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742.161

Ordinanza
concernente le inchieste sulla sicurezza
in caso di eventi imprevisti nei trasporti

(OIET)

del 17 dicembre 2014 (Stato 1° febbraio 2015)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 15a capoversi 1 e 5, 15b capoverso 6, 15c e 95 della legge federale del 20 dicembre 19571 sulle ferrovie (Lferr);
visto l'articolo 12 capoverso 1 della legge federale del 5 ottobre 19902 sui binari di raccordo ferroviario;
visto l'articolo 5 capoverso 2 della legge federale del 23 settembre 19533 sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera;
visti gli articoli 25 capoversi 1 e 5, 26 capoverso 6 e 26a capoverso 1 della legge federale del 21 dicembre 19484 sulla navigazione aerea (LNA);
in esecuzione del regolamento (UE) n. 996/20105 nella versione vincolante per la Svizzera in virtù del numero 3 dell'allegato all'Accordo del 21 giugno 19996 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo;
e in esecuzione della direttiva 2004/49/CE7 nella versione vincolante per la Svizzera in virtù dell'allegato 1 all'Accordo del 21 giugno 19998 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e
per ferrovia,

ordina:

1 RS 742.101

2 RS 742.141.5

3 RS 747.30

4 RS 748.0

5 Regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sulle inchieste e la prevenzione di incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile e che abroga la direttiva 94/56/CE, GU L 295 del 12.11.2010, pag. 35-50.

6 RS 0.748.127.192.68

7 Direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (direttiva sulla sicurezza delle ferrovie), GU L 164 del 30.4.2004, pag. 44; modificata da ultimo dalla direttiva 2009/149/CE, GU L 313 del 28.11.2009, pag. 65.

8 RS 0.740.72

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

1 La presente ordinanza disciplina le notifiche e le inchieste relative a eventi imprevisti concernenti:

a.
le imprese ferroviarie, di trasporto a fune, di autoservizi, filoviarie e di navigazione titolari di una concessione federale, nonché i binari di raccordo (trasporti pubblici);
b.
l'aviazione civile in Svizzera e gli aeromobili svizzeri all'estero;
c.
la navigazione marittima con navi iscritte nel registro del naviglio svizzero.

2 Disciplina l'organizzazione e i compiti del Servizio d'inchiesta svizzero sulla sicurezza (SISI).

Art. 2 Scopo e oggetto dell'inchiesta

1 L'inchiesta ha quale scopo la prevenzione di ulteriori eventi imprevisti.

2 Sono oggetto di inchiesta le cause e le circostanze a livello tecnico, di esercizio, umano, organizzativo e di sistema che hanno condotto all'evento imprevisto.

Art. 3 Eventi imprevisti

Per eventi imprevisti s'intendono:

a.
nel settore dei trasporti pubblici, gli eventi di cui agli articoli 15 e 16;
b.
nell'aviazione civile, gli incidenti e gli inconvenienti secondo l'articolo 2 del regolamento (UE) n. 996/2010;
c.
nella navigazione marittima, gli eventi che obbligano lo Stato di bandiera ad aprire un'inchiesta conformemente al numero 7 dell'articolo 94 della Convenzione delle Nazioni Unite del 10 dicembre 19829 sul diritto del mare.
Art. 4 Trasporti pubblici: definizioni specifiche

Nel settore dei trasporti pubblici s'intende per:

a.
incidente: evento che ha per conseguenza il ferimento mortale o grave di una persona, un danno materiale considerevole o un incidente rilevante ai sensi dell'ordinanza del 27 febbraio 199110 sulla protezione contro gli incidenti rilevanti;
b.
quasi incidente: evento che ha quasi causato un incidente, il quale non sarebbe stato impedito da dispositivi di sicurezza automatici;
c.
ferita mortale: ferita subita da una persona a causa di un incidente e che ne comporta il decesso entro 30 giorni dall'incidente;
d.
ferita grave: ferita subita da una persona a causa di un incidente e il cui trattamento rende necessario un ricovero in ospedale di oltre 24 ore;
e.
ferita lieve: ferita di una persona che rende necessarie cure mediche ambulatoriali;
f.
danno materiale considerevole: danno materiale risultante direttamente da un incidente e il cui importo supera i 50 000 franchi nel caso degli impianti di trasporto a fune o 180 000 franchi nel caso degli altri mezzi di trasporto;
g.
perturbazione importante: perturbazione che provoca l'interruzione dell'esercizio di una tratta per almeno sei ore;
h.
evento straordinario: evento imputabile a un guasto tecnico di impianti per la sicurezza, a misure di sicurezza carenti o difettose o a errori umani in materia di sicurezza;
i.
evento concernente merci pericolose: evento secondo la sezione 1.8.5 del Regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia delle merci pericolose (RID)11, Appendice C della Convenzione del 9 maggio 198012 relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) nel tenore del Protocollo di modifica del 3 giugno 199913;
j.
caso di superamento del segnale disposto su fermata: evento nel quale una parte di un treno o di un movimento di manovra supera il punto finale ammesso per la sua corsa.

10 RS 814.012

11 Il RID non è pubblicato né nella RU né nella RS. Estratti dell'allegato e delle sue modifiche possono essere richiesti all'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), Vendita delle pubblicazioni federali, 3003 Berna, oppure direttamente all'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF), www.otif.org.

12 RS 0.742.403.1

13 RS 0.742.403.12

Art. 5 Aviazione civile: equivalenza di espressioni

Per interpretare correttamente il regolamento (UE) n. 996/2010 a cui rimanda la presente ordinanza, occorre tenere conto delle equivalenze seguenti:

Espressione nel regolamento (UE) n. 996/2010

Espressione nella presente ordinanza

relazione finale

testimoni

rapporto finale

persone in grado di fornire informazioni utili

Sezione 2: Organizzazione e compiti del SISI

Art. 6 Statuto

Il SISI è una commissione extraparlamentare secondo gli articoli 57a-57g della legge del 21 marzo 199714 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione.

Art. 7 Composizione

Il SISI si compone di tre a cinque esperti indipendenti provenienti dai settori dei trasporti interessati.

Art. 9 Indipendenza

1 Il SISI e i suoi membri non sono vincolati a istruzioni.

2 Il SISI prende le misure organizzative necessarie per tutelare i propri interessi ed evitare i conflitti d'interesse.

Art. 10 Compiti del SISI

Il SISI ha i seguenti compiti:

a.
svolge inchieste sugli eventi imprevisti nei trasporti;
b.
stabilisce la propria organizzazione e quella dell'ufficio d'inchiesta, per quanto tale organizzazione non sia disciplinata dalla presente ordinanza o dalla decisione istitutiva;
c.
definisce gli obiettivi e i punti centrali delle sue attività;
d.
assume i membri della direzione dell'ufficio d'inchiesta e il suo restante personale;
e.
designa il servizio notifiche;
f.
provvede alla disponibilità degli inquirenti e degli specialisti necessari per le inchieste;
g.
vigila sull'ufficio d'inchiesta;
h.
approva il rapporto finale (art. 47);
i.
decide in merito alle opposizioni contro le decisioni emanate nell'ambito dell'inchiesta (art. 15b cpv. 4 Lferr, art. 26 cpv. 4 LNA);
j.
assicura un sistema di garanzia della qualità efficace;
k.
stila per ogni esercizio un rapporto annuale sulle sue attività, in particolare sul raggiungimento degli obiettivi, lo presenta al Consiglio federale e lo pubblica.
Art. 11 Compiti della direzione dell'ufficio d'inchiesta

La direzione dell'ufficio d'inchiesta ha i seguenti compiti:

a.
prepara le basi per le decisioni del SISI e informa quest'ultimo regolarmente sulle attività dell'ufficio d'inchiesta; lo informa senza indugio sugli eventi particolari;
b.
svolge tutti i compiti che non sono affidati a un altro organo.
Art. 12 Compiti del servizio notifiche

1 Il servizio notifiche riceve in qualsiasi momento le notifiche di eventi imprevisti.

2 Trasmette immediatamente le notifiche all'ufficio d'inchiesta.

Art. 14 Segreto d'ufficio

1 I membri del SISI, il personale dell'ufficio d'inchiesta e i periti esterni sono tenuti al segreto d'ufficio.

2 Per i membri del SISI, il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni è l'autorità superiore competente per sciogliere dal segreto d'ufficio (art. 320 n. 2 del Codice penale15).

Sezione 3: Obblighi di notifica

Art. 15 Trasporti pubblici: notifiche al servizio notifiche

1 Le imprese di trasporti pubblici notificano immediatamente al servizio notifiche:

a.
gli incidenti;
b.
i quasi incidenti;
c.
gli eventi straordinari;
d.
gli atti di sabotaggio presunti o commessi;
e.
gli incendi di veicoli;
f.
il naufragio, le collisioni e gli incagliamenti di navi.

2 Non devono essere notificati i suicidi manifesti, i tentativi di suicidio manifesti e gli eventi imprevisti sulle strade pubbliche che sono da ricondurre a una violazione delle norme della circolazione stradale.

3 Le imprese ferroviarie coinvolte in un evento imprevisto sulla rete di un gestore dell'infrastruttura notificano tale evento al gestore dell'infrastruttura interessato. Quest'ultimo trasmette immediatamente la notifica al servizio notifiche.

Art. 16 Trasporti pubblici: notifiche all'UFT

1 Le imprese di trasporti pubblici notificano all'Ufficio federale dei trasporti (UFT):

a.
gli eventi di cui all'articolo 15 capoverso 1;
b.
gli eventi che comportano ferite lievi;
c.
gli eventi con danni materiali superiori a 100 000 franchi;
d.
le perturbazioni importanti;
e.
gli eventi concernenti merci pericolose;
f.
le esplosioni e gli incendi di una certa gravità relativi a impianti preposti alla sicurezza;
g.
i suicidi e i tentativi di suicidio che hanno avuto come conseguenza almeno una ferita lieve.

2 Inoltre vanno notificati all'UFT i seguenti eventi:

a.
da parte delle imprese ferroviarie:
1.
i deragliamenti nell'ambito di corse treni o corse di manovra,
2.
le collisioni con altri veicoli o con ostacoli nell'ambito di corse treni o corse di manovra,
3.
la fuga di veicoli ferroviari,
4.
i casi di superamento del segnale disposto su fermata;
b.
da parte delle imprese di trasporto a fune:
1.
i deragliamenti e le rotture di funi,
2.
le cadute e i deragliamenti di veicoli,
3.
le collisioni con altri veicoli, con l'infrastruttura o con ostacoli esterni,
4.
i danni causati da superamenti di profilo,
5.
il mancato funzionamento dei dispositivi di accelerazione o di decelerazione al momento dell'entrata e dell'uscita del veicolo, nonché di freni e di dispositivi di serraggio delle morse,
6.
le cadute di persone dai veicoli.

3 Gli eventi devono essere notificati entro 30 giorni.

Art. 17 Aviazione civile: obbligo di notifica

1 Gli eventi imprevisti nell'aviazione civile sono notificati immediatamente al servizio notifiche dalle persone o dai servizi coinvolti seguenti:

a.
proprietari degli aeromobili;
b.
detentori degli aeromobili;
c.
imprese di trasporto aereo;
d.
personale aeronautico;
e.
organi della sicurezza aerea;
f.
esercenti degli aerodromi;
g.
posti di polizia;
h.
organi doganali;
i.
Ufficio federale dell'aviazione civile.

2 Gli eventi imprevisti concernenti aeromobili ultraleggeri, alianti da pendio, paracadute, cervi volanti, paracadute ascendenti e palloni frenati non devono essere notificati.

Art. 18 Navigazione marittima: obbligo di notifica

L'Ufficio svizzero della navigazione marittima, il comandante della nave, le società di armatori svizzere e le società di classificazione riconosciute dalla Svizzera notificano immediatamente al servizio notifiche gli eventi imprevisti di cui all'articolo 3 lettera c.

Art. 19 Notifica alle autorità estere

1 Se un'impresa estera è coinvolta in un evento imprevisto avvenuto sul territorio svizzero, il SISI lo notifica alle autorità competenti dello Stato in cui ha sede l'impresa.

2 La notifica non può contenere dati personali degni di particolare protezione secondo l'articolo 3 della legge federale del 19 giugno 199216 sulla protezione dei dati.

Sezione 4: Procedura d'inchiesta

Art. 20 Oggetto dell'inchiesta

1 Il SISI esamina gli eventi imprevisti per i quali vi è l'obbligo di notifica al servizio notifiche.

2 Esamina gli eventi imprevisti all'estero soltanto se:

a.
l'inchiesta relativa a un evento imprevisto avvenuto in uno Stato estero concernente un aeromobile svizzero o un aeromobile costruito in Svizzera è affidata alle autorità svizzere;
b.
l'evento imprevisto è avvenuto al di fuori del territorio di uno Stato; oppure
c.
nessuna autorità d'inchiesta estera si occupa dell'inchiesta.

3 Esamina eventi imprevisti concernenti aeromobili utilizzati a scopi doganali o di polizia soltanto se vi è motivo di presumere che l'inchiesta può fornire informazioni importanti per la prevenzione di ulteriori eventi imprevisti.

4 Può esaminare altri eventi imprevisti se vi è motivo di presumere che l'inchiesta può fornire informazioni importanti per la prevenzione di ulteriori eventi imprevisti.

Art. 21 Apertura dell'inchiesta

1 L'ufficio d'inchiesta apre l'inchiesta.

2 Designa la persona responsabile della conduzione dell'inchiesta. Può assegnarle altri collaboratori o ricorrere a periti esterni.

Art. 22 Ricusazione

1 Le persone di cui è prevista la partecipazione all'inchiesta devono ricusarsi se:

a.
hanno un interesse personale nella causa;
b.
sono impiegate presso un'impresa coinvolta, membri dei suoi organi direttivi o incaricate della revisione dei suoi conti;
c.
sono parenti o affini in linea retta o collaterale oppure legate per matrimonio, promessa nuziale o adozione con:
1.
il proprietario, il detentore, l'esercente di un mezzo o di un'infrastruttura di trasporto coinvolti in un evento imprevisto o da esso interessati,
2.
un dirigente o un membro degli organi direttivi di un'impresa coinvolta,
3.
una persona coinvolta nell'evento imprevisto o da esso interessata,
4.
un'altra persona interessata dall'esito della procedura;
d.
hanno per altri motivi una prevenzione nella causa.

2 Chi detiene una partecipazione all'impresa coinvolta, deve comunicarlo alla direzione dell'ufficio d'inchiesta.

3 Se la ricusazione è contestata, decide il SISI.

Art. 26 Registrazione di dati personali

Le autorità di perseguimento penale, i responsabili delle imprese coinvolte ed eventualmente il capo dell'aerodromo registrano i nomi e gli indirizzi delle persone in grado di fornire informazioni utili.

Art. 27 Misure di messa in sicurezza e obbligo di sorveglianza

1 L'ufficio d'inchiesta ordina le misure di messa in sicurezza necessarie, in particolare la sorveglianza del luogo dell'incidente, e decide in merito alla revoca delle misure di restrizione sul luogo dell'incidente. Sono fatte salve le misure prese dalle autorità di perseguimento penale.

2 Le autorità di perseguimento penale nonché le persone responsabili delle operazioni di messa in sicurezza e di soccorso provvedono affinché sul luogo dell'incidente non sia apportata nessuna modifica, tranne quelle indispensabili per le operazioni di messa in sicurezza e di soccorso.

3 I corpi possono essere rimossi solo con il consenso dell'ufficio d'inchiesta e delle autorità di perseguimento penale. Nei casi di tentativo di suicidio manifesto, nei quali sono coinvolte esclusivamente imprese di trasporti pubblici, non è necessario il consenso dell'ufficio d'inchiesta.

4 Le modifiche sul luogo dell'incidente devono essere documentate.

5 Le immagini, le registrazioni sonore, lo stato dei dispositivi di sicurezza e altri dati che potrebbero servire a chiarire le cause e le circostanze dell'evento imprevisto devono essere immediatamente messi al sicuro.

Art. 28 Accesso al luogo dell'incidente

1 Finché non entra in funzione l'ufficio d'inchiesta, l'autorità di perseguimento penale decide chi ha accesso al luogo dell'incidente. In seguito decide l'ufficio d'inchiesta d'intesa con l'autorità penale.

2 Le persone responsabili delle operazioni di messa in sicurezza e di soccorso e le autorità di perseguimento penale hanno libero accesso al luogo dell'incidente.

3 L'accesso è concesso ai rappresentanti delle autorità federali competenti, alle persone accreditate di uno Stato estero nonché ad altre persone in grado di rendere attendibile un interesse giuridico all'esito dell'inchiesta, purché ciò non intralci l'andamento della stessa.

Art. 29 Operazioni d'inchiesta

1 L'ufficio d'inchiesta procede a tutte le operazioni d'inchiesta necessarie. Può rinunciare a operazioni d'inchiesta che comportano costi eccessivi rispetto ai risultati attesi.

2 Può incaricare periti esterni della trattazione di questioni tecniche particolari.

3 Può esigere dalle imprese coinvolte o dagli organi della sicurezza aerea registrazioni elettroniche in una forma leggibile senza particolari difficoltà tecniche.

4 Gli originali delle registrazioni devono essere conservati. Possono essere cancellati soltanto previa autorizzazione dell'ufficio d'inchiesta e dell'autorità penale competente.

Art. 30 Trasporti pubblici: obblighi di assistenza delle imprese ferroviarie

1 Le imprese ferroviarie coinvolte sono tenute, per quanto necessario e possibile, a organizzare il trasporto di membri dell'ufficio d'inchiesta come pure di altre persone partecipanti all'inchiesta dalla più vicina stazione raggiungibile fino al luogo dell'incidente.

2 Sono tenute a mettere a disposizione dell'ufficio d'inchiesta a titolo gratuito il personale immediatamente necessario per le operazioni d'inchiesta sul luogo dell'incidente nonché i mezzi tecnici ausiliari.

3 Per inchieste successive e per corse di prova sono tenute a mettere a disposizione a titolo gratuito l'infrastruttura, il personale, i mezzi tecnici ausiliari e la documentazione necessaria.

Art. 31 Citazione

1 L'ufficio d'inchiesta può citare persone in grado di fornire informazioni utili. La forma e il contenuto della citazione si basano sull'articolo 201 del Codice di procedura penale (CPP)17.

2 La citazione è notificata almeno tre giorni prima del termine stabilito. Nel determinare il giorno e l'ora della comparizione si tiene adeguatamente conto delle disponibilità delle persone da citare.

3 In casi urgenti o con il consenso della persona da citare si può derogare ai requisiti relativi alla forma e ai termini.

Art. 32 Perquisizioni

1 L'ufficio d'inchiesta può perquisire oggetti, carte e registrazioni, case, appartamenti e altri spazi non accessibili al pubblico.

2 Può compiere una perquisizione soltanto con il consenso dell'avente diritto; fanno eccezione le carte e le registrazioni.

3 Il consenso dell'avente diritto non è necessario se vi è motivo di presumere che informazioni importanti atte a chiarire l'evento imprevisto siano celate all'ufficio d'inchiesta.

4 Alle perquisizioni si applicano gli articoli 245-247 nonché 248 capoversi 1, 2 e 4 CPP18.

5 Il Tribunale amministrativo federale decide entro un mese in merito a una domanda di dissigillamento dell'ufficio d'inchiesta. La decisione è definitiva.

Art. 33 Sequestri

1 L'ufficio d'inchiesta può sequestrare oggetti relativi a un incidente, loro parti e altri oggetti utili all'inchiesta.

2 All'esecuzione dei sequestri si applicano gli articoli 264 capoversi 1 e 3, 265 capoversi 1, 2 e 4, 266 capoversi 1 e 2 nonché 267 capoversi 5 e 6 CPP19.

Art. 34 Esami medici

1 L'ufficio d'inchiesta può far eseguire un esame medico dello stato fisico o mentale di persone che hanno partecipato alla conduzione di un mezzo di trasporto coinvolto.

2 Interventi nell'integrità fisica possono essere ordinati soltanto se non arrecano dolori particolari e non compromettono la salute.

3 All'esecuzione degli esami medici si applica l'articolo 252 CPP20.

Art. 35 Autopsie

1 L'ufficio d'inchiesta ordina un'autopsia presso un istituto di medicina legale se le persone che hanno partecipato alla conduzione di un mezzo di trasporto coinvolto sono decedute durante l'incidente o sono decedute in un secondo tempo a causa dell'incidente.

2 Può ordinare l'autopsia di altre persone decedute a causa dell'incidente.

3 Prima di dare il nulla osta alle esequie, informa l'autorità penale competente.

Art. 36 Richiesta di perizie

1 L'ufficio d'inchiesta può chiedere perizie.

2 Si applicano gli articoli 182, 183 capoverso 1, 184 ad eccezione dei capoversi 2 lettera f e 7, 185 ad eccezione dell'accompagnamento coattivo di cui al capoverso 4, 187, 189 e 190 CPP21.

Art. 37 Navigazione marittima: provvedimenti coercitivi

I provvedimenti coercitivi previsti dalla presente ordinanza (art. 31-36) si applicano alla navigazione marittima soltanto se esiste una corrispondente base legale nella legge federale del 23 settembre 1953 sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera.

Art. 41 Verbale

1 Le audizioni delle persone in grado di fornire informazioni utili sono riassunte in un verbale. Le persone sentite e le persone che effettuano l'audizione firmano il verbale. Se una persona sentita non firma, occorre indicarne il motivo nel verbale.

2 L'audizione può essere registrata su un supporto sonoro invece che riassunta in un verbale. La registrazione sonora dell'audizione viene trascritta, per quanto necessario ai fini dell'inchiesta.

3 Il luogo, la data, l'inizio e la fine dell'audizione sono riportati nel verbale o nella registrazione sonora.

Art. 42 Promemoria

1 L'esame degli oggetti relativi all'incidente, i sopralluoghi, le misure volte a ricostruire la dinamica dell'evento imprevisto, i colloqui informativi e altre operazioni d'inchiesta sono annotati in promemoria.

2 I promemoria sono datati e firmati dalla persona responsabile della conduzione dell'inchiesta o dalla persona incaricata.

Art. 43 Rapporto preliminare

1 Non appena conosce gli elementi essenziali della dinamica di un evento imprevisto, l'ufficio d'inchiesta stila un rapporto preliminare. Questo contiene almeno i dati riguardanti le persone e i mezzi di trasporto coinvolti, la dinamica dell'evento imprevisto e la persona responsabile della conduzione dell'inchiesta.

2 Il rapporto preliminare è inviato per informazione al personale coinvolto, ai detentori, proprietari ed esercenti dei mezzi di trasporto coinvolti nonché al dipartimento, all'ufficio federale e all'autorità penale competenti. Per la menzione di nomi si applica l'articolo 54.

3 L'informazione alle autorità e organizzazioni estere competenti si basa sul diritto internazionale.

Art. 44 Rapporto intermedio

L'ufficio d'inchiesta comunica immediatamente al dipartimento e all'ufficio federale competenti, in un rapporto intermedio con relative raccomandazioni, i risultati essenziali dell'inchiesta che sono importanti ai fini della prevenzione di eventi imprevisti e che potrebbero richiedere provvedimenti immediati.

Art. 45 Inchiesta sommaria e rapporto sommario: in generale

1 L'ufficio d'inchiesta può chiudere un'inchiesta, se dalle prime operazioni d'inchiesta risulta che il suo proseguimento non apporterebbe elementi utili.

2 Nell'ambito dell'inchiesta sommaria può limitarsi a interrogare le persone coinvolte e altre persone interessate.

3 Stila un rapporto sommario. Questo informa sulle persone e i mezzi di trasporto coinvolti nonché sulla dinamica dell'evento imprevisto.

4 Pubblica il rapporto sommario in Internet.

Art. 46 Inchiesta sommaria e rapporto sommario: aviazione civile

1 Gli eventi imprevisti relativi ad aeromobili con massa massima ammissibile al decollo inferiore a 2250 kg sono oggetto soltanto di un'inchiesta sommaria.

2 Sono oggetto tuttavia di un'inchiesta completa se:

a.
una persona è rimasta ferita mortalmente o gravemente;
b.
vi è motivo di supporre che l'evento imprevisto si sia verificato a causa di una carente navigabilità, sempre che questa non sia da imputare esclusivamente al carrello d'atterraggio;
c.
si tratta di voli commerciali o voli d'istruzione e l'aeromobile è stato notevolmente danneggiato;
d.
l'ufficio d'inchiesta ritiene particolarmente utile svolgere un'inchiesta completa sull'evento imprevisto;
e.
nel caso di eventi imprevisti relativi ad aeromobili esteri, l'autorità d'inchiesta estera chiede un'inchiesta completa.

3 Gli eventi imprevisti relativi a motoveleggiatori, alianti, palloni liberi e aeromobili rientranti nella categoria speciale delle autocostruzioni sono oggetto soltanto di un'inchiesta sommaria, salvo se una persona è rimasta ferita mortalmente o gravemente. L'ufficio d'inchiesta può ordinare l'inchiesta completa, se ritiene che sia particolarmente utile al fine della prevenzione degli incidenti.

Art. 47 Rapporto finale

1 L'ufficio d'inchiesta riassume i risultati dell'inchiesta in un rapporto finale.

2 Il rapporto finale informa:

a.
sulle persone, imprese, mezzi di trasporto e infrastrutture di trasporto coinvolti e interessati;
b.
sulla dinamica dell'evento imprevisto nonché sulle cause e circostanze di quest'ultimo;
c.
sull'entità dei danni alle persone e materiali;
d.
sui risultati delle operazioni d'inchiesta e delle perizie.

3 Se sono state riscontrate lacune nella sicurezza, il rapporto finale contiene le corrispondenti raccomandazioni di sicurezza.

4 L'ufficio d'inchiesta trasmette la bozza di rapporto finale per parere alle persone direttamente interessate dall'inchiesta e a quelle in essa direttamente coinvolte nonché al dipartimento e all'ufficio federale competenti.

5 I pareri possono essere inoltrati entro 60 giorni dalla trasmissione della bozza di rapporto finale.

6 L'ufficio d'inchiesta stila il rapporto finale tenendo conto dei pareri e lo sottopone al SISI per approvazione.

7 Invia il rapporto finale alle persone e ai servizi che ne hanno già ricevuto la bozza.

Art. 48 Raccomandazioni di sicurezza

1 Il SISI rivolge le sue raccomandazioni di sicurezza all'ufficio federale competente e ne informa il dipartimento competente. In caso di problemi di sicurezza urgenti informa immediatamente il dipartimento competente. Può prendere posizione sui rapporti di attuazione dell'ufficio federale all'attenzione del dipartimento competente.

2 Gli uffici federali informano periodicamente il SISI e il dipartimento competente sull'attuazione delle raccomandazioni di sicurezza o sulle ragioni per cui hanno rinunciato a prendere misure.

3 Il dipartimento competente può conferire all'ufficio federale competente mandati di attuazione di raccomandazioni di sicurezza.

Art. 49 Riapertura dell'inchiesta

Se, entro dieci anni dall'approvazione del rapporto finale, emergono nuovi fatti essenziali, l'ufficio d'inchiesta riapre l'inchiesta d'ufficio o su domanda.

Art. 50 Spese d'inchiesta

1 Le spese d'inchiesta possono essere addossate alle persone che le hanno cagionate:

a.
nella misura del 50-75 per cento in caso di atto intenzionale;
b.
nella misura del 25-50 per cento in caso di negligenza grave.

2 Le spese relative a compiti di polizia nell'ambito di un evento imprevisto rientrano nelle spese d'inchiesta soltanto se l'ufficio d'inchiesta ha conferito espressamente tali compiti agli organi di polizia.

Art. 51 Consultazione degli atti

1 Possono chiedere la consultazione degli atti:

a.
le persone direttamente interessate dalla procedura d'inchiesta;
b.
l'ufficio federale competente;
c.
le autorità penali cantonali;
d.
le persone partecipanti all'inchiesta rappresentanti uno Stato estero.

2 La consultazione degli atti può essere limitata, negata o rinviata fintantoché lo esige l'interesse dell'inchiesta secondo la presente ordinanza o quello di un'altra inchiesta in corso.

3 Una volta conclusa l'inchiesta, l'ufficio d'inchiesta mette gli atti a disposizione delle autorità inquirenti, giudiziarie e amministrative competenti che ne fanno domanda per le loro procedure.

Art. 52 Termini

1 Le inchieste relative a eventi imprevisti sono concluse entro 12 mesi.

2 Per gli eventi imprevisti relativi a grandi aeromobili o navi si applica un termine di 18 mesi. Per grande aeromobile si intende un aeromobile avente una massa massima ammissibile al decollo di almeno 5700 kg, classificato nella categoria di navigabilità standard, sottocategoria «Trasporto», o che dispone di più di dieci posti a sedere per passeggeri ed equipaggio.

3 Se il termine non può essere rispettato, la persona responsabile della conduzione dell'inchiesta informa la direzione dell'ufficio d'inchiesta e motiva il ritardo. La direzione dell'ufficio d'inchiesta fissa un secondo termine adeguato.

Sezione 5: Pubblicazioni

Art. 53 Rapporti e sintesi del SISI

1 Il SISI pubblica i rapporti preliminari, i rapporti intermedi e i rapporti finali.

2 Pubblica periodicamente, tuttavia almeno una volta all'anno, una sintesi dei rapporti sommari.

3 Pubblica almeno una volta all'anno una sintesi delle raccomandazioni di sicurezza. In tale contesto precisa anche il loro stato di attuazione.

4 Pubblica i rapporti e le sintesi in Internet.

5 Trasmette d'ufficio i rapporti e le sintesi relativi ai corrispondenti settori alle persone e ai servizi seguenti:

a.
imprese di trasporti pubblici e imprese di manutenzione;
b.
nel settore dell'aviazione civile:
1.
imprese di trasporto aereo,
2.
scuole di volo,
3.
imprese di manutenzione,
4.
istruttori di volo,
5.
organi della sicurezza aerea,
6.
capi di aerodromo;
c.
nel settore della navigazione marittima: le società di armatori svizzere;
d.
altre persone e organizzazioni che si occupano di questioni inerenti alla sicurezza aerea o dei trasporti;
e.
alle autorità competenti della Confederazione e dei Cantoni.
Art. 54 Protezione dei dati

1 Nei rapporti e nelle sintesi del SISI non sono menzionati nomi di persone.

2 Fanno eccezione i nomi delle imprese, scuole di volo e imprese di manutenzione coinvolte, dei costruttori dei mezzi di trasporto coinvolti e dei relativi componenti, degli impianti di sicurezza nonché delle infrastrutture e dei relativi componenti.

Art. 55 Statistica

1 Il SISI pubblica annualmente statistiche sugli eventi imprevisti.

2 Fornisce i dati relativi agli eventi imprevisti:

a.
nel settore dell'aviazione civile, all'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (International Civil Aviation Organization, ICAO), alla Conferenza europea dell'aviazione civile (European Civil Aviation Conference, ECAC) e all'Agenzia europea per la sicurezza aerea (European Aviation Safety Agency, EASA);
b.
nel settore della navigazione marittima, all'Organizzazione marittima internazionale (International Maritime Organization, IMO).
Art. 57 Rapporti esteri

1 Il SISI trasmette i rapporti esteri concernenti eventi imprevisti nei quali sono coinvolti mezzi di trasporti di imprese svizzere all'ufficio federale competente e ad altre autorità competenti della Confederazione nonché a tutte le imprese e persone che rendono verosimile un interesse a riguardo.

2 Pubblica tali rapporti in Internet.

Sezione 6: Punibilità della mancata notifica

Art. 58

1 Chi viola l'obbligo di notifica secondo l'articolo 15 capoversi 1 o 3 è punito conformemente all'articolo 86a capoverso 1 lettera e Lferr.

2 Chi viola l'obbligo di notifica secondo l'articolo 17 capoverso 1 è punito conformemente all'articolo 91 capoverso 1 lettera i LNA.

Sezione 7: Disposizioni finali

Allegato

(art. 60)

Modifica di altri atti normativi

Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

...25

25 Le mod. possono essere consultate alla RU 2015 215.