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01.01.2018 - 22.01.2023
01.01.2009 - 31.12.2017
05.12.2008 - 31.12.2008
01.01.2008 - 04.12.2008
01.07.2005 - 31.12.2007
01.01.2004 - 30.06.2005
Fedlex DEFRITRMEN
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322.2

Ordinanza
concernente la giustizia penale militare

(OGPM)

del 24 ottobre 1979 (Stato 23 gennaio 2023)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 81 capoverso 5, 195 capoverso 5, 199 e 214 del Codice penale
militare del 13 giugno 19271 (CPM);
visti gli articoli 6, 10, 26 capoverso 2, 27 capoverso 2, 83, 84 capoverso 5, 93 e 218 della procedura penale militare del 23 marzo 19792 (PPM);
visti gli articoli 13 capoverso 5 e 42 capoverso 2 della legge militare
del 3 febbraio 19953 (LM);
visto l'articolo 128 capoverso 2 della legge del 1° ottobre 19254 sulle dogane,5

ordina:

1 RU 1979 1880 RS 321.0

2 RS 322.1

3 RS 510.10

4 [CS 6 475; RU 1956 639; 1959 1400 art. 11 n. III; 1973 644; 1974 1857 all. n. 7; 1980 1793 n. I 1; 1992 1670 n. III; 1994 1634 n. I 3; 1995 1816; 1996 3371 all. 2 n. 2; 1997 2465 all. n. 13; 2000 1300 art. 92, 1891 n. VI 6; 2002 248 n. I 1 art. 41; 2004 4763 all. n. II 1; 2006 2197 all. n. 50. RU 2007 1411 art. 131 cpv. 1]. Vedi ora la L del 18 mar. 2005 sulle dogane (RS 631.0)

5 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4541).

Titolo primo: Organizzazione giudiziaria

Capitolo 1: Giustizia militare

Art. 1 e 26

6 Abrogati dall'all. 6 dell'O del 22 nov. 2017 sulla giustizia militare, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7503).

Art. 37 Giudici

1 Il servizio in qualità di giudice costituisce un servizio militare con diritto al soldo equiparato al servizio militare volontario ai sensi dell'articolo 44 capoverso 1 LM. I militari interessati prestano integralmente il servizio d'istruzione a cui sono tenuti conformemente alla legge.

2 I giorni di servizio prestati in qualità di giudice non sono computati sul totale obbligatorio di giorni di servizio. In casi straordinari, il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) può autorizzarne il computo.

7 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4541).

Art. 48

8 Abrogato dall'all. 6 dell'O del 22 nov. 2017 sulla giustizia militare, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7503).

Art. 5 Ordini di marcia

Qualsiasi convocazione a un'attività di servizio da parte di un ufficio o di un organo di comando competente vale, per il giudice istruttore destinatario, quale ordine di marcia.

Art. 6 a 99

9 Abrogati dall'all. 6 dell'O del 22 nov. 2017 sulla giustizia militare, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7503).

Capitolo 2: Tribunali

Sezione 1: ...

Art. 1010

10 Abrogato dall'all. 6 dell'O del 22 nov. 2017 sulla giustizia militare, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7503).

Sezione 2: ...

Sezione 3: ...

Art. 16a13

13 Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1993 (RU 1993 3298). Abrogato dall'all. 6 dell'O del 22 nov. 2017 sulla giustizia militare, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7503).

Sezione 4: Tribunali militari d'appello

Art. 19 Accusa

1 Dinnanzi al tribunale militare d'appello, l'accusa è sostenuta dall'uditore che ha partecipato alla procedura dinnanzi al tribunale militare15.

2 Se questi è impedito, il rappresentante dell'accusa è designato dall'uditore in capo.

15 Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 29 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4541). Di detta mod. é stato tenuto conto in tutto il presente testo.

Capitolo 3: Uditore in capo

Art. 22 Esame di domande di grazia

L'uditore in capo esamina le domande di grazia in materia penale militare e fa rapporto e proposta all'autorità cui spetta il diritto di grazia. Sono eccettuati i casi in cui il diritto di grazia spetta all'Assemblea federale.

Capitolo 4: Assistenza giudiziaria, estradizione

Art. 2317 Assistenza giudiziaria tra autorità penali militari

1 L'assistenza giudiziaria tra autorità penali militari deve limitarsi a singole operazioni di inchiesta e a singoli atti procedurali e essere chiesta soltanto se consente di evitare difficoltà linguistiche, notevoli perdite di tempo o spese sproporzionate.

2 Le domande d'assistenza giudiziaria delle autorità di perseguimento penale devono essere indirizzate:

a.
dall'uditore: al capo della sua Regione Uditori e, per il tramite di quest'ultimo, al capo della Regione Uditori richiesta;
b.
dal giudice istruttore: al capo della sua Regione Giudici istruttori e, per il tramite di quest'ultimo, al capo della Regione Giudici istruttori richiesta.

3 Se sono ordinate assunzioni di prove secondo l'articolo 128 capoverso 1 PPM, il presidente deve indirizzare le domande d'assistenza giudiziaria dei tribunali militari al capo della Regione Giudici istruttori richiesta; quest'ultimo ne affida il disbrigo a uno dei suoi giudici istruttori.

4 In caso di altri atti procedurali giudiziari, il presidente deve indirizzare le domande d'assistenza giudiziaria dei tribunali militari al presidente che dirige il tribunale militare richiesto.

17 Nuovo testo giusta l'all. 6 dell'O del 22 nov. 2017 sulla giustizia militare, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7503).

Art. 2418 Assistenza giudiziaria internazionale

1 Può essere chiesta l'assistenza giudiziaria all'estero soltanto se si tratta di reati di diritto comune. Le domande d'assistenza devono essere inviate al destinatario per il tramite dell'Ufficio dell'uditore in capo19. Gli atti di procedura all'estero necessitano del consenso dell'uditore in capo.

2 Le relazioni dirette con imputati o rappresentanze svizzere all'estero sono vietate. Se uno svizzero vivente all'estero dev'essere informato di un'imputazione o di una sentenza, la pertinente comunicazione dev'essergli inviata per il tramite dell'uditore in capo.

18 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3259).

19 Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 29 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4541). Di detta modifica é stato tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 25 Estradizione

1 Può essere chiesta un'estradizione all'estero soltanto se si tratta di reati di diritto comune e conformemente al diritto d'estradizione. Le proposte d'apertura di procedure d'estradizione devono essere presentate all'Ufficio dell'uditore in capo.

2 I procedimenti penali militari contro persone estradate alla Svizzera possono essere proseguiti o ripresi soltanto se le restrizioni al perseguimento penale derivanti dal diritto di estradizione non vi si oppongono o sono state eliminate.

Titolo secondo: procedura penale

Capitolo 1: Disposizioni generali

Sezione 1: ...

Art. 2620

20 Abrogato dall'all. 6 dell'O del 22 nov. 2017 sulla giustizia militare, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7503).

Sezione 2: Provvedimenti istruttori

Art. 27 Blocco dei documenti d'identità

1 In caso di pericolo di fuga, all'indiziato od imputato possono essere tolti il passaporto e la carta d'identità e bloccata la possibilità di ottenerne di nuovi.

2 Le domande di blocco dei documenti d'identità riguardo a Svizzeri all'estero devono essere indirizzate all'Ufficio dell'uditore in capo.

Art. 28 Ricerca dell'imputato

1 Per la ricerca dell'imputato può esser fatto capo agli organi della polizia civile; gli organi interessati corrispondono direttamente fra loro.

2 L'ordine di ricerca pubblica mediante la stampa, la radio o la televisione sottostà al consenso dell'uditore in capo.

Art. 29 Segnalazioni

1 Segnalazioni nel sistema di ricerca informatizzato di polizia (RIPOL) possono essere fatte pubblicare dai presidenti dei tribunali militari d'appello e dei tribunali militari, come anche dai giudici istruttori.21

2 La cancelleria competente provvede alle relazioni con il RIPOL.22

3 Tale cancelleria provvede a tutte le segnalazioni e a tutte le revoche chieste dagli ufficiali competenti della giustizia militare; essa informa per scritto i richiedenti circa l'esecuzione e tiene un controllo di tutte le segnalazioni e revoche.23

21 Nuovo testo giusta il n. I 10 dell'O del 15 ott. 2008 sugli adeguamenti alla LF sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione, in vigore dal 5 dic. 2008 (RU 2008 4943).

22 Nuovo testo giusta l'all. 6 dell'O del 22 nov. 2017 sulla giustizia militare, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7503).

23 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4541).

Art. 30 Revoca della segnalazione

1 La segnalazione nel RIPOL dev'essere revocata quando non ve ne siano più i motivi (arresto, desistenza dal procedimento, assoluzione ecc.).24

2 La revoca è ordinata:

a.
dal giudice istruttore, durante l'istruzione preparatoria;
b.
dall'uditore, in caso di desistenza dal procedimento giusta l'articolo 116 PPM e in caso di liquidazione della causa mediante decreto d'accusa;
c.
dal presidente del tribunale presso cui la causa è pendente, nell'ulteriore decorso della procedura.

24 Nuovo testo giusta il n. I 10 dell'O del 15 ott. 2008 sugli adeguamenti alla LF sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione, in vigore dal 5 dic. 2008 (RU 2008 4943).

Sezione 3: Privazione della libertà

Art. 3125 Controllo della carcerazione

1 L'ufficiale della giustizia militare che ha ordinato una privazione della libertà ne annuncia senza indugio l'inizio, la proroga e la fine alla cancelleria competente.

2 Se la durata legalmente ammissibile o autorizzata della privazione della libertà (art. 55a e 59 cpv. 2 PPM) è superata, la cancelleria competente ne informa senza indugio l'uditore in capo.

25 Nuovo testo giusta l'all. 6 dell'O del 22 nov. 2017 sulla giustizia militare, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7503).

Art. 3226 Primo interrogatorio in caso di carcerazione

L'ufficiale della giustizia militare che ha ordinato la segnalazione in vista dell'arresto fa in modo di poter essere raggiunto immediatamente in caso di arresto della persona segnalata. Se non è raggiungibile, il primo interrogatorio è eseguito dal giudice istruttore previsto dall'elenco dei picchetti.

26 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4541).

Sezione 4: Perquisizione

Art. 34 Opposizione

1 Se il detentore di documenti o di supporti d'immagine e di suono si oppone alla perquisizione, gli oggetti sono sigillati e posti sotto custodia (art. 67 cpv. 3 PPM). Il giudice istruttore fa rapporto al presidente che dirige il tribunale militare competente per la Regione Giudici istruttori interessata e presenta la sua domanda. Il suddetto presidente chiede il parere scritto dell'interessato. Notifica per scritto la sua decisione, brevemente motivata, al giudice istruttore e all'interessato.27

2 Se spetta al tribunale decidere sull'ammissibilità della perquisizione, l'interessato dev'essere udito a verbale o dev'essergli offerta la possibilità di esprimersi per scritto.

27 Nuovo testo giusta l'all. 6 dell'O del 22 nov. 2017 sulla giustizia militare, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7503).

Sezione 5: Disposizioni diverse

Art. 35 Particolari provvedimenti istruttori

Su proposta del giudice istruttore, l'uditore in capo decide circa speciali misure da prendere durante l'istruzione, in particolare circa la promessa di una ricompensa per l'identificazione o la cattura dell'autore del reato.

Art. 35a28 Servizio di picchetto

1 L'Ufficio dell'uditore in capo ordina il servizio di picchetto tenendo conto delle esigenze della truppa. L'uditore in capo può prendere disposizioni in merito.

2 ...29

28 Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1993 (RU 1993 3298). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4541).

29 Abrogato dall'all. 6 dell'O del 22 nov. 2017 sulla giustizia militare, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7503).

Art. 35b30 Atti

1 L'uditore in capo fornisce gli atti dei tribunali militari all'Archivio federale di regola dopo cinque anni dal disbrigo definitivo dell'affare.

2 L'Archivio federale decide d'intesa con l'uditore in capo quali atti debbano essere custoditi permanentemente per ragioni storiche o giuridiche.

3 Gli atti concernenti reati militari possono essere distrutti soltanto quando la persona giudicata è deceduta da almeno 5 anni, e:

a.
se è stata assolta o punita soltanto disciplinarmente: non appena è stata prosciolta dall'obbligo militare;
b.
se è stata condannata esclusivamente per reati giusta gli articoli 61 a 85 del CPM a una multa, agli arresti o all'incarcerazione: non appena ha superato i 60 anni d'età;
c.
in tutti gli altri casi: non appena ha superato i 90 anni d'età.

30 Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 3298).

Art. 36 Informazione del pubblico

1 Il giudice istruttore, d'intesa con il servizio dell'informazione dell'Ufficio dell'uditore in capo, informa il pubblico su un procedimento penale in corso, qualora ciò sia opportuno per la gravità oggettiva del caso o se vi è una grande esigenza d'informazione del pubblico.31

1bis L'uditore in capo dev'essere informato al più presto.32

2 L'informazione non deve compromettere lo scopo dell'inchiesta né dare un giudizio anticipato circa l'esito del dibattimento.

31 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4541).

32 Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 3298).

Art. 37 Procedura in caso di pene disciplinari

1 Le multe disciplinari e le decisioni di incarcerazione giusta gli articoli 49 capoversi 2 e 3, 81 capoverso 1 e 90 capoverso 1 della procedura penale militare devono essere comunicate all'interessato per scritto, o oralmente con conferma scritta.

2 La persona punita dev'essere avvertita della possibilità di interporre reclamo giusta gli articoli 166 e seguenti o ricorso giusta gli articoli 195 e seguenti della procedura penale militare.

Capitolo 2: Procedura

Sezione 1: Misure preliminari

Art. 38 Ordine d'inchiesta, competenza durante il servizio

1 Il comandante competente deve ordinare personalmente l'assunzione preliminare delle prove o l'istruzione preparatoria. Se egli è impedito, l'ordine di inchiesta dev'essere firmato dal sostituto. Il diritto di firma non può essere delegato ad altre persone.

2 Gli ordini d'inchiesta contro i comandanti di scuola, di corso di formazione o di corso sono emanati dall'ufficiale generale superiore.33

33 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4541).

Art. 3934 Ordine d'inchiesta, competenza fuori del servizio

1 In caso di reati commessi fuori del servizio, l'uditore in capo ordina l'assunzione preliminare delle prove o l'istruzione preparatoria.

2 Qualora contrariamente ad una richiesta l'uditore in capo non ordini un'assunzione preliminare delle prove o un'istruzione preparatoria, il capo del DDPS decide su domanda del richiedente.

34 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 3298).

Art. 40 Revoca di ordini d'inchiesta

1 L'ordine di procedere a un'assunzione preliminare di prove o all'istruzione preparatoria può essere revocato sintanto che il giudice istruttore non abbia aperto la procedura.

2 La stessa cosa vale per la trasformazione dell'ordine di procedere all'istruzione preparatoria in un ordine di procedere all'assunzione preliminare delle prove.

Art. 41 Decisione d'apertura

1 Immediatamente dopo aver ricevuto l'ordine d'inchiesta, il giudice istruttore esamina d'ufficio la competenza di chi ha ordinato l'inchiesta, come anche la competenza per materia e per luogo della sua Regione Giudici istruttori. Egli ne indica la risultanza nella decisione d'apertura.35

2 La decisione d'apertura contiene inoltre:

a.
in caso di assunzione preliminare delle prove, una breve descrizione dell'oggetto dell'inchiesta;
b.
in caso di istruzione preparatoria, la designazione dell'imputato e della fattispecie.

35 Nuovo testo giusta l'all. 6 dell'O del 22 nov. 2017 sulla giustizia militare, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7503).

Art. 42 Obbligo di comunicazione

L'autorità che ha ordinato un'assunzione preliminare di prove informa le persone direttamente interessate sull'esito dell'affare qualora non sia dato altro seguito alla procedura.

Art. 42a36

36 Introdotto dal n. I dell'O del 20 nov. 1996 (RU 1996 3259). Abrogato dall'art. 12 cpv. 2 dell'O del 27 feb. 2008 concernente l'aiuito alle vittime di reati, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 1627).

Art. 4337 Difesa in caso di assunzione preliminare delle prove

1 Nell'assunzione preliminare delle prove è ammessa la difesa.

2 In casi gravi o qualora la fattispecie o le circostanze giuridiche siano particolarmente complessi, l'uditore in capo assegna un difensore d'ufficio all'indiziato, su richiesta di quest'ultimo o su proposta del giudice istruttore.

3 Il giudice istruttore autorizza il difensore ad assistere a certe operazioni d'inchiesta e a consultare gli atti, sempre che lo scopo dell'inchiesta non ne risulti pregiudicato.

37 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 3298).

Art. 44 Difesa nell'istruzione preparatoria

1 Il più tardi al momento dell'interrogatorio finale, il giudice istruttore consegna all'imputato la lista dei difensori d'ufficio del tribunale e gli comunica che, salvo motivi gravi (art. 127 cpv. 3 PPM), beneficia di un diritto di scelta. La consegna dell'elenco dev'essere verbalizzata.38

2 All'imputato che verosimilmente sarà tenuto in carcerazione preventiva per più di cinque giorni si deve di regola assegnare un difensore d'ufficio, sempreché non ne abbia già scelto uno di fiducia.

38 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 3298).

Art. 45 Estensione dell'istruzione preparatoria

1 Il giudice istruttore estende l'istruzione preparatoria a tutti i reati di cui è venuto a conoscenza o che sono stati commessi dall'imputato dal momento d'emissione dell'ordine d'inchiesta, sempre che l'imputato debba risponderne dinanzi alla giurisdizione militare. Egli procede nello stesso modo riguardo alle persone che hanno partecipato al reato dell'imputato come coautori, istigatori o complici e che sottostanno alla giurisdizione militare.39

2 La decisione d'estensione dell'istruzione preparatoria (art. 111 PPM) deve indicare esattamente la persona in causa ed i fatti.

39 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 3298).

Art. 46 Altri reati

1 Se, oltre all'imputato, anche un'altra persona ha commesso un reato soggetto alla giurisdizione militare, il giudice istruttore propone all'autorità competente (art. 101 PPM) emettere un ordine di inchiesta.

2 Se al reato dell'imputato hanno partecipato persone sottoposte alla giurisdizione ordinaria o se l'imputato ha commesso anche altri reati il cui giudizio compete alle autorità penali ordinarie, il giudice istruttore sottopone gli atti, con la sua proposta, all'uditore in capo. Questi prende la decisione devoluta al Consiglio federale in virtù degli articoli 220 e 221 CPM. Se il caso è deferito alle autorità penali militari, il giudice istruttore estende corrispondentemente l'istruzione preparatoria.

3 Se, oltre al reato dell'imputato il cui giudizio compete alle autorità penali militari, si accerta che un'infrazione indipendente, sottoposta alla giurisdizione penale ordinaria, è stata commessa da un'altra persona, il giudice istruttore ne fa denuncia alle competenti autorità penali ordinarie.

4 Se nel corso di un'assunzione preliminare di prove o di un'inchiesta preparatoria si constata che non vi è alcuna fattispecie soggetta alla giurisdizione militare ma un reato perseguibile d'ufficio e soggetto alla giurisdizione civile, il giudice istruttore lo denuncia all'autorità civile competente.40

40 Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 3298).

Art. 47 Indennità in caso di desistenza dal procedimento

1 Qualora intenda desistere dal procedimento giusta l'articolo 116 della procedura penale militare, l'uditore assegna un termine all'imputato per annunciare le sue pretese di indennizzo, eccetto che la questione dell'indennità sia già stata regolata nell'istruzione preparatoria.

2 La decisione di indennizzo dev'essere brevemente motivata nella decisione di desistenza.

Art. 49 Spese

Se, nella desistenza dal procedimento, sono state addossate spese all'imputato, si applica per analogia l'articolo 214 della procedura penale militare. L'ufficio dell'uditore in capo provvede alla riscossione.

Sezione 2: Dibattimento

Art. 5042 Notificazione dell'atto di accusa

1 Una copia dell'atto d'accusa è notificata ad ogni giudice, unitamente alla convocazione per il dibattimento.

2 Se vi è un motivo d'astensione o di ricusazione il giudice ne avverte senza indugio il presidente.

42 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 3298).

Art. 53 Durata di una pena privativa della libertà e della prestazione di lavoro43

1 La durata di una pena privativa della libertà è espressa:

a.
in giorni, per tutte le pene inferiori a un mese o con frazioni di mesi;
b.
in mesi, per tutte le pene di un mese o di più mesi interi, ma inferiori a un anno o con frazioni di anno;
c.
in anni, per tutte le pene di un anno o di più anni interi.

2 La durata della prestazione di lavoro di pubblico interesse deve essere espressa in giorni.44

43 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 3298).

44 Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 3298).

Art. 56 Confisca, pretese di risarcimento

1 In caso di confisca di oggetti (art. 41 segg. CPM), la sentenza indica se essi devono essere resi inservibili o distrutti ovvero se la Confederazione può disporne liberamente.

2 Se doni o altri profitti da devolvere alla Confederazione non esistono più, la sentenza stabilisce la somma dovuta da chi li ha ricevuti.

Art. 57 Trasmissione dell'inserto

Quando un inserto dev'essere trasmesso dopo la chiusura del procedimento penale militare a un ufficio o a un comando militare o a un'autorità amministrativa (p. es. per punizione disciplinare o per esame dell'idoneità al servizio), la pertinente decisione dev'essere indicata nella sentenza, immediatamente dopo il dispositivo.

Art. 5845 Informazioni classificate

1 Se gli atti contengono informazioni classificate come «SEGRETO» o «CONFIDENZIALE», l'intero inserto e la sentenza devono essere classificati come «SEGRETO» o «CONFIDENZIALE». Eccezionalmente, i documenti classificati possono essere tolti dal fascicolo principale e raccolti in un fascicolo speciale. Gli atti del fascicolo principale non devono contenere alcuna indicazione relativa al contenuto degli atti classificati del fascicolo speciale.46

2 La competenza di decidere circa l'abrogazione della classificazione spetta, d'intesa con il depositario del segreto:

a.
durante l'assunzione preliminare delle prove o l'istruzione preparatoria: al giudice istruttore;
b.47
dopo la conclusione dell'istruzione preparatoria e fino alla conclusione definitiva della procedura mediante desistenza dal procedimento penale o decreto d'accusa oppure fino alla messa in stato d'accusa: all'uditore;
c.48
dopo la messa in stato d'accusa e fino alla chiusura del procedimento penale con decisione passata in giudicato: al presidente competente;
d.49
dopo la conclusione dell'assunzione preliminare delle prove oppure dopo la chiusura del procedimento penale con decisione passata in giudicato: all'uditore in capo.

45 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 3298).

46 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3259).

47 Nuovo testo giusta l'all. 6 dell'O del 22 nov. 2017 sulla giustizia militare, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7503).

48 Nuovo testo giusta l'all. 6 dell'O del 22 nov. 2017 sulla giustizia militare, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7503).

49 Introdotta dall'all. 6 dell'O del 22 nov. 2017 sulla giustizia militare, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7503).

Art. 6050 Comunicazione del dispositivo della sentenza

1 Indipendentemente da un'eventuale procedura di cassazione, la comunicazione del dispositivo della sentenza incombe alla cancelleria del tribunale competente.

2 Il dispositivo della sentenza è comunicato ai seguenti organi:

a.
subito dopo la notificazione, all'autorità competente del Cantone d'esecuzione della sentenza, se la persona condannata è immediatamente incarcerata;
b.
immediatamente dopo che la sentenza ha acquisito forza di cosa giudicata:
1.51
al Servizio di coordinamento della giustizia militare per l'iscrizione nel casellario giudiziale informatizzato VOSTRA,
2.
al Cantone d'esecuzione in vista della riscossione delle multe e delle spese.

50 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4541).

51 Nuovo testo giusta l'all. 10 n. II 12 dell'O del 19 ott. 2022 sul casellario giudiziale, in vigore dal 23 gen. 2023 (RU 2022 698).

Art. 60a52 Notificazione di esemplari della sentenza

1 La notificazione di esemplari della sentenza incombe alla cancelleria del tribunale.

2 Esemplari della sentenza sono notificati ai destinatari seguenti:

a.
al difensore (due esemplari, di cui uno per la persona giudicata; eventualmente un esemplare supplementare per il rappresentante legale della persona giudicata);
b.
all'uditore;
c.
alla persona lesa, sempre che sia stata presentata una pretesa civile, e alla vittima che ha domandato la notificazione della sentenza;
d.
all'Ufficio dell'uditore in capo;
e.
al Cantone d'esecuzione, nei casi in cui debbano essere eseguite pene detentive;
f.
all'Ufficio federale del servizio civile (CIVI)53, nei casi previsti all'articolo 81 capoversi 3 e 4 CPM;
g.
al comandante che ha emanato l'ordine per l'istruzione preparatoria o al servizio che ha presentato la proposta d'apertura di un procedimento penale, per conoscenza e trasmissione al comandante dell'attuale unità di incorporazione della persona condannata;
h.54
al Comando Istruzione e alla Base logistica dell'esercito in caso di reati in materia di circolazione stradale;
i.
alla Base logistica dell'esercito, Sezione della contabilità della truppa, in caso di reati in materia di contabilità;
k.
al Servizio della posta da campo, in caso di reati in materia di posta da campo;
l.55
all'assicurazione militare, nei casi in cui sia stata ferita o uccisa una persona coperta dall'assicurazione militare;
m.
al capo della giustizia militare delle Forze aeree, in caso di infortuni o incidenti nel servizio di volo o nel servizio di lancio con il paracadute;
n.
al Ministero pubblico della Confederazione, in caso di spionaggio o di perturbazione della sicurezza militare.

3 Se sono state riscontrate carenze nelle prescrizioni o nel materiale, le sentenze sono inviate in forma anonimizzata al capo dell'esercito e al Comando Istruzione; se sufficiente, in vece della notificazione della sentenza può essere steso un rapporto.56

4 Per la notificazione di sentenze che contengono fatti che debbono essere tenuti segreti vanno osservati l'articolo 154 capoverso 2 PPM e l'articolo 58 della presente ordinanza.

52 Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1993 (RU 1993 3298). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4541).

53 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 20 cpv. 2 dell'O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2019. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

54 Nuovo testo giusta l'all. 6 dell'O del 22 nov. 2017 sulla giustizia militare, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7503).

55 Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. all'O del 27 apr. 2005, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU 2005 2885).

56 Nuovo testo giusta l'all. 6 dell'O del 22 nov. 2017 sulla giustizia militare, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7503).

Art. 6157 Restituzione di oggetti, di beni e di atti giudiziari

1 Dopo che la sentenza ha acquisito forza di cosa giudicata, gli oggetti e i beni sequestrati, posti sotto custodia o confiscati sono trasmessi all'organo competente conformemente alla decisione giudiziaria e a quanto eventualmente convenuto con l'Ufficio dell'uditore in capo.

2 Gli originali degli atti giudiziari prodotti sono riconsegnati dalla cancelleria del tribunale all'autorità che li ha rilasciati.

57 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4541).

Sezione 3: …

Sezione 4: …

Capitolo 3: Rimedi giuridici

Art. 66 Comunicazione

Il segretario del tribunale che ha preso la decisione annuncia senza indugio alla controparte il deposito o il ritiro di un rimedio giuridico (appello, ricorso per cassazione, ricorso).

Art. 6760 Revisione; inchieste

Se, in caso di domanda di revisione, sono necessarie nuove inchieste da parte di un giudice istruttore, questi è designato dall'uditore in capo, previa consultazione del presidente competente e del capo della Regione Giudici istruttori interessata.è designato dall'uditore in capo, previa consultazione del presidente competente.

60 Nuovo testo giusta l'all. 6 dell'O del 22 nov. 2017 sulla giustizia militare, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7503).

Capitolo 4: Esecuzione di pene e misure

Art. 68 Esecuzione61

1 Il Cantone di domicilio dev'essere designato Cantone d'esecuzione quando il condannato o la persona assolta, punita disciplinarmente o condannata a pagare le spese, è domiciliato in Svizzera.

2 Se la persona giudicata non è domiciliata in Svizzera o risiede verosimilmente per lungo tempo all'estero, il Cantone d'origine dev'essere designato Cantone d'esecuzione.

3 L'uditore in capo è competente per affidare l'esecuzione di una pena privativa della libertà o di una misura di sicurezza a un Cantone diverso da quello di domicilio (art. 212 PPM).

4 In caso di obbligo di prestare un lavoro di pubblico interesse, l'autorità d'esecuzione è il CIVI.62

61 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 3298).

62 Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1993 (RU 1993 3298). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4541).

Art. 6963 Riscossione delle spese e delle multe

Le spese e le multe addossate alla persona giudicata sono incassate dai Cantoni. Le spese devono essere rimesse alla Confederazione. Le multe sono lasciate al Cantone che la incassa.

63 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 nov. 1992, in vigore dal 1° gen. 1993 (RU 1992 2394).

Art. 70 Inizio di una pena o di una misura di sicurezza

1 La pena o la misura di sicurezza comincia immediatamente dopo la notificazione della sentenza se il condannato si trovava in stato d'arresto prima del dibattimento e il tribunale non abbia deciso altrimenti.

2 Il condannato rimasto a piede libero è incarcerato su decisione speciale del tribunale se tale provvedimento appare necessario per garantire l'esecuzione. Se il tribunale non prende alcuna decisione, l'inizio dell'esecuzione è determinato dal Cantone d'esecuzione.

Art. 73 Revoca di segnalazioni

1 Se il Cantone d'esecuzione segnale un condannato in contumacia in vista dell'esecuzione della sentenza, l'organo di controllo revoca la segnalazione ordinata dal giudice militare.

2 Se il condannato in contumacia si costituisce o è arrestato e chiede la revoca della sentenza, la cancelleria competente, previa consultazione del presidente che dirige il tribunale, provvede affinché il Cantone d'esecuzione revochi la segnalazione. Se il condannato accetta la sentenza, il Cantone d'esecuzione revoca da sé la segnalazione.65

65 Nuovo testo giusta l'all. 6 dell'O del 22 nov. 2017 sulla giustizia militare, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7503).

Art. 7466 Vigilanza sull'esecuzione

Se la segnalazione in vista dell'esecuzione di una sentenza contumaciale non avviene entro tre mesi dalla condanna, la cancelleria del tribunale ne informa l'uditore in capo.

66 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4541).

Titolo terzo: Codice penale militare

Capitolo 1: Disposizioni generali

Sezione 1: Corpo delle guardie di confine

Art. 7668 Ordine d'inchiesta

L'ordine di procedere all'assunzione preliminare delle prove o all'istruzione preparatoria contro un agente del Corpo delle guardie di confine è impartito dall'uditore in capo.

68 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 3298).

Art. 77 Competenza

1 Gli agenti del Corpo delle guardie di confine sottostanno, quanto al perseguimento e al giudizio dei reati, alla giurisdizione del tribunale militare competente per luogo (foro del luogo del reato commesso).

2 Sono applicabili gli articoli 221 e 222 del CPM e l'articolo 46 della presente ordinanza.

Sezione 2: …

Art. 78 a 8569

69 Abrogati dal n. I dell'O del 19 set. 1988, con effetto dal 19 set. 1988 (RU 1988 1552). Vedi anche le disp. fin. di detta modifica alla fine del presente testo.

Sezione 3: …

Capitolo 2: Procedura in caso di reati contro l'onore

Art. 91 Diritto speciale di querela

1 L'organo competente ad ordinare l'istruzione preparatoria (art. 101 PPM) può presentare o ritirare una querela a tenore degli articoli 145, 146 e 148 del CPM indipendentemente dal diritto di querela della parte lesa.

2 Prima di ordinare l'istruzione preparatoria, l'organo competente, se presenta lui solo querela, deve chiarire se l'affare può essere composto in via amichevole o liquidato in via disciplinare.

3 Il termine di querela (art. 148a CPM) vale anche per l'organo autorizzato a presentarla.

Art. 92 Querela della parte lesa

1 La parte lesa deve presentare querela, per scritto o oralmente a processo verbale, all'organo competente ad ordinare l'istruzione preparatoria. Per chiarire i fatti, quest'organo può ordinare un'assunzione preliminare delle prove. Può inoltre colloquiare con gli interessati per comporre l'affare in via amichevole.

2 Se l'affare non può essere composto in via amichevole, dev'essere ordinata l'istruzione preparatoria. In queste caso, dev'essere indicato se l'organo che ordina l'istruzione presenta anch'esso querela penale.

3 In occasione del primo interrogatorio, il giudice istruttore informa la parte lesa sulle prescrizioni formali per la querela e le dà la possibilità, se del caso, di completarla o precisarla.71

71 Introdotto dal n. I dell'O del 20 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3259).

Art. 93 Ritiro della querela

1 Se la querela è ritirata prima della messa in stato d'accusa, l'uditore desiste dal procedimento (art. 116 e 117 PPM). Se il ritiro avviene più tardi, la desistenza dal procedimento è decisa dal tribunale.

2 I documenti a tenore degli articoli 145 numero 6 e 146 numero 3 del CPM sono stesi dall'autorità che ha desistito dal procedimento.

Capitolo 3: Ordinamento disciplinare

Art. 9472 Divieto di delega

1 Ai comandanti e alle autorità militari non è consentito delegare il proprio potere disciplinare né le proprie competenze disciplinari a organi subordinati. È riservata la facoltà del capo del DDPS di delegare il suo potere disciplinare al capo dell'esercito e al sostituto di quest'ultimo, alle persone direttamente subordinate al capo dell'esercito e al Comando Istruzione (Personale dell'esercito).73

2 Il potere disciplinare delegato non può esserlo oltre.

72 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4541).

73 Nuovo testo giusta l'all. 6 dell'O del 22 nov. 2017 sulla giustizia militare, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7503).

Art. 9574 Potere disciplinare

1 Il potere disciplinare spetta:

a.
ai comandanti di truppa per le mancanze disciplinari commesse durante il servizio;
b.
alle autorità militari cantonali competenti nei casi poco gravi di
1.
omissione dell'ispezione obbligatoria, inosservanza di prescrizioni di servizio, abuso e sperpero di materiale nell'ambito dell'equipaggiamento della truppa e degli ufficiali,
2.
omissione del tiro obbligatorio e violazione delle prescrizioni concernenti il tiro fuori del servizio;
c.75
al Comando Istruzione in tutti gli altri casi.

2 Quando il potere disciplinare compete alle autorità militari cantonali, esso è esercitato:

a.
nei confronti delle persone soggette all'obbligo di leva, dal Cantone che deve chiamarle al reclutamento;
b.
nei confronti degli obbligati all'ispezione, dal Cantone sul cui territorio ha luogo l'ispezione;
c.
in tutti gli altri casi, dal Cantone di domicilio o dal Cantone dell'ultimo domicilio.

74 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 ott. 2003, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2003 4541, 2004 943).

75 Nuovo testo giusta l'all. 6 dell'O del 22 nov. 2017 sulla giustizia militare, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7503).

Art. 9776 Delega del potere disciplinare

1 Il potere disciplinare nei confronti dei militari distaccati all'estero che non prestano servizio nei loro corpi di truppa o nelle loro formazioni né un servizio di promovimento della pace, spetta al comando d'invio o all'unità amministrativa d'invio. Se le attribuzioni penali non sono sufficienti, l'inserto è trasmesso all'organo superiore successivo. In ogni caso, gli arresti devono essere eseguiti in Svizzera.

2 Il potere disciplinare nei confronti di persone di condizione civile spetta al capo dell'esercito e al suo sostituto nei casi di:

a.
infrazione alla legge federale del 23 giugno 195077 concernente la protezione delle opere militari o ad atti normativi o misure poggianti sulla medesima;
b.
violazione di segreti militari (art. 106 CPM);
c.
disobbedienza a misure prese dalle autorità militari o civili e finalizzate alla preparazione o all'attuazione della mobilitazione dell'esercito o alla tutela di segreti militari (art. 107 CPM).

3 Una copia della decisione disciplinare è notificata alla Segreteria generale del DDPS.

76 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 ott. 2003, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2003 4541, 2004 943).

77 RS 510.518

Art. 98 Ordine di carcerazione

1 L'ordine di carcerazione è dato dal comandante dell'unità (stato maggiore) della persona punita o dalla competente autorità militare appena la pena d'arresti è divenuta esecutoria.

2 L'ordine di carcerazione indica il luogo d'esecuzione, l'inizio e la fine della pena, come anche, se del caso, particolari disposizioni circa la sorveglianza e la cura dell'arrestato.

Art. 99 Locali d'arresti

Nelle piazze d'armi dev'essere a disposizione un numero sufficiente di locali d'arresti. Se stazionata altrove, la truppa deve provvedere affinché vi siano a disposizione appropriati locali d'arresti.

Art. 100 Procedura disciplinare dinnanzi al tribunale

1 La decisione del tribunale dev'essere notificata al ricorrente, all'autorità di precedente istanza, in via di servizio al comandante della persona punita, all'Ufficio dell'uditore in capo e, se del caso, al Cantone d'esecuzione.

2 Se le spese sono addossate al ricorrente, l'Ufficio dell'uditore in capo provvede alla riscossione.

Capitolo 4: Giurisdizione

Art. 10179 Giurisdizione in caso di reati in materia di circolazione stradale

Per i reati in materia di circolazione stradale commessi durante le corse dal luogo di domicilio al luogo di lavoro o al luogo d'impiego e viceversa, i militari di professione, i militari a contratto temporaneo e gli agenti del Corpo delle guardie di confine sottostanno alla giurisdizione militare soltanto se le prescrizioni sulla circolazione sono state violate in relazione con un altro reato punibile ai sensi del Codice penale militare. Questa disposizione si applica anche nei casi in cui le persone summenzionate utilizzano un veicolo di servizio o indossano l'uniforme.

79 Introdotto dal n. I dell'O del 29 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4541).

Art. 101a80 Autorizzazione a procedere

1 L'autorizzazione per attuare un processo penale ordinario giusta gli articoli 219 capoverso 2 e 222 capoverso 1 CPM è rilasciata dall'Ufficio dell'uditore in capo.81

2 Sono riservate le attribuzioni del comandante in capo dell'esercito.

3 L'autorizzazione giusta l'articolo 222 del CPM non è richiesta quando un organo competente applica la legge federale del 24 giugno 197082 concernente le multe disciplinari inflitte agli utenti della strada o una procedura cantonale di multe disciplinari.

80 Originario art. 101.

81 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4541).

82 RS 741.03

Titolo quarto: Disposizioni finali

Art. 102 Abrogazioni

Sono abrogati:

1.
l'ordinanza del 27 dicembre 192783 concernente la vigilanza, durante il servizio, degli obbligati al servizio militare condannati condizionalmente;
2.
il decreto del Consiglio federale del 18 settembre 193384 concernente le disposizioni esecutive dell'articolo 3 numero 3 del Codice penale militare;
3.
il decreto del Consiglio federale del 29 settembre 194785 su la procedura penale per il Corpo delle guardie di confine;
4.
il decreto del Consiglio federale del 15 maggio 195186 per l'esecuzione del Codice penale militare e della legge sull'organizzazione giudiziaria e procedura penale per l'armata federale;
5.
l'ordinanza del 29 maggio 195187 concernente la contabilità della giustizia militare;
6.
l'ordinanza del 29 gennaio 195488 concernente la giustizia penale militare;
7.
il decreto del Consiglio federale del 14 febbraio 196889 sull'esecuzione degli arresti repressivi per gli obiettori di coscienza;
8.
l'ordinanza del 15 maggio 196890 concernente l'esecuzione dell'ordinamento disciplinare;
9.
l'ordinanza del 24 febbraio 197191 sull'esecuzione militare della detenzione;
10.
il decreto del Consiglio federale del 3 novembre 197192 concernente i tribunali militari e i tribunali territoriali;
11.
la decisione del Dipartimento militare federale del 4 agosto 196593 concernente la delega dei poteri disciplinari riguardo agli ufficiali istruttori distaccati all'estero;
12.
la decisione del Dipartimento militare federale del 20 gennaio 196694 concernente la delega dei poteri disciplinari al capo dello stato maggiore generale.

83 [CS 3 476]

84 [CS 3 429]

85 [CS 3 466]

86 [RU 1951 453, 1954 192 art. 76 cpv. 2 lett. c]

87 [RU 1951 499; 1963 622 n. I, II; 1972 709]

88 [RU 1954 192; 1968 644 art. 17 cpv. 2, 972 n. I, II; 1970 556]

89 [RU 1968 239]

90 [RU 1968 644, 1970 528]

91 [RU 1971 277]

92 [RU 1972 613]

93 Non pubblicata nella RU.

94 Non pubblicata nella RU.

Disposizioni finali della modifica del 19 settembre 198895

1 I reclutandi e i militari che si trovano in detenzione militare al momento dell'entrata in vigore della presente modificazione scontano la loro pena conformemente alle attuali disposizioni fino al 31 dicembre 1988. Dopo questa data, il resto della pena è scontato giusta le disposizioni del Codice penale svizzero96.

2 Se il giudice ha ordinato l'esecuzione militare della detenzione e questa non è ancora iniziata prima dell'entrata in vigore della presente modificazione, la pena è scontata secondo le disposizioni del Codice penale svizzero.

Allegato 197

97 Abrogato dall'all. 6 dell'O del 22 nov. 2017 sulla giustizia militare, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7503).

Allegato 298

98 Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 29 ott. 2003 (RU 2003 4541, 2004 943). Aggiornato dall'all. 6 dell'O del 22 nov. 2017 sulla giustizia militare, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7503).

(art. 96)

Competenza e attribuzioni penali nel diritto penale disciplinare

N. 1Comandante d'unità

Sono comandanti d'unità (art. 197 CPM) i comandanti di una compagnia, di una batteria, di una squadriglia, di una colonna, di un distaccamento, di uno stato maggiore d'ingegneri.

N. 2Organi di comando superiori

Sono organi di comando superiori (art. 198 CPM):

a.
il capo del DDPS (in tempo di pace);
b.
il comandante in capo dell'esercito;
c.
il capo dell'esercito e il suo sostituto;
d.
l'uditore in capo;
e.
il capo Comando Operazioni;
f.
il capo dello Stato maggiore dello Stato maggiore dell'esercito;
g.
il capo del Servizio informazioni militare e del Servizio per la protezione preventiva dell'esercito (SPPEs);
h.
i comandanti dello Stato maggiore delle Forze terrestri e delle brigate meccanizzate;
i.
i comandanti delle divisioni territoriali;
j.
il comandante della polizia militare;
k.
il comandante delle Forze aeree, il capo della Centrale operativa delle Forze aeree e il comandante della brigata d'istruzione e d'allenamento delle Forze aeree;
l.
il comando forze speciali;
m.
i comandanti dei battaglioni e dei gruppi;
n.
i comandanti d'aerodromo;
o.
i comandanti delle squadre d'aviazione;
p.
i capi degli stati maggiori specializzati;
q.
il comandante della Base logistica dell'esercito e il comandante della brigata logistica;
r.
il comandante della Base d'aiuto alla condotta e il comandante della brigata d'aiuto alla condotta;
s.
il capo Comando Istruzione;
t.
il comandante dell'Istruzione superiore dei quadri dell'esercito (ISQE);
u.
i comandanti delle formazioni d'addestramento;
v.
i comandanti delle scuole, dei corsi di formazione, dei centri di competenza e dei corsi;
w.
il capo Personale dell'esercito;
x.
i militari di professione con grado d'ufficiale che esercitano la funzione di istruttori d'unità.

Allegato 399

99 Abrogato dal n. II cpv. 2 dell'O del 29 ott. 2003, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4541).