Art. 1 Campo di applicazione
(art. 2 LFC)
1 Sempre che la legge e l'ordinanza non dispongano altrimenti, le disposizioni della presente ordinanza riguardanti le unità amministrative si applicano per analogia:
- a.
- all'Assemblea federale;
- b.
- ai tribunali della Confederazione;
- c.
- alle commissioni di arbitrato e di ricorso;
- d.
- al Ministero pubblico della Confederazione;
- e.
- all'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione;
- f.
- al Consiglio federale;
- g.3
- all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT).4
2 È fatta salva la posizione speciale dell'Assemblea federale, dei tribunali della Confederazione, del Controllo federale delle finanze (Controllo delle finanze), del Ministero pubblico della Confederazione, dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione e dell'IFPDT di cui all'articolo 142 capoversi 2 e 3 della legge del 13 dicembre 20025 sul Parlamento (LParl).6
3 Introdotta dall'all. 2 n. II 68 dell'O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568).
4 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 ott. 2015 (Ottimizzazione del Nuovo modello contabile e del Nuovo modello di gestione dell'Amministrazione federale), in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4019).
6 Nuovo testo giusta l'all. 2 n. II 68 dell'O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568).