01.10.2024 - *
01.06.2024 - 30.09.2024
22.09.2023 - 31.05.2024 / In vigore
03.08.2023 - 21.09.2023
01.01.2023 - 02.08.2023
01.11.2022 - 31.12.2022
01.06.2022 - 31.10.2022
01.01.2022 - 31.05.2022
01.05.2021 - 31.12.2021
01.01.2021 - 30.04.2021
28.07.2020 - 31.12.2020
01.07.2020 - 27.07.2020
01.01.2020 - 30.06.2020
12.02.2019 - 31.12.2019
01.06.2018 - 11.02.2019
01.03.2018 - 31.05.2018
01.05.2017 - 28.02.2018
13.06.2016 - 30.04.2017
01.01.2016 - 12.06.2016
01.12.2015 - 31.12.2015
01.04.2015 - 30.11.2015
01.01.2015 - 31.03.2015
01.08.2014 - 31.12.2014
01.07.2014 - 31.07.2014
01.01.2014 - 30.06.2014
10.12.2013 - 31.12.2013
01.07.2013 - 09.12.2013
11.06.2013 - 30.06.2013
15.01.2013 - 10.06.2013
01.01.2013 - 14.01.2013
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01.07.2011 - 31.12.2011
01.01.2011 - 30.06.2011
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01.02.2010 - 31.12.2010
01.01.2010 - 31.01.2010
01.03.2009 - 31.12.2009
01.01.2009 - 28.02.2009
01.10.2008 - 31.12.2008
01.09.2008 - 30.09.2008
01.06.2008 - 31.08.2008
01.04.2008 - 31.05.2008
01.01.2008 - 31.03.2008
01.07.2007 - 31.12.2007
01.04.2007 - 30.06.2007
01.01.2007 - 31.03.2007
15.08.2006 - 31.12.2006
01.01.2006 - 14.08.2006
01.08.2005 - 31.12.2005
01.01.2005 - 31.07.2005
01.09.2004 - 31.12.2004
01.07.2004 - 31.08.2004
01.05.2003 - 30.06.2004
01.01.2002 - 30.04.2003
15.04.2001 - 31.12.2001
01.01.2001 - 14.04.2001
Fedlex DEFRITRMEN
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1

Ordinanza

sulle epizoozie (OFE) del 27 giugno 1995 (Stato 1° gennaio 2011) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 16, 20 capoverso 3 e 53 capoverso 1 della legge del 1° luglio 19661
sulle epizoozie (legge),2 ordina: Titolo primo: Oggetto, epizoozie e scopo della lotta

Art. 1

Oggetto 1 La presente ordinanza designa le singole epizoozie altamente contagiose (art. 2) e altre epizoozie (art. 3-5).

2

Fissa i provvedimenti di lotta e disciplina l'organizzazione della lotta alle epizoozie, nonché le indennità corrisposte ai detentori di animali.


Art. 2

Epizoozie altamente contagiose Sono considerate epizoozie altamente contagiose le seguenti malattie: a. l'afta

epizootica;

b. la stomatite vescicolare; c. la malattia vescicolosa dei suini; d. la peste

bovina;

e. la peste dei piccoli ruminanti; f.

la pleuropolmonite essudativa contagiosa dei bovini; g. la dermatosi nodulare (Lumpy skin disease); h. la febbre della valle del Rift; i. …3 k. il vaiolo ovino e caprino; RU 1995 3716

1 RS

916.40

2

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 mag. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 2525).

3

Abrogata dal n. I dell'O del 14 mag. 2008, con effetto dal 1° giu. 2008 (RU 2008 2275).

916.401

Agricoltura

2

916.401

l. la

peste

equina;

m. la peste suina africana; n. la peste suina classica; o.4 la peste aviaria (influenza aviaria); p. la malattia di Newcastle.


Art. 3

Epizoozie da eradicare Sono considerate epizoozie da eradicare le seguenti malattie: a. il carbonchio ematico; b. la malattia di Aujesky (pseudorabbia); c. la rabbia;

d. la brucellosi dei bovini; e. la tubercolosi;

f.

la leucosi enzootica bovina; g. la rinotracheite infettiva dei bovini/vulvovaginite pustolosa infettiva (IBRIPV);

gbis.5 la diarrea virale bovina; h. l'encefalopatia spongiforme bovina e la scrapie; i.

le infezioni della monta dei bovini: infezioni da Campylobacher foetus e Tritrichomonas foetus; k. la brucellosi delle pecore e delle capre; l. l'agalassia contagiosa;

m. l'artrite encefalite virale caprina; n. le epizoozie degli equini: il morbo coitale maligno, l'encefalomielite, l'anemia infettiva, la morva;

o. la brucellosi suina; obis.6 la sindrome riproduttiva e respiratoria dei suini; p. la necrosi ematopoietica infettiva; q. la setticemia emorragica virale; r.7 l'anemia infettiva dei salmonidi.

4

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5217).

5

Introdotta dal n. I dell'O del 12 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4659).

6

Introdotta dal n. I dell'O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5217).

7

Introdotta dal n. I dell'O del 28 mar. 2001 (RU 2001 1337).

Ordinanza sulle epizoozie 3

916.401


Art. 4

Epizoozie da combattere Sono considerate epizoozie da combattere le seguenti malattie: a. la

leptospirosi;

b. …8 c. la

salmonellosi;

d. …9 e. l'ipodermosi; f.

l'epididimite contagiosa degli arieti; g. …10 gbis.11 febbre catarrale ovina (Blue tongue o «malattia della lingua blu»); h. la metrite contagiosa equina; i.

le polmoniti dei suini: polmonite enzootica e actinobacillosi; k. la clamidiosi degli uccelli; l.12 l'infezione dei polli e dei suini da Salmonella; m. la laringotracheite infettiva dei polli; n. la mixomatosi;

o. la peste americana delle api; p. la peste europea delle api; q. la necrosi pancreatica infettiva; r.

la peste dei granchi.


Art. 5

Epizoozie da sorvegliare Sono considerate epizoozie da sorvegliare le seguenti malattie: a. la

paratubercolosi;

b. la

campilobatteriosi;

c. l'echinococcosi; d. la listeriosi;

e. la

toxoplasmosi;

f. la

yersiniosi;

8

Abrogata dal n. I dell'O del 14 gen. 2009, con effetto dal 1° mar. 2009 (RU 2009 581).

9

Abrogata dal n. I dell'O del 14 gen. 2009, con effetto dal 1° mar. 2009 (RU 2009 581).

10 Abrogata dal n. I dell'O del 14 gen. 2009, con effetto dal 1° mar. 2009 (RU 2009 581).

11 Introdotta dal n. I dell'O del 14 mag. 2008, in vigore dal 1° giu. 2008 (RU 2008 2275).

12 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5217).

Agricoltura

4

916.401

g. …13 gbis.14 Pleuropolmonite contagiosa delle capre e delle pecore; h. il Maedi-Visna;

i.

la pseudotubercolosi degli ovicaprini; k. l'adenomatosi

polmonare;

l.

l'aborto enzootico degli ovicaprini (clamidie); m. la malattia emorragica dei cervi; n. l'arterite equina;

o.15 il carbonchio sintomatico; p. la malattia di Teschen; q. la gastroenterite trasmissibile; r. la trichinellosi;

s. la

tularemia;

t.

la malattia emorragica del coniglio; u.16 le acariosi delle api (Varroa destructor, Acarapis woodi e Tropilaelaps spp.);

ubis.17 l'infestazione da Aethina tumida, il piccolo scarabeo degli alveari; v.18 neosporosi; w. la viremia primaverile della carpa; x.19 la coxiellosi; y.20 criptosporidiosi; z.21 malattia renale proliferativa dei pesci.

13 Abrogata dal n. I dell'O del 14 gen. 2009, con effetto dal 1° mar. 2009 (RU 2009 581).

14 Introdotta dal n. I dell'O dell'8 giu. 1998 (RU 1998 1575).

15 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 gen. 2009, in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 581).

16 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 4255).

17 Introdotta dal n. I dell'O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5217).

18 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2001 (RU 2001 1337).

19 Introdotta dal n. I dell'O del 28 mar. 2001 (RU 2001 1337). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 gen. 2009, in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 581).

20 Introdotta dal n. I dell'O del 28 mar. 2001 (RU 2001 1337).

21 Introdotta dal n. I dell'O del 28 mar. 2001 (RU 2001 1337).

Ordinanza sulle epizoozie 5

916.401


Art. 6

Definizioni e abbreviature I termini qui appresso sono definiti come segue:22 a. Dipartimento: Dipartimento federale dell'economia23; b. Ufficio federale: Ufficio federale di veterinaria; c. IVI: Istituto di virologia e d'immunoprofilassi; d.24 Centro di ricerche apicole: Centro svizzero di ricerche apicole della Stazione di ricerca Agroscope di Liebefeld-Posieux ALP;

e.25 OESPA: ordinanza del 23 giugno 200426 concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale;

f.

autorità cantonale competente: un'autorità o un ufficio designati dal Cantone; g. veterinario: titolare di un diploma federale di veterinario o di un diploma di veterinario equivalente; h. veterinario ufficiale: veterinario nominato dal Cantone conformemente all'articolo 302;

i.

27

k. organi della polizia epizootica: le autorità o le persone che esercitano mansioni ufficiali per la Confederazione o un Cantone in materia di polizia epizootica;

l.

epizoozie: le malattie animali designate negli articoli da 2 a 5 dell'ordinanza; lbis.28 zoonosi: malattia trasmissibile dall'animale all'uomo; m.29 eliminare: eliminare un animale dall'effettivo uccidendolo ed eliminandolo in quanto sottoprodotto di origine animale, oppure macellandolo e riutilizzandolo; n. eradicare: debellare un'epizoozia in modo che non rimangano né animali malati né animali portatori dell'agente di epizoozia; 22 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 mar. 1999, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU 1999 1523).

23 Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997.

24 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 gen. 2009, in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 581).

25 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 giu. 2004 (RU 2004 3065).

26 RS

916.441.22

27 Abrogata dal n. 5 dell'all. 2 dell'O del 24 gen. 2007 concernente la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico, con effetto dal 1° apr. 2007 (RU 2007 561).

28 Introdotta dal n. I dell'O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5217).

29 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 giu. 2004 (RU 2004 3065).

Agricoltura

6

916.401

o.30 azienda detentrice di animali: 1. aziende agricole detentrici di animali giusta l'articolo 11 dell'ordinanza del 7 dicembre 199831 sulla terminologia agricola (OTerm), 2. mandre

transumanti,

3. aziende che commerciano bestiame, cliniche veterinarie, macelli, 4. mercati di bestiame, aste di bestiame, esposizioni di bestiame e manifestazioni analoghe,

5. animali tenuti a scopo non commerciale; p.32 effettivo (mandria): animali di un'azienda detentrice di animali che costituiscono un'unità epidemiologica; un'azienda detentrice di animali può comprendere uno o più effettivi;

q. animale sospetto di contaminazione: animale che è stato in contatto diretto o indiretto con animali infetti, ma che non manifesta alcun sintomo dell'epizoozia; r.

animale sospetto: animale che manifesta sintomi analoghi a quelli di un'epizoozia e per il quale non è stata né confermata né smentita la presenza di un'epizoozia in base a metodi diagnostici riconosciuti; s. animale infetto: animale che manifesta i caratteristici sintomi di una epizoozia o per il quale la presenza di un'epizoozia o l'avvenuto contagio sono stati confermati in base a metodi diagnostici riconosciuti;

t.33 animali ad unghia fessa: animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina e suina compresi i bufali e i camelidi del nuovo mondo (lama, alpaca) nonché selvaggina dell'ordine degli artiodattili tenuta in parchi, ad eccezione degli animali da zoo;

u. bestiame: animali domestici delle specie equina, bovina, ovina, caprina e suina;

v.34 animali esotici ai sensi dell'articolo 34 capoverso 2 numero 1 della legge: animali non presenti in natura in Svizzera, ad eccezione degli animali di cui alla lettera t; w.35 volatili: uccelli dell'ordine dei gallinacei (Galliformes), dei palmipedi (An- seriformes) e degli struzioniformi (Struthioniformes); 30 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5647).

31 RS

910.91

32 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5647).

33 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2001 (RU 2001 1337).

34 Introdotta dal n. I dell'O del 28 mar. 2001 (RU 2001 1337).

35 Introdotta dal n. I dell'O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5217).

Ordinanza sulle epizoozie 7

916.401

x.36 volatili da cortile: volatili tenuti in cattività; y.37 equidi: animali addomesticati della specie equina (cavalli, asini, muli, bardotti).

Titolo secondo: Movimento di animali, di materie animali, di seme e di embrioni Capitolo 1: Animali38 Sezione 1:39 Registrazione, identificazione e traffico di animali ad unghia fessa40

Art. 7

41 Registrazione 1 I Cantoni registrano tutte le aziende detentrici di animali che tengono animali ad unghia fessa. A tal fine designano un'unica autorità che rileva i dati seguenti: a. per le aziende detentrici di animali giusta l'articolo 6 lettera o numero 1: nome, indirizzo e numero di identificazione cantonale del detentore di animali giusta l'articolo 11 capoverso 4 dell'OTerm 42; b. per le aziende detentrici di animali giusta l'articolo 6 lettera o numeri 2-5: nome, indirizzo e numero di identificazione cantonale del detentore di animali; c. il tipo di azienda detentrice di animali conformemente all'articolo 6 lettera o; d.43 l'ubicazione e le coordinate geografiche dell'azienda detentrice di animali; e. le specie d'animali ad unghia fessa tenute; f.44 per i suini: il tipo di detenzione (senza uscita, uscita su una superficie dura, uscita su una superficie senza rivestimento, al pascolo); 36 Introdotta dal n. I dell'O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5217).

37 Introdotta dal n. I dell'O del 19 ago. 2009 (RU 2009 4255). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 mag. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 2525).

38 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2004 3065).

39 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 mar. 1999, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU 1999 1523).

40 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2004 3065).

41 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5647).

42 RS

910.91

43 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 4255).

44 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 4255).

Agricoltura

8

916.401

g.45 il numero del Comune giusta l'articolo 19 capoverso 1 lettera a dell'ordinanza del 21 maggio 200846 sui nomi geografici.

2

L'autorità cantonale attribuisce un numero di identificazione ad ogni azienda detentrice di animali giusta l'articolo 6 lettera o. Se necessario ai fini del controllo del traffico di animali, essa può attribuire più di un numero di identificazione ad un'azienda detentrice di animali con più effettivi.

3

I dati rilevati e le relative mutazioni sono trasmessi elettronicamente all'Ufficio federale dell'agricoltura.

4

L'Ufficio federale dell'agricoltura, d'intesa con l'Ufficio federale, emana prescrizioni tecniche inerenti ai capoversi 1-3.


Art. 8


47

Registro degli animali ad unghia fessa Il detentore di animali deve tenere per ogni azienda detentrice di animali un registro degli animali presenti. Vi sono menzionati gli aumenti e le diminuzioni degli effettivi e, per quanto concerne gli animali delle specie bovina e caprina, anche i contrassegni, nonché i dati relativi alle inseminazioni (naturali o artificiali) e alle monte per ognuno dei due sessi. Il registro deve essere costantemente aggiornato. Dietro richiesta, il detentore di animali trasmette il registro al gestore della banca dati sul traffico di animali.


Art. 9


48



Art. 10

Identificazione e riconoscimento degli animali ad unghia fessa 1

L'identificazione degli animali ad unghia fessa deve essere uniforme, chiara e permanente e permettere di riconoscere singolarmente l'animale. L'Ufficio federale emana disposizioni di carattere tecnico sul modo d'identificazione e sulla sua esecuzione.

2

L'identificazione degli animali della specie suina e della selvaggina deve consentire unicamente di riconoscere l'azienda detentrice di animali nella quale l'animale è nato.49 3

L'identificazione deve essere effettuata al più tardi: a. nel caso degli animali della specie bovina: 20 giorni dopo la nascita; b. nel caso della selvaggina: prima che gli animali siano portati via dal parco in cui sono nati;

45 Introdotta dal n. I dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 4255).

46 RS

510.625

47 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 4255).

48 Abrogato dal n. I dell'O del 23 giu. 2004, con effetto dal 1° gen. 2006 (RU 2004 3065).

49 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5647).

Ordinanza sulle epizoozie 9

916.401

c. nel caso degli altri animali ad unghia fessa: 30 giorni dopo la nascita; d.50 nel caso degli altri animali ad unghia fessa di piccola taglia (minipigs, capre nane ecc.): secondo le istruzioni dell'Ufficio federale.

4

I contrassegni possono essere rimossi soltanto con l'autorizzazione dell'autorità cantonale competente.

5

Gli animali ad unghia fessa non contrassegnati non possono essere trasferiti da un'azienda detentrice di animali all'altra.51 6 I contrassegni di animali ad unghia fessa morti o uccisi possono essere rimossi soltanto nell'impianto di eliminazione.52

Art. 11


53



Art. 12

Rilascio del certificato d'accompagnamento 1

Se un animale ad unghia fessa è trasferito in un'altra azienda detentrice di animali, il detentore deve rilasciare un certificato d'accompagnamento e conservarne una copia.54 2 Il certificato d'accompagnamento deve contenere le seguenti indicazioni: a.55 l'indirizzo dell'azienda detentrice di animali da cui l'animale proviene e il numero attribuito a quest'ultima dal gestore della banca dati sul traffico di animali (ordinanza BDTA del 23 nov. 200556); b. la specie animale; c.57 per gli animali della specie bovina e della specie caprina il numero di identificazione;

d.58 per gli animali della specie bovina, l'età (mese, anno) e il sesso; e.59 per gli animali della specie ovina e suina, nonché per la selvaggina tenuta in parchi, il numero di animali provenienti dalla stessa azienda detentrice di animali; f.

la data in cui l'animale è portato via dall'azienda detentrice di animali; 50 Introdotta dal n. I dell'O del 28 mar. 2001 (RU 2001 1337).

51 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5647).

52 Introdotto dal n. I dell'O del 23 giu. 2004 (RU 2004 3065).

53 Abrogato dal n. I dell'O del 23 giu. 2004, con effetto dal 1° gen. 2006 (RU 2004 3065).

54 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5647).

55 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5647).

56 RS

916.404

57 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2001 (RU 2001 1337).

58 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2001 (RU 2001 1337).

59 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2001 (RU 2001 1337).

Agricoltura

10

916.401

g.60 l'indirizzo dell'azienda detentrice di animali nella quale l'animale è trasferito;

h. una conferma firmata dal detentore di animali secondo cui la sua azienda detentrice di animali non è soggetta a provvedimenti di sequestro di polizia epizootica.

3

Se la conferma di cui al capoverso 2 lettera h non può essere data, il certificato d'accompagnamento può essere rilasciato soltanto con l'attestazione di un organo della polizia epizootica.

4

Il certificato d'accompagnamento accompagna l'animale durante il trasporto e va consegnato al nuovo detentore.61 5 In caso di accresciuto pericolo di epizoozia, il veterinario cantonale può prescrivere che:

a. gli animali siano esaminati da un organo della polizia epizootica prima del trasferimento; e

b. i certificati d'accompagnamento degli animali siano rilasciati da un organo della polizia epizootica.

6

Il certificato d'accompagnamento è valido solo il giorno del trasferimento. Fanno eccezione i certificati d'accompagnamento per mercati, esposizioni e manifestazioni analoghe della durata di più giorni nonché i certificati d'accompagnamento per l'estivazione, a condizione che al rientro nell'azienda detentrice da cui l'animale è partito i dati che lo riguardano siano ancora corretti. Per i suini che vengono trasportati di notte per macellazione il certificato d'accompagnamento è valido fino all'arrivo al macello.62

Art. 13

Consultazione e conservazione 1

Gli organi d'esecuzione della legislazione in materia di epizoozie, di agricoltura, di protezione degli animali e di derrate alimentari devono poter sempre consultare, su domanda, i registri degli animali ad unghia fessa, i controlli degli effettivi e i certificati d'accompagnamento.

2

I destinatari dei certificati d'accompagnamento possono utilizzare liberamente le indicazioni ivi contenute.

3

I registri degli animali ad unghia fessa, i controlli degli effettivi nonché i certificati d'accompagnamento e le loro copie devono essere conservati per tre anni.

60 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5647).

61 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5647).

62 Introdotto dal n. I dell'O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5217).

Ordinanza sulle epizoozie 11

916.401


Art. 14


63

Annunci relativi al traffico di animali 1

Il detentore di animali annuncia al servizio cantonale competente, entro tre giorni lavorativi, una nuova azienda detentrice di animali ad unghia fessa, il cambio di detentore e la chiusura dell'azienda.64 2 Egli annuncia alla banca dati sul traffico di animali: a.65 entro tre giorni lavorativi, gli aumenti, le diminuzioni e la morte degli animali della specie bovina nonché lo smarrimento di marchi auricolari;

b. su domanda, il registro degli animali ad unghia fessa; c.66 entro 30 giorni, la nascita di animali della specie bovina.

3

È tenuto a informare la banca dati sul traffico di animali circa gli spostamenti degli animali ad unghia fessa.

4

L'Ufficio federale emana, d'intesa con l'Ufficio federale dell'agricoltura, prescrizioni tecniche sugli annunci.


Art. 15


67

Provvedimenti in caso di inosservanza delle prescrizioni relative alla registrazione, all'identificazione e al traffico di animali a unghia fessa 1

Nei confronti delle aziende detentrici di animali nelle quali si trovano uno o più animali ad unghia fessa non contrassegnati, non annunciati o non iscritti nel registro oppure nelle quali oltre il 20 per cento degli animali è contrassegnato in modo insufficiente, è ordinato il sequestro semplice di 1° grado.68 2 Gli animali a unghia fessa contrassegnati in modo insufficiente o sprovvisti di certificato di accompagnamento devono essere isolati conformemente all'articolo 67 fino al momento della loro identificazione.

3

Gli animali a unghia fessa di cui ai capoversi 1 e 2 possono essere abbattuti se si trovano in macelli che non dispongono di sufficienti possibilità di isolamento. La loro carne dev'essere sequestrata dal veterinario ufficiale69 fintanto che essi non siano stati identificati.

63 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5647).

64 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 4255).

65 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 4255).

66 Introdotta dal n. I dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 4255).

67 Nuovo testo giusta l'art. 16 dell'O del 18 ago. 1999 concernente la banca dati sul traffico di animali, in vigore dal 1° ott. 1999 (RU 1999 2622).

68 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5647).

69 Nuova espr. giusta il n. 5 dell'all. 2 dell'O del 24 gen. 2007 concernente la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 561).

Agricoltura

12

916.401

Sezione 1a:70 Identificazione e registrazione di equidi
a Identificazione degli equidi 1

Il proprietario di un equide deve richiederne l'identificazione mediante microchip al più tardi entro il 30 novembre del rispettivo anno di nascita, tranne nel caso in cui l'equide sia macellato prima del 31 dicembre del rispettivo anno di nascita. Gli equidi nati in novembre e dicembre devono essere identificati entro il 30 novembre dell'anno successivo.

2

L'identificazione può essere effettuata da veterinari e da persone con un diploma professionale federale o riconosciuto a livello federale che abilita a effettuare iniezioni su animali. L'identificazione ha luogo conformemente al diploma in modo autonomo o sotto sorveglianza. Queste persone autorizzate devono impiantare il microchip fra la nuca e il garrese a metà del collo sulla parte sinistra nella zona del girocollo e verificare infine la funzione del microchip mediante un dispositivo di lettura.

3

Il microchip deve corrispondere alle norme ISO 11784 e 1178571 e indicare il codice del Paese Svizzera e del fabbricante. Sono inoltre fatte salve le disposizioni dell'ordinanza del 14 giugno 200272 sugli impianti di telecomunicazione concernenti l'offerta e la messa in commercio di impianti di telecomunicazione.

4

Questi microchip possono essere forniti e trasmessi solo alle persone autorizzate di cui al capoverso 2.

b Riconoscimento degli equidi 1

Il proprietario di un equide deve richiederne il riconoscimento al più tardi entro il 30 novembre del rispettivo anno di nascita da parte di un incaricato al riconoscimento o di un veterinario autorizzato dalla Federazione svizzera sport equestri, tranne nel caso in cui l'equide sia macellato prima del 31 dicembre del rispettivo anno di nascita. Gli equidi nati in novembre e dicembre devono essere riconosciuti entro il 30 novembre dell'anno successivo.

2

Ai fini del riconoscimento deve essere registrata una segnalazione verbale e una grafica.

3

Per gli equidi importati, la relativa segnalazione grafica o verbale che risulti incompleta nel passaporto per equide deve essere completata, entro 30 giorni dall'importazione, da un incaricato al riconoscimento o da un veterinario di cui al capoverso 1 e notificata al gestore della banca dati sul traffico di animali (art. 11 O BDTA del 23 nov. 200573).

70 Introdotta dal n. I dell'O del 12 mag. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 2525).

71 Abbreviazione per «International Organisation for Standardisation», in italiano: «Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione», lista delle norme ISO 72 RS

784.101.2

73 RS

916.404

Ordinanza sulle epizoozie 13

916.401

c Passaporto per equide 1

Il proprietario di un equide deve richiedere il rilascio di un passaporto per equide al più tardi entro il 31 dicembre del rispettivo anno di nascita. Per gli equidi nati in novembre e dicembre, il passaporto per equide dev'essere rilasciato entro il 31 dicembre dell'anno successivo.

2

L'equide dev'essere riconosciuto prima del rilascio del passaporto secondo l'articolo 15b e identificato mediante microchip secondo l'articolo 15a.

3

Il passaporto per equide è rilasciato da servizi riconosciuti dall'Ufficio federale dell'agricoltura.

4

Sino al rilascio del passaporto, l'attestato di registrazione di cui all'articolo 12b capoverso 2 dell'ordinanza BDTA del 23 novembre 200574 vale quale documento di identificazione.

5

Al proprietario spetta la conservazione del passaporto per equide. Quest'ultimo dev'essere conservato presso l'animale.

6

In caso di cambiamento dell'azienda detentrice dell'animale e di macellazione, il passaporto per equide o l'attestato di registrazione di cui all'articolo 12b capoverso 2 dell'ordinanza BDTA del 23 novembre 2005 deve essere trasmesso con l'equide.

7

In caso di macellazione, morte ed eutanasia, l'azienda di macellazione o il proprietario deve inviare il passaporto per equide al servizio che lo ha rilasciato per l'annullamento.

8

All'atto dell'importazione di un animale dev'essere disponibile un passaporto per equide. Quest'ultimo dev'essere verificato entro 30 giorni da un servizio che rilascia i passaporti per equidi quanto alla sua completezza e alla sua corretta registrazione nella banca dati sul traffico di animali.

d Contenuto del passaporto per equide 1

Il passaporto per equide deve contenere le seguenti indicazioni: a. il nome e l'indirizzo del proprietario al momento del rilascio del passaporto, nonché una sezione sulla registrazione di successivi proprietari; b. il numero d'identificazione conformemente alle direttive dell'Universal Equine Life Number (UELN)75, codice a barre incluso; c. il riconoscimento con la segnalazione grafica e verbale; d. i seguenti dati relativi all'animale: 1. nome

dell'animale,

2. numero d'identificazione (UELN) della madre e del padre, se disponibile,

3. data e luogo di nascita dell'animale, 74 RS

916.404

75 Direttive

dell'Universal

Equine Life Number: www.ueln.net

Agricoltura

14

916.401

4. sesso

dell'animale,

5. nomi sportivi o d'uso dell'animale, se disponibili, 6. specie (cavallo, asino, mulo, bardotto); e. il numero di microchip; f. lo scopo d'utilizzazione ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del 18 agosto 200476 sui medicamenti veterinari; g. una sezione per l'adempimento dell'obbligo di comunicazione in caso di cambiamento del detentore di cui all'articolo 23 dell'ordinanza del 18 agosto 2004 sui medicamenti veterinari e della dichiarazione sanitaria di cui all'articolo 24 dell'ordinanza del 23 novembre 200577 concernente la macellazione e il controllo delle carni; h. il sistema di lettura, se esso non corrisponde alla norma ISO 11784; i.

la data e il luogo di rilascio del passaporto, il nome, l'indirizzo e la firma di chi lo ha rilasciato.

2

Il passaporto per equide deve inoltre contenere i seguenti allegati: a. la prova del controllo d'identità dell'equide, per il quale è stato rilasciato il passaporto;

b. la prova della vaccinazione per «Solo influenza equina» o «Influenza equina con uso di vaccini combinati»; c. la prova della vaccinazione di malattie diverse dall'influenza equina; d. la prova di controlli sanitari dell'equide mediante esami di laboratorio.

e Obblighi di notifica

1

Il proprietario deve notificare al gestore della banca dati sul traffico di animali (art. 11 O BDTA del 23 nov. 200578) i seguenti eventi entro i seguenti termini: a. la nascita di un equide: entro 30 giorni; b. la morte o l'eutanasia di un equide: entro 30 giorni; c. l'importazione di un equide: entro 30 giorni; d. l'esportazione di un equide: entro 30 giorni; e. il cambiamento dello scopo d'utilizzazione da animale da reddito ad animale domestico: entro tre giorni; f.

il cambiamento del proprietario di un equide: entro 30 giorni; g. lo spostamento di un animale in un'altra azienda detentrice di animali: entro 30 giorni;

76 RS

812.212.27

77 RS

817.190

78 RS

916.404

Ordinanza sulle epizoozie 15

916.401

h. la castrazione di uno stallone: entro 30 giorni.

2

Non dev'essere effettuata alcuna notifica se: a. l'animale importato rimane in Svizzera meno di 30 giorni; b. l'animale esportato rimane all'estero meno di 30 giorni; c. l'animale spostato in un'altra azienda detentrice vi rimane meno di 30 giorni.

3

L'azienda di macellazione deve notificare al gestore della banca dati sul traffico di animali (art. 11 O BDTA del 23 nov. 2005) la macellazione di un equide entro tre giorni.

4

La persona di cui all'articolo 15a capoverso 2, che identifica un equide, deve notificare entro 30 giorni al gestore della banca dati sul traffico di animali i dati rilevati all'atto dell'identificazione di cui all'allegato numero 3 lettera k dell'ordinanza BDTA del 23 novembre 2005.

5

L'incaricato del riconoscimento o il veterinario che effettua il riconoscimento di un equide o completa la segnalazione grafica o verbale nel passaporto di un equide importato deve notificare entro 30 giorni i dati rilevati all'atto del riconoscimento di cui all'allegato numero 3 lettera l dell'ordinanza BDTA del 23 novembre 2005.

Sezione 2:79 Identificazione e registrazione di altri animali

Art. 16


80

Identificazione dei cani 1

I cani devono essere identificati mediante microchip al più tardi tre mesi dopo la loro nascita e in ogni caso prima che il detentore presso il quale sono nati li ceda a terzi.81 2 Il microchip deve corrispondere alle norme ISO 11784 e 1178582 e contenere un codice del Paese di provenienza e del fabbricante. Sono fatte inoltre salve le disposizioni dell'ordinanza del 14 giugno 200283 sugli impianti di telecomunicazione concernenti l'offerta e la messa in commercio di impianti di telecomunicazione.84 2bis I microchip possono essere consegnati e trasmessi solo ai veterinari che esercitano la loro professione in Svizzera.85

79 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2004 3065).

80 Vedi anche l'art 315f qui appresso.

81 Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 12 apr. 2006, in vigore dal 15 ago. 2006 (RU 2006 1427).

82 Abbreviazione per «International Organisation for Standardisation», in italiano: «Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione», lista delle norme ISO.

83 RS

784.101.2

84 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 mag. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 2525).

85 Introdotto dal n. II dell'O del 12 apr. 2006 (RU 2006 1427). Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'all. 6 dell'O del 23 apr. 2008 sulla protezione degli animali, in vigore dal 1° set. 2008 (RU 2008 2985).

Agricoltura

16

916.401

2ter

Per ogni fornitura, i fornitori di microchip devono comunicare al gestore della banca dati il nome del veterinario rifornito e i numeri dei microchip. Il veterinario deve notificare al gestore della banca dati la trasmissione dei microchip e il nome del destinatario.86 3 Con l'identificazione vengono rilevati i seguenti dati concernenti il cane: a. nome; b. sesso; c. data di

nascita;

d.87 razza o tipo di razza; dbis.88 discendenza del cane (numero del microchip o del tatuaggio dei genitori); e. colore del manto; f. nome e indirizzo del detentore dell'animale al momento della sua nascita, e del detentore dell'animale al momento dell'identificazione; g. nome del veterinario che effettua l'identificazione; h. data dell'identificazione.

3bis

Il detentore di animali deve inoltre notificare al gestore della banca dati: a. per i cani di cui all'articolo 74 capoverso 1 dell'ordinanza del 23 aprile 200889 sulla protezione degli animali: l'inizio dell'addestramento come cani per i servizi di difesa; b. per i cani da protezione del bestiame: il previsto impiego come cani da protezione del bestiame.90

4

L'identificazione può essere effettuata esclusivamente da veterinari che esercitano la loro professione in Svizzera. Questi ultimi devono disporre di un dispositivo di lettura.91 5 Entro dieci giorni, i veterinari devono notificare i dati rilevati con l'identificazione all'ufficio designato dal Cantone di domicilio del detentore dell'animale.

86 Introdotto dal n. II dell'O del 12 apr. 2006 (RU 2006 1427). Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'all. 6 dell'O del 23 apr. 2008 sulla protezione degli animali, in vigore dal 1° set. 2008 (RU 2008 2985).

87 Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 12 apr. 2006, in vigore dal 15 ago. 2006 (RU 2006 1427).

88 Introdotta dal n. II dell'O del 12 apr. 2006, in vigore dal 15 ago. 2006 (RU 2006 1427).

89 RS 455.1

90 Introdotto dal n. II 2 dell'all. 6 dell'O del 23 apr. 2008 sulla protezione degli animali, in vigore dal 1° set. 2008 (RU 2008 2985).

91 Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'all. 6 dell'O del 23 apr. 2008 sulla protezione degli animali, in vigore dal 1° set. 2008 (RU 2008 2985).

Ordinanza sulle epizoozie 17

916.401


Art. 17

Registrazione dei cani 1

I Cantoni stessi possono registrare in una banca dati i dati raccolti con l'identificazione oppure affidare tale incarico ad un ente. Essi possono rilevare o far rilevare da terzi anche altri dati.92 1bis Chi acquista un cane o lo ha in custodia per oltre tre mesi è tenuto a notificare al gestore della banca dati, entro dieci giorni, il cambiamento di detentore e di indirizzo.93 1ter Il detentore deve notificare anche il decesso del cane.94 2

Il numero del microchip deve essere registrato in forma numerica.

3

Cantoni e Comuni consentono in ogni momento al veterinario cantonale la consultazione del registro dei cani tenuto in relazione alla tassa sui cani.

4

I gestori delle banche dati sono tenuti a consentire la consultazione dei dati all'Ufficio federale e a tutti i veterinari cantonali. I dati dei cani che hanno lasciato il Cantone non possono essere cancellati.95

Art. 18

Tessera canina

1

L'ufficio designato dal Cantone consegna al detentore dell'animale una tessera canina in cui sono notati il numero del microchip o del tatuaggio, la banca dati nella quale il cane è registrato, come pure i dati di cui all'articolo 16 capoversi 3 lettere ae, nonché 3bis.96 2 Chi detiene un cane è obbligato a presentare la tessera canina e segnatamente a fornire informazioni concernenti la provenienza del cane agli organi della polizia epizootica e ad ulteriori autorità stabilite dal Cantone.

a97 Registrazione di aziende detentrici di equidi, volatili da cortile, pesci o api 1

I Cantoni registrano tutte le aziende in cui sono tenuti equidi, volatili da cortile o pesci, ad eccezione dei pesci ornamentali. Essi designano a tale scopo un servizio che registra i seguenti dati: a. il nome e l'indirizzo del detentore di animali; b. l'ubicazione e le coordinate geografiche delle aziende detentrici di animali; 92 Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 12 apr. 2006, in vigore dal 15 ago. 2006 (RU 2006 1427).

93 Introdotto dal n. II dell'O del 12 apr. 2006, in vigore dal 15 ago. 2006 (RU 2006 1427).

94 Introdotto dal n. II dell'O del 12 apr. 2006, in vigore dal 15 ago. 2006 (RU 2006 1427).

95 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 4255).

96 Nuovo testo giusta il n. II 2 dell'all. 6 dell'O del 23 apr. 2008 sulla protezione degli animali, in vigore dal 1° set. 2008 (RU 2008 2985).

97 Introdotto dal n. I dell'O del 15 nov. 2006 (RU 2006 5217). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 4255).

Agricoltura

18

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c. per i volatili da cortile: le specie di volatili e il tipo di detenzione (senza uscita, uscita in area con clima esterno, uscita all'aperto);

d. per i volatili da allevamento: il tipo di utilizzo (linea parentale delle razze ovaiole, linea parentale delle razze da ingrasso); e. per i pesci: le specie di pesci detenute; f. se del caso, il numero assegnato all'azienda dal gestore della banca dati sul traffico di animali.

2

I Cantoni registrano tutti gli apiari occupati e vuoti. Al tale scopo designano un servizio che registri il nome e l'indirizzo dell'apicoltore nonché il numero, l'ubicazione e le coordinate geografiche di tutti gli apiari.

3

Il detentore di animali annuncia al servizio cantonale competente, entro dieci giorni lavorativi, una nuova azienda detentrice di animali, il cambio di detentore e la chiusura dell'azienda.

4

Il servizio cantonale assegna un numero d'identificazione a ogni detentore, a ogni azienda detentrice di equidi, volatili da cortile o pesci nonché a ogni apicoltore e a ogni apiario.

5

Il servizio cantonale trasmette, in formato elettronico, i dati e le relative modifiche all'Ufficio federale dell'agricoltura.

6

L'Ufficio federale dell'agricoltura emana, d'intesa con l'Ufficio federale, prescrizioni tecniche concernenti i capoversi 1, 2 e 4.


Art. 19

Identificazione dei pappagalli Chi commercia pappagalli (Psittaciformes) deve contrassegnarli individualmente in modo permanente. Il contrassegno deve essere iscritto nel controllo degli effettivi.

a98 Identificazione di apiari e comunicazione del trasferimento 1

Gli apiari devono essere ben contrassegnati all'esterno con il numero d'identificazione cantonale.

2

Prima che le api vengano trasferite in un altro circondario di ispezione, l'apicoltore è tenuto a comunicare il trasferimento sia all'ispettore degli apiari della vecchia ubicazione sia a quello della nuova ubicazione. L'ispettore degli apiari della vecchia ubicazione effettua, se necessario, un controllo sanitario. Il trasferimento dei nuclei di fecondazione nelle stazioni di fecondazione non deve essere comunicato.

98 Introdotto dal n. I dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 4255).

Ordinanza sulle epizoozie 19

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Sezione 3:99 Controllo degli effettivi di volatili, pappagalli e colonie di api

Art. 20

1 Deve tenere un controllo degli effettivi: a. chi commercia volatili e pappagalli (Psittaciformes); b. chi detiene, vende, compera o trasferisce colonie di api.

2

Gli aumenti e le diminuzioni degli effettivi devono essere iscritti nel controllo degli effettivi. Nel caso delle api occorre iscrivere inoltre le sedi delle colonie e le date dei trasferimenti.100 3 Gli organi incaricati dell'esecuzione delle normative sulle epizoozie, sull'agricoltura, sulla protezione degli animali e sulle derrate alimentari devono poter consultare il controllo degli effettivi in ogni momento previa richiesta.101 4

I controlli degli effettivi devono essere conservati per tre anni.102

Art. 21

a 23103 Sezione 4: Trasporto di animali

Art. 24


104



Art. 25

Requisiti concernenti i mezzi di trasporto per animali 1

I veicoli stradali possono essere usati regolarmente per il trasporto di animali a unghia fessa, segnatamente da negozianti di bestiame, macellai e trasportatori professionali, soltanto se sono stati controllati ed approvati. Segnatamente, devono essere provvisti di un ponte di carico a tenuta stagna verso il basso e ai lati, in modo da impedire che gli escrementi e lo strame fuoriescano durante il trasporto.

2

Di regola, i trasporti di animali per ferrovia sono effettuati in vagoni chiusi.

3

Gli impianti e gli utensili destinati al trasporto di animali, come rampe, aree di carico e scarico, vagoni ferroviari, battelli e veicoli sono sempre mantenuti puliti e sono sottoposti, dopo ogni utilizzazione, ad una pulizia accurata. I veicoli usati per il trasporto di animali al macello sono puliti prima di lasciare lo stabilimento. I carri 99 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2004 3065).

100 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 gen. 2009, in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 581).

101 Introdotto dal n. I dell'O del 14 gen. 2009, in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 581).

102 Introdotto dal n. I dell'O del 14 gen. 2009, in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 581).

103 Abrogato dal n. I dell'O del 15 mar. 1999 (RU 1999 1523).

104 Abrogato dal n. I dell'O del 15 nov. 2006, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5217).

Agricoltura

20

916.401

ferroviari, i battelli e i veicoli stradali sono disinfettati periodicamente, ma sempre dopo il trasporto di animali ammalati o sospetti, nonché su ordine dell'autorità.

L'Ufficio federale emana prescrizioni tecniche sugli impianti di pulizia e di disinfezione.105 4 Per il resto si applicano le disposizioni dell'ordinanza del 5 novembre 1986106 sul trasporto pubblico, dell'ordinanza del 13 novembre 1962107 sulle norme della circolazione stradale, dell'ordinanza del 19 giugno 1995108 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali e dell'ordinanza del 27 maggio 1981109 sulla protezione degli animali.


Art. 26

Sorveglianza del trasporto di animali 1

I Cantoni prendono i provvedimenti necessari per sorvegliare, sul loro territorio, il trasporto di animali per ferrovia, battello e veicolo stradale.

2

Nelle stazioni di confine e negli aeroporti, la sorveglianza è esercitata dai veterinari di confine.

3

L'Ufficio federale emana prescrizioni tecniche sulle annotazioni relative al trasporto di animali.110

Sezione 5: Mercati, esposizioni e manifestazioni analoghe

Art. 27

In generale

1

I mercati di bestiame devono essere annunciati anticipatamente al veterinario cantonale. Se durano più di un giorno o hanno un'importanza sovraregionale necessitano di un'autorizzazione.111 2

Il veterinario cantonale dà le necessarie disposizioni per la sorveglianza dei mercati di bestiame per quanto concerne la polizia delle epizoozie.112 3 Le prescrizioni concernenti i mercati di bestiame si applicano per analogia alle esposizioni di bestiame, alle vendite all'asta di bestiame e a manifestazioni analoghe.113 105 Per. introdotto dal n. I dell'O del 15 mar. 1999, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU 1999 1523).

106 RS 742.401 107 RS 741.11

108 RS 741.41 109 [RU 1981 572, 1986 1408, 1991 2349, 1997 1121, 1998 2303, 2001 1337 all. n. 1 2063, 2006 1427 5217 all. n. 2, 2007 1847 all. 3 n. 1. RU 2008 2985 all. 6 n. I]. Vedi ora l'O del 23 apr. 2008 (RS 455.1).

110 Introdotto dal n. I dell'O del 15 mar. 1999, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU 1999 1523).

111 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2001 (RU 2001 1337).

112 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2001 (RU 2001 1337).

113 Introdotto dal n. I dell'O del 15 mar. 1999, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU 1999 1523).

Ordinanza sulle epizoozie 21

916.401


Art. 28

Sorveglianza

1

Se è richiesta un'autorizzazione, il veterinario ufficiale sorveglia il trasferimento degli animali e il mercato di bestiame. Egli sorveglia con prove a caso gli altri mercati di bestiame.114 2 L'autorità competente nel luogo ove si svolge il mercato di bestiame o l'organizzatore del mercato prende i provvedimenti necessari all'esecuzione.115 3

Essa provvede in particolare affinché sia disponibile un apposito reparto per ogni specie animale.


Art. 29


116

Controllo del traffico di animali 1

I certificati di accompagnamento degli animali presentati devono essere controllati all'entrata del mercato di bestiame da una persona designata dall'organizzatore.

2

L'Ufficio federale emana prescrizioni tecniche sul controllo del traffico di animali.


Art. 30

Mercati di bestiame di importanza regionale e locale nonché esposizioni con altri animali117 1

Il veterinario cantonale può dispensare dal rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli 27-29 i mercati di bestiame di importanza locale o regionale, nella misura in cui la situazione di polizia epizootica lo consenta. Qualora si tratti di una mostra locale di bestiame senza commercio, non occorre produrre documenti di accompagnamento.118 2 Per i mercati e le esposizioni di altri animali quali cani, gatti, conigli e pollame, il veterinario cantonale prende di caso in caso i provvedimenti necessari per prevenire le epizoozie. Qualora sussista un grave pericolo di epizoozia, proibisce che avvengano manifestazioni di questo tipo.


Art. 31

Procedimento in caso di epizoozia 1

Se durante il trasferimento degli animali o sul mercato è constatata un'epizoozia, i competenti organi della polizia epizootica prendono i provvedimenti necessari al caso per prevenire un'ulteriore propagazione.

2

Se necessario, gli animali sospetti o sospetti di contaminazione sono posti in isolamento a spese del detentore.

114 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2001 (RU 2001 1337).

115 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2001 (RU 2001 1337).

116 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2001 (RU 2001 1337).

117 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2001 (RU 2001 1337).

118 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2001 (RU 2001 1337).

Agricoltura

22

916.401

Sezione 6: Estivazione e svernamento, mandre transumanti

Art. 32

Estivazione e svernamento 1

I Cantoni emanano prescrizioni di polizia epizootica concernenti l'estivazione e lo svernamento.

2

Per gli animali ad unghia fessa che per l'estivazione, lo svernamento o il pascolo sono trasferiti in altri effettivi della stessa azienda detentrice di animali aventi lo stesso numero e ubicati sul territorio del medesimo Comune, non è necessario un certificato d'accompagnamento.119

Art. 33

Mandre transumanti

1

La transumanza di mandre è vietata. Fanno eccezione i greggi transumanti di pecore senza animali gravidi, che transumano dal 15 novembre al 15 marzo. Lo spostamento per l'estivazione e lo svernamento non è considerato come transumanza.

2

Se i greggi di pecore transumano sul territorio di più Comuni è necessaria un'autorizzazione del veterinario cantonale. L'autorizzazione è rilasciata se il proprietario del gregge ha definito in modo preciso l'itinerario di transumanza e conferma che nel gregge non vi sia alcun animale gravido.

3

Il veterinario cantonale disciplina nell'autorizzazione la sorveglianza degli animali in materia di polizia epizootica prima e durante la transumanza.

Sezione 7: Commercio di bestiame

Art. 34


120

Patente per il commercio di bestiame 1

Chiunque eserciti il commercio di bestiame necessita di una patente.

2

La patente per il commercio di bestiame è rilasciata dal Cantone nel quale il commerciante di bestiame ha la sede sociale. Essa ha una validità di tre anni e autorizza l'esercizio del commercio di bestiame su tutto il territorio svizzero.

3

La patente è rilasciata se il richiedente: a. ha partecipato a un corso d'introduzione e ha superato l'esame; b. possiede una stalla che, per quanto riguarda l'ubicazione e le infrastrutture, nonché l'organizzazione e la gestione, è conforme ai principi igienicosanitari in materia di lotta alle epizoozie.

4

La patente può essere rilasciata eccezionalmente a titolo provvisorio prima che il richiedente abbia concluso il corso di introduzione.

119 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5647).

120 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 4255).

Ordinanza sulle epizoozie 23

916.401

5

Sono esentati dall'obbligo di disporre di una stalla i commercianti di bestiame che consegnano gli animali direttamente ai macelli.

6

Il veterinario cantonale registra il rilascio della patente per il commercio di bestiame nel sistema d'informazione centrale di cui all'articolo 54a della legge.


Art. 35


121

Rinnovo e revoca della patente per il commercio di bestiame 1

La patente viene rinnovata se il commerciante di bestiame ha frequentato un corso di aggiornamento nel corso dei tre anni della sua validità.

2

Prima del rinnovo della patente, i commercianti di bestiame le cui attività hanno dato adito a contestazioni possono essere obbligati a ripetere il corso d'introduzione.

3

La patente per il commercio di bestiame non è rinnovata o è revocata in caso di: a. assenza della stalla o non conformità della stessa ai principi igienico-sanitari in materia di lotta alle epizoozie; b. violazione ripetuta o grave da parte del commerciante di bestiame o del suo personale delle prescrizioni delle legislazioni in materia di epizoozie, di protezione degli animali, di derrate alimentari, di agenti terapeutici e di agricoltura; c. mancata frequentazione del corso di aggiornamento o mancata ripetizione del corso d'introduzione.

4

Il veterinario cantonale registra la revoca o il mancato rinnovo della patente per il commercio di bestiame nel sistema d'informazione centrale di cui all'articolo 54a della legge.


Art. 36


122

Corsi d'introduzione e di aggiornamento per i commercianti di bestiame 1

I veterinari cantonali organizzano i corsi d'introduzione e di aggiornamento per i commercianti di bestiame. Tali corsi possono essere tenuti da più Cantoni congiuntamente.

2

Lo svolgimento dei corsi può essere affidato a un'organizzazione. Tale organizzazione deve poter dimostrare:

a. di disporre di insegnanti qualificati per la formazione specifica; e b. che il controllo esterno della qualità è effettuato da un'associazione accreditata secondo l'ordinanza del 17 giugno 1996123 sull'accreditamento e sulla designazione.

121 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 4255).

122 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 4255).

123 RS

946.512

Agricoltura

24

916.401

3

Durante i corsi d'introduzione i partecipanti ricevono una formazione sugli obblighi dei commercianti di bestiame, nonché sulla normativa in materia di epizoozie, protezione degli animali, derrate alimentari e agenti terapeutici.

4

Durante i corsi di aggiornamento i partecipanti ricevono informazioni in merito alle conoscenze attuali sulla prevenzione delle epizoozie, sulla protezione degli animali nonché sulla sicurezza delle derrate alimentari e degli agenti terapeutici.

5

L'Ufficio federale, dopo aver consultato i veterinari cantonali, emana un regolamento sui corsi d'introduzione e di aggiornamento per i commercianti di bestiame. Il regolamento specifica la durata e il contenuto dei corsi.


Art. 37


124

Obblighi dei commercianti di bestiame I commercianti di bestiame sono tenuti a: a. notificare senza indugio a un veterinario il sospetto o la comparsa di un'epizoozia nonché una maggiore frequenza di morti o aborti; b. utilizzare per il trasporto esclusivamente i veicoli di cui all'articolo 25 capoverso 1;

c. informare il personale sull'osservanza delle prescrizioni e a provvedere alla sua formazione e al suo perfezionamento periodici; d. controllare regolarmente le notifiche di epizoozie dell'Ufficio federale; e. portare con sé la patente per il commercio di bestiame durante il commercio e il trasporto degli animali.

a125 Requisiti delle stalle La stalla di un commerciante di bestiame deve essere dotata di: a. sufficiente capacità per l'isolamento degli animali malati; b. se del caso, sufficiente capacità per l'isolamento di animali destinati all'esportazione;

c. strutture adeguate per scaricare, ricoverare, abbeverare, foraggiare e curare gli animali;

d. una superficie adeguata per la raccolta dello strame e del letame; e. una vasca di raccolta per il colaticcio.

124 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 4255).

125 Introdotto dal n. I dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 4255).

Ordinanza sulle epizoozie 25

916.401

b126 Sorveglianza da parte del veterinario ufficiale Il veterinario cantonale dispone che le stalle dei commercianti di bestiame e le registrazioni sul traffico di animali siano sottoposte, a intervalli di tempo regolari, a un controllo basato sui rischi da parte del veterinario ufficiale.

Sezione 8: Macelli

Art. 38

Requisiti per i macelli 1

I requisiti di polizia epizootica riguardanti la gestione e gli impianti dei macelli sono stabiliti sulla base dell'articolo 4 dell'ordinanza del 23 novembre 2005127 concernente la macellazione e il controllo delle carni.128 2 Nei grandi stabilimenti di macellazione, il veterinario ufficiale129 allestisce un catalogo di provvedimenti urgenti da applicare qualora venga accertata o sospettata un'epizoozia altamente contagiosa.

Capitolo 2: Materie animali Sezione 1: Miele

Art. 39

1 Le persone e le ditte che lavorano, travasano, trasportano, immagazzinano, comperano o vendono professionalmente miele devono provvedere affinché le api non possano accedervi. Vegliano in particolare affinché non siano depositati all'aperto recipienti del miele vuoti.

2

Nella preparazione di prodotti per la nutrizione delle api destinati al commercio va utilizzato solamente miele risultato indenne da spore dell'agente patogeno della peste americana Paenibacillus larvae.130 126 Introdotto dal n. I dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 4255).

127 RS

817.190

128 Nuovo testo giusta il n. II 3 dell'all. all'O del 23 nov. 2005 concernente la macellazione e il controllo delle carni, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5493).

129 Nuova espr. giusta il n. 5 dell'all. 2 dell'O del 24 gen. 2007 concernente la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 561). Di detta modifica é stato tenuto conto in tutto il presente testo.

130 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 4255).

Agricoltura

26

916.401

Sezione 2:

Sottoprodotti di origine animale e sottoprodotti provenienti dalla trasformazione del latte131

Art. 40

Eliminazione dei sottoprodotti di origine animale132 1

I sottoprodotti di origine animale devono essere eliminati conformemente alle prescrizioni dell'OESPA133, nella misura in cui la presente ordinanza non prescriva trattamenti particolari.134 2 Non possono essere trasportati assieme ad animali.


Art. 41

a 46135

Art. 47

Sottoprodotti provenienti dalla trasformazione del latte In caso di insorgenza di un'epizoozia che può essere propagata attraverso il latte, il Cantone prescrive la pastorizzazione dei sottoprodotti provenienti dalla lavorazione del latte, quali il siero di latte, il latte magro e il latticello, trasformati in alimenti per animali ad unghia fessa, prima che essi vengano dati in consegna presso lo stabilimento di lavorazione (art. 40 dell'O del 1° mar. 1995136 sulle derrate alimentari).

Sezione 3:

Medicamenti, prodotti immunobiologici e microrganismi patogeni per gli animali


Art. 48

Prodotti destinati alla diagnosi, alla prevenzione e alla cura di epizoozie 1

Ai fini della diagnosi, della prevenzione e della cura di epizoozie possono essere utilizzati soltanto prodotti immunobiologici ammessi dalla legislazione sugli agenti terapeutici e inoltre dall'Ufficio federale. Tali prodotti possono essere forniti soltanto a veterinari e ad autorità.137 131 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 giu. 2004 (RU 2004 3065).

132 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 giu. 2004 (RU 2004 3065).

133 RS

916.441.22

134 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 giu. 2004 (RU 2004 3065).

135 Abrogati dal n. III dell'O del 7 mar. 2008 (RU 2008 1189).

136 [RU 1995 1491, 1996 1211, 1997 292 1145 1198 art. 24, 1998 108, 1999 303 n. I 8 1848, 2002 573, 2003 4793 n. I 4 4915 n. II, 2004 457 3035 3065 n. II 1 3533, 2005 1057 1063 2695 n. II 15. RU 2005 5451 all. 2 n. I 1]. Vedi ora l'O del 23 nov. 2005 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (RS 817.02).

137 Nuovo testo giusta il n. II 15 dell'O del 17 ott. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3294).

Ordinanza sulle epizoozie 27

916.401

2

L'Ufficio federale pubblica periodicamente l'elenco dei preparati immunobiologici ammessi a tale scopo.138 3 L'Ufficio federale può vietare l'offerta di sostanze o di prodotti per la prevenzione o la cura di epizoozie, qualora non ne sia stata accertata scientificamente l'efficacia.


Art. 49

Manipolazione di microrganismi patogeni per gli animali 1

Attività che richiedono l'impiego di agenti di epizoozie altamente contagiose in grado di moltiplicarsi possono essere svolte unicamente all'IVI.

2

Con l'accordo del veterinario cantonale competente per il luogo in cui ha sede il laboratorio, l'Ufficio federale può concedere deroghe e fissa a tal fine le misure di sicurezza e i controlli.

3

Per il resto sono applicabili all'uso di organismi patogeni per gli animali l'ordinanza del 25 agosto 1999139 sull'impiego confinato e l'ordinanza del 10 settembre 2008140 sull'emissione deliberata nell'ambiente.141 Capitolo 3: Inseminazione artificiale e trasferimento di embrioni Sezione 1: Disposizioni comuni

Art. 50

1 Le disposizioni del presente capitolo si applicano agli animali delle specie bovina, ovina, caprina, equina e suina.

2

Per l'inseminazione artificiale o per il trasferimento di embrioni, non possono essere utilizzati seme, ovuli ed embrioni portatori di agenti di una malattia trasmissibile.

3

Qualora sussista il sospetto che siano portatori di agenti di una malattia trasmissibile, seme, ovuli non fecondati o embrioni non possono essere utilizzati per l'inseminazione artificiale o per il trasferimento di embrioni fino a quando l'Ufficio federale non ha fissato le condizioni e gli oneri cautelari di polizia epizootica.

138 Nuovo testo giusta il n. II 15 dell'O del 17 ott. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3294).

139 RS

814.912

140 RS

814.911

141 Nuovo testo giusta il n. 15 dell'all. 5 all'O del 10 set. 2008 sull'emissione deliberata nell'ambiente, in vigore dal 1° ott. 2008 (RU 2008 4377).

Agricoltura

28

916.401

Sezione 2: Inseminazione artificiale

Art. 51

Competenze

1

L'Ufficio federale ha i seguenti compiti: a. disciplina la formazione dei tecnici di inseminazione e dei detentori di animali che praticano l'inseminazione nella propria azienda detentrice di animali o nell'azienda del loro datore di lavoro;

b. riconosce i centri di formazione; c. rilascia l'attestato di capacità ai tecnici di inseminazione; d. …142 e.143 emana prescrizioni tecniche sui requisiti di polizia epizootica concernenti le aziende detentrici di animali nelle quali sono custoditi animali per la raccolta del seme (stazioni di inseminazione) e gli animali detenuti per la raccolta del seme, nonché sul controllo della raccolta, della conservazione e del trasferimento del seme.

2

Il Cantone rilascia l'autorizzazione di effettuare l'inseminazione artificiale a: a. tecnici d'inseminazione, in base all'attestato di capacità dell'Ufficio federale;

b. detentori di animali, che possono comprovare la formazione prescritta, per l'inseminazione nella propria azienda detentrice di animali o nell'azienda del datore di lavoro.

3

Il veterinario cantonale ha i seguenti compiti: a. designa per ogni stazione di inseminazione un veterinario ufficiale, responsabile della sorveglianza di polizia epizootica;

b. …144 c.145 rilascia l'autorizzazione di esercizio se la stazione di inseminazione soddisfa i requisiti di cui all'articolo 54.


Art. 52

Raccolta e preparazione del seme 1

La raccolta e la preparazione del seme sono effettuati sotto la direzione di un veterinario.

2

Il seme per l'inseminazione artificiale di animali ad unghia fessa può essere prelevato solo nelle stazioni di inseminazione che rispondono ai requisiti di cui all'arti-

142 Abrogata dal n. I dell'O del 16 mag. 2007, con effetto dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2711).

143 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 mag. 2007, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2711).

144 Abrogata dal n. I dell'O del 16 mag. 2007, con effetto dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2711).

145 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 mag. 2007, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2711).

Ordinanza sulle epizoozie 29

916.401

colo 54. La presente disposizione non si applica alla raccolta di seme a fini diagnostici.

3

Nella misura in cui le disposizioni dell'articolo 54 capoverso 2 lettere c e d siano soddisfatte per analogia, il seme può essere prelevato in altri luoghi se è destinato: a. all'inseminazione artificiale di animali della specie equina e di animali selvatici delle specie bovina, ovina, caprina e suina;

b. all'inseminazione artificiale di animali ad unghia fessa nella propria azienda detentrice di animali.

4

Il veterinario notifica anticipatamente al veterinario cantonale i luoghi dove viene prelevato il seme.


Art. 53

Esecuzione dell'inseminazione artificiale Possono effettuare inseminazioni artificiali i veterinari e le persone in possesso di un'autorizzazione di cui all'articolo 51 capoverso 2.


Art. 54

Requisiti delle stazioni di inseminazione 1

Le stazioni di inseminazione devono essere disposte e gestite in modo che le malattie trasmissibili non possano propagarsi all'interno della stazione di inseminazione né, mediante l'utilizzazione del seme, in altri effettivi. Esse sono poste sotto la direzione tecnica di un veterinario.

2

Chi dirige una stazione di inseminazione prende in particolare i seguenti provvedimenti:146

a.147 costruisce la stazione di inseminazione e le eventuali stazioni di allevamento, di attesa e di quarantena in un luogo sicuro dal profilo della polizia epizootica e separato da altre aziende detentrici di animali.

b. …148 c. fa in modo che, mediante impianti adeguatamente costruiti, la raccolta del seme e la detenzione di animali possano aver luogo senza pericoli per quanto concerne la polizia epizootica; d. adotta provvedimenti aziendali per impedire la propagazione di agenti infettivi;

e. mette gli animali in quarantena prima di accettarli nella stazione di inseminazione;

f.

esamina gli animali prima della loro accettazione e periodicamente durante il loro soggiorno nella stazione di inseminazione.

146 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5647).

147 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5647).

148 Abrogata dal n. I dell'O del 16 mag. 2007, con effetto dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2711).

Agricoltura

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916.401


Art. 55

Controllo

1

Chiunque raccoglie, conserva, consegna o trasferisce seme tiene un registro di controllo.

1bis

Chiunque conserva seme al di fuori di una stazione d'inseminazione deve trasmettere ogni anno i relativi documenti al veterinario cantonale. Non sono soggetti a quest'obbligo:

a. i tecnici d'inseminazione e i veterinari che si procurano il seme esclusivamente presso una stazione d'inseminazione svizzera;

b. i detentori di animali in possesso di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 51 capoverso 2 lettera b;

c. i centri adibiti alla conservazione temporanea di seme suino.149 2

I documenti sono conservati per tre anni e, su richiesta, sono esibiti agli organi della polizia epizootica.

Sezione 3: Trasferimento di embrioni

Art. 56

Competenze

1

L'Ufficio federale emana le prescrizioni tecniche sui requisiti in materia di polizia epizootica cui devono soddisfare: a. i locali e le apparecchiature, mobili o fissi, necessari al prelievo, alla preparazione, alla conservazione, nonché al trasferimento di embrioni;

b. gli animali donatori e quelli riceventi; c. il prelievo, la preparazione, la conservazione e il trasferimento di embrioni.

2

Ai fini della salvaguardia di un patrimonio genetico di particolare valore, il veterinario cantonale può rilasciare autorizzazioni eccezionali per il prelievo e il trasferimento di ovuli non fecondati o di embrioni di animali donatori che probabilmente sono portatori di una malattia trasmissibile; egli fissa le condizioni e gli oneri cautelativi di polizia epizootica.


Art. 57

Esecuzione del trasferimento di embrioni 1

Gli ovuli non fecondati e gli embrioni possono essere prelevati e trapiantati soltanto da veterinari.

2

Per la preparazione, la conservazione e il trasferimento di ovuli non fecondati e di embrioni, il veterinario può assumere personale qualificato.

3

Sono fatte salve le autorizzazioni cantonali per l'esercizio della professione.

149 Introdotto dal n. I dell'O del 9 apr. 2003 (RU 2003 956).

Ordinanza sulle epizoozie 31

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Art. 58

Controllo

1

Il veterinario che intende esercitare attività in relazione con il trasferimento di embrioni deve informarne il veterinario cantonale competente per il luogo di detenzione degli animali.

2

Il veterinario predispone conformemente alle prescrizioni dell'Ufficio federale: a. misure aziendali volte ad impedire la propagazione di agenti infettivi durante il prelievo, la preparazione e la conservazione di embrioni; b. un'analisi preliminare degli animali donatori e di quelli riceventi.

3

Tiene un registro di controllo dei prelievi e del trasferimento di ovuli non fecondati e di embrioni, nonché delle analisi prescritte concernenti gli animali donatori e quelli riceventi.

4

Chi conserva ovuli e embrioni non fecondati deve tenere un registro di controllo.

5

I documenti sono conservati per tre anni e, su richiesta, sono esibiti agli organi della polizia epizootica.

Titolo terzo: Provvedimenti di lotta Capitolo 1: Disposizioni generali Sezione 1: Obblighi dei detentori di animali in generale

Art. 59

1 I detentori devono accudire e curare gli animali in modo adeguato e prendere i provvedimenti necessari per mantenerli sani.

2

Devono collaborare con gli organi della polizia epizootica nell'attuazione di provvedimenti nei propri effettivi, come la sorveglianza e l'analisi degli animali, la registrazione, l'identificazione, la vaccinazione, l'uccisione e il carico, e mettere a disposizione il materiale necessario, ove disponibile. Per la loro collaborazione non hanno diritto ad alcuna indennità.150 3

Gli apicoltori sono tenuti a prendersi regolarmente cura sia degli apiari occupati sia di quelli vuoti e ad adottare tutti i provvedimenti necessari al fine di evitare che l'apiario non diventi una fonte di propagazione di epizoozie.151 150 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5647).

151 Introdotto dal n. I dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 4255).

Agricoltura

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916.401

Sezione 2: Obbligo di notifica e primi provvedimenti

Art. 60

Campo d'applicazione

Le disposizioni della presente sezione sono applicabili, sempreché non siano previste norme derogatorie per singole epizoozie.


Art. 61

Obbligo di notifica

1

Chi detiene, custodisce o cura animali ha l'obbligo di notificare senza indugio a un veterinario la comparsa di un'epizoozia e ogni sintomo sospetto che ne fa temere la comparsa.

1bis

Anche gli animali ad unghia fessa morti, ad eccezione degli animali della specie bovina, devono essere notificati al Servizio designato dal Cantone.152 2 L'obbligo di notifica incombe anche agli ispettori del bestiame, agli assistenti specializzati ufficiali, ai collaboratori dei servizi sanitari del bestiame e a quelli che garantiscono il controllo della produzione primaria, ai tecnici d'inseminazione, agli affossatori, al personale dei macelli, come pure ai funzionari di polizia e di dogana.153 3 In caso di epizoozie delle api o di loro sospetto, la notifica deve essere rivolta all'ispettore degli apiari.

4

I proprietari privati, gli affittuari di diritti di pesca e gli organi di vigilanza sulla pesca hanno l'obbligo di notificare senza indugio il sospetto e la comparsa di un'epizoozia dei pesci al servizio cantonale responsabile della vigilanza sulla pesca.

5

I laboratori d'analisi che diagnosticano un'epizoozia o ne sospettano la comparsa, lo notificano al veterinario cantonale competente per l'effettivo in questione.


Art. 62

Primi provvedimenti del detentore di animali e del veterinario 1

Chi diagnostica o sospetta la comparsa di un'epizoozia prende, sino all'accertamento del veterinario ufficiale, tutti i provvedimenti atti a impedirne la propagazione. In particolare, qualsiasi movimento di animali da e verso il focolaio infetto o sospetto è sospeso.

2

Il veterinario ha l'obbligo di notificare senza indugio la comparsa o il sospetto di una epizoozia al veterinario ufficiale o di accertarla personalmente, comunicando a quest'ultimo i suoi risultati.

152 Introdotto dal n. I dell'O dell'8 giu. 1998 (RU 1998 1575). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 4255).

153 Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. 2 dell'O del 24 gen. 2007 concernente la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 561).

Ordinanza sulle epizoozie 33

916.401


Art. 63

Primi provvedimenti degli organi della polizia epizootica Il veterinario ufficiale, l'assistente specializzato ufficiale, l'ispettore degli apiari o gli organi di vigilanza sulla pesca a cui sono stati notificati la comparsa o il sospetto di un'epizoozia:154 a. effettuano immediatamente un'analisi clinica e prelevano campioni per garantire la diagnosi di laboratorio;

b. prendono i provvedimenti necessari in caso di diagnosi di un'epizoozia o di conferma del sospetto di epizoozia; c. svolgono indagini sul movimento di animali, persone e merci per individuare l'origine dell'infezione e determinarne le possibilità di propagazione. Queste ricerche si estendono di regola al periodo d'incubazione ma, ove occorra, anche a un tempo più lungo; d. notificano al veterinario cantonale il sospetto o la comparsa di un'epizoozia, i risultati delle loro indagini e i provvedimenti presi; in caso di epizoozie altamente contagiose, lo informano senza indugio telefonicamente.


Art. 64

Primi provvedimenti del veterinario cantonale 1

In caso di sospetto o di diagnosi di un'epizoozia, il veterinario cantonale si informa senza indugio sulla situazione, svolge un'analisi epidemiologica e conferma, modifica o completa i provvedimenti già presi.

2

Egli notifica telefonicamente all'Ufficio federale la diagnosi e i casi sospetti di epizoozie altamente contagiose, come pure i casi di epizoozia che minacciano di assumere ampie proporzioni.

3

Se in caso di comparsa di un'epizoozia si teme una diffusione oltre i confini cantonali, il veterinario cantonale informa immediatamente i veterinari cantonali dei Cantoni minacciati.


Art. 65

Rapporto sulle epizoozie 1

Il veterinario cantonale fa un rapporto settimanale all'Ufficio federale su tutti i casi di epizoozia diagnosticati sul territorio del Cantone, sui risultati degli accertamenti relativi a casi sospetti e sul numero degli effettivi sotto sequestro, come pure su episodi particolari riguardanti la sanità del bestiame.

2

Inserisce i risultati delle analisi e dei controlli ordinati nel sistema d'informazione centrale (art. 65a) e, su richiesta, presenta all'Ufficio federale un rapporto sui provvedimenti ordinati.155 154 Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. 2 dell'O del 24 gen. 2007 concernente la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 561).

155 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5217).

Agricoltura

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3

L'Ufficio federale pubblica le notifiche di epizoozie da parte dei Cantoni sul suo organo ufficiale d'informazione. Quest'ultimo è inviato gratuitamente alle autorità cantonali e distrettuali competenti per la lotta contro le epizoozie, agli organi cantonali competenti per la caccia e la pesca, agli ispettori del bestiame, agli ispettori degli apiari, ai veterinari ufficiali e, su richiesta, agli altri veterinari. …156.157
a158 Registrazione elettronica dei rapporti sulle epizoozie 1

I rapporti sulle epizoozie di cui all'articolo 65 e i risultati di ulteriori controlli ufficiali eseguiti in applicazione della legge sulle epizoozie sono registrati in un sistema d'informazione centrale.

2

L'Ufficio federale emana prescrizioni tecniche sull'inserimento dei dati nel sistema d'informazione centrale e sulla loro valutazione.

b159 Sezione 3: Provvedimenti di sequestro

Art. 66

Principi generali

1

I provvedimenti di sequestro hanno lo scopo di impedire la diffusione di epizoozie, limitando il movimento di animali e merci e lo spostamento di persone. Essi sono ordinati dal veterinario cantonale.

2

Negli effettivi sotto sequestro conformemente agli articoli 69-71 occorre: a. registrare ed analizzare tutti gli animali ricettivi; b. contrassegnare tutti gli animali a unghia fessa ricettivi; c. isolare se possibile gli animali infetti o sospetti.

3

In casi giustificati, il veterinario cantonale può ordinare limitazioni suppletive o concedere agevolazioni, prendendo provvedimenti di sicurezza.


Art. 67

Isolamento

1

L'isolamento di animali sospetti o infetti ha lo scopo di preservare dal contagio gli animali sani dell'effettivo o di altri effettivi.

156 Per. abrogato dal n. I dell'O del 14 gen. 2009, con effetto dal 1° mar. 2009 (RU 2009 581).

157 Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. 2 dell'O del 24 gen. 2007 concernente la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 561).

158 Introdotto dal n. I dell'O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2006 5217, 2008 5587 cpv. 1 lett. a).

159 Introdotto dal n. I dell'O del 15 nov. 2006 (RU 2006 5217). Abrogato dall'art. 25 dell'O del 29 ott. 2008 concernente il Sistema d'informazione per il Servizio veterinario pubblico, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5589).

Ordinanza sulle epizoozie 35

916.401

2

Gli animali isolati non possono, senza il permesso speciale del veterinario ufficiale, abbandonare lo spazio loro assegnato (stalla, pascolo, recinto, bacino) né essere messi a contatto con gli altri animali dell'effettivo o con gli animali di altri effettivi.

3

Soltanto gli organi della polizia epizootica e le persone incaricate della custodia hanno accesso agli animali isolati.


Art. 68

Quarantena

1

La quarantena ha lo scopo di accertare se gli animali provenienti da luoghi infetti o sospetti oppure passati per essi sono sani.

2

Agli animali in quarantena è assegnato uno spazio che non possono abbandonare senza il permesso speciale del veterinario ufficiale. Occorre vigilare affinché essi non vengano a contatto con alcun altro animale.

3

Soltanto gli organi della polizia epizootica e le persone incaricate della custodia hanno accesso agli animali in quarantena.

4

La durata della quarantena è stabilita, di regola, secondo il periodo d'incubazione della presunta epizoozia.

a160 Divieto di trasferimento 1

È disposto il divieto di trasferimento di singoli animali se, per evitare la propagazione dell'epizoozia, è necessario impedire il loro trasferimento in un'altra azienda detentrice di animali.

2

È consentita la cessione di animali per la macellazione diretta.


Art. 69

Sequestro semplice di 1° grado 1

Il sequestro semplice di 1° grado è ordinato se è necessario vietare il movimento di animali per evitare la propagazione dell'epizoozia.

2

Qualsiasi contatto diretto degli animali sotto sequestro con animali di altri effettivi è vietato.

3

Gli effettivi sotto sequestro non possono essere modificati nel loro numero, né cedendo animali ad altri effettivi né introducendovi animali di altri effettivi.

4

La cessione di animali per la macellazione diretta è permessa. …161

Art. 70

Sequestro semplice di 2° grado 1

Il sequestro semplice di 2° grado è ordinato se, per evitare la propagazione di un'epizoozia, è necessario, oltre al sequestro degli animali, limitare lo spostamento delle persone.

2

Il movimento degli animali è limitato nel seguente modo: 160 Introdotto dal n. I dell'O del 12 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4659).

161 Per. abrogato dal n. I dell'O del 15 mar. 1999 (RU 1999 1523).

Agricoltura

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a. gli animali sotto sequestro sono rinchiusi nello spazio loro assegnato. È vietato introdurvi altri animali;

b. la cessione di animali per la macellazione diretta richiede il permesso del veterinario cantonale. Quest'ultimo designa il macello. …162

3

Lo spostamento delle persone è limitato nel seguente modo: a. l'accesso agli animali sotto sequestro è permesso solo agli organi della polizia epizootica e alle persone incaricate della custodia;

b. gli abitanti dell'azienda sotto sequestro evitano il contatto con gli animali ricettivi. Non possono né accedere alle altre stalle né frequentare mercati del bestiame o manifestazioni simili.


Art. 71

Sequestro rinforzato

1

Il sequestro rinforzato è ordinato in caso di epizoozie altamente contagiose se per evitare la propagazione dell'epizoozia è necessario vietare, oltre al movimento degli animali e delle persone, anche il movimento delle merci.

2

Il movimento degli animali è limitato nel seguente modo: a. tutti gli animali delle specie ricettive sono rinchiusi nelle loro stalle. Laddove, sugli alpi o sui pascoli, non vi sono possibilità di stabulazione, gli animali devono essere raggruppati in mandre e sorvegliati giorno e notte;

b. gli animali di una specie non ricettiva possono, con il permesso del veterinario cantonale, essere trasferiti dopo un'adeguata disinfezione;

c. è vietato introdurre animali nell'effettivo163 sotto sequestro.

3

Lo spostamento delle persone è limitato nel seguente modo: a. le persone che abitano o soggiornano in un'azienda sotto sequestro rinforzato non possono abbandonarla sino a quando non sono stati applicati i provvedimenti ordinati dal veterinario ufficiale per impedire la propagazione di agenti dell'epizoozia;

b. il veterinario cantonale può permettere a determinate persone di svolgere lavori agricoli urgenti nella propria azienda sotto sequestro;

c. le persone che non abitano nell'azienda sotto sequestro possono entrarvi soltanto con il permesso speciale del veterinario cantonale.

4

Il movimento delle merci è limitato nel seguente modo: a. le derrate alimentari di origine animale, il foraggio, come pure gli oggetti e i prodotti agricoli che possono essere veicolo di contagio non possono essere allontanati dall'azienda. Il veterinario cantonale può autorizzare eccezioni, prendendo provvedimenti di sicurezza; 162 Per. abrogato dal n. I dell'O del 15 mar. 1999 (RU 1999 1523).

163 Nuovo termine giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5647). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

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b. il movimento di veicoli da e per l'azienda sotto sequestro deve essere autorizzato dal veterinario ufficiale. Prima di lasciare l'azienda, i veicoli devono essere disinfettati sotto la sua sorveglianza.

5

Per vigilare sull'osservanza dei provvedimenti ordinati dall'autorità può essere designato personale di sorveglianza (come funzionari di polizia e militari).


Art. 72

Modificazione e revoca dei provvedimenti di sequestro 1

I provvedimenti di sequestro ordinati rimangono in vigore fino alla loro modificazione o revoca da parte del veterinario cantonale.

2

I provvedimenti sono, di principio, revocati dopo un'analisi finale ordinata dal veterinario cantonale ed eseguita dal veterinario ufficiale.

Sezione 4: Pulizia, disinfezione e disinfestazione

Art. 73

Principi

1

Il veterinario ufficiale o l'ispettore degli apiari ordina la pulizia e la disinfezione e, se necessario, una disinfestazione. Egli sorveglia i lavori e verifica che le persone incaricate dispongano delle necessarie conoscenze tecniche.164 2 In caso di epizoozie altamente contagiose, prima della pulizia deve di regola essere ordinata una disinfezione preliminare.

3

La pulizia e la disinfezione si estendono a tutti i luoghi, gli utensili e i mezzi di trasporto che sono stati a contatto con l'agente infettivo, a meno che non sia più conveniente distruggerli.

4

Tutti i liquidi usati per la pulizia e la disinfezione sono possibilmente raccolti nella cisterna del colaticcio. Possono essere introdotti nelle acque di scarico solo se, d'intesa con i responsabili dell'impianto di depurazione delle acque, è appurato che quest'ultimo non ne risulti compromesso.


Art. 74

Competenze

1

Per le disinfezioni ordinate dalle autorità ufficiali possono essere impiegati soltanto mezzi che possono essere immessi in commercio conformemente all'ordinanza del 18 maggio 2005165 sui biocidi.166 164 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 gen. 2009, in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 581).

165 RS

813.12

166 Nuovo testo giusta il n. II 20 dell'O del 18 mag. 2005 sull'abrogazione e la modifica di ordinanze in relazione con l'entrata in vigore della legge sui prodotti chimici, in vigore dal 1° ago. 2005 (RU 2005 2695).

Agricoltura

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2

L'Ufficio federale emana prescrizioni tecniche sulla pulizia, la disinfezione e la disinfestazione, come pure sui mezzi da impiegare per la disinfezione nelle singole epizoozie.

3

Il Cantone mette a disposizione i prodotti disinfettanti per le disinfezioni ordinate dalle autorità ufficiali.

4

Su ordine del veterinario ufficiale o dell'ispettore degli apiari, i detentori di animali devono provvedere alla pulizia e alla disinfezione e mettere a disposizione il proprio personale e materiale. Se il personale disponibile non è sufficiente, l'ente pubblico competente procura il personale ausiliario necessario.167 5 In caso di epizoozie altamente contagiose, i Cantoni possono affidare la pulizia e la disinfezione a imprese specializzate e far partecipare i detentori alle spese.

Sezione 5: Indennità per perdite di animali

Art. 75

Stima ufficiale

1

La stima ufficiale degli animali deve essere effettuata, nella misura del possibile, prima della macellazione o dell'uccisione degli animali.

2

La stima deve essere effettuata secondo le direttive dell'Ufficio federale. Per la stima sono determinanti il valore di macellazione, di reddito e d'allevamento.

3

Il valore di stima non deve superare le seguenti aliquote: Fr.

a. cavalli

8000.b.168 animali domestici della specie bovina, bufali e bisonti 6000.- c.169 pecore

1600.d.170 capre

1200.e.171 suini

1600.ebis.172 selvaggina dell'ordine degli artiodattili tenuta in parchi 1500. - eter.173 camelidi del nuovo mondo

8000.f.

volatili (esclusi i tacchini) 35.167 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006

(RU 2005 5647).

168 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2001 (RU 2001 1337).

169 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5217).

170 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5217).

171 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5217).

172 Introdotta dal n. I dell'O del 28 mar. 2001 (RU 2001 1337). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5217).

173 Introdotta dal n. I dell'O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5217).

Ordinanza sulle epizoozie 39

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Fr.

g. tacchini

50.h. conigli

30.i.174 colonie di api

170.k.175 pesci da consumo

5. -per kg

l.176 pesci da ripopolamento 20. -per kg

4

Il Dipartimento può aumentare o ridurre le aliquote massime del 20 per cento secondo la situazione del mercato.


Art. 76

Prestazioni supplementari

Le casse d'assicurazione del bestiame e gli altri istituti assicurativi pubblici o privati possono versare prestazioni supplementari: a. per perdite di animali il cui valore commerciale supera le aliquote massime; b. per perdite di animali per le quali la Confederazione e i Cantoni non versano alcuna indennità conformemente all'articolo 34 capoverso 2 della legge; c. per perdite di animali dovute a epizoozie per le quali la presente ordinanza non prevede alcun diritto all'indennità.

Capitolo 2: Epizoozie altamente contagiose Sezione 1: Disposizioni comuni

Art. 77

Campo d'applicazione

Le disposizioni della presente sezione sono applicabili sempreché non siano previste normative derogatorie per le singole epizoozie (art. 99-127).


Art. 78

Stato sanitario

1

Tutti gli effettivi sono ufficialmente riconosciuti come indenni da epizoozie altamente contagiose.

2

Agli effettivi sotto sequestro e a quelli nella zona di protezione e di sorveglianza (art. 88) viene tolto il riconoscimento ufficiale sino alla revoca delle zone.

174 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5217).

175 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5217).

176 Introdotta dal n. I dell'O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5217).

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Art. 79

Coordinamento e stato maggiore di crisi L'Ufficio federale coordina i provvedimenti di lotta contro le epizoozie altamente contagiose. A tale scopo e per la sua consulenza, in caso di epizoozia può convocare uno stato maggiore di crisi composto di rappresentanti dei veterinari cantonali, come pure di esponenti dei settori economici e scientifici.


Art. 80

Diagnostica

1

Per la diagnostica di epizoozie altamente contagiose è competente l'IVI in qualità di laboratorio nazionale di riferimento e d'analisi.

2

Esso è autorizzato a fare eseguire analisi in altri laboratori.


Art. 81

Vaccinazioni

Le vaccinazioni contro epizoozie altamente contagiose sono vietate. Sono fatte salve le vaccinazioni ordinate dal Dipartimento in virtù dell'articolo 96 lettera b, come pure quelle che servono a testare vaccini o effettuate a titolo sperimentale.


Art. 82

Obbligo di notifica

I veterinari e i laboratori d'analisi che sospettano o diagnosticano l'esistenza di un'epizoozia altamente contagiosa, la notificano senza indugio telefonicamente al veterinario cantonale.


Art. 83

Primi provvedimenti in caso di sospetto di epizoozia 1

Chi sospetta la presenza di un'epizoozia altamente contagiosa deve provvedere, sino all'accertamento del veterinario ufficiale, affinché nessun animale, merce o persona abbandoni l'azienda interessata.

2

Gli animali per i quali si sospetta un'epizoozia altamente contagiosa possono abbandonare l'effettivo con il permesso del veterinario cantonale a scopi diagnostici o per l'uccisione.


Art. 84

Provvedimenti dopo la conferma ufficiale del sospetto 1

Il veterinario cantonale registra senza indugio nel sistema d'informazione centrale di cui all'articolo 65a i dati riguardanti gli animali sospetti di contaminazione e i casi in cui il sospetto è stato confermato dagli accertamenti del veterinario ufficiale.

L'Ufficio federale può emanare direttive sulla forma, il contenuto e le scadenze da rispettare nella registrazione dei dati.177 2 Egli ordina inoltre i seguenti provvedimenti: 177 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2006 5217, 2008 5587 cpv. 1 lett. a).

Ordinanza sulle epizoozie 41

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a. il sequestro semplice di 2° grado dell'effettivo178; b. l'apposizione degli affissi gialli (art. 87 cpv. 3 lett. a); c. ulteriori analisi per chiarire il sospetto di epizoozia, d'intesa con l'IVI.


Art. 85

Caso di epizoozia

1

In caso di epizoozia, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 2° grado dell'effettivo infetto.

2

Egli ordina inoltre i seguenti provvedimenti: a. l'apposizione degli affissi gialli (art. 87 cpv. 3 lett. a); b. l'uccisione immediata sul posto di tutti gli animali ricettivi dell'effettivo sotto sorveglianza del veterinario ufficiale;

c. l'eliminazione di tutti gli animali uccisi o morti sotto sorveglianza del veterinario ufficiale;

d. il sequestro o l'uccisione di piccoli animali domestici come cani, gatti, volatili e conigli, se si suppone che possano propagare l'epizoozia;

e. la disinfezione preliminare, la pulizia, la disinfezione e la disinfestazione.

3

D'intesa con l'Ufficio federale, il veterinario cantonale estende i provvedimenti previsti dai capoversi 1 e 2 agli effettivi esposti al contagio diretto a causa della loro ubicazione.


Art. 86

Accertamenti epidemiologici e rapporti 1

Il veterinario cantonale effettua un accertamento epidemiologico per determinare il momento probabile dell'infezione, il focolaio dell'infezione e le possibili propagazioni degli agenti dell'epizoozia mediante il movimento di animali, merci e persone.

2

Cerca gli animali sospetti di contaminazione e applica i provvedimenti di cui all'articolo 84 agli effettivi in cui si trovano tali animali.

3

I veterinari cantonali e l'Ufficio federale si informano reciprocamente in modo costante sui rilevamenti effettuati e sui provvedimenti presi.


Art. 87

Informazione

1

L'Ufficio federale e il veterinario cantonale informano la popolazione sulla comparsa di un'epizoozia altamente contagiosa.

2

Il veterinario cantonale vigila affinché le prescrizioni ordinate nelle zone di protezione e di sorveglianza siano rese note mediante affissi.

3

Sulla base dei modelli dell'Ufficio federale, devono essere utilizzati i seguenti affissi:

178 Nuovo termine giusta il n. 1 dell'O del 15 mar. 1999, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU 1999 1523). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il testo.

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a. affissi gialli per gli effettivi sotto sequestro; essi contengono indicazioni sulla motivazione dei provvedimenti di sequestro (sospetto o caso di epizoozia), le prescrizioni di sequestro e le pene in caso di infrazione alle prescrizioni della polizia epizootica;

b. affissi rossi che devono essere apposti agli albi pubblici all'interno delle zone di protezione e di sorveglianza, con l'indicazione dei principali sintomi della malattia e delle regole di comportamento e con un estratto delle relative prescrizioni.


Art. 88

Zone di protezione e di sorveglianza 1

Se è diagnosticata un'epizoozia altamente contagiosa, il veterinario cantonale ordina zone di protezione e di sorveglianza. L'Ufficio federale ne fissa l'estensione dopo aver sentito il veterinario cantonale e lo stato maggiore di crisi. In queste zone il movimento di animali, merci e persone è limitato allo scopo di impedire la propagazione dell'epizoozia.

2

La zona di protezione comprende di regola un territorio del raggio di 3 km intorno all'effettivo infetto, la zona di sorveglianza un territorio del raggio di 10 km. Nella delimitazione delle zone occorre considerare i confini naturali, le possibilità di controllo, le strade principali, i macelli disponibili e le possibili vie di trasmissione dell'epizoozia.

3

L'Ufficio federale decide se, in caso di comparsa di un'epizoozia su animali importati che si trovano in quarantena, su animali tenuti a scopo non agricolo oppure su animali selvatici, è possibile rinunciare alla delimitazione di zone di protezione e di sorveglianza.179


Art. 89

Provvedimenti nelle zone di protezione e di sorveglianza 1

Il veterinario cantonale provvede a: a. l'applicazione immediata dei provvedimenti concernenti il movimento di persone e animali (art. 90-93); b. l'apposizione degli affissi rossi (art. 87 cpv. 3 lett. b); c. il prelievo di campioni e l'analisi veterinaria degli effettivi in cui si trovano animali delle specie ricettive; d. la tenuta del controllo degli effettivi da parte del detentore di animali; e e. la pulizia e la disinfezione dei mezzi di trasporto per gli animali.

2

L'Ufficio federale emana prescrizioni tecniche sulla portata delle analisi veterinarie e la tenuta dei controlli degli effettivi.

179 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5647).

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Art. 90

Movimento di animali nella zona di protezione 1

È vietato introdurre animali delle specie ricettive nella zona di protezione. Sono eccettuati il trasporto di animali in macelli situati nella zona di protezione, come pure il transito su strade principali e su ferrovia.

2

All'interno della zona di protezione, gli animali delle specie ricettive possono abbandonare le loro stalle solo per accedere a pascoli o a cortili adiacenti.

3

Il veterinario cantonale può eccezionalmente autorizzare che gli animali siano trasportati per macellazione direttamente in un macello situato nella zona di protezione.

Se nella zona di protezione non vi sono macelli, il veterinario cantonale designa un macello all'interno della zona di sorveglianza; in tal caso gli animali possono essere trasferiti al macello solo se l'analisi di tutti gli animali delle specie ricettive dell'effettivo da parte del veterinario ufficiale non ha rivelato casi sospetti.

4

Lo spostamento di animali non ricettivi all'epizoozia in questione che si trovano nella zona di protezione deve essere autorizzato dal veterinario ufficiale.

5

Il detentore di animali notifica al veterinario ufficiale se sono morti o sono stati uccisi animali nel suo effettivo. Il veterinario ufficiale decide se le carcasse devono essere analizzate. Nel caso in cui essi debbano essere eliminati o analizzati fuori dalla zona di protezione, ordina i provvedimenti di sicurezza.


Art. 91

Movimento di persone nella zona di protezione 1

L'accesso alle stalle in cui sono custoditi animali delle specie ricettive è consentito solo agli organi della polizia epizootica e ai veterinari per le attività terapeutiche, come pure al personale incaricato della custodia. È in particolare vietato l'accesso a persone estranee per effettuare l'inseminazione artificiale, la cura degli unghioni e il commercio di bestiame.180 2 Se la zona di protezione è mantenuta per più di 21 giorni, il veterinario cantonale può concedere agevolazioni per la pratica dell'inseminazione artificiale.

3

I detentori di bestiame devono evitare il contatto diretto con animali delle specie ricettive. Essi non devono in particolare accedere ad altre stalle e frequentare mercati, esposizioni di bestiame o manifestazioni simili.


Art. 92

Movimento di animali nella zona di sorveglianza 1

Nei primi sette giorni è vietato introdurre animali delle specie ricettive nella zona di sorveglianza. Sono eccettuati il trasporto di animali in macelli situati nella zona di sorveglianza, come pure il transito su strade principali e su ferrovia.

2

Gli animali delle specie ricettive non devono abbandonare la zona di sorveglianza.

Il veterinario ufficiale può eccezionalmente autorizzare: 180 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5217).

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a. il trasporto di animali morti o uccisi per l'eliminazione o all'IVI a scopo d'analisi;

b. il trasporto diretto al macello, se non si sono registrati nuovi casi di epizoozia nei 15 giorni a partire dal momento in cui è stata ordinata la zona di sorveglianza.

3

In ogni caso, gli animali possono abbandonare gli effettivi solo dopo che il veterinario ufficiale ha analizzato tutti gli animali delle specie ricettive dell'effettivo.

4

I mercati di bestiame, le esposizioni e le manifestazioni simili con animali delle specie ricettive, come pure la transumanza di mandre sono vietati. L'Ufficio federale può estendere il divieto a regioni più grandi o a tutto il territorio nazionale.

5

e 6 …181


Art. 93

Macellazione

1

Per la macellazione di animali provenienti dalla zona di protezione e di sorveglianza valgono le seguenti disposizioni:

a. il veterinario ufficiale informa il controllore delle carni del macello dell'imminente fornitura di animali provenienti dalla zona di protezione;

b. il veterinario ufficiale esamina con particolare attenzione l'eventuale presenza di sintomi dell'epizoozia al momento della visita degli animali prima della macellazione e dell'ispezione delle carni.

2

Gli animali sospetti o infetti non possono essere macellati.

3

Se in un macello si sospetta o si diagnostica un'epizoozia altamente contagiosa, l'impianto deve essere chiuso immediatamente a ogni movimento di persone, animali e merci sino a nuovo ordine del veterinario cantonale.


Art. 94

Abrogazione dei provvedimenti di sequestro 1

In caso di sospetto, i provvedimenti di sequestro sono abrogati se il sospetto è fugato dall'analisi ufficiale.

2

I provvedimenti di sequestro di effettivi sospetti di contaminazione sono abrogati se l'analisi degli animali al termine del periodo d'incubazione ha dato esito negativo.

3

Il sequestro dell'effettivo infetto è abrogato dopo l'eliminazione di tutti gli animali delle specie ricettive e ad avvenuta pulizia e disinfezione. L'effettivo sottostà in seguito alle limitazioni della zona in cui si trova.

4

I provvedimenti presi nella zona di protezione possono essere abrogati al più presto al termine del periodo d'incubazione della malattia, calcolato a partire dal momento in cui tutti gli animali delle specie ricettive dell'ultimo effettivo infetto sono stati eliminati. La condizione al riguardo è l'esito negativo dell'analisi degli effettivi 181 Abrogati dal n. I dell'O del 15 mar. 1999 (RU 1999 1523).

Ordinanza sulle epizoozie 45

916.401

secondo l'articolo 89 capoverso 1 lettera c. Dopo l'abrogazione della zona di protezione si applicano i provvedimenti in vigore per la zona di sorveglianza.

5

I provvedimenti nella zona di sorveglianza possono essere abrogati al più presto quando possono essere abrogati anche i provvedimenti nella relativa zona di protezione.


Art. 95

Disciplinamento di casi particolari Su proposta del veterinario cantonale e nella misura in cui la situazione epizoologica lo consenta, l'Ufficio federale può autorizzare: a. una riduzione del raggio delle zone di protezione e di sorveglianza (art. 88 cpv. 1 e 2);

b. l'estivazione e lo svernamento nelle zone di protezione e di sorveglianza (art. 90 e 92);

c. …182 d. la macellazione di animali non sospetti fuori dalle zone di protezione e di sorveglianza se queste sussistono da più di 21 giorni (art. 90 e 92).


Art. 96

Situazioni d'emergenza In situazioni d'emergenza, il Dipartimento può ordinare: a. la macellazione degli effettivi infetti; le esigenze relative ai mezzi di trasporto e ai macelli, come pure i provvedimenti per il trattamento e l'utilizzazione della carne si basano sulle istruzioni dell'Ufficio federale;

b. la vaccinazione; il tipo di vaccino e le sue modalità d'impiego, come pure la marchiatura degli animali vaccinati sono determinati dall'Ufficio federale.


Art. 97

Documentazione per le situazioni d'emergenza L'Ufficio federale redige, all'attenzione degli organi della polizia epizootica, una documentazione per le situazioni d'emergenza finalizzata alla lotta contro le singole epizoozie e la adegua regolarmente alle nuove conoscenze.


Art. 98

Indennità per perdite di animali 1

Le perdite di animali dovute a epizoozie altamente contagiose sono indennizzate dalla Confederazione nella misura del 90 per cento del valore di stima (art. 75).

2

Dopo aver sentito il proprietario degli animali, il Cantone stima gli animali che sono morti o devono essere eliminati a causa di un'epizoozia altamente contagiosa.

Il verbale di stima è trasmesso entro dieci giorni all'Ufficio federale con tutte le pezze giustificative.

182 Abrogata dal n. I dell'O del 15 mar. 1999 (RU 1999 1523).

Agricoltura

46

916.401

3

L'Ufficio federale decide in merito alla stima e fissa l'importo dell'indennità. La decisione è comunicata direttamente al proprietario degli animali …183.

4

L'Ufficio federale chiede la restituzione delle indennità indebitamente versate. Se in tal modo dovessero verificarsi casi di rigore eccessivo, esso può rinunciare completamente o in parte alla restituzione.

Sezione 2: Afta epizootica

Art. 99

In generale

1

Sono ricettivi dell'afta epizootica tutti gli artiodattili.

2

Il periodo di incubazione è di 21 giorni.


Art. 100

Provvedimenti di sequestro 1

In deroga agli articoli 84 e 85, il veterinario cantonale ordina il sequestro rinforzato degli effettivi sospetti, sospetti di contaminazione o infetti.

2

Sono considerati sospetti di contaminazione: a. gli effettivi situati nelle immediate vicinanze o in pericolo a causa di contatti;

b. gli effettivi dove gli animali sono stati foraggiati con sottoprodotti della lavorazione del latte presumibilmente infetti.

3

Il sequestro rinforzato (art. 71) di effettivi sospetti o sospetti di contaminazione può essere trasformato in sequestro semplice di 2° grado dopo cinque giorni.


Art. 101

Latte, latticini e carne provenienti da effettivi sotto sequestro 1

Il veterinario cantonale può autorizzare, sotto la sorveglianza della polizia epizootica, la consegna di latte proveniente da effettivi sotto sequestro (art. 100), se il latte:

a. è travasato in bidoni o cisterne del centro di raccolta; e b. è trasportato direttamente al centro di raccolta dove è pastorizzato, conformemente all'articolo 40 dell'ordinanza del 1° marzo 1995184 sulle derrate alimentari, prima di essere trasformato o consegnato.

2

Il veterinario cantonale provvede affinché: a. i locali e le installazioni infetti dei centri di raccolta, nei quali sono state effettuate consegne di latte tra il momento della presunta propagazione dell'e-

183 Abrogato dal n. IV 74 dell'O del 22 ago. 2007 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).

184 [RU 1995 1491, 1996 1211, 1997 292 1145 1198 art. 24, 1998 108, 1999 303 n. I 8 1848, 2002 573, 2003 4793 n. I 4 4915 n. II, 2004 457 3035 3065 n. II 1 3533, 2005 1057 1063 2695 n. II 15. RU 2005 5451 all. 2 n. I 1]. Vedi ora l'O del 23 nov. 2005 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (RS 817.02).

Ordinanza sulle epizoozie 47

916.401

pizoozia nell'effettivo e il momento in cui sono stati ordinati i provvedimenti di sequestro, siano immediatamente puliti e disinfettati; b. i latticini prodotti con latte presumibilmente infetto vengano eliminati come sottoprodotti di origine animale della categoria 2 ai sensi dell'articolo 5 OESPA185 186 o siano utilizzati in modo tale da impedire una propagazione dell'epizoozia; c. la carne prodotta da animali ad unghia fessa di un effettivo infetto, macellata tra il momento della presunta propagazione dell'epizoozia nell'effettivo e il momento in cui sono stati ordinati i provvedimenti di sequestro, sia nel limite del possibile individuata ed eliminata come sottoprodotto di origine animale della categoria 2 ai sensi dell'articolo 5 OESPA.


Art. 102

Movimento di animali e di merci nelle zone di protezione e di sorveglianza 1

In deroga all'articolo 90 capoversi 2 e 3, gli animali della zona di protezione possono essere condotti al pascolo o trasferiti al macello solo 15 giorni dopo l'ultimo caso di epizoozia.

2

La carne di animali ad unghia fessa, come pure il latte di mucca, pecora e capra possono essere trasferiti fuori dalla zona di protezione solo con l'autorizzazione del veterinario cantonale; il latte deve essere pastorizzato.

3

I sottoprodotti della lavorazione di latte proveniente dalle zone di protezione e di sorveglianza devono essere pastorizzati, prima di essere consegnati come foraggio. Il veterinario cantonale può estendere questo provvedimento ad altre regioni.

4

Il letame e il colaticcio possono essere sparsi nella zona di protezione solo con l'approvazione del veterinario cantonale.


Art. 103

Revoca dei provvedimenti di sequestro Il sequestro rinforzato dell'effettivo infetto è trasformato in sequestro semplice di 2° grado dopo l'eliminazione di tutti gli animali ricettivi e a pulizia e disinfezione avvenute. La revoca del sequestro semplice di 2° grado avviene al più presto 21 giorni dopo l'avvenuta disinfezione. Alla scadenza di questo termine, l'effettivo sottostà alle limitazioni della zona in cui si trova.

185 RS

916.441.22

186 Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 23 giu. 2004 (RU 2004 3065). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

Agricoltura

48

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Sezione 3: Malattia vescicolare dei suini

Art. 104

In generale

1

Sono considerati ricettivi alla malattia vescicolare dei suini tutti gli animali della specie suina, compresi i cinghiali.

2

Il periodo d'incubazione è di 14 giorni.


Art. 105

Provvedimenti concernenti la carne 1

Il veterinario cantonale vigila affinché la carne di suini provenienti da effettivi infetti, macellati tra il momento della presunta propagazione dell'epizoozia nell'effettivo e il momento in cui sono stati ordinati i provvedimenti di sequestro, sia nella misura del possibile individuata ed eliminata come sottoprodotto di origine animale della categoria 2 ai sensi dell'articolo 5 OESPA187.

2

La carne di suini può essere trasferita fuori dalle zone di protezione e di sorveglianza solo con l'autorizzazione del veterinario cantonale; l'Ufficio federale emana prescrizioni tecniche sull'identificazione e il trattamento di questa carne.

Sezione 4: Pleuropolmonite contagiosa dei bovini

Art. 106

In generale

1

Sono considerati ricettivi alla pleuropolmonite contagiosa tutti gli animali della specie bovina.

2

Il periodo d'incubazione è di 180 giorni.

3

È diagnosticata la pleuropolmonite contagiosa quando è messo in evidenza il Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC.

Art. 107

Zona di sorveglianza

Non è stabilita alcuna zona di sorveglianza.


Art. 108

Caso di sospetto

1

Se un veterinario, durante un'ispezione delle carni o durante un'autopsia, sospetta che un animale sia stato affetto da pleuropolmonite contagiosa dei bovini, ordina un'analisi batteriologica e patologica.

2

Se l'analisi di laboratorio non consente di escludere una pleuropolmonite contagiosa, il veterinario cantonale ordina l'analisi sierologica di tutti i bovini dell'effettivo d'origine di età superiore ai 12 mesi.

187 RS

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Ordinanza sulle epizoozie 49

916.401

3

Gli animali per i quali l'analisi sierologica ha dato un risultato positivo devono essere isolati fino a quando è possibile escludere un'infezione sulla base di esami complementari.


Art. 109

Caso di epizoozia

1

In deroga all'articolo 85 capoverso 2 lettera b, il veterinario cantonale può ordinare la macellazione immediata degli animali della specie bovina clinicamente sani.

2

La testa e i visceri degli animali macellati devono essere eliminati come sottoprodotti di origine animale della categoria 2 ai sensi dell'articolo 5 OESPA188.


Art. 110

Revoca dei provvedimenti di sequestro 1

Il sequestro dell'effettivo infetto è revocato dieci giorni dopo l'eliminazione di tutti gli animali della specie bovina e a pulizia e disinfezione avvenute.

2

In deroga all'articolo 94 capoverso 2, i provvedimenti di sequestro di effettivi sospetti di contaminazione sono revocati qualora l'analisi di tutti gli animali di età superiore ai 12 mesi abbia dato un risultato negativo. L'effettivo deve essere sottoposto a un esame complementare dopo tre mesi. L'animale sospetto di contaminazione deve essere isolato fino a quando l'esame complementare ha dato un risultato negativo (art. 67).

3

I provvedimenti riguardanti il movimento di animali nella zona di protezione possono essere revocati dopo che tutti i bovini della zona sono stati sottoposti ad un'analisi sierologica con risultato negativo.


Art. 111

Accertamenti epidemiologici In caso di diagnosi di pleuropolmonite contagiosa dei bovini, l'Ufficio federale ordina il prelievo e l'analisi di un numero rappresentativo di campioni per valutare la situazione epizoologica a livello svizzero.

Sezione 4a:189
a a 111g 188 RS

916.441.22

189 Introdotta dal n. I dell'O del 16 mag. 2007 (RU 2007 2711). Abrogata dal n. I dell'O del 14 mag. 2008, con effetto dal 1° giu. 2008 (RU 2008 2275).

Agricoltura

50

916.401

Sezione 5: Peste equina

Art. 112

In generale

1

Sono considerati ricettivi alla peste equina i cavalli, le zebre, gli asini e i loro incroci.

2

In deroga all'articolo 81, l'Ufficio federale può autorizzare la vaccinazione di cavalli destinati all'esportazione e l'importazione di cavalli vaccinati, prendendo i necessari provvedimenti cautelari.

3

Il periodo d'incubazione è di 21 giorni.


Art. 113

Caso di sospetto

1

In deroga all'articolo 84, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo sospetto.

2

Egli ordina inoltre: a. visite di controllo regolari degli effettivi sospetti da parte del veterinario ufficiale;

b. provvedimenti di lotta contro le zanzare nelle stalle e nelle loro immediate vicinanze.


Art. 114

Caso di epizoozia

1

In deroga all'articolo 85 capoversi 1 e 2 lettera b, il veterinario cantonale ordina i seguenti provvedimenti nell'effettivo sospetto: a. il sequestro semplice di 1° grado; e b. l'uccisione immediata sul posto degli animali infetti.

2

L'Ufficio federale emana prescrizioni tecniche sul controllo del movimento di equidi.


Art. 115

Zona di sorveglianza

La zona di sorveglianza è mantenuta in vigore almeno sino al 1° dicembre dell'anno in corso.

Sezione 6: Peste suina africana e classica

Art. 116

In generale

1

Sono considerati ricettivi alla peste suina africana e classica tutti gli animali della specie suina, compresi i cinghiali.

Ordinanza sulle epizoozie 51

916.401

2

Il periodo d'incubazione è di 40 giorni per la peste suina africana e di 21 giorni per la peste suina classica.190 3 Gli articoli 117 a 120 non si applicano ai cinghiali in libertà.


Art. 117

Provvedimenti concernenti la macellazione e la carne 1

Nel macello, i suini provenienti dalle zone di protezione e di sorveglianza devono essere stabulati separatamente e macellati in locali o in tempi diversi.

2

Se è diagnosticata la peste suina in un macello, tutti i suini trasportati con l'animale infetto devono essere uccisi ed eliminati.

3

La macellazione di suini nel macello in questione è nuovamente ammessa al più presto il giorno successivo a quello in cui sono state effettuate la pulizia e la disinfezione.

4

Il veterinario cantonale provvede affinché la carne di suini provenienti da effettivi infetti, macellati tra il momento della presunta propagazione dell'epizoozia nell'effettivo e il momento in cui sono stati ordinati i provvedimenti di sequestro, sia nella misura del possibile individuata ed eliminata come sottoprodotto di origine animale della categoria 2 ai sensi dell'articolo 5 OESPA191.

5

La carne dei suini può essere portata fuori dalle zone di sorveglianza e di protezione solo con l'autorizzazione del veterinario cantonale; l'Ufficio federale emana prescrizioni tecniche sull'identificazione e il trattamento di questa carne.


Art. 118

Movimento di animali nelle zone di protezione e di sorveglianza 1

L'articolo 90 capoversi 2 e 3 è applicabile solo dopo che tutti gli effettivi della zona di protezione sono stati analizzati e non sono stati diagnosticati ulteriori casi.

2

A partire dal 21° giorno dopo che è stata ordinata la zona di protezione, il veterinario cantonale può autorizzare lo spostamento di animali in un altro effettivo della zona di protezione o di sorveglianza, a condizione che l'analisi di tutti gli effettivi abbia dato un risultato negativo.

3

In deroga all'articolo 92 capoverso 3, i suini possono essere trasferiti in un altro effettivo o al macello solo sette giorni dopo che è stata ordinata la zona di sorveglianza.

4

Prima di abbandonare l'effettivo, i suini devono essere contrassegnati in modo chiaro.


Art. 119

Revoca dei provvedimenti di sequestro I provvedimenti presi nelle zone di protezione e di sorveglianza possono essere revocati: 190 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5217).

191 RS

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Agricoltura

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916.401

a. al più presto 30 giorni dopo l'eliminazione dell'ultimo effettivo infetto; e b. dopo che l'analisi sierologica di tutti gli effettivi della zona di protezione e di un numero rappresentativo di effettivi della zona di sorveglianza ha dato un risultato negativo.


Art. 120

Reintroduzione di animali Dopo la revoca del sequestro semplice di 2° grado, i suini possono essere reintrodotti nell'azienda alle seguenti condizioni: a. in caso di detenzione all'aperto, dopo che due analisi sierologiche a distanza di tre settimane effettuate su suinetti-sentinella hanno dato un risultato negativo; b. in caso di altre forme di detenzione, conformemente alla lettera a oppure immediatamente; in quest'ultimo caso è ordinato il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo per la durata di 60 giorni, il quale è revocato solo se l'analisi sierologica di un numero rappresentativo di suini ha dato un risultato negativo.


Art. 121

Peste suina dei cinghiali in libertà 1

In caso di sospetto di peste suina di cinghiali in libertà, il veterinario cantonale prende i seguenti provvedimenti: a. informazione immediata del servizio cantonale della caccia e degli ambienti venatori;

b. analisi dei cinghiali uccisi o trovati morti; e c. informazione dei detentori di suini sui provvedimenti precauzionali da prendere per evitare contatti tra i suini domestici e i cinghiali.

2

In caso di diagnosi di peste suina di cinghiali in libertà: a. l'Ufficio federale ordina le analisi necessarie per determinare la diffusione dell'epizoozia;

b.192

l'Ufficio federale elabora, in collaborazione con l'Ufficio federale dell'ambiente193, il veterinario cantonale, le autorità cantonali in materia di caccia e altri specialisti, provvedimenti per eradicare l'epizoozia; c.194 il veterinario cantonale ordina provvedimenti atti a evitare contatti tra suini domestici e cinghiali; e d.195 il veterinario cantonale può, dopo aver consultato le autorità cantonali in materia di caccia, limitare o vietare la caccia alla selvaggina di qualsiasi specie.

192 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 apr. 2003 (RU 2003 956).

193 Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.194 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 apr. 2003 (RU 2003 956).

195 Introdotto dal n. I dell'O del 9 apr. 2003 (RU 2003 956).

Ordinanza sulle epizoozie 53

916.401

3

D'intesa con l'Ufficio federale dell'ambiente, l'Ufficio federale emana direttive tecniche sui provvedimenti da adottare per lottare contro la peste suina dei cinghiali in libertà.196 Sezione 7:197 Malattie virali dei volatili A. Peste aviaria (influenza aviaria)

Art. 122

In generale

1

La peste aviaria è un'infezione dei volatili causata da virus influenzali di tipo A.

Sono considerati ricettivi tutti i volatili, in particolare i volatili da cortile.

2

È considerata ad alta patogenicità se è causata da: a. virus influenzali A di sottotipo H5 e H7 con una sequenza genomica che codifica gli amminoacidi basici multipli nel sito di clivaggio della molecola di emoagglutinina;

b. altri virus influenzali A con un indice di patogenicità intravenosa superiore a 1,2 nei pulcini di sei settimane.

3

È considerata a bassa patogenicità se è causata da virus influenzali A di sottotipo H5 o H7 che non rientrano nella definizione di cui al capoverso 2 lettera a.

4

Il periodo di incubazione è di 21 giorni.

5

L'Ufficio federale emana direttive tecniche concernenti le misure contro la peste aviaria ad alta patogenicità.

a Peste aviaria ad alta patogenicità nei volatili da cortile e in altri volatili in cattività: provvedimenti nell'effettivo 1

In deroga agli articoli 84 e 85 il veterinario cantonale ordina il sequestro rinforzato (art. 71) degli effettivi sospetti, sospetti di contaminazione o infetti.

2

Sono considerati sospetti di contaminazione in particolare: a. gli effettivi situati nelle immediate vicinanze o in pericolo a causa di contatti;

b. gli effettivi in cui sono stati introdotti animali o uova da cova presumibilmente infetti.

3

Il sequestro rinforzato di effettivi sospetti o sospetti di contaminazione può essere trasformato in sequestro semplice di 2° grado dopo cinque giorni.

4

I provvedimenti di sequestro possono essere estesi ad altre specie animali.

196 Introdotto dal n. I dell'O del 9 apr. 2003 (RU 2003 956).

197 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5217).

Agricoltura

54

916.401

b Peste aviaria ad alta patogenicità nei volatili da cortile e in altri volatili in cattività: sistemi di stabulazione e movimento di animali nelle zone di protezione e di sorveglianza 1

Nelle zone di protezione e di sorveglianza i volatili da cortile e altri volatili in cattività possono essere tenuti solo in stalle o in altri sistemi di stabulazione chiusi muniti di una tettoia a tenuta stagna e di barriere laterali che impediscono l'intrusione di altri volatili.

2

In deroga agli articoli 90 e 92 il veterinario cantonale può autorizzare che: a. le uova da cova, i pulcini di un giorno, le pollastrelle, le galline ovaiole, i tacchini da ingrasso e i volatili custoditi nei giardini zoologici siano introdotti nelle zone o trasportati fuori dalle stesse; b. i volatili siano trasportati per macellazione direttamente in un macello situato all'interno o al di fuori delle zone.

3

Nel caso in cui abbia autorizzato le deroghe di cui al capoverso 2, il veterinario cantonale provvede affinché: a. tutti gli animali delle specie ricettive siano visitati dal veterinario ufficiale; b. i mezzi di trasporto e il materiale d'imballaggio siano puliti e disinfettati; e c. le uova da cova siano sottoposte a disinfezione.

4

Ordina la quarantena, conformemente all'articolo 68, per le aziende detentrici di animali in cui sono stati introdotti uova da cova o animali secondo il capoverso 2.

5

Altri volatili in cattività tenuti nell'economia domestica per compagnia e che non hanno contatti con i volatili di altri effettivi (uccelli da compagnia) possono essere trasferiti in un altro luogo dal detentore, purché non si tratti di oltre cinque esemplari.

c Peste aviaria ad alta patogenicità nei volatili da cortile e in altri volatili in cattività: movimento di merci nelle zone di protezione e di sorveglianza 1

La carne e i prodotti a base di carne di pollame non possono essere trasferiti fuori dalla zona di protezione.

2

Le uova destinate al consumo non possono essere introdotte nelle zone o trasportate fuori dalle stesse.
3


Il letame proveniente da effettivi che si trovano nelle zone di protezione o di sorveglianza può essere sparso solo nella zona corrispondente. Per lo spandimento del letame nella zona di protezione è necessaria un'autorizzazione del veterinario ufficiale.

4

Il veterinario cantonale può concedere deroghe ai divieti di cui al capoverso 1 e 2.

Ordinanza sulle epizoozie 55

916.401

d Peste aviaria ad alta patogenicità nei volatili da cortile e in altri volatili in cattività: ulteriori provvedimenti 1

Il veterinario cantonale provvede affinché: a. i prodotti provenienti da effettivi infetti, come la carne di volatili, le uova da consumo, le uova da cova e i pulcini, ottenuti nel periodo tra la presunta propagazione dell'epizoozia e il momento in cui sono stati ordinati i provvedimenti di sequestro, siano individuati ed eliminati come sottoprodotti di origine animale della categoria 2 di cui all'articolo 5 OESA198 e le aziende di destinazione siano pulite e disinfettate; b. i materiali di trasporto e d'imballaggio contaminati siano disinfettati o eliminati;

c. ogni caso di sospetto o di epizoozia sia notificato al veterinario cantonale; d. le persone esposte al contagio siano protette da tale rischio.

2

Sulla base di accertamenti epidemiologici, il veterinario cantonale può delimitare una regione a rischio elevato confinante con una zona di sorveglianza (zona di restrizione) ed estendere a essa le misure previste per le zone di protezione e di sorveglianza. L'estensione della zona di restrizione viene fissata dall'Ufficio federale dopo aver sentito il veterinario cantonale.

e Peste aviaria a bassa patogenicità nei volatili da cortile e in altri volatili in cattività 1

Il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 2° grado dell'effettivo infetto.

2

Le uova provenienti da effettivi infetti devono essere eliminate. Il veterinario cantonale può autorizzare che le uova siano immesse in commercio come derrate alimentari se sono trasferite direttamente in un'azienda di trasformazione, dove vengono rotte e sottoposte a un trattamento termico.

3

In deroga all'articolo 88 il veterinario cantonale non ordina alcuna zona di protezione e di sorveglianza.

4

Egli delimita una zona a rischio elevato (zona di restrizione) attorno all'effettivo infetto e può disporre controlli in altre aziende detentrici di animali come pure provvedimenti di cui agli articoli 89-92, 122b e 122c. L'estensione della zona di restrizione viene fissata dall'Ufficio federale dopo aver sentito il veterinario cantonale.

f Peste aviaria ad alta patogenicità negli uccelli selvatici in libertà 1

In caso di diagnosi di peste aviaria ad alta patogenicità negli uccelli selvatici in libertà

198 RS

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Agricoltura

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916.401

a. l'Ufficio federale ordina le analisi necessarie per determinare la diffusione dell'epizoozia;

b. il veterinario cantonale ordina provvedimenti atti a evitare contatti tra i volatili domestici e quelli selvatici;

c. il veterinario cantonale può definire zone di controllo e di osservazione e disporre al loro interno i provvedimenti di cui agli articoli 89-92, 122b e 122c.

L'estensione delle zone di controllo e di sorveglianza viene fissata dall'Ufficio federale dopo aver sentito il veterinario cantonale; d. il veterinario cantonale può, dopo aver consultato le autorità cantonali in materia di caccia, limitare o vietare la caccia agli uccelli selvatici.

2

Dopo aver sentito l'Ufficio federale dell'ambiente, l'Ufficio federale emana prescrizioni tecniche sui provvedimenti da adottare negli uccelli selvatici in libertà contro la peste aviaria ad alta patogenicità.

B. Malattia di Newcastle

Art. 123

Campo d'applicazione e diagnosi 1

Sono considerati ricettivi alla malattia di Newcastle tutti i volatili tenuti in cattività e le loro uova da cova.

2

Il periodo di incubazione è di 21 giorni.

a Provvedimenti in caso di sospetto e in caso di epizoozia 1

Il veterinario cantonale vieta la fornitura di uova e lo spandimento del letame proveniente da effettivi sospetti o infetti.

2

Il letame non può essere trasportato fuori dalla zona di protezione o di sorveglianza. Per lo spandimento del letame nella zona di protezione è necessaria un'autorizzazione del veterinario ufficiale.

3

Il veterinario cantonale provvede affinché i prodotti provenienti dagli effettivi infetti, come la carne di volatili, le uova da consumo, le uova da cova e i pulcini, ottenuti nel periodo tra la presunta propagazione dell'epizoozia e il momento in cui sono stati ordinati i provvedimenti di sequestro, siano individuati ed eliminati come sottoprodotti di origine animale della categoria 2 di cui all'articolo 5 OESA199.

b Movimento di animali nelle zone di protezione e di sorveglianza 1

In deroga agli articoli 90 e 92 il veterinario cantonale può autorizzare, d'intesa con l'Ufficio federale, che: 199 RS

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Ordinanza sulle epizoozie 57

916.401

a. le uova da cova, i pulcini di un giorno, le pollastrelle, le galline ovaiole, i tacchini da ingrasso e i volatili custoditi nei giardini zoologici siano introdotti nelle zone o trasportati fuori dalle stesse; b. i volatili siano trasportati per macellazione direttamente in un macello situato fuori dalle zone.

2

Nel caso in cui abbia autorizzato le deroghe di cui al capoverso 1, il veterinario cantonale provvede affinché: a. siano eseguite le analisi da parte del veterinario ufficiale; b. i mezzi di trasporto e il materiale d'imballaggio siano puliti e disinfettati; e c. le uova da cova siano sottoposte a disinfezione.

3

Il veterinario cantonale ordina la quarantena, conformemente all'articolo 68, per le aziende detentrici di animali in cui sono stati introdotti uova da cova o animali secondo il capoverso 1.

c Piccioni e uccelli ornamentali 1

Le prescrizioni riguardanti le zone di protezione e di sorveglianza non si applicano alla malattia di Newcastle dei piccioni e degli uccelli ornamentali.

2

In deroga all'articolo 81 l'Ufficio federale può autorizzare la vaccinazione dei piccioni; esso può renderla obbligatoria per la partecipazione a esposizioni, concorsi e manifestazioni analoghe.


Art. 124

e 125 Abrogati Sezione 8: Altre epizoozie altamente contagiose

Art. 126

Designazione

Sono considerate come altre epizoozie altamente contagiose: a. la stomatite vescicolare; b. la peste

bovina;

c. la peste dei piccoli ruminanti; d. la dermatite nodulare (Lumpy skin disease); e. la febbre della Valle del Rift; f. …200 g. il vaiolo delle pecore e delle capre.

200 Abrogata dal n. I dell'O del 16 mag. 2007, con effetto dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2711).

Agricoltura

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916.401


Art. 127

Movimento di animali nelle zone di protezione e di sorveglianza In deroga agli articoli 90 e 92, l'Ufficio federale può ordinare limitazioni supplementari o concedere agevolazioni per il movimento di animali e di prodotti animali nelle zone di protezione e di sorveglianza, a dipendenza della situazione epizoologica.

Capitolo 3: Epizoozie da eradicare Sezione 1: Disposizioni comuni

Art. 128

Campo d'applicazione

Le disposizioni della presente sezione si applicano alle epizoozie da eradicare, salvo la necrosi ematopoietica infettiva e la setticemia emorragica virale (art. 280 segg.).


Art. 129

Accertamento delle cause d'aborto 1

Il detentore notifica al veterinario ufficiale201 ogni aborto di animali della specie bovina, che sono stati gravidi per tre o più mesi, come pure ogni aborto di animali della specie ovina, caprina e suina.

2

Il veterinario ufficiale deve procedere a un'analisi qualora l'aborto sia avvenuto in una stalla di commercianti o durante l'estivazione e qualora in un effettivo di animali a unghia fessa abbia abortito più di un animale nell'arco di quattro mesi.

3

L'analisi comprende: a. per i bovini: Brucella abortus, Coxiella burnetii e IBR-IPV (analisi sierologica);

b.202 per gli ovini e i caprini: Brucella melitensis, Coxiella burnetii nonché Chlamydophila; c.203 per i suini: Brucella suis e la sindrome riproduttiva e respiratoria dei suini.

4

Il veterinario ufficiale predispone l'analisi delle placente e dei feti abortiti. Se si tratta di bovini, occorre trasmettere al laboratorio anche i campioni di sangue.

5

Il veterinario cantonale ordina altre analisi a seconda dei casi.

201 Nuova espr. giusta il n. 5 dell'all. 2 dell'O del 24 gen. 2007 concernente la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 561). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

202 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 giu. 2004 (RU 2004 3065).

203 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5217).

Ordinanza sulle epizoozie 59

916.401


Art. 130

Sorveglianza del bestiame svizzero 1

Il bestiame svizzero è sorvegliato per campionatura degli effettivi o degli animali.

2

Il rilevamento per campionatura serve a confermare che la Svizzera è indenne da una determinata epizoozia da eradicare.

3

L'Ufficio federale stabilisce, previa consultazione dei Cantoni: a. a quali intervalli di tempo debbano essere effettuate le campionature; b.204 la necessaria dimensione dei campioni; c. i metodi di analisi e il materiale da prelevare per la campionatura; d.205 i laboratori nei quali sono esaminati i campioni.

4

L'Ufficio federale ordina, previa consultazione dei veterinari cantonali, ulteriori analisi qualora la campionatura abbia rivelato la presenza di uno o più effettivi infetti.


Art. 131


206

Indennità

1

Le perdite di animali ai sensi dell'articolo 32 capoverso 1 della legge sono indennizzate per tutte le epizoozie elencate nel presente capitolo.

2

Per quanto concerne l'artrite encefalite virale caprina (art. 200 segg.), i caprini che non provengono da effettivi liberi da tale epizoozia vengono tuttavia indennizzati soltanto secondo l'articolo 32 capoverso 1 lettera d della legge.

Sezione 2: Carbonchio ematico

Art. 132

Diagnosi

1

È diagnosticato il carbonchio ematico quando è messo in evidenza il Bacillus anthracis. Per l'analisi occorre inviare il sangue prelevato con una siringa.

2

Il periodo d'incubazione è di 15 giorni.


Art. 133

Obbligo di notifica

Il veterinario cantonale notifica ogni caso di carbonchio ematico al medico cantonale.


Art. 134

Caso di epizoozia

1

In caso di diagnosi di carbonchio ematico, il veterinario cantonale ordina, nell'effettivo infetto, i seguenti provvedimenti:

204 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 giu. 2004 (RU 2004 3065).

205 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 giu. 2004 (RU 2004 3065).

206 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2001 (RU 2001 1337).

Agricoltura

60

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a. il sequestro semplice di 2° grado; b. l'uccisione, senza spargimento di sangue, degli animali ammalati; c.207 l'eliminazione degli animali uccisi o periti; d. la misurazione, due volte al giorno, della temperatura degli animali minacciati;

e. la pulizia e la disinfezione delle stalle e di tutti gli oggetti contaminati.

2

Può ordinare vaccinazioni o cure per effettivi minacciati.

3

Revoca il sequestro di cui al capoverso 1 al più presto 15 giorni dopo l'ultimo caso di epizoozia.

Sezione 3: Malattia di Aujeszky

Art. 135

Campo d'applicazione

1

Le prescrizioni della presente sezione sono applicabili nella lotta contro la malattia di Aujeszky dei suini.

2

Se è diagnosticata la malattia di Aujesky in altri animali domestici, il veterinario cantonale ordina un'indagine epidemiologica negli effettivi di suini minacciati.


Art. 136

Diagnosi

1

È diagnosticata la malattia di Aujeszky quando sono messi in evidenza gli anticorpi herpes virus suis tipo I oppure l'agente infettivo.

2

Il periodo d'incubazione è di 21 giorni.


Art. 137

Riconoscimento ufficiale Tutti gli effettivi di suini sono riconosciuti ufficialmente indenni dalla malattia di Aujeszky. In caso di sospetto o di infezione, agli effettivi interessati è tolto il riconoscimento ufficiale fino alla revoca del sequestro.


Art. 138

Obbligo di notifica

I laboratori notificano al veterinario cantonale tutti i casi diagnosticati di malattia di Aujeszky.


Art. 139

Caso di sospetto

1

In caso di sospetto di infezione o sospetto di contaminazione da malattia di Aujeszky, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado fino all'invalidazione del sospetto.

207 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2001 (RU 2001 1337).

Ordinanza sulle epizoozie 61

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2

Il sospetto è invalidato quando l'analisi sierologica di un numero rappresentativo di animali risulta negativa.


Art. 140

Caso di epizoozia

1

In caso di diagnosi di malattia di Aujeszky, il veterinario cantonale ordina, nell'effettivo di suini infetto, i seguenti provvedimenti:

a. il sequestro semplice di 1° grado; b. la macellazione di animali sospetti o infetti; c. la lotta contro i topi e i ratti; d. la pulizia e la disinfezione delle stalle dopo che gli animali sospetti o infetti sono stati allontanati.

2

Il veterinario cantonale revoca il sequestro dopo che: a. tutti gli animali dell'effettivo sono stati eliminati e le stalle sono state pulite e disinfettate; oppure b. l'analisi sierologica di tutti gli animali da allevamento e di un numero rappresentativo di animali da ingrasso, effettuata due volte a 21 giorni di distanza, è risultata negativa; il primo campione può essere prelevato al più presto 21 giorni dopo l'eliminazione dell'ultimo animale infetto.


Art. 141

Utilizzazione delle carni Le carni di animali provenienti da effettivi sotto sequestro vanno utilizzate secondo le direttive dell'Ufficio federale.

Sezione 4: Rabbia

Art. 142

Diagnosi

1

L'Ufficio federale designa un centro nazionale per la diagnosi della rabbia.

2

Il periodo d'incubazione è di 100 giorni.

a208 Riconoscimento ufficiale

Tutti gli effettivi di bestiame sono riconosciuti ufficialmente indenni da rabbia.


Art. 143

Obbligo di notifica

1

Chiunque osservi animali selvatici o animali domestici senza padrone, che presentano sintomi sospetti di rabbia, deve annunciarlo al più vicino posto di polizia, alla polizia della caccia o ad un veterinario.

208 Introdotto dal n. I dell'O del 15 mar. 1999 (RU 1999 1523).

Agricoltura

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2

I detentori di animali devono annunciare ad un veterinario gli animali domestici che presentano sintomi sospetti di rabbia, nonché quelli che sono stati feriti da un animale che presenta sintomi sospetti di rabbia oppure da un animale rabbioso o che sono venuti a contatto con un tale animale.

3

Il veterinario cantonale notifica al medico cantonale ogni caso di rabbia nonché i casi di sospetto che potrebbero costituire un pericolo per le persone.

4

Il Centro nazionale notifica immediatamente ogni caso di rabbia al mittente ed al veterinario cantonale competente.


Art. 144

Caso di sospetto

1

I detentori di animali devono isolare fino al momento della visita veterinaria gli animali che presentano sintomi di rabbia.

2

Il veterinario cantonale stabilisce se: a. gli animali che presentano sintomi di rabbia vanno inviati al Centro nazionale per l'analisi;

b. gli animali domestici che presentano sintomi sospetti di rabbia vanno uccisi oppure isolati per almeno dieci giorni e se vanno sottoposti alla visita del veterinario ufficiale immediatamente prima della revoca dell'isolamento.

3

La polizia o la polizia della caccia deve procedere all'immediata uccisione degli animali selvatici che presentano sintomi sospetti di rabbia. Anche gli organi della polizia epizootica, i titolari di un permesso di caccia e i privati in pericolo sono autorizzati ad uccidere tali animali.


Art. 145

Animali sospetti di contaminazione Gli animali domestici che sono stati feriti da un animale sospetto o infetto di rabbia o che sono entrati in contatto con un tale animale: a. devono essere uccisi oppure isolati per almeno 100 giorni in modo da non risultare pericolosi né per le persone né per gli altri animali; b. possono essere vaccinati soltanto se è dimostrato che sono stati vaccinati nei 24 mesi antecedenti; per gli animali rivaccinati il periodo di isolamento può essere ridotto a 30 giorni; c. devono essere esaminati dal veterinario ufficiale alla fine del periodo di isolamento.


Art. 146

Caso di epizoozia

1

Gli animali domestici manifestamente affetti da rabbia devono essere uccisi senza indugio.

2

Se è diagnosticata la rabbia, il veterinario cantonale definisce, a seconda delle circostanze e delle condizioni topografiche, un'adeguata zona di sequestro. Ordina inoltre:

Ordinanza sulle epizoozie 63

916.401

a. adeguati provvedimenti di sequestro per gli effettivi con animali che presentano sintomi sospetti di rabbia o che ne sono affetti;

b. la chiusura temporanea dei giardini zoologici, parchi naturali e strutture simili, nei quali è stata constatata la presenza di un animale affetto da rabbia, fino all'adozione di sufficienti misure di protezione dei visitatori;

c. la pulizia e la disinfezione degli oggetti contaminati e dei locali dai quali sono stati allontanati animali infetti o sospetti.


Art. 147

Provvedimenti nella zona di sequestro 1

Nella zona di sequestro sono applicabili le seguenti disposizioni: a. chi vuole mettere in commercio, come derrate alimentari, selvatici ungulati abbattuti che non presentano sintomi sospetti di rabbia, deve decapitare l'animale in modo che le ghiandole salivari non vengano né incise né recise; b. i titolari di un permesso di caccia possono impiegare le teste di ruminanti selvatici e le pelli di animali predatori per trofei e pellicce solamente se non vi è alcun sospetto di rabbia; c. chi trova volpi o tassi morti, deve annunciarlo al più vicino posto di polizia oppure alla polizia della caccia; d. i gatti abbandonati o randagi, che presentano sintomi sospetti di rabbia, devono essere uccisi dalla polizia, dalla polizia della caccia oppure dai titolari di un permesso di caccia;

e. i cani randagi che non possono essere catturati devono essere uccisi dalla polizia, dalla polizia della caccia o dai titolari di un permesso di caccia. Per la cattura dev'essere richiesta possibilmente la partecipazione del detentore del cane;

f. gli animali uccisi, la selvaggina morta e le teste recise devono essere eliminati come sottoprodotti di origine animale della categoria 2 ai sensi dell'articolo 5 OESPA209, qualora non risulti necessario un esame delle teste o delle carcasse;

g. all'interno e ai margini dei boschi i cani devono essere tenuti al guinzaglio.

Nelle altre zone possono essere lasciati in libertà sotto stretta sorveglianza.

Non sono soggetti a queste limitazioni i cani vaccinati delle guardie di confine, della polizia, dell'esercito e da valanga quando sono in servizio nonché i cani da caccia durante l'attività venatoria; h. gli animali che hanno morso una persona devono essere posti sotto sorveglianza durante dieci giorni ed in seguito visitati dal veterinario ufficiale. Fino a tale termine possono essere uccisi unicamente con l'autorizzazione del veterinario ufficiale;

209 RS

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Agricoltura

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916.401

i.

nei giardini zoologici, parchi naturali e strutture simili, dove gli animali possono entrare in contatto con i visitatori, vanno adottate misure volte alla tutela di questi ultimi.

2

Il sequestro di una determinata zona è revocato al più presto 180 giorni e al più tardi un anno dopo l'ultimo caso di rabbia registrato nella zona di sequestro e nelle regioni confinanti.


Art. 148

Provvedimenti collaterali 1

Il veterinario cantonale può ordinare, all'occorrenza, che nella zona di sequestro i gatti e gli altri animali domestici vengano vaccinati contro la rabbia.

2

Egli provvede all'informazione della popolazione in caso di comparsa della rabbia.

A tal fine vanno affissi nella zona di sequestro cartelloni che riportano i sintomi principali della malattia, le regole di comportamento e gli estratti delle prescrizioni in materia.

3

I Cantoni provvedono alla riduzione dell'effettivo delle volpi avvalendosi delle competenze previste dalla legislazione sulla caccia.


Art. 149

Vaccinazioni

1

Le vaccinazioni degli animali domestici devono essere attestate dal veterinario nel certificato di vaccinazione. Con riferimento ai cani, il numero del microchip o del tatuaggio deve essere registrato nel certificato di vaccinazione. L'Ufficio federale emana prescrizioni tecniche concernenti lo svolgimento delle vaccinazioni.210 2 Per gli animali selvatici sono applicabili le seguenti disposizioni: a. nelle zone in cui sono registrati casi di rabbia nelle volpi i Cantoni svolgono campagne di vaccinazione ai fini dell'immunizzazione orale. All'occorrenza, queste campagne sono estese ad altre zone; b. i Cantoni ripetono le campagne di vaccinazione fino alla eradicazione della rabbia nelle volpi. Essi provvedono affinché un numero rappresentativo di volpi provenienti dalle zone di vaccinazione e dalle aree confinanti sia inviato per controllo al Centro nazionale; c. i Cantoni di confine effettuano nelle zone minacciate campagne di vaccinazione delle volpi per prevenire una propagazione della rabbia sul territorio nazionale. La Confederazione mette a disposizione gratuitamente il vaccino a questi Cantoni;

d. i Cantoni informano anticipatamente la popolazione sulle campagne di vaccinazione;

e. l'Ufficio federale e il Centro nazionale coordinano e sorvegliano le campagne di vaccinazione.

210 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 giu. 2004 (RU 2004 3065).

Ordinanza sulle epizoozie 65

916.401

Sezione 5: Brucellosi dei bovini

Art. 150

Campo d'applicazione

1

Le prescrizioni della presente sezione sono applicabili nella lotta contro l'infezione dei bovini da Brucella abortus. 2 Se l'epizoozia è diagnosticata in altre specie animali, il veterinario cantonale ordina i provvedimenti che trovano applicazione nella lotta contro la brucellosi bovina.


Art. 151

Diagnosi

1

È diagnosticata la brucellosi bovina quando: a. l'esame sierologico dà un risultato positivo; oppure b. è messa in evidenza la Brucella abortus nel materiale d'analisi.

2

Il periodo d'incubazione è di 180 giorni.


Art. 152

Riconoscimento ufficiale e sorveglianza 1

Tutti gli effettivi di bovini sono riconosciuti ufficialmente indenni da brucellosi. In caso di sospetto o di infezione, all'effettivo interessato è tolto il riconoscimento ufficiale sino alla revoca del sequestro.

2

Il veterinario cantonale può estendere la sorveglianza a effettivi con cervi.


Art. 153

Obbligo di notifica

1

I laboratori segnalano al veterinario cantonale se è diagnosticata la Brucella abor- tus in altri animali domestici e selvatici.

2

Il veterinario cantonale notifica ogni caso di brucellosi bovina al medico ed al chimico cantonali.


Art. 154

Caso di sospetto

1

In caso di sospetto di infezione o sospetto di contaminazione, il veterinario cantonale ordina per l'effettivo in questione:

a. il sequestro semplice di 1° grado fino all'invalidazione del sospetto; b. l'analisi batteriologica delle placente e di tutti i feti abortiti, fino all'invalidazione del sospetto.

2

Il sospetto risulta invalidato quando due analisi sierologiche di tutti gli animali di età superiore ai 12 mesi danno un risultato negativo. La seconda analisi dev'essere effettuata dai 40 ai 60 giorni dopo la prima.


Art. 155

Caso di epizoozia

1

In caso di diagnosi di brucellosi bovina il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo infetto. Ordina inoltre che:

Agricoltura

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a. gli animali infetti siano uccisi ed eliminati immediatamente; b. gli animali sospetti che manifestano sintomi di aborto come pure quelli che partoriscono normalmente siano isolati o macellati prima della fuoriuscita delle acque; c. tutti i feti abortiti e le placente siano eliminati come sottoprodotti di origine animale della categoria 2 ai sensi dell'articolo 5 OESPA211; d. il latte degli animali sospetti o infetti sia eliminato come sottoprodotto di origine animale della categoria 2 ai sensi dell'articolo 5 OESPA oppure bollito ed impiegato come alimento per animali nell'effettivo interessato;

e. le stalle siano pulite e disinfettate.

2

Il veterinario cantonale revoca il sequestro dopo che: a. tutti gli animali dell'effettivo sono stati eliminati e le stalle sono state pulite e disinfettate; oppure b. l'analisi delle placente o del materiale abortivo di tutti gli animali gravidi al momento del sequestro, come anche le due analisi sierologiche, effettuate a distanza di almeno 180 giorni, del latte e del sangue di tutti gli animali dell'effettivo sono risultate negative.


Art. 156

Macellazione

1

Il veterinario cantonale provvede affinché il personale incaricato di macellare gli animali degli effettivi infetti venga informato sul rischio di contagio per le persone.

2

La macellazione dev'essere effettuata sotto sorveglianza veterinaria.

3

Il veterinario ufficiale stila un rapporto di autopsia per il veterinario cantonale.


Art. 157

Controlli successivi

Durante l'anno successivo alla revoca del sequestro devono essere esaminati dal profilo batteriologico tutti i feti abortiti e le placente.

Sezione 6: Tubercolosi

Art. 158

Campo d'applicazione

1

Le prescrizioni della presente sezione sono applicabili nella lotta contro la tubercolosi bovina sostenuta da Mycobacterium bovis e Mycobacterium tubercolosis. 2

Se è diagnosticata l'epizoozia in altre specie animali, il veterinario cantonale ordina i provvedimenti applicabili nella lotta contro la tubercolosi bovina.

211 RS

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Ordinanza sulle epizoozie 67

916.401


Art. 159

Diagnosi

1

La tubercolosi è diagnosticata quando: a. sono messi in evidenza il Mycobacterium bovis oppure il Mycobacterium tubercolosis nel materiale d'analisi; b. risulta positiva la prova della tubercolina in un animale di un effettivo nel quale è già stata accertata la tubercolosi secondo la lettera a.

2

Il periodo d'incubazione è di 150 giorni.


Art. 160

Riconoscimento ufficiale e sorveglianza 1

Tutti gli effettivi di bovini sono riconosciuti ufficialmente indenni da tubercolosi. n caso di sospetto o di infezione, all'effettivo interessato è tolto il riconoscimento ufficiale fino alla revoca del sequestro.

2

Il veterinario cantonale può estendere la sorveglianza a effettivi con cervi.


Art. 161

Obbligo di notifica

1

Il veterinario cantonale notifica immediatamente al medico e al chimico cantonali ogni caso di tubercolosi accertato in un effettivo di bestiame da latte.

2

Se è diagnosticata la tubercolosi in altre specie animali, occorre informarne immediatamente il veterinario cantonale.


Art. 162

Caso di sospetto

1

In caso di sospetto di infezione o di sospetto di contaminazione da tubercolosi, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo interessato fino all'invalidazione del sospetto.

2

Il sospetto risulta invalidato quando: a. l'animale sospetto è macellato e non è accertato nessun agente infettivo e quando la prova della tubercolina di tutti i bovini di età superiore alle sei settimane dà esclusivamente risultati negativi; b. la duplice prova della tubercolina di tutti i bovini d'età superiore alle sei settimane dà esclusivamente risultati negativi. La seconda analisi dev'essere effettuata al più presto 40 giorni dopo la prima.


Art. 163

Caso di epizoozia

1

In caso di diagnosi di tubercolosi il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo interessato. Ordina inoltre che:

a.212 gli animali infetti o sospetti siano isolati immediatamente; 212 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5217).

Agricoltura

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abis.213 entro dieci giorni siano macellati gli animali sospetti e uccisi gli animali infetti;

b. il latte degli animali infetti o sospetti sia eliminato come sottoprodotto di origine animale della categoria 2 ai sensi dell'articolo 5 OESPA214 oppure bollito ed impiegato come alimento per animali nell'effettivo interessato;

c. le stalle siano pulite e disinfettate.

2

Il sequestro è revocato quando la duplice analisi di tutti i bovini di età superiore alle sei settimane dà esclusivamente risultati negativi. La prima analisi può essere effettuata al più presto 60 giorni dopo l'eliminazione dell'ultimo animale sospetto o infetto; la seconda analisi, invece, al più presto 40 giorni dopo la prima.


Art. 164

Macellazione

1

La macellazione degli animali infetti o sospetti dev'essere effettuata sotto sorveglianza veterinaria.

2

Il veterinario ufficiale stila un rapporto di autopsia per il veterinario cantonale competente.


Art. 165

Controlli successivi

In un effettivo nel quale è stata diagnosticata la tubercolosi, un anno dopo la revoca del sequestro tutti i bovini di età superiore alle sei settimane devono essere sottoposti ad un ulteriore controllo.

Sezione 7: Leucosi enzootica bovina

Art. 166

Diagnosi

1

La leucosi enzootica bovina (LEB) è accertata quando l'analisi sierologica risulta positiva.

2

Il periodo d'incubazione è di 90 giorni.


Art. 167

Riconoscimento ufficiale e sorveglianza 1

Tutti gli effettivi di bovini sono riconosciuti ufficialmente indenni da LEB. In caso di sospetto o di infezione, all'effettivo interessato è tolto il riconoscimento fino alla revoca del sequestro.

2

…215

213 Introdotta dal n. I dell'O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5217).

214 RS

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215 Abrogato dal n. I dell'O del 28 mar. 2001 (RU 2001 1337).

Ordinanza sulle epizoozie 69

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Art. 168

Caso di sospetto

1

Se un veterinario o un veterinario ufficiale nutre il sospetto, in occasione di un'analisi clinica, di un'autopsia o di un controllo delle carni, che un animale della specie bovina è affetto da LEB, ordina un'analisi sierologica, o qualora ciò non sia possibile un'analisi istologica.

2

Il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo sospetto, fino all'invalidazione del sospetto.

3

Il sospetto è invalidato quando: a. l'analisi istologica non dà risultati sospetti; b. l'analisi sierologica dell'animale sospetto risulta negativa, oppure c. malgrado un risultato istologico sospetto, l'analisi sierologica di tutti i bovini dell'effettivo di provenienza di età superiore ai 24 mesi risulta negativa.

4

In caso di sospetto di contaminazione il veterinario cantonale ordina per l'effettivo interessato:

a. l'isolamento dell'animale sospetto di contaminazione; b. l'analisi sierologica di tutti gli animali.

5

L'isolamento dell'animale sospetto di contaminazione è revocato, dopo che due analisi sierologiche, effettuate a distanza di almeno 90 giorni, risultano negative.


Art. 169

Caso di epizoozia

1

In caso di LEB, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo infetto. Ordina inoltre che: a. gli animali sospetti o infetti siano macellati; b. i residui provenienti dalla lavorazione del latte di effettivi sotto sequestro vengano pastorizzati prima di essere usati come alimento per i vitelli; c. le stalle siano pulite e disinfettate.

2

Il veterinario cantonale revoca il sequestro dopo che: a. gli animali infetti e, qualora si tratti di vacche, anche i loro vitelli neonati sono stati allontanati; e

b. due analisi sierologiche di tutti gli altri animali, effettuate a distanza di almeno 90 giorni, risultano negative.216

3

Il primo prelievo per l'analisi sierologica può essere effettuato al più presto 90 giorni dopo che l'ultimo animale infetto è stato allontanato dall'effettivo.

216 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2001 (RU 2001 1337).

Agricoltura

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Sezione 8:

Rinotracheite infettiva dei bovini/vulvovaginite pustolosa infettiva

Art. 170

Diagnosi

1

È accertata la Rinotracheite infettiva dei bovini/vulvovaginite pustolosa infettiva (IBR/IPV), quando:

a. l'analisi sierologica risulta positiva; oppure b. è messa in evidenza in singoli casi la presenza dell'Herpesvirus bovino di tipo I.

2

Il periodo d'incubazione è di 30 giorni.


Art. 171

Riconoscimento ufficiale e sorveglianza 1

Tutti gli effettivi di bovini sono riconosciuti ufficialmente indenni da IBR/IPV. In caso di sospetto o di infezione, all'effettivo interessato è tolto il riconoscimento ufficiale fino alla revoca del sequestro.

2

I tori da allevamento d'età superiore ai 24 mesi sono controllati mediante un'analisi sierologica annuale del sangue.217

Art. 172

Caso di sospetto

1

In caso di sospetto di infezione o di contaminazione da IBR/IPV, il veterinario cantonale ordina per l'effettivo interessato: a. il sequestro semplice di 1° grado fino all'invalidazione del sospetto, e b. l'analisi sierologica di tutti gli animali.

2

Il sospetto di epizoozia è invalidato quando una nuova analisi sierologica di tutti gli animali, effettuata dopo 30 giorni, risulta negativa.


Art. 173

Caso di epizoozia

1

In caso di diagnosi di IBR/IPV il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo infetto. Ordina inoltre che: a. gli animali sospetti o infetti siano macellati; b. i residui provenienti dalla lavorazione del latte di effettivi sotto sequestro vengano pastorizzati prima di essere usati come alimento per i vitelli; c. le stalle siano pulite e disinfettate.

2

Il veterinario cantonale revoca il sequestro dopo che l'analisi emosierologica di tutti gli animali è risultata negativa. I prelievi possono essere effettuati al più presto 30 giorni dopo l'eliminazione dell'ultimo animale infetto.

217 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2001 (RU 2001 1337).

Ordinanza sulle epizoozie 71

916.401


Art. 174

Inseminazione artificiale Il seme dei tori la cui analisi sierologica è od era positiva non può essere impiegato per l'inseminazione artificiale. L'Ufficio federale può autorizzare, con l'accordo dei veterinari cantonali, l'impiego del seme prelevato prima del presunto momento del contagio.

Sezione 8a:218 Diarrea virale bovina (BVD)
a Campo d'applicazione e diagnosi 1

Le disposizioni della presente sezione si applicano nella lotta contro il virus BVD nei bovini (Bovinae). Gli articoli 174f-174h si applicano alle aziende detentrici di bovini che hanno attuato interamente il programma di eradicazione.

2

È diagnosticata la BVD quando è messo in evidenza il virus BVD mediante una procedura autorizzata dall'Ufficio federale.

3

L'Ufficio federale emana disposizioni tecniche sui requisiti dei laboratori, sul prelievo di campioni e sui metodi di analisi.

b Estivazione 2008

1

Le bovine che non hanno mai partorito possono essere introdotte in aziende pastorizie e d'estivazione (art. 7 e 9 dell'OTerm219) dove sono detenuti bovini di altre aziende detentrici di animali soltanto se sono risultate negative al test della BVD e se sono state identificate con uno speciale marchio auricolare.

2

Se dalle analisi risulta che un animale è infetto, il veterinario cantonale ne ordina la macellazione.

3

Il veterinario cantonale può estendere i provvedimenti di cui ai capoversi 1 e 2 anche alle aziende con pascoli comunitari (art. 8 OTerm) e ad animali di altre fasce d'età. Può inoltre prescrivere che i vitelli nati in aziende pastorizie, in aziende d'estivazione o in aziende con pascoli comunitari siano sottoposti al test della BVD.

4

Le perdite di animali causate dalla BVD non danno diritto a indennità ai sensi dell'articolo 32 della legge.

c Programma di

eradicazione

1

Tutte le aziende detentrici di bovini devono essere sottoposte a un programma per eradicare la BVD. Il programma di eradicazione comprende una prima e una seconda fase.

2

Sono escluse dai provvedimenti del programma di eradicazione le aziende detentrici di animali dalle quali i bovini sono ceduti soltanto per consegna diretta al macello

218 Introdotta dal n. I dell'O del 12 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4659).

219 RS

910.91

Agricoltura

72

916.401

e nelle quali non sono nati vitelli (aziende che praticano esclusivamente l'ingrasso).

Il veterinario cantonale garantisce che le aziende colpite cedano i loro bovini soltanto per macellazione diretta nei tre anni successivi all'avvio della prima fase.

3

Nelle aziende detentrici di animali in cui è stato avviato il programma di eradicazione non possono essere introdotti bovini provenienti da aziende non ancora sottoposte al programma.

4

Durante il programma di eradicazione, nei mercati e nelle esposizioni di bestiame soggetti all'obbligo di autorizzazione possono essere presentati soltanto i bovini risultati negativi al test della BVD.

5

L'Ufficio federale emana disposizioni tecniche sullo svolgimento del programma di eradicazione.

6

Nell'ambito del programma di eradicazione non vengono versate indennità per perdite di animali ai sensi dell'articolo 32 della legge.

d Prima fase

1

La prima fase va dal 1° ottobre 2008 fino, al massimo, al 31 dicembre 2008. In questo periodo il veterinario cantonale ordina i seguenti provvedimenti: a. l'analisi virologica di tutti gli animali della specie bovina per la rilevazione del virus BVD da effettuare contemporaneamente su tutti gli animali dell'azienda; b. il sequestro semplice di 1° grado di tutti gli effettivi dell'azienda detentrice di animali, dal prelievo dei campioni fino all'eliminazione degli animali infetti in base ai risultati di laboratorio; c. la macellazione di tutti gli animali infetti.

2

Sono esclusi dalle analisi i bovini sottoposti al test della BVD dopo il 1° luglio 2007 in un laboratorio riconosciuto a tal fine dall'Ufficio federale e identificati con un marchio auricolare speciale.

3

Se nella prima fase si riscontra un animale infetto, il veterinario cantonale dispone il divieto di trasferimento per tutte le bovine dell'azienda per le quali non può essere esclusa una gravidanza fino alla confutazione del sospetto di gravidanza o al termine della stessa.

e Seconda fase

1

La seconda fase segue immediatamente la prima. Nella seconda fase il veterinario cantonale ordina che, fino al 1° ottobre 2009: a. tutti i vitelli neonati siano sottoposti ad analisi virologica per la rilevazione della BVD entro cinque giorni dalla nascita e al divieto di trasferimento finché l'analisi non sia risultata negativa; b. tutti gli animali nati morti siano sottoposti ad analisi virologica per la rilevazione della BVD entro cinque giorni dalla nascita;

c. tutti gli animali infetti siano macellati.

Ordinanza sulle epizoozie 73

916.401

2

Il veterinario cantonale può inoltre ordinare che l'accertamento delle cause di aborto di cui all'articolo 129 capoverso 3 lettera a sia integrato da analisi virologiche o immunoistochimiche per la rilevazione della BVD.

3

Se l'analisi virologica di cui al capoverso 1 viene effettuata sulla base della cartilagine auricolare, il prelievo di campioni può avvenire in concomitanza con l'identificazione dei vitelli da parte del detentore di animali.

4

Se nella seconda fase si riscontra un vitello infetto, il veterinario cantonale dispone il divieto di trasferimento per tutte le bovine dell'azienda per le quali non può essere esclusa una gravidanza fino alla confutazione del sospetto di gravidanza o al termine della stessa. I provvedimenti di cui al capoverso 1 continuano a essere adottati finché non sono stati esaminati tutti i vitelli dei bovini soggetti al divieto di trasferimento.

f Riconoscimento ufficiale e sorveglianza 1

Tutte le aziende detentrici di animali che sono state sottoposte al programma di eradicazione sono riconosciute indenni da BVD. In caso di sospetto o di epizoozia, alle aziende colpite è tolto il riconoscimento ufficiale fino alla revoca del sequestro.

2

Per sorvegliare la BVD, fino al 31 dicembre 2011 tutti i vitelli neonati e gli animali nati morti devono essere sottoposti ad analisi virologica per la rilevazione della BVD entro cinque giorni dalla nascita.220 3 Il veterinario cantonale può inoltre ordinare che l'accertamento delle cause di aborto di cui all'articolo 129 capoverso 3 lettera a sia integrato da analisi virologiche o immunoistochimiche per la rilevazione della BVD. 221
g Caso di sospetto

1

In caso di sospetto il veterinario cantonale ordina per tutti gli effettivi dell'azienda detentrice di bovini in questione: a. il sequestro semplice di 1° grado fino alla confutazione del sospetto; b. l'esame di tutti gli animali sospetti.

2

Il sospetto è confutato quando l'analisi virologica di tutti gli animali esaminati è risultata negativa.

h Caso di epizoozia

1

In caso di diagnosi di BVD il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado di tutti gli effettivi dell'azienda detentrice di bovini infetta. Egli ordina inoltre: 220 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 ott. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5027).

221 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 ott. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5027).

Agricoltura

74

916.401

a. la macellazione dell'animale infetto e dei discendenti diretti delle femmine infette;

b. le analisi necessarie per la rilevazione di altri vettori virali nell'azienda detentrice di animali;

c. l'individuazione e l'analisi virologica della madre dell'animale infetto; d. l'individuazione dei bovini che sono entrati in contatto con l'animale infetto e per i quali non può essere esclusa una gravidanza; e. l'analisi virologica dei vitelli degli animali di cui alla lettera d entro cinque giorni dalla nascita; f.

il divieto di trasferimento degli animali di cui alla lettera d fino alla confutazione del sospetto di gravidanza o al termine della stessa; g. il divieto di trasferimento degli animali di cui alla lettera e finché l'analisi virologica non sia risultata negativa.

2

Egli revoca il sequestro semplice di 1° grado non appena tutti gli animali infetti dell'effettivo sono stati eliminati e le stalle sono state pulite e disinfettate.

i Vaccinazioni Le vaccinazioni contro la BVD sono vietate a partire dall'avvio del programma di eradicazione.

Sezione 9:222 Encefalopatie spongiformi trasmissibili A. Disposizioni comuni

Art. 175

Campo d'applicazione

Fatto salvo l'articolo 181, le prescrizioni della presente sezione sono applicabili nella lotta contro le encefalopatie spongiformi degli animali delle specie bovina, ovina e caprina.


Art. 176

Diagnosi e prelievo di campioni 1

Un animale è infetto quando: a. l'analisi istologica ha dato un risultato positivo confermato dal laboratorio di riferimento; oppure

b. la proteina-prione modificata è stata messa in evidenza mediante un procedimento approvato dall'Ufficio federale e il risultato è stato confermato dal laboratorio di riferimento.

222 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 giu. 2004 (RU 2004 3065).

Ordinanza sulle epizoozie 75

916.401

2

I prelievi di campioni su animali macellati sono effettuati e registrati sotto la diretta sorveglianza del veterinario ufficiale.

3

I campioni possono essere analizzati unicamente nei laboratori riconosciuti dall'Ufficio federale che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 312 capoverso 2 lettere a e c. I processi d'analisi devono essere approvati dall'Ufficio federale.

4

L'Ufficio federale emana prescrizioni tecniche sul prelievo di campioni, sul trattamento delle carcasse degli animali e su ulteriori analisi.223


Art. 177

Sorveglianza

1

Dopo aver sentito i Cantoni, l'Ufficio federale stabilisce un programma per la sorveglianza degli effettivi di bovini, ovini e caprini.

2

Dopo aver sentito i Cantoni, esso stabilisce un piano d'emergenza per il caso in cui l'encefalite spongiforme bovina si manifesti negli ovini o nei caprini.


Art. 178

Ricerca

L'Ufficio federale sostiene la ricerca sulle correlazioni epidemiologiche nei casi di alterazioni neuropatologiche sospette di encefalopatie spongiformi, negli animali e nell'uomo.

B. Encefalopatia spongiforme bovina (BSE)

Art. 179

Sorveglianza Gli animali della specie bovina ai quali sono già spuntati quattro incisivi permanenti devono essere esaminati per accertare la presenza della proteina-prione modificata se: a. sono

morti;

b. sono stati uccisi per uno scopo diverso dalla macellazione; c. sono stati portati al macello ammalati o in seguito ad un incidente.

a Caso di sospetto

1

Esiste sospetto clinico di BSE quando nei bovini di età superiore ai 18 mesi: a. la produttività diminuisce progressivamente e si manifestano altri sintomi caratteristici della BSE; b. la BSE non può essere esclusa clinicamente.

223 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 mag. 2007, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2711).

Agricoltura

76

916.401

2

Esiste sospetto analitico-diagnostico di BSE quando la proteina-prione modificata è stata messa in evidenza mediante un processo approvato dall'Ufficio federale.

b Provvedimenti in caso di sospetto 1

In caso di sospetto clinico di BSE, il detentore degli animali deve consultare un veterinario.

2

Il detentore degli animali non può uccidere o macellare l'animale sospetto.

3

Se i sintomi della malattia perdurano, il veterinario cantonale ordina: a. che l'animale sospetto sia ucciso in modo incruento e la carcassa dell'animale sia immediatamente incenerita oppure conservata in attesa del risultato del laboratorio di riferimento;

b. che la testa dell'animale sia inviata al laboratorio di riferimento; c. che siano registrati tutti gli animali della specie bovina nati nel periodo che va da un anno prima fino a un anno dopo la nascita dell'animale infetto e che durante questo periodo di tempo si sono trovati in un effettivo in cui l'animale infetto è nato ed è stato allevato.

4

Se, durante il trasporto al macello o nel macello stesso, vengono constatati in un animale sintomi di BSE, ciò deve essere notificato senza indugio al controllo delle carni. L'animale può essere macellato unicamente con il permesso del veterinario cantonale.

5

Se la proteina-prione modificata viene messa in evidenza mediante analisi di laboratorio, il campione deve essere inviato immediatamente al laboratorio di riferimento per la conferma del risultato.

c Caso di epizoozia

1

In caso di diagnosi di BSE il veterinario cantonale ordina che: a. sia immediatamente incenerita la carcassa dell'animale infetto; b. siano esaminati clinicamente tutti gli animali della specie bovina di un effettivo in cui: 1. si trovava l'animale infetto immediatamente prima dell'uccisione, 2. l'animale infetto è nato ed è stato allevato;

c.224 siano registrati e, al più tardi al termine della fase produttiva, uccisi tutti gli animali della specie bovina nati nel periodo che va da un anno prima fino a un anno dopo la nascita dell'animale infetto e che durante questo periodo di tempo si sono trovati in un effettivo di cui alla lettera b numero 2; d. siano uccisi tutti i discendenti diretti delle vacche infette nati durante i due anni che hanno preceduto la diagnosi; 224 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 gen. 2009, in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 581).

Ordinanza sulle epizoozie 77

916.401

e. siano prelevati ed esaminati campioni per accertare la presenza della proteina-prione modificata a tutti gli animali della specie bovina uccisi ai quali sono spuntati quattro incisivi permanenti;

f.

siano puliti i luoghi e gli utensili contaminati.

2

Il veterinario cantonale attesta al detentore degli animali che le misure previste al capoverso 1 sono state eseguite e gli comunica il risultato degli esami.

d Rimozione del materiale a rischio specificato e altri provvedimenti concernenti la macellazione e il taglio 1

Sono considerati materiale a rischio specificato: a. nei bovini di qualsiasi età: le tonsille, il mesentere e gli intestini dal duodeno al retto;

b. nei bovini di età superiore ai 12 mesi: il cranio esclusa la mandibola inferiore, il cervello, gli occhi e il midollo spinale con la dura madre (dura mater);

c. negli animali della specie bovina a cui sono già spuntati quattro incisivi permanenti: la colonna vertebrale inclusi i gangli spinali ma escluse le vertebre caudali, le apofisi spinali e traverse delle vertebre cervicali, toraciche e lombari, la cresta sacrale mediana e le ali del sacro.225 2

Il materiale a rischio specificato deve essere eliminato subito dopo la macellazione come sottoprodotto di origine animale della categoria 1 (art. 13 OESA226). Si può aspettare anche fino al momento del taglio della carne per separare e in seguito eliminare le parti seguenti: a. le tonsille di animali della specie bovina fino a un peso di macellazione di 150 kg;

b. la colonna vertebrale, incluso l'osso sacro, di animali della specie bovina a cui sono già spuntati quattro incisivi permanenti.227 3

Dopo lo stordimento la base del cervello non può essere distrutta.

4

L'Ufficio federale può consentire eccezioni ai capoversi 1-3 nella misura in cui le carcasse degli animali o parti di esse provengano da Paesi in cui è provato che la BSE è assente.

5

Il disossamento meccanico dei bovini per produrre carne separata meccanicamente è vietato.

6

Il controllo delle carni e gli organi del controllo delle derrate alimentari sorvegliano l'attuazione delle misure nei loro rispettivi settori di competenza.

225 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5217).

226 RS

916.441.22

227 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5217).

Agricoltura

78

916.401

C. Scrapie


Art. 180

Caso di sospetto

1

Esiste sospetto clinico di scrapie quando negli ovini e nei caprini di età superiore ai 12 mesi si manifestano prurito cronico, disturbi nervosi centrali o altri sintomi patologici caratteristici della scrapie.

2

Esiste sospetto analitico-diagnostico di scrapie quando la proteina-prione modificata è stata messa in evidenza mediante un processo approvato dall'Ufficio federale.

a Provvedimenti in caso di sospetto 1

In caso di sospetto clinico di scrapie, il detentore degli animali deve consultare un veterinario.

2

Il detentore degli animali non può uccidere o macellare l'animale sospetto.

3

Se vi è sospetto di scrapie, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo.

4

Se i sintomi della malattia perdurano, il veterinario cantonale ordina: a. che l'animale sospetto sia ucciso in modo incruento e la carcassa dell'animale sia immediatamente incenerita; b. che la testa dell'animale, comprese le tonsille, sia inviata al laboratorio di riferimento;

c. che tutti gli animali dell'effettivo vengano registrati.

5

Se, durante il trasporto al macello o nel macello stesso, vengono constatati in un animale da macello sintomi di scrapie, ciò deve essere notificato senza indugio al veterinario ufficiale. L'animale può essere macellato unicamente con il permesso del veterinario cantonale.

6

Se la proteina-prione modificata viene messa in evidenza mediante analisi di laboratorio, il campione deve essere inviato immediatamente al laboratorio di riferimento per la conferma del risultato.

b228 Caso di epizoozia 1 In caso di diagnosi di scrapie nell'effettivo in cui è stato tenuto l'animale infetto o negli effettivi che, d'intesa con l'Ufficio federale, sono stati oggetto di esami epidemiologici e sono risultati infetti, il veterinario cantonale ordina: a. il sequestro semplice di 1° grado e la registrazione di tutti gli animali dell'effettivo;

b. l'incenerimento immediato della carcassa dell'animale infetto; 228 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5217).

Ordinanza sulle epizoozie 79

916.401

c. l'eliminazione degli ovuli o degli embrioni dell'animale infetto; d. l'individuazione e l'uccisione della madre dell'animale infetto; e. l'individuazione e l'uccisione di tutti i discendenti diretti di madri infette; f. l'uccisione di tutti gli animali di età superiore ai due mesi e la macellazione degli animali più giovani; g. l'invio al laboratorio di riferimento della testa, comprese le tonsille, di tutti gli animali uccisi o periti.

2

Il sequestro è revocato due anni dopo l'uccisione degli animali, la pulizia e la disinfezione delle stalle.

3

Se gli animali di cui al capoverso 1 lettera f vengono sottoposti a una genotipizzazione, quelli che presentano almeno un allele ARR e nessun allele VRQ non vengono uccisi o macellati. Il sequestro semplice di 1° grado è revocato non appena nell'effettivo sono presenti solo animali con almeno un allele ARR e nessun allele VRQ.

4

Se vengono macellati animali di età inferiore ai due mesi (cpv. 1 lett. f), la testa e gli organi della cavità addominale vengono eliminati conformemente all'articolo 13 capoverso 1 OESA229.

5

Per alcune razze rare il veterinario cantonale può, in via eccezionale e dopo aver consultato l'Ufficio federale, rinunciare all'uccisione dell'effettivo (cpv. 1 lett. f). In questo caso per tutta la durata del sequestro l'effettivo deve essere visitato due volte all'anno dal veterinario ufficiale. Il sequestro è revocato se dopo due anni non è più comparso alcun caso di scrapie. Se durante il sequestro alcuni animali vengono ceduti per essere uccisi, le loro teste comprese le tonsille devono essere analizzate in un laboratorio di riferimento.

c Rimozione del materiale a rischio specificato e altri provvedimenti concernenti la macellazione e il taglio 1

Sono considerati materiale a rischio specificato: a. negli ovini e nei caprini di età superiore a 12 mesi o a cui è spuntato un incisivo permanente: il cervello nella scatola cranica, gli occhi, il midollo spinale con la dura madre (dura mater) e le tonsille;

b. negli ovini e nei caprini di qualsiasi età: milza e ileo (ileum).

2

Immediatamente dopo la macellazione, il materiale a rischio specificato deve essere eliminato come sottoprodotto di origine animale della categoria 1 (art. 13 OESPA230). Il midollo spinale può essere eliminato anche solo dopo il taglio, se proviene da carcasse indivise la cui colonna vertebrale non aperta, comprendente il midollo spinale, viene eliminata come materiale a rischio specificato.

3

Dopo lo stordimento la base del cervello non può essere distrutta.

229 RS

916.441.22

230 RS

916.441.22

Agricoltura

80

916.401

4

L'Ufficio federale può consentire eccezioni ai capoversi 1-3 nella misura in cui le carcasse degli animali o parti di esse provengano da Paesi in cui è provato che la BSE è assente.

5

Il disossamento meccanico di ovini e caprini per produrre carne separata meccanicamente è vietato.

6

Il controllo delle carni e gli organi del controllo delle derrate alimentari sorvegliano l'attuazione delle misure nei loro rispettivi settori di competenza.

D. Altre encefalopatie spongiformi

Art. 181

1 Se sono constatate encefalopatie spongiformi in altre specie animali, occorre informarne immediatamente il veterinario cantonale.

2

Il veterinario cantonale ordina l'incenerimento di eventuali parti della carcassa dell'animale ancora disponibili.

3

Egli notifica immediatamente all'Ufficio federale ogni caso di encefalopatia spongiforme in altri animali.

Sezione 9a:231 Sindrome riproduttiva e respiratoria dei suini

Art. 182

Diagnosi

1

È diagnosticata la sindrome riproduttiva e respiratoria dei suini (PRRS) quando a. l'analisi sierologica in un effettivo di suini ha fornito risultati positivi in più di un animale; oppure b. viene messo in evidenza il virus PRRS.

2

Il periodo di incubazione è di 21 giorni.


Art. 183

Riconoscimento ufficiale Tutti gli effettivi di suini sono riconosciuti ufficialmente indenni da PRRS. In caso di sospetto o di epizoozia, all'effettivo colpito è tolto il riconoscimento ufficiale fino alla revoca del sequestro.


Art. 184

Caso di sospetto e obbligo di notifica 1

Vi è sospetto di PRRS quando: a. gli aborti o le nascite premature si moltiplicano; 231 Introdotta dal n. I dell'O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5217).

Ordinanza sulle epizoozie 81

916.401

b. nell'arco di più settimane le perdite di lattonzoli superano il 15 per cento; c. i decessi delle scrofe madri aumentano; d. la capacità d'ingrasso scende di oltre il 20 per cento, oppure e. l'analisi sierologica su un animale è risultata positiva.

2

I laboratori di analisi notificano al veterinario cantonale i casi risultati positivi alla PRRS.


Art. 185

Provvedimenti in caso di sospetto 1

In caso di sospetto di infezione o sospetto di contaminazione da PRRS, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo.

2

Ordina inoltre i seguenti provvedimenti: a. l'analisi sierologica delle scrofe madri se sono emersi disturbi al sistema riproduttivo;

b. l'analisi sierologica di un campione rappresentativo di giovani animali di età superiore a dieci settimane quando nell'effettivo si sono manifestati altri problemi; c. l'analisi sierologica di un campione rappresentativo di animali di tutte le unità produttive quando nell'effettivo non è emerso alcun problema;

d. la messa in evidenza del virus quando il campione rappresentativo (lett. b e c) si compone di animali morti; e. l'eliminazione del seme dei verri risultati positivi all'analisi sierologica.

3

La definizione del campione rappresentativo (cpv. 2 lett. b e c) avviene in base ai dati dell'effettivo e dopo aver consultato l'Ufficio federale.

4

Il veterinario cantonale revoca il sequestro se l'analisi degli animali secondo il capoverso 2 è risultata negativa.

a Caso di epizoozia

1

In caso di diagnosi di PRRS il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo infetto. Ordina inoltre che: a. gli animali risultati positivi siano macellati; b. tutti gli animali rimanenti siano esaminati ed eventualmente macellati; c. le stalle siano pulite e disinfettate.

2

Il veterinario cantonale revoca il sequestro dopo che un'ulteriore analisi sierologica in un campione rappresentativo degli animali rimanenti è risultata negativa. I prelievi possono essere effettuati a partire da 21 giorni dopo l'eliminazione dell'ultimo animale infetto.

3

La definizione del campione rappresentativo avviene in base ai dati dell'effettivo e dopo aver consultato l'Ufficio federale.

Agricoltura

82

916.401

Sezione 10:

Infezioni veneree dei bovini: infezioni da Campylobacter foetus e da Tritrichomonas foetus

Art. 186

Campo d'applicazione

Le prescrizioni della presente sezione sono applicabili nella lotta contro le infezioni veneree dei bovini sostenute da Campylobacter foetus ssp. veneralis e Trichomonas foetus.

Art. 187

Sorveglianza

I tori impiegati per l'inseminazione artificiale devono essere oggetto di un esame conformemente alle prescrizioni dell'Ufficio federale (art. 51 cpv. 1 lett. e).


Art. 188

Caso di sospetto

Il veterinario cantonale ordina l'isolamento degli animali sospetti di infezione o sospetti di contaminazione.


Art. 189

Caso di epizoozia

1

In caso di diagnosi di un'infezione venerea, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado per tutti i bovini in età riproduttiva dell'effettivo infetto. Ordina inoltre che nell'effettivo infetto:

a. siano esaminati tutti gli animali in età riproduttiva; b. sia praticata l'inseminazione artificiale; c. non siano impiegati tori infetti per la monta naturale o l'inseminazione artificiale;

d. sia eliminato il seme raccolto dopo l'ultimo esame negativo.

2

Egli revoca il sequestro: a. per le bovine infette o sospette di contaminazione, qualora il duplice esame effettuato nell'intervallo di due settimane sia risultato negativo; b. per i tori infetti o sospetti di contaminazione, qualora sia risultato negativo il triplice esame effettuato ad intervalli di due settimane.

Sezione 11: Brucellosi ovicaprina

Art. 190

Campo d'applicazione e diagnosi 1

Le prescrizioni della presente sezione sono applicabili nella lotta contro la brucellosi ovicaprina sostenuta da Brucella melitensis. 2

È accertata la brucellosi ovina o caprina quando:

Ordinanza sulle epizoozie 83

916.401

a. l'esame sierologico o allergologico ha dato un risultato positivo; oppure b. è stata messa in evidenza la Brucella melitensis nel materiale esaminato.

3

Il periodo d'incubazione è di 120 giorni.


Art. 191

Riconoscimento ufficiale e sorveglianza 1

Tutti gli effettivi di pecore e capre sono riconosciuti ufficialmente indenni da brucellosi. Nei casi di sospetto o di infezione, all'effettivo interessato è tolto il riconoscimento ufficiale fino alla revoca del sequestro.

2

Il veterinario cantonale ordina un esame degli effettivi di pecore e capre sospetti di aver trasmesso la brucellosi all'uomo.


Art. 192

Obbligo di notifica

1

I laboratori di analisi notificano immediatamente al veterinario cantonale i risultati positivi riguardanti ogni specie animale.

2

Il veterinario cantonale notifica ogni caso di brucellosi ovicaprina al medico cantonale e, qualora si tratti di effettivi produttrici di latte, al chimico cantonale.


Art. 193

Caso di sospetto

1

In caso di sospetto di infezione o sospetto di contaminazione da brucellosi, il veterinario cantonale ordina per l'effettivo in questione:

a. il sequestro semplice di 1° grado fino all'invalidazione del sospetto; b. l'analisi di tutti gli animali.

2

Il sospetto risulta invalidato quando l'analisi sierologica o allergologica di tutti gli animali di età superiore ai sei mesi ha dato un risultato negativo.


Art. 194

Caso di epizoozia

1

In caso di diagnosi di brucellosi ovicaprina, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo infetto. Ordina inoltre:

a. l'eliminazione immediata di tutto l'effettivo; se meno del 10 per cento degli animali sono infetti, l'eliminazione può limitarsi agli animali infetti; b. l'uccisione immediata e l'eliminazione degli animali che hanno abortito o nei quali è stato evidenziato l'agente infettivo; c. l'eliminazione di tutte le secondine e dei feti abortiti; d. l'eliminazione del latte proveniente da animali infetti o sospetti come sottoprodotto di origine animale della categoria 2 ai sensi dell'articolo 5 OESPA232 o la bollitura dello stesso e la sua utilizzazione come alimento per animali;

232 RS

916.441.22

Agricoltura

84

916.401

e. la pulizia e la disinfezione delle stalle.

2

Egli revoca il sequestro dopo che: a. tutti gli animali dell'effettivo sono stati eliminati e le stalle sono state pulite e disinfettate; o

b. due analisi sierologiche o allergologiche di tutte le pecore e capre di età superiore ai sei mesi hanno dato esito negativo; la prima analisi deve essere effettuata al più presto dopo l'eliminazione dell'ultimo animale sospetto o infetto e la seconda al più presto 120 giorni dopo la prima analisi.


Art. 195

Macellazione

1

Il veterinario cantonale provvede affinché il personale incaricato della macellazione di animali provenienti da effettivi infetti sia informato sul pericolo di contagio per l'uomo.

2

La macellazione degli animali provenienti da un effettivo infetto deve essere effettuata sotto sorveglianza veterinaria.

3

Il veterinario ufficiale redige un rapporto di autopsia all'attenzione del veterinario cantonale.

Sezione 12: Agalassia contagiosa

Art. 196

Campo d'applicazione e diagnosi 1

Le prescrizioni della presente sezione sono applicabili nella lotta contro l'agalassia contagiosa delle pecore da latte e delle capre.

2

È diagnosticata l'agalassia contagiosa qualora: a. l'analisi sierologica abbia dato risultati positivi; oppure b. nel materiale d'analisi si sia messa in evidenza la presenza di Mycoplasma agalactiae ssp. agalactiae. 3

Il periodo d'incubazione è di 30 giorni.


Art. 197

Sorveglianza

Nelle regioni in cui l'agalassia contagiosa è endemica, il veterinario cantonale ordina la sorveglianza periodica degli effettivi mediante analisi sierologiche.


Art. 198

Caso di sospetto

In caso di sospetto di agalassia contagiosa, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo sospetto fino all'invalidazione del sospetto.

Ordinanza sulle epizoozie 85

916.401


Art. 199

Caso di epizoozia

1

In caso di diagnosi di agalassia contagiosa, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo infetto. Egli ordina inoltre:

a. la macellazione degli animali infetti o sospetti; b. la pulizia e la disinfezione delle stalle.

2

Egli revoca il sequestro dopo che: a. tutti gli animali dell'effettivo sono stati macellati e le stalle sono state pulite e disinfettate; o

b. gli animali infetti o sospetti sono stati macellati e due analisi sierologiche di tutti gli altri animali hanno dato un risultato negativo; la prima analisi può essere effettuata al più presto dopo l'eliminazione dell'ultimo animale infetto o sospetto e la seconda al più presto due mesi dopo la prima analisi.

Sezione 13:233 Artrite/encefalite caprina

Art. 200

Diagnosi 1 È diagnosticata l'artrite/encefalite caprina (AEC) qualora l'analisi sierologica abbia dato un risultato positivo o sia stato messo in evidenza l'agente infettivo.

2

Il periodo di incubazione è di due anni.


Art. 201


234

Riconoscimento ufficiale e sorveglianza 1

Tutti gli effettivi di caprini sono riconosciuti ufficialmente indenni da AEC. In caso di sospetto o di epizoozia, all'effettivo colpito è tolto il riconoscimento ufficiale fino alla revoca del sequestro.

2

Gli effettivi sono sorvegliati mediante un'analisi sierologica periodica.

3

I montoni devono essere sottoposti ogni anno ad analisi sierologiche. Il detentore deve notificare gli animali al veterinario cantonale.

a Caso di sospetto

1

Vi è sospetto di AEC quando sintomi clinici lo indicano o quando il risultato dell'analisi sierologica non è stato né chiaramente positivo né chiaramente negativo.

2

Se vi è sospetto di epizoozia o di contagio, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado sull'effettivo colpito fino alla confutazione del sospetto.

3

Il sospetto è considerato confutato se: 233 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 mar. 1999, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU 1999 1523).

234 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 gen. 2009, in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 581).

Agricoltura

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916.401

a. tre analisi successive dell'animale sospetto, effettuate a intervalli di due mesi, hanno fornito un risultato negativo; o

b. l'animale sospetto è stato immediatamente eliminato e un'analisi di tutti gli animali, effettuata sei mesi più tardi, ha fornito un risultato negativo.


Art. 202


235

Caso di epizoozia

1

In caso di diagnosi di AEC il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo infetto. Ordina inoltre: a. l'eliminazione degli animali infetti o sospetti; b. l'eliminazione dei discendenti di femmine infette o sospette; c. la pulizia e la disinfezione delle stalle.

2

Revoca il sequestro dopo che: a. tutti gli animali dell'effettivo sono stati eliminati e le stalle sono state pulite e disinfettate; oppure b.236 tre analisi sierologiche effettuate a distanza di almeno sei mesi hanno fornito un risultato negativo; la prima analisi può essere effettuata al più presto sei mesi dopo l'eliminazione degli animali infetti e sospetti nonché dei loro discendenti e una volta concluse la pulizia e la disinfezione.

3

Il veterinario cantonale può revocare il sequestro dopo sei mesi se: a. in un gregge di oltre dodici animali è stato riscontrato soltanto un animale sieropositivo;

b. gli accertamenti epidemiologici non hanno rilevato l'esistenza di un focolaio epizootico; e

c. l'analisi successiva dell'effettivo eseguita dopo sei mesi ha fornito un risultato negativo in tutti gli animali.


Art. 203


237

Sequestro di 1° grado Il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado degli effettivi riconosciuti non indenni da AEC.

235 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5217).

236 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 gen. 2009, in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 581).

237 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5217).

Ordinanza sulle epizoozie 87

916.401

a Collaborazione del Servizio consultivo e sanitario in materia di allevamento di piccoli ruminanti I Cantoni possono chiamare il Servizio consultivo e sanitario in materia di allevamento di piccoli ruminanti a collaborare all'esecuzione di misure di risanamento e alla sorveglianza degli effettivi.

Sezione 14:

Epizoozie equine: durina, encefalomielite, anemia infettiva, morva

Art. 204

Campo d'applicazione e diagnosi 1

Le prescrizioni della presente sezione sono applicabili nella lotta contro le seguenti epizoozie di cavalli, asini, zebre e loro incroci: a. durina

(Trypanosoma equiperdum); b. encefalomielite (tutte le forme provocate da Togaviridae); c. anemia infettiva;

d. morva.

2

L'Ufficio federale determina i metodi d'analisi per diagnosticare le epizoozie equine. Tiene conto al riguardo dei metodi d'analisi riconosciuti dall'Ufficio internazionale delle epizoozie.


Art. 205

Obbligo di notifica

Il veterinario cantonale notifica al medico cantonale tutti i casi di morva e di encefalomielite.


Art. 206

Caso di sospetto e di epizoozia 1

In caso di sospetto, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo sospetto di epizoozia o sospetto di contaminazione fino all'invalidazione del sospetto.

2

In caso di epizoozia, il veterinario cantonale ordina: a. il sequestro semplice di 1° grado; b. l'accertamento epidemiologico;

c. l'eliminazione degli animali infetti; d. la pulizia e la disinfezione delle stalle.

3

In caso di diagnosi di morva e di encefalomielite, il veterinario cantonale ordina inoltre:

a. l'uccisione e l'eliminazione degli animali infetti; b. l'analisi da parte del veterinario ufficiale degli animali destinati al macello provenienti da effettivi sotto sequestro.

Agricoltura

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916.401

4

Il sequestro è revocato quando l'analisi degli animali rimanenti rivela che essi sono indenni da agenti dell'epizoozia.

Sezione 15: Brucellosi dei suini

Art. 207

Campo d'applicazione e diagnosi 1

Le prescrizioni della presente sezione sono applicabili nella lotta contro la brucellosi dei suini causata da Brucella suis, Brucella abortus e Brucella melitensis. 2

La brucellosi dei suini è diagnosticata se: a. si è accertata la presenza di Brucella suis, abortus o melitensis nel materiale sottoposto ad analisi; b. l'analisi sierologica di un animale proveniente da un effettivo in cui la brucellosi è già stata diagnosticata ai sensi della lettera a ha dato un risultato positivo.

3

Il periodo d'incubazione è di 90 giorni.


Art. 208

Riconoscimento ufficiale Tutti gli effettivi di suini sono riconosciuti ufficialmente indenni da brucellosi. In caso di sospetto o di infezione, all'effettivo in questione è tolto il riconoscimento ufficiale sino alla revoca del sequestro.


Art. 209

Obbligo di notifica

1

Il laboratorio d'analisi annuncia al veterinario cantonale i risultati positivi di Bru- cella suis riscontrati su tutte le specie animali.

2

Il veterinario cantonale notifica i risultati positivi al medico cantonale.


Art. 210

Caso di sospetto

In caso di sospetto di epizoozia o sospetto di contaminazione di brucellosi dei suini, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo fino all'invalidazione del sospetto.


Art. 211

Caso di epizoozia

1

In caso di diagnosi di brucellosi dei suini, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo infetto. Egli ordina inoltre:

a. l'uccisione e l'eliminazione immediata degli animali infetti o sospetti; b. l'isolamento prima della fuoriuscita delle acque dei suini con sintomi di aborto e di quelli partorienti normalmente;

c. l'analisi batteriologica di tutte le secondine e dei feti abortiti e la loro eliminazione come rifiuti d'origine animale;

Ordinanza sulle epizoozie 89

916.401

d. la pulizia e la disinfezione delle stalle.

2

Egli revoca il sequestro dopo che: a. tutti gli animali dell'effettivo sono stati eliminati e le stalle sono state pulite e disinfettate; o

b. due analisi sierologiche di tutti i suini di età superiore ai sei mesi hanno dato un risultato negativo; la prima analisi può essere effettuata al più presto dopo l'eliminazione dell'ultimo animale sospetto o infetto e la seconda al più presto 90 giorni dopo la prima analisi.

Capitolo 4: Epizoozie da combattere Sezione 1: In generale

Art. 212

Il presente capitolo contempla le epizoozie da combattere ad eccezione della necrosi
pancreatica infettiva (art. 285 segg.) e la peste dei gamberi (art. 288 segg.).

Sezione 2: Leptospirosi

Art. 213

Campo d'applicazione

Le prescrizioni della presente sezione sono applicabili nella lotta contro la leptospirosi dei bovini e dei suini.


Art. 214

Obbligo di notifica e primi provvedimenti 1

Ogni veterinario è obbligato ad accertare i sospetti di leptospirosi.

2

Il laboratorio notifica al veterinario cantonale i risultati positivi delle analisi sierologiche o batteriologiche (eccezione: Serovar hardjö). 3

Le altre disposizioni degli articoli 61-64 non sono applicabili.

4

Il veterinario cantonale notifica la comparsa di leptospirosi al medico cantonale.


Art. 215

Caso di epizoozia

1

In caso di diagnosi di leptospirosi, il veterinario cantonale ordina nell'effettivo infetto:

a. l'isolamento degli animali infetti; b. la macellazione degli animali infetti se ciò permette di evitare la diffusione dell'epizoozia;

c. a dipendenza dei casi, vaccinazioni o cure.

Agricoltura

90

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2

Egli provvede affinché il personale incaricato di macellare gli animali infetti sia informato in merito al pericolo di contagio per l'uomo.


Art. 216

Indennità

Le perdite di animali secondo l'articolo 32 capoverso 1 lettere a e b della legge non sono indennizzate.

Sezione 3:238

Art. 217

a 221 Sezione 4: Salmonellosi

Art. 222

Diagnosi

È diagnosticata la salmonellosi, qualora sia provato che gli animali sono affetti da un'infezione da salmonelle.


Art. 223

Obbligo di notifica

1

Il veterinario cantonale notifica al medico cantonale e al chimico cantonale la comparsa di salmonellosi nelle vacche, nelle capre o nelle pecore da latte.

2

Qualora constati che egli stesso o il personale incaricato della cura dell'effettivo siano portatori di salmonelle, il detentore di vacche, capre o pecore da latte deve notificarlo al suo veterinario.


Art. 224

Caso di epizoozia

1

In caso di diagnosi di salmonellosi negli animali ad unghia fessa, il veterinario cantonale ordina l'isolamento degli animali portatori di salmonelle. Se l'isolamento è impossibile, ordina il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo infetto. Egli ordina inoltre: a. l'analisi dell'effettivo e dell'ambiente circostante; b. se necessario, la cura, la macellazione o l'uccisione degli animali portatori di salmonelle;

c. la pulizia e la disinfezione quotidiana dei luoghi e degli utensili infetti; d. la pastorizzazione o la bollitura del latte di animali portatori di salmonelle, se utilizzato come alimento per animali.

238 Abrogata dal n. I dell'O del 14 gen. 2009, con effetto dal 1° mar. 2009 (RU 2009 581).

Ordinanza sulle epizoozie 91

916.401

2

Il detentore di animali può fornire per la macellazione solo animali clinicamente sani. A tal fine necessita dell'autorizzazione del veterinario ufficiale. Questi appone sul certificato d'accompagnamento la menzione «Salmonellosi, per macellazione diretta a …».239 3 Se altri animali, diversi da quelli ad unghia fessa, contraggono la salmonellosi, vanno adottati i provvedimenti di cui ai capoversi 1 e 2, nella misura in cui siano idonei ad evitare una messa in pericolo dell'uomo oppure un'ulteriore diffusione dell'epizoozia.

4

Il veterinario cantonale revoca i provvedimenti di sequestro se gli animali portatori di salmonelle sono stati guariti, macellati o uccisi. Sono considerati guariti: a. le vacche, le capre o le pecore da latte, se due analisi batteriologiche dello sterco, effettuate a distanza di quatto-sette giorni, non rivelano la presenza di salmonelle; b. i rimanenti animali ad unghia fessa, se non manifestano più alcun sintomo clinico di salmonellosi.


Art. 225

Misure profilattiche del detentore di animali I detentori di animali ad unghia fessa e di pollame adottano misure igieniche al fine di evitare infezioni da salmonelle. Provvedono in particolare alla pulizia e alla disinfezione delle stalle e degli utensili prima di ogni reintroduzione di animali nell'effettivo, nonché alla disinfestazione.


Art. 226

Sorveglianza dei foraggi 1

Le aziende che producono o forniscono foraggi devono provvedere affinché non vi sia propagazione di salmonelle.

2

Sottopongono campioni di foraggio all'analisi sulle salmonelle e sterilizzano i foraggi contaminati.

3

I Cantoni provvedono, a spese delle aziende, affinché: a. i foraggi siano sottoposti per campionatura ad un'analisi per la ricerca delle salmonelle;

b. i foraggi contaminati siano sterilizzati.


Art. 227

Indennità

Le perdite di animali secondo l'articolo 32 capoverso 1 lettere a, b e d della legge non sono indennizzate.

239 Nuovo testo del per. giusta il n. I dell'O del 15 mar. 1999, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU 1999 1523).

Agricoltura

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Sezione 5:240

Art. 228

e 229 Sezione 6: Ipodermosi

Art. 230

Campo d'applicazione

Le prescrizioni della presente sezione sono applicabili nella lotta contro l'infestazione di bovini con larve dell'estro (Hypoderma bovis o Hypoderma lineatum).


Art. 231

Lotta

1

Il veterinario cantonale ordina la cura degli animali infestati.

2

Nelle regioni in cui la malattia è endemica, il veterinario cantonale ordina la cura preventiva di tutti gli effettivi bovini.

3

L'Ufficio federale coordina i provvedimenti di lotta dei Cantoni.


Art. 232

Indennità

Le perdite di animali secondo l'articolo 32 capoverso 1 lettere a e c della legge non sono indennizzate.

Sezione 7: Epididimite contagiosa degli arieti

Art. 233

Campo d'applicazione e diagnosi 1

Le prescrizioni della presente sezione sono applicabili nella lotta contro l'epididimite contagiosa degli arieti in seguito a infezioni da Brucella ovis. 2

È diagnosticata l'epididimite contagiosa degli arieti, qualora l'analisi sierologica abbia dato un risultato positivo o nel materiale d'analisi sia stata evidenziata la Brucella ovis.

Art. 234

Obbligo di notifica e primi provvedimenti 1

Il laboratorio notifica al veterinario cantonale i risultati positivi delle analisi sierologiche o batteriologiche.

2

Le altre prescrizioni degli articoli 61-64 non sono applicabili.

240 Abrogata dal n. I dell'O del 14 gen. 2009, con effetto dal 1° mar. 2009 (RU 2009 581).

Ordinanza sulle epizoozie 93

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Art. 235

Lotta

Il Cantone può ordinare che: a. soltanto gli arieti che sono stati sottoposti a un'analisi sierologica con risultato negativo possano essere portati su un pascolo comune o presentati a mercati di bestiame, esposizioni di bestiame e manifestazioni simili;

b. i giovani arieti siano pascolati separatamente da quelli in grado di riprodurre; c. in caso di sospetto di epididimite contagiosa degli arieti, i veterinari predispongano le necessarie analisi.


Art. 236

Indennità

Le perdite di animali secondo l'articolo 32 capoverso 1 lettere a, b e c della legge non sono indennizzate.

Sezione 8:241

Art. 237

a 239 Sezione 8a:242 Febbre catarrale ovina (Blue tongue o «malattia della lingua blu»)

Art. 239

a In generale

1

Sono considerati ricettivi alla febbre catarrale ovina tutti i ruminanti e camelidi tenuti in cattività.

2

La febbre catarrale ovina è diagnosticata quando, in un effettivo di ruminanti ricettivi è stato messo in evidenza il virus della Blue tongue almeno in un animale.

b Sorveglianza Dopo avere consultato i Cantoni, l'Ufficio federale stabilisce un programma: a. per la sorveglianza degli effettivi di animali ricettivi; b. per la sorveglianza delle specie di zanzare vettrici del virus della Blue tongue.

241 Abrogata dal n. I dell'O del 14 gen. 2009, con effetto dal 1° mar. 2009 (RU 2009 581).

242 Introdotta dal n. I dell'O del 14 mag. 2008, in vigore dal 1° giu. 2008 (RU 2008 2275).

Agricoltura

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916.401

c Caso di sospetto

1

In caso di sospetta epizoozia di Blue tongue o di contagio della medesima, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo sospetto.

Egli ordina inoltre:

a. l'esame del virus della Blue tongue sugli animali sospetti; b. provvedimenti atti a ridurre la popolazione di zanzare nelle immediate vicinanze degli animali.

2

Il sospetto è considerato confutato quando non si è più riscontrato nessun virus.

3

L'Ufficio federale emana prescrizioni tecniche riguardo al prelievo dei campioni e al loro esame, nonché riguardo ai provvedimenti per ridurre la popolazione delle zanzare vettrici.

d Caso di epizoozia

1

Qualora la presenza della malattia della Blue tongue sia stabilita, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo infetto. Egli ordina inoltre: a. l'abbattimento e l'eliminazione degli animali gravemente ammalati; b. provvedimenti atti a ridurre la popolazione di zanzare nelle immediate vicinanze degli animali.

2

Il veterinario cantonale leva il sequestro quando tutti gli animali ricettivi dell'effettivo:

a. sono stati sottoposti due volte a esame sierologico a distanza di almeno 60 giorni e non è stato riscontrato alcun nuovo contagio; oppure b. sono stati vaccinati almeno 60 giorni prima contro la malattia della Blue tongue.

e Zona delimitata a causa della Blue tongue 1

La zona della Blue tongue comprende un territorio del raggio di circa 100 km intorno all'effettivo infetto. La determinazione della zona della Blue tongue tiene conto della situazione geografica, delle possibilità di controllo e delle osservazioni epidemiologiche. 2 L'Ufficio federale determina l'ampiezza della zona della Blue tongue dopo aver consultato i Cantoni. Esso revoca il sequestro della zona dopo aver consultato i Cantoni, se durante almeno due anni non si è più constatata la malattia della Blue tongue presso animali ricettivi.

3

L'Ufficio federale stabilisce le condizioni alle quali è permesso trasferire all'esterno della zona della Blue tongue gli animali ricettivi, il loro seme, ovuli ed embrioni.

Ordinanza sulle epizoozie 95

916.401

f Periodi e territori privi di vettori 1

L'Ufficio federale, dopo avere consultato i Cantoni, può dichiarare privi del vettore periodi e territori nei quali non sia stata osservata nessuna attività o un'attività ridotta degli insetti che possono essere vettori del virus della Blue tongue.

2

Durante i periodi e nei territori privi di vettore, il veterinario cantonale può rinunciare, completamente o parzialmente, al sequestro e ai provvedimenti per ridurre la presenza di zanzare vettrici e per le vaccinazioni.

g Vaccinazioni

1

L'Ufficio federale, dopo avere consultato i Cantoni, può prescrivere vaccinazioni contro la Blue tongue per gli animali ricettivi. Esso stabilisce in un'ordinanza i territori all'interno dei quali è prescritta la vaccinazione nonché il tipo e l'impiego di vaccini.

h243 Indennità 1 Le perdite di animali di cui all'articolo 32 capoverso 1 lettere b-d della legge non sono indennizzate.

2

Le perdite di animali di cui all'articolo 32 capoverso 1 lettera a della legge sono indennizzate soltanto se l'effettivo interessato è stato vaccinato.

Sezione 9: Metrite contagiosa equina

Art. 240

Campo d'applicazione e diagnosi 1

Le prescrizioni della presente sezione sono applicabili nella lotta contro la metrite contagiosa equina dei cavalli e degli asini in seguito a infezione da Taylorella equigenitalis. 2 È diagnosticata la metrite contagiosa equina (CEM), qualora nel materiale d'analisi sia stata evidenziata all'analisi batteriologica la Taylorella equigenitalis. L'Ufficio federale può permettere altri metodi d'analisi.


Art. 241

Obbligo di notifica

In caso di diagnosi di Taylorella equigenitalis, i laboratori sono tenuti a notificarlo senza indugio al veterinario cantonale.

243 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 gen. 2010, in vigore dal 1° feb. 2010 (RU 2010 395).

Agricoltura

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Art. 242

Sorveglianza

1

I detentori di animali da allevamento devono: a. prendere provvedimenti contro la trasmissione della malattia attraverso persone, utensili e veicoli;

b. osservare le giumente nei giorni successivi alla monta; c. sottoporre gli animali importati dall'estero, coperti oppure impiegati per la monta all'estero, ad un'analisi batteriologica della CEM prima della monta in Svizzera.

2

I detentori di stalloni da allevamento devono sottoporre annualmente gli animali ad un'analisi batteriologica della CEM tra il 1° gennaio e l'inizio del periodo di monta.

3

In presenza di un accresciuto pericolo di epizoozia: a. l'Ufficio federale può ordinare l'analisi regolare degli stalloni durante la stagione della monta;

b. il Cantone può ordinare l'analisi batteriologica di tutte le giumente prima della monta.


Art. 243

Caso di sospetto e di epizoozia 1

In caso di sospetto o di epizoozia, il veterinario cantonale ordina: a. il divieto di far coprire o utilizzare per la monta gli animali da allevamento infetti o sospetti;

b. il divieto di fare pascolare gli animali infetti insieme a cavalli e asini di altri detentori di animali o di presentarli a mercati ed esposizioni.

2

Le precedenti restrizioni sono applicabili a: a. gli animali sospetti sino a quando un'analisi batteriologica non dia un risultato negativo riguardo alla presenza di un agente infettivo;

b. gli stalloni infetti sino a quando tre analisi batteriologiche, eseguite a distanza di tre giorni, non diano un risultato negativo riguardo alla presenza dell'agente infettivo;

c. le giumente infette sino a quando tre analisi batteriologiche, eseguite a distanza di una settimana, non diano un risultato negativo riguardo alla presenza dell'agente infettivo.

3

Per gli animali risultati infetti, l'avvenuta guarigione deve essere confermata tramite un'ulteriore analisi batteriologica effettuata immediatamente prima del successivo periodo di monta.

4

Chi cede un animale infetto o sospetto, deve informare l'acquirente sullo stato di salute dell'animale e comunicare l'identità dell'acquirente al veterinario cantonale.

Ordinanza sulle epizoozie 97

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Art. 244

Indennità

Le perdite di animali causate dalla CEM non sono indennizzate.

Sezione 10:

Polmoniti dei suini: polmonite enzootica e pleuropolmonite

Art. 245


244

Campo d'applicazione

Le prescrizioni della presente sezione sono applicabili nella lotta contro le polmoniti dei suini causate da Mycoplasma hyopneumoniae (polmonite enzootica) e da Actinobacillus pleuropneumoniae (actinobacillosi).

a245 Diagnosi 1 È diagnosticata la polmonite enzootica (PE) quando: a. la messa in evidenza dell'agente patogeno e i sintomi clinici o il risultato dell'esame macroscopico dei polmoni indicano una PE; oppure b. tre dei quattro criteri seguenti indicano una PE: i sintomi clinici, l'esame macroscopico dei polmoni, le analisi sierologiche o gli accertamenti epidemiologici.246 2

È diagnosticata l'actionbacillosi (APP) quando: a. è dimostrato che i suini sono colpiti da un'infezione causata da Actinobacil- lus pleuropneumoniae; oppure b. in effettivi identificati come all'origine dell'infezione, a causa dei casi clinici di cui alla lettera a, l'analisi sierologica ha dato un risultato positivo o l'agente patogeno è stato messo in evidenza.247 3

L'interpretazione dei risultati è disciplinata dalle prescrizioni tecniche dell'Ufficio federale sul prelievo di campioni e sulla loro analisi.

b248 Riconoscimento ufficiale Un effettivo è riconosciuto indenne da PE e da APP quando: a. è stato analizzato e risanato secondo le disposizioni della presente ordinanza o nell'ambito di un precedente programma di lotta previsto dal Cantone o dal servizio consultivo e sanitario per l'allevamento porcino; oppure 244 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 apr. 2003 (RU 2003 956).

245 Introdotto dal n. I dell'O del 9 apr. 2003 (RU 2003 956).

246 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5217).

247 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5217).

248 Introdotto dal n. I dell'O del 9 apr. 2003 (RU 2003 956).

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b. i provvedimenti ordinati in caso di sospetto o in caso di epizoozia sono stati attuati con successo.

c249 Obbligo di notifica e sorveglianza 1 I controllori delle carni notificano qualsiasi sospetto di PE o di APP al veterinario cantonale competente.

2

I servizi consultivi e sanitari attivi nel settore dell'allevamento suino notificano al veterinario cantonale competente qualsiasi sospetto di PE e APP.250 3 Gli effettivi di suini sono sorvegliati durante il controllo delle carni mediante un esame per accertare la presenza di lesioni polmonari sospette. Dagli organi sospetti occorre prelevare un campione per confermare la diagnosi.

4

…251

d252 Caso di sospetta PE 1 Vi è sospetto di PE quando: a. sintomi clinici indicano una PE; b. lesioni polmonari sospette sono constatate durante il controllo delle carni o durante l'autopsia;

c.253 l'agente patogeno indica una PE; d. l'analisi sierologica è positiva; o e. accertamenti epidemiologici indicano la presenza di un'infezione.

2

In caso di sospetta PE, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1o grado dell'effettivo in questione fino all'invalidazione del sospetto. Se l'effettivo appartiene a un'organizzazione che procede regolarmente a scambi di animali tra gli effettivi, tutti gli effettivi dell'organizzazione sono messi sotto sequestro.

3

Il sospetto di PE è considerato confutato se negli accertamenti successivi i criteri di cui all'articolo 245a capoverso 1 non sono soddisfatti.254 249 Introdotto dal n. I dell'O del 9 apr. 2003 (RU 2003 956).

250 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5217).

251 Abrogato dal n. I dell'O del 15 nov. 2006, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5217).

252 Introdotto dal n. I dell'O del 9 apr. 2003 (RU 2003 956).

253 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5217).

254 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5217).

Ordinanza sulle epizoozie 99

916.401

e255 Caso di sospetta APP 1 Vi è sospetto di APP quando: a. sintomi clinici indicano un'APP; b. lesioni polmonari sospette sono constatate durante il controllo delle carni o durante l'autopsia; o c.256 gli accertamenti epidemiologici indicano la presenza di un'infezione; 2

In caso di sospetta APP, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1o grado dell'effettivo in questione fino all'invalidazione del sospetto. Se l'effettivo appartiene a un'organizzazione che procede regolarmente a scambi di animali tra gli effettivi, tutti gli effettivi dell'organizzazione sono messi sotto sequestro.

3

Il sospetto di APP è invalidato quando non è stato possibile mettere in evidenza alcun agente patogeno o quando il risultato dell'analisi sierologica è negativo.

f Caso di epizoozia di PE 1

In caso di diagnosi di PE il veterinario cantonale dispone il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo infetto e ordina inoltre: a. che nelle aziende detentrici di animali da reddito e nelle aziende detentrici di animali da reddito e da ingrasso a circuito chiuso, in seguito al contagio dell'intero effettivo: 1. per un periodo compreso tra dieci e 14 giorni siano mantenuti nell'effettivo infetto soltanto gli animali di età uguale o superiore a nove mesi, e che tali animali vengano curati,

2. le stalle dell'effettivo infetto siano pulite e disinfettate; b. che nelle aziende detentrici di animali da ingrasso le stalle dell'effettivo infetto siano pulite e disinfettate non appena gli animali ne sono stati allontanati.257

2

Può inoltre ordinare che gli animali provenienti dalle aziende detentrici di animali da ingrasso, dalle aziende detentrici di animali da reddito e dalle aziende detentrici di animali da reddito e da ingrasso a circuito chiuso siano condotti in stalle d'isolamento riconosciute dal veterinario cantonale del Cantone ove esse sono situate.258 3 In caso di minaccia grave degli effettivi vicini, il veterinario cantonale può ordinare la macellazione immediata di tutti gli animali dell'effettivo infetto nonché la pulizia e la disinfezione delle stalle. La macellazione immediata o i provvedimenti di

255 Introdotto dal n. I dell'O del 9 apr. 2003 (RU 2003 956).

256 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5217).

257 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5647).

258 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5647).

Agricoltura

100

916.401

cui ai capoversi 1 e 2 possono venire estesi a tutti gli effettivi che rischiano il contagio.

4

Dopo la revoca dei provvedimenti di sequestro, l'effettivo è sorvegliato conformemente all'articolo 245c capoverso 3.

g259 Caso di epizoozia di APP 1 In caso di diagnosi di APP il veterinario cantonale dispone il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo infetto e ordina inoltre che: a. nelle aziende detentrici di animali da reddito, tutti gli animali dell'effettivo infetto vengano macellati e che le stalle siano in seguito pulite e disinfettate; b. nelle aziende detentrici di animali da reddito e da ingrasso a circuito chiuso e nelle stazioni d'inseminazione vengano attuati provvedimenti per impedire la propagazione dell'agente patogeno; c. nelle aziende detentrici di animali da ingrasso vengano attuati provvedimenti preventivi per impedire la propagazione dell'infezione durante il periodo di ingrasso e che le stalle siano pulite e disinfettate.260 2

Dopo la revoca dei provvedimenti di sequestro, l'effettivo è sorvegliato conformemente all'articolo 245c capoverso 3.261

h262 Traffico di animali In effettivi riconosciuti indenni da PE/APP possono essere introdotti soltanto suini che pure provengono da effettivi riconosciuti indenni da PE/APP.

i263 Vaccinazioni

Le vaccinazioni contro la PE e l'APP sono vietate.


Art. 246

e 247264

Art. 248


265

Collaborazione dei servizi consultivi e sanitari I Cantoni possono chiedere la collaborazione dei servizi consultivi e sanitari attivi nel settore dell'allevamento suino per l'attuazione dei provvedimenti di risanamento e di sorveglianza degli effettivi indenni da PE/APP.

259 Introdotto dal n. I dell'O del 9 apr. 2003 (RU 2003 956).

260 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5647).

261 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5217).

262 Introdotto dal n. I dell'O del 9 apr. 2003 (RU 2003 956).

263 Introdotto dal n. I dell'O del 9 apr. 2003 (RU 2003 956).

264 Abrogati dal n. I dell'O del 9 apr. 2003 (RU 2003 956).

265 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 apr. 2003 (RU 2003 956).

Ordinanza sulle epizoozie 101

916.401


Art. 249


266

Indennità

In linea di massima le perdite di animali causate da PE e APP non vengono indennizzate. Se la PE o l'APP si manifesta in un effettivo riconosciuto indenne da PE/APP, vengono versate indennità per perdite di animali secondo l'articolo 32 capoverso 1 lettera c della legge.

Sezione 11: Clamidiosi degli uccelli

Art. 250

Campo d'applicazione

Le prescrizioni della presente sezione sono applicabili nella lotta contro la clamidiosi degli uccelli (ornitosi-psittacosi).


Art. 251


267

Sorveglianza

Chi commercia psittaci, li alleva professionalmente o li espone pubblicamente è obbligato a inviare tutti gli psittaci morti del proprio effettivo a un laboratorio ufficiale designato dal veterinario cantonale onde appurare le cause della morte.


Art. 252

Obbligo di notifica

Il veterinario cantonale notifica al medico cantonale la comparsa di clamidiosi in un effettivo.


Art. 253

Caso di epizoozia

1

In caso di diagnosi di clamidiosi, il veterinario cantonale ordina nell'effettivo infetto:

a. il sequestro semplice di 2° grado; b. l'identificazione mediante inanellamento e la registrazione di tutti gli psittaci;

c. l'uccisione degli uccelli visibilmente ammalati; può eccezionalmente autorizzare la loro cura accompagnata da provvedimenti cautelari;

d. la cura dei rimanenti uccelli, nella misura in cui il proprietario non preferisca eliminarli;

e. l'analisi degli uccelli morti durante la cura.

266 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 apr. 2003 (RU 2003 956).

267 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5647).

Agricoltura

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916.401

2

Egli revoca il sequestro: a. per gli psittaci, se tutti gli uccelli dell'effettivo sono stati eliminati o se un'analisi degli uccelli, effettuata al più presto due settimane dopo la conclusione della cura, ha dato risultati negativi; b. per altri tipi di uccelli, dopo la conclusione della cura.


Art. 254

Indennità

Le perdite di animali secondo l'articolo 32 capoverso 1 lettere a e b della legge non sono indennizzate.

Sezione 12:268 Infezione dei polli e dei suini da Salmonella

Art. 255

Campo d'applicazione e diagnosi 1

Le disposizioni della presente sezione sono applicabili nella lotta contro l'infezione da Salmonella spp. dei polli e dei suini appartenenti alle seguenti categorie zootecniche: a. animali d'allevamento della specie Gallus gallus per la produzione di uova da cova (animali d'allevamento); b. galline ovaiole per la produzione di uova da consumo (ovaiole); c.269 animali da ingrasso per la produzione di carne di pollo o di tacchino (animali da ingrasso);

d.270 suini d'allevamento e da ingrasso.

2

È diagnosticata un'infezione da Salmonella qualora sia stato messo in evidenza l'agente patogeno nel pollame, nelle uova o nelle carcasse di pollame o di suini. 3 D'intesa con l'Ufficio federale della sanità pubblica, l'Ufficio federale definisce i sierotipi di Salmonella da combattere per motivi di salute pubblica e i requisiti per i metodi di analisi.


Art. 256

Obbligo di notifica

1

I laboratori comunicano al veterinario cantonale i risultati delle analisi di cui all'articolo 257.

2

Il veterinario cantonale notifica al medico e al chimico cantonali gli effettivi di galline ovaiole infetti o sospetti e le carcasse infette.

268 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5217).

269 In vigore dal 1° gen. 2008.

270 Non ancora in vigore.

Ordinanza sulle epizoozie 103

916.401


Art. 257

Sorveglianza 1 Se in un'azienda detentrice di volatili da cortile vi sono oltre 250 animali d'allevamento, 1000 galline ovaiole, 5000 polli da ingrasso, essi devono essere sottoposti ad analisi per la ricerca di Salmonella.

2

Il detentore preleva campioni: a. di animali d'allevamento ogni due settimane durante il periodo della deposizione;

b. di ovaiole ad intervalli di 15 settimane durante il periodo di deposizione, la prima volta nella ventiquattresima settimana di vita; c.271 di animali da ingrasso a partire da tre settimane prima della macellazione.

3

Il veterinario ufficiale preleva campioni: a. di animali da allevamento: 1. per i pulcini di un giorno, tra il primo e il terzo giorno di vita, 2. all'età di quattro-cinque settimane, 3. all'età di 15-20 settimane, in ogni caso due settimane prima del trasferimento nella stalla per ovaiole,

4. durante il periodo della deposizione: entro quattro settimane dall'inizio, a metà e a partire da otto settimane prima della fine del periodo (3 prelievi di campioni in totale); b. di galline ovaiole: 1. all'età di 15-20 settimane, in ogni caso due settimane prima del trasferimento nella stalla per ovaiole,

2.272 non prima di nove settimane dalla fine del periodo di deposizione.

4

Gli incubatoi con più di 1000 posti uovo devono prelevare campioni di ogni partita e sottoporli ad analisi.

5

I suini d'allevamento e da ingrasso vengono esaminati per campionatura per la ricerca di infezioni da Salmonella al momento della macellazione.273

Art. 258

Prelievo di campioni ed analisi 1

I campioni devono essere analizzati in un laboratorio riconosciuto dall'Ufficio federale.

2

L'Ufficio federale emana prescrizioni tecniche sul prelievo di campioni e sulla loro analisi.

271 In vigore dal 1° gen. 2008.

272 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 4255).

273 Non ancora in vigore.

Agricoltura

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916.401

3

Gli incubatoi, le aziende detentrici di volatili da cortile e i macelli suini devono conservare i risultati delle analisi di laboratorio per 24 mesi e presentarli su richiesta agli organi di controllo.


Art. 259

Caso di sospetto

1

Vi è il sospetto che un effettivo sia infetto se: a. in un campione prelevato nell'ambiente circostante agli animali viene messa in evidenza la presenza di sierotipi di Salmonella che vanno combattuti per motivi di salute pubblica; b. l'analisi sierologica del sangue o delle uova ha dato un risultato positivo; oppure

c. gli accertamenti rivelano che persone si sono ammalate a causa del consumo di uova o di carne provenienti dall'effettivo in questione.

2

In caso di sospetto il veterinario ufficiale procede quanto prima al prelievo di materiale d'analisi e dispone l'analisi batteriologica per la ricerca di infezioni da Salmonella.


Art. 260

Caso di epizoozia

1

In caso di accertamento di sierotipi di Salmonella da combattere per motivi di salute pubblica, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo avicolo infetto. Ordina inoltre che: a. l'effettivo infetto sia macellato o ucciso; b. le uova non vengano più utilizzate per la cova e che vengano eliminate come sottoprodotti di origine animale della categoria 2 di cui all'articolo 5 OESA274 oppure che siano sottoposte a un trattamento per l'eliminazione delle salmonelle prima di essere messe in commercio a scopi alimentari; c. le uova già covate siano eliminate come sottoprodotti di origine animale della categoria 2 di cui all'articolo 5 OESA;

d. la carne fresca di animali provenienti da un effettivo infetto sia sottoposta a un trattamento per l'eliminazione delle salmonelle prima di essere messa in commercio.

2

Il veterinario cantonale revoca il sequestro se tutti gli animali dell'effettivo infetto sono stati uccisi o macellati e la pulizia e la disinfezione dei luoghi sono state controllate mediante un'analisi batteriologica.

3

Ordina che la carne fresca di suini di cui è stata accertata la contaminazione sia sottoposta a un trattamento per l'eliminazione delle salmonelle prima di essere messa in commercio.

274 RS

916.441.22

Ordinanza sulle epizoozie 105

916.401


Art. 261

Indennità Le perdite di animali causate da un'infezione da Salmonella spp. non sono indennizzate.

Sezione 13: Laringotracheite infettiva dei polli

Art. 262

Campo d'applicazione e diagnosi 1

Le prescrizioni della presente sezione sono applicabili nella lotta contro la laringotracheite infettiva (LTI) dei polli, tacchini e fagiani.

2

È diagnosticata la LTI qualora: a. l'analisi sierologica abbia dato un risultato positivo; oppure b. il virus della LTI (Herpesvirus) sia stato messo in evidenza.

3

Il periodo d'incubazione è di 21 giorni.


Art. 263

Caso di sospetto

In caso di sospetto di infezione o sospetto di contaminazione da LTI, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo in questione fino all'invalidazione del sospetto.


Art. 264

Caso di epizoozia

1

In caso di diagnosi di LTI, il veterinario cantonale ordina nell'effettivo infetto: a. il sequestro semplice di 1° grado; b. l'uccisione e l'eliminazione di tutti gli animali dell'effettivo infetto; c. la pulizia e la disinfezione delle stalle nonché dei contenitori per il trasporto delle uova e degli utensili contaminati.

2

Revoca il sequestro al più presto 30 giorni dopo l'ultimo caso di epizoozia.


Art. 265

Indennità

Le perdite di animali causate dalla LTI non sono indennizzate.

Sezione 14: Mixomatosi

Art. 266

Campo d'applicazione

Le prescrizioni della presente sezione sono applicabili nella lotta contro la mixomatosi dei conigli selvatici e domestici.

Agricoltura

106

916.401


Art. 267

Caso di epizoozia

1

In caso di diagnosi di mixomatosi in un effettivo di conigli domestici, il veterinario cantonale ordina:

a. il sequestro semplice di 1° grado; b. l'uccisione immediata senza spargimento di sangue e l'eliminazione di tutti i conigli; in casi particolari, il veterinario cantonale può limitare l'uccisione agli animali malati; c. la pulizia e la disinfezione delle conigliere e di tutti gli oggetti contaminati.

2

In caso di diagnosi di mixomatosi su conigli domestici o selvatici, il veterinario cantonale ordina una zona di sequestro adeguata alle circostanze. Nella zona di sequestro valgono i seguenti provvedimenti: a. è vietato ogni commercio e movimento di conigli vivi; b. i detentori di conigli prendono provvedimenti per impedire la penetrazione di insetti negli effettivi di conigli domestici; c. se la mixomatosi insorge nei conigli selvatici, il Cantone ordina i provvedimenti necessari per ridurre gli effettivi.

3

I provvedimenti di sequestro possono essere revocati al più presto 30 giorni dopo l'ultimo caso di epizoozia.


Art. 268

Indennità

Le perdite di animali di cui all'articolo 32 capoverso 1 lettera a della legge non sono indennizzate.

Sezione 15: Peste americana delle api

Art. 269


275

Diagnosi

È diagnostica la peste americana delle api qualora sia stata messa in evidenza la presenza del Paenibacillus larvae nelle covate malate.


Art. 270


276

Caso di sospetto

Se vi è sospetto di peste americana delle api, l'ispettore degli apiari invia a un laboratorio il materiale d'analisi per la messa in evidenza del Paenibacillus larvae.

275 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 4255).

276 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 4255).

Ordinanza sulle epizoozie 107

916.401


Art. 271

Caso di epizoozia

1

In caso di diagnosi di peste americana delle api, il veterinario cantonale ordina negli apiari infetti: a. l'analisi immediata di tutte le colonie da parte dell'ispettore degli apiari; b.277 la distruzione integrale, entro dieci giorni, delle colonie e dei loro favi oppure la distruzione delle colonie malate e sospette, secondo le direttive dell'ispettore degli apiari;

c.278 il divieto di utilizzare il miele per la nutrizione delle api o di venderlo a tal fine;

d.279 il trattamento dei favi vecchi, della cera e del miele secondo le indicazioni dell'ispettore degli apiari; e. la pulizia e la disinfezione delle arnie e degli utensili 1bis

Dopo aver consultato il competente ispettore degli apiari, il veterinario cantonale determina una zona di sequestro che di regola comprende una regione con un raggio di due chilometri attorno all'apiario infetto. A tal fine tiene conto della configurazione del territorio, in particolare dei confini comunali, cantonali e nazionali nonché degli ostacoli naturali quali foreste, colline, creste, valli e laghi.280 2 Nella zona di sequestro sono applicabili i seguenti provvedimenti:281 a. sono vietati qualsiasi offerta, trasferimento, introduzione e allontanamento di api e favi. Gli utensili apicoli possono essere trasferiti in un altro apiario soltanto dopo essere stati puliti e disinfettati; b. d'intesa con il veterinario cantonale, l'ispettore degli apiari può autorizzare il trasporto di api all'interno della zona di sequestro e l'introduzione di api prendendo le misure preventive necessarie; c. l'ispettore degli apiari effettua entro 30 giorni un controllo di tutte le colonie della zona di sequestro riguardo alla presenza di peste americana delle api.

3

Il veterinario cantonale revoca i provvedimenti di sequestro: a. 30 giorni dopo la distruzione integrale delle colonie e dei favi dell'apiario infetto, nella misura in cui le arnie e gli utensili siano stati puliti e disinfettati, e i controlli nella zona di sequestro non abbiano dato adito a nuovi sospetti; 277 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 gen. 2009, in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 581).

278 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 4255).

279 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 4255).

280 Introdotto dal n. I dell'O del 14 gen. 2009, in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 581).

281 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 gen. 2009, in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 581).

Agricoltura

108

916.401

b. 60 giorni dopo la distruzione delle colonie malate e sospette, nella misura in cui i controlli successivi dell'apiario infestato e quelli nella zona di sequestro non abbiano dato adito a nuovi sospetti.

4

Gli apiari ubicati nella zona di cui è stato revocato il sequestro devono essere controllati la primavera seguente secondo le direttive dell'ispettore degli apiari.282
a283 Prescrizioni tecniche sulla lotta alla peste americana delle api D'intesa con il Centro di ricerche apicole, l'Ufficio federale può emanare prescrizioni tecniche sulla lotta alla peste americana delle api, le quali disciplinano in particolare i provvedimenti volti a evitare una propagazione dell'epizoozia, gli esami diagnostici, la pulizia, la disinfezione e i controlli successivi.


Art. 272

Indennità

Le perdite di animali secondo l'articolo 32 capoverso 1 lettera a della legge non sono indennizzate.

Sezione 16: Peste europea delle api

Art. 273


284

Lotta

1

In caso di diagnosi di peste europea delle api, il veterinario cantonale ordina negli apiari infetti:

a. l'analisi immediata di tutte le colonie da parte dell'ispettore degli apiari; b. il divieto di trasferire le api e i favi; c. la distruzione integrale, entro dieci giorni, delle colonie e dei loro favi oppure la distruzione delle colonie malate e sospette, secondo le direttive dell'ispettore degli apiari;

d.285 il divieto di utilizzare il miele per la nutrizione delle api o di venderlo a tal fine;

e. la pulizia e la disinfezione delle arnie e degli utensili.

2

Dopo aver consultato il competente ispettore degli apiari, il veterinario cantonale determina una zona di sequestro che comprende di regola una regione con un raggio di un chilometro attorno all'apiario infetto. A tal fine tiene conto della configura282 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 gen. 2009, in vigore dal 1° mar. 2009

(RU 2009 581).

283 Introdotto dal n. I dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 4255).

284 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 gen. 2009, in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 581).

285 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 4255).

Ordinanza sulle epizoozie 109

916.401

zione del territorio, in particolare dei confini comunali, cantonali e nazionali nonché degli ostacoli naturali quali foreste, colline, creste, valli e laghi. 3 Nella zona di sequestro sono applicabili i seguenti provvedimenti: a. sono vietati qualsiasi offerta, trasferimento, introduzione e allontanamento di api e favi. Gli utensili apicoli possono essere trasferiti in un altro apiario soltanto dopo essere stati puliti e disinfettati; b. d'intesa con il veterinario cantonale, l'ispettore degli apiari può autorizzare il trasporto di api all'interno della zona di sequestro e l'introduzione di api prendendo le misure preventive necessarie.

4

L'ispettore degli apiari ordina il trattamento dei favi vecchi, della cera e del miele.

5

L'ispettore degli apiari effettua entro 30 giorni un controllo di tutte le colonie della zona di sequestro riguardo alla presenza di peste europea delle api.

6

Il veterinario cantonale revoca i provvedimenti di sequestro: a. 30 giorni dopo la distruzione integrale delle colonie e dei favi dell'apiario infetto, a condizione che le arnie e gli utensili siano stati puliti e disinfettati e che i controlli nella zona di sequestro non abbiano dato adito a nuovi sospetti; b. 60 giorni dopo la distruzione delle colonie malate e sospette, a condizione che i controlli successivi dell'apiario infestato e quelli nella zona di sequestro non abbiano dato adito a nuovi sospetti.

7

Gli apiari ubicati nella zona di cui è stato revocato il sequestro devono essere controllati la primavera seguente secondo le direttive dell'ispettore degli apiari.

a286 Prescrizioni tecniche sulla lotta alla peste europea delle api D'intesa con il Centro di ricerche apicole, l'Ufficio federale può emanare prescrizioni tecniche sulla lotta alla peste europea delle api, le quali disciplinano in particolare i provvedimenti volti a evitare una propagazione dell'epizoozia, gli esami diagnostici, la pulizia, la disinfezione e i controlli successivi.


Art. 274

Indennità

Le perdite di animali secondo l'articolo 32 capoverso 1 lettere a e b della legge non sono indennizzate.

286 Introdotto dal n. I dell'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 4255).

Agricoltura

110

916.401

Capitolo 5: Epizoozie dei pesci Sezione 1: Disposizioni comuni

Art. 275

Campo d'applicazione

Le prescrizioni della presente sezione sono applicabili a tutti i pesci, ad eccezione dei pesci ornamentali. Sono pure applicabili per analogia ai gamberi d'acqua dolce.


Art. 276

Aziende di piscicoltura 1

…287

2

Chiunque comperi, venda o trasferisca in altre acque o stabilimenti di piscicoltura pesci vivi, uova o seme di pesce, deve tenere un registro dell'effettivo che indichi: a. il luogo di provenienza e di destinazione delle partite in entrata e in uscita con indicazione del numero, della specie e dell'età degli animali, delle uova e del seme; b. la mortalità constatata.

3

Tale registro deve essere presentato su richiesta agli organi della polizia epizootica e di sorveglianza sulla pesca. Le annotazioni devono essere conservate per tre anni dopo l'ultima iscrizione.288 4 Se pesci vivi, uova o seme di pesci vengono trasportati in un'altra azienda, il detentore degli animali deve rilasciare un certificato d'accompagnamento e conservarne copia. Le disposizioni degli articoli 12 e 13 si applicano per analogia.289

Art. 277

Laboratorio di diagnosi delle malattie dei pesci Il laboratorio di diagnosi delle malattie dei pesci, istituito presso la facoltà di veterinaria dell'Università di Berna, è il laboratorio nazionale di riferimento e d'analisi per le epizoozie dei pesci.


Art. 278

Prelievo di campioni e analisi L'Ufficio federale emana prescrizioni tecniche sul prelievo di campioni e sull'analisi.


Art. 279

Collaborazione

1

Nella lotta contro le epizoozie dei pesci, l'Ufficio federale collabora con l'Ufficio federale dell'ambiente.

287 Abrogato dal n. I dell'O del 19 ago. 2009, con effetto dal 1° gen. 2010 (RU 2009 4255).

288 Per. introdotto dal n. I dell'O del 15 mar. 1999, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU 1999 1523).

289 Introdotto dal n. I dell'O del 23 giu. 2004 (RU 2004 3065).

Ordinanza sulle epizoozie 111

916.401

2

I Cantoni assicurano la collaborazione tra gli organi della polizia epizootica e i servizi cantonali competenti della pesca.

Sezione 2:

Necrosi ematopoietica infettiva e setticemia emorragica virale

Art. 280

Campo d'applicazione e diagnosi 1

Le prescrizioni della presente sezione sono applicabili nella lotta contro la necrosi ematopoietica infettiva (IHN) e la setticemia emorragica virale (VHS) dei pesci.

2

Sono pesci ricettivi: a. per la IHN: tutti i salmonidi; b. per la VHS: tutti i salmonidi, temoli, coregoni, lucci.

3

La diagnosi della IHN e della VHS si basa sull'isolamento degli agenti infettivi nel materiale d'analisi.


Art. 281

Caso di sospetto

1

In caso di sospetto di IHN o VHS, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dello stabilimento sospetto. Può autorizzare la macellazione dei pesci e il loro smercio come derrate alimentari. Ordina inoltre:

a. l'eliminazione dei pesci morti e degli scarti dei pesci macellati in quanto sottoprodotti di origine animale della categoria 2 ai sensi dell'articolo 5 OESPA290;

b. il controllo degli stabilimenti di piscicoltura limitrofi con lo stesso bacino idrografico riguardo alla presenza di sintomi sospetti di IHN o VHS.

2

Revoca il sequestro se è stato provato che l'effettivo dei pesci è indenne da virus.


Art. 282

Caso di epizoozia

1

In caso di diagnosi di IHN o VHS, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dello stabilimento infetto. Egli ordina inoltre:

a. l'uccisione o la macellazione immediata di tutti i pesci dell'azienda; b. la chiusura dell'afflusso e dello scarico delle acque nello stabilimento di piscicoltura, nella misura in cui le condizioni lo permettano;

c. l'eliminazione dei pesci morti o uccisi nonché degli scarti dei pesci macellati in quanto sottoprodotti di origine animale della categoria 2 ai sensi dell'articolo 5 OESPA291; d. la pulizia e la disinfezione dei bacini e degli utensili.

290 RS

916.441.22

291 RS

916.441.22

Agricoltura

112

916.401

2

Ordina l'esame degli stabilimenti di piscicoltura limitrofi con lo stesso bacino idrografico riguardo alla presenza di IHN o VHS.

3

Revoca il sequestro dopo che tutti i pesci sono stati eliminati e la pulizia e la disinfezione sono state effettuate.

4

Se è diagnostica la IHN o la VHS nei pesci in acque libere, il veterinario cantonale ordina i provvedimenti adeguati per impedire la diffusione dell'epizoozia.


Art. 283

Vaccinazioni

Le vaccinazioni contro la IHN e la VHS sono vietate.


Art. 284

Indennità

Le perdite di animali secondo l'articolo 32 capoverso 1 lettere a e b della legge sono indennizzate soltanto se i pesci non possono essere utilizzati come derrate alimentari.

Sezione 3: Necrosi pancreatica infettiva

Art. 285

Campo d'applicazione e diagnosi 1

Le prescrizioni della presente sezione sono applicabili nella lotta contro la necrosi pancreatica infettiva (IPN) delle trote, dei salmerini e dei salmoni.

2

È diagnosticata la IPN qualora l'agente infettivo sia stato messo in evidenza nel materiale d'analisi.


Art. 286

Lotta

1

In caso di diagnosi di IPN, il veterinario cantonale predispone il sequestro di 1° grado degli stabilimenti di pesci appartenenti alle specie ricettive.

2

D'intesa con il laboratorio di diagnosi delle malattie dei pesci e il servizio cantonale competente per la sorveglianza della pesca, può ordinare altri provvedimenti di lotta.

3

Revoca il sequestro dopo l'eliminazione di tutti i pesci e l'esecuzione della pulizia e della disinfezione, oppure dopo che sia stata fornita la prova che l'effettivo di pesci è indenne da virus.


Art. 287

Indennità

Le perdite di pesci causate dalla IPN non sono indennizzate.

Ordinanza sulle epizoozie 113

916.401

Sezione 4: Peste dei gamberi

Art. 288

Diagnosi

È diagnosticata la peste dei gamberi qualora sia stata accertata la Aphanomyces astaci.

Art. 289

Lotta

1

In caso di diagnosi della peste dei gamberi, il veterinario cantonale determina una zona di sequestro che comprende il bacino idrografico interessato.

2

Nella zona di sequestro sono applicabili le seguenti regole: a. è vietato introdurre gamberi vivi nella zona di sequestro o trasportarli fuori dalla stessa;

b. i gamberi morti e uccisi, che non sono utilizzati come derrate alimentari, devono essere eliminati come sottoprodotti di origine animale della categoria 2 ai sensi dell'articolo 5 OESPA292.

3

Per il resto, il Cantone ordina i provvedimenti di polizia della pesca per evitare una propagazione dell'agente infettivo, come lo spopolamento delle acque in questione.


Art. 290

Indennità

Le perdite di gamberi causate dalla peste dei gamberi non sono indennizzate.

Capitolo 6: Epizoozie da sorvegliare

Art. 291

1 I laboratori d'analisi, i veterinari, gli ispettori degli apiari e gli organi di sorveglianza della pesca che sospettano una delle epizoozie elencate nell'articolo 5 o ne constatano la presenza, lo notificano al veterinario cantonale. Le altre disposizioni relative all'obbligo di notifica e ai primi provvedimenti (art. 61-64) non sono applicabili.

2

L'Ufficio federale e il veterinario cantonale possono ordinare che i casi di sospetto siano accertati.

3

L'Ufficio federale può ordinare, d'intesa con il veterinario cantonale, la lotta contro un'epizoozia non elencata negli articoli 2-4 e diagnosticata per la prima volta in Svizzera o il suo debellamento, se sussiste al riguardo un bisogno sanitario o economico.293

292 RS

916.441.22

293 Introdotto dal n. I dell'O del 28 mar. 2001 (RU 2001 1337).

Agricoltura

114

916.401

Capitolo 7:294 Disposizioni speciali concernenti le zoonosi
a Sorveglianza delle zoonosi 1

Sono considerate da sorvegliare le seguenti zoonosi e i loro agenti zoonotici: a. la

brucellosi;

b. la

campilobatteriosi;

c. l'echinococcosi; d. la listeriosi;

e. la

salmonellosi;

f. la

trichinellosi;

g. la tubercolosi causata dal Mycobacterium bovis; h. Escherichia coli produttori di verotossine.

2

L'Ufficio federale sorveglia altre zoonosi o altri agenti zoonotici qualora la situazione epidemiologia o la valutazione dei rischi lo rendano necessario.

b Valutazione del

rischio

1

In collaborazione con gli Uffici federali della sanità pubblica e dell'agricoltura, l'Ufficio federale registra i dati che consentono di individuare e caratterizzare i pericoli derivanti dalle zoonosi, di stimare il rischio d'esposizione di persone e animali e di valutare i rischi derivanti dalle zoonosi.

2

Il rischio derivante da una zoonosi è valutato in base ai criteri seguenti: a. presenza dell'agente patogeno nell'uomo, negli animali, nelle derrate alimentari e negli alimenti per animali;

b. conseguenze per la salute pubblica; c. ripercussioni economiche;

d. andamento

epidemiologico.

c Svolgimento della sorveglianza 1

La sorveglianza è svolta sui seguenti livelli della catena alimentare: a. produzione

primaria;

b. produzione di derrate alimentari; c. produzione di alimenti per animali.

2

Essa si basa sui programmi di controllo e di sorveglianza prescritti dalla legislazione sulle epizoozie e sulle derrate alimentari.

294 Introdotto dal n. I dell'O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5217).

Ordinanza sulle epizoozie 115

916.401

3

Dopo aver consultato gli Uffici federali della sanità pubblica e dell'agricoltura, l'Ufficio federale emana disposizioni tecniche sulla sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici.

d Sorveglianza dell'antibioticoresistenza 1

In collaborazione con gli Uffici federali della sanità pubblica e dell'agricoltura, l'Ufficio federale registra i dati relativi agli animali e alle derrate alimentari di origine animale riguardanti l'antibioticoresistenza degli zoonotici e di altri agenti patogeni se questi ultimi mettono in pericolo la salute pubblica. A tale scopo effettua un programma di sorveglianza.

2

La sorveglianza dell'antibioticoresistenza si basa sulla sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici di cui all'articolo 291c.

3

Dopo aver consultato gli Uffici federali della sanità pubblica e dell'agricoltura, l'Ufficio federale emana disposizioni tecniche sulla sorveglianza dell'antibioticoresistenza degli agenti zoonotici e di altri agenti patogeni.

e Rapporto sulle zoonosi L'Ufficio federale redige e pubblica annualmente un rapporto sulle zoonosi in collaborazione con gli Uffici federali della sanità pubblica, dell'agricoltura e con l'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici. Nel rapporto vengono fornite in particolare informazioni sulle zoonosi, sugli agenti zoonotici, sulle antibioticoresistenze e sull'andamento epidemiologico.

Titolo quarto: Esecuzione Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 292

Vigilanza

1

La vigilanza e la direzione della polizia epizootica spettano all'Ufficio federale.

Esso vigila sui provvedimenti adottati dai Cantoni ed è autorizzato a modificare o revocare i provvedimenti insufficienti o inadeguati.

2

L'Ufficio federale può svolgere l'attività di vigilanza secondo programmi concordati con il veterinario cantonale.295 3

Le autorità cantonali competenti possono coadiuvare gli organi di vigilanza dell'Ufficio federale.296 4 L'Ufficio federale comunica l'esito della vigilanza al veterinario cantonale.297 295 Introdotto dal n. I dell'O del 23 giu. 2004 (RU 2004 3065).

296 Introdotto dal n. I dell'O del 23 giu. 2004 (RU 2004 3065).

297 Introdotto dal n. I dell'O del 23 giu. 2004 (RU 2004 3065).

Agricoltura

116

916.401

a298 Controllo veterinario ufficiale delle aziende con detenzione di animali da reddito 1

La frequenza dei controlli veterinari ufficiali è stabilita in base all'ordinanza del 14 novembre 2007299 sul coordinamento dei controlli.

2

Per i controlli i Cantoni possono avvalersi di organi di controllo accreditati secondo la norma europea ISO/IEC 17020300 «Criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione» e secondo l'ordinanza del 17 giugno 1996301 sull'accreditamento e sulla designazione.

3

L'Ufficio federale emana prescrizioni tecniche concernenti i controlli veterinari ufficiali delle aziende con detenzione di animali da reddito.


Art. 293

Collaborazione nella sorveglianza e nella lotta contro le zoonosi302 1

La Confederazione e i Cantoni assicurano la collaborazione fra gli organi della polizia epizootica, della polizia sanitaria e del controllo delle derrate alimentari nel quadro della sorveglianza e della lotta contro le zoonosi.303 2 Collaborano strettamente nella raccolta di dati e informazioni per la tutela della salute di uomini e animali.


Art. 294

Competenze degli organi della polizia epizootica 1

Gli organi della polizia epizootica non possono essere ostacolati nella loro attività ufficiale.

2

Nell'esercizio delle loro funzioni, hanno accesso a stabilimenti, locali, impianti, veicoli, oggetti e animali, nella misura in cui sia necessario per l'esecuzione della legge e delle prescrizioni e decisioni emanate in virtù di essa.

3

Se qualcuno ostacola o nega loro l'accesso, essi possono chiedere l'aiuto degli organi di polizia.


Art. 295

Collaborazione di autorità e organizzazioni 1

Le autorità di polizia cantonali, gli organi del Servizio di ispezione e consulenza in materia di economia lattiera, quelli dei Servizi d'igiene veterinaria secondo l'articolo 11a della legge e quelli del controllo delle derrate alimentari nonché gli organi can298 Introdotto dal n. 1 dell'all. all'O del 14 nov. 2007 sul coordinamento dei controlli,

in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6167).

299 RS

910.15

300 Il testo di questa norma può essere chiesto all'Associazione svizzera di normazione (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur (www.snv.ch).

301 RS

946.512

302 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5217).

303 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5217).

Ordinanza sulle epizoozie 117

916.401

tonali di vigilanza della caccia e della pesca devono prestare aiuto agli organi di polizia epizootica nell'esercizio delle loro attività ufficiali.

2

I Cantoni disciplinano la collaborazione degli organi del controllo delle derrate alimentari nel controllo dell'applicazione delle restrizioni di polizia epizootica nel commercio delle derrate alimentari.

3

I controllori delle carni sono tenuti a collaborare nel prelievo di campioni nei macelli.

4

L'autorità comunale competente è tenuta a sorvegliare i provvedimenti ordinati e, nell'ambito delle sue possibilità, a provvedere affinché siano messi a disposizione il personale e il materiale necessari alla loro esecuzione.


Art. 296

Assistenza amministrativa 1

I Cantoni forniscono all'Ufficio federale l'assistenza amministrativa necessaria alla vigilanza e all'applicazione di convenzioni internazionali nel settore veterinario.

2

I Cantoni si forniscono reciprocamente assistenza amministrativa per garantire un'esecuzione conforme alla legislazione sulle epizoozie.

Capitolo 2: Confederazione

Art. 297

Esecuzione all'interno del Paese 1

L'Ufficio federale adempie i seguenti compiti: a. …304 b.305 designa i laboratori nazionali di riferimento per la sorveglianza della diagnostica delle epizoozie e della resistenza agli antibiotici, e riconosce i laboratori che effettuano analisi nel quadro della lotta contro le epizoozie e della sorveglianza del grado di resistenza;

c.306 emana prescrizioni tecniche per il prelievo di campioni, per l'omologazione di kit diagnostici veterinari e per le analisi necessarie alla diagnosi delle epizoozie; cbis.307 stila modelli di documenti e istruzioni all'attenzione dei Cantoni per il controllo del traffico di animali; d. provvede, in collaborazione con i Cantoni, alla formazione e al perfezionamento dei veterinari cantonali e dei veterinari ufficiali;

304 Abrogata dal n. I dell'O del 12 set. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4659).

305 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 giu. 2004 (RU 2004 3065).

306 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 gen. 2009, in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 581).

307 Introdotta dal n. I dell'O del 15 mar. 1999, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU 1999 1523).

Agricoltura

118

916.401

e.308 approva i programmi di lotta elaborati delle organizzazioni professionali se corrispondono agli obiettivi della lotta contro le epizoozie. L'approvazione comporta per le organizzazioni l'obbligo di comunicare regolarmente i risultati dei loro programmi.

2

L'Ufficio federale è inoltre competente per: a. dichiarare indenni da epizoozia le regioni in cui non si è manifestata alcuna epizoozia durante un determinato periodo nonché per fissare le condizioni e i provvedimenti da adottare per mantenere indenni tali regioni; b. limitare il traffico di animali e di prodotti animali in una regione dove un'epizoozia minaccia di diffondersi pericolosamente; c. ordinare rilevamenti per valutare la situazione epizoologica; d. prescrivere provvedimenti profilattici o terapeutici per determinate epizoozie e specie animali per regioni o per singoli effettivi; e.309 stabilire i metodi di analisi da utilizzare per la sorveglianza e la lotta contro le diverse epizoozie.


Art. 298

Esecuzione al momento dell'importazione, del transito e dell'esportazione 1

L'Ufficio federale provvede alla lotta contro le epizoozie al confine doganale e territoriale.

2

Controlla gli animali e le merci conformemente all'ordinanza del 20 aprile 1988310 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali.

3

Se vi è il pericolo che epizoozie si propaghino da regioni confinanti alla Svizzera, l'Ufficio federale può ordinare che le autorità dei Cantoni di confine, a spese della Confederazione, predispongano posti di disinfezione e di sorveglianza, provvedano a vaccinazioni preventive e adottino altri provvedimenti.


Art. 299

Esecuzione nell'esercito 1

Gli organi militari notificano senza indugio all'Ufficio federale e ai Cantoni interessati la comparsa di un'epizoozia negli animali dell'esercito.

308 Introdotta dal n. I dell'O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5217).

309 Introdotta dal n. I dell'O del 14 gen. 2009, in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 581).

310 [RU 1988 800, 1990 1357, 1993 920 art. 29 n. 5 3384 all. 4 n. 6, 1995 2050 n. III 3716 art. 314 n. 2, 1997 1121 n. III 2, 1998 1575 all. n. 3, 1999 303 n. I 19, 2001 1337 all. n. 5 3294 n. II 16, 2002 1411 4065 n. III 2, 2003 1598, 2004 3113, 2005 5493 n. II 4, 2006 3951 n. III 4705 n. II 104, 2007 1469 all. 4 n. 60. RU 2007 1847 art. 50]. Vedi ora l'O del 18 apr. 2007 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (RS 916.443.10).

Ordinanza sulle epizoozie 119

916.401

2

Gli altri provvedimenti di polizia epizootica nell'esercito e negli stabilimenti dell'amministrazione militare sono retti dall'ordinanza del 25 ottobre 1955311 concernente le misure da prendere da parte dell'esercito contro le epidemie e le epizoozie.

Capitolo 3: Cantone

Art. 300

Veterinario cantonale 1

Il Cantone nomina un veterinario cantonale quale capo del servizio veterinario cantonale e disciplina la sua supplenza.

2

…312


Art. 301

Compiti del veterinario cantonale 1

Il veterinario cantonale dirige la lotta contro le epizoozie. Per prevenire e regolare i casi di epizoozia, adempie segnatamente i compiti seguenti: a. sorveglia l'esecuzione delle disposizioni di polizia epizootica; b. forma gli organi di polizia epizootica e dirige corsi d'istruzione per commercianti di bestiame;

c. sorveglia il movimento di animali, prodotti animali, seme e embrioni; d. sorveglia gli effettivi dal punto di vista della polizia epizootica; a tal scopo può dichiarare obbligatori provvedimenti diagnostici, profilattici e terapeutici per determinati effettivi o per regioni; e. sorveglia l'inseminazione artificiale e il trasferimento di embrioni dal punto di vista della polizia epizootica; f.

raccoglie dati e informazioni sugli effettivi utili per la lotta contro le epizoozie; g. ordina le restrizioni di polizia epizootica nel commercio delle derrate alimentari;

h. provvede all'infrastruttura tecnica per la lotta contro le epizoozie; i.313 riconosce le aziende detentrici di animali, le stazioni d'inseminazione, gli impianti di eliminazione dei sottoprodotti di origine animale, i mercati di bestiame e le altre strutture o manifestazioni analoghe qualora sia richiesto un riconoscimento per esportare animali e prodotti animali. L'Ufficio federale 311 RS 510.35

312 Abrogato dal n. 5 dell'all. 2 dell'O del 24 gen. 2007 concernente la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico, con effetto dal 1° apr. 2007 (RU 2007 561).

313 Introdotta dal n. I dell'O del 12 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4659).

Agricoltura

120

916.401

può stabilire i criteri e la procedura di riconoscimento in disposizioni tecniche.

2

I Cantoni possono affidare al veterinario cantonale altri compiti che rientrano nel suo campo d'attività.


Art. 302

Veterinario ufficiale 1

Il Cantone designa il numero necessario di veterinari ufficiali e di supplenti per garantire un'esecuzione efficace. Nomina di regola un veterinario ufficiale per distretto. Può nominare un veterinario ufficiale comune per più distretti.

1bis

Più Cantoni insieme possono affidare compiti di controllo a un veterinario ufficiale designato in comune.314 2

Il veterinario ufficiale ha i seguenti compiti: a. esegue i compiti che gli sono attribuiti dalla legge e dalle relative disposizioni d'esecuzione;

b. rilascia i certificati veterinari ufficiali; c. esegue i compiti affidatigli dal veterinario cantonale.

3

I Cantoni possono affidare al veterinario ufficiale altri compiti e provvedono al coordinamento. Si tratta segnatamente di compiti: a. nel campo della protezione degli animali; b. in esecuzione dell'articolo 40 capoverso 5 della legge del 9 ottobre 1992315 sulle derrate alimentari; c. …316. 317

4

…318


Art. 303


319

Controlli nei macelli Il Dipartimento disciplina: a. l'analisi degli animali da macello e delle carcasse nei macelli per accertare la presenza di eventuali epizoozie; e b. le misure da prendere in seguito al risultato dell'analisi.

314 Introdotto dal n. I dell'O del 28 mar. 2001 (RU 2001 1337).

315 RS

817.0

316 Abrogata dal n. 3 dell'all. 3 all'O del 18 ago. 2004 sui medicamenti veterinari (RU 2004 4057).

317 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2001 (RU 2001 1337).

318 Abrogato dal n. 5 dell'all. 2 dell'O del 24 gen. 2007 concernente la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico, con effetto dal 1° apr. 2007 (RU 2007 561).

319 Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. 3 all'O del 18 apr. 2007 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 1847).

Ordinanza sulle epizoozie 121

916.401

Art. 304320

Art. 305

Ispettore del bestiame 1

I Cantoni provvedono alla formazione degli ispettori del bestiame e dei loro supplenti.321 2

Il veterinario cantonale può fare opposizione contro la nomina di un ispettore del bestiame o del suo supplente. Egli chiede la loro destituzione all'autorità di nomina, se non sono o non risultano più idonei.

3

Chi esercita professionalmente il commercio del bestiame o la professione di macellaio non può essere nominato ispettore del bestiame né supplente.

4

Gli ispettori del bestiame e i loro supplenti non possono esercitare funzioni ufficiali nei loro casi personali.


Art. 306

e 307322

Art. 308

Ispettore degli apiari I Cantoni suddividono il loro territorio in circondari di ispezione degli apiari. Designano il numero necessario di ispettori degli apiari, ne stabiliscono il circondario d'attività e ne regolano le supplenze.


Art. 309

Compiti dell'ispettore degli apiari 1

L'ispettore degli apiari applica, sotto la direzione del veterinario cantonale, le prescrizioni per la lotta contro le epizoozie delle api.

2

Tiene un elenco delle sedi delle colonie di api nel suo circondario.323 3

…324


Art. 310

Formazione e attestato di capacità degli ispettori degli apiari 1

I Cantoni organizzano, in collaborazione con il Centro di ricerche apicole, corsi d'istruzione e corsi complementari per la formazione degli ispettori degli apiari e dei loro supplenti.325 320 Abrogati dal n. 5 dell'all. 2 dell'O del 24 gen. 2007 concernente la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico, con effetto dal 1° apr. 2007 (RU 2007 561).

321 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 mar. 1999, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU 1999 1523).

322 Abrogati dal n. I dell'O del 15 mar. 1999 (RU 1999 1523).

323 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 mar. 1999, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU 1999 1523).

324 Abrogato dal n. I dell'O del 28 mar. 2001 (RU 2001 1337).

325 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 gen. 2009, in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 581).

Agricoltura

122

916.401

2

Alla fine dei corsi d'istruzione, un attestato cantonale di capacità è rilasciato agli ispettori degli apiari e ai loro supplenti che in un esame abbiano dimostrato sufficienti conoscenze nelle materie seguenti: a. disposizioni pertinenti della legislazione federale e cantonale sulle epizoozie; b. natura e sintomi delle epizoozie delle api e relativi provvedimenti di lotta; c. stesura di brevi rapporti.326 3

L'attestato di capacità è ritirato dall'autorità cantonale competente, se il suo titolare non frequenta un corso complementare senza validi motivi o non è più idoneo.

4

La partecipazione ai corsi d'istruzione e ai corsi complementari è obbligatoria per gli ispettori degli apiari e i supplenti.


Art. 311


327

Affossatori

Gli affossatori si occupano dei centri di raccolta per sottoprodotti di origine animale.

Provvedono affinché tali sottoprodotti siano adeguatamente raccolti, depositati, trasportati e se del caso sotterrati.

Capitolo 4: Laboratori di diagnostica

Art. 312

1 Per effettuare le analisi ordinate dagli organi di polizia epizootica, i laboratori, compresi gli istituti di patologia, necessitano del riconoscimento da parte dell'Ufficio federale.328 Sono fatte salve le disposizioni dell'ordinanza del 25 agosto 1999329 sull'impiego confinato.330 2 I laboratori sono riconosciuti se: a.331 sono accreditati per la diagnosi ufficiale delle epizoozie conformemente all'ordinanza del 17 giugno 1996332 sull'accreditamento e sulla designazione; b. sono diretti da un veterinario specializzato nel campo della diagnostica; c. partecipano agli esperimenti in comune effettuati dai laboratori di riferimento.

3

L'Ufficio federale e il veterinario cantonale possono designare i laboratori nei quali devono essere inviati i campioni per determinate analisi.

326 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 mar. 1999, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU 1999 1523).

327 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 giu. 2004 (RU 2004 3065).

328 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2001 (RU 2001 1337).

329 RS

814.912

330 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 dic. 2000 (RU 2001 259).

331 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2001 (RU 2001 1337).

332 RS

946.512

Ordinanza sulle epizoozie 123

916.401

4

I laboratori riconosciuti registrano regolarmente nella banca dati dei laboratori dell'Ufficio federale (banca dati del Centro d'informazione sulla salute degli animali in Svizzera) i dati sulla provenienza dei campioni che analizzano riguardo alle epizoozie soggette ad obbligo di notifica e i risultati di tali analisi.333 4bis L'Ufficio federale può richiedere informazioni in merito a risultati di analisi inaspettatamente frequenti concernenti un nuovo tipo di epizoozie, non soggette all'obbligo di notifica, nonché in merito al grado di resistenza.334 5 L'Ufficio federale comunica al centro di contatto «Biotecnologia» della Confederazione (art. 15 dell'O del 25 agosto 1999 sull'impiego confinato) le analisi per le quali il laboratorio è riconosciuto e il momento del suo riconoscimento.335 6

L'Ufficio federale emana prescrizioni tecniche sui metodi di diagnostica delle epizoozie e sulle informazioni che i laboratori riconosciuti devono fornire all'Ufficio federale.336

Capitolo 5: Tasse

Art. 313

Le tasse che l'Ufficio federale riscuote al confine doganale e territoriale o all'interno
del Paese per gli esami, le analisi, le autorizzazioni e i controlli sono rette dall'ordinanza del 30 ottobre 1985337 sulle tasse dell'Ufficio federale di veterinaria.

Titolo quinto: Disposizioni finali

Art. 314

Abrogazione e modificazione del diritto vigente 1. L'ordinanza d'esecuzione del 15 dicembre 1967338 sulle epizoozie è abrogata. 333 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2006 5217, 2008 5587 cpv. 1 lett. a).

334 Introdotto dal n. I dell'O del 23 giu. 2004 (RU 2004 3065).

335 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 dic. 2000 (RU 2001 259).

336 Introdotto dal n. I dell'O del 20 dic. 2000 (RU 2001 259). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 mar. 2001 (RU 2001 1337).

337 RS 916.472 338 [RU 1967 2100, 1971 371, 1974 840 1130, 1976 1136, 1977 1194 art. 84 cpv. 1, 1978 325, 1980 1064, 1981 572 art. 72 n. 4, 1982 1300, 1984 1039, 1985 1346, 1988 206 800 art. 89 n. 4, 1990 375, 1991 370 all. n. 22 1333, 1993 920 art. 29 n. 4 3373].

Agricoltura

124

916.401

2. …339

Art. 315

Disposizioni transitorie 1

L'obbligo del contrassegno secondo l'articolo 9 è applicabile alle pecore, alle capre e ai suini solo a partire dal 1° luglio 1999.340 2 Nella lotta contro la CAE, i Cantoni dispongono di un termine fino al 1° gennaio 1998 per l'esecuzione degli articoli 61 capoversi 1 e 2 (Obbligo di notifica), 62-64 (Primi provvedimenti), 202 (Lotta) e 203 (Movimento di animali).

3

I laboratori riconosciuti ufficialmente secondo il diritto previgente per la diagnosi ufficiale delle epizoozie devono essere accreditati conformemente all'articolo 312 capoverso 2 lettera a entro il 1° gennaio 2000.

4

Gli articoli 300 capoverso 2 e 302 capoverso 4 non sono applicabili ai veterinari cantonali e ufficiali che hanno assunto la loro funzione prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza.

5

L'articolo 178 capoverso 2 si applica parimenti ai discendenti delle vacche infette da BSE prima della sua entrata in vigore.341
a342 Disposizioni transitorie della modifica del 15 marzo 1999 1 I certificati di trasloco rilasciati prima del 1° luglio 1999 mantengono la loro validità. Essi devono essere conservati per tre anni.

2

Le prescrizioni dell'Ufficio federale relative all'identificazione sono applicabili: a. agli animali neonati della specie bovina, dal 1° ottobre 1999; b. agli animali neonati delle specie ovina, caprina e suina nonché alla selvaggina dell'ordine degli artiodattili detenuta in recinti, esclusi gli animali di giardini zoologici, dal 1° aprile 2000 (art. 10).

c.343 a decorrere dal 1° giugno 2001, a tutti i bovini nati prima del 1° ottobre 1999 e non muniti di un'identificazione riconosciuta del libro genealogico o di un tatuaggio ordinato dal Cantone di Neuchâtel.344 3

Se il certificato d'accompagnamento non può essere compilato completamente poiché l'attribuzione ufficiale del numero dell'azienda detentrice di animali o dei numeri di identificazione non è ancora stata effettuata (art. 12), le aziende detentrici di animali e gli animali devono essere descritti in modo che il loro riconoscimento sia comunque possibile.345 339 Le modifiche possono essere consultate alla RU 1995 3716.

340 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 giu. 1997 (RU 1997 1568).

341 Introdotto dal n. I dell'O del 16 set. 1996 (RU 1996 2559).

342 Introdotto dal n. I dell'O del 15 mar. 1999, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU 1999 1523).

343 Introdotta dal n. I dell'O del 28 mar. 2001 (RU 2001 1337).

344 Nuovo testo giusta l'art. 16 dell'O del 18 ago. 1999 concernente la banca dati sul traffico di animali, in vigore dal 1° ott. 1999 (RU 1999 2622).

345 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5647).

Ordinanza sulle epizoozie 125

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b346 Disposizioni transitorie della modifica del 18 agosto 1999 1 Il detentore di animali sottostà all'obbligo di annunciare previsto all'articolo 14 capoverso 1 lettera b a decorrere dal momento in cui annuncia per la prima volta il registro degli animali alla banca dati sul traffico di animali (art. 14 cpv. 2 lett. b).347 2 Per i vitelli neonati, l'obbligo di annunciare è applicabile a partire dal 1° ottobre 1999.

c348 Disposizioni transitorie della modifica del 20 dicembre 2000 1 I laboratori di cui all'articolo 175 capoverso 3 devono ottenere l'accreditamento di cui all'articolo 312 capoverso 2 lettera a al più tardi entro il 1° gennaio 2002. Sono controllati dall'Ufficio federale.

2

Gli stabilimenti di sterilizzazione di cui all'articolo 183 capoverso 3 lettera b devono ottenere il certificato ISO al più tardi entro il 1° gennaio 2002. Fino alla certificazione sono sottoposti a un controllo rafforzato da parte del veterinario cantonale.

3

Gli alimenti per animali di cui all'articolo 183 capoverso 1 possono essere utilizzati per il foraggiamento di animali non ruminanti fino al 28 febbraio 2001.

4

In deroga all'articolo 183 capoverso 3 lettera d, gli scarti di carne provenienti da ruminanti possono essere utilizzati per il foraggiamento degli effettivi di cui all'articolo 183 capoverso 4 fino al 28 febbraio 2001.

d349 Disposizione transitoria della modifica del 28 marzo 2001 La trasmissione di dati dei laboratori riconosciuti alla banca dati di laboratorio dell'Ufficio federale (art. 312 cpv. 4) deve essere effettuata in modo completo e regolare al più tardi a decorrere dal 1° gennaio 2003. Finché non è il caso, i laboratori consegnano ogni anno all'Ufficio federale un rapporto che contiene tutti i dati delle analisi eseguite per ogni epizoozia.

e350 Disposizioni transitorie della modifica del 9 aprile 2003 1 Gli effettivi di suini che non sono già stati esaminati e risanati nel quadro di un programma di lotta del Cantone o del servizio consultivo e sanitario per l'allevamento porcino, né lo sono stati conformemente alle disposizioni seguenti, sottostanno alle seguenti disposizioni fino alla fine del 2004.

2

Gli effettivi di aziende detentrici di animali da reddito e di aziende detentrici di animali da reddito e da ingrasso a circuito chiuso devono sottostare ad un'analisi 346 Introdotto dall'art. 16 dell'O del 18 ago. 1999 concernente la banca dati sul traffico di animali, in vigore dal 1° ott. 1999 (RU 1999 2622).

347 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5647).

348 Introdotto dal n. I dell'O del 20 dic. 2000 (RU 2001 259).

349 Introdotto dal n. I dell'O del 28 mar. 2001 (RU 2001 1337).

350 Introdotto dal n. I dell'O del 9 apr. 2003 (RU 2003 956).

Agricoltura

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sierologica riguardo all'APP di sierotipo 2.351 Se l'analisi dà un risultato positivo, tutti gli animali devono essere macellati. Se il risultato è negativo, per lottare contro la PE il veterinario cantonale ordina che: a. per un periodo compreso tra dieci e 14 giorni siano detenuti soltanto animali di nove mesi di età o di età superiore e che tali animali vengano curati; b. gli animali di età inferiore a nove mesi siano condotti in stalle d'isolamento riconosciute dal veterinario cantonale del Cantone ove esse sono situate; c. le stalle siano pulite e disinfettate.

3

Per le aziende detentrici di animali da ingrasso il veterinario cantonale ordina una sospensione di 14 giorni dell'ingrasso nonché la pulizia e la disinfezione delle stalle.352 4 Gli effettivi di suini sono da sorvegliare: a. durante il controllo delle carni, mediante un esame per accertare la presenza di lesioni polmonari sospette; b.353 mediante il controllo regolare delle aziende detentrici di animali da parte del veterinario ufficiale; c. in casi particolari, mediante la sorveglianza effettuata con animali sentinella su ordine del veterinario cantonale (ingrassi misti).

5

Il detentore di animali che consegna gli animali come pure il trasportatore e il commerciante di bestiame attestano con la loro firma che gli animali da loro forniti agli effettivi riconosciuti indenni da PE/APP provengono parimenti da siffatti effettivi. Anche durante il trasporto, questi animali non devono avere alcun contatto con suini che non provengono da effettivi riconosciuti indenni da PE/APP.

f354 Disposizione transitoria della modifica del 23 giugno 2004 1

I cani nati prima del 1° gennaio 2006 possono essere ancora contrassegnati e registrati conformemente alle prescrizioni cantonali fino al 31 dicembre 2006. Essi devono essere provvisti almeno di una placchetta di controllo ufficiale o essere altrimenti contrassegnati in modo inequivocabile.

2

I cani nati prima del 1° gennaio 2006 e contrassegnati con un tatuaggio chiaramente leggibile o mediante un microchip che non soddisfa i requisiti di cui all'articolo 16 capoverso 2, non devono essere nuovamente contrassegnati a condizione che entro il 31 dicembre 2006, il numero del microchip o del tatuaggio e i dati ai sensi dell'articolo 16 capoverso 3 vengano notificati da un veterinario all'ufficio designato dal Cantone di domicilio del detentore dell'animale.

351 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5647).

352 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5647).

353 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5647).

354 Introdotto dal n. I dell'O del 23 giu. 2004 (RU 2004 3065).

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3

I microchip che non soddisfano i requisiti ai sensi dell'articolo 16 capoverso 2 possono essere utilizzati ancora fino al 31 dicembre 2006.

g355 Disposizioni transitorie della modifica del 12 maggio 2010 1 Gli equidi nati prima del 1° gennaio 2011 non devono essere identificati mediante microchip.

2

Per gli equidi nati prima del 1° gennaio 2011 e ancora sprovvisti di relativo passaporto, il proprietario deve richiedere il rilascio di un passaporto per equide entro il 31 dicembre 2012.


Art. 316

Entrata in vigore

1

La presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 1995, ad eccezione dell'articolo 8.

2

L'entrata in vigore dell'articolo 8 è determinata più tardi.

355 Introdotto dal n. I dell'O del 12 mag. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 2525).

Agricoltura

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