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510.292

Ordinanza
sulla condotta della guerra elettronica
e sull'esplorazione radio

(OCGE)

del 17 ottobre 2012 (Stato 1° settembre 2017)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 38 capoverso 3 e 79 capoverso 4 della legge federale del 25 settembre 20151 sulle attività informative (LAIn);
visto l'articolo 99 capoverso 1bis della legge militare del 3 febbraio 19952 (LM);
visti gli articoli 26 capoverso 2 e 48 capoverso 1 della legge del 30 aprile 19973 sulle telecomunicazioni (LTC),4

ordina:

1 RS 121

2 RS 510.10

3 RS 784.10

4 Nuovo testo giusta il n. II 9 dell'all. 4 all'O del 16 ago. 2017 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4151).

Sezione 1: Esplorazione radio

Art. 15 Servizio competente

L'esplorazione radio compete al Centro operazioni elettroniche (COE).

5 Nuovo testo giusta il n. II 9 dell'all. 4 all'O del 16 ago. 2017 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4151).

Art. 2 Compiti del Centro operazioni elettroniche

1 Il COE riceve i mandati di esplorazione radio dai suoi mandanti e li elabora.

2 Rileva ed elabora le emissioni elettromagnetiche provenienti da sistemi di telecomunicazione all'estero e trasmette i risultati ai mandanti.

3 Acquista gli impianti tecnici necessari all'adempimento dei propri compiti ed effettua le misurazioni e le prove necessarie.

4 Può esaminare la fattibilità di nuovi mandati di esplorazione radio.

5 Può proporre ai mandanti di aggiungere oggetti dell'esplorazione radio supplementari ai mandati in corso.

Art. 3 Mandati di esplorazione radio

1 I servizi seguenti sono autorizzati, nel quadro dei rispettivi compiti legali, ad assegnare mandati di esplorazione radio:

a.
il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC);
b.
il Servizio informazioni dell'esercito.

2 Il SIC e il Servizio informazioni dell'esercito possono assegnare mandati di esplorazione radio esclusivamente per acquisire informazioni rilevanti in materia di politica di sicurezza su fatti che si verificano all'estero.

3 Le informazioni di cui al capoverso 2 servono:

a.
nell'ambito del terrorismo: all'individuazione di attività, collegamenti e strutture di gruppi e reti terroristici nonché all'individuazione di attività e collegamenti di singoli terroristi;
b.6
nell'ambito della proliferazione: per l'accertamento della proliferazione di armi nucleari, biologiche o chimiche, compresi i loro sistemi vettori nonché tutti i beni e tutte le tecnologie a duplice impiego civile e militare necessari per la fabbricazione di tali armi (proliferazione NBC); per l'accertamento del commercio illegale di sostanze radioattive, materiale bellico e altri beni d'armamento; per l'accertamento di programmi concernenti armi di distruzione di massa, compresi i loro sistemi vettori; per l'accertamento di strutture di acquisizione e tentativi di acquisizione;
c.
nell'ambito del controspionaggio: all'individuazione di attività e strutture di agenti statali e non statali;
d.
nell'ambito dei conflitti all'estero con ripercussioni sulla Svizzera: alla valutazione della situazione in materia di sicurezza, della stabilità dei regimi e di fattori strategici d'influenza;
e.
nell'ambito militare e dell'armamento: all'esplorazione di conflitti militari attuali e possibili nonché di potenziali militari e di sviluppi in materia d'armamento;
f.
nell'ambito delle zone d'impiego dell'Esercito svizzero: all'esplorazione della situazione attuale in materia di sicurezza e alla valutazione dei possibili sviluppi;
fbis.7
negli ambiti dell'accertamento delle cyberminacce e della protezione di infrastrutture critiche: per l'accertamento dell'impiego, della provenienza e delle caratteristiche tecniche dei mezzi di cyberattacco nonché per l'elaborazione di misure di difesa efficaci;
g.
al mantenimento e all'ulteriore sviluppo delle attività di acquisizione di informazioni dei mandanti autorizzati.

4 I mandati di esplorazione radio sono concordati per scritto. Vi si definisce il settore d'esplorazione e la forma dei risultati.

6 Nuovo testo giusta il n. II 9 dell'all. 4 all'O del 16 ago. 2017 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4151).

7 Introdotta dal n. II 9 dell'all. 4 all'O del 16 ago. 2017 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4151).

Art. 4 Elaborazione dei dati

1 Il COE distrugge i risultati acquisiti nel quadro dell'esplorazione radio al più tardi al momento della conclusione del rispettivo mandato di esplorazione radio.

2 Distrugge le comunicazioni rilevate al più tardi 18 mesi dopo il loro rilevamento.

3 Distrugge i dati di collegamento rilevati al più tardi 5 anni dopo il loro rilevamento.

4 Può utilizzare i dati rilevati sulla base di un mandato di esplorazione radio anche per adempiere un altro mandato di esplorazione radio dello stesso mandante.

5 La notifica delle collezioni di dati, il diritto di informazione e di accesso nonché l'archiviazione sono retti dalle disposizioni legali applicabili al rispettivo mandante.

Art. 5 Dati su persone e fatti in Svizzera

1 I dati su persone e fatti in Svizzera riconosciuti come tali, sono distrutti immediatamente dal COE.

2 Sono fatti salvi i dati secondo l'articolo 38 capoversi 4 lettera b e 5 LAIn.8

8 Nuovo testo giusta il n. II 9 dell'all. 4 all'O del 16 ago. 2017 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4151).

Art. 7 Sicurezza

1 I risultati dei mandati di esplorazione radio sono classificati secondo l'ordinanza del 4 luglio 20079 sulla protezione delle informazioni della Confederazione.

2 I servizi interessati assicurano nella propria sfera di responsabilità un'adeguata protezione delle persone, delle informazioni e delle opere.

Sezione 2:...

Art. 8 a 1110

10 Abrogati dal n. 5 dell'all. all'O del 16 ago. 2017 concernente la vigilanza sulle attività informative, con effetto dal 1° set. 2017 (RU 2017 4231).

Sezione 3: Condotta della guerra elettronica dell'esercito

Art. 12

1 La condotta della guerra elettronica secondo l'articolo 99 capoversi 1bis e 1ter LM nonché il disturbo dello spettro elettromagnetico competono all'esercito.

2 Il disturbo nello spettro elettromagnetico di frequenze non militari deve essere approvato dal capo del DDPS.

3 Il capo dell'esercito emana istruzioni sull'istruzione e sull'impiego nell'ambito della condotta della guerra elettronica.

4 Il COE presta assistenza per l'istruzione e l'impiego nell'ambito della condotta della guerra elettronica.

Sezione 4: Assistenza tecnica alle autorità civili

Art. 13

1 Il COE può fornire assistenza tecnica alle autorità della Confederazione e dei Cantoni nell'adempimento dei loro compiti.

2 L'assistenza è fornita secondo le disposizioni legali applicabili al rispettivo mandante e d'intesa con l'Ufficio federale delle comunicazioni.

3 Il COE può acquistare i mezzi tecnici necessari ed effettuare studi di fattibilità, misurazioni e prove.

4 Le prestazioni del COE sono indennizzate secondo le disposizioni dell'ordinanza dell'8 novembre 200611 sugli emolumenti del DDPS.

Sezione 5: Disposizioni finali