01.04.2022 - * / In vigore
08.02.2021 - 31.03.2022
01.02.2019 - 07.02.2021
01.01.2018 - 31.01.2019
01.01.2017 - 31.12.2017
01.01.2016 - 31.12.2016
01.01.2015 - 31.12.2015
01.07.2014 - 31.12.2014
01.01.2013 - 30.06.2014
01.10.2012 - 31.12.2012
01.01.2012 - 30.09.2012
01.01.2011 - 31.12.2011
01.08.2009 - 31.12.2010
01.01.2008 - 31.07.2009
01.08.2006 - 31.12.2007
05.10.2005 - 31.07.2006
01.01.2004 - 04.10.2005
01.04.2001 - 31.12.2003
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Fedlex DEFRITRMEN
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1

Ordinanza
sulla formazione professionale
(OFPr)
1

del 7 novembre 1979 (Stato 10 aprile 2001) Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 66 capoverso 2 della legge federale del 19 aprile 19782 sulla
formazione professionale, ordina:

Titolo primo: Campo di validità

Art. 1

Campo di applicazione 1

Le prescrizioni della legge federale del 19 aprile 19783 sulla formazione professionale (detta qui di seguito «legge») sono applicabili nello stesso modo alle persone
dei due sessi.

2

Le prescrizioni sull'orientamento professionale (art. 2 a 5 della legge) sono applicabili a tutte le professioni.


Art. 2

Elenco delle professioni e dei titoli L'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia4 (detto qui di
seguito «Ufficio federale») emana periodicamente un elenco aggiornato delle professioni e dei titoli. Questo contiene: a.

le professioni per le quali sono stati emanati regolamenti di tirocinio secondo
l'articolo 12 della legge; b.

le professioni per le quali sono organizzati gli esami di professione e gli
esami professionali superiori secondo gli articoli 51 e seguenti della legge; c.

i titoli che possono essere portati secondo gli articoli 58 a 61 della legge; d.

le professioni per le quali, giusta l'articolo 10 capoverso 3 della legge, è
chiesto, per poter formare apprendisti, l'esame di professione, rispettivamente l'esame professionale superiore.

RU 1979 1712 1

Nuova abbreviazione giusta l'art. 2 let. b dell'O del 10 gen. 1996 che rettifica alcune
abbreviazioni di titoli di atti normativi (RU 1996 208).

2

RS 412.10

3

RS 412.10

4

Nuova espressione giusta l'art. 26 dell'O del 22 giu. 1998, in vigore dal 1° ago. 1998
(RU 1998 1822).

412.101

Istruzione professionale 2

412.101

Titolo secondo: Orientamento professionale

Art. 3

Compiti dell'orientamento professionale 1

L'informazione generale, in forma di discussioni in classe, di riunioni per genitori, di visite di professioni, di documentazioni per i richiedenti o di qualsiasi altro
orientamento concernente le professioni, è intesa ad agevolare la scelta della professione e degli studi. L'orientamento professionale informa i giovani sulle possibilità
d'occupazione e di perfezionamento nelle singole professioni.

2

La consulenza individuale deve fornire gli elementi che permettano ai richiedenti di prendere, in conoscenza di causa e responsabilmente, una decisione rispondente alle
loro attitudini e inclinazioni. A domanda, l'orientatore aiuta a concretare la decisione
presa. I genitori dei giovani richiedenti devono essere adeguatamente associati alle
consultazioni.


Art. 4

Natura facoltativa

Nessuno può essere tenuto a ricorrere all'orientamento professionale pubblico.
L'orientatore non può comunicare a terzi i risultati della consultazione, senza il consenso esplicito del richiedente.


Art. 5

Gratuità

L'informazione generale e la consulenza individuale, se svolte nella misura usuale,
sono gratuite. Al richiedente possono invece essere fatturate le spese ulteriori, come,
ad esempio, l'elaborazione di rapporti e di perizie esaustivi oppure le inserzioni.


Art. 6

Riconoscimento della formazione specializzata di orientatore
professionale

1

Come formazione specializzata vale: a.

la formazione specializzata in una università; b.

la formazione specializzata in un istituto riconosciuto dal Dipartimento federale dell'economia5 (detto qui di seguito: «Dipartimento»); c.

la formazione specializzata in corsi organizzati da Cantoni o associazioni, riconosciuti dal Dipartimento.

2

L'Ufficio federale decide nel singolo caso circa l'equipollenza di altri corsi di formazione.

3

I Cantoni possono dichiarare obbligatorio l'assolvimento di corsi di perfezionamento per orientatori professionali.

5

Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997.

Formazione professionale - O 3

412.101

Titolo terzo: Formazione professionale di base Capitolo 1: Tirocinio Sezione 1: Prescrizioni generali

Art. 7

Informazione dell'apprendista sui suoi diritti e doveri Il maestro di tirocinio e la scuola professionale informano l'apprendista, all'inizio
del tirocinio, sui suoi diritti e doveri.


Art. 8

Inizio anticipato del tirocinio 1

L'autorità cantonale può autorizzare l'inizio anticipato di un tirocinio giusta l'articolo 9 capoverso 2 della legge soltanto se il giovane dispone della necessaria maturità fisica e psichica.

2

La domanda d'inizio anticipato del tirocinio dev'essere presentata all'autorità cantonale prima della conclusione del contratto di tirocinio. La domanda dev'essere corredata di un certificato medico (art. 61 cpv. 2 dell'O 1 del 14 gen. 19666 concernente
la legge sul lavoro).


Art. 9

Condizioni speciali per la formazione di apprendisti 1

Le associazioni professionali, le quali intendono subordinare la formazione di apprendisti alla condizione che il maestro di tirocinio o il collaboratore da questo incaricato della formazione abbia superato l'esame di professione o l'esame professionale superiore, presentano una corrispondente domanda all'Ufficio federale.

2

L'Ufficio federale sottopone la domanda, per parere, ai Cantoni e alle associazioni professionali interessate e presenta una proposta al Dipartimento. La procedura è
applicabile per analogia all'abrogazione di questa subordinazione.

3

Se, nella professione di cui si tratta, può essere conseguito anche il diploma di una scuola specializzata superiore, quest'ultimo è considerato equipollente, quanto ai
presupposti professionali per la formazione di apprendisti, all'esame di professione o
all'esame professionale superiore.

4

Chiunque, prima che il Dipartimento abbia messo in vigore la subordinazione, ha già formato due apprendisti e continua a offrire la garanzia di una formazione adeguata, non è tenuto a subire l'esame di professione oppure l'esame professionale superiore.

5

Al maestro di tirocinio, che offre garanzia per una formazione adeguata, l'autorità cantonale può tuttavia consentire la formazione di apprendisti, anche se non ha superato un esame prescritto: a.

nel caso di mancanza di posti adeguati di tirocinio; 6

[RU 1966 85, 1969 81 n. II lett. E n. 1 376, 1972 800, 1974 1817, 1977 2367, 1978
1707, 1979 643, 1989 2483, 2000 187 art. 22 cpv. 1 n. 8. RU 2000 1581 art. 91]. Vedi
ora l'O del 10 mag. 2000 (RS 822.111).

Istruzione professionale 4

412.101

b.

nel caso di trasferimento di un'azienda a un nuovo titolare o di partenza del
collaboratore incaricato della formazione degli apprendisti, sino alla scadenza dei contratti di tirocinio in corso; c.

in casi speciali, condizionati al genere dell'azienda, in particolare qualora
trattisi di scuole d'arti e mestieri e di aziende con personale tecnicamente
formato.

6

Una deroga concessa rimane vigente fintanto che l'azienda offre la garanzia per una formazione irreprensibile.


Art. 10

Formazione dei maestri di tirocinio 1

I corsi di formazione per maestri di tirocinio conferiscono ai partecipanti principalmente le conoscenze metodiche indispensabili per dirigere e istruire apprendisti con
comprensione.

2

Le associazioni professionali, se intendono organizzare corsi per maestri di tirocinio per tutto il territorio della Svizzera, per una regione linguistica o una zona, presentano una domanda all'Ufficio federale.

3

L'ammissione agli esami di professione o agli esami professionali superiori può essere subordinata, per regolamento, alla frequentazione di un corso di formazione
per maestri di tirocinio. Con il consenso dell'Ufficio federale, i corsi di formazione
per maestri di tirocinio possono essere integrati nei corsi preparatori a questi esami e
nei corsi d'istruzione delle scuole specializzate superiori.

4

I Cantoni possono organizzare corsi di perfezionamento per maestri di tirocinio. A tale scopo possono incaricare le associazioni professionali cantonali.


Art. 11

Maestro di tirocinio tenuto a frequentare corsi 1

È considerato maestro di tirocinio tenuto a frequentare corsi il titolare dell'azienda o un suo collaboratore, sempreché impartisca personalmente o sorvegli la formazione.

2

Il collaboratore del titolare, incaricato della formazione, dev'essere designato nominalmente nel contratto di tirocinio.


Art. 12


7

Corsi per istruttori incaricati della formazione dei maestri di tirocinio L'Istituto pedagogico svizzero di formazione professionale organizza, in collaborazione con i Cantoni e le associazioni professionali, corsi per istruttori incaricati della
formazione dei maestri di tirocinio.


Art. 13

Regolamenti di tirocinio 1

La durata del tirocinio dipende dallo scopo della formazione e dalle esigenze della professione considerata. Il regolamento di tirocinio definisce lo scopo della forma7

Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 16 mar. 2001 (RU 2001 979).

Formazione professionale - O 5

412.101

zione e ripartisce opportunamente la materia d'insegnamento sui singoli anni di tirocinio. Il regolamento d'esame è parte integrante del regolamento di tirocinio.

2

Nel caso di sostituzione oppure di modificazioni importanti di regolamenti di tirocinio, la continuità dell'esecuzione dev'essere assicurata con disposizioni transitorie.

3

Nel caso di modificazione di prescrizioni d'esame, l'esame di riparazione può essere dato, di norma, ancora per tre anni secondo le disposizioni previgenti.


Art. 14

Preparazione ed emanazione di regolamenti di tirocinio 1

Le associazioni professionali, i Cantoni, o le associazioni dell'insegnamento professionale, che sono interessati all'emanazione o alla revisione di un regolamento di
tirocinio, prendono contatto con l'Ufficio federale prima dell'allestimento del progetto.

2

L'emanazione di regolamenti di tirocinio di professioni affini dev'essere coordinata quanto alla data di pubblicazione e al contenuto.


Art. 15

Corsi d'introduzione

1

Per i tirocini, che non ne sono espressamente dispensati, devono essere organizzati corsi d'introduzione, il più tardi entro sette anni dall'entrata in vigore della legge.

2

L'azienda, che intende esonerare i suoi apprendisti dai corsi d'introduzione, presenta una domanda all'autorità cantonale. Questa decide conformemente alle direttive dell'Ufficio federale.

3

I Cantoni presentano all'Ufficio federale un rapporto sulle dispense rilasciate (art.

16 cpv. 3 della legge).

4

Il salario convenuto nel contratto di tirocinio è pagato anche durante i corsi. Le spese suppletive cagionate all'apprendista dalla frequentazione dei corsi sono addossate all'azienda di tirocinio. Il regolamento disciplina un'eventuale partecipazione di
terzi a queste spese (responsabili, associazioni interessate).


Art. 16

Istruttori dei corsi d'introduzione Gli istruttori dei corsi d'introduzione devono soddisfare le esigenze poste ai maestri
di tirocinio nella rispettiva professione. I Cantoni decidono sulle deroghe.


Art. 17

Modello di guida metodica 1

Il modello di guida metodica descrive in modo facilmente comprensibile una o più vie grazie alle quali l'apprendista raggiunge lo scopo regolamentare della formazione. Esso è adattato al programma d'insegnamento della scuola professionale e al regolamento dei corsi d'introduzione.

2

Il modello di guida metodica deve stimolare il maestro di tirocinio a impostare la formazione in modo corrispondente alle condizioni dell'azienda e alle capacità dell'apprendista.

Istruzione professionale 6

412.101


Art. 18

Rapporto di formazione e libro di lavoro 1

Il rapporto di formazione è allestito per scritto e deve ragguagliare su l'idoneità, le prestazioni e il comportamento dell'apprendista. Il maestro di tirocinio può utilizzare
al riguardo il modulo messo a disposizione dai Cantoni.

2

Se l'apprendista è obbligato secondo il regolamento di tirocinio a tenere un libro di lavoro, gli dev'essere concesso per la compilazione il tempo sufficiente durante le
ore di lavoro. Il maestro di tirocinio controlla e vista periodicamente il libro di lavoro.

Sezione 2: Rapporto di tirocinio

Art. 19

Approvazione

1

I Cantoni mettono a disposizione i moduli per il contratto di tirocinio.

2

Nel caso di formazione in scuole d'arti e mestieri e in scuole d'arte applicata, il contratto di tirocinio e presentato dalla direzione della scuola all'autorità cantonale.


Art. 20

Esami intermedi ed esami parziali 1

Gli esami intermedi, prescritti da un Cantone conformemente all'articolo 24 capoverso 2 della legge per tutti gli apprendisti di una professione, devono essere svolti
di norma nella prima metà del tirocinio. Servono a controllare lo stato di formazione
dell'apprendista, ma non sono considerati per l'assegnazione delle note all'esame finale di tirocinio.

2

Gli esami parziali (art. 39 cpv. 1 della legge) possono essere svolti soltanto su settori compiuti della formazione. Le note conseguite sono considerate per l'assegnazione delle note all'esame finale di tirocinio. Gli esami parziali con esito insufficiente possono essere ripetuti alla fine di un semestre, al massimo però due volte.


Art. 21

Proroga del rapporto di tirocinio 1

Le parti, se convengono, dopo un insuccesso all'esame finale di tirocinio, di prorogare il rapporto di tirocinio, devono chiedere per scritto l'approvazione all'autorità
cantonale.

2

Se non è chiesta l'approvazione, il rapporto è considerato non prorogato.

Sezione 3: Insegnamento professionale

Art. 22

Organizzazione dell'insegnamento professionale 1

L'insegnamento professionale è apolitico e aconfessionale.

2

L'Ufficio federale emana direttive per l'organizzazione dell'insegnamento professionale.

Formazione professionale - O 7

412.101


Art. 23

Servizio medico scolastico 1

L'apprendista ha diritto, di norma durante il primo anno di tirocinio, a una visita medica gratuita che tenga particolarmente conto degli aspetti della medicina del lavoro. I Cantoni possono prescrivere questa visita per legge.

2

I Cantoni disciplinano l'organizzazione e il finanziamento del servizio medico scolastico. Al riguardo essi presentano annualmente rapporto all'Ufficio federale.


Art. 24

Obbligo di frequentare l'insegnamento professionale L'insegnamento non può essere omesso per motivi di lavoro nell'azienda. L'autorità
cantonale decide sulle deroghe in casi giustificati.


Art. 25

Presupposti per la frequentazione della scuola media professionale e
dei corsi facoltativi

1

L'apprendista che adempie le condizioni d'ammissione è autorizzato a frequentare la scuola media professionale. Il maestro di tirocinio può negare l'autorizzazione,
per motivi di lavoro nell'azienda, soltanto se prova che la frequentazione complementare dell'insegnamento compromette seriamente il successo all'esame finale. Le
assenze dall'azienda di tirocinio non possono eccedere, aggiunte a quelle per l'insegnamento obbligatorio, due giorni per settimana.

2

Durante le ore di lavoro, l'apprendista può frequentare corsi facoltativi della durata massima di mezzo giorno per settimana, sempreché le sue prestazioni nelle materie
obbligatorie giustifichino questo insegnamento complementare. Il rifiuto di questo
diritto per motivi di lavoro nell'azienda è ammissibile soltanto se le prestazioni nell'azienda sono insufficienti. L'insufficienza dev'essere provata dal maestro di tirocinio.

3

Se l'apprendista e il maestro di tirocinio oppure la scuola professionale sono discordi riguardo all'adempimento dei presupposti per la frequentazione della scuola
media professionale o dei corsi facoltativi (art. 29 e 30 della legge), l'autorità cantonale decide dopo aver udito le parti. Essa tiene conto del comportamento dell'apprendista sul lavoro, delle sue capacità e della sua volontà d'imparare.

4

La scuola può escludere un allievo dall'insegnamento facoltativo se il suo comportamento sul lavoro e le sue prestazioni sono insufficienti.

5

È nullo qualsiasi accordo limitante il diritto legale di frequentare la scuola media professionale o i corsi facoltativi.


Art. 26

Corsi di ricupero

1

I corsi di ricupero sono un insegnamento completivo di durata limitata che agevola all'apprendista il ricupero del ritardo nella formazione scolastica.

2

Riguardo all'orario, devono essere stabiliti in modo che l'apprendista possa seguirli con giovamento. Se hanno luogo durante il tempo di lavoro, la loro frequentazione
dev'essere autorizzata senza riduzioni salariali.

Istruzione professionale 8

412.101

3

La durata dei corsi di ricupero non deve superare un mezzo giorno per settimana.

Di norma, gli apprendisti che li frequentano non seguono i corsi facoltativi.


Art. 27

Scuola media professionale Gli allievi della scuola media professionale sono possibilmente raggruppati in classi
speciali per tutti i rami dell'insegnamento professionale. Il Dipartimento disciplina le
forme possibili d'organizzazione.


Art. 28

Corsi specializzati intercantonali 1

Il Cantone in cui sono svolti corsi specializzati intercantonali ne sorveglia l'organizzazione e l'insegnamento. Presenta annualmente un rapporto ai Cantoni interessati e all'Ufficio federale sull'osservanza del regolamento.

2

L'Ufficio federale può, uditi i Cantoni, demandare la sorveglianza a un'associazione esercitante la sua attività a livello nazionale.

3

A proposta dei Cantoni interessati o dell'associazione professionale competente, l'Ufficio federale sopprime il corso specializzato intercantonale quando le condizioni stabilite nell'articolo 34 capoverso 3 della legge sono soddisfatte.


Art. 29

Note 1

Le prestazioni sono apprezzate in tutte le materie con le note da 6 a 1. 6 è la nota migliore, 1 quella peggiore.

2

Il 4 e le note superiori designano prestazioni sufficienti; le note inferiori al 4 indicano prestazioni insufficienti.

3

Non sono ammesse altre note intermedie che i mezzi punti.


Art. 30

Requisiti posti al corpo insegnante 1

La nomina a docente a tempo pieno in una scuola professionale d'orientazione artigianale-industriale presuppone il compimento, con successo, di un ciclo di studi
all'Istituto pedagogico svizzero di formazione professionale oppure di studi equivalenti. L'Ufficio federale decide di caso in caso circa l'equivalenza, su proposta dell'autorità cantonale. I docenti che insegnano a titolo accessorio sono tenuti a frequentare i corsi corrispondenti dell'Istituto pedagogico svizzero di formazione professionale.

2

La nomina a docente a tempo pieno per le materie commerciali e le lingue nelle scuole medie di commercio, nelle scuole d'amministrazione e nelle scuole professionali di commercio presuppone la formazione universitaria completa. L'Ufficio federale decide di caso in caso circa l'equivalenza di altri cicli di formazione, su proposta
dell'autorità cantonale. I docenti di tutte le materie devono dimostrare di aver ricevuto una formazione pedagogica.

Formazione professionale - O 9

412.101


Art. 31

Aggiornamento del corpo insegnante 1

Il Dipartimento disciplina l'aggiornamento del corpo insegnante.

2

I corsi d'aggiornamento per il corpo insegnante devono di principio essere frequentati durante le vacanze scolastiche. L'autorità cantonale decide sulle deroghe.

Sezione 4: Esame finale di tirocinio

Art. 32

Assegnazione delle note 1

Se una materia, per la valutazione delle prestazioni, è suddivisa in voci d'apprezzamento, per ciascuna di esse è assegnata una nota giusta l'articolo 29.

2

La nota della materia è la media delle note delle singole voci ed è arrotondata fino a un decimo. Questo ordinamento è applicabile anche alle note delle voci calcolate in
base alle note della scuola professionale.

3

Il risultato dell'esame è espresso con una nota complessiva. Questa è la media delle note nelle materie obbligatorie ed è arrotondata fino a un decimo.

4

Il regolamento d'esame stabilisce se e in qual misura le note della scuola professionale debbano essere prese in considerazione per l'esame e quali condizioni devono
essere adempiute affinché l'esame sia considerato superato.


Art. 33

Delega dell'esame a un'associazione professionale 1

La domanda per la delega dell'esame finale di tirocinio a un'associazione professionale è presentata all'Ufficio federale. Il Dipartimento può soddisfare la domanda
se l'associazione professionale offre la garanzia di un esame uniforme e adeguato.
L'attività dell'associazione professionale deve estendersi a tutta la regione (Svizzera
intera, parte del Paese) , costituente l'oggetto della delega.

2

Se, oltre all'associazione professionale interessata allo svolgimento dell'esame, sussistono, per la stessa professione, anche altre associazioni, ad esse è concesso, in
quanto ne facciano domanda, un'adeguata rappresentanza nella commissione esaminatrice, purché assumano una parte corrispondente delle spese d'esame.

3

La delega è revocata all'associazione professionale che, nonostante avvertimento, non organizza l'esame in modo conforme alle prescrizioni.

4

I Cantoni possono delegare l'organizzazione dell'esame finale di tirocinio a un'associazione professionale cantonale. I capoversi 1 a 3 sono applicabili per analogia.
La delega e la revoca devono essere annunciate all'Ufficio federale.


Art. 34

Periti d'esame

1

Per garantire lo svolgimento degli esami finali di tirocinio secondo principi uniformi, l'Istituto pedagogico svizzero di formazione professionale organizza, con la

Istruzione professionale 10

412.101

collaborazione delle associazioni professionali, corsi di istruzione per periti agli
esami finali di tirocinio.8 2

I Cantoni possono prescrivere l'obbligo di frequentare corsi d'istruzione.

3

I docenti delle scuole professionali devono partecipare, secondo le possibilità, all'elaborazione delle prove e all'esame stesso, come periti.


Art. 35

Deduzione salariale

1

Il maestro di tirocinio, anche se l'esame ha luogo dopo la fine del tirocinio, deve rimunerare l'apprendista durante il tempo necessario all'esame.

2

Per il periodo d'esame non è dovuto alcun salario, se l'apprendista deve ripetere l'esame e a quel momento non beneficia di una proroga del contratto.


Art. 36

Ripetizione dell'esame e esame secondo l'articolo 41 della legge 1

Nel caso di ripetizione dell'esame (art. 44 della legge) da parte di un candidato non più vincolato a un rapporto di tirocinio, come anche nel caso di esami organizzati per
persone senza tirocinio e privatisti (art. 41 della legge) , l'autorità d'esame può esigere che il candidato provveda al materiale necessario oppure paghi un'indennità
adeguata.

2

Inoltre, può essere riscossa una tassa per l'organizzazione dell'esame. Questa è devoluta all'autorità nel caso di ritiro tardivo dell'iscrizione o di assenza ingiustificata
dall'esame.

3

Il regolamento d'esame stabilisce il genere e la durata dell'esame sostitutivo nelle materie in cui, normalmente, è tenuto conto delle note delle scuola professionale.

4

A domanda, il ripetente può ripetere anche l'intero esame, tenuto però conto che per la determinazione del risultato contano allora le note del nuovo esame.


Art. 37

Attestato di capacità 1

Per l'attestato di capacità dev'essere utilizzato il modulo messo a disposizione dall'Ufficio federale.

2

Le note nelle singole materie e la nota complessiva sono comunicate all'apprendista e al maestro di tirocinio in un certificato dal quale risulta anche se l'esame è stato
superato.

8

Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 16 mar. 2001 (RU 2001 979).

Formazione professionale - O 11

412.101

Capitolo 2: Scuole d'arti e mestieri

Art. 38

1

I reparti di formazione di aziende private, che assicurano tanto la formazione pratica, quanto l'insegnamento professionale, non sono considerati scuole d'arti e mestieri giusta l'articolo 7 lettera b della legge.

2

I Cantoni eseguono, secondo le direttive dell'Ufficio federale, la procedura di riconoscimento delle scuole d'arti e mestieri. A tale Ufficio trasmettono le loro decisioni
di riconoscimento. La Confederazione tiene conto della pianificazione regionale
delle scuole professionali per il riconoscimento del diritto ai contributi.

Capitolo 3:
Sezioni d'amministrazione delle scuole medie di commercio
e scuole d'amministrazione


Art. 39

L'Ufficio federale emana un programma d'insegnamento per le sezioni d'amministrazione delle scuole medie di commercio e per le scuole d'amministrazione.

Capitolo 4: Formazione empirica

Art. 40

Contratto e durata

1

La durata della formazione dev'essere adeguata al contenuto del programma di formazione e alle capacità del praticante. Essa è di un anno, un anno e mezzo o due
anni.

2

Nel contratto dev'essere stabilita la durata della formazione e la denominazione della professione in riferimento al campo d'attività professionale. La denominazione
scelta non può essere identica a una denominazione stabilita in un regolamento di
tirocinio secondo l'articolo 12 della legge.

3

L'azienda presenta, per approvazione, all'autorità cantonale un programma di formazione accompagnato dal contratto. L'autorità esamina, in ogni singolo caso, se il
praticante soddisfa presumibilmente anche i requisiti per un tirocinio. In caso affermativo, essa nega l'approvazione del rapporto di formazione empirica, purché non vi
si oppongano motivi importanti.

4

Le associazioni professionali possono compilare programmi di formazione per le aziende.

5

I Cantoni mettono a disposizione i moduli per il contratto.

6

È autorizzato a formare praticanti chiunque abbia il diritto di formare apprendisti oppure abbia ricevuto dal Cantone un'autorizzazione.

Istruzione professionale 12

412.101


Art. 41

Insegnamento professionale 1

L'insegnamento professionale dura un giorno per settimana.

2

L'insegnamento è impartito da docenti formati in modo adeguato.

3

L'Ufficio federale emana direttive per l'insegnamento.

4

I Cantoni emanano programmi d'insegnamento rispondenti alle esigenze delle classi di formazione empirica.


Art. 42

Attestato

1

Per l'attestato dev'essere utilizzato il modulo messo a disposizione dall'Ufficio federale. L'autorità cantonale accerta, mediante un sopralluogo sul posto di lavoro e
un colloquio con la scuola professionale, se lo scopo della formazione è stato raggiunto. In caso negativo, le parti contraenti possono adeguatamente prorogare il rapporto di formazione empirica per raggiungere lo scopo della formazione.

2

La proroga dev'essere approvata dall'autorità cantonale.

Titolo quarto: Perfezionamento professionale

Art. 43

Istituzioni di promovimento della carriera professionale 1

Sono istituzioni secondo l'articolo 50 capoverso 3 della legge le fondazioni o le società, che prevalentemente promuovono la carriera professionale degli autodidatti.
Esse non possono perseguire scopi di politica corporativa e non devono impedire il
libero esercizio della professione.

2

Il Dipartimento decide sul riconoscimento di un'istituzione e sui compiti che le devono essere demandati, come esami di capacità e controlli. La domanda dev'essere
presentata all'Ufficio federale.

3

Nelle istituzioni alle quali il Dipartimento demanda determinati compiti, la Confederazione dev'essere adeguatamente rappresentata.

Capitolo 1: Esami di professione ed esami professionali superiori

Art. 44

Organizzatori degli esami 1

Gli esami di professione e gli esami professionali superiori possono essere organizzati da una o da più associazioni professionali in comune.

2

Se, oltre all'associazione professionale interessata allo svolgimento dell'esame, sussistono, per la stessa professione, anche altre associazioni, ad esse è concessa, in
quanto ne facciano domanda, un'adeguata rappresentanza nella commissione esaminatrice, purchè assumano una parte corrispondente delle spese.

Formazione professionale - O 13

412.101


Art. 45

Approvazione del regolamento 1

Il regolamento è presentato all'Ufficio federale. Esso designa la professione, per la quale l'esame è indetto, e regola segnatamente: a.

la composizione della commissione esaminatrice; b.

le condizioni d'ammissione; c.

la procedura d'iscrizione; d.

le materie e l'oggetto dell'esame, come anche la natura e la durata dell'esame
nelle singole materie; e.

l'assegnazione delle note; f.

le condizioni per il superamento dell'esame; g.

il titolo conferito; h.

la copertura delle spese.

2

Se il regolamento è conforme alle prescrizioni legali, l'Ufficio federale lo pubblica sul Foglio federale assegnando, nel contempo, un termine di opposizione di 30
giorni. Le opposizioni sono presentate all'Ufficio federale per iscritto e motivate.

3

L'approvazione del regolamento compete al Dipartimento.

4

Alle modificazioni di un regolamento sono applicabili per analogia i capoversi 1 a 3. Le modificazioni non essenziali possono essere approvate dall'Ufficio federale
senza procedura di opposizione.

5

Il Dipartimento può chiedere modificazioni di regolamenti alle associazioni professionali, nella misura in cui l'esige l'evoluzione delle professioni.


Art. 46

Revoca dell'approvazione del regolamento Se l'organizzatore dell'esame non osserva, nonostante avvertimento, le prescrizioni
o rifiuta di tener conto di una modificazione del regolamento richiesta dal Dipartimento, questo può revocare l'approvazione del regolamento.


Art. 47

Assegnazione delle note Per l'assegnazione delle note, l'articolo 32 è applicabile per analogia.


Art. 48

Attestato professionale e diploma 1

Le note nelle singole materie sono comunicate al candidato con un certificato, dal quale risulta anche se l'esame è stato superato.

2

L'Ufficio federale compila l'attestato professionale e il diploma. Questi sono firmati dal presidente della commissione esaminatrice e dal direttore dell'Ufficio federale.

3

I nomi dei titolari dell'attestato professionale o del diploma sono comunicati ai Cantoni. Il registro dei titolari dell'attestato professionale e del diploma è tenuto dall'Ufficio federale.

Istruzione professionale 14

412.101


Art. 49

Equipollenza degli esami subiti prima dell'entrata in vigore
del regolamento

1

L'attestato professionale o il diploma può essere rilasciato, senza nuovo esame, alle persone che hanno superato un esame equivalente prima dell'entrata in vigore di un
regolamento approvato.

2

Se l'esame precedente non è equivalente, l'interessato deve subire un esame integrativo il cui contenuto è stabilito dalla commissione esaminatrice.


Art. 50

Revoca dell'attestato professionale o del diploma 1

L'Ufficio federale può revocare attestati professionali o diplomi conseguiti illecitamente. È riservato il perseguimento penale.

2

La revoca definitiva dell'attestato professionale o del diploma è comunicata ai Cantoni.

Capitolo 2: Scuole dei tecnici

Art. 51

1

Può denominarsi «Scuola dei tecnici riconosciuta dalla Confederazione» soltanto quella cui il Dipartimento ha accordato questo statuto. Il Dipartimento può istituire
una commissione per la valutazione delle scuole.

2

Con il riconoscimento, da parte del Dipartimento, di una scuola dei tecnici, alle persone che vi hanno precedentemente superato l'esame finale può essere conferito il
diritto di denominarsi pubblicamente «tecnico ST».

Capitolo 3: Scuole tecniche superiori (scuole d'ingegneria)

Art. 52

1

Può denominarsi «Scuola tecnica superiore (scuola d'ingegneria) riconosciuta dalla Confederazione» solo quella cui il Dipartimento ha accordato questo statuto. Le
scuole riconosciute in virtù della legge federale del 20 settembre 19639 sulla formazione professionale sono considerate riconosciute anche secondo la presente legge.

2

Il Dipartimento può istituire una commissione per la valutazione delle scuole.

3

Con il riconoscimento di una scuola come scuola tecnica superiore (scuola d'ingegneria), alle persone che vi hanno superato l'esame finale prima del riconoscimento
può essere conferito il diritto di denominarsi pubblicamente «ingegnere STS» rispettivamente di portare il titolo stabilito dal Dipartimento.

9

[RU 1965 321, 1968 89, 1971 1461 in fine disp. fin. trans. tit. X n. II art. 6 n. 11, 1972
1885, 1975 1078 n. III, 1977 2249 n. I 331. RU 1979 1687 art. 75]

Formazione professionale - O 15

412.101

Capitolo 4:
Scuole superiori per i quadri dell'economia e dell'amministrazione


Art. 53

1

Può denominarsi «Scuola superiore per i quadri dell'economia e dell'amministrazione riconosciuta dalla Confederazione» soltanto quella cui il Dipartimento ha conferito questo statuto. Il Dipartimento può istituire una commissione per la valutazione delle scuole.

2

Con il riconoscimento di una scuola come scuola superiore per i quadri dell'economia e dell'amministrazione, alle persone che vi hanno superato l'esame finale
prima del riconoscimento può essere conferito il diritto di denominarsi pubblicamente «economista aziendale SSQEA».

3

Il Dipartimento disciplina la portata dell'esame finale e le condizioni d'ammissione per i candidati che hanno acquisito le conoscenze necessarie senza aver frequentato
tale scuola.

Titolo quinto: Ricerca sulla formazione professionale

Art. 54

Le domande intese a ottenere sussidi per la ricerca sono presentate all'Ufficio federale. Devono contenere una descrizione esauriente del progetto e un elenco dettagliato dei costi.

Titolo sesto: Contributi federali Capitolo 1: Prescrizioni generali

Art. 55

Calcolo dei contributi 1

Il contributo federale è calcolato in una percentuale delle spese computabili (art. 64 della legge). Non può superare l'importo necessario per la copertura dell'eccedenza
delle spese.

2

La legislazione federale sulla perequazione finanziaria non è segnatamente applicabile alle seguenti istituzioni e ai seguenti provvedimenti, qualora non siano vincolati
a un cantone:

a.

organizzazioni di utilità pubblica dell'orientamento professionale riconosciute; b.

corsi d'introduzione per apprendisti; c.

corsi specializzati intercantonali; d.

indagini e ricerche;

Istruzione professionale 16

412.101

e.

provvedimenti di perfezionamento nel quadro del concorso professionale
internazionale;

f.

esami di professione ed esami professionali superiori; g.

periodici specializzati di associazioni professionali o di categoria; h.

conferenze degli uffici della formazione professionale.


Art. 56

Stipendi

Gli stipendi sono computabili nei limiti massimi stabiliti dal Dipartimento. È stipendio il salario determinante per il calcolo dei contributi, secondo la legislazione federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (art. 7 segg. dell'O del 31
ott. 194710 sull'AVS).

Capitolo 2: Contributi per singole istituzioni e provvedimenti

Art. 57

Orientamento professionale 1

I contributi possono essere concessi per: a-c. ...11

d.12 gli stipendi e le spese per materiale delle organizzazioni d'utilità pubblica riconosciute, che perseguono soprattutto il promovimento dell'orientamento
professionale e operano in tutta la Svizzera.13 2

Nel campo della formazione e del perfezionamento, sono concessi contributi per le spese del corpo insegnante e le indennità di viaggio, vitto e alloggio pagate ai partecipanti di corsi. Il Dipartimento stabilisce l'aliquota massima.


Art. 58

Scuole

1

Sono scuole giusta il presente articolo le scuole d'orientazione artigianale, industriale e commerciale, le scuole di vendita, le scuole d'arti e mestieri, le scuole d'arte
applicata, le scuole medie professionali, le scuole tecniche superiori, le scuole medie
di commercio, le scuole d'amministrazione, le scuole superiori per i quadri dell'economia e dell'amministrazione, le scuole dei tecnici e le scuole specializzate superiori.

2

Sono spese computabili: 10

RS 831.101

11

Abrogate dal n. I 1 dell'O del 17 apr. 1985 concernente la legge sui provvedimenti di
risparmio 1984 [RU 1985 670].

12

Nuovo testo giusta il n. I 1 dell'O del 17 apr. 1985 concernente la legge sui provvedimenti
di risparmio 1984, in vigore dal 1° gen. 1986[RU 1985 670].

13

Le disposizioni sul rimborso dei sussidi, anteriori al 1° gen. 1986, restano applicabili
secondo il vecchio diritto (n. II di detta O).

Formazione professionale - O 17

412.101

a.

gli stipendi dei direttori di scuola e del corpo insegnante; b.

i costi del materiale didattico generale.

3

Per le scuole specializzate svizzere all'estero, il Dipartimento può dichiarare computabili altre spese.

4

Le scuole tengono un inventario del materiale didattico acquistato grazie a contributi federali. L'Ufficio federale può verificare l'inventario. Questo materiale può essere alienato solo con il consenso dell'Ufficio federale.

5

Il contributo federale per le scuole è concesso soltanto se la pertinente classe conta almeno dieci alunni e sono osservate le istruzioni su l'organizzazione dell'insegnamento e i programmi di studio. Se l'effettivo della classe è inferiore a questo limite,
l'Ufficio federale può, su domanda motivata, parimenti accordare un contributo, purché lo giustifichino le circostanze.

6

I corsi di ricupero nelle scuole professionali e nelle classi di formazione empirica possono essere tenuti anche con meno di dieci alunni.


Art. 59

Corsi 1

Sono corsi giusta il presente articolo, i corsi di formazione empirica, i corsi d'introduzione delle associazioni professionali (art. 16 cpv. 1 e 4 della legge), i corsi specializzati intercantonali, i corsi di perfezionamento professionale e i corsi per maestri
di tirocinio.

2

Le spese per provvedimenti di formazione e perfezionamento di istruttori nei corsi per maestri di tirocinio (art. 11 cpv. 2 della legge) sono assunte dalla Confederazione.

3

Il contributo federale per i corsi specializzati intercantonali è del 37 per cento e per i corsi introduttivi per associazioni professionali, del 30 per cento.14 4

Sono spese computabili quelle per gli stipendi e il materiale didattico generale. Il Dipartimento stabilisce i limiti massimi computabili dello stipendio.

5

Ai corsi permanenti sono applicabili per analogia le disposizioni sull'obbligo d'inventario e sul numero dei partecipanti (art. 58 cpv. 4 e 5).


Art. 60

Formazione e aggiornamento del corpo insegnante 1

I costi dei provvedimenti per la formazione e l'aggiornamento del corpo insegnante (art. 36 cpv. 1 della legge) sono assunti dalla Confederazione.

14

Nuovo testo giusta il n. I 1 dell'O del 17 apr. 1985 concernente la legge sui provvedimenti
di risparmio 1984, in vigore dal 1° gen. 1986 [RU 1985 670]. Le disposizioni sul
rimborso dei sussidi, anteriori al 1° gen. 1986, restano applicabili secondo il vecchio
diritto (n. II di detta O).

Istruzione professionale 18

412.101

2

Il contributo federale ai partecipanti dei corsi di formazione e di aggiornamento del corpo insegnante, organizzati dalla Confederazione, e ai partecipanti dei corsi cantonali d'aggiornamento è del 22 al 37 per cento. Sono spese computabili quelle di
viaggio, vitto e alloggio e l'indennità per una eventuale perdita di guadagno.15

Art. 61

Esami finali di tirocinio 1

Sono spese computabili le diarie e le spese di viaggio dei periti. Il Dipartimento stabilisce i limiti massimi per le diarie computabili.

2

Il Dipartimento può designare computabili altre spese.


Art. 62


16

Corsi per periti agli esami finali di tirocinio Il contributo alle spese dei partecipanti ai corsi per periti agli esami finali di tirocinio, organizzati dall'Istituto pedagogico svizzero di formazione professionale, è del
12 al 17 per cento.


Art. 63


17

Concorso internazionale di formazione professionale La Confederazione può accordare un contributo del 37 per cento per i provvedimenti
di perfezionamento relativi al concorso internazionale di formazione professionale.


Art. 64

Esami di professione ed esami professionali superiori 1

Il contributo federale alle associazioni per gli esami di professione e gli esami professionali superiori è del 27 per cento.18

2

Sono spese computabili le diarie e le spese di viaggio dei partecipanti ai corsi per periti e dei periti d'esame. Il Dipartimento stabilisce il limite massimo delle diarie
computabili.

3

Il Dipartimento può designare computabili altre spese.

15

Nuovo testo giusta il n. I 1 dell'O del 17 apr. 1985 concernente la legge sui provvedimenti
di risparmio 1984, in vigore dal 1° gen. 1986 [RU 1985 670]. Le disposizioni sul
rimborso dei sussidi, anteriori al 1° gen. 1986, restano applicabili secondo il vecchio
diritto (n. II di detta O).

16

Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 16 mar. 2001 (RU 2001 979).

17

Nuovo testo giusta il n. I 1 dell'O del 17 apr. 1985 concernente la legge sui provvedimenti
di risparmio 1984, in vigore dal 1° gen. 1986 [RU 1985 670]. Le disposizioni sul
rimborso dei sussidi, anteriori al 1° gen. 1986, restano applicabili secondo il vecchio
diritto (n. II di detta O).

18

Nuovo testo giusta il n. I 1 dell'O del 17 apr. 1985 concernente la legge sui provvedimenti
di risparmio 1984, in vigore dal 1° gen. 1986 [RU 1985 670]. Le disposizioni sul
rimborso dei sussidi, anteriori al 1° gen. 1986, restano applicabili secondo il vecchio
diritto (n. II di detta O).

Formazione professionale - O 19

412.101


Art. 65

Indagini e ricerche

1

Il contributo federale per indagini e ricerche nel campo dell'orientamento e della formazione professionali è del 37 per cento al massimo.19 2

Il Dipartimento determina le spese computabili nel singolo caso.


Art. 66

Periodici specializzati 1

Il contributo federale per i periodici specializzati di associazioni professionali è del 27 per cento. È concesso se l'attività dell'associazione si estende a tutta la Svizzera o
almeno a una regione linguistica e se il periodico, eccettuata la parte pubblicitaria, è
dedicato esclusivamente all'orientamento e alla formazione professionali.20 2

Sono considerate spese computabili gli onorari e le spese di stampa per la parte redazionale.


Art. 67


21

Altri provvedimenti

La Confederazione accorda un contributo pari al 21 per cento in favore delle conferenze degli uffici della formazione professionale, per gli stipendi e le spese di materiale delle segreterie, nel limite di un importo massimo stabilito dal Dipartimento.
Può pagare contributi in favore di altre istituzioni intercantonali.

Capitolo 3: Costruzioni

Art. 68


22

Presupposti

1

Il contributo federale per le costruzioni (art. 63 cpv. 1 lett. b della legge) è concesso soltanto se sono stati approvati, prima dell'inizio dell'opera, il programma dei lavori,
i piani e i preventivi e se le autorità competenti del Cantone e della Confederazione
hanno autorizzato la messa in cantiere. Per le nuove costruzioni e gli ampliamenti di
istituzioni che si occupano della formazione professionale, il programma dei lavori
va sottoposto all'Ufficio federale prima dell'elaborazione dei piani.

2

Sono spese computabili per le costruzioni le spese d'investimento connesse con lo scopo della formazione, comprese quelle per l'arredamento iniziale. Non sono com19

Nuovo testo giusta il n. I 1 dell'O del 17 apr. 1985 concernente la legge sui provvedimenti
di risparmio 1984, in vigore dal 1° gen. 1986 [RU 1985 670]. Le disposizioni sul
rimborso dei sussidi, anteriori al 1° gen. 1986, restano applicabili secondo il vecchio
diritto (n. II di detta O).

20

Nuovo testo giusta il n. I 1 dell'O del 17 apr. 1985 concernente la legge sui provvedimenti
di risparmio 1984, in vigore dal 1° gen. 1986 [RU 1985 670]. Le disposizioni sul
rimborso dei sussidi, anteriori al 1° gen. 1986, restano applicabili secondo il vecchio
diritto (n. II di detta O).

21

Nuovo testo giusta il n. I 1 dell'O del 17 apr. 1985 concernente la legge sui provvedimenti
di risparmio 1984, in vigore dal 1° gen. 1986 [RU 1985 670]. Le disposizioni sul
rimborso dei sussidi, anteriori al 1° gen. 1986, restano applicabili secondo il vecchio
diritto (n. II di detta O).

22

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14. dic. 1992 (RU 1993 7).

Istruzione professionale 20

412.101

putabili le spese per l'acquisto del terreno né quelle per il materiale di consumo e di
riserva.

3

Modifiche dei progetti di carattere sostanziale o causa di spese supplementari vanno previamente approvate dall'Ufficio federale. Qualora siano attuate senza autorizzazione, i contributi federali possono essere decurtati o rifiutati.


Art. 69


23

Determinazione dei contributi 1

I contributi federali sono determinati: a.

forfettariamente in base al programma dei lavori (rilevamento forfetario dei
costi delle superfici); b.

rilevando le spese edilizie computabili, in base al progetto di costruzione e al
preventivo;

c.

rilevando provvisoriamente le spese edilizie computabili, in base al progetto
di costruzione e al preventivo nonché determinando il contributo federale
sulla scorta del consuntivo.

2

L'Ufficio federale stabilisce il metodo da adottare; di regola si applica quello basato sul rilevamento forfetario dei costi delle superfici.

3

L'Ufficio federale emana direttive sulle procedure di richiesta, calcolo e versamento dei contributi.


Art. 70

Pigione

Nei casi giustificati può essere concesso un contributo federale anche per le spese
d'affitto di un immobile, se la pigione cagiona spese considerevolmente inferiori a
quelle di una nuova costruzione o di un ampliamento. Sono determinanti le aliquote
di contributo per le costruzioni.

Capitolo 4: Procedura

Art. 71

Presentazione della domanda 1

Le domande di contributo federale, salvo disposizione contraria, devono essere presentate all'autorità cantonale, che le esamina e le trasmette, con il suo parere, all'Ufficio federale.

2

Le domande di contributo in favore di istituzioni o provvedimenti intercantonali devono essere esaminate e inviate all'Ufficio federale dall'autorità del Cantone in
cui ha sede l'istituzione o è eseguito il provvedimento.

3

Per le scuole e i corsi organizzati da associazioni professionali svizzere, la domanda di contributo è inviata direttamente all'Ufficio federale dell'associazione, in
quanto i Cantoni non accordino alcun sussidio.

23

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14. dic. 1992 (RU 1993 7).

Formazione professionale - O 21

412.101


Art. 72

Istruzioni per la preparazione dei preventivi e la presentazione delle
domande

L'Ufficio federale emana istruzioni per la preparazione dei preventivi e la presentazione delle domande.


Art. 73

Concessione e calcolo dei contributi 1

Per la concessione e il calcolo dei contributi federali è competente l'Ufficio federale.

2

Il contributo federale per scuole, corsi e servizi d'orientamento professionale è considerato assegnato all'autorità cantonale o all'associazione che ha trasmesso o presentato la domanda o il preventivo all'Ufficio federale. Una comunicazione motivata
è eseguita, entro due mesi, soltanto nel caso di divario considerevole tra le aspettative del richiedente e il calcolo dell'Ufficio federale. Per i provvedimenti che non
ricorrono regolarmente, l'ammontare del contributo assegnato è comunicato, nel singolo caso, all'autorità cantonale o all'associazione.


Art. 74

Conteggio

1

L'Ufficio federale emana istruzioni sul conteggio. L'autorità cantonale o l'associazione controlla e approva il conteggio sul fondamento dei documenti giustificativi.

2

L'Ufficio federale è autorizzato a chiedere i documenti giustificativi e un rapporto sull'andamento dei provvedimenti oppure a ritrasmettere il conteggio, per esame, al
controllo cantonale delle finanze o all'associazione professionale.

3 L'Ufficio federale emana la decisione di pagamento per i contributi federali giusta
l'articolo 68 capoverso 2, di regola, entro sei mesi dalla presentazione del conteggio
edilizio completo, a meno che la decisione di assegnazione preveda un altro termine.24

Art. 75

Pagamento del contributo federale Il contributo federale è pagato all'autorità cantonale o all'associazione che ha trasmesso il conteggio all'Ufficio federale. Un anticipo sino all'80 per cento del contributo federale probabile può essere concesso qualora ne sia comprovato il bisogno e
secondo il credito disponibile. Se l'anticipo supera il contributo federale stabilito in
base al conteggio, l'eccedenza è computata nel contributo dell'anno successivo.
Qualora il computo sia impossibile, essa va rimborsata.


Art. 76

Revoca del contributo federale L'assegnazione di un contributo federale è revocata e l'importo pagato dev'essere restituito se: 24 Introdotto

dall'art. 26 dell'O del 22 giu. 1998, in vigore dal 1° ago 1998 (RU 1998 1822).

Istruzione professionale 22

412.101

a.

il destinatario impiega la somma contrariamente allo scopo; b.

il contributo è stato ottenuto con indicazioni false o con l'omissione volontaria di fatti.

È riservato il perseguimento penale.

Titolo settimo: Esecuzione della legge

Art. 77

Alta vigilanza

I rappresentanti del Dipartimento, che esercitano l'alta vigilanza in nome della Confederazione, hanno libero accesso riguardo a tutti i provvedimenti della formazione
professionale.


Art. 78

Dati statistici

1

L'autorità cantonale presenta annualmente all'Ufficio federale un rapporto sull'esecuzione della legge. Di norma è sufficiente l'invio del rapporto di gestione del dipartimento cantonale competente.

2

L'Ufficio federale può chiedere altre informazioni e dati statistici ai Cantoni, alle scuole e alle associazioni professionali direttamente incaricate di compiti esecutivi.

Titolo ottavo: Disposizioni finali

Art. 79

Abrogazione

L'ordinanza del 30 marzo 196525 per l'esecuzione della legge federale sulla formazione professionale è abrogata.


Art. 80

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1980.

25

[RU 1965 346, 1974 146 n. 5 1461, 1975 1757, 1977 2249 n. I 21].