1 È consentito mantenere in servizio i motori e i sistemi di post-trattamento dei gas di scarico messi in servizio prima dell'entrata in vigore delle modifiche del 1° aprile 2020 secondo le disposizioni previgenti della presente ordinanza sempreché rispettino i requisiti vigenti fino alla modifica.
2 Per motori su battelli destinati a essere impiegati per il trasporto professionale e già impostati al momento dell'entrata in vigore delle modifiche del 1° aprile 2020 si applica il diritto previgente.
3 I motori che dispongono di un certificato di omologazione ai sensi della direttiva 97/68/CE45, del capitolo 8a del regolamento del 18 maggio 199446 per l'ispezione dei battelli del Reno (RIBR) per i motori ad accensione per compressione o dell'allegato C RNC e che sono stati immessi in commercio nell'UE prima dell'entrata in vigore delle modifiche del 1° aprile 2020 possono continuare a essere messi a disposizione sul mercato o messi in servizio in Svizzera fino al 31 marzo 2022. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 9 capoverso 4 concernenti l'equipaggiamento successivo con sistemi di filtri antiparticolato.
4 I motori che dispongono di un certificato di omologazione ai sensi della direttiva 97/68/CE, del capitolo 8a RIBR per i motori ad accensione per compressione o dell'allegato C RNC e che sono stati immessi in commercio in Svizzera prima dell'entrata in vigore delle modifiche del 1° aprile 2020 possono continuare a essere messi a disposizione sul mercato o messi in servizio in Svizzera. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 9 capoverso 4 concernenti l'equipaggiamento successivo con sistemi di filtri antiparticolato.
5 Se un motore ad accensione per compressione su un battello impiegato per il trasporto professionale, per il quale è già stata rilasciata un'autorizzazione di esercizio (licenza di navigazione), subisce un danno che ne rende necessaria la sostituzione a breve termine, si può rinunciare temporaneamente a installare un sistema di filtri antiparticolato qualora non sia possibile ottenerlo tempestivamente. Il sistema di filtri antiparticolato deve essere installato sul battello durante il periodo di manutenzione successivo, tuttavia entro un anno dalla messa in servizio del nuovo motore sul battello. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 9 capoverso 4 concernenti l'equipaggiamento successivo con sistemi di filtri antiparticolato.