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1

Ordinanza del DFF sull'imposta alla fonte nel quadro dell'imposta federale diretta (Ordinanza sull'imposta alla fonte, OIFo)1 del 19 ottobre 1993 (Stato 1° gennaio 2015) Il Dipartimento federale delle finanze (DFF), visti gli articoli 88 capoverso 4, 90 capoverso 2, 92 capoverso 5,
100 capoverso 3e 161 capoverso 1 della legge federale del 14 dicembre 19902 sull'imposta federale diretta (LIFD) nonché l'articolo 1 lettera b dell'ordinanza del 18 dicembre 19913 su deleghe di competenza al Dipartimento delle finanze per quanto concerne l'imposta federale diretta, ordina: Sezione 1: Lavoratori4

Art. 1

Tariffe fiscali per i lavoratori 1

Per la ritenuta d'imposta alla fonte, ai lavoratori indicati di seguito vengono attribuiti i seguenti tariffari:

a. tariffario A: persone celibi o nubili, divorziate, separate legalmente o di fatto o vedove, che non vivono in comunione domestica con figli o persone bisognose di sostentamento; b. tariffario B: coniugi non separati legalmente o di fatto, nel caso in cui uno solo dei coniugi eserciti un'attività lucrativa; c. tariffario C: coniugi non separati legalmente o di fatto che esercitano entrambi un'attività lucrativa; d. tariffario D: 1. persone che esercitano un'attività accessoria, per i redditi derivanti da tale attività,

2. persone che percepiscono proventi compensativi dall'assicuratore conformemente all'articolo 3, per detti proventi;

RU 1993 3324 1

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFF del 18 ago. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4329).

2

RS 642.11

3

RS 642.118

4

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFF del 25 feb. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 783).

642.118.2

Imposte

2

642.118.2

e. tariffario E: persone con imposizione secondo la procedura di conteggio semplificata di cui agli articoli 17a-17d; f.

tariffario F: lavoratori frontalieri secondo l'Accordo del 3 ottobre 19745 tra la Svizzera e l'Italia relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani di confine che risiedono in un Comune italiano di confine e il cui coniuge esercita un'attività lucrativa al di fuori della Svizzera; g. tariffario H: persone celibi o nubili, divorziate, separate legalmente o di fatto o vedove, che vivono in comunione domestica con figli o persone bisognose al cui sostentamento provvedono in modo essenziale; h. tariffario L: frontalieri secondo la Convenzione dell'11 agosto 19716 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza (CDI-D) che adempiono le condizioni richieste per il tariffario A; i.

tariffario M: frontalieri secondo la CDI-D che adempiono le condizioni richieste per il tariffario B; j.

tariffario N: frontalieri secondo la CDI-D che adempiono le condizioni richieste per il tariffario C; k. tariffario O: frontalieri secondo la CDI-D che adempiono le condizioni richieste per il tariffario D; l.

tariffario P: frontalieri secondo la CDI-D che adempiono le condizioni richieste per il tariffario H.7 2

Per la ritenuta d'imposta è determinante la situazione al momento del pagamento, del versamento, dell'accreditamento o della compensazione della prestazione imponibile.

3

All'interno dei tariffari, l'Amministrazione federale delle contribuzioni allestisce le singole tariffe in modo corrispondente alle deduzioni e alle tariffe applicabili all'imposta sul reddito. Per la determinazione dell'aliquota, i proventi periodici sono calcolati su un anno.8 4 …9


Art. 2

Disciplinamento di questioni speciali 1

L'Amministrazione federale delle contribuzioni stabilisce d'intesa con i Cantoni i dettagli del calcolo e dell'applicazione delle tariffe nonché della riscossione dell'imposta alla fonte in casi speciali. Essa disciplina in particolare: 5 RS

0.642.045.43 6 RS

0.672.913.62 7

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFF del 25 feb. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 783).

8

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFF del 25 feb. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 783).

9

Abrogato dal n. I dell'O del DFF del 23 mar. 2001, con effetto dal 1° gen. 2001 (RU 2001 1055).

Imposta alla fonte

3

642.118.2

a. la struttura e l'estensione delle tariffe nonché la loro integrazione nelle tariffe cantonali;

b. l'ammontare delle deduzioni forfettarie da considerare nelle tariffe (art. 86 cpv. 1 LIFD);

c. la determinazione del reddito complessivo di coniugi esercitanti un'attività lucrativa (art. 86 cpv. 2 LIFD).

d. il modo di procedere per la tredicesima mensilità, le gratifiche, il reddito derivante da un'attività a tempo parziale o accessoria, il lavoro a domicilio ecc., con possibilità di fissare aliquote proporzionali in deroga all'articolo 1 capoverso 3; e. la concessione individuale delle deduzioni non considerate nella tariffa ma previste nell'articolo 33 LIFD nei casi senza tassazione ordinaria ulteriore (art. 4 cpv. 1).

2

Su richiesta dei contribuenti di cui all'articolo 1 capoverso 1 che rientrano nel tariffario A, B, C o H e che versano alimenti, nell'applicazione della tariffa l'autorità fiscale può prendere in considerazione deduzioni per i figli fino all'ammontare degli alimenti, al fine di attenuare i casi di rigore.10 3 Se nell'applicazione della tariffa vengono presi in considerazione alimenti conformemente al capoverso 2, l'anno successivo viene ricalcolata d'ufficio l'imposta effettiva dovuta dai contribuenti che rientrano nel tariffario A, B, C o H.11


Art. 3

Proventi compensativi 1

Sono assoggettati all'imposta alla fonte secondo l'articolo 84 capoverso 2 LIFD tutti i proventi sostitutivi del reddito da attività lucrativa derivanti da un rapporto di lavoro nonché dalle assicurazioni contro le malattie, gli infortuni, per l'invalidità e contro la disoccupazione. Ne fanno in particolare parte le indennità giornaliere, le indennità, le rendite parziali e le prestazioni in capitale versate in loro vece.

2

Sono assoggettate all'imposta alla fonte sulla base della relativa tariffa conformemente all'articolo 1 capoverso 1:

a. le liquidazioni in capitale sostitutive delle prestazioni periodiche, tenuto conto dei redditi da attività lucrativa, all'aliquota che sarebbe applicabile se in luogo della prestazione unica venisse pagata una corrispondente prestazione annuale;

b. le indennità giornaliere e gli altri proventi compensativi pagati dal datore di lavoro, unitamente ai redditi del lavoro; c. le indennità giornaliere e gli altri proventi compensativi versati dall'assicuratore direttamente all'assicurato, fatto salvo il capoverso 3.

10 Introdotto dal n. I dell'O del DFF del 25 feb. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 783).

11 Introdotto dal n. I dell'O del DFF del 25 feb. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 783).

Imposte

4

642.118.2

3

Le indennità giornaliere e gli altri proventi compensativi versati dall'assicuratore che non sono proporzionali al salario assicurato o possono aggiungersi ad un eventuale reddito da attività lucrativa, sono assoggettati all'imposta alla fonte all'aliquota stabilita secondo il numero 1 dell'appendice.

a12 Obbligo di annuncio dei datori di lavoro 1

I datori di lavoro che impiegano persone assoggettate all'imposta alla fonte secondo gli articoli 83, 91 o 97 LIFD hanno l'obbligo di annunciarle all'autorità fiscale competente, entro otto giorni dall'inizio della loro attività, utilizzando il modulo apposito.

2

Se il Cantone prevede la trasmissione elettronica del conteggio dell'imposta alla fonte, il datore di lavoro può effettuare tale annuncio insieme al conteggio mensile.

Sezione 1a: Persone fisiche con domicilio o dimora fiscale in Svizzera13

Art. 4

Tassazione ordinaria ulteriore 1

Se nel corso di un anno civile i proventi lordi superano l'ammontare stabilito nel numero 2 dell'appendice vengono effettuate, per lo stesso anno e per gli anni seguenti fino al termine dell'assoggettamento all'imposta alla fonte, tassazioni ulteriori, secondo la procedura ordinaria conformemente all'articolo 90 capoverso 2 LIFD. Le imposte riscosse alla fonte vengono computate senza interessi. La tassazione ordinaria è mantenuta anche quando detto limite diminuisce temporaneamente o durevolmente.

2

...14


Art. 5


15

Passaggio dall'imposizione alla fonte alla tassazione ordinaria 1

Una persona precedentemente assoggettata all'imposta alla fonte è tassata secondo la procedura ordinaria: a. dall'inizio del mese successivo a quello dell'ottenimento del permesso di domicilio;

b. dall'inizio del mese successivo a quello del suo matrimonio con una persona di cittadinanza svizzera o titolare di un permesso di domicilio.

2

Per il lavoratore straniero o la lavoratrice straniera sprovvisti di permesso di domicilio, il divorzio nonché la separazione di fatto o giudiziale da un coniuge di cittadi-

12 Introdotto dal n. I dell'O del DFF del 25 feb. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 783).

13 Introdotto dal n. I dell'O del DFF del 25 feb. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 783).

14 Abrogato dal n. I dell'O del DFF del 25 feb. 2013, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU 2013 783).

15 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFF del 23 mar. 2001, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2001 1055).

Imposta alla fonte

5

642.118.2

nanza svizzera o titolare di un permesso di domicilio comportano il ritorno all'imposizione alla fonte a contare dall'inizio del mese successivo.

3

Se nel corso dello stesso periodo fiscale un reddito è dapprima assoggettato all'imposta alla fonte e in seguito tassato secondo la procedura ordinaria, o viceversa, il passaggio da un'imposizione all'altra per quanto concerne tale reddito produce i medesimi effetti di un trasferimento all'estero del domicilio del contribuente o della costituzione del domicilio in Svizzera.


Art. 6

Tassazione ordinaria in caso di prestazioni dall'estero Se riceve prestazioni da un debitore all'estero e queste non sono prese a carico da uno stabilimento d'impresa o da una sede fissa in Svizzera, il contribuente è tassato secondo la procedura ordinaria.

Sezione 2:

Persone fisiche e giuridiche senza domicilio o dimora fiscale in svizzera

Art. 7

Artisti, sportivi e conferenzieri 1

Sono considerati introiti giornalieri (art. 92 cpv. 2 e 3 LIFD) le entrate lorde, dedotti i costi di conseguimento causati direttamente dalla manifestazione (cpv. 3), divise per il numero dei giorni di rappresentazione e di prova.

2

Per i gruppi dove la quota di ogni membro non è nota o è difficile da stabilire, ai fini della determinazione dell'aliquota d'imposta è calcolato il reddito medio pro capite giornaliero.

3

Per la deduzione dei costi di conseguimento è ammesso un importo forfettario del 20 per cento delle entrate lorde. È fatta salva la possibilità di documentare spese più elevate.

4

Le prestazioni in natura vengono di regola valutate secondo le tariffe vigenti per l'assicurazione federale per la vecchiaia e per i superstiti.


Art. 8

Amministratori

Sono considerate entrate imponibili i proventi lordi, compresi ogni indennità e reddito accessorio. Vi fanno parte anche le indennità che non sono versate direttamente al contribuente, bensì ad una terza persona (art. 5 cpv. 2 LIFD).


Art. 9

Creditori ipotecari

Sono considerate entrate imponibili i proventi lordi. Vi fanno parte anche gli interessi che non sono versati al contribuente stesso, bensì ad una terza persona (art. 5 cpv. 2 LIFD).

Imposte

6

642.118.2


Art. 10

Beneficiari di rendite domiciliati all'estero 1

Salve disposizioni contrarie di accordi internazionali, le rendite di cui agli articoli 95 e 96 LIFD soggiacciono all'imposta alla fonte.

2

Se l'imposta alla fonte non viene riscossa perché l'imposizione spetta all'altro Stato contraente, il debitore della prestazione imponibile deve farsi confermare per scritto che il domicilio del beneficiario è all'estero e verificare periodicamente questa situazione.


Art. 11

Beneficiari di prestazioni in capitale domiciliati all'estero 1

Nonostante disposizioni di accordi internazionali, le prestazioni in capitale di cui all'articolo 96 LIFD, nonché le prestazioni in capitale fondate su un'attività dipendente di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 95 LIFD, soggiacciono sempre all'imposta alla fonte conformemente al numero 3 dell'appendice.

2

L'imposta alla fonte trattenuta è rimborsata senza interessi, se il beneficiario della prestazione in capitale: a. presenta la relativa istanza entro tre anni dalla scadenza della prestazione; e b. allega all'istanza una lettera di conferma dell'autorità fiscale competente dell'altro Stato contraente avente diritto secondo cui essa è a conoscenza della prestazione in capitale.

Sezione 3: Disposizioni comuni

Art. 12

Ammontari minimi di riscossione L'imposta alla fonte non è riscossa se i proventi lordi imponibili non raggiungono gli importi stabiliti nel numero 4 dell'appendice.


Art. 13


16

Provvigione di riscossione 1

La provvigione di riscossione per il debitore della prestazione imponibile non deve essere inferiore all'1 per cento né superare il 3 per cento dell'ammontare complessivo dell'imposta alla fonte.

2

L'autorità fiscale competente può ridurre o revocare la provvigione di riscossione se il debitore della prestazione imponibile viola gli obblighi procedurali.

3

I Cantoni stabiliscono l'aliquota e le modalità della provvigione di riscossione; possono graduare la provvigione a seconda della natura e dell'ammontare delle entrate imponibili e stabilire un importo massimo per prestazione imponibile.

16 Nuovo testo giusta n. I dell'O del DFF del 25 feb. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014, i cpv. 1 e 3 entrano in vigore il 1° gen. 2015 (RU 2013 783).

Imposta alla fonte

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642.118.2

a17

Art. 14

Competenza territoriale 1

Fatto salvo il capoverso 2, il debitore della prestazione imponibile deve effettuare tutte le trattenute fiscali conformemente alle tariffe e alle istruzioni valide nel Cantone in cui ha il domicilio, rispettivamente la sede o lo stabilimento d'impresa, e versarle allo stesso Cantone. Se in applicazione dell'articolo 107 LIFD l'imposta non spetta a tale Cantone, questi la trasferisce al Cantone competente.

2

Nei casi di cui al capoverso 1 secondo periodo, il debitore della prestazione imponibile può riscuotere, d'intesa con i Cantoni interessati, l'imposta secondo la tariffa del Cantone competente e versarla direttamente a questo Cantone.


Art. 15

Scadenza dell'imposta L'imposta riscossa alla fonte scade al momento del pagamento, del versamento, dell'accreditamento o della compensazione della prestazione imponibile. La trattenuta va effettuata senza tener conto di eventuali contestazioni (art. 137 LIFD) o pignoramenti di salario.


Art. 16

Restituzione

Se il debitore della prestazione imponibile ha operato una trattenuta troppo elevata (art. 138 cpv. 2 LIFD) e ha già consegnato i conteggi alla competente autorità fiscale, questa può restituire la somma eccedente direttamente al contribuente.


Art. 17

Ripartizione tra la Confederazione e i Cantoni 1

Se la determinazione della quota della Confederazione sui proventi delle imposte alla fonte trattenute dal Cantone richiede un dispendio sproporzionato, il conteggio va compilato su base forfettaria.

2

L'Amministrazione federale delle contribuzioni stabilisce questa quota forfettaria d'intesa con il Cantone, fondandosi su criteri di calcolo uniformi.

3

Conformemente all'articolo 196 LIFD, i Cantoni versano la quota federale delle somme riscosse nel corso di un mese entro la fine del mese successivo.

17 Introdotto dal n. I dell'O del DFF del 13 mag. 2002 (RU 2002 1621). Abrogato dal n. I dell'O del DFF del 25 feb. 2013, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU 2013 783).

Imposte

8

642.118.2

Sezione 3a:18 Procedura di conteggio semplificata secondo l'articolo 37a LIFD
a Diritto applicabile

Se l'articolo 37a LIFD e le disposizioni della presente sezione non prevedono altrimenti, le disposizioni della LIFD sull'imposta alla fonte e quelle della presente ordinanza si applicano per analogia alla procedura di conteggio semplificata.

b Base per l'imposizione L'imposta è riscossa sulla base del salario lordo dichiarato dal datore di lavoro alla cassa di compensazione AVS.

c Versamento dell'imposta alla fonte da parte del datore di lavoro 1

Le disposizioni dell'ordinanza del 31 ottobre 194719 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti relative alla procedura di conteggio semplificata si applicano per analogia al conteggio e al versamento dell'imposta alla fonte alla competente cassa di compensazione AVS.

2

Se l'imposta non è versata nonostante diffida della cassa di compensazione AVS, quest'ultima ne informa l'autorità fiscale del Cantone in cui ha sede o domicilio il datore di lavoro. L'autorità fiscale riscuote l'imposta conformemente alle prescrizioni della legislazione fiscale.

d Versamento dell'imposta alla fonte alle autorità fiscali La cassa di compensazione AVS versa le imposte incassate, dopo aver dedotto la provvigione cui ha diritto, all'autorità fiscale del Cantone in cui il lavoratore assoggettato all'imposta ha il proprio domicilio.

Sezione 4: Disposizioni finali

Art. 18


20



Art. 19

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1995.

18 Introdotta dal n. 1 dell'all. all'O del 6 set. 2006 contro il lavoro nero, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 373).

19 RS

831.101

20 Abrogato dal n. I dell'O del DFF del 25 feb. 2013, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU 2013 783).

Imposta alla fonte

9

642.118.2

Appendice21

(art. 3 cpv. 3, 4 cpv. 1, 11 cpv. 1, 12 e 17) 1. L'imposta alla fonte delle persone che rientrano nel tariffario D ammonta all'1 per cento delle entrate lorde.

1bis. Se alle persone che rientrano nel tariffario L, M, N, O oppure P è applicata un'aliquota d'imposta del 4,5 per cento, la quota dell'imposta federale diretta ammonta allo 0,5 per cento delle entrate lorde.

2. La tassazione ordinaria ulteriore di cui all'articolo 4 capoverso 1 OIFo è effettuata quando in un anno civile le entrate lorde superano 120 000 franchi.

3. L'imposta alla fonte riscossa sull'ammontare lordo delle prestazioni in capitale secondo l'articolo 11 capoverso 1 OIFo è fissata, tenuto conto degli articoli 36, 38 e 204 LIFD, come segue:

- sui primi

25 000 franchi

0,00 %

- sui seguenti

25 000 franchi

0,20 %

- sui seguenti

25 000 franchi

0,55 %

- sui seguenti

25 000 franchi

0,90 %

- sui seguenti

25 000 franchi

1,25 %

- sui seguenti

25 000 franchi

2,00 %

- sui seguenti

750 000 franchi

2,60 %

Sulle prestazioni in capitale superiori a 900 000 franchi l'imposta alla fonte ammonta uniformemente al 2,30 per cento dell'ammontare lordo.

4. Conformemente all'articolo 12 OIFo l'imposta alla fonte non è riscossa se le entrate lorde imponibili sono inferiori a: - per artisti, sportivi e conferenzieri (art. 92 LIFD)

fr. 300.- in totale per debitore della prestazione imponibile; - per amministratori (art. 93 LIFD) fr. 300.- per anno civile; - per crediti ipotecari (art. 94 LIFD) fr. 300.- per anno civile; - per le rendite (art. 95 e 96 LIFD) fr. 1000.- per anno civile.

21

Introdotta dal n. I dell'O del DFF del 2 ago. 1994 (RU 1994 1788). Aggiornata dai n. I delle O del DFF del 28 set. 2010 (RU 2010 4481), del 18 ago. 2011(RU 2011 4329) e dal n. II dell'O del DFF del 25 feb. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 783).

Imposte

10

642.118.2