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1

Ordinamento dei funzionari
(OF)
1

del 30 giugno 1927 (Stato 23 gennaio 2001) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 18 luglio 19242;
visto l'articolo 85 numeri 1 e 3 della Costituzione federale3,4
decreta:

Parte prima: Rapporto d'impiego dei funzionari Capitolo I: Definizione e formazione 1. Definizione

Art. 1

1

È funzionario ai sensi della presente legge qualunque persona nominata in tale qualità dal Consiglio federale, da un servizio ad esso subordinato, dall'Assemblea
federale o da un tribunale federale.5 2

Il Consiglio federale forma l'elenco delle funzioni i cui titolari hanno la qualità di funzionari. Questo elenco dev'essere approvato dall'Assemblea federale.

2. Eleggibilità

Art. 2

1

È eleggibile come funzionario ogni cittadino svizzero incensurato. Chi è interdetto o dichiarato incapace di esercitare una carica pubblica non può, fintanto che durano
gli effetti di questo provvedimento, essere nominato.6 2

In via eccezionale si può rinunciare, col consenso del Consiglio federale, al requisito della cittadinanza svizzera.

RU 43 453 e CS 1 453 1

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 1986, in vigore dal 1° lug. 1987
(RU 1987 932 939; FF 1986 II 189).

2

FF 1927 133

3

[CS 1 3]. Questa disposizione corrisponde ora all'art. 173 cpv. 2 della Cost. federale
del 18 apr. 1999 (RS 101).

4

Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. della LF dell'8 ott. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000
(RU 2000 273 277; FF 1999 4178 4961).

5

Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. della LF dell'8 ott. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000
(RU 2000 273 277; FF 1999 4178 4961).

6

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 1986, in vigore dal 1° lug. 1987
(RU 1987 932 939; FF 1986 II 189).

172.221.10

Ordinamento dei funzionari 2

172.221.10

3. Pubblico concorso

Art. 3

1

La nomina è preceduta dal bando di un concorso pubblico per la funzione vacante.

Se il concorso non ha dato un esito soddisfacente, l'autorità eleggente può ordinare
la riapertura o provvedere al posto mediante assunzione.

2

Il Consiglio federale designa le funzioni che possono essere occupate senza precedente concorso pubblico. Esso può delegare questa competenza a servizi subordinati.

4. Requisiti per la nomina

Art. 4

1

La nomina può essere subordinata a determinati requisiti, specialmente per quanto concerne l'età, l'idoneità, la preparazione, il possesso di un grado nell'esercito svizzero, nonché al risultato di esami o a un periodo di prova.

2

La nomina a una funzione può essere vincolata all'obbligo di assumere altre incombenze nel servizio della Confederazione.

3

Può essere nominato funzionario l'agente durevolmente assegnato ad una funzione ed occupato in media almeno la metà del tempo di lavoro settimanale. Il Consiglio
federale determina i requisiti speciali per la nomina alle singole funzioni. Può delegare tale competenza a servizi subordinati. Il Tribunale federale e il Tribunale federale delle assicurazioni determinano questi requisiti per i funzionari nominati da loro.7 5. Designazione dell'autorità eleggente

Art. 5

1

Salvo nei casi previsti nei capoversi 2 e 3, la nomina dei funzionari spetta al Consiglio federale, che può delegare questa competenza a servizi subordinati.

2

L'Assemblea federale, il Tribunale federale e il Tribunale federale delle assicurazioni nominano i loro funzionari. Possono delegare questa competenza a determinati
organi dell'Assemblea federale, del Tribunale federale e del Tribunale federale delle
assicurazioni.8

7

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 1986, in vigore dal 1° lug. 1987
(RU 1987 932 939; FF 1986 II 189).

8

Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. della LF dell'8 ott. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000
(RU 2000 273 277; FF 1999 4178 4961).

Ordinamento dei funzionari 3

172.221.10

3

La nomina dei funzionari delle Ferrovie federali e della Posta svizzera compete alle autorità designate dalla legislazione federale sull'organizzazione delle Ferrovie federali svizzere e della Posta svizzera.9 Capitolo II: Posizione del funzionario in generale 1. Periodo amministrativo

Art. 6

1

Il periodo amministrativo è di quattro anni. Sono riservate le disposizioni speciali del diritto federale che stabiliscono un periodo più lungo.10 2

Se la nomina avviene durante il periodo amministrativo, il rapporto d'impiego cessa alla fine del periodo 3 Il Consiglio federale è autorizzato a far cessare il periodo amministrativo dei funzionari all'entrata in vigore di un nuovo ordinamento legislativo concernente i rapporti di lavoro presso la Confederazione e a disciplinare il passaggio del personale
federale al regime del nuovo rapporto di lavoro.11 2. Incompatibilità12

Art. 7


13

Il Consiglio federale disciplina le incompatibilità della funzione per parentela e affinità.

3. Residenza, domicilio

Art. 8

1

Il funzionario deve risiedere nel luogo di servizio assegnatogli dall'autorità eleggente. Egli non può trasferire altrove la sua residenza senza il permesso del servizio
competente.

2

Il funzionario deve depositare nel luogo in cui risiede le sue carte di legittimazione.

Non gli può essere negato il domicilio o la dimora.

9

Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. alla LF del 30 apr. 1997 sull'organizzazione delle poste,
in vigore dal 1° gen. 1998 (RS 783.1).

10

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 1958, in vigore dal 1° gen. 1959
(RU 1959 29 42).

11

Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2000, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000 1853
1854; FF 1999 1343).

12

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 1986, in vigore dal 1° lug. 1987
(RU 1987 932 939; FF 1986 II 189).

13

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 1986, in vigore dal 1° lug. 1987
(RU 1987 932 939; FF 1986 II 189).

Ordinamento dei funzionari 4

172.221.10

4. Trasferimento, assegnazione di un'altra occupazione

Art. 9

Qualora ragioni di servizio o l'impiego razionale del personale lo esigano, il funzionario può, anche nel corso del periodo amministrativo, essere trasferito o gli può essere assegnata un'occupazione conforme alla sua istruzione professionale o alle sue
attitudini, che non rientra nelle incombenze ordinarie della sua funzione.

5. Durata del lavoro

Art. 10

1

Il Consiglio federale stabilisce la durata e l'orario del lavoro. Il Tribunale federale e il Tribunale federale delle assicurazioni regolano queste condizioni per i loro funzionari.14 2

Quando il servizio lo esiga, il funzionario può essere chiamato a prestare l'opera sua anche fuori delle ore di servizio ordinarie e oltre la durata del lavoro prescritta.

6. Istruzione professionale

Art. 11

I criteri sull'istruzione professionale dei funzionari sono stabiliti dal Consiglio federale, che può delegare questa competenza a servizi subordinati.

7. Promozione

Art. 12

1

La promozione consiste nella nomina del funzionario a titolare di una funzione assegnata a una classe di stipendio superiore a quella in cui egli si trova.

2

La promozione è determinata dai bisogni del servizio. Essa può essere subordinata al risultato di un esame.

3

Le norme più particolareggiate per le promozioni sono stabilite dal Consiglio federale, che può delegare questa competenza a servizi subordinati.

14

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 1966, in vigore dal 1° gen. 1967
(RU 1967 24; FF 1966 I 288).

Ordinamento dei funzionari 5

172.221.10

8. Diritto d'associazione

Art. 13

1

È garantito ai funzionari il diritto d'associazione nei limiti stabiliti dalla Costituzione federale15.

2

Il funzionario non può però far parte di un'associazione che persegue scopi o usa mezzi illeciti o pericolosi per lo Stato. Questa disposizione è applicata esclusivamente dal Consiglio federale.16 9. Esercizio di cariche pubbliche

Art. 14

1

Per esercitare una carica pubblica il funzionario deve ottenere il permesso del servizio competente.

2

Il permesso può essere dato a determinate condizioni o riserve oppure negato, limitato o revocato, quando l'esercizio della carica pubblica possa nuocere all'adempimento dei doveri di servizio del funzionario o sia incompatibile con la sua posizione
ufficiale.

3

Nessuna sanzione di diritto pubblico può essere inflitta al funzionario a cui sia stato negato il permesso di accettare una carica pubblica.

4

È lecita una riduzione dello stipendio, dei giorni di riposo o delle vacanze solo in quanto l'assenza dal servizio cagionata dall'esercizio di cariche pubbliche superi
complessivamente quindici giorni in un anno civile. Se l'esercizio della carica pubblica cade in giorni di riposo o nel tempo delle vacanze, il funzionario non può pretendere in compenso altri giorni di libertà.

5

Il Consiglio federale designa i servizi competenti a dare il permesso, ordina la procedura e determina la posizione del funzionario che l'ha ottenuto. Per i funzionari
del Tribunale federale e del Tribunale federale delle assicurazioni, il permesso è dato
dal proprio tribunale.

15

RS 101

16

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 1986, in vigore dal 1° lug. 1987
(RU 1987 932 939; FF 1986 II 189).

Ordinamento dei funzionari 6

172.221.10

9a. Incompatibilità17
a18 I funzionari federali non possono essere contemporaneamente membri del Consiglio
nazionale.

10. Occupazioni accessorie

Art. 15


19

1

Il funzionario non può esercitare un'occupazione accessoria che comprometta l'adempimento dei suoi doveri di servizio oppure sia incompatibile con la sua funzione.

2

È incompatibile con la carica di funzionario l'esercizio di un'attività commerciale o industriale.

3

Il Consiglio federale può subordinare ad autorizzazione l'esercizio di un'occupazione accessoria. L'autorizzazione è concessa soltanto eccezionalmente qualora trattisi di un'attività lucrativa.

4

Il funzionario, se esercita un'occupazione accessoria esclusivamente in virtù della sua posizione amministrativa o dei suoi compiti di servizio, deve di regola versare
alla Confederazione una parte del reddito conseguito. Il Consiglio federale disciplina
i particolari.

11. Invenzioni di funzionari

Art. 16

1

Le invenzioni fatte dal funzionario nell'esercizio delle sue funzioni o che hanno relazione con queste, appartengono alla Confederazione: a.

quando l'invenzione faccia parte dell'attività o degli obblighi di servizio del
funzionario;

b.

quando l'invenzione costituisca il risultato di esperimenti ufficiali; c.

quando l'invenzione abbia valore per la difesa nazionale, o d.

quando l'autorità eleggente se ne sia riservata la proprietà.

17

Tit. introdotto dal n. II della LF dell'8 ott. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000
(RU 2000 411; FF 1999 6784 ).

18

Introdotto dal n. II della LF dell'8 ott. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000
(RU 2000 411; FF 1999 6784 ).

19

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 1986, in vigore dal 1° lug. 1987
(RU 1987 932 939; FF 1986 II 189). Vedi anche la disp. fin. di detta modificazione
alla fine del presente testo.

Ordinamento dei funzionari 7

172.221.10

2

Se l'invenzione ha notevole importanza economica o militare, il funzionario ha diritto ad un'equa indennità speciale.

3

Nello stabilire l'indennità, si deve tener conto se abbiano cooperato altre persone al servizio della Confederazione e se siano stati adoperati impianti o materiali d'esercizio della Confederazione.

4

Se il funzionario non ha diritto ad un'indennità, gli può essere assegnata una ricompensa secondo il libero apprezzamento del servizio competente.

12. Alloggi di servizio

Art. 17

1

Il funzionario è obbligato ad abitare nell'alloggio di servizio assegnatogli dall'autorità eleggente.

2

Per l'uso dell'alloggio di servizio il funzionario deve pagare un compenso. Nel determinare questo compenso si deve tener equo conto dei vantaggi e degli inconvenienti cagionati da tale uso.

3

Le norme per l'assegnazione di alloggi di servizio e per il calcolo dei compensi sono stabilite dal Consiglio federale, che può delegare questa competenza a servizi subordinati.

13. Uniforme

Art. 18

1

Il funzionario, tenuto a portare l'uniforme, la riceve gratuitamente.

2

Le norme per la fornitura e l'uso dell'uniforme sono stabilite dal Consiglio federale, che può delegare questa competenza a servizi subordinati.

14. Facilitazioni di viaggio

Art. 19

1

Le norme per la concessione di facilitazioni di viaggio nelle imprese di trasporto che sono di proprietà della Confederazione o che vengono esercitate da essa sono
stabilite dal Consiglio federale.

2

Nessuna indennità può essere pretesa in caso di restrizione delle facilitazioni di viaggio.

Ordinamento dei funzionari 8

172.221.10

15. Classificazione degli uffici

Art. 20

Le norme per la classificazione degli uffici sono stabilite dal Consiglio federale, che
può delegare questa competenza a servizi subordinati.

16. Funzionari con luogo di servizio all'estero20
a21 Per i rapporti di servizio dei funzionari occupati all'estero, il Consiglio federale disciplina le particolarità connesse con l'attività fuori del Paese, che risultano necessarie per la tutela degli interessi svizzeri nel quadro delle relazioni esterne.

Capitolo III: Doveri del funzionario 1. Dovere di prestar servizio

Art. 21

1

Il funzionario è tenuto a prestare un servizio personale.22 2

I funzionari sono tenuti, anche senza esserne richiesti, ad aiutarsi reciprocamente e a supplirsi nelle loro incombenze di servizio.

2. Tutela degli interessi della Confederazione

Art. 22

Il funzionario deve disimpegnare fedelmente e coscienziosamente le incombenze
della sua funzione facendo tutto quello che possa favorire gli interessi della Confederazione ed evitando tutto ciò che possa pregiudicarli.

20

Introdotto dal n. I della LF del 19 dic. 1986, in vigore dal 1° lug. 1987
(RU 1987 932 939; FF 1986 II 189).

21

Introdotto dal n. I della LF del 19 dic. 1986, in vigore dal 1° lug. 1987
(RU 1987 932 939; FF 1986 II 189).

22

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 1986, in vigore dal 1° lug. 1987
(RU 1987 932 939; FF 1986 II 189).

Ordinamento dei funzionari 9

172.221.10

3. Divieto di sciopero

Art. 23

1

Il funzionario non può mettersi in sciopero, né indurre a ciò altri funzionari.

2

Non è lecito alle associazioni e alle società cooperative di privare della qualità di membro un funzionario, né di lederlo nei suoi interessi economici per il fatto che
non partecipa ad uno sciopero.

3

Sono nulle le convenzioni, le disposizioni statutarie o altre risoluzioni di associazioni e di cooperative che siano contrarie a questi divieti.

4. Contegno23

Art. 24


24

1

Il funzionario deve, con il suo contegno, mostrarsi degno della stima e della fiducia richieste dalla sua posizione ufficiale.

2

Il funzionario deve comportarsi con tatto e cortesia rispetto ai superiori, ai collaboratori e nelle relazioni con il pubblico.

5. Esecuzione degli ordini di servizio

Art. 25

1

Il funzionario deve eseguire coscienziosamente e con criterio gli ordini di servizio dei suoi superiori.

2

Il superiore è responsabile degli ordini da lui dati.

6. Divieto di esercitare una funzione ufficiale per uno Stato estero e di
accettare titoli e insegne cavalleresche
25

Art. 26


26

1

È vietato al funzionario di chiedere, accettare o farsi promettere per sé o per altri dei regali o altri profitti in considerazione della sua posizione ufficiale.

23

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 1986, in vigore dal 1° lug. 1987
(RU 1987 932 939; FF 1986 II 189).

24

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 1986, in vigore dal 1° lug. 1987
(RU 1987 932 939; FF 1986 II 189).

25

Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 23 giu. 2000 concernente le liberalità e le
onorificenze di autorità estere, in vigore dal 1° feb. 2001 (RU 2001 114 117;
FF 1999 6784). Questa modifica è divenuta priva d'oggetto per il personale federale al
quale si applica la L del 24 mar. 2000 sul personale federale.

26

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 1958, in vigore dal 1° gen. 1959 (RU 1959 29 42).

Ordinamento dei funzionari 10

172.221.10

2

Vi è violazione dei doveri di servizio anche quando un terzo, connivente il funzionario, chiede, accetta o si fa promettere regali o altri profitti.

3

I doni o gli altri vantaggi che il funzionario avesse illegalmente accettato diventano proprietà della Confederazione.

a27 È vietato ai funzionari esercitare una funzione ufficiale per uno Stato estero o
accettare titoli e insegne cavalleresche da autorità estere.

7. Segreto d'ufficio

Art. 27

1

È vietato al funzionario di divulgare gli affari di servizio che devono rimanere segreti per il loro carattere stesso o in virtù di istruzioni speciali.

2

Il dovere del segreto d'ufficio sussiste anche dopo la cessazione del rapporto d'impiego.

3

È riservato l'articolo 61 della legge federale del 23 marzo 196228 sui rapporti fra i Consigli.29

8. Obbligo di testimoniare

Art. 28

1

Senza il permesso del servizio competente, non è lecito al funzionario di deporre in giudizio come parte, testimonio o perito giudiziario intorno a constatazioni attinenti
ai suoi obblighi e che egli abbia fatte in virtù del suo ufficio o nell'esercizio delle
sue funzioni.

2

Questo permesso è necessario anche dopo la cessazione del rapporto d'impiego.

3

Il Consiglio federale stabilisce i criteri secondo i quali l'ufficio competente deve dare o negare il permesso. Non può essere negato il permesso se non quando lo richiedano gli interessi generali del Paese o quando esso abbia per effetto d'intralciare
notevolmente l'amministrazione nell'adempimento delle proprie attribuzioni.

4

Il Consiglio federale designa i servizi a ciò competenti e ne regola la procedura.

27

Introdotto dal n. I 3 della LF del 23 giu. 2000 concernente le liberalità e le onorificenze
di autorità estere, in vigore dal 1° feb. 2001 (RU 2001 114 117; FF 1999 6784). Questa
modifica è divenuta priva d'oggetto per il personale federale al quale si applica la L del
24 mar. 2000 sul personale federale.

28

RS 171.11

29

Introdotto dal n. II della LF del 1° lug. 1966 che completa quella sui rapporti fra i
Consigli, in vigore dal 1° gen. 1967 (RS 171.11 in fine, disp. fin. della modificazione
del 1° lug. 1966).

Ordinamento dei funzionari 11

172.221.10

Capitolo IV: Mancanza ai doveri di servizio e sue conseguenze 1. Responsabilità per danni cagionati

Art. 29


30

2. Responsabilità disciplinare

Art. 30

1

Contro i funzionari che intenzionalmente o per negligenza mancano ai loro doveri di servizio possono essere prese misure disciplinari.31 2

Il procedimento disciplinare non ha effetto sull'obbligo di risarcire i danni né sulla responsabilità penale del funzionario.

3

Se, nel corso di un procedimento disciplinare, venga aperta per lo stesso fatto un'inchiesta penale contro il funzionario, la decisione sulla sanzione disciplinare va
sospesa fino al termine della procedura penale, salvo che le circostanze non siano tali
da escludere, nell'interesse dell'amministrazione pubblica, che il funzionario sia
mantenuto nelle sue funzioni.

4

Il procedimento disciplinare può essere continuato anche dopo la fine di un procedimento giudiziario.32


Art. 31

1

Le misure disciplinari33 sono: 1. l'ammonizione;

2.34 la multa fino a 500 franchi; 3.

la revoca delle facilitazioni di viaggio; 4.

la sospensione provvisoria dall'ufficio con la riduzione o la privazione dello
stipendio;

5.

il trasferimento disciplinare nel servizio o la retrogradazione, con stipendio
uguale o minore, dato il caso con rimborso solo parziale o senza rimborso
delle spese di trasloco; 6.

la riduzione dello stipendio nei limiti delle aliquote previste per il posto; 30

Abrogato dall'art. 27 lett. c della L del 14 mar. 1958 sulla responsabilità (RS 170.32).

31

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 1986, in vigore dal 1° lug. 1987
(RU 1987 932 939; FF 1986 II 189).

32

Nuovo testo giusta il n. I della LF del l9 dic. 1986, in vigore dal 1° lug. 1987
(RU 1987 932 939; FF 1986 II 189).

33

Nuova espressione giusta il n. I della LF del 19 dic. 1986, in vigore dal 1° lug. 1987
(RU 1987 932 939; FF 1986 II 189). Di tale modificazione è tenuto conto in tutto
il presente testo.

34

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 1986, in vigore dal 1° lug. 1987
(RU 1987 932 939; FF 1986 II 189).

Ordinamento dei funzionari 12

172.221.10

7.

la riduzione o la sospensione dell'aumento ordinario di stipendio; 8.

il collocamento in posizione provvisoria; 9.

il licenziamento disciplinare.

2

Non è lecito infliggere altre misure disciplinari che non siano quelle indicate nel capoverso precedente. In ogni singolo caso l'inflizione della pena può peraltro essere
accompagnata dalla minaccia di licenziamento.

3

Eccezionalmente, diverse misure disciplinari possono essere cumulate.

4

Il collocamento in posizione provvisoria e il licenziamento possono essere pronunciati solo quando il funzionario siasi reso colpevole di gravi o continuate violazioni
dei doveri di servizio.

5

Il Consiglio federale determina la condizione del funzionario collocato in posizione provvisoria in conformità del capoverso 1 numero 8.


Art. 32


35

1

Nessuna misura disciplinare può essere pronunciata senza inchiesta preliminare.

2

Al funzionario dev'essere data conoscenza dell'accusa mossagli e degli atti che possono influire sulla decisione disciplinare. Egli deve altresì essere posto in grado
di chiarire i fatti, di chiedere un complemento d'inchiesta e di difendersi.

3

Le misure disciplinari inflitte da più di cinque anni non sono considerate per la misura della nuova misura da infliggere.

4

Del rimanente, la procedura disciplinare è retta secondo le disposizioni generali della legge federale del 20 dicembre 196836 sulla procedura amministrativa e le disposizioni complementari.


Art. 33


37

Sono autorità disciplinari: a.

il Consiglio federale e le autorità subordinate da esso designate, per i loro
funzionari;

abis.38 la Delegazione amministrativa e il segretario generale dell'Assemblea federale, per i funzionari dei servizi del Parlamento;

b.

il Tribunale federale e il Tribunale federale delle assicurazioni, per i loro
funzionari;

c.

le autorità di ricorso secondo l'articolo 58 della presente legge.

35

Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994
(RU 1992 288; RS 173.110.01 art. 2 cpv. 1; FF 1991 II 413).

36

RS 172.021

37

Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994
(RU 1992 288; RS 173.110.01 art. 2 cpv. 1; FF 1991 II 413).).

38

Introdotta dal n. 5 dell'all. della LF dell'8 ott. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000
(RU 2000 273 277; FF 1999 4178 4961).

Ordinamento dei funzionari 13

172.221.10


Art. 34

Per quanto concerne la responsabilità disciplinare dei funzionari soggetti alla giurisdizione militare, restano riservate le disposizioni sulla giustizia penale militare; per
i funzionari del Corpo delle guardie di confine dell'amministrazione doganale, restano riservate le norme del regolamento per il detto Corpo.

3. Responsabilità penale

Art. 35


39

Capitolo V: Diritti del funzionario 1. Stipendio40

Art. 36


41
1

Gli stipendi dei funzionari sono fissati secondo la scala seguente: Classe di stipendio

Ammontare minimo
all'anno Fr

Ammontare massimo
all'anno Fr.

31

117347

143890

30

111383

137622

29

105452

131388

28

99519

125167

27

94341

119721

26

89174

114297

25

84007

108863

24

78851

103451

23

74470

98848

22

70090

94246

21

66649

90624

20

63207

87012

19

59766

83399

18

56325

79788

17

52884

76164

39

Abrogato dall'art. 27 lett. c della L del 14 mar. 1958 sulla responsabilità (RS 170.32).

40

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 mar. 1964, in vigore dal 1° gen. 1964
(RU 1964 583; FF 1964 1 69).

41

Abrogato dall'art. 27 lett. c della L del 14 mar. 1958 sulla responsabilità (RS 170.32)
e reintrodotto dal n. I della LF del l3 mar. 1964 (RU 1964 583). Nuovo testo giusta
il n. I della LF del 19 dic. 1986, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1987 932, 1988 3;
FF 1986 II 189).

Ordinamento dei funzionari 14

172.221.10

Classe di stipendio Ammontare minimo
all'anno Fr

Ammontare massimo
all'anno Fr.

16

49978

73116

15

47280

70279

14

44615

67477

13

42533

65127

12

41113

62841

11

40493

60594

10

40063

58398

9

39793

56182

8

39523

53952

7

39263

51778

6

39013

49582

5

38763

47375

4

38523

46043

3

38283

45173

2

38043

44303

1

37563

43443.42

2

Il Consiglio federale fissa lo stipendio annuo per i direttori generali della Posta svizzera e delle Ferrovie federali, per i capi degli uffici direttamente subordinati ai
dipartimenti e per altri funzionari equiparabili. Tale stipendio ammonta a 265 298
franchi al massimo. 43 44 3

Per assumere o mantenere al servizio della Confederazione funzionari di qualità, l'autorità di nomina può, con il consenso del Consiglio federale, accordare eccezionalmente stipendi che superano fino a un massimo del 10 per cento quelli previsti
dai capoversi 1 e 2.45 46 4

Il Consiglio federale può decidere un aumento reale non superiore al 5 per cento degli importi massimi previsti dai capoversi 1 e 2 tenuto conto dell'evoluzione dei
salari e della situazione economica. Parte di questo aumento è concessa dopo equa
valutazione delle prestazioni individuali.47 42

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 1991, in vigore dal 1° lug. 1991
(RU 1991 1372; FF 1990 II 1117).

43

Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. alla LF del 30 apr. 1997 sull'organizzazione delle poste,
in vigore dal 1° gen. 1998 (RS 783.1).

44

Originario cpv. 3.

45

Originario cpv. 2.

46

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1995 5061 5066; FF 1993 IV 456).

47

Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 1991 (RU 1991 1372; FF 1990 II 1117).
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1995 5061 5066; FF 1993 IV 456).

Ordinamento dei funzionari 15

172.221.10

2. Indennità di residenza48

Art. 37


49

1

Allo stipendio è aggiunta un'indennità di residenza graduata in rapporto al costo della vita e alle imposte nel luogo di servizio, nonché all'importanza e alla situazione
del medesimo.

2

Nelle località di servizio in cui è straordinariamente difficile reclutare o mantenere personale, può essere versata un'indennità complementare50 a tutti i funzionari o a
talune loro categorie.

3

L'indennità di residenza (cpv. 1) e l'indennità complementare51 (cpv. 2) non devono superare complessivamente 6600 franchi.

4

Il Consiglio federale disciplina le modalità esecutive.

3. Classificazione delle funzioni52

Art. 38


53

1

Ciascuna funzione è assegnata dal Consiglio federale a una classe di stipendio.54 2

Nella classificazione delle funzioni, si tiene conto segnatamente della preparazione necessaria, dell'estensione delle attribuzioni, delle esigenze del servizio, come pure
della responsabilità e dei pericoli. A parità di condizioni, le funzioni di tutti i rami
dell'amministrazione e delle imprese di trasporto e di comunicazione della Confederazione sono assegnate alla stessa classe di stipendio.

4. Stipendio iniziale55

Art. 39


56

1

Lo stipendio iniziale è fissato all'atto della nomina.

48

Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 1991, in vigore dal 1° lug. 1991
(RU 1991 1372; FF 1990 II 1117).

49

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 1991, in vigore dal 1° lug. 1991
(RU 1991 1372; FF 1990 II 1117).

50

RU 1991 1568 51

RU 1991 1568 52

Nuovo testo giusta il n. II della LF del 3 ott. 1958, in vigore dal 1° gen. 1959 (RU 1959 29 42).

53

Nuovo testo giusta il n. II della LF del 3 ott. 1958, in vigore dal 1° gen. 1959
(RU 1959 29 42).

54

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 mar. 1964, in vigore dal 1° gen. 1964
(RU 1964 583; FF 1964 I 69).

55

Nuovo testo giusta il n. II della LF del 3 ott. 1958, in vigore dal 1° gen. 1959
(RU 1959 29 42).

56

Nuovo testo giusta il n. II della LF del 3 ott. 1958, in vigore dal 1° gen. 1959
(RU 1959 29 42).

Ordinamento dei funzionari 16

172.221.10

2

Il Consiglio federale disciplina i particolari.57 5. Aumento ordinario di stipendio58

Art. 40


59

1

Il funzionario ha diritto a un aumento ordinario di stipendio all'inizio di ogni anno civile, fino a che abbia raggiunto il massimo. È fatto salvo l'articolo 45 capoverso 2bis.60 2

Il Consiglio federale disciplina i particolari.61 3

e 4 62

6. Aumento straordinario di stipendio63

Art. 41


64

1

In caso di promozione, il funzionario ha diritto a un aumento straordinario di stipendio.

2

Il Consiglio federale stabilisce le condizioni alle quali possono essere assegnati aumenti straordinari di stipendio anche senza promozione.

3

Il Consiglio federale disciplina i particolari.

7. Indennità di soggiorno all'estero65

Art. 42


66

1

Quando le circostanze lo giustifichino, al funzionario di nazionalità svizzera che deve dimorare all'estero può essere corrisposta, oltre allo stipendio, un'indennità di
soggiorno.

2

Il Consiglio federale determina le circostanze che danno diritto all'indennità di soggiorno all'estero.

57

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1995 5061 5066; FF 1993 IV 456).

58

Nuovo testo giusta il n. II della LF del 3 ott. 1958, in vigore dal 1° gen. 1959 (RU 1959 29 42).

59

Nuovo testo giusta il n. II della LF del 3 ott. 1958, in vigore dal 1° gen. 1959 (RU 1959 29 42).

60

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1988, in vigore dal 1° gen. 1989
(RU 1988 1680; FF 1988 III 725).

61

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1995 5061 5066; FF 1993 IV 456).

62

Abrogati dal n. I della LF del 24 mar. 1995 (RU 1995 5061; FF 1993 IV 456).

63

Nuovo testo giusta il n. II della LF del 3 ott. 1958, in vigore dal 1° gen. 1959 (RU 1959 29 42).

64

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1995 5061 5066; FF 1993 IV 456).

65

Nuovo testo giusta il n. II della LF del 3 ott. 1958, in vigore dal 1° gen. 1959 (RU 1959 29 42).

66

Nuovo testo giusta il n. II della LF del 3 ott. 1958, in vigore dal 1° gen. 1959 (RU 1959 29 42).

Ordinamento dei funzionari 17

172.221.10

8. Assegni sociali67

Art. 43


68

1

Contraendo il primo matrimonio, il funzionario ha diritto ad un assegno unico di 1950 franchi.69 L'assegno è versato anche al funzionario vedovo o divorziato che si
risposa, se non l'ha già ricevuto per un matrimonio precedente. L'assegno dev'essere
rimborsato in tutto o in parte allorché il funzionario recede, di sua volontà, dal rapporto d'impiego prima del compimento del quinto anno di servizio.

2

Alla nascita di un figlio, il funzionario ha diritto ad un assegno unico di 530 franchi. Per ogni figlio è pagato un solo assegno.70

3

Ha diritto ad un assegno familiare annuo di 1400 franchi il funzionario:71 a.

che percepisce un assegno per i figli; b.

il cui coniuge non è in grado di svolgere un'attività lucrativa poiché durevolmente impedito da grave malattia o invalidità; c.

che adempie un obbligo d'assistenza nei confronti di un parente.72 4

Il Consiglio federale disciplina il diritto a tale assegno73. Può prevedere una sua proroga per un periodo limitato, anche dopo l'estinzione del diritto all'assegno per i
figli.74

5

Il diritto dei funzionari a un assegno familiare di 1300 franchi, che si fonda sull'ordinamento vigente fino al 31 dicembre 199575 e che conformemente ai capoversi 3 e
4 non sussiste più, è ridotto progressivamente e sarà soppresso alla fine del 1999. Il
Consiglio federale disciplina i particolari.76 67

Nuovo testo giusta il n. II della LF del 3 ott. 1958, in vigore dal 1° gen. 1959
(RU 1959 29 42).

68

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 9 ott. 1981, in vigore dal 1° gen. 1982
(RU 1982 31; FF 1981 I 797).

69

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 1986, in vigore dal 1° lug. 1987
(RU 1987 932 939; FF 1986 II 189).

70

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 1986, in vigore dal 1° lug. 1987
(RU 1987 932 939; FF 1986 II 189).

71

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1995 5061 5066; FF 1993 IV 456).

72

Abrogato dal n. I della LF del 19 dic. 1986 (RU 1987 932; FF 1986 II 189).
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 1991, in vigore dal 1° lug. 1991
(RU 1991 1372; FF 1990 II 1117).

73

In tedesco ed in francese: "...giusta il capoverso 3".

74

Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 1991, in vigore dal 1° lug. 1991 (RU
1991 1372; FF 1990 II 1117).

75

Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'Assemblea federale (art. 33 LRC).

76

Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 1991 (RU 1991 1372; FF 1990 II 1117).
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1995 5061 5066; FF 1993 IV 456).

Ordinamento dei funzionari 18

172.221.10

a77 1

Per ogni figlio, il funzionario ha diritto all'assegno per figli.

2

L'assegno è pagato sinché il figlio ha 18 anni compiuti. Il diritto all'assegno decade per i figli tra i 16 e i 18 anni esercitanti un'attività lucrativa che consente di
provvedere al loro mantenimento.

3

Il Consiglio federale disciplina: a.

il diritto all'assegno per i figli dai 18 ai 25 anni, in fase di formazione o incapaci di guadagnare; b.

l'obbligo di annuncio del funzionario.

b78 1

L'assegno ammonta annualmente a 1820 franchi per i figli sino ai 12 anni e a 2110 franchi per quelli di età superiore.79 Per i funzionari che lavorano a tempo parziale,
l'assegno è pagato proporzionalmente al grado d'occupazione. Per i casi speciali, il
Consiglio federale può prevedere il pagamento dell'assegno intero.

2

Per ogni figlio è pagato un solo assegno. Se, in virtù della presente legge o di altre disposizioni, più persone possono pretendere l'assegno per lo stesso figlio, il diritto
alle prestazioni spetta nell'ordine seguente: a.

alla persona che ha la custodia del figlio; b.

al detentore dell'autorità parentale; c.

alla persona che provvede in parte preponderante al mantenimento del figlio.

3

Il Consiglio federale disciplina le modalità di pagamento dell'assegno a terzi qualora non essere garantita un'utilizzazione dell'assegno conforme allo scopo.

9. Rifusione di spese; indennità, premi, ricompense80

Art. 44


81

1

Il Consiglio federale determina i casi che hanno diritto alla rifusione di spese e alle indennità:

77

Introdotto dal n. I della LF del 19 dic. 1986, in vigore dal 1° lug. 1987
(RU 1987 932 939; FF 1986 II 189).

78

Introdotto dal n. I della LF del 19 dic. 1986, in vigore dal 1° lug. 1987,
ad eccezione dell'art. 43b cpv. 1 per. 1 che entra in vigore il 1° gen. 1988
(RU 1987 932 939, 1988 3; FF 1986 II 189).

79

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 1991, in vigore dal 1° lug. 1991
(RU 1991 1372; FF 1990 II 1117).

80

Nuovo testo giusta il n. II della LF del 3 ott. 1958, in vigore dal 1° gen. 1959
(RU 1959 29 42).

81

Nuovo testo giusta il n. II della LF del 3 ott. 1958, in vigore dal 1° gen. 1959
(RU 1959 29 42).

Ordinamento dei funzionari 19

172.221.10

a.

per i viaggi di servizio e per l'impiego fuori del luogo di servizio, comprese
le retribuzioni accessorie del personale viaggiante; b.

per un orario di lavoro irregolare, ove ne risultino per il funzionario spese
suppletive;

c.

per il trasloco all'entrata in servizio o in caso di mutamento del luogo di servizio; d.

per il servizio domenicale o notturno; e.

per l'impiego simultaneo in diversi rami dell'Amministrazione federale; f.

per prestazioni straordinarie, compreso il lavoro oltre la durata normale, con
riserva della legislazione federale sulla durata del lavoro nell'esercizio delle
ferrovie e di altre imprese di trasporto o di comunicazione; g.

per la supplenza in una funzione assegnata a una classe superiore.82 1bis

È messo a disposizione un importo equivalente allo 0,5 per cento al massimo della massa salariale destinato a ricompensare prestazioni personali di valore eccezionale. Il Consiglio federale disciplina i particolari.83 2

Per interessare il personale ai miglioramenti tecnici e all'organizzazione economica delle amministrazioni e degli esercizi, possono essere istituiti premi, retribuzioni a
fattura a cottimo e ricompense. Il Consiglio federale ne stabilisce i particolari.

3

Il Consiglio federale può delegare a servizi subordinati le competenze conferitegli nei capoversi 1, 1bis e 2, salvo restando il principio della parità di trattamento a pari
condizioni.84

10. Diritto allo stipendio, all'indennità di residenza, agli assegni
e alla compensazione del rincaro
85

Art. 45


86

1

Il diritto allo stipendio e, dato il caso, all'indennità di residenza, all'assegno familiare87 e all'assegno per i figli, nasce il giorno stesso dell'entrata in servizio. Esso si
estingue il giorno della cessazione del rapporto di impiego.

82

Nuovo testo giusta il n. II della LF del 29 set. 1961, in vigore dal 1° gen. 1962
(RU 1962 19 24).

83

Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1995 5061 5066; FF 1993 IV 456).

84

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1995 5061 5066; FF 1993 IV 456).

85

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 1986, in vigore dal 1° lug. 1987
(RU 1987 932 939; FF 1986 II 189).

86

Nuovo testo giusta il n. II della LF del 3 ott. 1958, in vigore dal 1° gen. 1959
(RU 1959 29 42).

87

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 1991, in vigore dal 1° lug. 1991
(RU 1991 1372; FF 1990 II 1117).

Ordinamento dei funzionari 20

172.221.10

2

Qualora le condizioni richieste per il diritto all'indennità di residenza, all'assegno familiare88 o all'assegno per i figli mutino nel corso di un mese, il nuovo diritto
all'indennità o all'assegno nasce il primo giorno del mese seguente. Esso si estingue
l'ultimo giorno del mese in cui queste condizioni cessano di avverarsi.89 2bis

In caso di aumento reale degli importi stabiliti nell'articolo 36 e di concessione di aumenti ordinari e straordinari dello stipendio secondo gli articoli 40 e 41, dev'essere adeguatamente tenuto conto delle prestazioni del funzionario.90 3

I dodici tredicesimi dello stipendio, l'indennità di residenza e gli assegni sono pagati mensilmente. Il Consiglio federale disciplina le modalità di pagamento della tredicesima parte dello stipendio.91

3bis

Lo stipendio, l'indennità di residenza, l'assegno per i figli e l'assegno familiare di cui all'articolo 43 capoverso 3, nonché le pensioni degli ex agenti federali beneficiano di un'equa compensazione del rincaro. La stessa va stabilita secondo le modificazioni del costo della vita, rispetto ai salari determinanti, e in considerazione della
situazione economica, della situazione delle finanze federali e degli aspetti sociali. I
datori di lavoro di cui all'articolo 1 capoverso 2 dell'ordinanza del 24 agosto 199492
concernente la Cassa pensioni della Confederazione (Statuti della CPC) assumono,
proporzionalmente, la riserva matematica necessaria al finanziamento della compensazione del rincaro sulle pensioni. Il Consiglio federale disciplina i particolari.93 3ter

Per i funzionari occupati a tempo parziale, lo stipendio, gli aumenti dello stipendio, l'indennità di residenza e gli assegni di cui agli articoli 42 e 43 sono determinati
secondo il grado d'occupazione.94 4

Nel caso di invalidità parziale, il funzionario ha diritto per due anni al vecchio stipendio integrale, ove non abbia causato l'infermità intenzionalmente né per grave
negligenza.95

5

Il Consiglio federale disciplina: a.

il diritto allo stipendio, all'indennità di residenza e agli assegni in caso di assenza dal servizio; 88

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 1991, in vigore dal 1° lug. 1991
(RU 1991 1372; FF 1990 II 1117).

89

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 1986, in vigore dal 1° lug. 1987
(RU 1987 932 939; FF 1986 II 189).

90

Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 1988, in vigore dal 1° gen. 1989; per le prestazioni
del funzionario dal 1° mag. 1991 (RU 1988 1680, 1991 1074; FF 1988 III 725).
Vedi anche la disp. fin. di detta modificazione alla fine del presente testo.

91

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 1986, in vigore dal 1° lug. 1987
(RU 1987 932 939; FF 1986 II 189).

92

RS 172.222.1 93

Introdotto dal n. I della LF del 19 dic. 1986 (RU 1987 932; FF 1986 II 189).
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1995 5061 5066; FF 1993 IV 456).

94

Introdotto dal n. I della LF del 19 dic. 1986, in vigore dal 1° lug. 1987 (RU 1987
932 939; FF 1986 II 189).

95

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 giu. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973
(RU 1972 2265; FF 1971 II 1409).

Ordinamento dei funzionari 21

172.221.10

b.96 il computo delle prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità, dell'assicurazione militare, dell'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI) o di un'altra assicurazione obbligatoria contro gli infortuni,
sullo stipendio, l'indennità di residenza e gli assegni; c.

Il calcolo dell'anzianità di servizio, giusta la presente legge.97 6

...98

11. Compensazione99

Art. 46


100

1

Lo stipendio, l'indennità di residenza e gli assegni possono, nella misura in cui siano pignorabili, essere compensati con: a.

i contributi a una cassa pensioni101 della Confederazione;102 b.

l'indennità per l'appartamento di servizio; c.

le multe disciplinari; d.

i crediti della Confederazione risultanti dal diritto di regresso e dal diritto di
risarcimento dei danni, qualora siano incontestati o accertati giudizialmente.

2

Le prestazioni delle casse pensioni della Confederazione possono essere compensate con i contributi previsti dagli statuti.

3

Del rimanente, ai presupposti per la compensazione e ai suoi effetti sono applicabili per analogia le disposizioni del codice delle obbligazioni103.

96

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1995 5061 5066; FF 1993 IV 456).

97

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 giu. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973
(RU 1972 2265; FF 1971 II 1409).

98

Abrogato dal n. I della LF del 28 giu. 1972 (RU 1972 2265; FF 1971 II 1409).

99

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 1986, in vigore dal 1° gen. 1987
(RU 1987 932 939; FF 1986 II 189).

100

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 1986, in vigore dal 1° gen. 1987
(RU 1987 932 939; FF 1986 II 189).

101

Nuova denominazione giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1995 5061 5066; FF 1993 IV 456). Di tale modificazione è tenuto conto in tutto il
presente testo.

102

RS 172.222.1 (Cassa federale d'assicurazione) e 172.222.2 (Cassa pensioni e di soccorso
delle FFS).

103

RS 220

Ordinamento dei funzionari 22

172.221.10

12. Godimento ulteriore dello stipendio104

Art. 47


105

1

Morendo il funzionario, è concesso ai superstiti, oltre alle eventuali prestazioni d'una cassa pensioni della Confederazione, il godimento ulteriore dello stipendio
pari ad un sesto dello stipendio annuale.106 2

Quando vi sia indigenza, il godimento ulteriore dello stipendio può essere concesso fino a concorrenza dell'ammontare dello stipendio annuo: a.

in caso d'invalidità, al funzionario stesso; b.

in caso di morte del funzionario, ai superstiti, ove gli interessati provino che
il funzionario contribuiva in modo essenziale al loro mantenimento.107 3

L'importo complessivo risultante dal godimento ulteriore dello stipendio e dalle prestazioni annuali dell'assicurazione per l'invalidità o dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti, di una cassa pensioni della Confederazione, dell'INSAI o di
un'altra assicurazione obbligatoria contro gli infortuni non deve superare quello dell'ultimo stipendio annuo che il funzionario ha riscosso.108 4

Qualunque cessione o costituzione in pegno del diritto al godimento ulteriore dello stipendio o delle somme versate a questo titolo è nulla.109 5

Il godimento ulteriore dello stipendio si estende anche all'indennità di residenza, all'indennità di soggiorno all'estero, all'assegno familiare e all'assegno per i figli.110 6

Il Consiglio federale designa gli uffici competenti a concedere il godimento ulteriore dello stipendio e determina la cerchia dei superstiti in conformità dei capoversi
1 e 2. La concessione del godimento ulteriore dello stipendio in caso di morte o
d'invalidità di funzionari del tribunale federale o del tribunale federale delle assicurazioni è di competenza di questi tribunali.

104

Nuovo testo giusta il n. II della LF del 3 ott. 1958, in vigore dal 1° gen. 1959 (RU 1959 29 42).

105

Nuovo testo giusta il n. II della LF del 3 ott. 1958, in vigore dal 1° gen. 1959 (RU 1959 29 42).

106

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 giu. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973
(RU 1972 2265; FF 1971 II 1409).

107

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 giu. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973
(RU 1972 2265; FF 1971 II 1409).

108

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1995 5061 5066; FF 1993 IV 456).

109

Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

110

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 1991, in vigore dal 1° lug. 1991
(RU 1991 1372; FF 1990 II 1117).

Ordinamento dei funzionari 23

172.221.10

13. Misure di previdenza in caso d'invalidità, di vecchiaia e di morte,
come anche di malattia e d'infortunio
111

Art. 48


112

1

La Confederazione gestisce una propria Cassa pensioni. I funzionari vi sono assicurati contro le conseguenze economiche dell'invalidità, della vecchiaia e della
morte. Si può inoltre prevedere che anche i salariati non funzionari possano essere
assicurati contro i medesimi rischi presso la stessa o presso un altro istituto di previdenza della Confederazione.113 1bis

I principi concernenti la cerchia degli assicurati, la forma assicurativa, il tipo e l'estensione della copertura assicurativa e il finanziamento sono disciplinati in un
decreto federale di obbligatorietà generale che non sottostà al referendum.114 2

Nell'ambito di tale decreto federale d'obbligatorietà generale, il Consiglio federale emana gli statuti della Cassa pensioni della Confederazione. Esso può delegare determinate competenze legislative al Dipartimento federale delle finanze. L'applicazione degli statuti e delle loro disposizioni d'esecuzione è affidata all'Ufficio federale
della cassa di assicurazione.115 2bis

Il Consiglio federale stabilisce i principi che vanno osservati in materia di protezione dei dati nell'ambito degli scambi tra la Cassa pensioni della Confederazione e i
servizi, i centri di calcolo e i datori di lavoro ad essa affiliati.116 3

È nulla qualsiasi cessione o costituzione in pegno dei diritti a prestazioni di una cassa pensioni. Le prestazioni versate alle vedove e agli orfani non possono essere
gravate di alcuna imposta successoria.

4

...117

5

Rispetto a un terzo responsabile di un evento suscettivo di provocare prestazioni delle casse, quest'ultime sono surrogate nei diritti del membro e dei suoi superstiti,
fino a concorrenza delle loro prestazioni.

5bis

Se l'infortunio o la malattia sono stati causati da un terzo, la Confederazione è surrogata nei diritti del funzionario e dei suoi superstiti, sino a concorrenza delle prestazioni che essa concede in caso di malattia o di infortunio.118 111

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 giu. 1968, in vigore dal 1° gen. 1969
(RU 1969 1181; FF 1968 I 209).

112

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 giu. 1968, in vigore dal 1° gen. 1969
(RU 1969 1181; FF 1968 I 209).

113

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1995 5061 5066; FF 1993 IV 456).

114

Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1995 5061 5066; FF 1993 IV 456).

115

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1995 5061 5066; FF 1993 IV 456).

116

Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1995 5061 5066; FF 1993 IV 456).

117

Abrogato dal n. I della LF del 19 dic. 1986 (RU 1987 932; FF 1986 II 189).

118

Introdotto dal n. I della LF del 19 dic. 1986, in vigore dal 1° lug. 1987
(RU 1987 932 939; FF 1986 II 189).

Ordinamento dei funzionari 24

172.221.10

5ter

Qualora un assicurato della Cassa pensioni della Confederazione percepisca una prestazione d'invalidità e il supplemento fisso conformemente agli statuti, tale supplemento viene conteggiato al momento di un eventuale versamento complementare
di una rendita d'invalidità ai sensi della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità119.120 6

Il Consiglio federale emana le prescrizioni sulle prestazioni in caso di malattia o d'infortunio del funzionario. Esso può istituire casse malati proprie, oppure obbligare il funzionario ad affiliarsi ad una cassa malati riconosciuta dalla Confederazione. Esso può delegare tali competenze a servizi subordinati.

14. Gratificazioni per anzianità di servizio121

Art. 49


122

1

Al compimento del 20° anno di servizio presso la Confederazione, come anche alla fine di ogni consecutivo periodo quinquennale di servizio, l'autorità eleggente, secondo il proprio apprezzamento, può accordare al funzionario una gratificazione pari
a un dodicesimo dello stipendio annuo.

2

Al funzionario che lascia il servizio della Confederazione a causa di invalidità, di vecchiaia o di morte, oppure ai suoi superstiti, può essere pagato un sessantesimo
della gratificazione per ogni mese intero d'attività esercitata dopo il compimento del
quindicesimo anno di servizio o dopo la scadenza dell'ultima gratificazione.123 15. Vacanze e congedo124

Art. 50


125

1

Ogni anno il funzionario ha diritto a vacanze.

2

Il Consiglio federale regola: a.

la durata delle vacanze; b.126 la misura in cui le assenze per malattia, infortunio, servizio militare o servizio civile, congedo o altri motivi sono computate nelle vacanze;

119

RS 831.20

120

Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1995 5061 5066; FF 1993 IV 456).

121

Nuovo testo giusta il n. II della LF del 3 ott. 1958, in vigore dal 1° gen. 1959 (RU 1959 29 42).

122

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 giu. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973
(RU 1972 2265; FF 1971 II 1409).

123

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 1986 in vigore dal 1° lug. 1987
(RU 1987 932 939; FF 1986 II 189).

124

Nuovo testo giusta il n. II della LF del 3 ott. 1958, in vigore dal 1° gen. 1959 (RU 1959 29 42).

125

Nuovo testo giusta il n. II della LF del 3 ott. 1958, in vigore dal 1° gen. 1959 (RU 1959 29 42).

126

Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. della LF del 6 ott. 1995 sul servizio civile sostitutivo,
in vigore dal 1° ott. 1996 (RS 824.0)

Ordinamento dei funzionari 25

172.221.10

c.

le condizioni per la concessione di congedi.127 3

Il Tribunale federale e il Tribunale federale delle assicurazioni disciplinano per i loro funzionari i casi menzionati nel capoverso 2.

16. Attestato di servizio e valutazione128

Art. 51


129

1

Il funzionario può chiedere che il servizio competente gli rilasci un attestato indicante esclusivamente il genere e la durata del rapporto di impiego.

2

A richiesta speciale del funzionario, l'attestato deve ragguagliare anche intorno alle sue prestazioni e al suo contegno.

3

L'operato del funzionario dev'essere valutato periodicamente. Il Consiglio federale disciplina i particolari.130 Capitolo VI: Modificazione e cessazione del rapporto d'impiego 1. Esonero provvisorio dal servizio

Art. 52

1

Qualora delle ragioni di servizio ne mostrino la necessità, il servizio competente può ordinare come misura preventiva l'immediato esonero provvisorio del funzionario dal servizio. A questo provvedimento può essere congiunta la riduzione o la privazione dello stipendio, dell'indennità di residenza e degli assegni, ma non la soppressione del rapporto d'assicurazione.

2

Se un siffatto provvedimento si rivela ingiustificato, il funzionario va reintegrato nei suoi diritti e, se è il caso, gli sono pagati posticipatamente lo stipendio, l'indennità di residenza e gli assegni di cui è stato privato.

2. Cessazione del rapporto d'impiego a richiesta del funzionario

Art. 53

1

Se il funzionario chiede di lasciar l'impiego prima dello spirare del periodo amministrativo, l'autorità eleggente deve accettare le dimissioni per la fine del terzo mese

127

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 1966, in vigore dal 1° gen. 1967
(RU 1967 24; FF 1966 I 288).

128

Nuovo testo giusta il n. I della LF del l9 dic. 1986, in vigore dal 1° lug. 1987
(RU 1987 932 939; FF 1986 II 189).

129

Nuovo testo giusta il n. II della LF del 3 ott. 1958, in vigore dal 1° gen. 1959
(RU 1959 29 42).

130

Introdotto dal n. I della LF del 19 dic. 1986, in vigore dal 1° lug. 1987
(RU 1987 932 939; FF 1986 II 189).

Ordinamento dei funzionari 26

172.221.10

successivo a quello in cui sono state presentate, sempreché ciò non danneggi interessi importanti della Confederazione.131 2

In tempo di guerra o di pericolo di guerra, o quando sia imminente una chiamata in servizio militare attivo, il Consiglio federale può disporre che nelle amministrazioni
da esso designate il rapporto d'impiego possa essere sciolto solo con l'espresso consenso del servizio competente. Questa disposizione con cerne specialmente l'amministrazione militare, compresi gli stabilimenti e le officine militari, come pure le imprese pubbliche di trasporto e di comunicazione.

3

Restano riservate le disposizioni dell'organizzazione militare della Confederazione Svizzera, del 12 aprile 1907132, segnatamente l'articolo 201, come anche le disposizioni esecutive.133 3. Cessazione del rapporto d'impiego per soppressione
della funzione


Art. 54

1

Se nel corso del periodo amministrativo viene soppressa una funzione senza che al suo titolare possa essere affidato un altro posto adeguato alla sua capacità o alla sua
attitudine, l'interessato ha diritto a un'indennità, salvo che la soppressione della funzione non sia stata espressamente riservata all'atto della nomina.

1bis

Qualora una ristrutturazione implichi lo scioglimento di rapporti di servizio, il Consiglio federale prende le misure necessarie a favore dei funzionari interessati;
esso può segnatamente prevedere il versamento di un'indennità adeguata.134 2

Al momento della determinazione dell'indennità giusta i capoversi 1 e 1bis viene tenuto debitamente conto delle prestazioni della Cassa pensioni della Confederazione.135

131

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 giu. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973
(RU 1972 2265; FF 1971 II 1409).

132

[CS 5 3, RU 1948 365, 1949 1537 art. 1 a 3, 5 lett. a a d, 1952 339 346 art. 2, 1961 241,
1968 73 n. I, III, 1970 46, 1975 11, 1979 114 art. 72 lett. e, 1984 1324, 1990 1882,
1991 1412, 1992 288 all. n. 20 2392 n. I 2, 1994 1622 art. 22 cpv. 2; RS 1959 2125
art. 48 cpv. 2 lett. d, 1972 1069 art. 15 n. 3, 1991 857 app. n. 10, 1992 2521 art. 55 n. 3,
1993 901 all. n. 5 3043 all. n. 2. RS 1995 4093 all. n. 7]. Vedi ora la LF del 3 feb. 1995
sull'esercito e sull'amministrazione militare (RS 510.10).

133

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 giu. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973
(RU 1972 2265; FF 1971 II 1409).

134

Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1995 5061 5066; FF 1993 IV 456).

135

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1995 5061 5066; FF 1993 IV 456).

Ordinamento dei funzionari 27

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4. Modificazione o cessazione del rapporto d'impiego per ragioni gravi

Art. 55

1

Prima che sia spirato il periodo amministrativo e indipendentemente dal collocamento in posizione provvisoria o dal licenziamento da ordinarsi come misura disciplinare (art. 31 cpv. 1 n. 8 e 9), l'autorità eleggente può, per gravi ragioni, modificare il rapporto d'impiego o scioglierlo con il preavviso di tre mesi, da darsi per
iscritto, oppure farlo cessare immediatamente.

2

Sono considerati come gravi ragioni per la modificazione o la cessazione del rapporto d'impiego l'accertata inettitudine al servizio, il fallimento, il pignoramento infruttuoso, la perdita dell'eleggibilità quale è determinata nell'articolo 2 e il sopravvenire di motivi d'incompatibilità giusta l'articolo 7, come pure qualsiasi altra circostanza, data la quale non si può pretendere in buona fede che l'autorità eleggente
possa continuare il rapporto d'impiego. Anche il matrimonio è considerato grave
motivo, allorché il funzionario non può più essere occupato in modo corrispondente
alle esigenze della sua funzione.136 3

La modificazione o la cessazione del rapporto d'impiego per ragioni gravi non può essere risolta che previa inchiesta e audizione del funzionario. La risoluzione
dell'autorità eleggente è notificata per iscritto all'interessato con l'indicazione dei
motivi.

4

Rimane salvo il diritto del funzionario di chiedere un'indennità in caso d'ingiustificata modificazione o cessazione del rapporto d'impiego. Nel determinare l'indennità
può essere tenuto conto delle prestazioni eventuali delle casse pensioni della Confederazione.

5

Nessuna indennità può essere richiesta se la modificazione o la cessazione del rapporto d'impiego è stata pronunciata per invalidità.

5. Prestazioni ai funzionari non rieletti o licenziati per loro colpa137

Art. 56


138

1

Se il funzionario ha perso i suoi diritti alle prestazioni statutarie di una delle casse della Confederazione, per non essere stato riconfermato o per essere stato licenziato
per propria colpa, può essergli concessa, ove il caso sia meritevole di riguardo, una
prestazione volontaria unica o periodica. Nelle stesse circostanze, possono essere
concesse prestazioni volontarie anche ai superstiti del funzionario. La dimissione
data dal funzionario per invito dell'autorità eleggente è parificata al licenziamento.

2

La prestazione volontaria non deve, in nessun caso, superare i tre quarti delle prestazioni statutarie, alle quali il funzionario, o i suoi superstiti, avrebbero avuto diritto

136

Nuovo testo del per. 2 giusta il n. I della LF del 19 dic. 1986, in vigore dal 1° lug. 1987
(RU 1987 932 939; FF 1986 II 189).

137

Nuovo testo giusta il n. III della LF del 3 ott. 1958, in vigore dal 1° gen. 1959 (RU 1959 29 42).

138

Nuovo testo giusta il n. III della LF del 3 ott. 1958, in vigore dal 1° gen. 1959 (RU 1959 29 42).

Ordinamento dei funzionari 28

172.221.10

in caso di mancata riconferma o di licenziamento non cagionati da colpa. Le prestazioni volontarie periodiche sono revocabili in ogni tempo.

3

Qualunque cessione o costituzione in pegno delle somme concesse a titolo di prestazione volontaria è nulla.139

4

Sulla concessione di prestazioni volontarie risolve il Consiglio federale, valutando liberamente le circostanze che hanno determinato la non riconferma o il licenziamento, nonché le condizioni personali dell'interessato o dei suoi superstiti.

5

Le prestazioni volontarie sono a carico della cassa pensioni della quale ha fatto parte il funzionario.

6

Il Consiglio federale può delegare a servizi subordinati la competenza conferitagli dal capoverso 4.

6. Scadenza del periodo amministrativo. Rinnovamento del rapporto
d'impiego


Art. 57

1

Con la scadenza del periodo amministrativo finisce il rapporto di impiego.

L'autorità eleggente decide secondo il suo prudente criterio se esso debba essere rinnovato.

1bis

I rapporti di servizio cessano al più tardi con il compimento dei 65 anni. Il Consiglio federale ha la facoltà di ridurre fino a 58 anni l'età di pensionamento dei membri
del servizio di volo, della sicurezza di volo, del corpo d'istruzione del Dipartimento
militare federale, come pure del Corpo delle guardie di confine. Esso disciplina i
dettagli e stabilisce le prestazioni finanziarie che la Confederazione deve versare a
quanti chiedono un pensionamento anticipato ed alla cassa pensioni.140 141 2

Qualora non s'intenda riconfermare il funzionario nella sua funzione si deve avvertirlo per iscritto al più tardi tre mesi prima della scadenza del periodo amministrativo, indicandogliene le ragioni.

3

Se il funzionario non intende continuare il rapporto d'impiego, deve notificare per iscritto all'autorità eleggente la sua rinunzia al più tardi tre mesi prima della scadenza del periodo amministrativo. Sono applicabili per analogia le disposizioni dei capoversi 2 e 3 dell'articolo 53.

139

Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1995 1227 1307; FF 1991 III 1).

140

Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 1991, in vigore dal 1° lug. 1991 (RU 1991 1372;
FF 1990 II 1117).

141

Vedi anche le disp. fin. della mod. del 22 mar. 1991 alla fine del presente testo.

Ordinamento dei funzionari 29

172.221.10

Capitolo VII: Ricorsi142 1. ...


Art. 58


143

1

Nelle vertenze con un'istituzione di previdenza per il personale, la protezione giuridica è regolata dall'articolo 73 della legge federale del 25 giugno 1982144 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

2

Sono istanze di ricorso per altre pretese valutabili in denaro derivanti dai rapporti di servizio, per pretese non valutabili in denaro e per misure disciplinari:145 a.

i dipartimenti, la Cancelleria federale, la Direzione generale delle dogane e
gli organi di ultima istanza delle aziende o istituti autonomi della Confederazione, per le decisioni di prima istanza di autorità subordinate; b.

se è ammissibile il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale:
1.146 il Tribunale federale, per le decisioni di prima istanza del Consiglio federale e della Delegazione amministrativa dell'Assemblea federale nonché per le decisioni del Tribunale federale delle assicurazioni negli affari inerenti al proprio personale;

2.147 il Tribunale federale delle assicurazioni, per le decisioni del Tribunale federale e le decisioni su ricorso della sua commissione di ricorso in
materia di personale negli affari inerenti al proprio personale; 3.148 la Commissione di ricorso in materia di personale federale, per le decisioni su ricorso o di prima istanza dei dipartimenti, della Cancelleria federale, del segretario generale dell'Assemblea federale, della Direzione
generale delle dogane e degli organi di ultima istanza delle aziende o
istituti autonomi della Confederazione; c.149 nella misura in cui il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è ammissibile:
1.

il Dipartimento cui competono le decisioni di ricorso e le decisioni di
prima istanza della Direzione generale delle dogane e di ultima istanza
di istituti o aziende federali autonomi, fatto salvo il numero 3; 142

Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994
(RU 1992 288; RS 173.110.01 art. 2 cpv. 1; FF 1991 II 413).

143

Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994
(RU 1992 288; RS 173.110.01 art. 2 cpv. 1; FF 1991 II 413).

144

RS 831.40

145

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1995 5061 5066; FF 1993 IV 456).

146 Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. della LF dell'8 ott. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 2000 273 277; FF 1999 4178 4961).

147

In vigore dal 15 feb. 1992 (RS 173.110.0 art. 2 cpv. 1 lett. c).

148 Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. della LF dell'8 ott. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 2000 273 277; FF 1999 4178 4961).

149

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1995 5061 5066; FF 1993 IV 456).

Ordinamento dei funzionari 30

172.221.10

2.

il Consiglio federale per decisioni di prima istanza dei Dipartimenti e
della Cancelleria federale, fatto salvo il numero 3; 2bis.150 la Commissione di ricorso in materia di personale federale, per le decisioni della Delegazione amministrativa e del segretario generale dell'Assemblea generale, fatto salvo il numero 3;

3.

l'istanza paritetica di ricorso per decisioni di prima istanza giusta l'articolo 61; quest'ultima decide in modo definitivo.

d.151 il Tribunale federale, per le decisioni della Commissione di ricorso in materia di personale federale giusta il capoverso 2 lettera b numero 3.


Art. 59


152

1

Se non è ammissibile il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale, le decisioni su ricorso dei dipartimenti e della Cancelleria federale sono definitive.

2

Le decisioni di prima istanza e le decisioni di ricorso di ultima istanza di istituti o aziende federali autonomi in questioni non valutabili in denaro sono definitive, nella
misura in cui il Consiglio federale lo prescriva nei regolamenti dei funzionari153 e in
quello degli impiegati154; se dichiara definitive le decisioni su ricorso, può prevedere
due istanze di ricorso in seno agli istituti o aziende.155 2. ...


Art. 60


156

1

Le commissioni disciplinari esprimono il loro parere, a domanda del ricorrente, sui ricorsi contro misure disciplinari che non sono impugnabili con ricorso di diritto
amministrativo al Tribunale federale, ad eccezione dell'ammonizione e della multa
fino a 20 franchi.157

2

Il Consiglio federale disciplina l'organizzazione e la procedura delle commissioni disciplinari.158

150 Introdotto dal n. 5 dell'all. della LF dell'8 ott. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 2000 273 277; FF 1999 4178 4961).

151 Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. della LF dell'8 ott. 1999 (RU 2000 273 377; FF 1999 4178 4961).

152

Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994
(RU 1992 288; RS 173.110.01 art. 2 cpv. 1; FF 1991 II 413).

153

RS 172.221.101/.102/.103 154

RS 172.221.104 155

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1995 5061 5066; FF 1993 IV 456).

156

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 1991, in vigore dal 1° lug. 1991
(RU 1991 1372; FF 1990 II 1117).

157

Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994
(RU 1992 288; RS 173.110.01 art. 2 cpv. 1; FF 1991 II 413).

158

Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° gen. 1994
(RU 1992 288; RS 173.110.01 art. 2 cpv. 1; FF 1991 II 413).

Ordinamento dei funzionari 31

172.221.10

3

Il presente articolo non si applica alle misure disciplinari disposte da organi dell'Assemblea federale.159


Art. 61


160

1

Il ricorso all'istanza paritetica di ricorso è ammissibile contro le decisioni di prima istanza dei dipartimenti, della Cancelleria federale, degli organi competenti dell'Assemblea federale e della Direzione generale delle dogane nonché di ultima istanza di
istituti e aziende federali autonomi o di autorità ad essi subordinate concernenti:161 a.

aumenti salariali concessi in funzione delle prestazioni individuali giusta
l'articolo 36 capoversi 3 e 4; b.

riconoscimenti giusta l'articolo 44 capoverso 1bis; c.

premi, indennità e ricompense giusta l'articolo 44 capoverso 2; d.

la mancata concessione di aumenti reali, ordinari e straordinari dello stipendio giusta l'articolo 45 capoverso 2bis.

2

Il Consiglio federale disciplina i particolari.

Parte seconda:
Rapporti di servizio particolari
162 Capitolo I:

Personale della Confederazione senza lo statuto di funzionario163

Art. 62


164

1

Il Consiglio federale emana le norme per regolare il rapporto d'impiego delle persone occupate dalla Confederazione senza essere funzionari.165 La legislazione sulla
durata del lavoro nell'esercizio delle ferrovie ed altre imprese di trasporto e di comunicazione e quella sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio sono 159

Abrogato dal n. I della LF del 24 mar. 1995 (RU 1995 5061; FF 1993 IV 456).
Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. della LF dell'8 ott. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000
(RU 2000 273 277; FF 1999 4178 4961).

160

Abrogato dal n. 4 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991 (RU 1992 288; FF 1991 II 413).
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1995 5061 5066; FF 1993 IV 456).

161

Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. della LF dell'8 ott. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000
(RU 2000 273 277; FF 1999 4178 4961).

162

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1995 5061 5066; FF 1993 IV 456).

163

Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1995 5061 5066; FF 1993 IV 456).

164

Nuovo testo giusta il n. II della LF del 24 giu. 1949, in vigore dal 1° gen. 1950
(RU 1949 II 1755).

165

Nuovo testo giusta l'art. 67 della LF del l3 mar. 1964 sul lavoro, in vigore dal
1° feb. 1966 (RS 822.11).

Ordinamento dei funzionari 32

172.221.10

riservate.166 Le disposizioni degli articoli 13, 23, 47, 48, 49 e 53 capoversi 2 e 3
sono, in tutti i casi, applicabili per analogia.167 2

Il rapporto d'impiego dei titolari di funzioni federali nominati dall'Assemblea federale è regolato dalle disposizioni speciali della legislazione federale.

3

Il Consiglio federale può delegare a servizi subordinati la competenza prevista nel capoverso 1.

Capitolo II:168 Personale delle PTT e delle FFS
a 169 Nell'ambito della presente legge e nell'osservanza di una politica unitaria del personale federale, il Consiglio federale può autorizzare la Posta svizzera e le Ferrovie
federali svizzere (FFS) a disciplinare autonomamente determinati aspetti dei rapporti
di servizio dei loro funzionari.

b 170 Il Consiglio federale può autorizzare la Posta Svizzera e le Ferrovie federali svizzere
(FFS) a derogare agli articoli 36-38. Può autorizzare l'Azienda delle telecomunicazioni della Confederazione a derogare agli articoli menzionati fintanto che il personale dell'azienda sottostà alla legislazione sui funzionari.

Parte terza:
Ufficio federale del personale, Commissione paritetica,
Commissioni del personale, Servizio medico amministrativo
Capitolo I: Ufficio federale del personale

Art. 63

1

La Confederazione istituisce un Ufficio federale del personale, dipendente dal Dipartimento federale delle finanze171.

166

Nuovo testo giusta l'art. 67 della LF del l3 mar. 1964 sul lavoro, in vigore dal
1° feb. 1966 (RS 822.11).

167

Nuovo testo dell'ultimo per. giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal
1° gen. 1996 (RU 1995 5061 5066; FF 1993 IV 456).

168

Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1995 5061 5066; FF 1993 IV 456).

169

Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. alla LF del 30 apr. 1997 sull'organizzazione delle poste,
in vigore dal 1° gen. 1998 (RS 783.1).

170

Introdotto dal n. 4 dell'all. alla LF del 30 apr. 1997 sull'organizzazione delle poste,
(RS 783.1). Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla LF del 20 mar. 1998 sulle ferrovie
federali svizzere, in vigore dal 1° gen. 1999 (RS 742.31).

171

Nuova denominazione giusta l'art. 1 del DCF del 23 apr. 1980 concernente l'adattamento
delle disposizioni di diritto federale alle nuove denominazioni dei dipartimenti e uffici
(non pubblicato). Di tale modificazione è tenuto conto in tutto il presente testo.

Ordinamento dei funzionari 33

172.221.10

2

Il Consiglio federale disciplina le relazioni dell'Ufficio del personale con gli altri uffici della Confederazione.172

Art. 64

1

L'Ufficio federale del personale ha in particolare le seguenti attribuzioni:173 a.

prepara gli atti regolamentari che il Consiglio federale deve emanare per
l'esecuzione della presente legge; b.

elabora le questioni generali e di massima concernenti il settore del personale
e dà preavviso su di esse; c.

elabora le misure generali e di massima concernenti la formazione del personale e dà il preavviso su di esse; d.174 studiare problemi di economia aziendale, specialmente quelli riguardanti l'organizzazione e la direzione.

e.175 coordina le disposizioni esecutive degli uffici subordinati al Consiglio federale.176

2

Il Consiglio federale può affidare alcune di queste incombenze ad altri uffici.

Capitolo II: Commissione paritetica

Art. 65


177

1

È istituita una commissione paritetica come organo consultivo del dipartimento federale delle finanze per le questioni che si riferiscono all'ordinamento dei rapporti
d'impiego in generale.

2 La Commissione è costituita tenendo conto dei rami dell'amministrazione. I circondari elettorali sono i seguenti: Amministrazione delle ferrovie federali; Posta
svizzera; Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e
dello sport; Amministrazione federale delle dogane; il resto dell'Amministrazione
federale, comprese le cancellerie dei tribunali federali.178 172

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 1986, in vigore dal 1° lug. 1987
(RU 1987 932 939; FF 1986 II 189).

173

Nuovo testo giusta il n. II 3 della LF del 22 giu. 1990, in vigore dal 1° ott. 1990
(RU 1990 1530 1532; FF 1990 I 773 798).

174

Introdotta dal n. II 3 della LF del 22 giu. 1990, in vigore dal 1° ott. 1991
(RU 1990 1530 1532; FF 1990 I 778 798).

175

Introdotta dal n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996
(RU 1995 5061 5066; FF 1993 IV 456).

176

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 1986, in vigore dal 1° lug. 1987
(RU 1987 932 939; FF 1986 II 189).

177

Nuovo testo giusta il n. II della LF del 29 set. 1961, in vigore dal 1° gen. 1962
(RU 1962 19 24).

178

Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. alla LF del 30 apr. 1997 sull'organizzazione delle poste,
in vigore dal 1° gen. 1998 (RS 783.1).

Ordinamento dei funzionari 34

172.221.10

3 In ciascun circondario, il personale designa un membro e un supplente ogni 10000
agenti, secondo il sistema proporzionale; le frazioni superiori a 5000 agenti contano
per 10000. Ogni circondario deve eleggere almeno un membro e un supplente. Il
numero determinante di funzionari e di agenti, giusta l'articolo 62, è quello medio
dell'anno precedente l'elezione. Il Consiglio federale regola la procedura elettorale e
stabilisce il diritto di voto.

4

Il Consiglio federale nomina il presidente della Commissione e altrettanti membri e supplenti quanto il personale.

5

La durata delle funzioni commissionali è di quattro anni.


Art. 66

1

La Commissione paritetica può dare il suo parere al Dipartimento federale delle finanze:179

a.

sui disegni di disposizioni esecutive per la presente legge stabiliti dal Consiglio federale; b.

sulle proposte intese a modificare o a completare la presente legge o le disposizioni esecutive emanate dal Consiglio federale; c.

sulle questioni di principio concernenti il personale e i salari in generale.

2

Il Consigli federale emana le altre norme per il funzionamento della Commissione e ne regola le relazioni col Dipartimento federale delle finanze.

Capitolo III: Commissioni del personale

Art. 67

1

Per agevolare la cooperazione fra gli organi dirigenti delle amministrazioni e il personale e interessare il personale all'organizzazione razionale del servizio, possono
essere istituite delle commissioni del personale nelle singole amministrazioni, imprese o stabilimenti.

2

L'attività delle Commissioni del personale è esclusivamente di carattere consultivo; esse danno il loro parere a destinazione degli organi dirigenti del servizio, per i quali
sono istituite.

3

Le Commissioni del personale danno il loro parere per ciò che concerne: a.

i suggerimenti e le proposte che si riferiscono alla semplificazione e al miglioramento del servizio; b.180 suggerimenti riguardanti le istituzioni assistenziali in favore del personale, l'istruzione professionale e gli esami; 179

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 9 ott. 1981, in vigore dal 1° gen. 1982
(RU 1982 31; FF 1981 I 797).

180

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 1986, in vigore dal 1° lug. 1987
(RU 1987 932 939; FF 1986 II 189).

Ordinamento dei funzionari 35

172.221.10

c.

le questioni di carattere generale concernenti il personale del servizio rispettivo.

4

I membri delle Commissioni e i loro supplenti designati dal personale sono eletti secondo il sistema proporzionale. Il Consiglio federale emana le norme particolareggiate per l'istituzione delle Commissioni. Può delegare questa competenza a servizi
che gli sono subordinati.

Capitolo IV: Servizio medico amministrativo

Art. 68

Il Consiglio federale prende i provvedimenti necessari per l'istituzione e il funzionamento del Servizio medico amministrativo. Esso può delegare questa competenza a
servizi che gli sono subordinati.

Parte quarta: Disposizioni transitorie e finali ...181

Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 1928182 Disposizioni finali della modificazione del 28 giugno 1968183 1

Con riserva del capoverso 2, la presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1969.

Alla stessa data è abrogata la legge federale del 30 settembre 1919184 sulla cassa di
assicurazione dei funzionari, impiegati e operai federali ed è modificato come segue
l'articolo 10 capoverso 2 lettera m della legge federale del 23 giugno 1944185 sulle
ferrovie federali svizzere: ...186

2 a 4 187

181

Abrogate dal n. III della LF del 24 giu. 1949 (RU 1949 II 1755). Il loro art. 81 stabiliva al
1° gen. 1928 l'entrata in vigore della legge.

182

Abrogate dal n. III della LF del 24 giu. 1949 (RU 1949 II 1755). Il loro art. 81 stabiliva al
1° gen. 1928 l'entrata in vigore della legge.

183

RU 1968 1181; FF 1968 I 209 184

[CS 1 811; RU 1950 1 57 art. 30] 185

[CS 7 195; RU 1962 371, 1968 1181 n. II cpv. 1, 1977 2249 n. I 813, 1979 114 art. 69,
1982 1225, 1986 1974 art. 53 n. 6, 1987 263, 1997 3017. RU 1998 2847 allegato n. 1] 186

Testo inserito nella legge menzionata.

187

Disp. trans. prive d'oggetto.

Ordinamento dei funzionari 36

172.221.10

Disposizione finale della modificazione del 19 dicembre 1986188 Le autorità di nomina decidono, entro la fine del 1988, se una parte del reddito proveniente da un'occupazione accessoria, che essi hanno autorizzato prima dell'entrata
in vigore della presente legge, dev'essere versata alla Confederazione. Se il Consiglio federale è autorità di nomina, decidono i dipartimenti, la Cancelleria federale o
il Consiglio dei Politecnici. Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive.

Disposizione finale della modificazione del 23 giugno 1988189 L'articolo 45 capoverso 2bis non si applica all'aumento reale degli stipendi per il 1°
gennaio 1989, bensì previa decisione del Consiglio federale190.

Disposizione finale della modificazione del 22 marzo 1991191 Le disposizioni previgenti che prevedono un'età di pensionamento inferiore a quella
sancita dall'articolo 57 capoverso 1bis restano valide.

Disposizioni finali della modificazione del 24 marzo 1995192 1

Fino alla fusione della Cassa pensioni e di soccorso delle Ferrovie federali svizzere con la Cassa pensioni della Confederazione, il Consiglio federale è competente per le
modificazioni dell'ordinanza del 24 agosto 1994193 concernente la Cassa pensioni
della Confederazione (statuti della CPC), e le Ferrovie federali svizzere per le modificazioni degli statuti della Cassa pensioni e di soccorso delle Ferrovie federali svizzere del 18 agosto 1994194. È fatta salva l'approvazione da parte dell'Assemblea federale.

2

Il Dipartimento federale delle finanze fissa la data della fusione d'intesa con le Ferrovie federali svizzere.

3

La Direzione generale delle Ferrovie federali svizzere stabilisce i principi che vanno osservati in materia di protezione dei dati nell'ambito degli scambi tra la Cassa
pensioni e di soccorso delle Ferrovie federali svizzere e i servizi, i centri di calcolo e
i datori di lavori ad essa affiliati.

188

RU 1987 932; FF 1986 II 189 189

RU 1988 1680; FF 1987 III 725 190

Il Consiglio federale ha deciso per il 1° mag. 1991 l'entrata in vigore di detta disposizione
(RU 1991 1074).

191

RU 1991 1372; FF 1990 II 1117 192

RU 1995 5061; FF 1993 IV 456 193

RS 172.222.1 194

RS 172.222.2