812.211
Ordinanza
sulla farmacopea
(OFarm)
del 17 ottobre 2001 (Stato 1° ottobre 2010)
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 4 capoverso 2, 52 capoverso 4 e 82 capoverso 2 della legge del 15 dicembre 20001 sugli agenti terapeutici (LATer),
ordina:
1 Per farmacopea si intendono la Pharmacopoea Europaea e la Pharmacopoea Helvetica nonché i rispettivi supplementi e le modifiche urgenti.
2 La farmacopea contiene prescrizioni riguardanti la definizione, la fabbricazione e la preparazione, l'esame, la conservazione, l'etichettatura, la somministrazione e l'impiego di medicamenti, di sostanze ausiliarie farmaceutiche e di taluni dispositivi medici.
3 Essa comprende in particolare:
- a.
- prescrizioni e metodi generali;
- b.
- monografie generali;
- c.
- monografie speciali per i medicamenti e le sostanze ausiliarie farmaceutiche;
- d.
- prescrizioni riguardanti i recipienti e i materiali per i recipienti.
1 L'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Istituto) è responsabile per la pianificazione generale, l'elaborazione e la costante attualizzazione della farmacopea secondo le nuove conoscenze scientifiche e le esigenze della prassi farmaceutica.
2 Nell'adempimento dei suoi compiti l'Istituto collabora con organismi europei e consulta esperti esterni dell'industria farmaceutica e delle università, farmacisti e altre cerchie interessate. Provvede a coordinare l'attività di tutti gli attori della farmacopea a livello svizzero ed europeo.
1 Se sono state effettuate rilevazioni ai sensi dell'articolo 9 dell'ordinanza del 14 novembre 20183 sull'autorizzazione dei medicamenti, i Cantoni tengono conto dei relativi risultati nello stabilire le esigenze della prassi farmaceutica di cui all'articolo 2 capoverso 1.
2 Le esigenze della prassi farmaceutica sono rese note all'Istituto allo scopo di aggiornare la farmacopea.
1 Il Dipartimento federale dell'interno (Dipartimento) nomina, su proposta dell'Istituto, la delegazione svizzera presso la Commissione europea della farmacopea. Essa comprende tre membri e al massimo tre membri supplenti.
2 La delegazione svizzera collabora in seno alla Commissione europea della farmacopea conformemente alla Convenzione del 22 luglio 19644 concernente l'elaborazione di una Farmacopea europea e vi difende, d'intesa con l'Istituto, gli interessi della Svizzera.
1 L'Istituto emana la farmacopea e la pubblica conformemente all'articolo 5 della legge del 18 giugno 20045 sulle pubblicazioni ufficiali.6
2 Il direttore dell'Istituto può emanare le modifiche urgenti della farmacopea. I loro titoli sono pubblicati nella Raccolta ufficiale delle leggi federali e i testi integrali in una pubblicazione dell'Istituto.
1 La Pharmacopoea Helvetica e i suoi supplementi sono pubblicati nelle tre lingue ufficiali.
2 La Pharmacopoea Europaea e i suoi supplementi sono pubblicati in francese e in tedesco.
Sono abrogate:
- 1.
- l'ordinanza del 20 agosto 19977 sull'emanazione della farmacopea;
- 2.
- l'ordinanza del 6 dicembre 19938 che fissa gli emolumenti del Laboratorio della farmacopea dell'Ufficio federale della sanità pubblica;
- 3.
- l'ordinanza del 6 dicembre 19939 concernente la Commissione federale della farmacopea e il Laboratorio della farmacopea.
Le modifiche urgenti poste in vigore dal Dipartimento, in base al diritto previgente, dopo l'emanazione del supplemento 2001 alla Pharmacopoea Europaea del maggio 2000 sono applicabili fino alla loro abrogazione o modifica da parte dell'Istituto.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2002.