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Ordinanza del DFI sugli integratori alimentari (OIAl) del 16 dicembre 2016 (Stato 23 luglio 2019) Il Dipartimento federale dell'interno (DFI), visti gli articoli 10 capoverso 4 lettera a, 12 capoverso 3, 14 capoverso 1,
25 capoverso 2, 26 capoverso 3 e 36 capoversi 3 e 4 dell'ordinanza del 16 dicembre 20161 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr), ordina:
Art. 1
Integratori alimentari
Gli integratori alimentari sono derrate alimentari destinate a integrare la dieta normale. Costituiscono una fonte concentrata di vitamine, di sali minerali o di altre sostanze aventi un effetto nutritivo o fisiologico, sia monocomposti sia pluricomposti, e sono immessi sul mercato in forme di dosaggio.
Art. 2
Requisiti 1 Gli integratori alimentari possono essere immessi sul mercato soltanto in forma preconfezionata, a meno che non vengano somministrati ai consumatori per il consumo diretto.
2
Per la loro assunzione, devono essere offerti in piccoli quantitativi in forma di capsule, pastiglie, compresse, pillole o altre forme di somministrazione simili, oppure in forma di polveri in bustina, liquidi contenuti in fiale e flaconi a contagocce o altre forme di somministrazione di liquidi e polveri.
3
Possono contenere:
a. le vitamine e i sali minerali elencati nell'allegato 1 parte A alle condizioni in esso elencate;
b. altre sostanze nel rispetto delle restrizioni stabilite nell'allegato 1 parte B; c. sostanze che:
1. sono ammesse dall'ordinanza del DFI del 16 dicembre 20162 sui nuovi tipi di derrate alimentari e possono essere utilizzate come integratori alimentari, oppure 2. sono state autorizzate dall'USAV come nuove derrate alimentari; d. altre derrate alimentari; sono fatte salve le lettere a-c.
RU 2017 1285 1
RS 817.02
2
RS 817.022.2 817.022.14
Derrate alimentari e oggetti d'uso 2
817.022.14
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Sono vietate le sostanze elencate nell'allegato 4 dell'ordinanza del DFI del 16 dicembre 20163 sull'aggiunta di vitamine, sali minerali e altre sostanze alle derrate alimentari (OAVM).
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Le quantità massime di vitamine, sali minerali e altre sostanze fissate nell'allegato 1 non devono superare la dose giornaliera raccomandata.
6
I composti ammessi di vitamine, sali minerali e altre sostanze sono disciplinati nell'allegato 2.
7
I requisiti per le colture batteriche vive sono disciplinati nell'allegato 3.
8
Per gli integratori alimentari con sali minerali basici sono ammessi sali basici (bicarbonato, carbonato e citrato) dei sali minerali di magnesio, potassio o calcio.
Art. 3
Caratterizzazione 1 La denominazione specifica per gli integratori alimentari è Ğintegratore alimentareğ; essa viene integrata con l'aggiunta del nome delle categorie di vitamine, sali minerali o altre sostanze che caratterizzano il prodotto o di un'indicazione relativa alla natura di tali vitamine, minerali o altre sostanze.
2
Per gli integratori alimentari devono essere indicati, in forma numerica per dose giornaliera raccomandata, il tenore di vitamine, sali minerali o altre sostanze e le relative percentuali rispetto alle quantità di riferimento di cui all'allegato 10 parte A dell'ordinanza del DFI del 16 dicembre 20164 concernente le informazioni sulle derrate alimentari (OID). L'indicazione della percentuale può comparire anche in forma grafica.
3
Nella caratterizzazione occorre precisare il tenore di vitamine, sali minerali o altre sostanze al momento della consegna ai consumatori. I valori indicati devono basarsi sui valori medi di cui all'articolo 26 capoverso 4 OID. 4 Nel caso si faccia riferimento a una vitamina, a un sale minerale o a un'altra sostanza, la dose giornaliera raccomandata deve contenere:
a. per le vitamine e i sali minerali: almeno il 15 per cento della quantità di riferimento di cui all'allegato 10, parte A OID;
b. per le altre sostanze: almeno il 15 per cento della quantità massima secondo l'allegato 1.
5
Nel caso si faccia riferimento a colture batteriche vive o lattasi, la dose giornaliera raccomandata deve contenere: a. per le colture batteriche vive: almeno 108 UFC5; b. per la lattasi: almeno 4500 unità FCC6.
6
L'aggiunta di colture batteriche vive deve figurare nell'elenco degli ingredienti e nella denominazione specifica come segue: 3 RS
817.022.32
4
RS 817.022.16 5
UFC = Unità formanti colonia 6
FCC = Food Chemicals Codex
Integratori alimentari. O del DFI 3
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a. con la nomenclatura scientifica specifica secondo le prescrizioni dell'International Committee on Systematics of Prokaryotes7; oppure
b. con l'indicazione Ğcon batteri acidolatticiğ.
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Oltre alle indicazioni specificate nell'articolo 3 capoverso 1 lettere a-i, k, m e o-q OID, occorre indicare: a. la dose giornaliera raccomandata espressa in porzioni del prodotto; b. l'avvertenza di non superare la dose giornaliera raccomandata; c. un riferimento al fatto che gli integratori alimentari non devono essere utilizzati in sostituzione di un'alimentazione variata;
d. un riferimento al fatto che i prodotti devono essere tenuti fuori dalla portata dei bambini piccoli;
e.
l'avvertenza o il riferimento al gruppo di destinatari specifico o alle condizioni d'uso di cui all'allegato 1.
Art. 4
Riferimenti non ammessi La caratterizzazione, la presentazione e la pubblicità degli integratori alimentari non possono contenere riferimenti in cui si affermi o si suggerisca che un'alimentazione equilibrata e variata non consenta generalmente un apporto adeguato delle quantità di sostanze nutritive.
Art. 5
Criteri di purezza
1
Per le sostanze elencate nell'allegato 2 valgono i criteri specifici di purezza per gli additivi fissati nell'allegato del regolamento (UE) n. 231/20128 .
2
Per le sostanze elencate nell'allegato 2, per i quali non sono stati fissati criteri di purezza, valgono i criteri di purezza riconosciuti generalmente e raccomandati dagli organismi internazionali quali FAO/OMS e le farmacopee internazionali.
7
ICSP; www.the-icsp.org 8
Regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione, del 9 marzo 2012, che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n.
1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 83 del 22.3.2012, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 2015/1739, GU L 253 del 30.9.2015, pag. 3.
Derrate alimentari e oggetti d'uso 4
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Art. 6
Adeguamento degli allegati 1
L'USAV adegua regolarmente gli allegati allo stato attuale della scienza e della tecnica nonché al diritto dei più importanti partner commerciali della Svizzera.
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Può stabilire altresì disposizioni transitorie.
a9 Disposizione transitoria della modifica del 12 marzo 2018 Le derrate alimentari che non soddisfano i requisiti della modifica del 12 marzo 2018 possono essere importate e fabbricate secondo il diritto anteriore fino al 30 aprile 2019 e consegnate ai consumatori fino a esaurimento delle scorte
Art. 7
Entrata in
vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2017.
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Introdotto dal n. I dell'O dell'USAV del 12 mar. 2018, in vigore dal 1° mag. 2018 (RU 2018 1335).
Integratori alimentari. O del DFI 5
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Allegato 110 (art. 2 cpv. 3 lett. a e b nonché 5, 3 cpv. 4 lett. b e 7 lett. e) Vitamine, sali minerali e altre sostanze nelle quantità massime ammesse per gli adulti Parte A: vitamine e sali minerali ammessi Vitamine e sali minerali Quantità massime ammesse per adulti per dose giornaliera raccomandata
Avvertenze (corsivo), riferimento al gruppo di destinatari specifico, condizioni d'uso 1 Vitamine
Acido folico/folato 600 µg
800 µg
Per le donne che desiderano una gravidanza e per le donne in gravidanza fino alla 12a settimana Acido pantotenico
18 mg
Beta-carotene (provitamina A) 9,6 mg
Biotina
450 µg
Niacina
48 mg
Riboflavina (vitamina B2) 4,2 mg
Tiamina (vitamina B1) 3,3 mg
Vitamina A
1600 µg
Vitamina B6
4,2 mg
Vitamina B12
9 µg
Vitamina C
300 mg
Vitamina D
20 µg
Vitamina E
36 mg
Vitamina K
225 µg
I pazienti che assumono anticoagulanti devono consultare il loro medico prima di assumere preparati a base di vitamina K. 10 Aggiornato dal n. II dell'O dell'USAV del 12 mar. 2018, in vigore dal 1° mag. 2018 (RU 2018 1335). La correzione del 23 lug. 2019 concerne soltanto il testo francese (RU 2019 2261).
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Vitamine e sali minerali Quantità massime ammesse per adulti per dose giornaliera raccomandata
Avvertenze (corsivo), riferimento al gruppo di destinatari specifico, condizioni d'uso 2 Sali minerali Calcio 1000
mg
Cloruro
800 mg
Cromo
40 µg
Ferro
14 mg
30 mg
Per le donne in gravidanza e allattamento Fosforo
700 mg
Iodio
150 µg
200 µg
Per le donne in gravidanza e allattamento Potassio 2000
mg
Magnesio
375 mg
Manganese
2 mg
Molibdeno
50 µg
Rame
1 mg
Selenio
60 µg
Silicio
200 mg; sotto forma di silicio organico (monometilsilanetriolo): 10.40 mg Zinco
15 mg
Parte B: altre sostanze con restrizioni d'uso Altre sostanze
Quantità massime ammesse per adulti per dose giornaliera raccomandata Avvertenze (corsivo), riferimento al gruppo di destinatari specifico, condizioni d'uso 1 Aminoacidi
L-arginina 2500
mg
L-citrullina 1000
mg
L-fenilalanina + L-tirosina (come somma) 1500 mg
L-glutammina
10 g
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Altre sostanze
Quantità massime ammesse per adulti per dose giornaliera raccomandata Avvertenze (corsivo), riferimento al gruppo di destinatari specifico, condizioni d'uso Glicina
5 g
L-istidina
600 mg
L-isoleucina 1200
mg
L-leucina 2400
mg
L-lisina 1800
mg
L-metionina + L-cisteina (come somma) 900 mg
L-ornitina 2000
mg
L-treonina
900 mg
L-triptofano
240 mg
L-valina 1600
mg
2 Altre sostanze senza aminoacidi Acido alfa-linoleico (n-3) 2000 mg
Acido docosaesaenoico (DHA) 250 mg
450 mg
Per le donne in gravidanza e allattamento Acido eicosapentaenoico (EPA) + acido docosaesaenoico DHA (come somma) (a lunga catena n-3)
3000 mg
Non adatto alle donne in gravidanza e allattamento. 450 mg
Per le donne in gravidanza e allattamento Acido linoleico coniugato (CLA) 3 g
Non adatto ai diabetici, ai giovani, alle donne in gravidanza e allatta- mento.
Acido linoleico (n-6) 10 g
Astaxantina
4 mg
Beta-alanina
3,2 g
Non assumere per più di 8-10 settimane. - Consegna solo sotto forma di compresse formulate con metodi adeguati (additivi) come compresse Ğslow-releaseğ.
- L'assunzione va ripartita in almeno 2 dosi al giorno, preferibilmente durante il pasto.
Betaina 1500
mg
Caffeina
200 mg o 3 mg/kg di peso corporeo Carotenoide licopina
15 mg
Carotenoide luteina 10 mg
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Altre sostanze
Quantità massime ammesse per adulti per dose giornaliera raccomandata Avvertenze (corsivo), riferimento al gruppo di destinatari specifico, condizioni d'uso Carotenoide zeaxantina 2 mg
Catechina, epigallocatechinagallato (EGCG) 90 mg (calcolato come EGCG)
Non assumere a stomaco vuoto, durante una dieta ipocalorica rigorosa né in concomitanza con altri prodotti a base di tè verde. Coenzima NADH
20 mg
Coenzima Q 10
50 mg
Colina
550 mg
Colture batteriche vive nessun provvedimento
Concentrato di pomodoro solubile in acqua (WSTC I)
3 g
Concentrato di pomodoro solubile in acqua (WSTC II)
150 mg
Condroitina solfato 500 mg
Non adatto alle donne in gravidanza e allattamento, ai bambini, ai giovani e alle persone che assumono medicamenti anticoagulanti. Creatina
3 g
Esperidina
430 mg
Se si assumono medicamenti, prima del consumo è opportuno consultare il proprio medico. Glucosamina
750 mg
Inositolo 1000
mg
Isoflavone
50 mg
L-carnitina 1000
mg
Lattasi nessun
provvedimento
I
consumatori vanno inoltre avvertiti che la tolleranza al lattosio è variabile e che è opportuno chiedere consiglio a uno specialista circa il ruolo di
tale sostanza nella propria dieta.
Metilsulfonilmetano (MSM) 1000 mg
Proantocianidine oligomeriche (OPC) 150 mg
Un prodotto con OPC non sostituisce un'alimentazione con frutta e verdura fresche. Taurina 1000
mg
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Allegato 211 (art. 2 cpv. 6 nonché 5 cpv. 1 e 2) Composti ammessi di vitamine, sali minerali e altre sostanze 1. Vitamine Acido pantotenico D-pantotenato, calcio D-pantotenato di sodio D-pantenolo Pantetina Biotina D-biotina Folato Acido pteroilglutammico L-metil-folato di calcio Acido (6S)-5-metiltetraidrofolico, sale della glucosamina Niacina Acido nicotinico Nicotinamide Esanicotinato di inositolo o esaniacinato di inositolo Riboflavina Riboflavina Riboflavina 5'-fosfato, sodio Tiamina mononitrato Tiamina cloridrato Tiamina mononitrato Tiamina monofosfato cloruro Tiamina pirofosfato cloruro Vitamina A Retinolo Acetato di retinile Palmitato di retinile Beta-carotene Vitamina B6 Piridossina cloridrato Piridossina-5'-fosfato Piridossale -5'-fosfato Vitamina B12 Cianocobalamina
11 Aggiornato dal n. II dell'O dell'USAV del 12 mar. 2018, in vigore dal 1° mag. 2018 (RU 2018 1335).
Derrate alimentari e oggetti d'uso 10
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Idrossocobalamina 5'-deossiadenosilcobalamina Metilcobalamina Vitamina C Acido L-ascorbico L-ascorbato di sodio L-ascorbato di calcio (può contenere fino al 2 % di treonato) L-ascorbato di potassio 6-palmitato di L-ascorbile L-ascorbato di magnesio L-ascorbato di zinco Vitamina D Vitamina D3 o colecalciferolo Vitamina D2 o ergocalciferolo Vitamina E D-alfa-tocoferolo DL-alfa-tocoferolo D-alfa-tocoferilacetato DL-alfa-tocoferilacetato D-alfa-tocoferil succinato Tocoferoli misti12 Tocotrienolo tocoferolo13 Vitamina K Fillochinone o fitomenadione Menachinone14 2. Sali minerali Calcio Acetato di calcio L-ascorbato di calcio Bisglicinato di calcio Carbonato di calcio Cloruro di calcio 12
-tocoferolo <20 %, -tocoferolo < 10 %, -tocoferolo 50-70 %, e -tocoferolo 10-30 % 13 Livelli tipici dei singoli tocoferoli e tocotrienoli sono: - 115 mg/g
-tocoferolo (minimo 101 mg/g); - 5 mg/g
-tocoferolo (minimo < 1 mg/g); - 45 mg/g
-tocoferolo (minimo 25 mg/g); - 12 mg/g
-tocoferolo (minimo 3 mg/g); - 67 mg/g
-tocotrienolo (minimo 30 mg/g); - < 1 mg/g
-tocotrienolo (minimo < 1 mg/g); - 82 mg/g
-tocotrienolo (minimo 45 mg/g); - 5 mg/g
-tocotrienolo (minimo 1 mg/g).
14 Menachinone principalmente sotto forma di menachinone-7 e, in minor misura, di menachinone-6.
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Citrato-malato di calcio Sali di calcio dell'acido citrico Gluconato di calcio Glicerofosfato di calcio Lattato di calcio Piruvato di calcio Sali di calcio dell'acido ortofosforico Succinato di calcio Idrossido di calcio Calcio L-lisinato Malato di calcio Ossido di calcio Calcio L-pidolato L-treonato di calcio Solfato di calcio Oligosaccaridi di fosforil e calcio Alghe rosse calcaree o maerl15 Calcio - Magnesio - Miscele Polvere di dolomite Polvere di corallo fossile o scleratinia Cromo Cloruro di cromo (III) Lievito arricchito di cromo16 Cromo (III) lattato triidrato Nitrato di cromo Picolinato di cromo Solfato di cromo (III) Ferro Carbonato ferroso Citrato ferroso Citrato ferrico di ammonio Gluconato ferroso Fumarato ferroso Difosfato ferrico di sodio Lattato ferroso Solfato ferroso Difosfato ferrico o pirofosfato ferrico Saccarato ferrico Ferro elementare (carbonile + elettrolitico + riduzione con idrogeno) Bisglicinato ferroso 15 Le alghe calcificate delle specie Lithothamnium corallioides e Phymatolithon calcareum o miscele di tali prodotti.
16 In presenza di cloruro di cromo (III) come fonte di cromo nelle colture di lievito arricchito di cromo Saccharomyces cerevisiae che contengono 230-300 mg di cromo/kg nella
forma in polvere commercializzata. I livelli di cromo (VI) non superano lo 0,2 per cento del tenore complessivo di cromo.
Derrate alimentari e oggetti d'uso 12
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L-pidolato ferroso Fosfato ferroso (II) Fosfato di ammonio ferroso Sodio ferrico EDTA Ferro (II) taurato Iodio Ioduro di sodio Iodato di sodio Ioduro di potassio Iodato di potassio Magnesio Acetato di magnesio L-ascorbato di magnesio Bisglicinato di magnesio Carbonato di magnesio Cloruro di magnesio Sali di magnesio dell'acido citrico Gluconato di magnesio Glicerofosfato di magnesio Sali di magnesio dell'acido ortofosforico Lattato di magnesio Magnesio L-lisinato Idrossido di magnesio Magnesio malato Ossido di magnesio Magnesio L-pidolato Citrato di potassio e magnesio Magnesio piruvato Magnesio succinato Solfato di magnesio Magnesio taurato Magnesio acetil taurato Manganese Ascorbato di manganese L-aspartato di manganese Bisglicinato di manganese Carbonato di manganese Cloruro di manganese Citrato di manganese Gluconato di manganese Glicerofosfato di manganese Pidolato di manganese Solfato di manganese Molibdeno (VI) Molibdato di ammonio Molibdato di potassio
Integratori alimentari. O del DFI 13
817.022.14
Molibdato di sodio Potassio Solfato di potassio Bicarbonato di potassio Carbonato di potassio Cloruro di potassio Citrato di potassio Gluconato di potassio Glicerofosfato di potassio Lattato di potassio Idrossido di potassio Potassio L-pidolato Malato di potassio Sali di potassio dell'acido ortofosforico Rame Carbonato rameico Citrato rameico Gluconato rameico Solfato di rame Rame L-aspartato Rame bisglicinato Complesso rame-lisina Ossido rameico (II) Selenio L-selenometionina Lievito arricchito di selenio17 Acido selenioso Selenato di sodio Idrogenoselenito di sodio Selenito di sodio Silicio Acido ortosilicico stabilizzato con colina Biossido di silicio Acido silicico (sotto forma di gel) Silicio organico (monometilsilanetriolo) Zinco Acetato di zinco L-ascorbato di zinco L-aspartato di zinco 17 Lieviti arricchiti in selenio prodotti in coltura in presenza di selenito di sodio quale fonte di selenio e contenenti, nella forma in polvere commercializzata, non più di 2,5 mg di selenio/g. La specie prevalente di selenio organico presente nel lievito è la selenometionina
(tra il 60 % e l'85 % del tenore complessivo di selenio estratto del prodotto). Il tenore di altri composti organici del selenio, compresa la selenocisteina, non supera il 10 % del tenore complessivo di selenio estratto. I livelli di selenio inorganico non superano normal-
mente l'1 % del tenore complessivo di selenio estratto.
Derrate alimentari e oggetti d'uso 14
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Bisglicinato di zinco Cloruro di zinco Citrato di zinco Gluconato di zinco Lattato di zinco Zinco L-lisinato Zinco malato Zinco mono-L-metionina solfato Ossido di zinco Carbonato di zinco Zinco L-pidolato Picolinato di zinco Solfato di zinco 3. Altre sostanze 3.1 Aminoacidi Osservazione: nel caso degli aminoacidi ammessi possono essere utilizzati anche i sali di sodio, potassio, calcio e magnesio, come pure i loro cloridrati.
L-arginina L-citrullina, l-citrullina malato L-cisteina L-fenilalanina L-glutammina Glicina L-istidina L-isoleucina L-leucina L-lisina L-metionina L-ornitina L-treonina L-triptofano L-tirosina L-valina 3.2 Altre sostanze, senza aminoacidi Acidi grassi omega-3 di oli vegetali, oli di pesce o di alghe Acido linoleico coniugato (CLA) Acido linoleico coniugato (ALC) d'olio di cartamo Acido linoleico estratto da oli commestibili Beta-alanina Beta-alanina, n. CAS. 107-95-9, grado di purezza 98-101%; metalli pesanti 10 ppm; Pb ≤ 3 ppm; As ≤ 1 ppm; Hg ≤0.1 ppm; Cd ≤ 1ppm
Integratori alimentari. O del DFI 15
817.022.14
Betaina
Cloridrato di betaina Caffeina Caffeina Catechina, epigallocatechinagallato (EGCG) Catechina, epigallocatechinagallato (EGCG) del tè verde Coenzima NADH NADH Disodio NADH Coenzima Q10 Ubichinone Ubichinolo Colina Colina Cloruro di colina Citrato di colina Tartrato di colina Concentrati di pomodoro solubili in acqua WSTC I e II Concentrati di pomodoro solubili in acqua WSTC I e II secondo il parere dell'EFSA Journal 2010; 8(7): 1689 Condroitina solfato Condroitina solfato Creatina Monoidrato di creatina Creatina piruvato DHA e i suoi esteri ricavati da oli di pesce o di alghe EPA e i suoi esteri ricavati da oli di pesce o di alghe Esperidina Esperidina da arance non mature Glucosamina Cloruro di glucosamina Solfato di glucosamina Inositolo Inositolo Isoflavone Isoflavoni estratti da soia o trifoglio rosso L-carnitina L-carnitina L-cloridrato di carnitina L-carnitina-L-tartrato
Derrate alimentari e oggetti d'uso 16
817.022.14
Lattasi
Lattasi FCC18 Licopina Licopina estratta da pomodori Luteina Luteina e suoi esteri ricavati da tagete Metilsulfonilmetano (MSM) Metilsulfonilmetano (MSM) Proantocianidine oligomeriche (OPC) Proantocianidine oligomeriche (OPC) d'uva o di corteccia di pino Taurina Taurina Zeaxantina Zeaxantina da tagete
18 FCC = Food Chemicals Codex
Integratori alimentari. O del DFI 17
817.022.14
Allegato 3
(art. 2 cpv. 7)
Requisiti delle colture batteriche vive da utilizzare negli integratori alimentari 1
Le colture batteriche vive utilizzate negli integratori alimentari devono essere idonee all'uso alimentare e innocue per la salute.
2
Possono essere impiegate cellule vive di ceppi di una o più specie di batteri (Species).
3
Occorre che siano soddisfatti i seguenti criteri: 3.1
le specie di batteri devono essere preferibilmente di origine umana, non devono presentare proprietà patogene per l'uomo né possedere resistenze antibiotiche trasmissibili; 3.2
le specie di batteri devono essere depositate in una collezione di ceppi internazionalmente riconosciuta; 3.3
specie e ceppi devono essere caratterizzati con metodi di biologia molecolare. Ciò significa che: a. Species: ibridazione DNA-DNA oppure analisi della sequenza dell'rRNA 16S;
b. Ceppi: metodi di biologia molecolare internazionalmente accettati come le procedure di fingerprint PFGE o RAPD.
Derrate alimentari e oggetti d'uso 18
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