01.04.2022 - * / In vigore
08.02.2021 - 31.03.2022
01.02.2019 - 07.02.2021
01.01.2018 - 31.01.2019
01.01.2017 - 31.12.2017
01.01.2016 - 31.12.2016
01.01.2015 - 31.12.2015
01.07.2014 - 31.12.2014
01.01.2013 - 30.06.2014
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01.10.2012 - 31.12.2012
01.01.2012 - 30.09.2012
01.01.2011 - 31.12.2011
01.08.2009 - 31.12.2010
01.01.2008 - 31.07.2009
01.08.2006 - 31.12.2007
05.10.2005 - 31.07.2006
01.01.2004 - 04.10.2005
01.04.2001 - 31.12.2003
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1

Ordinanza

sulla formazione professionale (OFPr) del 19 novembre 2003 (Stato 1° gennaio 2013) Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 65 capoverso 1 della legge del 13 dicembre 20021
sulla formazione professionale (LFPr), ordina: Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1

Collaborazione (art. 1 LFPr)

1

La collaborazione in materia di formazione professionale tra Confederazione, Cantoni e organizzazioni del mondo del lavoro permette alle persone in formazione di conseguire una qualifica elevata, comparabile a livello svizzero e orientata al mercato del lavoro.

2

La Confederazione collabora di regola con organizzazioni del mondo del lavoro d'importanza nazionale, attive su tutto il territorio del Paese. Se in un determinato settore della formazione professionale non vi sono tali organizzazioni, l'autorità federale coinvolge: a. organizzazioni attive in un settore analogo della formazione professionale; o b. organizzazioni attive a livello regionale nel settore in questione della formazione professionale, nonché i Cantoni interessati.


Art. 2

Ricerca nel settore della formazione professionale (art. 4 LFPr) 1

La Segretearia di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI)2 promuove la ricerca svizzera nel settore della formazione professionale fino a quando non è istituita un'infrastruttura stabile dal profilo organizzativo e delle risorse umane e di livello scientifico internazionalmente riconosciuto.

2

Dieci anni dopo l'entrata in vigore della presente ordinanza, la Confederazione verifica se la ricerca nel settore della formazione professionale può essere integrata RU 2003 5047

1 RS

412.10

2

La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2013. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

412.101

Istruzione professionale 2

412.101

nelle strutture nazionali esistenti di promozione della ricerca quale settore della ricerca ordinaria in materia di formazione.

3

La ricerca nel settore della formazione professionale promossa dalla Confederazione è armonizzata con la ricerca generale in materia di formazione e con il programma della statistica sulla formazione nonché con l'economia e il mondo del lavoro.


Art. 3

Sviluppo della

qualità

(art. 8 LFPr)

1

La SEFRI stila un elenco dei metodi di sviluppo della qualità nei singoli settori della formazione professionale. Questo elenco viene periodicamente verificato.

2

Gli operatori della formazione professionale possono scegliere liberamente tra i metodi di sviluppo della qualità indicati nell'elenco. I Cantoni possono prescrivere un metodo per operatori di diritto pubblico.

3

Gli standard di qualità stabiliti dalla SEFRI soddisfano i requisiti attuali e tengono conto delle esigenze delle diverse offerte.


Art. 4

Convalida di prestazioni di formazione già fornite (art. 9 cpv. 2 LFPr) 1

La decisione sulla convalida di prestazioni di formazione già fornite spetta: a. all'autorità cantonale nel caso di riduzioni individuali dei cicli di formazione nell'ambito di formazioni di base ad impostazione aziendale; b. agli operatori competenti nel caso di riduzioni individuali di altri cicli di formazione;

c. agli organi competenti in caso di ammissione a procedure di qualificazione.

2

I Cantoni provvedono a istituire servizi di consulenza incaricati di aiutare le persone a raccogliere gli attestati delle qualificazioni ottenuti al di fuori degli usuali cicli di formazione mediante esperienze pratiche professionali o extraprofessionali.

La raccolta di questi attestati serve da base per decidere la convalida di cui al capoverso 1.

3

I servizi di consulenza collaborano con le organizzazioni del mondo del lavoro e coinvolgono specialisti esterni.


Art. 5

Operatori privati

(art. 11 LFPr)

Nel definire un'offerta di scuole professionali di base e corsi interaziendali commisurata al fabbisogno, i Cantoni tengono conto in particolare di offerte private la cui frequenza è gratuita per le persone in formazione.

Formazione professionale. O 3

412.101

Capitolo 2: Formazione professionale di base Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 6

Definizioni In esecuzione o a complemento della LFPr: a. per formazione di base ad impostazione aziendale s'intende una formazione di base che si svolge prevalentemente in un'azienda di tirocinio o in una rete di aziende di tirocinio; b. per formazione di base ad impostazione scolastica s'intende una formazione di base che si svolge prevalentemente in un'istituzione scolastica, segnatamente in una scuola d'arti e mestieri o in una scuola media di commercio; c. per rete di aziende di tirocinio s'intende un insieme di aziende con lo scopo di assicurare alle persone in formazione una formazione professionale pratica completa in diverse aziende specializzate; d. per periodo di pratica s'intende una formazione professionale pratica integrata in una formazione di base ad impostazione scolastica ma che si svolge al di fuori della scuola.


Art. 7

Preparazione alla formazione professionale di base (art. 12 LFPr) 1

Sono considerate preparazione alla formazione professionale di base le offerte orientate alla pratica e al mondo del lavoro proposte a conclusione della scuola dell'obbligo e che ne integrano il programma in funzione delle esigenze della formazione professionale di base.

2

Le offerte di preparazione durano al massimo un anno in sintonia con l'anno scolastico.

3

Esse si concludono con una valutazione.


Art. 8

Contratto di tirocinio (art. 14 e 18 cpv. 1 LFPr) 1

Se, in virtù dell'articolo 14 capoverso 2 secondo periodo LFPr, un contratto di tirocinio è stipulato soltanto per una parte della formazione, all'inizio del tirocinio tutti i contratti per le singole parti della formazione devono essere sottoscritti e approvati dall'autorità cantonale. 2 Se la formazione di base si svolge in una rete di aziende di tirocinio, il contratto di tirocinio con la persona in formazione è stipulato dall'azienda o organizzazione di riferimento.

3

Il periodo di prova comincia con l'inizio della formazione di base sotto il relativo contratto di tirocinio. Se un contratto di tirocinio a tenore del capoverso 1 è stipulato soltanto per singole parti della formazione, il periodo di prova per ogni parte dura di regola un mese.

Istruzione professionale 4

412.101

4

Le disposizioni relative al contratto di tirocinio si applicano alle formazioni di base ad impostazione aziendale anche nei casi in cui queste iniziano con una parte scolastica estesa. L'autorità cantonale può prevedere deroghe se garantisce alla persona in formazione la frequentazione di una formazione di base completa dopo la parte scolastica.

5

L'azienda di tirocinio o la rete di aziende di tirocinio sottopone per approvazione il contratto di tirocinio firmato all'autorità cantonale prima dell'inizio della formazione professionale di base. 6 Per il contratto, le parti contraenti utilizzano i moduli messi a disposizione dai Cantoni. La SEFRI assicura che i moduli siano uniformi per tutta la Svizzera.

7

In merito ad accordi contrattuali per il prolungamento o la riduzione della durata della formazione (art. 18 cpv. 1 LFPr) decide l'autorità cantonale sentite le parti contraenti e la scuola professionale di base.


Art. 9

Ubicazione della formazione di base ad impostazione aziendale (art. 16 cpv. 2 lett. a LFPr) 1

Per ubicazione della formazione di base ad impostazione aziendale s'intende il luogo nel quale si svolge prevalentemente la formazione.

2

Se la sede della ditta e l'azienda di tirocinio si trovano in Cantoni diversi, è determinante l'ubicazione dell'azienda di tirocinio.

3

Nel caso di una rete di aziende di tirocinio è determinante l'ubicazione dell'azienda o organizzazione di riferimento.

4

Se le autorità cantonali non riescono ad accordarsi sull'ubicazione, la decisione spetta alla SEFRI.


Art. 10

Esigenze particolari per la formazione professionale di base biennale (art. 17 cpv. 2, 18 cpv. 2 LFPr) 1

Rispetto alle formazioni professionali di base triennali e quadriennali, la formazione professionale di base biennale trasmette qualifiche professionali specifiche e più semplici. Essa tiene conto delle condizioni individuali delle persone in formazione attraverso un'offerta formativa particolarmente differenziata e una didattica adeguata.

2

Le ordinanze in materia di formazione professionale di base biennale considerano la possibilità di un successivo passaggio a una formazione di base triennale o quadriennale.

3

La durata della formazione professionale di base biennale può essere abbreviata o prolungata al massimo di un anno.

4

Se il successo della formazione è a rischio, l'autorità cantonale decide, sentiti la persona in formazione e l'operatore della formazione, in merito a un competente sostegno individuale.

Formazione professionale. O 5

412.101

5

Il competente sostegno individuale non copre soltanto gli aspetti scolastici, bensì tutti gli aspetti determinanti per la formazione e inerenti al contesto esistenziale della persona in formazione.


Art. 11

Vigilanza (art. 24 LFPr)

1

L'autorità cantonale rifiuta l'autorizzazione per la formazione o la revoca se la formazione professionale pratica è insufficiente o se i formatori non soddisfano i requisiti di legge o vengono meno ai propri doveri.

2

Se il successo della formazione professionale di base è incerto, l'autorità cantonale, sentite le parti interessate, prende i provvedimenti necessari per dispensare alla persona in formazione, per quanto possibile, una formazione professionale di base adeguata alle sue attitudini e predisposizioni.

3

Se necessario, l'autorità cantonale raccomanda alle parti contraenti di adeguare il contratto di tirocinio o sostiene la persona in formazione nella ricerca di un'altra formazione professionale di base o di un altro luogo di formazione.

Sezione 2: Ordinanze in materia di formazione

Art. 12

Contenuti (art. 19 LFPr)

1

Oltre agli oggetti di cui all'articolo 19 capoverso 2 LFPr, le ordinanze in materia di formazione professionale di base disciplinano: a. le condizioni d'ammissione; b. le possibili forme di organizzazione della formazione per quanto concerne la trasmissione delle conoscenze e la maturità personale richiesta per l'esercizio di un'attività; c. gli strumenti per la promozione della qualità della formazione come i piani di formazione e strumenti ad essi correlati; d. le eventuali particolarità regionali; e. le misure relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute; f. le esigenze organizzative e di contenuto inerenti alla trasmissione della pratica professionale in un'istituzione scolastica ai sensi dell'articolo 6 lettera b;

g. l'organizzazione, la durata e le materie d'insegnamento dei corsi interaziendali e di altri luoghi di formazione equivalenti, nonché il loro coordinamento con la formazione scolastica.

1bis

Esse disciplinano inoltre la composizione e i compiti delle commissioni svizzere per lo sviluppo professionale e la qualità nelle professioni interessate. Le commissioni devono essere composte in modo che: a. sia garantita una rappresentanza della Confederazione;

Istruzione professionale 6

412.101

b. le regioni linguistiche siano equamente rappresentate.3 1ter

Le commissioni di cui al capoverso 1bis non sono commissioni extraparlamentari ai sensi dell'articolo 57a LOGA. Esse sono nominate dalle organizzazioni del mondo del lavoro. I loro membri sono indennizzati da tali organizzazioni.4 2 Di regola è prevista una seconda lingua. Essa è disciplinata in base alle necessità della rispettiva formazione di base.

3

Le prescrizioni sulla formazione che derogano agli articoli 47, 48 lettera b e 49 della legge del 13 marzo 19645 sul lavoro necessitano del consenso della Segreteria di Stato dell'economia (SECO)6.

4

Le ordinanze in materia di formazione possono prevedere norme di promozione.

Queste tengono conto della formazione professionale pratica e della formazione scolastica.

5

…7

6

Le prescrizioni concernenti le formazioni in radioprotezione volte ad acquisire la competenza o la perizia giusta l'ordinanza del 22 giugno 19948 sulla radioprotezione necessitano del consenso dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP).9

Art. 13

Richiesta ed emanazione (art. 19 cpv. 1 LFPr) 1

Le organizzazioni del mondo del lavoro ai sensi dell'articolo 1 capoverso 2 possono presentare una richiesta di emanazione di un'ordinanza in materia di formazione.

2

La domanda deve essere presentata con motivazione scritta alla SEFRI.

3

L'elaborazione e la messa in vigore delle ordinanze in materia di formazione presuppongono la collaborazione dei Cantoni e delle organizzazioni del mondo del lavoro.

4

La SEFRI assicura il coordinamento con e tra le cerchie interessate e i Cantoni. In caso di mancato accordo decide la SEFRI tenendo conto dell'utilità generale per la formazione professionale e di eventuali disciplinamenti delle parti sociali.

3

Introdotto dal n. I 6.3 dell'O del 9 nov. 2011 (verifica delle commissioni extraparlamentari), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5227).

4

Introdotto dal n. I 6.3 dell'O del 9 nov. 2011 (verifica delle commissioni extraparlamentari), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5227).

5 RS

822.11

6

La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

7

Abrogato dall'art. 82 n. 3 dell'O del 23 mag. 2012 sulla promozione dello sport, con effetto dal 1° ott. 2012 (RU 2012 3967).

8 RS

814.501

9

Introdotto dal n. II 1 dell'O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5651).

Formazione professionale. O 7

412.101

Sezione 3: Formazione professionale pratica

Art. 14

Rete di aziende di tirocinio (art. 16 cpv. 2 lett. a LFPr) 1

Le aziende che partecipano a una rete di aziende di tirocinio disciplinano le loro competenze e responsabilità in un contratto scritto.

2

Esse designano un'azienda o organizzazione di riferimento che stipula il contratto di tirocinio e rappresenta la rete verso l'esterno.

3

L'autorizzazione per la formazione dispensata dalla rete di aziende di tirocinio è rilasciata all'azienda o organizzazione di riferimento.


Art. 15

Periodi di

pratica

(art. 16 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 lett. a LFPr) 1

Gli operatori della formazione di base ad impostazione scolastica provvedono a un'offerta di posti per periodi di pratica che corrisponda al numero delle persone in formazione. La scuola ne fornisce la prova all'autorità di vigilanza.

2

Gli operatori della formazione di base ad impostazione scolastica sono responsabili della qualità del periodo di pratica nei confronti delle autorità di vigilanza.

3

L'operatore della formazione di base ad impostazione scolastica stipula con l'operatore del periodo di pratica un contratto in cui quest'ultimo s'impegna a dispensare la formazione professionale pratica conformemente alle prescrizioni, nonché a versare eventuali compensi.

4

L'operatore del periodo di pratica stipula un pertinente contratto con la persona in formazione. Se il periodo di pratica dura più di sei mesi, il contratto necessita dell'approvazione dell'autorità di vigilanza.


Art. 16

Formazione professionale pratica ad impostazione scolastica (art. 16 cpv. 2 lett. a LFPr) Prima di rilasciare un'autorizzazione per la formazione professionale pratica a una istituzione scolastica riconosciuta a tale scopo, il Cantone chiarisce in particolare, in collaborazione con le organizzazioni competenti del mondo del lavoro, se è garantito il rapporto con il mondo del lavoro.

Sezione 4: Formazione scolastica

Art. 17

Scuola professionale di base (art. 21 LFPr) 1

La scuola professionale di base riunisce le formazioni di base in unità appropriate dopo aver sentito le organizzazioni competenti del mondo del lavoro. Essa tiene conto in tale contesto del legame fra i contenuti delle attività professionali come anche delle peculiarità delle persone in formazione.

Istruzione professionale 8

412.101

2

Essa designa le persone di riferimento per le persone in formazione ed eventualmente per la loro azienda di tirocinio.

3

In caso di prestazioni scolastiche che compromettono il successo della formazione di base ad impostazione aziendale o in caso di comportamento inadeguato della persona in formazione, la scuola professionale di base prende contatto con l'azienda di tirocinio. Essa sente preventivamente la persona in formazione.


Art. 18

Formazione scolastica obbligatoria (art. 21 LFPr) 1

La formazione scolastica obbligatoria per le persone in formazione che svolgono la loro formazione professionale pratica presso un'azienda deve essere dispensata almeno in giorni interi. Se essa dura più di un giorno alla settimana, anche la parte rimanente deve essere dispensata in un blocco unico.

2

Una giornata scolastica comprende al massimo nove lezioni, compresi i corsi facoltativi e i corsi di ricupero.

3

In merito alle richieste di dispensa dalla formazione scolastica obbligatoria decide la scuola professionale di base. Se la dispensa si ripercuote anche sulla procedura di qualificazione, decide l'autorità cantonale.


Art. 19

Cultura generale

(art. 15 cpv. 2 lett. b LFPr) 1

La SEFRI emana prescrizioni minime in materia di cultura generale per le formazioni di base biennale, triennale o quadriennale.

2

Le prescrizioni minime sono esplicitate in un programma quadro d'insegnamento federale o, in caso di particolari esigenze, nelle ordinanze in materia di formazione.


Art. 20

Corsi facoltativi e corsi di ricupero (art. 22 cpv. 3 e 4 LFPr) 1

I corsi facoltativi e i corsi di ricupero della scuola professionale di base devono essere organizzati in modo che la loro frequentazione non sia di palese ostacolo alla formazione professionale pratica. La loro durata non può superare, durante l'orario di lavoro, mediamente una mezza giornata alla settimana.

2

La necessità di frequentare i corsi di ricupero è riesaminata periodicamente.

3

Se le prestazioni o il comportamento presso la scuola professionale di base o l'azienda di tirocinio sono insufficienti, la scuola, d'intesa con l'azienda di tirocinio, esclude la persona in formazione dai corsi facoltativi. In caso di disaccordo decide l'autorità cantonale.

4

Le scuole professionali di base provvedono a un'offerta equilibrata di corsi facoltativi e di ricupero. Esse offrono in particolare corsi facoltativi di lingue.

Formazione professionale. O 9

412.101

Sezione 5: Corsi interaziendali e altri luoghi di formazione equivalenti (art. 23 LFPr)

Art. 21

1 I Cantoni sostengono le organizzazioni del mondo del lavoro nell'istituzione di organi responsabili dei corsi interaziendali e di altri luoghi di formazione equivalenti.

2

La partecipazione delle aziende ai costi dei corsi interaziendali e di altri luoghi di formazione equivalenti non può superare i costi integrali.

3

L'azienda di tirocinio si fa carico dei costi derivanti dalla partecipazione delle persone in formazione ai corsi interaziendali e ad altri luoghi di formazione equivalenti.

Sezione 6: Maturità professionale federale

Art. 22

10 La maturità professionale federale è disciplinata dall'ordinanza del 24 giugno 200911 sulla maturità professionale.

Capitolo 3: Formazione professionale superiore

Art. 23

Disposizioni generali

(art. 27 LFPr)

1

Se in un campo specifico sono offerti un esame federale di professione e un esame professionale federale superiore , quest'ultimo si distingue dal primo per le esigenze più elevate che pone.

2

Le qualifiche della formazione professionale superiore sono armonizzate con gli usuali standard internazionali.


Art. 24

Organo responsabile

(art. 28 cpv. 2 LFPr) 1

Le organizzazioni del mondo del lavoro ai sensi dell'articolo 1 capoverso 2 possono domandare l'approvazione di un esame di professione federale o di un esame professionale superiore federale.

2

Esse istituiscono un organo responsabile per l'offerta e lo svolgimento dell'esame federale di professione e dell'esame professionale federale superiore.

10 Nuovo testo giusta l'art. 35 cpv. 2 dell'O del 24 giu. 2009 sulla maturità professionale, in vigore dal 1° ago. 2009 (RU 2009 3447).

11 RS

412.103.1

Istruzione professionale 10

412.101

3

Le organizzazioni che hanno un legame con l'esame corrispondente hanno la possibilità di far parte dell'organo responsabile.

4

L'organo responsabile definisce i diritti e i doveri delle organizzazioni in esso rappresentate tenendo conto della loro grandezza e del loro potenziale economico.


Art. 25

Condizioni per l'approvazione di esami federali di professione ed esami professionali federali superiori (art. 28 cpv. 3 LFPr) 1

La SEFRI approva soltanto un esame federale di professione e un esame professionale federale superiore per indirizzo specifico all'interno di un ramo.

2

Esso verifica se:

a. vi è un interesse pubblico; b. non vi è conflitto con la politica in materia di formazione o con un altro interesse pubblico;

c. l'organo responsabile è in grado di garantire un'offerta a lungo termine su scala nazionale;

d. il contenuto dell'esame è incentrato sulle qualifiche richieste per le attività professionali di cui si tratta; e. il titolo previsto non induce in errore e si differenzia dagli altri titoli.


Art. 26

Procedura d'approvazione

(art. 28 cpv. 3 LFPr) 1

L'organo responsabile presenta alla SEFRI la domanda d'approvazione del regolamento d'esame.

2

La SEFRI coordina la configurazione dei contenuti dei regolamenti d'esame nelle professioni affini.

3

La SEFRI può disporre un'unificazione di esami il cui campo professionale e il cui indirizzo presentano ampie sovrapposizioni.

4

Se la domanda soddisfa le premesse, la SEFRI rende nota sul Foglio federale la presentazione del regolamento d'esame e fissa un termine d'opposizione di trenta giorni.

5

Le opposizioni, debitamente motivate, vanno presentate per scritto alla SEFRI.


Art. 27

Vigilanza (art. 28 cpv. 2 e 3 LFPr) Se, nonostante diffida, un organo responsabile non rispetta il regolamento d'esame, la SEFRI può affidare l'esame a un altro organo responsabile o revocare l'approvazione del regolamento d'esame.

Formazione professionale. O 11

412.101


Art. 28

Scuole specializzate superiori (art. 29 cpv. 3 LFPr) Le scuole specializzate superiori sono disciplinate da un'ordinanza del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)12 concernente i cicli di formazione nelle scuole specializzate superiori.

Capitolo 4: Formazione professionale continua

Art. 29

(art. 32 LFPr)

1

La Confederazione partecipa a provvedimenti che promuovono a livello nazionale o di regione linguistica il coordinamento, la qualità e la trasparenza dell'offerta di formazione continua utile a fini professionali.

2

Le strutture e le offerte di formazione professionale finanziate dall'ente pubblico sono disponibili, per quanto possibile, per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro conformemente alla legge federale del 25 giugno 198213 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (LADI).

Capitolo 5: Procedure di qualificazione, certificati e titoli

Art. 30

Esigenze relative alle procedure di qualificazione (art. 33 e 34 cpv. 1 LFPr) 1

Le procedure di qualificazione: a. si conformano agli obiettivi di qualificazione degli atti normativi determinanti in materia di formazione;

b. valutano e soppesano le parti orali, scritte e pratiche in funzione delle peculiarità del rispettivo campo di qualificazione tenendo conto dei giudizi di merito ottenuti a scuola e nella pratica;

c. utilizzano procedure adeguate e adattate ai gruppi bersaglio per accertare le qualifiche da valutare.

2

L'accertamento di una qualifica per il rilascio di un certificato o un titolo avviene sulla base di procedure d'esame esaurienti e interdisciplinari oppure di procedure equivalenti.

12 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2013. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

13 RS

837.0

Istruzione professionale 12

412.101


Art. 31

Altre procedure di qualificazione (art. 33 LFPr) 1

Sono considerate altre procedure di qualificazione le procedure che, di regola, non sono definite in atti normativi in materia di formazione ma sono idonee ad accertare le qualifiche richieste.

2

Le procedure di qualificazione di cui al capoverso 1 possono essere standardizzate per particolari gruppi di persone e disciplinate negli atti normativi determinanti in materia di formazione.


Art. 32

Condizioni d'ammissione particolari (art. 34 cpv. 2 LFPr) Se le qualifiche sono state ottenute al di fuori dei cicli di formazione disciplinati, l'ammissione alla procedura di qualificazione presuppone un'esperienza professionale di almeno cinque anni.


Art. 33

Ripetizioni di procedure di qualificazione 1

Sono ammesse al massimo due ripetizioni di procedure di qualificazione. Le parti precedentemente già superate non devono essere ripetute. Gli atti normativi in materia di formazione possono stabilire esigenze più severe per quanto concerne l'obbligo di ripetizione.

2

I termini per la ripetizione sono fissati in modo da non causare costi supplementari sproporzionati agli organi responsabili.


Art. 34

Valutazione (art. 34 cpv. 1 LFPr) 1

Nell'ambito delle procedure di qualificazione le prestazioni sono valutate con note intere o con mezze note. La nota migliore è 6 e la peggiore è 1. Le note inferiori a 4 indicano prestazioni insufficienti.

2

Note diverse dalle note intere o dalle mezze note sono ammesse soltanto per medie basate sulle valutazioni che derivano dalle singole voci dei corrispondenti atti normativi in materia di formazione. Le medie sono arrotondate al massimo a una cifra decimale.

3

Gli atti normativi in materia di formazione possono prevedere altri sistemi di valutazione.


Art. 35

Esami finali della formazione professionale di base (art. 17 LFPr) 1

Per l'organizzazione degli esami finali della formazione professionale di base l'autorità cantonale si avvale di periti. Le organizzazioni competenti del mondo del lavoro hanno un diritto di proposta.

2

I periti d'esame mettono per scritto i risultati e le loro osservazioni durante la procedura di qualificazione, comprese le obiezioni dei candidati.

Formazione professionale. O 13

412.101

3

Se, a causa di un handicap, un candidato necessita di mezzi ausiliari particolari o di più tempo, questi gli vengono adeguatamente concessi.

4

Nelle materie dispensate in due lingue, l'esame può svolgersi interamente o parzialmente nella seconda lingua.

5

Gli organi responsabili dell'organizzazione degli esami finali adottano una decisione formale sul conferimento degli attestati federali di capacità o dei certificati federali di formazione pratica.


Art. 36

Esami federali di professione ed esami professionali federali superiori (art. 43 cpv. 1 e 2 LFPr) 1

L'organo competente per l'esame federale di professione o l'esame professionale federale superiore adotta una decisione formale sull'ammissione alla procedura di qualificazione e sul conferimento dell'attestato professionale o del diploma.

2

Gli attestati professionali e i diplomi sono rilasciati dalla SEFRI. I candidati possono scegliere la lingua ufficiale nella quale farsi rilasciare il proprio attestato.

3

Gli attestati professionali e i diplomi sono firmati dal presidente dell'organo responsabile della procedura di qualificazione e dal direttore della SEFRI.


Art. 37

Registri (art. 43 cpv. 3 LFPr) 1

Il registro degli attestati professionali e dei diplomi federali, tenuto dalla SEFRI, contiene i seguenti dati: a. nome

e

cognome;

b. data

di

nascita;

c. luogo d'origine (per i cittadini svizzeri) o cittadinanza (per i cittadini stranieri);

d. luogo di residenza al momento dell'esame; e. anno dell'esame.

2

La SEFRI può pubblicare in modo adeguato i dati di cui al capoverso 1 lettere a, d ed e nonché l'anno di nascita del titolare.

3

Prima di pubblicare i dati di cui al capoverso 2, la SEFRI si procura il consenso della persona interessata. Essa può negare o revocare successivamente il consenso senza indicarne i motivi.


Art. 38

Titoli (art. 19 cpv. 2 lett. e, art. 28 cpv. 2 e 29 cpv. 3 LFPr) 1

La SEFRI tiene un elenco dei titoli protetti nelle lingue nazionali. Esso può anche aggiungere una denominazione inglese se questa è univoca a livello internazionale.

Istruzione professionale 14

412.101

2

Su richiesta del titolare, la SEFRI rilascia un documento contenente la descrizione in inglese del contenuto della formazione o della qualifica specifica. …14

Art. 39

Partecipazione ai costi (art. 41 LFPr) 1

I costi per il materiale e la locazione di locali non rientrano nelle tasse d'esame di cui all'articolo 41 LFPr e possono essere addebitati interamente o parzialmente agli operatori della formazione professionale pratica.

2

Nelle procedure di qualificazione di persone al di fuori di un rapporto di formazione professionale di base l'autorità può addebitare al candidato, interamente o in parte, il costo del materiale necessario nonché eventuali ulteriori spese sostenute.

3

Il disciplinamento della partecipazione ai costi delle procedure di qualificazione svolte al di fuori della formazione professionale di base è soggetta all'approvazione della SEFRI se le procedure di qualificazione non sono svolte a livello cantonale.

4

I proventi derivanti dai compensi versati per gli esami federali di professione e gli esami professionali federali superiori non possono superare il totale dei costi sopportati dagli organi responsabili, calcolati su una media di sei anni tenendo conto della costituzione di un'adeguata riserva.

Capitolo 6: Responsabili della formazione professionale Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 40

Responsabili della formazione professionale di base (art. 45 cpv. 3 e art. 46 cpv. 2 LFPr) 1

Chi svolge un'attività d'insegnamento pratico o scolastico nell'ambito della formazione professionale di base deve disporre di una formazione che soddisfi i requisiti minimi di cui agli articoli 44-47. Questa formazione è comprovata da:

a. un diploma federale o da un diploma riconosciuto dalla Confederazione; b. per i formatori che frequentano un corso di 40 ore, da un attestato di frequenza del corso.

2

Chi non soddisfa ancora i requisiti minimi al momento dell'inizio della propria attività ha cinque anni di tempo per conseguire le qualifiche corrispondenti.

3

In merito alle equivalenze disciplinari di singoli responsabili della formazione professionale decide l'autorità cantonale previa consultazione degli operatori della formazione corrispondente.

4

Per la formazione dispensata in determinate professioni possono essere fissati requisiti più elevati rispetto a quelli minimi previsti dalla presente ordinanza. Tali requisiti sono definiti nelle corrispondenti ordinanze in materia di formazione.

14 Per. abrogato dal n. 2 dell'all. all'O dal 16 giu. 2006 sugli emolumenti della SEFRI, con effetto dal 1° ago. 2006 (RU 2006 2639).

Formazione professionale. O 15

412.101


Art. 41

Docenti attivi nella formazione professionale superiore (art. 29 cpv. 3 e art. 46 cpv. 2 LFPr) Il DEFR stabilisce i requisiti minimi per i docenti delle scuole specializzate superiori.


Art. 42

Ore di studio

1

Le ore di studio comprendono i tempi di presenza, il tempo medio richiesto per lo studio individuale, i lavori individuali o di gruppo, altri eventi nell'ambito della rispettiva formazione, i controlli d'apprendimento e le procedure di qualificazione, nonché l'applicazione, nella pratica e nei periodi di pratica accompagnati, delle nozioni apprese.

2

Le ore di studio possono essere espresse in unità secondo i sistemi di punti di credito usuali; i resti derivanti dalla conversione sono arrotondati per eccesso.


Art. 43

Perfezionamento (art. 45 LFPr)

Il perfezionamento dei responsabili della formazione professionale è oggetto dei provvedimenti di sviluppo della qualità ai sensi dell'articolo 8 LFPr.

Sezione 2:

Requisiti minimi richiesti per l'insegnamento pratico e scolastico

Art. 44

Formatori attivi in aziende di tirocinio (art. 45 LFPr) 1

I formatori attivi in aziende di tirocinio devono disporre di: a. un attestato federale di capacità nel settore in cui dispensano la formazione o di una qualifica equivalente; b. due anni di pratica professionale nel settore in cui dispensano la formazione; c. una qualifica pedagogico-professionale equivalente a 100 ore di studio.

2

Le ore di studio di cui al capoverso 1 lettera c possono essere sostituite da 40 ore di corso. Queste sono comprovate da un attestato di frequentazione del corso.


Art. 45

Altri formatori

(art. 45 LFPr)

I formatori attivi in corsi interaziendali e in altri luoghi di formazione equivalenti, nonché in scuole d'arti e mestieri e in altre istituzioni riconosciute per la formazione professionale pratica devono disporre di: a. un diploma della formazione professionale superiore o di una qualifica equivalente nel settore in cui dispensano la formazione;

b. due anni di pratica professionale nel settore in cui dispensano la formazione;

Istruzione professionale 16

412.101

c. una formazione pedagogico-professionale di: 1. 600 ore di studio se operano a titolo principale, 2. 300 ore di studio se operano a titolo accessorio.


Art. 46

Docenti attivi nella formazione scolastica di base e nella preparazione alla maturità professionale (art. 46 LFPr) 1

I docenti attivi nella formazione scolastica di base e nella preparazione alla maturità professionale devono disporre di un'abilitazione all'insegnamento per il grado secondario II con le seguenti qualifiche:

a. formazione pedagogico-professionale a livello universitario; b. formazione disciplinare convalidata da un diploma di grado terziario; c. esperienza aziendale di sei mesi.

2

L'abilitazione all'insegnamento di materie professionali specifiche presuppone: a. un diploma corrispondente di formazione professionale superiore o di una scuola universitaria; b. una formazione pedagogico-professionale di: 1. 1800 ore di studio in caso di attività principale, 2. 300 ore di studio in caso di attività accessoria.

3

Per insegnare la cultura generale, l'educazione fisica o materie che richiedono studi a livello universitario sono necessari: a. un'abilitazione all'insegnamento nella scuola obbligatoria completata da una qualifica supplementare per l'insegnamento della cultura generale e dell'educazione fisica conformemente al programma d'insegnamento corrispondente nonché una formazione pedagogico-professionale di 300 ore di studio; b. una corrispondente abilitazione all'insegnamento liceale, completata da una formazione pedagogico-professionale di 300 ore di studio; oppure c. studi corrispondenti di livello universitario completati da una formazione pedagogico-professionale di 1800 ore di studio.15

Art. 47

Attività di formazione a titolo accessorio (art. 45 e 46 LFPr) 1

Esercitano un'attività di formazione a titolo accessorio le persone che lo fanno in aggiunta alla loro attività professionale nel rispettivo settore d'attività.

2

L'attività professionale principale occupa almeno la metà dell'orario di lavoro settimanale.

15 Nuovo testo giusta l'art. 82 n. 3 dell'O del 23 mag. 2012 sulla promozione dello sport, in vigore dal 1° ott. 2012 (RU 2012 3967).

Formazione professionale. O 17

412.101

3

Chi insegna mediamente meno di quattro ore settimanali non è soggetto alle prescrizioni di cui agli articoli 45 lettera c e 46 capoverso 2 lettera b numero 2.

Sezione 3: Formazione pedagogico-professionale

Art. 48

Contenuti (art. 45 e 46 LFPr)

La formazione pedagogico-professionale dei responsabili della formazione professionale si basa sulla situazione del posto di studio e di lavoro. Essa comprende i seguenti aspetti: a. formazione professionale e relativo contesto: sistema di formazione professionale, basi legali, offerte di consulenza;

b. persona in formazione: socializzazione professionale di giovani e adulti in azienda, a scuola e nella società; c. insegnamento e apprendimento: pianificazione, svolgimento e valutazione di attività didattiche, supporto e accompagnamento delle persone in formazione nel processo concreto di formazione e apprendimento, valutazione e selezione sulla base dell'insieme delle doti; d. applicazione, nell'ambito di programmi di formazione aziendali e di offerte scolastiche, delle nozioni apprese; e. comprensione dei ruoli di docente, mantenimento dei contatti con il mondo aziendale e scolastico, pianificazione del proprio perfezionamento; f. rapporti con le persone in formazione e collaborazione con i loro rappresentanti legali e con le autorità, le aziende di tirocinio, la scuola professionale e altri luoghi di formazione;

g. temi generali quali cultura del lavoro, etica, parità dei sessi, salute, multiculturalità, sostenibilità, sicurezza del posto di lavoro.


Art. 49

Programmi quadro d'insegnamento (art. 45 e 46 LFPr) 1

La SEFRI emana i programmi quadro d'insegnamento per la qualificazione dei responsabili della formazione professionale. I programmi quadro disciplinano la ripartizione temporale delle parti della formazione, la composizione dei contenuti e la pratica di approfondimento conformemente alle esigenze poste di volta in volta ai responsabili della formazione professionale. 2 L'istituzione competente organizza i cicli di formazione. Questi mettono in relazione la competenza specifica con la competenza operativa pedagogico-professionale.

Istruzione professionale 18

412.101

Sezione 4: Corsi per periti d'esame (art. 47 LFPr)

Art. 50

In collaborazione con i Cantoni e le organizzazioni del mondo del lavoro competenti per la procedura di qualificazione, la SEFRI provvede all'offerta di corsi per periti d'esame e alle relative convocazioni.

Sezione 5:

Riconoscimento federale di diplomi e di attestati di frequenza dei corsi

Art. 51

Competenze e domanda (art. 45 e 46 LFPr) 1

Sul riconoscimento federale di diplomi e di attestati di frequentazione dei corsi relativi a cicli di formazione per responsabili della formazione professionale di base decidono: a. i Cantoni, se si tratta di cicli di formazione per formatori in aziende di tirocinio, ad eccezione dei cicli di formazione su scala nazionale;

b. la SEFRI, se si tratta di cicli di formazione su scala nazionale per formatori in aziende di tirocinio o di altri cicli di formazione.

2

La domanda di riconoscimento deve essere accompagnata da una documentazione che indichi:

a. l'offerta di prestazioni; b. la qualifica dei docenti; c. il finanziamento;

d. lo sviluppo della qualità.


Art. 52

Condizioni per il riconoscimento dei diplomi e degli attestati di frequentazione dei corsi (art. 45 e 46 LFPr) I diplomi e gli attestati di frequentazione dei corsi sono riconosciuti se: a. il programma di formazione previsto concorda con i programmi quadro d'insegnamento conformemente all'articolo 49; b. ne è garantito lo svolgimento ineccepibile.

Formazione professionale. O 19

412.101

Sezione 6:

Commissione federale per i responsabili della formazione professionale

Art. 53

Composizione e

organizzazione

(art. 45, 46 e 48 cpv. 1 LFPr) 1

Il Consiglio federale istituisce una Commissione federale per i responsabili della formazione professionale.16 2 La Commissione è composta di nove a undici membri. Essi rappresentano la Confederazione, i Cantoni, le organizzazioni del mondo del lavoro e le istituzioni di formazione. I Cantoni hanno diritto di proporre tre membri. La rappresentanza delle regioni linguistiche e dei sessi è debitamente considerata.

3

La Commissione si organizza autonomamente.

4

La segreteria è assicurata dalla SEFRI.


Art. 54

Compiti (art. 45, 46 e 48 cpv. 1 LFPr) 1

La Commissione federale per i responsabili della formazione professionale consiglia la SEFRI e gli presenta proposte nei seguenti ambiti:

a. coordinamento e riconoscimento federale dei diplomi per i responsabili della formazione professionale; b. denominazione e controllo delle istituzioni che rilasciano diplomi riconosciuti a livello federale.

2

La Commissione può rilasciare spontaneamente raccomandazioni in merito a questioni concernenti i responsabili della formazione professionale e presentare altre proposte.

Capitolo 7: Orientamento professionale, negli studi e nella carriera

Art. 55

Principi (art. 49 LFPr)

1

L'orientamento professionale, negli studi e nella carriera propone, in collaborazione con altri enti, offerte per la preparazione, la scelta e la pianificazione della carriera professionale.

2

L'attività d'informazione avviene mediante informazioni di carattere generale sulle offerte di formazione e mediante comunicazioni e consulenza individuali.

3

Nell'ambito della consulenza individuale sono elaborate le basi che consentono a chi chiede consulenza di prendere decisioni nell'ambito della professione, degli studi 16 Nuovo testo giusta il n. I 6.3 dell'O del 9 nov. 2011 (verifica delle commissioni extraparlamentari), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5227).

Istruzione professionale 20

412.101

e della carriera in base alle proprie attitudini e predisposizioni e tenendo conto delle esigenze del mondo del lavoro.


Art. 56

Esigenze minime per i cicli di formazione per consulenti (art. 50 LFPr) 1

Le formazioni specializzate in materia di orientamento professionale, di studi e di carriera sono dispensate da un una scuola universitaria o da un'istituzione riconosciuta dalla SEFRI.

2

La formazione specifica comprende: a. 600 ore di studio per gli studenti in possesso di un diploma universitario e 1800 per gli altri studenti; b. periodi di pratica aziendale per complessive dodici settimane.

3

Per l'insegnamento è necessario un diploma universitario o un diploma di un'istituzione riconosciuta dalla Confederazione nel campo dell'orientamento professionale, degli studi e della carriera nonché un'attestazione di competenze metodologico-didattiche.

4

La SEFRI decide nei singoli casi in merito all'equipollenza di altri diplomi.


Art. 57

Contenuti della formazione (art. 50 LFPr) 1

La formazione specifica per l'orientamento professionale, negli studi e nella carriera comprende i seguenti aspetti:

a. l'essere umano come individuo: psicologia dello sviluppo, dell'apprendimento e della personalità;

b. essere umano e società: basi sociologiche, giuridiche ed economiche; c. essere umano e lavoro: sistema di formazione, scelta professionale e di studio, conoscenza delle professioni, psicologia del lavoro e mercato del lavoro; d. metodi di lavoro: consulenza, diagnostica, preparazione alla scelta professionale, valutazione dei risultati, documentazione e pubbliche relazioni;

e. comprensione dei compiti: etica professionale, identità professionale, sviluppo della qualità.

2

Essa tiene conto delle diverse priorità dell'orientamento professionale dei giovani, dell'orientamento negli studi, dell'orientamento nella carriera degli adulti e dell'orientamento di persone portatrici di handicap.


Art. 58

Ammissione alla procedura di qualificazione e diplomi (art. 50 LFPr) 1

In merito all'ammissione alla procedura di qualificazione decide l'istituzione di formazione. Essa tiene conto a tale scopo anche di qualifiche acquisite al di fuori della propria offerta di formazione.

Formazione professionale. O 21

412.101

2

Chi ha superato la procedura di qualificazione acquisisce un diploma dell'istituzione di formazione ed è autorizzato a portare il titolo di «orientatore professionale, negli studi e nella carriera ».

Capitolo 8:

Partecipazione della Confederazione alle spese per la formazione professionale; fondi per la formazione professionale Sezione 1: Disposizioni comuni

Art. 59

Base di calcolo per la partecipazione alle spese della Confederazione (art. 52 cpv. 1 e 59 cpv. 2 LFPr) 1

La partecipazione della Confederazione alle spese della formazione professionale per lo svolgimento dei compiti ai sensi della LFPr è calcolata in base alla media dei costi netti sostenuti dall'ente pubblico nel corso dei quattro anni civili precedenti.

2

I costi netti risultano dalla sottrazione delle entrate dal totale delle spese.

3

Nei costi netti non sono considerati: a. i costi delle autorità d'esecuzione; b. i costi dei posti di lavoro e gli stipendi delle persone in formazione presso l'amministrazione pubblica e le aziende di diritto pubblico.


Art. 60

Rilevamento dei costi dei Cantoni (art. 53 cpv. 2 LFPr) 1

Entro il 1° luglio di ogni anno i Cantoni comunicano la SEFRI i costi netti che essi stessi e i Comuni hanno sostenuto per la formazione professionale nell'anno precedente.

2

I costi sono articolati secondo le spese sostenute per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 53 capoverso 2 LFPr. I costi delle formazioni di base ad impostazione scolastica devono essere presentati separatamente. 3 La SEFRI può, mediante istruzioni, prevedere un'altra articolazione.


Art. 61

Ripartizione della quota della Confederazione (art. 52 cpv. 2 LFPr) La quota della Confederazione è suddivisa nel modo seguente: a. prestazioni della Confederazione ai sensi degli articoli 4 capoverso 2 e 48 LFPr;

b. contributi ai sensi degli articoli 54 e 55 LFPr; c. contributi ai sensi dell'articolo 56 LFPr; d. contributi forfettari ai sensi dell'articolo 53 LFPr.

Istruzione professionale 22

412.101

Sezione 2: Contributi forfettari (art. 53 LFPr)

Art. 62

1 Il credito della Confederazione per contributi forfettari a favore dei Cantoni secondo l'articolo 53 LFPr è ripartito come segue: a. una quota per i costi delle formazioni professionali di base ad impostazione scolastica;

b. una quota per gli altri costi della formazione professionale.

2

La quota di cui al capoverso 1 lettera a è ripartita fra i Cantoni in funzione del numero dei rapporti di formazione nella formazione di base ad impostazione scolastica, la quota di cui al capoverso 1 lettera b in funzione degli altri rapporti di formazione nella formazione professionale di base. In merito, fa stato la media dei quattro anni precedenti.

3

A un Cantone che non assume compiti nel settore della formazione professionale superiore e della formazione professionale continua è versato un contributo forfettario conseguentemente inferiore.

4

…17

5

La SEFRI versa i contributi annualmente in due rate.

Sezione 3: Altri contributi federali

Art. 63

Contributi per lo sviluppo della formazione professionale (art. 4 e 54 LFPr) 1

I contributi federali per progetti di sviluppo della formazione professionale ai sensi dell'articolo 54 LFPr coprono al massimo il 60 per cento dei costi. In caso di eccezioni motivate possono raggiungere l'80 per cento.

2

I contributi sono calcolati: a. per studi e progetti pilota: in base all'idoneità a chiarire nella pratica la fattibilità e l'efficacia di nuovi provvedimenti di formazione o ad attuare una riforma;

b. per la realizzazione di nuove strutture solide: in base dell'idoneità a riunire partner diversi in un organo responsabile indipendente per nuovi settori della formazione professionale.

3

I progetti non sono sostenuti per più di quattro anni. Il sostegno è prorogato al massimo di un anno.

17 Abrogato dal n. I 1 dell'O del 7 nov. 2007 (nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

Formazione professionale. O 23

412.101


Art. 64

Contributi per prestazioni particolari di interesse pubblico (art. 55 LFPr) 1

I contributi federali per prestazioni particolari di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 55 LFPr coprono al massimo il 60 per cento dei costi. In caso di eccezioni motivate possono raggiungere l'80 per cento.

2

I contributi sono commisurati: a. al grado di interesse; b. alla possibilità di prestazioni proprie dei richiedenti; c. all'urgenza del

provvedimento.

3

I contributi sono concessi per al massimo cinque anni. È possibile una proroga.


Art. 65


18

ed esami professionali federali superiori (art. 56 LFPr) 1

I contributi federali ai sensi dell'articolo 56 LFPr per lo svolgimento di esami federali di professione ed esami professionali federali superiori coprono al massimo il 60 per cento dei costi. 2 Per gli esami che risultano particolarmente onerosi per ragioni legate alla materia, può essere concesso un contributo pari al massimo all'80 per cento dei costi. Le domande di contributo devono essere specialmente motivate.

a19 Contributi per i cicli di formazione delle scuole specializzate superiori (art. 56 LFPr) 1

I contributi federali ai sensi dell'articolo 56 LFPr per i cicli di formazione delle scuole specializzate superiori coprono al massimo il 25 per cento dei costi.

2

I contributi a favore di cicli di formazione delle scuole specializzate superiori sono concessi soltanto se: a. i cicli di formazione sono offerti da organizzazioni del mondo del lavoro d'importanza nazionale e attive su tutto il territorio del Paese; b. per i cicli di formazione non vengono pagati contributi cantonali.


Art. 66

Procedura di concessione dei contributi (art. 57 LFPr) 1

La SEFRI emana direttive sulla presentazione della richiesta, sul preventivo e sul rendiconto di progetti ai sensi degli articoli 54-56 LFPr.

2

Esso sottopone le richieste alla valutazione della Commissione federale della formazione professionale. I progetti di cui all'articolo 54 LFPr sono sottoposti alla Commissione se i loro costi superano i 250 000 franchi.

18 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6473).

19 Introdotto dal n. I dell'O del 14 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6473).

Istruzione professionale 24

412.101

3

Nella decisione relativa alla concessione di un contributo a un progetto ai sensi degli articoli 54-56 LFPr la SEFRI precisa in particolare: a. l'importo

accordato;

b. i provvedimenti per il controllo del grado di raggiungimento degli obiettivi; c. il modo di procedere in caso di sviluppi imprevisti; d. la valutazione dei provvedimenti adottati.

4

Per un progetto ai sensi dell'articolo 54 LFPr, nella decisione la SEFRI stabilisce altresì:

a. le tappe di progetti la cui durata prevista è superiore a un anno; b. i provvedimenti consequenziali e di attuazione; c. l'informazione sui risultati e la loro divulgazione.

Sezione 4: Riduzione o rifiuto dei contributi federali (art. 58 LFPr)

Art. 67

La riduzione o il rifiuto dei contributi federali secondo l'articolo 58 LFPr sono determinati in base alla gravità della violazione dei doveri da parte del beneficiario.

La riduzione è di al massimo un terzo.

Sezione 5: Fondo per la formazione professionale

Art. 68

Richiesta di dichiarazione di obbligatorietà20 (art. 60 LFPr) 1

Le richieste di dichiarazione di obbligatorietà della partecipazione a un fondo per la formazione professionale sono presentate da: a. organizzazioni del mondo del lavoro d'importanza nazionale e attive su tutto il territorio del Paese, per tutte le aziende del ramo; b. organizzazioni del mondo del lavoro attive a livello regionale, per le aziende del ramo della loro regione.

2

La domanda è presentata per scritto alla SEFRI e contiene segnatamente le seguenti indicazioni:

a. i provvedimenti da incoraggiare; b. la modalità di riscossione del contributo; c. la designazione del ramo; 20 Introdotta dal n. I dell'O del 3 dic. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6005).

Formazione professionale. O 25

412.101

d. se del caso, la delimitazione regionale; e. la delimitazione delle prestazioni in rapporto ad altri fondi per la formazione professionale.

3

L'organizzazione dispone di una propria istituzione di formazione ai sensi dell'articolo 60 capoverso 4 lettera b LFPr, se propone direttamente un'offerta che si occupa prevalentemente di formazione e di formazione continua nel ramo o se partecipa a una simile offerta.

4

a 7 …21

a22 Riscossione dei

contributi

(art. 60 LFPr)

1

L'organizzazione del mondo del lavoro addebita i contributi alle aziende assoggettate.

2

Chi fornisce già prestazioni ai sensi dell'articolo 60 capoverso 6 LFPr versa la differenza fra la prestazione già fornita e l'importo che viene riscosso per alimentare il fondo per la formazione professionale dichiarato di obbligatorietà generale. La differenza è calcolata proporzionalmente ai contributi per la stessa prestazione.

3

L'organizzazione del mondo del lavoro dispone in merito ai contributi mediante decisione se l'azienda lo richiede o è inadempiente.

4

Le decisioni sui contributi passate in giudicato sono parificate alle decisioni giudiziarie ai sensi dell'articolo 80 della legge federale dell'11 aprile 188923 sulla esecuzione e sul fallimento.

b24 Verifica dell'utilizzazione delle risorse del fondo, tenuta dei conti e revisione (art. 60 LFPr) 1

L'utilizzazione delle risorse del fondo è verificata periodicamente.

2

Per la tenuta dei conti dei fondi per la formazione professionale dichiarati obbligatori dal Consiglio federale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 957-964 del Codice delle obbligazioni25.

3

I conti dei fondi dichiarati obbligatori dal Consiglio federale sono sottoposti annualmente a revisione da parte di servizi indipendenti. I rapporti di revisione sono trasmessi per conoscenza alla SEFRI.

21 Abrogati dal n. I dell'O del 3 dic. 2010, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6005).

22 Introdotto dal n. I dell'O del 3 dic. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6005).

23 RS

281.1

24 Introdotto dal n. I dell'O del 3 dic. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6005).

I cpv. 5-7 dell'art. 68 diventano cpv. 1-3 dell'art. 68b. 25 RS

220

Istruzione professionale 26

412.101

Capitolo 9: Diplomi e certificati esteri

Art. 69

Riconoscimento (art. 68 LFPr)

1

La SEFRI riconosce i diplomi e i certificati esteri se: a. sono rilasciati o riconosciuti dallo Stato d'origine; e b. sono equipollenti a un certificato o a un titolo svizzero.

2

Un diploma o un certificato estero è equipollente a un diploma o a un certificato svizzero se:

a. il livello di formazione è uguale; b. la durata della formazione è equivalente; c. i contenuti sono paragonabili; e d. il ciclo di formazione comprende, oltre a qualifiche teoriche, anche qualifiche pratiche.

3

Hanno il diritto di chiedere il riconoscimento i domiciliati in Svizzera o i frontalieri.

4

Sono fatti salvi gli accordi internazionali.

a26

Art. 70

Provvedimenti di compensazione (art. 68 LFPr) 1

Se, conformemente alle prescrizioni legali, l'esercizio di un'attività professionale è subordinato al possesso di un particolare diploma o certificato e il richiedente dispone di un diploma o certificato estero non riconosciuto come equivalente in Svizzera, la SEFRI provvede, in collaborazione con i Cantoni o con le organizzazioni del mondo del lavoro, ad adottare provvedimenti di compensazione mediante i quali è possibile conseguire le qualifiche richieste.

2

Il capoverso 1 si applica per analogia all'esercizio di un'attività professionale se la retribuzione o relativi rimborsi da parte di un'assicurazione sociale sono subordinati al possesso di un determinato diploma o certificato.

3

Sono considerati provvedimenti di compensazione gli esami di idoneità integrativi, i cicli di formazione di adeguamento o altre procedure di qualificazione.

4

I costi dei provvedimenti di compensazione sono addebitati ai candidati.

26 Introdotto dal n. II dell'O del 14 set. 2005 (RU 2005 4645). Abrogato dal n. 2 dell'all.

all'O dal 16 giu. 2006 sugli emolumenti della SEFRI, con effetto dal 1° ago. 2006 (RU 2006 2639).

Formazione professionale. O 27

412.101

Capitolo 10: Disposizioni finali Sezione 1: Esecuzione

Art. 71

SEFRI (art. 65 LFPr)

1

La SEFRI esegue la presente ordinanza sempreché la competenza non sia altrimenti disciplinata.

2

La SEFRI è l'organo di contatto per il mutuo riconoscimento dei diplomi nell'ambito dell'esecuzione dei seguenti accordi internazionali: a. Accordo del 21 giugno 199927 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone; b. Convenzione del 4 gennaio 196028 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS).

a29 Emolumenti della SEFRI Gli emolumenti per le decisioni di prima istanza e le prestazioni riguardanti il campo d'attività della SEFRI sono disciplinati nell'ordinanza sugli emolumenti SEFRI del 16 giugno 200630.


Art. 72

Diritto d'accesso e obbligo d'informazione (art. 65 cpv. 4 LFPr) 1

I servizi incaricati dell'esecuzione hanno accesso a tutti gli eventi della formazione professionale. Possono chiedere informazioni e prendere visione della documentazione che concerne la formazione.

2

La SEFRI può chiedere informazioni e delucidazioni ai Cantoni e a terzi direttamente incaricati dello svolgimento di compiti esecutivi.


Art. 73

Ritiro di certificati e titoli (art. 63 LFPr) 1

La SEFRI ritira certificati e titoli ottenuti illecitamente. È fatto salvo il perseguimento penale.

2

La revoca definitiva di un certificato è comunicata ai Cantoni; un'eventuale iscrizione nel registro pubblico è cancellata.

27 RS

0.142.112.681 28 RS

0.632.31

29 Introdotto dal n. 2 dell'all. all'O dal 16 giu. 2006 sugli emolumenti dell'UFFT, in vigore dal 1° ago. 2006 (RU 2006 2639).

30 RS

412.109.3

Istruzione professionale 28

412.101

Sezione 2: Abrogazione e modifica del diritto vigente

Art. 74

1 L'abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate nell'allegato.

2

La SEFRI è competente dell'abrogazione dei regolamenti di tirocinio emanati dal DEFR in base all'articolo 12 della legge federale del 19 aprile 197831 sulla formazione professionale.

Sezione 3: Disposizioni transitorie

Art. 75

Titoli di formazione professionale secondo il diritto cantonale (art. 73 cpv. 2 LFPr) 1

Con l'entrata in vigore della presente ordinanza, i titoli conseguiti in formazioni professionali di diritto cantonale sono considerati titoli federali se sino a tale data erano disciplinati da accordi intercantonali.

2

L'equipollenza di titoli ai sensi del capoverso 1 con i titoli secondo i nuovi disciplinamenti federali nonché le condizioni per eventuali conversioni di titoli sono stabilite nei rispettivi atti normativi in materia di formazione.

3

Per il riconoscimento dei cicli di formazione e per le conversioni di titoli nei settori finora disciplinati dal diritto intercantonale, fino all'entrata in vigore degli atti normativi in materia di formazione la SEFRI applica le disposizioni corrispondenti del diritto intercantonale anteriore.

4

Nel settore delle professioni sanitarie, la competenza per il riconoscimento dei cicli di formazione e per le conversioni di titoli nonché per il riconoscimento di diplomi e certificati esteri è della Croce Rossa Svizzera (CRS) fino all'entrata in vigore degli atti normativi federali determinanti in materia di formazione.


Art. 76

Responsabili della formazione professionale non soggetti al campo di applicazione del diritto anteriore (art. 73 LFPr) 1

I responsabili della formazione professionale non soggetti al campo di applicazione della legge federale del 19 aprile 197832 sulla formazione professionale che hanno svolto un'attività formativa per almeno cinque anni sono considerati qualificati ai sensi degli articoli 44 e 45.

2

La Commissione federale per i responsabili della formazione professionale verifica l'equipollenza delle qualifiche dei seguenti responsabili della formazione professionale: 31 [RU

1979 1687, 1985 660 n. I 21, 1987 600 art. 17 n. 3, 1991 857 all. n. 4, 1992 288 all.

n. 17 2521 art. 55 n. 1, 1996 2588 art. 25 n. 2 e all. n. 1, 1998 1822 art. 2, 1999 2374 n. I 2, 2003 187 all. n. II 2. RU 2003 4557 all. ch. I 1] 32 [RU

1979 1687]

Formazione professionale. O 29

412.101

a. formatori attivi in corsi interaziendali e in altri luoghi di formazione equivalenti, in scuole d'arti e mestieri e in altre istituzioni riconosciute di formazione professionale pratica;

b. docenti.

3

Essa elabora criteri per le equipollenze e indica quali qualificazioni complementari sono eventualmente richieste. La SEFRI decide in merito alle equipollenze e alle eventuali qualificazioni complementari.

4

Eventuali qualificazioni complementari devono avvenire entro cinque anni dalla decisione della SEFRI.

Art 76a33 Abilitazione all'insegnamento dell'educazione fisica Il diploma di maestro di ginnastica e sport I o II ottenuto secondo il diritto anteriore, il diploma di «maestro di sport SUP» e il titolo di bachelor in sport della Scuola universitaria federale dello sport Macolin sono considerati abilitazioni all'insegnamento ai sensi dell'articolo 46 capoverso 3.


Art. 77

Contributi forfettari

(art. 73 cpv. 3 e 4 LFPr) 1

A partire dal quinto anno dall'entrata in vigore della LFPr, i compiti dei Cantoni di cui all'articolo 53 capoverso 2 LFPr sono interamente cofinanziati dalla Confederazione mediante contributi forfettari conformemente alla LFPr e alla presente ordinanza.

2

Durante i primi quattro anni dall'entrata in vigore della LFPr si applica il seguente disciplinamento:

a. i compiti di cui all'articolo 53 capoverso 2 LFPr per i quali finora la Confederazione ha versato contributi in base a una delle seguenti leggi sono sostenuti anche in seguito in base a tali leggi: 1. legge federale del 19 aprile 197834 sulla formazione professionale, 2. legge del 29 aprile 199835 sull'agricoltura, 3. legge forestale del 4 ottobre 199136, 4. legge federale del 19 giugno 199237 sugli aiuti finanziari alle scuole

superiori di lavoro sociale; b. gli altri compiti di cui all'articolo 53 capoverso 2 LFPr sono sostenuti dalla Confederazione nei limiti dei mezzi a disposizione secondo l'articolo 53 capoverso 1.

33 Introdotto dall'art. 82 n. 3 dell'O del 23 mag. 2012 sulla promozione dello sport, in vigore dal 1° ott. 2012 (RU 2012 3967).

34 [RU

1979 1687]

35 RS

910.1

36 RS

921.0

37 [RU

1992 1973. RU 2003 4557 all. I 2]

Istruzione professionale 30

412.101


Art. 78

Progetti di costruzione e locazioni (art. 73 cpv. 3 LFPr) 1

Sono giudicate in base al diritto anteriore le domande di sussidi per progetti di costruzione per i quali è stato presentato alla SEFRI, prima dell'entrata in vigore della LFPr, un programma dei locali con piano d'occupazione, un progetto preliminare o un progetto di costruzione.

2

Se è presentato un programma dei locali con piano d'occupazione o un progetto preliminare, i sussidi sono concessi conformemente al diritto anteriore soltanto se un progetto di costruzione è presentato entro quattro anni dall'entrata in vigore della LFPr.

3

Se è stato assegnato un sussidio per un progetto di costruzione, il conteggio finale per il progetto realizzato va presentato al più tardi entro dieci anni dall'entrata in vigore della LFPr. Se il conteggio finale è presentato dopo tale termine, i sussidi decadono.

4

Sono giudicate in base al diritto anteriore le domande di sussidi per la locazione di locali che, prima dell'entrata in vigore della LFPr, sono presentate con una tabella dei locali, un contratto di locazione o un contratto preliminare di locazione e un piano d'occupazione. I sussidi sono concessi per al massimo quattro anni dall'entrata in vigore della LFPr.

5

Il credito di pagamento per costruzioni e locazioni è a carico del limite di spesa conformemente all'articolo 59 capoverso 1 lettera a LFPr.

Sezione 4: Entrata in vigore

Art. 79

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2004.

Formazione professionale. O 31

412.101

Allegato

(art. 74)

Abrogazione e modifica del diritto vigente I

L'ordinanza del 7 novembre 197938 sulla formazione professionale (OFP) è abrogata.

II

Le seguenti ordinanze sono modificate come segue: …39 38 [RU

1979 1712, 1985 670 n. I 1, 1993 7, 1996 208 art. 2 lett. b, 1998 1822 art. 26, 2001 979 n. II].

39 Le mod. possono essere consultate alla RU 2003 5047.

Istruzione professionale 32

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