Le Informazioni chiave per gli investitori sono corrette, chiare e non fuorvianti e contengono:
1 Titolo e contenuto del documento
1.1 Il titolo «Informazioni chiave per gli investitori» figura in evidenza all'inizio della prima pagina del documento.
1.2 Subito sotto il titolo figura la seguente spiegazione:
«Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo investimento collettivo di capitale. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di quest'investimento collettivo di capitale e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire».
1.3 La designazione dell'investimento collettivo di capitale/del comparto, se del caso/della classe di quote, se del caso.
Nel caso di un comparto o una classe di quote, il nome dell'investimento collettivo di capitale segue quello del comparto o della classe di quote.
1.4 Se del caso, il nome della direzione del fondo.
1.5 Inoltre, nei casi in cui la direzione del fondo faccia parte di un gruppo di società a fini giuridici, amministrativi o commerciali, il nome di tale gruppo può essere indicato. È possibile aggiungere il logo della società di gestione, a condizione che non impedisca all'investitore di comprendere gli elementi chiave dell'investimento e che non comprometta la sua capacità di raffrontare i prodotti di investimento.
1.6 Il documento contiene la seguente dichiarazione:
«Questo investimento collettivo di capitale è autorizzato e sorvegliato da [competente autorità di vigilanza]».
1.7 Le informazioni relative alla pubblicazione consistono nella seguente dichiarazione:
«Le Informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del [data della pubblicazione]».
2 Obiettivi d'investimento e politica d'investimento
2.1 Una descrizione degli obiettivi d'investimento e della politica d'investimento.
2.2 Le principali categorie di strumenti finanziari che possono essere oggetto d'investimento.
2.3 Un riferimento al diritto di disdetta degli investitori con indicata la frequenza di riscatto.
2.4 L'indicazione se l'investimento collettivo di capitale ha un obiettivo specifico in relazione ad un settore industriale, geografico o ad altro settore di mercato, o a classi/tipi specifici di investimento.
2.5 L'indicazione se l'investimento collettivo di capitale può prendere liberamente le decisioni di investimento e se viene adottato un parametro di riferimento (benchmark), che in questo caso deve essere indicato. Se ci si richiama a un parametro di riferimento, si indica il grado di discrezionalità in relazione a questo parametro e se la politica d'investimento dell'investimento collettivo di capitale è vincolata a un indice, bisogna indicarlo.
2.6 Se i proventi degli investimenti sono distribuiti sotto forma di dividendi o tesaurizzati.
2.7 Se vengono utilizzate specifiche tecniche d'investimento, che possono includere operazioni di copertura, arbitraggio o leva finanziaria, devono essere spiegati, in termini semplici, i fattori che, secondo le previsioni, possono determinare il rendimento dell'investimento collettivo di capitale.
2.8 Se l'investimento collettivo di capitale investe in obbligazioni, deve essere indicato se esse sono emesse da società, governi o altre entità, se del caso, i requisiti minimi di rating.
2.9 Se la scelta delle attività è determinata da criteri specifici, deve essere riportata una spiegazione di tali criteri, quali ad esempio «crescita», «valore» o «dividendi elevati».
2.10 Nel caso in cui investimenti collettivi di capitale forniscono agli investitori, a certe date prestabilite, distribuzioni (pay-off) basate su un algoritmo e legate al rendimento, all'evoluzione del prezzo o ad altre condizioni di attività finanziarie, indici o portafogli di riferimento, o investimenti collettivi di capitale con caratteristiche simili (di seguito «investimenti collettivi di capitale strutturati»), i fattori che influiscono sulle distribuzioni (pay-off) e sull'evoluzione dell'investimento collettivo di capitale devono essere spiegati in un linguaggio facilmente comprensibile, compresi, se necessario, i riferimenti alle informazioni dettagliate riportate nel regolamento del fondo, rispettivamente nel prospetto. Queste informazioni comprendono la formula dell'algoritmo e le spiegazioni sul modo di calcolare le distribuzioni dell'investimento collettivo di capitale.
La spiegazione è accompagnata da un'illustrazione che riporta almeno tre scenari di performance potenziale del fondo. Gli scenari sono scelti in maniera da mostrare le circostanze nelle quali la formula può dare all'investitore un rendimento basso, medio o alto, o, se del caso, negativo.
Tali scenari si fondano su ipotesi ragionevoli e prudenti circa le future condizioni di mercato e l'evoluzione dei prezzi. In particolare, non aumentano artificialmente l'entità del rendimento finale dell'investimento collettivo di capitale. Tuttavia, ogni volta che la formula espone gli investitori al rischio di perdite cospicue, quali ad esempio una garanzia di capitale che funziona soltanto in determinate circostanze, tali perdite sono adeguatamente spiegate, anche se la probabilità che si creino le condizioni di mercato corrispondenti è bassa.
Gli scenari sono accompagnati da una dichiarazione che attesti che si tratta di esempi riportati per illustrare la formula, che non rappresentano una previsione di ciò che potrebbe accadere. È chiaramente indicato che gli scenari presentati possono non avere la stessa probabilità di realizzazione.
2.11 Se, secondo le previsioni, il costo delle operazioni di portafoglio avrà, a causa della strategia adottata dall'investimento collettivo di capitale, un impatto significativo sul rendimento, deve essere riportata una dichiarazione che lo indichi, e che spieghi chiaramente che il costo delle operazioni di portafoglio è finanziato dagli attivi del fondo, così come le spese di cui al numero 4.
2.12 Se nel prospetto o in qualsiasi documento relativo all'investimento collettivo di capitale è indicato un periodo minimo raccomandato per la detenzione delle quote del fondo, o se un periodo minimo è un elemento essenziale della strategia di investimento, deve essere riportata una dichiarazione formulata come segue:
«Raccomandazione: quest'investimento collettivo di capitale potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro [periodo di tempo].».
2.13 La sezione «Obiettivi d'investimento e politica d'investimento» opera una distinzione tra le categorie di investimento di cui al numero 2.2, 2.4 e 2.8, da una parte, e, dall'altra, l'approccio adottato dalla direzione del fondo o dalla SICAV come indicato ai numeri 2.5, 2.7, 2.9 e 2.10.
2.14 Nel caso in cui l'investimento collettivo di capitale investe una parte significativa dei suoi attivi in altri investimenti collettivi di capitale, la descrizione degli obiettivi e della politica d'investimento di questo investimento collettivo di capitale contiene una breve spiegazione del modo in cui gli altri investimenti collettivi di capitale sono selezionati nell'ambito dell'amministrazione corrente.
2.15 La sezione «Obiettivi d'investimento e politica d'investimento» può contenere altre indicazioni oltre a quelle elencate ai numeri 2.7-2.12, compresa una descrizione della strategia di investimento dell'investimento collettivo di capitale, nel caso in cui questi elementi siano necessari per una descrizione adeguata degli obiettivi e della politica di investimento dell'investimento collettivo di capitale.
3 Profilo di rischio e di rendimento
3.1 La sezione «Profilo di rischio e di rendimento» contiene un indicatore sintetico, integrato da:
- a)
- una spiegazione testuale dell'indicatore sintetico e dei suoi principali limiti, tra cui figurano le seguenti informazioni:
- -
- una dichiarazione che segnali che i dati storici utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico potrebbero non costituire un'indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio dell'investimento collettivo di capitale,
- -
- una dichiarazione che precisi che la categoria di rischio e di rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata, e che la classificazione dell'investimento collettivo di capitale potrebbe cambiare nel tempo,
- -
- una dichiarazione che segnali che l'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi;
- -
- una breve spiegazione che illustri per quale ragione l'investimento collettivo di capitale è stato classificato in una determinata categoria,
- -
- dettagli circa la natura, la durata e la portata di tutte le garanzie e di tutte le protezioni sul capitale offerte dall'investimento collettivo di capitale, comprese le potenziali conseguenze di un rimborso delle quote effettuato al di fuori del periodo di garanzia o di protezione;
- b)
- una spiegazione testuale dei rischi che rivestono importanza significativa per l'investimento collettivo di capitale e che non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore sintetico con le seguenti categorie di rischio, laddove significative:
- -
- rischio di credito, nei casi in cui una parte significativa dell'investimento consista in obbligazioni,
- -
- rischio di liquidità, nei casi in cui una parte significativa dell'investimento consista in strumenti finanziari per loro natura sufficientemente liquidi, ma che in alcuni casi possono comunque avere un livello di liquidità relativamente basso, cosa che potrebbe incidere sul livello del rischio di liquidità dell'investimento collettivo di capitale nel suo insieme,
- -
- rischio di controparte, nei casi in cui un investimento collettivo di capitale sia assistito da una garanzia di terzi, o nei casi in cui l'esposizione dei suoi investimenti risulti in gran parte ottenuta attraverso contratti con una controparte,
- -
- rischi operativi e rischi legati alla custodia delle attività;
- -
- l'impatto delle tecniche finanziarie, quali ad esempio i contratti finanziari derivati sul profilo di rischio dell'investimento collettivo di capitale, qualora tali tecniche vengano usate per ottenere, aumentare o ridurre l'esposizione in relazione ai valori di base.
3.2 Nel caso in cui l'investimento collettivo di capitale investe una parte significativa dei suoi attivi in altri investimenti collettivi di capitale, le spiegazioni di cui al numero 3.1 lettera b devono tener conto dei rischi di ognuno di questi fondi mirati se sono significativi per l'investimento collettivo di capitale.
3.3 L'indicatore sintetico classifica l'investimento collettivo di capitali su una scala da 1 a 7 sulla base dei suoi risultati passati in termini di volatilità. La scala si presenta come una sequenza di categorie identificate da numeri interi da 1 a 7, in ordine ascendente e da sinistra a destra, che rappresentano i livelli di rischio e di rendimento, dal più basso al più elevato. La scala indica chiaramente che un rischio più basso comporta un rendimento potenzialmente più basso, e un rischio più elevato comporta un rendimento potenzialmente più elevato.
La categoria nella quale l'investimento collettivo di capitale viene classificato è chiaramente indicata.
Per distinguere gli elementi presenti sulla scala non vengono utilizzati colori.
3.4 Il calcolo dell'indicatore sintetico, nonché tutte le sue successive revisioni, devono essere adeguatamente documentati. La direzione del fondo o la SICAV conservano traccia di tali calcoli per almeno cinque anni. Nel caso di investimenti collettivi di capitale strutturati, questo periodo viene esteso a cinque anni dopo la loro scadenza.
3.5 L'individuazione e la spiegazione dei rischi di cui al numero 3.1 lettera b è coerente con la procedura interna adottata dalla direzione del fondo o dalla SICAV. Qualora una direzione del fondo gestisca più di un investimento collettivo di capitale, i rischi vengono individuati e spiegati in maniera coerente.
4 Spese
4.1 Le spese sono presentate in una tabella strutturata come segue:
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Spese a carico dell'investitore:
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Commissione di emissione
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[] %
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Commissione di riscatto
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[] %
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Percentuale massima che può essere dedotta dall'impegno di capitale dell'investitore
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Spese prelevate dal patrimonio del fondo in un anno:
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Spese correnti
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[] %
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Spese prelevate dal patrimonio del fondo a determinate condizioni
specifiche:
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Commissioni legate al rendimento dell'investimento collettivo di capitale
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[] %*
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- *
- % annuo dei rendimenti del fondo superiori al parametro di riferimento per queste spese, cioè [inserire parametro di riferimento]
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per ciascuna di queste spese è indicata una percentuale.
In caso di commissioni legate al rendimento, l'importo prelevato nel corso dell'ultimo esercizio dell'investimento collettivo di capitale è indicato come valore percentuale.
4.2 La tabella di cui al numero 4.1 viene completata nel rispetto dei seguenti requisiti:
- a)
- le commissioni di emissione e di riscatto corrispondono, singolarmente, alla percentuale massima che può essere detratta dall'impegno di capitale dell'investitore nell'investimento collettivo di capitale.
- b)
- Per le spese prelevate dall'investimento collettivo di capitale nel corso di un esercizio, denominate «spese correnti», che rappresentano tutte le spese annuali e gli altri pagamenti prelevati dagli attivi dell'investimento collettivo di capitale nel corso del periodo di riferimento, viene indicata una cifra unica, basata sulle cifre dell'esercizio precedente.
- c)
- La tabella elenca e spiega tutte le spese prelevate dall'investimento collettivo di capitale a determinate condizioni specifiche, indicando la base sulla quale le spese sono calcolate e quando si applicano.
4.3 La sezione «Spese» contiene una spiegazione testuale di ciascuna delle spese specificate nella tabella, comprese le seguenti informazioni:
- a)
- per quanto riguarda le commissioni di emissione e di riscatto:
- -
- un'indicazione chiara del fatto che le cifre comunicate sono sempre cifre massime, e che, in alcuni casi, è possibile che l'investitore esborsi un importo inferiore,
- -
- una dichiarazione che precisi che l'investitore può informarsi circa l'importo effettivo delle commissioni di emissione e di riscatto presso il suo consulente finanziario o distributore;
- b)
- per quanto riguarda le «spese correnti», una dichiarazione che precisi che l'importo delle spese correnti si basa sulle spese dell'anno precedente, conclusosi a [mese/anno], e che tale cifra può eventualmente variare da un anno all'altro.
4.4 La sezione «Spese» contiene una dichiarazione relativa all'impatto delle spese stesse, che indichi chiaramente che le spese corrisposte da un investitore sono usate per la gestione dell'investimento collettivo di capitale, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione delle quote del fondo, e che tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
4.5 Nei casi in cui un nuovo investimento collettivo di capitale non possa rispondere ai requisiti di cui al numero 4.2 lettera b e 4.3 lettera b, le spese correnti sono stimate sulla base del totale delle spese previste.
4.6 Il numero 4.5 non è applicabile agli investimenti collettivi di capitale che riscuotono una commissione All in fee; in tal caso viene comunicata quest'ultima.
4.7 Nel caso in cui l'investimento collettivo di capitale investe una parte significativa dei suoi attivi in altri investimenti collettivi di capitale, la descrizione delle spese tiene conto delle spese che l'investimento collettivo di capitale stesso sosterrà in quanto investitore nel fondo strategico. In particolare, nel calcolo delle spese correnti dell'investimento collettivo di capitale, si tiene conto delle commissioni di emissione e di riscatto nonché di tutte le spese correnti prelevate dal fondo strategico.
4.8 La sezione «Spese» include, laddove rilevante, rimandi alle parti del regolamento del fondo che contengono informazioni più dettagliate sulle spese, comprese le informazioni sulle commissioni legate al rendimento e come esse vengono calcolate.
5 Risultati ottenuti nel passato
5.1 Informazioni relative ai risultati passati dell'investimento collettivo di capitale sono presentate in un diagramma a barre che comprende il rendimento dell'investimento collettivo di capitale per gli ultimi dieci anni. Se l'investimento collettivo di capitale esiste da meno di cinque anni civili completi, esso usa una presentazione che copre solo gli ultimi cinque anni.
5.2 La dimensione del diagramma a barre di cui al numero 5.1 è tale da consentirne la leggibilità, ma non eccede, in alcun caso, la lunghezza di mezza pagina delle Informazioni chiave per gli investitori.
5.3 Il calcolo dei risultati passati si basa sul valore patrimoniale netto dell'investimento collettivo di capitale, e tali risultati sono calcolati ipotizzando il reinvestimento del reddito distribuibile del fondo.
5.4 Per gli anni per i quali non sono disponibili dati, il diagramma risulta in bianco, e riporta esclusivamente la data.
5.5 L'uso di risultati simulati (performance) relativi al periodo nel quale i dati non erano ancora disponibili è consentito soltanto per una classe di quote o di un comparto già esistenti, ammesso che esse non differiscano in maniera sostanziale quanto alla loro partecipazione alle attività del fondo. Il rapporto sui risultati simulati deve essere corretto, chiaro e non fuorviante.
Nei casi per i quali i risultati sono stati simulati, deve risultare chiaro che si tratta di risultati simulati.
5.6 Per gli investimenti collettivi di capitale che ancora non dispongono di dati sui risultati per un anno civile completo, è presente una dichiarazione che spiega che i dati non sono sufficienti a fornire agli investitori un'indicazione utile per i risultati ottenuti nel passato.
5.7 Nel caso in cui la sezione «Obiettivi d'investimento e politica d'investimento» rimandi a un parametro di riferimento, nel diagramma figura una barra indicante il rendimento di tale parametro, accanto a ciascuna delle barre che indicano i risultati passati dell'investimento collettivo di capitale.
5.8 Nel caso di investimenti collettivi di capitale che non dispongono di dati relativi ai risultati passati per il periodo di cinque o dieci anni richiesto, il parametro di riferimento di cui al numero 5.7 non è da riportare per gli anni nei quali l'investimento collettivo di capitale non esisteva.
5.9 Nel caso di un investimento collettivo di capitale strutturato, le Informazioni chiave per gli investitori non contengono indicazioni sui risultati passati.
5.10 Il diagramma a barre è integrato da dichiarazioni che risultano in evidenza e che:
- a)
- avvertono circa il valore limitato del diagramma come indicazione per i risultati futuri;
- b)
- indicano brevemente quali sono le spese e le commissioni incluse nel calcolo oppure escluse dal calcolo dei risultati passati, tranne che per gli investimenti collettivi di capitale che non fatturano commissioni di emissione e riscatto;
- c)
- indicano l'anno nel quale l'investimento collettivo di capitale è stato creato;
- d)
- indicano la moneta nella quale sono stati calcolati i risultati del passato.
5.11 Il diagramma a barre che presenta i risultati passati è elaborato secondo i seguenti criteri:
- -
- la scala dell'asse Y del diagramma è lineare, non logaritmica;
- -
- la scala è adattata alla lunghezza delle barre riportate. Le barre non risultano compresse, cosa che renderebbe le fluttuazioni del rendimento più difficilmente leggibili;
- -
- l'asse X parte da un livello di rendimento pari allo 0 %;
- -
- ciascuna barra è accompagnata da una dicitura che indica il rendimento percentuale raggiunto;
- -
- le cifre che indicano i risultati passati sono arrotondate alla prima cifra decimale.
5.12 Le Informazioni chiave per gli investitori non riportano i risultati relativi all'anno civile in corso (o a parti di esso) .
5.13 Nel caso in cui nel corso del periodo menzionato nel diagramma a barre gli obiettivi e la politica di investimento dell'investimento collettivo di capitale subiscano un cambiamento sostanziale, i risultati precedenti tale cambiamento sono comunque indicati.
5.14 Il periodo precedente il cambiamento sostanziale di cui al numero 5.13 è indicato sul diagramma a barre e accompagnato da un'avvertenza che spieghi chiaramente che il risultato è stato ottenuto in circostanze non più valide.
6 Informazioni pratiche
6.1 Il nome della banca depositaria;
6.2 l'indicazione di dove e come ottenere ulteriori informazioni relative all'investimento collettivo di capitale, copie del regolamento del fondo e del prospetto, l'ultima relazione annuale e le relazioni semestrali successive, con la menzione della/e lingua/e in cui tali documenti sono disponibili e del fatto che possono essere ottenuti gratuitamente;
6.3 l'indicazione di dove e come ottenere informazioni pratiche, compreso dove reperire i prezzi più recenti delle quote;
6.4 la seguente dichiarazione:
«[Nome della SICAV o della direzione del fondo] può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del regolamento del fondo e del prospetto.»
6.5 se del caso:
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- l'indicazione che le Informazioni chiave per gli investitori si riferiscono a un comparto;
- -
- l'indicazione che i comparti di un umbrella fund sono giuridicamente separati gli uni dagli altri e non rispondono reciprocamente, nonché una spiegazione del modo in cui si ripercuote sulla situazione dell'investitore;
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- l'indicazione se un investitore ha il diritto di cambiare le quote di un comparto con le quote di un altro comparto, e, in caso di risposta affermativa, dove può trovare ulteriori informazioni sulle modalità del cambiamento;
6.6 se del caso, le Informazioni chiave per gli investitori forniscono le informazioni necessarie circa le classi di quote disponibili.
7 Lunghezza e presentazione
7.1 Una volta stampate, le Informazioni chiave per gli investitori non risultano più lunghe di due pagine formato A4 e non più lunghe di tre pagine formato A4 nel caso di un investimento collettivo di capitale strutturato.
7.2 Le Informazioni chiave per gli investitori:
- -
- sono presentate e strutturate in modo da agevolarne la lettura, e scritte in caratteri di dimensione leggibile;
- -
- sono formulate con chiarezza e scritte in un linguaggio tale da far sì che l'investitore comprenda facilmente le informazioni comunicate. In particolare sarà necessario:
- i.
- utilizzare un linguaggio chiaro, succinto e comprensibile,
- ii.
- evitare l'uso di espressioni gergali,
- iii.
- evitare l'uso di termini tecnici quando è possibile usare termini di uso comune;
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- sono focalizzate sulle informazioni chiave di cui gli investitori hanno bisogno.
7.3 Qualora vengano usati dei colori, essi non compromettono la comprensibilità delle informazioni nei casi in cui le Informazioni chiave per gli investitori vengano stampate o fotocopiate in bianco e nero.
7.4 Qualora venga usato il logo della direzione del fondo o del gruppo al quale essa appartiene, esso non distoglie l'attenzione degli investitori né oscura il testo.