito per i materiali di partenza e i prodotti finiti, ma non le altre parti dello stabilimento.

2

Lo stabilimento dev'essere disposto in modo da permettere la sorveglianza della fabbricazione o dell'estrazione sino al momento della spedizione delle merci.

3

La Direzione generale delle dogane determina nei singoli casi le esigenze necessarie a garantire la sicurezza fiscale.

Sezione 3:

Autorizzazione che conferisce lo statuto del deposito autorizzato

Art. 72

Domanda

1

La domanda che conferisce lo statuto di deposito autorizzato deve essere presentata alla Direzione generale delle dogane.

2

Alla domanda devono essere allegati tutti i documenti importanti ai fini della valutazione, in particolare: a. l'estratto del registro di commercio; b. la descrizione dello stabilimento o del deposito; c. per le raffinerie di olio di petrolio e i punti franchi: 1. i piani generali, 2. i piani dei serbatoi di stoccaggio, 3. i piani del sistema di condotte; d. per gli stabilimenti di fabbricazione: 1. la presentazione schematica degli impianti, 2. la descrizione del procedimento di fabbricazione, 3. la designazione delle materie prime e dei prodotti da fabbricare a tenore dell'articolo 2 della legge, 4. la designazione dei sottoprodotti e dei residui.

Imposizione degli oli minerali. O 29

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Art. 73

Concessione dell'autorizzazione 1

La Direzione generale delle dogane rilascia l'autorizzazione che conferisce lo statuto di deposito autorizzato se:

a. sono soddisfatte le esigenze (art. 70 e 71); b. è garantita la sicurezza fiscale; c. sono state prestate le adeguate garanzie per l'imposta e gli altri tributi.

2

L'autorizzazione non è trasmissibile.

3

In merito alla domanda è statuito mediante decisione scritta.


Art. 74

Cambiamenti nei depositi autorizzati 1

I depositari autorizzati comunicano alla Direzione generale delle dogane i cambiamenti che intendono apportare alle costruzioni e agli impianti autorizzati.

2

Sempre che la sicurezza fiscale sia pregiudicata, la Direzione generale delle dogane può esigere la modificazione del progetto.


Art. 75

Rinuncia all'autorizzazione 1

Se il depositario autorizzato rinuncia all'autorizzazione, lo deve comunicare per scritto alla Direzione generale delle dogane con tre mesi di anticipo. Lo stesso vale anche per il depositario che rinuncia all'autorizzazione per una parte del deposito.

2

La rinuncia diventa effettiva alla fine del mese.

3

Durante un periodo di attesa di un anno il depositario che rinuncia all'autorizzazione non può beneficiare di un'altra autorizzazione per lo stesso luogo. Il periodo di attesa decorre a contare dal giorno in cui la rinuncia è diventata effettiva.


Art. 76

Estinzione dell'autorizzazione 1

La revoca dell'autorizzazione giusta l'articolo 28 capoverso 4 della legge è oggetto di una decisione della Direzione generale delle dogane.

2

L'autorizzazione si estingue inoltre: a. con la consegna a terzi del deposito autorizzato; b. in seguito allo scioglimento della persona giuridica o al decesso del depositario autorizzato;

c. con l'apertura della procedura di fallimento nei confronti del depositario autorizzato.


Art. 77

Insorgere del credito fiscale in caso di estinzione dell'autorizzazione Il credito fiscale sorge nel momento in cui si estingue l'autorizzazione che conferisce lo statuto di deposito autorizzato.

Imposte

30

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Sezione 4: Sorveglianza dei depositi autorizzati

Art. 78

Depositi soggetti a sorveglianza La Direzione generale delle dogane designa i depositi autorizzati soggetti a sorveglianza.


Art. 79

Obblighi del depositario autorizzato Il titolare di un deposito autorizzato soggetto a sorveglianza mette gratuitamente a disposizione: a. i locali e gli impianti necessari all'esecuzione della sorveglianza unitamente alle infrastrutture per il riscaldamento, l'illuminazione e l'acqua; b. il personale necessario, idoneo per cooperare alla sorveglianza.

Sezione 5: Contabilità merci e obbligo di notifica

Art. 80

Contabilità merci

1

Per tutte le merci, i depositari autorizzati devono registrare: a. le

entrate;

b. le uscite, inclusi il consumo proprio, le perdite di fabbricazione, l'energia industriale, i gas bruciati dalla fiaccola di segnalazione, i campioni per l'esecuzione di analisi, i fondi di serbatoi; c. della fabbricazione, dell'estrazione o della produzione; d. delle scorte.

2

La registrazione deve contenere i seguenti dati: a. la data, la quantità e il genere della merce per ogni procedimento; b.64 per il trasporto di merci non tassate: il numero del bollettino di scorta, la provenienza e la destinazione, il numero dell'imposizione doganale in caso di importazioni dirette sotto vigilanza doganale (art. 104); c. la registrazione contabile conclusiva.

3

La contabilità merci deve: a. essere tenuta con un sistema informatico; b. essere tenuta in litri a 15°C per le merci con base di calcolo espressa in volume;

c. essere tenuta in chilogrammi per le merci con base di calcolo fondata sulla massa;

64 Nuovo testo giusta il n. 29 dell'all. 4 all'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1469).

Imposizione degli oli minerali. O 31

641.611

d. essere aggiornata costantemente e chiusa alla fine di ogni mese civile; e. attestare cronologicamente i movimenti di merci alla data dell'entrata e dell'uscita effettive; f.

essere conservata per dieci anni unitamente ai rispettivi documenti giustificativi.

4

In casi debitamente motivati, la Direzione generale delle dogane può autorizzare la tenuta di una contabilità merci non informatizzata.


Art. 81

Scorte e inventario

1

Alla fine di ogni mese civile bisogna misurare le scorte nei serbatoi di stoccaggio e inventariare in modo adeguato le altre scorte in deposito.

2

Le quantità mancanti e le eccedenze vanno registrate e comprovate.

3

La contabilità merci è aperta periodicamente, tuttavia almeno il 1° gennaio, con le scorte inventariate a tenore del capoverso 1.

4

La Direzione generale delle dogane decide circa la riscossione dell'imposta sulle quantità mancanti.


Art. 82

Rapporti

1

I depositari autorizzati notificano entro il 10° giorno del mese successivo i risultati mensili della contabilità merci secondo le istruzioni della Direzione generale delle dogane.65 2 I rapporti devono:

a. essere redatti e trasmessi con un sistema informatico; b. contenere tutti i dati necessari alla verifica della tassazione e al controllo fiscale, in particolare alla sorveglianza del traffico delle merci non tassate e all'esecuzione di provvedimenti relativi all'approvvigionamento economico del Paese (art. 7 dell'O del 6 lug. 198366 concernente la costituzione di scorte obbligatorie di carburanti e combustibili liquidi) nonché alla stesura delle statistiche; c. comprendere i dati concernenti il mese civile trascorso.

3

In casi debitamente motivati, la Direzione generale delle dogane può autorizzare la stesura e la trasmissione non informatizzata del rapporto.


Art. 83

Ditte depositarie

1

Le ditte depositarie che per conto e sotto la responsabilità dei depositari autorizzati si assumono i compiti contemplati dalla presente sezione, redigono la contabilità merci e i rapporti separatamente per ogni depositario.

65 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 set. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3133).

66

RS 531.215.41

Imposte

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Sezione 6: Depositi di scorte obbligatorie fuori dei depositi autorizzati67

Art. 84


68

Principio

Le scorte obbligatorie non imponibili di carburanti, olio da riscaldamento extra leggero colorato e marcato nonché altri combustibili possono essere depositate, sotto sorveglianza della Carbura, fuori dei depositi autorizzati.


Art. 85

Credito fiscale e obbligo fiscale 1

Il credito fiscale sorge nel momento in cui le merci depositate a tenore dell'articolo 84 sono liberate dallo statuto di scorte obbligatorie, al più tardi però prima della loro uscita dal deposito.

2

Sono soggetti all'obbligo fiscale i depositari autorizzati di scorte obbligatorie; essi consegnano periodicamente una dichiarazione fiscale definitiva.


Art. 86

Istruzioni per la Carbura Previa consultazione con la Carbura, la Direzione generale delle dogane emana istruzioni concernenti l'esecuzione della legislazione sull'imposizione degli oli minerali. Essa disciplina in particolare le procedure amministrative e le esigenze tecniche cui devono soddisfare le infrastrutture dei depositi.


Art. 87


69



Art. 88


70
Divieto d'esportazione L'esportazione di merci non imponibili depositate come scorte obbligatorie fuori dei depositi autorizzati è vietata.

Capitolo 7: Colorazione e marcatura dell'olio da riscaldamento Sezione 1: Sostanze per la marcatura e la colorazione

Art. 89

Obblighi del depositario autorizzato e dell'importatore 1

Prima che sorga il credito fiscale, i depositari autorizzati colorano e marcano l'olio da riscaldamento extra leggero conformemente alle disposizioni dell'articolo 90.

67 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4479).

68 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4479).

69 Abrogato dal n. I dell'O del 27 ott. 2004, con effetto dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4565).

70 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4479).

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641.611

2

Prima che sorga il credito fiscale, gli importatori colorano e marcano, secondo le disposizioni dell'articolo 90, l'olio da riscaldamento extra leggero importato, sempre che ciò non sia avvenuto prima dell'importazione.


Art. 90

Sostanze e rapporti di miscelatura 1

Per 1000 litri a 15°C l'olio da riscaldamento extra leggero deve contenere, ben amalgamato, almeno:

a. 4,2 9 N-etil-1-4(4-fenilazofenilazo)naftil-2-ammina, o 5,5 g N-(2-etilesil)-1-[[2-metil-4-[(2-metilfenil)fenil]azo]fenil]azo]naftil-2ammina, o 6,3 g N-(tridecil)-1-[[2-metil-4-[(2-metilfenil)fenil]azo]fenil]azo]naftil-2ammina, o una miscela dal potere colorante equivalente composta di tali coloranti; e b.71 6,0 g N-etil-N-[2-(1-isobutossietossi)etil]-4-(fenilazo)anilina.

2

Le quantità di cui al capoverso 1 possono essere superate al massimo del 50 per cento.72


Art. 91

Miscelature all'atto del travaso dai mezzi di trasporto 1

È vietato mescolare olio da riscaldamento extra leggero e altri oli minerali trasportati in diversi compartimenti dello stesso veicolo.

2

All'atto del travaso sono tollerate le miscelature con le quantità rimaste nelle condotte, nelle armature e nel tubo di travaso, o in una di queste parti, sempre che non ne derivi un vantaggio fiscale.

3

Se nelle condotte, nelle armature e nel tubo di travaso o in una di tali parti si trova dell'olio da riscaldamento extra leggero, bisognerà risciacquare le relative parti.73 4 Se per la risciacquatura viene utilizzato carburante già assoggettato all'imposta, quest'ultima può essere restituita; l'importo della restituzione è calcolato in base alla differenza tra l'aliquota d'imposta per i carburanti e quella per i prodotti utilizzati ad altri scopi nonché secondo la quantità comprovatamente utilizzata. La procedura si fonda sull'articolo 66 capoversi 2 e 3.74

Art. 92

Miscelature nei depositi autorizzati 1

In un deposito autorizzato è vietato mescolare olio da riscaldamento extra leggero e altri oli minerali.

2

All'atto della manipolazione le miscelature inevitabili sono tollerate, sempre che: 71 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 lug. 2002 (RU 2002 2084). Vedi anche le disp.

trans. alla fine di questo testo.

72 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4479).

73 Introdotto dal n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore il 1° ago. 2002 (RU 2002 2084).

74 Introdotto dal n. I dell'O del 3 lug. 2002, in vigore il 1° ago. 2002 (RU 2002 2084).

Imposte

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a. la percentuale dei generi di oli minerali aggiunti non superi lo 0,5 per cento vol. della miscela; e b. non ne derivi un vantaggio fiscale.

3

A richiesta, la Direzione generale delle dogane può ammettere che per la pulitura di condotte, serbatoi, altri impianti e mezzi di trasporto nei depositi autorizzati, l'olio da riscaldamento extra leggero sia mescolato alla quantità di altri oli minerali necessaria al risciacquo. Il depositario autorizzato registra gli oli minerali mescolati.

Sezione 2: Dispositivi per la colorazione e la marcatura

Art. 93

Definizioni

Sono considerati dispositivi per la colorazione e la marcatura: a. i dosatori ossia pompe o regolatori azionati da un dispositivo di misurazione che aggiungono al gasolio i coloranti e le sostanze per la marcatura (soluzioni) in una determinata proporzione; b. i miscelatori ossia dispositivi fissati ai serbatoi di deposito che, meccanicamente o pneumaticamente, mescolano i coloranti e le sostanze per la marcatura (soluzioni) al gasolio;

c. gli ugelli di miscelatura e dispositivi analoghi ossia dispositivi fissati ai serbatoi di deposito che, mediante rotazione, mescolano i coloranti e le sostanze per la marcatura (soluzioni) al gasolio.


Art. 94

Domanda d'omologazione 1

La domanda d'omologazione dei dispositivi per la colorazione e la marcatura deve essere inoltrata per scritto alla Direzione generale delle dogane.

2

Alla domanda bisogna allegare una presentazione schematica e una descrizione precisa dei dispositivi per la colorazione e la marcatura nonché del loro funzionamento.


Art. 95

Omologazione dei dosatori 1

La Direzione generale delle dogane omologa i dosatori se: a. sono funzionali e possono essere fissati in un posto facilmente accessibile; b. non presentano dispositivi che possano interrompere od ostacolare il flusso della soluzione per la colorazione e marcatura durante il processo di colorazione e marcatura o di prelevare o deviare detta soluzione; c. sono provvisti d'un generatore d'impulsi accoppiato al dispositivo di misurazione dell'olio da riscaldamento extra leggero;

d. sono muniti di dispositivi di controllo del deflusso o di dispositivi tecnici aventi la stessa funzione, che disinseriscono o bloccano le pompe e gli altri impianti per lo scarico, il carico o particolari misurazioni di olio da riscalda

Imposizione degli oli minerali. O 35

641.611

mento extra leggero, quando è interrotto il procedimento di colorazione e di marcatura; possono comprendere dispositivi che consentono la commutazione su un contatore utilizzato per un altro olio minerale (ad es. olio diesel) quando il processo di colorazione e di marcatura viene interrotto; e. sono muniti di dispositivi d'allarme acustici e ottici che indicano le anomalie del procedimento di colorazione e di marcatura; f. sono protetti contro interventi non autorizzati; per la sicurezza devono poter essere installate delle chiusure; g. permettono d'escludere la miscelatura di olio da riscaldamento extra leggero con oli da riscaldamento non colorati né marcati; h. garantiscono che anche nelle più piccole quantità di olio da riscaldamento extra leggero i coloranti e le sostanze per la marcatura siano presenti, uniformemente ripartite, nella proporzione prevista dall'articolo 90.

2

La Direzione generale delle dogane può rinunciare a singole esigenze, sempre che sia garantita la sicurezza fiscale.

3

L'omologazione è accordata per scritto. Essa è revocata se una delle esigenze di cui al capoverso 1 non è più soddisfatta.

4

Le modifiche che si intendono apportare ai dosatori omologati devono essere comunicate per scritto alla Direzione generale delle dogane e da essa autorizzate.


Art. 96

Omologazione di altri dispositivi per la colorazione e la marcatura 1

I miscelatori e gli ugelli di miscelatura nonché i dispositivi analoghi sono omologati dalla Direzione generale delle dogane, se garantiscono, in tempi adeguati, una distribuzione uniforme dei coloranti e delle sostanze per la marcatura in tutti gli strati del gasolio anche quando il serbatoio ha raggiunto il massimo livello di riempimento.

2

L'omologazione è concessa per scritto. Essa è revocata se una delle esigenze di cui al capoverso 1 non è più soddisfatta.

3

Le modifiche che si intendono apportare a miscelatori, ugelli di miscelatura e dispositivi analoghi omologati devono essere comunicate per scritto alla Direzione generale delle dogane e da essa autorizzate.

Sezione 3: Autorizzazione per la colorazione e la marcatura

Art. 97

Domanda

1

I depositari autorizzati che intendono colorare e marcare il gasolio necessitano di un'autorizzazione rilasciata dalla Direzione generale delle dogane. La domanda dev'essere presentata al più tardi otto settimane prima dell'inizio della colorazione e della marcatura.

2

Alla domanda bisogna allegare:

Imposte

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a. la presentazione dell'intero procedimento tecnico di colorazione e marcatura, inclusi i dispositivi previsti, come pure le sostanze per la colorazione e la marcatura (soluzioni); b. l'omologazione dei dispositivi per la colorazione e la marcatura con la dichiarazione del fornitore secondo cui detti dispositivi sono conformi all'omologazione; c. la presentazione dei dispositivi previsti per misurare le quantità di olio da riscaldamento extra leggero; d. la descrizione e il piano generale delle condotte, dei serbatoi, dei dispositivi per la colorazione e la marcatura nonché dei punti di rifornimento e di prelevamento; bisogna contrassegnare in particolare tutti i dispositivi mediante i quali il gasolio, l'olio da riscaldamento extra leggero e le soluzioni per la colorazione e la marcatura possono essere rispettivamente immessi nel deposito e tolti dallo stesso; e. la presentazione dei provvedimenti atti a proteggere i dispositivi per la colorazione e la marcatura e i rispettivi impianti contro interventi non autorizzati.

3

La Direzione generale delle dogane può esigere ulteriori informazioni, se lo reputa necessario per il rilascio dell'autorizzazione, oppure rinunciare a singole indicazioni, se le considera superflue per esaminare la domanda.

4

Il depositario autorizzato può autorizzare una ditta depositaria a presentare la domanda; quest'ultima può presentarla per ordine di più depositari autorizzati.


Art. 98

Condizioni per l'ottenimento dell'autorizzazione 1

La Direzione generale delle dogane autorizza i depositari autorizzati a effettuare la colorazione e la marcatura se: a. i dispositivi per la colorazione e la marcatura sono omologati; b. i dispositivi per la colorazione e la marcatura sono concepiti, installati e utilizzati conformemente all'omologazione;

c. i dispositivi per la colorazione e la marcatura nonché altre parti dell'impianto in cui è possibile influenzare il processo di colorazione e di marcatura sono protetti contro gli interventi non autorizzati; d. le condotte per l'olio da riscaldamento extra leggero sono munite, in punti ben visibili, di spie che consentono di verificare la natura del prodotto ivi contenuto; e. la miscelatura di olio da riscaldamento extra leggero con oli minerali non colorati né marcati è esclusa; f.

non sussistono dubbi circa l'affidabilità fiscale del depositario autorizzato.

2

La Direzione generale delle dogane può: a. ammettere l'uso di chiusure della ditta invece di quelle ufficiali; b. rinunciare alle chiusure se è altrimenti garantito che il processo di colorazione e marcatura non può essere influenzato da persone non autorizzate;

Imposizione degli oli minerali. O 37

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c. autorizzare, invece delle spie, altri dispositivi che consentono di verificare la natura del prodotto contenuto nelle condotte.

3

Il depositario autorizzato o la ditta depositaria incaricata comunica per scritto alla Direzione generale delle dogane, per approvazione, le modifiche che intende apportare agli impianti o al procedimento tecnico.


Art. 99

Revoca dell'autorizzazione La Direzione generale delle dogane può revocare l'autorizzazione se una delle condizioni per l'ottenimento della stessa non è più adempita.

Art 100

Obblighi del titolare dell'autorizzazione 1

Il depositario autorizzato deve: a. sorvegliare la regolarità della colorazione e marcatura del gasolio; b. su richiesta della Direzione generale delle dogane, prelevare campioni di olio da riscaldamento extra leggero e verificarne la regolarità della colorazione e della marcatura; c. tenere un controllo di questi prelievi e dei risultati delle analisi; d. registrare entrata, consumo e scorta di coloranti e sostanze per la marcatura; e. comunicare immediatamente alla Direzione generale delle dogane i guasti agli impianti per la colorazione e la marcatura che hanno cagionato una colorazione o marcatura lacunosa.

2

In caso di guasti secondo il capoverso 1 lettera e la Direzione generale delle dogane può:

a. ordinare ulteriori misure di sorveglianza per garantire il buon funzionamento dell'esercizio;

b. esigere che l'olio da riscaldamento extra leggero avente un tenore troppo basso di coloranti e sostanze per la marcatura sia ricolorato e rimarcato o aggiunto ad altro olio da riscaldamento extra leggero nel deposito autorizzato; c. rinunciare alla ricolorazione e alla rimarcatura e autorizzare l'uso come olio da riscaldamento extra leggero se per motivi economici tali procedimenti non sono adeguati, se si escludono vantaggi fiscali e la sicurezza fiscale è garantita.

Capitolo 8: Trasporto di merci non tassate

Art. 101

Bollettino di scorta

1

Per il trasporto di merci non tassate, i depositari autorizzati e gli importatori devono compilare un bollettino di scorta.

Imposte

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2

Le persone che compilano i bollettini di scorta conducono la merce intatta al deposito autorizzato o all'ufficio doganale menzionato nel bollettino di scorta, entro il termine previsto dall'articolo 103.

3

Il bollettino di scorta è compilato su modulo ufficiale della Direzione generale delle dogane. Vi si menzionano i dati seguenti: a. mittente, destinatario, deposito o ufficio doganale di destinazione, data della spedizione, numero d'ordine; b. mezzo di trasporto, genere di merce secondo tariffa sugli oli minerali, quantità (in litri a 15°C per le merci misurate secondo criteri volumetrici e in chilogrammi per le merci misurate secondo la massa);

c. luogo, data e firma; d.75 in caso di carburanti provenienti da materie prime rinnovabili, il numero della prova del bilancio ecologico globale positivo.

4

La Direzione generale delle dogane può autorizzare l'uso di documenti commerciali invece del modulo ufficiale, sempre che essi contengano i dati necessari, e prescrivere documenti doganali.


Art. 102

Procedura

1

La procedura che regge il trasporto di merci non tassate inizia: a. per merci importate, nel momento in cui l'ufficio doganale accetta il bollettino di scorta;

b. per altre merci, nel momento in cui la merce lascia il deposito autorizzato e il bollettino di scorta è riempito integralmente e firmato.

2

La procedura termina: a. per merci esportate, nel momento in cui l'ufficio doganale attesta l'esportazione nel bollettino di scorta;

b. per altre merci, nel momento in cui la merce giunge al deposito autorizzato e il suo arrivo è attestato nel bollettino di scorta e la quantità è regolarmente scritta nella contabilità merci.

3

L'immagazzinamento di carburanti, olio da riscaldamento extra leggero e altri combustibili in un deposito di scorte obbligatorie fuori dei depositi autorizzati è attestato dalla Carbura nel bollettino di scorta.76

Art. 103

Termini

1

La procedura dev'essere ultimata al più tardi dopo 30 giorni.

2

La Direzione generale delle dogane può fissare altri termini per casi speciali.

75 Introdotta dal n. I dell'O del 30 gen. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 583).

76 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4479).

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Art. 104


77

Importazione diretta in depositi autorizzati Le merci importate, condotte in un deposito autorizzato sotto vigilanza doganale, sono scritte nella contabilità merci al momento dell'immagazzinamento conformemente alle indicazioni nella dichiarazione doganale.


Art. 105

Irregolarità

1

Qualsiasi irregolarità in correlazione con il trasporto di merci non tassate dev'essere annunciata immediatamente dal depositario autorizzato alla Direzione generale delle dogane; quest'ultima decide in merito alla procedura ulteriore.

2

Se il depositario autorizzato accerta degli ammanchi all'atto del recapito di merci non tassate, deve attestarlo sul bollettino di scorta; egli iscrive nella sua contabilità merci la quantità effettivamente immagazzinata.

3

Per gli ammanchi, la Direzione generale delle dogane fissa l'importo d'imposta mediate decisione da notificare all'importatore o al depositario autorizzato allorché agisce in qualità di speditore.


Art. 106

Fornitura di merci non tassate a consumatori privilegiati 1

Per la fornitura di merci non tassate nell'ambito delle relazioni diplomatiche e consolari nonché di carburanti per il rifornimento di aeromobili, i depositari autorizzati che fungono da mittenti e gli importatori stendono un bollettino di scorta.

2

La procedura secondo il capoverso 1: a. inizia nel momento di cui all'articolo 102 capoverso 1; b. termina nel momento in cui l'autorità fiscale accetta la dichiarazione fiscale.

3

La procedura di trasporto dev'essere ultimata al più tardi dopo tre mesi.

Capitolo 8a:78 Interesse rimunerativo
a 1 A contare dal momento del pagamento, l'Amministrazione delle dogane corrisponde gli interessi sugli importi indebitamente riscossi o indebitamente non restituiti.

2

Il DFF fissa i tassi d'interesse e stabilisce l'importo fino al quale non viene versato alcun interesse rimunerativo.

77 Nuovo testo giusta il n. 29 dell'all. 4 all'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1469).

78 Introdotto dal n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4479).

Imposte

40

641.611

Capitolo 9: Disposizioni finali Sezione 1: ...

Art. 107

a 11179 Sezione 2: Entrata in vigore

Art. 112

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1997.

Disposizione transitoria della modifica del 3 luglio 200280 1

La modifica dell'articolo 90 capoverso 1 lettera b non è applicabile all'olio da riscaldamento extra leggero già immagazzinato in un deposito autorizzato il 1° agosto 2002.

2

Le sostanze per la colorazione e la marcatura già immagazzinate in un deposito autorizzato il 1° agosto 2002 possono essere utilizzate ulteriormente per la colorazione e la marcatura.

79 Abrogati dal n. I dell'O del 23 ott. 2013, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4479).

80 RU

2002 2084

Imposizione degli oli minerali. O 41

641.611

Allegato 1

Abrogazione e modifica del diritto vigente 1. Sono abrogate:

a. l'ordinanza del 20 dicembre 197281 concernente il trattamento doganale dell'olio minerale lavorato (ordinanza doganale sulle raffinerie); b. l'ordinanza del 9 agosto 197282 concernente le aliquote ponderali e la restituzione del sopraddazio sui carburanti.

2. a 6. ...83

81

[RU 1972 2817, 1987 2346] 82

[RU 1972 1888, 1975 1711, 1985 826, 1986 350, 1987 2366] 83 Le mod. possono essere consultate alla RU 1996 3393.

Imposte

42

641.611

Allegato 284 (art. 19a cpv. 1) Tariffa d'imposta per i carburanti provenienti da materie prime rinnovabili

Voce di

tariffa

Designazione della merce Aliquota d'imposta

Supplemento fiscale per 1000 kg

fr.

per 1000 kg

fr.

2711. 2910 Biogas, allo stato gassoso 0.00 0.00

per 1000 l

a 15 °C

fr.

per 1000 l

a 15 °C

fr.

cap. 15

Oli di origine vegetale e animale o oli usati di origine vegetale e animale 0.00 0.00

2207. 1000

2000

Bioetanolo 0.00

0.00

Biocarburanti

sintetici:

2710. 1912

1919

- oli o grassi vegetali e animali idrogenati0.00 0.00

3824. 9030 - distillati di biodiesel 0.00

0.00

2711. 1910 Biogas, liquefatto 0.00 0.00

2905. 1110 Biometanolo 0.00

0.00

3826. 0010 Biodiesel 0.00

0.00

84 Introdotto dal n. II dell'O del 30 gen. 2008 (RU 2008 583). Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4479).