01.01.2024 - * / In vigore
01.09.2023 - 31.12.2023
01.01.2022 - 31.08.2023
01.01.2021 - 31.12.2021
01.01.2018 - 31.12.2020
01.01.2016 - 31.12.2017
01.01.2015 - 31.12.2015
01.07.2013 - 31.12.2014
01.05.2012 - 30.06.2013
01.01.2012 - 30.04.2012
01.05.2011 - 31.12.2011
01.01.2011 - 30.04.2011
01.08.2010 - 31.12.2010
01.02.2010 - 31.07.2010
01.01.2009 - 31.01.2010
01.05.2006 - 31.12.2008
01.01.2005 - 30.04.2006
01.04.2003 - 31.12.2004
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01.04.2000 - 31.01.2001
01.01.2000 - 31.03.2000
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1

Ordinanza
sulle finanze della Confederazione
(OFC)

dell'11 giugno 1990 (Stato 25 marzo 2003) Il Consiglio federale svizzero, vista la legge federale del 6 ottobre 19891 sulle finanze della Confederazione (LFC), ordina:

Capitolo 1: Principi della tenuta dei conti
(art. 3 LFC)

Art. 1

Universalità

1 Nel preventivo sono iscritte tutte le entrate e le uscite presunte.

2 Nel conto di Stato (consuntivo) sono iscritte tutte le entrate e le uscite effettive.

3 Le entrate e le uscite non possono essere contabilizzate direttamente sui conti delle
riserve e dei finanziamenti speciali.


Art. 2

Unità

Tutte le entrate e le uscite devono essere raggruppate in un unico preventivo, rispettivamente in un unico consuntivo.


Art. 3

Espressione al lordo

1 Le entrate e le uscite sono iscritte separatamente, senza reciproca compensazione e
nell'importo integrale.

2 L'Amministrazione federale delle finanze (Amministrazione delle finanze) può
ordinare deroghe in singoli casi, d'intesa con il Controllo federale delle finanze
(Controllo delle finanze).


Art. 4

Specificazione

1 Le entrate e le uscite sono articolate secondo gli uffici federali, i gruppi settoriali
del piano contabile e, se opportuno, completivamente secondo il provvedimento e la
loro destinazione. Il Controllo delle finanze può ordinare deroghe in singoli casi.

2 Un credito può essere utilizzato soltanto allo scopo per il quale è stato stanziato.

RU 1990 996

1

RS 611.0

611.01

Gestion financière

2

611.01


Art. 5

Annualità

Il consuntivo e il preventivo si riferiscono a un anno civile.

a2 Conti del conto capitale 1 L'Amministrazione delle finanze può autorizzare gli uffici incaricati della cooperazione allo sviluppo e della cooperazione con i Paesi dell'Europa orientale a: a.

trasferire crediti di pagamento su conti del conto capitale (conti di deposito); b.

effettuare spese a carico di tali conti al di fuori del conto finanziario.

2 L'Amministrazione delle finanze, d'intesa con il Controllo delle finanze, emana
istruzioni in merito alla tenuta dei conti di deposito.

3 L'importo totale accreditato ai conti di deposito non può eccedere in alcun
momento l'importo massimo fissato nelle istruzioni emanate dall'Amministrazione
delle finanze.


Capitolo 2: Consuntivo Sezione 1: Piano contabile generale Art. 6
(art. 39 cpv. 2 LFC) L'articolazione sommaria del piano contabile (piano contabile generale) corrisponde
al prospetto riprodotto nell'allegato alla presente ordinanza. L'Amministrazione
delle finanze ne stabilisce l'ulteriore suddivisione secondo le esigenze della gestione.

Sezione 2: Delimitazione degli esercizi

Art. 7


3

Uscite
(art. 10 LFC)

Gli ordini concernenti pagamenti scaduti durante l'anno di preventivo devono essere
in possesso dell'Amministrazione delle finanze entro il 20 gennaio dell'anno
seguente, affinché possano essere ancora addebitati al credito dell'anno di preventivo. Per i pagamenti che possono essere ordinati solo dopo il 20 gennaio dev'essere
chiesto previamente il consenso dell'Amministrazione delle finanze.

2

Introdotto dal n. I dell'O del 25 nov. 1996 (RU 1996 3043).

3

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 giu. 1995 (RU 1995 3204).

Ordonnance

3

611.01


Art. 8

Entrate
(art. 10 LFC)

1 Le entrate concernenti l'esercizio precedente possono essere accreditate al vecchio
conto sino al 20 gennaio.

2 D'intesa con il Controllo delle finanze, l'Amministrazione delle finanze emana
istruzioni sulla contabilizzazione dei singoli gruppi di entrate.

3 I rimborsi di spese operate durante esercizi precedenti sono contabilizzati come
entrate presso le unità amministrative. Se lo giustificano motivi particolari,
l'Amministrazione delle finanze può autorizzare la compensazione delle spese
rimborsabili nei limiti della rubrica delle uscite.4 Sezione 3: Inventari e ammortamenti

Art. 9

Inventari, valutazioni e ammortamenti5 1 Devono essere tenuti un inventario dei valori reali e un inventario dei valori contabili.

2 L'inventario dei valori reali è un elenco di tutti i beni immobili e mobili appartenenti alla Confederazione.

3 L'inventario dei valori contabili registra il valore attivato degli immobili civili e di
quelli del settore dei PF, delle riserve e delle scorte alla data di chiusura del bilancio.
Sui beni mobili messi all'attivo non è tenuto alcun inventario. L'Amministrazione
delle finanze può prescrivere l'allestimento di un inventario dei valori contabili di
singole categorie di beni mobili.6

Art. 10


7

Beni immobili e mobili 1 L'inventario dei valori reali e contabili dei beni immobili indica tutti i fondi,
costruzioni e impianti (compresi i diritti per sé stanti e permanenti su fondi, miniere,
quote di comproprietà di un fondo, costruzioni mobiliari e impianti militari).

2 L'inventario dei valori reali dei beni mobili indica: a.

la mobilia degli uffici, delle scuole, dei locali di esercizio, dei laboratori,
delle residenze e degli appartamenti di servizio; b.

le macchine, le attrezzature, gli apparecchi, gli impianti EED e altro
materiale di burotica; c.

i veicoli, gli aeromobili e i natanti; 4

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 feb. 2003, in vigore dal 1° apr. 2003
(RU 2003 537).

5

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 feb. 2003, in vigore dal 1° apr. 2003
(RU 2003 537).

6

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 feb. 2003, in vigore dal 1° apr. 2003
(RU 2003 537).

7

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 feb. 2003, in vigore dal 1° apr. 2003
(RU 2003 537).

Gestion financière

4

611.01

d.

le collezioni e gli oggetti d'arte; e.

le riserve e le scorte; f.

gli animali.


Art. 11


8

Tenuta degli inventari dei valori reali e contabili 1 L'Amministrazione delle finanze emana istruzioni sulla tenuta degli inventari dei
valori reali e contabili degli immobili dell'Amministrazione federale.

2 Tutte le unità amministrative tengono un inventario dei valori reali dei beni mobili.
Non sono di regola inventariati i beni mobili di esiguo valore. Le unità amministrative ne verificano la consistenza e registrano i luoghi di deposito. L'Amministrazione delle finanze emana le istruzioni necessarie.


Art. 12

Valutazione del patrimonio finanziario 1 Il patrimonio finanziario dev'essere di regola registrato al valore nominale, rispettivamente al valore di acquisto.

2 I titoli a reddito fisso sono valutati complessivamente secondo il listino delle
quotazioni dell'Amministrazione federale delle contribuzioni, al massimo però al
valore nominale.

3 I collocamenti in valuta estera e in divise sono valutati secondo il principio del
valore minimo. Alla fine dell'esercizio non dev'essere effettuata alcuna correzione al
portafoglio dei titoli in valuta estera purché il corso contabile non superi il corso di
compensazione convenuto, sempre che sia stato concluso un accordo concernente la
garanzia di corso con le unità amministrative.9 4 Se il rimborso di crediti è in pericolo, la valutazione va adeguata al rischio.


Art. 13

Valutazione del patrimonio amministrativo, ammortamenti10
(Art. 21 e 22 LFC)11

1 La valutazione del patrimonio amministrativo risulta, da un lato, dalla messa
all'attivo delle spese d'investimento, senza i contributi agli investimenti, e delle
riserve e scorte importanti provenienti da acquisti correnti e, dall'altro, dalla messa
al passivo degli introiti da investimenti, nonché dalla diminuzione, mediante
ammortamenti, e da rettificazioni dei valori patrimoniali.

2 Per l'allestimento del conto di Stato della Confederazione valgono le seguenti
norme di valutazione:

8

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 feb. 2003, in vigore dal 1° apr. 2003
(RU 2003 537).

9

Per. 2 introdotto dal n. I dell'O del 27 giu. 1995 (RU 1995 3204).

10

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 feb. 2003, in vigore dal 1° apr. 2003
(RU 2003 537).

11

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 feb. 2003, in vigore dal 1° apr. 2003
(RU 2003 537).

Ordonnance

5

611.01

a.

gli ammortamenti annui diretti sono effettuati sul valore contabile residuo; b.

essi ammontano al 5 per cento sugli immobili e al 30 per cento sui beni
mobili; il valore del terreno non viene ammortizzato.12 3 Le unità amministrative con conto dei costi e delle prestazioni effettuano gli
ammortamenti sul valore d'acquisto. L'Amministrazione delle finanze emana istruzioni particolari sull'entità degli ammortamenti nelle singole categorie.13 4 Le riserve e le scorte non vengono di regola ammortizzate. L'Amministrazione
delle finanze emana istruzioni concernenti valutazioni particolari.

5 I mutui e le partecipazioni del patrimonio amministrativo sono di principio valutate
al valore nominale. Del rischio di perdite, dev'essere adeguatamente tenuto
mediante la rettificazione indiretta del valore. Il valore dei mutui e delle partecipazioni senza reddito o con reddito modesto, come anche delle anticipazioni condizionalmente rimborsabili, viene di regola rettificato integralmente secondo il metodo
indiretto.

Sezione 4: Liberalità

Art. 14

1 Il Dipartimento federale delle finanze (Dipartimento) decide di accettare o di
rifiutare eredità, legati e donazioni (liberalità), vincolate a condizioni o a oneri
gravi.14

2 Riguardo alle liberalità, di cui il Dipartimento non è competente o per le quali é
previsto un altro regime giuridico, decide:15 a.16 l'Amministrazione federale delle finanze, qualora si tratti di denaro liquido, di carte valori o di fondi; b.

il Dipartimento, nel cui campo di attività rientra la liberalità, negli altri casi;
tale Dipartimento può demandarne la competenza a servizi subordinati.

3 ...17

12

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 feb. 2003, in vigore dal 1° apr. 2003
(RU 2003 537).

13

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 feb. 2003, in vigore dal 1° apr. 2003
(RU 2003 537).

14

Nuovo testo giusta il n. I 42 dell'O del 26 giu. 1996 sulla nuova attribuzione delle
competenze decisionali nell'Amministrazione federale, in vigore dal 1° ago. 1996
(RU 1996 2243).

15

Nuovo testo giusta il n. I 42 dell'O del 26 giu. 1996 sulla nuova attribuzione delle
competenze decisionali nell'Amministrazione federale, in vigore dal 1° ago. 1996
(RU 1996 2243).

16

Nuovo testo giusta il n. I 42 dell'O del 26 giu. 1996 sulla nuova attribuzione delle
competenze decisionali nell'Amministrazione federale, in vigore dal 1° ago. 1996
(RU 1996 2243).

17

Abrogato dal n. I 42 dell'O del 26 giu. 1996 sulla nuova attribuzione delle competenze
decisionali nell'Amministrazione federale (RU 1996 2243).

Gestion financière

6

611.01

4 Se manca la determinazione dello scopo o se quella prevista è inattuabile,
sull'utilizzazione dei mezzi finanziari decide l'organo competente per l'accettazione.

Capitolo 3: Preventivo Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 15

Allestimento; procedura 1 Il Consiglio federale fissa annualmente gli scopi che devono essere conseguiti con
il preventivo ed emana istruzioni sul modo di allestirlo. Ne informa la Commissione
delle finanze delle Camere federali.

2 L'Amministrazione delle finanze emana istruzioni sulla procedura applicabile alle
domande in materia di preventivo.


Art. 16

Valutazione e giustificazione dei crediti chiesti e delle entrate presunte
(art. 16 cpv. 1 LFC)

Per quanto concerne i crediti di pagamento, i crediti d'impegno e le entrate, l'unità
amministrativa deve:

a.

calcolare gli importi preventivati in base a una stima diligente delle spese,
degli impegni e degli introiti presunti; b.

se non è in grado di procedere a stime esatte, descrivere nella domanda le
basi di calcolo e i fattori d'incertezza; c.

motivare le domande quanto alla necessità e all'ampiezza e giustificare i
divari rispetto all'anno precedente e al piano finanziario; d.

per i progetti che si estendono oltre l'anno del preventivo, indicare nella
motivazione della domanda di credito le spese totali presunte.


Art. 17

Riscontro delle domande di credito
(art. 34 cp. 2 LFC)

1 L'Amministrazione delle finanze esamina le domande di credito delle unità amministrative dal profilo della legalità, dell'urgenza, dell'economicità e della parsimonia, come anche della conformità alle istruzioni di cui all'articolo 15 e alle prescrizioni dell'articolo 16. Se necessario, fa capo ad altre unità amministrative.

2 Essa elimina per quanto possibile direttamente le divergenze con le segreterie
generali dei dipartimenti o con le unità amministrative.

3 Il Consiglio federale decide sulle divergenze rimanenti, possibilmente prima
dell'elaborazione del disegno di messaggio.

Ordonnance

7

611.01


Art. 18

Basi legali; blocco di crediti stanziati
(art. 16 cpv. 2 LFC)

1 Per l'allestimento del preventivo sono determinanti le basi legali vigenti al
momento in cui il disegno di preventivo è adottato dal Consiglio federale.

2 Devono parimente esservi iscritte le uscite destinate a nuovi progetti, ancora
sprovvisti di base legale, ma dei quali l'incidenza finanziaria sull'anno di previsione
può già essere determinata. I crediti rimangono però bloccati sino all'entrata in vigore della base legale. Devono essere esposti in un elenco speciale nel messaggio a
sostegno del preventivo.


Art. 19


18

Rimunerazioni tra unità amministrative
(Art. 15 cpv. 3 LFC)

L'Amministrazione delle finanze emana istruzioni sulle prestazioni computabili previa consultazione dei dipartimenti e del Controllo delle finanze.

Sezione 2: Crediti di pagamento

Art. 20

Crediti di pagamento e crediti di preventivo
(art. 15 cp. 1 LFC)

1 Il credito di pagamento autorizza l'unità amministrativa ad eseguire, durante
l'anno finanziario e a debito di una rubrica determinata, pagamenti per gli scopi
indicati e sino a concorrenza dell'importo stanziato.

2 Il credito di preventivo è un credito di pagamento stanziato con il preventivo.


Art. 21

Crediti aggiuntivi
(art. 17 e 18 LFC)

1 Il credito aggiuntivo è un credito di pagamento stanziato posteriormente a
complemento del preventivo.

2 Il Consiglio federale sottopone alle Camere federali le domande di credito aggiuntivo nella sessione estiva (prima aggiunta) o nella sessione invernale (seconda
aggiunta). È riservato il sorpasso di credito giusta l'articolo 23.

3 I pagamenti urgenti sono autorizzati dal Consiglio federale con il consenso della
Delegazione delle finanze (anticipazione ordinaria). Eccezionalmente e in caso di
particolare urgenza, il Consiglio federale può decidere da solo (anticipazione
urgente
).

18

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 feb. 2003, in vigore dal 1° apr. 2003
(RU 2003 537).

Gestion financière

8

611.01


Art. 22

Riporti di crediti
(art. 17 cpv. 2 LFC)

1 I riporti di credito sono sottoposti alle Camere federali con le aggiunte di preventivo. Se necessario, possono essere anticipati.

2 Se il fabbisogno supplementare supera il residuo di credito inutilizzato dell'anno
precedente, il credito aggiuntivo dev'essere domandato per l'importo complessivo.


Art. 23

Sorpassi di credito

1 I sorpassi di credito sono i crediti che il Consiglio federale stanzia in caso di
urgenza, dopo l'adozione del suo messaggio a sostegno della seconda aggiunta di
preventivo.

2 I sorpassi di credito sono sottoposti, con il consuntivo, all'approvazione posteriore
delle Camere federali.


Art. 24

Procedura per i crediti aggiuntivi, i riporti di crediti
e i sorpassi di credito
(art. 17 e 18 LFC)

1 Se per una spesa inevitabile non è disponibile un credito di preventivo sufficiente,
l'unità amministrativa chiede senza indugio un credito aggiuntivo, un riporto di
credito o un sorpasso di credito.

2 Le anticipazioni ordinarie sono stanziate soltanto se il pagamento non può essere
differito sino all'approvazione dei crediti aggiuntivi. Le anticipazioni urgenti sono
stanziate soltanto se il pagamento non può essere differito sino alla decisione della
Delegazione delle finanze. Nella domanda, l'urgenza dev'essere esaustivamente
motivata.

3 Nella domanda, dev'essere pure esaustivamente motivata la necessità del credito e
devono essere indicate le basi più importanti di calcolo (prezzo, quantità, corso di
cambio ecc.). Dev'essere fornita la prova che la spesa non ha potuto essere prevista
tempestivamente, che il differimento del pagamento provocherebbe svantaggi
notevoli e che non può essere indugiato sino al prossimo preventivo.

4 Le domande devono essere presentate all'Amministrazione delle finanze.


Art. 25

Credito globale e cessione di credito 1 Il credito globale è un credito di pagamento il cui scopo è definito soltanto in termini generali; è segnatamente proposto per l'esecuzione di una molteplicità di impegni, per l'acquisizione centrale di materiale da parte dei servizi di acquisto o per
agevolare la gestione creditizia.

2 Da un credito globale, il Consiglio federale può attribuire quote di credito a
singole unità amministrative (cessione di credito).

3 Può demandare questa competenza a un servizio da esso designato.

Ordonnance

9

611.01


Art. 26

Crediti di preventivo e pagamenti di beni mobili 1 I crediti di preventivo per l'acquisto di beni mobili, che superano l'importo di
100000 franchi per singolo oggetto, sono di regola iscritti nelle spese d'investimento.19 D'intesa con il Controllo delle finanze, l'Amministrazione delle finanze
può stabilire deroghe ai limiti degli investimenti per determinate spese.

2 Indipendentemente dal prezzo unitario dei beni, i pagamenti devono essere addebitati alla rubrica per la quale sono stati stanziati i fondi corrispondenti.

Capitolo 4: Pianificazione finanziaria (art. 23 s. LFC)


Art. 27

Competenze e procedura 1 Il Consiglio federale determina i principi per: a.

l'elaborazione di un piano finanziario della legislatura; b.

la revisione della pianificazione finanziaria durante la legislatura; c.

l'allestimento di previsioni finanziarie per gli anni seguenti.

2 Le unità amministrative stimano le entrate e le uscite consecutive alla pianificazione dei compiti nel loro settore di attività.

3 L'Amministrazione delle finanze esamina le domande delle unità amministrative
secondo i principi della legge e le direttive disciplinanti la pianificazione finanziaria.
Le modificazioni importanti possono essere operate soltanto con il consenso
dell'unità amministrativa interessata. Se l'Amministrazione delle finanze e l'unità
amministrativa non giungono a un accordo, decide il Consiglio federale.


Art. 28

Coordinazione con le linee direttive della politica di governo La Cancelleria federale e l'Amministrazione delle finanze provvedono congiuntamente per la coordinazione materiale e temporale delle linee direttive della politica
di governo con il piano finanziario della legislatura (art. 45bis cpv. 3 della L sui
rapporti fra i Consigli del 23 marzo 196220.

Capitolo 5: Crediti d'impegno

Art. 29

Definizioni
(art. 25 e 31 LFC)

1 Il credito d'impegno autorizza ad assumere impegni finanziari per un progetto determinato o per un gruppo di progetti simili, sino all'importo massimo stanziato.

19

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 giu. 1995 (RU 1995 3204). Vedi anche le disp.
fin. di detta modificazione alla fine del presente testo.

20

RS 171.11

Gestion financière

10

611.01

2 Il credito aggiuntivo è il complemento di un credito d'impegno insufficiente.

3 Il credito d'opera è un credito d'impegno destinato a determinati progetti di
costruzione, acquisti di immobili o acquisti di materiale.

4 Il credito collettivo è un credito d'impegno che può assumere la forma di un credito complessivo o di un credito quadro.

5 Il credito complessivo comprende parecchi crediti d'impegno specificati dalle
Camere federali.

6 Il trasferimento di credito è la facoltà conferita esplicitamente al Consiglio
federale, in virtù di un decreto federale, di modificare esiguamente la ripartizione tra
i crediti d'impegno all'interno di un credito complessivo.

7 Il credito quadro è un credito d'impegno con la delega di una facoltà di specificazione, grazie alla quale il Consiglio federale o l'unità amministrativa può, nell'ambito delle finalità stabilite dalle Camere federali, liberare singoli crediti d'impegno
sino all'importo del credito stanziato.

8 Il credito annuo di assegnazione è l'autorizzazione, conferita attraverso il preventivo, di assegnare, durante l'anno di previsione e nell'ambito del credito stanziato,
determinate prestazioni finanziarie.


Art. 30

Presupposti, autorizzazione, procedura 1 I crediti d'impegno sono stanziati sia in virtù di un messaggio a sostegno di un
decreto federale particolare, sia congiuntamente con il preventivo o le sue aggiunte.
Le domande di crediti d'opera per fondi e costruzioni sono rette dal decreto federale
del 6 ottobre 198921 concernente le domande di crediti d'opera per acquisti di fondi
e per costruzioni e dall'ordinanza del 14 dicembre 199822 sulla gestione immobiliare
e la logistica della Confederazione.23 2 In difetto di disposizioni in materia, spetta all'Amministrazione delle finanze di
determinare, udita l'unità amministrativa interessata, se i presupposti per un credito
d'impegno sono adempiuti e in quale forma esso dev'essere domandato.


Art. 31

Elenchi di opere; liberazione di crediti 1 Le domande di crediti complessivi devono essere corredate di un elenco dettagliato
delle opere, allestito secondo uno schema stabilito dall'Amministrazione delle
finanze.

2 Sempreché nell'atto di stanziamento del credito non sia esplicitamente prevista la
competenza del Consiglio federale, spetta ai dipartimenti di decidere per quali
importi forfettari, che nell'elenco delle opere sono riservati come imprevisti,
dev'essere liberato il credito. I dipartimenti possono demandare tale competenza a
servizi loro subordinati.

21

RS 611.017

22

RS 172.010.21 23

Nuovo testo del per. giusta il n. 5 dell'all. all'O del 14 dic. 1998 sulla gestione
immobiliare e la logistica della Confederazione (RS 172.010.21).

Ordonnance

11

611.01


Art. 32

Crediti aggiuntivi
(art. 31 LFC)

1 A meno che servano a compensare il rincaro, i crediti aggiuntivi devono essere
chiesti senza indugio, prima che siano assunti gli impegni. I pagamenti non devono
in nessun caso superare il credito d'impegno stanziato.

2 I crediti aggiuntivi sono di regola stanziati secondo la procedura applicata al
credito d'impegno iniziale.

3 Se l'esecuzione o la prosecuzione di un progetto non può essere differita, il Consiglio federale, con il consenso della Delegazione delle finanze, può autorizzare
l'assunzione dell'impegno prima dello stanziamento del credito aggiuntivo. Si può
prescindere da questo consenso soltanto eccezionalmente e in caso di particolare
urgenza, qualora con l'assunzione dell'impegno sia impossibile indugiare sino alla
decisione della Delegazione delle finanze. Il Consiglio federale chiede successivamente, nella procedura ordinaria, l'approvazione delle Camere federali.


Art. 33

Controllo degli impegni
(art. 29 LFC)

Le unità amministrative tengono, per ogni credito d'impegno, un controllo che
indica in ogni momento: a.

il saldo del credito; b.

lo stato degli impegni assunti, ma non ancora adempiuti, e le loro scadenze
probabili;

c.

il volume totale dei pagamenti eseguiti.

Capitolo 6: Gestione finanziaria

Art. 34

Servizio di cassa
(art. 35 cpv. 1 LFC)

1 Se lo esige un funzionamento normale del servizio, l'Amministrazione delle
finanze autorizza le unità amministrative a tenere casse separate. Accorda gli anticipi
di cassa indispensabili.

2 L'avere in cassa è limitato allo stretto necessario. Il denaro liquido dev'essere
messo al sicuro in una cassa.

3 Nelle casseforti della Confederazione non possono essere depositati valori patrimoniali privati; sono riservati i depositi di associazioni e di comitati del personale
federale, come anche quelli presso le rappresentanze svizzere all'estero.

Gestion financière

12

611.01


Art. 35

Servizio dei pagamenti
(art. 35 cpv. 1 LFC)

1 L'Amministrazione delle finanze assicura l'intero servizio dei pagamenti della
Confederazione. Essa può autorizzare deroghe.24 2 Tutti i mandati di pagamento firmati dall'Amministrazione delle finanze devono
essere muniti di firma doppia. Quelli dei servizi beneficianti di una deroga
dell'Amministrazione delle finanze sono parimenti muniti di firma doppia, tenuto
però conto che nel caso di rappresentanze all'estero basta la firma singola.25

Art. 36


26

Contabilità della Confederazione
(Art. 35 cpv. 1 LFC)

1 L'Amministrazione delle finanze tiene il conto di Stato secondo il sistema della
contabilità a partita doppia.

2 Emana le direttive di tecnica contabile.

3 Conserva i documenti contabili durante dieci anni.


Art. 37


27

Tenuta dei conti delle unità amministrative
(Art. 35 cpv. 1 e 4 LFC) 1 Le unità amministrative sono responsabili della tenuta dei conti nel loro ambito di
competenza. Essa è effettuata secondo il sistema della contabilità a partita doppia. I
debitori e i creditori sono registrati su libri secondari. Una separazione adeguata
delle funzioni è garantita mediante corrispondenti limitazioni d'accesso al sistema
informatico.

2 La delega della tenuta dei conti a un'altra unità necessita un disciplinamento scritto. Esso deve essere comunicato all'Amministrazione delle finanze.

3 Le unità amministrative hanno l'obbligo di attualizzare la loro contabilità e di
onorare tempestivamente le fatture dei creditori.

4 Tutti gli allibramenti e i mandati di pagamento devono essere basati su giustificativi. Le unità amministrative li conservano unitamente alla contabilità durante dieci
anni. Le unità amministrative le cui prestazioni sottostanno all'imposta sul valore
aggiunto conservano i documenti d'affari relativi ai beni mobili durante 20 anni.

24

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 feb. 2003, in vigore dal 1° apr. 2003
(RU 2003 537).

25

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 giu. 1995 (RU 1995 3204).

26

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 feb. 2003, in vigore dal 1° apr. 2003
(RU 2003 537).

27

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 feb. 2003, in vigore dal 1° apr. 2003
(RU 2003 537).

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Art. 38


28

Trasferimento dei dati al servizio contabile centrale 1 Le unità amministrative comunicano almeno una volta al mese all'Amministrazione delle finanze i mandati di allibramento e di pagamento (mandati). I mandati
sono di norma comunicati quotidianamente se è disponibile un'interfaccia elettronica automatizzata con il servizio contabile centrale.

2 Esse verificano l'esattezza degli allibramenti nella contabilità centrale fondandosi
sui giustificativi di allibramento, le notifiche di allibramento e per il tramite di
coordinamenti globali mensili tra la contabilità centrale e la loro propria contabilità.
Le eventuali differenze devono essere corrette immediatamente.


Art. 39


29

Disciplinamento della firma dei giustificativi e dei mandati 1 I giustificativi e i mandati sono di norma vistati con firma doppia.

2 La firma singola è sufficiente in caso di: a.

fatture sino a un importo totale inferiore a 500 franchi; b.

conferme di effettuazione di allibramenti (timbro di allibramento); c.

mandati di allibramento mediante i quali vengono effettuati trasferimenti tra
i conti all'interno dell'Amministrazione federale; d.

conferme di concordanza tra la contabilità decentrata e il libro mastro
centrale.

3 La firma elettronica è valida. L'Amministrazione delle finanze emana istruzioni
sulle esigenze tecniche d'intesa con l'Organo di strategia informatica della Confederazione e il Controllo delle finanze.


Art. 40


30

Competenze in materia di giustificativi e di mandati 1 I capi delle unità amministrative designano le persone autorizzate a firmare i
giustificativi e i mandati. I nominativi e le firme delle persone autorizzate devono
essere comunicati all'Amministrazione delle finanze.

2 I firmatari dei giustificativi ne confermano l'esattezza formale e materiale mentre i
firmatari dei mandati ne confermano unicamente l'esattezza formale.


Art. 41

Termini e diffide di pagamento 1 Sulle fatture dev'essere sempre indicato un termine di pagamento, di regola pari a
trenta giorni.

2 Se il termine trascorre inutilizzato, al debitore è chiesto il pagamento degli
interessi di mora ed è fissato un termine suppletivo, di regola pari a venti giorni.

28

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 feb. 2003, in vigore dal 1° apr. 2003
(RU 2003 537).

29

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 feb. 2003, in vigore dal 1° apr. 2003
(RU 2003 537).

30

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 feb. 2003, in vigore dal 1° apr. 2003
(RU 2003 537).

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611.01

3 Se anche il termine suppletivo trascorre inutilizzato, al debitore verrà intimato, con
lettera raccomandata, di pagare il debito entro 10 giorni, con l'avvertimento che, nel
caso contrario, il Servizio centrale d'incasso sarà incaricato dell'esazione.

4 Sono riservate disposizioni derogative delle ordinanze sugli emolumenti.


Art. 42

Istruzioni delle unità amministrative 1 Le unità amministrative possono emanare istruzioni concernenti il loro servizio di
cassa, di pagamento e di contabilità.

2 Tali istruzioni devono essere trasmesse al Controllo delle finanze. Le istruzioni
concernenti il controllo interno devono essere approvate dal Controllo delle finanze.
Non sottostanno a questa norma le istruzioni della Direzione generale delle dogane.


Art. 43

Garanzie

1 Se disposizioni particolari esigono garanzie in favore della Confederazione,
l'ammontare di quest'ultime deve corrispondere al rischio incorso.

2 Le garanzie sono fornite in forma di: a.

depositi in contanti; b.

fideiussioni solidali; c.

sicurtà bancarie;

d.

riconoscimenti di debito e cartelle ipotecarie; e.

polizze di assicurazione sulla vita con valore di riscatto; f.

obbligazioni in franchi svizzeri, quotate in borsa, di debitori svizzeri, come
anche obbligazioni di cassa emesse da banche svizzere.

3 L'Amministrazione delle finanze può consentire altre forme di garanzie.

4 Le garanzie devono essere chieste dall'unità amministrativa, nel cui ambito rientra
l'operazione.

5 L'Amministrazione delle finanze emana istruzioni sulle esigenze formali concernenti la costituzione e la gestione di garanzie.

a31 Assunzione del rischio e liquidazione dei danni
(art. 34 cpv. 1 LFC)

1 Di massima, la Confederazione assume il rischio per i danni causati al suo patrimonio e la responsabilità per le conseguenze della sua attività.

2 Il Dipartimento emana istruzioni in merito: a.

alla conclusione di contratti assicurativi in casi speciali; b.

all'assunzione mediante contratto della responsabilità per danni causati da
terzi;

31

Introdotto dal n. I dell'O del 25 nov. 1996 (RU 1996 3043).

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c.

all'indennizzo volontario per danni materiali subiti dagli agenti federali
nell'ambito dell'esercizio delle loro funzioni; d.

alla liquidazione finanziaria dei danni materiali e patrimoniali.

3 Il Consiglio dei PF emana corrispondenti istruzioni per il settore dei PF e i suoi
istituti.32

b33 Grandi manifestazioni
(Art. 16, 26 e 34 cpv. 1 LFC) 1 Nella preparazione e l'esecuzione di grandi manifestazioni di cui la Confederazione assume personalmente la responsabilità o che essa sostiene con contributi, le
competenti unità amministrative provvedono a effettuare una stima affidabile dei costi e a istituire strutture di progetto trasparenti e un controlling efficace.

2 Il Dipartimento delle finanze ne disciplina i dettagli mediante istruzioni.


Art. 44

Servizio centrale d'incasso
(art. 35 cpv. 5 LFC)

1 L'Amministrazione delle finanze tiene un servizio centrale d'incasso per provvedere all'esazione dei crediti in via giudiziaria e alla realizzazione di attestati di
carenza di beni.

2 Se la diffida di pagamento rimane infruttuosa, l'unità amministrativa incarica il
servizio centrale d'incasso dell'esazione del credito e gli trasmette al riguardo
l'incarto completo.

3 L'Amministrazione delle finanze emana le istruzioni necessarie e decide circa
l'ammortamento dei crediti irricuperabili e degli attestati di carenza di beni.


Art. 45

Provvedimenti inerenti al diritto di esecuzione
(art. 35 cpv. 5 LFC)

1 Nel caso di atti esecutivi contro la Confederazione, le unità amministrative prendono adeguati provvedimenti urgenti. In particolare, fanno opposizione. D'intesa con
l'Amministrazione delle finanze, possono provvedere all'esecuzione per crediti della
Confederazione.

2 Del rimanente, i provvedimenti inerenti ad esecuzioni in favore della Confederazione o contro di essa incombono all'Amministrazione delle finanze.


Art. 46

Raccolta e rimunerazione dei fondi finanziari
(art. 35 cpv. 1, 2 e 3 LFC) 1 L'Amministrazione delle finanze provvede per la raccolta dei fondi finanziari da
parte della Confederazione.

32 Introdotto

dall'art. 32 n. 1 dell'O del 6 dic. 1999 sul settore dei PF (RS 414.110.3).

33

Introdotto dal n. I dell'O del 12 feb. 2003, in vigore dal 1° apr. 2003
(RU 2003 537).

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2 Stabilisce i tassi d'interesse applicabili ai fondi speciali e agli altri averi collocati
presso la Confederazione, a meno che non siano già stati stabiliti in via legislativa,
regolamentare o contrattuale. Al riguardo, tiene conto della situazione del mercato,
come anche della natura e della durata degli averi.

a34 Prestiti e anticipi ad aziende e istituti federali
(art. 35 cpv. 2 LFC)

1 I prestiti e gli anticipi alle aziende e agli istituti federali sono concessi nell'ambito
della tesoreria per:

a.

finanziare il capitale circolante e il fabbisogno di mezzi finanziari derivante
dall'attività corrente (anticipi correnti alle aziende); b.

compensare le fluttuazioni di tesoreria a breve termine (anticipi fissi a breve
termine
);

c.

finanziare l'attivo fisso, se il rapporto tra l'autofinanziamento e il finanziamento esterno è proporzionato ai rischi e se il rimborso è garantito da redditi
futuri (prestiti e anticipi a lungo termine).

2 I prestiti e gli anticipi di cui al capoverso 1 sono presi in considerazione nel
patrimonio finanziario. Altri prestiti e anticipi ad aziende e istituti federali devono
essere addebitati al conto finanziario.

3 L'Amministrazione delle finanze esamina periodicamente se le condizioni poste
per la concessione di anticipi e di prestiti a lungo termine sono ancora adempiute.

4 L'Amministrazione delle finanze emana le istruzioni necessarie.


Art. 47

Cassa di risparmio del personale federale
(art. 35 cpv. 1, 2 e 3 LFC) 1 Nel quadro della tesoreria federale, l'Amministrazione delle finanze tiene una
cassa di risparmio per il personale dell'Amministrazione generale della Confederazione e per altri gruppi di persone aggregati alla Confederazione.

2 Il Dipartimento emana un regolamento per la cassa di risparmio.


Art. 48

Prestiti obbligazionari scaduti 1 Il titolare può ancora incassare presso l'Amministrazione delle finanze i titoli e i
tagliandi d'interesse scaduti di prestiti federali se è stato impedito, senza sua colpa,
di tutelare i suoi diritti entro i termini impartiti oppure se ha omesso di provvedervi
per inesperienza scusabile.

2 I titoli e i tagliandi d'interesse devono essere presentati e dev'essere resa verosimile la legittimità del possesso.

3 I titoli devono però essere incassati entro venti anni, i tagliandi d'interesse, entro
dieci anni dopo la scadenza.

34

Introdotto dal n. I dell'O del 25 nov. 1996 (RU 1996 3043).

Ordonnance

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Art. 49

Ricavi dai collocamenti L'incasso dei ricavi da interessi spetta esclusivamente all'Amministrazione delle
finanze. Le unità amministrative non sono autorizzate a utilizzare i ricavi da interessi
per coprire spese.


Art. 50

Collocamenti all'estero
(art. 36 cpv. 1 LFC)

1 L'Amministrazione delle finanze può collocare fondi in crediti consistenti in un
importo fisso, in particolare in forma di averi bancari, prestiti obbligazionari,
compresi i diritti di conversione, di opzione o i riconoscimenti di debito, indipendentemente se essi sono o non sono certificati da titoli.

2 I fondi possono essere collocati presso: a.

corporazioni di diritto pubblico e società con garanzie o partecipazioni di
corporazioni di diritto pubblico; b.

organizzazioni internazionali; c.

banche, società finanziarie e imprese industriali di prim'ordine.

3 Il collocamento in fondi obbligazionari è autorizzato se operato esclusivamente
presso debitori di cui al capoverso 2.

4 ....35


Capitolo 7: ... Art. 51 e 5236 Capitolo 8: Disposizioni finali

Art. 53

Esecuzione

L'Amministrazione delle finanze è incaricata dell'esecuzione della presente
ordinanza.


Art. 54

Diritto previgente: abrogazione L'ordinanza del 15 gennaio 198637 sulla gestione finanziaria della Confederazione è
abrogata.

35

Abrogato dal n. I dell'O del 12 feb. 2003 (RU 2003 537).

36

Abrogati dall'art. 4 dell'all. dell'O del 13 gen. 1993 sul settore dei Politecnici
[RU 1993 820].

37

[RU 1986 154]

Gestion financière

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Art. 55

Disposizione transitoria ed entrata in vigore 1 Il consuntivo 1990 viene allestito ancora secondo il diritto previgente.

2 La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 1990.

Disposizione finale della modificazione del 27 giugno 199538 La delimitazione delle spese d'investimento avviene ancora, per il bilancio preventivo 1996 e il conto di Stato 1996, conformemente alle disposizioni del previgente
articolo 26 capoverso 1.

Testo dell'articolo 26 capoverso 1: 1 I crediti di preventivo per l'acquisto di beni mobili, che superano l'importo di
50 000 franchi per singolo oggetto, sono di regola iscritti nelle spese d'investimento.
D'intesa con il Controllo delle finanze, l'Amministrazione delle finanze può stabilire deroghe ai limiti degli investimenti per determinate spese.

38

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