01.01.2025 - *
01.02.2024 - 31.12.2024 / In vigore
01.01.2024 - 31.01.2024
01.07.2022 - 31.12.2023
01.01.2022 - 30.06.2022
01.01.2021 - 31.12.2021
01.01.2019 - 31.12.2020
01.01.2018 - 31.12.2018
01.06.2017 - 31.12.2017
01.04.2017 - 31.05.2017
01.01.2017 - 31.03.2017
01.01.2016 - 31.12.2016
01.11.2015 - 31.12.2015
01.08.2014 - 31.10.2015
01.07.2014 - 31.07.2014
01.01.2014 - 30.06.2014
01.07.2013 - 31.12.2013
01.02.2013 - 30.06.2013
01.01.2013 - 31.01.2013
01.10.2012 - 31.12.2012
01.04.2012 - 30.09.2012
01.01.2012 - 31.03.2012
05.12.2011 - 31.12.2011
01.04.2011 - 04.12.2011
01.01.2011 - 31.03.2011
01.01.2009 - 31.12.2010
01.08.2008 - 31.12.2008
01.04.2007 - 31.07.2008
01.01.2007 - 31.03.2007
01.07.2006 - 31.12.2006
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01.02.2005 - 30.06.2006
01.05.2004 - 31.01.2005
01.04.2004 - 30.04.2004
01.01.2004 - 31.03.2004
01.12.2003 - 31.12.2003
01.01.2003 - 30.11.2003
01.08.2002 - 31.12.2002
01.06.2002 - 31.07.2002
01.01.2002 - 31.05.2002
01.03.2001 - 31.12.2001
01.02.2001 - 28.02.2001
01.01.2001 - 31.01.2001
01.03.2000 - 31.12.2000
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1

Legge federale sull'organizzazione giudiziaria (Organizzazione giudiziaria [OG])1 del 16 dicembre 1943 (Stato 20 giugno 2006) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 103 e 106-114bis della Costituzione federale2,
visto il messaggio del Consiglio federale del 9 febbraio 1943, decreta: Titolo primo: Disposizioni generali Capo primo: Organizzazione del Tribunale federale

Art. 1

1 Il Tribunale federale si compone di 30 giudici e di 15 supplenti.3 2

I giudici e i supplenti sono eletti dall'Assemblea federale. Nella loro elezione si avrà riguardo a che siano rappresentate tutte e tre le lingue ufficiali.

3

Non sono contati nel numero dei supplenti quelli eletti tra i membri uscenti del Tribunale federale.4

Art. 2

1 A giudice o supplente del Tribunale federale può essere eletto ogni cittadino svizzero che è eleggibile al Consiglio nazionale 2 I membri dell'Assemblea federale e del Consiglio federale ed i funzionari nominati da queste autorità non possono essere giudici o supplenti del Tribunale federale.5

CS 3 499 1

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992 (RU 1992 288; RS 173.110.0 art. 1 cpv. 1; FF 1991 II 413).

2

Queste disposizioni corrispondono agli articoli 143-145, 168 capoverso 1, 177 capoverso 3, 187 capoverso 1 lettera d e 188-191 (dopo l'entrata in vigore del DF dell'8 ott. 1999 sulla riforma giudiziaria [RU 2002 3148]; art. 188-191c) della Cost. del 18 apr. 1999 (RS 101).

3

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992 (RU 1992 288; RS 173.110.0 art. 1 cpv. 1; FF 1991 II 413).

4

Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992 (RU 1992 288; RS 173.110.0 art. 1 cpv. 1; FF 1991 II 413).

5

Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992 (RU 1992 288; RS 173.110.0 art. 1 cpv. 1; FF 1991 II 413).

173.110

Giudici,

supplenti;

elezione

Eleggibilità

Autorità giudiziarie federali 2

173.110


Art. 3

1 I giudici del Tribunale federale non possono occupare alcun'altra carica al servizio della Confederazione o di un Cantone né esercitare qualsiasi altra professione od industria.

2

Essi non possono neppure occupare il posto di direttore, di gerente, di amministratore, di membro dell'ufficio di vigilanza o di quello di revisione di società o di istituti che si propongono uno scopo di lucro.

3

È vietato ai membri del Tribunale federale esercitare una funzione ufficiale per uno Stato estero o accettare titoli e insegne cavalleresche da autorità estere.6
a7 1 Il Tribunale federale può autorizzare i suoi membri a svolgere attività di perito o di arbitro, come anche altre attività accessorie, soltanto nella misura in cui non risultino pregiudicati l'adempimento regolare della funzione di giudice, l'indipendenza e la dignità del Tribunale.

2

Il Tribunale stabilisce in un regolamento la competenza e i presupposti per l'autorizzazione.


Art. 4

1 I parenti e gli affini in linea retta e fino al quarto grado inclusivo in linea collaterale, come anche i coniugi e i coniugi di fratelli e sorelle non possono occupare nel medesimo tempo la carica di giudice o supplente del Tribunale federale, di giudice istruttore federale, di procuratore generale della Confederazione o di altro rappresentante del Ministero pubblico federale.8 2 ...9

3

Chi, contraendo matrimonio, viene a trovarsi in un siffatto rapporto di parentela, rinuncia per ciò stesso alla sua carica.


Art. 5

1 I giudici e i supplenti del Tribunale federale stanno in carica sei anni.

2

Divenendo vacante un seggio, l'Assemblea federale elegge, nella sessione immediatamente successiva, il nuovo giudice o supplente per il resto del periodo.

6

Introdotto dal n. I 4 della LF del 23 giu. 2000 concernente le liberalità e le onorificenze di autorità estere, in vigore dal 1° feb. 2001 (RU 2001 114 117; FF 1999 6784).

7

Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992 (RU 1992 288; RS 173.110.0 art. 1 cpv. 1; FF 1991 II 413).

8

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992 (RU 1992 288; RS 173.110.0 art. 1 cpv. 1; FF 1991 II 413).

9

Abrogato dal n. I della LF del 4 ott. 1991 (RU 1992 288; FF 1991 II 413).

Incompatibilità

Mandato di

arbitro e di perito Parentela

Durata della

carica

Organizzazione giudiziaria 3

173.110

a10 1 Contro un membro del Tribunale federale non può essere promosso alcun procedimento penale per un crimine o delitto non connesso alla sua condizione o attività ufficiale, se non con il suo consenso scritto o con l'autorizzazione del plenum del tribunale.

2

Rimane salvo l'arresto preventivo in caso di pericolo di fuga o, se si tratta di crimine, in caso di flagrante reato. Entro 24 ore, l'autorità che ha ordinato l'arresto deve chiedere direttamente il beneplacito del plenum del tribunale, salvo che il magistrato arrestato non lo dia egli stesso per scritto.

3

Il membro del Tribunale federale che, all'atto dell'entrata in funzione, risulta già oggetto di un procedimento penale per un reato menzionato nel capoverso 1 può domandare al plenum del tribunale che vengano sospesi sia l'arresto sia le citazioni ad udienze. La domanda non ha effetto sospensivo.

4

L'immunità non può essere invocata quando si tratta di una pena detentiva pronunciata con sentenza passata in giudicato la cui esecuzione è stata ordinata già prima dell'entrata in funzione.

5

Se il consenso a procedere penalmente contro un membro del Tribunale federale è negato, l'autorità incaricata del procedimento penale può, entro dieci giorni, interporre ricorso all'Assemblea federale.


Art. 6

1 Il presidente e il vicepresidente del Tribunale federale sono eletti per due anni, tra i giudici, dall'Assemblea federale.

2

Il presidente del Tribunale federale esercita la direzione generale degli affari e la vigilanza sui funzionari ed impiegati.

3

In caso d'impedimento, il presidente è sostituito dal vicepresidente e, se anche questi è impedito, dal giudice più anziano per elezione o, se l'elezione è avvenuta contemporaneamente, dal più anziano d'età.


Art. 7

1 L'Assemblea federale fissa con il bilancio di previsione il numero dei cancellieri, dei segretari e degli altri collaboratori scientifici, compresi i collaboratori personali dei giudici.12 10 Introdotto dal n. II 4 lett. a dell'all. alla L del 13 dic. 2002 sul Parlamento, in vigore dal 1° dic. 2003 (RS 171.10).

11

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992 (RU 1992 288; RS 173.110.0 art. 1 cpv. 1; FF 1991 II 413).

12

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992 (RU 1992 288; RS 173.110.0 art. 1 cpv. 1; FF 1991 II 413).

Immunità

Presidenza

Cancellieri,

segretari e

collaboratori

personali11

Autorità giudiziarie federali 4

173.110

2

I cancellieri e i segretari sono nominati dal Tribunale federale dopo ogni rinnovamento integrale per un periodo di sei anni o per il resto del periodo se sono nominati nel corso di questo.


Art. 8

Il Tribunale federale determina, mediante regolamento, i compiti dei
suoi funzionari ed impiegati.


Art. 9

1 Prima di assumere il loro ufficio per la prima volta, i magistrati e i funzionari giudiziari federali prestano giuramento di adempiere fedelmente il loro dovere.

2

I giudici e i supplenti del Tribunale federale prestano giuramento davanti al Tribunale federale a meno che l'abbiano già prestato davanti all'Assemblea federale.

3

I cancellieri e i segretari prestano giuramento davanti al Tribunale federale.

4

Il Tribunale può incaricare un'autorità cantonale di far prestare giuramento ai giudici istruttori.

5

I giudici istruttori fanno prestare giuramento ai loro segretari.

6

Il Procuratore generale della Confederazione e gli altri rappresentanti del Ministero pubblico federale prestano giuramento davanti al Consiglio federale.

7

Il giuramento può essere sostituito da una promessa solenne.


Art. 10

1 Il Tribunale federale e le sue sezioni deliberano le sentenze, prendono le decisioni e procedono alle nomine a maggioranza assoluta dei voti, salvo che la legge disponga altrimenti.

2

In caso di parità di voti, è preponderante il voto del presidente; se si tratta di nomine, decide la sorte.


Art. 11

1 Sono riservati al Tribunale federale riunito in seduta plenaria: a. le

nomine;

b. gli affari relativi all'organizzazione e all'amministrazione del Tribunale;

c. le cause che sono ad esso attribuite dalla legge o dal regolamento, come pure le questioni giuridiche previste nell'articolo 16;

Compiti dei

funzionari ed

impiegati

Giuramento

Votazione

Seduta plenaria

Organizzazione giudiziaria 5

173.110

d. l'emanazione di ordinanze, regolamenti e circolari destinati alle autorità ed uffici cantonali.

2

Perché il Tribunale federale possa deliberare validamente in seduta plenaria, occorre la presenza di almeno due terzi dei giudici.


Art. 12

1 Il Tribunale federale costituisce nel proprio seno, per un periodo di due anni civili, le sezioni seguenti: a.13 due o tre Corti di diritto pubblico per le cause di diritto pubblico e amministrativo, non spettanti in virtù del regolamento ad un'altra corte o, in virtù degli articoli 122 e seguenti, al Tribunale federale delle assicurazioni;

b. due Corti civili, le quali giudicano le cause di diritto civile e le altre cause loro attribuite dal regolamento del Tribunale federale; c. la Camera di esecuzione e dei fallimenti composta di tre giudici ed incaricata degli affari che competono al Tribunale federale come autorità di vigilanza in materia di esecuzione e fallimenti;

d. ...14 e. ...15 f. ... 16 g.17 la Corte di cassazione penale, incaricata di giudicare i ricorsi per cassazione contro le decisioni prese nei Cantoni dai tribunali penali o dalle autorità di accusa e contro le decisioni prese dalla Corte penale del Tribunale penale federale.

2

...18

3

Ciascun giudice può essere tenuto a fungere in una sezione diversa dalla sua.

13

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992 (RU 1992 288; RS 173.110.0 art. 1 cpv. 1; FF 1991 II 413).

14 Abrogata dal n. 7 dell'all. alla LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale (RS 173.71).

15 Abrogata dal n. I 1 della LF dell'8 ott. 1999 concernente la soppressione delle Assise federali (RU 2000 505 ; FF 1999 6784 ).

16 Abrogata dal n. 7 dell'all. alla LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale (RS 173.71).

17 Nuovo testo giusta il n. 7 dell'all. alla LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale, in vigore dal 1° apr. 2004 (RS 173.71).

18 Abrogato dal n. 7 dell'all. alla LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale (RS 173.71).

Sezioni

Autorità giudiziarie federali 6

173.110


Art. 13

1 Il Tribunale federale nomina, per lo stesso periodo, i presidenti delle sezioni e designa il supplente del presidente della Camera d'accusa.19 2 È applicabile per analogia l'articolo 6 capoverso 3.

3

Il presidente di ciascuna sezione designa i giudici d'istruzione e i relatori.

4

...20

5

Il presidente di ciascuna sezione può far espellere dalla sala d'udienza le persone che non ottemperano ai suoi ordini. Egli può inoltre punirle con una multa disciplinare fino a 300 franchi e con gli arresti fino a ventiquattro ore. Le stesse facoltà spettano al giudice d'istruzione durante le udienze da lui dirette.21


Art. 14

1 Il Tribunale federale determina, mediante regolamento, la ripartizione degli affari.

2

Quando si tratta di affari assegnati ad una sezione, tutte le volte che la legge parla del Tribunale federale o del suo presidente, si deve intendere questa sezione o il suo presidente.


Art. 15

22 1 Le sezioni giudicano di regola nella composizione di tre giudici.

2

Se la questione di diritto è d'importanza fondamentale o se lo ordina il presidente della sezione, le corti di diritto pubblico, le corti civili e la Corte di cassazione penale giudicano nella composizione di cinque giudici.

3

Le corti di diritto pubblico giudicano nella composizione di sette giudici i ricorsi di diritto pubblico contro atti legislativi cantonali sottoposti a referendum e contro decisioni sull'ammissibilità di un'iniziativa o sull'esigenza di un referendum, salvo nel caso di ricorsi in materia comunale.

19

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992 (RU 1992 288; RS 173.110.0 art. 1 cpv. 1; FF 1991 II 413).

20 Abrogato dal n. 7 dell'all. alla LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale (RS 173.71).

21

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992 (RU 1992 288; RS 173.110.0 art. 1 cpv. 1; FF 1991 II 413).

22

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992 (RU 1992 288; RS 173.110.0 art. 1 cpv. 1; FF 1991 II 413).

Presidente delle

sezioni

Ripartizione

degli affari

Quorum

Organizzazione giudiziaria 7

173.110


Art. 16

1 Quando una sezione del Tribunale federale voglia derogare alla giurisprudenza seguita da un'altra sezione o da più sezioni riunite o dall'intero Tribunale, essa non può farlo che col consenso dell'altra sezione ovvero su decisione presa, senza dibattimento e a porte chiuse, dalle sezioni interessate in seduta comune o dal Tribunale in seduta plenaria. Questa decisione vincola la sezione che deve giudicare la causa.

2

Più sezioni riunite comprendono tutti i giudici che sono ad esse attribuiti; il presidente di sezione più anziano per elezione dirige la seduta.

3

È applicabile per analogia l'articolo 11 capoverso 2.


Art. 17

23 1 I dibattimenti, le deliberazioni e le votazioni sono pubblici, eccezion fatta per le deliberazioni e le votazioni delle sezioni penali, della Camera di esecuzione e dei fallimenti e, in affari disciplinari, delle corti di diritto pubblico.24 2 In materia d'imposte, soltanto le parti e i loro rappresentanti possono assistere al dibattimento, alle deliberazioni e alle votazioni.

3

Il Tribunale può ordinare che il dibattimento si svolga, in tutto o parzialmente, a porte chiuse, se ricorrono ragioni di sicurezza dello Stato, di ordine pubblico o di buon costume ovvero se ciò è richiesto dall'interesse di una parte o di altra persona che ha partecipato alla causa.

a25 Principio di trasparenza 1

La legge del 17 dicembre 200426 sulla trasparenza si applica per analogia al Tribunale federale allorché adempie compiti amministrativi.

2

Il Tribunale federale designa un organo di ricorso che decide sui ricorsi contro le sue decisioni concernenti l'accesso a documenti ufficiali. Esso può prevedere che non si proceda a un esperimento di conciliazione; in tal caso il suo parere su una domanda di accesso a documenti ufficiali equivale a una decisione impugnabile.

23

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 dic. 1968, in vigore dal l° ott. 1969 (RU 1969 784 805; FF 1965 II 1029).

24

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992 (RU 1992 288; RS 173.110.0 art. 1 cpv. 1; FF 1991 II 413).

25 Introdotto dal n. 2 dell'all. alla L del 17 dic. 2004 sulla trasparenza, in vigore dal 1° lug. 2006 (RS 152.3).

26 RS

152.3

Sezioni riunite

Pubblicità

Autorità giudiziarie federali 8

173.110


Art. 18

1 Le autorità e i funzionari incaricati dell'amministrazione della giustizia federale possono procedere a tutti gli atti di loro competenza in tutto il territorio della Confederazione senza chiedere in precedenza l'assenso delle autorità cantonali.

2

Le autorità cantonali hanno l'obbligo di assisterli.

3

A richiesta della cancelleria del Tribunale federale, esse devono riscuotere, insieme con le loro spese, quelle del Tribunale.


Art. 19

1 La sede del Tribunale federale è Losanna.

2

I giudici del Tribunale federale possono scegliere liberamente il loro luogo di residenza; devono comunque fare in modo di potersi recare rapidamente in sede.27

Art. 20

1 Il Tribunale può ordinare ogni anno sei settimane di ferie al massimo, durante le quali il presidente provvede al disbrigo degli affari urgenti.

2

A domanda motivata, il Tribunale può accordare un congedo ai giudici, funzionari e impiegati.


Art. 21

1 Il Tribunale federale è posto sotto l'alta vigilanza dell'Assemblea federale.

2

Esso le presenta ogni anno un rapporto sulla sua gestione.

3

Con riserva della disposizione dell'articolo 85 numero 13 della Costituzione federale28, il Tribunale federale pronuncia d'ufficio sulla propria competenza in tutte le questioni delle quali è adito; nell'esercizio delle sue attribuzioni giudiziarie esso è indipendente e soggiace soltanto alla legge. Le sue sentenze non possono essere annullate o modificate che da esso medesimo e conformemente alle disposizioni della legge.

27

Nuovo testo giusta il n. II 1 della LF del 9 ott. 1986, in vigore dal 1° gen. 1987 (RU 1987 226 227; FF 1985 II 499, 1986 II 69).

28

[CS 1 3]. A questa disposizione corrisponde ora l'art. 173 lett. i della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).

Assistenza dei

Cantoni

Sede

Ferie e congedi

Relazioni con

l'Assemblea

federale

Organizzazione giudiziaria 9

173.110

Capo secondo: Astensione e ricusazione

Art. 22

I membri o supplenti del Tribunale federale devono astenersi:29 a. in qualsiasi causa nell'esito della quale abbiano un interesse diretto essi stessi, la loro moglie, la loro fidanzata, i loro parenti od affini fino al grado indicato nell'articolo 4, il marito della sorella o la moglie del fratello della loro moglie, la persona di cui sono tutori o curatori, o con la quale siano uniti da vincolo di adozione; b. in qualsiasi causa nella quale essi abbiano già avuto parte in altra qualità, sia come membri di un'autorità amministrativa o giudiziaria, sia come funzionari giudiziari, sia come consulenti, rappresentanti o avvocati di una parte, sia come periti o testimoni; c. ...30

2

Inoltre, un giudice o supplente del Tribunale federale deve astenersi quando sia parente o affine in linea diretta o fino al secondo grado in linea collaterale con il rappresentante o con l'avvocato della parte.31

Art. 23

I giudici o supplenti del Tribunale federale possono essere ricusati
dalle parti o dichiarare essi stessi che si astengono:32 a. nella causa di una persona giuridica di cui fanno parte; b. se sono in stretta amicizia ovvero in inimicizia personale o in particolari rapporti di obbligo o di dipendenza con una delle parti in causa; c. se vi sono circostanze tali da dar loro l'apparenza di prevenzione nella causa.


Art. 24

Allorquando un magistrato o un funzionario giudiziario si trova in uno
dei casi previsti nell'articolo 22 o 23, egli deve avvertire in tempo utile il presidente della sezione competente. Nel caso dell'articolo 23, deve inoltre dichiarare se si astiene o se lascia alle parti la cura di 29 Nuovo testo giusta il n. 7 dell'all. alla LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale, in vigore dal 1° apr. 2004 (RS 173.71).

30

Abrogata dal n. I della LF del 20 dic. 1968 (RU 1969 784; FF 1965 II 1029).

31 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF dell'8 ott. 1999 concernente la soppressione delle Assise federali, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 505 511; FF 1999 6784).

32 Nuovo testo giusta il n. 7 dell'all. alla LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale, in vigore dal 1° apr. 2004 (RS 173.71).

Astensione

obbligatoria

Ricusazione

facoltativa

Avviso

obbligatorio

Autorità giudiziarie federali 10

173.110

domandare la sua ricusazione. Se egli si decide in quest'ultimo senso, è dato alle parti un breve termine per proporre la ricusazione.


Art. 25

1 Le parti che intendono far uso del diritto di ricusa (art. 22 e 23) devono dichiararlo per iscritto al Tribunale federale non appena la causa della ricusazione sia sorta o giunta a loro notizia.

2

La dichiarazione deve indicare i fatti sui quali essa si fonda e fornirne la prova documentata. Nel caso in cui tale prova non sia possibile, il magistrato o il funzionario ricusato si spiegherà sulla causa della ricusazione. Non sono ammesse altre prove.

3

Chiunque presenta tardivamente una domanda di ricusazione può essere condannato al pagamento delle spese derivate dal ritardo.


Art. 26

1 Se la causa della ricusazione (art. 22 e 23) è contestata, la sezione competente pronuncia sulla domanda, senza il concorso dei giudici ricusati.33 2 La decisione può essere presa senza che sia udita la controparte.

3

Se il numero dei giudici e supplenti ricusati fosse tale da render impossibile una deliberazione valida, il presidente del Tribunale federale tirerà a sorte, tra i presidenti dei tribunali supremi dei Cantoni non interessati nella causa, il numero necessario di supplenti straordinari per pronunciare sulla domanda di ricusazione e, occorrendo, sul merito.


Art. 27


34



Art. 28

1 Gli atti ai quali ha partecipato un magistrato o un funzionario giudiziario che si sarebbe dovuto astenere possono essere impugnati da ciascuna delle parti, se si tratta di una sentenza, in conformità dell'articolo 136, altrimenti nel termine di trenta giorni dalla scoperta della causa della ricusazione.

2

In caso di ricusazione facoltativa, sono nulle soltanto le operazioni di procedura posteriori alla domanda di ricusazione.

33 Nuovo testo giusta il n. 7 dell'all. alla LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale, in vigore dal 1° apr. 2004 (RS 173.71).

34 Abrogato dal n. 7 dell'all. alla LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale (RS 173.71).

Domanda di

ricusazione

Decisione

Violazione delle

norme sulla

ricusazione

Organizzazione giudiziaria 11

173.110

Capo terzo: Disposizioni comuni di procedura

Art. 29

1 I difensori delle parti devono giustificare il loro mandato mediante procura scritta da unire agli atti: questa può essere richiesta in ogni tempo.

2

Sono ammessi come difensori nelle cause civili e penali: a. gli avvocati cui la legge federale del 23 giugno 200035 sulla libera circolazione degli avvocati o un trattato internazionale consente di esercitare la rappresentanza in giudizio in Svizzera; b. i professori di diritto delle università svizzere.36 3

...37

4

Le parti domiciliate all'estero devono eleggere domicilio nella Svizzera, dove possano essere loro fatte le notificazioni. Se omettono di far ciò, le notificazioni non avranno luogo o saranno fatte mediante diffida pubblica.

5

Quando una parte non sia manifestamente in grado di condurre essa medesima la sua causa, il Tribunale può invitarla a designare un difensore. Se non lo fa entro il termine assegnato, il Tribunale le designa un difensore a spese di essa.


Art. 30

38 1 Gli atti scritti destinati al Tribunale devono essere redatti in una lingua nazionale, firmati e presentati, con gli allegati prescritti, in numero di copie sufficiente per il Tribunale e ogni controparte, ma almeno in doppio.

2

Se mancano la firma di una parte, di un difensore legittimato o la relativa procura oppure gli allegati prescritti, ovvero se il firmatario non è legittimato come difensore, è fissato un congruo termine per rimediarvi, con la comminatoria che altrimenti l'atto non sarà preso in considerazione.

3

Gli atti illeggibili, sconvenienti o prolissi sono rimandati alla parte interessata, con l'invito a rifarli.

35 RS

935.61

36 Nuovo testo giusta l'art. 35 della LF del 23 giu. 2000 sugli avvocati, in vigore dal 1° giu. 2002 (RS 935.61).

37 Abrogato dall'art. 35 della LF del 23 giu. 2000 sugli avvocati (RS 935.61).

38

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992 (RU 1992 288; RS 173.110.0 art. 1 cpv. 1; FF 1991 II 413).

Difensori.

Elezione di

domicilio

Atti scritti

Autorità giudiziarie federali 12

173.110


Art. 31

39 1 Chiunque, nel corso della procedura orale o scritta, offende le convenienze o turba l'andamento della causa, è punibile con una riprensione o con una multa disciplinare fino a 300 franchi.

2

La parte o il suo difensore che usano di mala fede o di procedimenti temerari possono essere condannati ad una multa disciplinare fino a 600 franchi e, in caso di recidiva, fino a 1500 franchi.


Art. 32

1 Nel computo dei termini non è compreso il giorno iniziale.

2

Se l'ultimo giorno del termine è una domenica o un giorno riconosciuto come festivo dal diritto cantonale41, il termine scade il primo giorno feriale seguente.

3

Le operazioni processuali devono essere compiute entro il termine.

Gli atti devono pervenire all'autorità competente, ovvero essere stati consegnati, al suo indirizzo, alla Posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera, l'ultimo giorno del termine al più tardi.42 4 Ove la legge non disponga altrimenti, un termine si reputa osservato: a. se un atto, che doveva essere presentato al Tribunale, perviene tempestivamente a un altra autorità federale o all'autorità cantonale che ha preso la decisione; b. se un atto, che doveva essere presentato a un'autorità cantonale, perviene tempestivamente al Tribunale o ad un'altra autorità federale.43

5

Questi atti devono essere trasmessi senza indugio all'autorità competente.44

39

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992 (RU 1992 288; RS 173.110.0 art. 1 cpv. 1; FF 1991 II 413).

40

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992 (RU 1992 288; RS 173.110.0 art. 1 cpv. 1; FF 1991 II 413).

41

Nei termini legali di diritto federale e in quelli stabiliti in virtù dello stesso, il sabato è ora parificato a un giorno festivo riconosciuto ufficialmente (art. 1 della LF del 21 giu. 1963 sulla decorrenza dei termini nei giorni di sabato - RS 173.110.3).

42

Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. alla LF del 30 apr. 1997 sull'organizzazione delle poste, in vigore dal 1° gen. 1998 (RS 783.1).

43

Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992 (RU 1992 288; RS 173.110.0 art. 1 cpv. 1; FF 1991 II 413).

44

Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992 (RU 1992 288; RS 173.110.0 art. 1 cpv. 1; FF 1991 II 413).

Disciplina

Termini a. Computo, osservanza40

Organizzazione giudiziaria 13

173.110


Art. 33

1 I termini stabiliti dalla legge non possono essere prorogati.

2

Quelli fissati dal giudice possono essere prorogati per motivi sufficienti e debitamente giustificati, se ne è stata fatta domanda prima della scadenza.45


Art. 34

1 I termini stabiliti dalla legge o fissati dal giudice non decorrono: a. dal 7° giorno precedente al 7° giorno successivo alla Pasqua; b. dal 15 luglio al 15 agosto incluso; c. dal 18 dicembre al 1° gennaio incluso.46 2

Questa regola non si applica in materia penale né di esecuzione e fallimenti.


Art. 35

1 La restituzione per l'inosservanza di un termine può essere accordata solo quando il richiedente o il suo difensore è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine fissato. La domanda deve indicare l'impedimento ed essere presentata entro dieci giorni da che questo è cessato. Entro lo stesso termine deve essere compiuto l'atto omesso.

2

La decisione è presa in base ad una procedura scritta senza deliberazione pubblica; è applicabile l'articolo 95.


Art. 36

1 Il valore litigioso è determinato dalle conclusioni della domanda.

2

Se nelle conclusioni non è chiesta una somma di denaro determinata, il Tribunale fissa anzitutto d'ufficio, in forma sommaria e secondo il suo libero apprezzamento, quale sia questo valore; occorrendo, consulterà un perito.

3

Nella determinazione del valore litigioso non entrano in linea di conto gli interessi, i frutti, le spese giudiziarie e ripetibili fatti valere come pretese accessorie, né i diritti riservati, né la pubblicazione della sentenza.

4

Le rendite e le prestazioni periodiche hanno il valore del capitale che rappresentano.

45

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 dic. 1966, in vigore dal 1° ott. 1969 (RU 1969 784 805; FF 1965 II 1029).

46

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 dic. 1966, in vigore dal 1° ott. 1969 (RU 1969 784 805; FF 1965 II 1029).

b. Proroga

c. Sospensione

dei termini

d. Restituzione

per inosservanza

di termine

Valore della

causa

Autorità giudiziarie federali 14

173.110

5

Se la durata di esse è incerta o illimitata, è considerato come capitale l'importo dell'annua rendita o prestazione moltiplicato per venti o, se si tratta di rendite vitalizie, il valore attuale del capitale corrispondente alla rendita.

a47 48 1 Le sezioni, nella composizione di tre giudici, decidono all'unanimità, senza deliberazione pubblica, di: a. non entrare nel merito di un ricorso o di un'azione manifestamente inammissibili;

b. respingere un ricorso manifestamente infondato; c. accogliere un ricorso manifestamente fondato.

2

I ricorsi e le azioni fondati su modi di procedere da querulomani o altrimenti abusivi sono inammissibili.

3

Le sezioni motivano le loro decisioni sommariamente. Possono rinviare ai motivi della decisione impugnata o all'atto scritto di una parte o di un'autorità.

b49 50 Il Tribunale prende decisioni per circolazione degli atti in caso d'unanimità e se nessun giudice chiede una discussione orale.


Art. 37

1 Se le parti non sono state presenti all'udienza, la cancelleria del Tribunale comunica loro immediatamente il dispositivo della sentenza.

2

Il testo integrale della sentenza con l'indicazione del nome dei giudici che hanno preso parte all'udienza è notificato alle parti e all'autorità la cui decisione era impugnata.

2bis

Con il consenso delle parti e dell'autorità la cui decisione è impugnata, il Tribunale può rinunciare a una motivazione scritta.51

47

Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992 (RU 1992 288; RS 173.110.0 art. 1 cpv. 1; FF 1991 II 413).

48

Vedi anche il n. 3 cpv. 2 delle disp. fin. della modificazione del 4 ott. 1991 alla fine della presente L.

49

Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992 (RU 1992 288; RS 173.110.0 art. 1 cpv. 1; FF 1991 II 413).

50

Vedi anche il n. 3 cpv. 2 delle disp. fin. della modificazione del 4 ott. 1991 alla fine della presente L.

51

Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992 (RU 1992 288; RS 173.110.0 art. 1 cpv. 1; FF 1991 II 413).

Procedure

speciali a. Procedura semplificata

b. Procedura per

circolazione

degli atti

Comunicazione

delle sentenze

Organizzazione giudiziaria 15

173.110

3

La sentenza è redatta in una lingua ufficiale, di regola in quella della decisione impugnata. Se le parti parlano un'altra lingua ufficiale, la sentenza può essere redatta in questa lingua. Nei processi diretti, è tenuto conto della lingua delle parti.52

Art. 38

Le sentenze del Tribunale federale acquistano forza di cosa giudicata
immediatamente dopo essere state pronunciate.


Art. 39

1 I Cantoni devono eseguire le sentenze delle autorità giudiziarie federali nello stesso modo di quelle definitive dei loro tribunali.

2

Nel caso di esecuzione manchevole, è ammesso il ricorso al Consiglio federale, il quale prende i provvedimenti necessari.


Art. 40

53 In tutti i casi per i quali la presente legge non contiene disposizioni speciali sul procedimento, si applica la legge del 4 dicembre 194754 di procedura civile federale.

Titolo secondo: Dell'amministrazione della giustizia civile Capo primo: Del Tribunale federale giurisdizione unica

Art. 41

55 1 Il Tribunale federale giudica in istanza unica le cause di diritto civile tra la Confederazione e un Cantone e quelle tra Cantoni.

2

Se il Tribunale federale non è competente, la competenza territoriale per le azioni di diritto civile contro la Confederazione si determina secondo la legge sul foro del 24 marzo 200056.

52

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992 (RU 1992 288; RS 173.110.0 art. 1 cpv. 1; FF 1991 II 413).

53

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992 (RU 1992 288; RS 173.110.0 art. 1 cpv. 1; FF 1991 II 413).

54

RS 273

55 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2719 2724; FF 1999 8431 8512).

56 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF [art. 33 cpv. 1 LRCRU 1974 1051] tenuto conto dell'entrata in vigore della LF sul foro, RS 272.

Forza di cosa

giudicata

Esecuzione

Relazione con la

procedura civile

federale

Cause dirette

Autorità giudiziarie federali 16

173.110


Art. 42


57

Capo secondo:

Del Tribunale federale giurisdizione di ricorso per riforma

Art. 43

1 Il ricorso per riforma è ammissibile per violazione del diritto federale, compresi i trattati internazionali conclusi dalla Confederazione. È riservato il ricorso di diritto pubblico per violazione di diritti costituzionali dei cittadini.59 2

Il diritto federale è violato quando un principio consacrato esplicitamente da una prescrizione federale o risultante implicitamente da essa non è stato applicato od ha avuto una falsa applicazione.

3

Il diritto federale non è violato da accertamenti di fatto, salvo che non siano state osservate disposizioni federali in materia di prove.

4

L'apprezzamento giuridico erroneo di un fatto è parificato alla violazione del diritto.

a60 1 Il ricorso per riforma è ammissibile anche per far valere che: a. la decisione impugnata non ha applicato il diritto straniero contrariamente a quanto prescritto dal diritto internazionale privato svizzero; b. la decisione impugnata ha accertato a torto l'impossibilità di determinare il diritto straniero.

2

Nelle cause civili per diritti di carattere non pecuniario, può essere inoltre fatta vedere la falsa applicazione del diritto straniero.


Art. 44

61 Il ricorso per riforma è ammissibile nelle cause civili per diritti di carattere non pecuniario, come pure nei seguenti casi: 57 Abrogato dal n. I della LF del 23 giu. 2000 (RU 2000 2719; FF 1999 8431 8512).

58

Nuovo testo giusta il n. II 1 dell'all. alla LF del 18 dic. 1987 sul diritto privato internazionale, in vigore dal 1° gen. 1989 (RS 291).

59

Nuovo testo giusta il n. II 1 dell'all. alla LF del 18 dic. 1987 sul diritto privato internazionale, in vigore dal 1° gen. 1989 (RS 291).

60

Introdotto dal n. II 1 dell'all. alla LF del 18 dic. 1987 sul diritto privato internazionale, in vigore dal 1° gen. 1989 (RS 291).

61

Nuovo testo giusta il n. II 3 della LF del 25 giu. 1976 che modifica il CC (Filiazione), in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237 264; FF 1974 II 1).

Motivi di ricorso a. Diritto federale58

b. Diritto

straniero

Procedimenti

civili di carattere non pecuniario

Organizzazione giudiziaria 17

173.110

a.62 diniego del cambiamento del nome (art. 30 cpv. 1 e 2 CC63); b.64 rifiuto del consenso del rappresentante legale al matrimonio dell'interdetto (art. 94 CC); bbis65. pronuncia o diniego del divorzio su richiesta comune (art. 111, 112 e 149 CC); c. astrazione del consenso di un genitore per l'adozione e diniego dell'adozione (art. 265c n. 2 e 268 cpv. 1 CC); d.66 regolamentazione delle relazioni personali (art. 273 cpv. 3, 274 cpv. 2, 274a e 275 cpv. 1 e 2 CC), istituzione o revoca di una curatela, privazione o ripristino della custodia o dell'autorità parentale (art. 298a, 308, 313, 314a, 315, 315a e 325 CC; art. 17 della LF del 22 giu. 200167 relativa alla Convenzione dell'Aia sull'adozione e a provvedimenti per la protezione del minore nelle adozioni internazionali); e.68 interdizione e istituzione di una curatela (art. 369-372 e 392395 CC) nonché revoca di questa misura;

f.69 privazione della libertà a scopo d'assistenza (art. 397a-397f, 405a e 406 cpv. 2 CC).


Art. 45

In procedimenti civili per diritti di carattere pecuniario il ricorso per
riforma è ammissibile senza riguardo al valore litigioso: a.70 nelle cause relative all'uso di una ditta di commercio, alla protezione dei marchi di fabbrica e di commercio, delle indicazioni di provenienza delle merci, delle menzioni di ricompense industriali, dei disegni e modelli industriali, come pure in quelle concernenti i brevetti d'invenzione, la protezione delle

62

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992 (RU 1992 288; RS 173.110.0 art. 1 cpv. 1; FF 1991 II 413).

63

RS 210

64 Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 1118 1142; FF 1996 I 1).

65 Introdotta dal n. 1 dell'all. della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 1118 1142; FF 1996 I 1).

66 Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. della LF del 22 giu. 2001 relativa alla Convenzione dell'Aja sull'adozione e a provvedimenti per la protezione del minore nelle adozioni internazionali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 211.221.31).

67 RS

211.221.31

68 Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 1118 1142; FF 1996 I 1).

69

Introdotta dal n. IV della LF del 6 ott. 1978 che modifica il CC (Privazione della libertà a scopo d'assistenza) (RU 1980 31; FF 1977 III 1). Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 1118 1142; FF 1996 I 1).

70

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992 (RU 1992 288; RS 173.110.0 art. 1 cpv. 1; FF 1991 II 413).

Procedimenti

civili di carattere pecuniario a. Senza riguardo al valore

litigioso

Autorità giudiziarie federali 18

173.110

novità vegetali, i diritti d'autore sulle opere letterarie ed artistiche e i cartelli; b. nella procedura concernente l'annullazione di titoli di pegno o di loro tagliandi (art. 870 e 871 CC71), l'ammortamento di titoli di credito (art. 971 e 972 CO72), in modo particolare di titoli nominativi (art. 977 e disp. trans. art. 9 CO), di titoli al portatore (art. 981 a 989 CO), di cambiali (art. 1072 a 1080 e 1098 CO), di assegni bancari (art. 1143 n. 19 CO), di titoli affini alle cambiali e di altri titoli all'ordine (art. 1147, 1151 e 1152 CO), come pure di polizze di assicurazione (art. 13 della LF del 2 apr. 190873) sul contratto d'assicurazione.

c.74 nelle contestazioni relative a sinistri nucleari (LF del 18 mar.

198375 sulla responsabilità civile in materia nucleare).


Art. 46

76 Nelle cause civili per altri diritti di carattere pecuniario, il ricorso per riforma è ammissibile solo quando, secondo le conclusioni delle parti, il valore litigioso davanti all'ultima giurisdizione cantonale, raggiungeva ancora 8000 franchi almeno.


Art. 47

1 Le diverse pretese fatte valere da un attore o da diversi liteconsorti in una causa civile per diritti di carattere pecuniario sono addizionate anche quando non si riferiscono al medesimo oggetto, purché non si escludano a vicenda.

2

L'importo della domanda riconvenzionale non è sommato con quello della domanda principale.

3

Se le pretese della domanda principale e quelle della domanda riconvenzionale si escludono a vicenda, il ricorso per riforma è ammissibile a riguardo di tutte e due le domande, purché una di esse rientri nella competenza del Tribunale federale.

71

RS 210

72

RS 220

73

RS 221.229.1 74

Introdotta dall'art. 36 n. 1 della L del 18 mar. 1983 sulla responsabilità civile in materia nucleare, in vigore dal 1° gen. 1984 (RS 732.44).

75

RS 732.44

76

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 1959, in vigore dal 1° gen. 1960 (RU 1959 921 926).

b. Con riguardo

al valore

litigioso

c. Pluralità

di pretese.

Domanda

riconvenzionale

Organizzazione giudiziaria 19

173.110


Art. 48

1 Il ricorso per riforma non è di regola ammissibile che contro le decisioni finali emanate dai tribunali o altre autorità supreme dei Cantoni e che non possono essere impugnate con un mezzo di ricorso ordinario del diritto cantonale.

1bis

Sono eccettuate le decisioni cantonali pronunciate in virtù dell'articolo 191 capoverso 2 della legge federale del 18 dicembre 198777 sul diritto internazionale privato.78 2 Il ricorso per riforma è ammissibile contro le decisioni finali emanate dai tribunali inferiori solo:79

a. se essi hanno giudicato in ultima istanza, ma non come giurisdizione cantonale unica, o

b. se hanno giudicato come giurisdizione cantonale unica prevista dal diritto federale.

3

Il ricorso per riforma diretto contro la decisione finale si riferisce anche alle decisioni che l'hanno preceduta; sono tuttavia eccettuate le decisioni incidentali circa la competenza che sarebbero potute essere impugnate presso il Tribunale federale già anteriormente in virtù dell'articolo 49, come pure le altre decisioni incidentali che sono state ad esso sottoposte e sulle quali ha giudicato conformemente all'articolo 50.


Art. 49

80 1 Contro le decisioni pregiudiziali o incidentali emanate, separatamente dal merito, dalle autorità previste nell'articolo 48 capoversi 1 e 2, il ricorso per riforma è ammissibile per violazione delle prescrizioni di diritto federale sulla competenza per materia, per territorio o internazionale.

2

Sono eccettuate le decisioni cantonali pronunciate in virtù dell'articolo 191 capoverso 2 della legge federale del 18 dicembre 198781 sul diritto internazionale privato.

3

È riservato il ricorso di diritto pubblico per violazione dell'articolo 59 della Costituzione federale82.

77

RS 291

78

Introdotto dal n. II 1 dell'all. alla LF del 18 dic. 1987 sul diritto privato internazionale, in vigore dal 1° gen. 1989 (RS 291).

79

Nuovo testo giusta il n. II 1 dell'all. alla LF del 18 dic. 1987 sul diritto privato internazionale, in vigore dal 1° gen. 1989 (RS 291).

80

Nuovo testo giusta il n. II 1 dell'all. alla LF del 18 dic. 1987 sul diritto privato internazionale, in vigore dal 1° gen. 1989 (RS 291).

81

RS 291

82

[CS 1 3]. A queste disposizioni corrispondono ora gli art. 7 e 30 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).

Decisioni

impugnabili a. Decisioni finali

b. Decisioni

pregiudiziali e

incidentali sulla

competenza

Autorità giudiziarie federali 20

173.110


Art. 50

1 Il ricorso per riforma è ammissibile eccezionalmente contro altre decisioni pregiudiziali o incidentali emanate, separatamente dal merito, dalle giurisdizioni previste nell'articolo 48 capoversi 1 e 2, allorquando una decisione finale può in tal modo essere provocata immediatamente e la durata e le spese dell'assunzione delle prove sarebbero così considerevoli da giustificare, per evitarle, il ricorso immediato al Tribunale.

1bis

Sono eccettuate le decisioni cantonali pronunciate in virtù dell'articolo 191 capoverso 2 della legge federale del 18 dicembre 198783 sul diritto internazionale privato.84 2

Il Tribunale decide secondo il suo libero apprezzamento e a porte chiuse se questi requisiti sono adempiti.


Art. 51

1 La procedura davanti alle autorità cantonali e la redazione delle loro decisione sono regolate dalla legislazione cantonale, salvo le riserve seguenti: a.85 nelle cause di carattere pecuniario, se non è chiesta una somma di denaro determinata in cifre, la domanda indicherà e, ove ciò sia possibile senza rilevanti complementi, la decisione accerterà se il valore litigioso richiesto è raggiunto;

b. Quando la procedura davanti alle autorità cantonali è orale e non è steso processo verbale particolareggiato dei dibattimenti che devono servire di fondamento alla decisione, le autorità devono esporre in essa, in modo completo: le conclusioni delle parti, i fatti addotti a sostegno, le dichiarazioni delle parti (ammissioni, contestazioni), come pure i mezzi di prova e di controprova da esse invocati.

In questo caso, ogni parte ha inoltre il diritto di unire agli atti, prima che sia chiusa la procedura cantonale, un riassunto scritto delle sue arringhe, che enunci le conclusioni da essa prese, i fatti e gli argomenti di diritto addotti a loro sostegno, come pure i mezzi di prova che essa ha invocato e le dichiarazioni che ha fatto. Se le parti fanno uso di questo diritto, la decisione può, nell'esposizione dei fatti, riferirsi agli scritti da esse prodotti. Se questi concordano nel contraddire l'esposizione, essi solo fanno regola.

83

RS 291

84

Introdotto dal n. II 1 dell'all. alla LF del 18 dic. 1987 sul diritto privato internazionale, in vigore dal 1° gen. 1989 (RS 291).

85

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992 (RU 1992 288; RS 173.110.0 art. 1 cpv. 1; FF 1991 II 413).

c. Altre decisioni

incidentali

Procedura

cantonale a. Esigenze

Organizzazione giudiziaria 21

173.110

c. La decisione deve accertare il risultato dell'assunzione dei mezzi di prova ed indicare in quale misura essa è presa in applicazione delle leggi federali, cantonali o straniere. Quando le autorità cantonali prescindono dal consultare periti date le cognizioni speciali di singoli loro membri, le esposizioni di questi ultimi devono essere inserite nel processo verbale.

d. Le decisioni impugnabili al Tribunale federale devono essere comunicate alle parti d'ufficio e per iscritto. Come comunicazione scritta vale anche l'avviso dato per iscritto che la decisione è depositata presso l'autorità e che può essere ivi consultata.

e. Gli atti non possono essere restituiti prima che sia spirato il termine del ricorso per riforma al Tribunale federale.

2

Nelle cause da trattarsi con procedura accelerata secondo gli articoli 148, 250 e 284 della legge federale dell'11 aprile 188986 sull'esecuzione e sul fallimento (contestazioni relative alla graduatoria nella procedura di pignoramento e di fallimento, od alla reintegrazione, nei locali appigionati o affittati, di oggetti asportati clandestinamente o con violenza), la comunicazione per iscritto della sentenza deve essere fatta entro dieci giorni da quando fu pronunciata.


Art. 52

Se gli atti o la decisione non sono conformi alle norme dell'articolo
51, il presidente o il Tribunale possono invitare l'autorità cantonale a modificarli. Se il difetto non può essere tolto in altro modo, il Tribunale annulla d'ufficio la decisione e rimanda la causa all'autorità cantonale affinché venga di nuovo decisa, dopo che il procedimento sia stato, se occorre, completato.


Art. 53

1 I terzi chiamati in causa e gli intervenienti accessori possono essi pure proporre ricorso per riforma o farvi adesione, purché la legislazione cantonale riconosca loro gli stessi diritti che alle parti ed essi abbiano partecipato al processo davanti all'ultima giurisdizione cantonale. La legislazione cantonale determina la loro posizione nel processo.

2

La denuncia della lite e l'intervento accessorio non sono più ammessi davanti al Tribunale federale.

86

RS 281.1

b. Vizi

Chiamati in

causa ed

intervenienti

Autorità giudiziarie federali 22

173.110


Art. 54

1 L'atto di ricorso per riforma dev'essere depositato presso l'autorità, che ha emanato la decisione, entro il termine di trenta giorni87 dal ricevimento della comunicazione scritta della decisione stessa (art. 51 lett. d). Il termine non è prorogato né se è proposto un rimedio straordinario di diritto cantonale né se al rimedio è stato conferito, mediante ordinanza, effetto sospensivo.

2

Le decisioni finali non sono esecutive prima della scadenza del termine di ricorso per riforma o di adesione ad esso, salvo nella misura in cui la loro forza di cosa giudicata sia una condizione per l'esercizio di rimedi straordinari di diritto cantonale. Se è ammissibile, il ricorso per riforma o l'adesione ad esso sospende l'esecuzione della decisione nei limiti delle conclusioni presentate.

3

Il ricorso per riforma contro una misura di privazione della libertà a scopo d'assistenza (art. 44 lett. f) ha questo effetto sospensivo soltanto se il presidente della corte giudicante l'ordina su richiesta del ricorrente.88

Art. 55

1 Oltre la designazione della decisione impugnata e della controparte, l'atto di ricorso deve contenere: a.89 nelle cause di carattere pecuniario, il cui oggetto litigioso non consiste in una somma di denaro determinata in cifre, l'indicazione che il valore litigioso è raggiunto, come pure, se è il caso, i motivi per i quali il ricorrente contesta un accertamento contrario della giurisdizione inferiore; b. l'indicazione esatta dei punti impugnati della decisione e delle modificazioni proposte. Non basta il semplice rimando alle conclusioni presentate nella procedura cantonale. Non possono essere presentate conclusioni nuove; c.90 la motivazione delle conclusioni. Essa deve esporre in modo conciso quali sono le norme di diritto federale violate dalla decisione impugnata e in che consiste la violazione. Non deve criticare accertamenti di fatto, né addurre fatti nuovi, né proporre eccezioni, contestazioni e mezzi di prova nuovi, né prevalersi della violazione del diritto cantonale; 87

Nuovo termine giusta il n. I della LF del 20 dic. 1968, in vigore dal 1° ott. 1969 (RU 1969 784 805; FF 1965 II 1029).

88

Introdotto dal n. IV della LF del 6 ott. 1978 che modifica il CC (Privazione della libertà a scopo d'assistenza), in vigore dal 1° gen. 1981 (RU 1980 31 35; FF 1977 III 1).

89

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992 (RU 1992 288; RS 173.110.0 art. 1 cpv. 1; FF 1991 II 413).

90

Nuovo testo giusta il n. II 1 dell'all. alla LF del 18 dic. 1987 sul diritto privato internazionale, in vigore dal 1° gen. 1989 (RS 291).

Termine di

ricorso: forza

esecutiva

Atto di ricorso

Organizzazione giudiziaria 23

173.110

d. quando è impugnato come dovuto manifestamente ad una svista l'accertamento di un fatto che la giurisdizione cantonale deve valutare secondo il diritto federale: l'indicazione esatta di questo accertamento e il passo dell'atto che lo contraddice;

e. se è il caso, la domanda di assistenza giudiziaria (art. 152).

2

L'atto di ricorso per riforma, la cui motivazione non è conforme alle norme sopra esposte, può essere rimandato e la parte diffidata a modificarlo entro breve termine con la comminatoria d'inammissibilità del ricorso.


Art. 56
L'autorità cantonale avvisa immediatamente la controparte delle conclusioni del ricorso, anche se quest'ultimo sembri tardivo, e trasmette al Tribunale federale, nel termine di una settimana, gli atti di ricorso, una copia della decisione finale e delle decisioni incidentali che l'hanno preceduta, come pure l'incartamento completo e, se è il caso, le sue osservazioni; essa indica inoltre al Tribunale la data della notificazione della decisione impugnata, la data alla quale l'atto di ricorso è stato ricevuto o consegnato alla posta e quella alla quale è stato comunicato alla controparte.


Art. 57

1 Quando contro la decisione impugnata è pendente davanti all'autorità cantonale competente un ricorso per nullità o una domanda d'interpretazione o di revisione, il Tribunale federale soprassiede alla sentenza fino a che l'autorità cantonale abbia pronunciato. Intanto resta sospesa la trasmissione degli atti del procedimento cantonale al Tribunale federale.

2

Il Tribunale può parimente soprassedere alla sua sentenza quando è in corso una procedura penale che prepara una domanda di revisione.

3

L'autorità cantonale adita comunica immediatamente al Tribunale in qual senso ha deciso. Se la sua decisione ammette l'interpretazione o respinge la revisione, essa deve trasmetterla con i nuovi atti.

4

Sui risultati della procedura di interpretazione e di revisione, può essere ordinato un ulteriore scambio di atti. Il Tribunale deve tenerne conto nella sua sentenza.

5

Di regola il Tribunale federale soprassiede parimente alla sentenza sul ricorso per riforma fino a decisione di un ricorso di diritto pubblico.


Art. 58
Anche se della causa è stato adito il Tribunale federale, le autorità cantonali rimangono sole competenti ad ordinare, in conformità della legislazione cantonale, provvedimenti d'urgenza.

Comunicazione:

trasmissione

degli atti

Rimedi

straordinari di

diritto cantonale

Provvedimenti

d'urgenza

Autorità giudiziarie federali 24

173.110


Art. 59

91 1 Alla parte contro la quale è diretto il ricorso per riforma è assegnato un termine di 30 giorni per rispondere, eccetto che il Tribunale, giudicando in procedura semplificata, non entri nel merito del ricorso o lo respinga.

2

La parte contro la quale il ricorso è diretto può presentare, nella risposta, un ricorso adesivo in cui domanda modifiche della sentenza contro il ricorrente.

3

Le disposizioni formali relative all'atto di ricorso sono applicabili, per analogia, alla risposta e al ricorso adesivo.

4

Alle controparti è assegnato un termine di risposta al ricorso adesivo.

Di regola, non ha luogo un altro scambio di scritti.

5

Il ricorso adesivo cade se il ricorso per riforma è ritirato o se il Tribunale non entra nel merito.


Art. 60

a 6192

Art. 62

1 Il presidente può ordinare un dibattimento.93 2

...94

3

Le parti citate possono patrocinare esse stesse la loro causa o farla difendere da rappresentanti (art. 29).

4

La parola è accordata una volta sola ad ogni parte; eccezionalmente, le parti possono essere ammesse a replicare e a duplicare.

5

La mancata comparsa delle parti non pregiudica i loro diritti.

6

Quando non vi è dibattimento, le parti sono avvertite del giorno in cui sarà pronunciata la sentenza.


Art. 63

1 Il Tribunale non può andar oltre i limiti delle conclusioni delle parti.

Esso non è vincolato dai motivi che queste invocano.

2

Esso pone a fondamento della sua sentenza i fatti così come sono stati accertati dall'ultima autorità cantonale, salvo che siano state violate disposizioni federali in materia di prove. E inoltre riservata la 91

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992 (RU 1992 288; RS 173.110.0 art. 1 cpv. 1; FF 1991 II 413).

92

Abrogati(o) dal n. I della LF del 4 ott. 1991 (RU 1992 288; FF 1991 II 413).

93

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992 (RU 1992 288; RS 173.110.0 art. 1 cpv. 1; FF 1991 II 413).

94

Abrogati(o) dal n. I della LF del 4 ott. 1991 (RU 1992 288; FF 1991 II 413).

Risposta, ricorso

adesivo

Dibattimento

Limiti

dell'esame a. In generale

Organizzazione giudiziaria 25

173.110

rettificazione d'ufficio degli accertamenti dovuti manifestamente ad una svista.

3

Nei limiti indicati nell'articolo 43, il Tribunale apprezza liberamente il valore giuridico dei fatti.


Art. 64

1 Se è necessario completare gli accertamenti di fatto dell'autorità cantonale, il Tribunale annulla, con decisione motivata, la sentenza impugnata e rimanda la causa all'autorità cantonale perché completi, se occorre, gli atti e decida di nuovo.

2

Se si tratta di completarli su punti puramente accessori, il Tribunale può tuttavia procedervi esso medesimo, per quanto sia possibile con la scorta degli atti del processo, e pronunciare la nuova decisione.


Art. 65

Se la causa richiede l'applicazione non solo di disposizioni di leggi
federali, ma anche di leggi cantonali o straniere, delle quali non ha tenuto conto la decisione impugnata, il Tribunale federale può applicare esso medesimo il diritto cantonale o straniero, oppure rimandare la causa all'autorità cantonale.


Art. 66

1 L'autorità cantonale, a cui è stata rimandata una causa, può tener conto di nuove allegazioni, in quanto lo consenta la procedura cantonale, ma deve porre a fondamento della sua nuova decisione i considerandi di diritto contenuti nella sentenza di rinvio del Tribunale federale.

2

Il ricorso per riforma è ammissibile contro la nuova decisione, senza riguardo al valore litigioso.


Art. 67

95 Nelle cause in materia di brevetti d'invenzione, sono applicabili le seguenti disposizioni: 1. Tribunale federale può, a domanda o d'ufficio, riesaminare i fatti di natura tecnica accertati dall'autorità cantonale e ordinare a questo scopo le misure probatorie necessarie; in particolare, esso può invitare il perito consultato dall'autorità cantonale a completare la sua perizia o assumere uno o più nuovi periti o procedere a una ispezione locale.

95

Nuovo testo giusta l'art. 118 della LF del 25 giu. 1954 sui brevetti d'invenzione, in vigore dal 1° gen. 1956 (RU 1955 899).

b. Accertamenti

di fatto

incompleti

c. Diritto

cantonale e

straniero

Effetto del

rimando della

causa all'autorità

cantonale

Particolarità

delle cause in

materia

di brevetti

Autorità giudiziarie federali 26

173.110

2. Se il perito assunto dal Tribunale presenta fatti nuovi, il Tribunale può, se necessario, ordinare in proposito nuove misure probatorie.

e parti possono allegare fatti e mezzi di prova nuovi relativi a questioni tecniche, se esse non lo hanno potuto fare o non avevano motivo di farlo innanzi all'autorità cantonale.

3. Le domande nel senso dei numeri 1 e 2 capoverso 2 saranno presentate e motivate nell'atto di ricorso o nella risposta. Per le domande presentate conformemente al numero 2 capoverso 2 il Tribunale può, se ne è fatta la domanda, concedere un termine supplementare e il Tribunale ha ordinato una perizia, le domande nel senso del numero 2 capoverso 2 possono ancora essere presentate e motivate entro il termine che è assegnato alle parti conformemente all'articolo 60 capoverso 1 della legge federale del 4 dicembre 194796 sulla procedura civile federale.

4. li articoli 36 a 65 e 68 della legge federale del 4 dicembre 194797 sulla procedura civile federale, sono applicabili per analogia per quanto concerne le misure probatorie.

5. Tribunale può, all'atto del dibattimento, fare capo al perito o ai periti da esso assunti.

Capo terzo:

Del Tribunale federale giurisdizione di ricorso per nullità

Art. 68

1 Nei procedimenti civili nei quali non può essere interposto ricorso per riforma in virtù degli articoli 44 a 46, è ammissibile il ricorso per nullità contro le decisioni pronunciate in ultima istanza da autorità cantonali: a. quando sia stato applicato diritto cantonale in luogo del diritto federale applicabile; b. quando sia stato applicato diritto straniero in luogo del diritto federale applicabile o viceversa; c. quando non sia stato applicato il diritto straniero contrariamente a quanto prescritto dal diritto internazionale privato svizzero;

96

RS 273

97

RS 273

Casi di ricorso

Organizzazione giudiziaria 27

173.110

d. quando il diritto straniero applicabile giusta il diritto internazionale privato svizzero non sia stato determinato o non lo sia stato con la debita cura;

e. quando siano state violate prescrizioni del diritto federale, compresi i trattati internazionali conclusi dalla Confederazione, sulla competenza delle autorità per materia, per territorio o internazionale. È riservato il ricorso di diritto pubblico per violazione dell'articolo 59 della Costituzione federale98.99 1bis

Sono eccettuate le decisioni cantonali pronunciate in virtù dell'articolo 191 capoverso 2 della legge federale del 18 dicembre 1987100 sul diritto internazionale privato.101 2 Quando una decisione separata sulla competenza non è stata impugnata, non può più essere impugnata in seguito insieme con la decisione finale.


Art. 69

1 L'atto di ricorso deve essere depositato presso l'autorità che ha emanato la decisione, entro trenta giorni102 dalla comunicazione fatta in conformità del diritto cantonale.

2

Se successivamente sono stati notificati d'ufficio considerandi scritti della decisione, il ricorso può ancora essere interposto entro trenta giorni103 da questa notificazione.

3

I termini non sono prorogati né se è proposto un rimedio straordinario di diritto cantonale, né se al rimedio è stato conferito mediante ordinanza effetto sospensivo.


Art. 70

1 Il ricorso non impedisce che la decisione acquisti forza di cosa giudicata.

2

Il presidente del Tribunale federale può, a richiesta, ordinare che si soprassieda all'esecuzione della decisione impugnata e far dipendere questa sospensione dalla prestazione di garanzie.

98

[CS 1 3]. A queste disposizioni corrispondono ora gli art. 7 e 30 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).

99

Nuovo testo giusta il n. II 1 dell'all. alla LF del 18 dic. 1987 sul diritto privato internazionale, in vigore dal 1° gen. 1989 (RS 291).

100 RS 291

101 Introdotto dal n. II 1 dell'all. alla LF del 18 dic. 1987 sul diritto privato internazionale, in vigore dal 1° gen. 1989 (RS 291).

102 Nuovo termine giusta il n. I della LF del 20 dic. 1968, in vigore dal 1° ott. 1969 (RU 1969 784 805; FF 1965 II 1029).

103 Nuovo termine giusta il n. I della LF del 20 dic. 1968, in vigore dal 1° ott. 1969 (RU 1969 784 805; FF 1965 II 1029).

Termine di

ricorso

Forza di cosa

giudicata.

Esecuzione

Autorità giudiziarie federali 28

173.110


Art. 71

Oltre l'indicazione della decisione impugnata, l'atto di ricorso deve
contenere:

a. le conclusioni del ricorrente; b. il tenore della decisione impugnata, a meno che quest'ultima sia allegata con i suoi motivi. Se la decisione motivata per iscritto è stata notificata, essa dev'essere prodotta; se essa non è prodotta entro il termine suppletorio a ciò assegnato, il ricorso è inammissibile; c. un'esposizione concisa della pretesa violazione della legge.


Art. 72

1 L'autorità cantonale trasmette immediatamente l'atto di ricorso e l'incartamento completo al Tribunale federale, indicando la data della notificazione della decisione impugnata e quella alla quale l'atto di ricorso è stato ricevuto o consegnato alla posta.

2

...104

3

Il Tribunale federale, se ordina uno scambio di scritti, comunica l'atto di ricorso all'autorità da cui emana la decisione impugnata e alla parte contro la quale il ricorso è diretto. Assegna loro un congruo termine per la risposta.105 4 Se i motivi della decisione sono indicati soltanto nella risposta dell'autorità, può essere assegnato al ricorrente un termine perché completi il suo atto di ricorso.


Art. 73

1 Il Tribunale pronuncia sul ricorso senza dibattimento.

2

Se dichiara fondato il ricorso, il Tribunale rimanda la causa all'autorità cantonale perché decida di nuovo; nel caso previsto nell'articolo 68 capoverso 1 lettera e può peraltro pronunciare esso medesimo sulla questione della competenza, se essa è in istato d'essere giudicata.106


Art. 74

Del rimanente, si applicano per analogia le norme sul ricorso per
riforma.

104 Abrogato dal n. I della LF del 4 ott. 1991 (RU 1992 288; FF 1991 II 413).

105 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992 (RU 1992 288; RS 173.110.0 art. 1 cpv. 1; FF 1991 II 413).

106 Nuovo testo del per. 2 giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992 (RU 1992 288; RS 173.110.0 art. 1 cpv. 1; FF 1991 II 413).

Atto di ricorso

Procedura

Sentenza

Disposizioni

suppletorie

Organizzazione giudiziaria 29

173.110

Titolo terzo: Dell'amministrazione della giustizia in materia di esecuzione e di fallimenti

Art. 75


107



Art. 76

L'autorità cantonale di vigilanza riunisce tutti gli atti, comprese le
richieste dirette all'autorità inferiore di vigilanza, e li trattiene fino al terzo giorno feriale successivo alla scadenza del termine di ricorso al Tribunale federale.


Art. 77

1 ...108

2

L'autorità cantonale di vigilanza accerta la data della notificazione della decisione impugnabile; tale data è determinante per la decorrenza del termine di ricorso.109

Art. 78

1 Gli atti di ricorso a norma dell'articolo 19 della legge federale dell'11 ottobre 1889110 sull'esecuzione e sul fallimento alla Camera di esecuzione e dei fallimenti del Tribunale federale devono essere depositati in duplo presso l'autorità cantonale di vigilanza che ha deciso.

2

Il termine di ricorso non è interrotto da una domanda di revisione o d'interpretazione della decisione impugnata.


Art. 79

1 L'atto di ricorso deve indicare le modificazioni della decisione impugnata che sono proposte, ed esporre in modo conciso le norme di diritto federale violate dalla decisione e in che consiste la violazione. Non sono ammessi conclusioni, fatti, impugnazioni e mezzi di prova nuovi, che avrebbero potuto essere proposti nella procedura cantonale.

2

Il ricorrente deve allegare al suo atto di ricorso la decisione impugnata: se non lo fa, gli è assegnato un breve termine per provvedervi, con la comminatoria d'inammissibilità del ricorso.

107 Abrogato dal n. 3 dell'all. della LF del 16 dic. 1994 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

108 Abrogato dal n. 3 dell'all. della LF del 16 dic. 1994 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

109 Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

110 RS 281.1 Procedura di

ricorso a. Atti

b. Notificazione

delle decisioni

Ricorso al

Tribunale

federale a. Luogo del deposito

b. Atto di ricorso

Autorità giudiziarie federali 30

173.110


Art. 80

1 Anche quando il ricorso sembra tardivo, l'autorità cantonale di vigilanza deve trasmettere alla Camera di esecuzione e dei fallimenti del Tribunale federale, entro cinque giorni, gli atti di ricorso e i loro allegati, l'incartamento completo (art. 76), come pure, se è il caso, le proprie osservazioni; essa indica inoltre la data della notificazione della decisione impugnata e quella alla quale l'atto di ricorso è stato ricevuto o consegnato alla posta.

2

Quando il ricorso è accompagnato da una domanda per ottenere l'effetto sospensivo, gli atti devono essere trasmessi immediatamente.


Art. 81

Il Tribunale federale apprezza liberamente se è il caso di provocare
rìsposte e di procurarsi altri atti ufficiali. Del rimanente, sono applicabili per analogia gli articoli 43, 52, 57 e 63 a 66.


Art. 82

Gli articoli 91, 93 e 95 si applicano per analogia ai ricorsi per diniego
di giustizia contro le autorità cantonali di vigilanza.

Titolo quarto: Della giurisdizione del Tribunale federale in materia di diritto pubblico

Art. 83

Il Tribunale federale giudica: a. i conflitti di competenza tra autorità federali da una parte e autorità cantonali dall'altra; b.111 le contestazioni di diritto pubblico tra Cantoni quando un Governo cantonale invoca il suo giudizio; c. i reclami del Consiglio federale relativi all'incorporazione dei privi di patria in virtù della legge federale del 3 dicembre 1850112 sui privi di patria, come pure le contestazioni tra comuni di diversi Cantoni relative al diritto di cittadinanza; 111 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 dic. 1968, in vigore dal 1° ott. 1969 (RU 1969 784 805; FF 1965 II 1029).

112 [CS 1 95. RU 1952 1119 art. 55] c. Trasmissione

degli atti

d. Procedura

davanti al

Tribunale

federale

Ricorso al

Tribunale

federale per

diniego di

giustizia

Azioni di diritto

pubblico

Organizzazione giudiziaria 31

173.110

d. le contestazioni tra autorità di diversi Cantoni relative all'applicazione della legge federale del 25 giugno 1891113 sui rapporti di diritto civile dei domiciliati e dei dimoranti;

e. le contestazioni tra autorità tutorie di diversi Cantoni relative ai diritti e ai doveri dell'autorità tutoria del luogo di origine e al cambiamento di domicilio di persone sottoposte a tutela.


Art. 84

1 Il ricorso al Tribunale federale è ammissibile contro le decisioni e i decreti cantonali per violazione: a. di diritti costituzionali dei cittadini; b. di concordati;

c. di trattati internazionali, salvo che si tratti di una decisione cantonale che violi le loro disposizioni di diritto civile o di diritto penale; d. delle norme di diritto federale sulla delimitazione della competenza delle autorità per materia o per territorio.

2

In tutti questi casi, il ricorso è però ammissibile soltanto se la pretesa violazione di diritto non può essere sottoposta, mediante azione o altro rimedio, al Tribunale federale o ad un'altra autorità federale.


Art. 85

Il Tribunale federale giudica inoltre: a. i ricorsi riguardanti il diritto di voto dei cittadini e quelli relativi alle elezioni e votazioni cantonali, qualunque sia la norma del diritto costituzionale cantonale e del diritto federale sul quale si fondano;

b. i ricorsi per rifiuto del patrocinio gratuito, fondati sulla violazione dell'articolo 22 numero 2 della legge federale del 28 marzo 1905114 sulla responsabilità delle imprese di strade ferrate e di piroscafi, e della Posta svizzera;

c.115 i ricorsi contro sentenze di tribunali arbitrali giusta gli articoli 190 e seguenti della legge federale del 18 dicembre 1987116 sul diritto internazionale privato.

113 [CS 2 723; RU 1972 2653 n. II 1, 1977 237 n. II 1, 1986 122 n. II 1.

RU 1988 1776 all. n. I lett. a] 114 RS 221.112.742 115 Introdotta dal n. II 1 dell'all. alla LF del 18 dic. 1987 sul diritto privato internazionale, in vigore dal 1 gen. 1989 (RS 291).

116 RS 291

Ricorsi di diritto

pubblico a. In generale b. Altri casi

Autorità giudiziarie federali 32

173.110


Art. 86

117 1 Il ricorso di diritto pubblico è ammissibile soltanto contro decisioni cantonali di ultima istanza.

2

In materia di doppia imposizione intercantonale o di sequestro di beni di Stati esteri, non dev'essere necessariamente esaurito il corso delle istanze cantonali.


Art. 87

118 1 Il ricorso di diritto pubblico è ammissibile contro le decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza o sulle domande di ricusazione notificate separatamente dal merito. Tali decisioni non possono più essere impugnate successivamente.

2

Il ricorso di diritto pubblico è ammissibile contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente dal merito se tali decisioni possono cagionare un pregiudizio irreparabile.

3

Se il ricorso di diritto pubblico di cui al capoverso 2 non è ammissibile o non è stato interposto, le decisioni pregiudiziali e incidentali interessate possono essere impugnate soltanto mediante ricorso contro la decisione finale.


Art. 88

Il diritto di ricorrere spetta ai privati o agli enti collettivi che si trovano
lesi nei loro diritti da decreti o decisioni che li riguardano personalmente o che rivestono carattere obbligatorio generale.


Art. 89

1 L'atto di ricorso dev'essere depositato presso il Tribunale federale entro trenta giorni dalla pubblicazione o dalla comunicazione, secondo il diritto cantonale, del decreto o della decisione impugnati.

2

Se successivamente sono stati notificati d'ufficio considerandi del decreto o della decisione impugnati, il ricorso può ancora essere interposto entro trenta giorni da questa notificazione.

3

Se si tratta di ricorsi per conflitti di competenza tra Cantoni, il termine di ricorso comincia a decorrere solo dopo che i due Cantoni hanno preso decisioni contro le quali è ammesso il ricorso di diritto pubblico.

117 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992 (RU 1992 288; RS 173.110.0 art. 1 cpv. 1; FF 1991 II 413).

118 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF dell'8 ott. 1999 concernente la soppressione delle Assise federali, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 416 418; FF 1999 6784).

Esaurimento del

corso delle

istanze cantonali

Ricorso contro

decisioni

pregiudiziali e

incidentali

Diritto di

ricorrere

Termine di

ricorso

Organizzazione giudiziaria 33

173.110


Art. 90

1 Oltre la designazione del decreto o della decisione impugnati, l'atto di ricorso deve contenere: a. le conclusioni del ricorrente; b. l'esposizione dei fatti essenziali e quella concisa dei diritti costituzionali o delle norme giuridiche che si pretendono violati, precisando in che consista la violazione.

2

Quando il ricorrente può ottenere una copia della decisione impugnata, deve allegarla al ricorso; se non lo fa, gli è assegnato un breve termine per provvedervi, con la comminatoria d'inammissibilità del ricorso.


Art. 91

1 Di regola, il Tribunale federale decide i ricorsi di diritto pubblico in seguito ad una procedura scritta diretta dal presidente o da un giudice d'istruzione.

2

A domanda di una delle parti e se esistono motivi speciali, il Tribunale federale può ordinare eccezionalmente un dibattimento.


Art. 92


119



Art. 93

1 Il Tribunale, se ordina uno scambio di scritti, comunica l'atto di ricorso tanto all'autorità che ha preso la decisione o emanato il decreto impugnato, quanto alla controparte e agli altri eventuali interessati; nella comunicazione assegna loro un congruo termine per la risposta e la produzione degli atti.120 2 Se i motivi della decisione sono indicati soltanto nella risposta dell'autorità, può essere assegnato al ricorrente un termine perché completi il suo atto di ricorso.

3

Un ulteriore scambio di scritti ha luogo solo eccezionalmente.


Art. 94

Il presidente del tribunale federale può, a domanda di una parte e dopo
aver ricevuto l'atto di ricorso, ordinare i provvedimenti d'urgenza necessari per mantenere lo stato di fatto o tutelare provvisoriamente interessi giuridici minacciati.

119 Abrogato dal n. I della LF del 4 ott. 1991 (RU 1992 288; FF 1991 II 413).

120 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992 (RU 1992 288; RS 173.110.0 art. 1 cpv. 1; FF 1991 II 413).

Atto di ricorso

Procedura

d'istruzione

Scambio di

scritti

Provvedimenti

d'urgenza

Autorità giudiziarie federali 34

173.110


Art. 95

1 Il giudice d'istruzione ordina l'assunzione delle prove necessarie a chiarire i fatti. Può procedere egli stesso alla loro assunzione, oppure incaricarne le autorità competenti della Confederazione o del Cantone.

2

Il Tribunale apprezza liberamente queste prove.


Art. 96

1 Se un ricorso è stato proposto in tempo utile al Tribunale federale, al Consiglio federale o ad un'autorità federale specialmente investita di giurisdizione amministrativa, il termine per ricorrere è reputato osservato anche quando il ricorso rientra nella competenza di un'altra di queste autorità; il ricorso è trasmesso d'ufficio all'autorità competente.

2

Quando due o più di queste autorità siano adite simultaneamente dello stesso ricorso ovvero quando l'una di esse abbia dei dubbi sulla propria competenza, esse procederanno, prima di decidere, ad uno scambio di opinioni sulla questione della competenza.

3

L'autorità federale competente nel merito deve decidere anche tutte le questioni pregiudiziali e incidentali.

Titolo quinto: Della giurisdizione amministrativa del Tribunale federale121 Capo primo: Del ricorso di diritto amministrativo

Art. 97

1 Il Tribunale federale giudica in ultima istanza i ricorsi di diritto amministrativo contro le decisioni nel senso dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 1968122 sulla procedura amministrativa.

2

Alla decisione è assimilato l'ingiustificato rifiuto o ritardo di statuire.


Art. 98

Il ricorso di diritto amministrativo, riservato l'articolo 47 capoversi 2 a
4 della legge federale del 20 dicembre 1968123 sulla procedura amministrativa, è ammissibile contro le decisioni: a. del Consiglio federale concernenti il rapporto di servizio del personale federale, in quanto il diritto federale preveda che il Consiglio federale decide come autorità di prima istanza; 121 Nuovo testo del presente tit. (art. 97 a 121) giusta il n. I della LF del 20 dic. 1968, in vigore dal 1° ott. 1969 (RU 1969 784 805; FF 1965 II 1029).

122 RS 172.021 123 RS 172.021 Assunzione dei

mezzi di prova

Relazioni con

altre autorità

federali

I. Norma

fondamentale

II. Istanze

inferiori

Organizzazione giudiziaria 35

173.110

abis.124 del Consiglio federale relative alla revoca di membri di organi della Banca nazionale svizzera; b. dei suoi Dipartimenti e della Cancelleria federale; c. dei servizi, degli istituti o delle aziende dell'amministrazione federale dipendenti dai Dipartimenti e dalla Cancelleria federale, che giudicano su ricorso o su opposizione, purché non sia prima competente una commissione federale di ricorso: se giudicano come prima istanza, il ricorso è ammissibile direttamente, in quanto il diritto federale lo preveda contro queste decisioni; d. delle ultime istanze di istituti o aziende federali autonomi, in quanto il diritto federale non preveda dapprima il ricorso o l'azione a un'istanza nel senso delle lettere b, c o g; e.125 delle commissioni federali di ricorso o di arbitrato, compresi i tribunali arbitrali istituiti in virtù di contratti di diritto pubblico; f. di altre commissioni federali, in quanto il diritto federale preveda contro le loro decisioni direttamente il ricorso di diritto amministrativo;

fbis.126 degli organi dell'Assemblea federale concernenti il rapporto di servizio del personale federale, compreso il rifiuto dell'autorizzazione a procedere, in quanto il diritto federale non preveda contro tali decisioni dapprima il ricorso a un'istanza inferiore nel senso della lettera e; g. delle ultime istanze cantonali, in quanto il diritto federale non preveda contro le loro decisioni dapprima il ricorso a una istanza inferiore nel senso delle lettere b a f; h. di altre autorità od organismi indipendenti dall'amministrazione federale, in quanto decidano nell'adempimento di compiti di diritto pubblico loro affidati dalla Confederazione e in quanto il diritto federale preveda contro queste decisioni direttamente il ricorso di diritto amministrativo.

124 Introdotto dal n. II 1 dell'all. alla L sulla Banca nazionale del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° mag. 2004 (RS 951.11).

125 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1992 288; RS 173.110.01 art. 1; FF 1991 II 413) 126 Introdotto dal n. 6 dell'all. della LF dell'8 ott. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 2000 273 277; FF 1999 4178 4961).

Autorità giudiziarie federali 36

173.110

a127 1 I Cantoni istituiscono autorità giudiziarie di ultima istanza cantonale, nella misura in cui le decisioni di quest'ultime siano direttamente impugnabili con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.

2

Essi ne disciplinano la competenza, l'organizzazione e la procedura nell'ambito delle pertinenti disposizioni del diritto federale.

3

Il diritto di ricorrere e i motivi di ricorso devono essere garantiti almeno nella misura stabilita per il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.


Art. 99

1 Il ricorso di diritto amministrativo non è ammissibile contro: a. le decisioni di approvazione di atti legislativi; abis.128 decisioni sul conferimento dell'obbligatorietà generale a contratti-quadro di locazione; b. le decisioni sulle tariffe, salvo in materia di assicurazioni private e di riscossione dei diritti d'autore;

c. le decisioni concernenti i piani, in quanto non siano state emanate su opposizione contro espropriazioni o rilottizzazioni;

d.129 il rilascio o il rifiuto di concessioni, al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto, le contemporanee decisioni di conferimento o di rifiuto del diritto di espropriazione ai concessionari e l'autorizzazione o il rifiuto di trasferire queste concessioni;

e.130 il rilascio o il rifiuto di permessi di costruire o di mettere in esercizio impianti tecnici o veicoli, fatti salvi gli impianti per la navigazione aerea e gli impianti nucleari; f.131 le decisioni sul risultato degli esami conformemente alla legge federale del 13 dicembre 2002132 sulla formazione professionale o di altri esami di capacità; 127 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992 (RU 1992 288; RS 173.110.0 art. 1 cpv. 1; FF 1991 II 413). Vedi anche il n. 1 cpv. 1 delle disp. fin. di questa modificazione alla fine della presente L.

128 Introdotta dall'art. 17 della LF del 23 giu. 1995 sui contratti-quadro di locazione e sul conferimento dell'obbligatorietà generale, in vigore dal 1° mar. 1996 (RU 1996 750 755; FF 1993 III 753).

129 Nuovo testo giusta il n. 4 dell'appendice alla LF del 3 feb. 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare, in vigore dal 1° gen. 1996 (RS 510.10).

130 Nuovo testo giusta il n. II 1 dell'all. alla LF del 21 mar. 2003 sull'energia nucleare, in vigore dal 1° feb. 2005 (RS 732.1).

131 Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. alla LF del 13 dic. 2002 sulla formazione professionale, in vigore dal 1° gen. 2004 (RS 412.10).

132 RS

412.10

IIa. Ultime

istanze cantonali

III. Inammissibilità del ricorso 1. per l'oggetto

della decisione

Organizzazione giudiziaria 37

173.110

g. le decisioni sul condono o sulla moratoria di contribuzioni dovute;

h. l'assegnazione o il rifiuto di sussidi, crediti, garanzie, indennità e altre liberalità di diritto pubblico, al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto;

i.133 le decisioni della Commissione di ricorso in materia di indennità estere.

2

Il capoverso 1 non è applicabile: a. alle concessioni per lo sfruttamento di forze idrauliche; b. alle autorizzazioni per costruzioni e impianti militari; c.134alle concessioni d'esercizio, alle autorizzazioni d'esercizio, alle approvazioni di regolamenti d'esercizio e di piani per gli aerodromi; d.135 alle approvazioni di piani d'impianti ferroviari, di filoveicoli, della navigazione pubblica, di trasporto in condotta, di impianti elettrici e delle strade nazionali.136

Art. 100

1 Il ricorso di diritto amministrativo non è inoltre ammissibile contro:137

a.138 le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna della Confederazione, neutralità, protezione diplomatica, cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario e altri affari esteri;

b. in materia di polizia degli stranieri: 1. il rifiuto, la limitazione e il divieto d'entrata; 2.139 e decisioni sulla concessione o il diniego dell'asilo; 3. il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento il diritto federale non conferisce un diritto; 133 Introdotta dall'art. 12 cpv. 1 della LF del 21 mar. 1980 sulle domande d'indennità nei confronti dell'estero, in vigore dal 1° gen. 1981 (RS 981).

134 Introdotta dall'art. 1 della LF del 21 dic. 1995 (RU 1996 1158). Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

135 Introdotta dal n. I 2 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).

136 Introdotto dal n. 4 dell'appendice alla LF del 3 feb. 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare, in vigore dal 1° gen. 1996 (RS 510.10).

137 Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. della LF del 6 ott. 1995 sul servizio civile sostitutivo, in vigore dal 1° ott. 1996 (RS 151.1).

138 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992 (RU 1992 288; RS 173.110.0 art. 1 cpv. 1; FF 1991 II 413).

139 Nuovo testo giusta l'art. 52 n. 2 della L del 5 ott. 1979 sull'asilo, in vigore dal 1° gen. 1981 [RU 1980 1718].

2. per la materia

Autorità giudiziarie federali 38

173.110

4. l'espulsione fondata sull'articolo 70 della Costituzione federale140 e il rinvio; 5.141 le decisioni sull'ammissione provvisoria di stranieri; c. in materia di cittadinanza svizzera: la concessione o il rifiuto della naturalizzazione ordinaria; d. in materia di difesa nazionale, militare o civile, nonché di servizio civile:142 1. le decisioni in affari di carattere non pecuniario concer-

nenti il servizio militare e il servizio della protezione civile; 2. le decisioni degli organi di stima nel senso dell'articolo 46 lettera c della legge federale del 20 dicembre 1968143 sulla procedura amministrativa; 3. le decisioni sulla protezione degli impianti militari e contro le misure prese nell'esercizio della sorveglianza degli sbarramenti;

4.144 le decisioni in affari concernenti il servizio civile; 5.145 le decisioni concernenti la gratuità dell'equipaggiamento dei militari.

e.146 in materia di rapporti di lavoro del personale federale: decisioni in virtù della legge sul personale federale del 24 marzo 2000147, ad eccezione delle decisioni relative alla risoluzione del rapporto di lavoro; f.148 le decisioni in materia di procedimento penale, salvo quelle concernenti il rifiuto dell'autorizzazione a procedere contro agenti della Confederazione e, nella misura in cui il diritto federale non disponga altrimenti, quelle concernenti l'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale; g. le decisioni in materia di vigilanza sulle autorità di tutela; 140 [CS 1 3]. A queste disposizioni corrispondono ora gli art. 121 e 185 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).

141 Introdotto dal n. II della LF del 20 giu. 1986, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1987 1665 1668; FF 1986 I 1).

142 Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. della LF del 6 ott. 1995 sul servizio civile sostitutivo, in vigore dal 1° ott. 1996 (RS 151.1).

143 RS 172.021 144 Introdotto dal n. 2 dell'all. della LF del 6 ott. 1995 sul servizio civile sostitutivo, in vigore dal 1° ott. 1996 (RS 151.1).

145 Introdotto dal n. I 2 della LF dell'8 ott. 1999 concernente la soppressione delle Assise federali, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 416 418; FF 1999 6784).

146 Nuovo testo giusta l'art. 40 n. 3 della LF del 24 mar. 2000 sul personale federale, in vigore per le FFS dal 1° gen. 2001 e dal 1° gen. 2002 per l'Amministrazione federale e per la Posta (RS 172.220.1).

147 RS

172.220.1

148 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992 (RU 1992 288; RS 173.110.0 art. 1 cpv. 1; FF 1991 II 413).

Organizzazione giudiziaria 39

173.110

h. in materia di dazi: le decisioni sulla loro imposizione, in quanto essa dipenda dalla classificazione tariffaria o dalla determinazione del peso; i.

in materia di brevetti d'invenzione: le decisioni nell'ambito dell'esame preventivo; k.149 in materia di scuole: 1. il riconoscimento o il rifiuto di riconoscere certificati svizzeri di maturità; 2. il riconoscimento, il rifiuto di riconoscere o la revoca del riconoscimento di scuole svizzere all'estero; l.

in materia di circolazione stradale: 1. ...150 2. le decisioni sulla classificazione dei veicoli; 3. le decisioni disapprovanti la costruzione o l'equipaggiamento dei veicoli a motore;

m.151 in materia d'agricoltura: 1. le decisioni concernenti la riduzione della durata dell'affitto, l'affitto particella per particella, l'affitto complementare e l'ammontare del fitto;

2.152 le decisioni concernenti il contingentamento lattiero; n.153 in materia di protezione delle novità vegetali: le decisioni relative all'ammissibilità della protezione di varietà vegetali; o.154 in materia di navigazione marittima: le decisioni concernenti il nome, l'idoneità alla navigazione, la sicurezza e l'equipaggiamento di una nave svizzera o di una nave di diporto svizzera; p.155 in materia di diritti politici: i ricorsi su votazioni ed elezioni; 149 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992 (RU 1992 288; RS 173.110.0 art. 1 cpv. 1; FF 1991 II 413).

150 Abrogato dal n. II della LF del 14 dic. 2001 (RU 2002 2767; FF 1999 3837).

151 Introdotta dall'art. 18 della LF del 27 giu. 1969 sul disciplinamento del mercato caseario [RU 1969 1067]. Nuovo testo giusta l'art. 59 n. 1 della LF del 4 ott. 1985 sull'affitto agricolo, in vigore dal 20 ott. 1986 (RS 221.213.2).

152 Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. della LF del 29 apr. 1998 sull'agricoltura, in vigore dal 1° gen. 1999 (RS 910.1).

153 Introdotta dall'art. 52 n. 2 della LF del 20 mar. 1975 sulla protezione delle novità vegetali, in vigore dal 1° giu. 1977 (RS 232.16).

154 Introdotta dal n. III della LF del 17 dic. 1976 che modifica la L sulla navigazione marittima, in vigore dal 1° ago. 1977 (RU 1977 1323 1327; FF 1976 II 1165).

155 Introdotta dall'art. 88 n. 3 della LF del 17 dic. 1976 sui diritti politici, in vigore dal 1° lug. 1978 (RS 161.1).

Autorità giudiziarie federali 40

173.110

q.156 in materia di promovimento culturale: 1. le decisioni sulle domande di sussidio alla Fondazione Pro Helvetia;

2. le decisioni nel settore della promozione della cinematografia.

r. ...

s.157 le decisioni in materia di promovimento della ricerca, nella misura in cui il diritto federale preveda che il Consiglio federale giudichi come istanza unica; t.158 in materia di protezione dell'ambiente: le decisioni del Consiglio federale sullo smaltimento dei rifiuti u.159 in materia di energia nucleare: 1. le decisioni su autorizzazioni di massima concernenti impianti nucleari,

2. le decisioni sulla chiusura di depositi in strati geologici profondi,

3. le decisioni sull'esigenza del nullaosta o sulla modifica di una licenza o una decisione, 4. le decisioni sull'approvazione di un piano di accantonamento per i costi di smaltimento risultanti dalla messa fuori esercizio degli impianti nucleari,

5. i

nullaosta.

v.160 in materia di formazione professionale: le decisioni concernenti l'ammissione a esami e corsi e le decisioni sul risultato di esami.

w.161 in materia di protezione dei marchi: le decisioni nell'ambito della procedura di opposizione; 156 Introdotta dal n. II della LF del 10 ott. 1980 che modifica la LF conc. la Fondazione «Pro Helvetia» (RU 1981 821 822; FF 1980 II 109). Nuovo testo giusta l'art. 36 n. 1 della LF del 14 dic. 2001 sul cinema, in vigore dal 1° ago. 2002 (RS 443.1).

157 Introdotta dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992 (RU 1992 288; RS 173.110.0 art. 1 cpv. 1; FF 1991 II 413).

158 Introdotta dal n. I della LF del 4 ott. 1991 (RU 1992 288; FF 1991 II 413).

Nuovo testo giusta il n. 6 dell'all. alla LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155 1176; FF 1993 II 1213).

159 Introdotta dal n. I della LF del 4 ott. 1991 (RU 1992 288; FF 1991 II 413). Nuovo testo giusta il n. II 1 dell'all. alla LF del 21 mar. 2003 sull'energia nucleare, in vigore dal 1° feb. 2005 (RS 732.1; RU 2004 5391).

160 Introdotta dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992 (RU 1992 288; RS 173.110.0 art. 1 cpv. 1; FF 1991 II 413).

161 Introdotto dall'art. 75 n. 1 della LF del 28 ago. 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza, in vigore dal 1° apr. 1993 (RS 232.11).

Organizzazione giudiziaria 41

173.110

x.162 decisioni in materia di acquisti pubblici; y.163 decisioni in materia di promozione delle esportazioni.

2


Il capoverso 1 non si applica: a. alle decisioni nell'ambito della protezione dei dati; b. alle decisioni concernenti la parità dei sessi nell'ambito dei rapporti di lavoro del personale federale; c.164 alle autorizzazioni per costruzioni e impianti nucleari.165 Art. 101
Il ricorso di diritto amministrativo non è nemmeno ammissibile contro: a. le decisioni incidentali e le decisioni su ricorso per denegata o ritardata giustizia, se il ricorso di diritto amministrativo non è ammissibile contro la decisione finale; b. le decisioni sulle spese processuali e ripetibili, se il ricorso di diritto amministrativo non è ammissibile nel merito; c. le misure esecutive di una decisione; d.166 le decisioni sulla revoca totale o parziale di decisioni contro le quali il ricorso di diritto amministrativo non è ammissibile, salvo quelle sulla revoca di decisioni attributive di vantaggi giusta gli articoli 99 lettere c-f ed h e 100 lettera b numero 3, lettere c ed e numero 1, lettera k numero 1 e lettere l e v.


Art. 102

Per il rimanente, il ricorso di diritto amministrativo non è ammissibile
se è data la possibilità: a. dell'azione di diritto amministrativo, conformemente all'articolo 116, o di ogni altra azione o ricorso davanti al Tribunale federale, salvo il ricorso di diritto pubblico;

162 Introdotta dall'art. 36 della LF del 16 dic. 1994 sugli acquisti pubblici, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 508 517; FF 1994 IV 923).

163 Introdotta dall'art. 11 cpv. 2 della LF del 6 ott. 2000 sulla promozione delle esportazioni, in vigore dal 1° mar. 2001 (RS 946.14).

164 Inserito dalla Commissione di redazione dell'AF [art. 33 LRC - RU 1974 1051].

165 Introdotto dal n. 4 dell'appendice alla LF del 3 feb. 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (RS 510.10). Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. della LF del 24 mar. 1995 sulla parità dei sessi, in vigore dal 1° lug. 1996 (RU 1996 1498 1503; FF 1993 I 987).

166 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992 (RU 1992 288; RS 173.110.0 art. 1 cpv. 1; FF 1991 II 413).

3. per la natura

procedurale della

decisione

4. per la

sussidiarietà

Autorità giudiziarie federali 42

173.110

b. del ricorso o dell'azione di diritto amministrativo davanti al Tribunale federale delle assicurazioni, conformemente agli articoli 128 e seguenti; c. ...167 d. di ogni altro ricorso o opposizione preliminari.


Art. 103

Ha diritto di ricorrere: a. chiunque è toccato dalla decisione impugnata ed ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa;

b. il Dipartimento competente o, se è previsto dal diritto federale, la divisione competente dell'amministrazione federale contro la decisione di una commissione federale di ricorso, di una commissione arbitrale federale, dell'ultima istanza cantonale o di un'istanza inferiore nel senso dell'articolo 98 lettera h; queste devono comunicare senza indugio e gratuitamente alle autorità federali, aventi il diritto di ricorrere, tutte le decisioni, contro le quali il ricorso di diritto amministrativo è ammissibile; c. ogni altra persona, organismo o autorità, cui la legislazione federale conferisce il diritto di ricorrere.


Art. 104

Il ricorrente può far valere: a. la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento; b. l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti, riservato l'articolo 105 capoverso 2; c.168 l'inadeguatezza: 1. di decisioni di prima istanza concernenti la determinazione di contribuzioni o di indennità di diritto pubblico;

2. ...169 3. altre decisioni, qualora il diritto federale preveda tra i motivi di ricorso l'inadeguatezza.

167 Abrogata dal n. I 2 della LF dell'8 ott. 1999 concernente la soppressione delle Assise federali (RU 2000 416; FF 1999 6784).

168 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992 (RU 1992 288; RS 173.110.0 art. 1 cpv. 1; FF 1991 II 413).

169 Abrogato dall'art. 40 n. 3 della LF del 24 mar. 2000 sul personale federale (RS 172.220.1).

IV. Procedura 1. Diritto di ricorrere

2. Motivi di

ricorso

Organizzazione giudiziaria 43

173.110


Art. 105

1 Il Tribunale federale può verificare d'ufficio gli accertamenti di fatto.

2

L'accertamento dei fatti vincola il Tribunale federale, se l'istanza inferiore è un'autorità giudiziaria e i fatti non risultino manifestamente inesatti o incompleti oppure siano stati accertati violando norme essenziali di procedura.170

Art. 106

1 Il ricorso dev'essere depositato presso il Tribunale federale entro trenta giorni o, se si tratta di un ricorso contro una decisione incidentale, entro dieci giorni dalla notificazione della decisione; se si tratta di decisioni del governo cantonale sul diritto di voto in materia federale, il termine di ricorso è di cinque giorni.171 2 La parte può interporre ricorso in ogni tempo contro l'ingiustificato rifiuto o ritardo di statuire.


Art. 107

1 Il termine è reputato osservato anche quando il ricorso è indirizzato in tempo utile a un'autorità incompetente.

2

L'autorità incompetente trasmette il ricorso immediatamente al Tribunale federale.

3

Una notificazione irregolare, in particolare la mancata, incompleta o inesatta indicazione del rimedio giuridico, non può cagionare alcun pregiudizio alle parti.


Art. 108

1 L'atto di ricorso dev'essere depositato presso il Tribunale federale almeno in due esemplari: deve esserlo almeno in tre esemplari, se il ricorso è diretto contro la decisione di una commissione federale di ricorso, di una commissione federale arbitrale, di un ultima istanza cantonale o di un'autorità inferiore nel senso dell'articolo 98 lettera h.

2

Esso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente.

3

Se gli allegati mancano o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifesta170 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992

(RU 1992 288; RS 173.110.0 art. 1 cpv. 1; FF 1991 II 413).

171 Nuovo testo giusta l'art. 88 n. 3 della LF del 17 dic. 1976 sui diritti politici, in vigore dal 1° lug. 1978 (RS 161.1).

3. Accertamenti

di fatto

4. Termine di

ricorso a. Principio b. Casi speciali

5. Atto di ricorso

Autorità giudiziarie federali 44

173.110

mente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi, con la comminatoria d'inammissibilità.


Art. 109


172



Art. 110

1 Il Tribunale federale, se ordina uno scambio di scritti, comunica l'atto di ricorso all'istanza inferiore e a eventuali altre parti o interessati.173 se la decisione impugnata è stata presa da una commissione federale di ricorso, da una commissione federale arbitrale, da un'ultima istanza cantonale o da una istanza inferiore nel senso dell'articolo 98 lettera h, il Tribunale federale comunica il ricorso anche all'autorità amministrativa federale, che, in virtù dell'articolo 103 lettera b, avrebbe avuto il diritto di ricorrere.

2

Nel contempo, esso assegna un termine per la risposta e invita l'istanza inferiore a produrre gli atti entro tale termine. Può chiedere il parere dell'autorità amministrativa federale che avrebbe avuto diritto di ricorrere secondo l'articolo 103 lettera b.174 3 Esso invita l'ultima istanza cantonale a rispondere anche quando la decisione di questa istanza è stata dapprima giudicata su ricorso da un'autorità federale inferiore e che il ricorrente impugna con ricorso di diritto amministrativo la decisione di questa autorità.

4

Un ulteriore scambio di scritti ha luogo solo eccezionalmente.


Art. 111

1 Il ricorso contro una decisione, che obbliga a una prestazione pecuniaria, ha effetto sospensivo.

2

Il ricorso contro un'altra decisione ha effetto sospensivo solo se il presidente della Corte giudicante lo accorda, d'ufficio o su domanda di una parte; sono riservate le disposizioni contrarie del diritto federale.175 172 Abrogato dal n. I della LF del 4 ott. 1991 (RU 1992 288; FF 1991 II 413).

173 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992 (RU 1992 288; RS 173.110.0 art. 1 cpv. 1; FF 1991 II 413).

174 Per. introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2719 2724; FF 1999 8431 8512).

175 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 1978, in vigore dal 1° feb. 1979 (RU 1979 42 45; FF 1978 I 1165).

6. ...

7. Scambio di

scritti

8. Effetto

sospensivo

Organizzazione giudiziaria 45

173.110


Art. 112

176 Il presidente può ordinare un dibattimento.


Art. 113

Alla procedura sino alla sentenza sono inoltre applicabili per analogia
gli articoli 94, 95 e 96 capoversi 2 e 3.


Art. 114

1 Il Tribunale federale non può scostarsi dalle conclusioni delle parti, a loro vantaggio o pregiudizio, salvo in materia di contribuzioni pubbliche per violazione del diritto federale o per accertamento inesatto o incompleto dei fatti; esso non è vincolato dai motivi che le parti invocano.

2

Se annulla la decisione impugnata, il Tribunale federale giudica esso medesimo nel merito o rimanda la causa per nuova decisione alla precedente istanza; se questa ha giudicato come istanza di ricorso, il Tribunale federale può rimandarla alla prima istanza.

3

Se reputa ingiustificato lo scioglimento disciplinare del rapporto di servizio di un agente federale, il Tribunale federale può, senza essere vincolato dalle conclusioni delle parti, assegnare al ricorrente una equa indennità a carico della Confederazione, invece di annullare o modificare la decisione impugnata.

4

Il Tribunale federale comunica la sua sentenza alle parti e agli altri interessati invitati a rispondere al ricorso.


Art. 115

1 La procedura di ricorso di diritto amministrativo contro le decisioni delle commissioni federali di stima è regolata dagli articoli 104 a 109 della presente legge.177 2 Per il rimanente, sono applicabili gli articoli 77 a 87 e 116178 della legge federale del 20 giugno 1930179 sull'espropriazione.

3

L'articolo 116 della legge sull'espropriazione180 è pure applicabile ai ricorsi di diritto amministrativo contro le decisioni di altre autorità in materia d'espropriazione.

176 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992 (RU 1992 288; RS 173.110.0 art. 1 cpv. 1; FF 1991 II 413).

177 Ora: è regolata dagli articoli 104 a 109 della presente L, in quanto la LF del 20 giu. 1930 sulla espropriazione non stabilisca altrimenti (art. 77 cpv. 2 di tale L, nel testo del 18 mar. 1971 - RS 711).

178 Ora: gli articoli 77 a 82, 86 e 116.

179 RS 711

180 RS 711

9. Dibattimento

10. Altre norme

di procedura

11. Sentenza

12. Disposizioni

speciali di

procedura per

l'espropriazione

Autorità giudiziarie federali 46

173.110

Capo secondo: Del tribunale federale giurisdizione unica

Art. 116

181 Il Tribunale federale giudica come istanza unica, riservato l'articolo 117, le contestazioni fondate sul diritto amministrativo federale concernenti: a. i rapporti tra Confederazione e Cantoni, salvo quelle in materia di approvazione di atti legislativi;

b. i rapporti tra Cantoni; c. le pretese di risarcimento risultanti dall'attività ufficiale di persone di cui all'articolo 1 capoverso 1 lettere a-c della legge del 14 marzo 1958182 sulla responsabilità; d.183 le convenzioni tra la Confederazione e la Banca nazionale svizzera secondo gli articoli 11 (servizi bancari) e 31 (distribuzione dell'utile) della legge del 3 ottobre 2003184 sulla Banca nazionale.


Art. 117

L'azione di diritto amministrativo non è ammissibile quando: a.185 è data l'azione di diritto civile o di diritto pubblico conformemente agli articoli 41 o 83;

a.bis186 è dato ricorso per riforma in virtù dell'articolo 45 lettera c; b. è data l'azione di diritto amministrativo davanti al Tribunale federale delle assicurazioni; c.187 la trattazione della vertenza spetta, secondo altre leggi federali, a un'autorità nel senso dell'articolo 98 lettere b-h; le decisioni di questa autorità sono impugnabili, in ultima istanza, con ricorso di diritto amministrativo.

181 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1992 288; RS 173.110.01 art. 1; FF 1991 II 413) 182 RS 170.32

183 Introdotto dal n. II 1 dell'all. alla L sulla Banca nazionale del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° mag. 2004 (RS 951.11).

184 RS

951.11

185 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2719 2724; FF 1999 8431 8512).

186 Introdotta dall'art. 36 n. 1 della L del 18 mar. 1983 sulla responsabilità civile in materia nucleare, in vigore dal 1o gen. 1984 (RS 732.44).

187 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1992 288; RS 173.110.01 art. 1; FF 1991 II 413) I. Ammissibilità

dell'azione di

diritto

amministrativo

II.

Inammissibilità

dell'azione di

diritto

amministrativo

Organizzazione giudiziaria 47

173.110


Art. 118


188



Art. 119

1 Il dipartimento competente o, in quanto sia previsto dal diritto federale, la divisione competente dell'amministrazione federale rappresenta la Confederazione nelle azioni di diritto amministrativo presentate dalla Confederazione o contro di essa.189 2

Nelle contestazioni di carattere pecuniario, le autorità menzionate nel capoverso 1 possono delegare la rappresentanza all'Amministrazione federale delle finanze.

3

Se l'azione è presentata contro la Confederazione, senza che la pretesa sia stata preventivamente sottoposta all'autorità competente nel senso del capoverso 1, e questa in seguito la riconosca, è applicabile l'articolo 156 capoverso 6.


Art. 120

190 Nel rimanente, sono applicabili per analogia l'articolo 105 capoverso 1 della presente legge e gli articoli 3 a 85 della legge federale del 4 dicembre 1947191 sulla procedura civile federale.

Capo terzo:


Delle contestazioni amministrative in materia cantonale Art. 121
Le contestazioni amministrative in materia cantonale deferite al Tribunale federale in virtù dell'articolo 114bis capoverso 4 della Costituzione federale192 sono giudicate secondo la procedura da seguire dal Tribunale federale come giurisdizione di ricorso o giurisdizione unica nelle cause amministrative, salvo che l'Assemblea federale disponga diversamente.

188 Abrogato dal n. I della LF del 4 ott. 1991 (RU 1992 288; FF 1991 II 413).

189 Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. alla LF del 20 mar. 1998 sulle ferrovie federali svizzere, in vigore dal 1° gen. 1999 (RS 742.31).

190 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992 (RU 1992 288; RS 173.110.0 art. 1 cpv. 1; FF 1991 II 413).

191 RS 273

192 [CS 1 3]. A questa disposizione corrisponde ora l'art. 190 cpv. 2 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).

III. ...

IV. Procedura 1. Rappresentanza della

Confederazione

2. Disposizioni

completive di

procedura

Autorità giudiziarie federali 48

173.110


Titolo sesto: Del Tribunale federale delle assicurazioni193 Art. 122
Il Tribunale federale delle assicurazioni funge da Corte delle assicurazioni sociali del Tribunale federale, organizzata in modo autonomo.


Art. 123

1 Il Tribunale federale delle assicurazioni si compone di 9-11 giudici e di 9-11 supplenti.194 2 Gli articoli da 1 a 5 sono applicabili per analogia alla nomina dei giudici e dei supplenti, l'articolo 6 alla nomina del presidente e del vicepresidente.195 3 Il Tribunale federale delle assicurazioni nomina i suoi cancellieri e segretari; l'articolo 7 è applicabile per analogia.


Art. 124

Il Tribunale federale delle assicurazioni ha la sua sede a Lucerna.


Art. 125

196 Il Tribunale federale delle assicurazioni si organizza inoltre applicando per analogia gli articoli 8, 9 capoversi 1-3 capoversi 1-3 e 7, 10, 11, 13 capoversi 1-3 e 5, 14, 15 capoversi 1 e 2, 16 a 18, 19 capoverso 2, 20-26 e 28.197 L'articolo 17 capoverso 2 è pure applicabile ai dibattimenti, alle deliberazioni e votazioni del Tribunale federale delle assicurazioni, in quanto giudichi su prestazioni o premi assicurativi.


Art. 126
Le disposizioni di altri atti legislativi che regolano la posizione giuridica dei giudici e supplenti del Tribunale federale, dei suoi cancellieri, dei suoi segretari e delle altre persone al suo servizio, sono applicabili per analogia alle corrispondenti persone al servizio del Tribunale federale delle assicurazioni; rimangono riservate le disposizioni speciali sull'onorario del suo presidente.

193 Nuovo testo del presente tit. (art. 122 a 135) giusta il n. I della LF del 20 dic. 1968, in vigore dal 1° ott. 1969 (RU 1969 784 805; FF 1965 II 1029).

194 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2719 2724; FF 1999 8431 8512).

195 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992 (RU 1992 288; RS 173.110.0 art. 1 cpv. 1; FF 1991 II 413).

196 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 1978, in vigore dal 1° feb. 1979 (RU 1979 42 45; FF 1978 II 1165).

197 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992 (RU 1992 288; RS 173.110.0 art. 1 cpv. 1; FF 1991 II 413).

I. Organizzazione 1. Principio

2. Composizione

e nomina

3. Sede

4. Disposizioni

completive a. Applicabilità della presente

legge

b. Applicabilità

di altri atti

legislativi

Organizzazione giudiziaria 49

173.110


Art. 127

1 ...198

2

L'articolo 16 è pure applicabile alle relazioni tra il Tribunale federale delle assicurazioni e il Tribunale federale.

3

Il Tribunale federale delle assicurazioni e le Corti di diritto pubblico del Tribunale federale procedono periodicamente ad uno scambio di opinioni su altri quesiti di comune interesse.199 4 Inoltre, i due tribunali si comunicano vicendevolmente e senza ritardo le sentenze su questioni giuridiche da loro definite di comune interesse.

5

Il Tribunale federale delle assicurazioni pubblica le sue sentenze fondamentali nell'ambito della raccolta ufficiale delle sentenze del Tribunale federale.


Art. 128

200 Il Tribunale federale delle assicurazioni giudica in ultima istanza i ricorsi di diritto amministrativo contro le decisioni nel senso degli articoli 97, 98 lettere b-h e 98a in materia di assicurazioni sociali.


Art. 129

1 Il ricorso di diritto amministrativo non è ammissibile contro decisioni concernenti:

a. l'approvazione di atti legislativi; b. le tariffe;

c. l'assegnazione o il rifiuto di liberalità pecuniarie al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto, eccettuate le decisioni sulla moratoria o sul condono di premi d'assicurazione;

d. istruzioni a casse o altri organi dell'assicurazione sociale; e.201 la garanzia delle cure nell'assicurazione contro le malattie; f.

il premio di base nell'assicurazione contro la disoccupazione.

2

Il ricorso di diritto amministrativo non è inoltre ammissibile contro decisioni nel senso dell'articolo 101 lettere a a c.

198 Abrogato dal n. I della LF del 4 ott. 1991 (RU 1992 288; FF 1991 II 413).

199 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 1978, in vigore dal 1° feb. 1979 (RU 1979 42 45; FF 1978 I 1165).

200 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992 (RU 1992 288; RS 173.110.0 art. 1 cpv. 1; FF 1991 II 413).

201 Nuovo testo giusta il n. 13 dell'all. alla LF del 20 mar. 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni, in vigore dal 1° gen. 1984 (RS 832.20, 832.201 art. 1 cpv. 1).

c. Relazioni con

il Tribunale

federale

II. Competenza 1. Come istanza di ricorso a. Principio b. Inammissibilità del ricorso di

diritto

amministrativo

Autorità giudiziarie federali 50

173.110

3

Nel rimanente, il ricorso di diritto amministrativo non è ammissibile nel caso dell'articolo 102 lettere a, c e d.


Art. 130

202 Il Tribunale federale delle assicurazioni giudica in istanza unica azioni di diritto amministrativo nel senso dell'articolo 116 in materia di assicurazioni sociali.


Art. 131
L'azione di diritto amministrativo non è ammissibile nel caso dell'articolo 117 lettere a e c; nel caso della lettera c, è ammissibile il ricorso di diritto amministrativo.


Art. 132

1 Alla procedura del ricorso di diritto amministrativo sono applicabili gli articoli 103 a 114: gli articoli 104, 105 e 114 tuttavia, in quanto la decisione impugnata concerna l'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, con le deroghe seguenti: a. il ricorrente può pure invocare l'inadeguatezza della decisione impugnata;

b. l'accertamento dei fatti non vincola in alcun caso il Tribunale federale delle assicurazioni; c. il Tribunale federale delle assicurazioni può scostarsi dalle conclusioni delle parti, a loro vantaggio o pregiudizio.

2

Le deroghe di cui al capoverso 1 non valgono se la decisione impugnata concerne prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità.203


Art. 133

Alla procedura dell'azione di diritto amministrativo sono applicabili
gli articoli 119 e 120.


Art. 134

204 Nella procedura di ricorso in materia d'assegnazione o di rifiuto di
prestazioni assicurative il Tribunale federale delle assicurazioni non può, di regola, addossare alle parti le spese processuali. Sono eccettua202 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994

(RU 1992 288; RS 173.110.01 art. 1; FF 1991 II 413) 203 Introdotto dal n. III della LF del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° lug. 2006 (RU 2006 2003 2006; FF 2005 2751).

204 Nuovo testo giusta il n. III della LF del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° lug. 2006 (RU 2006 2003 2006; FF 2005 2751).

2. Come istanza

unica a. Principio

b. Inammissibilità dell'azione

di diritto amministrativo

III. Procedura 1. Ricorso di diritto

amministrativo

2. Azione di

diritto

amministrativo

3. Spese

Organizzazione giudiziaria 51

173.110

te le controversie in materia di prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità.


Art. 135
Nel rimanente, alla procedura del Tribunale federale delle assicurazioni si applicano gli articoli 29 a 40 e 136 a 162.

Titolo settimo: Della revisione e dell'interpretazione205

Art. 136

La revisione d'una sentenza del Tribunale federale è ammissibile: a. quando sono state violate le norme della presente legge sulla composizione del Tribunale o l'articolo 57 sui casi nei quali si soprassiede ad una sentenza, come pure nel caso previsto nell'articolo 28; b. quando il Tribunale ha aggiudicato a una parte sia più di quanto essa abbia domandato, sia altra cosa senza che una speciale norma legale lo consenta, sia meno di quanto la controparte abbia riconosciuto;

c. quando non è stato deciso su singole conclusioni; d. quando il Tribunale, per svista, non ha apprezzato fatti rilevanti che risultano dagli atti.


Art. 137

1 La revisione di una sentenza del Tribunale federale è inoltre ammissibile:

a. quando da un procedimento penale risulta che un crimine o un delitto ha influito sulla sentenza a pregiudizio dell'istante, anche se una condanna non fu pronunciata. Se il procedimento penale non è possibile, la prova può essere fatta in altro modo; b. quando l'istante, dopo la sentenza, ha conoscenza di fatti nuovi rilevanti o trova prove decisive che non aveva potuto fornire nella procedura precedente.


Art. 138

La revisione d'una sentenza del Tribunale federale che conferma una
decisione cantonale non può più essere chiesta per un motivo che fu scoperto già prima dell'emanazione della sentenza del Tribunale fede205 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 dic. 1968, in vigore dal 1° ott. 1969

(RU 1969 784 805; FF 1965 II 1029).

4. Disposizioni

completive

Motivi di

revisione a. Vizi di procedura

b. Fatti nuovi

Motivi cantonali

di revisione

Autorità giudiziarie federali 52

173.110

rale, e che avrebbe potuto dar luogo alla procedura cantonale di revisione.


Art. 139

206 La legge federale del 15 giugno 1934207 sulla procedura penale è applicabile alla revisione delle sentenze emanate dalle autorità giudiziarie penali della Confederazione sull'azione penale.

a208 1 La domanda di revisione di una decisione del Tribunale federale o di una istanza inferiore è ammissibile quando la Corte europea dei diritti dell'uomo o il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ha accolto un ricorso individuale per violazione della Convenzione del 4 novembre 1950209 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali o dei suoi protocolli e la riparazione è possibile soltanto mediante una revisione.

2

Il Tribunale federale, se accerta che la revisione è necessaria ma che è di competenza di un'istanza inferiore, rimette il caso a quest'ultima per lo svolgimento della procedura di revisione.

3

L'autorità inferiore cantonale deve entrare nel merito della domanda di revisione anche se il diritto cantonale non prevede questo motivo di revisione.


Art. 140
La domanda di revisione deve specificare il motivo invocato e giustificare che è fatto valere in tempo utile, adducendo i mezzi di prova; essa deve inoltre indicare la modificazione della sentenza e la restituzione che sono chieste.


Art. 141

1 La domanda di revisione dev'essere depositata presso il Tribunale federale, a pena di perenzione: a. per i casi previsti nell'articolo 136, entro trenta giorni dal ricevimento del testo della sentenza;

206 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992 (RU 1992 288; RS 173.110.0 art. 1 cpv. 1; FF 1991 II 413).

207 RS 312.0 208 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992 (RU 1992 288; RS 173.110.0 art. 1 cpv. 1; FF 1991 II 413).

209 RS 0.101 Riserva della

legge federale

sulla procedura

penale

Violazione della

Convenzione

europea dei

diritti dell'uomo

Domanda di

revisione

Procedura a. Termine

Organizzazione giudiziaria 53

173.110

b. per i casi previsti nell'articolo 137, entro novanta giorni dalla scoperta del motivo di revisione, non prima però del ricevimento del testo della sentenza del Tribunale federale o della chiusura del procedimento penale; c.210 per i casi previsti nell'articolo 139a, entro 90 giorni dal momento in cui l'Ufficio federale di giustizia ha notificato alle parti la decisione delle autorità europee.

2

Dopo dieci anni, la revisione non può più essere domandata che in caso di crimine o di delitto.


Art. 142
Durante la procedura, il Tribunale federale o il presidente può, esigendo, se è il caso, garanzie, sospendere l'esecuzione della sentenza impugnata e ordinare altri provvedimenti d'urgenza.


Art. 143

1 Se il tribunale considera all'unanimità la domanda di revisione inammissibile o infondata, può statuire senza deliberazione pubblica.

2

In caso diverso, la domanda è comunicata alla controparte, alla quale è assegnato un termine adeguato per rispondere ed è ingiunto di produrre gli atti.

3

Un ulteriore scambio di scritti o un dibattimento ha luogo solo eccezionalmente.

4

Se l'ammissibilità della domanda di revisione dipende dall'accertamento di fatti contestati, l'articolo 95 è applicabile per analogia.


Art. 144

1 Il Tribunale federale, se ammette il motivo di revisione, annulla la sentenza precedente e pronuncia di nuovo, anche sulla restituzione per quel che concerne il merito e le spese.

2

L'annullamento di una sentenza di rinvio della causa trae seco la nullità della sentenza finale che fu pronunciata dal giudice cantonale in seguito al rinvio.


Art. 145

1 Quando in una sentenza del Tribunale federale si riscontrino dispositivi oscuri o incompleti o ambigui, ovvero che si contraddicano o siano in contraddizione con i motivi, o quando nei dispositivi siano

210 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992 (RU 1992 288; RS 173.110.0 art. 1 cpv. 1; FF 1991 II 413).

b. Effetto

sospensivo

c. Altre norme

d. Sentenza di

revisione

Interpretazione

Autorità giudiziarie federali 54

173.110

incorsi errori di redazione o di calcolo, il Tribunale federale, a richiesta scritta di una delle parti, li interpreta o li rettifica.

2

L'interpretazione d'una sentenza di rinvio può essere domandata soltanto prima che il tribunale cantonale abbia pronunciato il suo giudizio finale.

3

Gli articoli 142 e 143 sono applicabili per analogia.

Titolo ottavo211: Delle indennità e spese giudiziarie Capo primo: Delle indennità

Art. 146

212 Le indennità da corrispondere ai giudici federali per le loro trasferte,
come pure quelle dovute ai supplenti, ai giudici istruttori in materia penale e ai loro segretari, sono fissate da un'ordinanza del Consiglio federale.


Art. 147

1 Il testimoni hanno diritto al rimborso delle spese indispensabili e ad una indennità adeguata per perdita di tempo. Il Tribunale federale può emanare a questo proposito norme generali.

2

Il Tribunale federale fissa secondo il suo libero apprezzamento l'indennità dei periti.


Art. 148

La rimunerazione del personale ausiliario del Tribunale (guardie e
altri) è fissata ogni volta dal Tribunale federale, che s'intenderà, ove occorra, con le autorità cantonali e avrà riguardo agli usi locali.

Capo secondo: Delle spese processuali e ripetibili

Art. 149

213 Le spese processuali e le spese ripetibili sono determinate dalle norme qui appresso. Sono salve nelle cause penali le disposizioni contrarie della legge federale del 15 giugno 1934214 sulla procedura penale.

211 Nuova numerazione giusta il n. I della LF del 20 dic. 1968, in vigore dal 1° ott. 1969 (RU 1969 784 805; FF 1965 II 1029).

212 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF dell'8 ott. 1999 concernente la soppressione delle Assise federali, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 505 511; FF 1999 6784).

213 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992 (RU 1992 288; RS 173.110.0 art. 1 cpv. 1; FF 1991 II 413).

Spese di viaggio

e diarie

Indennità ai

testimoni e ai

periti

Ausiliari del

Tribunale

Regola generale

Organizzazione giudiziaria 55

173.110


Art. 150

215 1 Chiunque adisce il Tribunale federale deve, su ordine del presidente, fornire garanzie per le spese presunte del processo (art. 153 e 153a).

Per motivi speciali, il Tribunale può dispensare interamente o parzialmente dalla prestazione di garanzie.216 2 Se una parte non ha domicilio fisso nella Svizzera o se è accertato che è insolvibile, le può essere ingiunto dal presidente o dal giudice d'istruzione, a domanda della controparte, di fornire garanzie per le spese ripetibili (art. 159 e 160).

3

Le garanzie devono essere depositate in contanti alla cassa del Tribunale federale.

4

Se le garanzie, a norma del capoverso 1 o 2 non sono fornite nel termine assegnato, la proposta della parte è dichiarata inammissibile.


Art. 151

1 Inoltre, ogni parte deve anticipare i disborsi che saranno causati dalle proprie domande durante la procedura, e proporzionalmente i disborsi che saranno causati dalle domande comuni o da atti ordinati d'ufficio dal Tribunale.

2

Se l'anticipazione non è fornita entro il termine stabilito, l'atto per cui essa è stata chiesta non è eseguito.


Art. 152

1 Il Tribunale federale dispensa, a domanda, una parte che si trova nel bisogno e le conclusioni della quale non sembrano dover avere esito sfavorevole, dal pagare le spese processuali e i disborsi, come pure dal fornire garanzie per le spese ripetibili. Sono eccettuati i casi di proroga di giurisdizione.

2

Se occorre, il Tribunale può far assistere questa parte da un avvocato; se essa non vince la causa o se non le è possibile riscuotere le spese ripetibili, gli onorari dell'avvocato sono fissati dal Tribunale conformemente alla tariffa prevista nell'articolo 160 e sopportati dalla cassa del Tribunale.

3

Quando la parte sia più tardi in grado di pagare, sarà tenuta alla rifusione verso la cassa del Tribunale.

214 RS 312.0 215 Vedi anche il n. 3 cpv. 2 delle disp. fin. della modificazione del 4 ott. 1991 alla fine della presente L.

216 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992 (RU 1992 288; RS 173.110.0 art. 1 cpv. 1; FF 1991 II 413).

Garanzie per

spese processuali

e ripetibili

Anticipazione

degli sborsi

Assistenza

giudiziaria

Autorità giudiziarie federali 56

173.110


Art. 153

217 1 Le spese processuali a carico delle parti comprendono la tassa giustizia, le spese per la traduzione in o da una lingua che non è lingua nazionale, le spese di perizia, le indennità ai testimoni e le spese di detenzione preventiva.

2

Nel caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare, in tutto o in parte, alla riscossione delle spese processuali.

a218 1 La tassa di giustizia è fissata in funzione del valore litigioso, dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti.

2

Essa oscilla:

a. tra 1000 e 100000 franchi, nelle cause giudicate dal Tribunale federale in istanza unica; b. tra 200 e 5000 franchi per i ricorsi di diritto pubblico e di diritto amministrativo senza interesse pecuniario;

c. tra 200 e 50000 franchi nelle altre cause.

3

Il Tribunale federale può aumentare tali importi, al massimo sino al doppio, qualora motivi particolari lo giustifichino.


Art. 154

219
In contestazioni di diritto pubblico, il Tribunale federale può prescindere, per motivi particolari ed eccezionalmente, dalla tassa di giustizia e dalle spese ripetibili, quando non si tratta di un procedimento civile né esiste un interesse pecuniario.


Art. 155

220 Per la liquidazione forzata e la procedura in materia di concordato o di comunione di creditori che riguardano una impresa ferroviaria o di navigazione, la tassa di giustizia è di 200 a 10000 franchi.

217 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992 (RU 1992 288; RS 173.110.0 art. 1 cpv. 1; FF 1991 II 413).

218 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992 (RU 1992 288; RS 173.110.0 art. 1 cpv. 1; FF 1991 II 413).

219 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF dell'8 ott. 1999 concernente la soppressione delle Assise federali, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 416 418; FF 1999 6784).

220 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 dic. 1968, in vigore dal 1° ott. 1969 (RU 1969 784 805; FF 1965 II 1029).

Spese

processuali a. In generale b. Tassa di

giustizia

c. Eccezioni in

materia di

contestazioni di

diritto pubblico

c. In materia di

ferrovie e di

navigazione

Organizzazione giudiziaria 57

173.110


Art. 156

1 Di regola, le spese processuali sono messe a carico della parte soccombente.

2

Sono generalmente dispensati dal pagamento delle spese processuali, la Confederazione, i Cantoni o i Comuni, quando senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o quando le loro decisioni in siffatte contestazioni sono oggetto di ricorso.

3

Quando nessuna delle parti ha interamente vinto la causa o quando la parte soccombente fu spinta in buona fede a petire, le spese possono essere ripartite proporzionalmente tra di esse.

4

...221

5

Quando, in materia disciplinare, il ricorso è ritirato o quando la decisione impugnata è riconosciuta giustificata, le spese processuali sono messe totalmente o parzialmente a carico del ricorrente, altrimenti le spese processuali sono sostenute dalla cassa del Tribunale.

6

Le spese inutili sono sostenute da chi le ha cagionate.

7

Salvo disposizione contraria, le spese processuali messe congiuntamente a carico di più persone sono sostenute tra di esse in parti eguali; la loro responsabilità rimane però solidale.


Art. 157
Quando il Tribunale federale modifica la sentenza di un'autorità inferiore, esso può ripartire diversamente l'onere delle spese della procedura anteriore.


Art. 158


222



Art. 159

1 Il Tribunale federale decide, statuendo sulla contestazione stessa, se e in quale misura le spese della parte vincente saranno sostenute da quella soccombente.

2

Di regola, quest'ultima è tenuta a rimborsare tutte le spese indispensabili causate dalla contestazione; nelle procedure di ricorso e di azione di diritto amministrativo, nessuna indennità per ripetibili è, di regola, assegnata alle autorità vincenti o agli organismi con compiti di diritto pubblico.223

221 Abrogato dal n. I della LF del 4 ott. 1991 (RU 1992 288; FF 1991 II 413).

222 Abrogato dall'art. 80 lett. b PA (RS 172.021).

223 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 dic. 1968, in vigore dal 1° ott. 1969 (RU 1969 784 805; FF 1965 II 1029).

Onere delle

spese processuali

davanti al

Tribunale

federale a. Spese del Tribunale

federale

b. Spese

cantonali

Spese ripetibili

Autorità giudiziarie federali 58

173.110

3

Quando la sentenza non dà interamente ragione a una parte o quando la parte soccombente fu spinta in buona fede a petire, le spese possono essere ripartite proporzionalmente tra le parti.

4

Quando la decisione disciplinare impugnata è dichiarata infondata, è assegnata al ricorrente un'indennità per spese ripetibili.

5

L'articolo 156 capoversi 6 e 7 è applicabile per analogia.224 6

Il Tribunale federale conferma, annulla o modifica, a seconda della sentenza nel merito, la decisione dell'autorità cantonale che ha condannato una delle parti a pagare spese ripetibili alla controparte. Può fissarle esso medesimo secondo la tariffa del Cantone, o delegarne la determinazione all'autorità cantonale competente.


Art. 160

L'importo delle spese ripetibili per la procedura davanti al Tribunale
federale, comprese quelle di patrocinio, è fissato da una tariffa stabilita dal Tribunale stesso.

Capo terzo: Onorari dei difensori

Art. 161

In caso di contestazione a proposito degli onorari dovuti da una parte al suo difensore per la procedura davanti al Tribunale federale, questo li fissa, senza dibattimento, dopo aver dato modo al difensore o alla parte di presentare le proprie osservazioni per iscritto.

Titolo nono:225 Disposizioni diverse, disposizioni finali e transitorie

Art. 162


226


Art. 163
La Regìa federale degli alcool è considerata come un servizio dell'amministrazione federale nel senso della presente legge.

224 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 dic. 1968, in vigore dal 1° ott. 1969 (RU 1969 784 805; FF 1965 II 1029).

225 Nuova numerazione giusta il n. I della LF del 20 dic. 1968, in vigore dal 1° ott. 1969 (RU 1969 784 805; FF 1965 II 1029).

226 Abrogato dal n. 3 dell'all. della LF del 16 dic. 1994 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

Importo delle

spese ripetibili

Regìa degli

alcool

Organizzazione giudiziaria 59

173.110


Art. 164


227


Art. 165
La legge di procedura civile federale del 22 novembre 1850228 è modificata come segue: I. Gli articoli 28, 64, 192 numero 2, e 193 assumono il tenore seguente: ...229

II. Gli articoli 43 capoverso 2, 66 periodo 2, e 182 sono abrogati.


Art. 166
L'articolo 23bis della legge federale del 26 marzo 1914230 sull'organizzazione dell'Amministrazione federale assume il tenore seguente: ...


Art. 167

L'articolo 55 della legge del 2 ottobre 1924231 sul servizio delle poste
assume il tenore seguente: ...


Art. 168

La legge federale del 15 giugno 1934232 sulla procedura penale è
modificata come segue: I. Gli articoli 1, 2, 12, 17, 24, 132 capoverso 1, 135, 213, 245 capoversi 2 e 4, e 264 assumono il tenore seguente: ...233

227 Abrogato dall'art. 80 lett. b PA (RS 172.021).

228 [RU II 75, III 182 art. 2 n. 10, 28 127 art. 227 cpv. 1 n. 5. RU 1948 421 art. 87 cpv. 2] 229 [RU 60 275] 230 [CS 1 247; RU 1969 755 art. 80 lett. a. RU 1979 114 art. 72 lett. a] 231 [CS 7 698; RU 1949 851, 1967 1527, 1969 1139, 1972 2500, 1974 1857 all. n. 17, 1975 2027, 1977 2117, 1979 1170, 1986 1974, 1993 3128 art. 22, 1995 5489.

RU 1997 2452 all. n. 1]. Questo articolo è ora abrogato; per quello quivi modificato vedi CS 7 698.

232 RS 312.0 233 Testo inserito nella L menzionata, salvo gli art. 1 cpv. 2 e 245 che hanno ora un nuovo tenore.

Modificazione a. Della procedura civile

federale

b. Dell'organizzazione dell'am-

ministrazione

federale

c. Della legge sul

servizio delle

poste

d. Della legge

sulla procedura

penale

Autorità giudiziarie federali 60

173.110

II. Il capo V della terza parte (art. 268 a 278) assume il tenore seguente: ...234


Art. 169

Tutte le disposizioni contrarie alla presente legge sono abrogate,
segnatamente: la legge federale del 22 marzo 1893235 sull'organizzazione giudiziaria federale, comprese le modificazioni che vi sono state introdotte più tardi, ad eccezione dell'articolo 197 che è mantenuto nel testo del decreto federale del 13 giugno 1928236; la legge federale dell'11 giugno 1928237 sulla giurisdizione amministrativa e disciplinare; l'articolo 23 della legge federale del 26 marzo 1914238 sull'organizzazione dell'Amministrazione federale e gli articoli 8, 62, 62bis e 63 della legge federale del 4 ottobre 1917239 sulle tasse di bollo rimangono però in vigore nel testo degli articoli 50 lettera a, e 51 della legge sulla giurisdizione amministrativa e disciplinare; il decreto federale del 21 giugno 1935240 per garantire la sicurezza della Confederazione; l'articolo 31 capoverso 4 della legge federale dell'11 aprile 1889241 sull'esecuzione e sul fallimento; l'articolo 38 della legge federale del 25 giugno 1891242 sui rapporti di diritto civile dei domiciliati e dei dimoranti; l'articolo 110 capoverso 2 della legge federale del 20 giugno 1930243 sull'espropriazione; l'ordinanza del Tribunale federale del 3 novembre 1910244 relativa alle regole da seguirsi nei ricorsi per esecuzione e fallimenti.


Art. 170

La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1945.

234 Testo inserito nella L menzionata, salvo gli art. 268, 271 cpv. 2, 275bis, 276 cpv. 3 e 278 nel frattempo modificati.

235 [RU 28 127 393, 37 802, 43 453 art. 80 cpv. 2, 44 749; RU 1969 755 art. 16 lett. c e in fine, disp. fin. mod. del 20 giu. 1947; CS 3 286 art. 342 cpv. 2 n. 4] 236 [RU 44 749, 1969 755 in fine, disp. fin. mod. del 20 giu. 1947] 237 [RU 44 821] 238 [CS 1 247; RU 1969 784 n. II cpv. 1 n. 3, 1979 114 art. 72 lett. a] 239 [CS 6 105; RU 1966 384 art. 68 n. 1. RU 1974 11 art. 53 cpv. 1 lett. a] 240 [RU 51 583, 54 799 art. 398 lett. p] 241 RS 281.1

242 [CS 2 723; RU 1972 2653 n. II 1, 1977 237 n. II 1, 1986 122 n. II 1.

RU 1988 1776 all. n. I lett. a] 243 RS 711. Tutto l'art. 110 fu abrogato (II cpv. 1 n. 10 disp. fin. mod. del 20 dic. 1968, in fine alla presente L). Ora tale articolo ha un nuovo testo.

244 [RU 26 1101] Disposizione

abrogativa

Attuazione

Organizzazione giudiziaria 61

173.110


Art. 171

1 Le disposizioni anteriori in materia di competenza e di procedura restano applicabili ai casi già pendenti davanti al Tribunale federale prima del 1° gennaio 1945 e a quelli per i quali il termine di ricorso ha cominciato a decorrere avanti il 1° gennaio 1945.

2

La revisione delle sentenze emanate dal Tribunale federale durante gli anni dal 1940 al 1944 ha luogo conformemente alle disposizioni nuove; in questi casi, la domanda di revisione è ammissibile sino al 31 marzo 1945, se essa è presentata per fatti nuovi rilevanti che l'istante ha scoperto avanti il 1° gennaio 1945.

Disposizioni finali della modificazione del 20 dicembre 1968245 II

1

All'entrata in vigore della presente legge, le seguenti disposizioni sono modificate o abrogate: 1. Decreto federale del 28 marzo 1917246 concernente l'organizzazione e la procedura del Tribunale federale delle assicurazioni, e atti completivi:

Abrogati 2. Legge federale del 18 giugno 1915247 di complemento della legge federale del 13 giugno 1911 sull'assicurazione contro le malattie e gli infortuni: Gli articoli 10 e 11 sono abrogati.

L'articolo 12 è modificato come segue: ...

3. Legge federale del 26 marzo 1914248 sull'organizzazione dell'amministrazione federale: L'articolo 23 capoverso 2 è completato come segue: ...

245 RU 1969 784; FF 1965 II 1029 246 [CS 3 571; RU 1949 II 1736 art. 9 cpv. 2; RU 1993 3043 art. 58] 247 [CS 8 310; RU 1969 784 n. II cpv. 1 n. 2. RU 1983 1968 art. 116 cpv. 1 lett. b] 248 [CS 1 247. RU 1997 2022 art. 72 lett. a] Disposizioni

transitorie

Autorità giudiziarie federali 62

173.110

4. Legge federale del 30 giugno 1927249 sull'ordinamento dei funzionari federali:

L'articolo

33250 è modificato come segue: ...

5. Legge federale del 26 marzo 1931251 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri: L'articolo

20252 è modificato come segue: ...

6. Legge federale del 28 settembre 1962253 sulla cinematografia: L'articolo 16 capoverso 2 è abrogato.

Gli articoli 17 e 20 capoverso 2 sono modificati come segue: ...

7. Decreto federale del 23 marzo 1961254 concernente l'autorizzazione per l'acquisto di fondi da parte di persone all'estero:

L'articolo 8 capoverso 1 è modificato come segue: ...

L'articolo 8 capoversi 2, 3 e 4 è abrogato.

8. Legge federale del 21 giugno 1932255 sulle bevande distillate (Legge sull'alcool);

L'articolo 47 capoverso 1 e gli articoli 49 e 50 sono modificati come segue256: ...

L'articolo 6 capo verso 4, l'articolo 40 capoverso 7257, l'articolo 64 capoverso 3 ultimo periodo e l'articolo 67 capoverso 3 ultimo periodo sono abrogati.

9. Legge federale del 23 giugno 1944258 su la concessione delle distillerie domestiche.

L'articolo 11 è abrogato.

249 RS 172.221.10 250 L'art. 33 ha ora un nuovo testo.

251 RS 142.20 252 L'art. 20 cpv. 1 ha ora un nuovo testo.

253 [RU 1962 1789, 1969 784 n. II cpv. 1 n. 6, 1970 509, 1974 1857 all. n. 4, 1975 1801, 1987 1579, 1991 857 all. n. 7, 1992 288 all. n. 18. RU 2002 1904 art. 35]

254 [RU 1961 213, 1965 1240, 1970 1195, 1974 83, 1977 1689 n. II, 1982 1914.

RU 1984 1148 art. 37 cpv. 1] 255 RS 680

256 Gli art. 47 e 49 hanno ora un nuovo testo e l'art. 50 è stato abrogato.

257 L'art. 40 ha ora un nuovo testo.

258 RS 680.1

Organizzazione giudiziaria 63

173.110

10. Legge federale del 20 giugno 1930259 sulla espropriazione: L'articolo 77 capoversi 1 a 3 e l'articolo 110 sono abrogati260.

2

Sono inoltre abrogate le altre disposizioni contrarie alla presente legge.

3

È riservato il numero III capoverso 3.

III

Consiglio federale stabilisce il giorno in cui la presente legge entra in vigore261.

2

Essa non è applicabile alle cause di diritto amministrativo pendenti davanti al Tribunale federale o al Tribunale federale delle assicurazioni alla data della sua entrata in vigore né ai ricorsi o altri rimedi giuridici presentati contro decisioni anteriori alla sua entrata in vigore.

3

Ai casi menzionati nel capoverso 2 rimangono applicabili le precedenti disposizioni di competenza e di procedura.

Disposizione finale della modificazione del 3 giugno 1978262 La presente modificazione non si applica ai membri dell'Assemblea
federale già nominati giudici supplenti al momento dell'entrata in vigore.

Disposizioni finali della modificazione del 4 ottobre 1991263 1. Disposizioni esecutive 1 I Cantoni emanano, entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, le disposizioni esecutive disciplinanti la competenza, l'organizzazione e la procedura delle ultime istanze cantonali secondo l'articolo 98a.

2

Sino alla promulgazione della legislazione esecutiva, i Cantoni possono, se necessario, emanare tali disposizioni provvisoriamente in forma di atti legislativi non sottoposti a referendum.

259 RS 711

260 Ora questi articoli hanno un nuovo testo.

261 Questa L è entrata in vigore il 1° ott. 1969 (RU 1969 805).

262 RU 1978 1450; FF 1977 II 1113 III 598 263 RU 1992 288; FF 1991 II 413

Autorità giudiziarie federali 64

173.110

3

Il Consiglio federale emana, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, le disposizioni esecutive concernenti: a. l'organizzazione e la procedura delle commissioni federali di ricorso e di arbitrato giusta gli articoli 71a-71c della legge federale del 20 dicembre 1968264 sulla procedura amministrativa; b. la competenza decisionale nei casi in cui l'azione di diritto amministrativo davanti al Tribunale federale o al Tribunale federale delle assicurazioni quale istanza unica era ammissibile secondo il diritto previgente, ma non lo è più giusta gli articoli 116 e 130. La competenza decisionale va trasferita a un'autorità federale competente secondo la materia, che sia direttamente o indirettamente un'istanza inferiore del Tribunale federale o del Tribunale federale delle assicurazioni.

Come istanze direttamente inferiori devono essere designate commissioni federali di ricorso o di arbitrato competenti secondo la materia. Sono salve le disposizioni di altre leggi federali che trasferiscono la competenza decisionale a un'autorità cantonale.

2. Abrogazione di disposizioni contrarie 1 Le disposizioni di diritto cantonale e federale contrarie alla presente legge sono abrogate con la sua entrata in vigore.

2

Sono eccettuate le disposizioni contrarie sulla competenza, l'organizzazione e la procedura delle autorità cantonali di ultima istanza, come anche sull'ammissibilità dell'azione di diritto amministrativo; esse rimangono in vigore sino al momento in cui i Cantoni e il Consiglio federale avranno emanato le disposizioni esecutive della presente legge.

3

Il Consiglio federale può adeguare redazionalmente alla presente legge le disposizioni di leggi e decreti federali ad essa contrarie, che non hanno però subito modificazioni formali nel quadro della presente revisione.

3. Disposizioni transitorie 1 La presente legge è applicabile ai procedimenti avviati innanzi al Tribunale federale o al Tribunale federale delle assicurazioni dopo la sua entrata in vigore. Ai procedimenti di ricorso è però applicabile soltanto se anche la decisione impugnata è posteriore alla sua entrata in vigore.

264 RS 172.021

Organizzazione giudiziaria 65

173.110

2

Gli articoli 15, 36a, 36b, 150, 153 e 153a della presente legge sono inoltre applicabili a tutti i procedimenti pendenti innanzi al Tribunale federale o al Tribunale federale delle assicurazioni al momento della sua entrata in vigore.

3

I Cantoni ed il Consiglio federale emanano disposizioni transitorie corrispondenti per le rispettive disposizioni esecutive.

4. Referendum ed entrata in vigore 1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.265 3

Esso rinvia l'entrata in vigore delle disposizioni concernenti l'organizzazione e la procedura delle commissioni federali di ricorso e di arbitrato, come anche l'ammissibilità dell'azione di diritto amministrativo, sino al momento in cui emanerà corrispondenti disposizioni esecutive.266

265 La presente L è entrata in vigore il 15 feb. 1992 (RS 173.110.0).

266 Queste disposizioni entrano in vigore il 1° gen. 1994.

Autorità giudiziarie federali 66

173.110