Abrogato per 01.01.2008

01.05.2007 - 01.01.2008
01.01.2007 - 30.04.2007
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01.01.2004 - 31.12.2006
01.01.2002 - 31.12.2003
01.03.2001 - 31.12.2001
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1

Ordinanza

concernente l'importazione di animali della specie equina (Ordinanza sull'importazione di equini, OIEq) del 7 dicembre 1998 (Stato 27 giugno 2006) Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 177 capoverso 1 della legge del 29 aprile 19981 sull'agricoltura
(LAgr),2 ordina:

Art. 1

3 Campo d'applicazione

La presente ordinanza si applica agli animali della specie equina delle voci di tariffa4 menzionate nell'allegato. Essa non si applica agli animali da macello, ai cavalli e agli asini selvatici.


Art. 2


5


a6 Eccezione all'obbligo del permesso d'importazione Gli animali della specie equina facenti parte di masserizie in trasloco, di beni d'equipaggiamento, di un'eredità non necessitano di alcun permesso generale d'importazione.


Art. 3

Disposizioni particolari per l'importazione 1

...7

2

I puledri accompagnati dalla giumenta (fino all'età di sei mesi) possono essere importati all'aliquota di dazio del contingente (ADC), senza essere computati nella quota del contingente doganale, se: RU 1999 107

1 RS

910.1

2

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 giu. 2006, in vigore dal 1°gen. 2007 (RU 2006 2535).

3

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 giu. 2006, in vigore dal 1°gen. 2007 (RU 2006 2535).

4 RS

632.10 allegato 5

Abrogato dal n. I dell'O del 21 set. 2001 (RU 2001 2511).

6

Introdotto dal n. I dell'O del 10 gen. 2001, in vigore dal 1° mar. 2001 (RU 2001 313).

7

Abrogato dal n. I dell'O del 21 set. 2001 (RU 2001 2511).

916.322.1

Agricoltura

2

916.322.1

a. la madre, gravida, è stata esportata con carta di passo; oppure b. l'appartenenza del puledro alla giumenta da importare è comprovata e se il puledro è munito di un documento d'identificazione della corrispondente organizzazione d'allevamento riconosciuta.

3

...8


Art. 4


9

Assegnazione delle quote del contingente doganale Le quote del contingente doganale 01 sono assegnate secondo l'ordine di accettazione delle dichiarazioni d'importazione.

a10

Art. 5

Esecuzione

L'Ufficio federale dell'agricoltura esegue la presente ordinanza, nella misura in cui altre autorità non siano state incaricate della sua esecuzione.


Art. 6


11



Art. 7

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1999.

8

Abrogato dal n. I dell'O del 21 set. 2001 (RU 2001 2511).

9

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 giu. 2006, in vigore dal 1°gen. 2007 (RU 2006 2535).

10 Introdotto dal n. I dell'O del 21 set. 2001 (RU 2001 2511). Abrogato dal n. I dell'O del 9 giu. 2006, con effetto dal 1°gen. 2007 (RU 2006 2535).

11 Abrogato dal n. I dell'O del 21 set. 2001 (RU 2001 2511).

Importazione di equini 3

916.322.1

Allegato12

(art. 1)

Voce di tariffa

Designazione degli animali 0101.

Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi: - riproduttori di razza pura: - - cavalli:

1011

- - - importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 1) 1019

- - - altri (importati al di fuori del contingente doganale) - - asini:

1021

- - - importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 1) 1029

- - - altri (importati al di fuori del contingente doganale) altri:

- - asini, muli e bardotti: - - - altri (esclusi quelli da macello e gli asini selvatici): 9021

- - - - importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 1) 9029

- - - - altri (importati al di fuori del contingente doganale) - - altri:

- - - altri (esclusi quelli da macello): 9095

- - - - importati nei limiti del contingente doganale (n. cont. 1) - - - - altri:

9096

- - - - - con un'altezza al garrese superiore a 1,48 m 9097

- - - - - con un'altezza al garrese superiore a 1,35 m, ma non eccedente 1,48 m

9098

- - - - - con un'altezza al garrese non eccedente 1,35 m 12 Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 9 giu. 2006, in vigore dal 1°gen. 2007 (RU 2006 2535).

Agricoltura

4

916.322.1