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747.201.3

Ordinanza
sui requisiti per i motori di battelli
nelle acque svizzere

(OMBat)

del 14 ottobre 2015 (Stato 8 dicembre 2020)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 11, 12 e 56 capoverso 1 della legge federale del 3 ottobre 19751 sulla navigazione interna,

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Campo d'applicazione

1 La presente ordinanza contiene le prescrizioni sui gas di scarico e sulla fabbricazione dei motori ad accensione comandata e ad accensione per compressione per la propulsione di battelli e per la propulsione di generatori che producono energia elettrica.

2 Le prescrizioni della presente ordinanza si applicano per analogia anche ai motori a combustione che non vengono azionati con carburanti come la benzina o il gasolio.

Art. 2 Definizioni

Ai sensi della presente ordinanza s'intende per:

a.
gas di scarico: le sostanze espulse dall'apertura posta dopo il collettore di scappamento del motore di un battello;
b.
sistema di controllo delle emissioni: combinazione di tutte le parti che servono al controllo, alla programmazione e alla diminuzione dei gas di scarico;
c.
gas inquinanti: monossido di carbonio CO, idrocarburi HC (espressi come CH1.85; per la determinazione dei valori di riferimento per il controllo periodico dei gas di scarico come C6H14) e ossidi di azoto (espressi come equivalenti di NO2);
d.
controllo periodico dei gas di scarico: manutenzione periodica di tutti i sistemi rilevanti per i gas di scarico del motore, durante la quale il motore è regolato secondo le indicazioni del fabbricante, le parti importanti per i gas di scarico sono verificate e i necessari lavori di manutenzione eseguiti;
e.
motore: motore pronto per l'installazione i cui accessori, necessari per il funzionamento o in grado di influenzare le emissioni di gas di scarico, sono incorporati e in funzione;
f.
famiglia di motori: gruppo di motori che comprende motori di diversi tipi ma fabbricati secondo criteri unitari da un fabbricante;
g.
sistema diagnostico di bordo (OBD): sistema di controllo delle emissioni conformemente all'articolo 3 numero 9 del regolamento (CE) n. 715/20072 in combinato disposto con l'allegato XI del regolamento (CE) n. 692/20083 o a prescrizioni equivalenti;
h.
trasformazione rilevante di un motore: trasformazione del motore di battelli che può portare a un superamento dei valori limite di emissione o a un aumento maggiore del 15 per cento della potenza nominale del motore;
i.
regime nominale: numero di giri al quale il motore funziona alla potenza nominale;
j.4
potenza nominale: potenza continua in chilowatt (kW) per un numero di giri nominale, calcolata per motori su battelli impiegati per il trasporto professionale, secondo la norma «ISO 3046-1, 2002, Hubkolben-Verbrennungsmotoren - Leistungen - Teil 1: Angaben über Leistung, Kraftstoff-, Schmierölverbrauch und Prüfverfahren - Zusätzliche Anforderungen für Motoren für allgemeine Zwecke»5 e per motori su tutti gli altri battelli secondo la norma «SN EN ISO 8665-2018, Unità di piccole dimensioni - Motori marini alternativi a combustione interna per la propulsione - Misurazioni e dichiarazioni di potenza»6. A tal fine è misurata la potenza sul banco di prova all'estremità dell'albero motore, di un altro elemento equivalente o, per i motori fuoribordo, dell'albero portaelica; se la potenza massima risulta superiore al 110 per cento della potenza continua, è considerata come potenza nominale;
k.
fabbricante: qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrica o progetta un motore, o che lo fa fabbricare, e lo commercializza sotto il proprio nome o marchio;
l.
trasporto professionale: trasporto di persone o di merci per il quale sono adempiute per analogia le condizioni del trasporto professionale secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera b della legge del 20 marzo 20097 sul trasporto di viaggiatori e delle relative prescrizioni esecutive;
m.
messa a disposizione sul mercato: qualsiasi fornitura retribuita o non retribuita di un'imbarcazione sportiva nuova o usata, o di un componente di essa nuovo o usato, per la distribuzione o l'utilizzazione in Svizzera nell'ambito di un'attività commerciale;
n.
immissione in commercio: indica la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato secondo la lettera m;
o.8
sistema di post-trattamento dei gas di scarico: tutti i componenti che contribuiscono al rispetto dei valori limite dei gas di scarico imposti; tra questi rientrano, in particolare, i sistemi per la riduzione delle emissioni di particolato e di ossido d'azoto;
p.9
laboratorio di controllo tecnico: laboratorio di controllo designato, secondo il diritto nazionale o il regolamento (UE) 2016/162810 (regolamento UE-MMNS), quale servizio tecnico per l'effettuazione di prove e ispezioni su motori a combustione per conto dell'autorità di omologazione.

2 Regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, GU L 171 del 29.6.2007, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 45/2015, GU L 9 del 15.1.2015, pag. 1.

3 Regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione, del 18 luglio 2008, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (EUR 5 ed EUR 6) e all'ottenimento di informazioni per la riparazione e la manutenzione del veicolo, GU L 199 del 28.7.2008; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 136/2014, GU L 43 del 13.2.2014, pag. 12.

4 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 feb. 2020, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 715).

5 Questa norma può essere consultata od ottenuta presso l'Associazione svizzera di normazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur, www.snv.ch.

6 Questa norma può essere consultata od ottenuta presso l'Associazione svizzera di normazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur, www.snv.ch.

7 RS 745.1

8 Introdotta dal n. I dell'O del 19 feb. 2020, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 715).

9 Introdotta dal n. I dell'O del 19 feb. 2020, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 715).

10 Regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alle prescrizioni in materia di limiti di emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante e di omologazione per i motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali, e che modifica i regolamenti (UE) n. 1024/2012 e (UE) n. 167/2013 e modifica e abroga la direttiva 97/68/CE, versione della GU L 252 del 16.9.2016, pag. 53.

Sezione 2:
Immissione in commercio, messa a disposizione sul mercato e messa in servizio

Art. 311 Documenti di prova e certificati

1 Chiunque immette in commercio, mette a disposizione sul mercato o mette in servizio in Svizzera motori destinati alla propulsione di imbarcazioni da diporto e imbarcazioni sportive di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera a numeri 14 e 15 dell'ordinanza dell'8 novembre 197812 sulla navigazione interna deve presentare una dichiarazione di conformità di cui all'articolo 15 paragrafi 1-4 della direttiva 2013/53/UE13 (direttiva UE sulle imbarcazioni da diporto) o un certificato di omologazione di cui al capoverso 2 lettera c, d o e.

2 Chiunque immette in commercio, mette a disposizione sul mercato o mette in servizio in Svizzera motori da utilizzare su battelli impiegati per il trasporto professionale deve presentare uno dei seguenti documenti di prova:14

a.
una dichiarazione di conformità in base alla direttiva UE sulle imbarcazioni da diporto per motori ad accensione comandata e ad accensione per compressione la cui potenza nominale è inferiore a 19 kW;
b.
una dichiarazione di conformità in base alla direttiva UE sulle imbarcazioni da diporto per motori fuoribordo ad accensione comandata e ad accensione per compressione la cui potenza nominale è pari o superiore a 19 kW;
c.
un certificato di omologazione per motori della categoria IWP15 di cui all'articolo 4 paragrafo 1 numero 5 del regolamento UE-MMNS16, che servono alla propulsione diretta o indiretta di un battello e la cui potenza nominale è pari o superiore a 19 kW;
d.
un certificato di omologazione per motori della categoria IWA17 di cui all'articolo 4 paragrafo 1 numero 6 del regolamento UE-MMNS, che servono alla propulsione di generatori, sempreché la loro energia elettrica non venga impiegata per la propulsione diretta o indiretta del battello, e la cui potenza nominale è pari o superiore a 19 kW;
e.
un certificato di omologazione per motori della categoria NRE18 di cui all'articolo 4 paragrafo 1 numero 1 lettera b del regolamento UE-MMNS, che servono alla propulsione diretta o indiretta di un battello o alla propulsione di generatori; la loro potenza nominale non può essere superiore a 560 kW.

3 Per i motori impiegati su battelli dell'esercito, del corpo delle guardie di confine, delle autorità, della polizia o dei servizi di salvataggio come pure su battelli da lavoro, è consentito presentare uno dei documenti di prova di cui al capoverso 1 o 2.

4 In caso di cambio di destinazione di un battello per il quale è già stata rilasciata un'autorizzazione di esercizio (licenza di navigazione), prima di rilasciarne una nuova è necessario presentare una dichiarazione di conformità o un certificato di omologazione di cui al capoverso 2 in funzione della nuova destinazione.

11 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 feb. 2020, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 715).

12 RS 747.201.1

13 Direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE, GU L 354, del 28.12.2013, pag. 90.

14 La correzione dell'8 dic. 2020 concerne soltanto il testo tedesco (RU 2020 5369).

15 IWP = Inland Waterway Propulsion; motori per la propulsione di battelli destinati al trasporto professionale.

16 Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 2 lett. p.

17 IWA = Inland Waterway Auxiliary, motori per la propulsione di gruppi ausiliari su battelli destinati al trasporto professionale.

18 NRE = Nonroad Engines; motori industriali con una potenza di riferimento inferiore a 560 kW utilizzati al posto di quelli rispondenti alla fase V delle categorie IWP e IWA.

Art. 419 Equivalenza di altri documenti di prova

1 I requisiti di cui all'articolo 3 sono considerati adempiuti se per un motore è disponibile uno dei seguenti documenti di prova:

a.
un certificato di omologazione secondo il regolamento (CE) n. 595/200920 o la serie 06 del regolamento UNECE n. 4921;
b.
un rapporto di perizia di omologazione dei gas di scarico di cui all'allegato C del regolamento del 17 marzo 197622 della Navigazione sul lago di Costanza (RNC) emesso dopo il 1° gennaio 1996 per motori su imbarcazioni sportive o da diporto;
c.
una decisione valida di uno Stato membro della Commissione centrale per la navigazione sul Reno (CCNR), che consente l'installazione del motore su un battello della navigazione interna; la decisione deve essere rilasciata da un laboratorio di controllo tecnico di cui all'articolo 2 lettera p o da un'autorità sulla base di un certificato di omologazione secondo il regolamento UE-MMNS23;
d.
una decisione valida di un organismo riconosciuto autorizzato dalla CCNR, che consente l'installazione del motore su un battello della navigazione interna; la decisione deve essere rilasciata da un laboratorio di controllo tecnico di cui all'articolo 2 lettera p o da un'autorità sulla base di un certificato di omologazione secondo il regolamento UE-MMNS;
e.
un verbale di prova di un laboratorio di controllo tecnico per un motore della categoria NRE con potenza nominale superiore a 560 kW, dal quale si evince che i valori limite specifici per le sostanze nocive CO, HC e NOx come pure il particolato e il numero di particelle per motori della sottocategoria NRE-v/c-6 di cui all'allegato II, tabella II-1 del regolamento UE-MMNS non sono superati.

2 Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) può riconoscere dichiarazioni di conformità e certificati di omologazione rilasciati secondo altre prescrizioni, se tali prescrizioni limitano le emissioni di gas di scarico in misura uguale o più severa rispetto alle disposizioni di cui al capoverso 1 e all'articolo 3.

19 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 feb. 2020, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 715).

20 Regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, relativo all'omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) e all'accesso alle informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione del veicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 715/2007 e la direttiva 2007/46/CE e che abroga le direttive 80/1269/CEE, 2005/55/CE e 2005/78/CE, GU L 188 del 18.7.2009, pag. 1; versione della GU L 47 del 18.2.2014, pag. 1.

21 La serie 06 del regolamento UNECE n. 49 può essere scaricata gratuitamente dal sito Internet della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE): www.unece.org > Our work > Transport > Areas of Work > Vehicle regulations > Agreement and regulations > UN Regulations 1958 > Regs 41-60.

22 RS 747.223.1

23 Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 2 lett. p.

Art. 5 Modifica di motori con dichiarazione di conformità o certificato di omologazione

1 Se si eseguono trasformazioni rilevanti di motori di battelli che dispongono di una dichiarazione di conformità, deve essere effettuata una nuova valutazione della conformità.

2 Prima di eseguire, a un motore con certificato di omologazione valido o con un documento di prova di cui all'articolo 4 capoverso 1, modifiche che possono influire sulle caratteristiche del motore indicate in tale certificato o documento, l'utente deve chiarire presso il laboratorio di controllo tecnico di cui all'articolo 2 lettera p o presso l'autorità che ha rilasciato il certificato di omologazione se la validità di tale certificato o di tale documento di prova cessa una volta eseguita la modifica prevista. Se il laboratorio di controllo tecnico o l'autorità che ha rilasciato il certificato confermano la validità, la relativa attestazione deve essere presentata all'autorità competente per l'immatricolazione dei battelli.24

3 Se è necessario il rilascio di una nuova dichiarazione di conformità o di un nuovo certificato di omologazione, l'utente informa l'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione di esercizio del battello interessato e presenta la nuova dichiarazione o il nuovo certificato.

24 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 feb. 2020, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 715).

Art. 6 Procedura e prescrizioni di forma

1 Le dichiarazioni di conformità e i certificati di omologazione sono rilasciati dalle autorità autorizzate a tal fine dalle pertinenti prescrizioni.

2 Sono retti dalle pertinenti prescrizioni:

a.
la valutazione della conformità;
b.
il rilascio di dichiarazioni di conformità e certificati di omologazione come pure il loro contenuto e la loro forma;
c.
il segno distintivo del motore.

Sezione 3:
Prescrizioni sulla fabbricazione e il controllo della produzione

Art. 7 Prescrizione generale di fabbricazione

1 Tutte le parti che potrebbero influenzare i gas di scarico devono essere concepite, fabbricate e installate in modo che, in condizioni normali di utilizzazione e malgrado l'influsso di variabili come il calore, il freddo, le ripetute accensioni a freddo e le vibrazioni, il motore sia conforme alle prescrizioni della presente ordinanza.

2 Nessun motore deve presentare elementi di costruzione che possono mettere in moto, regolare, rallentare o mettere fuori servizio importanti dispositivi per i gas di scarico, con lo scopo di ridurre l'efficacia delle prescrizioni previste nella presente ordinanza.

Art. 8 Prescrizioni per l'installazione del motore

Ogni motore dev'essere accompagnato da istruzioni scritte di installazione del fabbricante. Esse devono contenere tutti i dati che il fabbricante del battello dovrà rispettare all'atto dell'installazione del motore omologato, affinché le emissioni dei gas di scarico non vengano modificate.

Art. 9 Limitazione dell'emissione di particolato

1 L'emissione di particolato di motori ad accensione per compressione la cui potenza nominale supera 37 kW su battelli impiegati per il trasporto professionale deve essere limitata con mezzi adeguati, anche nei casi di cambio di destinazione di un battello per il quale è già stata rilasciata un'autorizzazione di esercizio (licenza di navigazione) e che sarà adibito al trasporto professionale.25

2 Il numero delle particelle solide di diametro pari o superiore a 23 nm non deve superare il numero di particelle di 1x1012 per kWh.

3 Sono considerati mezzi adeguati per limitare l'emissione di particolato:

a.
un sistema per il quale è stato dimostrato, secondo il programma dell'UN/ECE sulla misurazione delle particelle26 (PMP) nei cicli rilevanti per i battelli di cui alla norma EN ISO 8178-4:199627 (Motori a pistone alternativi a combustione interna - misurazione di gas di scarico; Parte 4: Cicli di prova per diverse applicazioni dei motori), che non viene superato il numero di particelle solide menzionato al capoverso 2;
b.
un sistema di filtri antiparticolato compreso tra quelli indicati nell'elenco dei filtri28 dell'Ufficio federale dell'ambiente;
c.
filtri equivalenti per quanto concerne le emissioni.

3bis Per i motori delle categorie IWP e IWA la cui potenza nominale è pari o superiore a 300 kW, il rispetto dei requisiti concernenti la limitazione dell'emissione di particolato è dimostrato se viene presentato un certificato di omologazione di cui al regolamento UE-MMNS29 dal quale si evince che i requisiti concernenti il numero di particelle di cui all'allegato II tabelle II-5 e II-6 dello stesso regolamento sono rispettati.30

3ter Per i motori della categoria NRE il rispetto dei requisiti concernenti la limitazione dell'emissione di particolato è dimostrato se viene presentato un certificato di omologazione di cui al regolamento UE-MMNS dal quale si evince che i requisiti concernenti il numero di particelle di cui all'allegato II tabella II-1 dello stesso regolamento sono rispettati.31

4 All'atto dell'installazione su un battello già immatricolato e impiegato per il trasporto professionale di un nuovo motore ad accensione per compressione (nuova motorizzazione) con potenza nominale superiore a 37 kW e il cui numero di particelle supera il valore limite di cui al capoverso 2, è possibile rinunciare all'installazione di un sistema per la riduzione dell'emissione di particolato se da una valutazione dell'autorità competente l'installazione risultasse tecnicamente non fattibile ed economicamente insostenibile.32

25 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 feb. 2020, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 715).

26 Il programma può essere consultato gratuitamente alla pagina Internet della United Nations Economic Commission for Europe (UN/ECE) www.unece.org > Our work > Transport > Areas of work > Vehicle Regulations > Working parties and documents > Working party on pollution and energy (GRPE) > Informal groups > Particle Measurement Programme (PMP) > PMP Previous sessions > 22nd session.

27 Questa norma può essere consultata gratuitamente od ottenuta a pagamento presso l'Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur; www.snv.ch.

28 L'elenco attuale dei filtri antiparticolato è disponibile gratuitamente sul sito Internet dell'Ufficio federale dell'ambiente alla pagina: www.bafu.admin.ch > Aria > Misure > Traffico ferroviario, navale & aereo > Prescrizioni sui gas di scarico > Elenco dei filtri antiparticolato.

29 Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 2 lett. p.

30 Introdotto dal n. I dell'O del 19 feb. 2020, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 715).

31 Introdotto dal n. I dell'O del 19 feb. 2020, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 715).

32 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 feb. 2020, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 715).

Art. 9bis 33 Limitazione dell'emissione di ossidi di azoto

1 L'emissione di ossidi di azoto di motori su battelli impiegati per il trasporto professionale non deve superare i valori limite della fase V di cui all'articolo 18 paragrafo 2 del regolamento UE-MMNS34:

a.
per motori della categoria IWP: i valori di cui all'allegato II tabella II-5;
b.
per motori della categoria IWA: i valori di cui all'allegato II tabella II-6;
c.
per motori della categoria NRE: i valori di cui all'allegato II tabella II-1.

2 I valori limite di cui al capoverso 1 si applicano anche nei casi di cambio di destinazione di un battello per il quale è già stata rilasciata un'autorizzazione di esercizio (licenza di navigazione) e che sarà adibito al trasporto professionale.

3 Per motori delle categorie IWP, IWA e NRE il rispetto dei requisiti concernenti la limitazione dell'emissione di ossidi di azoto è dimostrato se viene presentato un certificato di omologazione di cui al regolamento UE-MMNS, dal quale si evince che i valori limite di cui allo stesso regolamento sono rispettati.

4 All'atto dell'installazione su un battello, già immatricolato e impiegato per il trasporto professionale, di un nuovo motore ad accensione per compressione (nuova motorizzazione) con potenza nominale superiore a 37 kW e il cui numero di particelle supera il valore limite di cui al capoverso 2, è possibile rinunciare a un sistema per la riduzione dell'emissione di particolato se da una valutazione dell'autorità competente la sua installazione risultasse tecnicamente non fattibile.

33 Introdotto dal n. I dell'O del 19 feb. 2020, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 715).

34 Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 2 lett. p.

Art. 1035 Istruzioni per la manutenzione e il funzionamento

Ogni motore e ogni sistema di post-trattamento dei gas di scarico dev'essere accompagnato da istruzioni scritte del fabbricante sulla manutenzione e il funzionamento. Esse devono indicare la modalità d'uso del motore o del sistema di post-trattamento dei gas di scarico, tutti i dati necessari per garantire il corretto funzionamento dei sistemi di controllo delle emissioni nonché gli intervalli tra i lavori di manutenzione importanti per le emissioni e l'entità di tali lavori..

35 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 feb. 2020, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 715).

Art. 11 Controllo della produzione

1 L'Ufficio federale dei trasporti (UFT) può eseguire o disporre un controllo della produzione sui motori. Il controllo serve ad accertare se i motori sono conformi ai dati sui quali si basa il rilascio della dichiarazione di conformità o del certificato di omologazione.

2 Il controllo della produzione viene effettuato secondo le disposizioni per il rilascio della dichiarazione di conformità o del certificato di omologazione dei relativi motori.

3 Il fabbricante residente in Svizzera o l'importatore deve mettere a disposizione i motori previsti per il controllo della produzione e tutti i documenti necessari. Si assume tutti i costi fino al termine del controllo della produzione, in particolare quelli per il controllo tecnico ed eventualmente per l'onere amministrativo dell'UFT.

Art. 12 Controllo della produzione non superato

1 Se il controllo della produzione non è superato, i motori o le famiglie di motori per i quali è stata rilasciata la dichiarazione di conformità o il certificato di omologazione non possono più essere immessi in commercio, messi a disposizione sul mercato, messi in servizio o mantenuti in servizio nel campo d'applicazione della presente ordinanza.

2 L'UFT informa le autorità competenti sulle relative constatazioni.

Sezione 4: Manutenzione e controllo periodici dei gas di scarico

Art. 13 In generale

1 La manutenzione dei motori e dei sistemi di post-trattamento dei gas di scarico di battelli immatricolati deve essere effettuata a intervalli regolari secondo le istruzioni del fabbricante.36

2 Tutti i motori di battelli immatricolati devono essere sottoposti a controlli periodici dei gas di scarico.

3 Se dal controllo risulta che il motore non è regolato secondo le indicazioni del fabbricante, occorre procedere ad una nuova regolazione. Le parti importanti per le emissioni, se difettose o non funzionanti, devono essere sostituite.

36 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 feb. 2020, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 715).

Art. 14 Esenzione dal controllo periodico dei gas di scarico

I motori dotati del sistema diagnostico di bordo II o di un sistema diagnostico successivo sono esenti dal controllo periodico dei gas di scarico se l'utente è avvertito in modo chiaramente visibile di un funzionamento difettoso del motore e del sistema per il trattamento dei gas di scarico e la relativa informazione (rilevamento del funzionamento difettoso e dell'ora del suo riconoscimento) è memorizzata nel dispositivo di comando e può essere visualizzata in ogni momento. L'utente è tenuto, entro un mese dalla manifestazione del funzionamento difettoso, a fare riparare il motore in un'officina specializzata e autorizzata dal fabbricante.

Art. 15 Controllo periodico dei sistemi di filtri antiparticolato

1 Su motori ad accensione per compressione dotati di filtri antiparticolato di cui all'articolo 9 devono essere effettuate, a intervalli regolari, misurazioni del numero delle particelle. In queste misurazioni non deve essere superato il valore comparativo di 2,5×105 particelle/cm3.

2 Se il numero di particelle misurato è superiore al valore comparativo menzionato al capoverso 1, devono essere adottate misure atte a ripristinare il regolare funzionamento del sistema per la riduzione dell'emissione di particolato di cui all'articolo 9 capoverso 3. Finché la loro attuazione non è conclusa, non è consentito mantenere in servizio tali motori.

3 Per la misurazione del numero di particelle è consentito impiegare solo strumenti di misurazione per nanoparticelle dei motori a combustione. Questi strumenti devono adempiere i requisiti dell'ordinanza del 15 febbraio 200637 sugli strumenti di misurazione e delle relative disposizioni esecutive del Dipartimento federale di giustizia e polizia.

Sezione 5: Altre disposizioni

Art. 16 Emolumenti dell'UFT

Per l'esecuzione del controllo della produzione e per altri oneri ad esso connessi, l'UFT riscuote emolumenti. Questi ultimi sono fissati conformemente all'ordinanza del 25 novembre 199838 sugli emolumenti dell'UFT.

Art. 17 Disposizioni penali

Giusta l'articolo 48 della legge federale del 3 ottobre 1975 sulla navigazione interna, è punito con la multa:

a.
chiunque, intenzionalmente o per negligenza:
1.
mette in servizio un motore privo del certificato di omologazione per i gas di scarico o di modello non omologato,
2.
conduce un battello il cui motore è sprovvisto del certificato di omologazione dei gas di scarico,
3.
quale proprietario o detentore, consente la conduzione di un battello dotato di un motore non omologato o intenzionalmente modificato,
4.
lascia decorrere i termini prescritti per il controllo periodico dei gas di scarico o per il controllo periodico dei sistemi di filtri antiparticolato secondo le disposizioni esecutive del DATEC,
5.
lascia decorrere il termine prescritto per correggere il funzionamento difettoso di motori dotati del sistema diagnostico di bordo II o di un sistema diagnostico successivo di cui all'articolo 14;
b.
chiunque modifica intenzionalmente motori omologati in modo che siano superati i valori limite delle emissioni.

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 18 Disposizioni esecutive

1 Il DATEC emana le disposizioni esecutive relative alla presente ordinanza, segnatamente per quanto concerne l'esecuzione dei controlli periodici dei gas di scarico, la misurazione del numero di particelle di motori dotati di un sistema di filtri antiparticolato e la loro periodicità. In casi particolari, esso può consentire deroghe a singole disposizioni, sempreché sia mantenuto il loro scopo.

2 Il DATEC emana istruzioni relative all'esecuzione delle disposizioni concernenti l'equipaggiamento successivo con sistemi di post-trattamento dei gas di scarico in caso di nuova motorizzazione di battelli impiegati per il trasporto professionale.39

39 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 feb. 2020, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 715).

Art. 19 Disposizioni transitorie

1 È consentito mantenere in servizio i motori di battelli immatricolati sempreché i controlli periodici dei gas di scarico non rivelino criticità, e:

a.
siano rispettate le condizioni in base alle quali sono stati rilasciati la necessaria dichiarazione di conformità o il certificato di omologazione per i gas di scarico;
b.
ai fini dell'immatricolazione, tali motori siano stati considerati come masserizie di trasloco secondo l'allegato 5 dell'ordinanza del 13 dicembre 199340 sulle prescrizioni in materia di gas di scarico dei motori di battelli nelle acque svizzere; oppure
c.
la potenza di tali motori sia uguale o inferiore a 3 kW, i motori siano stati importati o fabbricati in Svizzera prima del 1° giugno 2007 e non si tratti di motori ad accensione comandata a due tempi.

2 I motori importati o fabbricati in Svizzera prima del 31 dicembre 1994 possono continuare a essere messi in servizio. Sono esclusi da tale disposizione i motori ad accensione comandata a due tempi.41

3 I motori che dispongono di una dichiarazione di conformità rilasciata in base alla direttiva 94/25/CE42 e che sono stati immessi in commercio o messi in servizio nell'UE o in Svizzera prima del 18 gennaio 2017, possono continuare a essere messi a disposizione sul mercato o messi in servizio in Svizzera.43 Sono esclusi da tale disposizione i motori ad accensione comandata a due tempi che non rispettano i valori limite dei gas di scarico stabiliti nella direttiva summenzionata per i motori ad accensione comandata a quattro tempi.

4 I motori fuoribordo ad accensione comandata con una potenza uguale o inferiore a 15 kW, che sono stati fabbricati da piccole o medie imprese e che dispongono di una dichiarazione di conformità rilasciata in base alla direttiva 94/25/CE, possono essere messi a disposizione sul mercato o messi in servizio in Svizzera fino al 18 gennaio 2020. Sono esclusi da tale disposizione i motori ad accensione comandata a due tempi che non rispettano i valori limite dei gas di scarico stabiliti nella direttiva summenzionata per i motori ad accensione comandata a quattro tempi.

40 [RU 1993 3333, 1997 558, 1999 754, 2006 4705, 2007 2313, 2008 301]

41 La correzione del 26 gen. 2016 concerne soltanto il testo francese (RU 2016 381).

42 Direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 1994, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto, GU L 164 del 30.6.1994, pag. 15; modificata da ultimo dalla direttiva 2003/44/CE, GU L 214 del 26.8.2003, pag. 18.

43 La correzione del 31 dic. 2015 concerne soltanto il testo francese (RU 2015 6003).

Art. 19a44 Disposizioni transitorie della modifica del 19 febbraio 2020

1 È consentito mantenere in servizio i motori e i sistemi di post-trattamento dei gas di scarico messi in servizio prima dell'entrata in vigore delle modifiche del 1° aprile 2020 secondo le disposizioni previgenti della presente ordinanza sempreché rispettino i requisiti vigenti fino alla modifica.

2 Per motori su battelli destinati a essere impiegati per il trasporto professionale e già impostati al momento dell'entrata in vigore delle modifiche del 1° aprile 2020 si applica il diritto previgente.

3 I motori che dispongono di un certificato di omologazione ai sensi della direttiva 97/68/CE45, del capitolo 8a del regolamento del 18 maggio 199446 per l'ispezione dei battelli del Reno (RIBR) per i motori ad accensione per compressione o dell'allegato C RNC e che sono stati immessi in commercio nell'UE prima dell'entrata in vigore delle modifiche del 1° aprile 2020 possono continuare a essere messi a disposizione sul mercato o messi in servizio in Svizzera fino al 31 marzo 2022. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 9 capoverso 4 concernenti l'equipaggiamento successivo con sistemi di filtri antiparticolato.

4 I motori che dispongono di un certificato di omologazione ai sensi della direttiva 97/68/CE, del capitolo 8a RIBR per i motori ad accensione per compressione o dell'allegato C RNC e che sono stati immessi in commercio in Svizzera prima dell'entrata in vigore delle modifiche del 1° aprile 2020 possono continuare a essere messi a disposizione sul mercato o messi in servizio in Svizzera. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 9 capoverso 4 concernenti l'equipaggiamento successivo con sistemi di filtri antiparticolato.

5 Se un motore ad accensione per compressione su un battello impiegato per il trasporto professionale, per il quale è già stata rilasciata un'autorizzazione di esercizio (licenza di navigazione), subisce un danno che ne rende necessaria la sostituzione a breve termine, si può rinunciare temporaneamente a installare un sistema di filtri antiparticolato qualora non sia possibile ottenerlo tempestivamente. Il sistema di filtri antiparticolato deve essere installato sul battello durante il periodo di manutenzione successivo, tuttavia entro un anno dalla messa in servizio del nuovo motore sul battello. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 9 capoverso 4 concernenti l'equipaggiamento successivo con sistemi di filtri antiparticolato.

44 Introdotto dal n. I dell'O del 19 feb. 2020, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 715).

45 Direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1997, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali, GU L 59 del 27.2.1998, pag. 1) (abrogata con Regolamento (UE) 2016/1628, GU L 252 del 16.9.2016, pag. 53).

46 RS 747.224.131