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831.432.1

Ordinanza
sul «Fondo di garanzia LPP»

(OFG)

del 22 giugno 1998 (Stato 1° luglio 2024)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 56 capoversi 3 e 4, 59 capoversi 2 e 3, 59a e 97 capoverso 1 della legge federale del 25 giugno 19821 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP),2

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1 RS 831.40

2 Nuovo testo giusta l'all. n. 4 dell'O del 22 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 750).

Capitolo 1: Organizzazione

Art. 1 Nome, forma giuridica e sede

1 Sotto il nome di «Fondo di garanzia LPP» è istituita una fondazione di diritto pubblico con personalità giuridica propria.

2 La sede della fondazione è a Berna.

Art. 2 Scopo e compiti

1 La fondazione opera come fondo di garanzia secondo l'articolo 54 capoverso 2 lettera a LPP.

2 Adempie i compiti conformemente all'articolo 56 LPP.

Art. 33 Vigilanza

La fondazione è sottoposta alla vigilanza della Commissione di alta vigilanza.

3 Nuovo testo giusta l'all. n. 1 dell'O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435).

Art. 4 Consiglio di fondazione

Il Consiglio di fondazione è l'organo superiore della fondazione. Si compone di tre rappresentanti dei lavoratori, tre rappresentanti dei datori di lavoro, due rappresentanti dell'amministrazione pubblica nonché di un membro estraneo a questi ambienti.

Art. 5 Nomina del Consiglio di fondazione

1 Il Consiglio federale nomina i rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro su proposta delle rispettive organizzazioni mantello e i rappresentanti dell'amministrazione pubblica su proposta del Dipartimento federale dell'interno.

2 Esso nomina il nono membro del Consiglio di fondazione su proposta dei membri già nominati.

Art. 6 Organo di direzione del fondo di garanzia

1 Un organo di direzione incaricato dal Consiglio di fondazione amministra il fondo di garanzia. Adotta tutti i provvedimenti necessari per adempiere il suo mandato. Rappresenta il fondo di garanzia nelle relazioni con terzi.

2 I rapporti tra il Consiglio di fondazione e l'organo di direzione sono disciplinati da un contratto. Quest'ultimo è sottoposto all'approvazione della Commissione di alta vigilanza.4

3 L'organo di direzione comunica la propria organizzazione alle autorità di vigilanza, all'istituto collettore e agli istituti di previdenza sottoposti alla legge del 17 dicembre 19935 sul libero passaggio (LFLP) come pure la procedura da seguire per riscuotere i contributi e per far valere le domande di prestazioni.

4 Nuovo testo giusta l'all. n. 1 dell'O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435).

5 RS 831.42

Art. 76 Ufficio di revisione e perito in materia di previdenza professionale

1 L'ufficio di revisione del fondo di garanzia esamina annualmente la gestione, la contabilità e l'investimento del patrimonio del fondo di garanzia.

2 Qualora il fondo di garanzia si assuma rischi attuariali, il perito in materia di previdenza professionale verifica periodicamente se il fondo di garanzia offre garanzia di poter adempiere i propri impegni.

6 Nuovo testo giusta l'all. n. 1 dell'O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435).

Art. 87 Rapporto

Il Consiglio di fondazione trasmette il rapporto dell'ufficio di revisione alla Commissione di alta vigilanza e al perito in materia di previdenza professionale.

7 Nuovo testo giusta l'all. n. 1 dell'O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435).

Art. 9 Elenco degli istituti di previdenza

1 L'organo di direzione del fondo di garanzia tiene un elenco degli istituti di previdenza assoggettati alla LFLP8.

2 L'elenco contiene nome e indirizzo degli istituti di previdenza assoggettati alla LFLP e indica se un istituto di previdenza è registrato.

3 Le autorità di vigilanza e la Commissione di alta vigilanza hanno accesso all'elenco.9

8 RS 831.42

9 Nuovo testo giusta l'all. n. 1 dell'O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435).

Capitolo 2: Finanziamento

Art. 12a12 Finanziamento dell'Ufficio centrale del 2° pilastro

1 Il fondo di garanzia finanzia l'Ufficio centrale del 2° pilastro (art. 56 cpv. 1 lett. f e fbis LPP) mediante gli averi depositati su conti o polizze di libero passaggio secondo l'articolo 10 dell'ordinanza del 3 ottobre 199413 sul libero passaggio e trasferiti nel fondo di garanzia secondo l'articolo 41 capoversi 3 e 4 LPP.14

2 Se questi averi non sono sufficienti, il finanziamento avviene secondo l'articolo 12.

12 Introdotto dall'all. n. 2 dell'O del 18 ago. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4279, 4653).

13 RS 831.425

14 Nuovo testo giusta l'all. n. 4 dell'O del 22 nov. 2023, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2023 750).

Art. 12b15 Versamenti all'Ufficio centrale di compensazione dell'AVS

Il fondo di garanzia versa ogni anno un contributo all'Ufficio centrale di compensazione dell'AVS a copertura delle spese che quest'ultimo deve sostenere per la ricerca di dati personali di beneficiari di rendita, la trasmissione di queste informazioni e l'utilizzo del suo sistema informatico a tal fine da parte dell'Ufficio centrale del 2° pilastro.

15 Introdotto dall'all. n. 4 dell'O del 22 nov. 2023, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2023 750).

Art. 13 Investimento del patrimonio e contabilità

Il patrimonio del fondo di garanzia è investito conformemente agli articoli 49 e seguenti dell'ordinanza del 18 aprile 198416 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP2). Gli articoli 47 e 48 OPP2 sono applicabili alla contabilità e al rendiconto.

Art. 14 Sistema di contribuzione

1 Sono finanziati mediante contributi degli istituti di previdenza registrati:

a.
le sovvenzioni per struttura d'età sfavorevole (art. 56 cpv. 1 lett. a LPP);
b.
gli indennizzi all'istituto collettore per il controllo della riaffiliazione a un istituto di previdenza (art. 56 cpv. 1 lett. d LPP);
c.
gli indennizzi alle casse di compensazione AVS (art. 56 cpv. 1 lett. h LPP).17

1bis Le altre prestazioni (art. 56 cpv. 1 lett. b, c, d, e, f, fbis, g e i LPP) sono finanziate mediante contributi di tutti gli istituti di previdenza assoggettati alla LFLP.18

2 Le basi di calcolo dei contributi sono fissati per l'anno civile per il quale i contributi sono dovuti.

17 Nuovo testo giusta l'all. n. 1 dell'O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435).

18 Introdotto dall'all. n. 1 dell'O del 10 e 22 giu. 2011 (RU 2011 3435). Nuovo testo giusta l'all. n. 4 dell'O del 22 nov. 2023, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2023 750).

Art. 15 Contributi per sovvenzioni e indennizzi19

1 La base di calcolo dei contributi per sovvenzioni in caso di struttura d'età sfavorevole, per gli indennizzi all'istituto collettore per il controllo della riaffiliazione e per gli indennizzi alle casse di compensazione AVS è la somma dei salari coordinati di tutti gli assicurati secondo l'articolo 8 LPP tenuti a pagare contributi per le prestazioni di vecchiaia.20

2 In caso d'entrata o d'uscita durante l'anno civile, il salario coordinato di un assicurato è calcolato pro rata temporis.

19 Nuovo testo giusta l'all. n. 1 dell'O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435).

20 Nuovo testo giusta l'all. n. 1 dell'O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435).

Art. 16 Contributi per prestazioni in caso d'insolvenza e per altre prestazioni

1 La base di calcolo dei contributi per prestazioni in caso d'insolvenza e per altre prestazioni è la somma:

a.
delle prestazioni d'uscita regolamentari di tutti gli assicurati secondo l'articolo 2 LFLP21 calcolate al 31 dicembre e
b.
delle rendite che risultano dal conto d'esercizio moltiplicate per dieci.

2 Se le prestazioni di uscita regolamentari non sono state calcolate al 31 dicembre, si utilizza l'ultimo valore calcolato secondo l'articolo 24 LFLP.

Art. 17 Comunicazione delle basi di calcolo dei contributi

1 Gli istituti di previdenza registrati comunicano all'organo di direzione del fondo di garanzia:

a.
la somma dei salari coordinati;
b.
la somma degli accrediti di vecchiaia per un anno civile;
c.
la somma delle prestazioni d'uscita regolamentari secondo l'articolo 2 LFLP22;
d.
la somma delle rendite correnti secondo il conto d'esercizio.

2 Gli istituti di previdenza che sono assoggettati alla LFLP ma non sono registrati comunicano all'organo di direzione del fondo di garanzia:

a.
la somma delle prestazioni d'uscita regolamentari secondo l'articolo 2 LFLP;
b.
la somma delle rendite correnti secondo il conto d'esercizio.

3 Le informazioni per l'anno civile devono essere notificate ogni anno entro il 30 giugno dell'anno civile successivo nella forma prescritta dall'organo di direzione.

4 L'ufficio di revisione dell'istituto di previdenza attesta l'esattezza e la completezza delle informazioni.23

5 Per la determinazione delle aliquote di contribuzione, l'organo di direzione del fondo di garanzia può chiedere agli istituti di previdenza ad esso affiliati le seguenti indicazioni supplementari:

a.
la quota degli averi di vecchiaia LPP rispetto alle prestazioni d'uscita;
b.
il grado di copertura;
c.
l'entità del tasso d'interesse tecnico.24

22 RS 831.42

23 Nuovo testo giusta l'all. n. 1 dell'O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435).

24 Introdotto dall'all. n. 1 dell'O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435).

Art. 18 Aliquote di contribuzione

1 Il consiglio di fondazione determina ogni anno le aliquote di contribuzione e le sottopone per approvazione alla Commissione di alta vigilanza.25

2 Esso comunica, entro il 31 ottobre, le aliquote di contribuzione per l'anno civile seguente agli istituti di previdenza.

25 Nuovo testo giusta l'all. n. 1 dell'O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435).

Art. 19 Esigibilità dei contributi

1 I contributi per un anno civile sono esigibili il 30 giugno dell'anno seguente. Essi sono addebitati a questa data o devono essere pagati entro questa data.

2 Le differenze constatate durante la verifica del conteggio sono richieste o accreditate.

Capitolo 3: Prestazioni

Sezione 1: Presentazione delle domande

Art. 20

1 Le domande di prestazioni nei confronti del fondo di garanzia devono essere presentate all'organo di direzione nella forma da esso prescritta.

2 Il richiedente deve trasmettere alla direzione del fondo di garanzia tutti i documenti necessari per l'esame della domanda e fornire informazioni.

3 L'organo di direzione del fondo di garanzia esamina se le condizioni legali sono soddisfatte e, su domanda dell'istituto di previdenza, emana una decisione scritta.

Sezione 2: Sovvenzioni in caso di struttura d'età sfavorevole

Art. 21 Notifica e pagamento

1 Le domande di sovvenzioni per struttura d'età sfavorevole devono essere presentate entro il 30 giugno che segue l'anno civile determinante. L'ufficio di revisione dell'istituto di previdenza attesta l'esattezza e la completezza delle indicazioni.26

2 L'organo di direzione del fondo di garanzia compensa le sovvenzioni con i contributi e versa l'eventuale saldo attivo.

26 Nuovo testo giusta l'all. n. 1 dell'O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435).

Art. 22 Affiliazione di un datore di lavoro a un unico istituto di previdenza

1 Se il datore di lavoro è affiliato a un unico istituto di previdenza, la domanda è presentata dall'istituto di previdenza. Quest'ultimo si fa attestare dal datore di lavoro che tutto il suo personale è assicurato presso tale istituto.

2 Se all'istituto di previdenza sono affiliati vari datori di lavoro, l'istituto deve indicare il datore di lavoro per il cui personale chiede le sovvenzioni. Su domanda del fondo di garanzia deve presentare i salari coordinati e gli accrediti di vecchiaia di tutti gli assicurati del datore di lavoro interessato.

Art. 23 Affiliazione di un datore di lavoro a vari istituti di previdenza

1 Se il datore di lavoro è affiliato a vari istituti di previdenza, presenta esso stesso la domanda di sovvenzione.

2 Il datore di lavoro deve comunicare a tutti gli istituti di previdenza interessati che è affiliato a diversi istituti.

3 Gli istituti di previdenza comunicano al datore di lavoro la somma dei salari coordinati e gli accrediti di vecchiaia dei suoi lavoratori nella forma prescritta dall'organo di direzione del fondo di garanzia. L'ufficio di revisione dell'istituto di previdenza attesta l'esattezza e la completezza delle indicazioni.27

4 Se il personale di un datore di lavoro è affiliato a vari istituti di previdenza, la struttura d'età é determinata tenendo conto di tutto il personale.

5 L'organo di direzione del fondo di garanzia assegna le sovvenzioni direttamente agli istituti di previdenza interessati.

27 Nuovo testo giusta l'all. n. 1 dell'O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435).

Sezione 3: Garanzia per insolvenza di un istituto di previdenza

Art. 24 Richiedente

1 Il richiedente di prestazioni del fondo di garanzia è l'istituto di previdenza divenuto insolvibile o il titolare del collettivo di assicurati divenuto insolvibile.

2 L'autorità di vigilanza attesta, a destinazione del fondo di garanzia, l'apertura di una procedura di liquidazione o di fallimento o di una procedura analoga contro l'istituto di previdenza.

Art. 25 Insolvenza

1 È considerato insolvibile l'istituto di previdenza o il collettivo di assicurati che non può fornire le prestazioni legali o regolamentari dovute e per il quale un risanamento non è più possibile.

2 Il risanamento non è più possibile quando:

a.
è stata aperta contro l'istituto di previdenza una procedura di liquidazione o di fallimento o una procedura analoga;
b.28
nel caso di un collettivo di assicurati, è stata aperta una procedura di fallimento o una procedura analoga nei confronti del datore di lavoro.

3 L'autorità di vigilanza informa l'organo di direzione del fondo di garanzia se contro un istituto di previdenza è stata aperta una procedura di liquidazione o di fallimento o una procedura analoga.

28 Nuovo testo giusta l'all. n. 1 dell'O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435).

Art. 26 Forma ed estensione della garanzia

1 Il fondo di garanzia garantisce l'importo che manca all'istituto di previdenza per adempiere i suoi impegni legali o regolamentari. Esso può accordare anticipi fino alla chiusura della procedura di liquidazione o di fallimento.

2 L'organo di direzione del fondo di garanzia stabilisce la forma di garanzia più appropriata nel singolo caso.

3 Il fondo di garanzia fornisce a favore dell'istituto divenuto insolvibile la garanzia a destinazione vincolata. L'amministrazione del fallimento o della liquidazione deve gestire le prestazioni di garanzia separatamente dalla massa fallimentare o in liquidazione. Se gli assicurati sono affiliati a un altro istituto di previdenza o a un istituto ai sensi dell'articolo 4 capoverso 1 LFLP29, l'amministrazione del fallimento o della liquidazione deve trasferire le prestazioni di garanzia al suddetto istituto.

4 Il fondo di garanzia può riprendere i casi di prestazioni trattati da istituti di previdenza divenuti insolvibili. Il Consiglio di fondazione può emanare a questo proposito un regolamento che va sottoposto all'approvazione della Commissione di alta vigilanza.30

29 RS 831.42

30 Introdotto dal n. 1 dell'all. all'O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435).

Art. 26a31 Garanzia degli averi dimenticati

Il Fondo di garanzia garantisce l'importo degli averi dimenticati lasciati presso istituti di previdenza liquidati soltanto se gli assicurati dimostrano l'esistenza dell'avere presso l'istituto di previdenza liquidato.

31 Introdotto dal n. II dell'O del 19 apr. 1999, in vigore dal 1° mag. 1999 (RU 1999 1773).

Capitolo 4: Disposizioni finali

Art. 2936

36 Abrogato dal n. IV 49 dell'O del 22 ago. 2007 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).