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951.311

Ordinanza
sugli investimenti collettivi di capitale

(Ordinanza sugli investimenti collettivi, OICol)

del 22 novembre 2006 (Stato 1° gennaio 2015)

Il Consiglio federale svizzero,

vista la legge del 23 giugno 20061 sugli investimenti collettivi di capitale
(LICol; detta in seguito legge),

ordina:

Titolo 1: Disposizioni generali

Capitolo 1: Scopo e campo di applicazione

Art. 12 Investitori qualificati secondo il diritto estero

(art. 2 cpv. 1 lett. e LICol)

Sono considerati qualificati secondo il diritto estero ai sensi dell'articolo 2 capo­verso 1 lettera e della legge i seguenti investitori:

a.
gli investitori istituzionali con tesoreria professionale, segnatamente gli intermediari finanziari e gli istituti di assicurazione sottoposti a vigilanza, gli enti di diritto pubblico, gli istituti di previdenza e le imprese con tesoreria professionale;
b.
i privati facoltosi che al momento dell'acquisizione adempiono condizioni comparabili a quelle di cui all'articolo 6;
c.
i privati che hanno concluso un contratto di gestione patrimoniale con un intermediario finanziario sottoposto a vigilanza che acquisisce per loro conto quote di investimenti collettivi di capitale.

2 Introdotto dal n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).

Art. 1a3 Club di investimento

(art. 2 cpv. 2 lett. f LICol)

A prescindere dalla sua forma giuridica, un club di investimento deve adempiere le seguenti condizioni:

a.
i diritti dei soci devono essere indicati nel documento costitutivo determinante per la forma giuridica prescelta;
b.
i soci o una parte di essi adottano le decisioni di investimento;
c.
i soci sono regolarmente informati sullo stato degli investimenti;
d.
il numero di soci non deve superare le 20 persone.

3 Originario art. 1.

Art. 1b4 Gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale non assoggettati

(art. 2 cpv. 2 lett. h LICol)

1 Per il calcolo dei valori soglia dei valori patrimoniali gestiti da gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 lettera h numeri 1 e 2 della legge si applicano i principi seguenti:

a.
sono considerati valori patrimoniali gestiti tutti gli investimenti collettivi di capitale svizzeri ed esteri gestiti dallo stesso gestore patrimoniale di investimenti collettivi di capitale, indipendentemente dal fatto che li gestisca direttamente o mediante delega oppure attraverso una società alla quale è vincolato:
1.
da una direzione omogenea,
2.
da un rapporto di controllo congiunto, o
3.
da una partecipazione importante diretta o indiretta;
b.
il valore è calcolato, tenuto conto di un eventuale effetto leva, su base almeno trimestrale;
c.
per gli investimenti collettivi di capitale costituiti più di 12 mesi prima, il valore soglia può essere calcolato sulla base del valore medio dei valori patrimoniali degli ultimi quattro trimestri;
d.
il valore degli investimenti collettivi di capitale di cui all'articolo 2 capo­verso 2 lettera h numero 2 della legge è calcolato sulla base degli impegni all'investimento o del valore nominale dei corrispondenti contenitori di investimenti collettivi, sempre che gli investimenti alla loro base non abbiano un prezzo risultante dalla negoziazione su un mercato regolamen­tato.

2 La FINMA disciplina i dettagli concernenti il calcolo dei valori patrimoniali e dell'effetto leva di cui al capoverso 1.

3 Il gestore patrimoniale di investimenti collettivi di capitale che supera un valore soglia di cui all'articolo 2 capoverso 2 lettera h numeri 1 e 2 della legge deve notificarlo alla FINMA entro dieci giorni e presentarle una domanda di autorizzazione secondo l'articolo 14 e seguenti entro 90 giorni.

4 Sono considerate società del gruppo imprenditoriale ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 lettera h numero 3 della legge, indipendentemente dalla loro forma giuridica, le imprese di diritto pubblico o privato vincolate tra loro da un'unità economica.

5 Le imprese formano un'unità economica se un'impresa partecipa direttamente o indirettamente con oltre la metà dei diritti di voto o del capitale a un'altra impresa o se la domina in altro modo.

4 Introdotto dal n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).

Art. 1c5 Assoggettamento volontario

(art. 2 cpv. 2bis LICol)

1 I gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale di cui all'articolo 2 capoverso 2 lettera h della legge possono presentare alla FINMA una domanda di autorizzazione secondo l'articolo 14 e seguenti della legge se:

a.
hanno sede in Svizzera; e
b.
il diritto svizzero o il diritto estero applicabile prevede che la gestione patrimoniale di investimenti collettivi di capitale può essere delegata soltanto a un gestore patrimoniale di investimenti collettivi di capitale sottoposto a vigilanza.

2 Essi devono adempiere le stesse condizioni di autorizzazione applicabili a un gestore patrimoniale di investimenti collettivi di capitale soggetto ad autorizzazione.

5 Introdotto dal n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).

Art. 2 Società d'investimento

(art. 2 cpv. 3 LICol)

Le società d'investimento neocostituite il cui prospetto d'emissione prevede la quotazione a una borsa svizzera sono equiparate a società quotate in borsa, sempre che la quotazione sia effettuata entro un anno.

Art. 36 Distribuzione

(art. 3 LICol)

1 L'offerta e la pubblicità di investimenti collettivi di capitale comprende qualsiasi tipo di attività finalizzata all'acquisizione di quote di investimenti collettivi di capitale da parte di un investitore.

2 Su richiesta o su iniziativa dell'investitore ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2 lettera a della legge, le informazioni sono messe a disposizione o gli investimenti collettivi di capitale sono acquisiti se:

a.
le informazioni sono fornite o gli investimenti collettivi di capitale sono acquisiti nel quadro di contratti di consulenza di cui al capoverso 3;
b.
l'investitore, senza essere stato influenzato o contattato in precedenza segnatamente dal gestore patrimoniale di investimenti collettivi di capitale, dal distributore o dal rappresentante, chiede informazioni o acquisisce quote di un determinato investimento collettivo di capitale.

3 Il contratti di consulenza ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2 lettera a della legge sono contratti:

a.
finalizzati a un rapporto di consulenza a titolo oneroso e a lungo termine; e
b.
conclusi in forma scritta con un intermediario finanziario sottoposto a vigilanza ai sensi dell'articolo 10 capoverso 3 lettera a della legge o con un gestore patrimoniale indipendente ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2 let­tera c della legge.

4 Le offerte e la pubblicità di investimenti collettivi di capitale riservati esclusivamente agli investitori ai sensi dell'articolo 10 capoverso 3 lettere a e b della legge non devono poter essere consultate dagli altri investitori qualificati e dagli investitori non qualificati.

5 La pubblicazione di prezzi, corsi, valori di inventario e dati fiscali da parte di intermediari finanziari sottoposti a vigilanza non è considerata distribuzione soltanto se essa non contiene indicazioni di contatto.

6 I piani di partecipazione del personale di cui all'articolo 3 capoverso 2 lettera e della legge devono:

a.
rappresentare un investimento diretto o indiretto nell'impresa del datore di lavoro o in un'altra impresa che, mediante la maggioranza dei voti o in altro modo, rientra in una direzione omogenea con l'impresa del datore di lavoro (gruppo);
b.
essere rivolti a collaboratori:
1.
che al momento dell'offerta non sono licenziati,
2.
per i quali il piano di partecipazione del personale rappresenta una componente dello stipendio.

7 Per i prodotti strutturati i capoversi 4 e 5 si applicano per analogia.

6 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).

Art. 4 Prodotti strutturati

(art. 5 LICol)

1 Un prodotto strutturato può essere distribuito in Svizzera o dalla Svizzera a investitori non qualificati soltanto se:

a.
è emesso, garantito o assicurato in modo equivalente da un intermediario finanziario di cui all'articolo 5 capoverso 1 lettera a numeri 1-3 della legge;
b.
è emesso, garantito o assicurato in modo equivalente da un intermediario finanziario sottoposto a vigilanza di cui all'articolo 5 capoverso 1 lettera a numero 4 della legge che ha una stabile organizzazione in Svizzera, sempre che il prodotto strutturato non sia quotato a una borsa svizzera che garantisce la trasparenza conformemente al capoverso 2 e all'articolo 5 capoverso 2 della legge.7

1bis Si considerano assicurazione equivalente ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1 e 1bis della legge in particolare:

a.
ogni assicurazione giuridicamente vincolante in cui un intermediario finanziario sottoposto a vigilanza di cui all'articolo 5 capoverso 1 lettera a della legge dichiara:
1.
di rispondere degli obblighi di prestazione dell'emittente di un prodotto strutturato,
2.
di dotare finanziariamente l'emittente in modo tale che questi possa soddisfare le pretese degli investitori; o
b.
la messa a disposizione a favore degli investitori di una garanzia reale giuridicamente vincolante detenuta in Svizzera.8

1ter È considerata società veicolo una persona giuridica il cui scopo esclusivo è l'emissione di prodotti strutturati e i cui mezzi possono essere utilizzati soltanto nell'interesse degli investitori.9

2 Se un prodotto strutturato non è emesso, garantito o assicurato in modo equivalente da un intermediario finanziario sottoposto a vigilanza di cui all'articolo 5 capo­verso 1 della legge, il prospetto semplificato ne deve fare espressamente menzione.10

3 Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 5 capoverso 1 lettera a della legge concretizzano i requisiti posti al prospetto semplificato in un regolamento autonomo. Quest'ultimo sottostà all'approvazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA).11

4 L'obbligo di allestire un prospetto semplificato decade se il prodotto strutturato:

a.
è quotato a una borsa svizzera che garantisce la trasparenza ai sensi del capoverso 2 e dell'articolo 5 capoverso 2 della legge; o
b.12
è distribuito non in Svizzera ma dalla Svizzera a investitori non qualificati e, sulla base di disciplinamenti esteri, è garantita la trasparenza ai sensi dell'articolo 5 capoverso 2 della legge.

5 Il prospetto semplificato provvisorio deve segnalare come tali le informazioni a carattere unicamente indicativo e rendere attenti gli investitori sulla data di pubblicazione del prospetto semplificato definitivo. I requisiti posti al prospetto semplificato provvisorio sono retti dal capoverso 3.13

7 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).

8 Introdotto dal n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).

9 Introdotto dal n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).

10 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).

11 Nuovo testo giusta il n. 6 dell'all. all'O del 15 ott. 2008 sugli audit dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5363).

12 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).

13 Introdotto dal n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).

Capitolo 2: Investimenti collettivi di capitale

Art. 514 Definizione di investimento collettivo di capitale

(art. 7 cpv. 3 e 4 LICol)

1 Sono considerati investimenti collettivi di capitale, indipendentemente dalla loro forma giuridica, i patrimoni accumulati da almeno due investitori indipendenti tra loro in vista del loro investimento comune e gestiti da terzi.

2 Gli investitori sono indipendenti tra loro se accumulano patrimoni gestiti legal­mente e di fatto in modo indipendente tra loro.

3 Per le società di uno stesso gruppo imprenditoriale ai sensi dell'articolo 1b capoverso 4, il requisito dell'indipendenza dei patrimoni secondo il capoverso 2 non si applica.

4 Il patrimonio di un investimento collettivo di capitale può essere accumulato da un solo investitore (fondi a investitore unico) se si tratta di un investitore di cui all'articolo 10 capoverso 3 lettera b o c della legge.

5 La limitazione della cerchia degli investitori all'investitore di cui al capoverso 4 è pubblicata nei documenti determinanti di cui all'articolo 15 capoverso 1 della legge.

14 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).

Art. 615 Investitori qualificati

(art. 10 cpv. 3bis e 3ter LICol)

1 È considerata privato facoltoso ai sensi dell'articolo 10 capoverso 3bis della legge ogni persona fisica che al momento dell'acquisizione di investimenti collettivi di capitale adempie una delle condizioni seguenti:

a.
l'investitore dimostra:
1.
sulla base della formazione personale e dell'esperienza professionale oppure di un'esperienza comparabile nel settore finanziario, di disporre delle conoscenze necessarie per capire i rischi degli investimenti, e
2.
di disporre di un patrimonio di almeno 500 000 franchi;
b.
l'investitore conferma per scritto di disporre di un patrimonio di almeno 5 milioni di franchi svizzeri.

2 Al patrimonio di cui al capoverso 1 si aggiungono gli investimenti finanziari direttamente o indirettamente di proprietà dell'investitore, segnatamente:

a.
averi bancari (a vista o a termine);
b.
patrimoni amministrati fiduciariamente;
c.
valori mobiliari (compresi gli investimenti collettivi di capitale e i prodotti strutturati);
d.
strumenti derivati;
e.
metalli preziosi;
f.
assicurazioni sulla vita con valore di riscatto.

3 Non sono considerati investimenti finanziari ai sensi del capoverso 2 segnatamente gli investimenti diretti in immobili e pretese da assicurazioni sociali nonché gli averi della previdenza professionale.

4 Il patrimonio di cui al capoverso 1 lettera b può comprendere valori patrimoniali immobiliari per un massimo di 2 milioni di franchi. I valori patrimoniali immobiliari sono computati al loro valore netto. Il valore netto è calcolato sulla base del valore venale, dedotti tutti i debiti gravanti sull'immobile.

5 L'investitore deve comprovare i valori patrimoniali di cui al capoverso 1 al momento dell'acquisizione.

15 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).

Art. 6a16 Dichiarazione scritta

(art. 10 cpv. 3bis e 3ter LICol)

1 I privati facoltosi che vogliono essere considerati investitori qualificati secondo l'articolo 10 capoverso 3bis della legge devono dichiararlo per scritto. Se è stata creata una struttura di investimento privata per una o più persone facoltose, la dichiarazione può essere consegnata da una persona responsabile della gestione di tale struttura, sempre che la facoltà di provvedere alla consegna le derivi dalla struttura.17

2 L'intermediario finanziario e il gestore patrimoniale indipendente:

a.
informano gli investitori di cui all'articolo 10 capoverso 3ter della legge che essi sono considerati investitori qualificati;
b.
spiegano loro i rischi che ne derivano; e
c.
indicano loro la possibilità di dichiarare per scritto di non volere essere considerati investitori qualificati.

16 Introdotto dal n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).

17 Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. all'O del 5 nov. 2014 sugli audit dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4295).

Capitolo 3: Autorizzazione e approvazione

Sezione 1: In generale

Art. 7 Documenti di autorizzazione

(art. 13 e 14 LICol)

Chiunque richiede un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 13 della legge deve sottoporre i seguenti documenti alla FINMA:

a.
gli statuti e il regolamento di organizzazione nel caso della direzione del fondo, della SICAV e della SICAF;
b.
il contratto di società nel caso della società in accomandita per investimenti collettivi di capitale;
c.
i pertinenti documenti organizzativi nel caso del gerente patrimoniale, del rappresentante di investimenti collettivi di capitale esteri e del distributore.
Art. 8 Esenzione dall'obbligo dell'autorizzazione18

(art. 13 cpv. 3 LICol)

1 Chi dispone di un'autorizzazione in qualità di banca ai sensi della legge
del­l'8 novembre 193419 sulle banche, di commerciante di valori mobiliari ai sensi della legge del 24 marzo 199520 sulle borse o di istituto di assicurazione ai sensi della legge del 17 dicembre 200421 sulla sorveglianza degli assicuratori è esentato dall'obbligo dell'autorizzazione a cui sottostanno i gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale e i distributori.22

1bis Chi dispone di un'autorizzazione in qualità di direzione del fondo è esentato dall'obbligo dell'autorizzazione a cui sottostanno i gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale, i distributori e i rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri.23

2 Chi dispone di un'autorizzazione quale gestore patrimoniale di investimenti collettivi di capitale è esentato dall'obbligo dell'autorizzazione a cui sottostanno i distributori.24

3 I rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri sono esentati dall'ob­bligo dell'autorizzazione a cui sottostanno i distributori.25

4 Gli agenti di istituti di assicurazione, che in virtù di un contratto d'agenzia sono incorporati giuridicamente e di fatto nell'organizzazione dell'istituto di assicurazione, non sottostanno all'obbligo dell'autorizzazione riferito ai distributori. La FINMA disciplina i dettagli.

18 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).

19 RS 952.0

20 RS 954.1

21 RS 961.01

22 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).

23 Introdotto dal n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).

24 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).

25 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).

Art. 926

26 Abrogato dal n. I dell'O del 13 feb. 2013, con effetto dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).

Art. 10 Buona reputazione, gestione ineccepibile e qualifiche professionali

(art. 14 cpv. 1 lett. a LICol)

1 Le persone responsabili della gestione e della direzione devono essere sufficientemente qualificate per l'attività prevista dal profilo della loro formazione, esperienza e carriera attuale.

2 La FINMA stabilisce le condizioni di comprova della buona reputazione, della garanzia di una gestione ineccepibile e delle indispensabili qualifiche specialistiche.

3 Nella valutazione dei requisiti, essa tiene conto tra l'altro dell'attività prevista presso il titolare dell'autorizzazione, nonché del tipo di investimenti previsti.

4 In casi motivati, essa può derogare a questi requisiti.

Art. 11 Persone che detengono una partecipazione qualificata

(art. 14 cpv. 1 lett. b e cpv. 3 LICol)

La FINMA stabilisce le condizioni di comprova della buona reputazione delle persone che detengono una partecipazione qualificata. Essa stabilisce inoltre le condizioni atte a comprovare che il loro influsso non può ripercuotersi ai danni di un'attività commerciale sana e prudente.

Art. 12 Organizzazione d'esercizio

(art. 14 cpv. 1 lett. c LICol)

1 La direzione deve essere composta di almeno due persone. Queste ultime devono essere domiciliate in una località dalla quale possono esercitare la loro attività dirigenziale in modo effettivo e responsabile.

2 Le persone con diritto di firma per conto del titolare dell'autorizzazione devono firmare collettivamente a due.

3 Il titolare dell'autorizzazione deve fissare la sua organizzazione in un apposito regolamento.27

4 Il titolare dell'autorizzazione deve occupare personale adeguato alla sua attività e qualificato in modo corrispondente.

5 La FINMA può esigere una revisione interna, sempre che il volume e il tipo dell'attività la rendano necessaria.

6 Essa può, in casi motivati, consentire deroghe a questi requisiti.

27 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).

Art. 12a28 Gestione dei rischi, sistema interno di controllo e conformità

(art. 14 cpv. 1ter LICol)

1 Il titolare dell'autorizzazione deve garantire una gestione dei rischi conforme e adeguata, un sistema interno di controllo (SIC) e una conformità (compliance) che comprendono l'intera gestione degli affari.

2 La gestione dei rischi deve essere organizzata in modo tale che tutti i rischi essenziali possano essere accertati, valutati, gestiti e sorvegliati in modo sufficiente.

3 Il titolare dell'autorizzazione separa le funzioni della gestione dei rischi, del sistema interno di controllo e della conformità in modo funzionale e gerarchico dalle unità operative, in particolare dalla funzione delle decisioni di investimento (gestione del portafoglio).

4 In casi motivati la FINMA può consentire deroghe a questi requisiti.

28 Introdotto dal n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).

Art. 13 Garanzie finanziarie

(art. 14 cpv. 1 lett. d LICol)

Sono date sufficienti garanzie finanziarie se il titolare dell'autorizzazione osserva le pertinenti disposizioni concernenti il capitale minimo o il conferimento minimo.

Art. 13a29 Documenti degli investimenti collettivi di capitale esteri

(art. 15 cpv. 1 lett. e LICol)

Per gli investimenti collettivi di capitale esteri, alla FINMA devono essere sottoposti per approvazione i seguenti documenti:

a.
il prospetto;
b.
il prospetto semplificato o le informazioni chiave per gli investitori;
c.
il contratto collettivo di investimento degli investimenti collettivi di capitale contrattuali;
d.
lo statuto e il regolamento di investimento o il contratto di società di investimenti collettivi di capitale organizzati secondo il diritto societario;
e.
altri documenti che sarebbero necessari per un'autorizzazione secondo il diritto estero applicabile e che corrispondono a quelli necessari per investimenti collettivi di capitale svizzeri secondo l'articolo 15 capoverso 1 della legge.

29 Introdotto dal n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).

Art. 14 Cambiamento di organizzazione e modifiche dei documenti

(art. 16 LICol)

1 Cambiamenti nell'organizzazione necessitano di un'autorizzazione della FINMA. Alla FINMA devono essere sottoposti i documenti di cui all'articolo 7.

2 Le modifiche di documenti ai sensi dell'articolo 15 della legge devono essere sottoposte alla FINMA per approvazione, ad eccezione:

a.
dei corrispondenti documenti di investimenti collettivi di capitale esteri;
b.
della modifica dell'ammontare del capitale accomandato previsto nel contratto della società in accomandita per investimenti collettivi di capitale;
c.30
delle modifiche dei documenti soggetti all'obbligo di approvazione di un investimento collettivo di capitale svizzero che concernono esclusivamente disposizioni su restrizioni di vendita e di distribuzione e che sono necessari nel quadro di leggi estere, trattati internazionali, convenzioni interstatali o di diritto in materia di vigilanza e simili.

30 Introdotta dal n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).

Art. 15 Obblighi di comunicazione

(art. 16 LICol)

1 I titolari dell'autorizzazione, eccettuata la banca depositaria, comunicano:

a.
il cambiamento delle persone responsabili della gestione e della direzione;
b.
i fatti suscettibili di porre in forse la buona reputazione e la garanzia di una gestione ineccepibile da parte delle persone responsabili della gestione e della direzione, segnatamente l'avvio di un procedimento penale nei loro confronti;
c.
il cambiamento delle persone che detengono partecipazioni qualificate, ad eccezione degli azionisti della SICAV e degli accomandanti della società in accomandita per investimenti collettivi di capitale;
d.
i fatti suscettibili di porre in forse la buona reputazione delle persone che detengono partecipazioni qualificate, segnatamente l'avvio di procedimenti penali nei loro confronti;
e.
i fatti che pregiudicano una sana e prudente attività commerciale dei titolari dell'autorizzazione a causa dell'influsso delle persone che detengono partecipazioni qualificate;
f.
i cambiamenti concernenti le garanzie finanziarie (art. 13), in particolare il mancato adempimento delle esigenze minime.

2 La banca depositaria comunica il cambiamento delle persone dirigenti incaricate dei compiti della banca di deposito (art. 72 cpv. 2 LICol).

3 Devono inoltre essere comunicate le modifiche del prospetto, del prospetto semplificato o delle informazioni chiave per gli investitori di un fondo di investimento, di una SICAV, di una società in accomandita per investimenti collettivi di capitale, nonché di una SICAF.31

4 I rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri che non vengono distribuiti esclusivamente a investitori qualificati devono comunicare:32

a.33
le misure adottate da un'autorità estera di vigilanza nei confronti degli investimenti collettivi di capitale, segnatamente il ritiro dell'approvazione;
b.34
la modifica dei documenti degli investimenti collettivi di capitale esteri ai sensi dell'articolo 13a;
c.35
...

5 La comunicazione deve essere effettuata senza indugio alla FINMA. Quest'ultima constata la conformità alla legge.

31 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).

32 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).

33 Nuovo testo giusta il n. 6 dell'all. all'O del 15 ott. 2008 sugli audit dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5363).

34 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).

35 Abrogata dal n. I dell'O del 13 feb. 2013, con effetto dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).

Art. 16 Condizioni della procedura semplificata di approvazione

(art. 17 LICol)

1 La procedura semplificata di approvazione può essere applicata soltanto se il regolamento del fondo è conforme a:

a.
un modello che la FINMA ha riconosciuto come standard minimo, quali i modelli di regolamento e di prospetto di un'orga­nizzazione settoriale; oppure
b.
uno standard che la FINMA ha riconosciuto come vincolante nei confronti del singolo titolare dell'autorizzazione.

2 La FINMA conferma al richiedente il ricevimento della richiesta.

3 Se sono necessarie ulteriori informazioni per valutare la richiesta, la FINMA può intimarne la presentazione successiva al richiedente.

Art. 17 Termini nella procedura semplificata di approvazione

(art. 17 LICol)

1 Gli investimenti collettivi di capitale aperti per investitori qualificati sono considerati approvati alla scadenza dei seguenti termini:

fondi in valori mobiliari, fondi immobiliari e altri fondi per investimenti tradizionali: al ricevimento della richiesta;
b.
altri fondi per investimenti alternativi: dopo quattro settimane dal ricevimento della richiesta.

2 La FINMA approva gli investimenti collettivi di capitale aperti rivolti al pubblico al più tardi entro i seguenti termini:

a.
fondi in valori mobiliari: dopo quattro settimane dal ricevimento della richiesta;
b.
fondi immobiliari e altri fondi per investimenti tradizionali: dopo sei settimane dal ricevimento della richiesta;
c.
altri fondi per investimenti alternativi: dopo otto settimane dal ricevimento della richiesta.

3 Il termine decorre a partire dal giorno successivo al ricevimento della richiesta.

4 Se la FINMA esige ulteriori informazioni, il termine è prorogato dal momento dell'intimazione fino a quello del ricevimento delle informazioni da parte della FINMA.

Art. 18 Modifica successiva dei documenti

(art. 17 LICol)

1 La FINMA può esigere una modifica successiva dei documenti degli investimenti collettivi di capitale per investitori qualificati entro tre mesi dopo l'approvazione semplificata.

2 Gli investitori devono essere:

a.
previamente edotti della possibilità di una modifica;
b.
informati negli organi di pubblicazione in merito alle modifiche successive.

Sezione 2: Condizioni di autorizzazione per i gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale organizzati secondo il diritto svizzero36

36 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).


Art. 1937 Capitale minimo e prestazione di garanzia

(art. 14 cpv. 1 lett. d LICol)

1 Il capitale minimo dei gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale che adempiono esclusivamente compiti di cui all'articolo 18a capoversi 1, 2 e 3 lettere b-d della legge deve ammontare a 200 000 franchi ed essere versato in contanti.

2 Il capitale minimo dei gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale che effettuano attività del fondo per investimenti collettivi di capitale esteri ai sensi dell'articolo 18a capoverso 3 lettera a della legge deve ammontare a 500 000 franchi ed essere versato in contanti.

3 La FINMA può consentire alle società di persone di depositare, al posto del capi­tale minimo, una garanzia, segnatamente una garanzia bancaria o un conferimento in contanti, su un conto bancario bloccato, corrispondente al capitale minimo di cui ai capoversi 1 e 2.

4 In casi motivati, la FINMA può fissare un importo minimo diverso.

5 Il capitale minimo va mantenuto durevolmente.

37 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).

Art. 20 Elementi del capitale

(art. 14 cpv. 1 lett. d LICol)38

1 Nel caso della società anonima e della società in accomandita per azioni, il capitale corrisponde al capitale azionario e di partecipazione mentre, nel caso della società a garanzia limitata, al capitale sociale.

2 Nel caso delle società di persone, il capitale corrisponde:39

a.
ai conti di capitale;
b.
alle accomandite; e
c.
agli averi dei soci illimitatamente responsabili.

3 I conti di capitale e gli averi dei soci illimitatamente responsabili possono essere sommati al capitale soltanto se da una dichiarazione scritta irrevocabile depositata presso una società di audit abilitata risulta che:40

a.
tali averi sono collocati nel rango successivo ai crediti di tutti gli altri creditori in caso di liquidazione, fallimento o procedura concordataria; e
b.
il gestore patrimoniale di investimenti collettivi di capitale si è impegnato a:41
1.
non computarli con crediti propri, né a garantirli con valori patrimoniali propri;
2.
non ridurre, senza il consenso preliminare della società di audit, nessuno degli elementi di capitale di cui al capoverso 2 lettere a e c in modo tale che il capitale minimo non sia rispettato.

38 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).

39 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).

40 Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. all'O del 5 nov. 2014 sugli audit dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4295).

41 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).

Art. 2142 Entità dei mezzi propri

1 I mezzi propri necessari ammontano:

a.
allo 0,02 per cento della parte del patrimonio complessivo degli investimenti collettivi di capitale gestiti dal gestore patrimoniale la quale eccede i 250 milioni di franchi;
b.
costantemente ad almeno un quarto dei costi fissi dell'ultimo conto annuale; e
c.
al massimo a 20 milioni di franchi.

2 Si considerano costi fissi:

a.
le spese di personale;
b.
le spese materiali per l'esercizio;
c.
gli ammortamenti sul capitale immobilizzato;
d.
le spese per le correzioni di valore, gli accantonamenti e le perdite.

3 I gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale devono inoltre:

a.
detenere mezzi propri supplementari pari allo 0,01 per cento del patrimonio complessivo degli investimenti collettivi di capitale gestiti dal gestore patrimoniale; o
b.
concludere un'assicurazione di responsabilità civile professionale. La FINMA disciplina i dettagli.

4 La quota di spese di personale che dipende esclusivamente dall'andamento degli affari o sulla quale non esiste alcuna pretesa legale deve essere dedotta nel quadro del capoverso 2 lettera a.

5 I mezzi propri prescritti devono essere mantenuti durevolmente.

6 I gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale comunicano senza indugio alla FINMA i mezzi propri mancanti.

7 In casi motivati la FINMA può concedere agevolazioni.

42 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).

Art. 22 Mezzi propri computabili

(art. 14 cpv. 1 lett. d LICol)

1 Le persone giuridiche possono computare nei mezzi propri:

a.
il capitale azionario e di partecipazione versato nel caso della società anonima e della società in accomandita per azioni e il capitale sociale nel caso della società a garanzia limitata;
b.
le riserve legali e le altre riserve;
c.
il riporto dell'utile;
d.
l'utile dell'esercizio commerciale corrente dopo deduzione della quota stimata di ripartizione degli utili, sempre che sia disponibile un quadro globale a fini di controllo della chiusura intermedia con un conto economico completo;
e.
le riserve tacite, sempre che siano versate su un conto speciale e contraddistinte quali mezzi propri. La loro computabilità va confermata nel rapporto di audit43.

2 Le società di persone possono computare nei mezzi propri:44

a.
i conti di capitale;
b.
le accomandite;
c.
le garanzie ai sensi dell'articolo 19 capoverso 2;
d.
gli averi dei soci illimitatamente responsabili, se sono adempiute le condizioni dell'articolo 20 capoverso 3.

3 I gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale possono inoltre computare nei mezzi propri i mutui loro concessi, compresi mutui obbligazionari con una scadenza di almeno cinque anni, se da una dichiarazione scritta irrevocabile depositata presso una società di audit abilitata risulta che:45

a.
tali mutui sono collocati nel rango successivo ai crediti di tutti gli altri creditori in caso di liquidazione, fallimento o procedura concordataria; ed
b.
essi si sono impegnati a non computarli con crediti propri, né a garantirli con valori patrimoniali propri.

4 I mezzi propri ai sensi dei capoversi 1 e 2 devono corrispondere almeno al 50 per cento dei mezzi propri complessivi necessari.

43 Nuova espr. giusta il n. 6 dell'all. all'O del 15 ott. 2008 sugli audit dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5363).

44 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).

45 Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. all'O del 5 nov. 2014 sugli audit dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4295).

Art. 23 Deduzioni nel calcolo dei mezzi propri

(art. 14 cpv. 1 lett. d LICol)

Nel calcolo dei mezzi propri vanno dedotti:

a.
il riporto della perdita e la perdita dell'esercizio commerciale corrente;
b.
il fabbisogno non coperto di correzione di valore e di accantonamento dell'esercizio commerciale corrente;
c.
il 20 per cento all'anno del valore nominale iniziale per mutui ai sensi dell'arti­colo 22 capoverso 3 per gli ultimi cinque anni precedenti il rim­borso;
d.
i valori immateriali (compresi costi di costituzione e organizzazione, come pure il goodwill), tranne il software;
e.
nel caso della società anonima e della società in accomandita per azioni, le azioni della società da esse detenute a proprio rischio;
f.
nel caso della società a garanzia limitata, le quote sociali da essa detenute a proprio rischio;
g.
il valore contabile delle partecipazioni, sempre che non vi sia stato un consolidamento ai sensi dell'articolo 29.
Art. 24 Delimitazione del settore di attività

(art. 14 cpv. 1 lett. c LICol)46

1 I gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale devono delimitare esattamente il loro settore di attività dal profilo materiale e geografico negli statuti, nei contratti di società o nei regolamenti di organizzazione.47

2 Se intendono esercitare una filiale, una succursale o una rappresentanza all'estero, i gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale forniscono alla FINMA tutte le indicazioni necessarie alla valutazione dei compiti, segnatamente:48

a.
il nome e l'indirizzo della filiale, della succursale o della rappresentanza;
b.
il nome delle persone incaricate della gestione e della direzione;
c.
la società di audit49;
d.
il nome e l'indirizzo dell'autorità di vigilanza dello Stato estero di sede o domicilio.

3 Essi comunicano senza indugio alla FINMA tutte le modifiche importanti intervenute nelle loro filiali, succursali o rappresentanze all'estero.

46 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).

47 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).

48 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).

49 Nuova espr. giusta il n. 6 dell'all. all'O del 15 ott. 2008 sugli audit dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5363). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 24a50 Compiti

(art. 18a LICol)

I gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale possono, oltre ai compiti di cui all'articolo 18a della legge, fornire segnatamente prestazioni di servizi ed esercitare attività amministrative quali l'accettazione e la trasmissione di mandati, a nome e per conto di clienti, che hanno per oggetto strumenti finanziari.

50 Introdotto dal n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).

Art. 2551 Convenzione

(art. 14 cpv. 1 lett. c LICol)

I gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale devono concludere con la loro clientela una convenzione scritta che disciplina i diritti e gli obblighi delle parti, nonché gli altri punti importanti.

51 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).

Art. 2652 Delega di compiti

(art. 18b LICol)

I gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale che si occupano della gestione del portafoglio e della gestione dei rischi per investimenti collettivi di capitale non possono delegare tali compiti ad altre imprese i cui interessi possono collidere con quelli degli investitori o del gestore patrimoniale.

52 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).

Art. 2753 Direttive di organizzazioni settoriali

(art. 14 cpv. 2 LICol)

La FINMA può subordinare la concessione dell'autorizzazione alla garanzia dell'osservanza da parte dei gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale delle norme di comportamento emanate da organizzazioni settoriali.

53 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).

Art. 2854 Rendiconto

(art. 14 cpv. 1ter LICol)

1 Ai gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale si applicano le disposizioni in materia di presentazione dei conti del Codice delle obbligazioni55.56

2 Se i gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale sottostanno a speciali prescrizioni legali in materia di rendiconto più severe, queste ultime sono premi­nenti.

54 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).

55 RS 220

56 Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. 2 all'O del 30 apr. 2014 sulle banche, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 1269).

Art. 2957

57 Abrogato dal n. I dell'O del 13 feb. 2013, con effetto dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).

Sezione 2a:58 Condizioni di autorizzazione per i gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale organizzati secondo il diritto estero

58 Introdotta dal n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).


Art. 29a Gestori patrimoniali esteri di investimenti collettivi di capitale

(art. 18 cpv. 1 lett. c LICol)

1 Sono considerate gestori patrimoniali esteri di investimenti collettivi di capitale tutte le imprese organizzate secondo il diritto estero che:

a.
possiedono all'estero un'autorizzazione quale gestore patrimoniale di investimenti collettivi di capitale;
b.
nella ditta, nella designazione dello scopo sociale o nei documenti commerciali utilizzano il termine «gestore patrimoniale di investimenti collettivi di capitale» o un'espressione che indica l'esercizio della gestione patrimoniale di investimenti collettivi di capitale; o
c.
esercitano la gestione patrimoniale ai sensi della legislazione in materia di investimenti collettivi.

2 Se la direzione effettiva si trova in Svizzera o se i suoi affari si svolgono essenzialmente o prevalentemente in Svizzera o a partire dalla Svizzera, il gestore patrimoniale di investimenti collettivi di capitale deve essere organizzato secondo il diritto svizzero. Inoltre sottostà alle disposizioni relative ai gestori patrimoniali svizzeri di investimenti collettivi di capitale.

Art. 29b Obbligo e condizioni di autorizzazione

(art. 2 cpv. 1 lett. c, 13 cpv. 2 lett. f, 14 e 18 LICol)

1 Un gestore patrimoniale estero di investimenti collettivi di capitale necessita di un'autorizzazione della FINMA se occupa in Svizzera persone che esercitano per esso a titolo professionale e permanente, in Svizzera o a partire dalla Svizzera, la gestione patrimoniale ai sensi della legislazione in materia di investimenti collettivi (succursale).

2 La FINMA rilascia al gestore patrimoniale estero di investimenti collettivi di capitale un'autorizzazione per l'istituzione di una succursale se:

a.
esso dispone di un'organizzazione appropriata, di sufficienti mezzi finanziari e di personale qualificato per gestire una succursale in Svizzera;
b.
esso è soggetto a una vigilanza adeguata che include la succursale;
c.
le competenti autorità estere di vigilanza non sollevano obiezioni circa l'istituzione di una succursale;
d.
le competenti autorità estere di vigilanza hanno concluso con la FINMA un accordo sulla collaborazione e lo scambio di informazioni;
e.
le competenti autorità estere di vigilanza si impegnano a comunicare senza indugio alla FINMA l'insorgere di avvenimenti che potrebbero seriamente pregiudicare gli interessi dei clienti, i loro valori patrimoniali o gli investimenti collettivi di capitale gestiti dal gestore patrimoniale estero;
f.
la succursale adempie le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 14 capoversi 1 lettere a-c e 2 della legge nonché di cui agli articoli 10 e seguenti della presente ordinanza e dispone di un regolamento che definisce esattamente il suo campo d'attività e che prevede un'organizzazione amministrativa corrispondente a questa attività; e
g.
il gestore patrimoniale estero di investimenti collettivi di capitale fornisce la prova che la ditta della succursale può essere iscritta nel registro di commercio.

3 Se il gestore patrimoniale estero di investimenti collettivi di capitale fa parte di un gruppo operante nel settore finanziario, la FINMA, fatto salvo l'articolo 18 capo­verso 2 della legge, può subordinare l'autorizzazione alla condizione che esso sia sottoposto a vigilanza adeguata e consolidata da parte delle competenti autorità estere di vigilanza.

4 La FINMA può obbligare la succursale a fornire una garanzia qualora la protezione dei clienti lo richieda.

5 Il gestore patrimoniale estero di investimenti collettivi di capitale può iscrivere la succursale nel registro di commercio soltanto dopo aver ricevuto dalla FINMA l'autorizzazione per la sua istituzione.

Art. 29c Succursali multiple

(art. 18 cpv. 1 lett. c LICol)

1 Se istituisce più succursali in Svizzera, il gestore patrimoniale estero di investimenti collettivi di capitale deve:

a.
richiedere l'autorizzazione per ognuna di esse;
b.
designare una delle succursali quale responsabile delle relazioni con la FINMA.

2 Le succursali devono adempiere in comune le condizioni della legge e della presente ordinanza. Un solo rapporto di audit è sufficiente.

Art. 29d Conto annuale e chiusure intermedie della succursale

1 La succursale può allestire il suo conto annuale e le sue chiusure intermedie secondo le prescrizioni applicabili al gestore patrimoniale estero di investimenti collettivi di capitale, sempre che soddisfino gli standard internazionali in materia di rendiconto.

2 I crediti e gli impegni devono essere esposti separatamente:

a.
nei confronti del gestore patrimoniale estero di investimenti collettivi di capitale;
b.
nei confronti di imprese o società immobiliari attive nel settore finanziario, se:
1.
il gestore patrimoniale estero di investimenti collettivi di capitale forma con esse un'unità economica, o
2.
si deve supporre che il gestore patrimoniale estero di investimenti collettivi di capitale è legalmente o di fatto tenuto a sostenere simili imprese.

3 Il capoverso 2 si applica anche alle operazioni fuori bilancio.

4 La succursale trasmette il suo conto annuale e le chiusure intermedie alla FINMA. La pubblicazione non è richiesta.

Art. 29e59 Rapporto di audit

1 La società di audit redige il suo rapporto in una lingua ufficiale svizzera e lo consegna alla FINMA. Una copia va recapitata al direttore responsabile della succursale.

2 La succursale trasmette una copia del rapporto di audit all'organo del gestore patrimoniale estero di investimenti collettivi di capitale competente per l'attività della succursale.

59 Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. all'O del 5 nov. 2014 sugli audit dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4295).

Art. 29f Dissoluzione di una succursale

Prima di procedere alla dissoluzione di una succursale, il gestore patrimoniale estero di investimenti collettivi di capitale richiede l'autorizzazione della FINMA.

Sezione 3: Condizioni di autorizzazione per i distributori

Art. 30 Condizioni di autorizzazione

(art. 3 e 19 cpv. 2 LICol)

1 La FINMA rilascia alle persone fisiche che intendono distribuire quote di investimenti collettivi di capitale la relativa autorizzazione se esse possono attestare:60

a.
la conclusione di un'assicurazione di responsabilità civile professionale di almeno 250 000 franchi, adeguata alla loro attività, che comprenda la loro attività di distributori, oppure il deposito di un'adeguata cauzione di pari entità;
b.
modalità di distribuzione ammesse; e
c.
un contratto scritto di distribuzione con la direzione del fondo, la SICAV, la società in accomandita per investimenti collettivi di capitale o la SICAF, rispettivamente con il rappresentante di investimenti collettivi di capitale esteri, nel quale è espressamente vietata l'accettazione di pagamenti per l'acquisto di quote.

2 Essa rilascia l'autorizzazione a persone giuridiche e società di persone dotate di capacità giuridica se esse o le persone responsabili della direzione adempiono le condizioni del capoverso 1.

3 Essa può inoltre subordinare l'autorizzazione all'assoggettamento del distributore alle corrispondenti direttive di un'organizzazione settoriale.

60 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).

Art. 30a61 Distribuzione da parte di intermediari finanziari

(art. 19 cpv. 1bis LICol)

1 Un intermediario finanziario può distribuire investimenti collettivi di capitale esteri a investitori qualificati in Svizzera se nel suo Stato di sede è autorizzato a distribuire investimenti collettivi di capitale e se conclude un contratto scritto di distribuzione con un rappresentante secondo l'articolo 131a al quale è applicabile il diritto sviz­zero.

2 Il contratto di distribuzione obbliga l'intermediario finanziario a utilizzare esclusivamente documenti del fondo che indicano il rappresentante, l'ufficio di pagamento e il foro.

61 Introdotto dal n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).

Capitolo 4: Norme di comportamento

Art. 31 Obbligo di fedeltà

(art. 20 cpv. 1 lett. a LICol)

1 I titolari dell'autorizzazione e i loro incaricati possono acquistare investimenti per proprio conto da investimenti collettivi di capitale soltanto a prezzi di mercato e alienare loro investimenti provenienti dal proprio inventario soltanto a prezzi di mercato.

2 Essi devono rinunciare alle indennità che spettano loro in virtù del regolamento del fondo, del contratto di società, del regolamento di investimento o del contratto di gestione patrimoniale per le prestazioni delegate a terzi, sempre che tali indennità non vengano utilizzate per pagare le prestazioni di terzi.

3 Non possono essere addebitati costi se gli investimenti di un investimento collettivo di capitale sono trasferiti a un altro investimento dello stesso titolare dell'autoriz­zazione o a un titolare a lui vicino.

4 I titolari dell'autorizzazione non possono riscuotere commissioni di emissione o di riscatto se acquistano fondi strategici che:

a.
gestiscono direttamente o indirettamente; o
b.
sono gestiti da una società alla quale sono legati da:
1.
una gestione comune,
2.
un controllo, o
3.
un'importante partecipazione diretta o indiretta.62

5 Per la riscossione di una commissione amministrativa per gli investimenti in fondi strategici ai sensi del capoverso 4 si applica per analogia l'articolo 73 capoverso 4.63

6 L'autorità di vigilanza disciplina i dettagli. Essa può dichiarare applicabili i capoversi 4 e 5 anche per altri prodotti.64

62 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 gen. 2009, in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 719).

63 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 gen. 2009, in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 719).

64 Introdotto dal n. I dell'O del 28 gen. 2009, in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 719).

Art. 32 Speciale obbligo di fedeltà nel caso di investimenti immobiliari

(art. 20 cpv. 1 lett. a, 21 cpv. 3 e 63 LICol)

1 I titolari dell'autorizzazione calcolano, esclusivamente secondo i prezzi usuali del ramo, gli onorari delle persone fisiche o giuridiche che sono loro vicine e che collaborano per conto dell'investimento collettivo di capitale alla progettazione, costruzione, compera o vendita di oggetti edilizi.

2 Il perito incaricato delle stime verifica il conteggio degli onorari prima della loro liquidazione e fa eventualmente rapporto ai titolari dell'autorizzazione e alla società di audit.

3 Non possono essere addebitate rimunerazioni per prestazioni di compravendita se gli investimenti immobiliari di un investimento collettivo di capitale sono trasferiti a un altro investimento dello stesso titolare dell'autorizza­zione o di un titolare a lui vicino.

4 Le prestazioni delle società immobiliari ai membri della loro gestione, alla dire­zione e al personale devono essere computate sulle rimunerazioni alle quali hanno diritto la direzione del fondo e la SICAV in virtù del regolamento del fondo.

Art. 32a65 Deroghe al divieto di concludere negozi con persone vicine

(art. 63 cpv. 3 e 4 LICol)

1 In singoli casi motivati la FINMA può, in virtù dell'articolo 63 capoverso 4 della legge, concedere deroghe al divieto di concludere negozi con persone vicine di cui all'articolo 63 capoversi 2 e 3 della legge se:

a.
questa possibilità è prevista nei documenti determinanti dell'investimento collettivo di capitale;
b.
la deroga è nell'interesse degli investitori;
c.
oltre alla stima dei periti permanenti incaricati delle stime del fondo immobiliare, un perito incaricato delle stime secondo l'articolo 64 capoverso 1 della legge, indipendente da questi ultimi o dai loro datori di lavoro e dalla direzione del fondo o dalla SICAV nonché dalla banca depositaria del fondo immobiliare, conferma la conformità al mercato del prezzo di acquisto e di vendita del valore immobiliare e del costo delle operazioni.

2 Conclusa l'operazione, la direzione del fondo o la SICAV redige un rapporto contenente:

a.
indicazioni sui singoli valori immobiliari assunti o trasferiti e sul loro valore il giorno determinante dell'assunzione o della cessione;
b.
i rapporti di stima dei periti permanenti incaricati delle stime;
c.
il rapporto sulla conformità al mercato del prezzo di acquisto e di vendita redatto dal perito incaricato delle stime di cui al capoverso 1 lettera c.

3 La società di audit conferma alla direzione del fondo o alla SICAV, nel quadro della sua verifica, il rispetto dello speciale obbligo di fedeltà nel caso di investimenti immobiliari.

4 Nel rapporto annuale dell'investimento collettivo di capitale sono menzionati i negozi autorizzati con persone vicine.

5 Per i valori immobiliari su cui la direzione del fondo, la SICAV o persone ad esse vicine hanno fatto eseguire progetti edilizi, la FINMA non può concedere deroghe al divieto di concludere negozi con persone vicine.

65 Introdotto dal n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).

Art. 32b66 Conflitti di interessi

(art. 20 cpv. 1 lett. a LICol)

I titolari dell'autorizzazione devono adottare misure organizzative e amministrative efficaci volte ad accertare, impedire, comporre e sorvegliare conflitti di interessi allo scopo di evitare che questi pregiudichino gli interessi degli investitori. I conflitti di interessi che non possono essere evitati devono essere dichiarati agli investitori.

66 Introdotto dal n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).

Art. 33 Obbligo di diligenza

(art. 20 cpv. 1 lett. b LICol)

1 I titolari dell'autorizzazione provvedono a un'efficace separazione delle attività decisionale (gestione patrimoniale), operativa (commercio e svolgimento delle operazioni) e amministrativa.

2 In casi motivati, la FINMA può consentire eccezioni od ordinare la separazione di altre funzioni.

Art. 34 Obbligo di informazione

(art. 20 cpv. 1 lett. c e 23 LICol)

1 I titolari dell'autorizzazione avvertono gli investitori in particolare dei rischi legati a un determinato tipo d'investimento.

2 Essi pubblicano tutti i costi che risultano dall'emissione e dal riscatto delle quote e dalla gestione dell'investimento collettivo di capitale. Essi indicano inoltre l'utilizzazione della commissione amministrativa e la riscossione di un'eventuale commissione in funzione del risultato (Performance Fee).

2bis L'obbligo di informazione concernente le indennità di distribuzione comprende il tipo e l'entità di tutte le commissioni e gli altri vantaggi pecuniari con cui l'attività del distributore deve essere indennizzata.67

3 Nell'esercizio dei diritti dei soci e dei diritti dei creditori, essi garantiscono una trasparenza che consenta agli investitori di ricostruire l'esercizio di tali diritti.

4 La direzione del fondo e i gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale che acquisiscono per i clienti quote di un investimento collettivo di capitale da essi gestito devono dichiarare loro le prestazioni percepite a tale titolo.68

67 Introdotto dal n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).

68 Introdotto dal n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).

Art. 34a69 Obbligo del verbale

(art. 24 cpv. 3 LICol)

1 L'obbligo di redigere un verbale secondo l'articolo 24 capoverso 3 della legge si applica agli atti legati alla distribuzione di cui all'articolo 3 della legge.

2 La forma e il contenuto del verbale sono retti dalle norme di comportamento di un'autodisciplina riconosciuta dalla FINMA come standard minimo secondo l'articolo 7 capoverso 3 della legge del 22 giugno 200770 sulla vigilanza dei mercati finanziari.

69 Introdotto dal n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 607).

70 RS 956.1

Titolo 2: Investimenti collettivi di capitale aperti

Capitolo 1: Fondo di investimento contrattuale

Sezione 1: Patrimonio minimo

(art. 25 cpv. 3 LICol)

Art. 35

1 Il fondo di investimento o il comparto di un umbrella fund deve essere presentato alla sottoscrizione (lancio) entro un anno dall'appro­vazione da parte della FINMA.

2 Il fondo di investimento o il comparto di un umbrella fund deve disporre al più tardi dopo un anno dal suo lancio di un patrimonio netto di almeno 5 milioni di franchi.

3 La FINMA può, su richiesta, prorogare questi termini.

4 Trascorso il termine di cui ai capoversi 2 e 3, la direzione del fondo comunica senza indugio alla FINMA un calo al di sotto del minimo.

Sezione 2: Contratto del fondo

Art. 35a71 Contenuto minimo del contratto del fondo

(art. 26 cpv. 3 LICol)

1 Il contratto del fondo contiene in particolare le seguenti indicazioni:

a.
la designazione del fondo d'investimento nonché la ditta e la sede della direzione del fondo, della banca depositaria e del gestore patrimoniale di investimenti collettivi di capitale;
b.
la cerchia degli investitori;
c.
la politica di investimento, le tecniche di investimento, la ripartizione dei rischi e i rischi inerenti agli investimenti;
d.
la suddivisione in comparti;
e.
le classi di quote;
f.
il diritto di disdetta degli investitori;
g.
l'esercizio contabile;
h.
il calcolo del valore netto di inventario e dei prezzi di emissione e di riscatto;
i.
l'utilizzazione dell'utile netto e dei guadagni di capitale realizzati mediante l'alienazione di beni e di diritti;
j.
il tipo, l'ammontare e il calcolo di tutte le rimunerazioni, le commissioni di emissione e di riscatto, nonché le spese accessorie per la compravendita degli investimenti (diritti di mediazione, tasse, tributi) che possono essere addebitati al patrimonio del fondo o agli investitori;
k.
la durata del contratto e le condizioni di scioglimento;
l.
gli organi di pubblicazione;
m.
le condizioni di dilazione del rimborso nonché di riscatto coatto;
n.
gli uffici presso cui si possono ottenere gratuitamente il contratto del fondo, il prospetto, le informazioni chiave per gli investitori, il prospetto semplificato e i rapporti annuali e semestrali;
o.
l'unità di conto;
p.
la ristrutturazione.

2 Nell'approvare il contratto del fondo la FINMA esamina esclusivamente le indicazioni di cui al capoverso 1 lettere a-g e ne accerta la conformità legale.

3 Su domanda della direzione del fondo, nell'approvare un fondo d'investimento contrattuale la FINMA esamina tutte le disposizioni del contratto del fondo e ne accerta la conformità legale se ne è prevista la distribuzione all'estero e il diritto estero lo richiede.

4 La FINMA può concretizzare il contenuto del contratto del fondo tenendo conto degli sviluppi internazionali.

71 Introdotto dal n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).

Art. 36 Direttive della politica di investimento

(art. 26 cpv. 3 lett. b LICol)

1 Il contratto del fondo descrive gli investimenti ammessi:

a.
secondo il tipo (diritti di partecipazione, diritti di credito, strumenti finanziari derivati; edifici d'abitazione, immobili a uso commerciale; metalli preziosi; merci di massa ecc.);
b.
per Paesi, gruppi di Paesi, settori o valute.

2 Nel caso degli altri fondi ai sensi degli articoli 68 e seguenti della legge, esso contiene inoltre indicazioni relative alle peculiarità e ai rischi dei singoli investimenti riferiti alla propria caratteristica e valutazione.

3 Il contratto del fondo descrive le tecniche e gli strumenti di investimento ammessi.

Art. 3772 Rimunerazioni e spese accessorie

(art. 26 cpv. 3 LICol)

1 Al patrimonio del fondo o ad eventuali comparti possono essere addebitati:

a.
la commissione amministrativa per la rimunerazione dell'attività della direzione del fondo;
b.
la commissione amministrativa e altre spese per la rimunerazione dell'atti­vità della banca depositaria, comprese le spese per la custodia del patrimonio del fondo da parte di depositari terzi o collettivi;
c.
la commissione amministrativa ed eventuali commissioni in funzione del risultato per la rimunerazione del gestore patrimoniale di investimenti collettivi di capitale;
d.
eventuali commissioni di distribuzione per la rimunerazione dell'attività dei distributori;
e.
la totalità delle spese accessorie elencate nel capoverso 2.

2 Se il contratto del fondo lo prevede espressamente, le seguenti spese accessorie possono essere addebitate al patrimonio del fondo o ai comparti:

a.
le spese per la compravendita di investimenti, segnatamente diritti di mediazione usuali sul mercato, commissioni, imposte e tributi, nonché le spese per la verifica e il mantenimento di standard di qualità degli investimenti fisici;
b.
le spese per la compravendita di investimenti immobiliari, segnatamente diritti di mediazione usuali sul mercato, onorari di avvocati e spese notarili, tasse di mutazione;
c.
i tributi dell'autorità di vigilanza per la costituzione, il cambiamento, la liquidazione, la fusione o la riunione del fondo o di eventuali comparti;
d.
gli emolumenti annuali dell'autorità di vigilanza;
e.
gli onorari della società di audit per la revisione annuale nonché per attestazioni nel quadro di costituzioni, cambiamenti, liquidazione, fusione o riunione di fondi o eventuali comparti;
f.
gli onorari per consulenti giuridici e fiscali in relazione a costituzioni, cambiamenti, liquidazione, fusione o riunione di fondi o eventuali comparti, nonché alla tutela generale degli interessi del fondo e dei suoi investitori;
g.
le spese notarili e quelle legate al registro di commercio per l'iscrizione di titolari dell'autorizzazione della legislazione in materia di investimenti collettivi nel registro di commercio;
h.
le spese per la pubblicazione del valore netto di inventario del fondo o dei suoi comparti, nonché tutte le spese per le comunicazioni agli investitori, comprese le spese di traduzione, che non sono ascrivibili a un comportamento scorretto della direzione del fondo;
i.
le spese per la stampa di documenti giuridici e dei rapporti annuali e semestrali del fondo;
j.
le spese per un'eventuale iscrizione del fondo presso un'autorità estera di vigilanza, segnatamente le commissioni riscosse dall'autorità estera di vigilanza, le spese di traduzione e le indennità del rappresentante o dell'ufficio di pagamento all'estero;
k.
le spese in relazione all'esercizio di diritti di voto o di creditore da parte del fondo, compresi gli onorari per consulenti esterni;
l.
le spese e gli onorari in relazione alla proprietà intellettuale iscritta a nome del fondo o ai diritti di utilizzazione del fondo;
m.
la rimunerazione dei membri del consiglio di amministrazione della SICAV e le spese per l'assicurazione di responsabilità civile;
n.
tutte le spese causate dall'adozione di misure straordinarie per la tutela degli interessi degli investitori da parte della direzione del fondo, del gestore patrimoniale di investimenti collettivi di capitale o della banca depositaria.

3 Il contratto del fondo indica le rimunerazioni e le spese accessorie in una panoramica uniforme ed esaustiva e le struttura in funzione del tipo, dell'importo massimo e del calcolo.

4 L'utilizzazione della denominazione «all in fee» è ammessa soltanto se comprende tutte le rimunerazioni, eccettuate le commissioni di emissione e di riscatto ma comprese le spese accessorie. Se è utilizzata la denominazione «commissione forfettaria», occorre indicare espressamente quali rimunerazioni e spese accessorie non sono comprese.

5 La direzione del fondo, il gestore patrimoniale di investimenti collettivi di capitale e la banca depositaria possono pagare retrocessioni a copertura dell'attività di distribuzione del fondo soltanto se ciò è espressamente previsto nel contratto del fondo.

72 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).

Art. 3873 Prezzo di emissione e di riscatto; supplementi e deduzioni

(art. 26 cpv. 3 LICol)

1 Agli investitori si possono addebitare:

a.
le spese accessorie forfettarie che insorgono al momento dell'emissione, del riscatto o della permuta di quote per la compravendita degli investimenti;
b.
una commissione per sottoscrizioni, trasformazioni o rimborsi al distributore per coprire le spese legate alla distribuzione.

2 Il contratto del fondo definisce in modo comprensibile e trasparente le commis­sioni che possono essere addebitate agli investitori, nonché il loro ammontare e il metodo di calcolo.

73 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).

Art. 39 Organi di pubblicazione

(art. 26 cpv. 3 LICol)74

1 Nel prospetto del fondo d'investimento devono essere designati uno o più organi di pubblicazione in cui le informazioni richieste dalla legge e dalla presente ordinanza sono messe a disposizione degli investitori. Quali organi di pubblicazione possono essere designati i media stampati o le piattaforme elettroniche accessibili al pubblico e riconosciute dalla FINMA.75

2 Negli organi di pubblicazione previsti a tale scopo devono essere pubblicati tutti i fatti soggetti all'obbligo di pubblicazione per i quali agli investitori spetta un diritto di opposizione presso la FINMA, nonché lo scioglimento di un fondo di investimento.

74 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).

75 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).

Art. 40 Classi di quote

(art. 26 cpv. 3 lett. k e 78 cpv. 3 LICol)

1 Con il consenso della banca depositaria e l'approvazione della FINMA, la dire­zione del fondo può creare, sopprimere o riunire classi di quote. A tale scopo essa tiene conto segnatamente dei seguenti criteri: struttura dei costi, valuta di riferimento, sicurezza della valuta, distribuzione o tesaurizzazione dei redditi, investimento minimo o cerchia degli investitori.

2 I dettagli sono disciplinati nel prospetto. Quest'ultimo deve menzionare segnatamente il rischio che una classe debba rispondere in determinate circostanze per un'altra classe.

3 La direzione del fondo pubblica negli organi di pubblicazione la creazione, la soppressione o la riunione di classi di quote. Soltanto la riunione è considerata modifica del contratto del fondo e sottostà come tale all'articolo 27 della legge.

4 L'articolo 112 capoverso 3 lettere a-c si applica per analogia.

Art. 41 Modifica del contratto del fondo; obbligo di pubblicazione, termine di opposizione, entrata in vigore e pagamento in contanti

(art. 27 cpv. 2 e 3 LICol)

1 La direzione del fondo deve pubblicare negli organi di pubblicazione del rispettivo fondo di investimento, nella forma prevista dalla legge, ogni modifica del contratto del fondo. Nella pubblicazione la direzione del fondo informa gli investitori in modo chiaro e comprensibile in merito alle modifiche del contratto del fondo che sono oggetto dell'esame e dell'accertamento della conformità legale da parte della FINMA.76

1bis La FINMA può ammettere eccezioni all'obbligo di pubblicazione per le modifiche necessarie per legge che non toccano i diritti degli investitori o che sono di natura esclusivamente formale.77

2 Il termine di opposizione alla modifica del contratto del fondo inizia a decorrere il giorno dopo la pubblicazione negli organi di pubblicazione.

2bis Nell'approvare la modifica del contratto del fondo la FINMA esamina esclusivamente le modifiche delle disposizioni di cui all'articolo 35a capoverso 1 lettere
a-g e ne accerta la conformità legale.78

2ter Se nell'approvare un contratto del fondo conformemente all'articolo 35a capoverso 3 ha esaminato tutte le disposizioni e ne ha accertato la conformità legale, la FINMA esamina anche per la modifica di tale contratto tutte le disposizioni e ne accerta la conformità legale se il fondo d'investimento è destinato ad essere distribuito all'estero e il diritto estero lo richiede.79

3 La FINMA stabilisce nella sua decisione la data di entrata in vigore della modifica del contratto del fondo.

76 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).

77 Introdotto dal n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).

78 Introdotto dal n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).

79 Introdotto dal n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).

Sezione 3: Direzione del fondo

Art. 42 Amministrazione principale in Svizzera

(art. 28 cpv. 1 LICol)

L'amministrazione principale della direzione del fondo è situata in Svizzera se sono adempiute in Svizzera le seguenti condizioni:

a.
le attribuzioni inalienabili e irrevocabili del consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 716a CO80 sono svolte in Svizzera; e
b.
almeno le seguenti attribuzioni per ogni fondo di investimento da essa amministrato sono svolte in Svizzera:
1.
decisione circa l'emissione di quote,
2.
decisione in merito alla politica di investimento e alla valutazione degli investimenti,
3.81
valutazione degli investimenti,
4.
determinazione del prezzo di emissione e di riscatto,
5.
determinazione delle distribuzioni di utili,
6.
definizione del contenuto del prospetto, del prospetto semplificato, del rapporto annuale o semestrale, nonché di altre pubblicazioni destinate agli investitori, e
7.
tenuta della contabilità.

80 RS 220

81 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2008, in vigore dal 1° mar. 2008 (RU 2008 571).

Art. 43 Capitale minimo

(art. 28 cpv. 2 LICol)

La direzione del fondo deve attestare un capitale azionario di almeno 1 milione di franchi, versato in contanti.

Art. 44 Organizzazione

(art. 28 cpv. 4 LICol)

1 Il consiglio di amministrazione della direzione del fondo consta di almeno tre membri.

2 La direzione del fondo dispone di regola di tre collaboratori a tempo pieno con diritto di firma.

Art. 45 Indipendenza

(art. 28 cpv. 5 LICol)

1 È ammessa la qualità simultanea di membro del consiglio di amministrazione della direzione del fondo e della banca depositaria.

2 Non è ammessa la qualità simultanea di membro dirigente della direzione del fondo e della banca depositaria.

3 La maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione della direzione del fondo deve essere indipendente dalle persone incaricate presso la banca depositaria dei compiti di cui all'articolo 73 della legge. Le persone della banca depositaria a livello di direzione, incaricate dei compiti di cui all'articolo 73 della legge, non sono considerate indipendenti.

4 Nessuna persona con diritto di firma per conto della direzione del fondo può essere nello stesso tempo responsabile presso la banca depositaria dei compiti di cui all'articolo 73 della legge.

Art. 46 Esercizio dell'attività del fondo

(art. 29 LICol)

1 Oltre ai compiti di cui all'articolo 30 della legge, rientrano segnatamente nell'attività del fondo:

a.
la rappresentanza di investimenti collettivi di capitale esteri;
b.
l'acquisto di partecipazioni a società il cui scopo principale è l'investimento collettivo di capitale;
c.
la tenuta di conti di quote;
d.
la distribuzione di investimenti collettivi di capitale;
e.
le prestazioni di servizi amministrativi per investimenti collettivi di capitale e patrimoni analoghi come patrimoni speciali, fondazioni di investimento e società di investimento.

2 La direzione del fondo può esercitare queste attività nonché fornire le altre prestazioni di servizio di cui all'articolo 29 della legge soltanto se previsto dagli statuti.

3 La FINMA disciplina i dettagli.

Art. 47 Mezzi propri

(art. 32 LICol)

Gli articoli 22 e 23 si applicano per analogia ai mezzi propri computabili.

Art. 48 Entità dei mezzi propri

(art. 32 cpv. 1 LICol)

1 I mezzi propri necessari ammontano al massimo a 20 milioni di franchi.

2 Essi sono calcolati in punti percentuali del patrimonio complessivo degli investimenti collettivi di capitale gestiti dalla direzione del fondo come segue:

a.
1 per cento per la quota inferiore a 50 milioni di franchi;
b.
¾ per cento per la quota superiore a 50 milioni, ma inferiore a 100 milioni di franchi;
c.
½ per cento per la quota superiore a 100 milioni, ma inferiore a 150 milioni di franchi;
d.
¼ per cento per la quota superiore a 150 milioni, ma inferiore a 250 milioni di franchi;
e.
⅛ per cento per la quota che supera 250 milioni di franchi.

3 Se la direzione del fondo fornisce ulteriori servizi di cui all'articolo 29 capoverso 1 della legge, i rischi operativi derivanti da queste attività sono calcolati secondo l'approccio dell'indicatore di base di cui all'articolo 92 dell'ordinanza del 1° giugno 201282 sui fondi propri.83

4 Se la direzione del fondo è incaricata dell'amministrazione e della gestione del portafoglio del patrimonio di una SICAV, il suo patrimonio complessivo deve essere integrato per il calcolo dei mezzi propri secondo il capoverso 2.84

4bis Se è incaricata esclusivamente dell'amministrazione di una SICAV, la direzione del fondo deve detenere mezzi propri supplementari pari allo 0,01 per cento del patrimonio complessivo della SICAV.85

5 La direzione del fondo deduce dai mezzi propri il valore contabile delle sue partecipazioni.

6 I mezzi propri prescritti devono essere mantenuti durevolmente.

7 La direzione del fondo comunica senza indugio alla FINMA i mezzi propri mancanti.

82 RS 952.03

83 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).

84 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).

85 Introdotto dal n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).

Art. 49 Rapporto di attività

1 Entro dieci giorni dall'approvazione da parte dell'assemblea generale, la direzione del fondo consegna il proprio rapporto di attività alla FINMA.

2 Essa allega al rapporto di attività un elenco dei mezzi propri prescritti per il giorno di riferimento del bilancio e di quelli disponibili.

3 Le prescrizioni del CO86 sono determinanti per l'allesti­mento e la struttura del consuntivo annuale.

86 RS 220

Capitolo 2: Società di investimento a capitale variabile

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 5187 SICAV con gestione autonoma e con gestione di terzi

(art. 36 cpv. 3 LICol)

1 La SICAV con gestione autonoma provvede essa stessa all'amministrazione. Conformemente all'articolo 36 capoverso 3 della legge, può delegare la gestione del portafoglio a un gestore di investimenti collettivi di capitale sottoposto a una vigilanza riconosciuta.

2 La SICAV con gestione di terzi delega l'amministrazione a una direzione del fondo autorizzata. L'amministrazione comprende anche la distribuzione della SICAV. Inoltre la SICAV con gestione di terzi delega la gestione del portafoglio alla stessa direzione del fondo o a un gestore di investimenti collettivi di capitale sottoposto a una vigilanza riconosciuta.

3 È fatto salvo l'articolo 64.

87 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).

Art. 52 Scopo

(art. 36 cpv. 1 lett. d LICol)

La SICAV può gestire esclusivamente il proprio patrimonio o i suoi comparti. Le è segnatamente vietato fornire prestazioni di servizio di cui all'articolo 29 della legge a terzi.

Art. 5488 Conferimento minimo

1 All'atto della costituzione di una SICAV con gestione autonoma e di una SICAV con gestione di terzi che delegano l'amministrazione a una direzione del fondo autorizzata e la gestione del portafoglio a un altro gestore di investimenti collettivi di capitale, gli azionisti imprenditori devono effettuare un conferimento minimo di 500 000 franchi.

2 All'atto della costituzione di una SICAV con gestione di terzi che delega l'ammi­nistrazione e la gestione del portafoglio alla stessa direzione del fondo autorizzata, gli azionisti imprenditori devono effettuare un conferimento minimo di 250 000 franchi.

3 Il conferimento minimo deve essere mantenuto durevolmente.

4 La SICAV comunica senza indugio alla FINMA un calo al di sotto del minimo.

88 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).

Art. 55 Definizione ed entità dei mezzi propri

(art. 39 LICol)

1 I conferimenti versati dagli azionisti imprenditori sono computati come mezzi propri.

2 Devono essere dedotti dai mezzi propri:

a.
la perdita a bilancio imputabile agli azionisti imprenditori;
b.
il fabbisogno di correzione di valore e di accantonamenti imputabile agli azionisti imprenditori;
c.
i valori immateriali (compresi costi di costituzione e organizzazione e il good­will), ad eccezione del software.

3 La SICAV con gestione autonoma calcola l'entità dei mezzi propri necessari applicando per analogia l'articolo 48.

3bis La SICAV con gestione di terzi che delega l'amministrazione a una direzione del fondo autorizzata e la gestione del portafoglio a un gestore di investimenti collettivi di capitale calcola l'entità dei mezzi propri necessari applicando per analogia l'articolo 48. Da questo importo può dedurre il 20 per cento.89

3ter La FINMA può esonerare dall'obbligo di coprire il patrimonio con mezzi propri la SICAV con gestione di terzi che delega la gestione del portafoglio a una banca ai sensi della legge dell'8 novembre 193490 sulle banche o a un commerciante di valori mobiliari ai sensi della legge del 24 marzo 199591 sulle borse con sede in Svizzera.92

4 Se delega l'amministrazione e la gestione del portafoglio alla stessa direzione del fondo autorizzata, la SICAV con gestione di terzi non deve coprire il patrimonio con mezzi propri (art. 48 cpv. 4).93

5 Il rapporto prescritto tra i mezzi propri e il patrimonio complessivo della SICAV con gestione autonoma nonché della SICAV con gestione di terzi che delega l'amministrazione a una direzione del fondo autorizzata e la gestione del portafoglio a un gestore di investimenti collettivi di capitale deve essere mantenuto durevol­mente.94

6 La SICAV comunica senza indugio alla FINMA i mezzi propri man­canti.

7 La FINMA disciplina i dettagli.

89 Introdotto dal n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).

90 RS 952.0

91 RS 954.1

92 Introdotto dal n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).

93 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).

94 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).

Art. 56 Prezzo netto di emissione al momento della prima emissione

(art. 40 cpv. 4 LICol)

A prescindere dalla loro appartenenza a categorie diverse, tutte le azioni hanno il medesimo prezzo netto di emissione al momento della prima emissione della loro categoria rispettiva. Esso corrisponde al prezzo di emissione che gli investitori devono pagare al momento dell'emissione, dedotte eventuali rimunerazioni e spese accessorie.

Art. 5795

95 Abrogato dal n. I dell'O del 13 feb. 2013, con effetto dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).

Art. 58 Emissione e riscatto di azioni

(art. 42 cpv. 1 e 3 LICol)

1 Gli articoli 37 e 38 si applicano per analogia.

2 Gli azionisti imprenditori possono restituire le loro azioni se:

a.
il rapporto adeguato tra conferimenti e patrimonio complessivo della SICAV è mantenuto anche dopo il riscatto; e
b.
il conferimento minimo è rispettato.
Art. 59 Investimenti in azioni proprie

(art. 42 cpv. 2 e art. 94 LICol)

Gli investimenti di un comparto in altri comparti della medesima SICAV non costituiscono investimenti in azioni proprie.

Art. 61 SICAV con classi di quote

(art. 40 cpv. 4 e 78 cpv. 3 LICol)

1 Sempre che gli statuti lo prevedano, con l'approvazione della FINMA la SICAV può creare, sopprimere o riunire classi di quote.

2 L'articolo 40 si applica per analogia. La fusione necessita dell'approvazione dell'assemblea generale.

3 Il rischio che una classe di quote possa rispondere per un'altra dev'essere esposto nel prospetto.

Art. 62 Diritti di voto

(art. 40 cpv. 4, 47 e 94 LICol)

1 Gli azionisti hanno diritto di voto:

a.
sui comparti ai quali partecipano;
b.
sulla società, quando la decisione concerne la SICAV nel suo insieme.

2 Se la quota di voto attribuibile a un comparto differisce notevolmente dalla quota patrimoniale attribuibile a tale comparto, gli azionisti possono decidere all'assemblea generale la scomposizione o la fusione delle azioni di una determinata categoria conformemente al capoverso 1 lettera b. Affinché diventi valida, la FINMA deve approvare questa decisione.

3 La FINMA può ordinare la scomposizione o la fusione di azioni di una categoria di azioni.

Art. 62a96 Banca depositaria

(art. 44a LICol)

Per la banca depositaria gli articoli 15 capoverso 2 e 45 si applicano per analogia.

96 Introdotto dal n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).

Art. 62b97 Contenuto del regolamento di investimento

(art. 43 e 44 LICol)

1 Il contenuto e l'approvazione del regolamento di investimento sono retti dalle disposizioni sul contratto del fondo, sempre che la legge o lo statuto non disponga altrimenti.

2 La SICAV informa per scritto gli azionisti, con la convocazione dell'assemblea generale, in merito:

a.
alle modifiche del regolamento di investimento che la FINMA ha esaminato; e
b.
alle modifiche di cui la FINMA ha accertato la conformità legale.

3 I capoversi 1 e 2 si applicano per analogia allo statuto, per quanto esso disciplini contenuti del regolamento di investimento.

97 Introdotto dal n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).

Sezione 2: Organizzazione

Art. 63 Assemblea generale

(art. 50 e 94 LICol)

1 Gli statuti possono prevedere assemblee generali per singoli comparti se si tratta di decisioni che concernono soltanto tali comparti.

2 Gli azionisti che detengono insieme almeno il 10 per cento dei voti di tutti o di singoli comparti possono esigere la delibera di un oggetto in occasione dell'as­semblea generale della SICAV o dei comparti.

3 L'assemblea generale della SICAV o dei comparti ha la competenza di modificare il regolamento di investimento, sempre che tale modifica:

a.
non sia necessaria per legge;
b.98
tocchi i diritti degli azionisti; o
c.
non sia esclusivamente di natura formale.

4 La SICAV pubblica negli organi di pubblicazione le modifiche importanti del regolamento del fondo, decise dall'assemblea generale e approvate dalla FINMA, con l'indicazione degli uffici dove tali modifiche testuali possono es­sere ottenute gratuitamente.

5 La disposizione sulle decisioni importanti dell'assemblea generale di una società anonima (art. 704 CO) non trova applicazione.99

98 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2008, in vigore dal 1° mar. 2008 (RU 2008 571).

99 Introdotto dal n. 6 dell'all. all'O del 15 ott. 2008 sugli audit dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5363).

Art. 64 Consiglio di amministrazione

(art. 51 LICol)

1 Il consiglio di amministrazione ha i seguenti compiti:

a.
l'adempimento delle attribuzioni di cui all'articolo 716a CO100;
b.
la definizione dei principi della politica di investimento;
c.101
la designazione della banca depositaria o di un istituto secondo l'articolo 44a capoverso 2 della legge;
d.
la creazione di nuovi comparti, sempre che gli statuti lo prevedano;
e.
l'elaborazione del prospetto e del prospetto semplificato;
f.
l'amministrazione.

2 I compiti di cui al capoverso 1 lettere a-c non possono essere delegati.

3 In una SICAV con gestione autonoma, i compiti di cui al capoverso 1 lettere d ed e, nonché parti dell'amministrazione di cui al capoverso 1 lettera f, segnatamente la gestione dei rischi, l'approntamento di un sistema interno di controllo (SIC) e la conformità (compliance) possono essere delegati solo alla direzione.

4 All'organizzazione della SICAV con gestione autonoma si applicano per analogia gli articoli 44 e 45.

100 RS 220

101 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).

Art. 65 Delega di compiti102

(art. 36 cpv. 3 e 51 cpv. 5 LICol)

1 Se il consiglio di amministrazione delega a terzi l'amministrazione, le decisioni di investimento o la distribuzione, i diritti e gli obblighi dei partner contrattuali devono essere definiti in un contratto scritto, segnatamente:103

a.
i compiti attribuiti;
b.
eventuali facoltà di un'ulteriore delega;
c.
l'obbligo di rendiconto della direzione del fondo;
d.
i diritti di controllo del consiglio di amministrazione.

1bis Gli articoli 30 e 31 capoversi 1-5 della legge sono applicabili per analogia alla delega dei compiti.104

2 La FINMA disciplina i dettagli.

102 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).

103 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).

104 Introdotto dal n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).

Capitolo 3: Tipi di investimenti collettivi di capitale aperti e prescrizioni di investimento


Sezione 1: Disposizioni comuni

Art. 67 Osservanza delle prescrizioni di investimento

(art. 53 e segg. LICol)

1 Le limitazioni percentuali del presente capitolo si riferiscono, se non disposto altrimenti, al patrimonio del fondo al valore venale; esse devono essere osservate costantemente.

2 Se le limitazioni sono superate in seguito a cambiamenti del mercato, gli investimenti devono essere riportati entro un termine adeguato al valore ammesso, tutelando gli interessi degli investitori.

3 I fondi in valori mobiliari e gli altri fondi devono adempiere le limitazioni di investimento entro sei mesi dal loro lancio.

4 I fondi immobiliari devono adempiere le limitazioni di investimento entro due anni dal loro lancio.

5 Su richiesta della direzione del fondo e della SICAV, la FINMA può prolungare i termini dei capoversi 3 e 4.

Art. 68 Filiali e investimenti ammessi

(art. 53 e segg. LICol)

1 Per la gestione di investimenti collettivi di capitale, la direzione del fondo e la SICAV possono costituire filiali il cui scopo esclusivo è la tenuta di investimenti per l'investimento collettivo di capitale. La FINMA disciplina i dettagli.

2 La SICAV può acquisire patrimoni mobiliari e immobiliari che sono indispensabili per l'esercizio diretto della sua attività aziendale. La FINMA disciplina i dettagli.

Art. 69 Oggetto degli umbrella fund

(art. 92 e segg. LICol)

1 Gli umbrella fund possono comprendere soltanto comparti del medesimo tipo di fondo.

2 Si considerano tipi di fondo:

a.
i fondi in valori mobiliari;
b.
i fondi immobiliari;
c.
gli altri fondi per investimenti tradizionali;
d.
gli altri fondi per investimenti alternativi.

3 Riguardo agli investimenti collettivi di capitale multi-comparto, le limitazioni e tecniche d'investimento si applicano singolarmente a ogni comparto.

Sezione 2: Fondo in valori mobiliari

Art. 70 Investimenti ammessi

(art. 54 cpv. 1 e 2 LICol)

1 Sono ammessi investimenti in:

a.
valori mobiliari ai sensi dell'articolo 71;
b.
strumenti finanziari derivati ai sensi dell'articolo 72;
c.
quote di investimenti collettivi di capitale che adempiono le esigenze
del­l'articolo 73;
d.
strumenti del mercato monetario ai sensi dell'articolo 74;
e.
depositi a vista e a termine, con una scadenza fino a dodici mesi, presso banche che hanno la loro sede in Svizzera o in uno Stato membro del­l'Unione europea oppure in un altro Stato, se la banca è ivi sottoposta a una vigilanza equivalente a quella svizzera.

2 Non sono ammessi:

a.
investimenti in metalli preziosi, certificati di metalli preziosi, merci e titoli di merci;
b.
vendite allo scoperto di investimenti di cui al capoverso 1 lettere a-d.

3 Negli investimenti diversi da quelli menzionati nel capoverso 1 può essere investito al massimo il 10 per cento del patrimonio del fondo.

4 Una direzione del fondo, che offre anche una gestione patrimoniale individuale conformemente all'articolo 29 lettera a della legge, non può investire il patrimonio dell'investitore né completamente né parzialmente in quote degli investimenti collettivi di capitale da essa gestiti, tranne nel caso in cui il cliente abbia dato in precedenza il suo consenso generale.

Art. 71 Valori mobiliari

(art. 54 LICol)

1 Si considerano valori mobiliari le cartevalori e i diritti valori ai sensi dell'artico­lo 54 capoverso 1 della legge, che incorporano un diritto di partecipazione o di credito oppure il diritto di acquistare, mediante sottoscrizione o permuta, simili cartevalori o diritti valori, segnatamente i warrant.

2 Gli investimenti in valori mobiliari provenienti da nuove emissioni sono ammessi soltanto se la loro ammissione in borsa o su un altro mercato regolamentato accessibile al pubblico è prevista dalle condizioni di emissione. I titoli devono essere venduti entro un mese se, dopo un anno dal loro acquisto, non sono ancora ammessi in borsa o su un altro mercato accessibile al pubblico.

3 La FINMA può concretizzare gli investimenti ammessi per un fondo in valori mobiliari secondo il diritto delle Comunità europee vigente nel caso specifico.106

106 Introdotto dal n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).

Art. 72 Strumenti finanziari derivati

(art. 54 e 56 LICol)

1 Gli strumenti finanziari derivati sono ammessi se:

a.
sono basati su valori quali investimenti ai sensi dell'articolo 70 capover­so 1 lettere a-d, indici finanziari, saggi di interesse, corsi di cambio, crediti o valute;
b.
i valori di base sui quali poggiano sono ammessi come investimento dal regolamento del fondo;
c.
sono negoziati in borsa o su un altro mercato regolamentato accessibile al pubblico.

2 Nel caso di operazioni con derivati OTC (operazioni OTC) devono inoltre essere adempiute le seguenti condizioni:

a.
la controparte è un intermediario finanziario sottoposto a vigilanza e specializzato in queste operazioni;
b.
i derivati OTC sono quotati giornalmente o la loro restituzione agli istituti emittenti è possibile in ogni momento. Possono inoltre essere valutati in modo affidabile e ricostruibile.

3 L'impegno complessivo di un fondo in valori mobiliari connesso con strumenti finanziari derivati non deve superare il 100 per cento del patrimonio netto del fondo. L'impegno finanziario complessivo non deve superare il 200 per cento del patrimonio netto del fondo. Tenuto conto della possibilità di assunzione temporanea di crediti nella misura del 10 per cento al massimo del patrimonio netto del fondo (art. 77 cpv. 2), l'impegno complessivo non deve superare il 210 per cento del patrimonio netto del fondo.

4 I warrant devono essere trattati come strumenti finanziari derivati.

Art. 73 Investimenti in altri investimenti collettivi di capitale (fondi strategici)

(art. 54 e 57 cpv. 1 LICol)

1 La direzione del fondo e la SICAV possono investire soltanto in fondi strategici se:

a.
i loro documenti limitano complessivamente al 10 per cento gli investimenti in altri fondi strategici;
b.
a questi fondi strategici si applicano disposizioni equivalenti a quelle dei fondi in valori mobiliari per quanto concerne lo scopo, l'organizzazione, la politica di investimento, la protezione degli investitori, la ripartizione del rischio, la custodia separata del patrimonio del fondo, l'assunzione di crediti, la concessione di crediti, le vendite allo scoperto di cartevalori e di strumenti del mercato monetario, l'emissione e il riscatto di quote e il contenuto dei rapporti semestrale e annuale;
c.
i fondi strategici sono ammessi come investimenti collettivi di capitale nel loro Stato di sede, dove sottostanno a una vigilanza mirata alla protezione degli investitori equivalente a quella svizzera ed è garantita l'assi­stenza amministrativa internazionale.

2 Esse possono investire al massimo:

a.
il 20 per cento del patrimonio del fondo in quote del medesimo fondo strategico; e
b.107
il 30 per cento del patrimonio del fondo in quote di fondi strategici che non corrispondono alle direttive determinanti dell'Unione europea (Organismo di investimento collettivo in valori mobiliari, OICVM), ma che equivalgono a tali direttive o a fondi in valori mobiliari svizzeri secondo l'articolo 53 della legge.

3 Gli articoli 78-84 non si applicano agli investimenti in fondi strategici.

4 Se, conformemente al regolamento del fondo, una parte importante del patrimonio del fondo può essere investita in fondi strategici:

a.108
il regolamento del fondo e il prospetto devono contenere indicazioni sull'entità massima delle commissioni amministrative che devono essere sopportate dallo stesso investimento collettivo di capitale da effettuare, come pure dal fondo strategico;
b.
nel rapporto annuale deve essere indicata l'entità massima della quota di commissioni amministrative che devono essere sopportate, da un lato, dall'investimento collettivo di capitale da effettuare e, dall'altro, dal fondo strategico.

107 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).

108 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).

Art. 73a109 Strutture master e feeder

(art. 54 e 57 cpv. 1 LICol)

1 Un fondo feeder è un investimento collettivo di capitale che, in deroga all'articolo 73 capoverso 2 lettera a, investe almeno l'85 per cento del patrimonio del fondo in quote dello stesso fondo strategico (fondo master).

2 Il fondo master è un investimento collettivo di capitale svizzero dello stesso tipo del fondo feeder, non è a sua volta un fondo feeder e non detiene quote di un fondo feeder.

3 Un fondo feeder può investire fino al 15 per cento del suo patrimonio in liquidità (art. 75) o in strumenti finanziari derivati (art. 72). Gli strumenti finanziari derivati possono essere utilizzati esclusivamente a fini di garanzia.

4 La FINMA disciplina i dettagli.

109 Introdotto dal n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).

Art. 74 Strumenti del mercato monetario

(art. 54 cpv. 1 LICol)

1 La direzione del fondo e la SICAV possono acquistare strumenti del mercato monetario sempre che siano liquidi e valutabili e siano quotati in borsa o su un altro mercato regolamentato accessibile al pubblico.

2 Gli strumenti del mercato monetario che non sono quotati in borsa o su un altro mercato regolamentato accessibile al pubblico, possono essere acquistati soltanto se l'emissione o l'emittente sottostà a prescrizioni in materia di protezione dei creditori e degli investitori e se tali strumenti sono emessi o garantiti:

a.
dalla Banca nazionale svizzera;
b.
dalla Banca centrale di uno Stato membro dell'Unione europea;
c.
dalla Banca centrale europea;
d.
dall'Unione europea;
e.
dalla Banca europea per gli investimenti;
f.
dall'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OCSE);
g.
da un altro Stato, compresi i suoi Stati membri;
h.
da un'organizzazione internazionale di diritto pubblico alla quale appartiene la Svizzera o almeno uno Stato membro dell'Unione europea;
i.
da un ente di diritto pubblico;
j.
da un'impresa i cui valori mobiliari sono quotati in borsa o su un altro mercato regolamentato accessibile al pubblico;
k.
da una banca, da un commerciante di valori mobiliari o da un altro istituto sottoposto a una vigilanza equivalente a quella svizzera.
Art. 75 Liquidità

(art. 54 cpv. 2 LICol)

Si considerano liquidità gli averi bancari, nonché i crediti da operazioni pensionistiche a vista e a termine con scadenze fino a dodici mesi.

Art. 76 Prestito di valori mobiliari (securities lending) e operazioni pensionistiche (repo, reverse repo)

(art. 55 cpv. 1 lett. a e b LICol)

1 Il prestito di valori mobiliari e le operazioni pensionistiche sono ammessi soltanto se mirati a una gestione efficiente del patrimonio del fondo. La banca depositaria è responsabile di uno svolgimento conforme al mercato e ineccepibile del prestito di valori mobiliari e delle operazioni pensionistiche.

2 Le banche, i broker, gli istituti di assicurazione e le organizzazioni di clearing di valori mobiliari possono essere assunti come prestatori per le operazioni di prestito di valori mobiliari, sempre che siano specializzati nel prestito di valori mobiliari e forniscano garanzie corrispondenti al volume e al rischio delle operazioni prospettate. Le operazioni pensionistiche possono essere svolte alle medesime condizioni con gli istituti menzionati.

3 Il prestito di valori mobiliari e le operazioni pensionistiche devono essere disciplinati in un contratto quadro standard.

Art. 77 Assunzione e concessione di crediti; onere del patrimonio del fondo

(art. 55 cpv. 1 lett. c e d, nonché cpv. 2 LICol)

1 A carico del fondo in valori mobiliari:

a.
non possono essere concessi crediti o concluse fideiussioni;
b.
può essere costituito in pegno o trasferito a titolo di garanzia al massimo il 25 per cento del patrimonio netto del fondo.

2 I fondi in valori mobiliari possono assumere temporaneamente crediti fino al 10 per cento al massimo del patrimonio netto del fondo.

3 Il prestito di valori mobiliari e le operazioni pensionistiche effettuate come reverse repo non sono considerati concessione di credito ai sensi del capoverso 1 lettera a.

4 Le operazioni pensionistiche effettuate come repo sono considerate assunzione di credito ai sensi del capoverso 2, tranne nel caso in cui i mezzi ottenuti siano utilizzati nel quadro di un'operazione di arbitraggio per la ripresa di valori mobiliari del medesimo tipo e della medesima bonità in relazione con un'operazione pensionistica opposta (reverse repo).

Art. 78 Ripartizione del rischio nel caso di valori mobiliari e strumenti del mercato monetario

(art. 57 LICol)

1 La direzione del fondo e la SICAV possono investire al massimo il 10 per cento del patrimonio del fondo, compresi gli strumenti finanziari derivati, in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario del medesimo emittente.

2 Il valore complessivo dei valori mobiliari e degli strumenti del mercato monetario degli emittenti presso i quali è investito oltre il 5 per cento del patrimonio del fondo non deve superare il 40 per cento del patrimonio del fondo. Questa limitazione non si applica agli averi a vista e a termine ai sensi dell'articolo 79 e alle operazioni con derivati OTC ai sensi dell'articolo 80 la cui controparte è una banca ai sensi dell'articolo 70 capoverso 1 lettera e.

Art. 79 Ripartizione del rischio nel caso di averi a vista e a termine

(art. 57 LICol)

La direzione del fondo e la SICAV possono investire al massimo il 20 per cento del patrimonio del fondo in averi a vista e a termine della medesima banca. Questo limite è comprensivo sia degli investimenti in averi bancari (art. 70 cpv. 1 lett. e) sia delle liquidità (art. 75).

Art. 80 Ripartizione del rischio nel caso di operazioni OTC e derivati

(art. 57 LICol)

1 La direzione del fondo e la SICAV possono investire al massimo il 5 per cento del patrimonio del fondo in operazioni OTC presso la medesima controparte.

2 Il limite è aumentato al 10 per cento del patrimonio del fondo, se la controparte è una banca ai sensi dell'articolo 70 capoverso 1 lettera e.

3 Gli strumenti finanziari derivati e i crediti nei confronti di controparti di operazioni OTC vanno inclusi nelle prescrizioni sulla ripartizione del rischio ai sensi degli articoli 73 e 78-84. Questa disposizione non si applica ai derivati basati su indici, che adempiono le condizioni di cui all'articolo 82 capoverso 1 lettera b.

4 Se sono assicurati mediante garanzie sotto forma di attività liquide, i crediti derivanti da operazioni OTC non sono considerati nel calcolo del rischio di controparte. La FINMA disciplina i dettagli riguardanti i requisiti in materia di garanzia. A tal fine tiene conto degli standard internazionali.110

110 Introdotto dal n. I dell'O del 13 feb. 2013 (RU 2013 607). Nuovo testo giusta l'all. 4 n. 1 dell'O del 25 giu. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2321).

Art. 81 Limitazioni complessive

(art. 57 LICol)

1 Gli investimenti, gli averi e i crediti ai sensi degli articoli 78-80 presso il medesimo emittente non possono superare complessivamente il 20 per cento del patrimonio del fondo.

2 Investimenti e strumenti del mercato monetario di cui all'articolo 78 del medesimo gruppo imprenditoriale non possono superare complessivamente il 20 per cento del patrimonio del fondo.

3 Le limitazioni di cui agli articoli 78-80 e 83 capoverso 1 non possono essere cumulate.

4 Nel caso degli umbrella fund queste limitazioni si applicano singolarmente a ogni comparto.

5 Le società, che costituiscono un gruppo in virtù delle prescrizioni internazionali in materia di rendiconto, sono considerate come un unico emittente.

Art. 82 Eccezioni per i fondi indicizzati

(art. 57 LICol)

1 La direzione del fondo e la SICAV possono investire al massimo il 20 per cento del patrimonio del fondo in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario del medesimo emittente se:

a.
il regolamento del fondo prevede la riproduzione di un indice dei diritti di partecipazione o di credito (indice del fondo) riconosciuto dalla FINMA; e
b.
l'indice è sufficientemente diversificato, rappresentativo del mercato al quale si riferisce e pubblicato in modo adeguato.

2 Il limite è aumentato al 35 per cento per i valori mobiliari o gli strumenti del mercato monetario del medesimo emittente che predominano sui mercati regolamentati. Questa eccezione può essere rivendicata per un solo emittente.

3 Per quanto riguarda l'osservanza del limite del 40 per cento previsto dall'artico­lo 78 capoverso 2, gli investimenti menzionati nel presente articolo non vanno considerati.

Art. 83 Eccezioni per investimenti garantiti o emessi dall'ente pubblico

(art. 57 cpv. 1 LICol)

1 La direzione del fondo e la SICAV possono investire al massimo il 35 per cento del patrimonio del fondo in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario del medesimo emittente, sempre che siano emessi o garantiti:

a.
da uno Stato dell'OCSE;
b.
da un ente di diritto pubblico dell'OCSE;
c.
da un'organizzazione internazionale di diritto pubblico alla quale appartiene la Svizzera o uno Stato dell'Unione europea.

2 Con l'autorizzazione della FINMA esse possono investire fino al 100 per cento del patrimonio del fondo in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario del medesimo emittente. In questo caso devono essere osservate le seguenti regole:

a.
gli investimenti devono essere ripartiti in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario provenienti da almeno sei diverse emissioni;
b.
il 30 per cento al massimo del patrimonio del fondo può essere investito in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario della medesima emis­sione;
c.
il prospetto e la documentazione pubblicitaria devono rinviare alla speciale autorizzazione della FINMA e indicare inoltre gli emittenti presso i quali può essere investito oltre il 35 per cento del patrimonio del fondo;
d.
il regolamento del fondo deve menzionare gli emittenti presso i quali può essere investito oltre il 35 per cento del patrimonio del fondo e i garanti corrispondenti.

3 La FINMA concede l'autorizzazione se, in tal modo, la protezione degli investitori non è pregiudicata.

4 Per quanto riguarda l'osservanza del limite del 40 per cento di cui all'articolo 78 capoverso 2, gli investimenti ai sensi del presente articolo non vanno considerati.

Art. 84 Limitazione della partecipazione a un solo emittente

(art. 57 cpv. 2 LICol)

1 Né la direzione del fondo, né la SICAV possono acquistare diritti di partecipazione che ammontano complessivamente a oltre il 10 per cento dei diritti di voto o che consentono loro di esercitare un influsso essenziale sulla direzione di un emittente.

2 La FINMA può consentire un'eccezione, sempre che la direzione del fondo o la SICAV provi di non esercitare un influsso essenziale.

3 La direzione del fondo e la SICAV possono acquistare per il patrimonio del fondo al massimo:

a.
il 10 per cento sia dei titoli di partecipazione senza diritto di voto, sia delle obbligazioni, sia degli strumenti del mercato monetario del medesimo emittente;
b.
il 25 per cento delle quote di altri investimenti collettivi di capitale che adempiono le esigenze di cui all'articolo 73.

4 La limitazione ai sensi del capoverso 3 non si applica se al momento dell'ac­quisto non è possibile calcolare l'importo lordo delle obbligazioni, degli strumenti del mercato monetario o delle quote di altri investimenti collettivi di capitale.

5 Le limitazioni ai sensi dei capoversi 1 e 3 non si applicano ai valori mobiliari e agli strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato o da un ente di diritto pubblico dell'OCSE oppure da un'organizzazione internazionale di diritto pubblico alla quale appartiene la Svizzera o uno Stato dell'Unione europea.

Art. 85 Obblighi speciali di informazione nel prospetto

(art. 75 LICol)

1 Il prospetto deve indicare in quali categorie di strumenti di investimento sono effettuati gli investimenti e se vengono effettuate operazioni con strumenti finanziari derivati. Se vengono effettuate operazioni con strumenti finanziari derivati occorre spiegare se tali operazioni sono effettuate come elemento della strategia di investimento o come garanzia di rubriche di investimento e quali sono le ripercussioni del loro impiego sul profilo di rischio del fondo in valori mobiliari.

2 Il prospetto e la documentazione pubblicitaria devono indicare in special modo se la direzione del fondo o la SICAV può investire il patrimonio del fondo principalmente in investimenti diversi da quelli di cui all'articolo 70 capoverso 1 lettere a ed e oppure se esse costituiscono un fondo indicizzato (art. 82).

3 Il prospetto e la documentazione pubblicitaria devono indicare in special modo se, a causa della composizione degli investimenti o delle tecniche di investimento applicate, il patrimonio netto di un fondo in valori mobiliari presenta una maggiore volatilità o un effetto leva.

Sezione 3: Fondi immobiliari

Art. 86 Investimenti ammessi

(art. 59 cpv. 1 e 62 LICol)

1 Gli investimenti di fondi immobiliari o di SICAV immobiliari devono essere menzionati espressamente nel regolamento del fondo.111

2 Si considerano beni fondiari ai sensi dell'articolo 59 capoverso 1 lettera a della legge i seguenti beni fondiari iscritti nel registro fondiario conformemente al capoverso 2bis su indicazione della direzione del fondo, della SICAV o della direzione del fondo incaricata dalla SICAV:112

a.
gli edifici abitativi;
b.
gli immobili adibiti esclusivamente o prevalentemente a scopi commerciali; la quota commerciale è prevalente se il relativo reddito rappresenta almeno il 60 per cento del reddito immobiliare (immobili adibiti a uso commerciale);
c.
le costruzioni a utilizzazione mista, che servono a scopi sia abitativi sia commerciali; è data utilizzazione mista se il reddito della parte commerciale rappresenta più del 20 per cento, ma meno del 60 per cento del reddito immobiliare;
d.
la proprietà per piani;
e.
il terreno edificabile (compresi gli stabili da demolire) e gli edifici in costruzione;
f.
i beni fondiari in diritto di superficie.

2bis I beni fondiari devono essere iscritti a registro fondiario a nome della direzione del fondo o della SICAV con menzione dell'appartenenza al fondo immobiliare. Se il fondo immobiliare o la SICAV a nome di cui il bene fondiario è iscritto è multi-comparto, occorre indicare a quale comparto il bene fondiario appartiene.113

3 Sono ammessi come ulteriori investimenti:

a.
le cartelle ipotecarie o altri diritti contrattuali di pegno;
b.
le partecipazioni e i crediti nei confronti di società immobiliari ai sensi dell'articolo 59 capoverso 1 lettera b della legge;
c.
le quote di altri fondi immobiliari (compresi i Real Estate Investment Trusts) nonché le società e i certificati di investimento immobiliare quotate in borsa o su un altro mercato regolamentato accessibile al pubblico ai sensi dell'articolo 59 capoverso 1 lettera c della legge;
d.
i valori immobiliari esteri ai sensi dell'articolo 59 capoverso 1 lettera d della legge.

4 I beni fondiari non edificati di un fondo immobiliare devono essere urbanizzati e idonei a una costruzione immediata e devono disporre di un'autorizzazione edilizia passata in giudicato per la costruzione in questione. I lavori di costruzione devono poter essere avviati prima della scadenza della validità della pertinente autorizza­zione edilizia.114

111 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).

112 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).

113 Introdotto dal n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).

114 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).

Art. 87 Ripartizione del rischio e limitazioni

(art. 62 LICol)

1 I fondi immobiliari devono ripartire i loro investimenti su almeno dieci beni fondiari. I complessi abitativi costruiti secondo gli stessi principi edilizi, nonché le particelle adiacenti sono considerati un unico bene fondiario.

2 Il valore venale di un bene fondiario non può superare il 25 per cento del patrimonio del fondo.

3 Si applicano le seguenti limitazioni riferite al patrimonio del fondo:

a.
terreno edificabile, compresi gli stabili da demolire, ed edifici in costruzione, fino a un massimo del 30 per cento;
b.115
beni fondiari in diritto di superficie, fino a un massimo del 30 per cento;
c.
cartelle ipotecarie e altri diritti contrattuali di pegno immobiliare, fino a un massimo del 10 per cento;
d.
quote di altri fondi immobiliari e società di investimento immobiliare ai sensi dell'articolo 86 capoverso 3 lettera c, fino a un massimo del 25 per cento.

4 Gli investimenti ai sensi del capoverso 3 lettere a e b possono ammontare al massimo al 40 per cento del patrimonio del fondo.116

5 La FINMA può, in casi motivati, ammettere deroghe.

115 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).

116 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).

Art. 88 Influsso determinante della direzione del fondo e della SICAV in ambito di comproprietà abituale

(art. 59 cpv. 2 LICol)

1 La direzione del fondo e la SICAV esercitano un influsso determinante se dispongono della maggioranza delle quote di comproprietà e dei voti.

2 Esse devono riservarsi, nel quadro di un regolamento per l'uso e l'amministra­zione ai sensi dell'articolo 647 capoverso 1 del Codice civile117, tutti i diritti, i provvedimenti e gli atti previsti dagli articoli 647a-651 CC.

3 Il diritto di prelazione ai sensi dell'articolo 682 CC non può essere soppresso contrattualmente.

4 Le quote di comproprietà di investimenti comuni relativi a beni fondiari dell'in­vestimento collettivo di capitale facenti parte di una sovrastruttura globale non devono rendere possibile un influsso determinante. In questi casi il diritto di prelazione di cui al capoverso 3 può essere soppresso contrattualmente.

117 RS 210

Art. 89 Impegni; valori mobiliari a breve scadenza a interesse fisso e mezzi disponibili a breve scadenza

(art. 60 LICol)

1 Si considerano impegni i crediti assunti, gli impegni risultanti dall'andamento degli affari nonché tutti gli impegni derivanti da quote disdette.

2 Si considerano valori mobiliari a breve scadenza a interesse fisso i diritti di credito con una scadenza o una scadenza residua fino a dodici mesi.

3 Si considerano mezzi disponibili a breve scadenza la cassa, gli averi postali118 e bancari a vista e a termine con una scadenza fino a dodici mesi, nonché le linee di credito fisse di una banca fino a un massimo del 10 per cento del patrimonio netto del fondo. Le linee di credito devono essere computate nel limite massimo della costituzione in pegno ammissibile secondo l'articolo 96 capoverso 1.

118 Con la trasformazione dell'ente della Posta nella società anonima di diritto speciale con ragione sociale "Posta Svizzera SA" e della Postfinance in una società anonima di diritto privato (DCF del 7 giugno 2013; FF 2013 3973), dal 26 giugno 2013 il riferimento ai conti postali è divenuto privo d'oggetto.

Art. 90 Garanzia di progetti di costruzione

(art. 65 LICol)

Per garantire progetti futuri di costruzione possono essere detenuti valori mobiliari a interesse fisso con una scadenza o una scadenza residua fino a 24 mesi.

Art. 91119 Strumenti finanziari derivati

(art. 61 LICol)

Per garantirsi dai rischi di interesse, valuta, credito e mercato sono ammessi strumenti finanziari derivati. In questo caso si applicano per analogia le disposizioni relative ai fondi in valori mobiliari (art. 72).

119 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).

Art. 91a120 Persone vicine

(art. 63 cpv. 2 e 3 LICol)

1 Sono considerate persone vicine in particolare:

a.
la direzione del fondo, la SICAV, la banca depositaria e le persone da loro incaricate, segnatamente architetti e imprenditori edili;
b.
i membri del consiglio di amministrazione e i collaboratori della direzione del fondo o della SICAV;
c.
il consiglio di amministrazione e i membri della direzione, nonché i collaboratori della banca depositaria incaricati della sorveglianza dei fondi immobiliari;
d.
la società di audit e i collaboratori incaricati della verifica dei fondi immobiliari;
e.
i periti incaricati delle stime;
f.
le società immobiliari non appartenenti al 100 per cento al fondo immobi­liare, nonché i membri del consiglio di amministrazione e i collaboratori di tali società immobiliari;
g.
le amministrazioni immobiliari incaricate dell'amministrazione dei valori immobiliari, nonché i membri del consiglio di amministrazione e i collaboratori di tali amministrazioni immobiliari;
h.
le persone delle società menzionate nelle lettere a-g che detengono una partecipazione qualificata ai sensi dell'articolo 14 capoverso 3 della legge.

2 Le persone incaricate secondo il capoverso 1 lettera a non sono considerate per­sone vicine se si può dimostrare che non hanno o non hanno avuto alcun influsso, né diretto né indiretto, sulla direzione del fondo o sulla SICAV e la direzione del fondo o la SICAV non è prevenuta in altro modo nell'affare in questione

120 Introdotto dal n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).

Art. 92 Valutazione di beni fondiari in caso di acquisto o alienazione

(art. 64 LICol)

1 I beni fondiari che la direzione del fondo o la SICAV intende acquistare devono essere fatti stimare preventivamente.121

2 Il perito incaricato della stima visita i beni fondiari ai fini della stessa.

3 In caso di alienazione si può rinunciare a una nuova stima se:

a.
la stima esistente non risale a più di tre mesi; e
b.
le circostanze non sono cambiate sostanzialmente.122

4 La direzione del fondo e la SICAV devono motivare nei confronti della società di audit un'aliena­zione inferiore o un acquisto superiore al valore di stima.

121 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).

122 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).

Art. 93 Valutazione dei beni fondiari appartenenti all'investimento collettivo di capitale

(art. 64 LICol)123

1 Il valore venale dei beni fondiari appartenenti all'investimento collettivo di capi­tale deve essere fatto verificare da un perito incaricato delle stime alla chiusura di ogni esercizio contabile.

2 La visita dei beni fondiari da parte degli esperti incaricati delle stime deve essere ripetuta almeno ogni tre anni.

3 I periti incaricati delle stime devono motivare il loro metodo di stima nei confronti della società di audit.

4 Se la direzione del fondo e la SICAV non riprendono senza variazioni il valore di stima nei conti, devono fornire una giustificazione alla società di audit.

123 Introdotto dal n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).

Art. 94 Verifica e valutazione dei progetti di costruzione

(art. 64 e 65 LICol)124

1 La direzione del fondo e la SICAV fanno verificare da almeno un perito incaricato delle stime se i costi presumibili di un progetto di costruzione sono conformi al mercato e adeguati.

2 Al termine della costruzione, la direzione del fondo e la SICAV ne fanno stimare il valore venale da almeno un perito incaricato delle stime.

124 Introdotto dal n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).

Art. 95 Obbligo di pubblicazione

(art. 67 LICol)125

1 La direzione del fondo e la SICAV pubblicano negli organi di pubblicazione il valore venale del patrimonio del fondo e il valore di inventario delle quote che ne risulta contemporaneamente alla comunicazione alla banca o al commerciante di valori mobiliari incaricati della negoziazione regolare di quote di fondi immobiliari in borsa o fuori borsa.

2 Nel caso di fondi immobiliari, negoziati in borsa o su un altro mercato regolamentato accessibile al pubblico, vanno inoltre osservate le disposizioni giuridiche determinanti sulla borsa.

125 Introdotto dal n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).

Art. 96 Competenze speciali

(art. 65 LICol)

1 In caso di costituzione in pegno dei beni fondiari e del trasferimento dei diritti di pegno a titolo di garanzia ai sensi dell'articolo 65 capoverso 2 della legge, l'onere che grava tutti i beni fondiari non può superare in media un terzo del valore venale.126

1bis Per tutelare la liquidità l'onere può essere aumentato temporaneamente ed eccezionalmente alla metà del valore venale se:

a.
il regolamento del fondo lo prevede; e
b.
gli interessi degli investitori rimangono tutelati.127

1ter La società di audit si esprime in merito alle condizioni di cui al capoverso 1bis nel quadro della verifica del fondo immobiliare.128

2 Se fanno erigere costruzioni o eseguono il risanamento di edifici, la direzione del fondo e la SICAV possono accreditare al conto economico del fondo immobiliare, per la fase di preparazione, di costruzione o di risanamento dell'edificio, un interesse di costruzione al saggio di mercato usuale per il terreno edificabile e gli edifici in costruzione, sempre che i costi non superino in tal modo il valore venale stimato.

126 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).

127 Introdotto dal n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).

128 Introdotto dal n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).

Art. 97 Emissione di quote di fondi immobiliari

(art. 66 LICol)

1 L'emissione di quote è possibile in ogni momento. Essa può essere effettuata soltanto in tranche.

2 La direzione del fondo e la SICAV stabiliscono almeno:

a.
il numero pianificato di nuove quote da emettere;
b.
il rapporto di opzione pianificato per gli attuali investitori;
c.
il metodo di emissione del diritto di opzione.

3 I periti incaricati delle stime verificano il valore venale di ogni bene fondiario per il calcolo del valore di inventario e la fissazione del prezzo di emissione.

Art. 98 Riscatto anticipato di quote di fondi immobiliari

(art. 66 LICol)

La direzione del fondo e la SICAV possono rimborsare anticipatamente, dopo la chiusura dell'esercizio contabile, le quote disdette nel corso di detto esercizio se:

a.
gli investitori lo esigono per scritto all'atto della disdetta;
b.
tutti gli investitori che hanno richiesto il rimborso anticipato possono essere tacitati.

Sezione 4: Altri fondi per investimenti tradizionali e alternativi

Art. 99 Investimenti ammessi

(art. 69 LICol)

1 Sono ammessi come investimenti di altri fondi segnatamente:

a.
i valori mobiliari;
b.
le quote di investimenti collettivi di capitale;
c.
gli strumenti del mercato monetario;
d.
i depositi a vista e a termine con scadenze fino a dodici mesi;
e.
i metalli preziosi;
f.
gli strumenti finanziari derivati per i quali fungono da valori di base valori mobiliari, investimenti collettivi di capitale, strumenti del mercato monetario, strumenti finanziari derivati, indici, saggi di interesse, corsi di cambio, crediti, valute, metalli preziosi, commodities o simili;
g.
i prodotti strutturati riferiti a valori mobiliari, investimenti collettivi di capitale, strumenti del mercato monetario, strumenti finanziari derivati, indici, saggi di interesse, corsi di cambio, valute, metalli preziosi, commodities o simili.

2 Per altri fondi destinati a investimenti alternativi, la FINMA può ammettere ulteriori investimenti come commodities, materie prime e i corrispondenti titoli di materie prime.129

3 Gli investimenti ai sensi dell'articolo 69 capoverso 2 della legge devono essere espressamente menzionati nel regolamento del fondo.

4 L'articolo 73 capoverso 4 si applica per analogia agli investimenti in quote di investimenti collettivi di capitale.

129 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).

Art. 100 Tecniche d'investimento e limitazioni

(art. 70 cpv. 2 e art. 71 cpv. 2 LICol)

1 Gli altri fondi per investimenti tradizionali possono:

a.
assumere crediti di entità non superiore al 25 per cento del patrimonio netto del fondo;
b.130
costituire in pegno il 60 per cento al massimo del patrimonio netto del fondo o trasferirlo a titolo di garanzia;
c.
assumere un impegno complessivo del 225 per cento al massimo del patrimonio netto del fondo;
d.
effettuare vendite allo scoperto.

2 Gli altri fondi destinati a investimenti alternativi possono:

a.
assumere crediti di entità non superiore al 50 per cento del patrimonio netto del fondo;
b.131
costituire in pegno il 100 per cento al massimo del patrimonio netto del fondo o trasferirlo a titolo di garanzia;
c.
assumere un impegno complessivo del 600 per cento al massimo del patrimonio netto del fondo;
d.
effettuare vendite allo scoperto.

3 Il regolamento del fondo menziona espressamente le limitazioni di investimento. Esso disciplina inoltre il tipo e l'entità delle vendite allo scoperto ammesse.

130 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2008, in vigore dal 1° mar. 2008 (RU 2008 571).

131 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2008, in vigore dal 1° mar. 2008 (RU 2008 571).

Art. 101 Deroghe

(art. 69-71 LICol)

In singoli casi, la FINMA può ammettere deroghe alle disposizioni in materia di:

a.
investimenti ammessi;
b.
tecniche di investimento;
c.
limitazioni;
d.
ripartizione del rischio.
Art. 102 Indicazione del rischio

(art. 71 cpv. 3 LICol)

1 L'indicazione di rischi speciali (clausola d'avvertimento) necessita dell'approva­zione del­la FINMA.

2 La clausola d'avvertimento deve essere pubblicata sulla prima pagina del regolamento del fondo e del prospetto e deve sempre essere utilizzata nella forma approvata dal­la FINMA.

Capitolo 4: Disposizioni comuni

Sezione 1: Banca depositaria

Art. 102a132 Organizzazione

(art. 72 LICol)

1 La banca depositaria deve avere un'organizzazione idonea all'adempimento dei suoi compiti e occupare personale adeguato alla sua attività e qualificato in modo corrispondente.

2 Per svolgere la sua attività quale banca depositaria, essa dispone di almeno tre collaboratori a tempo pieno con diritto di firma.

132 Introdotto dal n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).

Art. 103 Obbligo di informazione

(art. 72 cpv. 2 LICol)

La banca depositaria comunica alla società di audit le persone dirigenti incaricate dei compiti della banca depositaria.

Art. 104 Compiti

(art. 73 LICol)

1 La banca depositaria ha i seguenti compiti:

a.
è responsabile della tenuta del conto e del deposito degli investimenti collettivi di capitale, ma non può può disporre autonomamente del loro patrimonio;
b.
garantisce che negli affari che si riferiscono al patrimonio dell'investimento collettivo di capitale il controvalore le sia trasferito entro i termini usuali;
c.
informa la direzione del fondo o l'investimento collettivo di capitale qualora il controvalore non sia corrisposto entro il termine usuale e, se possibile, esige dalla controparte il risarcimento del valore patrimoniale interessato;
d.
tiene le necessarie registrazioni e i conti in modo tale da poter distinguere in qualsiasi momento i beni patrimoniali custoditi dei singoli investimenti collettivi di capitale;
e.
per i beni patrimoniali che non possono essere presi in custodia verifica la proprietà della direzione del fondo o dell'investimento collettivo di capitale e tiene registrazioni in merito.133

2 Nel caso dei fondi immobiliari, la banca depositaria conserva le cartelle ipotecarie non cedute contro garanzia, nonché le azioni di società immobiliari. Per l'ammini­strazione corrente dei valori immobiliari, essa può fare tenere conti da terzi.

3 Nel caso degli investimenti collettivi di capitale multi-comparto, tutti i compiti devono essere assunti dalla medesima banca depositaria.

133 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).

Art. 105a134 Compiti in caso di delega della custodia

(art. 73 cpv. 2 e 2bis LICol)

Se trasferisce la custodia del patrimonio del fondo a un depositario terzo o collettivo in Svizzera o all'estero, la banca depositaria verifica e sorveglia che esso:

a.
disponga di un'organizzazione d'esercizio adeguata, di garanzie finanziarie e delle qualifiche professionali necessarie per il tipo e la complessità dei beni patrimoniali affidatigli;
b.
sia sottoposto a una verifica esterna periodica e che in tal modo sia assicu­rato che gli strumenti finanziari sono in suo possesso;
c.
custodisca i beni patrimoniali ricevuti dalla banca depositaria in modo tale che questa possa identificarli in qualsiasi momento, mediante raffronti periodici degli inventari, come appartenenti al patrimonio del fondo;
d.
rispetti le prescrizioni a cui sottostà la banca depositaria per quanto concerne l'adempimento dei compiti delegatigli e per evitare conflitti di interessi.

134 Introdotto dal n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).

Sezione 2: Prospetto e prospetto semplificato

Art. 106 Prospetto

(art. 75 e 77 LICol)

1 La direzione del fondo e la SICAV indicano nel prospetto tutti i dati importanti, rilevanti ai fini della valutazione dell'investimento collettivo di capitale (allegato 1). Il prospetto contiene inoltre il regolamento del fondo, sempre che non venga comunicato alle parti interessate dove può essere ottenuto separatamente prima della sottoscrizione delle quote.

2 La direzione del fondo e la SICAV datano il prospetto e lo inoltrano alla FINMA, unitamente a ogni sua modifica, al più tardi al momento della pubblicazione.

3 La direzione del fondo e la SICAV adeguano il prospetto in caso di modifiche importanti, ma almeno una volta all'an­no.

Art. 107 Prospetto semplificato per i fondi immobiliari135

(art. 76 e 77 LICol)

1 Il prospetto semplificato per i fondi immobiliari contiene le informazioni di cui all'allegato 2. La FINMA concretizza tali esigenze.136

2 La direzione del fondo e la SICAV datano il prospetto semplificato e lo inoltrano alla FINMA, unitamente a ogni sua modifica, al più tardi al momento della pubblicazione.

3 La direzione del fondo e la SICAV lo adeguano in caso di modifiche importanti, ma almeno una volta all'anno.

135 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 giu. 2011, in vigore dal 15 lug. 2011 (RU 2011 3177).

136 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 giu. 2011, in vigore dal 15 lug. 2011 (RU 2011 3177).

Sezione 3:137 Informazioni chiave per gli investitori per fondi in valori mobiliari e altri fondi per investimenti tradizionali138

137 Originario avanti art. 108.

138 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).



(art. 76 e 77 LICol)139

Art. 107a140 Requisiti di base

1 Le informazioni chiave per gli investitori per fondi in valori mobiliari e altri fondi per investimenti tradizionali contengono le informazioni di cui all'allegato 3.

2 La direzione del fondo e la SICAV datano le informazioni chiave per gli investitori e trasmettono senza indugio alla FINMA tali informazioni e tutte le loro modifiche.

140 Introdotto dal n. I dell'O del 29 giu. 2011 (RU 2011 3177). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).

Art. 107c142 Investimenti collettivi di capitale con classi di quote

1 Se un investimento collettivo di capitale ha classi di quote, le informazioni chiave per gli investitori devono essere allestite per ciascuna classe. È possibile riunire diverse classi di quote purché siano rispettate le esigenze di cui all'allegato 3, in particolare quelle concernenti la lunghezza del documento.

2 La direzione del fondo e la SICAV possono scegliere per una o più altre classi di quote una classe rappresentativa, sempre che tale scelta non sia fuorviante per gli investitori nelle altre classi di quote. In simili casi il paragrafo «Profilo di rischio e di rendimento» delle informazioni chiave per gli investitori deve contenere la spiegazione del rischio essenziale applicabile a ciascuna delle classi di quote da rappresentare.

3 Le classi di quote di diverso tipo non possono essere riunite in una classe di quote rappresentativa secondo il capoverso 2. La direzione del fondo e la SICAV tengono una contabilità sulle classi di quote rappresentate dalla classe rappresentativa secondo il capoverso 2 e indicano i motivi di tale scelta.

142 Introdotto dal n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).

Art. 107d143 Verifica

1 La direzione del fondo e la SICAV verificano le informazioni chiave per gli investitori in caso di modifiche importanti delle indicazioni, ma almeno una volta all'anno.

2 Se da una verifica risulta che le informazioni chiave per gli investitori devono essere modificate, la direzione del fondo e la SICAV devono mettere a disposizione senza indugio una versione rielaborata.

143 Introdotto dal n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).

Art. 107e144 Pubblicazione

Le informazioni chiave per gli investitori, inclusa una presentazione adeguatamente elaborata dell'evoluzione dei valori dell'investimento collettivo di capitale fino al 31 dicembre, devono essere pubblicate dalla direzione del fondo e dalla SICAV entro i primi 35 giorni lavorativi dell'anno successivo.

144 Introdotto dal n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).

Art. 108 Pagamento; incorporazione di quote

(art. 78 cpv. 1 e 2 LICol)

1 Quale ufficio di pagamento occorre prevedere una banca ai sensi della legge dell'8 novembre 1934145 sulle banche.146

2 Qualora il regolamento del fondo preveda la fornitura di certificati di quote, su richiesta dell'investitore la banca depositaria ne incorpora i diritti in cartevalori (art. 965 CO147), senza valore nominale, nominative e che devono essere strutturate quali titoli all'ordine (art. 967 e 1145 CO).148

3 I certificati di quote possono essere emessi solo dopo il pagamento del prezzo di emissione.

4 L'emissione di quote frazionate è permessa solo per i fondi di investimento.

145 RS 952.0

146 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).

147 RS 220

148 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).

Art. 109 Eccezioni al diritto di riscatto in qualsiasi momento

(art. 79 LICol)

1 Nel caso di investimenti collettivi di capitale di difficile valutazione o di limitato impatto sul mercato, il regolamento del fondo può prevedere che la disdetta abbia luogo solo a determinate scadenze, ma almeno quattro volte all'anno.

2 La FINMA può, su richiesta motivata, limitare il diritto di riscatto in qualsiasi momento a seconda degli investimenti e della politica di investimento. Ciò vale segnatamente per:

a.
gli investimenti che non sono quotati e non sono negoziati su un altro mercato regolamentato accessibile al pubblico;
b.
gli investimenti ipotecari;
c.
gli investimenti in private equity.

3 Il regolamento del fondo, il prospetto e il prospetto semplificato devono menzionare espressamente se il diritto di riscatto in qualsiasi momento è limitato.

4 Il diritto di riscatto in qualsiasi momento può essere sospeso per cinque anni al massimo.

Art. 110 Dilazione del rimborso

(art. 81 LICol)

1 Il regolamento del fondo può prevedere la dilazione temporanea ed eccezionale del rimborso se:

a.
un mercato che funge da base per la valutazione di una parte importante del patrimonio del fondo è chiuso oppure se il commercio su un simile mercato è limitato o sospeso;
b.
è data una situazione di emergenza politica, economica, militare, monetaria o di altra natura;
c.
le operazioni inerenti agli investimenti collettivi di capitale sono irrealizzabili a causa di limitazioni del traffico delle divise o di limitazioni di altri trasferimenti di valori patrimoniali;
d.
numerose quote sono state disdette e, di conseguenza, gli interessi degli altri investitori possono subire un importante pregiudizio.

2 La decisione di dilazione deve essere comunicata senza indugio alla società di audit e alla FINMA. Essa va altresì comunicata in modo adeguato agli investitori.

Art. 111 Riscatto coatto

(art. 82 LICol)

1 Il riscatto coatto ai sensi dell'articolo 82 della legge è ammesso soltanto in casi eccezionali.

2 I motivi del riscatto coatto devono essere menzionati nel regolamento del fondo.

139 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).

Sezione 4: Investimenti collettivi di capitale aperti multi-comparto


Art. 112 Comparti

(art. 92-94 LICol)

1 La direzione del fondo e la SICAV allestiscono un regolamento del fondo unico per l'investimento collettivo di capitale multi-comparto. Il regolamento ne reca la designazione e le designazioni supplementari dei singoli comparti.

2 Il regolamento del fondo deve in particolare menzionare se la direzione del fondo o la SICAV hanno il diritto di aprire ulteriori comparti, di sciogliere i comparti esistenti o di riunirli.

3 La direzione del fondo e la SICAV indicano inoltre nel regolamento del fondo che:

a.
le rimunerazioni sono addebitate soltanto ai comparti ai quali spetta una determinata prestazione;
b.
le spese che non possono essere attribuite univocamente a un comparto sono addebitate ai singoli comparti in proporzione alla loro percentuale rispetto al patrimonio del fondo;
c.
gli investitori hanno diritto soltanto al patrimonio e al reddito del comparto al quale partecipano o di cui detengono azioni;
d.
soltanto il comparto del corrispondente investimento collettivo di capitale risponde degli impegni relativi a un singolo comparto.

4 Le commissioni addebitate agli investitori in caso di cambiamento da un comparto a un altro devono essere espressamente menzionate nel regolamento del fondo.

5 L'articolo 115 si applica per analogia alla riunione di comparti.

Art. 113 SICAV multi-comparto

(art. 94 LICol)

Il rischio che, a determinate condizioni, un comparto debba rispondere per un altro comparto deve essere comunicato nel prospetto.

Sezione 5: Ristrutturazione e scioglimento

Art. 114 Condizioni della ristrutturazione

(art. 92 e 95 cpv. 1 LICol)

1 La direzione del fondo può riunire fondi di investimento o comparti se:

a.
la riunione è prevista dai corrispondenti contratti del fondo;
b.
i fondi sono gestiti dalla medesima direzione del fondo;
c.
i corrispondenti contratti del fondo coincidono in linea di massima per quanto concerne le disposizioni dell'articolo 26 capoverso 3 lettere b, d, e nonché i della legge;
d.
il medesimo giorno si procede alla valutazione del patrimonio dei fondi di investimento partecipanti, al calcolo del rapporto di permuta e alla ripresa dei valori patrimoniali e degli impegni;
e.
non ne risultano spese né per il fondo di investimento o per il comparto, né per gli investitori.

2 Il capoverso 1 si applica per analogia al trasferimento patrimoniale di una SICAV.

3 La FINMA può subordinare a ulteriori condizioni la riunione di fondi di investimento e il trasferimento patrimoniale di una SICAV, in particolare nel caso di fondi immobiliari.

Art. 115 Procedura di riunione di investimenti collettivi di capitale

(art. 95 cpv. 1 lett. a e b LICol)

1 In caso di riunione di due fondi di investimento, gli investitori del fondo di investimento da trasferire ricevono quote di uguale entità del fondo di investimento da riprendere. Il fondo di investimento da trasferire è sciolto senza liquidazione.

2 Il contratto del fondo disciplina la procedura di riunione di fondi di investimento. Esso contiene in particolare disposizioni concernenti:

a.
l'informazione degli investitori;
b.
gli obblighi di verifica degli uffici di revisione in caso di riunione.

3 La FINMA può autorizzare una dilazione limitata del rimborso se la riunione richiede presumibilmente più di un giorno.

4 La direzione del fondo comunica alla FINMA la conclusione della riunione.

5 I capoversi 2-4 si applicano per analogia al trasferimento patrimoniale di una SICAV.

Art. 116 Scioglimento di un investimento collettivo di capitale

(art. 96 e 97 LICol)

1 L'investimento collettivo di capitale è sciolto e può essere liquidato senza indugio, se:

a.
la direzione del fondo o la banca depositaria ha dato la disdetta;
b.
gli azionisti imprenditori di una SICAV hanno deciso lo scioglimento.

2 L'investimento collettivo di capitale deve essere liquidato senza indugio, se la FINMA ne ha disposto lo scioglimento.

3 La direzione del fondo o la SICAV deve richiedere l'autorizzazione della FINMA prima del versamento finale.

4 Il commercio di quote in borsa deve essere sospeso al momento dello scioglimento.

5 La disdetta del contratto tra la SICAV e la banca depositaria deve essere comuni­cato senza indugio alla FINMA e alla società di audit.

Titolo 3: Investimenti collettivi di capitale chiusi

Capitolo 1: Società in accomandita per investimenti collettivi di capitale


Art. 117149 Scopo

(art. 98 cpv. 1 LICol)

1 La società in accomandita per investimenti collettivi di capitale può gestire esclusivamente il proprio patrimonio. Le è segnatamente vietato fornire prestazioni di servizio a terzi ai sensi dell'articolo 29 della legge o avviare attività imprenditoriali a scopo commerciale.

2 Essa investe in capitale di rischio di imprese e progetti e può determinarne l'orientamento strategico. Può anche investire in investimenti di cui all'articolo 121.

3 A questo scopo essa può:

a.
riprendere il controllo dei diritti di voto in imprese;
b.
per tutelare gli interessi degli accomandanti, far parte dell'organo della direzione superiore, della vigilanza e del controllo delle loro partecipazioni.

149 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).

Art. 118 Accomandatari

(art. 98 cpv. 2 LICol)

1 ...150

2 Se la società ha un unico accomandatario, quest'ultimo deve disporre di un capitale azionario versato di almeno 100 000 franchi. Se la società ha più accomandatari, essi devono disporre insieme di un capitale azionario versato di almeno 100 000 franchi.

3 Gli obblighi di autorizzazione e di comunicazione ai sensi degli articoli 14 capoverso 1 e 15 capoverso 1 si applicano per analogia agli accomandatari.

150 Abrogato dal n. I dell'O del 13 feb. 2013, con effetto dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).

Art. 119 Contratto di società

(art. 9 cpv. 3 e 102 LICol)151

1 Gli accomandatari possono delegare le decisioni di investimento e altre attività sempre che la delega sia nell'interesse di un'amministrazione adeguata.

2 Gli accomandatari incaricano esclusivamente persone qualificate per un'esecu­zione ineccepibile del­l'attività e garantiscono l'istruzione, la sorveglianza e il controllo dell'e­secuzione del mandato.

3 Gli accomandatari con mansioni direttive possono partecipare alla società come accomandanti sempre che:

a.
il contratto di società lo preveda;
b.
la partecipazione provenga dal loro patrimonio privato; e
c.
la partecipazione sia sottoscritta al momento del lancio.

3bis I privati facoltosi di cui all'articolo 6 che hanno rilasciato una dichiarazione scritta ai sensi dell'articolo 6a capoverso 1 possono partecipare alla società come accomandanti se il contratto di società lo prevede.152

4 Il contratto di società disciplina i dettagli e deve essere redatto in una lingua ufficiale. La FINMA può ammettere un'altra lingua in singoli casi.153

151 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).

152 Introdotto dal n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).

153 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).

Art. 120 Capitale di rischio

(art. 103 cpv. 1 LICol)

1 Il capitale di rischio serve di regola al finanziamento diretto o indiretto di imprese e progetti in linea di massima nell'aspettativa di un valore aggiunto superiore alla media, connessa alla probabilità di una perdita superiore alla media.

2 Il finanziamento può in particolare essere effettuato tramite:

a.
capitale proprio;
b.
capitale di terzi;
c.
forme miste di capitale proprio e di capitale di terzi, come i finanziamenti mezzanini.
Art. 121 Altri investimenti

(art. 103 cpv. 2 LICol)

1 Sono ammessi in particolare:

a.154
i progetti edilizi, immobiliari e infrastrutturali;
b.
gli investimenti alternativi.

2 Il contratto di società disciplina i dettagli.

3 Sono ammessi soltanto progetti edilizi, immobiliari e infrastrutturali di persone che non sono legate, né direttamente né indirettamente:

a.
all'accomandatario;
b.
alle persone responsabili della gestione e della direzione; o
c.
agli investitori.155

4 L'accomandatario, le persone responsabili della gestione e della direzione e le persone fisiche e giuridiche loro vicine nonché gli investitori di una società in accomandita per investimenti collettivi di capitale non possono né riprendere da quest'ultima valori immobiliari e infrastrutturali né cederglieli.156

154 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).

155 Introdotto dal n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).

156 Introdotto dal n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).

Capitolo 2: Società di investimento a capitale fisso

Art. 122 Scopo

(art. 110 LICol)

1 La società di investimento a capitale fisso può gestire soltanto il proprio patrimonio. Essa si prefigge principalmente il conseguimento di redditi e/o utili di capitale e non persegue un'attività imprenditoriale in senso proprio. Le è segnatamente vietato fornire prestazioni di servizio a terzi ai sensi dell'articolo 29 della legge.

2 La società di investimento a capitale fisso può delegare le decisioni d'investimento e compiti parziali, sempre che la delega sia nell'interesse di un'amministrazione adeguata.

Art. 122a157 Conferimento minimo

(art. 110 cpv. 2 LICol)

1 All'atto della costituzione devono essere liberate in contanti azioni per un volume minimo di 500 000 franchi.

2 Il conferimento minimo deve essere mantenuto durevolmente.

3 La SICAF comunica senza indugio alla FINMA un calo al di sotto del minimo.

157 Introdotto dal n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).

Art. 122b158 Azioni proprie degli organi

(art. 110 cpv. 2 LICol)

Gli organi devono detenere permanentemente azioni proprie in punti percentuali del patrimonio complessivo della SICAF, ma almeno 20 milioni di franchi, nella misura seguente:

a.
1 per cento per la quota inferiore a 50 milioni di franchi;
b.
¾ per cento per la quota superiore a 50 milioni, ma inferiore a 100 milioni di franchi;
c.
½ per cento per la quota superiore a 100 milioni, ma inferiore a 150 milioni di franchi;
d.
¼ per cento per la quota superiore a 150 milioni, ma inferiore a 250 milioni;
e.
⅛ per cento per la quota che supera 250 milioni di franchi.

158 Introdotto dal n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).

Art. 123 Investimenti ammessi

(art. 110 LICol)

1 Le disposizioni relative agli investimenti ammessi per altri fondi si applicano per analogia.

2 La FINMA può autorizzare altri investimenti.

Art. 126 Modifica degli statuti e del regolamento di investimento

(art. 115 cpv. 3 LICol)

La SICAF pubblica negli organi di pubblicazione le modiche importanti degli statuti e del regolamento di investimento, decise dall'assemblea generale e approvate dalla FINMA, con l'indicazione degli uffici dove le modifiche testuali possono essere ottenute gratuitamente.

Titolo 4: Investimenti collettivi di capitale esteri

Capitolo 1: Approvazione

Art. 128 Contratto scritto di rappresentanza e di ufficio di pagamento

(art. 120 cpv. 2 lett. d LICol)

1 La direzione o la società estera del fondo deve provare la conclusione di un contratto scritto di rappresentanza tra essa e il rappresentante.

2 La direzione o la società estera del fondo, nonché la banca depositaria devono provare la conclusione di un contratto scritto di ufficio di pagamento tra esse e l'ufficio di pagamento.

Art. 128160 Contratto di rappresentanza e contratto di ufficio di pagamento

(art. 120 cpv. 2 lett. d LICol)

1 La direzione del fondo di un investimento collettivo di capitale estero o la società estera del fondo autorizzata alla distribuzione in Svizzera deve provare di aver concluso un contratto scritto di rappresentanza.

2 La direzione del fondo di un investimento collettivo di capitale estero o la società del fondo autorizzata alla distribuzione in Svizzera, nonché la banca depositaria, devono provare di aver concluso un contratto scritto di ufficio di pagamento.

3 Per la distribuzione di investimenti collettivi di capitale esteri in Svizzera il contratto di rappresentanza disciplina segnatamente:

a.
i diritti e gli obblighi dell'investimento collettivo di capitale estero e del rappresentante ai sensi dell'articolo 124 capoverso 2 della legge, in particolare per quanto concerne i suoi obblighi di comunicazione, pubblicazione e informazione e le norme di comportamento;
b.
le modalità di distribuzione degli investimenti collettivi di capitale in Svizzera; e
c.
l'obbligo di rendiconto dell'investimento collettivo di capitale estero nei confronti del rappresentante, segnatamente per quanto concerne le modifiche del prospetto e l'organizzazione dell'investimento collettivo di capitale estero.

4 La FINMA pubblica un elenco dei Paesi con i quali ha concluso un accordo sulla collaborazione e lo scambio di informazioni secondo l'articolo 120 capoverso 2 lettera e della legge.

160 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).

Art. 128a161 Obblighi del rappresentante

(art. 124 cpv. 2 LICol)

Il rappresentante di un investimento collettivo di capitale estero dispone di un'organizzazione adeguata per adempiere gli obblighi di cui all'articolo 124 della legge.

161 Introdotto dal n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).

Art. 129162 Procedura semplificata e accelerata

(art. 120 cpv. 3 LICol)

La FINMA può prevedere, nel singolo caso, una procedura d'approvazione semplificata e accelerata per investimenti collettivi esteri, sempre che simili investimenti siano già stati approvati da un'autorità di vigilanza estera e che il diritto di reciprocità sia garantito.

162 Nuovo testo giusta il n. 6 dell'all. all'O del 15 ott. 2008 sugli audit dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5363).

Art. 130 Caducità dell'approvazione

(art. 15 e 120 LICol)

L'approvazione di investimenti collettivi di capitale esteri ai sensi degli articoli 15 e 120 della legge decade se l'autorità di vigilanza del Paese di origine dell'in­vestimento collet­tivo di capitale ritira l'approvazione.

Capitolo 2: Rappresentante di investimenti collettivi di capitale esteri

Art. 131 Capitale minimo e prestazione di garanzie

(art. 14 cpv. 1 lett. d LICol)

1 Il rappresentante di investimenti collettivi di capitale esteri deve disporre di un capitale minimo di 100 000 franchi. Il capitale deve essere versato in contanti.

2 Per il rimanente si applicano per analogia gli articoli 19 e 20.

Art. 131a163 Obblighi del rappresentante nella distribuzione a investitori qualificati

(art. 120 cpv. 4 LICol)

1 Il rappresentante di un investimento collettivo di capitale estero distribuito in Svizzera esclusivamente a investitori qualificati deve concludere con l'intermediario finanziario di cui all'articolo 19 capoverso 1bis della legge un contratto scritto di rappresentanza secondo l'articolo 30a.

2 Esso assicura che gli investitori possano ottenere presso di lui i documenti determinanti dell'investimento collettivo di capitale estero.

163 Introdotto dal n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).

Art. 132 Assicurazione di responsabilità civile professionale

(art. 14 cpv. 1 lett. d LICol)

Il rappresentante conclude un'assicurazione di responsabilità civile professionale, adeguata alla sua attività commerciale, pari ad almeno 1 milione di franchi, dedotto il capitale minimo o la prestazione effettiva di garanzia ai sensi dell'articolo 131.

Art. 133 Prescrizioni di pubblicazione e di comunicazione

(art. 75-77, 83 cpv. 4 e 124 cpv. 2 LICol)164

1 Il rappresentante di un investimento collettivo di capitale estero pubblica i documenti di cui agli articoli 13a e 15 capoverso 3 nonché i rapporti annuali e semestrali in una lingua ufficiale. La FINMA può autorizzare la pubblicazione in un'altra lingua se essa è destinata soltanto a una determinata cerchia di investitori.165

2 Nelle pubblicazioni e nella pubblicità devono essere indicati:

a.
il Paese di origine dell'investimento collettivo di capitale;
b.
il rappresentante;
c.
l'ufficio di pagamento;
d.166
il luogo dove possono essere ottenuti i documenti di cui agli articoli 13a e 15 capoverso 3 nonché i rapporti annuali e semestrali.

3 Il rappresentante di un investimento collettivo di capitale estero trasmette senza indugio i rapporti annuali e semestrali alla FINMA, le comunica senza indugio le modifiche dei documenti di cui all'articolo 13a e le pubblica negli organi di pubblicazione. Gli articoli 39 capoverso 1 e 41 capoverso 1 secondo periodo si applicano per analogia.167

4 Il rappresentante pubblica a intervalli regolari i valori netti di inventario delle quote.

5 Le disposizioni in materia di pubblicazione e comunicazione non si applicano agli investimenti collettivi di capitale esteri distribuiti esclusivamente a investitori qualificati.168

164 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).

165 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).

166 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).

167 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).

168 Introdotto dal n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).

Titolo 5: Verifica e vigilanza169

169 Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. all'O del 5 nov. 2014 sugli audit dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4295).

Capitolo 1: Verifica170

170 Introdotto dal n. 3 dell'all. all'O del 5 nov. 2014 sugli audit dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4295).

Art. 134171 Verifica della banca depositaria

(art. 126 cpv. 1 e 6 LICol)

1 La società di audit della banca depositaria verifica se quest'ultima rispetta la legislazione sulla vigilanza e le disposizioni contrattuali.

2 Se constata una violazione della legislazione sulla vigilanza o delle disposizioni contrattuali oppure altre irregolarità, la società di audit della banca depositaria ne informa la FINMA e la società di audit della direzione del fondo o della società d'investimento a capitale variabile (SICAV).

171 Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. all'O del 5 nov. 2014 sugli audit dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4295).

Art. 135172 Rapporto di audit

(art. 126 cpv. 1 e 6 LICol)

1 La società di audit della banca depositaria deve indicare in un rapporto di audit separato se quest'ultima rispetta la legislazione sulla vigilanza e le disposizioni contrattuali.

2 Deve inoltre includere le irregolarità eventualmente rilevate nel rapporto di audit della banca depositaria secondo l'articolo 27 capoverso 1 della legge del 22 giugno 2007173 sulla vigilanza dei mercati finanziari.

3 Deve presentare il rapporto di audit secondo il capoverso 1 ai seguenti destinatari:

a.
alla direzione del fondo o alla SICAV;
b.
alla FINMA;
c.
alla società di audit della direzione del fondo o della SICAV.

4 La società di audit della direzione del fondo o della SICAV deve tener conto, nell'ambito delle sue verifiche, dei risultati del rapporto di audit della banca depositaria.

5 Può chiedere alla società di audit della banca depositaria le informazioni supplementari di cui necessita per l'esecuzione dei suoi compiti.

172 Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. all'O del 5 nov. 2014 sugli audit dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4295).

173 RS 956.1

Art. 136174 Cooperazione delle società di audit

(art. 126 cpv. 1 e 6 LICol)

Le società di audit di assoggettati alla vigilanza che cooperano ai sensi dell'arti­colo 31 della legge sono anch'esse tenute a cooperare strettamente.

174 Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. all'O del 5 nov. 2014 sugli audit dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4295).

Art. 137175 Verifica dei conti annuali

(art. 126 cpv. 5 e 6 LICol)

1 La verifica dei conti annuali degli investimenti collettivi di capitale prevede la verifica delle indicazioni previste dagli articoli 89 capoverso 1 lettere a-h e 90 della legge.

2 Nell'ambito della verifica dei conti annuali delle persone menzionate nell'arti­colo 126 capoverso 1 della legge, dei fondi di investimento amministrati nonché di ogni società immobiliare appartenente al fondo immobiliare o alla società di investimento immobiliare, la FINMA può disciplinare i dettagli riguardanti la forma, il contenuto, la periodicità, i termini e i destinatari del rendiconto nonché lo svolgimento della verifica.

175 Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. all'O del 5 nov. 2014 sugli audit dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4295).

Art. 138 a 140176

176 Abrogati dal n. 6 dell'all. all'O del 15 ott. 2008 sugli audit dei mercati finanziari, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5363).

Capitolo 2: Vigilanza177

177 Introdotto dal n. 3 dell'all. all'O del 5 nov. 2014 sugli audit dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4295).

Art. 141 Proseguimento dell'investimento collettivo di capitale

(art. 96 LICol)

1 Se il proseguimento dell'investimento collettivo di capitale è nell'interesse degli investitori e se si trova una nuova e idonea direzione del fondo o banca depositaria, la FINMA può disporre il trasferimento del contratto del fondo e dei relativi diritti e obblighi a queste ultime.

2 Se nel contratto del fondo subentra una nuova direzione del fondo, i crediti e la proprietà dei beni e dei diritti appartenenti al fondo di investimento passano per legge alla nuova direzione del fondo.

3 Se il proseguimento della SICAV è nell'interesse degli investitori e se si trova una nuova e idonea SICAV, la FINMA può disporre il trasferimento del patrimonio a quest'ultima.

Art. 142 Forma dei documenti da inoltrare

(art. 1 e 144 LICol)

1 La FINMA può stabilire la forma per l'invio segnatamente:

a.
dei prospetti e dei prospetti semplificati;
b.
dei documenti di cui all'articolo 15 capoverso 1 lettere a-e della legge;
c.
dei rapporti annuale e semestrale.

2 Essa può designare un terzo quale destinatario dell'invio.

Titolo 6: Disposizioni finali e transitorie

Art. 144 Disposizioni transitorie

1 Ad eccezione delle disposizioni qui appresso, la presente ordinanza si applica a partire dalla sua entrata in vigore:

a.
ai nuovi investimenti collettivi di capitale e ai fondi di investimento esi­stenti;
b.
alle persone sottoposte all'obbligo dell'autorizzazione ai sensi dell'arti­colo 13 della legge;
c.
agli uffici di revisione ai sensi degli articoli 126 e seguenti della legge.

2 I club di investimento devono adempiere le prescrizioni dell'articolo 1 della presente ordinanza entro un anno dalla sua entrata in vigore.

3 Conformemente all'articolo 5 capoverso 1 lettera a della legge, gli intermediari finanziari sottoposti a vigilanza devono allestire entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente ordinanza prospetti semplificati che rispondano ai requisiti di cui all'articolo 4 capoverso 3.

4 I fondi di investimento esistenti o i comparti di un umbrella fund devono adempiere la prescrizione relativa al patrimonio minimo (art. 35 cpv. 2) entro un anno dall'entrata in vigore della presente ordinanza.

5 Le fideiussioni solidali ai sensi dell'articolo 15 capoverso 1 lettera e dell'ordi­nanza del 19 ottobre 1994179 sui fondi di investimento non sono più riconosciute come mezzi propri dopo un anno dall'entrata in vigore della presente ordinanza.

6 I rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri devono adempiere le prescrizioni relative al capitale minimo (art. 131) e all'assicurazione di responsabilità civile professionale (art. 132) entro un anno dall'entrata in vigore della presente ordinanza.

7 Rimangono in vigore in modo immutato le eccezioni accordate di volta in volta dalla FINMA alle direzioni dei fondi per investitori istituzionali con tesoreria gestita a titolo professionale ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 dell'ordinanza sui fondi di investimento (art. 10 cpv. 5 LICol).

8 Gli uffici di revisione dei gerenti patrimoniali e i rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri devono adempiere almeno le prescrizioni in materia di riconoscimento ai sensi dell'articolo 136 entro un anno dall'entrata in vigore della presente ordinanza.

9 In casi particolari, la FINMA può prolungare i termini menzionati nel presente articolo.

179 [RU 1994 2547, 1997 85 art. 57 n. 2 2779 n. II 64, 2000 2713, 2004 2073 3535]

Art. 144a180 Disposizioni transitorie della modifica del 29 giugno 2011 per gli investimenti collettivi di capitale svizzeri

1 Entro tre anni dall'entrata in vigore della modifica del 29 giugno 2011 la direzione del fondo e la SICAV devono pubblicare un prospetto semplificato per i fondi in valori mobiliari e gli altri fondi per investimenti tradizionali secondo l'allegato 3 e lo inoltrano alla FINMA.

2 Per i fondi in valori mobiliari e gli altri fondi per investimenti tradizionali, appro­vati entro un anno dall'entrata in vigore della presente modifica, la direzione del fondo e la SICAV possono pubblicare un prospetto semplificato secondo l'alle­gato 2. È applicabile il capoverso 1.

180 Introdotto dal n. I dell'O del 29 giu. 2011, in vigore dal 15 lug. 2011 (RU 2011 3177).

Art. 144b181 Disposizioni transitorie della modifica del 29 giugno 2011 per gli investimenti collettivi di capitale esteri

1 Entro tre anni dall'entrata in vigore della modifica del 29 giugno 2011 i rappre­sentanti di investimenti collettivi di capitale esteri devono pubblicare un prospetto semplificato per ogni investimento collettivo di capitale estero da loro rappresentato in Svizzera, paragonabile a un fondo svizzero in valori mobiliari o ad altri fondi per investimenti tradizionali secondo l'allegato 3 e lo inoltrano alla FINMA.

2 Per gli investimenti collettivi di capitale esteri, paragonabili a un fondo svizzero in valori mobiliari o ad altri fondi per investimenti tradizionali che entro un anno dall'entrata in vigore della modifica sono approvati per la distribuzione al pubblico in o dalla Svizzera, i loro rappresentanti possono pubblicare prospetti semplificati secondo l'allegato 2. È applicabile il capoverso 1.

181 Introdotto dal n. I dell'O del 29 giu. 2011, in vigore dal 15 lug. 2011 (RU 2011 3177).

Art. 144c182 Disposizioni transitorie della modifica del 13 febbraio 2013

1 Le banche, i commercianti di valori mobiliari, gli istituti di assicurazione e i gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale che al momento dell'entrata in vigore della modifica del 13 febbraio 2013 agiscono come rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri, entro un anno dall'entrata in vigore della modifica devono soddisfare le esigenze legali e presentare una domanda di autorizzazione quale rappresentante di investimenti collettivi di capitale esteri. Fino alla decisione sulla domanda possono continuare la loro attività.

2 I gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale organizzati secondo il diritto svizzero, le direzioni del fondo esistenti e le SICAF devono adempiere entro un anno dall'entrata in vigore della presente modifica le disposizioni sul capitale per essi applicabili secondo gli articoli 19-22, 48 e 122b.

3 I titolari dell'autorizzazione di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettere a-d e f-h della legge devono adempiere entro un anno dall'entrata in vigore della presente modifica le disposizioni sull'organizzazione d'esercizio secondo l'articolo 12 e sulla gestione dei rischi, il sistema interno di controllo e la conformità secondo l'arti­colo 12a.

4 Le banche depositarie devono adempiere entro un anno dall'entrata in vigore della presente modifica le disposizioni sull'organizzazione d'esercizio secondo gli artico­li 12a e 102a.

5 Gli intermediari finanziari che distribuiscono investimenti collettivi di capitale esteri a investitori qualificati devono adempiere entro due anni dall'entrata in vigore della presente modifica le condizioni di cui all'articolo 30a.

6 I rapporti di onere esistenti ai sensi dell'articolo 96 capoverso 1 che superano il valore limite devono essere adeguati entro cinque anni.

7 I certificati di quote che secondo l'articolo 108 capoverso 2 sono strutturati quali cartevalori al portatore devono essere trasformati entro il 31 dicembre 2016 in cartevalori nominative.

8 Le società in accomandita per investimenti collettivi di capitale che ammettono quali accomandanti i privati facoltosi ai sensi dell'articolo 119 capoverso 3bis devono adeguare il loro contratto di società entro due anni. Dopo l'entrata in vigore della presente modifica, gli investitori qualificati di cui all'articolo 10 capoverso 3ter della legge non possono più acquisire partecipazioni quali accomandanti.

182 Introdotto dal n. I dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).

Allegato 1183

183 Aggiornato dal n. II dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).

(art. 106)

Contenuto minimo del prospetto

Oltre al contenuto prescritto dalla legge e dall'ordinanza, il prospetto deve contenere quanto segue:

1
Informazioni sugli investimenti collettivi di capitale

1.1 Data della costituzione e indicazione dello Stato in cui è stato costituito l'investimento collettivo di capitale;

1.2 durata degli investimenti collettivi di capitale con scadenza determinata (art. 43 LICol);

1.3 menzione delle prescrizioni fiscali rilevanti per l'investimento collettivo di capitale (comprese le deduzioni dell'imposta preventiva);

1.4 esercizio contabile;

1.5 nome della società di audit;

1.6 indicazioni sulle quote (p. es. tipo di diritto rappresentato nella quota e, se del caso, descrizione del diritto di voto degli investitori; documenti o certificati disponibili; qualifica e taglio di eventuali titoli; condizioni e ripercussioni dello scioglimento dell'investimento collettivo di capitale);

1.7 eventuali indicazioni su borse e mercati sui quali le partecipazioni sono quotate o negoziate;

1.8 modalità e condizioni per la sottoscrizione, la permuta e il rimborso delle quote, compresa la possibilità di una sottoscrizione o di un rimborso di valori reali (p. es. metodo, frequenza del calcolo e della pubblicazione del prezzo, con l'indicazione dell'organo di pubblicazione) e condizioni alle quali essi possono essere sospesi;

1.9 indicazioni sull'accertamento e sull'utilizzazione del risultato nonché sulla frequenza dei pagamenti secondo la politica di ripartizione;

1.10 descrizione degli obiettivi di investimento, della politica di investimento, degli investimenti ammessi, delle tecniche di investimento applicate, delle limitazioni di investimento e di altre regole applicabili nel settore della gestione dei rischi;

1.11 indicazioni sulle regole applicabili per il calcolo del valore netto di inventario;

1.12 indicazioni sul calcolo e sull'entità delle rimunerazioni a favore della direzione del fondo, della banca depositaria, del gestore patrimoniale di investimenti collettivi di capitale e dei distributori a carico dell'investimento collettivo di capitale secondo l'articolo 37; indicazioni sulle spese accessorie, su un'eventuale commissione in funzione del risultato (performance fee), sui coefficienti dei costi complessivi imputati in maniera corrente al patrimonio del fondo (TER); infine, eventuali indicazioni sulla retrocessione e altri vantaggi patrimoniali; indicazioni sul calcolo e sull'entità delle rimunerazioni a carico degli investitori secondo l'articolo 38;

1.13 indicazione dell'ufficio presso cui sono ottenibili il contratto del fondo, qualora si rinunci a fornirlo in allegato, e i rapporti annuali e semestrali;

1.14 indicazione della forma giuridica (fondo di investimento contrattuale o SICAV) e tipo di investimento collettivo di capitale (fondo in valori mobiliari, fondo immobiliare, altri fondi per investimenti tradizionali o alternativi);

1.15 eventuali indicazioni sui particolari rischi e sull'elevata volatilità;

1.16 nel caso di fondi per investimenti alternativi, un glossario che spiega le principali espressioni specialistiche.

2 Informazioni sul titolare dell'autorizzazione (direzione del fondo, SICAV)

2.1 Data della costituzione, forma giuridica, sede e amministrazione principale;

2.2 indicazioni su ulteriori investimenti collettivi di capitale gestiti dalla direzione del fondo e, se del caso, sulla fornitura di altre prestazioni di servizio;

2.3 nome e funzione dei membri degli organi di amministrazione e direzione, nonché loro attività rilevanti che non riguardano il titolare dell'auto­rizzazione (direzione del fondo, SICAV);

2.4 entità del capitale sottoscritto e versato;

2.5 persone alle quali sono state delegate le decisioni di investimento e altri compiti parziali;

2.6 indicazioni sull'esercizio dei diritti di socio e creditore.

3 Informazioni sulla banca depositaria

3.1 forma giuridica, sede e amministrazione principale;

3.2 attività principale.

4 Informazione su terzi le cui rimunerazioni sono addebitate all'investimento collettivo di capitale

4.1 Nome/ditta;

4.2 elementi contrattuali tra il titolare dell'auto­rizzazione (direzione del fondo/SICAV) e terzi, essenziali per gli investitori, eccettuati i regolamenti di accredito;

4.3 altre importanti attività di terzi;

4.4 conoscenze specialistiche di terzi incaricati di compiti amministrativi e decisionali.

5 Altre informazioni

Indicazioni sui pagamenti agli investitori, sul riscatto di quote nonché informazioni e pubblicazioni sull'investimento collettivo di capitale, in riferimento sia allo Stato di sede, sia ad eventuali Stati terzi nei quali sono distribuite le quote.

6 Altre informazioni sull'investimento

6.1 Eventuali risultati attuali dell'investimento collettivo di capitale; queste indicazioni possono essere contenute nel prospetto o allegate allo stesso;

6.2 profilo dell'investitore tipo per il quale è concepito l'investimento collettivo di capitale.

7 Informazioni economiche

Costi approssimativi o emolumenti, eccettuati quelli menzionati nei numeri 1.8 e 1.12, ripartiti in funzione di quelli che devono essere versati dagli investitori e di quelli che sono addebitati al patrimonio dell'investimento collettivo di capitale.

Allegato 2184

184 Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell'O del 29 giu. 2011 (RU 2011 3177) e dal n. II dell'O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607).

(art. 107)

Prospetto semplificato per i fondi immobiliari

Il prospetto semplificato per i fondi immobiliari contiene le seguenti indicazioni:

1 Breve presentazione dell'investimento collettivo di capitale

1.1 Data della costituzione e indicazione dello Stato nel quale l'investimento collettivo di capitale è stato costituito;

1.2 eventuale menzione dei diversi comparti;

1.3 se del caso, nome della direzione del fondo;

1.4 durata degli investimenti collettivi di capitale con scadenza determinata;

1.5 nome della banca depositaria;

1.6 nome della società di audit;

1.7 nome delle persone alle quali sono delegate le decisioni di investimento e altri compiti parziali;

1.8 nome del gruppo finanziario che offre l'investimento collettivo di capitale (p. es. una banca).

2 Informazioni sull'investimento

2.1 Breve definizione dell'obiettivo dell'investimento;

2.2 strategia di investimento e breve valutazione del profilo di rischio dell'investimento collettivo di capitale (eventualmente, comprese le informazioni di cui agli art. 53 e segg., 58 e segg. e 68 e segg. LICol);

2.3 se del caso evoluzione attuale dei valori dell'investimento collettivo di capitale e avvertimento che l'evoluzione attuale dei valori non costituisce un indizio della loro evoluzione futura;

2.4 profilo dell'investitore tipo per il quale è concepito l'investimento collettivo di capitale.

3 Indicazioni economiche

3.1 Menzione delle prescrizioni fiscali rilevanti per l'investimento collettivo di capitale (comprese le deduzioni dell'imposta preventiva);

3.2 indicazioni sulle commissioni di emissione e riscatto di quote;

3.3 indicazioni sulle commissioni e sulle spese a carico degli investitori e a carico del patrimonio del fondo; indicazioni supplementari sull'utilizzazione prevista della commissione amministrativa, di un'eventuale commissione in funzione del risultato (performance fee) e sui coefficienti dei costi complessivi imputati in maniera corrente al patrimonio del fondo (TER).

4 Indicazioni concernenti il commercio

4.1 Modalità di acquisto delle quote;

4.2 modalità di vendita delle quote;

4.3 nel caso degli investimenti collettivi di capitale con comparti diversi, eventuale indicazione della modalità di passaggio da un comparto all'altro e indicazione dei relativi costi;

4.4 se del caso, scadenza e modalità di distribuzione degli utili;

4.5 frequenza, luogo e modalità della pubblicazione o della messa a disposizione dei valori di inventario.

5 Ulteriori informazioni

5.1 Indicazione dell'ufficio dove, su richiesta, possono essere ottenuti gratuitamente il prospetto e il rapporto annuale e semestrale;

5.2 autorità di vigilanza competente;

5.3 indicazione di un servizio di contatto dove possono essere ottenute eventuali ulteriori informazioni;

5.4 data di pubblicazione del prospetto semplificato.

Allegato 3185

185 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 dell'O del 29 giu. 2011, in vigore dal 15 lug. 2011 (RU 2011 3177).

(art. 107a)

Prospetto semplificato per i fondi in valori mobiliari e gli altri fondi per investimenti tradizionali (di seguito «Informazioni chiave per gli investitori»)



Le Informazioni chiave per gli investitori sono corrette, chiare e non fuorvianti e contengono:

1 Titolo e contenuto del documento

1.1 Il titolo «Informazioni chiave per gli investitori» figura in evidenza all'inizio della prima pagina del documento.

1.2 Subito sotto il titolo figura la seguente spiegazione:

«Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo investimento collettivo di capitale. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni con­tenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiu­tarvi a capire la natura di quest'investimento collettivo di capitale e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire».

1.3 La designazione dell'investimento collettivo di capitale/del comparto, se del caso/della classe di quote, se del caso.

Nel caso di un comparto o una classe di quote, il nome dell'investimento collettivo di capitale segue quello del comparto o della classe di quote.

1.4 Se del caso, il nome della direzione del fondo.

1.5 Inoltre, nei casi in cui la direzione del fondo faccia parte di un gruppo di società a fini giuridici, amministrativi o commerciali, il nome di tale gruppo può essere indicato. È possibile aggiungere il logo della società di gestione, a condizione che non impedisca all'investitore di comprendere gli elementi chiave dell'investimento e che non comprometta la sua capacità di raffron­tare i prodotti di investimento.

1.6 Il documento contiene la seguente dichiarazione:

«Questo investimento collettivo di capitale è autorizzato e sorvegliato da [competente autorità di vigilanza]».

1.7 Le informazioni relative alla pubblicazione consistono nella seguente dichiara­zione:

«Le Informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del [data della pubblicazione]».

2 Obiettivi d'investimento e politica d'investimento

2.1 Una descrizione degli obiettivi d'investimento e della politica d'inve­stimento.

2.2 Le principali categorie di strumenti finanziari che possono essere oggetto d'investimento.

2.3 Un riferimento al diritto di disdetta degli investitori con indicata la frequenza di riscatto.

2.4 L'indicazione se l'investimento collettivo di capitale ha un obiettivo specifico in relazione ad un settore industriale, geografico o ad altro settore di mer­cato, o a classi/tipi specifici di investimento.

2.5 L'indicazione se l'investimento collettivo di capitale può prendere libera­mente le decisioni di investimento e se viene adottato un parametro di rife­rimento (benchmark), che in questo caso deve essere indicato. Se ci si richiama a un parametro di riferimento, si indica il grado di discrezionalità in relazione a questo parametro e se la politica d'investimento dell'investi­mento collettivo di capitale è vincolata a un indice, bisogna indicarlo.

2.6 Se i proventi degli investimenti sono distribuiti sotto forma di dividendi o tesaurizzati.

2.7 Se vengono utilizzate specifiche tecniche d'investimento, che possono includere operazioni di copertura, arbitraggio o leva finanziaria, devono es­sere spiegati, in termini semplici, i fattori che, secondo le previsioni, pos­sono determinare il rendimento dell'investimento collettivo di capitale.

2.8 Se l'investimento collettivo di capitale investe in obbligazioni, deve essere indicato se esse sono emesse da società, governi o altre entità, se del caso, i requisiti minimi di rating.

2.9 Se la scelta delle attività è determinata da criteri specifici, deve essere ripor­tata una spiegazione di tali criteri, quali ad esempio «crescita», «valore» o «dividendi elevati».

2.10 Nel caso in cui investimenti collettivi di capitale forniscono agli investitori, a certe date prestabilite, distribuzioni (pay-off) basate su un algoritmo e legate al rendimento, all'evoluzione del prezzo o ad altre condizioni di attività finanziarie, indici o portafogli di riferimento, o investimenti collettivi di capi­tale con caratteristiche simili (di seguito «investimenti collettivi di capitale strutturati»), i fattori che influiscono sulle distribuzioni (pay-off) e sull'evo­luzione dell'investimento collettivo di capitale devono essere spie­gati in un linguaggio facilmente comprensibile, compresi, se necessario, i riferimenti alle informazioni dettagliate riportate nel regolamento del fondo, rispettivamente nel prospetto. Queste informazioni comprendono la formula dell'algo­ritmo e le spiegazioni sul modo di calcolare le distribuzioni dell'in­vesti­mento collettivo di capitale.

La spiegazione è accompagnata da un'illustrazione che riporta almeno tre scenari di performance potenziale del fondo. Gli scenari sono scelti in maniera da mostrare le circostanze nelle quali la formula può dare all'inve­stitore un rendimento basso, medio o alto, o, se del caso, negativo.

Tali scenari si fondano su ipotesi ragionevoli e prudenti circa le future condi­zioni di mercato e l'evoluzione dei prezzi. In particolare, non aumentano artificialmente l'entità del rendimento finale dell'investimento collettivo di capitale. Tuttavia, ogni volta che la formula espone gli investitori al rischio di perdite cospicue, quali ad esempio una garanzia di capitale che funziona soltanto in determinate circostanze, tali perdite sono adeguatamente spie­gate, anche se la probabilità che si creino le condizioni di mercato corri­spondenti è bassa.

Gli scenari sono accompagnati da una dichiarazione che attesti che si tratta di esempi riportati per illustrare la formula, che non rappresentano una previ­sione di ciò che potrebbe accadere. È chiaramente indicato che gli scenari presentati possono non avere la stessa probabilità di realizzazione.

2.11 Se, secondo le previsioni, il costo delle operazioni di portafoglio avrà, a causa della strategia adottata dall'investimento collettivo di capitale, un impatto significativo sul rendimento, deve essere riportata una dichiarazione che lo indichi, e che spieghi chiaramente che il costo delle operazioni di portafoglio è finanziato dagli attivi del fondo, così come le spese di cui al numero 4.

2.12 Se nel prospetto o in qualsiasi documento relativo all'investimento collettivo di capitale è indicato un periodo minimo raccomandato per la detenzione delle quote del fondo, o se un periodo minimo è un elemento essenziale della strategia di investimento, deve essere riportata una dichiarazione formulata come segue:

«Raccomandazione: quest'investimento collettivo di capitale potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capi­tale entro [periodo di tempo].».

2.13 La sezione «Obiettivi d'investimento e politica d'investimento» opera una distinzione tra le categorie di investimento di cui al numero 2.2, 2.4 e 2.8, da una parte, e, dall'altra, l'approccio adottato dalla direzione del fondo o dalla SICAV come indicato ai numeri 2.5, 2.7, 2.9 e 2.10.

2.14 Nel caso in cui l'investimento collettivo di capitale investe una parte significa­tiva dei suoi attivi in altri investimenti collettivi di capitale, la de­scrizione degli obiettivi e della politica d'investimento di questo investi­mento collet­tivo di capitale contiene una breve spiegazione del modo in cui gli altri investimenti collettivi di capitale sono selezionati nell'ambito dell'amministra­zione corrente.

2.15 La sezione «Obiettivi d'investimento e politica d'investimento» può conte­nere altre indicazioni oltre a quelle elencate ai numeri 2.7-2.12, compresa una descrizione della strategia di investimento dell'investimento collettivo di capitale, nel caso in cui questi elementi siano necessari per una descrizione adeguata degli obiettivi e della politica di investimento dell'investimento collettivo di capitale.

3 Profilo di rischio e di rendimento

3.1 La sezione «Profilo di rischio e di rendimento» contiene un indicatore sintetico, integrato da:

a)
una spiegazione testuale dell'indicatore sintetico e dei suoi principali limiti, tra cui figurano le seguenti informazioni:
-
una dichiarazione che segnali che i dati storici utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico potrebbero non costituire un'indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio dell'investimento collettivo di capitale,
-
una dichiarazione che precisi che la categoria di rischio e di rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata, e che la classificazione dell'investimento collettivo di capitale po­trebbe cambiare nel tempo,
-
una dichiarazione che segnali che l'appartenenza alla catego­ria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi;
-
una breve spiegazione che illustri per quale ragione l'inve­stimento collet­tivo di capitale è stato classificato in una determinata categoria,
-
dettagli circa la natura, la durata e la portata di tutte le garan­zie e di tutte le protezioni sul capitale offerte dall'investi­mento collettivo di capitale, comprese le poten­ziali conseguenze di un rimborso delle quote effettuato al di fuori del periodo di garanzia o di protezione;
b)
una spiegazione testuale dei rischi che rivestono importanza signi­fi­cativa per l'investimento collettivo di capitale e che non sono adegua­tamente rilevati dall'indicatore sintetico con le seguenti categorie di rischio, laddove significative:
-
rischio di credito, nei casi in cui una parte significativa dell'inve­stimento consista in obbligazioni,
-
rischio di liquidità, nei casi in cui una parte significativa dell'inve­sti­mento consista in strumenti finanziari per loro natura sufficientemente liquidi, ma che in alcuni casi pos­sono comunque avere un livello di liquidità relativamente basso, cosa che potrebbe incidere sul livello del rischio di li­quidità dell'investimento collettivo di capitale nel suo in­sieme,
-
rischio di controparte, nei casi in cui un investimento collet­tivo di capitale sia assistito da una garanzia di terzi, o nei casi in cui l'esposizione dei suoi investimenti risulti in gran parte ottenuta attraverso contratti con una controparte,
-
rischi operativi e rischi legati alla custodia delle attività;
-
l'impatto delle tecniche finanziarie, quali ad esempio i con­tratti finanziari derivati sul profilo di rischio dell'investi­mento collettivo di capitale, qualora tali tecniche vengano usate per ottenere, aumentare o ridurre l'esposizione in relazione ai valori di base.

3.2 Nel caso in cui l'investimento collettivo di capitale investe una parte significa­tiva dei suoi attivi in altri investimenti collettivi di capitale, le spie­gazioni di cui al numero 3.1 lettera b devono tener conto dei rischi di ognuno di questi fondi mirati se sono significativi per l'investimento collet­tivo di capitale.

3.3 L'indicatore sintetico classifica l'investimento collettivo di capitali su una scala da 1 a 7 sulla base dei suoi risultati passati in termini di volatilità. La scala si presenta come una sequenza di categorie identificate da numeri interi da 1 a 7, in ordine ascendente e da sinistra a destra, che rappresentano i livelli di rischio e di rendimento, dal più basso al più elevato. La scala indica chiaramente che un rischio più basso comporta un rendimento potenzial­mente più basso, e un rischio più elevato comporta un rendimento poten­zialmente più elevato.

La categoria nella quale l'investimento collettivo di capitale viene classificato è chiaramente indicata.

Per distinguere gli elementi presenti sulla scala non vengono utilizzati colori.

3.4 Il calcolo dell'indicatore sintetico, nonché tutte le sue successive revi­sioni, devono essere adeguatamente documentati. La direzione del fondo o la SICAV conservano traccia di tali calcoli per almeno cinque anni. Nel caso di investimenti collettivi di capitale strutturati, questo periodo viene esteso a cinque anni dopo la loro scadenza.

3.5 L'individuazione e la spiegazione dei rischi di cui al numero 3.1 lettera b è coerente con la procedura interna adottata dalla direzione del fondo o dalla SICAV. Qualora una direzione del fondo gestisca più di un investimento collettivo di capitale, i rischi vengono individuati e spiegati in maniera coe­rente.

4 Spese

4.1 Le spese sono presentate in una tabella strutturata come segue:

Spese a carico dell'investitore:

Commissione di emissione

[] %

Commissione di riscatto

[] %

Percentuale massima che può essere dedotta dall'impegno di capitale dell'investitore

Spese prelevate dal patrimonio del fondo in un anno:

Spese correnti

[] %

Spese prelevate dal patrimonio del fondo a determinate condizioni
specifiche:

Commissioni legate al rendimento dell'investimento collettivo di capitale


[] %*

*
% annuo dei rendimenti del fondo superiori al parametro di riferimento per queste spese, cioè [inserire parametro di riferimento]

per ciascuna di queste spese è indicata una percentuale.

In caso di commissioni legate al rendimento, l'importo prelevato nel corso dell'ultimo esercizio dell'investimento collettivo di capitale è indicato come valore percentuale.

4.2 La tabella di cui al numero 4.1 viene completata nel rispetto dei seguenti requisiti:

a)
le commissioni di emissione e di riscatto corrispondono, singolar­mente, alla percentuale massima che può essere detratta dall'impegno di capitale dell'investitore nell'investimento collettivo di capitale.
b)
Per le spese prelevate dall'investimento collettivo di capitale nel corso di un esercizio, denominate «spese correnti», che rappresentano tutte le spese annuali e gli altri pagamenti prelevati dagli attivi dell'inve­stimento collettivo di capitale nel corso del periodo di rife­rimento, viene indicata una cifra unica, basata sulle cifre dell'esercizio prece­dente.
c)
La tabella elenca e spiega tutte le spese prelevate dall'investimento col­lettivo di capitale a determinate condizioni specifiche, indicando la base sulla quale le spese sono calcolate e quando si applicano.

4.3 La sezione «Spese» contiene una spiegazione testuale di ciascuna delle spese specificate nella tabella, comprese le seguenti informazioni:

a)
per quanto riguarda le commissioni di emissione e di riscatto:
-
un'indicazione chiara del fatto che le cifre comunicate sono sem­pre cifre massime, e che, in alcuni casi, è possibile che l'inve­stitore esborsi un importo inferiore,
-
una dichiarazione che precisi che l'investitore può informarsi circa l'importo effettivo delle commissioni di emissione e di ri­scatto presso il suo consulente finanziario o distributore;
b)
per quanto riguarda le «spese correnti», una dichiarazione che precisi che l'importo delle spese correnti si basa sulle spese dell'anno prece­dente, conclusosi a [mese/anno], e che tale cifra può eventualmente variare da un anno all'altro.

4.4 La sezione «Spese» contiene una dichiarazione relativa all'impatto delle spese stesse, che indichi chiaramente che le spese corrisposte da un investi­tore sono usate per la gestione dell'investimento collettivo di capitale, com­presi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione delle quote del fondo, e che tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

4.5 Nei casi in cui un nuovo investimento collettivo di capitale non possa rispon­dere ai requisiti di cui al numero 4.2 lettera b e 4.3 lettera b, le spese correnti sono stimate sulla base del totale delle spese previste.

4.6 Il numero 4.5 non è applicabile agli investimenti collettivi di capitale che riscuotono una commissione All in fee; in tal caso viene comunicata que­st'ultima.

4.7 Nel caso in cui l'investimento collettivo di capitale investe una parte significa­tiva dei suoi attivi in altri investimenti collettivi di capitale, la de­scrizione delle spese tiene conto delle spese che l'investimento collettivo di capitale stesso sosterrà in quanto investitore nel fondo strategico. In particolare, nel calcolo delle spese correnti dell'investimento collettivo di capitale, si tiene conto delle commissioni di emissione e di riscatto nonché di tutte le spese correnti prelevate dal fondo strategico.

4.8 La sezione «Spese» include, laddove rilevante, rimandi alle parti del regola­mento del fondo che contengono informazioni più dettagliate sulle spese, comprese le informazioni sulle commissioni legate al rendimento e come esse vengono calcolate.

5 Risultati ottenuti nel passato

5.1 Informazioni relative ai risultati passati dell'investimento collettivo di capitale sono presentate in un diagramma a barre che comprende il rendi­mento dell'investimento collettivo di capitale per gli ultimi dieci anni. Se l'in­vestimento collettivo di capitale esiste da meno di cinque anni civili completi, esso usa una presentazione che copre solo gli ultimi cinque anni.

5.2 La dimensione del diagramma a barre di cui al numero 5.1 è tale da consen­tirne la leggibilità, ma non eccede, in alcun caso, la lunghezza di mezza pagina delle Informazioni chiave per gli investitori.

5.3 Il calcolo dei risultati passati si basa sul valore patrimoniale netto dell'in­vestimento collettivo di capitale, e tali risultati sono calcolati ipotiz­zando il reinvestimento del reddito distribuibile del fondo.

5.4 Per gli anni per i quali non sono disponibili dati, il diagramma risulta in bianco, e riporta esclusivamente la data.

5.5 L'uso di risultati simulati (performance) relativi al periodo nel quale i dati non erano ancora disponibili è consentito soltanto per una classe di quote o di un comparto già esistenti, ammesso che esse non differiscano in maniera sostanziale quanto alla loro partecipazione alle attività del fondo. Il rapporto sui risultati simulati deve essere corretto, chiaro e non fuorviante.

Nei casi per i quali i risultati sono stati simulati, deve risultare chiaro che si tratta di risultati simulati.

5.6 Per gli investimenti collettivi di capitale che ancora non dispongono di dati sui risultati per un anno civile completo, è presente una dichiarazione che spiega che i dati non sono sufficienti a fornire agli investitori un'indicazione utile per i risultati ottenuti nel passato.

5.7 Nel caso in cui la sezione «Obiettivi d'investimento e politica d'inve­sti­mento» rimandi a un parametro di riferimento, nel diagramma fi­gura una barra indicante il rendimento di tale parametro, accanto a ciascuna delle barre che indicano i risultati passati dell'investimento collettivo di ca­pitale.

5.8 Nel caso di investimenti collettivi di capitale che non dispongono di dati relativi ai risultati passati per il periodo di cinque o dieci anni richiesto, il parametro di riferimento di cui al numero 5.7 non è da riportare per gli anni nei quali l'investimento collettivo di capitale non esisteva.

5.9 Nel caso di un investimento collettivo di capitale strutturato, le Informazioni chiave per gli investitori non contengono indicazioni sui risultati passati.

5.10 Il diagramma a barre è integrato da dichiarazioni che risultano in evidenza e che:

a)
avvertono circa il valore limitato del diagramma come indicazione per i risultati futuri;
b)
indicano brevemente quali sono le spese e le commissioni incluse nel calcolo oppure escluse dal calcolo dei risultati passati, tranne che per gli investi­menti collettivi di capitale che non fatturano commissioni di emis­sione e riscatto;
c)
indicano l'anno nel quale l'investimento collettivo di capitale è stato creato;
d)
indicano la moneta nella quale sono stati calcolati i risultati del pas­sato.

5.11 Il diagramma a barre che presenta i risultati passati è elaborato secondo i seguenti criteri:

-
la scala dell'asse Y del diagramma è lineare, non logaritmica;
-
la scala è adattata alla lunghezza delle barre riportate. Le barre non risultano compresse, cosa che renderebbe le fluttuazioni del rendimento più difficilmente leggibili;
-
l'asse X parte da un livello di rendimento pari allo 0 %;
-
ciascuna barra è accompagnata da una dicitura che indica il rendi­mento percentuale raggiunto;
-
le cifre che indicano i risultati passati sono arrotondate alla prima ci­fra decimale.

5.12 Le Informazioni chiave per gli investitori non riportano i risultati relativi all'anno civile in corso (o a parti di esso) .

5.13 Nel caso in cui nel corso del periodo menzionato nel diagramma a barre gli obiettivi e la politica di investimento dell'investimento collettivo di capitale subiscano un cambiamento sostanziale, i risultati precedenti tale cambia­mento sono comunque indicati.

5.14 Il periodo precedente il cambiamento sostanziale di cui al numero 5.13 è indicato sul diagramma a barre e accompagnato da un'avvertenza che spie­ghi chiaramente che il risultato è stato ottenuto in circostanze non più valide.

6 Informazioni pratiche

6.1 Il nome della banca depositaria;

6.2 l'indicazione di dove e come ottenere ulteriori informazioni relative all'in­vestimento collet­tivo di capitale, copie del regolamento del fondo e del prospetto, l'ultima relazione annuale e le relazioni semestrali successive, con la men­zione della/e lingua/e in cui tali documenti sono disponibili e del fatto che possono essere ottenuti gratuitamente;

6.3 l'indicazione di dove e come ottenere informazioni pratiche, compreso dove reperire i prezzi più recenti delle quote;

6.4 la seguente dichiarazione:

«[Nome della SICAV o della direzione del fondo] può essere ritenuta respon­sabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del regolamento del fondo e del prospetto.»

6.5 se del caso:

-
l'indicazione che le Informazioni chiave per gli investitori si riferi­scono a un comparto;
-
l'indicazione che i comparti di un umbrella fund sono giuridicamente separati gli uni dagli altri e non rispondono reciprocamente, nonché una spiegazione del modo in cui si ripercuote sulla situazione dell'inve­stitore;
-
l'indicazione se un investitore ha il diritto di cambiare le quote di un comparto con le quote di un altro comparto, e, in caso di risposta affermativa, dove può trovare ulteriori informazioni sulle modalità del cambiamento;

6.6 se del caso, le Informazioni chiave per gli investitori forniscono le informa­zioni necessarie circa le classi di quote disponibili.

7 Lunghezza e presentazione

7.1 Una volta stampate, le Informazioni chiave per gli investitori non risultano più lunghe di due pagine formato A4 e non più lunghe di tre pagine formato A4 nel caso di un investimento collettivo di capitale strutturato.

7.2 Le Informazioni chiave per gli investitori:

-
sono presentate e strutturate in modo da agevolarne la lettura, e scritte in caratteri di dimensione leggibile;
-
sono formulate con chiarezza e scritte in un linguaggio tale da far sì che l'investitore comprenda facilmente le informazioni comunicate. In particolare sarà necessario:
i.
utilizzare un linguaggio chiaro, succinto e comprensibile,
ii.
evitare l'uso di espressioni gergali,
iii.
evitare l'uso di termini tecnici quando è possibile usare termini di uso comune;
-
sono focalizzate sulle informazioni chiave di cui gli investitori hanno bi­sogno.

7.3 Qualora vengano usati dei colori, essi non compromettono la comprensibilità delle informazioni nei casi in cui le Informazioni chiave per gli investitori vengano stampate o fotocopiate in bianco e nero.

7.4 Qualora venga usato il logo della direzione del fondo o del gruppo al quale essa appartiene, esso non distoglie l'attenzione degli investitori né oscura il testo.