1
Ordinanza
concernente l'importazione di animali della specie equina (Ordinanza sull'importazione di equini, OIEq) del 7 dicembre 1998 (Stato 27 giugno 2006) Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 177 capoverso 1 della legge del 29 aprile 19981 sull'agricoltura
(LAgr),2 ordina:
Art. 1
3 Campo d'applicazione
La presente ordinanza si applica agli animali della specie equina delle voci di tariffa4 menzionate nell'allegato. Essa non si applica agli animali da macello, ai cavalli e agli asini selvatici.
Art. 2
5
a6 Eccezione all'obbligo del permesso d'importazione Gli animali della specie equina facenti parte di masserizie in trasloco, di beni d'equipaggiamento, di un'eredità non necessitano di alcun permesso generale d'importazione.
Art. 3
Disposizioni particolari per l'importazione 1
...7
2
I puledri accompagnati dalla giumenta (fino all'età di sei mesi) possono essere importati all'aliquota di dazio del contingente (ADC), senza essere computati nella quota del contingente doganale, se: RU 1999 107
1 RS
910.1
2
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 giu. 2006, in vigore dal 1°gen. 2007 (RU 2006 2535).
3
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 giu. 2006, in vigore dal 1°gen. 2007 (RU 2006 2535).
4 RS
632.10 allegato 5
Abrogato dal n. I dell'O del 21 set. 2001 (RU 2001 2511).
6
Introdotto dal n. I dell'O del 10 gen. 2001, in vigore dal 1° mar. 2001 (RU 2001 313).
7
Abrogato dal n. I dell'O del 21 set. 2001 (RU 2001 2511).
916.322.1
Agricoltura
2
916.322.1
a. la madre, gravida, è stata esportata con carta di passo; oppure b. l'appartenenza del puledro alla giumenta da importare è comprovata e se il puledro è munito di un documento d'identificazione della corrispondente organizzazione d'allevamento riconosciuta.
3
...8
Art. 4
9
a10
Art. 5
Esecuzione
L'Ufficio federale dell'agricoltura esegue la presente ordinanza, nella misura in cui altre autorità non siano state incaricate della sua esecuzione.
Art. 6
11
Art. 7
Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1999.
8
Abrogato dal n. I dell'O del 21 set. 2001 (RU 2001 2511).
9
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 giu. 2006, in vigore dal 1°gen. 2007 (RU 2006 2535).
10 Introdotto dal n. I dell'O del 21 set. 2001 (RU 2001 2511). Abrogato dal n. I dell'O del 9 giu. 2006, con effetto dal 1°gen. 2007 (RU 2006 2535).
11 Abrogato dal n. I dell'O del 21 set. 2001 (RU 2001 2511).
Importazione di equini 3
916.322.1
Allegato12
(art. 1)
Voce di tariffa
Designazione degli animali 0101.
Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi: - riproduttori di razza pura: - - cavalli:
1011
- - - importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 1) 1019
- - - altri (importati al di fuori del contingente doganale) - - asini:
1021
- - - importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 1) 1029
- - - altri (importati al di fuori del contingente doganale) altri:
- - asini, muli e bardotti: - - - altri (esclusi quelli da macello e gli asini selvatici): 9021
- - - - importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 1) 9029
- - - - altri (importati al di fuori del contingente doganale) - - altri:
- - - altri (esclusi quelli da macello): 9095
- - - - importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 1) - - - - altri:
9096
- - - - - con un'altezza al garrese superiore a 1,48 m 9097
- - - - - con un'altezza al garrese superiore a 1,35 m, ma non eccedente 1,48 m
9098
- - - - - con un'altezza al garrese non eccedente 1,35 m 12 Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 9 giu. 2006, in vigore dal 1°gen. 2007 (RU 2006 2535).
Agricoltura
4
916.322.1