01.01.2025 - *
01.11.2024 - 31.12.2024
01.11.2023 - 31.10.2024 / In vigore
01.07.2021 - 31.10.2023
07.05.2019 - 30.06.2021
01.04.2018 - 06.05.2019
01.01.2016 - 31.03.2018
01.02.2015 - 31.12.2015
28.12.2012 - 31.01.2015
01.08.2010 - 27.12.2012
01.07.2008 - 31.07.2010
01.01.2008 - 30.06.2008
01.11.2006 - 31.12.2007
01.10.2004 - 31.10.2006
  DEFRIT • (html)
  DEFRIT • (pdf)

01.06.2001 - 30.09.2004
01.05.2000 - 31.05.2001
01.03.2000 - 30.04.2000
Fedlex DEFRITRMEN
Confronta le versioni

1

Ordinanza

contro l'inquinamento fonico (OIF) del 15 dicembre 1986 (Stato 9 maggio 2006) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 5, 12 capoverso 2, 13 capoverso 1, 16 capoverso 2, 19, 21
capoverso 2, 23, 39 capoverso 1, 40 e 45 della legge federale del 7 ottobre 19831 sulla protezione dell'ambiente (legge), ordina: Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1

Scopo e campo d'applicazione 1

Lo scopo della presente ordinanza è la protezione dai rumori dannosi o molesti.

2

Essa regola:

a. la limitazione delle emissioni foniche esterne prodotte dall'esercizio di impianti nuovi o esistenti ai sensi dell'articolo 7 della legge; b. la delimitazione e l'urbanizzazione delle zone edificabili nelle zone esposte ai rumori;

c. il rilascio di autorizzazioni di costruire, in zone esposte ai rumori, edifici con locali sensibili al rumore; d. l'isolamento contro i rumori esterni e interni nei nuovi edifici con locali sensibili al rumore;

e. l'isolamento contro i rumori esterni negli edifici esistenti con locali sensibili al rumore;

f. la determinazione delle immissioni foniche esterne e la loro valutazione in base a valori limite d'esposizione.

3

Essa non regola:

a. la protezione contro il rumore prodotto sull'area di un'azienda nella misura in cui colpisce l'edificio aziendale e le abitazioni annesse all'interno di detta area; b. la protezione contro gli infrasuoni e gli ultrasuoni.

4

...2

RU 1987 338

1

RS 814.01

2

Abrogato dal n. I dell'O del 12 apr. 2000 (RU 2000 1388).

814.41

Protezione dell'equilibrio ecologico 2

814.41


Art. 2

Definizioni 1 Sono impianti fissi gli edifici, le infrastrutture per il traffico, gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni non mobili il cui esercizio provoca rumore esterno.

Ne fanno segnatamente parte le strade, gli impianti ferroviari, gli aeroporti, gli impianti dell'industria, delle arti e mestieri e dell'agricoltura, i poligoni di tiro nonché le piazze di tiro e d'esercizio militari permanenti.

2

Sono considerati impianti fissi nuovi anche gli impianti fissi e gli edifici di cui viene cambiata completamente l'utilizzazione.

3

Per limitazione delle emissioni si intendono sia i provvedimenti tecnici, di costruzione, d'esercizio, compresi quelli dirigistici, limitativi o moderativi del traffico realizzati sugli impianti stessi, sia i provvedimenti di costruzione messi in opera sulla via di propagazione delle emissioni, che servono a prevenire o a ridurre la formazione o la propagazione del rumore esterno.

4

Il risanamento è la limitazione delle emissioni di un impianto fisso esistente.

5

Sono valori limite d'esposizione i valori limite d'immissione, i valori di pianificazione e i valori d'allarme. Sono stabiliti in funzione del tipo di rumore, del periodo della giornata, dell'utilizzazione dell'edificio e della zona da proteggere.

6

Per i locali sensibili al rumore si intendono: a. i locali delle abitazioni, tranne le cucine senza tinello, i servizi e i ripostigli; b. i locali delle aziende nei quali persone soggiornano regolarmente per un periodo prolungato, tranne i locali nei quali si tengono animali da reddito e i locali con notevole rumore aziendale.

Capitolo 2: Veicoli, apparecchi e macchine mobili Sezione 1: Limitazione delle emissioni dei veicoli

Art. 3

1 Le emissioni foniche dei veicoli a motore, degli aeromobili, dei battelli e dei veicoli ferroviari devono essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio e sopportabile sotto il profilo economico.

2

La limitazione delle emissioni è retta rispettivamente dalla legislazione sulla circolazione stradale, sulla navigazione aerea civile, sulla navigazione interna e sulle ferrovie, per i veicoli che sottostanno ad una di dette legislazioni.

3

La limitazione delle emissioni degli altri veicoli è retta dalle prescrizioni sugli apparecchi e macchine mobili.

Inquinamento fonico 3

814.41

Sezione 2:

Limitazione delle emissioni degli apparecchi e macchine mobili

Art. 4

Principio 1 Le emissioni foniche esterne degli apparecchi e macchine mobili devono essere limitate:

a. nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio e sopportabile sotto il profilo economico, e b. in modo che il benessere fisico della popolazione colpita non sia sensibilmente disturbato.

2

L'autorità esecutiva ordina provvedimenti che concernono l'esercizio o la costruzione o che assicurano una manutenzione a regola d'arte.

3

Quando immissioni foniche notevolmente moleste prodotte dal funzionamento o dall'impiego di armi, di apparecchi o macchine militari non possono essere evitate, l'autorità esecutiva accorda facilitazioni.

4

La limitazione delle emissioni prodotte da apparecchi e macchine che servono al funzionamento di un impianto fisso è retta dalle prescrizioni sugli impianti fissi.


Art. 5

Omologazione e contrassegno delle tosatrici d'erba e delle macchine da costruzione 1

Le tosatrici d'erba e le macchine da costruzione azionate a motore possono essere messe in commercio solo se hanno superato l'esame d'omologazione e sono munite del relativo contrassegno.

2

Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni3 stabilisce:

a. le tosatrici d'erba e le macchine da costruzione azionate a motore da sottomettere all'obbligo dell'omologazione e del contrassegno;

b. le esigenze in materia di limitazione preventiva delle emissioni e in materia di contrassegno, tenendo conto delle norme riconosciute sul piano internazionale; c. i documenti che il richiedente deve presentare per l'esame di omologazione; d. i metodi d'esame, di misurazione e di calcolo da impiegare; e. i compiti di controllo delle autorità federali e cantonali; f.

il riconoscimento dei risultati d'esame e di contrassegni esteri; 3

La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata giusta l'art. 4a dell'O del 15 giu. 1998 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

Protezione dell'equilibrio ecologico 4

814.41

3

Il Laboratorio federale di prova dei materiali e di ricerca di Dübendorf (EMPA) è l'ufficio incaricato degli esami.

4

L'Ufficio federale per la protezione dell'ambiente4 è l'ufficio che rilascia le autorizzazioni.


Art. 6

Direttive sul rumore dei cantieri L'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio emana direttive sui provvedimenti di costruzione e d'esercizio per limitare il rumore dei cantieri.

Capitolo 3: Impianti fissi nuovi o modificati

Art. 7

Limitazione delle emissioni degli impianti fissi nuovi 1

Le emissioni foniche di un impianto fisso nuovo devono essere limitate secondo le disposizioni dell'autorità esecutiva: a. nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio e sopportabile sotto il profilo economico, e b. in modo che le immissioni foniche prodotte da detto impianto non superino i valori di pianificazione.

2

Se l'osservanza dei valori di pianificazione costituisse un onere sproporzionato rispetto all'impianto e se esiste un interesse pubblico preponderante per l'impianto, segnatamente anche in relazione alla pianificazione del territorio, l'autorità esecutiva accorda facilitazioni. I valori limite d'immissione non possono tuttavia essere superati.5

Art. 8

Limitazione delle emissioni degli impianti fissi modificati 1

Se un impianto fisso già esistente al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza viene modificato, le emissioni foniche delle parti d'impianto nuove o modificate devono essere limitate secondo le disposizioni dell'autorità esecutiva nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio e sopportabile sotto il profilo economico.

2

Se un impianto è modificato sostanzialmente, le emissioni foniche dell'intero impianto devono essere almeno limitate in modo tale da non superare i valori limite d'immissione.

3

Le trasformazioni, gli ingrandimenti e i cambiamenti dell'esercizio causati dal titolare dell'impianto sono considerati come modificazione sostanziale di un impianto fisso, se c'è da aspettarsi che l'impianto stesso o la maggiore sollecitazione degli impianti per il traffico esistenti provochi immissioni foniche percettibilmente più

4

Nuova designazione giusta il n. I dell'O del 27 giu. 1995, in vigore dal 1° ago. 1995 (RU 1995 3694). Di tale modificazione è tenuto conto in tutto il presente testo.

5

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 giu. 1997, in vigore dal 1° ago 1997 (RU 1997 1588).

Inquinamento fonico 5

814.41

elevate. La ricostruzione dell'impianto è sempre considerata una modificazione sostanziale.

4

Nel caso in cui un impianto fisso nuovo venga modificato, vale l'articolo 7.6

Art. 9

Maggiore sollecitazione degli impianti per il traffico L'esercizio di un impianto fisso nuovo o modificato sostanzialmente non deve: a. né comportare il superamento dei valori limite d'immissione a causa della maggiore sollecitazione di un impianto per il traffico; b. né provocare, a causa della maggiore sollecitazione di un impianto per il traffico che deve essere risanato, immissioni foniche percettibilmente più elevate.


Art. 10

Provvedimenti d'isolamento acustico di edifici esistenti 1

Se per impianti fissi nuovi o modificati sostanzialmente, pubblici o concessionati, le esigenze secondo gli articoli 7 capoverso 2 e 8 capoverso 2 o secondo l'articolo 9 non possono essere rispettate, l'autorità esecutiva obbliga i proprietari degli edifici esistenti esposti al rumore ad isolare secondo l'allegato 1 le finestre dei locali sensibili al rumore.

2

Con l'accordo dell'autorità esecutiva, i proprietari possono applicare ai loro edifici altri provvedimenti d'isolamento acustico, se questi permettono di ridurre nella stessa misura il rumore all'interno dei locali.

3

Nessun provvedimento d'isolamento acustico deve essere preso quando: a. c'è da aspettarsi che non produrrà una riduzione percettibile del rumore nell'edificio;

b. prevalgono gli interessi per la protezione di un sito o di un monumento storico;

c. l'edificio sarà demolito presumibilmente entro tre anni dalla messa in funzione dell'impianto nuovo o modificato oppure quando entro tale termine i locali saranno destinati ad un uso non sensibile al rumore.


Art. 11

Spese

1

Il titolare dell'impianto nuovo o modificato sostanzialmente sopporta le spese per la limitazione delle emissioni prodotte dal suo impianto.

6

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 giu. 1997, in vigore dal 1° ago 1997 (RU 1997 1588).

Protezione dell'equilibrio ecologico 6

814.41

2

Se il proprietario di un edificio deve prendere provvedimenti d'isolamento acustico ai sensi dell'articolo 10 capoverso 1, il titolare dell'impianto deve inoltre sopportare le spese debitamente giustificate, in uso localmente, per: a. la progettazione e la direzione dei lavori; b. l'isolamento acustico delle finestre necessario ai sensi dell'allegato 1 e i lavori d'adattamento indispensabili; c. il finanziamento se nonostante l'invito del proprietario dell'edificio non ha versato alcun acconto; d. eventuali

tasse.

3

Se il proprietario dell'edificio deve prendere provvedimenti d'isolamento acustico ai sensi dell'articolo 10 capoverso 2, il titolare dell'impianto sopporta le spese debitamente giustificate, in uso localmente, solo nella misura in cui non superano quelle secondo il capoverso 2. Le altre spese sono a carico del proprietario dell'edificio.

4

Quando le limitazioni d'emissione o i provvedimenti d'isolamento acustico devono essere attuati a causa del rumore prodotto da più impianti, le spese sono ripartite in proporzione alle immissioni foniche di ciascun impianto.

5

Le spese di manutenzione e di rinnovamento dei provvedimenti d'isolamento acustico sono a carico del proprietario dell'edificio.


Art. 12

Controlli L'autorità esecutiva controlla, al più tardi un anno dopo la messa in esercizio dell'impianto nuovo o modificato, che le limitazioni d'emissione e i provvedimenti d'isolamento acustico ordinati siano stati attuati. In caso di dubbio esamina l'efficacia dei provvedimenti.

Capitolo 4: Impianti fissi esistenti Sezione 1: Risanamento e provvedimenti d'isolamento acustico

Art. 13

Risanamenti 1 Per gli impianti fissi che contribuiscono in modo determinante al superamento dei valori limite d'immissione l'autorità esecutiva ordina, dopo aver sentito il detentore dell'impianto, i risanamenti necessari.

2

Gli impianti devono essere risanati: a. nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio e sopportabile sotto il profilo economico, e b. in modo che i valori limite d'immissione non siano superati.

3

Se nessun interesse preponderante vi si oppone, l'autorità esecutiva dà la preferenza ai provvedimenti che impediscono o riducono la produzione del rumore rispetto a quelli che ne impediscono o ne riducono semplicemente la propagazione.

Inquinamento fonico 7

814.41

4

Nessun risanamento deve essere effettuato, se: a. i valori limite d'immissione sono superati solo in zone di costruzione non ancora urbanizzate;

b. sulla base del diritto cantonale di costruzione e di pianificazione del territorio, sul luogo delle immissioni foniche saranno prese misure di pianificazione, sistemazione o costruzione che permetteranno, prima dello scadere dei termini fissati (art. 17), di rispettare i valori limite d'immissione.


Art. 14

Facilitazioni in materia di risanamento 1

L'autorità esecutiva accorda facilitazioni nella misura in cui: a. il risanamento provoca limitazioni dell'esercizio sproprozionate o costi sproporzionati;

b. interessi preponderanti, segnatamente nel campo della protezione dei siti, della natura e del paesaggio, della sicurezza del traffico o dell'esercizio, come pure della difesa integrata, si oppongono al risanamento.

2

I valori d'allarme non devono tuttavia essere superati dagli impianti privati non concessionati.


Art. 15

Provvedimenti d'isolamento acustico su edifici esistenti 1

Se per impianti fissi pubblici o concessionati non possono essere rispettati i valori d'allarme a causa delle facilitazioni accordate, l'autorità esecutiva obbliga i proprietari degli edifici esistenti esposti al rumore ad isolare ai sensi dell'allegato 1 le finestre dei locali sensibili al rumore.

2

Con l'accordo dell'autorità esecutiva, i proprietari possono applicare ai loro edifici altri provvedimenti d'isolamento acustico, se questi permettono di ridurre nella stessa misura il rumore all'interno dei locali.

3

Nessun provvedimento d'isolamento acustico deve essere preso quando: a. c'è da aspettarsi che non produrrà una riduzione percettibile del rumore nell'edificio;

b. prevalgono gli interessi per la protezione di un sito o di un monumento storico;

c. l'edificio sarà demolito presumibilmente entro tre anni dalla notifica della decisione sui provvedimenti d'isolamento acustico da effettuare oppure quando entro tale termine i locali saranno destinati ad un uso non sensibile al rumore.

Protezione dell'equilibrio ecologico 8

814.41


Art. 16

Spese

1

Il detentore dell'impianto sopporta le spese di risanamento del suo impianto.

2

Il detentore di un impianto pubblico o concessionato sopporta inoltre le spese ai sensi dell'articolo 11 per i provvedimenti d'isolamento acustico su edifici esistenti, quando non è in grado di liberarsi, ai sensi dell'articolo 20 capoverso 2 della legge, da tale obbligo.

3

Quando i risanamenti o i provvedimenti d'isolamento acustico devono essere attuati a causa del rumore prodotto da più impianti, le spese sono ripartite in proporzione alle immissioni foniche di ciascun impianto.

4

Le spese di manutenzione e di rinnovamento dei provvedimenti d'isolamento acustico sono a carico del proprietario dell'edificio.


Art. 17

Termini 1 L'autorità esecutiva fissa i termini per il risanamento e per i provvedimenti d'isolamento acustico a seconda della loro urgenza.

2

Per la valutazione dell'urgenza sono determinanti: a. l'entità del superamento dei valori limite d'immissione; b. il numero delle persone colpite dal rumore; c. il rapporto fra la spesa e il giovamento.

3

I risanamenti e i provvedimenti d'isolamento acustico devono essere eseguiti al più tardi 15 anni dopo l'entrata in vigore della presente ordinanza.

4

Per la realizzazione di risanamenti e provvedimenti d'isolamento acustico inerenti alle strade il termine (cpv. 3) è prorogato come segue: a. fino al 31 marzo 2015 per le strade nazionali; b. fino al 31 marzo 2018 per le strade principali ai sensi dell'articolo 12 della legge federale del 22 marzo 19857 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata (LUMin) nonché per le altre strade.8 5

Per la realizzazione di risanamenti e provvedimenti d'isolamento acustico di impianti ferroviari valgono i termini previsti dalla legge federale del 24 marzo 20009 concernente il risanamento fonico delle ferrovie.10

Art. 18

Controlli L'autorità esecutiva controlla, al più tardi un anno dopo l'esecuzione del risanamento o dei provvedimenti d'isolamento acustico, che questi siano conformi alle misure ordinate. In caso di dubbio esamina l'efficacia dei provvedimenti.

7 RS

725.116.2

8

Introdotto dal n. I dell'O del 1° set. 2004, in vigore dal 1° ott. 2004 (RU 2004 4167).

9 RS

742.144

10 Introdotto dal n. I dell'O del 1° set. 2004, in vigore dal 1° ott. 2004 (RU 2004 4167).

Inquinamento fonico 9

814.41


Art. 19


11



Art. 20

12 Rilevamenti periodici

1

L'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio effettua periodicamente, presso le autorità esecutive, rilevamenti sullo stato dei risanamenti e dei provvedimenti d'isolamento acustico concernenti in particolare le strade, gli impianti ferroviari, gli aerodromi, i poligoni di tiro nonché le piazze di tiro e d'esercizio militari.13 2

Esso richiede ogni due anni ai Cantoni: a. una panoramica concernente: 1. le strade o i tratti stradali da risanare di tutto il territorio cantonale, 2. i tempi previsti per il risanamento di tali strade e tratti stradali, 3. le spese complessive per i suddetti risanamenti e provvedimenti d'isolamento acustico, 4. il numero delle persone esposte ad immissioni foniche superiori ai valori limite d'immissione e ai valori d'allarme; b. un rapporto riguardante: 1. i risanamenti effettuati nei due anni precedenti su strade o tratti stradali ed i provvedimenti d'isolamento acustico, e 2. l'efficacia di tali risanamenti e provvedimenti d'isolamento acustico nonché le spese da essi derivanti.

3

L'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio valuta i dati raccolti, con particolare attenzione allo stato di avanzamento dei risanamenti nonché all'efficacia dei provvedimenti ed alle relative spese. Infine, comunica alle autorità esecutive i risultati della valutazione e li pubblica.

Sezione 2:

Sussidi federali per il risanamento e i provvedimenti d'isolamento acustico nel caso di strade esistenti

Art. 21

Diritto ai sussidi

1

Nel caso di strade esistenti, la Confederazione accorda sussidi per il risanamento e per i provvedimenti d'isolamento acustico su edifici esistenti.

2

La Confederazione accorda i sussidi solo per i provvedimenti di risanamento e d'isolamento acustico che: a. sono contemplati nei progetti di risanamento esaminati (art. 24a); e 11 Abrogato dal n. I dell'O del 1° set. 2004, con effetto dal 1° ott. 2004 (RU 2004 4167).

12 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° set. 2004, in vigore dal 1° ott. 2004 (RU 2004 4167).

13 RU

2006 1789

Protezione dell'equilibrio ecologico 10

814.41

b. per i quali il proprietario della strada deve assumersi le spese.14

Art. 22

15 Tassi di

sussidio

1

I tassi di sussidio per i risanamenti e i provvedimenti d'isolamento acustico sono retti:

a. per le strade nazionali dagli articoli 7 e 10 della LUMin16; b. per le strade principali dall'articolo 13 della LUMin.

2

I tassi di sussidio per i risanamenti e i provvedimenti d'isolamento acustico per le altre strade variano, a seconda della capacità finanziaria dei Cantoni, fra il 20 e il 30 per cento delle spese computabili. Se i provvedimenti adottati costituiscono un onere particolarmente gravoso per il proprietario della strada, il tasso di sussidio stabilito è aumentato, in funzione di detto onere, al massimo del 5 per cento delle spese computabili.


Art. 23

Spese computabili

1

In caso di risanamento le spese computabili sono quelle in relazione diretta con tale operazione, comprese quelle risultanti dalla determinazione delle immissioni foniche.

2

In caso di risanamento non possono essere computate né le indennità versate alle autorità e alle commissioni né le spese per l'ottenimento dei crediti di costruzione e per il pagamento dei loro interessi. Le spese di manutenzione sia di costruzione sia d'esercizio e quelle di rinnovo del risanamento sono computabili solo se si tratta di strade nazionali.

3

In caso di provvedimenti d'isolamento acustico le spese computabili sono quelle che il proprietario della strada deve assumersi ai sensi dell'articolo 16 capoversi 2 e 3.


Art. 24

17 Piani pluriennali

1

Sulla base del catasto dei rumori (art. 37), i Cantoni allestiscono ogni anno un piano dei provvedimenti che si prevede di realizzare negli anni successivi per le strade nazionali e principali ai sensi dell'articolo 12 LUMin18 (piani pluriennali) nonché per le altre strade. I piani pluriennali contemplano: a. l'indicazione delle strade o dei tratti stradali che devono essere risanati; b. i provvedimenti di risanamento e d'isolamento acustico previsti per dette strade;

c. una stima delle spese legate a tali provvedimenti ed i relativi sussidi federali; d. informazioni sul termine d'inoltro dei progetti di risanamento (art. 24a); e 14 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° set. 2004, in vigore dal 1° ott. 2004 (RU 2004 4167).

15 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° set. 2004, in vigore dal 1° ott. 2004, il cpv. 3 entra in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2004 4167).

16 RS

725.116.2

17 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° set. 2004, in vigore dal 1° ott. 2004 (RU 2004 4167).

18 RS

725.116.2

Inquinamento fonico 11

814.41

e. all'occorrenza, informazioni sulla possibile integrazione di impianti fotovoltaici nelle pareti antirumore.

2

I Cantoni inviano all'Ufficio federale delle strade, su richiesta dello stesso, i piani pluriennali in duplice copia.

a19 Progetti di risanamento 1

Sulla base dei piani pluriennali, i Cantoni elaborano progetti di risanamento.

2

I progetti di risanamento contemplano: a. l'indicazione delle strade o dei tratti stradali che devono essere risanati; b. indicazioni sul carico fonico ai sensi del catasto dei rumori (art. 37 cpv. 2); c. le disposizioni in materia di pianificazione del territorio per lo sviluppo delle aree interessate;

d. informazioni sui provvedimenti di risanamento e d'isolamento acustico; e. informazioni sull'efficacia dei risanamenti; f.

la motivazione delle richieste di facilitazioni per i risanamenti; g. le scadenze previste per l'esecuzione dei provvedimenti; h. i preventivi delle spese computabili.

b20 Esame dei progetti di risanamento 1

Per le strade ai sensi dell'articolo 17 capoverso 4 lettera b i Cantoni presentano i progetti di risanamento in duplice copia all'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio prima dell'avvio della procedura di autorizzazione cantonale.

Detto Ufficio esamina i progetti con i servizi federali interessati, segnatamente con l'Ufficio federale delle strade e l'Ufficio federale della cultura.

2

L'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio comunica ai Cantoni, entro tre mesi, quali componenti dei progetti possono essere finanziate dalla Confederazione. Rinvia loro i progetti per rielaborazione, se questi non sono conformi alle prescrizioni della presente ordinanza.

3

Per le strade nazionali viene applicata la procedura prevista per i progetti esecutivi ai sensi dell'articolo 13 dell'ordinanza del 18 dicembre 199521 sulle strade nazionali.


Art. 25


22

Assegnazione dei mezzi finanziari L'Ufficio federale delle strade stabilisce, con l'accordo dell'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio, l'ammontare dei sussidi federali che i singoli Cantoni possono utilizzare per i provvedimenti di risanamento e d'isolamento acustico. Sono determinanti a tal fine sia le spese relative ai provvedimenti previsti 19 Introdotto dal n. I dell'O del 1° set. 2004, in vigore dal 1° ott. 2004 (RU 2004 4167).

20 Introdotto dal n. I dell'O del 1° set. 2004, in vigore dal 1° ott. 2004 (RU 2004 4167).

21 RS

725.111

22 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° set. 2004, in vigore dal 1° ott. 2004 (RU 2004 4167).

Protezione dell'equilibrio ecologico 12

814.41

nell'ambito dei progetti di risanamento esaminati, sia i mezzi finanziari disponibili sulla base del preventivo e del piano finanziario della Confederazione.


Art. 26


23

Garanzia dei sussidi

1

Per le altre strade l'Ufficio federale delle strade garantisce i sussidi solo per i progetti di risanamento: a. che sono contemplati nei piani pluriennali; b. per i quali esiste un'autorizzazione edilizia cantonale giuridicamente vincolante; e

c. per i quali esiste un decreto di stanziamento emesso dall'autorità competente.

2

La garanzia dei sussidi cessa per i progetti o per le componenti di progetti che non sono stati realizzati entro quattro anni dall'assegnazione dei sussidi stessi. Il Cantone può inoltrare di nuovo il progetto o le componenti non ancora realizzate all'Ufficio federale delle strade.

3

La garanzia dei sussidi per le strade principali è disciplinata dall'ordinanza dell'8 aprile 198724 sulle strade principali.


Art. 27

Superamento del preventivo I Cantoni annunciano immediatamente all'Ufficio federale delle strade i superamenti prevedibili del preventivo, giustificandoli. In caso contrario, le spese supplementari non saranno sussidiate.


Art. 28

Conteggio finale e versamento dei sussidi 1

I Cantoni inviano i conteggi finali all'Ufficio federale delle strade. Questi esamina i documenti e versa i sussidi ai Cantoni. In casi giustificati possono essere accordati acconti fino all'80 per cento delle spese dei lavori realizzati.

2

I sussidi sono versati per i progetti o le componenti di progetti realizzati entro i termini previsti per il risanamento. Essi possono essere corrisposti anche nel caso in cui: a. per il progetto di risanamento in questione esista una decisione cantonale di prima istanza anteriore al 30 settembre 2016; e b. in seguito all'avvio di una procedura di ricorso non sia stato possibile eseguire i lavori di risanamento entro il termine previsto ai sensi dell'articolo 17 capoverso 4 lettera b.25 23 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° set. 2004, in vigore dal 1° ott. 2004 (RU 2004 4167).

24 RS

725.116.23

25 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° set. 2004, in vigore dal 1° ott. 2004 (RU 2004 4167).

Inquinamento fonico 13

814.41

Capitolo 5:

Requisiti delle zone edificabili e autorizzazioni di costruire nelle zone esposte ai rumori

Art. 29

Delimitazione di nuove zone edificabili e di nuove zone che richiedono una protezione fonica elevata 1

Le nuove zone edificabili destinate ad edifici con locali sensibili al rumore e le nuove zone non edificabili che richiedono una protezione fonica elevata possono essere delimitate solo nelle zone nelle quali le immissioni foniche non superano i valori di pianificazione o nelle quali tali valori possono essere rispettati grazie a misure di pianificazione, sistemazione o costruzione.

2

...26


Art. 30

Urbanizzazione delle zone edificabili Le zone edificabili destinate ad edifici con locali sensibili al rumore non ancora urbanizzate al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza possono essere urbanizzate solo nella misura in cui i valori di pianificazione sono rispettati oppure possono esserlo sia mediante il cambiamento della destinazione delle zone sia mediante misure di pianificazione, sistemazione o costruzione. L'autorità esecutiva può accordare delle eccezioni per piccole parti di zone edificabili.


Art. 31

Autorizzazione di costruire nelle zone esposte ai rumori 1

Quando i valori limite d'immissione sono superati, la costruzione o la modificazione sostanziale di un edificio con locali sensibili al rumore può essere autorizzata soltanto se detti valori possono essere rispettati: a. grazie alla disposizione dei locali sensibili al rumore sul lato opposto dell'edificio rispetto al rumore stesso; oppure b. grazie a misure di costruzione o di sistemazione che proteggano l'edificio dai rumori.27

2

Se i provvedimenti di cui al capoverso 1 non permettono di rispettare i valori limite d'immissione, l'autorizzazione di costruire può essere accordata solo se esiste un interesse preponderante per la costruzione dell'edificio e se l'autorità cantonale è consenziente.

3

Le spese per detti provvedimenti sono a carico del proprietario del terreno.

26

Abrogato dal n. I dell'O del 16 giu. 1997 (RU 1997 1588).

27

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 giu. 1997, in vigore dal 1° ago 1997 (RU 1997 1588).

Protezione dell'equilibrio ecologico 14

814.41

Capitolo 6: Isolamento acustico dei nuovi edifici

Art. 32

Esigenze 1 Il committente di un nuovo edificio provvede affinché l'isolamento acustico degli elementi edili esterni e di quelli di separazione dei locali sensibili al rumore come pure delle scale e degli impianti tecnici dell'edificio corrisponda alle regole riconosciute dell'edilizia. Come tali valgono in particolare, per il rumore degli aerodromi con traffico di velivoli grandi, le esigenze più severe e, per il rumore degli altri impianti fissi, le esigenze minime secondo la norma SIA 181 della Società svizzera degli ingegneri e degli architetti.28 2 Quando i valori limite d'immissione sono superati e le premesse ai sensi dell'articolo 31 capoverso 2 per l'accordo dell'autorizzazione di costruire sono adempite, l'autorità esecutiva inasprisce in misura adeguata le esigenze in materia d'isolamento acustico degli elementi edili esterni.

3

Le esigenze si applicano anche agli elementi edili esterni, a quelli di separazione, alle scale e agli impianti tecnici dell'edificio che devono essere modificati, sostituiti o montati come elementi nuovi. Su richiesta, l'autorità esecutiva accorda facilitazioni, se il rispetto delle esigenze è sproporzionato.


Art. 33

Elementi edili esterni, elementi edili di separazione ed impianti tecnici dell'edificio 1

Gli elementi edili esterni delimitano il locale da quanto è esterno all'edificio (per es.

le finestre, le porte e i muri esterni, il tetto).

2

Gli elementi edili di separazione delimitano fra loro i locali di differenti unità d'uso come per esempio di appartamenti (per es. le pareti interne, le solette, le porte).

3

Gli impianti tecnici dell'edificio sono quelli che fanno corpo con esso come l'impianto di riscaldamento, quello d'aerazione, gli impianti d'approvvigionamento e d'evacuazione, gli ascensori o le macchine per lavare.


Art. 34

Richiesta dell'autorizzazione di costruire 1

Nella richiesta dell'autorizzazione di costruire il committente deve indicare: a. il carico fonico esterno, se i valori limite d'immissione sono superati; b. l'utilizzazione dei locali; c. gli elementi edili esterni e quelli di separazione dei locali sensibili al rumore.

2

Per i progetti di costruzione nelle zone in cui i valori limite d'immissione sono superati, l'autorità esecutiva può esigere indicazioni sull'isolamento acustico degli elementi edili esterni.

28 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O del 12 apr. 2000 (RU 2000 1388).

Inquinamento fonico 15

814.41


Art. 35

Controlli Al termine dei lavori di costruzione l'autorità esecutiva verifica, mediante prove a caso, se i provvedimenti d'isolamento acustico adempiono le esigenze. In caso di dubbio, procede ad un esame approfondito.

Capitolo 7:

Determinazione, valutazione e controllo delle immissioni foniche esterne degli impianti fissi29 Sezione 1: Determinazione

Art. 36


30

Obbligo della determinazione 1

L'autorità esecutiva determina o fa determinare le immissioni foniche esterne degli impianti fissi, se ha motivo di ritenere che i valori limite d'esposizione determinanti di detti impianti siano o potrebbero essere superati.

2

Essa tiene conto a tal fine degli aumenti o delle diminuzioni prevedibili delle immissioni foniche in seguito: a. alla costruzione, alla modifica o al risanamento di impianti fissi, in particolare se, al momento della determinazione, i relativi progetti sono già stati approvati o pubblicati; e b. alla costruzione, alla modifica o alla demolizione di altri edifici, se, al momento della determinazione, i relativi progetti sono già pubblicati.

3

Per determinare le immissioni foniche causate da impianti ferroviari esistenti ai quali si applica la legge federale del 24 marzo 200031 concernente il risanamento fonico delle ferrovie, l'autorità tiene conto anche del piano delle emissioni contemplato da tale legge.


Art. 37


32

Catasto dei rumori

1

Per le strade, gli impianti ferroviari e gli aerodromi, l'autorità esecutiva registra in un catasto (catasto dei rumori) le immissioni foniche determinate ai sensi dell'articolo 36.

2

Nel catasto dei rumori sono contemplati: a. il carico fonico determinato; b. i metodi di calcolo impiegati; c. i dati iniziali per il calcolo del rumore; d. l'utilizzazione delle zone esposte al rumore secondo il relativo piano d'utilizzazione;

29 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° set. 2004, in vigore dal 1° ott. 2004 (RU 2004 4167).

30 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° set. 2004, in vigore dal 1° ott. 2004 (RU 2004 4167).

31 RS

742.144

32 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° set. 2004, in vigore dal 1° ott. 2004 (RU 2004 4167).

Protezione dell'equilibrio ecologico 16

814.41

e. i gradi di sensibilità assegnati; f.

gli impianti e i loro proprietari; g. il numero delle persone esposte ad immissioni foniche superiori ai valori limite d'esposizione al rumore.

3

L'autorità esecutiva provvede alla verifica e alla rettifica del relativo catasto dei rumori.

4

Su richiesta, essa inoltra detto catasto dei rumori all'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio, il quale può emanare raccomandazioni volte ad assicurare la comparabilità del rilevamento e della rappresentazione dei dati.

5

La determinazione delle immissioni foniche generate dall'aeroporto di BasileaMulhouse sul territorio svizzero è effettuata dall'Ufficio federale dell'aviazione civile.

6

Chiunque può prendere visione dei catasti dei rumori, a condizione che il segreto di fabbricazione e d'affari siano garantiti e che nessun altro interesse preponderante vi si opponga.

a33 Definizione delle immissioni foniche e controllo 1

Nella sua decisione concernente la costruzione, la modifica o il risanamento di un impianto, l'autorità esecutiva definisce le immissioni foniche consentite.

2

Nel caso in cui risulti accertato o sia lecito attendersi che le immissioni foniche di un impianto divergano sensibilmente e durevolmente dalle immissioni definite nella decisione, l'autorità esecutiva adotta le misure necessarie.

3

L'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio può emanare raccomandazioni volte ad assicurare la comparabilità dei rilevamenti e della rappresentazione dei dati relativi alle immissioni foniche definite in tali decisioni.


Art. 38

Metodi di

determinazione

1

Le immissioni foniche sono determinate sotto forma di livello di valutazione Lr o livello massimo Lmass in base a calcoli o misurazioni.34 2 Le immissioni foniche degli aeroplani sono di regola determinate mediante calcoli.

Tali calcoli vanno eseguiti secondo lo stato riconosciuto della tecnica. L'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio raccomanda le procedure di calcolo idonee.35 3 Le esigenze poste ai metodi di calcolo e agli apparecchi di misura sono rette dall'allegato 2.36

33 Introdotto dal n. I dell'O del 12 apr. 2000 (RU 2000 1388). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° set. 2004, in vigore dal 1° ott. 2004 (RU 2004 4167).

34 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° set. 2004, in vigore dal 1° ott. 2004 (RU 2004 4167 4313).

35 Introdotto dal n. I dell'O del 12 apr. 2000 (RU 2000 1388).

36 Originario

cpv.

2

Inquinamento fonico 17

814.41


Art. 39

Luogo della determinazione 1

Per gli edifici, le immissioni foniche devono essere determinate al centro delle finestre aperte dei locali sensibili al rumore. Le immissioni foniche degli aeroplani possono essere determinate anche in prossimità dell'edificio.

2

Nelle zone non edificate di zone che richiedono una protezione fonica elevata, le immissioni foniche devono essere determinate ad 1,5 m dal suolo.

3

Nelle zone edificabili non ancora edificate le immissioni foniche devono essere determinate nel luogo dove, in base al diritto di costruzione e alla pianificazione, potranno sorgere edifici con locali sensibili al rumore.

Sezione 2: Valutazione

Art. 40

Valori limite d'esposizione al rumore 1

L'autorità esecutiva valuta le immissioni foniche esterne degli impianti fissi determinate sulla base dei valori limite d'esposizione al rumore secondo gli allegati 3 e seguenti.

2

I valori limite d'esposizione al rumore sono superati anche quando la somma delle immissioni foniche dello stesso genere provenienti da più impianti li superano. Detta regola non è applicabile ai valori di pianificazione nel caso di impianti fissi nuovi (art. 7 cpv. 1).

3

In mancanza di valori limite d'esposizione al rumore, l'autorità esecutiva valuta le immissioni foniche in base all'articolo 15 della legge. Tiene pure conto degli articoli 19 e 23 della legge.


Art. 41

Applicabilità dei valori limite d'esposizione al rumore 1

I valori limite d'esposizione al rumore sono applicabili agli edifici con locali sensibili al rumore.

2

Sono inoltre applicabili: a. nelle zone edificabili non ancora edificate dove secondo il diritto di costruzione e di pianificazione possono sorgere edifici con locali sensibili al rumore;

b. nelle zone non edificate delle zone che richiedono una protezione fonica elevata.

3

Per le zone e gli edifici nei quali solitamente le persone soggiornano soltanto durante il giorno o durante la notte, i valori limite d'esposizione al rumore per la notte, rispettivamente per il giorno non sono applicabili.

Protezione dell'equilibrio ecologico 18

814.41


Art. 42

Particolari valori limite d'esposizione al rumore per i locali aziendali 1

Per i locali delle aziende (art. 2 cpv. 6 lett. b) site nelle zone con grado di sensibilità I, II o III sono applicabili valori di pianificazione e valori limite d'immissione superiori di 5 dB (A).

2

Il capoverso 1 non è applicabile ai locali delle scuole, degli istituti e dei collegi. È applicabile ai locali degli alberghi e dei ristoranti solo se questi possono essere sufficientemente aerati anche con le finestre chiuse.


Art. 43

Gradi di sensibilità

1

Nelle zone d'utilizzazione ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge federale del 22 giugno 197937 sulla pianificazione del territorio sono applicabili i seguenti gradi di sensibilità: a. il grado di sensibilità I nelle zone che richiedono una protezione fonica elevata, segnatamente nelle zone ricreative;

b. il grado di sensibilità II nelle zone in cui non sono ammesse aziende moleste, segnatamente le zone destinate all'abitazione e quelle riservate agli edifici e impianti pubblici; c. il grado di sensibilità III nelle zone in cui sono ammesse aziende mediamente moleste, segnatamente le zone destinate all'abitazione e alle aziende artigianali (zone miste) e quelle agricole; d. il grado di sensibilità IV nelle zone in cui sono ammesse aziende fortemente moleste, segnatamente le zone industriali.

2

Parti delle zone d'utilizzazione con grado di sensibilità I o II possono essere declassate di un grado, se sono già esposte al rumore.


Art. 44

Procedura 1 I Cantoni provvedono affinché nei regolamenti edili o nei piani d'utilizzazione dei Comuni siano assegnati i gradi di sensibilità alle zone d'utilizzazione.

2

I gradi di sensibilità devono essere assegnati al momento della delimitazione o della modificazione delle zone d'utilizzazione oppure in occasione di modificazioni del regolamento edile, al più tardi però dieci anni dopo l'entrata in vigore della presente ordinanza.

3

Fino all'assegnazione, i Cantoni stabiliscono caso per caso il grado di sensibilità secondo l'articolo 43.

4

...38

37

RS 700

38

Abrogato dal n. I dell'O del 27 giu. 1995 (RU 1995 3694).

Inquinamento fonico 19

814.41

Capitolo 8: Disposizioni finali Sezione 1: Esecuzione

Art. 45

39 1 I Cantoni eseguono la presente ordinanza ad eccezione dei compiti da essa attribuiti alla Confederazione.

2

Nell'applicare altre leggi federali, accordi internazionali o decisioni internazionali concernenti punti disciplinati dalla presente ordinanza, le autorità federali eseguono in tal ambito anche la presente ordinanza. La collaborazione dell'Ufficio federale e dei Cantoni è retta dall'articolo 41 capoversi 2 e 4 della legge; sono salve le disposizioni legali sull'obbligo di tutela del segreto.

3

Per l'esecuzione delle prescrizioni sulla limitazione delle emissioni (art. 4, 7 a 9 e 12), sui risanamenti (art. 13, 14, 16-18 e 20) e sulla determinazione e valutazione delle immissioni foniche (art. 36, 37 e 40) provvedono: a. l'Ufficio federale dei trasporti se le prescrizioni concernono impianti ferroviari;

b. l'Ufficio federale dell'aviazione civile se le prescrizioni concernono aeroporti civili;

c. il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport se le prescrizioni concernono impianti della difesa nazionale.

4

Se le autorità federali sono competenti per ordinare limitazioni delle emissioni e risanamenti e quelle cantonali lo sono per ordinare provvedimenti d'isolamento acustico, le due autorità concordano tra loro i provvedimenti.


Art. 46


40

Sezione 2: Disposizioni transitorie

Art. 47

Impianti fissi ed edifici 1

Gli impianti fissi sono considerati nuovi se al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza la decisione che autorizza l'inizio dei lavori di costruzione non ha ancora valore legale.

2

Gli articoli 8 a 12 valgono per gli impianti fissi che devono essere modificati solo se al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza la decisione che autorizza la modificazione di tali impianti non ha ancora valore legale.

39 Nuovo testo giusta il n. II 14 dell'O del 2 feb. 2000 relativa alla LF sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani (RU 2000 703).

40 Abrogato dal n. II 14 dell'O del 2 feb. 2000 relativa alla LF sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani (RU 2000 703).

Protezione dell'equilibrio ecologico 20

814.41

3

Gli edifici sono considerati nuovi se al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza l'autorizzazione di costruzione non ha ancora valore legale.

4

Gli articoli 31 e 32 capoverso 3 valgono per gli edifici che devono essere modificati solo se al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza l'autorizzazione di costruzione non ha ancora valore legale.


Art. 48

Termini La decorrenza dei seguenti termini inizia solo dall'entrata in vigore dei rispettivi valori limite d'esposizione al rumore: a. termini per eseguire i risanamenti e i provvedimenti d'isolamento (art. 17) dal rumore degli aeroporti nazionali, degli aerodromi militari e delle piazze di tiro e d'esercizio militari; b. termini per informare l'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio (art. 20) sullo stato dei risanamenti e dei provvedimenti d'isolamento dal rumore degli aeroporti nazionali, degli aerodromi militari e delle piazze di tiro e d'esercizio militari; c.41 ...

a42 Risanamenti e provvedimenti d'isolamento acustico relativi alle strade 1

I programmi di risanamento delle strade e i piani pluriennali sottoposti per valutazione all'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio e all'Ufficio federale delle strade prima dell'entrata in vigore della modifica del 1° settembre 2004 sono esaminati sulla base delle disposizioni previgenti.

2

Per i progetti inoltrati entro il 31 dicembre 2003 ai fini della garanzia dei sussidi, i tassi di sussidio per i risanamenti e i provvedimenti d'isolamento acustico per le altre strade variano, a seconda della capacità finanziaria dei Cantoni, fra il 40 e il 60 per cento delle spese computabili. Se i provvedimenti adottati costituiscono un onere particolarmente gravoso per il proprietario della strada, il tasso di sussidio stabilito è aumentato, in funzione di detto onere, al massimo del 10 per cento delle spese computabili.


Art. 49

Omologazione e contrassegno delle tosatrici d'erba e delle macchine da costruzione Fino alla pubblicazione delle prescrizioni del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (art. 5), le macchine da costruzione e le tosatrici d'erba a motore possono essere messe in commercio senza l'omologazione e senza il contrassegno ai sensi della presente ordinanza.

41 Abrogata dal n. I dell'O del 12 apr. 2000 (RU 2000 1388).

42 Introdotto dal n. I dell'O del 1° set. 2004, in vigore dal 1° ott. 2004 (RU 2004 4167).

Inquinamento fonico 21

814.41

Sezione 3: Entrata in vigore

Art. 50

La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 1987.

Protezione dell'equilibrio ecologico 22

814.41

Allegato 1

(art. 10 cpv. 1 e 15 cpv. 1) Esigenze per l'isolamento acustico delle finestre 1

L'indice d'attenuazione sonora apparente ponderato risultante R'w delle finestre e degli elementi di costruzione che ne fanno parte, come cassoni per avvolgibili ecc., deve presentare almeno i valori seguenti in funzione del livello di valutazione determinato del rumore Lr: Lr in dB (A)

R'w in dB

Giorno Notte

fino a 65

fino a 60

30

65-75 60-70 35 più di 75 più di 70

40

2

Nel caso di finestre particolarmente grandi, l'autorità esecutiva inasprisce in misura adeguata le esigenze di cui al capoverso 1.

3

L'indice d'attenuazione sonora apparente ponderato risultante R'w è determinato secondo le regole riconosciute, segnatamente quelle delle norme ISO 140 e ISO 717 dell'Organizzazione internazionale di normalizzazione.

Inquinamento fonico 23

814.41

Allegato 243 (art. 38 cpv. 244)

Esigenze relative ai metodi di calcolo e agli strumenti di misura 1

Metodi di calcolo 1

I metodi per il calcolo delle immissioni foniche devono considerare: a. le emissioni delle fonti di rumore dell'impianto; b. la distanza del luogo d'immissione dalle fonti di rumore dell'impianto oppure la distanza delle traiettorie aeree (attenuazione dovuta alla distanza e all'aria); c. gli effetti del suolo sulla propagazione del suono; d. gli effetti delle costruzioni e degli ostacoli naturali sulla propagazione del suono (attenuazione dovuta agli ostacoli e riflessioni).

2

Per il calcolo del rumore del traffico stradale, si ammette che la fonte del rumore si trovi 80 cm sopra la carreggiata.

3

Per il calcolo del rumore della circolazione dei treni, si ammette che la fonte del rumore si trovi 50 cm sopra il bordo superiore delle rotaie.

4

Per il calcolo del rumore dei tiri occorre considerare sia la detonazione del proiettile, sia la detonazione alla bocca dell'arma.

2 Strumenti

di

misura

1

Per misurare le immissioni foniche (art. 36 e segg.) devono essere utilizzati strumenti di misura e di taratura attestati dall'Ufficio federale di metrologia e accreditamento45 conformemente agli articoli 21 e 23 dell'ordinanza del 17 dicembre 198446 sulla qualificazione degli strumenti di misura (O sulle verificazioni).

2

Gli strumenti di misura vengono attestati quando: a. permettono di misurare il livello di rumore ponderato A, LA; b. permettono di determinare direttamente o indirettamente il livello energetico medio di rumore Leq;

43

Aggiornato giusta il n. I dell'O del 27 giu. 1995 (RU 1995 3694) ed il n. II dell'O del 1° set. 2004, in vigore dal 1° ott. 2004 (RU 2004 4167).

44 Ora:

cpv.

3

45 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata giusta l'art. 4a dell'O del 15 giu. 1998 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

46

RS 941.210

Protezione dell'equilibrio ecologico 24

814.41

c. soddisfano le regole riconosciute della tecnica, segnatamente quelle delle raccomandazioni della Commissione elettrotecnica internazionale (CEI)47 per gli apparecchi delle classi 1 e 2.

3

Gli strumenti di taratura vengono attestati quando soddisfano le regole riconosciute della tecnica, segnatamente quelle delle raccomandazioni della CEI.

4

Gli strumenti di misura e di taratura devono essere: a. verificati dall'Ufficio federale di metrologia e accreditamento prima della loro messa in funzione e per il seguito almeno una volta ogni quattro anni; b. controllati ogni due anni quanto al funzionamento dall'Ufficio federale di metrologia e accreditamento o da un ente da esso riconosciuto.

5

Prima di ogni serie di misurazioni, gli strumenti di misura devono essere tarati.

47 Norma CEI n. 651 per i fonometri Norma CEI n. 804 per i fonometri integratori Norma CEI n. 225 per i filtri a bande di ottava e di terzi di ottava Norma CEI n. 942 per i calibratori acustici Fonte:

Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur oppure

Associazione svizzera degli elettrotecnici (SEV), Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltdorf.

Inquinamento fonico 25

814.41

Allegato 3

(art. 40 cpv. 1)

Valori limite d'esposizione al rumore del traffico stradale 1 Campo

d'applicazione 1

valori limite d'esposizione di cui alla cifra 2 valgono per il rumore del traffico stradale. Detto rumore è prodotto sulla strada sia dai veicoli a motore (rumore dei veicoli a motore) sia dai treni (rumore dei treni).

2

Valori limite d'esposizione al rumore Grado di sensibilità

(art. 43)

Valore di

pianificazione

Lr in dB (A)

Valore limite

d'immissione

Lr in dB (A)

Valore d'allarme

Lr in dB (A)

Giorno Notte Giorno Notte Giorno Notte I

50 40 55 45 65 60

II

55 45 60 50 70 65

III

60 50 65 55 70 65

IV

65 55 70 60 75 70

3

Determinazione del livello di valutazione 31 Principi

1

Il livello di valutazione del rumore Lr del traffico stradale è calcolato a partire dai livelli di valutazione parziali del rumore dei veicoli a motore (Lr1) e del rumore dei treni (Lr2) con la formula seguente: Lr = 10 ⋅ log (100,1 ⋅ Lr1 + 100,1 ⋅ Lr2) 2

Il livello di valutazione parziale Lr1 è la somma del livello energetico medio Leq,m, ponderato A, prodotto dai veicoli a motore e della correzione del livello K1: Lr1 = Leq,m + K1 3 Il livello di valutazione parziale Lr2 è la somma del livello energetico medio Leq,b, ponderato A, prodotto dai treni e della correzione del livello K2: Lr2 = Leq,b + K2 4 I livelli di valutazione parziali Lr1 e Lr2 sono determinati per il traffico medio diurno e notturno, supponendo la carreggiata asciutta.

Protezione dell'equilibrio ecologico 26

814.41

32

Traffico medio diurno e notturno 1

Il traffico medio diurno e il traffico medio notturno sono la media annuale del traffico orario rispettivamente fra le ore 6 e le 22 e fra le ore 22 e le 6.

2

Il traffico orario diurno (Nt) e il traffico orario notturno (Nn) dei veicoli a motore sono suddivisi in due volumi di traffico Nt1 e Nt2, rispettivamente Nn1 e Nn2.

3

I volumi di traffico Nt1 e Nn1 dei veicoli a motore comprendono le autovetture, i furgoni, i minibus, i ciclomotori e i filobus.

4

I volumi di traffico Nt2 e Nn2 dei veicoli a motore comprendono gli autocarri, i semirimorchi, le corriere e i torpedoni, le motociclette e i trattori.

5

La circolazione dei treni comprende tutte le corse dei treni che circolano secondo l'orario o secondo le necessità, comprese le corse di servizio.

33

Determinazione del traffico medio diurno e notturno dei

veicoli

a

motore

1

Il traffico medio diurno e notturno (Nt e Nn) e i volumi di traffico parziali (Nt1, Nt2, Nn1 e Nn2) sono determinati nel modo seguente: a. nel caso di strade esistenti, mediante il conteggio dei veicoli; b. nel caso di strade costruende o modificande, sulla base delle previsioni sullo sviluppo del traffico 2

Se i dati ottenuti mediante il conteggio dei veicoli non sono sufficienti o se non esistono previsioni di dettaglio, i volumi di traffico Nt, Nn, Nt1, Nt2, Nn1 e Nn2 sono calcolati sulla base del traffico giornaliero medio (TGM, cioè numero di veicoli ogni 24 ore) con la formula seguente: Nt = 0,058

⋅ TGM

Nn

=

0,009

⋅ TGM

Nt1 =

0,90

⋅ Nt

Nn1

=

0,95

⋅ Nn

Nt2 =

0,10

⋅ Nt

Nn2

=

0,05

⋅ Nn

3

Il TGM è determinato sulla base delle regole riconosciute della tecnica e della pianificazione del traffico.

34

Determinazione del traffico medio diurno e notturno dei

treni

Il traffico medio diurno e notturno dei treni è determinato nel modo seguente: a. nel caso di impianti ferroviari esistenti, in base all'orario e ai dati sul traffico; b. nel caso di impianti ferroviari costruendi o modificandi, sulla base delle previsioni sullo sviluppo del traffico.

Inquinamento fonico 27

814.41

35

Correzioni del livello 1

La correzione del livello K1 per il rumore dei veicoli a motore è calcolata in base al traffico medio diurno e notturno con la formula seguente: K1 = -5 per

N

< 31,6

K1 = 10

⋅ log(N/100) per 31,6 ≤ N ≤ 100

K1 = 0

per

N

> 100

Dove N rappresenta il traffico orario dei veicoli a motore Nt o Nn.

2

La correzione del livello K2 per il rumore dei treni è uguale a - 5. Se il treno produce rumori stridenti, frequenti e nettamente percettibili, la correzione del livello K2 è uguale a 0.

Protezione dell'equilibrio ecologico 28

814.41

Allegato 4

(art. 40 cpv. 1)

Valori limite d'esposizione al rumore dei treni 1 Campo

d'applicazione 1

I valori limite d'esposizione di cui alla cifra 2 valgono per il rumore dei treni a scartamento normale e a scartamento ridotto.

2

Il rumore prodotto dalla circolazione dei treni sulle strade è equiparato al rumore del traffico stradale (allegato 3 cifra 1).

3

Il rumore prodotto dalle funicolari, dalle officine ferroviarie, dagli impianti di produzione d'energia e dagli impianti ferroviari similari è equiparato al rumore prodotto dagli impianti dell'industria e delle arti e mestieri (allegato 6 cifra 1).

2

Valori limite d'esposizione al rumore Grado di sensibilità

(art. 43)

Valore di

pianificazione

Lr in dB (A)

Valore limite

d'immissione

Lr in dB (A)

Valore d'allarme

Lr in dB (A)

Giorno Notte Giorno Notte Giorno Notte I

50 40 55 45 65 60

II

55 45 60 50 70 65

III

60 50 65 55 70 65

IV

65 55 70 60 75 70

3

Determinazione del livello di valutazione 31 Principi

1

Il livello di valutazione del rumore Lr dei treni è calcolato a partire dai livelli di valutazione parziali del rumore della circolazione dei treni (Lr1) e del rumore dell'esercizio di manovra (Lr2) con la formula seguente: Lr = 10 ⋅ log (100,1 ⋅ Lr1 + 100,1 ⋅ Lr2) 2

Il livello di valutazione parziale Lr1 è la somma del livello energetico medio Leq,f, ponderato A, prodotto dalla circolazione dei treni e della correzione del livello K1: Lr1 = Leq,f + K1 3 Il livello di valutazione parziale Lr2 è la somma del livello energetico medio Leq,r, ponderato A, prodotto dall'esercizio di manovra e della correzione del livello K2: Lr2 = Leq,r + K2

Inquinamento fonico 29

814.41

4

I livelli di valutazione parziali Lr1 e Lr2 sono determinati per l'esercizio medio diurno e notturno.

32

Esercizio medio diurno e notturno 1

L'esercizio medio diurno e l'esercizio medio notturno sono la media annuale della circolazione dei treni e dell'esercizio di manovra rispettivamente fra le ore 6 e le 22 e fra le ore 22 e le 6.

2

La circolazione dei treni comprende tutte le corse dei treni che circolano secondo l'orario o secondo le necessità, comprese le corse di servizio.

3

L'esercizio di manovra comprende tutte le operazioni di smistamento e d'esercizio necessarie alla scomposizione e alla composizione dei treni.

4

La circolazione dei treni e l'esercizio di manovra sono determinati nel modo seguente:

a. nel caso di impianti ferroviari esistenti, in base all'orario e ai dati sull'esercizio;

b. nel caso di impianti ferroviari costruendi o modificandi, sulla base delle previsioni sullo sviluppo dell'esercizio.

33

Correzioni del livello 1

La correzione del livello K1 per il rumore della circolazione dei treni è calcolata con la formula seguente: K1 = -15 per

N

< 7,9

K1 = 10

⋅ log (N/250) per 7,9 ≤ N ≤ 79

K1 =

−5 per N

> 79

Dove N rappresenta il numero di treni in circolazione durante il giorno o la notte.

2

La correzione del livello K2 per il rumore dell'esercizio di manovra tiene conto della frequenza e dell'udibilità di tutti i fenomeni sonori composti da impulsi, toni e stridii e comporta: Udibilità dei fenomeni sonori Frequenza dei fenomeni sonori rara

occasionale

frequente

Debole 0

2

4

Netta 2

4

6

Forte 4

6

8

Protezione dell'equilibrio ecologico 30

814.41

Allegato 548 (art. 40 cpv. 1)

Valori limite d'esposizione al rumore degli aerodromi civili 1

Campo d'applicazione e definizioni 1

I valori limite d'esposizione giusta la cifra 2 valgono per il rumore del traffico aereo sugli aerodromi civili.

2

Per aerodromi civili s'intendono gli aeroporti nazionali di Basilea, Ginevra e Zurigo, gli altri aerodromi titolari di una concessione e i campi d'aviazione.

3

Per velivoli piccoli s'intendono gli aeromobili con, al decollo, un peso massimo consentito uguale o inferiore a 8618 kg. 4 Per velivoli grandi s'intendono gli aeromobili con, al decollo, un peso massimo consentito superiore a 8618 kg.

5

Il rumore prodotto sugli aerodromi civili dalle officine di riparazione, dalle imprese di manutenzione e da impianti d'esercizio simili è equiparato al rumore degli impianti dell'industria e delle arti e mestieri (Allegato 6 cifra 1).

2

Valori limite d'esposizione al rumore 21

Valori limite d'esposizione in Lrk per il rumore del traffico di velivoli piccoli Grado di sensibilità

(art. 43)

Valore di pianificazione Valore limite d'immissione Valore d'allarme Lrk in dB(A)

Lrk in dB(A)

Lrk in dB(A)

I 50

55 65

II 55 60 70 III 60 65 70 IV 65 70 75 22

Valori limite d'esposizione in Lr per il rumore del traffico globale di velivoli piccoli e grandi Oltre ai valori limite d'esposizione in Lrk, per il rumore del traffico globale sugli aerodromi civili sui quali circolano velivoli grandi valgono i valori limite d'esposizione seguenti: 48 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 mag. 2001 (RU 2001 1610).

Inquinamento fonico 31

814.41

221

Valori limite d'esposizione in Lrt per il giorno (ore 6-22) Grado di sensibilità

(art. 43)

Valore di pianificazione Valore limite d'immissione Valore d'allarme Lrt in dB(A)

Lrt in dB(A)

Lrt in dB(A)

I 53 55 60 II 57 60 65 III 60 65 70 IV 65 70 75 222

Valori limite d'esposizione in Lrn per la prima (ore 22-23), la seconda (ore 23-24) e l'ultima ora della notte (ore 5-6) Grado di sensibilità

(art. 43)

Valore di pianificazione Valore limite d'immissione Valore d'allarme Lrn in dB(A)

Lrn in dB(A)

Lrn in dB(A)

I 43 45 55 II 47/50 1

50/55 1

60/65 1

III 50 55 65 IV 55 60 70 1

I valori più alti valgono per la prima ora della notte (ore 22-23).

23

Valori limite d'esposizione in L max Oltre ai valori limite d'esposizione in Lrk, per il rumore del traffico sugli aerodromi civili sui quali circolano esclusivamente elicotteri (eliporti) valgono i valori limite d'esposizione seguenti in L max: Grado di sensibilità

(art. 43)

Valore di pianificazione Valore limite d'immissione Valore d'allarme L

max in dB(A)

L

max in dB(A)

L

max in dB(A)

I 70 75 85 II 75 80 90 III 80 85 90 IV 85 90 95

Protezione dell'equilibrio ecologico 32

814.41

3

Determinazione del livello di valutazione Lrk per il rumore del traffico di velivoli piccoli 31 Principi

1

Il livello di valutazione Lrk per il rumore del traffico di velivoli piccoli è la somma del livello energetico medio Leqk, ponderato A, e della correzione del livello K: Lrk = Leqk + K 2 Il livello energetico medio di rumore Leqk è determinato per il numero medio di movimenti di volo (numero di movimenti di volo n), durante un'ora di traffico di punta medio.

3

È considerato movimento di volo ogni atterraggio e ogni decollo effettuato da velivoli piccoli. Le manovre di riattaccata contano come due movimenti di volo.

32

Numero di movimenti di volo n per gli aerodromi civili

esistenti

Per gli aerodromi civili esistenti, il numero di movimenti di volo n è calcolato nel modo seguente: a. si determinano i sei mesi di un anno d'esercizio nei quali il traffico è più intenso;

b. si calcola, per la durata di questi sei mesi, il numero medio di movimenti per ciascuno dei sette giorni della settimana; le medie di ciascuno dei due giorni della settimana nei quali il traffico è più intenso sono designate N1 e N2; c. a partire da N1 e N2 si calcola n effettuando la media sulle dodici ore diurne, secondo la formula seguente: n = (N1 + N2)/24

33

Numero di movimenti di volo n per gli aerodromi civili

nuovi

1

Per gli aerodromi civili che vengono costruiti o modificati, il numero di movimenti di volo n è calcolato sulla base delle previsioni di sviluppo del traffico.

2

Se non è possibile stabilire previsioni dettagliate, n è calcolato a partire dal numero annuo di movimenti di volo N previsti, secondo la formula seguente: n = (N ⋅ 2,4)/(365 ⋅ 12)

Inquinamento fonico 33

814.41

34

Correzioni del livello La correzione del livello K è calcolata a partire dal numero annuo di movimenti di volo N, secondo la formula seguente: K = 0 für N < 15 000

K = 10

⋅ log (N/15 000) per N ≥ 15 000 4

Determinazione del livello di valutazione Lr per il traffico globale sugli aerodromi civili con traffico di velivoli grandi 41 Principi 1

Per il rumore del traffico globale sugli aerodromi civili sui quali circolano velivoli grandi, il livello di valutazione Lr per l'attività aerea determinante viene calcolato separatamente per il giorno (ore 6-22), per la prima (ore 22-23), la seconda (ore 23-24) e l'ultima ora della notte (ore 5-6).

2

Per il rumore del traffico globale sugli aerodromi civili sui quali circolano velivoli grandi, il livello di valutazione diurno Lrt viene calcolato come segue a partire dal livello di valutazione Lrk per velivoli piccoli e Lrg per velivoli grandi: Lrt = 10 · log (10 0,1 · Lrk + 10 0,1 · Lrg) 3 Per il rumore prodotto dal traffico di velivoli grandi, il livello di valutazione diurno Lrg è la somma del livello energetico medio Leqg, ponderato A, prodotto dall'esercizio degli aeromobili nel lasso di tempo che va dalle ore 6 alle 22 nella media annua: Lrg = Leqg 4 Il livello di valutazione Lrn, per la notte per il rumore prodotto dal traffico di velivoli grandi è il livello energetico medio Leqn ponderato A, calcolato come media su un'ora prodotto dall'esercizio degli aeromobili nel lasso di tempo che va dalle 22 alle 23, dalle 23 alle 24 e dalle 5 alle 6 nella media annua: Lrn = Leqn 42 Attività

aerea

determinante 1

I livelli medi Leqg e Leqn sono determinati sulla base dei dati d'esercizio.

2

Per gli aerodromi civili in via di costruzione o modificazione, l'attività aerea è calcolata sulla base delle previsioni di sviluppo del traffico.

3

I voli effettuati dopo la seconda (ore 23-24) e prima dell'ultima ora della notte (ore 5-6) sono computati nella seconda ora della notte (ore 23-24).

Protezione dell'equilibrio ecologico 34

814.41

5

Determinazione del livello di rumore massimo medio L

max per gli eliporti 1

Per gli eliporti, il livello di rumore massimo medio L max è la media energetica del livello di rumore massimo di un numero rappresentativo di sorvoli o di passaggi.

2

Le misurazioni per determinare il livello di rumore massimo medio L max devono essere effettuate o con il sonometro regolato su «SLOW» o con il registratore di livello regolato alla velocità di scrittura di 16 mm/s.

Inquinamento fonico 35

814.41

Allegato 6

(art. 40 cpv. 1)

Valori limite d'esposizione al rumore dell'industria e delle arti e mestieri 1 Campo

d'applicazione 1

I valori limite d'esposizione di cui alla cifra 2 valgono per il rumore prodotto: a. dagli impianti dell'industria, delle arti e mestieri e dell'agricoltura; b. dal trasbordo presso gli impianti dell'industria, delle arti e mestieri e dell'agricoltura come pure nelle stazioni ferroviarie e negli aeroporti;

c. dal traffico sugli areali degli impianti dell'industria, delle arti e mestieri e sulle aie delle aziende agricole; d. dagli edifici adibiti a parcheggio e dai parcheggi di una certa grandezza fuori delle strade;

e. dagli impianti di riscaldamento, di ventilazione e di climatizzazione.

2

Gli impianti di produzione d'energia, di smaltimento e di trasporto, le teleferiche e le funicolari, le sciovie e gli impianti destinati alla pratica di sport motorizzati, che sono fatti funzionare regolarmente per periodi di tempo prolungati, sono equiparati agli impianti dell'industria e delle arti e mestieri.

2

Valori limite d'esposizione al rumore Grado di sensibilità

(art. 43)

Valore di

pianificazione

Lr in dB (A)

Valore limite

d'immissione

Lr in dB (A)

Valore d'allarme

Lr in dB (A)

Giorno Notte Giorno Notte Giorno Notte I

50 40 55 45 65 60

II

55 45 60 50 70 65

III

60 50 65 55 70 65

IV

65 55 70 60 75 70

Protezione dell'equilibrio ecologico 36

814.41

3

Determinazione del livello di valutazione 31 Principi

1

Il livello di valutazione del rumore Lr dell'industria e delle arti e mestieri e degli altri rumori simili è calcolato separatamente per il giorno (dalle ore 7 alle 19) e per la notte (dalle ore 19 alle 7) a partire dai livelli di valutazione parziali Lr,i di ciascuna fase di rumore: Lr = 10 ⋅ log

Σ 100,1 ⋅ Lr,i i

2

Il livello di valutazione parziale Lr,i è calcolato per la durata media giornaliera della fase di rumore, con la formula seguente: Lr,i = Leq,i + K1,i + K2,i + K3,i + 10 ⋅ log (ti/to)

dove Leq,i

livello energetico medio di rumore, ponderato A, durante la fase di rumore i K1,i

correzione del livello per la fase di rumore i; K2,i

correzione del livello per la fase di rumore i; K3,i

correzione del livello per la fase di rumore i; ti

durata media giornaliera in minuti della fase di rumore i; to = 720

minuti.

3

Le fasi di rumore sono i periodi durante i quali il livello sonoro e le componenti tonali ed impulsive sono percepiti in modo uniforme sul luogo dell'immissione.

32

Durata giornaliera media delle fasi di rumore 1

La durata giornaliera media (ti) della fase di rumore i è calcolata a partire dalla sua durata annua (Ti) e dal numero di giorni d'esercizio all'anno (B), con la formula seguente: ti = Ti/B 2 Per gli impianti nuovi o modificati la durata giornaliera media della fase di rumore i è determinata a partire dalle previsioni d'esercizio.

33

Correzioni del livello 1

La correzione del livello K1 è uguale a: a. 5, per il rumore ai sensi della cifra 1 capoverso 1 lettera a e b; b. 0, per il rumore ai sensi della cifra 1 capoverso 1 lettera c; c. 0 il giorno e 5 la notte, per il rumore ai sensi della cifra 1 capoverso 1 lettera d; d. 5 il giorno e 10 la notte, per il rumore ai sensi della cifra 1 capoverso 1 lettera e.

Inquinamento fonico 37

814.41

2

La correzione del livello K2 tiene conto dell'udibilità della componente tonale del rumore sul luogo dell'immissione ed è uguale a: a. 0, se la componente tonale non è udibile; b. 2, se la componente tonale è debolmente udibile; c. 4, se la componente tonale è distintamente udibile; d. 6, se la componente tonale è fortemente udibile.

3

La correzione del livello K3 tiene conto dell'udibilità della componente impulsiva del rumore sul luogo dell'immissione ed è uguale a: a. 0, se la componente impulsiva non è udibile; b. 2, se la componente impulsiva è debolmente udibile; c. 4, se la componente impulsiva è distintamente udibile; d. 6, se la componente impulsiva è fortemente udibile.

Protezione dell'equilibrio ecologico 38

814.41

Allegato 7 49 (art. 40 cpv. 1)

Valori limite d'esposizione al rumore degli impianti di tiro 1 Campo

d'applicazione 1

I valori limite d'esposizione di cui alla cifra 2 valgono per il rumore degli impianti di tiro nei quali si tira su bersagli mobili o fissi esclusivamente con armi da fuoco portatili e da pugno. Fanno eccezione gli impianti siti sul terreno o nelle immediate vicinanze delle piazze di tiro e d'esercizio militari permanenti.

2

I valori limite d'esposizione di cui alla cifra 2 non valgono per il rumore dei tiri con munizione di piccolo calibro.

3

Gli impianti di tiro sono considerati impianti pubblici quando sono utilizzati per gli esercizi di tiro conformemente agli articoli 62 e 63 della legge militare del 3 febbraio 199550.

2

Valori limite d'esposizione al rumore Grado di sensibilità

(art. 43)

Valore di

pianificazione

Valore limite

d'immissione

Valore d'allarme

Lr in dB (A)

Lr in dB (A)

Lr in dB (A)

I

50 55 65

II

55 60 7551

III

60 65 7552

IV

65 70 8053

Per gli impianti con una correzione del livello K < -15 nessun valore d'allarme è applicabile. Per tali impianti i provvedimenti d'isolamento acustico ai sensi dell'articolo 15 non sono necessari.

3

Determinazione del livello di valutazione 31 Principi

1

Il livello di valutazione Lr per il rumore degli impianti di tiro è la somma del livello di rumore medio (media energetica) di un singolo colpo di fuoco L e della correzione del livello K: 49

Aggiornato giusta il n. II dell'O del 24 gen. 1996 (RU 1996 759) e il n. I dell'O del 16 giu. 1997, in vigore dal 1° ago. 1997 (RU 1997 1588): 50

RS 510.10

51

RU 1987 874

52

RU 1987 874

53

RU 1987 874

Inquinamento fonico 39

814.41

Lr = L+K 2

Le misurazioni per determinare il livello di rumore di un singolo colpo devono essere effettuate con il sonometro regolato su «FAST».

3

Quando su un impianto si tira a più distanze, il livello di rumore di un singolo colpo e la correzione del livello devono essere determinati separatamente per ciascuna distanza di tiro. A partire dai livelli di rumore dei singoli colpi Li e dai fattori di correzione Ki così determinati, il livello di valutazione del rumore Lr è calcolato con la formula seguente: Lr = 10 ⋅ log

Σ 100,1 ⋅ (Li+Ki) i

32 Correzione del

livello

1

La correzione del livello K è calcolata con la formula seguente: K = 10

⋅ log (Dw + 3 ⋅ Ds) + 3 ⋅ log M - 44 dove Dw

numero annuo di semigiornate di tiro durante la settimana, calcolato sulla media di tre anni; Ds

numero annuo di semigiornate di tiro durante la domenica; calcolato sulla media di tre anni; M

numero annuo di tiri, calcolato sulla media di tre anni.

2

Ogni tiro, effettuato sia in mattinata sia nel pomeriggio, di durata superiore a due ore conta come semigiornata di tiro. Se dura due ore o meno, conta come mezza semigiornata.

3

Per determinare il numero di semigiornate di tiro ed il numero di colpi sparati, si tiene conto di tutti i tiri che si svolgono regolarmente nell'arco di tre anni. I tiri militari straordinari o irregolari non sono presi in considerazione.

4

Per gli impianti nuovi o modificati il numero di semigiornate di tiro ed il numero di colpi sparati sono determinati in base alle previsioni d'esercizio.

Protezione dell'equilibrio ecologico 40

814.41

Allegato 854 (art. 40 cpv. 1)

Valori limite d'esposizione al rumore degli aerodromi militari

1 Campo

d'applicazione 1

I valori limite di cui alla cifra 2 valgono per il rumore del traffico aereo degli aerodromi militari.

2

Sono considerati aerodromi militari anche gli aeroporti regionali e i campi d'aviazione civili utilizzati dall'aviazione militare.

3

Gli elicotteri sono parificati ai velivoli ad elica.

4

Il rumore prodotto sugli aerodromi militari da officine di riparazione, aziende di manutenzione e altri impianti d'esercizio simili è equiparato al rumore degli impianti dell'industria e delle arti e mestieri (allegato 6 cifra 1).

2

Valori limite d'esposizione al rumore 21

Valori limite d'esposizione in Lr Valore di pianificazione

Valore limite

d'immissione

Valore

d'allarme

Grado

di sensibilità

(art. 43)

Lrz in dB(A)

Lr in dB(A)

Lr in dB(A)

I 50

55

65

II 60 65 70 III 60 65 70 IV 65 70 75 22

Valori limite d'esposizione in Lrz Per il rumore del traffico aereo civile degli aerodromi militari, oltre ai valori limite d'esposizione in Lr valgono i valori limite d'esposizione in Lr giusta l'allegato 5, qui di seguito denominati Lrz: 54

Introdotto dal n. II dell'O del 27 giu. 1995 (RU 1995 3694). Aggiornato giusta il n. II cpv. 2 dell'O del 12 apr. 2000 (RU 2000 1388).

Inquinamento fonico 41

814.41

Valore di pianificazione

Valore limite

d'immissione

Valore

d'allarme

Grado

di sensibilità

(art. 43)

Lrz in dB(A)

Lrz in dB(A)

Lrz in dB(A)

I 50

55

65

II 55 60 70 III 60 65 70 IV 65 70 75 3

Determinazione del livello di valutazione 31 Principi

1

Il livello di valutazione Lr per il rumore degli aerodromi militari viene calcolato a partire dai livelli di valutazione per il rumore dei voli militari Lrm e civili Lrz, secondo la formula seguente: Lr = 10 · log (100,1 · Lrm + 100,1 · Lrz) 2

Il livello di valutazione Lrz è determinato giusta l'allegato 5 cifre 3 e 4, analogamente al relativo livello Lr per gli aerodromi civili.

3

Il livello di valutazione Lrm si calcola a partire dai livelli di valutazione parziali del rumore dei velivoli a reazione Lrj e ad elica Lrp, secondo la formula seguente: Lrm = 10 · log (100,1 · Lrj + 100,1 · Lrp) 4

Il livello di valutazione parziale Lrj è la somma del livello energetico medio Leqj, ponderato A, prodotto da velivoli a reazione, e della correzione del livello K0 e K1: Lrj = Leqj + K0 + K1 5 Il livello di valutazione parziale Lrp è la somma del livello energetico medio Leqp, ponderato A, prodotto da velivoli ad elica, e della correzione del livello K0 e K2: Lrp = Leqp + K0 + K2 6 I livelli energetici medi Leqj e Leqp vengono determinati sulla base del numero medio orario di movimenti di volo dei velivoli a reazione e di quelli ad elica, calcolato separatamente (numero di movimenti nj e np) durante un giorno di traffico medio.

7

È considerato movimento di volo ogni atterraggio e ogni decollo di velivoli a reazione e ad elica. Le manovre di atterraggio con decollo immediato contano come due movimenti di volo.

Protezione dell'equilibrio ecologico 42

814.41

32

Numero di movimenti di volo nj e np per gli aerodromi

militari

1

Per gli aerodromi militari esistenti, i numeri di movimenti di volo nj e np si calcolano nel modo seguente:

a. si determinano, separatamente per velivoli a reazione e ad elica, i sei mesi di un anno d'esercizio nei quali il traffico è più intenso; b. si calcola, per la durata di questi sei mesi, il numero di movimenti di volo effettuati da velivoli a reazione Mj e ad elica Mp; c. a partire da Mj e Mp si calcolano i numeri di movimenti di volo nj e np, effettuando la media su 130 giorni e sulle 12 ore diurne, secondo la formula seguente:

nj = Mj/(12 · 130)

np = Mp/(12 · 130)

2

Per gli aerodromi militari costruendi o modificandi, i numeri di movimenti di volo nj e np si calcolano sulla base delle previsioni di sviluppo del traffico.

33 Correzione del

livello

1

La correzione del livello K0 è uguale a -8.

2

La correzione del livello K1 si calcola a partire dal numero annuo di movimenti di volo di velivoli a reazione Nj, secondo la formula seguente: K1 = 0 per Nj < 15 000 K1 = 10 · log (Nj/15 000) per Nj ≥ 15 000 3 La correzione del livello K2 si calcola a partire dal numero annuo di movimenti di volo di velivoli ad elica Np, secondo la formula seguente: K2 = 0 fper Np < 15 000 K2 = 10 · log (Np/15 000) per Np ≥ 15 000