01.10.2024 - *
01.06.2024 - 30.09.2024
22.09.2023 - 31.05.2024
03.08.2023 - 21.09.2023
01.01.2023 - 02.08.2023
01.11.2022 - 31.12.2022
01.06.2022 - 31.10.2022
01.01.2022 - 31.05.2022
01.05.2021 - 31.12.2021
01.01.2021 - 30.04.2021
28.07.2020 - 31.12.2020
01.07.2020 - 27.07.2020
01.01.2020 - 30.06.2020
12.02.2019 - 31.12.2019
01.06.2018 - 11.02.2019
01.03.2018 - 31.05.2018
01.05.2017 - 28.02.2018
13.06.2016 - 30.04.2017
01.01.2016 - 12.06.2016
01.12.2015 - 31.12.2015
01.04.2015 - 30.11.2015
01.01.2015 - 31.03.2015
01.08.2014 - 31.12.2014
01.07.2014 - 31.07.2014
01.01.2014 - 30.06.2014
10.12.2013 - 31.12.2013
01.07.2013 - 09.12.2013
11.06.2013 - 30.06.2013
15.01.2013 - 10.06.2013
01.01.2013 - 14.01.2013
01.06.2012 - 31.12.2012
01.01.2012 - 31.05.2012
01.07.2011 - 31.12.2011
01.01.2011 - 30.06.2011
01.02.2010 - 31.12.2010
01.01.2010 - 31.01.2010
01.03.2009 - 31.12.2009
01.01.2009 - 28.02.2009
01.10.2008 - 31.12.2008
01.09.2008 - 30.09.2008
01.06.2008 - 31.08.2008
01.04.2008 - 31.05.2008
01.01.2008 - 31.03.2008
01.07.2007 - 31.12.2007
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01.04.2007 - 30.06.2007
01.01.2007 - 31.03.2007
15.08.2006 - 31.12.2006
01.01.2006 - 14.08.2006
01.08.2005 - 31.12.2005
01.01.2005 - 31.07.2005
01.09.2004 - 31.12.2004
01.07.2004 - 31.08.2004
01.05.2003 - 30.06.2004
01.01.2002 - 30.04.2003
15.04.2001 - 31.12.2001
01.01.2001 - 14.04.2001
Fedlex DEFRITRMEN
Confronta le versioni

1

Ordinanza

sulle epizoozie (OFE) del 27 giugno 1995 (Stato 1° luglio 2007) Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 53 capoverso 1 della legge sulle epizoozie del 1° luglio 19661
(legge), ordina: Titolo primo: Oggetto, epizoozie e scopo della lotta

Art. 1

Oggetto 1 La presente ordinanza designa le singole epizoozie altamente contagiose (art. 2) e altre epizoozie (art. 3-5).

2

Fissa i provvedimenti di lotta e disciplina l'organizzazione della lotta alle epizoozie, nonché le indennità corrisposte ai detentori di animali.


Art. 2

Epizoozie altamente contagiose Sono considerate epizoozie altamente contagiose le seguenti malattie: a. l'afta

epizootica;

b. la stomatite vescicolare; c. la malattia vescicolosa dei suini; d. la peste

bovina;

e. la peste dei piccoli ruminanti; f.

la pleuropolmonite essudativa contagiosa dei bovini; g. la dermatosi nodulare (Lumpy skin disease); h. la febbre della valle del Rift; i.2 la febbre catarrale ovina (Blue tongue o «malattia della lingua blu»); k. il vaiolo ovino e caprino; l. la peste

equina;

RU 1995 3716 1

RS 916.40

2

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 mag. 2007, in viore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2711).

916.401

Agricoltura

2

916.401

m. la peste suina africana; n. la peste suina classica; o.3 la peste aviaria (influenza aviaria); p. la malattia di Newcastle.


Art. 3

Epizoozie da eradicare Sono considerate epizoozie da eradicare le seguenti malattie: a. il carbonchio ematico; b. la malattia di Aujesky (pseudorabbia); c. la rabbia;

d. la brucellosi dei bovini; e. la tubercolosi;

f.

la leucosi enzootica bovina; g. la rinotracheite infettiva dei bovini/vulvovaginite pustolosa infettiva (IBRIPV);

h. l'encefalopatia spongiforme bovina e la scrapie; i.

le infezioni della monta dei bovini: infezioni da Campylobacher foetus e Tritrichomonas foetus; k. la brucellosi delle pecore e delle capre; l. l'agalassia contagiosa;

m. l'artrite encefalite virale caprina; n. le epizoozie degli equini: il morbo coitale maligno, l'encefalomielite, l'anemia infettiva, la morva;

o. la brucellosi suina; obis.4 la sindrome riproduttiva e respiratoria dei suini; p. la necrosi ematopoietica infettiva; q. la setticemia emorragica virale; r.5 l'anemia infettiva dei salmonidi.


Art. 4

Epizoozie da combattere Sono considerate epizoozie da combattere le seguenti malattie: a. la

leptospirosi;

3

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5217).

4

Introdotta dal n. I dell'O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5217).

5

Introdotta dal n. I dell'O del 28 mar. 2001 (RU 2001 1337).

Ordinanza sulle epizoozie 3

916.401

b. la

coxiellosi;

c. la

salmonellosi;

d. il carbonchio sintomatico; e. l'ipodermosi; f.

l'epididimite contagiosa degli arieti; g. la rogna delle pecore; h. la metrite contagiosa equina; i.

le polmoniti dei suini: polmonite enzootica e actinobacillosi; k. la clamidiosi degli uccelli; l.6 l'infezione dei polli e dei suini da Salmonella; m. la laringotracheite infettiva dei polli; n. la mixomatosi;

o. la peste americana delle api; p. la peste europea delle api; q. la necrosi pancreatica infettiva; r.

la peste dei granchi.


Art. 5

Epizoozie da sorvegliare Sono considerate epizoozie da sorvegliare le seguenti malattie: a. la

paratubercolosi;

b. la

campilobatteriosi;

c. l'echinococcosi; d. la listeriosi;

e. la

toxoplasmosi;

f. la

yersiniosi;

g. la febbre catarrale maligna; gbis.7 Pleuropolmonite contagiosa delle capre e delle pecore; h. il Maedi-Visna;

i.

la pseudotubercolosi degli ovicaprini; k. l'adenomatosi

polmonare;

l.

l'aborto enzootico degli ovicaprini (clamidie); 6

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5217).

7

Introdotta dal n. I dell'O dell'8 giu. 1998 (RU 1998 1575).

Agricoltura

4

916.401

m. la malattia emorragica dei cervi; n. l'arterite equina;

o. ...8 p. la malattia di Teschen; q. la gastroenterite trasmissibile; r. la trichinellosi;

s. la

tularemia;

t.

la malattia emorragica del coniglio; u.9 le acariosi delle api (Varroa jacobsoni, Acarapis woodi e Tropilaelaps spp.); ubis.10 l'infestazione da Aethina tumida, il piccolo scarabeo degli alveari; v.11 neosporosi; w. la viremia primaverile della carpa; x.12 MD (Mucosal disease); y.13 criptosporidiosi; z.14 malattia renale proliferativa dei pesci.


Art. 6

Definizioni e abbreviature I termini qui appresso sono definiti come segue:15 a. Dipartimento: Dipartimento federale dell'economia16; b. Ufficio federale: Ufficio federale di veterinaria; c. IVI: Istituto di virologia e d'immunoprofilassi; d. Sezione apiaria: Sezione apiaria della Stazione federale di ricerche lattiere; e.17 OESPA: ordinanza del 23 giugno 200418 concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale;

f.

autorità cantonale competente: un'autorità o un ufficio designati dal Cantone; 8

Abrogata dal n. I dell'O del 15 nov. 2006, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5217).

9

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5217).

10 Introdotta dal n. I dell'O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5217).

11 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2001 (RU 2001 1337).

12 Introdotta dal n. I dell'O del 28 mar. 2001 (RU 2001 1337).

13 Introdotta dal n. I dell'O del 28 mar. 2001 (RU 2001 1337).

14 Introdotta dal n. I dell'O del 28 mar. 2001 (RU 2001 1337).

15 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 mar. 1999, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU 1999 1523).

16 Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997.

17 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 giu. 2004 (RU 2004 3065).

18 RS

916.441.22

Ordinanza sulle epizoozie 5

916.401

g. veterinario: titolare di un diploma federale di veterinario o di un diploma di veterinario equivalente; h. veterinario ufficiale: veterinario nominato dal Cantone conformemente all'articolo 302;

i. ...19 k. organi della polizia epizootica: le autorità o le persone che esercitano mansioni ufficiali per la Confederazione o un Cantone in materia di polizia epizootica;

l.

epizoozie: le malattie animali designate negli articoli da 2 a 5 dell'ordinanza; lbis.20 zoonosi: malattia trasmissibile dall'animale all'uomo; m.21 eliminare: eliminare un animale dall'effettivo uccidendolo ed eliminandolo in quanto sottoprodotto di origine animale, oppure macellandolo e riutilizzandolo; n. eradicare: debellare un'epizoozia in modo che non rimangano né animali malati né animali portatori dell'agente di epizoozia; o.22 azienda detentrice di animali: 1. aziende agricole detentrici di animali giusta l'articolo 11 dell'ordinanza del 7 dicembre 199823 sulla terminologia agricola, 2. mandre

transumanti,

3. aziende che commerciano bestiame, cliniche veterinarie, macelli, 4. mercati di bestiame, aste di bestiame, esposizioni di bestiame e manifestazioni analoghe,

5. animali tenuti a scopo non commerciale; p.24 effettivo (mandria): animali di un'azienda detentrice di animali che costituiscono un'unità epidemiologica; un'azienda detentrice di animali può comprendere uno o più effettivi;

q. animale sospetto di contaminazione: animale che è stato in contatto diretto o indiretto con animali infetti, ma che non manifesta alcun sintomo dell'epizoozia; r.

animale sospetto: animale che manifesta sintomi analoghi a quelli di un'epizoozia e per il quale non è stata né confermata né smentita la presenza di un'epizoozia in base a metodi diagnostici riconosciuti; 19 Abrogata dal n. 5 dell'all. 2 dell'O del 24 gen. 2007 concernente la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico, con effetto dal 1° apr. 2007 (RS 916.402).

20 Introdotta dal n. I dell'O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5217).

21 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 giu. 2004 (RU 2004 3065).

22 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5647).

23 RS

910.91

24 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5647).

Agricoltura

6

916.401

s. animale infetto: animale che manifesta i caratteristici sintomi di una epizoozia o per il quale la presenza di un'epizoozia o l'avvenuto contagio sono stati confermati in base a metodi diagnostici riconosciuti;

t.25 animali ad unghia fessa: animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina e suina compresi i bufali e i camelidi del nuovo mondo (lama, alpaca) nonché selvaggina dell'ordine degli artiodattili tenuta in parchi, ad eccezione degli animali da zoo; u. bestiame: animali domestici delle specie equina, bovina, ovina, caprina e suina;

v.26 animali esotici ai sensi dell'articolo 34 capoverso 2 numero 1 della legge: animali non presenti in natura in Svizzera, ad eccezione degli animali di cui alla lettera t; w.27 volatili: uccelli dell'ordine dei gallinacei (Galliformes), dei palmipedi (Anseriformes) e degli struzioniformi (Struthioniformes); x.28 volatili da cortile: volatili tenuti in cattività.

Titolo secondo: Movimento di animali, di materie animali, di seme e di embrioni Capitolo 1: Animali29 Sezione 1:30 Registrazione, identificazione e traffico di animali ad unghia fessa31

Art. 7

32 Registrazione 1 I Cantoni registrano tutte le aziende detentrici di animali che tengono animali ad unghia fessa. A tal fine designano un'unica autorità che rileva i dati seguenti: a. per le aziende detentrici di animali giusta l'articolo 6 lettera o numero 1: nome, indirizzo e numero di identificazione cantonale del detentore di animali giusta l'articolo 11 capoverso 4 dell'ordinanza del 7 dicembre 199833 sulla terminologia agricola; 25 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2001 (RU 2001 1337).

26 Introdotta dal n. I dell'O del 28 mar. 2001 (RU 2001 1337).

27 Introdotta dal n. I dell'O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5217).

28 Introdotta dal n. I dell'O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5217).

29 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2004 3065).

30 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 mar. 1999, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU 1999 1523).

31 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2004 3065).

32 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5647).

33 RS

910.91

Ordinanza sulle epizoozie 7

916.401

b. per le aziende detentrici di animali giusta l'articolo 6 lettera o numeri 2-5: nome, indirizzo e numero di identificazione cantonale del detentore di animali; c. il tipo di azienda detentrice di animali conformemente all'articolo 6 lettera o; d. l'ubicazione dell'azienda detentrice di animali e degli effettivi con le relative coordinate;

e. le specie d'animali ad unghia fessa tenute; f.

il numero del Comune giusta l'ordinanza del 30 dicembre 197034 concernente i nomi dei luoghi, dei Comuni e delle stazioni.

2

L'autorità cantonale attribuisce un numero di identificazione ad ogni azienda detentrice di animali giusta l'articolo 6 lettera o. Se necessario ai fini del controllo del traffico di animali, essa può attribuire più di un numero di identificazione ad un'azienda detentrice di animali con più effettivi.

3

I dati rilevati e le relative mutazioni sono trasmessi elettronicamente all'Ufficio federale dell'agricoltura.

4

L'Ufficio federale dell'agricoltura, d'intesa con l'Ufficio federale, emana prescrizioni tecniche inerenti ai capoversi 1-3.


Art. 8


35

Registro degli animali ad unghia fessa Il detentore degli animali deve tenere per ogni azienda detentrice di animali36 un registro degli animali presenti. Vi sono menzionati gli aumenti e le diminuzioni degli effettivi e, per quanto concerne gli animali delle specie bovina e caprina, anche i contrassegni, nonché i dati relativi alle inseminazioni (naturali o artificiali) e alle monte per ognuno dei due sessi. Il registro deve essere costantemente aggiornato.


Art. 9


37



Art. 10

Identificazione e riconoscimento degli animali ad unghia fessa 1

L'identificazione degli animali ad unghia fessa deve essere uniforme, chiara e permanente e permettere di riconoscere singolarmente l'animale. L'Ufficio federale emana disposizioni di carattere tecnico sul modo d'identificazione e sulla sua esecuzione.

34 RS

510.625

35 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2001 (RU 2001 1337).

36 Nuovo termine giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5647). Di detta modifica è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

37 Abrogato dal n. I dell'O del 23 giu. 2004, con effetto dal 1° gen. 2006 (RU 2004 3065).

Agricoltura

8

916.401

2

L'identificazione degli animali della specie suina e della selvaggina deve consentire unicamente di riconoscere l'azienda detentrice di animali nella quale l'animale è nato.38 3

L'identificazione deve essere effettuata al più tardi: a. nel caso degli animali della specie bovina: 20 giorni dopo la nascita; b. nel caso della selvaggina: prima che gli animali siano portati via dal parco in cui sono nati;

c. nel caso degli altri animali ad unghia fessa: 30 giorni dopo la nascita; d.39 nel caso degli altri animali ad unghia fessa di piccola taglia (minipigs, capre nane ecc.): secondo le istruzioni dell'Ufficio federale.

4

I contrassegni possono essere rimossi soltanto con l'autorizzazione dell'autorità cantonale competente.

5

Gli animali ad unghia fessa non contrassegnati non possono essere trasferiti da un'azienda detentrice di animali all'altra.40 6 I contrassegni di animali ad unghia fessa morti o uccisi possono essere rimossi soltanto nell'impianto di eliminazione.41

Art. 11


42



Art. 12

Rilascio del certificato d'accompagnamento 1

Se un animale ad unghia fessa è trasferito in un'altra azienda detentrice di animali, il detentore deve rilasciare un certificato d'accompagnamento e conservarne una copia.43 2 Il certificato d'accompagnamento deve contenere le seguenti indicazioni: a.44 l'indirizzo dell'azienda detentrice di animali da cui l'animale proviene e il numero attribuito a quest'ultima dal gestore della banca dati sul traffico di animali (O del 23 nov. 200545 concernente la banca dati sul traffico di animali); b. la specie animale; 38 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5647).

39 Introdotta dal n. I dell'O del 28 mar. 2001 (RU 2001 1337).

40 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5647).

41 Introdotto dal n. I dell'O del 23 giu. 2004 (RU 2004 3065).

42 Abrogato dal n. I dell'O del 23 giu. 2004, con effetto dal 1° gen. 2006 (RU 2004 3065).

43 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5647).

44 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5647).

45 RS

916.404

Ordinanza sulle epizoozie 9

916.401

c.46 per gli animali della specie bovina e della specie caprina il numero di identificazione;

d.47 per gli animali della specie bovina, l'età (mese, anno) e il sesso; e.48 per gli animali della specie ovina e suina, nonché per la selvaggina tenuta in parchi, il numero di animali provenienti dalla stessa azienda detentrice di animali; f.

la data in cui l'animale è portato via dall'azienda detentrice di animali; g.49 l'indirizzo dell'azienda detentrice di animali nella quale l'animale è trasferito;

h. una conferma firmata dal detentore di animali secondo cui la sua azienda detentrice di animali non è soggetta a provvedimenti di sequestro di polizia epizootica.

3

Se la conferma di cui al capoverso 2 lettera h non può essere data, il certificato d'accompagnamento può essere rilasciato soltanto con l'attestazione di un organo della polizia epizootica.

4

Il certificato d'accompagnamento accompagna l'animale durante il trasporto e va consegnato al nuovo detentore.50 5 In caso di accresciuto pericolo di epizoozia, il veterinario cantonale può prescrivere che:

a. gli animali siano esaminati da un organo della polizia epizootica prima del trasferimento; e

b. i certificati d'accompagnamento degli animali siano rilasciati da un organo della polizia epizootica.

6

Il certificato d'accompagnamento è valido solo il giorno del trasferimento. Fanno eccezione i certificati d'accompagnamento per mercati, esposizioni e manifestazioni analoghe della durata di più giorni nonché i certificati d'accompagnamento per l'estivazione, a condizione che al rientro nell'azienda detentrice da cui l'animale è partito i dati che lo riguardano siano ancora corretti. Per i suini che vengono trasportati di notte per macellazione il certificato d'accompagnamento è valido fino all'arrivo al macello.51 46 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2001 (RU 2001 1337).

47 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2001 (RU 2001 1337).

48 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2001 (RU 2001 1337).

49 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5647).

50 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5647).

51 Introdotto dal n. I dell'O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5217).

Agricoltura

10

916.401


Art. 13

Consultazione e conservazione 1

Gli organi d'esecuzione della legislazione in materia di epizoozie, di agricoltura, di protezione degli animali e di derrate alimentari devono poter sempre consultare, su domanda, i registri degli animali ad unghia fessa, i controlli degli effettivi e i certificati d'accompagnamento.

2

I destinatari dei certificati d'accompagnamento possono utilizzare liberamente le indicazioni ivi contenute.

3

I registri degli animali ad unghia fessa, i controlli degli effettivi nonché i certificati d'accompagnamento e le loro copie devono essere conservati per tre anni.


Art. 14


52

Annunci relativi al traffico di animali 1

Il detentore di animali annuncia al servizio cantonale competente, entro tre giorni lavorativi, una nuova azienda detentrice di animali ad unghia fessa o il cambiamento di detentore.53 2 Egli annuncia alla banca dati sul traffico di animali: a. entro tre giorni lavorativi, gli aumenti e le diminuzioni degli effettivi della specie bovina nonché lo smarrimento di marchi auricolari; b. su domanda, il registro degli animali ad unghia fessa.

3

È tenuto a informare la banca dati sul traffico di animali circa gli spostamenti degli animali ad unghia fessa.

4

L'Ufficio federale emana, d'intesa con l'Ufficio federale dell'agricoltura, prescrizioni tecniche sugli annunci.


Art. 15


54

Provvedimenti in caso di inosservanza delle prescrizioni relative alla registrazione, all'identificazione e al traffico di animali a unghia fessa 1

Nei confronti delle aziende detentrici di animali nelle quali si trovano uno o più animali ad unghia fessa non contrassegnati, non annunciati o non iscritti nel registro oppure nelle quali oltre il 20 per cento degli animali è contrassegnato in modo insufficiente, è ordinato il sequestro semplice di 1° grado.55 2 Gli animali a unghia fessa contrassegnati in modo insufficiente o sprovvisti di certificato di accompagnamento devono essere isolati conformemente all'articolo 67 fino al momento della loro identificazione.

52 Abrogato dal n. I dell'O del 15 mar. 1999 (RU 1999 1523). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5647).

53 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5217).

54 Abrogato dal n. I dell'O del 15 mar. 1999 (RU 1999 1523). Nuovo testo giusta l'art. 16 dell'O del 18 ago. 1999 concernente la banca dati sul traffico di animali, in vigore dal 1° ott. 1999 [RU 1999 2622].

55 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5647).

Ordinanza sulle epizoozie 11

916.401

3

Gli animali a unghia fessa di cui ai capoversi 1 e 2 possono essere abbattuti se si trovano in macelli che non dispongono di sufficienti possibilità di isolamento. La loro carne dev'essere sequestrata dal veterinatio ufficiale56 fintanto che essi non siano stati identificati.

Sezione 2:57 Identificazione e registrazione di altri animali

Art. 16


58

Identificazione dei cani 1

I cani devono essere identificati mediante microchip al più tardi tre mesi dopo la loro nascita e in ogni caso prima che il detentore presso il quale sono nati li ceda a terzi.59 2 Il microchip deve corrispondere alle norme ISO 11784 e 11785 e contenere un codice per il Paese di provenienza e il fabbricante. Restano inoltre riservate le disposizioni dell'ordinanza del 14 giugno 200260 sugli impianti di telecomunicazione concernenti l'offerta e la messa in commercio di impianti di telecomunicazione.

2bis

I microchip possono essere consegnati solo ai veterinari.61 2ter

Per ogni fornitura, i fornitori di microchip devono comunicare al gestore della banca dati il nome del veterinario rifornito e i numeri dei microchip.62 3 Con l'identificazione vengono rilevati i seguenti dati concernenti il cane: a. nome; b. sesso; c. data di

nascita;

d.63 razza o tipo di razza; dbis.64 discendenza del cane (numero del microchip o del tatuaggio dei genitori); e. colore del manto; f. nome e indirizzo del detentore dell'animale al momento della sua nascita, e del detentore dell'animale al momento dell'identificazione; 56 Nuova espr. giusta il n. 5 dell'all. 2 dell'O del 24 gen. 2007 concernente la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico, in vigore dal 1° apr. 2007 (RS 916.402).

57 Abrogata dal n. I dell'O del 15 mar. 1999 (RU 1999 1523). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2004 3065).

58 Vedi anche l'art 315f qui appresso.

59 Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 12 apr. 2006, in vigore dal 15 ago. 2006 (RU 2006 1427).

60 RS

784.101.2

61 Introdotto dal n. II dell'O del 12 apr. 2006, in vigore dal 15 ago. 2006 (RU 2006 1427).

62 Introdotto dal n. II dell'O del 12 apr. 2006, in vigore dal 15 ago. 2006 (RU 2006 1427).

63 Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 12 apr. 2006, in vigore dal 15 ago. 2006 (RU 2006 1427).

64 Introdotta dal n. II dell'O del 12 apr. 2006, in vigore dal 15 ago. 2006 (RU 2006 1427).

Agricoltura

12

916.401

g. nome del veterinario che effettua l'identificazione; h. data dell'identificazione.

4

L'identificazione può essere effettuata esclusivamente da veterinari. Questi ultimi devono disporre di un dispositivo di lettura. 5 Entro dieci giorni, i veterinari devono notificare i dati rilevati con l'identificazione all'ufficio designato dal Cantone di domicilio del detentore dell'animale.


Art. 17

Registrazione dei cani 1

I Cantoni stessi possono registrare in una banca dati i dati raccolti con l'identificazione oppure affidare tale incarico ad un ente. Essi possono rilevare o far rilevare da terzi anche altri dati.65 1bis

Chi acquista un cane o lo ha in custodia per oltre tre mesi è tenuto a notificare al gestore della banca dati, entro 10 giorni, il cambiamento di detentore e di indirizzo.66 1ter Il detentore deve notificare anche il decesso del cane.67 2

Il numero del microchip deve essere registrato in forma numerica.

3

Cantoni e Comuni consentono in ogni momento al veterinario cantonale la consultazione del registro dei cani tenuto in relazione alla tassa sui cani.

4

I gestori delle banche dati sono tenuti a consentire la consultazione dei dati a tutti i veterinari cantonali. I dati dei cani che hanno lasciato il Cantone non possono essere cancellati.


Art. 18

Tessera canina

1

L'ufficio designato dal Cantone consegna al detentore dell'animale una tessera canina in cui sono notati il numero del microchip o del tatuaggio, la banca dati nella quale il cane è registrato, come pure i dati di cui all'articolo 16 capoverso 3 lettere a-e.

2

Chi detiene un cane è obbligato a presentare la tessera canina e segnatamente a fornire informazioni concernenti la provenienza del cane agli organi della polizia epizootica e ad ulteriori autorità stabilite dal Cantone.

a68 Registrazione di volatili da cortile 1

I Cantoni registrano tutte le aziende in cui sono tenuti volatili da cortile.

2

Essi rilevano il nome e l'indirizzo del detentore, le dimensioni e l'ubicazione dell'effettivo, il tipo di detenzione nonché, eventualmente, il numero assegnato all'azienda dal gestore della banca dati sul traffico di animali.

65 Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 12 apr. 2006, in vigore dal 15 ago. 2006 (RU 2006 1427).

66 Introdotto dal n. II dell'O del 12 apr. 2006, in vigore dal 15 ago. 2006 (RU 2006 1427).

67 Introdotto dal n. II dell'O del 12 apr. 2006, in vigore dal 15 ago. 2006 (RU 2006 1427).

68 Introdotto dal n. I dell'O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5217).

Ordinanza sulle epizoozie 13

916.401

3

Il detentore di animali annuncia al servizio cantonale competente, entro tre giorni lavorativi, una nuova azienda detentrice di volatili da cortile o il cambiamento di detentore.


Art. 19

Identificazione dei pappagalli Chi commercia pappagalli (Psittaciformes) deve contrassegnarli individualmente in modo permanente. Il contrassegno deve essere iscritto nel controllo degli effettivi.

Sezione 3:69 Controllo degli effettivi di volatili, pappagalli e colonie di api


Art. 20

1 Deve tenere un controllo degli effettivi: a. chi commercia volatili e pappagalli (Psittaciformes); b. chi detiene, vende, compera o trasferisce colonie di api.

2

Gli aumenti e le diminuzioni degli effettivi devono essere iscritti nel controllo degli effettivi.


Art. 21

a 2370 Sezione 4: Trasporto di animali

Art. 24


71



Art. 25

Requisiti concernenti i mezzi di trasporto per animali 1

I veicoli stradali possono essere usati regolarmente per il trasporto di animali a unghia fessa, segnatamente da negozianti di bestiame, macellai e trasportatori professionali, soltanto se sono stati controllati ed approvati. Segnatamente, devono essere provvisti di un ponte di carico a tenuta stagna verso il basso e ai lati, in modo da impedire che gli escrementi e lo strame fuoriescano durante il trasporto.

2

Di regola, i trasporti di animali per ferrovia sono effettuati in vagoni chiusi.

3

Gli impianti e gli utensili destinati al trasporto di animali, come rampe, aree di carico e scarico, vagoni ferroviari, battelli e veicoli sono sempre mantenuti puliti e sono sottoposti, dopo ogni utilizzazione, ad una pulizia accurata. I veicoli usati per il 69 Abrogata dal n. I dell'O del 15 mar. 1999 (RU 1999 1523). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2004 3065).

70 Abrogato dal n. I dell'O del 15 mar. 1999 (RU 1999 1523).

71 Abrogato dal n. I dell'O del 15 nov. 2006, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5217).

Agricoltura

14

916.401

trasporto di animali al macello sono puliti prima di lasciare lo stabilimento. I carri ferroviari, i battelli e i veicoli stradali sono disinfettati periodicamente, ma sempre dopo il trasporto di animali ammalati o sospetti, nonché su ordine dell'autorità.

L'Ufficio federale emana prescrizioni tecniche sugli impianti di pulizia e di disinfezione.72 4 Per il resto si applicano le disposizioni dell'ordinanza del 5 novembre 198673 sul trasporto pubblico, dell'ordinanza del 13 novembre 196274 sulle norme della circolazione stradale, dell'ordinanza del 19 giugno 199575 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali e dell'ordinanza del 27 maggio 198176 sulla protezione degli animali.


Art. 26

Sorveglianza del trasporto di animali 1

I Cantoni prendono i provvedimenti necessari per sorvegliare, sul loro territorio, il trasporto di animali per ferrovia, battello e veicolo stradale.

2

Nelle stazioni di confine e negli aeroporti, la sorveglianza è esercitata dai veterinari di confine.

3

L'Ufficio federale emana prescrizioni tecniche sulle annotazioni relative al trasporto di animali.77 Sezione 5: Mercati, esposizioni e manifestazioni analoghe

Art. 27

In generale

1

I mercati di bestiame devono essere annunciati anticipatamente al veterinario cantonale. Se durano più di un giorno o hanno un'importanza sovraregionale necessitano di un'autorizzazione.78 2

Il veterinario cantonale dà le necessarie disposizioni per la sorveglianza dei mercati di bestiame per quanto concerne la polizia delle epizoozie.79 3 Le prescrizioni concernenti i mercati di bestiame si applicano per analogia alle esposizioni di bestiame, alle vendite all'asta di bestiame e a manifestazioni analoghe.80 72 Per. introdotto dal n. I dell'O del 15 mar. 1999, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU 1999 1523).

73

RS 742.401

74

RS 741.11

75

RS 741.41

76

RS 455.1

77 Introdotto dal n. I dell'O del 15 mar. 1999, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU 1999 1523).

78 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2001 (RU 2001 1337).

79 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2001 (RU 2001 1337).

80 Introdotto dal n. I dell'O del 15 mar. 1999, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU 1999 1523).

Ordinanza sulle epizoozie 15

916.401


Art. 28

Sorveglianza

1

Se è richiesta un'autorizzazione, il veterinario ufficiale sorveglia il trasferimento degli animali e il mercato di bestiame. Egli sorveglia con prove a caso gli altri mercati di bestiame.81 2 L'autorità competente nel luogo ove si svolge il mercato di bestiame o l'organizzatore del mercato prende i provvedimenti necessari all'esecuzione.82 3

Essa provvede in particolare affinché sia disponibile un apposito reparto per ogni specie animale.


Art. 29


83

Controllo del traffico di animali 1

I certificati di accompagnamento degli animali presentati devono essere controllati all'entrata del mercato di bestiame da una persona designata dall'organizzatore.

2

L'Ufficio federale emana prescrizioni tecniche sul controllo del traffico di animali.


Art. 30

Mercati di bestiame di importanza regionale e locale nonché esposizioni con altri animali84 1

Il veterinario cantonale può dispensare dal rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli 27-29 i mercati di bestiame di importanza locale o regionale, nella misura in cui la situazione di polizia epizootica lo consenta. Qualora si tratti di una mostra locale di bestiame senza commercio, non occorre produrre documenti di accompagnamento.85 2 Per i mercati e le esposizioni di altri animali quali cani, gatti, conigli e pollame, il veterinario cantonale prende di caso in caso i provvedimenti necessari per prevenire le epizoozie. Qualora sussista un grave pericolo di epizoozia, proibisce che avvengano manifestazioni di questo tipo.


Art. 31

Procedimento in caso di epizoozia 1

Se durante il trasferimento degli animali o sul mercato è constatata un'epizoozia, i competenti organi della polizia epizootica prendono i provvedimenti necessari al caso per prevenire un'ulteriore propagazione.

2

Se necessario, gli animali sospetti o sospetti di contaminazione sono posti in isolamento a spese del detentore.

81 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2001 (RU 2001 1337).

82 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2001 (RU 2001 1337).

83 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2001 (RU 2001 1337).

84 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2001 (RU 2001 1337).

85 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2001 (RU 2001 1337).

Agricoltura

16

916.401

Sezione 6: Estivazione e svernamento, mandre transumanti

Art. 32

Estivazione e svernamento 1

I Cantoni emanano prescrizioni di polizia epizootica concernenti l'estivazione e lo svernamento.

2

Per gli animali ad unghia fessa che per l'estivazione, lo svernamento o il pascolo sono trasferiti in altri effettivi della stessa azienda detentrice di animali aventi lo stesso numero e ubicati sul territorio del medesimo Comune, non è necessario un certificato d'accompagnamento.86

Art. 33

Mandre transumanti

1

La transumanza di mandre è vietata. Fanno eccezione i greggi transumanti di pecore senza animali gravidi, che transumano dal 15 novembre al 15 marzo. Lo spostamento per l'estivazione e lo svernamento non è considerato come transumanza.

2

Se i greggi di pecore transumano sul territorio di più Comuni è necessaria un'autorizzazione del veterinario cantonale. L'autorizzazione è rilasciata se il proprietario del gregge ha definito in modo preciso l'itinerario di transumanza e conferma che nel gregge non vi sia alcun animale gravido.

3

Il veterinario cantonale disciplina nell'autorizzazione la sorveglianza degli animali in materia di polizia epizootica prima e durante la transumanza.

Sezione 7: Commercio di bestiame

Art. 34

Definizione

1

Sono considerate commercio di bestiame la compera, la vendita, la permuta e la mediazione professionali di animali vivi delle specie bovina, ovina, caprina, equina e suina.

2

Non sono considerate commercio di bestiame la mutazione dell'effettivo nell'esercizio ordinario di un'azienda rurale, alpestre o d'ingrasso, l'alienazione di bestiame allevato o ingrassato nell'azienda dell'alienante stesso, l'acquisto di bestiame per il proprio fabbisogno, né l'acquisto di bestiame da parte di macellai per la macellazione per uso proprio.


Art. 35

Competenze

1

I Cantoni disciplinano il commercio del bestiame. In particolare, emanano prescrizioni per una vigilanza uniforme sull'applicazione delle disposizioni federali concernenti il commercio di bestiame.

86 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5647).

Ordinanza sulle epizoozie 17

916.401

2

I Cantoni rilasciano le patenti. Essi hanno la facoltà di prescrivere a quali condizioni una patente può eccezionalmente essere rilasciata a titolo provvisorio prima che l'interessato abbia concluso con successo un corso di introduzione per commercianti di bestiame.

3

I Cantoni organizzano i corsi d'introduzione per commercianti di bestiame, al fine di istruire i partecipanti sui doveri dei commercianti di bestiame, nonché sulla normativa in materia di epizoozie e di protezione degli animali. Tali corsi possono essere tenuti da più Cantoni congiuntamente. I corsi di introduzione per commercianti di bestiame sono organizzati conformemente a un regolamento emanato dall'Ufficio federale d'intesa con i Cantoni.


Art. 36

Patente

1

Chi vuole esercitare il commercio del bestiame, per conto proprio o di terzi, deve essere in possesso di una patente. La patente è rilasciata per un anno civile.

2

La patente è rilasciata soltanto se il richiedente: a. ha partecipato a un corso d'introduzione per commercianti di bestiame e ha superato gli esami;

b. possiede una stalla per bestiame da commercio che, per quanto riguarda l'ubicazione e le infrastrutture, nonché l'organizzazione e la gestione, è conforme ai principi igienico-sanitari in materia di lotta alle epizoozie. Il Cantone nel quale è situata la stalla accerta che la stalla soddisfi tali requisiti. I commercianti di bestiame che consegnano gli animali direttamente ai macelli sono esentati dall'obbligo di disporre di una stalla.

3

Possono parimenti essere convocati a tali corsi, prima del rinnovo della patente, i commercianti di bestiame le cui attività hanno dato adito a contestazioni.

4

La patente non è rinnovata o è revocata se l'autorità cantonale competente accerta che il richiedente, il titolare della patente o il suo personale hanno violato ripetutamente le prescrizioni di polizia epizootica o se una delle condizioni di cui al capoverso 2 non è più adempiuta.

5

Non sono soggetti all'obbligo della patente gli acquirenti e le commissioni esteri delegati da autorità od organizzazioni che comperano bestiame in Svizzera.


Art. 37

Obblighi dei commercianti di bestiame I commercianti di bestiame sono tenuti a: a. tenere un registro di controllo completo del commercio di bestiame nel quale iscrivono costantemente ogni aumento e ogni diminuzione dell'effettivo; l'autorità cantonale preposta al rilascio della patente può esentare i titolari di macellerie dall'obbligo di iscrivere nel registro gli animali macellati per il proprio fabbisogno, nella misura in cui tale traffico possa essere accertato in altro modo; b. tenere il registro conformemente alle istruzioni emanate dall'autorità cantonale competente;

Agricoltura

18

916.401

c. consentire agli organi della polizia epizootica di consultare i registri di controllo del commercio di bestiame;

d. abbonarsi all'organo ufficiale d'informazione dell'Ufficio federale.

Sezione 8: Macelli

Art. 38

Requisiti per i macelli 1

I requisiti di polizia epizootica riguardanti la gestione e gli impianti dei macelli sono stabiliti sulla base dell'articolo 4 dell'ordinanza del 23 novembre 200587 concernente la macellazione e il controllo delle carni.88 2 Nei grandi stabilimenti di macellazione, il veterinario ufficiale89 allestisce un catalogo di provvedimenti urgenti da applicare qualora venga accertata o sospettata un'epizoozia altamente contagiosa.

Capitolo 2: Materie animali Sezione 1: Miele

Art. 39

1 Le persone e le ditte che lavorano, travasano, trasportano, immagazzinano, comperano o vendono professionalmente miele devono provvedere affinché le api non possano accedervi. Vegliano in particolare affinché non siano depositati all'aperto recipienti del miele vuoti.

2

Nella preparazione di prodotti per la nutrizione delle api destinati al commercio va utilizzato solamente miele risultato indenne da spore dell'agente causale della peste americana Bacillus larvae. 87 RS

817.190

88 Nuovo testo giusta il n. II 3 dell'all. all'O del 23 nov. 2005 concernente la macellazione e il controllo delle carni, in vigore dal 1° gen. 2006 (RS 817.190).

89 Nuova espr. giusta il n. 5 dell'all. 2 dell'O del 24 gen. 2007 concernente la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico, in vigore dal 1° apr. 2007 (RS 916.402). Di detta modifica é stato tenuto conto in tutto il presente testo.

Ordinanza sulle epizoozie 19

916.401

Sezione 2:

Sottoprodotti di origine animale e sottoprodotti provenienti dalla trasformazione del latte90

Art. 40

Eliminazione dei sottoprodotti di origine animale91 1

I sottoprodotti di origine animale devono essere eliminati conformemente alle prescrizioni dell'OESPA92, nella misura in cui la presente ordinanza non prescriva trattamenti particolari.93 2 Non possono essere trasportati assieme ad animali.


Art. 41

Eliminazione dei rifiuti di cucina e dei pasti 1

I rifiuti di cucina e dei pasti sono valorizzati o eliminati in modo da evitare la propagazione di agenti di epizoozie.

2

I gestori di ristoranti e di economie domestiche collettive che forniscono rifiuti di cucina e dei pasti destinati all'alimentazione di animali accertano che il destinatario sia in possesso di un'autorizzazione del Cantone (art. 42).

3

Le prescrizioni degli articoli 42, 44 e 45 non si applicano all'alimentazione di animali con rifiuti provenienti dall'economia domestica privata del detentore.


Art. 42

Autorizzazione per l'eliminazione di rifiuti di cucina e dei pasti 1

Necessita di un'autorizzazione cantonale chi: a. raccoglie rifiuti di cucina e dei pasti destinati ad essere trasformati in alimenti per animali;

b. trasforma in alimenti per animali rifiuti di cucina e dei pasti; c. consegna a terzi rifiuti cotti quali alimenti per animali.

2

L'autorizzazione è valida per due anni.


Art. 43

Valorizzazione di rifiuti di cucina e dei pasti 1

Prima di essere destinati all'alimentazione di animali ad unghia fessa o di pollame, i rifiuti di cucina e dei pasti devono essere sottoposti ad un trattamento il cui effetto corrisponda a quello di un riscaldamento a temperatura di ebollizione della durata di almeno 20 minuti.

2

Per il trasporto sono utilizzati contenitori chiudibili ermeticamente, a tenuta stagna e resistenti alla corrosione, oppure veicoli provvisti di dispositivi che soddisfino gli stessi requisiti.

90 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 giu. 2004 (RU 2004 3065).

91 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 giu. 2004 (RU 2004 3065).

92 RS

916.441.22

93 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 giu. 2004 (RU 2004 3065).

Agricoltura

20

916.401

3

È vietato utilizzare come alimenti per animali i rifiuti di cucina e dei pasti provenienti dai servizi di ristorazione a bordo di mezzi di trasporto di imprese con attività a livello internazionale.94


Art. 44

Trattamento dei rifiuti di cucina e dei pasti 1

Chi intende gestire un impianto per il trattamento di rifiuti da cucina e dei pasti deve:

a. sottoporre i piani di costruzione o di trasformazione degli impianti all'autorizzazione del Cantone;

b. chiedere al Cantone l'autorizzazione per la messa in esercizio dell'impianto; l'autorizzazione d'esercizio è valida per due anni.

2

L'impianto deve essere dotato di: a. una cucina per la preparazione di alimenti per animali situata in un edificio o locale esclusivamente destinato a tal fine, completamente separato dalle stalle, provvisto di pavimenti e pareti facilmente pulibili, nonché di un allacciamento per l'acqua calda, di uno scolo per l'acqua, di un lavandino e di un guardaroba; b.95 una caldaia che garantisca un riscaldamento dei rifiuti conformemente all'articolo 43 capoverso 1, munita di un miscelatore e di dispositivi per misurare ed indicare le variazioni di temperatura dei rifiuti riscaldati; c.96 un sistema chiuso di condotte o di tubi per il trasporto dei rifiuti riscaldati nei contenitori e negli impianti di foraggiamento.

3

I gestori delle cucine per la preparazione di alimenti per animali prendono tutti i provvedimenti di carattere edile e gestionale necessari ad impedire una contaminazione del foraggio cotto e la propagazione di agenti infettivi attraverso i rifiuti di cucina e dei pasti. L'Ufficio federale emana prescrizioni tecniche.


Art. 45

Sorveglianza della valorizzazione dei rifiuti di cucina e dei pasti Il Cantone sorveglia la trasformazione di rifiuti di cucina e dei pasti in alimenti per animali mediante: a. un regolare controllo dei ristoranti e delle economie domestiche collettive a riguardo dell'eliminazione dei rifiuti di cucina e dei pasti; b. un regolare controllo degli stabilimenti che trattano tali rifiuti.

94 Introdotto dal n. I dell'O del 9 apr. 2003, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2003 956).

95 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 apr. 2003, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2003 956).

96 Introdotta dal n. I dell'O del 9 apr. 2003, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2003 956).

Ordinanza sulle epizoozie 21

916.401


Art. 46

Eliminazione di pesci morti e di scarti di pesce 1

I pesci morti che non presentano segni di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali, nonché gli scarti di pesce destinati all'alimentazione dei suini o dei pesci devono essere trattati come rifiuti di cucina e dei pasti conformemente all'articolo 43 capoverso 1.

2

La trasformazione di pesci morti e scarti di pesce in alimenti per suini o pesci sottostà ad un'autorizzazione cantonale.


Art. 47

Sottoprodotti provenienti dalla trasformazione del latte In caso di insorgenza di un'epizoozia che può essere propagata attraverso il latte, il Cantone prescrive la pastorizzazione dei sottoprodotti provenienti dalla lavorazione del latte, quali il siero di latte, il latte magro e il latticello, trasformati in alimenti per animali ad unghia fessa, prima che essi vengano dati in consegna presso lo stabilimento di lavorazione (art. 40 dell'O del 1° mar. 199597 sulle derrate alimentari).

Sezione 3:

Medicamenti, prodotti immunobiologici e microrganismi patogeni per gli animali


Art. 48

Prodotti destinati alla diagnosi, alla prevenzione e alla cura di epizoozie 1

Ai fini della diagnosi, della prevenzione e della cura di epizoozie possono essere utilizzati soltanto prodotti immunobiologici ammessi dalla legislazione sugli agenti terapeutici e inoltre dall'Ufficio federale. Tali prodotti possono essere forniti soltanto a veterinari e ad autorità.98 2 L'Ufficio federale pubblica periodicamente l'elenco dei preparati immunobiologici ammessi a tale scopo.99 3 L'Ufficio federale può vietare l'offerta di sostanze o di prodotti per la prevenzione o la cura di epizoozie, qualora non ne sia stata accertata scientificamente l'efficacia.


Art. 49

Manipolazione di microrganismi patogeni per gli animali 1

Attività che richiedono l'impiego di agenti di epizoozie altamente contagiose in grado di moltiplicarsi possono essere svolte unicamente all'IVI.

97

[RU 1995 1491, 1996 1211, 1997 292 1145 1198 art. 24, 1998 108, 1999 303 n. I 8 1848, 2002 573, 2003 4793 n. I 4 4915 n. II, 2004 457 3035 3065 n. II 1 3533, 2005 1057 1063 2695 n. II 15. RU 2005 5451 all. 2 n. I 1]. Vedi ora l'O del 23 nov. 2005 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (RS 817.02).

98 Nuovo testo giusta il n. II 15 dell'O del 17 ott. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3294).

99 Nuovo testo giusta il n. II 15 dell'O del 17 ott. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3294).

Agricoltura

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2

Con l'accordo del veterinario cantonale competente per il luogo in cui ha sede il laboratorio, l'Ufficio federale può concedere deroghe e fissa a tal fine le misure di sicurezza e i controlli.

3

Per il resto è applicabile all'uso di organismi patogeni per gli animali l'ordinanza del 25 agosto 1999100 sull'impiego confinato.101 Capitolo 3: Inseminazione artificiale e trasferimento di embrioni Sezione 1: Disposizioni comuni

Art. 50

1 Le disposizioni del presente capitolo si applicano agli animali delle specie bovina, ovina, caprina, equina e suina.

2

Per l'inseminazione artificiale o per il trasferimento di embrioni, non possono essere utilizzati seme, ovuli ed embrioni portatori di agenti di una malattia trasmissibile.

3

Qualora sussista il sospetto che siano portatori di agenti di una malattia trasmissibile, seme, ovuli non fecondati o embrioni non possono essere utilizzati per l'inseminazione artificiale o per il trasferimento di embrioni fino a quando l'Ufficio federale non ha fissato le condizioni e gli oneri cautelari di polizia epizootica.

Sezione 2: Inseminazione artificiale

Art. 51

Competenze

1

L'Ufficio federale ha i seguenti compiti: a. disciplina la formazione dei tecnici di inseminazione e dei detentori di animali che praticano l'inseminazione nella propria azienda detentrice di animali o nell'azienda del loro datore di lavoro;

b. riconosce i centri di formazione; c. rilascia l'attestato di capacità ai tecnici di inseminazione; d. ...102 e.103 emana prescrizioni tecniche sui requisiti di polizia epizootica concernenti le aziende detentrici di animali nelle quali sono custoditi animali per la raccolta del seme (stazioni di inseminazione) e gli animali detenuti per la raccolta del 100 RS

814.912

101 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2001 (RU 2001 1337).

102 Abrogata dal n. I dell'O del 16 mag. 2007, con effetto dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2711).

103 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 mag. 2007, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2711).

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seme, nonché sul controllo della raccolta, della conservazione e del trasferimento del seme.

2

Il Cantone rilascia l'autorizzazione di effettuare l'inseminazione artificiale a: a. tecnici d'inseminazione, in base all'attestato di capacità dell'Ufficio federale;

b. detentori di animali, che possono comprovare la formazione prescritta, per l'inseminazione nella propria azienda detentrice di animali o nell'azienda del datore di lavoro.

3

Il veterinario cantonale ha i seguenti compiti: a. designa per ogni stazione di inseminazione un veterinario ufficiale, responsabile della sorveglianza di polizia epizootica;

b. ...104 c.105 rilascia l'autorizzazione di esercizio se la stazione di inseminazione soddisfa i requisiti di cui all'articolo 54.


Art. 52

Raccolta e preparazione del seme 1

La raccolta e la preparazione del seme sono effettuati sotto la direzione di un veterinario.

2

Il seme per l'inseminazione artificiale di animali ad unghia fessa può essere prelevato solo nelle stazioni di inseminazione che rispondono ai requisiti di cui all'articolo 54. La presente disposizione non si applica alla raccolta di seme a fini diagnostici.

3

Nella misura in cui le disposizioni dell'articolo 54 capoverso 2 lettere c e d siano soddisfatte per analogia, il seme può essere prelevato in altri luoghi se è destinato: a. all'inseminazione artificiale di animali della specie equina e di animali selvatici delle specie bovina, ovina, caprina e suina;

b. all'inseminazione artificiale di animali ad unghia fessa nella propria azienda detentrice di animali.

4

Il veterinario notifica anticipatamente al veterinario cantonale i luoghi dove viene prelevato il seme.


Art. 53

Esecuzione dell'inseminazione artificiale Possono effettuare inseminazioni artificiali i veterinari e le persone in possesso di un'autorizzazione di cui all'articolo 51 capoverso 2.

104 Abrogata dal n. I dell'O del 16 mag. 2007, con effetto dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2711).

105 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 mag. 2007, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2711).

Agricoltura

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Art. 54

Requisiti delle stazioni di inseminazione 1

Le stazioni di inseminazione devono essere disposte e gestite in modo che le malattie trasmissibili non possano propagarsi all'interno della stazione di inseminazione né, mediante l'utilizzazione del seme, in altri effettivi. Esse sono poste sotto la direzione tecnica di un veterinario.

2

Chi dirige una stazione di inseminazione prende in particolare i seguenti provvedimenti:106

a.107 costruisce la stazione di inseminazione e le eventuali stazioni di allevamento, di attesa e di quarantena in un luogo sicuro dal profilo della polizia epizootica e separato da altre aziende detentrici di animali.

b. ...108 c. fa in modo che, mediante impianti adeguatamente costruiti, la raccolta del seme e la detenzione di animali possano aver luogo senza pericoli per quanto concerne la polizia epizootica; d. adotta provvedimenti aziendali per impedire la propagazione di agenti infettivi;

e. mette gli animali in quarantena prima di accettarli nella stazione di inseminazione;

f.

esamina gli animali prima della loro accettazione e periodicamente durante il loro soggiorno nella stazione di inseminazione.


Art. 55

Controllo

1

Chiunque raccoglie, conserva, consegna o trasferisce seme tiene un registro di controllo.

1bis

Chiunque conserva seme al di fuori di una stazione d'inseminazione deve trasmettere ogni anno i relativi documenti al veterinario cantonale. Non sono soggetti a quest'obbligo:

a. i tecnici d'inseminazione e i veterinari che si procurano il seme esclusivamente presso una stazione d'inseminazione svizzera;

b. i detentori di animali in possesso di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 51 capoverso 2 lettera b;

c. i centri adibiti alla conservazione temporanea di seme suino.109 2

I documenti sono conservati per 3 anni e, su richiesta, sono esibiti agli organi della polizia epizootica.

106 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5647).

107 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5647).

108 Abrogata dal n. I dell'O del 16 mag. 2007, con effetto dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2711).

109 Introdotto dal n. I dell'O del 9 apr. 2003 (RU 2003 956).

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Sezione 3: Trasferimento di embrioni

Art. 56

Competenze

1

L'Ufficio federale emana le prescrizioni tecniche sui requisiti in materia di polizia epizootica cui devono soddisfare: a. i locali e le apparecchiature, mobili o fissi, necessari al prelievo, alla preparazione, alla conservazione, nonché al trasferimento di embrioni;

b. gli animali donatori e quelli riceventi; c. il prelievo, la preparazione, la conservazione e il trasferimento di embrioni.

2

Ai fini della salvaguardia di un patrimonio genetico di particolare valore, il veterinario cantonale può rilasciare autorizzazioni eccezionali per il prelievo e il trasferimento di ovuli non fecondati o di embrioni di animali donatori che probabilmente sono portatori di una malattia trasmissibile; egli fissa le condizioni e gli oneri cautelativi di polizia epizootica.


Art. 57

Esecuzione del trasferimento di embrioni 1

Gli ovuli non fecondati e gli embrioni possono essere prelevati e trapiantati soltanto da veterinari.

2

Per la preparazione, la conservazione e il trasferimento di ovuli non fecondati e di embrioni, il veterinario può assumere personale qualificato.

3

Sono fatte salve le autorizzazioni cantonali per l'esercizio della professione.


Art. 58

Controllo

1

Il veterinario che intende esercitare attività in relazione con il trasferimento di embrioni deve informarne il veterinario cantonale competente per il luogo di detenzione degli animali.

2

Il veterinario predispone conformemente alle prescrizioni dell'Ufficio federale: a. misure aziendali volte ad impedire la propagazione di agenti infettivi durante il prelievo, la preparazione e la conservazione di embrioni; b. un'analisi preliminare degli animali donatori e di quelli riceventi.

3

Tiene un registro di controllo dei prelievi e del trasferimento di ovuli non fecondati e di embrioni, nonché delle analisi prescritte concernenti gli animali donatori e quelli riceventi.

4

Chi conserva ovuli e embrioni non fecondati deve tenere un registro di controllo.

5

I documenti sono conservati per 3 anni e, su richiesta, sono esibiti agli organi della polizia epizootica.

Agricoltura

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Titolo terzo: Provvedimenti di lotta Capitolo 1: Disposizioni generali Sezione 1: Obblighi dei detentori di animali in generale

Art. 59

1 I detentori devono accudire e curare gli animali in modo adeguato e prendere i provvedimenti necessari per mantenerli sani.

2

Devono collaborare con gli organi della polizia epizootica nell'attuazione di provvedimenti nei propri effettivi, come la sorveglianza e l'analisi degli animali, la registrazione, l'identificazione, la vaccinazione, l'uccisione e il carico, e mettere a disposizione il materiale necessario, ove disponibile. Per la loro collaborazione non hanno diritto ad alcuna indennità.110

Sezione 2: Obbligo di notifica e primi provvedimenti

Art. 60

Campo d'applicazione

Le disposizioni della presente sezione sono applicabili, sempreché non siano previste norme derogatorie per singole epizoozie.


Art. 61

Obbligo di notifica

1

Chi detiene, custodisce o cura animali ha l'obbligo di notificare senza indugio a un veterinario la comparsa di un'epizoozia e ogni sintomo sospetto che ne fa temere la comparsa.

1bis

Anche gli animali ad unghia fessa morti devono essere notificati al Servizio designato dal Cantone.111 2 L'obbligo di notifica incombe anche agli ispettori del bestiame, agli assistenti specializzati ufficiali, ai collaboratori dei servizi sanitari del bestiame e a quelli che garantiscono il controllo della produzione primaria, ai tecnici d'inseminazione, agli affossatori, al personale dei macelli, come pure ai funzionari di polizia e di dogana.112 3 In caso di epizoozie delle api o di loro sospetto, la notifica deve essere rivolta all'ispettore degli apiari.

110 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5647).

111 Introdotto dal n. I dell'O dell'8 giu. 1998 (RU 1998 1575).

112 Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. 2 dell'O del 24 gen. 2007 concernente la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico, in vigore dal 1° apr. 2007 (RS 916.402).

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4

I proprietari privati, gli affittuari di diritti di pesca e gli organi di vigilanza sulla pesca hanno l'obbligo di notificare senza indugio il sospetto e la comparsa di un'epizoozia dei pesci al servizio cantonale responsabile della vigilanza sulla pesca.

5

I laboratori d'analisi che diagnosticano un'epizoozia o ne sospettano la comparsa, lo notificano al veterinario cantonale competente per l'effettivo in questione.


Art. 62

Primi provvedimenti del detentore di animali e del veterinario 1

Chi diagnostica o sospetta la comparsa di un'epizoozia prende, sino all'accertamento del veterinario ufficiale, tutti i provvedimenti atti a impedirne la propagazione. In particolare, qualsiasi movimento di animali da e verso il focolaio infetto o sospetto è sospeso.

2

Il veterinario ha l'obbligo di notificare senza indugio la comparsa o il sospetto di una epizoozia al veterinario ufficiale o di accertarla personalmente, comunicando a quest'ultimo i suoi risultati.


Art. 63

Primi provvedimenti degli organi della polizia epizootica Il veterinario ufficiale, l'assistente specializzato ufficiale, l'ispettore degli apiari o gli organi di vigilanza sulla pesca a cui sono stati notificati la comparsa o il sospetto di un'epizoozia:113 a. effettuano immediatamente un'analisi clinica e prelevano campioni per garantire la diagnosi di laboratorio; b. prendono i provvedimenti necessari in caso di diagnosi di un'epizoozia o di conferma del sospetto di epizoozia; c. svolgono indagini sul movimento di animali, persone e merci per individuare l'origine dell'infezione e determinarne le possibilità di propagazione. Queste ricerche si estendono di regola al periodo d'incubazione ma, ove occorra, anche a un tempo più lungo; d. notificano al veterinario cantonale il sospetto o la comparsa di un'epizoozia, i risultati delle loro indagini e i provvedimenti presi; in caso di epizoozie altamente contagiose, lo informano senza indugio telefonicamente.


Art. 64

Primi provvedimenti del veterinario cantonale 1

In caso di sospetto o di diagnosi di un'epizoozia, il veterinario cantonale si informa senza indugio sulla situazione, svolge un'analisi epidemiologica e conferma, modifica o completa i provvedimenti già presi.

2

Egli notifica telefonicamente all'Ufficio federale la diagnosi e i casi sospetti di epizoozie altamente contagiose, come pure i casi di epizoozia che minacciano di assumere ampie proporzioni.

113 Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. 2 dell'O del 24 gen. 2007 concernente la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico, in vigore dal 1° apr. 2007 (RS 916.402).

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3

Se in caso di comparsa di un'epizoozia si teme una diffusione oltre i confini cantonali, il veterinario cantonale informa immediatamente i veterinari cantonali dei Cantoni minacciati.


Art. 65

Rapporto sulle epizoozie 1

Il veterinario cantonale fa un rapporto settimanale all'Ufficio federale su tutti i casi di epizoozia diagnosticati sul territorio del Cantone, sui risultati degli accertamenti relativi a casi sospetti e sul numero degli effettivi sotto sequestro, come pure su episodi particolari riguardanti la sanità del bestiame.

2

Inserisce i risultati delle analisi e dei controlli ordinati nel sistema d'informazione centrale (art. 65a) e, su richiesta, presenta all'Ufficio federale un rapporto sui provvedimenti ordinati.114 3 L'Ufficio federale pubblica le notifiche di epizoozie da parte dei Cantoni sul suo organo ufficiale d'informazione. Quest'ultimo è inviato gratuitamente alle autorità cantonali e distrettuali competenti per la lotta contro le epizoozie, agli organi cantonali competenti per la caccia e la pesca, agli ispettori del bestiame, agli ispettori degli apiari, ai veterinari ufficiali e, su richiesta, agli altri veterinari. Gli altri interessati possono abbonarvisi.115
a116 Registrazione elettronica dei rapporti sulle epizoozie 1

I rapporti sulle epizoozie di cui all'articolo 65 e i risultati di ulteriori controlli ufficiali eseguiti in applicazione della legge sulle epizoozie sono registrati in un sistema d'informazione centrale.

2

L'Ufficio federale emana prescrizioni tecniche sull'inserimento dei dati nel sistema d'informazione centrale e sulla loro valutazione.

b117 Allestimento del sistema d'informazione centrale 1

L'Ufficio federale allestisce il sistema d'informazione centrale in collaborazione con i Cantoni. Dirige il progetto ed è competente in particolare per i seguenti compiti: a. prevede la realizzazione informatica, l'organizzazione, l'utilizzo e il finanziamento del sistema nonché la registrazione elettronica dei dati;

b. dirige lo sviluppo della banca dati; 114 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5217).

115 Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. 2 dell'O del 24 gen. 2007 concernente la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico, in vigore dal 1° apr. 2007 (RS 916.402).

116 Introdotto dal n. I dell'O del 15 nov. 2006 (RU 2006 5217). Non ancora in vigore.

117 Introdotto dal n. I dell'O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5217).

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c. dirige l'utilizzo della banca dati durante la fase pilota, in collaborazione con i Cantoni;

d. dirige l'introduzione alla banca dati.

2

I costi per lo sviluppo della banca dati sono sostenuti per tre quarti dalla Confederazione e per un quarto dai Cantoni.

3

I costi per l'utilizzo durante la fase pilota sono sostenuti per un terzo dalla Confederazione e per due terzi dai Cantoni. Ciascun Cantone versa un contributo di base annuo di 10 000 franchi e riceve, in contropartita, due postazioni d'accesso. La parte rimanente dei costi a carico dei Cantoni per l'utilizzo durante la fase pilota è ripartita fra i Cantoni in base al numero delle postazioni d'accesso messe a loro disposizione.

L'Ufficio federale conclude con i Cantoni accordi sull'utilizzo del sistema d'informazione centrale e sul pagamento delle postazioni d'accesso supplementari.

4

Il Cantone che non partecipa alla fase pilota può continuare a trasmettere i dati all'Ufficio federale come in passato.

Sezione 3: Provvedimenti di sequestro

Art. 66

Principi generali

1

I provvedimenti di sequestro hanno lo scopo di impedire la diffusione di epizoozie, limitando il movimento di animali e merci e lo spostamento di persone. Essi sono ordinati dal veterinario cantonale.

2

Negli effettivi sotto sequestro conformemente agli articoli 69-71 occorre: a. registrare ed analizzare tutti gli animali ricettivi; b. contrassegnare tutti gli animali a unghia fessa ricettivi; c. isolare se possibile gli animali infetti o sospetti.

3

In casi giustificati, il veterinario cantonale può ordinare limitazioni suppletive o concedere agevolazioni, prendendo provvedimenti di sicurezza.


Art. 67

Isolamento

1

L'isolamento di animali sospetti o infetti ha lo scopo di preservare dal contagio gli animali sani dell'effettivo o di altri effettivi.

2

Gli animali isolati non possono, senza il permesso speciale del veterinario ufficiale, abbandonare lo spazio loro assegnato (stalla, pascolo, recinto, bacino) né essere messi a contatto con gli altri animali dell'effettivo o con gli animali di altri effettivi.

3

Soltanto gli organi della polizia epizootica e le persone incaricate della custodia hanno accesso agli animali isolati.

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Art. 68

Quarantena

1

La quarantena ha lo scopo di accertare se gli animali provenienti da luoghi infetti o sospetti oppure passati per essi sono sani.

2

Agli animali in quarantena è assegnato uno spazio che non possono abbandonare senza il permesso speciale del veterinario ufficiale. Occorre vigilare affinché essi non vengano a contatto con alcun altro animale.

3

Soltanto gli organi della polizia epizootica e le persone incaricate della custodia hanno accesso agli animali in quarantena.

4

La durata della quarantena è stabilita, di regola, secondo il periodo d'incubazione della presunta epizoozia.


Art. 69

Sequestro semplice di 1° grado 1

Il sequestro semplice di 1° grado è ordinato se è necessario vietare il movimento di animali per evitare la propagazione dell'epizoozia.

2

Qualsiasi contatto diretto degli animali sotto sequestro con animali di altri effettivi è vietato.

3

Gli effettivi sotto sequestro non possono essere modificati nel loro numero, né cedendo animali ad altri effettivi né introducendovi animali di altri effettivi.

4

La cessione di animali per la macellazione diretta è permessa. ...118

Art. 70

Sequestro semplice di 2° grado 1

Il sequestro semplice di 2° grado è ordinato se, per evitare la propagazione di un'epizoozia, è necessario, oltre al sequestro degli animali, limitare lo spostamento delle persone.

2

Il movimento degli animali è limitato nel seguente modo: a. gli animali sotto sequestro sono rinchiusi nello spazio loro assegnato. È vietato introdurvi altri animali;

b. la cessione di animali per la macellazione diretta richiede il permesso del veterinario cantonale. Quest'ultimo designa il macello. ...119 3

Lo spostamento delle persone è limitato nel seguente modo: a. l'accesso agli animali sotto sequestro è permesso solo agli organi della polizia epizootica e alle persone incaricate della custodia;

b. gli abitanti dell'azienda sotto sequestro evitano il contatto con gli animali ricettivi. Non possono né accedere alle altre stalle né frequentare mercati del bestiame o manifestazioni simili.

118 Per. abrogato dal n. I dell'O del 15 mar. 1999 (RU 1999 1523).

119 Per. abrogato dal n. I dell'O del 15 mar. 1999 (RU 1999 1523).

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Art. 71

Sequestro rinforzato

1

Il sequestro rinforzato è ordinato in caso di epizoozie altamente contagiose se per evitare la propagazione dell'epizoozia è necessario vietare, oltre al movimento degli animali e delle persone, anche il movimento delle merci.

2

Il movimento degli animali è limitato nel seguente modo: a. tutti gli animali delle specie ricettive sono rinchiusi nelle loro stalle. Laddove, sugli alpi o sui pascoli, non vi sono possibilità di stabulazione, gli animali devono essere raggruppati in mandre e sorvegliati giorno e notte;

b. gli animali di una specie non ricettiva possono, con il permesso del veterinario cantonale, essere trasferiti dopo un'adeguata disinfezione;

c. è vietato introdurre animali nell'effettivo120 sotto sequestro.

3

Lo spostamento delle persone è limitato nel seguente modo: a. le persone che abitano o soggiornano in un'azienda sotto sequestro rinforzato non possono abbandonarla sino a quando non sono stati applicati i provvedimenti ordinati dal veterinario ufficiale per impedire la propagazione di agenti dell'epizoozia;

b. il veterinario cantonale può permettere a determinate persone di svolgere lavori agricoli urgenti nella propria azienda sotto sequestro; c. le persone che non abitano nell'azienda sotto sequestro possono entrarvi soltanto con il permesso speciale del veterinario cantonale.

4

Il movimento delle merci è limitato nel seguente modo: a. le derrate alimentari di origine animale, il foraggio, come pure gli oggetti e i prodotti agricoli che possono essere veicolo di contagio non possono essere allontanati dall'azienda. Il veterinario cantonale può autorizzare eccezioni, prendendo provvedimenti di sicurezza; b. il movimento di veicoli da e per l'azienda sotto sequestro deve essere autorizzato dal veterinario ufficiale. Prima di lasciare l'azienda, i veicoli devono essere disinfettati sotto la sua sorveglianza.

5

Per vigilare sull'osservanza dei provvedimenti ordinati dall'autorità può essere designato personale di sorveglianza (come funzionari di polizia e militari).


Art. 72

Modificazione e revoca dei provvedimenti di sequestro 1

I provvedimenti di sequestro ordinati rimangono in vigore fino alla loro modificazione o revoca da parte del veterinario cantonale.

2

I provvedimenti sono, di principio, revocati dopo un'analisi finale ordinata dal veterinario cantonale ed eseguita dal veterinario ufficiale.

120 Nuovo termine giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5647). Di detta modifica è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

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Sezione 4: Pulizia, disinfezione e disinfestazione

Art. 73

Principi

1

Il veterinario ufficiale o l'ispettore degli apiari ordina la pulizia e la disinfezione e, se necessario, una disinfestazione. Egli sorveglia i lavori.

2

In caso di epizoozie altamente contagiose, prima della pulizia deve di regola essere ordinata una disinfezione preliminare.

3

La pulizia e la disinfezione si estendono a tutti i luoghi, gli utensili e i mezzi di trasporto che sono stati a contatto con l'agente infettivo, a meno che non sia più conveniente distruggerli.

4

Tutti i liquidi usati per la pulizia e la disinfezione sono possibilmente raccolti nella cisterna del colaticcio. Possono essere introdotti nelle acque di scarico solo se, d'intesa con i responsabili dell'impianto di depurazione delle acque, è appurato che quest'ultimo non ne risulti compromesso.


Art. 74

Competenze

1

Per le disinfezioni ordinate dalle autorità ufficiali possono essere impiegati soltanto mezzi che possono essere immessi in commercio conformemente all'ordinanza del 18 maggio 2005121 sui biocidi.122 2 L'Ufficio federale emana prescrizioni tecniche sulla pulizia, la disinfezione e la disinfestazione, come pure sui mezzi da impiegare per la disinfezione nelle singole epizoozie.

3

Il Cantone mette a disposizione i prodotti disinfettanti per le disinfezioni ordinate dalle autorità ufficiali.

4

Su ordine del veterinario ufficiale o dell'ispettore degli apiari, i detentori di animali devono provvedere alla pulizia e alla disinfezione e mettere a disposizione il proprio personale e materiale. Se il personale disponibile non è sufficiente, l'ente pubblico competente procura il personale ausiliario necessario.123 5 In caso di epizoozie altamente contagiose, i Cantoni possono affidare la pulizia e la disinfezione a imprese specializzate e far partecipare i detentori alle spese.

121 RS

813.12

122 Nuovo testo giusta il n. II 20 dell'O del 18 mag. 2005 sull'abrogazione e la modifica di ordinanze in relazione con l'entrata in vigore della legge sui prodotti chimici, in vigore dal 1° ago. 2005 (RU 2005 2695).

123 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5647).

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Sezione 5: Indennità per perdite di animali

Art. 75

Stima ufficiale

1

La stima ufficiale degli animali deve essere effettuata, nella misura del possibile, prima della macellazione o dell'uccisione degli animali.

2

La stima deve essere effettuata secondo le direttive dell'Ufficio federale. Per la stima sono determinanti il valore di macellazione, di reddito e d'allevamento.

3

Il valore di stima non deve superare le seguenti aliquote: Fr.

a. cavalli

8000.b.124 animali domestici della specie bovina, bufali e bisonti 6000.- c.125 pecore

1600.d.126 capre

1200.e.127 suini

1600.ebis.128 selvaggina dell'ordine degli artiodattili tenuta in par-

chi

1500.eter.129 camelidi del nuovo mondo

8000.f.

volatili (esclusi i tacchini) 35.g. tacchini

50.h. conigli

30.i.130 colonie di api

170.k.131 pesci da consumo

5.per kg

l.132 pesci da ripopolamento 20.per kg

124 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2001 (RU 2001 1337).

125 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5217).

126 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5217).

127 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5217).

128 Introdotta dal n. I dell'O del 28 mar. 2001 (RU 2001 1337). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5217).

129 Introdotta dal n. I dell'O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5217).

130 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5217).

131 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5217).

132 Introdotta dal n. I dell'O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5217).

Agricoltura

34

916.401

4

Il Dipartimento può aumentare o ridurre le aliquote massime del 20 per cento secondo la situazione del mercato.


Art. 76

Prestazioni supplementari Le casse d'assicurazione del bestiame e gli altri istituti assicurativi pubblici o privati possono versare prestazioni supplementari: a. per perdite di animali il cui valore commerciale supera le aliquote massime; b. per perdite di animali per le quali la Confederazione e i Cantoni non versano alcuna indennità conformemente all'articolo 34 capoverso 2 della legge; c. per perdite di animali dovute a epizoozie per le quali la presente ordinanza non prevede alcun diritto all'indennità.

Capitolo 2: Epizoozie altamente contagiose Sezione 1: Disposizioni comuni

Art. 77

Campo d'applicazione

Le disposizioni della presente sezione sono applicabili sempreché non siano previste normative derogatorie per le singole epizoozie (art. 99-127).


Art. 78

Stato sanitario

1

Tutti gli effettivi sono ufficialmente riconosciuti come indenni da epizoozie altamente contagiose.

2

Agli effettivi sotto sequestro e a quelli nella zona di protezione e di sorveglianza (art. 88) viene tolto il riconoscimento ufficiale sino alla revoca delle zone.


Art. 79

Coordinamento e stato maggiore di crisi L'Ufficio federale coordina i provvedimenti di lotta contro le epizoozie altamente contagiose. A tale scopo e per la sua consulenza, in caso di epizoozia può convocare uno stato maggiore di crisi composto di rappresentanti dei veterinari cantonali, come pure di esponenti dei settori economici e scientifici.


Art. 80

Diagnostica

1

Per la diagnostica di epizoozie altamente contagiose è competente l'IVI in qualità di laboratorio nazionale di riferimento e d'analisi.

2

Esso è autorizzato a fare eseguire analisi in altri laboratori.

Ordinanza sulle epizoozie 35

916.401


Art. 81

Vaccinazioni

Le vaccinazioni contro epizoozie altamente contagiose sono vietate. Sono fatte salve le vaccinazioni ordinate dal Dipartimento in virtù dell'articolo 96 lettera b, come pure quelle che servono a testare vaccini o effettuate a titolo sperimentale.


Art. 82

Obbligo di notifica

I veterinari e i laboratori d'analisi che sospettano o diagnosticano l'esistenza di un'epizoozia altamente contagiosa, la notificano senza indugio telefonicamente al veterinario cantonale.


Art. 83

Primi provvedimenti in caso di sospetto di epizoozia 1

Chi sospetta la presenza di un'epizoozia altamente contagiosa deve provvedere, sino all'accertamento del veterinario ufficiale, affinché nessun animale, merce o persona abbandoni l'azienda interessata.

2

Gli animali per i quali si sospetta un'epizoozia altamente contagiosa possono abbandonare l'effettivo con il permesso del veterinario cantonale a scopi diagnostici o per l'uccisione.


Art. 84

Provvedimenti dopo la conferma ufficiale del sospetto 1

Il veterinario cantonale notifica senza indugio all'Ufficio federale gli animali sospetti di contaminazione e i casi in cui il sospetto è stato confermato dagli accertamenti del veterinario ufficiale.

2

Egli ordina inoltre i seguenti provvedimenti: a. il sequestro semplice di 2° grado dell'effettivo133; b. l'apposizione degli affissi gialli (art. 87 cpv. 3 lett. a); c. ulteriori analisi per chiarire il sospetto di epizoozia, d'intesa con l'IVI.


Art. 85

Caso di epizoozia

1

In caso di epizoozia, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 2° grado dell'effettivo infetto.

2

Egli ordina inoltre i seguenti provvedimenti: a. l'apposizione degli affissi gialli (art. 87 cpv. 3 lett. a); b. l'uccisione immediata sul posto di tutti gli animali ricettivi dell'effettivo sotto sorveglianza del veterinario ufficiale;

c. l'eliminazione di tutti gli animali uccisi o morti sotto sorveglianza del veterinario ufficiale;

133 Nuovo termine giusta il n. 1 dell'O del 15 mar. 1999, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU 1999 1523). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il testo.

Agricoltura

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d. il sequestro o l'uccisione di piccoli animali domestici come cani, gatti, volatili e conigli, se si suppone che possano propagare l'epizoozia;

e. la disinfezione preliminare, la pulizia, la disinfezione e la disinfestazione.

3

D'intesa con l'Ufficio federale, il veterinario cantonale estende i provvedimenti previsti dai capoversi 1 e 2 agli effettivi esposti al contagio diretto a causa della loro ubicazione.


Art. 86

Accertamenti epidemiologici e rapporti 1

Il veterinario cantonale effettua un accertamento epidemiologico per determinare il momento probabile dell'infezione, il focolaio dell'infezione e le possibili propagazioni degli agenti dell'epizoozia mediante il movimento di animali, merci e persone.

2

Cerca gli animali sospetti di contaminazione e applica i provvedimenti di cui all'articolo 84 agli effettivi in cui si trovano tali animali.

3

I veterinari cantonali e l'Ufficio federale si informano reciprocamente in modo costante sui rilevamenti effettuati e sui provvedimenti presi.


Art. 87

Informazione

1

L'Ufficio federale e il veterinario cantonale informano la popolazione sulla comparsa di un'epizoozia altamente contagiosa.

2

Il veterinario cantonale vigila affinché le prescrizioni ordinate nelle zone di protezione e di sorveglianza siano rese note mediante affissi.

3

Sulla base dei modelli dell'Ufficio federale, devono essere utilizzati i seguenti affissi:

a. affissi gialli per gli effettivi sotto sequestro; essi contengono indicazioni sulla motivazione dei provvedimenti di sequestro (sospetto o caso di epizoozia), le prescrizioni di sequestro e le pene in caso di infrazione alle prescrizioni della polizia epizootica;

b. affissi rossi che devono essere apposti agli albi pubblici all'interno delle zone di protezione e di sorveglianza, con l'indicazione dei principali sintomi della malattia e delle regole di comportamento e con un estratto delle relative prescrizioni.


Art. 88

Zone di protezione e di sorveglianza 1

Se è diagnosticata un'epizoozia altamente contagiosa, il veterinario cantonale ordina zone di protezione e di sorveglianza. L'Ufficio federale ne fissa l'estensione dopo aver sentito il veterinario cantonale e lo stato maggiore di crisi. In queste zone il movimento di animali, merci e persone è limitato allo scopo di impedire la propagazione dell'epizoozia.

2

La zona di protezione comprende di regola un territorio del raggio di 3 km intorno all'effettivo infetto, la zona di sorveglianza un territorio del raggio di 10 km. Nella delimitazione delle zone occorre considerare i confini naturali, le possibilità di con

Ordinanza sulle epizoozie 37

916.401

trollo, le strade principali, i macelli disponibili e le possibili vie di trasmissione dell'epizoozia.

3

L'Ufficio federale decide se, in caso di comparsa di un'epizoozia su animali importati che si trovano in quarantena, su animali tenuti a scopo non agricolo oppure su animali selvatici, è possibile rinunciare alla delimitazione di zone di protezione e di sorveglianza.134

Art. 89

Provvedimenti nelle zone di protezione e di sorveglianza 1

Il veterinario cantonale provvede a: a. l'applicazione immediata dei provvedimenti concernenti il movimento di persone e animali (art. 90-93); b. l'apposizione degli affissi rossi (art. 87 cpv. 3 lett. b); c. il prelievo di campioni e l'analisi veterinaria degli effettivi in cui si trovano animali delle specie ricettive; d. la tenuta del controllo degli effettivi da parte del detentore di animali; e e. la pulizia e la disinfezione dei mezzi di trasporto per gli animali.

2

L'Ufficio federale emana prescrizioni tecniche sulla portata delle analisi veterinarie e la tenuta dei controlli degli effettivi.


Art. 90

Movimento di animali nella zona di protezione 1

È vietato introdurre animali delle specie ricettive nella zona di protezione. Sono eccettuati il trasporto di animali in macelli situati nella zona di protezione, come pure il transito su strade principali e su ferrovia.

2

All'interno della zona di protezione, gli animali delle specie ricettive possono abbandonare le loro stalle solo per accedere a pascoli o a cortili adiacenti.

3

Il veterinario cantonale può eccezionalmente autorizzare che gli animali siano trasportati per macellazione direttamente in un macello situato nella zona di protezione.

Se nella zona di protezione non vi sono macelli, il veterinario cantonale designa un macello all'interno della zona di sorveglianza; in tal caso gli animali possono essere trasferiti al macello solo se l'analisi di tutti gli animali delle specie ricettive dell'effettivo da parte del veterinario ufficiale non ha rivelato casi sospetti.

4

Lo spostamento di animali non ricettivi all'epizoozia in questione che si trovano nella zona di protezione deve essere autorizzato dal veterinario ufficiale.

5

Il detentore di animali notifica al veterinario ufficiale se sono morti o sono stati uccisi animali nel suo effettivo. Il veterinario ufficiale decide se le carcasse devono essere analizzate. Nel caso in cui essi debbano essere eliminati o analizzati fuori dalla zona di protezione, ordina i provvedimenti di sicurezza.

134 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5647).

Agricoltura

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Art. 91

Movimento di persone nella zona di protezione 1

L'accesso alle stalle in cui sono custoditi animali delle specie ricettive è consentito solo agli organi della polizia epizootica e ai veterinari per le attività terapeutiche, come pure al personale incaricato della custodia. È in particolare vietato l'accesso a persone estranee per effettuare l'inseminazione artificiale, la cura degli unghioni e il commercio di bestiame.135 2 Se la zona di protezione è mantenuta per più di 21 giorni, il veterinario cantonale può concedere agevolazioni per la pratica dell'inseminazione artificiale.

3

I detentori di bestiame devono evitare il contatto diretto con animali delle specie ricettive. Essi non devono in particolare accedere ad altre stalle e frequentare mercati, esposizioni di bestiame o manifestazioni simili.


Art. 92

Movimento di animali nella zona di sorveglianza 1

Nei primi sette giorni è vietato introdurre animali delle specie ricettive nella zona di sorveglianza. Sono eccettuati il trasporto di animali in macelli situati nella zona di sorveglianza, come pure il transito su strade principali e su ferrovia.

2

Gli animali delle specie ricettive non devono abbandonare la zona di sorveglianza.

Il veterinario ufficiale può eccezionalmente autorizzare: a. il trasporto di animali morti o uccisi per l'eliminazione o all'IVI a scopo d'analisi;

b. il trasporto diretto al macello, se non si sono registrati nuovi casi di epizoozia nei 15 giorni a partire dal momento in cui è stata ordinata la zona di sorveglianza.

3

In ogni caso, gli animali possono abbandonare gli effettivi solo dopo che il veterinario ufficiale ha analizzato tutti gli animali delle specie ricettive dell'effettivo.

4

I mercati di bestiame, le esposizioni e le manifestazioni simili con animali delle specie ricettive, come pure la transumanza di mandre sono vietati. L'Ufficio federale può estendere il divieto a regioni più grandi o a tutto il territorio nazionale.

5

e 6 ...136


Art. 93

Macellazione

1

Per la macellazione di animali provenienti dalla zona di protezione e di sorveglianza valgono le seguenti disposizioni:

a. il veterinario ufficiale informa il veterinario ufficiale del macello dell'imminente fornitura di animali provenienti dalla zona di protezione;

135 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5217).

136 Abrogati dal n. I dell'O del 15 mar. 1999 (RU 1999 1523).

Ordinanza sulle epizoozie 39

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b. il veterinario ufficiale esamina con particolare attenzione l'eventuale presenza di sintomi dell'epizoozia al momento della visita degli animali prima della macellazione e dell'ispezione delle carni.

2

Gli animali sospetti o infetti non possono essere macellati.

3

Se in un macello si sospetta o si diagnostica un'epizoozia altamente contagiosa, l'impianto deve essere chiuso immediatamente a ogni movimento di persone, animali e merci sino a nuovo ordine del veterinario cantonale.


Art. 94

Abrogazione dei provvedimenti di sequestro 1

In caso di sospetto, i provvedimenti di sequestro sono abrogati se il sospetto è fugato dall'analisi ufficiale.

2

I provvedimenti di sequestro di effettivi sospetti di contaminazione sono abrogati se l'analisi degli animali al termine del periodo d'incubazione ha dato esito negativo.

3

Il sequestro dell'effettivo infetto è abrogato dopo l'eliminazione di tutti gli animali delle specie ricettive e ad avvenuta pulizia e disinfezione. L'effettivo sottostà in seguito alle limitazioni della zona in cui si trova.

4

I provvedimenti presi nella zona di protezione possono essere abrogati al più presto al termine del periodo d'incubazione della malattia, calcolato a partire dal momento in cui tutti gli animali delle specie ricettive dell'ultimo effettivo infetto sono stati eliminati. La condizione al riguardo è l'esito negativo dell'analisi degli effettivi secondo l'articolo 89 capoverso 1 lettera c. Dopo l'abrogazione della zona di protezione si applicano i provvedimenti in vigore per la zona di sorveglianza.

5

I provvedimenti nella zona di sorveglianza possono essere abrogati al più presto quando possono essere abrogati anche i provvedimenti nella relativa zona di protezione.


Art. 95

Disciplinamento di casi particolari Su proposta del veterinario cantonale e nella misura in cui la situazione epizoologica lo consenta, l'Ufficio federale può autorizzare: a. una riduzione del raggio delle zone di protezione e di sorveglianza (art. 88 cpv. 1 e 2);

b. l'estivazione e lo svernamento nelle zone di protezione e di sorveglianza (art. 90 e 92);

c. ...137 d. la macellazione di animali non sospetti fuori dalle zone di protezione e di sorveglianza se queste sussistono da più di 21 giorni (art. 90 e 92).

137 Abrogata dal n. I dell'O del 15 mar. 1999 (RU 1999 1523).

Agricoltura

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Art. 96

Situazioni d'emergenza In situazioni d'emergenza, il Dipartimento può ordinare: a. la macellazione degli effettivi infetti; le esigenze relative ai mezzi di trasporto e ai macelli, come pure i provvedimenti per il trattamento e l'utilizzazione della carne si basano sulle istruzioni dell'Ufficio federale;

b. la vaccinazione; il tipo di vaccino e le sue modalità d'impiego, come pure la marchiatura degli animali vaccinati sono determinati dall'Ufficio federale.


Art. 97

Documentazione per le situazioni d'emergenza L'Ufficio federale redige, all'attenzione degli organi della polizia epizootica, una documentazione per le situazioni d'emergenza finalizzata alla lotta contro le singole epizoozie e la adegua regolarmente alle nuove conoscenze.


Art. 98

Indennità per perdite di animali 1

Le perdite di animali dovute a epizoozie altamente contagiose sono indennizzate dalla Confederazione nella misura del 90 per cento del valore di stima (art. 75).

2

Dopo aver sentito il proprietario degli animali, il Cantone stima gli animali che sono morti o devono essere eliminati a causa di un'epizoozia altamente contagiosa.

Il verbale di stima è trasmesso entro 10 giorni all'Ufficio federale con tutte le pezze giustificative.

3

L'Ufficio federale decide in merito alla stima e fissa l'importo dell'indennità. La decisione è comunicata direttamente al proprietario degli animali e può essere impugnata presso la commissione di ricorso DFE138.

4

L'Ufficio federale chiede la restituzione delle indennità indebitamente versate. Se in tal modo dovessero verificarsi casi di rigore eccessivo, esso può rinunciare completamente o in parte alla restituzione.

Sezione 2: Afta epizootica

Art. 99

In generale

1

Sono ricettivi dell'afta epizootica tutti gli artiodattili.

2

Il periodo di incubazione è di 21 giorni.


Art. 100

Provvedimenti di sequestro 1

In deroga agli articoli 84 e 85, il veterinario cantonale ordina il sequestro rinforzato degli effettivi sospetti, sospetti di contaminazione o infetti.

138 Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997.

Ordinanza sulle epizoozie 41

916.401

2

Sono considerati sospetti di contaminazione: a. gli effettivi situati nelle immediate vicinanze o in pericolo a causa di contatti;

b. gli effettivi dove gli animali sono stati foraggiati con sottoprodotti della lavorazione del latte presumibilmente infetti.

3

Il sequestro rinforzato (art. 71) di effettivi sospetti o sospetti di contaminazione può essere trasformato in sequestro semplice di 2° grado dopo cinque giorni.


Art. 101

Latte, latticini e carne provenienti da effettivi sotto sequestro 1

Il veterinario cantonale può autorizzare, sotto la sorveglianza della polizia epizootica, la consegna di latte proveniente da effettivi sotto sequestro (art. 100), se il latte:

a. è travasato in bidoni o cisterne del centro di raccolta; e b. è trasportato direttamente al centro di raccolta dove è pastorizzato, conformemente all'articolo 40 dell'ordinanza del 1° marzo 1995139 sulle derrate alimentari, prima di essere trasformato o consegnato.

2

Il veterinario cantonale provvede affinché: a. i locali e le installazioni infetti dei centri di raccolta, nei quali sono state effettuate consegne di latte tra il momento della presunta propagazione dell'epizoozia nell'effettivo e il momento in cui sono stati ordinati i provvedimenti di sequestro, siano immediatamente puliti e disinfettati; b. i latticini prodotti con latte presumibilmente infetto vengano eliminati come sottoprodotti di origine animale della categoria 2 ai sensi dell'articolo 5 OESPA140 141 o siano utilizzati in modo tale da impedire una propagazione dell'epizoozia; c. la carne prodotta da animali ad unghia fessa di un effettivo infetto, macellata tra il momento della presunta propagazione dell'epizoozia nell'effettivo e il momento in cui sono stati ordinati i provvedimenti di sequestro, sia nel limite del possibile individuata ed eliminata come sottoprodotto di origine animale della categoria 2 ai sensi dell'articolo 5 OESPA.

139 [RU 1995 1491, 1996 1211, 1997 292 1145 1198 art. 24, 1998 108, 1999 303 n. I 8 1848, 2002 573, 2003 4793 n. I 4 4915 n. II, 2004 457 3035 3065 n. II 1 3533, 2005 1057 1063 2695 n. II 15. RU 2005 5451 all. 2 n. I 1]. Vedi ora l'O del 23 nov. 2005 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (RS 817.02).

140 RS

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141 Nuova

espressione

giusta il n. I dell'O del 23 giu. 2004 (RU 2004 3065). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

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Art. 102

Movimento di animali e di merci nelle zone di protezione e di sorveglianza 1

In deroga all'articolo 90 capoversi 2 e 3, gli animali della zona di protezione possono essere condotti al pascolo o trasferiti al macello solo quindici giorni dopo l'ultimo caso di epizoozia.

2

La carne di animali ad unghia fessa, come pure il latte di mucca, pecora e capra possono essere trasferiti fuori dalla zona di protezione solo con l'autorizzazione del veterinario cantonale; il latte deve essere pastorizzato.

3

I sottoprodotti della lavorazione di latte proveniente dalle zone di protezione e di sorveglianza devono essere pastorizzati, prima di essere consegnati come foraggio. Il veterinario cantonale può estendere questo provvedimento ad altre regioni.

4

Il letame e il colaticcio possono essere sparsi nella zona di protezione solo con l'approvazione del veterinario cantonale.


Art. 103

Revoca dei provvedimenti di sequestro Il sequestro rinforzato dell'effettivo infetto è trasformato in sequestro semplice di 2° grado dopo l'eliminazione di tutti gli animali ricettivi e a pulizia e disinfezione avvenute. La revoca del sequestro semplice di 2° grado avviene al più presto 21 giorni dopo l'avvenuta disinfezione. Alla scadenza di questo termine, l'effettivo sottostà alle limitazioni della zona in cui si trova.

Sezione 3: Malattia vescicolare dei suini

Art. 104

In generale

1

Sono considerati ricettivi alla malattia vescicolare dei suini tutti gli animali della specie suina, compresi i cinghiali.

2

Il periodo d'incubazione è di quattordici giorni.


Art. 105

Provvedimenti concernenti la carne 1

Il veterinario cantonale vigila affinché la carne di suini provenienti da effettivi infetti, macellati tra il momento della presunta propagazione dell'epizoozia nell'effettivo e il momento in cui sono stati ordinati i provvedimenti di sequestro, sia nella misura del possibile individuata ed eliminata come sottoprodotto di origine animale della categoria 2 ai sensi dell'articolo 5 OESPA142.

2

La carne di suini può essere trasferita fuori dalle zone di protezione e di sorveglianza solo con l'autorizzazione del veterinario cantonale; l'Ufficio federale emana prescrizioni tecniche sull'identificazione e il trattamento di questa carne.

142 RS

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Ordinanza sulle epizoozie 43

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Sezione 4: Pleuropolmonite contagiosa dei bovini

Art. 106

In generale

1

Sono considerati ricettivi alla pleuropolmonite contagiosa tutti gli animali della specie bovina.

2

Il periodo d'incubazione è di 180 giorni.

3

È diagnosticata la pleuropolmonite contagiosa quando è messo in evidenza il Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC.

Art. 107

Zona di sorveglianza

Non è stabilita alcuna zona di sorveglianza.


Art. 108

Caso di sospetto

1

Se un veterinario, durante un'ispezione delle carni o durante un'autopsia, sospetta che un animale sia stato affetto da pleuropolmonite contagiosa dei bovini, ordina un'analisi batteriologica e patologica.

2

Se l'analisi di laboratorio non consente di escludere una pleuropolmonite contagiosa, il veterinario cantonale ordina l'analisi sierologica di tutti i bovini dell'effettivo d'origine di età superiore ai dodici mesi.

3

Gli animali per i quali l'analisi sierologica ha dato un risultato positivo devono essere isolati fino a quando è possibile escludere un'infezione sulla base di esami complementari.


Art. 109

Caso di epizoozia

1

In deroga all'articolo 85 capoverso 2 lettera b, il veterinario cantonale può ordinare la macellazione immediata degli animali della specie bovina clinicamente sani.

2

La testa e i visceri degli animali macellati devono essere eliminati come sottoprodotti di origine animale della categoria 2 ai sensi dell'articolo 5 OESPA143.


Art. 110

Revoca dei provvedimenti di sequestro 1

Il sequestro dell'effettivo infetto è revocato dieci giorni dopo l'eliminazione di tutti gli animali della specie bovina e a pulizia e disinfezione avvenute.

2

In deroga all'articolo 94 capoverso 2, i provvedimenti di sequestro di effettivi sospetti di contaminazione sono revocati qualora l'analisi di tutti gli animali di età superiore ai dodici mesi abbia dato un risultato negativo. L'effettivo deve essere sottoposto a un esame complementare dopo tre mesi. L'animale sospetto di contaminazione deve essere isolato fino a quando l'esame complementare ha dato un risultato negativo (art. 67).

143 RS

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3

I provvedimenti riguardanti il movimento di animali nella zona di protezione possono essere revocati dopo che tutti i bovini della zona sono stati sottoposti ad un'analisi sierologica con risultato negativo.


Art. 111

Accertamenti epidemiologici In caso di diagnosi di pleuropolmonite contagiosa dei bovini, l'Ufficio federale ordina il prelievo e l'analisi di un numero rappresentativo di campioni per valutare la situazione epizoologica a livello svizzero.

Sezione 4a:144 Febbre catarrale ovina (Blue tongue o «malattia della lingua blu»)
a In generale

1

Sono considerati ricettivi alla febbre catarrale ovina tutti i ruminanti tenuti in cattività.

2

È diagnosticata la febbre catarrale ovina quando: a. l'analisi sierologica in un effettivo di ruminanti ha dato esito positivo in più di un animale; oppure b. è stato messo in evidenza il virus della Blue tongue.

3

Il periodo di incubazione è di 21 giorni.

b Sorveglianza

1

Dopo aver consultato i Cantoni, l'Ufficio federale stabilisce un programma per la sorveglianza degli effettivi di bovini, ovini e caprini.

2

Esso effettua un programma di sorveglianza delle specie di zanzare vettrici del virus della Blue tongue.

c Caso di sospetto

1

In deroga all'articolo 84 capoverso 2 lettera a il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo sospetto.

2

Egli ordina inoltre: a. la stabulazione al riparo dalle zanzare di tutti i ruminanti dell'effettivo o provvedimenti di lotta contro tali insetti sugli animali; b. provvedimenti atti a ridurre la popolazione di zanzare nelle immediate vicinanze degli animali.

144 Introdotta dal n. I dell'O del 16 mag. 2007, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2711).

Ordinanza sulle epizoozie 45

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3

Il sequestro è revocato non appena il sospetto è confutato. Il sospetto è considerato confutato quando l'analisi sierologia di tutti i ruminanti dell'effettivo o la messa in evidenza del virus negli animali sieropositivi hanno dato esito negativo.

4

L'Ufficio federale emana prescrizioni tecniche sulla lotta contro le zanzare e sulla riduzione della loro popolazione.

d Caso di epizoozia

1

In deroga all'articolo 85 capoversi 1 e 2 lettera b, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo infetto.

2

Egli ordina inoltre: a. l'eliminazione degli animali infetti; b. la stabulazione al riparo dalle zanzare di tutti i ruminanti dell'effettivo o provvedimenti di lotta contro tali insetti sugli animali; c. provvedimenti atti a ridurre la popolazione di zanzare nelle immediate vicinanze degli animali.

3

In alcuni territori è possibile rinunciare, d'intesa con l'Ufficio federale, all'eliminazione degli animali infetti.

e Zone di protezione e di sorveglianza 1

La zona di protezione comprende di regola un territorio del raggio di 20 km intorno all'effettivo infetto, la zona di sorveglianza un territorio del raggio di 100 km.

2

I territori in cui non sono state rilevate le specie di zanzare vettrici del virus della Blue tongue non devono essere inclusi nelle zone di protezione o di sorveglianza.

f Provvedimenti nelle zone di protezione e di sorveglianza 1

Nelle zone di protezione e di sorveglianza, d'intesa con l'Ufficio federale, il veterinario cantonale dispone:

a. l'esame, commisurato al rischio, di un campione degli effettivi in cui si trovano ruminanti;

b. la sorveglianza delle specie di zanzare vettrici del virus della Blue tongue; c. l'adozione di provvedimenti atti a ridurre la popolazione di zanzare nelle immediate vicinanze degli animali.

2

Nella zona di protezione i ruminanti devono essere stabulati al riparo dalle zanzare nelle ore del giorno in cui le zanzare vettrici del virus sono attive oppure vanno adottati provvedimenti di lotta contro tali insetti sugli animali.

3

Possono essere trasferiti fuori dalla zona di protezione o di sorveglianza solo con l'autorizzazione del veterinario cantonale: a. i ruminanti, se viene dimostrato che al momento del trasferimento non sono infetti;

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b. il seme, gli ovuli e gli embrioni, se viene dimostrato che al momento del prelievo gli animali non erano infetti.

4

Gli articoli 89 capoverso 1 lettera c, 90 capoversi 2 e 4, 91 e 92 non sono applicabili.

5

L'Ufficio federale emana prescrizioni tecniche sul controllo del movimento di animali vivi, seme, ovuli ed embrioni.

g Revoca dei provvedimenti di sequestro 1

In un effettivo infetto viene revocato il sequestro se: a. gli animali infetti sono stati eliminati e l'analisi sierologica di tutti i ruminanti al termine del periodo di incubazione ha dato esito negativo; oppure

b. l'analisi di tutti i ruminanti sieronegativi effettuata dopo 60 giorni non ha rilevato una sieroconversione.

2

I provvedimenti presi nella zona di protezione sono revocati quando nella zona non vi sono più effettivi sotto sequestro.

3

La zona di sorveglianza è mantenuta in vigore almeno sino al 1° dicembre dell'anno in corso.

Sezione 5: Peste equina

Art. 112

In generale

1

Sono considerati ricettivi alla peste equina i cavalli, le zebre, gli asini e i loro incroci.

2

In deroga all'articolo 81, l'Ufficio federale può autorizzare la vaccinazione di cavalli destinati all'esportazione e l'importazione di cavalli vaccinati, prendendo i necessari provvedimenti cautelari.

3

Il periodo d'incubazione è di 21 giorni.


Art. 113

Caso di sospetto

1

In deroga all'articolo 84, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo sospetto.

2

Egli ordina inoltre: a. visite di controllo regolari degli effettivi sospetti da parte del veterinario ufficiale;

b. provvedimenti di lotta contro le zanzare nelle stalle e nelle loro immediate vicinanze.

Ordinanza sulle epizoozie 47

916.401


Art. 114

Caso di epizoozia

1

In deroga all'articolo 85 capoversi 1 e 2 lettera b, il veterinario cantonale ordina i seguenti provvedimenti nell'effettivo sospetto: a. il sequestro semplice di 1° grado; e b. l'uccisione immediata sul posto degli animali infetti.

2

L'Ufficio federale emana prescrizioni tecniche sul controllo del movimento di equidi.


Art. 115

Zona di sorveglianza

La zona di sorveglianza è mantenuta in vigore almeno sino al 1° dicembre dell'anno in corso.

Sezione 6: Peste suina africana e classica

Art. 116

In generale

1

Sono considerati ricettivi alla peste suina africana e classica tutti gli animali della specie suina, compresi i cinghiali.

2

Il periodo d'incubazione è di 40 giorni per la peste suina africana e di 21 giorni per la peste suina classica.145 3 Gli articoli 117 a 120 non si applicano ai cinghiali in libertà.


Art. 117

Provvedimenti concernenti la macellazione e la carne 1

Nel macello, i suini provenienti dalle zone di protezione e di sorveglianza devono essere stabulati separatamente e macellati in locali o in tempi diversi.

2

Se è diagnosticata la peste suina in un macello, tutti i suini trasportati con l'animale infetto devono essere uccisi ed eliminati.

3

La macellazione di suini nel macello in questione è nuovamente ammessa al più presto il giorno successivo a quello in cui sono state effettuate la pulizia e la disinfezione.

4

Il veterinario cantonale provvede affinché la carne di suini provenienti da effettivi infetti, macellati tra il momento della presunta propagazione dell'epizoozia nell'effettivo e il momento in cui sono stati ordinati i provvedimenti di sequestro, sia nella misura del possibile individuata ed eliminata come sottoprodotto di origine animale della categoria 2 ai sensi dell'articolo 5 OESPA146.

145 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5217).

146 RS

916.441.22

Agricoltura

48

916.401

5

La carne dei suini può essere portata fuori dalle zone di sorveglianza e di protezione solo con l'autorizzazione del veterinario cantonale; l'Ufficio federale emana prescrizioni tecniche sull'identificazione e il trattamento di questa carne.


Art. 118

Movimento di animali nelle zone di protezione e di sorveglianza 1

L'articolo 90 capoversi 2 e 3 è applicabile solo dopo che tutti gli effettivi della zona di protezione sono stati analizzati e non sono stati diagnosticati ulteriori casi.

2

A partire dal 21° giorno dopo che è stata ordinata la zona di protezione, il veterinario cantonale può autorizzare lo spostamento di animali in un altro effettivo della zona di protezione o di sorveglianza, a condizione che l'analisi di tutti gli effettivi abbia dato un risultato negativo.

3

In deroga all'articolo 92 capoverso 3, i suini possono essere trasferiti in un altro effettivo o al macello solo sette giorni dopo che è stata ordinata la zona di sorveglianza.

4

Prima di abbandonare l'effettivo, i suini devono essere contrassegnati in modo chiaro.


Art. 119

Revoca dei provvedimenti di sequestro I provvedimenti presi nelle zone di protezione e di sorveglianza possono essere revocati: a. al più presto 30 giorni dopo l'eliminazione dell'ultimo effettivo infetto; e b. dopo che l'analisi sierologica di tutti gli effettivi della zona di protezione e di un numero rappresentativo di effettivi della zona di sorveglianza ha dato un risultato negativo.


Art. 120

Reintroduzione di animali Dopo la revoca del sequestro semplice di 2° grado, i suini possono essere reintrodotti nell'azienda alle seguenti condizioni: a. in caso di detenzione all'aperto, dopo che due analisi sierologiche a distanza di tre settimane effettuate su suinetti-sentinella hanno dato un risultato negativo; b. in caso di altre forme di detenzione, conformemente alla lettera a oppure immediatamente; in quest'ultimo caso è ordinato il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo per la durata di 60 giorni, il quale è revocato solo se l'analisi sierologica di un numero rappresentativo di suini ha dato un risultato negativo.


Art. 121

Peste suina dei cinghiali in libertà 1

In caso di sospetto di peste suina di cinghiali in libertà, il veterinario cantonale prende i seguenti provvedimenti:

Ordinanza sulle epizoozie 49

916.401

a. informazione immediata del servizio cantonale della caccia e degli ambienti venatori;

b. analisi dei cinghiali uccisi o trovati morti; e c. informazione dei detentori di suini sui provvedimenti precauzionali da prendere per evitare contatti tra i suini domestici e i cinghiali.

2

In caso di diagnosi di peste suina di cinghiali in libertà: a. l'Ufficio federale ordina le analisi necessarie per determinare la diffusione dell'epizoozia;

b.147

l'Ufficio federale elabora, in collaborazione con l'Ufficio federale dell'ambiente148, il veterinario cantonale, le autorità cantonali in materia di caccia e altri specialisti, provvedimenti per eradicare l'epizoozia; c.149 il veterinario cantonale ordina provvedimenti atti a evitare contatti tra suini domestici e cinghiali; e d.150 il veterinario cantonale può, dopo aver consultato le autorità cantonali in materia di caccia, limitare o vietare la caccia alla selvaggina di qualsiasi specie.

3

D'intesa con l'Ufficio federale dell'ambiente, l'Ufficio federale emana direttive tecniche sui provvedimenti da adottare per lottare contro la peste suina dei cinghiali in libertà.151 Sezione 7:152 Malattie virali dei volatili A. Peste aviaria (influenza aviaria)

Art. 122

In generale

1

La peste aviaria è un'infezione dei volatili causata da virus influenzali di tipo A.

Sono considerati ricettivi tutti i volatili, in particolare i volatili da cortile.

2

È considerata ad alta patogenicità se è causata da: a. virus influenzali A di sottotipo H5 e H7 con una sequenza genomica che codifica gli amminoacidi basici multipli nel sito di clivaggio della molecola di emoagglutinina; b. altri virus influenzali A con un indice di patogenicità intravenosa superiore a 1,2 nei pulcini di sei settimane.

147 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 apr. 2003 (RU 2003 956).

148 Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997. Di detta mod. è stato tenuto conto in tutto il presente testo.149 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 apr. 2003 (RU 2003 956).

150 Introdotto dal n. I dell'O del 9 apr. 2003 (RU 2003 956).

151 Introdotto dal n. I dell'O del 9 apr. 2003 (RU 2003 956).

152 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5217).

Agricoltura

50

916.401

3

È considerata a bassa patogenicità se è causata da virus influenzali A di sottotipo H5 o H7 che non rientrano nella definizione di cui al capoverso 2 lettera a.

4

Il periodo di incubazione è di 21 giorni.

5

L'Ufficio federale emana direttive tecniche concernenti le misure contro la peste aviaria ad alta patogenicità.

a Peste aviaria ad alta patogenicità nei volatili da cortile e in altri volatili in cattività: provvedimenti nell'effettivo 1

In deroga agli articoli 84 e 85 il veterinario cantonale ordina il sequestro rinforzato (art. 71) degli effettivi sospetti, sospetti di contaminazione o infetti.

2

Sono considerati sospetti di contaminazione in particolare: a. gli effettivi situati nelle immediate vicinanze o in pericolo a causa di contatti;

b. gli effettivi in cui sono stati introdotti animali o uova da cova presumibilmente infetti.

3

Il sequestro rinforzato di effettivi sospetti o sospetti di contaminazione può essere trasformato in sequestro semplice di 2° grado dopo cinque giorni.

4

I provvedimenti di sequestro possono essere estesi ad altre specie animali.

b Peste aviaria ad alta patogenicità nei volatili da cortile e in altri volatili in cattività: sistemi di stabulazione e movimento di animali nelle zone di protezione e di sorveglianza 1

Nelle zone di protezione e di sorveglianza i volatili da cortile e altri volatili in cattività possono essere tenuti solo in stalle o in altri sistemi di stabulazione chiusi muniti di una tettoia a tenuta stagna e di barriere laterali che impediscono l'intrusione di altri volatili.

2

In deroga agli articoli 90 e 92 il veterinario cantonale può autorizzare che: a. le uova da cova, i pulcini di un giorno, le pollastrelle, le galline ovaiole, i tacchini da ingrasso e i volatili custoditi nei giardini zoologici siano introdotti nelle zone o trasportati fuori dalle stesse; b. i volatili siano trasportati per macellazione direttamente in un macello situato all'interno o al di fuori delle zone.

3

Nel caso in cui abbia autorizzato le deroghe di cui al capoverso 2, il veterinario cantonale provvede affinché: a. tutti gli animali delle specie ricettive siano visitati dal veterinario ufficiale; b. i mezzi di trasporto e il materiale d'imballaggio siano puliti e disinfettati; e c. le uova da cova siano sottoposte a disinfezione.

4

Ordina la quarantena, conformemente all'articolo 68, per le aziende detentrici di animali in cui sono stati introdotti uova da cova o animali secondo il capoverso 2.

Ordinanza sulle epizoozie 51

916.401

5

Altri volatili in cattività tenuti nell'economia domestica per compagnia e che non hanno contatti con i volatili di altri effettivi (uccelli da compagnia) possono essere trasferiti in un altro luogo dal detentore, purché non si tratti di oltre cinque esemplari.

c Peste aviaria ad alta patogenicità nei volatili da cortile e in altri volatili in cattività: movimento di merci nelle zone di protezione e di sorveglianza 1

La carne e i prodotti a base di carne di pollame non possono essere trasferiti fuori dalla zona di protezione.

2

Le uova destinate al consumo non possono essere introdotte nelle zone o trasportate fuori dalle stesse.
3


Il letame proveniente da effettivi che si trovano nelle zone di protezione o di sorveglianza può essere sparso solo nella zona corrispondente. Per lo spandimento del letame nella zona di protezione è necessaria un'autorizzazione del veterinario ufficiale.

4

Il veterinario cantonale può concedere deroghe ai divieti di cui al capoverso 1 e 2.

d Peste aviaria ad alta patogenicità nei volatili da cortile e in altri volatili in cattività: ulteriori provvedimenti 1

Il veterinario cantonale provvede affinché: a. i prodotti provenienti da effettivi infetti, come la carne di volatili, le uova da consumo, le uova da cova e i pulcini, ottenuti nel periodo tra la presunta propagazione dell'epizoozia e il momento in cui sono stati ordinati i provvedimenti di sequestro, siano individuati ed eliminati come sottoprodotti di origine animale della categoria 2 di cui all'articolo 5 OESA153 e le aziende di destinazione siano pulite e disinfettate; b. i materiali di trasporto e d'imballaggio contaminati siano disinfettati o eliminati;

c. ogni caso di sospetto o di epizoozia sia notificato al veterinario cantonale; d. le persone esposte al contagio siano protette da tale rischio.

2

Sulla base di accertamenti epidemiologici, il veterinario cantonale può delimitare una regione a rischio elevato confinante con una zona di sorveglianza (zona di restrizione) ed estendere a essa le misure previste per le zone di protezione e di sorveglianza. L'estensione della zona di restrizione viene fissata dall'Ufficio federale dopo aver sentito il veterinario cantonale.

153 RS

916.441.22

Agricoltura

52

916.401

e Peste aviaria a bassa patogenicità nei volatili da cortile e in altri volatili in cattività 1

Il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 2° grado dell'effettivo infetto.

2

Le uova provenienti da effettivi infetti devono essere eliminate. Il veterinario cantonale può autorizzare che le uova siano immesse in commercio come derrate alimentari se sono trasferite direttamente in un'azienda di trasformazione, dove vengono rotte e sottoposte a un trattamento termico.

3

In deroga all'articolo 88 il veterinario cantonale non ordina alcuna zona di protezione e di sorveglianza.

4

Egli delimita una zona a rischio elevato (zona di restrizione) attorno all'effettivo infetto e può disporre controlli in altre aziende detentrici di animali come pure provvedimenti di cui agli articoli 89-92, 122b e 122c. L'estensione della zona di restrizione viene fissata dall'Ufficio federale dopo aver sentito il veterinario cantonale.

f Peste aviaria ad alta patogenicità negli uccelli selvatici in libertà 1

In caso di diagnosi di peste aviaria ad alta patogenicità negli uccelli selvatici in libertà

a. l'Ufficio federale ordina le analisi necessarie per determinare la diffusione dell'epizoozia;

b. il veterinario cantonale ordina provvedimenti atti a evitare contatti tra i volatili domestici e quelli selvatici;

c. il veterinario cantonale può definire zone di controllo e di osservazione e disporre al loro interno i provvedimenti di cui agli articoli 89-92, 122b e 122c. L'estensione delle zone di controllo e di sorveglianza viene fissata dall'Ufficio federale dopo aver sentito il veterinario cantonale; d. il veterinario cantonale può, dopo aver consultato le autorità cantonali in materia di caccia, limitare o vietare la caccia agli uccelli selvatici.

2

Dopo aver sentito l'Ufficio federale dell'ambiente, l'Ufficio federale emana prescrizioni tecniche sui provvedimenti da adottare negli uccelli selvatici in libertà contro la peste aviaria ad alta patogenicità.

B. Malattia di Newcastle

Art. 123

Campo d'applicazione e diagnosi 1

Sono considerati ricettivi alla malattia di Newcastle tutti i volatili tenuti in cattività e le loro uova da cova.

2

Il periodo di incubazione è di 21 giorni.

Ordinanza sulle epizoozie 53

916.401

a Provvedimenti in caso di sospetto e in caso di epizoozia 1

Il veterinario cantonale vieta la fornitura di uova e lo spandimento del letame proveniente da effettivi sospetti o infetti.

2

Il letame non può essere trasportato fuori dalla zona di protezione o di sorveglianza. Per lo spandimento del letame nella zona di protezione è necessaria un'autorizzazione del veterinario ufficiale.

3

Il veterinario cantonale provvede affinché i prodotti provenienti dagli effettivi infetti, come la carne di volatili, le uova da consumo, le uova da cova e i pulcini, ottenuti nel periodo tra la presunta propagazione dell'epizoozia e il momento in cui sono stati ordinati i provvedimenti di sequestro, siano individuati ed eliminati come sottoprodotti di origine animale della categoria 2 di cui all'articolo 5 OESA154.

b Movimento di animali nelle zone di protezione e di sorveglianza 1

In deroga agli articoli 90 e 92 il veterinario cantonale può autorizzare, d'intesa con l'Ufficio federale, che: a. le uova da cova, i pulcini di un giorno, le pollastrelle, le galline ovaiole, i tacchini da ingrasso e i volatili custoditi nei giardini zoologici siano introdotti nelle zone o trasportati fuori dalle stesse; b. i volatili siano trasportati per macellazione direttamente in un macello situato fuori dalle zone.

2

Nel caso in cui abbia autorizzato le deroghe di cui al capoverso 1, il veterinario cantonale provvede affinché: a. siano eseguite le analisi da parte del veterinario ufficiale; b. i mezzi di trasporto e il materiale d'imballaggio siano puliti e disinfettati; e c. le uova da cova siano sottoposte a disinfezione.

3

Il veterinario cantonale ordina la quarantena, conformemente all'articolo 68, per le aziende detentrici di animali in cui sono stati introdotti uova da cova o animali secondo il capoverso 1.

c Piccioni e uccelli ornamentali 1

Le prescrizioni riguardanti le zone di protezione e di sorveglianza non si applicano alla malattia di Newcastle dei piccioni e degli uccelli ornamentali.

2

In deroga all'articolo 81 l'Ufficio federale può autorizzare la vaccinazione dei piccioni; esso può renderla obbligatoria per la partecipazione a esposizioni, concorsi e manifestazioni analoghe.


Art. 124

e 125 Abrogati 154 RS

916.441.22

Agricoltura

54

916.401

Sezione 8: Altre epizoozie altamente contagiose

Art. 126

Designazione

Sono considerate come altre epizoozie altamente contagiose: a. la stomatite vescicolare; b. la peste

bovina;

c. la peste dei piccoli ruminanti; d. la dermatite nodulare (Lumpy skin disease); e. la febbre della Valle del Rift; f. ...155 g. il vaiolo delle pecore e delle capre.


Art. 127

Movimento di animali nelle zone di protezione e di sorveglianza In deroga agli articoli 90 e 92, l'Ufficio federale può ordinare limitazioni supplementari o concedere agevolazioni per il movimento di animali e di prodotti animali nelle zone di protezione e di sorveglianza, a dipendenza della situazione epizoologica.

Capitolo 3: Epizoozie da eradicare Sezione 1: Disposizioni comuni

Art. 128

Campo d'applicazione

Le disposizioni della presente sezione si applicano alle epizoozie da eradicare, salvo la necrosi ematopoietica infettiva e la setticemia emorragica virale (art. 280 segg.).


Art. 129

Accertamento delle cause d'aborto 1

Il detentore notifica al veterinario ufficiale156 ogni aborto di animali della specie bovina, che sono stati gravidi per tre o più mesi, come pure ogni aborto di animali della specie ovina, caprina e suina.

2

Il veterinario ufficiale deve procedere a un'analisi qualora l'aborto sia avvenuto in una stalla di commercianti o durante l'estivazione e qualora in un effettivo di animali a unghia fessa abbia abortito più di un animale nell'arco di quattro mesi.

155 Abrogata dal n. I dell'O del 16 mag. 2007, con effetto dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2711).

156 Nuova espr. giusta il n. 5 dell'all. 2 dell'O del 24 gen. 2007 concernente la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico, in vigore dal 1° apr. 2007 (RS 916.402). Di detta modifica é stato tenuto conto in tutto il presente testo.

Ordinanza sulle epizoozie 55

916.401

3

L'analisi comprende: a. per i bovini: Brucella abortus, Coxiella burnetii e IBR-IPV (analisi sierologica);

b.157 per gli ovini e i caprini: Brucella melitensis, Coxiella burnetii nonché Chlamydophila; c.158 per i suini: Brucella suis e la sindrome riproduttiva e respiratoria dei suini.

4

Il veterinario ufficiale predispone l'analisi delle placente e dei feti abortiti. Se si tratta di bovini, occorre trasmettere al laboratorio anche i campioni di sangue.

5

Il veterinario cantonale ordina altre analisi a seconda dei casi.


Art. 130

Sorveglianza del bestiame svizzero 1

Il bestiame svizzero è sorvegliato per campionatura degli effettivi o degli animali.

2

Il rilevamento per campionatura serve a confermare che la Svizzera è indenne da una determinata epizoozia da eradicare.

3

L'Ufficio federale stabilisce, previa consultazione dei Cantoni: a. a quali intervalli di tempo debbano essere effettuate le campionature; b.159 la necessaria dimensione dei campioni; c. i metodi di analisi e il materiale da prelevare per la campionatura; d.160 i laboratori nei quali sono esaminati i campioni.

4

L'Ufficio federale ordina, previa consultazione dei veterinari cantonali, ulteriori analisi qualora la campionatura abbia rivelato la presenza di uno o più effettivi infetti.


Art. 131


161

Indennità

1

Le perdite di animali ai sensi dell'articolo 32 capoverso 1 della legge sono indennizzate per tutte le epizoozie elencate nel presente capitolo.

2

Per quanto concerne l'artrite encefalite virale caprina (art. 200 segg.), i caprini che non provengono da effettivi liberi da tale epizoozia vengono tuttavia indennizzati soltanto secondo l'articolo 32 capoverso 1 lettera d della legge.

157 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 giu. 2004 (RU 2004 3065).

158 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5217).

159 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 giu. 2004 (RU 2004 3065).

160 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 giu. 2004 (RU 2004 3065).

161 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2001 (RU 2001 1337).

Agricoltura

56

916.401

Sezione 2: Carbonchio ematico

Art. 132

Diagnosi

1

È diagnosticato il carbonchio ematico quando è messo in evidenza il Bacillus anthracis. Per l'analisi occorre inviare il sangue prelevato con una siringa.

2

Il periodo d'incubazione è di quindici giorni.


Art. 133

Obbligo di notifica

Il veterinario cantonale notifica ogni caso di carbonchio ematico al medico cantonale.


Art. 134

Caso di epizoozia

1

In caso di diagnosi di carbonchio ematico, il veterinario cantonale ordina, nell'effettivo infetto, i seguenti provvedimenti:

a. il sequestro semplice di 2° grado; b. l'uccisione, senza spargimento di sangue, degli animali ammalati; c.162 l'eliminazione degli animali uccisi o periti; d. la misurazione, due volte al giorno, della temperatura degli animali minacciati;

e. la pulizia e la disinfezione delle stalle e di tutti gli oggetti contaminati.

2

Può ordinare vaccinazioni o cure per effettivi minacciati.

3

Revoca il sequestro di cui al capoverso 1 al più presto quindici giorni dopo l'ultimo caso di epizoozia.

Sezione 3: Malattia di Aujeszky

Art. 135

Campo d'applicazione

1

Le prescrizioni della presente sezione sono applicabili nella lotta contro la malattia di Aujeszky dei suini.

2

Se è diagnosticata la malattia di Aujesky in altri animali domestici, il veterinario cantonale ordina un'indagine epidemiologica negli effettivi di suini minacciati.

162 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2001 (RU 2001 1337).

Ordinanza sulle epizoozie 57

916.401


Art. 136

Diagnosi

1

È diagnosticata la malattia di Aujeszky quando sono messi in evidenza gli anticorpi herpes virus suis tipo I oppure l'agente infettivo.

2

Il periodo d'incubazione è di 21 giorni.


Art. 137

Riconoscimento ufficiale Tutti gli effettivi di suini sono riconosciuti ufficialmente indenni dalla malattia di Aujeszky. In caso di sospetto o di infezione, agli effettivi interessati è tolto il riconoscimento ufficiale fino alla revoca del sequestro.


Art. 138

Obbligo di notifica

I laboratori notificano al veterinario cantonale tutti i casi diagnosticati di malattia di Aujeszky.


Art. 139

Caso di sospetto

1

In caso di sospetto di infezione o sospetto di contaminazione da malattia di Aujeszky, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado fino all'invalidazione del sospetto.

2

Il sospetto è invalidato quando l'analisi sierologica di un numero rappresentativo di animali risulta negativa.


Art. 140

Caso di epizoozia

1

In caso di diagnosi di malattia di Aujeszky, il veterinario cantonale ordina, nell'effettivo di suini infetto, i seguenti provvedimenti:

a. il sequestro semplice di 1° grado; b. la macellazione di animali sospetti o infetti; c. la lotta contro i topi e i ratti; d. la pulizia e la disinfezione delle stalle dopo che gli animali sospetti o infetti sono stati allontanati.

2

Il veterinario cantonale revoca il sequestro dopo che: a. tutti gli animali dell'effettivo sono stati eliminati e le stalle sono state pulite e disinfettate; oppure b. l'analisi sierologica di tutti gli animali da allevamento e di un numero rappresentativo di animali da ingrasso, effettuata due volte a 21 giorni di distanza, è risultata negativa; il primo campione può essere prelevato al più presto 21 giorni dopo l'eliminazione dell'ultimo animale infetto.

Agricoltura

58

916.401


Art. 141

Utilizzazione delle carni Le carni di animali provenienti da effettivi sotto sequestro vanno utilizzate secondo le direttive dell'Ufficio federale.

Sezione 4: Rabbia

Art. 142

Diagnosi

1

L'Ufficio federale designa un centro nazionale per la diagnosi della rabbia.

2

Il periodo d'incubazione è di 100 giorni.

a163 Riconoscimento ufficiale

Tutti gli effettivi di bestiame sono riconosciuti ufficialmente indenni da rabbia.


Art. 143

Obbligo di notifica

1

Chiunque osservi animali selvatici o animali domestici senza padrone, che presentano sintomi sospetti di rabbia, deve annunciarlo al più vicino posto di polizia, alla polizia della caccia o ad un veterinario.

2

I detentori di animali devono annunciare ad un veterinario gli animali domestici che presentano sintomi sospetti di rabbia, nonché quelli che sono stati feriti da un animale che presenta sintomi sospetti di rabbia oppure da un animale rabbioso o che sono venuti a contatto con un tale animale.

3

Il veterinario cantonale notifica al medico cantonale ogni caso di rabbia nonché i casi di sospetto che potrebbero costituire un pericolo per le persone.

4

Il Centro nazionale notifica immediatamente ogni caso di rabbia al mittente ed al veterinario cantonale competente.


Art. 144

Caso di sospetto

1

I detentori di animali devono isolare fino al momento della visita veterinaria gli animali che presentano sintomi di rabbia.

2

Il veterinario cantonale stabilisce se: a. gli animali che presentano sintomi di rabbia vanno inviati al Centro nazionale per l'analisi;

b. gli animali domestici che presentano sintomi sospetti di rabbia vanno uccisi oppure isolati per almeno 10 giorni e se vanno sottoposti alla visita del veterinario ufficiale immediatamente prima della revoca dell'isolamento.

163 Introdotto dal n. I dell'O del 15 mar. 1999 (RU 1999 1523).

Ordinanza sulle epizoozie 59

916.401

3

La polizia o la polizia della caccia deve procedere all'immediata uccisione degli animali selvatici che presentano sintomi sospetti di rabbia. Anche gli organi della polizia epizootica, i titolari di un permesso di caccia e i privati in pericolo sono autorizzati ad uccidere tali animali.


Art. 145

Animali sospetti di contaminazione Gli animali domestici che sono stati feriti da un animale sospetto o infetto di rabbia o che sono entrati in contatto con un tale animale: a. devono essere uccisi oppure isolati per almeno 100 giorni in modo da non risultare pericolosi né per le persone né per gli altri animali; b. possono essere vaccinati soltanto se è dimostrato che sono stati vaccinati nei 24 mesi antecedenti; per gli animali rivaccinati il periodo di isolamento può essere ridotto a 30 giorni; c. devono essere esaminati dal veterinario ufficiale alla fine del periodo di isolamento.


Art. 146

Caso di epizoozia

1

Gli animali domestici manifestamente affetti da rabbia devono essere uccisi senza indugio.

2

Se è diagnosticata la rabbia, il veterinario cantonale definisce, a seconda delle circostanze e delle condizioni topografiche, un'adeguata zona di sequestro. Ordina inoltre:

a. adeguati provvedimenti di sequestro per gli effettivi con animali che presentano sintomi sospetti di rabbia o che ne sono affetti;

b. la chiusura temporanea dei giardini zoologici, parchi naturali e strutture simili, nei quali è stata constatata la presenza di un animale affetto da rabbia, fino all'adozione di sufficienti misure di protezione dei visitatori; c. la pulizia e la disinfezione degli oggetti contaminati e dei locali dai quali sono stati allontanati animali infetti o sospetti.


Art. 147

Provvedimenti nella zona di sequestro 1

Nella zona di sequestro sono applicabili le seguenti disposizioni: a. chi vuole mettere in commercio, come derrate alimentari, selvatici ungulati abbattuti che non presentano sintomi sospetti di rabbia, deve decapitare l'animale in modo che le ghiandole salivari non vengano né incise né recise; b. i titolari di un permesso di caccia possono impiegare le teste di ruminanti selvatici e le pelli di animali predatori per trofei e pellicce solamente se non vi è alcun sospetto di rabbia; c. chi trova volpi o tassi morti, deve annunciarlo al più vicino posto di polizia oppure alla polizia della caccia;

Agricoltura

60

916.401

d. i gatti abbandonati o randagi, che presentano sintomi sospetti di rabbia, devono essere uccisi dalla polizia, dalla polizia della caccia oppure dai titolari di un permesso di caccia; e. i cani randagi che non possono essere catturati devono essere uccisi dalla polizia, dalla polizia della caccia o dai titolari di un permesso di caccia. Per la cattura dev'essere richiesta possibilmente la partecipazione del detentore del cane; f. gli animali uccisi, la selvaggina morta e le teste recise devono essere eliminati come sottoprodotti di origine animale della categoria 2 ai sensi dell'articolo 5 OESPA164, qualora non risulti necessario un esame delle teste o delle carcasse;

g. all'interno e ai margini dei boschi i cani devono essere tenuti al guinzaglio.

Nelle altre zone possono essere lasciati in libertà sotto stretta sorveglianza.

Non sono soggetti a queste limitazioni i cani vaccinati delle guardie di confine, della polizia, dell'esercito e da valanga quando sono in servizio nonché i cani da caccia durante l'attività venatoria; h. gli animali che hanno morso una persona devono essere posti sotto sorveglianza durante dieci giorni ed in seguito visitati dal veterinario ufficiale.

Fino a tale termine possono essere uccisi unicamente con l'autorizzazione del veterinario ufficiale; i.

nei giardini zoologici, parchi naturali e strutture simili, dove gli animali possono entrare in contatto con i visitatori, vanno adottate misure volte alla tutela di questi ultimi.

2

Il sequestro di una determinata zona è revocato al più presto 180 giorni e al più tardi un anno dopo l'ultimo caso di rabbia registrato nella zona di sequestro e nelle regioni confinanti.


Art. 148

Provvedimenti collaterali 1

Il veterinario cantonale può ordinare, all'occorrenza, che nella zona di sequestro i gatti e gli altri animali domestici vengano vaccinati contro la rabbia.

2

Egli provvede all'informazione della popolazione in caso di comparsa della rabbia.

A tal fine vanno affissi nella zona di sequestro cartelloni che riportano i sintomi principali della malattia, le regole di comportamento e gli estratti delle prescrizioni in materia.

3

I Cantoni provvedono alla riduzione dell'effettivo delle volpi avvalendosi delle competenze previste dalla legislazione sulla caccia.

164 RS

916.441.22

Ordinanza sulle epizoozie 61

916.401


Art. 149

Vaccinazioni

1

Le vaccinazioni degli animali domestici devono essere attestate dal veterinario nel certificato di vaccinazione. Con riferimento ai cani, il numero del microchip o del tatuaggio deve essere registrato nel certificato di vaccinazione. L'Ufficio federale emana prescrizioni tecniche concernenti lo svolgimento delle vaccinazioni.165 2 Per gli animali selvatici sono applicabili le seguenti disposizioni: a. nelle zone in cui sono registrati casi di rabbia nelle volpi i Cantoni svolgono campagne di vaccinazione ai fini dell'immunizzazione orale. All'occorrenza, queste campagne sono estese ad altre zone; b. i Cantoni ripetono le campagne di vaccinazione fino alla eradicazione della rabbia nelle volpi. Essi provvedono affinché un numero rappresentativo di volpi provenienti dalle zone di vaccinazione e dalle aree confinanti sia inviato per controllo al Centro nazionale; c. i Cantoni di confine effettuano nelle zone minacciate campagne di vaccinazione delle volpi per prevenire una propagazione della rabbia sul territorio nazionale. La Confederazione mette a disposizione gratuitamente il vaccino a questi Cantoni;

d. i Cantoni informano anticipatamente la popolazione sulle campagne di vaccinazione;

e. l'Ufficio federale e il Centro nazionale coordinano e sorvegliano le campagne di vaccinazione.

Sezione 5: Brucellosi dei bovini

Art. 150

Campo d'applicazione

1

Le prescrizioni della presente sezione sono applicabili nella lotta contro l'infezione dei bovini da Brucella abortus. 2 Se l'epizoozia è diagnosticata in altre specie animali, il veterinario cantonale ordina i provvedimenti che trovano applicazione nella lotta contro la brucellosi bovina.


Art. 151

Diagnosi

1

È diagnosticata la brucellosi bovina quando: a. l'esame sierologico dà un risultato positivo; oppure b. è messa in evidenza la Brucella abortus nel materiale d'analisi.

2

Il periodo d'incubazione è di 180 giorni.

165 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 giu. 2004 (RU 2004 3065).

Agricoltura

62

916.401


Art. 152

Riconoscimento ufficiale e sorveglianza 1

Tutti gli effettivi di bovini sono riconosciuti ufficialmente indenni da brucellosi. In caso di sospetto o di infezione, all'effettivo interessato è tolto il riconoscimento ufficiale sino alla revoca del sequestro.

2

Il veterinario cantonale può estendere la sorveglianza a effettivi con cervi.


Art. 153

Obbligo di notifica

1

I laboratori segnalano al veterinario cantonale se è diagnosticata la Brucella abor- tus in altri animali domestici e selvatici.

2

Il veterinario cantonale notifica ogni caso di brucellosi bovina al medico ed al chimico cantonali.


Art. 154

Caso di sospetto

1

In caso di sospetto di infezione o sospetto di contaminazione, il veterinario cantonale ordina per l'effettivo in questione:

a. il sequestro semplice di 1° grado fino all'invalidazione del sospetto; b. l'analisi batteriologica delle placente e di tutti i feti abortiti, fino all'invalidazione del sospetto.

2

Il sospetto risulta invalidato quando due analisi sierologiche di tutti gli animali di età superiore ai 12 mesi danno un risultato negativo. La seconda analisi dev'essere effettuata dai 40 ai 60 giorni dopo la prima.


Art. 155

Caso di epizoozia

1

In caso di diagnosi di brucellosi bovina il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo infetto. Ordina inoltre che: a. gli animali infetti siano uccisi ed eliminati immediatamente; b. gli animali sospetti che manifestano sintomi di aborto come pure quelli che partoriscono normalmente siano isolati o macellati prima della fuoriuscita delle acque; c. tutti i feti abortiti e le placente siano eliminati come sottoprodotti di origine animale della categoria 2 ai sensi dell'articolo 5 OESPA166; d. il latte degli animali sospetti o infetti sia eliminato come sottoprodotto di origine animale della categoria 2 ai sensi dell'articolo 5 OESPA oppure bollito ed impiegato come alimento per animali nell'effettivo interessato;

e. le stalle siano pulite e disinfettate.

166 RS

916.441.22

Ordinanza sulle epizoozie 63

916.401

2

Il veterinario cantonale revoca il sequestro dopo che: a. tutti gli animali dell'effettivo sono stati eliminati e le stalle sono state pulite e disinfettate; oppure b. l'analisi delle placente o del materiale abortivo di tutti gli animali gravidi al momento del sequestro, come anche le due analisi sierologiche, effettuate a distanza di almeno 180 giorni, del latte e del sangue di tutti gli animali dell'effettivo sono risultate negative.


Art. 156

Macellazione

1

Il veterinario cantonale provvede affinché il personale incaricato di macellare gli animali degli effettivi infetti venga informato sul rischio di contagio per le persone.

2

La macellazione dev'essere effettuata sotto sorveglianza veterinaria.

3

Il veterinario ufficiale stila un rapporto di autopsia per il veterinario cantonale.


Art. 157

Controlli successivi

Durante l'anno successivo alla revoca del sequestro devono essere esaminati dal profilo batteriologico tutti i feti abortiti e le placente.

Sezione 6: Tubercolosi

Art. 158

Campo d'applicazione

1

Le prescrizioni della presente sezione sono applicabili nella lotta contro la tubercolosi bovina sostenuta da Mycobacterium bovis e Mycobacterium tubercolosis. 2

Se è diagnosticata l'epizoozia in altre specie animali, il veterinario cantonale ordina i provvedimenti applicabili nella lotta contro la tubercolosi bovina.


Art. 159

Diagnosi

1

La tubercolosi è diagnosticata quando: a. sono messi in evidenza il Mycobacterium bovis oppure il Mycobacterium tubercolosis nel materiale d'analisi; b. risulta positiva la prova della tubercolina in un animale di un effettivo nel quale è già stata accertata la tubercolosi secondo la lettera a.

2

Il periodo d'incubazione è di 150 giorni.


Art. 160

Riconoscimento ufficiale e sorveglianza 1

Tutti gli effettivi di bovini sono riconosciuti ufficialmente indenni da tubercolosi.

In caso di sospetto o di infezione, all'effettivo interessato è tolto il riconoscimento ufficiale fino alla revoca del sequestro.

2

Il veterinario cantonale può estendere la sorveglianza a effettivi con cervi.

Agricoltura

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916.401


Art. 161

Obbligo di notifica

1

Il veterinario cantonale notifica immediatamente al medico e al chimico cantonali ogni caso di tubercolosi accertato in un effettivo di bestiame da latte.

2

Se è diagnosticata la tubercolosi in altre specie animali, occorre informarne immediatamente il veterinario cantonale.


Art. 162

Caso di sospetto

1

In caso di sospetto di infezione o di sospetto di contaminazione da tubercolosi, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo interessato fino all'invalidazione del sospetto.

2

Il sospetto risulta invalidato quando: a. l'animale sospetto è macellato e non è accertato nessun agente infettivo e quando la prova della tubercolina di tutti i bovini di età superiore alle sei settimane dà esclusivamente risultati negativi; b. la duplice prova della tubercolina di tutti i bovini d'età superiore alle sei settimane dà esclusivamente risultati negativi. La seconda analisi dev'essere effettuata al più presto 40 giorni dopo la prima.


Art. 163

Caso di epizoozia

1

In caso di diagnosi di tubercolosi il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo interessato. Ordina inoltre che:

a. 167 gli animali infetti o sospetti siano isolati immediatamente; abis.168 entro dieci giorni siano macellati gli animali sospetti e uccisi gli animali infetti;

b. il latte degli animali infetti o sospetti sia eliminato come sottoprodotto di origine animale della categoria 2 ai sensi dell'articolo 5 OESPA169 oppure bollito ed impiegato come alimento per animali nell'effettivo interessato;

c. le stalle siano pulite e disinfettate.

2

Il sequestro è revocato quando la duplice analisi di tutti i bovini di età superiore alle sei settimane dà esclusivamente risultati negativi. La prima analisi può essere effettuata al più presto 60 giorni dopo l'eliminazione dell'ultimo animale sospetto o infetto; la seconda analisi, invece, al più presto 40 giorni dopo la prima.


Art. 164

Macellazione

1

La macellazione degli animali infetti o sospetti dev'essere effettuata sotto sorveglianza veterinaria.

167 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5217).

168 Introdotta dal n. I dell'O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5217).

169 RS

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Ordinanza sulle epizoozie 65

916.401

2

Il veterinario ufficiale stila un rapporto di autopsia per il veterinario cantonale competente.


Art. 165

Controlli successivi

In un effettivo nel quale è stata diagnosticata la tubercolosi, un anno dopo la revoca del sequestro tutti i bovini di età superiore alle sei settimane devono essere sottoposti ad un ulteriore controllo.

Sezione 7: Leucosi enzootica bovina

Art. 166

Diagnosi

1

La leucosi enzootica bovina (LEB) è accertata quando l'analisi sierologica risulta positiva.

2

Il periodo d'incubazione è di 90 giorni.


Art. 167

Riconoscimento ufficiale e sorveglianza 1

Tutti gli effettivi di bovini sono riconosciuti ufficialmente indenni da LEB. In caso di sospetto o di infezione, all'effettivo interessato è tolto il riconoscimento fino alla revoca del sequestro.

2

...170


Art. 168

Caso di sospetto

1

Se un veterinario o un veterinario ufficiale nutre il sospetto, in occasione di un'analisi clinica, di un'autopsia o di un controllo delle carni, che un animale della specie bovina è affetto da LEB, ordina un'analisi sierologica, o qualora ciò non sia possibile un'analisi istologica.

2

Il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo sospetto, fino all'invalidazione del sospetto.

3

Il sospetto è invalidato quando: a. l'analisi istologica non dà risultati sospetti; b. l'analisi sierologica dell'animale sospetto risulta negativa, oppure c. malgrado un risultato istologico sospetto, l'analisi sierologica di tutti i bovini dell'effettivo di provenienza di età superiore ai 24 mesi risulta negativa.

170 Abrogato dal n. I dell'O del 28 mar. 2001 (RU 2001 1337).

Agricoltura

66

916.401

4

In caso di sospetto di contaminazione il veterinario cantonale ordina per l'effettivo interessato:

a. l'isolamento dell'animale sospetto di contaminazione; b. l'analisi sierologica di tutti gli animali.

5

L'isolamento dell'animale sospetto di contaminazione è revocato, dopo che due analisi sierologiche, effettuate a distanza di almeno 90 giorni, risultano negative.


Art. 169

Caso di epizoozia

1

In caso di LEB, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo infetto. Ordina inoltre che: a. gli animali sospetti o infetti siano macellati; b. i residui provenienti dalla lavorazione del latte di effettivi sotto sequestro vengano pastorizzati prima di essere usati come alimento per i vitelli; c. le stalle siano pulite e disinfettate.

2

Il veterinario cantonale revoca il sequestro dopo che: a. gli animali infetti e, qualora si tratti di vacche, anche i loro vitelli neonati sono stati allontanati; e b. due analisi sierologiche di tutti gli altri animali, effettuate a distanza di almeno 90 giorni, risultano negative.171 3

Il primo prelievo per l'analisi sierologica può essere effettuato al più presto 90 giorni dopo che l'ultimo animale infetto è stato allontanato dall'effettivo.

Sezione 8:

Rinotracheite infettiva dei bovini/vulvovaginite pustolosa infettiva

Art. 170

Diagnosi

1

È accertata la Rinotracheite infettiva dei bovini/vulvovaginite pustolosa infettiva (IBR/IPV), quando:

a. l'analisi sierologica risulta positiva; oppure b. è messa in evidenza in singoli casi la presenza dell'Herpesvirus bovino di tipo I.

2

Il periodo d'incubazione è di 30 giorni.

171 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2001 (RU 2001 1337).

Ordinanza sulle epizoozie 67

916.401


Art. 171

Riconoscimento ufficiale e sorveglianza 1

Tutti gli effettivi di bovini sono riconosciuti ufficialmente indenni da IBR/IPV. In caso di sospetto o di infezione, all'effettivo interessato è tolto il riconoscimento ufficiale fino alla revoca del sequestro.

2

I tori da allevamento d'età superiore ai 24 mesi sono controllati mediante un'analisi sierologica annuale del sangue.172

Art. 172

Caso di sospetto

1

In caso di sospetto di infezione o di contaminazione da IBR/IPV, il veterinario cantonale ordina per l'effettivo interessato: a. il sequestro semplice di 1° grado fino all'invalidazione del sospetto, e b. l'analisi sierologica di tutti gli animali.

2

Il sospetto di epizoozia è invalidato quando una nuova analisi sierologica di tutti gli animali, effettuata dopo 30 giorni, risulta negativa.


Art. 173

Caso di epizoozia

1

In caso di diagnosi di IBR/IPV il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo infetto. Ordina inoltre che: a. gli animali sospetti o infetti siano macellati; b. i residui provenienti dalla lavorazione del latte di effettivi sotto sequestro vengano pastorizzati prima di essere usati come alimento per i vitelli; c. le stalle siano pulite e disinfettate.

2

Il veterinario cantonale revoca il sequestro dopo che l'analisi emosierologica di tutti gli animali è risultata negativa. I prelievi possono essere effettuati al più presto 30 giorni dopo l'eliminazione dell'ultimo animale infetto.


Art. 174

Inseminazione artificiale Il seme dei tori la cui analisi sierologica è od era positiva non può essere impiegato per l'inseminazione artificiale. L'Ufficio federale può autorizzare, con l'accordo dei veterinari cantonali, l'impiego del seme prelevato prima del presunto momento del contagio.

172 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2001 (RU 2001 1337).

Agricoltura

68

916.401

Sezione 9:173 Encefalopatie spongiformi trasmissibili A. Disposizioni comuni

Art. 175

Campo d'applicazione

Fatto salvo l'articolo 181, le prescrizioni della presente sezione sono applicabili nella lotta contro le encefalopatie spongiformi degli animali delle specie bovina, ovina e caprina.


Art. 176

Diagnosi e prelievo di campioni 1

Un animale è infetto quando: a. l'analisi istologica ha dato un risultato positivo confermato dal laboratorio di riferimento; oppure

b. la proteina-prione modificata è stata messa in evidenza mediante un procedimento approvato dall'Ufficio federale e il risultato è stato confermato dal laboratorio di riferimento.

2

I prelievi di campioni su animali macellati sono effettuati e registrati sotto la diretta sorveglianza del veterinario ufficiale.

3

I campioni possono essere analizzati unicamente nei laboratori riconosciuti dall'Ufficio federale che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 312 capoverso 2 lettere a e c. I processi d'analisi devono essere approvati dall'Ufficio federale.

4

L'Ufficio federale emana prescrizioni tecniche sul prelievo di campioni, sul trattamento delle carcasse degli animali e su ulteriori analisi.174


Art. 177

Sorveglianza

1

Dopo aver sentito i Cantoni, l'Ufficio federale stabilisce un programma per la sorveglianza degli effettivi di bovini, ovini e caprini.

2

Dopo aver sentito i Cantoni, esso stabilisce un piano d'emergenza per il caso in cui l'encefalite spongiforme bovina si manifesti negli ovini o nei caprini.


Art. 178

Ricerca

L'Ufficio federale sostiene la ricerca sulle correlazioni epidemiologiche nei casi di alterazioni neuropatologiche sospette di encefalopatie spongiformi, negli animali e nell'uomo.

173 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 giu. 2004 (RU 2004 3065).

174 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 mag. 2007, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2711).

Ordinanza sulle epizoozie 69

916.401

B. Encefalopatia spongiforme bovina (BSE)

Art. 179

Sorveglianza Gli animali della specie bovina ai quali sono già spuntati quattro incisivi permanenti devono essere esaminati per accertare la presenza della proteina-prione modificata se: a. sono

morti;

b. sono stati uccisi per uno scopo diverso dalla macellazione; c. sono stati portati al macello ammalati o in seguito ad un incidente.

a Caso di sospetto

1

Esiste sospetto clinico di BSE quando nei bovini di età superiore ai 18 mesi: a. la produttività diminuisce progressivamente e si manifestano altri sintomi caratteristici della BSE; b. la BSE non può essere esclusa clinicamente.

2

Esiste sospetto analitico-diagnostico di BSE quando la proteina-prione modificata è stata messa in evidenza mediante un processo approvato dall'Ufficio federale.

b Provvedimenti in caso di sospetto 1

In caso di sospetto clinico di BSE, il detentore degli animali deve consultare un veterinario.

2

Il detentore degli animali non può uccidere o macellare l'animale sospetto.

3

Se i sintomi della malattia perdurano, il veterinario cantonale ordina: a. che l'animale sospetto sia ucciso in modo incruento e la carcassa dell'animale sia immediatamente incenerita oppure conservata in attesa del risultato del laboratorio di riferimento; b. che la testa dell'animale sia inviata al laboratorio di riferimento; c. che siano registrati tutti gli animali della specie bovina nati nel periodo che va da un anno prima fino a un anno dopo la nascita dell'animale infetto e che durante questo periodo di tempo si sono trovati in un effettivo in cui l'animale infetto è nato ed è stato allevato.

4

Se, durante il trasporto al macello o nel macello stesso, vengono constatati in un animale sintomi di BSE, ciò deve essere notificato senza indugio al controllo delle carni. L'animale può essere macellato unicamente con il permesso del veterinario cantonale.

5

Se la proteina-prione modificata viene messa in evidenza mediante analisi di laboratorio, il campione deve essere inviato immediatamente al laboratorio di riferimento per la conferma del risultato.

Agricoltura

70

916.401

c Caso di epizoozia

1

In caso di diagnosi di BSE il veterinario cantonale ordina che: a. sia immediatamente incenerita la carcassa dell'animale infetto; b. siano esaminati clinicamente tutti gli animali della specie bovina di un effettivo in cui: 1. si trovava l'animale infetto immediatamente prima dell'uccisione, 2. l'animale infetto è nato ed è stato allevato;

c. siano uccisi tutti gli animali della specie bovina nati nel periodo che va da un anno prima fino a un anno dopo la nascita dell'animale infetto e che durante questo periodo di tempo si sono trovati in un effettivo di cui alla lettera b numero 2; per l'uccisione di tori presso stazioni di inseminazione si può attendere fino al termine della fase produttiva; d. siano uccisi tutti i discendenti diretti delle vacche infette nati durante i due anni che hanno preceduto la diagnosi; e. siano prelevati ed esaminati campioni per accertare la presenza della proteina-prione modificata a tutti gli animali della specie bovina uccisi ai quali sono spuntati quattro incisivi permanenti;

f.

siano puliti i luoghi e gli utensili contaminati.

2

Il veterinario cantonale attesta al detentore degli animali che le misure previste al capoverso 1 sono state eseguite e gli comunica il risultato degli esami.

d Rimozione del materiale a rischio specificato e altri provvedimenti concernenti la macellazione e il taglio 1

Sono considerati materiale a rischio specificato: a. nei bovini di qualsiasi età: le tonsille, il mesentere e gli intestini dal duodeno al retto;

b. nei bovini di età superiore ai 12 mesi: il cranio esclusa la mandibola inferiore, il cervello, gli occhi e il midollo spinale con la dura madre (dura mater);

c. negli animali della specie bovina a cui sono già spuntati quattro incisivi permanenti: la colonna vertebrale inclusi i gangli spinali ma escluse le vertebre caudali, le apofisi spinali e traverse delle vertebre cervicali, toraciche e lombari, la cresta sacrale mediana e le ali del sacro.175 2

Il materiale a rischio specificato deve essere eliminato subito dopo la macellazione come sottoprodotto di origine animale della categoria 1 (art. 13 OESA176). Si può aspettare anche fino al momento del taglio della carne per separare e in seguito eliminare le parti seguenti: 175 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5217).

176 RS

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Ordinanza sulle epizoozie 71

916.401

a. le tonsille di animali della specie bovina fino a un peso di macellazione di 150 kg;

b. la colonna vertebrale, incluso l'osso sacro, di animali della specie bovina a cui sono già spuntati quattro incisivi permanenti.177 3

Dopo lo stordimento la base del cervello non può essere distrutta.

4

L'Ufficio federale può consentire eccezioni ai capoversi 1-3 nella misura in cui le carcasse degli animali o parti di esse provengano da Paesi in cui è provato che la BSE è assente.

5

Il disossamento meccanico dei bovini per produrre carne separata meccanicamente è vietato.

6

Il controllo delle carni e gli organi del controllo delle derrate alimentari sorvegliano l'attuazione delle misure nei loro rispettivi settori di competenza.

C. Scrapie


Art. 180

Caso di sospetto

1

Esiste sospetto clinico di scrapie quando negli ovini e nei caprini di età superiore ai dodici mesi si manifestano prurito cronico, disturbi nervosi centrali o altri sintomi patologici caratteristici della scrapie.

2

Esiste sospetto analitico-diagnostico di scrapie quando la proteina-prione modificata è stata messa in evidenza mediante un processo approvato dall'Ufficio federale.

a Provvedimenti in caso di sospetto 1

In caso di sospetto clinico di scrapie, il detentore degli animali deve consultare un veterinario.

2

Il detentore degli animali non può uccidere o macellare l'animale sospetto.

3

Se vi è sospetto di scrapie, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo.

4

Se i sintomi della malattia perdurano, il veterinario cantonale ordina: a. che l'animale sospetto sia ucciso in modo incruento e la carcassa dell'animale sia immediatamente incenerita; b. che la testa dell'animale, comprese le tonsille, sia inviata al laboratorio di riferimento;

c. che tutti gli animali dell'effettivo vengano registrati.

177 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5217).

Agricoltura

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5

Se, durante il trasporto al macello o nel macello stesso, vengono constatati in un animale da macello sintomi di scrapie, ciò deve essere notificato senza indugio al veterinario ufficiale. L'animale può essere macellato unicamente con il permesso del veterinario cantonale.

6

Se la proteina-prione modificata viene messa in evidenza mediante analisi di laboratorio, il campione deve essere inviato immediatamente al laboratorio di riferimento per la conferma del risultato.

b178 Caso di epizoozia 1 In caso di diagnosi di scrapie nell'effettivo in cui è stato tenuto l'animale infetto o negli effettivi che, d'intesa con l'Ufficio federale, sono stati oggetto di esami epidemiologici e sono risultati infetti, il veterinario cantonale ordina: a. il sequestro semplice di 1° grado e la registrazione di tutti gli animali dell'effettivo;

b. l'incenerimento immediato della carcassa dell'animale infetto; c. l'eliminazione degli ovuli o degli embrioni dell'animale infetto; d. l'individuazione e l'uccisione della madre dell'animale infetto; e. l'individuazione e l'uccisione di tutti i discendenti diretti di madri infette; f. l'uccisione di tutti gli animali di età superiore ai due mesi e la macellazione degli animali più giovani; g. l'invio al laboratorio di riferimento della testa, comprese le tonsille, di tutti gli animali uccisi o periti.

2

Il sequestro è revocato due anni dopo l'uccisione degli animali, la pulizia e la disinfezione delle stalle.

3

Se gli animali di cui al capoverso 1 lettera f vengono sottoposti a una genotipizzazione, quelli che presentano almeno un allele ARR e nessun allele VRQ non vengono uccisi o macellati. Il sequestro semplice di 1° grado è revocato non appena nell'effettivo sono presenti solo animali con almeno un allele ARR e nessun allele VRQ.

4

Se vengono macellati animali di età inferiore ai due mesi (cpv. 1 lett. f), la testa e gli organi della cavità addominale vengono eliminati conformemente all'articolo 13 capoverso 1 OESA179.

5

Per alcune razze rare il veterinario cantonale può, in via eccezionale e dopo aver consultato l'Ufficio federale, rinunciare all'uccisione dell'effettivo (cpv. 1 lett. f). In questo caso per tutta la durata del sequestro l'effettivo deve essere visitato due volte all'anno dal veterinario ufficiale. Il sequestro è revocato se dopo due anni non è più comparso alcun caso di scrapie. Se durante il sequestro alcuni animali vengono 178 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5217).

179 RS

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Ordinanza sulle epizoozie 73

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ceduti per essere uccisi, le loro teste comprese le tonsille devono essere analizzate in un laboratorio di riferimento.

c Rimozione del materiale a rischio specificato e altri provvedimenti concernenti la macellazione e il taglio 1

Sono considerati materiale a rischio specificato: a. negli ovini e nei caprini di età superiore a dodici mesi o a cui è spuntato un incisivo permanente: il cervello nella scatola cranica, gli occhi, il midollo spinale con la dura madre (dura mater) e le tonsille; b. negli ovini e nei caprini di qualsiasi età: milza e ileo (ileum).

2

Immediatamente dopo la macellazione, il materiale a rischio specificato deve essere eliminato come sottoprodotto di origine animale della categoria 1 (art. 13 OESPA180). Il midollo spinale può essere eliminato anche solo dopo il taglio, se proviene da carcasse indivise la cui colonna vertebrale non aperta, comprendente il midollo spinale, viene eliminata come materiale a rischio specificato.

3

Dopo lo stordimento la base del cervello non può essere distrutta.

4

L'Ufficio federale può consentire eccezioni ai capoversi 1-3 nella misura in cui le carcasse degli animali o parti di esse provengano da Paesi in cui è provato che la BSE è assente.

5

Il disossamento meccanico di ovini e caprini per produrre carne separata meccanicamente è vietato.

6

Il controllo delle carni e gli organi del controllo delle derrate alimentari sorvegliano l'attuazione delle misure nei loro rispettivi settori di competenza.

D. Altre encefalopatie spongiformi

Art. 181

1 Se sono constatate encefalopatie spongiformi in altre specie animali, occorre informarne immediatamente il veterinario cantonale.

2

Il veterinario cantonale ordina l'incenerimento di eventuali parti della carcassa dell'animale ancora disponibili.

3

Egli notifica immediatamente all'Ufficio federale ogni caso di encefalopatia spongiforme in altri animali.

180 RS

916.441.22

Agricoltura

74

916.401

Sezione 9a:181 Sindrome riproduttiva e respiratoria dei suini

Art. 182

Diagnosi

1

È diagnosticata la sindrome riproduttiva e respiratoria dei suini (PRRS) quando a. l'analisi sierologica in un effettivo di suini ha fornito risultati positivi in più di un animale; oppure b. viene messo in evidenza il virus PRRS.

2

Il periodo di incubazione è di 21 giorni.


Art. 183

Riconoscimento ufficiale Tutti gli effettivi di suini sono riconosciuti ufficialmente indenni da PRRS. In caso di sospetto o di epizoozia, all'effettivo colpito è tolto il riconoscimento ufficiale fino alla revoca del sequestro.


Art. 184

Caso di sospetto e obbligo di notifica 1

Vi è sospetto di PRRS quando: a. gli aborti o le nascite premature si moltiplicano; b. nell'arco di più settimane le perdite di lattonzoli superano il 15 per cento; c. i decessi delle scrofe madri aumentano; d. la capacità d'ingrasso scende di oltre il 20 per cento, oppure e. l'analisi sierologica su un animale è risultata positiva.

2

I laboratori di analisi notificano al veterinario cantonale i casi risultati positivi alla PRRS.


Art. 185

Provvedimenti in caso di sospetto 1

In caso di sospetto di infezione o sospetto di contaminazione da PRRS, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo.

2

Ordina inoltre i seguenti provvedimenti: a. l'analisi sierologica delle scrofe madri se sono emersi disturbi al sistema riproduttivo;

b. l'analisi sierologica di un campione rappresentativo di giovani animali di età superiore a dieci settimane quando nell'effettivo si sono manifestati altri problemi; c. l'analisi sierologica di un campione rappresentativo di animali di tutte le unità produttive quando nell'effettivo non è emerso alcun problema;

181 Introdotta dal n. I dell'O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5217).

Ordinanza sulle epizoozie 75

916.401

d. la messa in evidenza del virus quando il campione rappresentativo (lett. b e c) si compone di animali morti; e. l'eliminazione del seme dei verri risultati positivi all'analisi sierologica.

3

La definizione del campione rappresentativo (cpv. 2 lett. b e c) avviene in base ai dati dell'effettivo e dopo aver consultato l'Ufficio federale.

4

Il veterinario cantonale revoca il sequestro se l'analisi degli animali secondo il capoverso 2 è risultata negativa.

a Caso di epizoozia

1

In caso di diagnosi di PRRS il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo infetto. Ordina inoltre che: a. gli animali risultati positivi siano macellati; b. tutti gli animali rimanenti siano esaminati ed eventualmente macellati; c. le stalle siano pulite e disinfettate.

2

Il veterinario cantonale revoca il sequestro dopo che un'ulteriore analisi sierologica in un campione rappresentativo degli animali rimanenti è risultata negativa. I prelievi possono essere effettuati a partire da 21 giorni dopo l'eliminazione dell'ultimo animale infetto.

3

La definizione del campione rappresentativo avviene in base ai dati dell'effettivo e dopo aver consultato l'Ufficio federale.

Sezione 10:

Infezioni veneree dei bovini: infezioni da Campylobacter foetus e da Tritrichomonas foetus

Art. 186

Campo d'applicazione

Le prescrizioni della presente sezione sono applicabili nella lotta contro le infezioni veneree dei bovini sostenute da Campylobacter foetus ssp. veneralis e Trichomonas foetus.

Art. 187

Sorveglianza

I tori impiegati per l'inseminazione artificiale devono essere oggetto di un esame conformemente alle prescrizioni dell'Ufficio federale (art. 51 cpv. 1 lett. e).


Art. 188

Caso di sospetto

Il veterinario cantonale ordina l'isolamento degli animali sospetti di infezione o sospetti di contaminazione.

Agricoltura

76

916.401


Art. 189

Caso di epizoozia

1

In caso di diagnosi di un'infezione venerea, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado per tutti i bovini in età riproduttiva dell'effettivo infetto. Ordina inoltre che nell'effettivo infetto: a. siano esaminati tutti gli animali in età riproduttiva; b. sia praticata l'inseminazione artificiale; c. non siano impiegati tori infetti per la monta naturale o l'inseminazione artificiale;

d. sia eliminato il seme raccolto dopo l'ultimo esame negativo.

2

Egli revoca il sequestro: a. per le bovine infette o sospette di contaminazione, qualora il duplice esame effettuato nell'intervallo di due settimane sia risultato negativo; b. per i tori infetti o sospetti di contaminazione, qualora sia risultato negativo il triplice esame effettuato ad intervalli di due settimane.

Sezione 11: Brucellosi ovicaprina

Art. 190

Campo d'applicazione e diagnosi 1

Le prescrizioni della presente sezione sono applicabili nella lotta contro la brucellosi ovicaprina sostenuta da Brucella melitensis. 2

È accertata la brucellosi ovina o caprina quando: a. l'esame sierologico o allergologico ha dato un risultato positivo; oppure b. è stata messa in evidenza la Brucella melitensis nel materiale esaminato.

3

Il periodo d'incubazione è di 120 giorni.


Art. 191

Riconoscimento ufficiale e sorveglianza 1

Tutti gli effettivi di pecore e capre sono riconosciuti ufficialmente indenni da brucellosi. Nei casi di sospetto o di infezione, all'effettivo interessato è tolto il riconoscimento ufficiale fino alla revoca del sequestro.

2

Il veterinario cantonale ordina un esame degli effettivi di pecore e capre sospetti di aver trasmesso la brucellosi all'uomo.


Art. 192

Obbligo di notifica

1

I laboratori di analisi notificano immediatamente al veterinario cantonale i risultati positivi riguardanti ogni specie animale.

2

Il veterinario cantonale notifica ogni caso di brucellosi ovicaprina al medico cantonale e, qualora si tratti di effettivi produttrici di latte, al chimico cantonale.

Ordinanza sulle epizoozie 77

916.401


Art. 193

Caso di sospetto

1

In caso di sospetto di infezione o sospetto di contaminazione da brucellosi, il veterinario cantonale ordina per l'effettivo in questione:

a. il sequestro semplice di 1° grado fino all'invalidazione del sospetto; b. l'analisi di tutti gli animali.

2

Il sospetto risulta invalidato quando l'analisi sierologica o allergologica di tutti gli animali di età superiore ai sei mesi ha dato un risultato negativo.


Art. 194

Caso di epizoozia

1

In caso di diagnosi di brucellosi ovicaprina, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo infetto. Ordina inoltre: a. l'eliminazione immediata di tutto l'effettivo; se meno del 10 per cento degli animali sono infetti, l'eliminazione può limitarsi agli animali infetti; b. l'uccisione immediata e l'eliminazione degli animali che hanno abortito o nei quali è stato evidenziato l'agente infettivo; c. l'eliminazione di tutte le secondine e dei feti abortiti; d. l'eliminazione del latte proveniente da animali infetti o sospetti come sottoprodotto di origine animale della categoria 2 ai sensi dell'articolo 5 OESPA182 o la bollitura dello stesso e la sua utilizzazione come alimento per animali;

e. la pulizia e la disinfezione delle stalle.

2

Egli revoca il sequestro dopo che: a. tutti gli animali dell'effettivo sono stati eliminati e le stalle sono state pulite e disinfettate; o

b. due analisi sierologiche o allergologiche di tutte le pecore e capre di età superiore ai sei mesi hanno dato esito negativo; la prima analisi deve essere effettuata al più presto dopo l'eliminazione dell'ultimo animale sospetto o infetto e la seconda al più presto 120 giorni dopo la prima analisi.


Art. 195

Macellazione

1

Il veterinario cantonale provvede affinché il personale incaricato della macellazione di animali provenienti da effettivi infetti sia informato sul pericolo di contagio per l'uomo.

2

La macellazione degli animali provenienti da un effettivo infetto deve essere effettuata sotto sorveglianza veterinaria.

3

Il veterinario ufficiale redige un rapporto di autopsia all'attenzione del veterinario cantonale.

182 RS

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Agricoltura

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916.401

Sezione 12: Agalassia contagiosa

Art. 196

Campo d'applicazione e diagnosi 1

Le prescrizioni della presente sezione sono applicabili nella lotta contro l'agalassia contagiosa delle pecore da latte e delle capre.

2

È diagnosticata l'agalassia contagiosa qualora: a. l'analisi sierologica abbia dato risultati positivi; oppure b. nel materiale d'analisi si sia messa in evidenza la presenza di Mycoplasma agalactiae ssp. agalactiae. 3

Il periodo d'incubazione è di 30 giorni.


Art. 197

Sorveglianza

Nelle regioni in cui l'agalassia contagiosa è endemica, il veterinario cantonale ordina la sorveglianza periodica degli effettivi mediante analisi sierologiche.


Art. 198

Caso di sospetto

In caso di sospetto di agalassia contagiosa, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo sospetto fino all'invalidazione del sospetto.


Art. 199

Caso di epizoozia

1

In caso di diagnosi di agalassia contagiosa, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo infetto. Egli ordina inoltre:

a. la macellazione degli animali infetti o sospetti; b. la pulizia e la disinfezione delle stalle.

2

Egli revoca il sequestro dopo che: a. tutti gli animali dell'effettivo sono stati macellati e le stalle sono state pulite e disinfettate; o

b. gli animali infetti o sospetti sono stati macellati e due analisi sierologiche di tutti gli altri animali hanno dato un risultato negativo; la prima analisi può essere effettuata al più presto dopo l'eliminazione dell'ultimo animale infetto o sospetto e la seconda al più presto due mesi dopo la prima analisi.

Ordinanza sulle epizoozie 79

916.401

Sezione 13:183 Artrite/encefalite caprina

Art. 200

Diagnosi 1 È diagnosticata l'artrite/encefalite caprina (AEC) qualora l'analisi sierologica abbia dato un risultato positivo o sia stato messo in evidenza l'agente infettivo.

2

Il periodo di incubazione è di due anni.


Art. 201


184

Riconoscimento ufficiale e sorveglianza 1

Gli effettivi di capre sono sorvegliati mediante un'analisi sierologica.

2

Un effettivo di capre è riconosciuto indenne da AEC qualora: a. tre analisi sierologiche effettuate a intervalli di almeno sei mesi abbiano fornito un risultato negativo oppure siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 202 capoverso 3;

b. l'analisi sierologica eseguita nel quadro della sorveglianza abbia fornito un risultato negativo;

c. le capre di un nuovo effettivo provengano esclusivamente da effettivi riconosciuti indenni da AEC;

3

I montoni devono essere sottoposti ogni anno ad analisi sierologiche. Il detentore deve notificare gli animali al veterinario cantonale.

a Caso di sospetto

1

Vi è sospetto di AEC quando sintomi clinici lo indicano o quando il risultato dell'analisi sierologica non è stato né chiaramente positivo né chiaramente negativo.

2

Se vi è sospetto di epizoozia o di contagio, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado sull'effettivo colpito fino alla confutazione del sospetto.

3

Il sospetto è considerato confutato se: a. tre analisi successive dell'animale sospetto, effettuate a intervalli di due mesi, hanno fornito un risultato negativo; o b. l'animale sospetto è stato immediatamente eliminato e un'analisi di tutti gli animali, effettuata sei mesi più tardi, ha fornito un risultato negativo.

183 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 mar. 1999, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU 1999 1523).

184 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5217).

Agricoltura

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916.401


Art. 202


185

Caso di epizoozia

1

In caso di diagnosi di AEC il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo infetto. Ordina inoltre: a. l'eliminazione degli animali infetti o sospetti; b. l'eliminazione dei discendenti di femmine infette o sospette; c. la pulizia e la disinfezione delle stalle.

2

Revoca il sequestro dopo che: a. tutti gli animali dell'effettivo sono stati eliminati e le stalle sono state pulite e disinfettate; oppure b. le tre analisi sierologiche secondo l'articolo 201 capoverso 2 lettera a hanno fornito un risultato negativo; la prima analisi può essere effettuata a partire da sei mesi dopo l'eliminazione degli animali infetti e sospetti nonché dei loro discendenti e al termine della pulizia e della disinfezione.

3

Il veterinario cantonale può revocare il sequestro dopo sei mesi se: a. in un gregge di oltre dodici animali è stato riscontrato soltanto un animale sieropositivo;

b. gli accertamenti epidemiologici non hanno rilevato l'esistenza di un focolaio epizootico; e

c. l'analisi successiva dell'effettivo eseguita dopo sei mesi ha fornito un risultato negativo in tutti gli animali.


Art. 203


186

Sequestro di 1° grado Il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado degli effettivi riconosciuti non indenni da AEC.

a Collaborazione del Servizio consultivo e sanitario in materia di allevamento di piccoli ruminanti I Cantoni possono chiamare il Servizio consultivo e sanitario in materia di allevamento di piccoli ruminanti a collaborare all'esecuzione di misure di risanamento e alla sorveglianza degli effettivi.

185 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5217).

186 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5217).

Ordinanza sulle epizoozie 81

916.401

Sezione 14:

Epizoozie equine: durina, encefalomielite, anemia infettiva, morva

Art. 204

Campo d'applicazione e diagnosi 1

Le prescrizioni della presente sezione sono applicabili nella lotta contro le seguenti epizoozie di cavalli, asini, zebre e loro incroci: a. durina (Trypanosoma equiperdum); b. encefalomielite (tutte le forme provocate da Togaviridae); c. anemia infettiva;

d. morva.

2

L'Ufficio federale determina i metodi d'analisi per diagnosticare le epizoozie equine. Tiene conto al riguardo dei metodi d'analisi riconosciuti dall'Ufficio internazionale delle epizoozie.


Art. 205

Obbligo di notifica

Il veterinario cantonale notifica al medico cantonale tutti i casi di morva e di encefalomielite.


Art. 206

Caso di sospetto e di epizoozia 1

In caso di sospetto, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo sospetto di epizoozia o sospetto di contaminazione fino all'invalidazione del sospetto.

2

In caso di epizoozia, il veterinario cantonale ordina: a. il sequestro semplice di 1° grado; b. l'accertamento epidemiologico;

c. l'eliminazione degli animali infetti; d. la pulizia e la disinfezione delle stalle.

3

In caso di diagnosi di morva e di encefalomielite, il veterinario cantonale ordina inoltre:

a. l'uccisione e l'eliminazione degli animali infetti; b. l'analisi da parte del veterinario ufficiale degli animali destinati al macello provenienti da effettivi sotto sequestro.

4

Il sequestro è revocato quando l'analisi degli animali rimanenti rivela che essi sono indenni da agenti dell'epizoozia.

Agricoltura

82

916.401

Sezione 15: Brucellosi dei suini

Art. 207

Campo d'applicazione e diagnosi 1

Le prescrizioni della presente sezione sono applicabili nella lotta contro la brucellosi dei suini causata da Brucella suis, Brucella abortus e Brucella melitensis. 2

La brucellosi dei suini è diagnosticata se: a. si è accertata la presenza di Brucella suis, abortus o melitensis nel materiale sottoposto ad analisi; b. l'analisi sierologica di un animale proveniente da un effettivo in cui la brucellosi è già stata diagnosticata ai sensi della lettera a ha dato un risultato positivo.

3

Il periodo d'incubazione è di 90 giorni.


Art. 208

Riconoscimento ufficiale Tutti gli effettivi di suini sono riconosciuti ufficialmente indenni da brucellosi. In caso di sospetto o di infezione, all'effettivo in questione è tolto il riconoscimento ufficiale sino alla revoca del sequestro.


Art. 209

Obbligo di notifica

1

Il laboratorio d'analisi annuncia al veterinario cantonale i risultati positivi di Bru- cella suis riscontrati su tutte le specie animali.

2

Il veterinario cantonale notifica i risultati positivi al medico cantonale.


Art. 210

Caso di sospetto

In caso di sospetto di epizoozia o sospetto di contaminazione di brucellosi dei suini, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo fino all'invalidazione del sospetto.


Art. 211

Caso di epizoozia

1

In caso di diagnosi di brucellosi dei suini, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo infetto. Egli ordina inoltre:

a. l'uccisione e l'eliminazione immediata degli animali infetti o sospetti; b. l'isolamento prima della fuoriuscita delle acque dei suini con sintomi di aborto e di quelli partorienti normalmente; c. l'analisi batteriologica di tutte le secondine e dei feti abortiti e la loro eliminazione come rifiuti d'origine animale;

d. la pulizia e la disinfezione delle stalle.

Ordinanza sulle epizoozie 83

916.401

2

Egli revoca il sequestro dopo che: a. tutti gli animali dell'effettivo sono stati eliminati e le stalle sono state pulite e disinfettate; o

b. due analisi sierologiche di tutti i suini di età superiore ai sei mesi hanno dato un risultato negativo; la prima analisi può essere effettuata al più presto dopo l'eliminazione dell'ultimo animale sospetto o infetto e la seconda al più presto 90 giorni dopo la prima analisi.

Capitolo 4: Epizoozie da combattere Sezione 1: In generale

Art. 212

Il presente capitolo contempla le epizoozie da combattere ad eccezione della necrosi
pancreatica infettiva (art. 285 segg.) e la peste dei gamberi (art. 288 segg.).

Sezione 2: Leptospirosi

Art. 213

Campo d'applicazione

Le prescrizioni della presente sezione sono applicabili nella lotta contro la leptospirosi dei bovini e dei suini.


Art. 214

Obbligo di notifica e primi provvedimenti 1

Ogni veterinario è obbligato ad accertare i sospetti di leptospirosi.

2

Il laboratorio notifica al veterinario cantonale i risultati positivi delle analisi sierologiche o batteriologiche (eccezione: Serovar hardjö). 3

Le altre disposizioni degli articoli 61-64 non sono applicabili.

4

Il veterinario cantonale notifica la comparsa di leptospirosi al medico cantonale.


Art. 215

Caso di epizoozia

1

In caso di diagnosi di leptospirosi, il veterinario cantonale ordina nell'effettivo infetto:

a. l'isolamento degli animali infetti; b. la macellazione degli animali infetti se ciò permette di evitare la diffusione dell'epizoozia;

c. a dipendenza dei casi, vaccinazioni o cure.

2

Egli provvede affinché il personale incaricato di macellare gli animali infetti sia informato in merito al pericolo di contagio per l'uomo.

Agricoltura

84

916.401


Art. 216

Indennità

Le perdite di animali secondo l'articolo 32 capoverso 1 lettere a e b della legge non sono indennizzate.

Sezione 3: Coxiellosi

Art. 217

Campo d'applicazione e diagnosi 1

Le prescrizioni della presente sezione sono applicabili nella lotta contro la Coxiellosi (Coxiella burnetii) dei bovini, degli ovini e dei caprini.

2

È diagnosticata la coxiellosi se l'agente infettivo è stato messo in evidenza nel materiale d'analisi.


Art. 218

Obbligo di notifica

Il veterinario cantonale notifica al medico cantonale la comparsa di coxiellosi.


Art. 219

Caso di epizoozia negli ovini 1

In caso di diagnosi di coxiellosi nelle pecore o se un effettivo ha causato la febbre Q nell'uomo, il veterinario cantonale ordina: a. il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo infetto; b. l'uccisione o la macellazione delle pecore infette o sospette, se ciò permette d'impedire la diffusione delle malattia; c. la tosatura di tutte le pecore come pure la disinfezione o la distruzione della lana;

d. la pulizia e la disinfezione dei luoghi e degli utensili.

2

Revoca i provvedimenti di sequestro al più presto 30 giorni dopo la loro messa in vigore, se tutte le pecore in grado di riprodurre sono state vaccinate o tutti gli animali gravidi hanno partorito.


Art. 220

Caso di epizoozia nei bovini e nei caprini 1

In caso di diagnosi di coxiellosi negli effettivi di bovini e di caprini o se l'effettivo ha causato la febbre Q nell'uomo, il veterinario cantonale ordina provvedimenti per arginare la diffusione dell'epizoozia.

2

Egli può in particolare ordinare: a. l'isolamento di animali che hanno abortito e di quelli in stato avanzato di gravidanza;

b. l'analisi batteriologica delle secondine e dei feti abortiti; c. la pulizia e la disinfezione dei luoghi e degli utensili; d. l'eliminazione degli animali infetti o sospetti.

Ordinanza sulle epizoozie 85

916.401


Art. 221

Indennità

Le perdite di animali secondo l'articolo 32 capoverso 1 lettere a e b della legge non sono indennizzate.

Sezione 4: Salmonellosi

Art. 222

Diagnosi

È diagnosticata la salmonellosi, qualora sia provato che gli animali sono affetti da un'infezione da salmonelle.


Art. 223

Obbligo di notifica

1

Il veterinario cantonale notifica al medico cantonale e al chimico cantonale la comparsa di salmonellosi nelle vacche, nelle capre o nelle pecore da latte.

2

Qualora constati che egli stesso o il personale incaricato della cura dell'effettivo siano portatori di salmonelle, il detentore di vacche, capre o pecore da latte deve notificarlo al suo veterinario.


Art. 224

Caso di epizoozia

1

In caso di diagnosi di salmonellosi negli animali ad unghia fessa, il veterinario cantonale ordina l'isolamento degli animali portatori di salmonelle. Se l'isolamento è impossibile, ordina il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo infetto. Egli ordina inoltre: a. l'analisi dell'effettivo e dell'ambiente circostante; b. se necessario, la cura, la macellazione o l'uccisione degli animali portatori di salmonelle;

c. la pulizia e la disinfezione quotidiana dei luoghi e degli utensili infetti; d. la pastorizzazione o la bollitura del latte di animali portatori di salmonelle, se utilizzato come alimento per animali.

2

Il detentore di animali può fornire per la macellazione solo animali clinicamente sani. A tal fine necessita dell'autorizzazione del veterinario ufficiale. Questi appone sul certificato d'accompagnamento la menzione «Salmonellosi, per macellazione diretta a …».187 3 Se altri animali, diversi da quelli ad unghia fessa, contraggono la salmonellosi, vanno adottati i provvedimenti di cui ai capoversi 1 e 2, nella misura in cui siano idonei ad evitare una messa in pericolo dell'uomo oppure un'ulteriore diffusione dell'epizoozia.

187 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O del 15 mar. 1999, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU 1999 1523).

Agricoltura

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916.401

4

Il veterinario cantonale revoca i provvedimenti di sequestro se gli animali portatori di salmonelle sono stati guariti, macellati o uccisi. Sono considerati guariti: a. le vacche, le capre o le pecore da latte, se due analisi batteriologiche dello sterco, effettuate a distanza di 4-7 giorni, non rivelano la presenza di salmonelle; b. i rimanenti animali ad unghia fessa, se non manifestano più alcun sintomo clinico di salmonellosi.


Art. 225

Misure profilattiche del detentore di animali I detentori di animali ad unghia fessa e di pollame adottano misure igieniche al fine di evitare infezioni da salmonelle. Provvedono in particolare alla pulizia e alla disinfezione delle stalle e degli utensili prima di ogni reintroduzione di animali nell'effettivo, nonché alla disinfestazione.


Art. 226

Sorveglianza dei foraggi 1

Le aziende che producono o forniscono foraggi devono provvedere affinché non vi sia propagazione di salmonelle.

2

Sottopongono campioni di foraggio all'analisi sulle salmonelle e sterilizzano i foraggi contaminati.

3

I Cantoni provvedono, a spese delle aziende, affinché: a. i foraggi siano sottoposti per campionatura ad un'analisi per la ricerca delle salmonelle;

b. i foraggi contaminati siano sterilizzati.


Art. 227

Indennità

Le perdite di animali secondo l'articolo 32 capoverso 1 lettere a, b e d della legge non sono indennizzate.

Sezione 5: Carbonchio sintomatico

Art. 228

Campo d'applicazione e diagnosi 1

Le prescrizioni della presente sezione sono applicabili nella lotta contro il carbonchio sintomatico dei bovini.

2

È diagnosticato il carbonchio sintomatico qualora sia stato messo in evidenza il Clostridium chauvoei nel materiale di analisi.


Art. 229

Caso di epizoozia

1

Gli animali infetti o sospetti devono essere curati dal veterinario, nella misura in cui il grado di malattia non faccia apparire inutile la cura.

Ordinanza sulle epizoozie 87

916.401

2

Il veterinario cantonale ordina: a. l'eliminazione degli animali uccisi o periti; se la carcassa dell'animale è eccezionalmente sotterrata, il luogo di sotterramento non può essere utilizzato né per la coltivazione foraggiera né come pascolo per 15 anni; b. le necessarie vaccinazioni.

Sezione 6: Ipodermosi

Art. 230

Campo d'applicazione

Le prescrizioni della presente sezione sono applicabili nella lotta contro l'infestazione di bovini con larve dell'estro (Hypoderma bovis o Hypoderma lineatum).


Art. 231

Lotta

1

Il veterinario cantonale ordina la cura degli animali infestati.

2

Nelle regioni in cui la malattia è endemica, il veterinario cantonale ordina la cura preventiva di tutti gli effettivi bovini.

3

L'Ufficio federale coordina i provvedimenti di lotta dei Cantoni.


Art. 232

Indennità

Le perdite di animali secondo l'articolo 32 capoverso 1 lettere a e c della legge non sono indennizzate.

Sezione 7: Epididimite contagiosa degli arieti

Art. 233

Campo d'applicazione e diagnosi 1

Le prescrizioni della presente sezione sono applicabili nella lotta contro l'epididimite contagiosa degli arieti in seguito a infezioni da Brucella ovis. 2

È diagnosticata l'epididimite contagiosa degli arieti, qualora l'analisi sierologica abbia dato un risultato positivo o nel materiale d'analisi sia stata evidenziata la Brucella ovis.

Art. 234

Obbligo di notifica e primi provvedimenti 1

Il laboratorio notifica al veterinario cantonale i risultati positivi delle analisi sierologiche o batteriologiche.

2

Le altre prescrizioni degli articoli 61-64 non sono applicabili.

Agricoltura

88

916.401


Art. 235

Lotta

Il Cantone può ordinare che: a. soltanto gli arieti che sono stati sottoposti a un'analisi sierologica con risultato negativo possano essere portati su un pascolo comune o presentati a mercati di bestiame, esposizioni di bestiame e manifestazioni simili;

b. i giovani arieti siano pascolati separatamente da quelli in grado di riprodurre; c. in caso di sospetto di epididimite contagiosa degli arieti, i veterinari predispongano le necessarie analisi.


Art. 236

Indennità

Le perdite di animali secondo l'articolo 32 capoverso 1 lettere a, b e c della legge non sono indennizzate.

Sezione 8: Rogna delle pecore

Art. 237

Campo d'applicazione

Le prescrizioni della presente sezione sono applicabili nella lotta contro l'infestazione delle pecore causata dall'acaro della rogna Psoroptes ovis.

Art. 238

Lotta

1

In caso di diagnosi di rogna delle pecore, il veterinario cantonale ordina nell'effettivo infetto:

a. il sequestro semplice di 1° grado; b. la cura di tutti gli animali.

2

Egli revoca il sequestro se la cura è stata effettuata con successo.

3

Può dichiarare obbligatoria la cura profilattica della rogna delle pecore per certe regioni nonché per l'estivazione comune e per i greggi di pecore transumanti.


Art. 239

Indennità

Le perdite di animali secondo l'articolo 32 capoverso 1 lettere a e c della legge non sono indennizzate.

Sezione 9: Metrite contagiosa equina

Art. 240

Campo d'applicazione e diagnosi 1

Le prescrizioni della presente sezione sono applicabili nella lotta contro la metrite contagiosa equina dei cavalli e degli asini in seguito a infezione da Taylorella equigenitalis.

Ordinanza sulle epizoozie 89

916.401

2

È diagnosticata la metrite contagiosa equina (CEM), qualora nel materiale d'analisi sia stata evidenziata all'analisi batteriologica la Taylorella equigenitalis. L'Ufficio federale può permettere altri metodi d'analisi.


Art. 241

Obbligo di notifica

In caso di diagnosi di Taylorella equigenitalis, i laboratori sono tenuti a notificarlo senza indugio al veterinario cantonale.


Art. 242

Sorveglianza

1

I detentori di animali da allevamento devono: a. prendere provvedimenti contro la trasmissione della malattia attraverso persone, utensili e veicoli;

b. osservare le giumente nei giorni successivi alla monta; c. sottoporre gli animali importati dall'estero, coperti oppure impiegati per la monta all'estero, ad un'analisi batteriologica della CEM prima della monta in Svizzera.

2

I detentori di stalloni da allevamento devono sottoporre annualmente gli animali ad un'analisi batteriologica della CEM tra il 1° gennaio e l'inizio del periodo di monta.

3

In presenza di un accresciuto pericolo di epizoozia: a. l'Ufficio federale può ordinare l'analisi regolare degli stalloni durante la stagione della monta;

b. il Cantone può ordinare l'analisi batteriologica di tutte le giumente prima della monta.


Art. 243

Caso di sospetto e di epizoozia 1

In caso di sospetto o di epizoozia, il veterinario cantonale ordina: a. il divieto di far coprire o utilizzare per la monta gli animali da allevamento infetti o sospetti;

b. il divieto di fare pascolare gli animali infetti insieme a cavalli e asini di altri detentori di animali o di presentarli a mercati ed esposizioni.

2

Le precedenti restrizioni sono applicabili a: a. gli animali sospetti sino a quando un'analisi batteriologica non dia un risultato negativo riguardo alla presenza di un agente infettivo;

b. gli stalloni infetti sino a quando tre analisi batteriologiche, eseguite a distanza di tre giorni, non diano un risultato negativo riguardo alla presenza dell'agente infettivo;

c. le giumente infette sino a quando tre analisi batteriologiche, eseguite a distanza di una settimana, non diano un risultato negativo riguardo alla presenza dell'agente infettivo.

Agricoltura

90

916.401

3

Per gli animali risultati infetti, l'avvenuta guarigione deve essere confermata tramite un'ulteriore analisi batteriologica effettuata immediatamente prima del successivo periodo di monta.

4

Chi cede un animale infetto o sospetto, deve informare l'acquirente sullo stato di salute dell'animale e comunicare l'identità dell'acquirente al veterinario cantonale.


Art. 244

Indennità

Le perdite di animali causate dalla CEM non sono indennizzate.

Sezione 10:

Polmoniti dei suini: polmonite enzootica e pleuropolmonite

Art. 245


188

Campo d'applicazione

Le prescrizioni della presente sezione sono applicabili nella lotta contro le polmoniti dei suini causate da Mycoplasma hyopneumoniae (polmonite enzootica) e da Actinobacillus pleuropneumoniae (actinobacillosi).

a189 Diagnosi 1 È diagnosticata la polmonite enzootica (PE) quando: a. la messa in evidenza dell'agente patogeno e i sintomi clinici o il risultato dell'esame macroscopico dei polmoni indicano una PE; oppure b. tre dei quattro criteri seguenti indicano una PE: i sintomi clinici, l'esame macroscopico dei polmoni, le analisi sierologiche o gli accertamenti epidemiologici.190 2

È diagnosticata l'actionbacillosi (APP) quando: a. è dimostrato che i suini sono colpiti da un'infezione causata da Actinobacil- lus pleuropneumoniae; oppure b. in effettivi identificati come all'origine dell'infezione, a causa dei casi clinici di cui alla lettera a, l'analisi sierologica ha dato un risultato positivo o l'agente patogeno è stato messo in evidenza.191 3

L'interpretazione dei risultati è disciplinata dalle prescrizioni tecniche dell'Ufficio federale sul prelievo di campioni e sulla loro analisi.

188 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 apr. 2003 (RU 2003 956).

189 Introdotto dal n. I dell'O del 9 apr. 2003 (RU 2003 956).

190 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5217).

191 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5217).

Ordinanza sulle epizoozie 91

916.401

b192 Riconoscimento ufficiale Un effettivo è riconosciuto indenne da PE e da APP quando: a. è stato analizzato e risanato secondo le disposizioni della presente ordinanza o nell'ambito di un precedente programma di lotta previsto dal Cantone o dal servizio consultivo e sanitario per l'allevamento porcino; oppure b. i provvedimenti ordinati in caso di sospetto o in caso di epizoozia sono stati attuati con successo.

c193 Obbligo di notifica e sorveglianza 1 I controllori delle carni notificano qualsiasi sospetto di PE o di APP al veterinario cantonale competente.

2

I servizi consultivi e sanitari attivi nel settore dell'allevamento suino notificano al veterinario cantonale competente qualsiasi sospetto di PE e APP.194 3 Gli effettivi di suini sono sorvegliati durante il controllo delle carni mediante un esame per accertare la presenza di lesioni polmonari sospette. Dagli organi sospetti occorre prelevare un campione per confermare la diagnosi.

4

...195

d196 Caso di sospetta PE 1 Vi è sospetto di PE quando: a. sintomi clinici indicano una PE; b. lesioni polmonari sospette sono constatate durante il controllo delle carni o durante l'autopsia;

c.197 l'agente patogeno indica una PE; d. l'analisi sierologica è positiva; o e. accertamenti epidemiologici indicano la presenza di un'infezione.

2

In caso di sospetta PE, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1o grado dell'effettivo in questione fino all'invalidazione del sospetto. Se l'effettivo appartiene a un'organizzazione che procede regolarmente a scambi di animali tra gli effettivi, tutti gli effettivi dell'organizzazione sono messi sotto sequestro.

192 Introdotto dal n. I dell'O del 9 apr. 2003 (RU 2003 956).

193 Introdotto dal n. I dell'O del 9 apr. 2003 (RU 2003 956).

194 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5217).

195 Abrogato dal n. I dell'O del 15 nov. 2006, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5217).

196 Introdotto dal n. I dell'O del 9 apr. 2003 (RU 2003 956).

197 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5217).

Agricoltura

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3

Il sospetto di PE è considerato confutato se negli accertamenti successivi i criteri di cui all'articolo 245a capoverso 1 non sono soddisfatti.198
e199 Caso di sospetta APP 1 Vi è sospetto di APP quando: a. sintomi clinici indicano un'APP; b. lesioni polmonari sospette sono constatate durante il controllo delle carni o durante l'autopsia; o c.200 gli accertamenti epidemiologici indicano la presenza di un'infezione; 2

In caso di sospetta APP, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1o grado dell'effettivo in questione fino all'invalidazione del sospetto. Se l'effettivo appartiene a un'organizzazione che procede regolarmente a scambi di animali tra gli effettivi, tutti gli effettivi dell'organizzazione sono messi sotto sequestro.

3

Il sospetto di APP è invalidato quando non è stato possibile mettere in evidenza alcun agente patogeno o quando il risultato dell'analisi sierologica è negativo.

f Caso di epizoozia di PE 1

In caso di diagnosi di PE il veterinario cantonale dispone il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo infetto e ordina inoltre: a. che nelle aziende detentrici di animali da reddito e nelle aziende detentrici di animali da reddito e da ingrasso a circuito chiuso, in seguito al contagio dell'intero effettivo: 1. per un periodo compreso tra 10 e 14 giorni siano mantenuti nell'effettivo infetto soltanto gli animali di età uguale o superiore a nove mesi, e che tali animali vengano curati,

2. le stalle dell'effettivo infetto siano pulite e disinfettate; b. che nelle aziende detentrici di animali da ingrasso le stalle dell'effettivo infetto siano pulite e disinfettate non appena gli animali ne sono stati allontanati.201 2

Può inoltre ordinare che gli animali provenienti dalle aziende detentrici di animali da ingrasso, dalle aziende detentrici di animali da reddito e dalle aziende detentrici di animali da reddito e da ingrasso a circuito chiuso siano condotti in stalle 198 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5217).

199 Introdotto dal n. I dell'O del 9 apr. 2003 (RU 2003 956).

200 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5217).

201 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5647).

Ordinanza sulle epizoozie 93

916.401

d'isolamento riconosciute dal veterinario cantonale del Cantone ove esse sono situate.202 3 In caso di minaccia grave degli effettivi vicini, il veterinario cantonale può ordinare la macellazione immediata di tutti gli animali dell'effettivo infetto nonché la pulizia e la disinfezione delle stalle. La macellazione immediata o i provvedimenti di cui ai capoversi 1 e 2 possono venire estesi a tutti gli effettivi che rischiano il contagio.

4

Dopo la revoca dei provvedimenti di sequestro, l'effettivo è sorvegliato conformemente all'articolo 245c capoverso 3.

g203 Caso di epizoozia di APP 1 In caso di diagnosi di APP il veterinario cantonale dispone il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo infetto e ordina inoltre che: a. nelle aziende detentrici di animali da reddito, tutti gli animali dell'effettivo infetto vengano macellati e che le stalle siano in seguito pulite e disinfettate; b. nelle aziende detentrici di animali da reddito e da ingrasso a circuito chiuso e nelle stazioni d'inseminazione vengano attuati provvedimenti per impedire la propagazione dell'agente patogeno; c. nelle aziende detentrici di animali da ingrasso vengano attuati provvedimenti preventivi per impedire la propagazione dell'infezione durante il periodo di ingrasso e che le stalle siano pulite e disinfettate.204 2

Dopo la revoca dei provvedimenti di sequestro, l'effettivo è sorvegliato conformemente all'articolo 245c capoverso 3.205

h206 Traffico di animali In effettivi riconosciuti indenni da PE/APP possono essere introdotti soltanto suini che pure provengono da effettivi riconosciuti indenni da PE/APP.

i207 Vaccinazioni

Le vaccinazioni contro la PE e l'APP sono vietate.

202 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5647).

203 Introdotto dal n. I dell'O del 9 apr. 2003 (RU 2003 956).

204 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5647).

205 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5217).

206 Introdotto dal n. I dell'O del 9 apr. 2003 (RU 2003 956).

207 Introdotto dal n. I dell'O del 9 apr. 2003 (RU 2003 956).

Agricoltura

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Art. 246

e 247208

Art. 248


209

Collaborazione dei servizi consultivi e sanitari I Cantoni possono chiedere la collaborazione dei servizi consultivi e sanitari attivi nel settore dell'allevamento suino per l'attuazione dei provvedimenti di risanamento e di sorveglianza degli effettivi indenni da PE/APP.


Art. 249


210

Indennità

In linea di massima le perdite di animali causate da PE e APP non vengono indennizzate. Se la PE o l'APP si manifesta in un effettivo riconosciuto indenne da PE/APP, vengono versate indennità per perdite di animali secondo l'articolo 32 capoverso 1 lettera c della legge.

Sezione 11: Clamidiosi degli uccelli

Art. 250

Campo d'applicazione

Le prescrizioni della presente sezione sono applicabili nella lotta contro la clamidiosi degli uccelli (ornitosi-psittacosi).


Art. 251


211

Sorveglianza

Chi commercia psittaci, li alleva professionalmente o li espone pubblicamente è obbligato a inviare tutti gli psittaci morti del proprio effettivo a un laboratorio ufficiale designato dal veterinario cantonale onde appurare le cause della morte.


Art. 252

Obbligo di notifica

Il veterinario cantonale notifica al medico cantonale la comparsa di clamidiosi in un effettivo.


Art. 253

Caso di epizoozia

1

In caso di diagnosi di clamidiosi, il veterinario cantonale ordina nell'effettivo infetto:

a. il sequestro semplice di 2° grado; b. l'identificazione mediante inanellamento e la registrazione di tutti gli psittaci;

208 Abrogati dal n. I dell'O del 9 apr. 2003 (RU 2003 956).

209 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 apr. 2003 (RU 2003 956).

210 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 apr. 2003 (RU 2003 956).

211 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5647).

Ordinanza sulle epizoozie 95

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c. l'uccisione degli uccelli visibilmente ammalati; può eccezionalmente autorizzare la loro cura accompagnata da provvedimenti cautelari;

d. la cura dei rimanenti uccelli, nella misura in cui il proprietario non preferisca eliminarli;

e. l'analisi degli uccelli morti durante la cura.

2

Egli revoca il sequestro: a. per gli psittaci, se tutti gli uccelli dell'effettivo sono stati eliminati o se un'analisi degli uccelli, effettuata al più presto due settimane dopo la conclusione della cura, ha dato risultati negativi; b. per altri tipi di uccelli, dopo la conclusione della cura.


Art. 254

Indennità

Le perdite di animali secondo l'articolo 32 capoverso 1 lettere a e b della legge non sono indennizzate.

Sezione 12:212 Infezione dei polli e dei suini da Salmonella

Art. 255

Campo d'applicazione e diagnosi 1

Le disposizioni della presente sezione sono applicabili nella lotta contro l'infezione da Salmonella spp. dei polli e dei suini appartenenti alle seguenti categorie zootecniche: a. animali d'allevamento della specie Gallus gallus per la produzione di uova da cova (animali d'allevamento); b. galline ovaiole per la produzione di uova da consumo (ovaiole); c.213 animali da ingrasso per la produzione di carne di pollo o di tacchino (animali da ingrasso);

d.214 suini d'allevamento e da ingrasso.

2

È diagnosticata un'infezione da Salmonella qualora sia stato messo in evidenza l'agente patogeno nel pollame, nelle uova o nelle carcasse di pollame o di suini. 3 D'intesa con l'Ufficio federale della sanità pubblica, l'Ufficio federale definisce i sierotipi di Salmonella da combattere per motivi di salute pubblica e i requisiti per i metodi di analisi.

212 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5217).

213 Entrata in vigore: 1° gen. 2008.

214 Non ancora in vigore.

Agricoltura

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Art. 256

Obbligo di notifica

1

I laboratori comunicano al veterinario cantonale i risultati delle analisi di cui all'articolo 257.

2

Il veterinario cantonale notifica al medico e al chimico cantonali gli effettivi di galline ovaiole infetti o sospetti e le carcasse infette.


Art. 257

Sorveglianza 1 Se in un'azienda detentrice di volatili da cortile vi sono oltre 250 animali d'allevamento, 1000 galline ovaiole, 5000 polli da ingrasso, essi devono essere sottoposti ad analisi per la ricerca di Salmonella.

2

Il detentore preleva campioni: a. di animali d'allevamento ogni due settimane durante il periodo della deposizione;

b. di ovaiole ad intervalli di 15 settimane durante il periodo di deposizione, la prima volta nella ventiquattresima settimana di vita; c.215 di animali da ingrasso a partire da tre settimane prima della macellazione.

3

Il veterinario ufficiale preleva campioni: a. di animali da allevamento: 1. per i pulcini di un giorno, tra il primo e il terzo giorno di vita, 2. all'età di quattro-cinque settimane, 3. all'età di 15-20 settimane, in ogni caso due settimane prima del trasferimento nella stalla per ovaiole,

4. durante il periodo della deposizione: entro quattro settimane dall'inizio, a metà e a partire da otto settimane prima della fine del periodo (3 prelievi di campioni in totale); b. di galline ovaiole: 1. all'età di 15-20 settimane, in ogni caso due settimane prima del trasferimento nella stalla per ovaiole,

2. a partire da nove settimane prima della macellazione.

4

Gli incubatoi con più di 1000 posti uovo devono prelevare campioni di ogni partita e sottoporli ad analisi.

5

I suini d'allevamento e da ingrasso vengono esaminati per campionatura per la ricerca di infezioni da Salmonella al momento della macellazione.216 215 Entrata in vigore: 1° gen. 2008.

216 Non ancora in vigore.

Ordinanza sulle epizoozie 97

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Art. 258

Prelievo di campioni ed analisi 1

I campioni devono essere analizzati in un laboratorio riconosciuto dall'Ufficio federale.

2

L'Ufficio federale emana prescrizioni tecniche sul prelievo di campioni e sulla loro analisi.

3

Gli incubatoi, le aziende detentrici di volatili da cortile e i macelli suini devono conservare i risultati delle analisi di laboratorio per 24 mesi e presentarli su richiesta agli organi di controllo.


Art. 259

Caso di sospetto

1

Vi è il sospetto che un effettivo sia infetto se: a. in un campione prelevato nell'ambiente circostante agli animali viene messa in evidenza la presenza di sierotipi di Salmonella che vanno combattuti per motivi di salute pubblica; b. l'analisi sierologica del sangue o delle uova ha dato un risultato positivo; oppure

c. gli accertamenti rivelano che persone si sono ammalate a causa del consumo di uova o di carne provenienti dall'effettivo in questione.

2

In caso di sospetto il veterinario ufficiale procede quanto prima al prelievo di materiale d'analisi e dispone l'analisi batteriologica per la ricerca di infezioni da Salmonella.


Art. 260

Caso di epizoozia

1

In caso di accertamento di sierotipi di Salmonella da combattere per motivi di salute pubblica, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo avicolo infetto. Ordina inoltre che: a. l'effettivo infetto sia macellato o ucciso; b. le uova non vengano più utilizzate per la cova e che vengano eliminate come sottoprodotti di origine animale della categoria 2 di cui all'articolo 5 OESA217 oppure che siano sottoposte a un trattamento per l'eliminazione delle salmonelle prima di essere messe in commercio a scopi alimentari; c. le uova già covate siano eliminate come sottoprodotti di origine animale della categoria 2 di cui all'articolo 5 OESA;

d. la carne fresca di animali provenienti da un effettivo infetto sia sottoposta a un trattamento per l'eliminazione delle salmonelle prima di essere messa in commercio.

217 RS

916.441.22

Agricoltura

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2

Il veterinario cantonale revoca il sequestro se tutti gli animali dell'effettivo infetto sono stati uccisi o macellati e la pulizia e la disinfezione dei luoghi sono state controllate mediante un'analisi batteriologica.

3

Ordina che la carne fresca di suini di cui è stata accertata la contaminazione sia sottoposta a un trattamento per l'eliminazione delle salmonelle prima di essere messa in commercio.


Art. 261

Indennità Le perdite di animali causate da un'infezione da Salmonella spp. non sono indennizzate.

Sezione 13: Laringotracheite infettiva dei polli

Art. 262

Campo d'applicazione e diagnosi 1

Le prescrizioni della presente sezione sono applicabili nella lotta contro la laringotracheite infettiva (LTI) dei polli, tacchini e fagiani.

2

È diagnosticata la LTI qualora: a. l'analisi sierologica abbia dato un risultato positivo; oppure b. il virus della LTI (Herpesvirus) sia stato messo in evidenza.

3

Il periodo d'incubazione è di 21 giorni.


Art. 263

Caso di sospetto

In caso di sospetto di infezione o sospetto di contaminazione da LTI, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo in questione fino all'invalidazione del sospetto.


Art. 264

Caso di epizoozia

1

In caso di diagnosi di LTI, il veterinario cantonale ordina nell'effettivo infetto: a. il sequestro semplice di 1° grado; b. l'uccisione e l'eliminazione di tutti gli animali dell'effettivo infetto; c. la pulizia e la disinfezione delle stalle nonché dei contenitori per il trasporto delle uova e degli utensili contaminati.

2

Revoca il sequestro al più presto 30 giorni dopo l'ultimo caso di epizoozia.


Art. 265

Indennità

Le perdite di animali causate dalla LTI non sono indennizzate.

Ordinanza sulle epizoozie 99

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Sezione 14: Mixomatosi

Art. 266

Campo d'applicazione

Le prescrizioni della presente sezione sono applicabili nella lotta contro la mixomatosi dei conigli selvatici e domestici.


Art. 267

Caso di epizoozia

1

In caso di diagnosi di mixomatosi in un effettivo di conigli domestici, il veterinario cantonale ordina:

a. il sequestro semplice di 1° grado; b. l'uccisione immediata senza spargimento di sangue e l'eliminazione di tutti i conigli; in casi particolari, il veterinario cantonale può limitare l'uccisione agli animali malati; c. la pulizia e la disinfezione delle conigliere e di tutti gli oggetti contaminati.

2

In caso di diagnosi di mixomatosi su conigli domestici o selvatici, il veterinario cantonale ordina una zona di sequestro adeguata alle circostanze. Nella zona di sequestro valgono i seguenti provvedimenti: a. è vietato ogni commercio e movimento di conigli vivi; b. i detentori di conigli prendono provvedimenti per impedire la penetrazione di insetti negli effettivi di conigli domestici; c. se la mixomatosi insorge nei conigli selvatici, il Cantone ordina i provvedimenti necessari per ridurre gli effettivi.

3

I provvedimenti di sequestro possono essere revocati al più presto 30 giorni dopo l'ultimo caso di epizoozia.


Art. 268

Indennità

Le perdite di animali di cui all'articolo 32 capoverso 1 lettera a della legge non sono indennizzate.

Sezione 15: Peste americana delle api

Art. 269

Diagnosi

È diagnosticata la peste americana delle api, qualora sia stata messa in evidenza la presenza del Bacillus larvae nelle covate malate.


Art. 270

Caso di sospetto

Se vi è sospetto di peste americana delle api, l'ispettore degli apiari deve inviare a un laboratorio il materiale d'analisi per l'analisi del Bacillus larvae.

Agricoltura

100

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Art. 271

Caso di epizoozia

1

In caso di diagnosi di peste americana delle api, il veterinario cantonale ordina negli apiari infetti: a. l'analisi immediata di tutte le colonie da parte dell'ispettore degli apiari; b. la distruzione entro 10 giorni di tutte le colonie e dei loro favi oppure la distruzione delle colonie malate e sospette accompagnata da provvedimenti di lotta secondo le direttive della Sezione apiaria; c. il divieto di utilizzare il miele per la nutrizione delle api o di venderlo ai centri di raccolta del miele;

d. il trattamento dei favi vecchi, della cera e del miele secondo le direttive dell'ispettore degli apiari; e. la pulizia e la disinfezione delle arnie e degli utensili.

2

Determina inoltre, tenendo conto della configurazione del territorio, una zona di sequestro che comprende di regola una regione con un raggio di due chilometri attorno all'apiario infetto. Nella zona di sequestro sono applicabili i seguenti provvedimenti: a. sono vietati qualsiasi offerta, trasferimento, introduzione e allontanamento di api e favi. Gli utensili apicoli possono essere trasferiti in un altro apiario soltanto dopo essere stati puliti e disinfettati; b. d'intesa con il veterinario cantonale, l'ispettore degli apiari può autorizzare il trasporto di api all'interno della zona di sequestro e l'introduzione di api prendendo le misure preventive necessarie; c. l'ispettore degli apiari effettua entro 30 giorni un controllo di tutte le colonie della zona di sequestro riguardo alla presenza di peste americana delle api.

3

Il veterinario cantonale revoca i provvedimenti di sequestro: a. 30 giorni dopo la distruzione integrale delle colonie e dei favi dell'apiario infetto, nella misura in cui le arnie e gli utensili siano stati puliti e disinfettati, e i controlli nella zona di sequestro non abbiano dato adito a nuovi sospetti; b. 60 giorni dopo la distruzione delle colonie malate e sospette, nella misura in cui i controlli successivi dell'apiario infestato e quelli nella zona di sequestro non abbiano dato adito a nuovi sospetti.

4

Gli apiari ubicati nella zona di sequestro devono essere controllati per campionatura dall'ispettore degli apiari la primavera seguente.


Art. 272

Indennità

Le perdite di animali secondo l'articolo 32 capoverso 1 lettera a della legge non sono indennizzate.

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Sezione 16: Peste europea delle api

Art. 273

Lotta

1

In caso di diagnosi di peste europea delle api, il veterinario cantonale ordina nell'apiario infetto: a. l'analisi immediata di tutte le colonie da parte dell'ispettore degli apiari; b. il divieto di trasferire le api e i favi; c. la distruzione di tutte le api gravemente ammalate e dei loro favi; d. il divieto di utilizzare il miele per la nutrizione delle api o di venderlo ai centri di raccolta del miele;

e. la pulizia e la disinfezione delle arnie e degli utensili.

2

L'ispettore degli apiari ordina altri provvedimenti di lotta nonché il trattamento dei vecchi favi, della cera e del miele secondo le direttive della Sezione apiaria.

3

Sottopone al controllo riguardo alla presenza di peste europea delle api tutte le colonie degli apiari limitrofi entro 30 giorni.

4

Il veterinario cantonale revoca i provvedimenti di sequestro dopo che i provvedimenti secondo il capoverso 1 lettere c ed e nonché il capoverso 2 sono stati portati a termine.


Art. 274

Indennità

Le perdite di animali secondo l'articolo 32 capoverso 1 lettere a e b della legge non sono indennizzate.

Capitolo 5: Epizoozie dei pesci Sezione 1: Disposizioni comuni

Art. 275

Campo d'applicazione

Le prescrizioni della presente sezione sono applicabili a tutti i pesci, ad eccezione dei pesci ornamentali. Sono pure applicabili per analogia ai gamberi d'acqua dolce.


Art. 276

Aziende di piscicoltura 1

Il titolare di uno stabilimento di piscicoltura, le cui acque di scarico defluiscono in acque pubbliche o private, deve notificarlo al competente servizio cantonale di sorveglianza della pesca.

2

Chiunque comperi, venda o trasferisca in altre acque o stabilimenti di piscicoltura pesci vivi, uova o seme di pesce, deve tenere un registro dell'effettivo che indichi:

Agricoltura

102

916.401

a. il luogo di provenienza e di destinazione delle partite in entrata e in uscita con indicazione del numero, della specie e dell'età degli animali, delle uova e del seme; b. la mortalità constatata.

3

Tale registro deve essere presentato su richiesta agli organi della polizia epizootica e di sorveglianza sulla pesca. Le annotazioni devono essere conservate per tre anni dopo l'ultima iscrizione.218 4 Se pesci vivi, uova o seme di pesci vengono trasportati in un'altra azienda, il detentore degli animali deve rilasciare un certificato d'accompagnamento e conservarne copia. Le disposizioni degli articoli 12 e 13 si applicano per analogia.219

Art. 277

Laboratorio di diagnosi delle malattie dei pesci Il laboratorio di diagnosi delle malattie dei pesci, istituito presso la facoltà di veterinaria dell'Università di Berna, è il laboratorio nazionale di riferimento e d'analisi per le epizoozie dei pesci.


Art. 278

Prelievo di campioni e analisi L'Ufficio federale emana prescrizioni tecniche sul prelievo di campioni e sull'analisi.


Art. 279

Collaborazione

1

Nella lotta contro le epizoozie dei pesci, l'Ufficio federale collabora con l'Ufficio federale dell'ambiente.

2

I Cantoni assicurano la collaborazione tra gli organi della polizia epizootica e i servizi cantonali competenti della pesca.

Sezione 2:

Necrosi ematopoietica infettiva e setticemia emorragica virale

Art. 280

Campo d'applicazione e diagnosi 1

Le prescrizioni della presente sezione sono applicabili nella lotta contro la necrosi ematopoietica infettiva (IHN) e la setticemia emorragica virale (VHS) dei pesci.

2

Sono pesci ricettivi: a. per la IHN: tutti i salmonidi; b. per la VHS: tutti i salmonidi, temoli, coregoni, lucci.

218 Per. introdotto dal n. I dell'O del 15 mar. 1999, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU 1999 1523).

219 Introdotto dal n. I dell'O del 23 giu. 2004 (RU 2004 3065).

Ordinanza sulle epizoozie 103

916.401

3

La diagnosi della IHN e della VHS si basa sull'isolamento degli agenti infettivi nel materiale d'analisi.


Art. 281

Caso di sospetto

1

In caso di sospetto di IHN o VHS, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dello stabilimento sospetto. Può autorizzare la macellazione dei pesci e il loro smercio come derrate alimentari. Ordina inoltre:

a. l'eliminazione dei pesci morti e degli scarti dei pesci macellati in quanto sottoprodotti di origine animale della categoria 2 ai sensi dell'articolo 5 OESPA220;

b. il controllo degli stabilimenti di piscicoltura limitrofi con lo stesso bacino idrografico riguardo alla presenza di sintomi sospetti di IHN o VHS.

2

Revoca il sequestro se è stato provato che l'effettivo dei pesci è indenne da virus.


Art. 282

Caso di epizoozia

1

In caso di diagnosi di IHN o VHS, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dello stabilimento infetto. Egli ordina inoltre:

a. l'uccisione o la macellazione immediata di tutti i pesci dell'azienda; b. la chiusura dell'afflusso e dello scarico delle acque nello stabilimento di piscicoltura, nella misura in cui le condizioni lo permettano; c. l'eliminazione dei pesci morti o uccisi nonché degli scarti dei pesci macellati in quanto sottoprodotti di origine animale della categoria 2 ai sensi dell'articolo 5 OESPA221; d. la pulizia e la disinfezione dei bacini e degli utensili.

2

Ordina l'esame degli stabilimenti di piscicoltura limitrofi con lo stesso bacino idrografico riguardo alla presenza di IHN o VHS.

3

Revoca il sequestro dopo che tutti i pesci sono stati eliminati e la pulizia e la disinfezione sono state effettuate.

4

Se è diagnostica la IHN o la VHS nei pesci in acque libere, il veterinario cantonale ordina i provvedimenti adeguati per impedire la diffusione dell'epizoozia.


Art. 283

Vaccinazioni

Le vaccinazioni contro la IHN e la VHS sono vietate.

220 RS

916.441.22

221 RS

916.441.22

Agricoltura

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916.401


Art. 284

Indennità

Le perdite di animali secondo l'articolo 32 capoverso 1 lettere a e b della legge sono indennizzate soltanto se i pesci non possono essere utilizzati come derrate alimentari.

Sezione 3: Necrosi pancreatica infettiva

Art. 285

Campo d'applicazione e diagnosi 1

Le prescrizioni della presente sezione sono applicabili nella lotta contro la necrosi pancreatica infettiva (IPN) delle trote, dei salmerini e dei salmoni.

2

È diagnosticata la IPN qualora l'agente infettivo sia stato messo in evidenza nel materiale d'analisi.


Art. 286

Lotta

1

In caso di diagnosi di IPN, il veterinario cantonale predispone il sequestro di 1° grado degli stabilimenti di pesci appartenenti alle specie ricettive.

2

D'intesa con il laboratorio di diagnosi delle malattie dei pesci e il servizio cantonale competente per la sorveglianza della pesca, può ordinare altri provvedimenti di lotta.

3

Revoca il sequestro dopo l'eliminazione di tutti i pesci e l'esecuzione della pulizia e della disinfezione, oppure dopo che sia stata fornita la prova che l'effettivo di pesci è indenne da virus.


Art. 287

Indennità

Le perdite di pesci causate dalla IPN non sono indennizzate.

Sezione 4: Peste dei gamberi

Art. 288

Diagnosi

È diagnosticata la peste dei gamberi qualora sia stata accertata la Aphanomyces astaci.

Art. 289

Lotta

1

In caso di diagnosi della peste dei gamberi, il veterinario cantonale determina una zona di sequestro che comprende il bacino idrografico interessato.

2

Nella zona di sequestro sono applicabili le seguenti regole: a. è vietato introdurre gamberi vivi nella zona di sequestro o trasportarli fuori dalla stessa;

Ordinanza sulle epizoozie 105

916.401

b. i gamberi morti e uccisi, che non sono utilizzati come derrate alimentari, devono essere eliminati come sottoprodotti di origine animale della categoria 2 ai sensi dell'articolo 5 OESPA222.

3

Per il resto, il Cantone ordina i provvedimenti di polizia della pesca per evitare una propagazione dell'agente infettivo, come lo spopolamento delle acque in questione.


Art. 290

Indennità

Le perdite di gamberi causate dalla peste dei gamberi non sono indennizzate.

Capitolo 6: Epizoozie da sorvegliare

Art. 291

1 I laboratori d'analisi, i veterinari, gli ispettori degli apiari e gli organi di sorveglianza della pesca che sospettano una delle epizoozie elencate nell'articolo 5 o ne constatano la presenza, lo notificano al veterinario cantonale. Le altre disposizioni relative all'obbligo di notifica e ai primi provvedimenti (art. 61-64) non sono applicabili.

2

L'Ufficio federale e il veterinario cantonale possono ordinare che i casi di sospetto siano accertati.

3

L'Ufficio federale può ordinare, d'intesa con il veterinario cantonale, la lotta contro un'epizoozia non elencata negli articoli 2-4 e diagnosticata per la prima volta in Svizzera o il suo debellamento, se sussiste al riguardo un bisogno sanitario o economico.223

Capitolo 7:224 Disposizioni speciali concernenti le zoonosi
a Sorveglianza delle zoonosi 1

Sono considerate da sorvegliare le seguenti zoonosi e i loro agenti zoonotici: a. la

brucellosi;

b. la

campilobatteriosi;

c. l'echinococcosi; d. la listeriosi;

e. la

salmonellosi;

f. la

trichinellosi;

222 RS

916.441.22

223 Introdotto dal n. I dell'O del 28 mar. 2001 (RU 2001 1337).

224 Introdotto dal n. I dell'O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5217).

Agricoltura

106

916.401

g. la tubercolosi causata dal Mycobacterium bovis; h. Escherichia coli produttori di verotossine.

2

L'Ufficio federale sorveglia altre zoonosi o altri agenti zoonotici qualora la situazione epidemiologia o la valutazione dei rischi lo rendano necessario.

b Valutazione del

rischio

1

In collaborazione con gli Uffici federali della sanità pubblica e dell'agricoltura, l'Ufficio federale registra i dati che consentono di individuare e caratterizzare i pericoli derivanti dalle zoonosi, di stimare il rischio d'esposizione di persone e animali e di valutare i rischi derivanti dalle zoonosi.

2

Il rischio derivante da una zoonosi è valutato in base ai criteri seguenti: a. presenza dell'agente patogeno nell'uomo, negli animali, nelle derrate alimentari e negli alimenti per animali;

b. conseguenze per la salute pubblica; c. ripercussioni economiche;

d. andamento

epidemiologico.

c Svolgimento della sorveglianza 1

La sorveglianza è svolta sui seguenti livelli della catena alimentare: a. produzione

primaria;

b. produzione di derrate alimentari; c. produzione di alimenti per animali.

2

Essa si basa sui programmi di controllo e di sorveglianza prescritti dalla legislazione sulle epizoozie e sulle derrate alimentari.

3

Dopo aver consultato gli Uffici federali della sanità pubblica e dell'agricoltura, l'Ufficio federale emana disposizioni tecniche sulla sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici.

d Sorveglianza dell'antibioticoresistenza 1

In collaborazione con gli Uffici federali della sanità pubblica e dell'agricoltura, l'Ufficio federale registra i dati relativi agli animali e alle derrate alimentari di origine animale riguardanti l'antibioticoresistenza degli zoonotici e di altri agenti patogeni se questi ultimi mettono in pericolo la salute pubblica. A tale scopo effettua un programma di sorveglianza.

2

La sorveglianza dell'antibioticoresistenza si basa sulla sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici di cui all'articolo 291c.

3

Dopo aver consultato gli Uffici federali della sanità pubblica e dell'agricoltura, l'Ufficio federale emana disposizioni tecniche sulla sorveglianza dell'antibioticoresistenza degli agenti zoonotici e di altri agenti patogeni.

Ordinanza sulle epizoozie 107

916.401

e Rapporto sulle zoonosi L'Ufficio federale redige e pubblica annualmente un rapporto sulle zoonosi in collaborazione con gli Uffici federali della sanità pubblica, dell'agricoltura e con l'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici. Nel rapporto vengono fornite in particolare informazioni sulle zoonosi, sugli agenti zoonotici, sulle antibioticoresistenze e sull'andamento epidemiologico.

Titolo quarto: Esecuzione Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 292

Vigilanza

1

La vigilanza e la direzione della polizia epizootica spettano all'Ufficio federale.

Esso vigila sui provvedimenti adottati dai Cantoni ed è autorizzato a modificare o revocare i provvedimenti insufficienti o inadeguati.

2

L'Ufficio federale può svolgere l'attività di vigilanza secondo programmi concordati con il veterinario cantonale.225 3

Le autorità cantonali competenti possono coadiuvare gli organi di vigilanza dell'Ufficio federale.226 4 L'Ufficio federale comunica l'esito della vigilanza al veterinario cantonale.227

Art. 293

Collaborazione nella sorveglianza e nella lotta contro le zoonosi228 1

La Confederazione e i Cantoni assicurano la collaborazione fra gli organi della polizia epizootica, della polizia sanitaria e del controllo delle derrate alimentari nel quadro della sorveglianza e della lotta contro le zoonosi.229 2 Collaborano strettamente nella raccolta di dati e informazioni per la tutela della salute di uomini e animali.


Art. 294

Competenze degli organi della polizia epizootica 1

Gli organi della polizia epizootica non possono essere ostacolati nella loro attività ufficiale.

2

Nell'esercizio delle loro funzioni, hanno accesso a stabilimenti, locali, impianti, veicoli, oggetti e animali, nella misura in cui sia necessario per l'esecuzione della legge e delle prescrizioni e decisioni emanate in virtù di essa.

225 Introdotto dal n. I dell'O del 23 giu. 2004 (RU 2004 3065).

226 Introdotto dal n. I dell'O del 23 giu. 2004 (RU 2004 3065).

227 Introdotto dal n. I dell'O del 23 giu. 2004 (RU 2004 3065).

228 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5217).

229 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5217).

Agricoltura

108

916.401

3

Se qualcuno ostacola o nega loro l'accesso, essi possono chiedere l'aiuto degli organi di polizia.


Art. 295

Collaborazione di autorità e organizzazioni 1

Le autorità di polizia cantonali, gli organi del Servizio di ispezione e consulenza in materia di economia lattiera, quelli dei Servizi d'igiene veterinaria secondo l'articolo 11a della legge e quelli del controllo delle derrate alimentari nonché gli organi cantonali di vigilanza della caccia e della pesca devono prestare aiuto agli organi di polizia epizootica nell'esercizio delle loro attività ufficiali.

2

I Cantoni disciplinano la collaborazione degli organi del controllo delle derrate alimentari nel controllo dell'applicazione delle restrizioni di polizia epizootica nel commercio delle derrate alimentari.

3

I controllori delle carni sono tenuti a collaborare nel prelievo di campioni nei macelli.

4

L'autorità comunale competente è tenuta a sorvegliare i provvedimenti ordinati e, nell'ambito delle sue possibilità, a provvedere affinché siano messi a disposizione il personale e il materiale necessari alla loro esecuzione.


Art. 296

Assistenza amministrativa 1

I Cantoni forniscono all'Ufficio federale l'assistenza amministrativa necessaria alla vigilanza e all'applicazione di convenzioni internazionali nel settore veterinario.

2

I Cantoni si forniscono reciprocamente assistenza amministrativa per garantire un'esecuzione conforme alla legislazione sulle epizoozie.

Capitolo 2: Confederazione

Art. 297

Esecuzione all'interno del Paese 1

L'Ufficio federale adempie i seguenti compiti: a.230 riconosce le aziende detentrici di animali, le stazioni d'inseminazione, le aziende di eliminazione, i mercati di bestiame e istituzioni simili, nella misura in cui un riconoscimento sia necessario per l'esportazione di animali e prodotti animali; b.231 designa i laboratori nazionali di riferimento per la sorveglianza della diagnostica delle epizoozie e della resistenza agli antibiotici, e riconosce i laboratori che effettuano analisi nel quadro della lotta contro le epizoozie e della sorveglianza del grado di resistenza;

230 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5647).

231 Nuovo tersto giusta il n. I dell'O del 23 giu. 2004 (RU 2004 3065).

Ordinanza sulle epizoozie 109

916.401

c. emana prescrizioni tecniche per il prelievo di campioni e per le analisi necessarie alla diagnosi delle epizoozie;

cbis.232 stila modelli di documenti e istruzioni all'attenzione dei Cantoni per il controllo del traffico di animali.

d. provvede, in collaborazione con i Cantoni, alla formazione e al perfezionamento dei veterinari cantonali e dei veterinari ufficiali;

e.233 approva i programmi di lotta elaborati delle organizzazioni professionali se corrispondono agli obiettivi della lotta contro le epizoozie. L'approvazione comporta per le organizzazioni l'obbligo di comunicare regolarmente i risultati dei loro programmi.

2

L'Ufficio federale è inoltre competente per: a. dichiarare indenni da epizoozia le regioni in cui non si è manifestata alcuna epizoozia durante un determinato periodo nonché per fissare le condizioni e i provvedimenti da adottare per mantenere indenni tali regioni; b. limitare il traffico di animali e di prodotti animali in una regione dove un'epizoozia minaccia di diffondersi pericolosamente; c. ordinare rilevamenti per valutare la situazione epizoologica; d. prescrivere provvedimenti profilattici o terapeutici per determinate epizoozie e specie animali per regioni o per singoli effettivi.


Art. 298

Esecuzione al momento dell'importazione, del transito e dell'esportazione 1

L'Ufficio federale provvede alla lotta contro le epizoozie al confine doganale e territoriale.

2

Controlla gli animali e le merci conformemente all'ordinanza del 20 aprile 1988234 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali.

3

Se vi è il pericolo che epizoozie si propaghino da regioni confinanti alla Svizzera, l'Ufficio federale può ordinare che le autorità dei Cantoni di confine, a spese della Confederazione, predispongano posti di disinfezione e di sorveglianza, provvedano a vaccinazioni preventive e adottino altri provvedimenti.

232 Introdotta dal n. I dell'O del 15 mar. 1999, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU 1999 1523).

233 Introdotta dal n. I dell'O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5217).

234 [RU 1988 800, 1990 1357, 1993 920 art. 29 n. 5 3384 all. 4 n. 6, 1995 2050 n. III 3716 art. 314 n. 2, 1997 1121 n. III 2, 1998 1575 all. n. 3, 1999 303 n. I 19, 2001 1337 all. n. 5 3294 n. II 16, 2002 1411 4065 n. III 2, 2003 1598, 2004 3113, 2005 5493 n. II 4, 2006 3951 n. III 4705 n. II 104, 2007 1469 all. 4 n. 60. RU 2007 1847 art. 50]. Vedi ora l'O del 18 apr. 2004 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (RS 916.443.10)

Agricoltura

110

916.401


Art. 299

Esecuzione nell'esercito 1

Gli organi militari notificano senza indugio all'Ufficio federale e ai Cantoni interessati la comparsa di un'epizoozia negli animali dell'esercito.

2

Gli altri provvedimenti di polizia epizootica nell'esercito e negli stabilimenti dell'amministrazione militare sono retti dall'ordinanza del 25 ottobre 1955235 concernente le misure da prendere da parte dell'esercito contro le epidemie e le epizoozie.

Capitolo 3: Cantone

Art. 300

Veterinario cantonale 1

Il Cantone nomina un veterinario cantonale quale capo del servizio veterinario cantonale e disciplina la sua supplenza.

2

...236


Art. 301

Compiti del veterinario cantonale 1

Il veterinario cantonale dirige la lotta contro le epizoozie. Per prevenire e regolare i casi di epizoozia, adempie segnatamente i compiti seguenti: a. sorveglia l'esecuzione delle disposizioni di polizia epizootica; b. forma gli organi di polizia epizootica e dirige corsi d'istruzione per commercianti di bestiame;

c. sorveglia il movimento di animali, prodotti animali, seme e embrioni; d. sorveglia gli effettivi dal punto di vista della polizia epizootica; a tal scopo può dichiarare obbligatori provvedimenti diagnostici, profilattici e terapeutici per determinati effettivi o per regioni; e. sorveglia l'inseminazione artificiale e il trasferimento di embrioni dal punto di vista della polizia epizootica; f.

raccoglie dati e informazioni sugli effettivi utili per la lotta contro le epizoozie; g. ordina le restrizioni di polizia epizootica nel commercio delle derrate alimentari;

h. provvede all'infrastruttura tecnica per la lotta contro le epizoozie.

2

I Cantoni possono affidare al veterinario cantonale altri compiti che rientrano nel suo campo d'attività.

235 RS 510.35 236 Abrogato dal n. 5 dell'all. 2 dell'O del 24 gen. 2007 concernente la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico, con effetto dal 1° apr. 2007 (RS 916.402).

Ordinanza sulle epizoozie 111

916.401


Art. 302

Veterinario ufficiale 1

Il Cantone designa il numero necessario di veterinari ufficiali e di supplenti per garantire un'esecuzione efficace. Nomina di regola un veterinario ufficiale per distretto. Può nominare un veterinario ufficiale comune per più distretti.

1bis

Più Cantoni insieme possono affidare compiti di controllo a un veterinario ufficiale designato in comune.237 2

Il veterinario ufficiale ha i seguenti compiti: a. esegue i compiti che gli sono attribuiti dalla legge e dalle relative disposizioni d'esecuzione;

b. rilascia i certificati veterinari ufficiali; c. esegue i compiti affidatigli dal veterinario cantonale.

3

I Cantoni possono affidare al veterinario ufficiale altri compiti e provvedono al coordinamento. Si tratta segnatamente di compiti: a. nel campo della protezione degli animali; b. in esecuzione dell'articolo 40 capoverso 5 della legge del 9 ottobre 1992238 sulle derrate alimentari; c. ...239. 240

4

...241


Art. 303


242

Controlli nei macelli Il Dipartimento disciplina: a. l'analisi degli animali da macello e delle carcasse nei macelli per accertare la presenza di eventuali epizoozie; e b. le misure da prendere in seguito al risultato dell'analisi.

237 Introdotto dal n. I dell'O del 28 mar. 2001 (RU 2001 1337).

238 RS

817.0

239 Abrogata dal n. 3 dell'all. 3 all'O del 18 ago. 2004 sui medicamenti veterinari (RS 812.212.27) 240 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2001 (RU 2001 1337).

241 Abrogato dal n. 5 dell'all. 2 dell'O del 24 gen. 2007 concernente la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico, con effetto dal 1° apr. 2007 (RS 916.402).

242 Abrogato dal n. 5 dell'all. 2 dell'O del 24 gen. 2007 concernente la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico (RS 916.402). Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. 3 all'O del 18 apr. 2007 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali, in vigore dal 1° lug. 2007 (RS 916.443.10).

Agricoltura

112

916.401


Art. 304


243



Art. 305

Ispettore del bestiame 1

I Cantoni provvedono alla formazione degli ispettori del bestiame e dei loro supplenti.244 2

Il veterinario cantonale può fare opposizione contro la nomina di un ispettore del bestiame o del suo supplente. Egli chiede la loro destituzione all'autorità di nomina, se non sono o non risultano più idonei.

3

Chi esercita professionalmente il commercio del bestiame o la professione di macellaio non può essere nominato ispettore del bestiame né supplente.

4

Gli ispettori del bestiame e i loro supplenti non possono esercitare funzioni ufficiali nei loro casi personali.


Art. 306

e 307245

Art. 308

Ispettore degli apiari I Cantoni suddividono il loro territorio in circondari di ispezione degli apiari. Designano il numero necessario di ispettori degli apiari, ne stabiliscono il circondario d'attività e ne regolano le supplenze.


Art. 309

Compiti dell'ispettore degli apiari 1

L'ispettore degli apiari applica, sotto la direzione del veterinario cantonale, le prescrizioni per la lotta contro le epizoozie delle api.

2

Tiene un elenco delle sedi delle colonie di api nel suo circondario.246 3

...247


Art. 310

Formazione e attestato di capacità degli ispettori degli apiari 1

I Cantoni organizzano, in collaborazione con la Sezione apiaria, corsi d'istruzione e complementari per la formazione degli ispettori degli apiari e i loro supplenti.

2

Alla fine dei corsi d'istruzione, un attestato cantonale di capacità è rilasciato agli ispettori degli apiari e ai loro supplenti che in un esame abbiano dimostrato sufficienti conoscenze nelle materie seguenti: 243 Abrogato dal n. 5 dell'all. 2 dell'O del 24 gen. 2007 concernente la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico, con effetto dal 1° apr. 2007 (RS 916.402).

244 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 mar. 1999, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU 1999 1523).

245 Abrogati dal n. I dell'O del 15 mar. 1999 (RU 1999 1523).

246 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 mar. 1999, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU 1999 1523).

247 Abrogato dal n. I dell'O del 28 mar. 2001 (RU 2001 1337).

Ordinanza sulle epizoozie 113

916.401

a. disposizioni pertinenti della legislazione federale e cantonale sulle epizoozie; b. natura e sintomi delle epizoozie delle api e relativi provvedimenti di lotta; c. stesura di brevi rapporti.248 3

L'attestato di capacità è ritirato dall'autorità cantonale competente, se il suo titolare non frequenta un corso complementare senza validi motivi o non è più idoneo.

4

La partecipazione ai corsi d'istruzione e ai corsi complementari è obbligatoria per gli ispettori degli apiari e i supplenti.


Art. 311


249

Affossatori

Gli affossatori si occupano dei centri di raccolta per sottoprodotti di origine animale.

Provvedono affinché tali sottoprodotti siano adeguatamente raccolti, depositati, trasportati e se del caso sotterrati.

Capitolo 4: Laboratori di diagnostica

Art. 312

1 Per effettuare le analisi ordinate dagli organi di polizia epizootica, i laboratori, compresi gli istituti di patologia, necessitano del riconoscimento da parte dell'Ufficio federale.250 Sono fatte salve le disposizioni dell'ordinanza del 25 agosto 1999251 sull'impiego confinato.252 2 I laboratori sono riconosciuti se: a.253 sono accreditati per la diagnosi ufficiale delle epizoozie conformemente all'ordinanza del 17 giugno 1996254 sull'accreditamento e sulla designazione; b. sono diretti da un veterinario specializzato nel campo della diagnostica; c. partecipano agli esperimenti in comune effettuati dai laboratori di riferimento.

3

L'Ufficio federale e il veterinario cantonale possono designare i laboratori nei quali devono essere inviati i campioni per determinate analisi.

4

I laboratori riconosciuti provvedono a collegarsi alla banca dati di laboratorio gestita dall'Ufficio federale al quale inviano regolarmente le indicazioni sulla prove248 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 mar. 1999, in vigore dal 1° lug. 1999

(RU 1999 1523).

249 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 giu. 2004 (RU 2004 3065).

250 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2001 (RU 2001 1337).

251 RS

814.912

252 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 dic. 2000 (RU 2001 259).

253 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2001 (RU 2001 1337).

254 RS

946.512

Agricoltura

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916.401

nienza e i risultati di tutti i campioni analizzati per accertare la presenza di epizoozie soggette all'obbligo di notifica.255 4bis L'Ufficio federale può richiedere informazioni in merito a risultati di analisi inaspettatamente frequenti concernenti un nuovo tipo di epizoozie, non soggette all'obbligo di notifica, nonché in merito al grado di resistenza.256 5 L'Ufficio federale comunica al centro di contatto «Biotecnologia» della Confederazione (art. 15 dell'O del 25 agosto 1999 sull'impiego confinato) le analisi per le quali il laboratorio è riconosciuto e il momento del suo riconoscimento.257 6

L'Ufficio federale emana prescrizioni tecniche sui metodi di diagnostica delle epizoozie e sulle informazioni che i laboratori riconosciuti devono fornire all'Ufficio federale.258

Capitolo 5: Tasse

Art. 313

Le tasse che l'Ufficio federale riscuote al confine doganale e territoriale o all'interno
del Paese per gli esami, le analisi, le autorizzazioni e i controlli sono rette dall'ordinanza del 30 ottobre 1985259 sulle tasse dell'Ufficio federale di veterinaria.

Titolo quinto: Disposizioni finali

Art. 314

Abrogazione e modificazione del diritto vigente 1. L'ordinanza d'esecuzione del 15 dicembre 1967260 sulle epizoozie è abrogata. 255 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2001 (RU 2001 1337). Vedi anche l'art. 315d qui appresso.

256 Introdotto dal n. I dell'O del 23 giu. 2004 (RU 2004 3065).

257 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 dic. 2000 (RU 2001 259).

258 Introdotto dal n. I dell'O del 20 dic. 2000 (RU 2001 259). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2001 (RU 2001 1337).

259 RS 916.472 260 [RU 1967 2100, 1971 371, 1974 840 1130, 1976 1136, 1977 1194 art. 84 cpv. 1, 1978 325, 1980 1064, 1981 572 art. 72 n. 4, 1982 1300, 1984 1039, 1985 1346, 1988 206 800 art. 89 n. 4, 1990 375, 1991 370 all. n. 22 1333, 1993 920 art. 29 n. 4 3373].

Ordinanza sulle epizoozie 115

916.401

2. L'ordinanza del 20 aprile 1988261 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali è modificata come segue: Art. 1 n. 1 lett. gbis ...


Art. 315

Disposizioni transitorie 1

L'obbligo del contrassegno secondo l'articolo 9 è applicabile alle pecore, alle capre e ai suini solo a partire dal 1° luglio 1999.262 2 Nella lotta contro la CAE, i Cantoni dispongono di un termine fino al 1° gennaio 1998 per l'esecuzione degli articoli 61 capoversi 1 e 2 (Obbligo di notifica), 62-64 (Primi provvedimenti), 202 (Lotta) e 203 (Movimento di animali).

3

I laboratori riconosciuti ufficialmente secondo il diritto previgente per la diagnosi ufficiale delle epizoozie devono essere accreditati conformemente all'articolo 312 capoverso 2 lettera a entro il 1° gennaio 2000.

4

Gli articoli 300 capoverso 2 e 302 capoverso 4 non sono applicabili ai veterinari cantonali e ufficiali che hanno assunto la loro funzione prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza.

5

L'articolo 178 capoverso 2 si applica parimenti ai discendenti delle vacche infette da BSE prima della sua entrata in vigore.263
a264 Disposizioni transitorie della modifica del 15 marzo 1999 1 I certificati di trasloco rilasciati prima del 1° luglio 1999 mantengono la loro validità. Essi devono essere conservati per tre anni.

2

Le prescrizioni dell'Ufficio federale relative all'identificazione sono applicabili: a. agli animali neonati della specie bovina, dal 1° ottobre 1999; 261 [RU 1988 800, 1990 1357, 1993 920 art. 29 n. 5 3384 all. 4 n. 6, 1995 2050, 1997 1121, 1998 1575 all. n. 3, 1999 303 n. I 19, 2001 1337 all. n. 5 3294 n. II 16, 2002 1411 4065 n.

III 2, 2003 1598, 2004 3113, 2005 5493 n. II 4, 2006 3951 4705 n. II 104, 2007 1469 all.

4 n. 60. RU 2007 1847 art. 50].

262 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 giu. 1997 (RU 1997 1568).

263 Introdotto dal n. I dell'O del 16 set. 1996 (RU 1996 2559).

264 Introdotto dal n. I dell'O del 15 mar. 1999, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU 1999 1523).

Agricoltura

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916.401

b. agli animali neonati delle specie ovina, caprina e suina nonché alla selvaggina dell'ordine degli artiodattili detenuta in recinti, esclusi gli animali di giardini zoologici, dal 1° aprile 2000 (art. 10).

c.265 a decorrere dal 1° giugno 2001, a tutti i bovini nati prima del 1° ottobre 1999 e non muniti di un'identificazione riconosciuta del libro genealogico o di un tatuaggio ordinato dal Cantone di Neuchâtel.266 3

Se il certificato d'accompagnamento non può essere compilato completamente poiché l'attribuzione ufficiale del numero dell'azienda detentrice di animali o dei numeri di identificazione non è ancora stata effettuata (art. 12), le aziende detentrici di animali e gli animali devono essere descritti in modo che il loro riconoscimento sia comunque possibile.267
b268 Disposizioni transitorie della modifica del 18 agosto 1999 1 Il detentore di animali sottostà all'obbligo di annunciare previsto all'articolo 14 capoverso 1 lettera b a decorrere dal momento in cui annuncia per la prima volta il registro degli animali alla banca dati sul traffico di animali (art. 14 cpv. 2 lett. b).269 2 Per i vitelli neonati, l'obbligo di annunciare è applicabile a partire dal 1° ottobre 1999.

c270 Disposizioni transitorie della modifica del 20 dicembre 2000 1 I laboratori di cui all'articolo 175 capoverso 3 devono ottenere l'accreditamento di cui all'articolo 312 capoverso 2 lettera a al più tardi entro il 1° gennaio 2002. Sono controllati dall'Ufficio federale.

2

Gli stabilimenti di sterilizzazione di cui all'articolo 183 capoverso 3 lettera b devono ottenere il certificato ISO al più tardi entro il 1° gennaio 2002. Fino alla certificazione sono sottoposti a un controllo rafforzato da parte del veterinario cantonale.

3

Gli alimenti per animali di cui all'articolo 183 capoverso 1 possono essere utilizzati per il foraggiamento di animali non ruminanti fino al 28 febbraio 2001.

4

In deroga all'articolo 183 capoverso 3 lettera d, gli scarti di carne provenienti da ruminanti possono essere utilizzati per il foraggiamento degli effettivi di cui all'articolo 183 capoverso 4 fino al 28 febbraio 2001.

265 Introdotta dal n. I dell'O del 28 mar. 2001 (RU 2001 1337).

266 Nuovo testo giusta l'art. 16 dell'O del 18 ago. 1999 concernente la banca dati sul traffico di animali, in vigore dal 1° ott. 1999 [RU 1999 2622].

267 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5647).

268 Introdotto dall'art. 16 dell'O del 18 ago. 1999 concernente la banca dati sul traffico di animali, in vigore dal 1° ott. 1999 [RU 1999 2622].

269 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5647).

270 Introdotto dal n. I dell'O del 20 dic. 2000 (RU 2001 259).

Ordinanza sulle epizoozie 117

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d271 Disposizione transitoria della modifica del 28 marzo 2001 La trasmissione di dati dei laboratori riconosciuti alla banca dati di laboratorio dell'Ufficio federale (art. 312 cpv. 4) deve essere effettuata in modo completo e regolare al più tardi a decorrere dal 1° gennaio 2003. Finché non è il caso, i laboratori consegnano ogni anno all'Ufficio federale un rapporto che contiene tutti i dati delle analisi eseguite per ogni epizoozia.

e272 Disposizioni transitorie della modifica del 9 aprile 2003 1 Gli effettivi di suini che non sono già stati esaminati e risanati nel quadro di un programma di lotta del Cantone o del servizio consultivo e sanitario per l'allevamento porcino, né lo sono stati conformemente alle disposizioni seguenti, sottostanno alle seguenti disposizioni fino alla fine del 2004.

2

Gli effettivi di aziende detentrici di animali da reddito e di aziende detentrici di animali da reddito e da ingrasso a circuito chiuso devono sottostare ad un'analisi sierologica riguardo all'APP di sierotipo 2.273 Se l'analisi dà un risultato positivo, tutti gli animali devono essere macellati. Se il risultato è negativo, per lottare contro la PE il veterinario cantonale ordina che: a. per un periodo compreso tra 10 e 14 giorni siano detenuti soltanto animali di nove mesi di età o di età superiore e che tali animali vengano curati; b. gli animali di età inferiore a nove mesi siano condotti in stalle d'isolamento riconosciute dal veterinario cantonale del Cantone ove esse sono situate; c. le stalle siano pulite e disinfettate.

3

Per le aziende detentrici di animali da ingrasso il veterinario cantonale ordina una sospensione di 14 giorni dell'ingrasso nonché la pulizia e la disinfezione delle stalle.274 4 Gli effettivi di suini sono da sorvegliare: a. durante il controllo delle carni, mediante un esame per accertare la presenza di lesioni polmonari sospette; b.275 mediante il controllo regolare delle aziende detentrici di animali da parte del veterinario ufficiale; c. in casi particolari, mediante la sorveglianza effettuata con animali sentinella su ordine del veterinario cantonale (ingrassi misti).

5

Il detentore di animali che consegna gli animali come pure il trasportatore e il commerciante di bestiame attestano con la loro firma che gli animali da loro forniti 271 Introdotto dal n. I dell'O del 28 mar. 2001 (RU 2001 1337).

272 Introdotto dal n. I dell'O del 9 apr. 2003 (RU 2003 956).

273 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5647).

274 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5647).

275 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5647).

Agricoltura

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agli effettivi riconosciuti indenni da PE/APP provengono parimenti da siffatti effettivi. Anche durante il trasporto, questi animali non devono avere alcun contatto con suini che non provengono da effettivi riconosciuti indenni da PE/APP.

f276 Disposizione transitoria della modifica del 23 giugno 2004 1

I cani nati prima del 1° gennaio 2006 possono essere ancora contrassegnati e registrati conformemente alle prescrizioni cantonali fino al 31 dicembre 2006. Essi devono essere provvisti almeno di una placchetta di controllo ufficiale o essere altrimenti contrassegnati in modo inequivocabile.

2

I cani nati prima del 1° gennaio 2006 e contrassegnati con un tatuaggio chiaramente leggibile o mediante un microchip che non soddisfa i requisiti di cui all'articolo 16 capoverso 2, non devono essere nuovamente contrassegnati a condizione che entro il 31 dicembre 2006, il numero del microchip o del tatuaggio e i dati ai sensi dell'articolo 16 capoverso 3 vengano notificati da un veterinario all'ufficio designato dal Cantone di domicilio del detentore dell'animale.

3

I microchip che non soddisfano i requisiti ai sensi dell'articolo 16 capoverso 2 possono essere utilizzati ancora fino al 31 dicembre 2006.


Art. 316

Entrata in vigore

1

La presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 1995, ad eccezione dell'articolo 8.

2

L'entrata in vigore dell'articolo 8 è determinata più tardi.

276 Introdotto dal n. I dell'O del 23 giu. 2004 (RU 2004 3065).