Abrogato per 31.12.2011

01.02.2009 - 31.12.2011
01.10.2002 - 31.01.2009
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1

Ordinanza generale
relativa al sistema d'esami presso
il Politecnico federale di Zurigo
(OGEs PFZ)

dell'8 ottobre 1996 (Stato 2 settembre 2003) La Direzione didattica del Politecnico federale di Zurigo, visto l'articolo 28 capoverso 4 lettera a della legge federale del 4 ottobre 19911
sui politecnici federali, ordina:

Sezione 1: Campo d'applicazione

Art. 1

1 La presente ordinanza fissa i principi applicabili all'esecuzione di tutti gli esami
del Politecnico federale di Zurigo (qui di seguito abbreviato anche in «PFZ») e le
disposizioni comuni applicabili all'esecuzione degli esami di diploma dei cicli di
studi non articolati.2 2 e 3 3

3bis La presente ordinanza non si applica agli esami dei cicli di studi articolati, retti
dall'ordinanza del 10 settembre 20024 sulle verifiche delle prestazioni al PFZ.5 4

La presente ordinanza non si applica agli esami del dipartimento di farmacia, disciplinati a norma dell'ordinanza generale del 19 novembre 19806 sugli esami federali per le professioni mediche e dell'ordinanza del 16 aprile 19807 concernente gli
esami dei farmacisti.

5

Per gli esami di diploma dei singoli dipartimenti e gli esami previsti da corsi di studi particolari, ove essi non siano disciplinati da testi legislativi esulanti dal settore
dei PF, si applicano inoltre i regolamenti d'esame emanati dalla Direzione didattica.

6

La Direzione didattica può contemplare, nei regolamenti d'esame, prescrizioni deroganti alla presente ordinanza.

RU 1997 870

1

RS 414.110

2

Nuovo testo giusta il n. I dell'O della Direzione del PFZ del 10 set. 2002 (RU 2003 3067).

3

Abrogati dal n. I dell'O della Direzione del PFZ del 10 set. 2002 (RU 2003 3067).

4

RS 414.135.1 5

Introdotto dal n. I dell'O della Direzione del PFZ del 10 set. 2002 (RU 2003 3067).

6

RS 811.112.1 7

RS 811.112.5 414.132.1

Scuola universitaria 2

414.132.1

Sezione 2: Prescrizioni generali in materia di esami

Art. 2

Iscrizione e ritiro

1

Il Rettorato comunica per scritto agli studenti dove ed entro qual termine presentare l'iscrizione agli esami.

2

Prima che abbia inizio la sessione d'esami, l'iscrizione può essere ritirata senza che se ne debbano addurre i motivi. Lo stesso vale per le singole prove che compongono
un piano individuale d'esami. Una volta stabilito un calendario d'esame individuale,
il ritiro dell'iscrizione dev'essere validamente motivato.

3

Il rettore del Politecnico decide se il ritiro dell'iscrizione sia o meno esaurientemente motivato.


Art. 3

Ammissione

1

Il Rettore del Politecnico decide dell'idoneità a sostenere gli esami di ammissione.

2

I Direttori dei rispettivi dipartimenti decidono dell'ammissione agli altri esami.

Condizione indispensabile ai fini dell'ammissione a tali esami è l'immatricolazione.
Il Rettore del Politecnico decide di eventuali eccezioni.

3

Il rifiuto di una domanda d'ammissione è oggetto di decisione formale.

4

I regolamenti relativi agli esami di diploma possono richiedere, ai fini dell'ammissione ad una serie d'esami o agli esami finali di diploma, la presentazione di attestati
o, rispettivamente, anche di unità di credito. I candidati devono comprovare d'aver
rispettato le prescrizioni in materia di tirocinio previste dal dipartimento interessato.


Art. 4

Interruzione e mancata presenza a un esame 1

Una volta iniziata la sessione d'esame, gli esami possono essere interrotti solo per motivi importanti, quali una malattia o un infortunio. In caso d'interruzione, il candidato deve prontamente informare l'organo preposto al disbrigo delle formalità
d'iscrizione, presentando i necessari giustificativi. Il Rettore del Politecnico emana
istruzioni specifiche al riguardo.

2

Per gli esami d'ammissione e gli esami di diploma sostenuti in sessioni, il Rettore del Politecnico decide quanto alla validità dei motivi addotti; per tutti gli altri esami
decidono i Direttori dei dipartimenti interessati.

3

Gli esami sostenuti prima dell'interruzione sono presi in considerazione al momento della ripresa delle prove.

4

Il candidato che non si presenta a una prova di una sessione d'esame senza valida giustificazione viene ritenuto automaticamente bocciato in tutti gli esami della serie,
come pure nella parte ancitipata degli esami teorici.

5

Un lavoro di diploma consegnato in ritardo è considerato non superato. Il Direttore del dipartimento interessato può prolungare il termine assegnato per la presentazione
del lavoro dietro istanza validamente motivata.

Sistema d'esami presso il Politecnico federale di Zurigo 3

414.132.1


Art. 5

Valutazione delle prove 1

Le prove sufficienti sono valutate con un punteggio che va da 4 a 6; quelle insufficienti con voto inferiore a 4 e fino a 1. Sono ammessi i mezzi voti e i quarti di voto. Le medie sono arrotondate alla seconda cifra decimale.

2

Un esame, una parte anticipata degli esami teorici o una serie di prove sono considerati superati se il voto o la media dei voti è pari a un punteggio non inferiore a 4. I
regolamenti d'esame dei singoli dipartimenti possono contemplare ulteriori disposizioni, specifiche ai singoli indirizzi.

3

I dipartimenti sono responsabili della registrazione e della gestione dei voti assegnati.


Art. 6

Ripetizione di esami

1

Gli esami, le parti anticipate degli esami teorici o le serie d'esami non superati possono essere ripetuti una sola volta nell'ambito dello stesso indirizzo di studi.

2

Le serie d'esami non superate devono essere ripetute entro un anno. Qualora siano fatti valere particolari motivi d'impedimento, il Rettore del Politecnico può eccezionalmente prorogare tale termine.

3

Le serie d'esami o le parti anticipate degli esami teorici non superate, nella stessa disciplina, presso un altro istituto accademico nazionale o presso un istituto accademico estero sono considerate non superate anche dal PFZ.

4

Il candidato che abbia sostenuto, ma non superato, prove d'esame parziali in un altro istituto accademico deve di norma ripeterle presso il PFZ. Il candidato che non
abbia superato una serie d'esami in un altro istituto accademico deve ripeterla presso
lo stesso istituto entro il termine di un anno. In casi fondati, il Direttore del dipartimento interessato può derogare a tali disposizioni.

5

I punteggi definitivi o i voti parziali assegnati fuori dalle sessioni d'esame sono presi in considerazione in caso di ripetizione della prova, a meno che il candidato
non abbia nuovamente frequentato l'insegnamento corrispondente.

6

Il tipo d'esame (scritto, orale, pratico o combinato) non può essere modificato in caso di ripetizione della prova.

7

Le parti o le serie d'esami possono essere ripetute solo se non superate.

a8 Comportamento disonesto 1 Il rettore definisce la procedura da adottare in caso di comportamento disonesto
durante gli esami.

2 Il rettore può dichiarare non superato l'esame di una persona che ha avuto un comportamento disonesto durante la prova.

8

Introdotto dal n. I dell'O della Direzione del PFZ del 10 set. 2002 (RU 2003 3067).

Scuola universitaria 4

414.132.1


Art. 7

Visione degli elaborati 1

Il candidato che abbia sostenuto una prova può prendere visione del proprio elaborato presso l'esaminatore entro sei mesi dalla deliberazione del risultato.

2

La visione degli elaborati è disciplinata a norma dell'articolo 26 della legge federale sulla procedura amministrativa9.


Art. 8

Diritti d'autore e archiviazione 1

Chi redige o collabora alla redazione di un lavoro semestrale o di un lavoro di diploma è considerato esserne l'autore o il coautore ai sensi della legislazione sui diritti d'autore.

2

I lavori semestrali, i lavori di diploma o i modelli d'architettura possono essere archiviati dalle competenti unità organizzative del PFZ e, nella misura in cui lo consenta la legislazione sui diritti d'autore, riutilizzati o resi alla persona che li ha redatti o realizzati.

3

Gli elaborati delle prove scritte e i verbali delle prove orali devono essere conservati per due anni dalla data di delibera dei risultati, e in seguito distrutti. Sono fatte
salve eccezioni per i procedimenti pendenti.


Art. 9

Rimedi legali

Le decisioni prese dal Rettore del Politecnico o dai Direttori dei dipartimenti in virtù
della presente ordinanza o in ossequio ai rispettivi regolamenti d'esame possono,
entro 30 giorni dalla loro notifica, essere impugnate davanti al Consiglio dei PF mediante ricorso amministrativo.

Sezione 3: Disposizioni comuni agli esami di diploma

Art. 10

Serie d'esami

Gli esami di diploma comprendono le seguenti serie d'esami: a.

due, eccezionalmente tre, esami propedeutici; b.

un esame finale di diploma.


Art. 11

Condizioni d'ammissione particolari Su proposta del Direttore del dipartimento interessato, il Rettore del Politecnico può
richiedere che uno studente frequenti nuovamente insegnamenti già seguiti o insegnamenti non ancora seguiti, ma indispensabili all'iscrizione alla serie d'esami che
intende sostenere, quando lo studente in questione: a.

non ha compiuto gli studi esclusivamente presso un PF; b.

ha interrotto gli studi presso un PF per più di 18 mesi consecutivi; 9

RS 172.021

Sistema d'esami presso il Politecnico federale di Zurigo 5

414.132.1

c.

è stato riammesso al PFZ dopo aver frequentato tutti o parte dei semestri
prescritti ed essere stato in seguito exmatricolato.


Art. 12

Dispense e ripetizione di esami 1

Se un candidato ha superato una serie d'esami in un altro corso di studi del PFZ o di altro istituto accademico, il Rettore può, su proposta del Direttore del dipartimento interessato, dispensarlo dal sostenere talune delle prove previste dal regolamento degli esami di diploma, purché queste siano state già sostenute e superate con
punteggio sufficiente. In tal caso, la media richiesta per il superamento della serie
d'esami è calcolata sulla base dei voti ottenuti nelle restanti prove.

2

In casi particolari e su proposta del Direttore del dipartimento interessato, il Rettore può richiedere che gli studenti che non hanno compiuto i propri studi esclusivamente presso un PF ripetano talune prove, anche se già sostenute in altra sede. Le
date di tali esami sono fissate dal Direttore del dipartimento interessato.


Art. 13

Riconoscimento di esami sostenuti presso altri istituti accademici 1

Gli esami, le parti d'esame e le serie d'esami superati presso un altro istituto accademico vengono riconosciuti solo se inseriti in un programma individuale di studi e
di esami, previamente concordato con il Direttore del dipartimento interessato. Il
programma individuale di studi e di esami potrà eventualmente essere modificato
durante il soggiorno presso l'altro istituto accademico, previo accordo del Direttore
del dipartimento interessato.

2

Il risultato della serie d'esami è determinato sulla base dei singoli voti ottenuti nel quadro del programma individuale di studi e di esami seguito presso l'altro istituto
accademico, e sulla base dei voti ottenuti negli esami sostenuti presso il PFZ conformemente al regolamento degli esami di diploma.

3

Il Direttore del dipartimento interessato stabilisce il criterio di conversione dei voti assegnati secondo un'altra scala di valutazione.

4

Nel certificato, le materie nelle quali si è sostenuto un esame presso un altro istituto accademico figurano col loro titolo originale e recano l'indicazione dell'istituto
accademico presso cui sono state sostenute.


Art. 14

Termine per sostenere gli esami 1

Le serie d'esami previste dal piano di studi devono essere sostenute entro 12 mesi dal primo termine utile.

2

Se per valide ragioni un candidato è impossibilitato a presentarsi agli esami previsti dal piano di studi, il Rettore del Politecnico può prorogare tale termine o prendere se del caso altri provvedimenti.

3

Se a un candidato è stato concesso un congedo, il Rettore può prolungare il termine di tale congedo per un massimo di 6 mesi.

4

In caso d'inosservanza intenzionale di tale termine, il Rettore può ordinare l'exmatricolazione del candidato.

Scuola universitaria 6

414.132.1


Art. 15

Esaminatori

1

Presiedono agli esami i docenti che ne insegnano la materia. Per motivi importanti, il Rettore può, su proposta del Direttore del dipartimento interessato, nominare esaminatori straordinari.

2

Nessun esaminatore può prevalersi della facoltà di presiedere una prova d'esame.

3

Per gli insegnamenti tenuti da più docenti, il Direttore del dipartimento interessato designa l'esaminatore responsabile. Nel caso in cui un esame copra il programma di
più insegnamenti, gli esaminatori sono designati dal Direttore del dipartimento interessato.

4

Ove i regolamenti d'esame non dispongono altrimenti, gli esaminatori hanno i compiti seguenti:

a.

scelgono il programma d'esame; b.

informano in tempo utile gli studenti circa il programma d'esame e gli ausili
didattici ammessi;

c.

formulano le domande d'esame; d.

conducono il colloquio d'esame; e.

valutano la prova dei candidati; f.

sottopongono il voto alla commissione scrutinatrice.


Art. 16

Commissari

1

Se un esame orale si svolge alla presenza di un unico esaminatore, questi deve essere affiancato da un commissario. L'esaminatore sceglie il commissario nella propria cerchia di assistenti e di collaboratori scientifici, o tra altre persone qualificate.

2

Il commissario coadiuva l'esaminatore nell'espletamento delle formalità d'uso durante gli esami orali, vegliando al regolare svolgimento della prova. Stila in debita
forma il verbale d'esame all'indirizzo della commissione scrutinatrice o di eventuali
organi di ricorso.

3

Se a un esame presenziano due o più esaminatori, uno dei due assume i compiti di commissario.


Art. 17

Commissione scrutinatrice 1

Per ogni serie d'esami viene costituita una commissione scrutinatrice formata dagli esaminatori interessati e presieduta dal Direttore del rispettivo dipartimento.

2

La commissione scrutinatrice decide della valutazione delle singole prove d'esame sulla base dei voti proposti dagli esaminatori. La decisione è presa a conclusione di
tutte le prove che compongono un dato esame.

3

La commissione scrutinatrice propone al Rettore di deliberare il superamento o meno di una parte anticipata degli esami teorici o di una serie d'esami, e di sancire il
rilascio del diploma. La commissione scrutinatrice può inoltre proporre il conferimento del titolo «cum laude» e, se del caso, la concessione di altri premi o riconoscimenti.

Sistema d'esami presso il Politecnico federale di Zurigo 7

414.132.1

4

Il Consiglio di dipartimento può decidere di ammettere alle sedute delle commissioni scrutinatrici i rappresentanti degli studenti in qualità di osservatori. Gli studenti che hanno preso parte alla sessione d'esame in questione non possono ricoprire tale funzione.


Art. 18

Comunicazione dei risultati d'esame 1

Il Direttore del dipartimento interessato comunica l'esito di una serie d'esami o di una parte anticipata degli esami teorici subito dopo la conclusione della seduta di
scrutinio. Il Consiglio di dipartimento può decidere di comunicare in via ufficiosa
anche il punteggio assegnato.

2

Il Rettore rende ufficialmente noti i voti agli studenti e comunica loro con decisione formale l'esito di una serie d'esami o di una parte anticipata degli esami teorici.


Art. 19

Organizzazione delle serie d'esami 1

Gli esami di diploma si svolgono di norma in due sessioni annue.

2

Il Rettorato organizza gli esami che devono essere sostenuti in sessioni. Stabilisce in particolare le date delle prove, le modalità d'iscrizione, come pure le conseguenze
della mancata osservanza dei termini d'iscrizione e degli orari d'esame.

3

I dipartimenti o i docenti organizzano i lavori semestrali prescritti nel quadro degli esami di diploma, gli esami semestrali e i lavori di fine semestre fuori sessione, come pure i lavori di diploma. Determinano altresì i voti semestrali.

4

Per gli esami da sostenersi presso dipartimenti diversi da quello d'appartenenza, le date alle quali è possibile sostenere gli esami sono disciplinate dal regolamento degli
esami di diploma del dipartimento al quale lo studente è iscritto. Il tipo d'esame è
deciso in base al regolamento degli esami di diploma dell'altro dipartimento.

5

Per gli insegnamenti affidati a professori invitati, il dipartimento può decidere di sostituire le prove d'esame parziali con un esame di fine semestre. La decisione deve
essere presa all'inizio del semestre e comunicata agli studenti e al Rettore.


Art. 20

Calendario d'esame

1

Il Rettorato stila i calendari delle sessioni d'esame. Essi indicano gli esaminandi e gli esaminatori interessati, le prove d'esame, le modalità d'esame, la data, l'orario, la
durata e la sede dell'esame, nonché il materiale didattico ammesso durante le prove.

2

Gli esaminandi e gli esaminatori ricevono un calendario personale degli esami che li vedono impegnati. Il calendario d'esame ha carattere vincolante tanto per gli esaminandi quanto per gli esaminatori.

3

Eventuali cambiamenti di data all'interno della sessione d'esame devono essere concordati, qualora vi siano motivi d'impedimento importanti, tra candidati e esaminatori. L'esaminatore comunica senza indugio e per scritto il cambiamento di data ai
candidati interessati, al Rettorato e al Direttore del dipartimento interessato. Nel caso di esami scritti, i cambiamenti di data sono di competenza del Rettorato.

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Art. 21

Modalità, durata e programma d'esame 1

Qualora non altrimenti previsto dai regolamenti degli esami di diploma, le modalità e la durata degli esami sono stabilite dai Consigli di dipartimento. Le modalità e la
durata degli esami sono rese note dai dipartimenti ed evidenziate nei calendari
d'esame.

2

Il programma d'esame è indicato nel corso dei rispettivi insegnamenti.


Art. 22

Ammissione a semestri superiori 1

Gli esami propedeutici devono essere superati prima dell'inizio del successivo anno di corso. Il Rettore può, in casi fondati, autorizzare delle eccezioni, previa consultazione del Direttore del dipartimento interessato.

2

Gli studenti che non hanno superato per la seconda volta un esame propedeutico non possono più seguire i corsi della stessa disciplina in qualità di diplomandi.

Sezione 4: Disposizioni relative agli esami finali di diploma

Art. 23

Ulteriori condizioni d'ammissione all'esame finale di diploma Sono ammessi all'esame finale di diploma gli studenti che: a.

hanno superato il corrispondente esame propedeutico presso un PF; o b.

sono stati ammessi al PFZ a un semestre superiore, dopo aver superato il
corrispondente esame parziale presso un altro istituto accademico.


Art. 24

Componenti dell'esame finale di diploma, successione cronologica,
durata del lavoro di diploma 1

L'esame finale di diploma comprende prove teoriche nelle materie oggetto d'esame, nonché uno o più lavori di diploma. I regolamenti d'esame precisano le discipline d'esame, l'eventuale suddivisione in blocchi e la suddivisione del lavoro di
diploma in più elaborati.

2

I dipartimenti possono prevedere, nei regolamenti degli esami di diploma, la possibilità di anticipare una parte degli esami teorici. I singoli regolamenti degli

esami di diploma determinano quali parti degli esami teorici possono essere anticipate, in quale proporzione e entro quale termine.

3

I regolamenti degli esami di diploma possono stabilire la successione cronologica dei blocchi di esami teorici e degli esami di diploma. In casi fondati, il Direttore del
dipartimento può modificare l'ordine di successione.

4

Indipendentemente dall'ordine di successione stabilito, il lavoro di diploma e le parti non anticipate degli esami teorici devono essere sostenuti immediatamente
l'uno dopo l'altra.

Sistema d'esami presso il Politecnico federale di Zurigo 9

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5

Il regolamento degli esami di diploma fissa il tempo massimo concesso agli studenti per l'elaborazione del lavoro di diploma. Questo va da un minimo di 10 settimane a un massimo di 26 settimane.


Art. 25

Superamento dell'esame finale di diploma 1

L'esame finale di diploma è superato quando la media tra i voti assegnati agli esami teorici e al lavoro di diploma è pari ad un punteggio non inferiore a 4.

2

I regolamenti degli esami di diploma precisano in che misura si possa eventualmente tener conto dei voti e dei lavori semestrali.


Art. 26

Ripetizione dell'esame finale di diploma 1

Possono essere ripetute unicamente le prove d'esame previste dal regolamento degli esami di diploma per le quali è stato assegnato un voto inferiore al 4.

2

In caso di ripetizione degli esami teorici non è possibile cambiare materia d'esame.

I regolamenti degli esami finali di diploma possono prevedere eccezioni nel caso di
materie facoltative.

3

La ripetizione di un lavoro di diploma presuppone la scelta di un nuovo tema.

4

Una parte anticipata degli esami teorici può essere ripetuta anche dopo aver tentato una prima volta le restanti prove d'esame. L'esame deve essere ripetuto alla prima
occasione utile.


Art. 27

Rilascio del diploma

1

Gli studenti che hanno superato l'esame finale di diploma ricevono una decisione formale e un certificato di diploma.

2

Il certificato di diploma contiene: a.

le generalità del diplomato; b.

il titolo accademico conferito; c.

il titolo dell'opzione d'insegnamento seguita; d.

le firme del Rettore del Politecnico e del Direttore del dipartimento interessato; e.

il sigillo del PFZ.

3

La lista dei diplomati è pubblicata dal Rettorato.

Scuola universitaria 10

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Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 28

Regolamenti d'esame

1

La Direzione didattica emana i regolamenti d'esame su proposta dei dipartimenti interessati del PFZ o dopo averli consultati.

2

I regolamenti d'esame contengono in particolare disposizioni concernenti: a.

le condizioni d'ammissione alle singole serie d'esami, segnatamente per quel
che riguarda i tirocini, gli attestati e le unità di credito; b.

la scadenza a partire dalla quale è possibile sostenere una serie d'esami; c.

le prove d'esame che fanno parte di ogni serie, la composizione dei gruppi di
materie, come pure i coefficienti di ponderazione dei voti; d.

il profilo generale del lavoro di diploma e il tempo massimo concesso per la
sua elaborazione;

e.

la possibilità data ai candidati di scegliere una materia di cultura generale nel
quadro dell'esame finale di diploma.

3

I regolamenti d'esame possono contemplare ulteriori disposizioni, in particolare per quanto concerne:

a.

i lavori e i voti semestrali che valgono ai fini dell'ammissione e della valutazione delle serie d'esami; b.

gli esami semestrali e gli esami di fine semestre fuori sessione; c.

la possibilità di anticipare talune parti delle prove teoriche dell'esame finale
di diploma;

d.

il diritto dei candidati di scegliere l'ordine di successione degli esami teorici
e del lavoro di diploma nel quadro dell'esame finale; e.

il diritto dei candidati di proporre il tema del proprio lavoro di diploma,
l'estensione e il tempo massimo d'elaborazione; f.

la possibilità data ai candidati di presentare agli esami lavori di gruppo e le
misure di controllo volte a determinare il contributo individuale.


Art. 29

Adeguamento dei regolamenti d'esame 1

I regolamenti d'esame che contemplano disposizioni non conformi alla presente ordinanza devono essere modificati nel corso della prima revisione utile. È fatta eccezione per i regolamenti d'esame che recepiscono le disposizioni di altre prescrizioni federali in materia di pubblica istruzione.

2

I regolamenti d'esame emanati dalla Direzione didattica del PFZ a titolo di progetti pilota possono divergere dalla presente ordinanza.

Sistema d'esami presso il Politecnico federale di Zurigo 11

414.132.1

a10 Disposizione transitoria relativa alla modifica del 10 settembre 2002 Il rettore definisce la procedura per i certificati delle prestazioni in caso di passaggio
da un ciclo di studi non articolato, retto dalla presente ordinanza, a un ciclo di studi
articolato, retto dall'ordinanza del 10 settembre 200211 sulle verifiche delle prestazioni al PFZ.


Art. 30

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 21 ottobre 1996.

10

Introdotto dal n. I dell'O della Direzione del PFZ del 10 set. 2002 (RU 2003 3067).

11

RS 414.135.1

Scuola universitaria 12

414.132.1