01.01.2024 - * / In vigore
01.01.2023 - 31.12.2023
01.01.2021 - 31.12.2022
01.01.2015 - 31.12.2020
01.01.2014 - 31.12.2014
01.01.2012 - 31.12.2013
  DEFRIT • (html)
  DEFRIT • (pdf)

01.01.2011 - 31.12.2011
01.08.2008 - 31.12.2010
01.01.2008 - 31.07.2008
01.01.2007 - 31.12.2007
01.06.2002 - 31.12.2006
01.01.2002 - 31.05.2002
01.01.2001 - 31.12.2001
Fedlex DEFRITRMEN
Confronta le versioni

1

Ordinanza del DFF sull'imposta alla fonte nel quadro dell'imposta federale diretta (Ordinanza sull'imposta alla fonte, OIFo)1 del 19 ottobre 1993 (Stato 1° gennaio 2012) Il Dipartimento federale delle finanze (DFF), visti gli articoli 88 capoverso 4, 90 capoverso 2, 92 capoverso 5,
100 capoverso 3e 161 capoverso 1 della legge federale del 14 dicembre 19902 sull'imposta federale diretta (LIFD) nonché l'articolo 1 lettera b dell'ordinanza del 18 dicembre 19913 su deleghe di competenza al Dipartimento delle finanze per quanto concerne l'imposta federale diretta, ordina: Sezione 1: Persone fisiche con domicilio o dimora fiscale in Svizzera

Art. 1

Tariffe fiscali per i lavoratori 1

La ritenuta d'imposta alla fonte è operata sulla base delle tariffe per: a. contribuenti

soli;

b. contribuenti coniugati e persone ad essi parificate secondo l'articolo 214 capoverso 2 LIFD;

c. coniugi esercitanti entrambi un'attività lucrativa principale in Svizzera (art. 86 cpv. 2 LIFD); d. contribuenti che esercitano un'attività accessoria.

2

Per la ritenuta d'imposta è determinante la situazione al momento del pagamento, del versamento, dell'accreditamento o della compensazione della prestazione imponibile.

3

L'Amministrazione federale delle contribuzioni allestisce le tariffe di cui al capoverso 1 in modo corrispondente alle deduzioni e alle tariffe valevoli per la tassazione annuale ordinaria (art. 212-214 LIFD). Per la determinazione dell'aliquota, i proventi periodici sono calcolati su un anno.

4

…4

RU 1993 3324 1

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFF del 18 ago. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4329).

2

RS 642.11

3

RS 642.118

4

Abrogato dal n. I dell'O del DFF del 23 mar. 2001 (RU 2001 1055).

642.118.2

Imposte

2

642.118.2


Art. 2

Disciplinamento di questioni speciali L'Amministrazione federale delle contribuzioni stabilisce d'intesa con i Cantoni i dettagli del calcolo e dell'applicazione delle tariffe nonché della riscossione dell'imposta alla fonte in casi speciali. Essa disciplina in particolare: a. la struttura e l'estensione delle tariffe nonché la loro integrazione nelle tariffe cantonali;

b. l'ammontare delle deduzioni forfettarie da considerare nelle tariffe (art. 86 cpv. 1 LIFD);

c. la determinazione del reddito complessivo di coniugi esercitanti un'attività lucrativa (art. 86 cpv. 2 LIFD).

d. il modo di procedere per la tredicesima mensilità, le gratifiche, il reddito derivante da un'attività a tempo parziale o accessoria, il lavoro a domicilio ecc., con possibilità di fissare aliquote proporzionali in deroga all'articolo 1 capoverso 3; e. la concessione individuale delle deduzioni non considerate nella tariffa ma previste nell'articolo 33 LIFD nei casi senza tassazione ordinaria ulteriore (art. 4 cpv. 1).


Art. 3

Proventi compensativi 1

Sono assoggettati all'imposta alla fonte secondo l'articolo 84 capoverso 2 LIFD tutti i proventi sostitutivi del reddito da attività lucrativa derivanti da un rapporto di lavoro nonché dalle assicurazioni contro le malattie, gli infortuni, per l'invalidità e contro la disoccupazione. Ne fanno in particolare parte le indennità giornaliere, le indennità, le rendite parziali e le prestazioni in capitale versate in loro vece.

2

Sono assoggettate all'imposta alla fonte sulla base della relativa tariffa conformemente all'articolo 1 capoverso 1:

a. le liquidazioni in capitale sostitutive delle prestazioni periodiche, tenuto conto dei redditi da attività lucrativa, all'aliquota che sarebbe applicabile se in luogo della prestazione unica venisse pagata una corrispondente prestazione annuale;

b. le indennità giornaliere e gli altri proventi compensativi pagati dal datore di lavoro, unitamente ai redditi del lavoro; c. le indennità giornaliere e gli altri proventi compensativi versati dall'assicuratore direttamente all'assicurato, fatto salvo il capoverso 3.

3

Le indennità giornaliere e gli altri proventi compensativi versati dall'assicuratore che non sono proporzionali al salario assicurato o possono aggiungersi ad un eventuale reddito da attività lucrativa, sono assoggettati all'imposta alla fonte all'aliquota stabilita secondo il numero 1 dell'appendice.

Imposta alla fonte

3

642.118.2


Art. 4

Tassazione ordinaria ulteriore 1

Se nel corso di un anno civile i proventi lordi superano l'ammontare stabilito nel numero 2 dell'appendice vengono effettuate, per lo stesso anno e per gli anni seguenti fino al termine dell'assoggettamento all'imposta alla fonte, tassazioni ulteriori, secondo la procedura ordinaria conformemente all'articolo 90 capoverso 2 LIFD. Le imposte riscosse alla fonte vengono computate senza interessi. La tassazione ordinaria è mantenuta anche quando detto limite diminuisce temporaneamente o durevolmente.

2

La tassazione ordinaria ulteriore è disciplinata dal sistema d'imposizione in vigore nel Cantone di domicilio. L'articolo 218 LIFD non è applicabile alla tassazione ordinaria ulteriore.


Art. 5


5

Passaggio dall'imposizione alla fonte alla tassazione ordinaria 1

Una persona precedentemente assoggettata all'imposta alla fonte è tassata secondo la procedura ordinaria: a. dall'inizio del mese successivo a quello dell'ottenimento del permesso di domicilio;

b. dall'inizio del mese successivo a quello del suo matrimonio con una persona di cittadinanza svizzera o titolare di un permesso di domicilio.

2

Per il lavoratore straniero o la lavoratrice straniera sprovvisti di permesso di domicilio, il divorzio nonché la separazione di fatto o giudiziale da un coniuge di cittadinanza svizzera o titolare di un permesso di domicilio comportano il ritorno all'imposizione alla fonte a contare dall'inizio del mese successivo.

3

Se nel corso dello stesso periodo fiscale un reddito è dapprima assoggettato all'imposta alla fonte e in seguito tassato secondo la procedura ordinaria, o viceversa, il passaggio da un'imposizione all'altra per quanto concerne tale reddito produce i medesimi effetti di un trasferimento all'estero del domicilio del contribuente o della costituzione del domicilio in Svizzera.


Art. 6

Tassazione ordinaria in caso di prestazioni dall'estero Se riceve prestazioni da un debitore all'estero e queste non sono prese a carico da uno stabilimento d'impresa o da una sede fissa in Svizzera, il contribuente è tassato secondo la procedura ordinaria.

5

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFF del 23 mar. 2001, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2001 1055).

Imposte

4

642.118.2

Sezione 2:

Persone fisiche e giuridiche senza domicilio o dimora fiscale in svizzera

Art. 7

Artisti, sportivi e conferenzieri 1

Sono considerati introiti giornalieri (art. 92 cpv. 2 e 3 LIFD) le entrate lorde, dedotti i costi di conseguimento causati direttamente dalla manifestazione (cpv. 3), divise per il numero dei giorni di rappresentazione e di prova.

2

Per i gruppi dove la quota di ogni membro non è nota o è difficile da stabilire, ai fini della determinazione dell'aliquota d'imposta è calcolato il reddito medio pro capite giornaliero.

3

Per la deduzione dei costi di conseguimento è ammesso un importo forfettario del 20 per cento delle entrate lorde. È fatta salva la possibilità di documentare spese più elevate.

4

Le prestazioni in natura vengono di regola valutate secondo le tariffe vigenti per l'assicurazione federale per la vecchiaia e per i superstiti.


Art. 8

Amministratori

Sono considerate entrate imponibili i proventi lordi, compresi ogni indennità e reddito accessorio. Vi fanno parte anche le indennità che non sono versate direttamente al contribuente, bensì ad una terza persona (art. 5 cpv. 2 LIFD).


Art. 9

Creditori ipotecari

Sono considerate entrate imponibili i proventi lordi. Vi fanno parte anche gli interessi che non sono versati al contribuente stesso, bensì ad una terza persona (art. 5 cpv. 2 LIFD).


Art. 10

Beneficiari di rendite domiciliati all'estero 1

Salve disposizioni contrarie di accordi internazionali, le rendite di cui agli articoli 95 e 96 LIFD soggiacciono all'imposta alla fonte.

2

Se l'imposta alla fonte non viene riscossa perché l'imposizione spetta all'altro Stato contraente, il debitore della prestazione imponibile deve farsi confermare per scritto che il domicilio del beneficiario è all'estero e verificare periodicamente questa situazione.


Art. 11

Beneficiari di prestazioni in capitale domiciliati all'estero 1

Nonostante disposizioni di accordi internazionali, le prestazioni in capitale di cui all'articolo 96 LIFD, nonché le prestazioni in capitale fondate su un'attività dipendente di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 95 LIFD, soggiacciono sempre all'imposta alla fonte conformemente al numero 3 dell'appendice.

Imposta alla fonte

5

642.118.2

2

L'imposta alla fonte trattenuta è rimborsata senza interessi, se il beneficiario della prestazione in capitale: a. presenta la relativa istanza entro tre anni dalla scadenza della prestazione; e b. allega all'istanza una lettera di conferma dell'autorità fiscale competente dell'altro Stato contraente avente diritto secondo cui essa è a conoscenza della prestazione in capitale.

Sezione 3: Disposizioni comuni

Art. 12

Ammontari minimi di riscossione L'imposta alla fonte non è riscossa se i proventi lordi imponibili non raggiungono gli importi stabiliti nel numero 4 dell'appendice.


Art. 13

Provvigione di riscossione Per la sua collaborazione il debitore della prestazione imponibile riceve una provvigione di riscossione (art. 88 cpv. 4 e 100 cpv. 3 LIFD) la cui aliquota e le cui modalità sono fissate dal Cantone; l'aliquota non deve tuttavia essere inferiore al 2 per cento né superare il 4 per cento dell'ammontare complessivo dell'imposta alla fonte; può essere differenziata a seconda della natura e dell'ammontare delle entrate imponibili.

a6 Obbligo di annunciare dei datori di lavoro 1

I datori di lavoro che impiegano persone assoggettate all'imposta alla fonte secondo l'articolo 83 o 91 LIFD hanno l'obbligo di annunciarle all'autorità fiscale competente, entro otto giorni dall'inizio della loro attività, utilizzando il modulo apposito.

2

L'annuncio può avvenire in forma elettronica se il Cantone competente lo prevede.


Art. 14

Competenza territoriale 1

Fatto salvo il capoverso 2, il debitore della prestazione imponibile deve effettuare tutte le trattenute fiscali conformemente alle tariffe e alle istruzioni valide nel Cantone in cui ha il domicilio, rispettivamente la sede o lo stabilimento d'impresa, e versarle allo stesso Cantone. Se in applicazione dell'articolo 107 LIFD l'imposta non spetta a tale Cantone, questi la trasferisce al Cantone competente.

2

Nei casi di cui al capoverso 1 secondo periodo, il debitore della prestazione imponibile può riscuotere, d'intesa con i Cantoni interessati, l'imposta secondo la tariffa del Cantone competente e versarla direttamente a questo Cantone.

6

Introdotto dal n. I dell'O del DFF del 13 mag. 2002 (RU 2002 1621). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFF del 4 giu. 2008, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3163).

Imposte

6

642.118.2


Art. 15

Scadenza dell'imposta L'imposta riscossa alla fonte scade al momento del pagamento, del versamento, dell'accreditamento o della compensazione della prestazione imponibile. La trattenuta va effettuata senza tener conto di eventuali contestazioni (art. 137 LIFD) o pignoramenti di salario.


Art. 16

Restituzione

Se il debitore della prestazione imponibile ha operato una trattenuta troppo elevata (art. 138 cpv. 2 LIFD) e ha già consegnato i conteggi alla competente autorità fiscale, questa può restituire la somma eccedente direttamente al contribuente.


Art. 17

Ripartizione tra la Confederazione e i Cantoni 1

Se la determinazione della quota della Confederazione sui proventi delle imposte alla fonte trattenute dal Cantone richiede un dispendio sproporzionato, il conteggio va compilato su base forfettaria.

2

L'Amministrazione federale delle contribuzioni stabilisce questa quota forfettaria d'intesa con il Cantone, fondandosi su criteri di calcolo uniformi.

3

Conformemente all'articolo 196 LIFD, i Cantoni versano la quota federale delle somme riscosse nel corso di un mese entro la fine del mese successivo.

Sezione 3a:7 Procedura di conteggio semplificata secondo l'articolo 37a LIFD
a Diritto applicabile

Se l'articolo 37a LIFD e le disposizioni della presente sezione non prevedono altrimenti, le disposizioni della LIFD sull'imposta alla fonte e quelle della presente ordinanza si applicano per analogia alla procedura di conteggio semplificata.

b Base per l'imposizione L'imposta è riscossa sulla base del salario lordo dichiarato dal datore di lavoro alla cassa di compensazione AVS.

c Versamento dell'imposta alla fonte da parte del datore di lavoro 1

Le disposizioni dell'ordinanza del 31 ottobre 19478 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti relative alla procedura di conteggio semplificata si applicano per analogia al conteggio e al versamento dell'imposta alla fonte alla competente cassa di compensazione AVS.

7

Introdotta dal n. 1 dell'all. all'O del 6 set. 2006 contro il lavoro nero, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 373).

8 RS

831.101

Imposta alla fonte

7

642.118.2

2

Se l'imposta non è versata nonostante diffida della cassa di compensazione AVS, quest'ultima ne informa l'autorità fiscale del Cantone in cui ha sede o domicilio il datore di lavoro. L'autorità fiscale riscuote l'imposta conformemente alle prescrizioni della legislazione fiscale.

d Versamento dell'imposta alla fonte alle autorità fiscali La cassa di compensazione AVS versa le imposte incassate, dopo aver dedotto la provvigione cui ha diritto, all'autorità fiscale del Cantone in cui il lavoratore assoggettato all'imposta ha il proprio domicilio.

Sezione 4: Disposizioni finali

Art. 18

Disposizioni d'esecuzione A tenore dell'articolo 102 capoverso 2 LIFD, l'Amministrazione federale delle contribuzioni emana prescrizioni per la riscossione corretta ed uniforme dell'imposta federale diretta trattenuta alla fonte nonché sul modo di procedere nell'ambito della tassazione ordinaria ulteriore. D'intesa con i Cantoni, essa definisce i moduli e fissa i termini di scadenza.


Art. 19

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1995.

Imposte

8

642.118.2

Appendice9

(art. 3 cpv. 3, 4 cpv. 1, 11 cpv. 1 e art. 12) 1. L'imposta alla fonte sui proventi sostitutivi di cui all'articolo 3 capoverso 3 OIFo ammonta all'1 per cento delle prestazioni lorde.

2. La tassazione ordinaria ulteriore di cui all'articolo 4 capoverso 1 OIFo è effettuata quando in un anno civile le entrate lorde superano 120 000 franchi.

3. L'imposta alla fonte riscossa sull'ammontare lordo delle prestazioni in capitale secondo l'articolo 11 capoverso 1 OIFo è fissata, tenuto conto degli articoli 38, 204 e 214 LIFD, come segue:

- sui primi

25 000 franchi

0,00 %

- sui seguenti

25 000 franchi

0,20 %

- sui seguenti

25 000 franchi

0,55 %

- sui seguenti

25 000 franchi

0,90 %

- sui seguenti

25 000 franchi

1,25 %

- sui seguenti

25 000 franchi

2,00 %

- sui seguenti

750 000 franchi

2,60 %

Sulle prestazioni in capitale superiori a 900 000 franchi l'imposta alla fonte ammonta uniformemente al 2,30 per cento dell'ammontare lordo.

4. Conformemente all'articolo 12 OIFo l'imposta alla fonte non è riscossa se le entrate lorde imponibili sono inferiori a: - per artisti, sportivi e conferenzieri (art. 92 LIFD)

fr. 300.- in totale per debitore della prestazione imponibile; - per amministratori (art. 93 LIFD) fr. 300.- per anno civile; - per crediti ipotecari (art. 94 LIFD) fr. 300.- per anno civile; - per le rendite (art. 95 e 96 LIFD) fr. 1000.- per anno civile.

9

Introdotta dal n. I dell'O del DFF del 2 ago. 1994 (RU 1994 1788). Aggiornata dai n. I delle O del DFF del 28 set. 2010 (RU 2010 4481) e del 18 ago. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4329).