Abrogato per 01.01.2008

01.04.2006 - 01.01.2008
01.01.2005 - 31.03.2006
01.06.2004 - 31.12.2004
01.07.2002 - 31.05.2004
01.01.2002 - 30.06.2002
01.10.2001 - 31.12.2001
01.08.2000 - 30.09.2001
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01.06.2000 - 31.07.2000
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1

Ordinanza
concernente l'entrata e la notificazione degli stranieri
(OEnS)

del 14 gennaio 1998 (Stato 25 luglio 2000) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 2 capoverso 3, 3 capoverso 1 e 25 capoverso 1 della legge federale
del 26 marzo 19311 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS), ordina:

Capitolo 1: Entrata Sezione 1: Condizioni d'entrata

Art. 1

Principio

1 Salvo diversa disposizione, per l'entrata in Svizzera gli stranieri devono disporre di
un passaporto (art. 2) e di un visto (art. 3-5).

2 Essi devono inoltre soddisfare le condizioni seguenti : a.

non devono compromettere la sicurezza e l'ordine pubblici, né le relazioni
internazionali della Svizzera; b.

non devono essere colpiti da divieto d'entrata, espulsione amministrativa o
giudiziaria;

c.

devono garantire che la partenza dalla Svizzera avvenga nei termini prescritti; e d.

devono disporre di mezzi sufficienti per provvedere al loro sostentamento
durante il transito o il soggiorno in Svizzera, o essere in grado di procurarsi,
in modo legale, tali mezzi.


Art. 2

Obbligo del passaporto 1 Al momento dell'entrata in Svizzera, gli stranieri devono essere in possesso di un
passaporto valido e riconosciuto. Sono salvi i disciplinamenti derogativi in accordi
bilaterali o multilaterali.

2 Un passaporto è riconosciuto se : a.

da esso risultano l'identità del titolare e l'appartenenza allo Stato che lo ha
rilasciato;

b.

è stato rilasciato da uno Stato riconosciuto dalla Svizzera; e RU 1998 194

1

RS 142.20

142.211

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 2

142.211

c.

tale Stato garantisce in qualsiasi tempo il rientro dei suoi cittadini.

3 Per l'entrata e l'uscita in gruppo sono riconosciuti passaporti collettivi o liste collettive se: a.

tali documenti sono stati rilasciati per un minimo di cinque e un massimo di
50 persone;

b.

tutte le persone elencate sono cittadini dello Stato che rilascia il documento
e dispongono di un documento d'identità ufficiale e individuale munito di
fotografia;

c.

il capogruppo è in possesso di un passaporto valido e riconosciuto.

4 L'Ufficio federale degli stranieri (Ufficio) può, in casi speciali, autorizzare eccezioni all'obbligo del passaporto.


Art. 3

Obbligo del visto

Gli stranieri che vogliono entrare in Svizzera devono, per principio, essere in possesso di un visto.


Art. 4

Esenzione dall'obbligo del visto 1 Non necessitano di un visto: a.

i cittadini di Stati con i quali esistono relativi accordi bilaterali o multilaterali; b.

le persone con doppia cittadinanza, svizzera e straniera; c.

gli stranieri con un permesso valido di dimora o di domicilio; d.

nell'esercizio delle loro funzioni, i membri degli equipaggi delle imprese di
aerotrasporti, in possesso di un certificato di capacità o di un certificato di
membro dell'equipaggio, giusta l'appendice 9 della Convenzione, del 7 dicembre 19442 relativa all'aviazione civile internazionale; e.

i passeggeri del traffico di linea aereo concessionato che si trovano in transito giusta l'articolo 5 capoversi 1 e 3.

2 Se sono adempite le condizioni d'entrata giusta l'articolo 1 e segnatamente se è
garantita la partenza dal Paese entro i termini previsti, per l'entrata in vista di un
soggiorno che non superi tre mesi e il cui scopo è conforme all'articolo 11 capoverso 1 lettere a - f, non necessitano inoltre di un visto:3 a.4

i cittadini di Stati con i quali esistono relativi accordi bilaterali o multilaterali nonché i cittadini di Argentina, Australia, Brasile, Canada, El Salvador,
Guatemala, Guyana, Messico, Nicaragua, Stati Uniti d'America, Sudafrica,
Uruguay e Venezuela;

2

RS 0.748.0

3

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 lug. 2000 (RU 2000 1835).

4

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 ott. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999
(RU 1998 2613) e giusta il n. I dell'O del 14 dic. 1998 (RU 1999 467).

Entrata e notificazione degli stranieri 3

142.211

b.5 i titolari di un passaporto diplomatico, di servizio o speciale valido di Bolivia, Colombia, Cuba, Repubblica Dominicana, Ecuador e Perù nonché di
altri Stati con i quali esistono pertinenti accordi bilaterali o multilaterali ; c.6

i titolari di un passaporto valido rilasciato dal loro Paese e di un permesso di
residenza durevole rilasciato da uno Stato membro dell'Unione europea
(UE) o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), da Andorra,
Canada, Monaco, San Marino o dagli Stati Uniti d'America; il permesso di
residenza deve essere comprovato mediante un documento (titolo di soggiorno) valido e debitamente protetto contro le falsificazioni; d.7 i titolari di un visto di Schengen valido e di un passaporto diplomatico, di servizio, speciale o ordinario valido rilasciato da Arabia Saudita, Bahrein,
Emirati arabi uniti, Kuwait, Oman, Qatar o Tailandia.

3 In una pertinente istruzione e in collaborazione con il Dipartimento federale degli
affari esteri (DFAE), l'Ufficio indica i titoli di residenza (cpv. 2 lett. c) e i visti di
Schengen (cpv. 2 lett. d) riconosciuti.8 4 L'Ufficio può, nel caso particolare, esimere dall'obbligo del visto cittadini di altri
Stati. D'intesa con le autorità federali e cantonali competenti, può semplificare le
formalità in materia di visto e concludere con le agenzie di viaggio memorandum
d'intesa relativi alle modalità e agli obblighi definiti nella presente ordinanza.9

Art. 5

Disposizioni sul visto per i passeggeri in transito delle linee aeree 1 I passeggeri del traffico di linea aereo concessionato, titolari di un passaporto valido e riconosciuto, che si trovano in transito non necessitano di un visto se: a.

non abbandonano la zona di transito; b.

riprendono il volo entro 48 ore; c.

dispongono del documento di viaggio necessario per entrare nel Paese di destinazione; d.

possiedono un biglietto d'aereo per il viaggio fino al luogo di destinazione; e e.

prima dell'arrivo hanno prenotato un posto per la prosecuzione del viaggio.

2 In deroga al capoverso 1, soggiacciono all'obbligo del visto i cittadini di Afganistan, Angola, Bangladesh, Repubblica democratica del Congo, Etiopia, Ghana, India, Iran, Libano, Nigeria, Pakistan, Sri Lanka e Turchia.

3 Fanno eccezione all'obbligo del visto giusta il capoverso 2: a.

i titolari di un passaporto diplomatico, di servizio o speciale valido; b.

i titolari di un passaporto valido e di un permesso di dimora o di domicilio
valido;

5

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 ott. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999
(RU 1998 2613).

6

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 lug. 2000 (RU 2000 1835).

7

Introdotta dal n. I dell'O del 5 lug. 2000 (RU 2000 1835).

8

Introdotto dal n. I dell'O del 5 lug. 2000 (RU 2000 1835).

9

Originario capoverso 3.

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 4

142.211

c.

i titolari di un passaporto valido e di un visto valido o di un permesso di residenza valido rilasciato dal Principato di Andorra, dal Canada, dal Principato di Monaco, dalla Repubblica di San Marino, dagli Stati Uniti
d'America, da uno Stato membro dell'AELS o dell'Unione europea.

4 I cittadini di Iraq e Somalia necessitano in ogni caso di un visto.10 Sezione 2: Dichiarazione di garanzia

Art. 6

Principio

1 Per il controllo delle circostanze del soggiorno di uno straniero, l'autorità competente in materia di permessi può richiedere la dichiarazione di garanzia firmata da
una persona solvibile fisica o giuridica (garante) in Svizzera.

2 Nel caso di stranieri che non soggiacciono all'obbligo del visto e non provengono
da Stati dell'AELS o dell'UE, gli organi di controllo alla frontiera possono richiedere la dichiarazione di garanzia. Sono salvi i disciplinamenti derogativi in accordi
bilaterali o multilaterali.

3 Possono prestare garanzia: a.

i cittadini svizzeri; b.

gli stranieri titolari di un permesso di dimora o un permesso di domicilio.

4 L'Ufficio emana le istruzioni necessarie.


Art. 7

Portata

1 Il garante s'impegna a rimborsare le spese scoperte per il sostentamento, inclusi
infortunio e malattia, nonché per il rimpatrio, occasionate alla comunità dal soggiorno dello straniero. La dichiarazione di garanzia è irrevocabile.

2 L'obbligo ha effetto a partire dalla data di rilascio del visto e si estingue quattro
mesi dopo la scadenza della durata di validità del visto (art. 12). Se la dichiarazione
di garanzia è stata richiesta dagli organi di controllo alla frontiera, l'obbligo vige per
quattro mesi.

3 L'importo della garanzia ammonta a 20 000 franchi per persone singole e per
gruppi e famiglie composti di 10 persone al massimo.


Art. 8

Procedura

1 La dichiarazione di garanzia va controllata dall'autorità cantonale o comunale
competente.

2 I dati concernenti la dichiarazione di garanzia possono essere comunicati, in casi
particolari e motivati, alle autorità interessate, segnatamente alle autorità d'assistenza.

10

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 mag. 2000 (RU 2000 1293).

Entrata e notificazione degli stranieri 5

142.211

Capitolo 2: Visto Sezione 1: Richiesta e rilascio del visto

Art. 9

Visto

1 Un visto può essere rilasciato agli stranieri che adempiono le condizioni d'entrata
di cui all'articolo 1.

2 Il visto è apposto sul documento di viaggio dello straniero, con contrassegno di
sicurezza, quale attestazione di controllo. Esso contiene informazioni sullo scopo del
viaggio e del soggiorno, il termine di utilizzo, il numero di passaggi del confine e la
durata del soggiorno, nonché, se del caso, ulteriori condizioni.

3 Per gruppi compatti può essere rilasciato un visto collettivo a condizione che i
membri entrino ed escano in gruppo.

a11 Impronte digitali

1 Le rappresentanze svizzere all'estero e i posti di confine sono autorizzati a prendere le impronte digitali di stranieri che depositano una domanda di visto e la cui
identità è incerta.

2 Le impronte digitali non possono essere registrate in una banca dati elettronica.
Esse sono confrontate con le impronte digitali nel sistema AFIS (Sistema automatico
d'identificazione delle impronte digitali) e possono essere conservate al massimo per
sei mesi. L'Ufficio designa il servizio incaricato di distruggerle.

3 L'Ufficio disciplina i dettagli in una direttiva.


Art. 10

Richiesta del visto

1 Lo straniero deve presentare la richiesta del visto, mediante l'apposito modulo,
presso la rappresentanza svizzera competente nel luogo di domicilio. L'Ufficio determina le eccezioni.

2 Alla richiesta del visto vanno allegati il documento di viaggio nonché, su domanda, altri documenti atti a comprovare lo scopo e le circostanze del soggiorno
previsto o del transito previsto.

3 Per l'ottenimento di un visto di transito, lo straniero deve adempiere le condizioni
d'entrata di cui all'articolo 1 nonché: a.

produrre i documenti di viaggio e i visti che danno diritto alla prosecuzione
del viaggio o all'entrata nello Stato di destinazione; b.

per il transito in aeroporto, addurre la prova del possesso di un biglietto
d'aereo valido sino al luogo di destinazione.

11

Introdotto dal n. I dell'O del 28 apr. 1999 (RU 2000 661).

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 6

142.211


Art. 11

Durata e scopo del soggiorno 1 La rappresentanza all'estero può rilasciare autonomamente il visto per un soggiorno che non superi i tre mesi e con i seguenti scopi: a.

turismo;

b.

visita;

c.

colloqui d'affari;

d.

cure mediche o soggiorno di cura; e.

partecipazione a manifestazioni di carattere scientifico, economico, culturale, religioso o sportivo; f.

attività temporanea di corrispondente per media esteri (art. 2 cpv. 5 dell'ordinanza d'esecuzione del 1° marzo 194912 della legge federale concernente
la dimora e il domicilio degli stranieri (ODDS)); g.

attività lucrativa senza assunzione d'impiego, nella misura in cui essa non
superi gli otto giorni in un periodo di 90 giorni (art. 2 cpv. 4 e 6 ODDS).

2 Per un soggiorno più lungo o con altri scopi, la rappresentanza all'estero può rilasciare il visto solo se autorizzata dall'autorità competente (art. 16-18).

3 Lo straniero è vincolato dallo scopo del viaggio e del soggiorno stabiliti nel visto.


Art. 12

Termine di utilizzo

Per il visto è stabilito un termine di utilizzo, secondo i bisogni del richiedente e previo esame della validità del documento di viaggio. Esso è di tre anni al massimo, ma
non supera sei mesi se viene rilasciato per la prima volta.


Art. 13

Visto di ritorno

L'Ufficio e, su sua istruzione, le autorità cantonali di polizia degli stranieri possono,
in casi speciali, rilasciare visti di ritorno a stranieri la cui presenza in Svizzera non è
regolata da un permesso di dimora o di domicilio.

Sezione 2: Rifiuto e revoca del visto

Art. 14

Rifiuto del visto

1 Il visto è rifiutato se lo straniero non adempie le condizioni d'entrata di cui all'articolo 1.

2 Esso è inoltre rifiutato se: a.

non sono prodotti i documenti di cui all'articolo 10 capoversi 2 e 3; b.

si forniscono false indicazioni o si producono documenti contraffatti o alterati allo scopo di ottenere fraudolentemente il visto; o 12

RS 142.201

Entrata e notificazione degli stranieri 7

142.211

c.

sussistono fondati dubbi sull'identità del richiedente o sullo scopo del soggiorno.

3 Il visto può essere rifiutato se la durata di validità del documento di viaggio, in
considerazione del termine di utilizzo allo scadere della durata del soggiorno indicata nel visto, è inferiore a tre mesi.

4 Le rappresentanze all'estero notificano senza formalità al richiedente il rifiuto del
visto. Lo rendono attento che può essere chiesta all'Ufficio una decisione formale
impugnabile.


Art. 15

Revoca del visto

1 L'Ufficio può ordinare agli organi di controllo alla frontiera la revoca senza formalità di un visto se, in un secondo tempo, constata che le condizioni per l'entrata
giusta l'articolo 1 non sono soddisfatte. Esso emana istruzioni in merito. L'articolo
14 capoverso 4 è applicabile per analogia.

2 Gli organi di controllo alla frontiera revocano il visto senza formalità se lo straniero: a.

usa un documento contraffatto, alterato o che non gli è destinato; b.

non adempie una condizione menzionata nel visto.

Capitolo 3: Autorità e procedura

Art. 16

Competenze del DFAE

1 Il DFAE è competente per le autorizzazioni e i rifiuti d'entrata concernenti: a.

le persone che, in ragione della loro posizione politica, incidono sulle relazioni internazionali della Svizzera; b.

i titolari di un passaporto diplomatico, di servizio o speciale, che entrano o
transitano in Svizzera in veste ufficiale; c.

le persone che godono di privilegi e immunità, in virtù delle Convenzioni di
Vienna del 18 aprile 196113 sulle relazioni diplomatiche e del 24 aprile
196314 sulle relazioni consolari o in virtù di accordi di sede con la Svizzera.

2 Il DFAE può, in casi particolari e d'intesa con l'Ufficio, autorizzare altri servizi,
oltre alle rappresentanze all'estero, a rilasciare i visti.


Art. 17

Competenze del DFGP

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) determina: a.

quali richieste di visto debbano essere in generale sottoposte all'Ufficio; 13

RS 0.191.01

14

RS 0.191.02

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 8

142.211

b.

le modalità delle iscrizioni sui documenti di viaggio esteri e quelle di conservazione degli atti relativi al visto.


Art. 18

Competenze dell'Ufficio 1 Il rilascio del visto compete all'Ufficio. Sono salve le competenze del DFAE di cui
all'articolo 16, dell'Ufficio federale dei rifugiati di cui agli articoli 13b, 13c e 13d
della legge sull'asilo del 5 ottobre 197915 e delle autorità cantonali di polizia degli
stranieri se il soggiorno previsto necessita di un permesso di dimora.

2 L'Ufficio è competente per tutti i compiti non assegnati a un'altra autorità federale,
e in particolare per il disciplinamento dell'obbligo di consultazione nel caso singolo,
dell'allestimento di rapporti sui visti rilasciati e rifiutati, nonché della statistica relativa ai visti.

3 Esso emana le istruzioni necessarie.


Art. 19

Competenze delle rappresentanze all'estero e degli organi
di controllo alla frontiera 1 Fatti salvi gli articoli 16 e 18, le rappresentanze all'estero rilasciano autonomamente il visto su incarico dell'Ufficio: a.

per uno o più transiti (visto di transito), quando il transito ha luogo entro 48
ore; il visto di transito aeroportuale vale unicamente per il soggiorno nella
zona di transito internazionale dell'aeroporto; b.

per una o più entrate relative a un soggiorno che non superi i tre mesi giusta
l'articolo 11 capoverso 1 (visto d'entrata).

2 Eccezionalmente gli organi di controllo alla frontiera possono rilasciare il visto
secondo le istruzioni dell'Ufficio.


Art. 20

Sorveglianza

Il DFAE e il DFGP sorvegliano l'esecuzione delle disposizioni sul visto.

Capitolo 4: Controllo al confine

Art. 21

Posti di confine

1 Gli stranieri sono tenuti a entrare e uscire attraverso determinati posti di confine, aree
d'atterraggio e aerodromi che il DFGP dichiara aperti al grande traffico di confine.

2 Sono salve le prescrizioni concernenti il piccolo traffico di confine, il passaggio
del confine da parte di stranieri in alta montagna nonché i disciplinamenti derogativi
in accordi bilaterali e multilaterali.

15

[RU 1980 1718, 1986 2062, 1987 1674, 1990 938 1587 art. 3 cpv. 1, 1994 1634 n. I 8.1
2876, 1995 146 n. II 1126 n. II 1 4356, 1997 2372 2394, 1998 1582. RU 1999 2262
art. 120 lett. a]. Vedi ora la L del 26 giu. 1998 (RS 142.31).

Entrata e notificazione degli stranieri 9

142.211


Art. 22

Controllo alla frontiera 1 Il DFGP è autorizzato a dare istruzioni circa il controllo alla frontiera e ad emanare, d'intesa con le autorità cantonali interessate, disposizioni riguardanti il piccolo
traffico di confine.

2 Esso può incaricare l'Ufficio di emanare istruzioni in merito.

Capitolo 5: Obbligo di annuncio e notificazione

Art. 23

Obbligo di notificazione degli stranieri 1 Gli stranieri il cui visto prevede un soggiorno di durata inferiore al termine entro il
quale sono tenuti a notificare il loro arrivo devono notificare la loro presenza prima
della scadenza del termine di dimora stabilito nel visto, sempreché la partenza non
possa avvenire entro il termine stabilito.

2 Non appena uno straniero è a conoscenza del fatto che il suo documento di legittimazione non verrà prolungato o rinnovato, oppure non sarà più valido, deve farne
immediata e spontanea comunicazione all'autorità cantonale competente.

3 Rimangono salve le più severe disposizioni in materia di notificazione della LDDS
e della relativa ordinanza d'esecuzione del 1° marzo 194916.


Art. 24

Obbligo di notificazione dell'alloggiatore 1 La persona che alloggia uno straniero deve notificarlo conformemente all'articolo
2 capoverso 2 LDDS.

2 La persona che dietro compenso alloggia uno straniero è inoltre tenuta a compilare
la cedola di notificazione secondo i dati figuranti sul documento di legittimazione
dell'interessato e a consegnarla alle autorità cantonali competenti. Lo straniero è tenuto a tal fine a consegnare all'alloggiatore i suoi documenti di legittimazione.

Capitolo 6: Collaborazione

Art. 25

Collaborazione delle autorità 1 Le autorità cantonali e federali competenti per l'esecuzione delle disposizioni concernenti l'entrata evadono senza indugio le richieste. Ciò facendo collaborano strettamente tra loro.

16

RS 142.201

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 10

142.211

2 Il DFAE o l'Ufficio sottopone per parere la richiesta di persone che possono pregiudicare la sicurezza e l'ordine pubblici, nonché le relazioni internazionali della
Svizzera, segnatamente alle autorità seguenti: a.

Polizia federale;

b.

Ufficio federale di polizia; c.

Segretariato di Stato dell'economia (Seco)17; d.

amministrazione federale delle finanze; e.

autorità cantonali di polizia degli stranieri.

3 Per l'esecuzione della prassi relativa al visto e del controllo alla frontiera, l'Ufficio
allestisce rapporti sull'immigrazione clandestina. In tale contesto collabora con le
autorità e le organizzazioni nazionali e internazionali interessate e coopera alla formazione e al perfezionamento dei funzionari incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.


Art. 26

Collaborazione con imprese di trasporto di persone 1 L'Ufficio collabora con le imprese di trasporto di persone del traffico di linea concessionato transfrontaliero, segnatamente: a.

cooperando alla formazione e al perfezionamento nell'ambito delle pertinenti prescrizioni di diritto e dei metodi atti a impedire l'entrata di persone
sprovviste dei necessari documenti di viaggio e visti; b.

prestando consulenza in vista della prevenzione e dell'individuazione di documenti e visti contraffatti.

2 Le modalità della collaborazione possono essere stabilite nella concessione stessa o
in un memorandum.

Capitolo 7: Protezione giuridica e disposizione penale

Art. 27

Protezione giuridica

1 Se un visto è rifiutato (art. 14) o revocato (art. 15), l'Ufficio emana, su domanda
del richiedente, una decisione soggetta a tassa.

2 Di regola si entra nel merito della domanda soltanto dopo il versamento di un anticipo sulle spese.


Art. 28

Disposizione penale

Le infrazioni alla presente ordinanza sono punite giusta gli articoli 23 e 24 LDDS.

17

Nuova denominazione giusta l'art. 22 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 1999, in vigore dal 1°
lug. 1999 (RU 2000 187).

Entrata e notificazione degli stranieri 11

142.211

Capitolo 8: Disposizioni finali

Art. 29

Diritto previgente: abrogazione L'ordinanza del 10 aprile 194618 concernente l'entrata e la notificazione degli stranieri è abrogata.


Art. 30


Art. 31

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 1998.

18

[CS 1 135 ; RU 1988 126, 1992 1266, 1993 2024, 1994 1453 art. 12 cpv. 2, 1996 894,
1997 2442]

19

RS 142.241. La modificazione qui appresso è stata inserita nel testo menzionato.

Cittadinanza. Domicilio. Dimora 12

142.211