01.02.2024 - * / In vigore
01.01.2024 - 31.01.2024
01.09.2023 - 31.12.2023
01.04.2023 - 31.08.2023
01.01.2023 - 31.03.2023
01.01.2022 - 31.12.2022
01.01.2021 - 31.12.2021
01.01.2020 - 31.12.2020
01.04.2019 - 31.12.2019
01.01.2018 - 30.03.2019
01.01.2017 - 31.12.2017
01.08.2016 - 31.12.2016
01.01.2016 - 31.07.2016
01.06.2015 - 31.12.2015
01.01.2015 - 31.05.2015
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01.08.2014 - 31.12.2014
01.04.2014 - 31.07.2014
01.01.2014 - 31.03.2014
01.10.2012 - 31.12.2013
01.03.2012 - 30.09.2012
01.01.2012 - 29.02.2012
01.10.2011 - 31.12.2011
01.08.2011 - 30.09.2011
01.06.2011 - 31.07.2011
01.01.2011 - 31.05.2011
01.01.2010 - 31.12.2010
01.01.2009 - 31.12.2009
01.05.2008 - 31.12.2008
01.04.2008 - 30.04.2008
01.01.2008 - 31.03.2008
01.01.2007 - 31.12.2007
01.07.2006 - 31.12.2006
01.01.2005 - 30.06.2006
01.07.2004 - 31.12.2004
01.01.2004 - 30.06.2004
01.10.2002 - 31.12.2003
01.01.2002 - 30.09.2002
Fedlex DEFRITRMEN
Confronta le versioni

1

Ordinanza sull'energia (OEn) del 7 dicembre 1998 (Stato 1° gennaio 2015) Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 16 capoverso 1 della legge del 26 giugno 19981 sull'energia
(legge, LEne); in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 19952 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC), ordina: Capitolo 1: Definizioni

Art. 1

Nella presente ordinanza i seguenti termini significano: a. - e.3 f.4 energie rinnovabili: forza idrica, energia solare, geotermia, calore ambientale, energia eolica, energia da biomassa e da scorie di biomassa;

g. calore perduto: perdite di calore che, nello stato attuale della tecnica, non possono essere evitate e che risultano da processi di trasformazione di energia o da processi chimici (tra l'altro impianti di incenerimento dei rifiuti); eccettuato il calore derivante da impianti i cui scopi primari e equivalenti sono la produzione abbinata di energia elettrica e termica; h.5 cogenerazione: produzione simultanea di forza e calore attraverso processi di trasformazione di combustibile in turbine a gas, turbine a vapore, motori a combustione interna, altri impianti termici e celle a combustibile; i.

procedura di omologazione energetica: procedura che permette di determinare in modo uniforme il consumo di energia di impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie; k. valori limite di consumo: i valori di consumo specifico d'energia determinati mediante una procedura di omologazione energetica e che determinati impianti, veicoli e apparecchi non devono eccedere; RU 1999 207

1 RS

730.0

2 RS

946.51

3

Abrogate dal n. 2 dell'all. all'O del 14 mar. 2008 sull'approvvigionamento elettrico, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 1223).

4

Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. all'O del 14 mar. 2008 sull'approvvigionamento elettrico, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 1223).

5

Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. all'O del 14 mar. 2008 sull'approvvigionamento elettrico, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 1223).

730.01

Energia

2

730.01

l.

impianti e progetti pilota: gli impianti, i veicoli e gli apparecchi, nonché i corrispondenti progetti, che servono al collaudo tecnico di sistemi e che permettono di raccogliere nuovi dati tecnici e scientifici; m. impianti e progetti di dimostrazione: gli impianti, i veicoli e gli apparecchi, nonché i corrispondenti progetti, che servono a sondare il mercato e che permettono soprattutto la valutazione economica di un'eventuale commercializzazione; n. organizzazioni private: associazioni economiche, organizzazioni che si occupano di politica energetica e di tecnica energetica, associazioni di imprese di trasporti, organizzazioni di consumatori, organizzazioni ambientalistiche;

o.6 impianto ibrido: impianto che sfrutta più vettori di energia rinnovabile per la produzione di energia elettrica; p.7 commercializzazione: la prima immissione sul mercato svizzero di impianti, veicoli o apparecchi prodotti in serie, a titolo oneroso o gratuito; è equiparata alla commercializzazione la prima messa in offerta di tali impianti, veicoli o apparecchi; q.8 cessione: l'ulteriore alienazione a titolo professionale sul mercato svizzero di impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie; è equiparata alla cessione l'ulteriore messa in offerta di tali impianti, veicoli o apparecchi in vista della loro alienazione a titolo professionale.

Capitolo 1a:9 Etichettatura dell'elettricità e prova del metodo di produzione e dell'origine Sezione 1: Etichettatura dell'elettricità
a10 Obbligo di etichettatura 1

Le aziende che in Svizzera forniscono elettricità a consumatori finali (aziende soggette all'obbligo di etichettatura) devono informare i propri consumatori finali almeno una volta all'anno in merito: a. alla quota percentuale dei vettori energetici impiegati per l'energia fornita; b. all'origine dell'elettricità (produzione in Svizzera o all'estero); c. all'anno di riferimento; 6

Introdotta dal n. 2 dell'all. all'O del 14 mar. 2008 sull'approvvigionamento elettrico, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 1223).

7

Introdotta dal n. I dell'O del 24 giu. 2009 (RU 2009 3473). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4799).

8

Introdotta dal n. I dell'O del 19 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4799).

9

Introdotto dal n. I dell'O del 10 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4709).

10 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2011 4067).

Energia. O

3

730.01

d. al nome e all'ufficio di contatto dell'azienda soggetta all'obbligo di etichettatura.

2

Le informazioni di cui al capoverso 1 lettere a-c devono essere rilasciate per l'elettricità complessivamente fornita a tutti i suoi consumatori finali (mix del fornitore) o per l'elettricità fornita singolarmente a ciascun consumatore finale (mix del prodotto). L'azienda soggetta all'obbligo di etichettatura deve applicare il mix prescelto a tutti i suoi consumatori finali.

3

L'azienda soggetta all'obbligo di etichettatura deve tenere una contabilità dell'elettricità allo scopo di registrare i dati per le informazioni di cui al capoverso 1 lettere a-c.

4

Ogni azienda soggetta all'obbligo di etichettatura, indipendentemente dal fatto che abbia scelto il mix del prodotto o il mix del fornitore, pubblica, al più tardi alla fine dell'anno civile seguente, il proprio mix del fornitore e la quantità complessiva di energia elettrica fornita ai suoi consumatori finali. La pubblicazione deve avvenire, in particolare, attraverso un indirizzo Internet unico per tutte le aziende soggette all'obbligo di etichettatura e liberamente accessibile.11
b Obbligo d'informazione 1

Le aziende, compresi i produttori, che in Svizzera forniscono elettricità ad aziende soggette all'obbligo di etichettatura o a prefornitori di aziende soggette all'obbligo di etichettatura (aziende soggette all'obbligo d'informazione), devono trasmettere alle aziende alle quali forniscono elettricità le seguenti informazioni:12 a. il quantitativo di elettricità fornito; b. il vettore energetico impiegato per la produzione di elettricità; c. l'origine dell'elettricità (produzione in Svizzera o all'estero).

2

Le informazioni di cui al capoverso 1 devono essere comunicate per ogni anno civile, al più tardi entro la fine di aprile dell'anno successivo. Sono fatti salvi altri accordi contrattuali.

3

L'azienda soggetta all'obbligo d'informazione deve tenere una contabilità dell'elettricità allo scopo di registrare i dati per le informazioni di cui al capoverso 1.

c13 Esigenze in materia di contabilità dell'elettricità e di etichettatura dell'elettricità 1

Le esigenze in materia di etichettatura dell'elettricità e di contabilità dell'elettricità sono disciplinate nell'allegato 4.

11 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3683).

12 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2011 4067).

13 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2011 4067).

Energia

4

730.01

2

Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) può adeguarle alle norme internazionali, in particolare a quelle dell'Unione europea.

Sezione 2: Prova del metodo di produzione e dell'origine dell'elettricità
d14 Garanzia di origine

1

Chi produce elettricità e la immette in rete può far registrare l'impianto di produzione dall'organismo di valutazione della conformità accreditato per questo settore (organismo di rilascio). Può inoltre far regolarmente registrare l'elettricità prodotta da questo impianto e farsi rilasciare le relative garanzie di origine.15 2

Per gli impianti di produzione con una potenza allacciata superiore a 30 kVA è obbligatorio registrare l'impianto, l'elettricità prodotta e la garanzia di origine.16 3 La garanzia di origine deve contenere almeno le seguenti indicazioni:17 a. la quantità di elettricità prodotta; b. i vettori energetici impiegati per la produzione di elettricità; c. il periodo e il luogo di produzione; d.18 se e in quale misura il produttore ha ottenuto una rimunerazione ai sensi dell'articolo 7abis della legge.

4

L'organismo di rilascio deve annullare l'ulteriore uso della garanzia di origine se essa:

a. è utilizzata per l'etichettatura dell'elettricità di cui all'articolo 1a; b. è emessa sotto forma di documento scritto o elettronico; c. è trasmessa in forma elettronica all'estero; oppure d. è rilasciata per elettricità non ceduta perché utilizzata per coprire il consumo proprio.19

4bis

I proprietari di garanzie di origine devono notificare all'organismo di rilascio le garanzie di origine da annullare.20 14 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2011 4067).

15 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3631).

16 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3631).

17 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 2014, in vigore dal 1° apr. 2014 (RU 2014 611).

18 Introdotta dal n. I dell'O del 7 mar. 2014, in vigore dal 1° apr. 2014 (RU 2014 611).

19 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2013 3631).

20 Introdotto dal n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3631).

Energia. O

5

730.01

5

Le garanzie di origine per l'elettricità generata a partire da energie rinnovabili ai sensi dell'articolo 7a della legge non possono essere negoziate a titolo commerciale né trasmesse.

6

Il DATEC può disciplinare i dettagli delle esigenze poste alla garanzia di origine e alla durata di validità di quest'ultima. Può inoltre esonerare determinati tipi di impianti di produzione dall'obbligo di cui al capoverso 2 per i quali in caso contrario risulterebbero costi sproporzionatamente elevati e stabilire esigenze supplementari per parificare la garanzia di origine alle norme internazionali.

e Procedura di omologazione 1

La procedura di omologazione deve essere trasparente e affidabile, in particolare al fine di evitare la doppia registrazione dello stesso quantitativo di elettricità.

2

Il DATEC stabilisce la procedura di omologazione.

f 21 Obbligo di notifica

1

L'organismo di rilascio deve notificare tempestivamente al responsabile del gruppo di bilancio per le energie rinnovabili di cui all'articolo 24 capoverso 1 dell'ordinanza del 14 marzo 200822 sull'approvvigionamento elettrico (OAEl) la registrazione degli impianti di produttori di energia ai sensi dell'articolo 7a della legge.

2

Per gli impianti di produttori di elettricità ai sensi dell'articolo 7a della legge che, secondo l'articolo 8 capoverso 5 OAEl, non devono essere dotati di un dispositivo per la misurazione del profilo di carico con trasmissione automatica dei dati, i gestori di rete devono notificare all'organismo di rilascio: a. i dati dell'impianto al momento della messa in esercizio; b. ogni tre mesi, la quantità di elettricità prodotta.

g23 Rendiconto e valutazione 1

L'organismo di rilascio presenta ogni tre mesi un rendiconto all'Ufficio federale dell'energia (UFE) in particolare sulle quantità di elettricità da esso rilevate ai sensi dell'articolo 1d, suddivise per tecnologia di produzione, categoria e classe di potenza.

2

L'UFE valuta le informazioni. Esso può pubblicare i risultati relativi 21 Introdotto dal n. 2 dell'all. all'O del 14 mar. 2008 sull'approvvigionamento elettrico, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 1223).

22 RS 734.71 23 Introdotto dal n. 2 dell'all. all'O del 14 mar. 2008 sull'approvvigionamento elettrico (RU 2008 1223). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2011 4067).

Energia

6

730.01

Capitolo 2:24 Condizioni di raccordo per le energie fossili e rinnovabili ai sensi dell'articolo 7 della legge

Art. 2

Esigenze generali

1

I produttori di energia ai sensi dell'articolo 7 della legge e i gestori di rete stabiliscono contrattualmente le condizioni di raccordo (come i costi di raccordo).

2

Il gestore di rete deve rimunerare: a. la produzione eccedente, a un produttore che utilizza per il consumo proprio nel luogo di produzione una parte dell'energia prodotta o che in tale luogo la lascia utilizzare a uno o più terzi (consumo proprio); b. la produzione netta, a un produttore che cede tutta l'energia prodotta.25 2bis

La produzione eccedente corrisponde alla quantità di elettricità effettivamente immessa nella rete del gestore. La produzione netta corrisponde alla quantità di elettricità prodotta dall'impianto (produzione lorda), dedotta la quantità di elettricità consumata dall'impianto stesso in fase di produzione (alimentazione ausiliaria).26 2ter Per il rilevamento l'energia da rimunerare è misurata direttamente o mediante calcolo. Il calcolo deve essere basato su valori di misurazione.27 2quater I produttori che intendono passare dalle rimunerazioni secondo la lettera a alle rimunerazioni secondo la lettera b del capoverso 2 o viceversa devono comunicarlo con tre mesi di anticipo al gestore di rete.28 3 Per quanto concerne gli strumenti di misurazione da utilizzare per rilevare l'elettricità da rimunerare, si applicano l'ordinanza del 15 febbraio 200629 sugli strumenti di misurazione e le relative disposizioni d'esecuzione del Dipartimento federale di giustizia e polizia.30 I costi relativi agli strumenti di misura e alla preparazione dei dati delle misurazioni sono a carico dei produttori.

4

I produttori di energia ai sensi dell'articolo 7 della legge sono tenuti a prendere a proprie spese provvedimenti volti a evitare perturbazioni tecniche al punto di immissione.

5

Se le condizioni di cui al capoverso 4 sono soddisfatte, i gestori di rete sono tenuti a raccordare gli impianti dei produttori secondo l'articolo 7 della legge al punto di immissione più conveniente dal punto di vista tecnico ed economico e in modo tale da assicurare l'immissione e il prelievo di energia. I costi per la costruzione delle linee di raccordo necessarie fino al punto di immissione nonché i costi di trasforma24 Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. all'O del 14 mar. 2008 sull'approvvigionamento

elettrico, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 1223).

25 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 2014, in vigore dal 1° apr. 2014 (RU 2014 611).

26 Introdotto dal n. I dell'O del 7 mar. 2014, in vigore dal 1° apr. 2014 (RU 2014 611).

27 Introdotto dal n. I dell'O del 7 mar. 2014, in vigore dal 1° apr. 2014 (RU 2014 611).

28 Introdotto dal n. I dell'O del 7 mar. 2014, in vigore dal 1° apr. 2014 (RU 2014 611).

29 RS

941.210

30 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 2014, in vigore dal 1° apr. 2014 (RU 2014 611).

Energia. O

7

730.01

zione eventualmente necessari sono a carico del produttore. Per il rimborso delle spese relative al necessario potenziamento della rete è applicabile l'articolo 22 capoverso 3 OAEl31.

a Elettricità prodotta regolarmente e sfruttamento del calore prodotto 1

L'elettricità generata a partire da energie fossili ai sensi dell'articolo 7 della legge si considera prodotta regolarmente se la quantità di energia, il periodo e la durata dell'immissione: a. sono prevedibili all'interno di un'adeguata fascia di oscillazione; oppure b. sono definiti in un contratto tra il gestore di rete interessato e il produttore dell'energia.

2

L'elettricità generata a partire da energie fossili deve essere ritirata e rimunerata se il coefficiente di sfruttamento globale dell'elettricità generata e del calore utilizzato è almeno pari all'80 per cento. Questa esigenza non si applica agli impianti di incenerimento dei rifiuti.

3

Le esigenze minime relative al coefficiente di sfruttamento globale degli impianti azionati da energie rinnovabili sono definite nelle appendici 1.4 e 1.5.

4

Come sistema complessivo, un impianto ibrido deve soddisfare le esigenze minime più severe fissate nelle appendici 1.4 e 1.5 per i vettori energetici utilizzati.

b Prezzi d'acquisto orientati al mercato La rimunerazione a prezzi di mercato è stabilita in funzione dei costi che il gestore di rete evita di sostenere per l'acquisto di energia equivalente.

c Centrali idroelettriche

Il limite di potenza di 10 MW previsto per le centrali idroelettriche dall'articolo 7 capoverso 1 della legge si riferisce alla potenza lorda. Per il calcolo è applicabile l'articolo 51 della legge del 22 dicembre 191632 sulle forze idriche.

31 RS 734.71 32 RS 721.80

Energia

8

730.01

Capitolo 2a:33 Condizioni di raccordo per l'energia generata a partire da energie rinnovabili ai sensi dell'articolo 7a della legge Sezione 1: Disposizioni generali, impianti ampliati o rinnovati in misura considerevole


Art. 3

34 Disposizioni generali

Le esigenze generali di cui all'articolo 2 e la definizione del limite di potenza per le centrali idroelettriche di cui all'articolo 2c si applicano per analogia anche alle condizioni di raccordo per l'elettricità generata a partire da energie rinnovabili ai sensi dell'articolo 7a della legge (rimunerazione per l'immissione di energia a copertura dei costi).

a35 Impianti ampliati o rinnovati in misura considerevole 1

Un impianto è considerato ampliato o rinnovato in misura considerevole se: a. i nuovi investimenti degli ultimi cinque anni precedenti la messa in esercizio corrispondono almeno al 50 per cento degli investimenti necessari per un nuovo impianto; b. previa deduzione delle limitazioni di produzione, determinate dalle condizioni imposte dalle autorità, viene prodotta almeno altrettanta elettricità che in passato; e

c. sono trascorsi i due terzi del periodo di utilizzazione previsto dalle appendici 1.1-1.5 come durata della rimunerazione.

2

Si considerano altresì ampliati o rinnovati in misura considerevole gli impianti la cui produzione di elettricità o il cui coefficiente di sfruttamento elettrico rapportato alla media degli ultimi cinque anni d'esercizio completi viene aumentato prima del 1° gennaio 2010 secondo le esigenze stabilite nelle appendici 1.1-1.5. Il DATEC può ridefinire nelle appendici il giorno di riferimento rilevante per il periodo di confronto.

3

Non sono considerati ampliati o rinnovati in misura considerevole gli impianti convertiti dai combustibili fossili a quelli rinnovabili senza che vengano effettuati nuovi investimenti secondo il capoverso 1 lettera a.

33 Introdotto dal n. 2 dell'all. all'O del 14 mar. 2008 sull'approvvigionamento elettrico, in vigore dal 1° gen. 2009 ad eccezione degli art. 3b, 3f-3i, 3j cpv. 1 e 2, art. 5 cpv. 1 in vigore dal 1° mag. 2008 (RU 2008 1223).

34 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2011 4067).

35 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2011 4067).

Energia. O

9

730.01

abis36 Idoneità dell'ubicazione

L'UFE fissa in una raccomandazione i criteri per la valutazione dell'idoneità dell'ubicazione secondo l'articolo 7a capoverso 1 della legge, in particolare per le piccole centrali idroelettriche e l'energia eolica. Esso fissa detti criteri d'intesa con l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) e l'Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE) e sente a tale riguardo i Cantoni.

Sezione 2:

Rimunerazione, plusvalore ecologico, quantità aggiuntive, procedura
b Prezzi di costo di impianti di riferimento e rimunerazione37 1

Il calcolo dei prezzi di costo e delle rimunerazioni si basa sugli impianti di riferimento definiti nelle appendici 1.1-1.5.

1bis

Il tasso di rimunerazione per un determinato impianto è fissato in base alle modalità vigenti nell'anno di costruzione. Esso non varia per tutta la durata della rimunerazione; per impianti secondo le appendici 1.1 e 1.5, esso può variare annualmente in funzione della potenza equivalente o del coefficiente di sfruttamento del calore. Sono fatti salvi adeguamenti ai sensi dell'articolo 3e capoverso 5 e dell'appendice 1.3 numero 3.3.38 2 La rimunerazione è calcolata sulla base del tasso di rimunerazione e della quantità di elettricità da rimunerare secondo l'articolo 2 capoverso 2.39 3 L'anno di costruzione è l'anno dell'effettiva messa in esercizio dell'impianto.

4

La tecnologia più efficiente è quella che oltre alla massima efficienza tiene conto nel migliore dei modi anche dell'utilizzazione sostenibile delle materie prime per la produzione dell'energia.

5

Per gli impianti ibridi, la rimunerazione si calcola in base ai prezzi dei vettori energetici impiegati, ponderati proporzionalmente ai rispettivi contenuti energetici.

bbis 40 Spese scoperte e prezzo di mercato 1

Le spese scoperte di cui all'articolo 7a capoverso 4 lettere b e c della legge consistono nella differenza fra i prezzi di costo dei nuovi impianti e il prezzo di mercato.

2

Il prezzo di mercato determinante per il calcolo delle spese scoperte corrisponde alla media dei prezzi spot della borsa per l'area di mercato Svizzera. La media viene 36 Introdotto dal n. I dell'O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2011 4067).

37 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2011 4067).

38 Introdotto dal n. I dell'O del 17 ago. 2011 (RU 2011 4067). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3631).

39 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 2014, in vigore dal 1° apr. 2014 (RU 2014 611).

40 Introdotto dal n. I dell'O del 5 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3683).

Energia

10

730.01

calcolata sulla base dei profili orari derivanti dall'immissione nel gruppo di bilancio per le energie rinnovabili.

3

L'UFE calcola e pubblica ogni tre mesi il prezzo di mercato determinante, in base ai rispettivi dati trimestrali.

c Trasferimento delle garanzie di origine, indennizzo del plusvalore ecologico 1

I produttori di energia ai sensi dell'articolo 7a della legge devono trasferire ai responsabili del gruppo di bilancio per le energie rinnovabili le garanzie di origine registrate.

2

Il plusvalore ecologico è indennizzato con la rimunerazione.

d41 Riduzione annua e durata della rimunerazione 1

La riduzione annua e la durata della rimunerazione si calcolano in base alle appendici 1.1-1.5.

2

Il tasso di rimunerazione per un impianto messo in esercizio nell'anno successivo a quello dell'entrata in vigore delle relative modalità viene ridotto nella misura della riduzione cumulata fino all'anno della messa in esercizio. Questo tasso di rimunerazione ridotto resta invariato per l'intera durata della rimunerazione, fatte salve le modifiche di cui all'articolo 3b capoverso 1bis.

3

La durata della rimunerazione inizia con la messa in esercizio effettiva e termina il 31 dicembre dell'ultimo anno di rimunerazione. Essa decorre senza diritto alla rimunerazione anche nel caso in cui l'impianto si trovi in lista d'attesa e non viene interrotta. In particolare non viene interrotta nel caso di un'uscita temporanea secondo l'articolo 6 o di una reintegrazione, se il diritto si era estinto in precedenza ai sensi dell'articolo 3iquinquies.

e42 Adeguamento della rimunerazione 1

Il DATEC verifica periodicamente il calcolo del prezzo di costo e della rimunerazione secondo le appendici 1.1-1.5 e lo adegua in caso di mutamento considerevole delle circostanze.

2

Esso prende in considerazione in particolare l'economicità a lungo termine, l'evoluzione delle tecnologie, dei prezzi delle fonti di energia primaria, dei canoni per i diritti d'acqua, del mercato dei capitali e, per gli impianti di cogenerazione, dei prezzi dell'energia per il riscaldamento. L'economicità a lungo termine, misurata in funzione delle opportunità di mercato a lungo termine, può essere presa in considerazione mediante correzioni dell'importo della rimunerazione o della sua riduzione annua.

41 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2011 4067).

42 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3631).

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Gli adeguamenti del calcolo dei prezzi di costo e della rimunerazione si applicano agli impianti che sono stati messi in esercizio dopo l'entrata in vigore di questi adeguamenti.

4

Il DATEC può prevedere eccezioni nel caso di impianti messi in esercizio dopo l'entrata in vigore di un adeguamento, ma per i quali il produttore aveva già ricevuto in precedenza una decisione positiva. 5 Il DATEC può operare adeguamenti anche nel caso di impianti già in esercizio, in particolare per evitare utili o perdite eccessivi o incentivi negativi. L'adeguamento si applica anche quando il produttore riceve già una rimunerazione per il proprio impianto. 6 Esso può operare adeguamenti ai sensi dei capoversi 1 e 3-5 anche nel corso dell'anno. Se in virtù di un tale adeguamento nello stesso anno civile sono applicabili diverse modalità, per i nuovi impianti messi in esercizio valgono le modalità determinanti al momento della messa in esercizio.

7

Il nuovo tasso di rimunerazione viene abbassato annualmente nella misura della riduzione solo a partire dall'anno successivo.

f43 Quantità aggiuntive periodiche per gli impianti fotovoltaici 1

L'UFE stabilisce ogni anno le quantità aggiuntive per gli impianti fotovoltaici nel sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità ai sensi dell'articolo 7a della legge, in modo da consentire una progressione continua.

2

A tal fine tiene conto dell'evoluzione dei costi, dei supplementi causati dalle quantità aggiuntive e del saldo ancora mancante fino al raggiungimento della somma massima dei supplementi conformemente all'articolo 7a capoverso 4 lettere b e c della legge.

g Procedura di notifica e di decisione presso la società nazionale di rete 1

Chi intende costruire un nuovo impianto notifica il proprio progetto alla società nazionale di rete. La notifica contiene in particolare: a. la documentazione prevista nelle appendici 1.1-1.5; b. per i rinnovi e gli ampliamenti di impianti esistenti, le indicazioni di cui all'articolo 3a.

2

È considerata data di notifica la data del giorno in cui la notifica completa è consegnata alla Posta svizzera.

3

La società nazionale di rete esamina se sussistono presumibilmente i requisiti per il diritto. Esamina inoltre se il progetto, sulla base del prezzo di mercato determinante al momento della decisione, si situa entro la progressione ai sensi dell'articolo 7a capoverso 2 lettera d della legge oppure nella somma massima dei supplementi ai 43 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3683).

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sensi dell'articolo 7a capoverso 4 della legge. Essa comunica al richiedente il risultato dell'esame della richiesta mediante decisione. Questa non ha un effetto pregiudiziale per le procedure di autorizzazione e di concessione necessarie per il progetto.

Questa circostanza va specificata nella decisione.44 4 Se è prevedibile che la somma delle rimunerazioni raggiunga la quantità aggiuntiva o la somma massima dei supplementi, l'UFE comunica alla società nazionale di rete che non è più autorizzata a emettere decisioni.

5

a 7 ...45

gbis46 Ordine di presa in considerazione 1

Determinante ai fini della presa in considerazione di un progetto è la data di notifica. Se non tutti i progetti notificati uno stesso giorno possono essere presi in considerazione, la società nazionale di rete prende dapprima in considerazione i progetti degli impianti di maggiore potenza.

2

Per i progetti non presi in considerazione, la società nazionale di rete gestisce una lista d'attesa per gli impianti fotovoltaici e una per le altre tecnologie di produzione.

I progetti vengono inseriti nella rispettiva lista d'attesa sulla base della data di notifica.

3

Se vi sono nuovamente risorse disponibili, l'UFE comunica alla società nazionale di rete in quale misura può nuovamente emettere decisioni.

4

Nell'emettere queste decisioni, la società nazionale di rete prende in considerazione:

a. i progetti nella lista d'attesa per gli impianti fotovoltaici, secondo la data di notifica;

b. i progetti nella lista d'attesa per le altre tecnologie di produzione nel seguente ordine: 1. i progetti per i quali, entro il 31 ottobre precedente, è pervenuta una no-

tifica di messa in esercizio o per i quali è stata presentata la notifica dello stato di avanzamento del progetto ovvero, nel caso delle piccole centrali idroelettriche e degli impianti eolici, la seconda notifica dello stato di avanzamento del progetto: secondo la data di notifica, 2. gli altri progetti: secondo la data di notifica.

44 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 2014, in vigore dal 1° apr. 2014 (RU 2014 611).

45 Abrogati dal n. I dell'O del 5 nov. 2014, con effetto dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3683).

46 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3683).

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gter47 Effetti della notifica per gli impianti fotovoltaici 1

Per gli impianti fotovoltaici che al momento della messa in esercizio non superano la potenza in virtù della quale il gestore può far valere il diritto a una rimunerazione unica (art. 6b), la notifica vale per una rimunerazione ai sensi del presente capitolo e per la rimunerazione unica. Viene corrisposta soltanto una delle due rimunerazioni.

2

I gestori che possono scegliere tra una rimunerazione ai sensi del presente capitolo e una rimunerazione unica, non sono tenuti a esercitare questo diritto di scelta (art. 6b cpv. 3) già prima della messa in esercizio dell'impianto.

h48 Obblighi di notifica, messa in esercizio 1

Il richiedente è tenuto a notificare alla società nazionale di rete, entro i termini indicati nelle appendici 1.1-1.5, lo stato di avanzamento del progetto.

2

Il richiedente è tenuto a mettere in esercizio l'impianto entro i termini indicati nelle appendici 1.1-1.5 e a notificare alla società nazionale di rete che l'impianto è stato messo in esercizio e che è stato rilevato dall'organismo di rilascio.49 3bis Il richiedente deve inoltrare la notifica di cui al capoverso 2 al più tardi entro un mese dalla messa in esercizio. In caso di mancata notifica, fino al momento in cui essa non viene presentata ha diritto unicamente alla rimunerazione del prezzo di mercato.50 3 La società nazionale di rete comunica al richiedente il tasso di rimunerazione (art. 3b cpv. 1bis).

4

Se trasferisce l'impianto a un nuovo titolare, il richiedente comunica immediatamente tale trasferimento alla società nazionale di rete. In caso di mancata comunicazione, la rimunerazione viene versata al titolare precedente.

hbis 51 Mancato rispetto degli obblighi di notifica e scostamento dalle indicazioni contenute nella notifica 1

Il carattere vincolante della decisione decade se: a.52 il richiedente non rispetta i termini per la notifica dello stato di avanzamento del progetto o della messa in esercizio fissati nelle appendici 1.1-1.5;; b. la tecnologia di produzione cambia rispetto alle indicazioni fornite nella notifica;

47 Originario art. 3gbis. Introdotto dal n. I dell'O del 7 mar. 2014, in vigore dal 1° apr. 2014 (RU 2014 611).

48 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2011 4067).

49 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3631).

50 Introdotto dal n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3631).

51 Introdotto dal n. I dell'O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2011 4067).

52 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3631).

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c. le esigenze relative agli impianti ampliati o rinnovati in misura considerevole di cui all'articolo 3a capoverso 1 lettera a o c non sono rispettate;

d. l'ubicazione dell'impianto diverge in misura considerevole da quanto indicato nella notifica; o

e. viene superato lo scostamento massimo consentito dal capoverso 4.

2

La società nazionale di rete revoca la decisione salvo che, nei casi di cui alla lettera a, c o d, gli scostamenti siano dovuti a ragioni non imputabili al richiedente. Se per uno di questi motivi un termine (cpv. 1 lett. a) non può essere rispettato, la società nazionale di rete può prorogarlo su richiesta.

2bis

Se l'impianto è stato messo in esercizio rispettando i termini previsti e il ritardo concerne solo la notifica, la società nazionale di rete può rinunciare alla revoca della decisione o annullarla.53 3 Il DATEC esamina se e in quale misura al momento della messa in esercizio gli impianti si discostano dalle indicazioni fornite nella notifica.

4

Se emerge che le quote parziali dell'articolo 7a capoverso 4 della legge non possono più essere rispettate o se il supplemento riscosso non è più sufficiente, il DATEC può fissare, per i nuovi impianti notificati, gli scostamenti massimi consentiti per una determinata tecnologia.

i Notifica del progetto al gestore di rete I richiedenti di impianti nuovi secondo l'articolo 7a della legge sono tenuti a notificare il loro progetto ai propri gestori di rete al più tardi in concomitanza con la notifica di cui all'articolo 3g capoverso 1. I gestori di rete comunicano ai richiedenti, entro 30 giorni, se vi sono, o entro quanto tempo si presume che vi siano, le condizioni tecniche per consentire l'immissione in rete dell'elettricità prodotta con i nuovi impianti.

ibis54 Versamento della rimunerazione 1

Il responsabile del gruppo di bilancio per le energie rinnovabili versa trimestralmente la rimunerazione ai produttori, indipendentemente dalla loro potenza allacciata. Se le risorse finanziarie del Fondo di cui all'articolo 3k e quelle derivanti dalla rimunerazione del prezzo di mercato da parte dei gruppi di bilancio non sono sufficienti per il pagamento delle rimunerazioni dovute, la rimunerazione viene versata pro rata nel corso dell'anno. Il saldo è versato nel corso dell'anno successivo.

2

Se l'entità della rimunerazione non corrisponde alla produzione effettiva, viene chiesto al produttore il rimborso dell'importo corrispondente oppure tale importo è computato nel periodo di pagamento successivo.

53 Introdotto dal n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3631).

54 Introdotto dal n. I dell'O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2011 4067).

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iter55 Rispetto delle esigenze minime 1

Le esigenze minime si basano sulle appendici 1.1-1.5.

2

La rimunerazione viene temporaneamente sospesa a chi non rispetta le esigenze minime. Per il periodo di valutazione in questione, l'impianto viene rimunerato retroattivamente al prezzo di mercato (art. 3f cpv. 3). La rimunerazione ottenuta in eccesso deve essere restituita.

3

Se le esigenze minime sono nuovamente soddisfatte, la rimunerazione viene versata successivamente alla fine dell'anno civile senza interessi.

4

Se vi sono ragioni non imputabili al produttore, quest'ultimo può illustrare alla società nazionale di rete le misure che intende adottare per rispettare nuovamente le esigenze minime. A questo scopo la società nazionale di rete può concedergli un termine appropriato per le misure, eventualmente vincolandolo ad oneri. Sino allo scadere di questo termine sussiste il diritto alla rimunerazione, purché gli oneri siano soddisfatti.

5

Se, decorso il termine concesso, le esigenze minime non sono state soddisfatte per un intero periodo di valutazione, l'impianto viene rimunerato retroattivamente, per il periodo successivo allo scadere del termine, al relativo prezzo di mercato. La rimunerazione ottenuta in eccesso deve essere restituita.

iquater56 Requisiti posti agli impianti ampliati o rinnovati in misura considerevole 1

Se le esigenze poste agli impianti ampliati o rinnovati in misura considerevole ai sensi dell'articolo 3a capoverso 1 lettera b o capoverso 2 non vengono rispettate nel corso di un anno civile, si applica per analogia l'articolo 3iter capoversi 2 e 3.

2

Se vi sono motivi non imputabili al produttore ma è possibile adottare misure affinché le esigenze vengano nuovamente soddisfatte, si applica per analogia l'articolo 3iter capoversi 4 e 5.

3

In presenza di simili motivi e se non è possibile adottare misure per porvi rimedio, la società nazionale di rete può continuare a versare la rimunerazione per un periodo adeguato; tale periodo può durare al massimo un quinto della durata della rimunerazione. In seguito l'impianto viene rimunerato al prezzo di mercato per il periodo nel quale le esigenze non vengono soddisfatte.

iquinquies57 Estinzione anticipata del diritto alla rimunerazione 1 Il diritto alla rimunerazione si estingue anticipatamente se: a. le esigenze minime non sono state ripetutamente rispettate e per questo motivo, per tre anni civili consecutivi, l'impianto è stato rimunerato per almeno un periodo di valutazione al prezzo di mercato;

55 Introdotto dal n. I dell'O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2011 4067).

56 Introdotto dal n. I dell'O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2011 4067).

57 Introdotto dal n. I dell'O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2011 4067).

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b. le esigenze minime non sono rispettate un anno dopo la scadenza del termine secondo l'articolo 3iter capoverso 4; c.58 le esigenze poste agli impianti ampliati o rinnovati in misura considerevole di cui all'articolo 3a capoverso 1 lettera b o capoverso 2 non vengono rispettate per almeno due dei primi quattro anni civili a partire dalla messa in esercizio o dall'emissione della decisione se l'impianto viene messo in esercizio prima dell'emissione della decisione stessa.

2

La società nazionale di rete revoca la decisione.

3

Se un produttore il cui diritto alla rimunerazione si è estinto intende notificare nuovamente il proprio impianto, è tenuto a dimostrare, all'atto della notifica, che le esigenze minime e le esigenze poste agli impianti ampliati o rinnovati in misura considerevole possono essere durevolmente rispettate.

isexies59 Modifiche successive alla messa in esercizio 1 Un produttore che ha messo in esercizio il proprio impianto secondo l'articolo 3h, riceve una rimunerazione o è stato inserito nella lista d'attesa, è tenuto a notificare alla società nazionale di rete qualsiasi ampliamento o rinnovo al più tardi un mese prima della sua messa in esercizio. Egli è tenuto a notificare tutte le modifiche da apportare all'impianto attuale.

2

La rimunerazione viene adeguata alla nuova potenza totale a partire dalla messa in esercizio dell'ampliamento o del rinnovo. Essa è calcolata: a. per il fotovoltaico: secondo il valore medio, ponderato in base alla potenza, dei tassi di rimunerazione determinanti al momento della prima messa in esercizio e della messa in esercizio dell'ampliamento o del rinnovo; b.60 per altre tecnologie di produzione: secondo il tasso di rimunerazione determinante al momento della prima messa in esercizio in virtù dell'articolo 3b capoverso 1bis.

3

La durata della rimunerazione non viene prolungata.

4

Se un impianto viene ampliato o rinnovato mediante nuovi investimenti e questi ultimi superano la soglia prevista dall'articolo 3a capoverso 1 lettera a e il periodo di utilizzazione secondo l'articolo 3a capoverso 1 lettera c, il produttore può scegliere se: a. richiedere una rimunerazione secondo il capoverso 2; oppure b. notificare nuovamente il progetto.

58 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3683).

59 Introdotto dal n. I dell'O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2011 4067).

60 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3631).

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isepties61 Nuova notifica

1

Se il produttore notifica nuovamente il progetto e ottiene una decisione positiva, la rimunerazione viene adeguata alla nuova potenza totale. Al riguardo, è rilevante il tasso di rimunerazione valido al momento della messa in esercizio dell'ampliamento o del rinnovo. La durata della rimunerazione ricomincia a decorrere da quel momento per l'intero impianto.

2

Se in un primo momento il produttore non ottiene una decisione positiva, il progetto viene inserito nella lista d'attesa senza diritto di priorità. Durante la sua permanenza nella lista d'attesa la rimunerazione è calcolata secondo l'articolo 3isexies capoverso 2.

Sezione 3: Supplemento secondo l'articolo 15b della legge62
j63 Entità, nuova fissazione e riscossione 1

Il supplemento secondo l'articolo 15b capoverso 1 della legge ammonta complessivamente a 1,1 centesimi per kWh.64 2

Il DATEC sottopone al Consiglio federale la richiesta di fissare nuovamente il supplemento se dai calcoli per i singoli tipi di utilizzo emerge un fabbisogno di adeguamento complessivo di almeno 0,05 centesimi per kWh. Nella richiesta esso indica il modo in cui il supplemento si ripartirà presumibilmente sui singoli tipi di utilizzo.

3

Per il calcolo dei costi non coperti secondo l'articolo 15b capoverso 1 lettera a della legge occorre tenere conto della quota delle rimunerazioni che presumibilmente non sarà coperta dai prezzi di mercato e che è dovuta ai produttori in base agli articoli 7a e 28a della legge come pure dei costi di esecuzione.

3bis

Per il calcolo dei costi secondo l'articolo 15b capoverso 1 lettera bbis della legge occorre tenere conto delle rimunerazioni dovute ai produttori in base agli articoli 7abis e 28d capoverso 4 della legge come pure dei costi di esecuzione.65 4 Il calcolo dei costi per i bandi di gara e le perdite derivanti da fideiussioni si basa sugli articoli 5 e 17c. La percentuale del supplemento destinata all'indennizzo del detentore di una centrale idroelettrica si basa sull'articolo 17e.

5

La società nazionale di rete preleva il supplemento almeno trimestralmente presso i gestori di rete per tutti i tipi di utilizzo secondo il capoverso 1.

61 Introdotto dal n. I dell'O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2011 4067).

62 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2011 4067).

63 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2011 4067).

64 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 giu. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2229).

65 Introdotto dal n. I dell'O del 25 giu. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2229).

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k Fondo alimentato dai supplementi 1

La società nazionale di rete tiene un conto separato per ciascun tipo di utilizzo del supplemento.66 2

Le risorse finanziarie disponibili nel Fondo devono essere remunerate a un tasso d'interesse praticato comunemente sul mercato per gli investimenti esenti da rischio.

Sezione 4:67 Diritto al rimborso del supplemento
l Periodo determinante e oggetto del diritto L'eventuale diritto del consumatore finale al rimborso è valutato in relazione a un anno contabile concluso; se il consumatore ha diritto al rimborso, il supplemento versato durante il relativo anno contabile è rimborsato totalmente o in parte.

m Convenzione sugli obiettivi 1

Il consumatore finale che intende inoltrare domanda di rimborso del supplemento deve elaborare, in collaborazione con un'organizzazione privata incaricata ai sensi dell'articolo 3oocties capoverso 1 lettera a, una proposta di convenzione sugli obiettivi e sottoporla all'UFE per verifica al più tardi tre mesi prima della fine dell'anno contabile per il quale intende chiedere il rimborso. 2 La convenzione sugli obiettivi è stipulata con la Confederazione. Ha una durata minima di dieci anni a decorrere dal 1° gennaio. La convenzione deve comprendere interamente ogni anno contabile per il quale è chiesto un rimborso.

3

La convenzione sugli obiettivi fissa per ogni anno civile compreso nella convenzione stessa un obiettivo di efficienza energetica. Si considera rispettata se:

a. il grado di efficienza energetica del consumatore finale durante il periodo di validità della convenzione resta al di sotto dell'obiettivo di efficienza energetica fissato per l'anno in questione per non più di due anni consecutivi e complessivamente per non più della metà degli anni previsti; b. il consumatore finale investe almeno il 20 per cento dell'importo rimborsato entro tre anni dal versamento secondo quanto stabilito dalla convenzione sugli obiettivi in ulteriori misure volte ad aumentare l'efficienza energetica, la cui attuazione, senza considerare il rimborso del 20 per cento, non sarebbe efficiente sotto il profilo economico; e c. il consumatore finale presenta all'UFE i rendiconti entro i termini fissati.

4

L'UFE può prorogare la scadenza per l'investimento dell'importo rimborsato secondo il capoverso 3 lettera b di due anni al massimo.

66 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2011 4067).

67 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 mar. 2014, in vigore dal 1° apr. 2014 (RU 2014 611).

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n Rendiconto nel quadro della convenzione sugli obiettivi 1

Il consumatore finale presenta all'UFE entro il 31 maggio dell'anno successivo un rendiconto sull'anno civile in questione. 2 Il rendiconto contiene tutti i dati rilevanti per l'anno civile in relazione alla convenzione sugli obiettivi confrontati con i dati degli anni precedenti. Contiene almeno le seguenti indicazioni:

a. il consumo totale di energia del consumatore finale con un confronto tra i valori effettivi e i valori di riferimento; b. le misure di efficienza energetica adottate e i loro effetti; c. l'efficienza energetica del consumatore finale con un confronto tra i valori effettivi e i valori di riferimento; d. le previste misure correttive corredate da una motivazione se per l'anno in questione l'obiettivo di efficienza energetica fissato non è stato raggiunto; e. gli investimenti effettuati secondo l'articolo 3m capoverso 3 lettera b.

3

L'UFE può chiedere l'indicazione di altri dati, nella misura in cui siano necessari per la verifica del rispetto di quanto stabilito nella convenzione sugli obiettivi.

o Adeguamento della convenzione sugli obiettivi 1

L'UFE verifica, d'ufficio o su richiesta, l'adeguamento della convenzione sugli obiettivi.

2

L'adeguamento deve in ogni caso essere verificato se: a. il grado di efficienza energetica del consumatore finale si colloca almeno per il 30 per cento al di sotto o al di sopra dell'obiettivo di efficienza fissato per l'anno in questione; e b. lo scarto rispetto all'obiettivo di efficienza energetica è riconducibile a un cambiamento radicale delle condizioni in base alle quali era stata redatta la convenzione sugli obiettivi e il cambiamento non è di natura transitoria, in particolare se riguarda una fondamentale e duratura trasformazione della struttura o dell'attività imprenditoriale del consumatore finale.

3

Il consumatore finale deve informare immediatamente l'UFE in caso di cambiamenti delle condizioni in base alle quali era stata redatta la convenzione sugli obiettivi. 4

Un eventuale adeguamento della convenzione sugli obiettivi ha effetto retroattivo dall'inizio dell'anno in cui la modifica ha prodotto i suoi effetti.

obis Caso di rigore

1

I consumatori finali i cui costi dell'elettricità ammontano a meno del 5 per cento del plusvalore lordo ottengono un rimborso parziale del supplemento pagato se: a. soddisfano i requisiti che danno diritto al rimborso secondo l'articolo 15bbis capoverso 2 della legge;

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b. sono esposti alla concorrenza; e c. possono provare che a causa del supplemento risultano notevolmente svantaggiati rispetto ai concorrenti diretti in Svizzera che ricevono un rimborso del supplemento, oppure rispetto ai concorrenti diretti esteri.

2

La prova dello svantaggio rispetto a concorrenti esteri deve essere fornita sulla base di prezzi di riferimento comparabili dell'energia elettrica.

3

Ai consumatori finali che soddisfano i requisiti di cui al capoverso 1 è rimborsato il 30 per cento del supplemento pagato.

4

Per il resto, si applicano le disposizioni delle sezioni 4 e 4a ad eccezione dell'articolo 3osexies capoverso 1 secondo periodo.

Sezione 4a:68 Procedura per il rimborso del supplemento
oter Domanda 1

La domanda di rimborso del supplemento deve essere presentata all'UFE al più tardi sei mesi dopo la fine dell'anno contabile per il quale si chiede il rimborso. 2 La domanda deve contenere almeno le indicazioni e i documenti seguenti: a. i giustificativi del plusvalore lordo dell'ultimo anno contabile completo; b. l'attestazione da parte di un perito revisore autorizzato che il plusvalore lordo è stato calcolato correttamente;

c. i giustificativi relativi ai costi dell'elettricità dell'ultimo anno contabile completo;

d. i giustificativi della quantità di elettricità acquistata nel rispettivo anno contabile e il supplemento pagato.

oquater Plusvalore lordo e costi dell'elettricità 1

Il plusvalore lordo è il valore aggiunto conferito ai beni e ai servizi dal processo di produzione e di fornitura, dedotte tutte le prestazioni preliminari. Gli ammortamenti e i costi di finanziamento non fanno parte delle prestazioni preliminari.

2

I costi dell'elettricità sono i costi fatturati ai consumatori finali per l'utilizzo della rete, la fornitura di energia elettrica e tasse e prestazioni a favore degli enti pubblici, senza supplemento e senza imposta sul valore aggiunto. 3 Il plusvalore lordo e i costi dell'elettricità devono essere determinati sulla base del conto individuale dell'ultimo anno contabile completo. Se più società svizzere o più filiali di società estere costituiscono un'unità economica e dispongono di un conto consolidato limitato alla Svizzera, quest'ultimo è determinante per il calcolo del plusvalore lordo e dei costi dell'elettricità dell'ultimo anno contabile completo.

68 Introdotta dal n. I dell'O del 7 mar. 2014, in vigore dal 1° apr. 2014 (RU 2014 611).

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4

Il plusvalore lordo deve essere determinato sulla base delle «Raccomandazioni relative alla presentazione dei conti» (Swiss GAAP FER) della Fondazione per le raccomandazioni relative alla presentazione dei conti69 o sulla base di un'altra norma contabile riconosciuta conformemente all'articolo 1 capoverso 1

dell'ordinanza del 21 novembre 201270 sulle norme contabili riconosciute. 5 Le società che non sottostanno agli obblighi di revisione ordinaria ai sensi dell'articolo 727 capoverso 1 del Codice delle obbligazioni71, possono calcolare il plusvalore lordo, in deroga ai capoversi 3 e 4, sulla base delle dichiarazioni per l'imposta sul valore aggiunto dell'ultimo anno contabile completo. In questo caso non è necessaria un'attestazione da parte di un perito revisore autorizzato.

oquinquies Esame della domanda 1 L'UFE decide in merito al diritto al rimborso di un consumatore finale sulla base della domanda nonché della documentazione esistente che fornisce le informazioni per stabilire il rispetto della convenzione sugli obiettivi. 2 Se all'UFE non è stato ancora sottoposto alcun rendiconto contenente sufficienti informazioni sull'anno contabile da esaminare e si prospetta la possibilità che la convenzione sugli obiettivi non sia stata rispettata, l'UFE può rinviare la decisione fino all'inoltro e alla valutazione del rendiconto successivo.

osexies Rimborso

1

Se l'UFE approva la domanda di rimborso, entro due mesi dall'approvazione viene versato l'importo da rimborsare al consumatore finale. In caso di rimborso parziale del supplemento, l'ammontare è calcolato secondo quanto stabilito nell'appendice 5.

2

Sull'importo rimborsato la Confederazione non calcola interessi.

osepties Restituzione del rimborso ottenuto indebitamente Se il consumatore finale non rispetta pienamente la convenzione sugli obiettivi,
l'UFE chiede la restituzione di tutti gli importi versati a titolo di rimborso durante il periodo di validità della convenzione. Non può esigere il versamento di alcun interesse.

oocties Organizzazioni private 1

L'UFE incarica organizzazioni private idonee in particolare per: a. l'elaborazione della proposta di convenzione sugli obiettivi insieme ai consumatori finali;

b. la verifica della proposta di convenzione sugli obiettivi; 69 www.fer.ch

70 RS

221.432

71 RS

220

Energia

22

730.01

c. l'assistenza al consumatore finale nell'allestimento dei rendiconti conformemente all'articolo 3n;

d. la verifica delle indicazioni e dei documenti di cui all'articolo 3oter capoverso 2.

2

I consumatori finali interessati sono tenuti a collaborare con queste organizzazioni private e devono in particolare mettere a loro disposizione tutti i documenti necessari e garantire l'accesso agli impianti durante il normale orario di lavoro.

Sezione 5: Obblighi di notifica, rendiconto, valutazione72
p Obblighi di notifica

Il responsabile del gruppo di bilancio per le energie rinnovabili deve notificare trimestralmente alla società nazionale di rete segnatamente le quantità di elettricità e le rimunerazioni da pagare ai produttori, suddivise per tecnologia di produzione, categoria e classe di potenza.

q Rendiconto La società nazionale di rete riferisce trimestralmente all'UFE su: a. l'amministrazione del Fondo di cui all'articolo 3k; b. i dati di cui all'articolo 3p; c. i costi di esecuzione.

r73 Valutazione

1

L'UFE valuta i dati notificati in base agli articoli 1g e 3p e quelli della notifica, in particolare con riferimento: a. al numero di impianti per tecnologia e Cantone; b. alla potenza totale e alla produzione annua; c. alle rimunerazioni per classe di prestazione rilevante ai fini della rimunerazione;

d. alle categorie di produttori e alla loro percentuale delle rimunerazioni versate complessivamente;

e. ai nomi dei produttori con rimunerazione e all'ubicazione dei loro impianti; f.

ai costi di esecuzione.

2

L'UFE può includere nella valutazione anche i progetti in lista d'attesa.

3

Esso pubblica regolarmente i risultati. Sono esclusi i progetti in lista d'attesa.

72 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2011 4067).

73 Introdotto dal n. I dell'O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2011 4067).

Energia. O

23

730.01

s74 Informazioni

1

Alle informazioni individuali si applicano le norme sul principio di trasparenza e la protezione dei dati. 2 Vengono fornite informazioni in merito ai progetti in lista d'attesa: a. ai richiedenti sulla posizione del loro progetto nella lista d'attesa; b. ai Cantoni interessati.

3

Ai Cantoni possono essere fornite sia informazioni individuali sia informazioni su tutti i progetti situati sul loro territorio.

4

I Cantoni trattano i dati ricevuti in modo confidenziale. In particolare essi non possono utilizzarli per la progettazione di impianti che intendono realizzare essi stessi, uno dei loro istituti o una società a cui partecipano.

5

Il rilascio di informazioni è soggetto a un emolumento.

Sezione 6: Gare pubbliche

Art. 4


75

Bandi di gara

1

L'UFE indice ogni anno gare pubbliche per la realizzazione di misure di efficienza temporanee.

2

Le misure di efficienza devono mirare a ridurre, vegliando al miglior rapporto possibile tra costi e benefici, il consumo di elettricità degli edifici, dei veicoli, degli apparecchi o delle imprese dell'economia e dei servizi e a raggiungere il più rapidamente possibile la maturità di mercato per le nuove tecnologie.

3

Possono presentare progetti o programmi enti privati e pubblici.

4

Sono presi in considerazione unicamente progetti o programmi che in assenza di contributi non sarebbero realizzati. Il contributo è concesso un'unica volta.

bis76 Conduzione e procedura 1

L'UFE fissa ogni anno le priorità della promozione e le condizioni di partecipazione alla procedura di gara. Nel farlo, può escludere singoli settori o applicazioni.

Esso può inoltre limitare il contributo di promozione per singolo progetto o programma ed escludere progetti della Confederazione dalla partecipazione.

2

Esso può coinvolgere nell'attuazione i Cantoni od organismi privati.

3

Alla procedura di decisione si applica per analogia l'articolo 3g capoverso 3.

74 Introdotto dal n. I dell'O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2011 4067).

75 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2011 4067).

76 Introdotto dal n. I dell'O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2011 4067).

Energia

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730.01

ter77 Attuazione delle misure e versamento 1

Il contributo di promozione viene versato unicamente se le misure di efficienza sono state attuate. Se ciò non è il caso entro il termine previsto, il contributo viene debitamente ridotto, di regola nella misura del rapporto tra il guadagno di efficienza perseguito e quello effettivamente conseguito.

2

Nel caso di progetti di lunga durata e di programmi possono essere effettuati versamenti già prima che le misure siano state completamente attuate, a condizione che gli obiettivi intermedi preliminarmente definiti vengano raggiunti. Se un obiettivo intermedio non viene raggiunto, possono essere rifiutati ulteriori contributi.

3

Il beneficiario di un contributo deve sottoporre all'UFE e agli organismi incaricati dell'esecuzione i dati necessari per la verifica del guadagno di efficienza e consentire l'accesso ai relativi impianti.

quater78 Valutazione 1 L'UFE effettua le valutazioni, in particolare riguardo: a. ai responsabili del progetto o del programma; b. alla breve descrizione dei progetti e dei programmi; c. al risparmio di elettricità atteso e realizzato; d. all'efficienza dei costi (contributi per kWh risparmiato).

2

Esso pubblica i risultati annualmente.


Art. 5

79 Supplemento Ai fini del calcolo del supplemento di cui all'articolo 15b capoverso 1 lettera b della
legge si tiene conto dei probabili costi relativi ai contributi di promozione di progetti e dei costi di esecuzione.

Capitolo 2b:80 Uscita dal modello previsto dall'articolo 7a della legge e reintegrazione

Art. 6

1 I produttori secondo l'articolo 7a della legge possono uscire dal modello dell'immissione per la fine di un anno civile nel rispetto di un termine di disdetta di un mese.

77 Introdotto dal n. I dell'O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2011 4067).

78 Introdotto dal n. I dell'O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2011 4067).

79 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2011 4067).

80 Introdotto dal n. 2 dell'all. all'O del 14 mar. 2008 sull'approvvigionamento elettrico (RU 2008 1223). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2011 4067).

Energia. O

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730.01

2

Essi possono rientrare successivamente nel modello. Il gruppo di bilancio per le energie rinnovabili è tenuto a ritirare e rimunerare l'elettricità a partire dall'inizio di un anno civile.

3

I produttori che desiderano rientrare nel modello devono notificarsi nuovamente alla società nazionale di rete al più tardi tre mesi prima della fine di un anno civile.

Quest'ultima comunica al produttore la propria decisione al più tardi due mesi prima della fine dell'anno civile. Per il resto, alla procedura si applicano per analogia gli articoli 3g, 3gbis e 3h capoverso 3.81 4 Essi comunicano la reintegrazione ai gruppi di bilancio interessati almeno un mese prima della fine dell'anno civile.

5

Per gli impianti di produttori secondo il capoverso 2 la rimunerazione si basa sul prezzo di costo valido nell'anno di costruzione.

Capitolo 2c:...
a82 Capitolo 2d:83 Rimunerazione unica per impianti fotovoltaici nuovi di piccole dimensioni

b Aventi diritto e diritto di scelta 1

Solo i gestori di impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 30 kW possono far valere il diritto a una rimunerazione unica ai sensi dell'articolo 7abis della legge qualora il nuovo impianto o l'impianto ampliato o rinnovato in misura considerevole sia stato messo in esercizio dopo il 1° gennaio 2013.

2

Possono far valere il diritto a una rimunerazione unica anche i gestori di impianti messi in esercizio tra il 1° gennaio 2006 e il 31 dicembre 2012 qualora, al più tardi il 31 dicembre 2012, abbiano notificato il loro progetto per la rimunerazione di cui al capitolo 2a (rimunerazione per l'immissione in rete di energia elettrica secondo l'art. 7a della legge).

3

I gestori di impianti di potenza superiore a 10 kW ma inferiore a 30 kW possono scegliere tra la rimunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete di energia elettrica e la rimunerazione unica. Per gli impianti di potenza inferiore a 10 kW è prevista soltanto la rimunerazione unica.

81 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3683).

82 Introdotto dal n. 2 dell'all. all'O del 14 mar. 2008 sull'approvvigionamento elettrico (RU 2008 1223). Abrogato dal n. I dell'O del 17 ago. 2011, con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4067).

83 Introdotto dal n. I dell'O del 7 mar. 2014, in vigore dal 1° apr. 2014 (RU 2014 611).

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730.01

c Procedura presso la società nazionale di rete 1

I gestori che hanno notificato un progetto secondo l'articolo 3g comunicano alla società nazionale di rete la messa in esercizio dell'impianto e al contempo inoltrano i documenti necessari secondo l'appendice 1.8. 2 I gestori con diritto di scelta (art. 6b cpv. 3) esercitano tale diritto in maniera definitiva con la comunicazione della messa in esercizio.

3

La società nazionale di rete comunica mediante decisione l'ammontare della rimunerazione unica ai gestori che intendono far valere il diritto a una rimunerazione unica e che soddisfano i requisiti previsti. 4

La società nazionale di rete versa rapidamente la rimunerazione unica; a tal fine la lista d'attesa (art. 3gbis cpv. 2 e 3) è irrilevante.84 4bis All'importo della rimunerazione unica non sono applicati interessi.85 5

Eventuali richieste di restituzione si basano su quanto stabilito nell'appendice 1.8.

d Importi della rimunerazione unica e loro adeguamento 1

Gli importi della rimunerazione unica si basano sull'appendice 1.8.

2

Il DATEC verifica periodicamente gli importi e li adegua secondo quanto stabilito nell'articolo 7ater della legge, se: a. i costi degli impianti di riferimento sono cambiati in misura considerevole; b. il fabbisogno di risorse finanziarie per le rimunerazioni uniche o per gli impegni secondo gli articoli 7a, 15a e 15abis della legge, rapportato ai mezzi finanziari complessivamente disponibili (art. 15b cpv. 4 della legge), è cambiato a tal punto che per la rimunerazione unica sono disponibili mezzi nettamente superiori o inferiori.

e86 Valutazione e informazioni Per la valutazione dei dati e le informazioni si applicano per analogia gli articoli 3r e 3s.

Capitolo 3: Impianti, veicoli e apparecchi

Art. 7

Procedura di omologazione energetica 1

Gli impianti, i veicoli e gli apparecchi prodotti in serie, figuranti nelle appendici, che consumano notevoli quantità di energia, soggiacciono alla procedura di omologazione energetica.87 84 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3683).

85 Introdotto dal n. I dell'O del 5 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3683).

86 Introdotto dal n. I dell'O del 5 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3683).

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730.01

2

Il DATEC può fissare, tenendo conto di norme armonizzate sul piano internazionale, eventualmente di norme nazionali, e dopo aver sentito organismi specializzati riconosciuti:88

a. i valori di consumo da determinare nei tipi di esercizio pertinenti; b. i documenti che il richiedente deve produrre per la procedura d'omologazione energetica;

c. i metodi d'omologazione, di misurazione e di calcolo da applicare; d. le esigenze tecniche per l'omologazione; e. il contenuto del rapporto d'omologazione; f.

i compiti di controllo spettanti ad autorità federali e cantonali.

3

I servizi competenti redigono un rapporto (cpv. 2 lett. e) su ogni omologazione all'attenzione del richiedente.


Art. 8


89



Art. 9


90


Art. 10

Esigenze in materia di efficienza energetica nonché di commercializzazione e cessione 91 1

Le esigenze in materia di efficienza energetica nonché di commercializzazione e cessione di impianti e apparecchi sono disciplinate nelle appendici 2.1-2.21.92 2 Chi commercializza o cede impianti e apparecchi secondo le appendici designate nel capoverso 1 deve:93 a. poter presentare una dichiarazione di conformità dalla quale risulta che le esigenze stabilite nelle appendici sono adempiute; b. tenere a disposizione documenti tecnici che permettono all'UFE di esaminare se il contenuto corrisponde alle esigenze stabilite nelle appendici.

3

La dichiarazione di conformità e i documenti tecnici devono essere redatti in una lingua ufficiale o in inglese. I documenti tecnici possono essere redatti in un'altra lingua se le informazioni necessarie alla loro valutazione sono date in una lingua ufficiale o in inglese.

87 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 dic. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2002 181).

88 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4709).

89 Abrogato dal n. I dell'O del 10 nov. 2004, con effetto dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4709).

90 Abrogato dal n. I dell'O del 24 giu. 2009, con effetto dal 1° gen. 2010 (RU 2009 3473).

91 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3631).

92 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 giu. 2014, in vigore dal 1° ago. 2014 (RU 2014 2193).

93 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 giu. 2014, in vigore dal 1° ago. 2014 (RU 2014 2193).

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4

La dichiarazione di conformità e i documenti tecnici devono poter essere presentati durante dieci anni a decorrere dalla costruzione dell'impianto o dell'apparecchio. In caso di fabbricazione in serie, il termine comincia a decorrere dalla fabbricazione dell'ultimo esemplare.

5

Le esigenze in materia di efficienza energetica nonché di commercializzazione e cessione di cui alle appendici designate nel capoverso 1 si applicano anche a persone che si procurano i relativi impianti e apparecchi per uso proprio professionale.94

Art. 11


95

Indicazione del consumo specifico di energia ed etichettatura 1

Chi commercializza o cede impianti, veicoli e apparecchi che, conformemente all'articolo 7 capoverso 1, soggiacciono alla procedura di omologazione energetica deve indicare il relativo consumo specifico di energia nonché altre caratteristiche conformemente alle appendici 2.1-3.11.96 2 Il consumo di energia e di altre risorse nonché i benefici sono indicati in modo uniforme e comparabile per i modi di funzionamento determinanti. Le esigenze per quanto riguarda contenuto, forma e presentazione delle indicazioni (etichettatura) sono fissate nelle appendici.

3

Le indicazioni estere sono riconosciute se sono comparabili con quelle indigene (art. 21a cpv. 2).

Capitolo 3a:97 Edifici
a 1 Nell'emanare le disposizioni di cui all'articolo 9 capoverso 3 della legge, i Cantoni si orientano a criteri armonizzati tra i Cantoni stessi.

2

Nel limite del possibile, i Cantoni armonizzano tra loro e con la Confederazione le disposizioni in materia di accordo sugli obiettivi con i grandi consumatori.

3

Se un accordo sugli obiettivi con un grande consumatore soddisfa la Direttiva del 2 luglio 2007 sui provvedimenti volontari per ridurre il consumo di energia e le emissioni di CO2, o se un grande consumatore si impegna nei confronti della Confederazione a ridurre le emissioni di CO2 conformemente alla legge sul CO2, l'UFE effet-

tua gli audit e il monitoraggio.

4

Per rinnovamenti essenziali ai sensi dell'articolo 9 capoverso 3 lettera d della legge s'intende in particolare: 94 Introdotto dal n. I dell'O del 23 ott. 2013 (RU 2013 3631). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 giu. 2014, in vigore dal 1° ago. 2014 (RU 2014 2193).

95 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3631).

96 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 giu. 2014, in vigore dal 1° ago. 2014 (RU 2014 2193).

97 Introdotto dal n. 2 dell'all. all'O del 14 mar. 2008 sull'approvvigionamento elettrico, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 1223).

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a. il risanamento completo del sistema di riscaldamento e dell'impianto per l'acqua calda;

b. gli interventi di risanamento energetico sulle reti di teleriscaldamento su piccola scala con conteggio per singolo edificio, nell'ambito dei quali gli involucri di uno o più edifici vengono risanati in misura superiore al 75 per cento.

Capitolo 4:

Promozione, garanzie contro i rischi e indennizzo per le misure di risanamento concernenti centrali idroelettriche98 Sezione 1: Misure

Art. 12

Informazione e

consulenza

1

I Cantoni, i Comuni e le organizzazioni private, nelle loro attività divulgative e nell'elaborazione di pubblicazioni a scopo di informazione e di consulenza ottengono un sostegno. Il sostegno presuppone che gli sforzi corrispondano alla politica energetica della Confederazione e dei Cantoni.

2

In collaborazione con i Cantoni e le organizzazioni private interessate, l'UFE elabora gli strumenti di esecuzione della legge e della presente ordinanza, segnatamente raccomandazioni: a. sul calcolo e la determinazione della rimunerazione dell'energia immessa in rete (art. 7 cpv. 1 e 2, 7a cpv. 2 e 28a cpv. 1 LEne); b. sulla determinazione delle condizioni di raccordo dei produttori di energia secondo gli articoli 7, 7a e 28a della legge.99

Art. 13

Formazione e perfezionamento 1

La formazione e il perfezionamento delle persone incaricate dei compiti legati alla legge e alla presente ordinanza sono promossi in particolare: a. per mezzo di contributi finanziari alle attività organizzate dai Cantoni e dai Comuni o da organizzazioni private incaricate di compiti secondo la legge e la presente ordinanza; b. per mezzo di attività (p. es. corsi, seminari specializzati) organizzate dall'UFE.

2

In collaborazione con i Cantoni, le associazioni e le istituzioni d'istruzione a tutti i livelli, l'Ufficio sostiene la formazione professionale e il perfezionamento degli specialisti dell'energia, segnatamente con i mezzi seguenti: a. elaborazione di un offerta di corsi per la formazione e il perfezionamento; 98 Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. all'O del 4 mag. 2011, in vigore dal 1° giu. 2011 (RU 2011 1955).

99 Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. all'O del 14 mar. 2008 sull'approvvigionamento elettrico, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 1223).

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b. preparazione di materiali di insegnamento; c. perfezionamento degli insegnanti; d. sviluppo e gestione di un sistema d'informazione.

3

La promozione della formazione del perfezionamento individuali (p. es. mediante borse di studio) è esclusa.


Art. 14

Ricerca, sviluppo e dimostrazione 1

La promozione della ricerca fondamentale, della ricerca applicata e dello sviluppo affine alla ricerca di nuove tecnologie energetiche nel quadro di programmi pluriennali è retta dagli articoli 23-25 della legge federale del 7 ottobre 1983100 sulla ricerca.

2

Gli impianti nonché i progetti pilota e di dimostrazione nel campo dell'energia possono essere sostenuti, dopo aver sentito il Cantone di ubicazione, se:101 a. favoriscono l'impiego parsimonioso e razionale dell'energia, o l'impiego di energie rinnovabili;

b. il potenziale di applicazione e le probabilità di successo del progetto sono sufficientemente grandi; c. il progetto corrisponde alla politica energetica della Confederazione; e d. i risultati ottenuti sono accessibili al pubblico e resi noti alle cerchie interessate.

3

Il capoverso 2 è applicabile per analogia agli esperimenti sul terreno e alle analisi.


Art. 15

Impiego dell'energia e del calore perduto 1

Le misure per favorire l'impiego razionale e parsimonioso dell'energia nonché l'impiego del calore perduto e delle energie rinnovabili possono beneficiare di un sostegno se:102 a. sono eseguite nell'ambito di un programma promozionale della Confederazione;

b. hanno valore d'esempio o rivestono una certa importanza sul piano dell'economia energetica; o

c. sono importanti per l'introduzione di una tecnologia.

2

Il sostegno è accordato soltanto se una misura: 100 [RU

1984 28, 1992 1027 art. 29, 1993 901 all. 3 n. 3 2080 all. n. 9, 1996 99, 2000 1858, 2003 4265, 2004 4261, 2006 2197 all. n. 39, 2008 433, 2010 651, 2011 4497 4565 n. II cpv. 1, 2012 3655. RU 2013 4425 art. 57 cpv. 1 e 2]. Vedi ora la LF del 14 dic. 2012 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (RS 420.1).

101 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3683).

102 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3683).

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a. corrisponde alla politica energetica della Confederazione e allo stato della tecnica;

b. riduce il carico ambientale dovuto all'energia o promuove l'impiego parsimonioso e razionale d'energia;

c. non pregiudica sensibilmente la funzione delle acque eventualmente utilizzate; e

d. non è redditizia senza sostegno.

3

Il sostegno di misure per lo sfruttamento della forza idrica si limita alle centrali idroelettriche con una forza dinamica lorda media fino a 10 MW.103 4 L'impiego di legname a fini energetici beneficia di un sostegno alla preparazione, all'immagazzinamento e allo sfruttamento di legname di bosco, cascami di legname, legname già utilizzato e legname da formazioni arboree non boschive.

5

Le misure di recupero del calore prodotto da processi chimici beneficiano di un sostegno finanziario per tutti gli impianti tecnici necessari, ma non per gli elementi di sistema o d'impianto richiesti per il processo stesso.

Sezione 2: Contributi finanziari

Art. 16

Aiuti finanziari a destinazione vincolata Gli aiuti finanziari a destinazione vincolata possono essere accordati per le misure secondo l'articolo 13 della legge, se il progetto corrisponde alle esigenze dell'articolo 15 e:104 a. la sua realizzazione è nell'interesse della Svizzera e di grande importanza per la politica energetica della Confederazione; o b. il progetto è situato sul territorio di parecchi Cantoni.

a105 Contributi globali per l'informazione e la consulenza, nonché per la formazione e il perfezionamento 1

I contributi globali ai programmi cantonali per la promozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11 capoverso 1 della legge sono concessi se il Cantone in questione:106 a.107 dispone di basi giuridiche per la promozione di almeno un provvedimento di cui all'articolo 11 capoverso 1 della legge; 103 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2011 4067).

104 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3683).

105 Introdotto dal n. I dell'O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2011 4067).

106 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3683).

107 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3683).

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b. dispone di un proprio programma e stanzia un credito finanziario corrispondente; e

c. non riceve già contributi globali di cui all'articolo 15 della legge per programmi che prevedono provvedimenti simili.

1bis

I contributi globali ai programmi cantonali per la promozione dei provvedimenti di cui agli articoli 10 e 11 capoverso 2 della legge possono essere concessi se il Cantone in questione: a. dispone di basi giuridiche per la promozione di almeno un provvedimento di cui agli articoli 10 e 11 capoverso 2 della legge; b. dispone di un proprio programma e stanzia un credito finanziario corrispondente; e

c. non riceve già contributi globali di cui all'articolo 15 della legge per programmi che prevedono provvedimenti simili.108

2

Possono essere concessi contributi globali, in particolare per: a. la documentazione e il lavoro mediatico; b. mostre, manifestazioni e concorsi; c. corsi e istruzioni; d. la consulenza relativa a oggetti e processi e analisi.

3

Singoli progetti dei Cantoni sono sostenuti solo in casi eccezionali.

4

Contributi globali sono accordati anche a programmi realizzati congiuntamente da più Cantoni.

5

I contributi globali non devono superare il credito stanziato dal Cantone.

b109 Rimborso di saldi di contributi globali e rendiconto 1

I mezzi finanziari annui non utilizzati devono essere rimborsati alla Confederazione. In luogo del rimborso, l'UFE può autorizzarne il riporto a favore del programma da realizzare l'anno successivo.

2

I Cantoni presentano all'UFE, entro il 31 marzo dell'anno successivo, un rapporto sul programma eseguito. Il rapporto fornisce informazioni appropriate su: a. numero e tipo di provvedimenti realizzati e mezzi finanziari impiegati a tale scopo;

b. mezzi finanziari non utilizzati ed eventuale riporto della quota residua della Confederazione all'anno successivo.

3

All'UFE vanno messi a disposizione, su richiesta, i necessari documenti relativi al rapporto.

108 Introdotto dal n. I dell'O del 5 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3683).

109 Introdotto dal n. I dell'O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2011 4067).

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730.01


Art. 17

Contributi globali per l'impiego dell'energia e il recupero del calore residuo110 1

Contributi globali possono essere accordati ai programmi dei Cantoni per la promozione delle misure conformi all'articolo 13 della legge, in particolare per programmi di investimento e di marketing, se il Cantone in questione:111

a. possiede basi giuridiche per la promozione di almeno una misura conforme all'articolo 13 della legge; b. stanzia un credito finanziario corrispondente; e c. non pone condizioni esageratamente severe all'autorizzazione di misure secondo l'articolo 13 della legge.

2

...112

3

Contributi globali possono essere accordati anche a programmi realizzati congiuntamente da più Cantoni.113 4

I Cantoni indirizzano all'UFE per il 31 marzo dell'anno seguente al più tardi, un rapporto sul programma eseguito.114 Danno informazioni appropriate su: a. i risparmi di energia sperati e conseguiti grazie al programma, nonché la quota delle energie rinnovabili e del recupero di calore nel consumo di energia; b. gli investimenti sperati e avviati grazie al programma, prendendo in considerazione eventuali ricadute;

c. l'importo totale dei mezzi finanziari impiegati, suddivisi in quote della Confederazione e dei Cantoni nonché secondo gli ambiti di promozione e precisando l'importo medio degli aiuti finanziari versati;

d. gli importi finanziari non utilizzati e l'eventuale riporto della quota rimanente della Confederazione all'anno seguente.

5

All'UFE vanno messi a disposizione, su domanda, i necessari documenti relativi al rapporto.

110 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2011 4067).

111 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3683).

112 Abrogato dal n. I dell'O del 7 dic. 2001, con effetto dal 1° gen. 2002 (RU 2002 181).

113 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3683).

114 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 dic. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2002 181).

Energia

34

730.01

Sezione 2a:115 Garanzie contro i rischi
a Principio 1 Le fideiussioni a titolo di garanzia contro i rischi per gli impianti per lo sfruttamento della geotermia possono essere concesse se gli impianti soddisfano le esigenze indicate nell'appendice 1.6.

2

La società nazionale di rete versa la fideiussione se i sondaggi e le prove di cui all'appendice 1.6 vengono valutati come successo parziale o come insuccesso.

3

L'UFE è incaricato di definire esigenze minime specifiche mediante direttive.

b Procedura, obblighi di notifica 1

Per ottenere una fideiussione a titolo di garanzia contro i rischi, il richiedente deve presentare una domanda alla società nazionale di rete.

2

L'UFE incarica un gruppo di esperti di allestire una perizia in merito alla domanda, all'attenzione della società nazionale di rete, e di seguire il progetto. Per adempiere i suoi compiti, il gruppo di esperti può far intervenire altri specialisti.

3

Le esigenze poste alla domanda, alla procedura, ai compiti del gruppo di esperti e a un'eventuale restituzione sono definite nell'appendice 1.6.116 4 La società nazionale di rete notifica tempestivamente all'UFE le domande di concessione di una fideiussione a titolo di garanzia contro i rischi, gli obblighi e le perdite risultanti dalle fideiussioni e gli impianti realizzati.

c117 Supplemento per le perdite derivanti dalle fideiussioni Ai fini del calcolo del supplemento di cui all'articolo 15b capoverso 1 lettera c della legge si tiene conto degli impianti previsti e realizzati per lo sfruttamento della geotermia e dei costi di esecuzione.

115 Introdotta dal n. 2 dell'all. all'O del 14 mar. 2008 sull'approvvigionamento elettrico, in vigore dal 1° gen. 2009 ad eccezione dell'art. 17c cpv. 1, in vigore dal 1° mag. 2008 (RU 2008 1223).

116 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2011 4067).

117 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2011 4067).

Energia. O

35

730.01

Sezione 2b:118 Indennizzo per le misure di risanamento concernenti centrali idroelettriche
d Procedura 1 Il detentore di una centrale idroelettrica può presentare alla competente autorità cantonale una domanda di rimborso dei costi per le misure di cui all'articolo 83a della legge federale del 24 gennaio 1991119 sulla protezione delle acque (LPAc) o all'articolo 10 della legge federale del 21 giugno 1991120 sulla pesca (LFSP). Tale domanda va inoltrata prima di iniziare i lavori o procedere ad acquisti importanti (art. 26 cpv. 1 LF del 5 ott. 1990121 sui sussidi, LSu). I requisiti della domanda sono disciplinati nell'appendice 1.7 numero 1.

2

L'autorità cantonale inoltra all'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) la domanda corredata del proprio parere. L'UFAM elabora, all'attenzione della società nazionale di rete, una richiesta concordata con l'autorità cantonale relativa alla concessione e all'ammontare probabile dell'indennizzo. I criteri per la valutazione della domanda sono disciplinati nell'appendice 1.7 numeri 2 e 3.

3

Mediante decisione, la società nazionale di rete comunica al detentore della centrale idroelettrica se verrà concesso un indennizzo e la probabile entità dello stesso.

4

Se le domande pervenute eccedono i mezzi finanziari disponibili, la società nazionale di rete elabora un piano di pagamento. I versamenti sono effettuati in base all'ordine di inoltro delle domande all'autorità cantonale. 5

Una volta attuate le misure, il detentore della centrale idroelettrica trasmette alla competente autorità cantonale un riepilogo dei costi complessivi computabili effettivamente sostenuti. In caso di misure onerose può trasmettere il riepilogo dopo il completamento di parte di esse. I costi computabili sono disciplinati nell'appendice 1.7 numero 3.

6

L'autorità cantonale esamina il riepilogo dei costi sostenuti ai fini del loro computo e lo inoltra all'UFAM corredato del proprio parere. L'UFAM verifica il riepilogo dei costi ed elabora, all'attenzione della società nazionale di rete, una richiesta concordata con l'autorità cantonale relativa all'ammontare dell'indennizzo.

7

Mediante decisione, la società nazionale di rete comunica al detentore della centrale idroelettrica l'ammontare dell'indennizzo che gli verrà corrisposto, stabilito sulla base dei costi computabili. 8

Per il resto si applica il capitolo 3 LSu.

118 Introdotta dal n. 2 dell'all. all'O del 4 mag. 2011, in vigore dal 1° giu. 2011 (RU 2011 1955).

119 RS 814.20 120 RS 923.0

121 RS 616.1

Energia

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730.01

e122 Supplemento per l'indennizzo dei detentori di centrali idroelettriche Il supplemento di cui all'articolo 15b capoverso 1 lettera d della legge ammonta a 0,1 cent./kWh. Il ricavo del supplemento è utilizzato, previa deduzione dei costi di esecuzione, per indennizzare il detentore di una centrale idroelettrica.

Sezione 3: Procedura

Art. 18

Tenore delle richieste 1

Le richieste di aiuti finanziari a destinazione vincolata devono fornire tutte le indicazioni e tutti i documenti necessari alla verifica delle condizioni legali, tecniche, economiche e d'esercizio, segnatamente:

a. il nome, rispettivamente la ditta del richiedente; b. la lista dei Cantoni e dei Comuni sul cui territorio sono pianificati i lavori; c. la descrizione, l'obiettivo, l'inizio e la durata probabile dei lavori previsti; d. i costi, con indicazione dei contributi di terzi e di quelli attesi dalla Confederazione.

2

Le richieste da parte dei Cantoni di contributi globali della Confederazione devono contenere tutte le indicazioni e i documenti necessari all'esame delle condizioni legali, segnatamente: a. una descrizione del programma di promozione cantonale con l'indicazione delle corrispondenti basi giuridiche; b. l'importo del credito cantonale stanziato o richiesto.123

Art. 19

Deposito delle richieste e parere dei Cantoni 1

Le richieste di aiuti finanziari a destinazione vincolata vanno presentate all'UFE almeno tre mesi prima dell'inizio della costruzione, ovvero dell'esecuzione del progetto.124 2 Le richieste di contributi globali vanno presentate all'UFE entro il 31 ottobre dell'anno precedente al più tardi.

3

L'UFE sottopone per parere al Cantone di ubicazione interessato richieste di aiuti finanziari a destinazione vincolata importanti per i Cantoni dal punto di vista politico o tecnico.

122 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2011 4067).

123 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2011 4067).

124 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3683).

Energia. O

37

730.01


Art. 20

Valutazione delle domande125 1

L'Ufficio si pronuncia sulle richieste di aiuti finanziari a destinazione vincolata entro un termine di tre mesi, e sulle richieste di contributi globali entro un termine di due mesi, dalla ricezione dei documenti completi. Eccezionalmente questi termini possono essere prorogati di un mese o al massimo di due mesi. Non vi è alcuna pretesa giuridica ad aiuti finanziari a destinazione vincolata e a contributi globali.126 2 Per valutare le richieste di aiuti finanziari a destinazione vincolata e di contributi globali, l'UFE può ricorrere a periti.127 3 ...128

4

Nel caso di richieste di aiuti finanziari a destinazione vincolata, l'UFE informa i Cantoni in merito alla decisione.129 5 Elabora una ricapitolazione dei contributi e versamenti assicurati.

Capitolo 4a:130 Cooperazione internazionale
a 1 Il DATEC è autorizzato, nell'ambito dell'Agenzia internazionale dell'energia (AIE) e dell'Agenzia per l'energia nucleare (NEA) dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), a concludere trattati internazionali di portata limitata ai sensi dell'articolo 7a capoverso 2 della legge del 21 marzo 1997131 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione in materia di cooperazione nella ricerca energetica. 2 Può attribuire questa competenza all'Ufficio federale dell'energia e all'Ispettorato federale della sicurezza nucleare.

125 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3683).

126 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3683).

127 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4067).

128 Abrogato dal n. I dell'O del 5 nov. 2014, con effetto dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3683).

129 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3683).

130 Introdotta dal n. 2 dell'art. 62 cpv. 2 dell'O del 29 nov. 2013 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4593).

131 RS

172.010

Energia

38

730.01

Capitolo 5: Esecuzione e analisi d'efficacia

Art. 21

Esecuzione 1 I Cantoni eseguono l'articolo 11a con il sostegno dell'UFE.132 2

L'UFE esegue le rimanenti disposizioni della presente ordinanza. Nella misura del possibile, l'esecuzione degli articoli 7-11 è integrata nelle procedure di omologazione e nelle misure richieste per la commercializzazione degli impianti, dei veicoli e degli apparecchi. Sono annoverate tra queste ultime segnatamente le disposizioni sulle emissioni di gas di scarico degli impianti e dei veicoli.

3

I Cantoni e l'UFE coordinano l'esecuzione.

a133 Organismi di omologazione e di valutazione della conformità 1

Gli organismi di omologazione e di valutazione della conformità che allestiscono rapporti o certificati devono essere: a. accreditati ai sensi dell'ordinanza del 17 giugno 1996134 sull'accreditamento e la designazione;

b. riconosciuti dalla Svizzera nell'ambito di accordi internazionali; o c. essere autorizzati in altro modo dal diritto federale.

2

Chi si riferisce alla documentazione di organismi non menzionati nel capoverso 1 deve dimostrare in maniera credibile che le procedure applicate e la qualifica dell'organismo soddisfano le esigenze svizzere (art. 18 cpv. 2 LOTC).


Art. 22


135

Controlli successivi e provvedimenti 1

L'UFE controlla se l'etichettatura dell'elettricità, il calcolo, la compensazione e il trasferimento dei costi e gli impianti e apparecchi commercializzati e ceduti corrispondono alle prescrizioni della presente ordinanza. A questo scopo effettua indagini a campione ed esamina le indicazioni fondate relative a presunte irregolarità.

2

Esso è in particolare autorizzato a richiedere i documenti e le informazioni necessari, a prelevare campioni e a disporre verifiche per comprovare la conformità, per controllare le condizioni di raccordo per le energie fossili e rinnovabili e per l'elettricità prodotta da fonti rinnovabili, e per controllare le gare pubbliche e le garanzie contro i rischi.

3

L'UFE può ordinare un'omologazione energetica se una persona che commercializza o cede impianti o apparecchi non presenta o presenta soltanto in parte i documenti richiesti entro il termine che esso ha stabilito. La persona che ha commercializzato o ceduto il prodotto sostiene i costi.

132 Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. all'O del 14 mar. 2008 sull'approvvigionamento elettrico, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 1223).

133 Introdotto dal n. I dell'O del 10 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4709).

134 RS

946.512

135 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4799).

Energia. O

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730.01

4

Se risulta dal controllo o dall'esame che sono state violate prescrizioni della presente ordinanza, l'UFE decide le misure adeguate. Può vietare la commercializzazione e la cessione, ordinare il ritiro, il sequestro e la confisca nonché pubblicare le misure che ha preso.

a136 Trasmissione di dati alla Direzione generale delle dogane L'UFE trasmette alla Direzione generale delle dogane i seguenti dati dei produttori di energia elettrica da biomassa necessari per l'esecuzione dell'ordinanza del 20 novembre 1996137 sull'imposizione degli oli minerali: a. dati personali e indirizzi di persone fisiche o giuridiche e associazioni di persone;

b. indicazioni su tipo, quantità e origine delle materie prime biogene; c. indicazioni su tipo, quantità e origine di carburanti e combustibili prodotti a partire da materie prime biogene; d. indicazioni sull'energia (elettricità e calore) prodotta a partire da carburanti e combustibili;

e. indicazioni sull'impianto, in particolare procedura di produzione, capacità, potenza, grado di rendimento e data della messa in esercizio.t. 23 Organizzazioni private 1

Nella misura in cui la presente ordinanza non disponga diversamente, le organizzazioni private chiamate a collaborare secondo la legge e la presente ordinanza devono autofinanziarsi. Nei limiti delle sue competenze d'esecuzione, l'UFE può indennizzare totalmente o parzialmente le spese per determinati compiti convenuti. A tal fine si applicano le tariffe dell'Amministrazione federale per il ricorso a esperti e incaricati.138 2

Il ricorso a organizzazioni private deve procurare vantaggi segnatamente tecnici, temporali e finanziari alla Confederazione e ai Cantoni rispetto all'esecuzione tradizionale.

3

L'UFE esercita la vigilanza; coordina le attività delle organizzazioni private incaricate.


Art. 24

Contenuto del mandato di prestazioni 1

Con il mandato di prestazioni, il DATEC assegna a un'organizzazione secondo l'articolo 23 obiettivi e strategie specifici o compiti particolari.

2

Il mandato di prestazioni deve in particolare disciplinare: a. le esigenze generali alle quali deve soddisfare l'organizzazione e le condizioni d'attribuzione del mandato;

136 Introdotto dal n. 2 dell'all. all'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4479).

137 RS

641.611

138 Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. all'O del 14 mar. 2008 sull'approvvigionamento elettrico, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 1223).

Energia

40

730.01

b. la sfera di competenza nonché obiettivi e termini del mandato; c. i criteri per la valutazione dell'adempimento delle prestazioni e di un eventuale adeguamento degli obiettivi;

d. i mezzi finanziari concessi e il quadro di pagamento; e. il contenuto, l'estensione, la forma e il metodo di un'indagine sulle ripercussioni dei provvedimenti;

f. il contenuto, l'estensione, la forma e il calendario dei rapporti da indirizzare al DATEC;

g. le sanzioni nel caso di non adempimento del mandato di prestazioni.


Art. 25

Esame, modifica e sanzioni in caso di non adempimento del mandato di prestazioni 1

Il DATEC esamina ogni biennio il grado di conseguimento degli obiettivi e le prestazioni fornite.

2

Nell'esame del grado di conseguimento degli obiettivi, prende in considerazione la situazione congiunturale, l'evoluzione dei prezzi e l'effetto di altre misure.

3

Le parti al contratto possono domandare entrambe un adeguamento del mandato di prestazioni, segnatamente degli obiettivi e dei termini, se in rapporto alle condizioni quadro secondo il capoverso 2 risultano considerevoli modifiche senza implicare la loro responsabilità.

4

Se constata che i suoi obiettivi, per ragioni di cui sono responsabili le organizzazioni private incaricate, non possono essere conseguiti entro il termine stabilito, il DATEC, previa diffida scritta senza successo, può denunciare senza preavviso il mandato di prestazioni.


Art. 26

Analisi d'efficacia

1

…139

2

L'UFE può affidare mandati a terzi, nel quadro dell'analisi d'efficacia delle misure della legge e delle disposizioni di esecuzione.

3

I Cantoni, i Comuni e gli altri interessati mettono a disposizione i dati e i documenti necessari a questa analisi.

139 Abrogato dal n. 2 dell'all. all'O del 14 mar. 2008 sull'approvvigionamento elettrico, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 1223).

Energia. O

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730.01

Capitolo 6: Disposizioni penali140

Art. 27


141



Art. 28


142
…143

È punito secondo l'articolo 28 della legge chiunque, intenzionalmente o per negligenza: a.144 commercializza o cede illegalmente impianti e apparecchi (art. 10); b.145 in caso di commercializzazione o cessione di veicoli, impianti o apparecchi non indica o indica in modo incompleto o falso il consumo specifico di energia o le altre caratteristiche di cui alle appendici 2.1-3.11 (art. 11); c.146 non adempie all'obbligo di etichettatura (art. 1a); d.147 non adempie all'obbligo d'informazione (art. 1b); e.148 viola le prescrizioni relative alla garanzia di origine (art. 1d); f.149 nell'ambito della procedura di notifica e di decisione, fornisce in modo inesatto o incompleto indicazioni essenziali per la valutazione della richiesta (art. 3g e 17b);

g.150 viola gli obblighi di notifica (art. 1f, 3p e 17b cpv. 4); h.151 utilizza etichette, contrassegni, simboli o diciture che possono essere confusi con l'etichettatura di cui alle appendici 2.1-3.11 (art. 11).

140 Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. 2 all'O del 22 nov. 2006 sugli emolumenti e sulle tasse di vigilanza dell'Ufficio federale dell'energia, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4889).

141 Abrogato dal n. 2 dell'all. 2 all'O del 22 nov. 2006 sugli emolumenti e sulle tasse di vigilanza dell'Ufficio federale dell'energia, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4889).

142 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 dic. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2002 181).

143 Abrogata dal n. 1 dell'all. 2 all'O del 22 nov. 2006 sugli emolumenti e sulle tasse di vigilanza dell'Ufficio federale dell'energia, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4889).

144 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 giu. 2014, in vigore dal 1° ago. 2014 (RU 2014 2193).

145 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 giu. 2014, in vigore dal 1° ago. 2014 (RU 2014 2193).

146 Introdotta dal n. I dell'O del 10 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4709).

147 Introdotta dal n. I dell'O del 10 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4709).

148 Introdotta dal n. 2 dell'all. all'O del 14 mar. 2008 sull'approvvigionamento elettrico, in vigore dal 1° gen. 2009(RU 2008 1223).

149 Introdotta dal n. 2 dell'all. all'O del 14 mar. 2008 sull'approvvigionamento elettrico, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 1223).

150 Introdotta dal n. 2 dell'all. all'O del 14 mar. 2008 sull'approvvigionamento elettrico, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 1223).

151 Introdotta dal n. I dell'O del 23 ott. 2013 (RU 2013 3631). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 giu. 2014, in vigore dal 1° ago. 2014 (RU 2014 2193).

Energia

42

730.01

Capitolo 7: Disposizioni finali152
a153 Modifica delle appendici 1.1-1.6 Il DATEC può adeguare le appendici 1.1-1.6 all'evoluzione della tecnica e dell'economia.


Art. 29


154

Disposizioni transitorie della modifica del 14 marzo 2008 1

Per quanto concerne i contratti esistenti ai sensi dell'articolo 28a capoverso 1 della legge, si applicano per analogia gli articoli 1 lettere a-f e h, 2-5 e 5a capoverso 1 dell'ordinanza sull'energia nella versione del 7 dicembre 1998155 e gli articoli 1d capoversi 1, 5 e 6, 1g, 3b capoverso 2, 3k, 3q e 22 della presente ordinanza.156
2

La società nazionale di rete paga trimestralmente ai gestori di rete, per gli impianti di cui all'articolo 28a capoverso 1 della legge, i costi supplementari di cui all'articolo 5a capoverso 1 dell'ordinanza sull'energia nella versione del 7 dicembre 1998 secondo le raccomandazioni dell'UFE di cui all'articolo 12 capoverso 2 della presente ordinanza. Se le risorse finanziarie del Fondo di cui all'articolo 3k della presente ordinanza non sono sufficienti per il pagamento dei costi supplementari, nel corso dell'anno ha luogo un pagamento pro rata. Il saldo è versato nel corso dell'anno successivo.

3

Per quanto riguarda gli impianti con contratti esistenti ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 dell'ordinanza sull'energia nella versione del 7 dicembre 1998, messi in esercizio dopo il 31 dicembre 2005, si applicano le disposizioni degli articoli 3-3q e dell'articolo 6 della presente ordinanza.

4

Il 1° maggio 2008, l'UFE fissa per il 2008 le seguenti quantità aggiuntive per impianti fotovoltaici: a. una quantità aggiuntiva per gli impianti per i quali sono disponibili, al 1° maggio 2008, i dati richiesti per la notifica dell'impianto e la notifica dello stato di avanzamento del progetto; b. una quantità aggiuntiva per gli impianti per i quali si presume che possa essere emessa una decisione positiva entro il 31 dicembre 2008.

5

L'UFE fissa il supplemento sui costi di trasporto delle reti ad alta tensione secondo l'articolo 3j capoverso 1, l'articolo 5 capoverso 1 e l'articolo 17c capoverso 1 per la prima volta nel primo semestre del 2008.

152 Originario avanti art. 29.

153 Introdotto dal n. 2 dell'all. all'O del 14 mar. 2008 sull'approvvigionamento elettrico, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 1223).

154 Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. all'O del 14 mar. 2008 sull'approvvigionamento elettrico, in vigore dal 1° gen. 2009 ad eccezione dei cpv. 4 e 5, in vigore dal 1° mag. 2008 (RU 2008 1223).

155 RU 1999 207 156 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2011 4067).

Energia. O

43

730.01

6

La Commissione dell'energia elettrica di cui all'articolo 21 della legge del 23 marzo 2007157 sull'approvvigionamento elettrico decide in merito a controversie relative alle condizioni di raccordo per gli impianti di produzione di energia e ai supplementi sui costi di trasporto secondo l'articolo 7 della legge nella versione del 26 giugno 1998, sulle quali al 1° gennaio 2009 non è stata pronunciata ancora alcuna sentenza di primo grado di un'autorità cantonale.

a158 Disposizione transitoria della modifica del 4 maggio 2011 Il supplemento sui costi di trasporto delle reti ad alta tensione di cui all'articolo 17e è riscosso a partire dal 2012.

b159 Disposizioni transitorie della modifica del 17 agosto 2011 Per l'energia elettrica che non è stata immessa in rete secondo l'articolo 7a della legge o in base a contratti stipulati tra produttori e gestori di reti nell'ambito della fornitura di quantità aggiuntive di cui all'articolo 7b della legge, l'obbligo di registrazione e quello relativo alla garanzia di origine secondo l'articolo 1d capoverso 2 sono dati soltanto a partire dal 1° gennaio 2013.

c160 Disposizioni transitorie della modifica del 7 marzo 2014 1

I gestori di rete che, per motivi tecnici o di gestione, non possono misurare o calcolare l'energia da rimunerare secondo le disposizioni dell'articolo 2 capoversi 2-2ter, possono rilevare la quantità di energia da rimunerare secondo il diritto previgente fino al momento in cui non saranno in grado di applicare le nuove disposizioni, ma in ogni caso al massimo fino al 31 dicembre 2014.

2

Nel caso di anni contabili che iniziano nel 2013 e terminano nel 2014 il diritto al rimborso è valutato pro rata temporis: fino al 31 dicembre 2013 secondo le disposizioni previgenti e a partire dal 1° gennaio 2014 secondo le nuove disposizioni. Un consumatore finale che intende chiedere il rimborso del supplemento per la parte di anno contabile che ricade nel 2014 è tenuto a documentare pro rata temporis quanto richiesto nell'articolo 3oter capoverso 2. In deroga all'articolo 3m capoverso 2 secondo periodo solo la parte dell'anno contabile che ricade nel 2014 deve essere compresa nella convenzione sugli obiettivi.

3

Nel caso di anni contabili che almeno in parte ricadono nel 2014, non si applica il termine di cui all'articolo 3m capoverso 1 se, per la sua applicazione, già prima del 31 dicembre 2014 dovrebbe essere presentata, ai fini della verifica, una proposta di convenzione sugli obiettivi da stipulare con la Confederazione. In deroga all'articolo 3m capoverso 1, in questi casi è sufficiente che il consumatore finale: a. entro il 30 giugno 2014 si impegni a presentare all'UFE, prima della fine dell'anno, una proposta di convenzione sugli obiettivi a decorrere dal 1° 157 RS 734.7

158 Introdotto dal n. 2 dell'all. all'O del 4 mag. 2011, in vigore dal 1° giu. 2011 (RU 2011 1955).

159 Introdotto dal n. I dell'O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2011 4067).

160 Introdotto dal n. I dell'O del 7 mar. 2014, in vigore dal 1° apr. 2014 (RU 2014 611).

Energia

44

730.01

gennaio 2014 da stipulare con la Confederazione (art. 28d cpv. 1 della legge); b. presenti all'UFE, ai fini della verifica, entro e non oltre il 31 dicembre 2014, una proposta per una convenzione sugli obiettivi; e c. stipuli la convenzione sugli obiettivi entro il 31 marzo 2015.

d161 Disposizione transitoria della modifica del 5 novembre 2014 Se ai sensi dell'articolo 3gbis capoverso 3 sono nuovamente disponibili risorse per il 2015, il capoverso 4 lettera b numero 1 è applicabile per analogia ai progetti per i quali è stata presentata entro il 31 gennaio 2015, alla società nazionale di rete, la notifica della messa in esercizio oppure la notifica dello stato di avanzamento del progetto ovvero, nel caso delle piccole centrali idroelettriche e degli impianti eolici, la seconda notifica dello stato di avanzamento del progetto.


Art. 30

Diritto previgente: abrogazione Sono abrogate:

a. l'ordinanza sull'energia del 22 gennaio 1992162; b. l'ordinanza del 18 dicembre 1995163 sulla riduzione del consumo specifico di carburante delle automobili; c.164 l'appendice 3.3 il 31 dicembre 2008.


Art. 31

Entrata in

vigore

1

La presente ordinanza, ad eccezione dell'articolo 17, entra in vigore il 1° gennaio 1999.

2

L'articolo 17 entra in vigore il 1° gennaio 2000.

161 Introdotto dal n. I dell'O del 5 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3683).

162 [RU

1992 397, 1993 2366, 1994 1168 1839, 1995 2760, 1996 2243 n. I 64] 163 [RU

1996 108, 1998 1796 art. 1 n. 10] 164 Introdotta dal n. 2 dell'all. all'O del 14 mar. 2008 sull'approvvigionamento elettrico, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 1223).

Energia. O

45

730.01

Appendice 1.1165 (art. 3, 3a, 3b, 3d, 3g, 3h e 22 cpv. 2) Condizioni di raccordo per le piccole centrali idroelettriche 1

Definizione degli impianti 1.1

In generale

Piccola centrale idroelettrica: qualsiasi impianto tecnico autonomo per la produzione di elettricità in un determinato luogo a partire dalla forza idrica.

Rientrano in questa categoria segnatamente le dighe, le prese d'acqua, le condotte forzate, le turbine, i generatori, i punti di immissione, le stazioni di comando.

Le centrali con utilizzo di acqua di dotazione sono considerate impianti autonomi.

1.2

Impianti ampliati o rinnovati in misura considerevole 1.2.1 L'aumento della produzione di elettricità giusta l'articolo 3a capoverso 2 deve essere almeno del 20 per cento.

1.2.2 Le misure ai sensi dell'articolo 83a LPac166 o i provvedimenti di cui all'articolo 10 LFSP167 non sono considerati nuovi investimenti ai sensi dell'articolo 3a capoverso 1 lettera a.

1.3 Esigenze

minime

L'UFE può stabilire, mediante direttive, esigenze ecologiche ed energetiche minime. Il periodo di valutazione è di tre mesi per le prime e di un anno civile per le seconde.

2 Categorie 2.1. Categoria 1

Impianti costruiti lungo corsi d'acqua naturali.

2.2. Categoria

2

Impianti ubicati lungo sezioni di corsi d'acqua già sfruttate (centrali con utilizzo di acqua di dotazione e centrali situate lungo il canale di restituzione) nonché impianti accessori, ad esempio centrali ad acqua potabile, ad 165 Introdotta dal n. 2 dell'all. all'O del 14 mar. 2008 sull'approvvigionamento elettrico (RU 2008 1223). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 2 feb. 2010 (RU 2010 809). Aggiornata dal n. 2 dell'all. all'O del 4 mag. 2011 (RU 2011 1955), dal n. II dell'O del 17 ago. 2011 (RU 2011 4067), dal n. I dell'O del DATEC del 27 gen. 2012 (RU 2012 607), dal n. II cpv. 1 dell'O del 23 ott. 2013 (RU 2013 3631) e dal n. II cpv. 1 dell'O del 7 mar. 2014, in vigore dal 1° apr. 2014 (RU 2014 611).

166 RS

814.20

167 RS

923.0

Energia

46

730.01

acqua di scarico o ad acqua irrigua e centrali che utilizzano l'infrastruttura per l'innevamento artificiale o acqua di galleria.

3

Calcolo della rimunerazione 3.1

Il tasso di rimunerazione è composto di una rimunerazione di base e di bonus. Possono essere applicati più bonus.

3.2 Rimunerazione

di

base

3.2.1 Per il calcolo della rimunerazione di base è determinante la potenza equivalente dell'impianto. Questa potenza corrisponde al quoziente fra produzione netta in kWh e la somma delle ore del relativo anno civile, detratte le ore piene prima della messa in esercizio dell'impianto e dopo la sua disattivazione.

La rimunerazione di base è calcolata sulla base della potenza equivalente dell'impianto, pro rata rispetto alle classi di potenza di cui ai numeri 3.2.2 e 3.2.3.

3.2.2 Rimunerazione di base nel caso di una messa in esercizio entro il 31 dicembre 2013

Classe di potenza

Rimunerazione di base (cent./kWh)

≤10 kW

26

≤50 kW

20

≤300 kW

14,5

≤1 MW

11

≤10 MW

7,5

3.2.3 Rimunerazione di base nel caso di una messa in esercizio dopo il 1° gennaio 2014

Categoria di impianto Classe di potenza Rimunerazione di

base

(cent./kWh)

Categoria 1

≤300 kW

16,1

≤1 MW

10,9

≤10 MW

6,9

Categoria 2

≤10 kW

27,9

≤50 kW

21,1

≤300 kW

14,9

≤1 MW

10,9

≤10 MW

6,9

3.3

Bonus secondo i livelli di pressione Il bonus secondo i livelli di pressione è calcolato sulla base del dislivello lordo dell'impianto, pro rata rispetto alle seguenti classi di dislivello:

Energia. O

47

730.01

Classe di dislivello (m) Bonus (cent./kWh) Messa in esercizio

entro il 31.12.2013 dal 1.1.2014

≤5 4,5 5,1 ≤10 2,7 3,0

≤20 2

2,2

≤50 1,5

1,7

>50 1

1,1

3.4

Bonus per le opere idrauliche 3.4.1 Se la quota destinata alla realizzazione delle opere idrauliche secondo lo stato della tecnica (condotte forzate incluse) è inferiore al 20 per cento dei costi di investimento complessivi del progetto, il diritto al bonus per le opere idrauliche decade. Se tale quota è superiore al 50 per cento, si ha diritto al bonus completo. Per i valori compresi fra il 20 e il 50 per cento viene effettuata un'interpolazione lineare secondo il seguente grafico. Il bonus è calcolato sulla base della potenza equivalente dell'impianto, pro rata rispetto alle classi di potenza. L'UFE stabilisce in una direttiva le misure che beneficiano di un bonus per le opere idrauliche. Le misure di cui all'articolo 83a LPAC o all'articolo 10 LFSP non sono computabili ai fini del bonus.

Le centrali con utilizzo di acqua di dotazione non hanno diritto al bonus per le opere idrauliche.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Quota opere idrauliche sul'investimento complessivo [%] D

ir

it

to

a

l bo

nu

s p

er

op

er

e

id

ra

u

li

ch

e

[%

]

3.4.2 Bonus per le opere idrauliche secondo le classi di potenza nel caso di una messa in esercizio entro il 31 dicembre 2013 Classe di potenza (kW) Bonus per le opere idrauliche (cent./kWh)

≤10 5,5

Energia

48

730.01

Classe di potenza (kW) Bonus per le opere idrauliche (cent./kWh)

≤50 4 ≤300 3 >300 2,5 3.4.3 Bonus per le opere idrauliche secondo le classi di potenza nel caso di una messa in esercizio dopo il 1° gennaio 2014 Categoria di impianto Classe di potenza Bonus per le opere

idrauliche

(cent./kWh)

Categoria 1

≤300 kW

3,6

≤10 MW

2,8

Categoria 2

≤10 kW

6,2

≤50 kW

4,5

≤300 kW

3,4

>300

kW

2,8

3.5

Il tasso di rimunerazione viene fissato per anno civile in base alla potenza equivalente secondo i numeri 3.1-3.4 e 3.6.

Il calcolo della rimunerazione ha luogo alla fine dell'anno civile sulla base del tasso di rimunerazione valido per quell'anno e dell'elettricità rilevata.

Vengono effettuati pagamenti parziali anticipati sulla base del tasso di rimunerazione dell'anno precedente in caso di impianti che non sono ancora in esercizio da un intero anno civile in base ai valori di progettazione di cui al numero 5.1.

3.6

Il tasso di rimunerazione, bonus inclusi, ammonta al massimo a: a. 35 cent./kWh nel caso di una messa in esercizio entro il 31 dicembre 2013;

b. 38 cent./kWh nel caso di una messa in esercizio dopo il 1° gennaio 2014.

4

Riduzione annua e durata della rimunerazione 4.1

La riduzione annua ammonta allo 0 per cento.

4.2

La durata della rimunerazione è di: a. 25 anni nel caso di una messa in esercizio entro il 31 dicembre 2013; b. 20 anni nel caso di una messa in esercizio dopo il 1° gennaio 2014.

Energia. O

49

730.01

5

Procedura di notifica e di decisione 5.1 Notifica

La notifica deve contenere almeno le seguenti indicazioni: a. consenso dei proprietari fondiari; b. potenza meccanica media lorda: c. produzione di elettricità prevista, in kWh per anno civile; d. dislivello lordo in m; e. tipo di acque sfruttate (corsi d'acqua / altre acque) e tipo di centrale; f.

data di messa in esercizio prevista; g. per gli impianti rinnovati e ampliati: documenti che illustrano che le esigenze di cui all'articolo 3a e al numero 1.2 sono soddisfatte; h. ...

i. i costi di investimento complessivi del progetto, ripartiti per componenti principali; vanno elencati separatamente in particolare i costi di investimento relativi alle opere idrauliche (condotte forzate incluse);

j. ubicazione della centrale, delle prese, dei serbatoi e delle restituzioni d'acqua;

k. categoria del produttore.

5.2

Notifiche dello stato di avanzamento del progetto 5.2.1 Entro due anni dalla comunicazione della decisione positiva, deve essere presentata una notifica sullo stato di avanzamento del progetto contenente la richiesta di concessione o di licenza di costruzione presentata alle autorità competenti.

5.2.2 Entro quattro anni dalla comunicazione della decisione positiva, deve essere presentata una notifica sullo stato di avanzamento del progetto contenente almeno le seguenti indicazioni: a. licenza di costruzione, concessione; b. parere del gestore di rete in merito alla notifica di cui all'articolo 3i; c. modifiche dei dati di cui al numero 5.1; d. data di messa in esercizio prevista.

5.3

Notifica della messa in esercizio La notifica della messa in esercizio deve essere effettuata al più tardi entro sei anni dalla comunicazione della decisione positiva relativa al progetto e deve contenere almeno le seguenti indicazioni: b. eventuali modifiche dei dati di cui ai numeri 5.1 e 5.2.

6 Dati

d'esercizio

Se l'UFE lo richiede, il gestore dell'impianto deve consentirgli di prendere visione dei dati d'esercizio.

Energia

50

730.01

7

Disposizione transitoria relativa alla modifica del 23 ottobre 2013 I gestori che mettono in esercizio i loro impianti a partire dal 1° gennaio 2014 e che tuttavia già prima di questa data hanno ricevuto una decisione positiva sottostanno, sia per quanto riguarda la durata sia per il calcolo della rimunerazione, alle condizioni determinanti prima della presente modifica.

Energia. O

51

730.01

Appendice 1.2168 (art. 3a, 3b, 3d, 3g, 3h e 22 cpv. 2) Condizioni di raccordo per gli impianti fotovoltaici 1

Definizione degli impianti 1.1 In

generale

Un impianto fotovoltaico consiste di uno o più campi fotovoltaici, di uno o più convertitori e di un punto di immissione. Se diverse unità costituite da campi fotovoltaici con i relativi convertitori sono distribuite su diversi fondi e si trovano prima di un unico punto di immissione, ciascuna di queste unità può essere considerata un impianto, in modo particolare quando le unità stesse sono realizzate indipendentemente l'una dall'altra.

1.2

Impianti ampliati o rinnovati in misura considerevole L'aumento della produzione di elettricità giusta l'articolo 3a capoverso 2 deve essere almeno del 50 per cento.

2 Categorie 2.1 Impianti isolati

Impianti che non hanno alcun collegamento architettonico con una costruzione, ad esempio impianti in giardini o su terreni incolti.

2.2 Impianti

annessi

Impianti collegati architettonicamente a una costruzione o ad altri impianti di un'infrastruttura e destinati esclusivamente alla produzione di elettricità, ad esempio pannelli posati sui tetti con un sistema di fissaggio o montati su un tetto di tegole.

2.3 Impianti

integrati

Impianti integrati in un edificio e adibiti, oltre che alla produzione di elettricità, anche alla protezione contro le intemperie, il calore o le cadute.

3

Calcolo della rimunerazione 3.1

Rimunerazione per impianti nuovi 168 Introdotta dal n. 2 dell'all. all'O del 14 mar. 2008 sull'approvvigionamento elettrico (RU 2008 1223). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 2 feb. 2010 (RU 2010 809). Aggiornata dai n. II delle O del 10 dic. 2010 (RU 2010 6125), del 17 ago. 2011 (RU 2011 4067), dai n. I delle O del DATEC del 27 gen. 2012 (RU 2012 607), del 17 ago. 2012 (RU 2012 4555), dal n. II cpv. 1 dell'O del 23 ott. 2013 (RU 2013 3631), dal n. II cpv. 1 dell'O del 7 mar. 2014 (RU 2014 611) e dal n. II dell'O del 5 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3683).

Energia

52

730.01

3.1.1 Nel caso di una messa in esercizio entro il 31 dicembre 2013, la rimunerazione per gli impianti nuovi è calcolata come segue:

Categoria

di

impianto

Classe di

potenza

Tasso di rimunerazione (cent./kWh) Messa in esercizio

entro

il

31.12.2009

1.1.201031.12.2010

1.1.201129.2.2012a

1.3.201230.9.2012

1.10.201231.12.2013b

isolati

≤10 kW

65

53,3

42,7

36,5

33,1

≤30 kW

54

44,3

39,3

33,7

27,0

≤100 kW

51

41,8

34,3

32

24,8

≤1000 kW 49

40,2

30,5

29

23,1

>1000

kW

49 40,2

28,9

28,1

21,6

annessi

≤10 kW

75

61,5

48,3

39,9

36,1

≤30 kW

65

53,3

46,7

36,8

29,4

≤100 kW

62

50,8

42,2

34,9

26,9

≤1000 kW 60

49,2

37,8

31,7

25,1

>1000

kW

60 49,2

36,1

30,7

23,5

integrati

≤10 kW

90

73,8

59,2

48,8

42,8

≤30 kW

74

60,7

54,2

43,9

36,5

≤100 kW

67

54,9

45,9

39,1

33,2

≤1000 kW 62

50,8

41,5

34,9

31,5

>1000

kW

62 50,8

39,1

33,4

28,9

a

Nel caso di una messa in esercizio tra l'1.1.2012 e il 29.2.2012 si applica il tasso di riduzione di cui al n. 4.1 lettera a.

b Nel caso di una messa in esercizio tra l'1.1.2013 e il 31.12.2013 si applica il tasso di riduzione di cui al n. 4.1 lettera a.

3.1.2 Nel caso di una messa in esercizio nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 marzo 2015, la rimunerazione per gli impianti nuovi è calcolata come segue: Categoria

di impianto

Classe

di potenza

Tasso di rimunerazione (cent./kWh)

Impianti

≤30 kW

23,8

isolati ≤100 kW 19,8

≤1000 kW 19,2 >1000

kW

17,2

Impianti

≤30 kW

26,4

annessi

≤100 kW

22,0

≤1000 kW 21,3 >1000

kW

19,1

Impianti

≤30 kW

30,4

integrati

≤100 kW

25,3

Energia. O

53

730.01

Gli impianti integrati con potenza nominale >100 kW sono considerati impianti annessi; per il calcolo della rimunerazione si applica il numero 3.2.

3.1.3 Nel caso di una messa in esercizio dal 1° aprile 2015, la rimunerazione per gli impianti nuovi è calcolata come segue: Categoria di impianto Classe di potenza

Tasso di rimunerazione (cent./kWh)

Messa in esercizio

1.4.201530.9.2015

dal

1.10.2015

annessi/isolati

≤30 kW

23,4

20,4

≤100 kW

18,5

17,7

≤1000 kW

18,8

17,6

>1000

kW 18,5

17,6

integrati

≤30 kW

27,4

24,0

≤100 kW

21,1

20,1

Gli impianti integrati con potenza nominale >100 kW sono considerati impianti annessi; per il calcolo della rimunerazione si applica il numero 3.2.

3.2

La rimunerazione per gli impianti con potenza nominale >10 kW è calcolata pro rata rispetto alle classi di potenza. Agli impianti integrati con potenza nominale >100 kW di tutte le classi di potenza si applicano i tassi di rimunerazione previsti per gli impianti annessi.

3.3

Per l'attribuzione alle classi di potenza è utilizzata la potenza di punta DC normalizzata del generatore solare.

3.4 ...

3.4a Nel caso di un impianto costituito da più campi fotovoltaici che rientrano in diverse categorie di impianti secondo il numero 2, la rimunerazione è calcolata secondo il valore medio dei tassi di rimunerazione ponderato in base alla potenza.

3.4b ...

3.5

Agli impianti per i quali i gestori hanno ricevuto una decisione positiva prima del 1° febbraio 2009 si applicano i tassi di rimunerazione dell'anno 2009. Si applica inoltre il tasso di riduzione di cui al numero 4.1.

3.6

Agli impianti per i quali i gestori hanno ricevuto una decisione positiva prima del 1° febbraio 2010 si applicano i tassi di rimunerazione dell'anno 2010. Si applica inoltre il tasso di riduzione di cui al numero 4.1.

3.7

Agli impianti per i quali i gestori hanno ricevuto una decisione positiva prima del 1° ottobre 2012 si applicano i tassi di rimunerazione determinanti al momento della decisione. Si applica inoltre il tasso di riduzione di cui al numero 4.1.

Energia

54

730.01

4

Riduzione annua, durata della rimunerazione 4.1

La riduzione annua dei tassi di rimunerazione ammonta, secondo il numero 3: a. all'8 per cento dal 2010 al 2013; b. allo 0 per cento dal 2014.

4.2

La durata della rimunerazione è di: a. 25 anni nel caso di una messa in esercizio entro il 31 dicembre 2013; b. 20 anni nel caso di una messa in esercizio dopo il 1° gennaio 2014.

5

Procedura di notifica e di decisione 5.1 Notifica

La notifica deve contenere almeno le seguenti indicazioni: a. categoria dell'impianto;

b. potenza

nominale;

c. produzione annua prevista; d. consenso dei proprietari fondiari; e. data di messa in esercizio prevista; f. ubicazione dell'impianto;

g. categoria del produttore.

5.2 ...

5.3

Notifica della messa in esercizio La notifica della messa in esercizio deve essere effettuata al più tardi entro 15 mesi dalla comunicazione della decisione positiva relativa al progetto e deve contenere almeno le seguenti indicazioni: a. data di messa in esercizio; b. verbale di collaudo con descrizione tecnica dettagliata; c. eventuali modifiche dei dati di cui al numero 5.1; d. per impianti integrati: foto che mostrano il generatore solare durante la costruzione e dopo il completamento e dalle quali si può evincere che si tratta di un impianto integrato ai sensi del numero 2.3.

6 Dati

d'esercizio

Se l'UFE lo richiede, il gestore dell'impianto deve consentirgli di prendere visione dei dati d'esercizio.

Energia. O

55

730.01

7

Disposizione transitoria relativa alla modifica del 23 ottobre 2013 I gestori che mettono in esercizio i loro impianti a partire dal 1° gennaio 2014 e che tuttavia già prima di questa data hanno ricevuto una decisione positiva sottostanno, sia per quanto riguarda la durata sia per il calcolo della rimunerazione, alle condizioni determinanti prima della presente modifica.

Energia

56

730.01

Appendice 1.3169 (art. 3a, 3b, 3d, 3g, 3h e 22 cpv. 2) Condizioni di raccordo per l'energia eolica 1

Definizione degli impianti 1.1 In

generale

Gli impianti a energia eolica (aerogeneratori) sono composti di un rotore, di un convertitore, di una torre, di un basamento e di un allacciamento alla rete.

Se una serie di aerogeneratori si trova in un unico sito (parco eolico), ogni unità composta di rotore, convertitore, torre e basamento è considerata un impianto autonomo.

1.2

Impianti ampliati o rinnovati in misura considerevole L'aumento della produzione di elettricità giusta l'articolo 3a capoverso 2 deve essere almeno del 20 per cento.

2 Categorie 2.1 Piccoli impianti eolici Aerogeneratori con una potenza elettrica nominale fino a 10 kW compresi.

2.2 Grandi

impianti

eolici

Aerogeneratori con una potenza elettrica nominale superiore a 10 kW.

3

Calcolo della rimunerazione 3.1

Piccoli impianti eolici Il tasso di rimunerazione per l'elettricità prodotta da piccoli impianti eolici ammonta, per tutta la durata del periodo di rimunerazione, a: Messa in esercizio

fino al 29.2.2012

dal 1.3.2012

Tasso di rimunerazione (cent./kWh) 20

21,5

169 Introdotta dal n. 2 dell'all. all'O del 14 mar. 2008 sull'approvvigionamento elettrico (RU 2008 1223). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 2 feb. 2010 (RU 2010 809). Aggiornata dal n. II dell'O del 17 ago. 2011 (RU 2011 4067) e dal n. I dell'O del DATEC del 27 gen. 2012 (RU 2012 607), dal n. II cpv. 1 dell'O del 23 ott. 2013 (RU 2013 3631) e dal n. II cpv. 1 dell'O del 7 mar. 2014, in vigore dal 1° apr. 2014 (RU 2014 611).

Energia. O

57

730.01

3.2 Grandi

impianti

eolici

3.2.1 Il tasso di rimunerazione per l'elettricità prodotta da grandi impianti eolici ammonta, per cinque anni a partire dal momento della messa in esercizio regolare, a: Messa in esercizio

fino al 29.2.2012

dal 1.3.2012

Tasso di rimunerazione (cent./kWh) 20

21,5

I grandi impianti eolici ubicati a 1700 metri di altitudine sul livello del mare e oltre hanno diritto a un tasso di rimunerazione maggiorato di 2,5 cent./ kWh (bonus per l'altitudine).

3.2.2 Nel caso di un grande impianto eolico, dopo cinque anni la produzione media di elettricità (reddito effettivo) viene confrontata con il reddito di riferimento del medesimo impianto ai sensi del numero 3.2.3: a. se il reddito effettivo raggiunge o supera l'A per cento del reddito di riferimento, il tasso di rimunerazione viene subito ridotto a B cent./kWh fino alla fine del periodo di rimunerazione;

b. se il reddito effettivo è inferiore all'A per cento del reddito di riferimento, il pagamento della rimunerazione di cui al numero 3.2.1 viene prolungato di C mesi per ogni D per cento di differenza tra il reddito effettivo e l'A per cento del reddito di riferimento. In seguito il tasso di rimunerazione ammonta a B cent./kWh fino alla fine del periodo di rimunerazione.

A seconda della data della messa in esercizio, i parametri A, B, C e D assumono i seguenti valori: Messa in esercizio

fino al 29.2.2012

dal 1.3.2012

A (per cento)

150

130

B (cent./kWh)

17

13,5

C (mesi)

2

1

D (per cento)

0,75

0,3

3.2.3 Il reddito di riferimento è calcolato sulla base della curva di potenza caratteristica e dell'altezza del mozzo dell'impianto a energia eolica effettivamente scelto, e delle caratteristiche dell'ubicazione di riferimento secondo i numeri 3.2.4 e 3.2.5.

3.2.4 Le caratteristiche dell'ubicazione di riferimento per impianti ubicati al di sotto dei 1700 metri di altitudine sul livello del mare sono le seguenti:

Energia

58

730.01

Messa in esercizio

fino al 29.2.2012

dal 1.3.2012

Velocità media del vento a 50 m di altezza dal suolo 4,5 m/s

5,0 m/s

Profilo

altimetrico

logaritmico

logaritmico

Distribuzione di Weibull con k = 2,0

k = 2,0

Valore di rugosità

l = 0,1 m

l = 0,1 m

3.2.5 Le caratteristiche dell'ubicazione di riferimento per impianti ubicati a 1700 metri di altitudine sul livello del mare e oltre sono le seguenti: Messa in esercizio

dal 1.1.2014

Velocità media del vento a 50 m di altezza dal suolo 5,5 m/s

Profilo

altimetrico

logaritmico

Distribuzione di Weibull con k = 2,0

Valore di rugosità

l = 0,03 m

Il reddito di riferimento di impianti ubicati a 1700 metri sul livello del mare e oltre, messi in esercizio prima del 1° gennaio 2014, è calcolato sulla base delle caratteristiche dell'ubicazione di riferimento secondo il numero 3.2.4.

3.2.6 L'Ufficio federale disciplina in una direttiva il calcolo dettagliato del reddito di riferimento.

4

Riduzione annua, durata della rimunerazione 4.1

La riduzione annua ammonta allo 0 per cento.

4.2

La durata della rimunerazione è di 20 anni.

5

Procedura di notifica e di decisione 5.1 Notifica

La notifica deve contenere almeno le seguenti indicazioni: a. ubicazione dell'impianto con indicazione dell'altitudine sul livello del mare;

b. consenso dei proprietari fondiari; c. potenza nominale;

d. produzione annua prevista; e. data di messa in esercizio prevista; f.

categoria del produttore.

5.2

Notifiche dello stato di avanzamento del progetto

Energia. O

59

730.01

5.2.1 Nel caso di impianti soggetti all'EIA, entro due anni dalla comunicazione della decisione positiva relativa al progetto deve essere presentata una notifica sullo stato di avanzamento del progetto contenente il capitolato d'oneri per il rapporto sull'impatto ambientale approvato dal Cantone d'ubicazione.

5.2.2 Entro quattro anni dalla comunicazione della decisione positiva relativa al progetto deve essere presentata una notifica sullo stato di avanzamento del progetto contenente almeno le seguenti indicazioni: a. licenza di

costruzione;

b. parere del gestore di rete in merito alla notifica di cui all'articolo 3i; c. eventuali modifiche dei dati di cui al numero 5.1.

5.3

Notifica della messa in esercizio La notifica della messa in esercizio deve essere effettuata al più tardi entro sette anni dalla comunicazione della decisione positiva relativa al progetto e deve contenere almeno le seguenti indicazioni: a. designazione del tipo di impianto; b. potenza elettrica

nominale;

c. altezza

del

mozzo;

d. equipaggiamenti supplementari, ad esempio riscaldamento delle pale del rotore;

e. data della messa in esercizio; f.

eventuali modifiche dei dati di cui al numero 5.1.

6 Dati

d'esercizio

Se l'UFE lo richiede, il gestore dell'impianto deve consentirgli di prendere visione dei dati d'esercizio.

7

Disposizione transitoria relativa alla modifica del 2

febbraio

2010

Il gestore che prima del 1° gennaio 2010 ha ricevuto per il suo impianto una rimunerazione ai sensi della presente appendice o una decisione positiva deve rilevare la produzione netta secondo il numero 3.5 soltanto a partire dal 1° gennaio 2011.

Energia

60

730.01

Appendice 1.4170 (art. 3a, 3b, 3d, 3g, 3h e 22 cpv. 2) Condizioni di raccordo per gli impianti geotermici 1

Definizione degli impianti 1.1

Gli impianti geotermici consistono di una parte sotterranea (una o più perforazioni, serbatoio, pompe) e di una parte fuori terra (convertitore, distribuzione di energia e relative componenti) e servono alla produzione di elettricità e calore.

1.2

Gli impianti geotermici non devono impiegare vettori energetici fossili insieme all'energia geotermica in un medesimo impianto.

1.3

Gli impianti geotermici devono presentare, al più tardi dall'inizio del terzo anno civile completo dopo la messa in esercizio, un coefficiente di sfruttamento globale minimo secondo il diagramma seguente: Esigenze minime relative al coefficiente di sfruttamento annuo 0

10

20

30

40

50

60

0

1

2

3

4

5

6

C

o

ef

fi

ci

e

n

te

di

s

fr

u

tt

am

e

n

to

d

el

c

a

lo

re

[%

]

Coefficiente di sfruttamento elettrico [%] Esigenze minime relative al coefficiente di sfruttamento annuo 0

10

20

30

40

50

60

0

1

2

3

4

5

C

o

ef

fi

ci

e

n

te

di

s

fr

u

tt

am

e

n

to

d

el

c

a

lo

re

[%

]

Coefficiente di sfruttamento elettrico [%] Il periodo di valutazione rilevante per la determinazione del coefficiente di sfruttamento globale è un anno civile completo; esso si riferisce all'energia annua misurata alla testa del pozzo con: coefficiente di sfruttamento del calore = totale calore sfruttato/energia misurata alla testa del pozzo coefficiente di sfruttamento elettrico = totale elettricità sfruttata/energia misurata alla testa del pozzo.

1.4

Impianti ampliati o rinnovati in misura considerevole L'aumento della produzione di elettricità giusta l'articolo 3a capoverso 2 deve essere almeno del 25 per cento, a fronte di un coefficiente di sfruttamento del calore almeno di pari entità.

170 Introdotta dal n. 2 dell'all. all'O del 14 mar. 2008 sull'approvvigionamento elettrico (RU 2008 1223). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 2 feb. 2010 (RU 2010 809). Aggiornata dal n. II dell'O del 17 ago. 2011 (RU 2011 4067), dal n. II cpv. 1 dell'O del 23 ott. 2013 (RU 2013 3631) e dal n. II cpv. 1 dell'O del 7 mar. 2014, in vigore dal 1° apr. 2014 (RU 2014 611).

Energia. O

61

730.01

2

Calcolo della rimunerazione 2.1

L'entità della rimunerazione è determinata in funzione della potenza elettrica nominale Pel dell'impianto: Classe di potenza Pel Rimunerazione (cent./kWh)

≤5 MW

40.0

≤10 MW

36.0

≤20 MW

28.0

>20 MW

22.7

2.2 ...

2.3

La rimunerazione per gli impianti con potenza nominale >5 MW è calcolata pro rata rispetto alle classi di potenza.

3

Riduzione annua, durata della rimunerazione 3.1

La riduzione annua ammonta allo 0 per cento.

3.2

La durata della rimunerazione è di 20 anni.

4

Procedura di notifica e di decisione 4.1 Notifica

La notifica deve contenere almeno le seguenti indicazioni: a. ubicazione dell'impianto;

b. consenso dei proprietari fondiari; c. potenza nominale elettrica e termica; d. produzione lorda e netta annua progettata (elettrica e termica); e. sfruttamento di calore progettato e consenso dei presumibili acquirenti del calore;

f.

fluido del sistema di raffreddamento a circuito chiuso; g. data di messa in esercizio prevista; h. categoria del produttore.

4.2

Notifica dello stato di avanzamento del progetto La notifica dello stato di avanzamento del progetto deve essere presentata al più tardi entro tre anni dalla comunicazione della decisione positiva relativa al progetto e deve contenere almeno le seguenti indicazioni: a. licenza di

costruzione;

b. parere del gestore di rete in merito alla notifica di cui all'articolo 3i; c. possibilità di raccordo per l'energia termica; d. eventuali modifiche dei dati di cui al numero 4.1.

Energia

62

730.01

4.3

Notifica della messa in esercizio La notifica della messa in esercizio deve essere effettuata al più tardi entro sei anni dalla comunicazione della decisione positiva relativa al progetto e deve contenere almeno le seguenti indicazioni: a. data della messa in esercizio; b. modifiche dei dati di cui ai numeri 4.1 e 4.2; c. attestazione da parte di Swisstopo che il promotore del progetto ha messo a disposizione tutti i geodati per l'elaborazione ai sensi della legge federale del 5 ottobre 2007171 sulla geoinformazione.

5 Dati

d'esercizio

Se l'UFE lo richiede, il gestore dell'impianto deve consentirgli di prendere visione dei dati d'esercizio.

6

Disposizione transitoria relativa alla modifica del 2 febbraio 2010 Il gestore che prima del 1° gennaio 2010 ha ricevuto per il suo impianto una rimunerazione ai sensi della presente appendice o una decisione positiva deve rilevare la produzione netta secondo il numero 2.2 soltanto a partire dal 1° gennaio 2011.

171 RS

510.62

Energia. O

63

730.01

Appendice 1.5172 (art. 3a, 3b, 3d, 3g, 3h e 22 cpv. 2) Condizioni di raccordo per gli impianti a biomassa 1 Definizioni 1.1 Biomassa: qualsiasi materiale organico prodotto direttamente o indirettamente attraverso la fotosintesi, e che non ha subito trasformazioni dovute a processi geologici. Fanno parte della biomassa anche tutti i prodotti secondari e sottoprodotti, residui e rifiuti il cui contenuto energetico proviene dalla biomassa.

1.2

Piante energetiche: piante coltivate principalmente ai fini della produzione energetica.

1.3

Gas biogeno: gas prodotto a partire dalla biomassa di cui al numero 1.1.

2 Categorie 2.1 Impianti di incenerimento dei rifiuti Impianti per termovalorizzazione di rifiuti urbani che provengono dalle economie domestiche, dall'artigianato e dall'industria ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 dell'ordinanza tecnica del 10 dicembre 1990173 sui rifiuti (OTR).

2.2

Forni per l'incenerimento di fanghi Impianti per la termovalorizzazione di fanghi risultanti dalla biomassa (fanghi di depurazione, di cartiera, dell'industria alimentare).

2.3

Impianti a gas di depurazione e a gas di discarica Impianti per lo sfruttamento dei gas di depurazione prodotti da impianti di depurazione delle acque reflue o dei gas di discarica.

2.4

Altri impianti a biomassa Qualsiasi impianto tecnico autonomo per la produzione di elettricità in un determinato luogo a partire dalla biomassa. In genere, il funzionamento degli impianti per la produzione di energia a partire dalla biomassa si basa su processi a più stadi. Questi processi comprendono, in particolare: a. il ritiro e il pretrattamento di combustibile o substrato; 172 Introdotta dal n. 2 dell'all. all'O del 14 mar. 2008 sull'approvvigionamento elettrico (RU 2008 1223). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DATEC del 2 feb. 2010 (RU 2010 809). Aggiornata dal n. II dell'O del 17 ago. 2011 (RU 2011 4067), dal n. I dell'O del DATEC del 27 gen. 2012 (RU 2012 607) e dal n. II cpv. 1 dell'O del 23 ott. 2013 (RU 2013 3631), dal n. II cpv. 1 dell'O del 7 mar. 2014 (RU 2014 611) e dal n. II dell'O del 5 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3683).

173 RS

814.600

Energia

64

730.01

b. un primo stadio di conversione (conversione della biomassa in un prodotto intermedio mediante procedimenti termochimici, fisico-chimici o biologici);

c. un secondo stadio di conversione (conversione del prodotto intermedio in elettricità e calore mediante impianto di cogenerazione); d. posttrattamento di sostanze residue e sottoprodotti.

2.5 Produzione

combinata

Produzione combinata di elettricità di diversi impianti a biomassa secondo i numeri 2.1-2.4 nonché processi combinati all'interno dello stesso tipo di impianto.

3

Impianti di incenerimento dei rifiuti 3.1

Impianti ampliati o rinnovati in misura considerevole L'aumento del coefficiente di sfruttamento elettrico giusta l'articolo 3a capoverso 2 deve essere almeno del 25 per cento, a fronte di un coefficiente di sfruttamento del calore almeno di pari entità.

3.2 Quota

rinnovabile

Il 50 per cento della quantità di energia prodotta è conteggiata come energia rinnovabile.

3.3

Esigenze energetiche minime Il coefficiente di sfruttamento energetico globale deve soddisfare, al più tardi dall'inizio del terzo anno civile completo dopo la messa in esercizio, un valore minimo secondo il diagramma seguente: 0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

50.0

55.0

60.0

65.0

70.0

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

C

o

ef

fi

ci

en

te

d

i s

fr

u

tt

am

en

to

d

el

c

al

o

re

%

Coefficiente di sfruttamento elettrico in % Coefficiente minimo di sfruttamento energetico globale Coefficiente minimo di sfruttamento energetico globa Coefficiente minimo di sfruttamento energetico glo Il periodo di valutazione rilevante per la determinazione dei coefficienti di sfruttamento è l'anno civile completo.

Calcolo del coefficiente di sfruttamento elettrico: la produzione totale di elettricità (dal generatore) viene divisa per la quantità di energia immessa

Energia. O

65

730.01

nella caldaia. Il contenuto energetico dei rifiuti viene calcolato a partire dalla quantità di vapore e dai parametri del vapore stesso.

Calcolo del coefficiente di sfruttamento del calore: la quantità totale di energia termica (determinata attraverso misurazione) viene divisa per la quantità di energia immessa nella caldaia. Il contenuto energetico dei rifiuti viene calcolato a partire dalla quantità di vapore e dai parametri del vapore stesso.

3.4

Esigenze ecologiche minime L'UFE può definire, mediante direttive, esigenze ecologiche minime. Il periodo di valutazione è di tre mesi.

3.5 Rimunerazione

Il tasso di rimunerazione per la quota rinnovabile è fissato per ogni anno civile sulla base dei valori medi annuali del coefficiente di sfruttamento del calore.

Coefficiente di sfruttamento del calore

Tasso di rimunerazione (cent./kWh)

0- 15 per cento 11.4 65-100 per cento 14.2 Il tasso di rimunerazione per i coefficienti di sfruttamento del calore compresi tra il 15 e il 65 per cento viene dedotto per interpolazione lineare.

Il conteggio della rimunerazione ha luogo alla fine dell'anno civile sulla base del tasso di rimunerazione valido per l'anno in questione e dell'elettricità rilevata. Vengono effettuati pagamenti parziali anticipati sulla base del tasso di rimunerazione dell'anno precedente in caso di impianti che non sono ancora in esercizio da un intero anno civile secondo i valori di progettazione di cui al numero 3.7.1.

3.6

Riduzione annua, durata della rimunerazione 3.6.1 La riduzione annua ammonta allo 0 per cento.

3.6.2 La durata della rimunerazione è di: a. 20 anni nel caso di una messa in esercizio entro il 31 dicembre 2013; b. 10 anni nel caso di una messa in esercizio dopo il 1° gennaio 2014.

3.7

Procedura di notifica e di decisione 3.7.1 Notifica

La notifica deve contenere almeno le seguenti indicazioni: a. progetto che illustra se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3a e al numero 3;

b. quantità di combustibile utilizzate; c. potenza elettrica installata (kWel);

Energia

66

730.01

d. produzione lorda di elettricità e calore (kWh) prevista, produzione netta di elettricità prevista nonché calore sfruttato internamente e esternamente previsto, per anno civile; e. data di messa in esercizio prevista; f. ubicazione dell'impianto;

g. consenso dei proprietari fondiari; h. categoria del produttore.

3.7.2 Notifica dello stato di avanzamento del progetto La notifica dello stato di avanzamento del progetto deve essere presentata al più tardi entro tre anni dalla comunicazione della decisione positiva relativa al progetto e deve contenere almeno le seguenti indicazioni: a. licenza di

costruzione;

b. parere del gestore di rete in merito alla notifica di cui all'articolo 3i; c. eventuali modifiche dei dati di cui al numero 3.7.1; d. data della messa in esercizio.

3.7.3 Notifica della messa in esercizio La notifica della messa in esercizio deve essere effettuata al più tardi entro sei anni dalla comunicazione della decisione positiva relativa al progetto e deve contenere almeno le seguenti indicazioni: a. eventuali modifiche dei dati di cui al numero 3.7.1; b. data della messa in esercizio.

3.8 Dati

d'esercizio

Se l'UFE lo richiede, il gestore dell'impianto deve consentirgli di prendere visione dei dati d'esercizio.

4

Forni per l'incenerimento di fanghi 4.1

Impianti ampliati o rinnovati in misura considerevole L'aumento del coefficiente di sfruttamento elettrico giusta l'articolo 3a capoverso 2 deve essere almeno del 25 per cento, a fronte di un coefficiente di sfruttamento del calore almeno di pari entità.

4.2

Esigenze relative ai fanghi e all'incenerimento Si possono impiegare soltanto fanghi disidratati o fanghi essiccati mediante energie rinnovabili.

Come combustibili aggiuntivi si possono impiegare soltanto combustibili rinnovabili.

4.3

Esigenze energetiche minime Valgono le esigenze di cui al numero 3.3.

4.4

Esigenze ecologiche minime

Energia. O

67

730.01

L'UFE può definire, mediante direttive, esigenze ecologiche minime. Il periodo di valutazione è di tre mesi.

4.5 Rimunerazione

Il tasso di rimunerazione è fissato per ogni anno civile sulla base dei valori medi annuali del coefficiente di sfruttamento del calore.

Coefficiente di sfruttamento del calore

Tasso di rimunerazione (cent./kWh)

0- 15 per cento 11.4 65-100 per cento 14.2 Il tasso di rimunerazione per coefficienti di sfruttamento del calore compresi tra il 15 e il 65 per cento viene dedotto per interpolazione lineare.

Il calcolo della rimunerazione ha luogo alla fine dell'anno civile sulla base del tasso di rimunerazione valido per l'anno in questione e dell'elettricità rilevata. Vengono effettuati pagamenti parziali preliminari sulla base del tasso di rimunerazione dell'anno precedente in caso di impianti che non sono ancora in esercizio da un intero anno civile secondo i valori di progettazione di cui ai numeri 4.7 e 3.7.1.

4.6

Riduzione annua, durata della rimunerazione 4.6.1 La riduzione annua ammonta allo 0 per cento.

4.6.2 La durata della rimunerazione è di: a. 20 anni nel caso di una messa in esercizio entro il 31 dicembre 2013; b. 10 anni nel caso di una messa in esercizio dopo il 1° gennaio 2014.

4.7

Procedura di notifica e di decisione Valgono le esigenze di cui al numero 3.7.

4.8 Dati

dell'impianto

Valgono le esigenze di cui al numero 3.8.

5

Gas di depurazione e gas di discarica 5.1

Impianti ampliati o rinnovati in misura considerevole L'aumento della produzione di elettricità giusta l'articolo 3a capoverso 2 deve essere almeno del 25 per cento.

5.2

Esigenze energetiche minime La torre di fermentazione deve essere riscaldata mediante calore residuo.

Il modulo di cogenerazione deve presentare un rendimento elettrico minimo conformemente al seguente diagramma:

Energia

68

730.01

0 kW; 20%

200 kW; 30%

1000 kW; 38%

20

22

24

26

28

30

32

34

36

38

40

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

R

e

n

d

im

e

n

to

e

le

tt

ri

co

[

%

]

Potenza elettrica a del modulo di cogenerazione [kW] -rendimento elettrico minimo 5.3

L'UFE può imporre ulteriori esigenze ecologiche per quanto riguarda lo sfruttamento energetico di cosubstrati.

5.4

Rimunerazione per il gas di depurazione Il tasso di rimunerazione è calcolato applicando la formula seguente: tasso di rimunerazione in cent./kWh = 55,431 x-0.2046 (x = potenza equivalente).

Il tasso di rimunerazione massimo ammonta a 24 cent./kWh.

Il tasso di rimunerazione viene fissato per anno civile sulla base della produzione netta.

Il conteggio della rimunerazione ha luogo alla fine dell'anno civile sulla base del tasso di rimunerazione valido per l'anno in questione e dell'elettricità rilevata. Vengono effettuati pagamenti parziali preliminari sulla base del tasso di rimunerazione dell'anno precedente in caso di impianti che non sono ancora in esercizio da un intero anno civile secondo i valori di progettazione di cui al numero 5.9.1.

5.5

Rimunerazione per il gas di discarica Il tasso di rimunerazione è calcolato secondo la formula seguente: tasso di rimunerazione in cent./kWh = 60,673 x-0.2853 (x = potenza elettrica della centrale termo-elettrica a blocco in kW) Il tasso di rimunerazione ammonta al massimo a 20 cent./kWh.

5.6 ...

5.7

Se gas di depurazione o gas di discarica viene immesso nella rete di distribuzione del gas naturale e utilizzato in altro luogo per la produzione di elettricità, la rimunerazione è calcolata come indicato al numero 6.6.

Energia. O

69

730.01

5.8

Riduzione annua, durata della rimunerazione 5.8.1 La riduzione annua ammonta allo 0 per cento.

5.8.2 La durata della rimunerazione è di: a. 20 anni nel caso di una messa in esercizio entro il 31 dicembre 2013; b. 10 anni nel caso di una messa in esercizio dopo il 1° gennaio 2014.

5.9

Procedura di notifica e di decisione 5.9.1 Notifica

La notifica deve contenere almeno le seguenti indicazioni: a. progetto che illustra se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3a e ai numeri 5.1-5.3;

b. tipo e quantità delle biomasse utilizzate a scopo energetico; c. potenza elettrica installata (kWel); d. produzione lorda di elettricità e calore (kWh) prevista e produzione netta di elettricità prevista, per anno civile;

e. data di messa in esercizio prevista; f.

numero di abitanti equivalenti dell'impianto di depurazione; g. ubicazione

dell'impianto;

h. consenso dei proprietari fondiari; i.

categoria del produttore.

5.9.2 Notifica dello stato di avanzamento del progetto La notifica dello stato di avanzamento del progetto deve essere presentata al più tardi entro tre anni dalla comunicazione della decisione positiva relativa al progetto e deve contenere almeno le seguenti indicazioni: a. licenza di

costruzione;

b. parere del gestore di rete in merito alla notifica di cui all'articolo 3i; c. eventuali modifiche dei dati di cui al numero 5.9.1; d. data di messa in esercizio prevista.

5.9.3 Notifica della messa in esercizio La notifica della messa in esercizio deve essere effettuata al più tardi entro sei anni dalla comunicazione della decisione positiva relativa al progetto e deve contenere almeno le seguenti indicazioni: a. eventuali modifiche dei dati di cui al numero 5.9.1; b. data della messa in esercizio.

5.10 Dati

d'esercizio

Se l'UFE lo richiede, il gestore dell'impianto deve consentirgli di prendere visione dei dati d'esercizio.

6

Altri impianti a biomassa 6.1

Impianti ampliati o rinnovati in misura considerevole

Energia

70

730.01

Gli aumenti di cui all'articolo 3a capoverso 2 ammontano: a. nel caso di cicli del vapore: almeno al 25 per cento del coefficiente di sfruttamento elettrico a fronte di un coefficiente di sfruttamento del calore almeno di pari entità; b. nel caso di altri impianti di cogenerazione: almeno al 25 per cento della produzione di elettricità.

6.2

Esigenze minime generali a. Biomassa ammessa:

biomassa ai sensi del numero 1.1, a condizione che non siano utilizzate materie di cui alla lettera b.

b. Biomassa non ammessa: 1. biomassa essiccata con l'ausilio di combustibili fossili, 2. torba, 3. rifiuti urbani misti provenienti dalle economie domestiche, dall'artigianato e dall'industria e rifiuti simili destinati ad essere termovalorizzati negli impianti di incenerimento dei rifiuti, 4. fanghi e sedimenti dei corsi d'acqua, 5. prodotti tessili,

6. gas di discarica, 7. gas di depurazione, fanghi grezzi degli impianti di depurazione delle acque.

c. Il periodo di valutazione è di tre mesi.

6.3

Esigenze energetiche minime Le esigenze energetiche minime devono essere rispettate al più tardi dall'inizio del terzo anno civile completo dopo la messa in esercizio.

Il periodo di valutazione è l'anno civile completo.

a. Cicli del vapore:

1. I cicli del vapore, in particolare il ciclo Rankine organico, le turbine a vapore e i motori a vapore devono raggiungere un coefficiente di sfruttamento energetico globale minimo secondo il diagramma seguente:

Energia. O

71

730.01

Esigenze minime relative al coefficiente di sfruttamento annuo 0

10

20

30

40

50

60

70

80

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Coefficiente di sfruttamento elettrico [%] C

o

ef

fi

ci

en

te

d

i s

fr

u

tt

am

en

to

d

el

ca

lo

re

[

%

]

2. Per il calcolo del coefficiente di sfruttamento energetico globale si utilizza il potere calorifico inferiore Hu del combustibile impiegato.

Calcolo del coefficiente di sfruttamento elettrico: la produzione complessiva di energia elettrica misurata direttamente al generatore è divisa per la quantità di energia immessa.

Calcolo del coefficiente di sfruttamento del calore: l'energia termica sfruttata è divisa per la quantità di energia immessa.

b. Altri impianti di cogenerazione, in particolare centrali termo-elettriche a blocco, (micro)turbine a gas, celle a combustibile e motori Stirling devono rispettare le seguenti esigenze energetiche minime: 1. Rendimento elettrico:

per il rendimento elettrico valgono le esigenze di cui al numero 5.2.

2. Sfruttamento del calore: - gli impianti che possono richiedere il bonus agricolo secondo il numero 6.5 lettera e devono coprire solo il fabbisogno di calore dell'impianto di produzione di energia (per es. riscaldamento del fermentatore) utilizzando il calore residuo dell'impianto di cogenerazione o altre energie rinnovabili; - nel caso degli altri impianti, la quota di calore utilizzato esternamente (cioè escludendo quello utilizzato dall'impianto stesso) deve ammontare almeno al 40 per cento della produzione lorda di calore.

6.4

Esigenze ecologiche minime L'UFE può definire, mediante direttive, esigenze ecologiche minime. Il periodo di valutazione è di tre mesi.

6.5

Tasso di rimunerazione a. Il tasso di rimunerazione è composto di una rimunerazione di base e di bonus. Possono essere applicati più bonus.

Energia

72

730.01

abis. Il tasso di rimunerazione viene fissato per anno civile in base alla potenza equivalente. Questa potenza corrisponde al quoziente fra la produzione netta di energia elettrica in kWh nell'anno civile in questione e la somma delle ore del medesimo anno civile, detratte le ore piene prima della messa in esercizio dell'impianto e dopo la sua disattivazione.

b. La produzione netta è determinante per il calcolo della potenza equivalente; questa, a sua volta, serve per il calcolo della rimunerazione di base.

c. L'ammontare della rimunerazione di base è calcolato sulla base della potenza equivalente dell'impianto, pro rata rispetto alle seguenti classi di potenza: Classe di potenza

Rimunerazione di base (cent./kWh)

≤50 kW

28

≤100 kW

25

≤500 kW

22

≤5 MW

18.5

>5 MW

17.5

d. L'importo del bonus per le centrali termoelettriche a legna è calcolato sulla base della potenza equivalente dell'impianto, pro rata rispetto alle seguenti classi di potenza: Classe di potenza

Bonus per legna (cent./kWh) ≤50 kW

8

≤100 kW

7

≤500 kW

6

≤5 MW

4

>5 MW

3,5

e. Bonus per biomassa agricola: viene accordato se: 1. viene impiegato concime di fattoria (letame e colaticcio provenienti dall'allevamento) o concime di fattoria insieme a resti del raccolto, sostanze residue della produzione agricola o prodotti agricoli declassati, e

2. la quota di cosubstrati non agricoli e piante energetiche non supera il 20 per cento (rispetto alla massa fresca).

Energia. O

73

730.01

f. L'ammontare del bonus agricolo è calcolato sulla base della potenza equivalente dell'impianto, pro rata rispetto alle seguenti classi di potenza: Classe di potenza

Bonus agricolo (cent./kWh) ≤50 kW

18

≤100 kW

16

≤500 kW

13

≤5 MW

4.5

>5 MW

0

g. I bonus di cui alle lettere d ed e non sono cumulabili.

h. Per gli altri impianti di cogenerazione ai sensi del numero 6.3 lettera b, è accordato un bonus per lo sfruttamento esterno del calore (bonus di cogenerazione) di 2.5 cent./kWh se lo sfruttamento esterno del calore supera le esigenze minime almeno del 20 per cento (rispetto alla produzione lorda di calore).

6.6

Trasformazione di gas biogeno proveniente dalla rete di distribuzione del gas naturale 6.6.1 Calcolo

della

rimunerazione

Se gas biogeno viene immesso nella rete di distribuzione del gas naturale e utilizzato in altro luogo per la produzione di elettricità, il tasso di rimunerazione corrisponde al tasso indicato al numero 5.4 maggiorato di 2,5 cent./ kWh.

Il tasso di rimunerazione ammonta al massimo a 26,5 cent./kWh 6.6.2 Esigenze

minime

a. Esigenze minime di rendimento elettrico: per il rendimento elettrico valgono le esigenze minime di cui al numero 5.2.

b. Esigenze minime di sfruttamento del calore: la quota di calore utilizzato esternamente ammonta almeno al 60 per cento della produzione lorda di calore.

c. Esigenze ecologiche minime: per quanto riguarda le esigenze ecologiche minime si applicano le direttive emanate secondo il numero 6.4.

6.6.3 Ulteriori

esigenze

Occorre assicurare che un'organizzazione privata effettui registrazioni sulla provenienza del gas, il rispetto delle esigenze minime, le quantità immesse in rete e l'utilizzazione.

6.7 Rimunerazione

Il conteggio della rimunerazione ha luogo alla fine dell'anno civile sulla base del tasso di rimunerazione valido per l'anno in questione e dell'elet

Energia

74

730.01

tricità rilevata. Vengono effettuati pagamenti parziali preliminari sulla base del tasso di rimunerazione dell'anno precedente in caso di impianti che non sono ancora in esercizio da un intero anno civile secondo i valori di progettazione di cui al numero 6.9.1.

6.8

Riduzione annua, durata della rimunerazioneLa riduzione annua ammonta allo 0 per cento

La durata della rimunerazione è di 20 anni.

6.9

Procedura di notifica e di decisione 6.9.1 Notifica

La notifica deve contenere almeno le seguenti indicazioni: a. progetto che illustra se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3a e ai numeri 6.2-6.4;

b. potenza nominale elettrica e termica; c. produzione lorda di elettricità e calore (kWh) prevista, produzione netta di elettricità prevista nonché calore sfruttato esternamente (kWh) previsto, per anno civile; d. tipo e quantità delle biomasse utilizzate a scopo energetico; e. tipo, quantità e potere calorifico inferiore medio del prodotto intermedio;

f.

data di messa in esercizio prevista; g. ubicazione

dell'impianto;

h. consenso dei proprietari fondiari; i.

categoria del produttore.

6.9.2 Notifica dello stato di avanzamento del progetto La notifica dello stato di avanzamento del progetto deve essere presentata al più tardi entro tre anni dalla comunicazione della decisione positiva relativa al progetto e deve contenere almeno le seguenti indicazioni: a. licenza di

costruzione;

b. parere del gestore di rete in merito alla notifica di cui all'articolo 3i; c. eventuali modifiche dei dati di cui al numero 6.9.1; d. data di messa in esercizio prevista.

6.9.3 Notifica della messa in esercizio La notifica della messa in esercizio deve essere effettuata al più tardi entro sei anni dalla comunicazione della decisione positiva relativa al progetto e deve contenere almeno le seguenti indicazioni: a. eventuali modifiche dei dati di cui al numero 6.9.1; b. data della messa in esercizio.

6.10 Dati

d'esercizio

Se l'UFE lo richiede, il gestore dell'impianto deve consentirgli di prendere visione dei dati d'esercizio.

Energia. O

75

730.01

7

Disposizione transitoria relativa alla modifica del 23 ottobre 2013 7.1

I gestori che mettono in esercizio i loro impianti a partire dal 1° gennaio 2014 e che tuttavia già prima di questa data hanno ricevuto una decisione positiva sottostanno, sia per quanto riguarda la durata sia per il calcolo della rimunerazione, alle condizioni determinanti prima della presente modifica.

7.2

Per impianti che rientrano nella categoria indicata nel numero 6.3 lettera b messi in esercizio entro il 31 dicembre 2013 valgono le esigenze energetiche minime fissate nel diritto anteriore se, a causa dell'ubicazione, il rispetto delle nuove esigenze energetiche non dovesse risultare economicamente sostenibile.

Energia

76

730.01

Appendice 1.6174 (art. 17a e 17b) Garanzia contro i rischi per gli impianti geotermici 1

Esigenze minime per gli impianti geotermici 1.1

Gli impianti geotermici devono presentare il coefficiente di sfruttamento globale minimo di cui all'appendice 1.4 numero 1.3.

1.2

Nella media annua, gli impianti geotermici devono presentare un coefficiente di sfruttamento elettrico almeno dell'1,5 per cento.

L'indice di sfruttamento globale si riferisce all'energia annua misurata alla testa del pozzo.

1.3

Gli impianti geotermici non devono impiegare vettori energetici fossili insieme all'energia geotermica in un medesimo impianto.

2 Costi

garantiti

2.1

La fideiussione a garanzia contro i rischi degli impianti geotermici copre al massimo il 50 per cento dei costi dei sondaggi e delle prove del progetto.

2.2

Possono essere conteggiate come costi dei sondaggi e delle prove le voci seguenti: a. preparazione e smantellamento del cantiere di perforazione; b. costi di perforazione, comprese tubazioni e cementazione per tutte le perforazioni di produzione, iniezione e sondaggio previste; c. misurazioni del foro di trivellazione, strumentazione compresa; d. prove di pompaggio; e. stimolazione del serbatoio; f.

prove di circolazione; g. analisi

chimiche;

h. assistenza

geologica.

3 Procedura 3.1 Domanda
La domanda deve fornire informazioni, in particolare, in merito a: a. l'ubicazione dell'impianto, le condizioni geologiche e idrogeologiche locali e le relative basi; 174 Introdotta dal n. 2 dell'all. all'O del 14 mar. 2008 sull'approvvigionamento elettrico, (RU 2008 1223). Aggiornata dal n. II dell'O del 17 ago. 2011 (RU 2011 4067) e dal n. II cpv. 1 dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3631).

Energia. O

77

730.01

b. le proprietà pronosticate dell'acquifero o del serbatoio e le ricerche su cui poggiano tali dati; c. la capacità di estrazione, la temperatura e la mineralizzazione del fluido pronosticate e le ricerche su cui poggiano tali dati; d. la definizione dei criteri di successo, parziale successo o insuccesso per quanto riguarda la resa e la temperatura e mineralizzazione del fluido; e. il programma dettagliato delle perforazioni e delle prove; f. la potenza progettata dell'impianto e la produzione di energia (termica ed elettrica);

g. l'utilizzazione progettata di energia e la fattibilità in caso di successo e di parziale successo; h. i previsti acquirenti di elettricità e calore in caso di successo e di parziale successo;

i.

la prevista utilizzazione delle perforazioni in caso di insuccesso; j. la prevista forma giuridica e l'identità della società responsabile della gestione;

k. il finanziamento del progetto nella fase delle perforazioni e delle prove, nella fase di ampliamento e nella fase di esercizio; 3.2

Trattazione delle domande a. La società nazionale di rete notifica il ricevimento della domanda all'UFE.

b. L'UFE designa un gruppo di esperti indipendente.

c. Il gruppo di esperti esamina la domanda e la valuta, in particolare, per quanto riguarda: 1. la capacità di estrazione, la temperatura e la mineralizzazione del fluido pronosticate;

2. il livello tecnico del programma di perforazione, di stimolazione e di prova;

3. la fattibilità del previsto sfruttamento dell'energia in caso di successo e di parziale successo.

d. Il gruppo sottopone alla società nazionale di rete una raccomandazione motivata sulla concessione o sul rifiuto della domanda. In caso di valutazione positiva della domanda, sottopone alla società nazionale di rete una raccomandazione motivata sui criteri di successo, parziale successo o insuccesso da adottare (capacità di estrazione, temperatura e mineralizzazione del fluido), sulle scadenze delle tappe del progetto e sull'ammontare della fideiussione da concedere.

e. La società nazionale di rete esamina se il progetto trova posto nell'ambito della somma massima delle fideiussioni in corso e delle perdite da fideiussioni prevista dall'articolo 15b capoverso 4 della legge.

f. La società nazionale di rete trasmette al richiedente una decisione di massima vincolante in cui comunica se, in caso di parziale successo o insuccesso, gli viene concessa una fideiussione, quali scadenze deve ri

Energia

78

730.01

spettare e a quanto tale fideiussione ammonterebbe in caso di parziale successo o di insuccesso. Essa può prorogare i termini.

g. La società nazionale di rete trasmette la decisione all'UFE.

3.3

Esecuzione del progetto e decisione in merito alla fideiussione a. L'UFE designa un esperto indipendente quale accompagnatore del progetto.

abis. Il promotore del progetto mette a disposizione di Swisstopo tutti i geodati per l'elaborazione ai sensi della legge federale del 5 ottobre 2007175 sulla geoinformazione.

b. Il promotore del progetto esegue le perforazioni e le prove previste.

L'accompagnatore del progetto segue il progetto nella fase delle perforazioni e delle prove. Sorveglia le perforazioni, la stimolazione e le prove, valuta i risultati delle prove e rende conto al gruppo di esperti.

c. Se le scadenze di cui al numero 3.2 lettera f non vengono rispettate, la fideiussione si estingue. La società nazionale di rete lo notifica con una decisione.

d. Al termine dei lavori, il gruppo di esperti esamina i risultati delle perforazioni e delle prove e li valuta sotto il profilo del successo, del parziale successo o dell'insuccesso.

e. La società nazionale di rete, mediante una decisione vincolante, comunica al promotore del progetto il risultato dell'esame in particolare sotto il profilo del successo, del parziale successo o dell'insuccesso, e l'ammontare dell'importo da versare in base alla fideiussione.

3.4

Il gruppo di esperti può fare capo ad altri specialisti.

4 Restituzione 4.1 Se, dopo un parziale successo o insuccesso, è stato versato un importo in base a una fideiussione e successivamente le perforazioni vengono ugualmente utilizzate o vendute, occorre notificarlo alla società nazionale di rete.

Devono essere indicati, in particolare: a. il tipo di utilizzazione; b. i rapporti di proprietà e i responsabili; c. se e in quale misura vengono conseguiti utili.

4.2

La restituzione dell'importo versato in base alla fideiussione è retta dall'articolo 29 della legge del 5 ottobre 1990176 sui sussidi.

175 RS

510.62

176 RS

616.1

Energia. O

79

730.01

Appendice 1.7177 (art. 17d)

Indennizzo del detentore di una centrale idroelettrica per misure di risanamento concernenti centrali idroelettriche 1

Requisiti della domanda La domanda deve contenere: a. il nome del richiedente; b. i Cantoni e i Comuni interessati; c. le informazioni sull'obiettivo del risanamento nonché il tipo, l'entità e l'ubicazione delle misure; d. i dati sull'economicità delle misure; e. i termini previsti per l'inizio e la conclusione dell'attuazione delle misure; f.

i presumibili costi computabili delle misure; g. informazioni sull'inoltro di domande di pagamenti concernenti parti già concluse delle misure come pure sulla data e sull'ammontare previsti per tali pagamenti;

h. le autorizzazioni necessarie, in particolare le autorizzazioni edilizie, di dissodamento, di pesca e di sistemazione dei corsi d'acqua.

2

Criteri di valutazione delle domande L'autorità cantonale competente e l'UFAM valutano le domande in relazione ai seguenti aspetti: a. adempimento dei requisiti di cui agli articoli 39a e 43a LPAc178 nonché 10 LFSP179;

b. economicità delle misure.

3 Costi

computabili

3.1

Sono computabili unicamente i costi effettivamente sostenuti e strettamente necessari per l'esecuzione economica e adeguata delle misure di cui agli articoli 39a e 43a LPAc nonché 10 LFSP. Vi rientrano in particolare i costi correlati alle seguenti misure: a. pianificazione e realizzazione di impianti pilota; 177 Introdotta dal n. 2 dell'all. all'O del 4 mag. 2011, in vigore dal 1° giu. 2011 (RU 2011 1955).

178 RS 814.20 179 RS 923.0

Energia

80

730.01

b. acquisizione di terreni; c. pianificazione ed esecuzione delle misure, in particolare la realizzazione degli impianti necessari;

d. esecuzione del controllo dell'efficacia; e. fino alla scadenza delle concessione: dotazione di acqua necessaria per l'esercizio di un impianto che assicuri la libera migrazione dei pesci, a condizione che tale acqua non debba essere restituita quale deflusso residuale secondo l'articolo 80 LPAc.

3.2

Non sono computabili segnatamente: a. le tasse e le imposte; b. i costi di manutenzione degli impianti; c. i premi

assicurativi;

d. i gettoni di presenza e i rimborsi spese; e. le spese di avvocato, processuali e notarili; f. i costi per le misure già indennizzate in altro modo al detentore della centrale idroelettrica.

3.3

Il DATEC disciplina le modalità di calcolo dei costi computabili delle misure d'esercizio.

Energia. O

81

730.01

Appendice 1.8180 (art. 6b-6d) Rimunerazione unica per impianti fotovoltaici di piccole dimensioni 1 Definizione

di

impianto

1.1 Definizione

generale

La definizione di impianto fotovoltaico si basa sul numero 1 dell'appendice 1.2.

1.2

Impianti ampliati o rinnovati in misura considerevole Un impianto è considerato ampliato o rinnovato in misura considerevole se la potenza di punta DC normalizzata del generatore solare (potenza di punta DC), a seguito dell'ampliamento o del rinnovo, è aumentata di almeno 2 kW.

2 Categorie Si può far valere il diritto a una rimunerazione unica per le seguenti categorie di
impianti:

a. impianti

isolati;

b. impianti

annessi;

c. impianti

integrati.

La definizione delle categorie di impianti si basa sul numero 2 dell'appendice 1.2.

3

Importi della rimunerazione unica 3.1

La rimunerazione unica è composta da un contributo di base e da un contributo legato alla potenza. Per impianti ampliati o rinnovati in misura considerevole è versato solo un contributo legato alla potenza.

Si applicano i seguenti importi: Categoria

Messa in esercizio

1.1.201331.12.2013

1.1.201431.3.2015

1.4.2015

30.9.2015

dal

1.10.2015

annessi/isolati

Contributo di base

[CHF]

1500

1400

1400

1400

Contributo legato

alla potenza [CHF/

kilowatt peak (kW)] 1000

850

680

500

180 Introdotta dal n. II cpv. 2 dell'O del 7 mar. 2014 (RU 2014 611). Aggiornato dal n. II dell'O del 5 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3683).

Energia

82

730.01

integrati

Contributo di base

[CHF]

2000

1800 1800

1800

Contributo legato

alla potenza

[CHF/kW]

1200

1050

830

610

3.2

Per il calcolo del contributo legato alla potenza è determinante la potenza di punta DC.

3.3

Non viene versata alcuna rimunerazione unica per impianti con una potenza di punta DC inferiore a 2 kW.

3.4

I moduli devono essere verificati in base a norme riconosciute.

3.5

Ai gestori di impianti messi in esercizio prima del 1° gennaio 2013 che hanno notificato il loro progetto per la rimunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete di energia elettrica prima del 31 dicembre 2012 si applicano i seguenti importi: Categoria

Messa in esercizio

prima del

31 dicembre 2010

Messa

in esercizio dal

1° gennaio 2011

Messa

in esercizio dal

1° gennaio 2012

annessi/

isolati

Contributo di base

[CHF]

2450

1900

1600

Contributo

legato

alla

potenza [CHF/kW]

1850

1450

1200

integrati

Contributo di base

[CHF]

3300

2650

2200

Contributo legato alla potenza [CHF/kW]

2100

1700

1400

Nel caso di impianti rinnovati o ampliati in misura considerevole è versato solo un contributo legato alla potenza.

3.6

Anche per i gestori di cui al numero 3.5 vale quanto stabilito nei numeri 3.2-3.4.

3.7

Nel caso di un impianto costituito da più campi fotovoltaici che rientrano in diverse categorie di impianti secondo il numero 2, sia il contributo di base sia il contributo legato alla potenza sono calcolati secondo il valore medio degli importi dei contributi ponderati in base alla potenza.

4

Procedura di notifica e di decisione 4.1 Notifica

La notifica avviene conformemente all'articolo 3g, senza che sia già necessario compiere una scelta definitiva per la rimunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete di energia elettrica o per la rimunerazione unica.

Essa si basa sul numero 5.1 dell'appendice 1.2.

Energia. O

83

730.01

4.2

Notifica della messa in esercizio La notifica della messa in esercizio deve contenere almeno le indicazioni di cui al numero 5.3 dell'appendice 1.2.

5

Dati d'esercizio Se l'UFE lo richiede, il gestore dell'impianto deve consentirgli di prendere visione dei dati d'esercizio.

6

Funzionamento dell'impianto e restituzione 6.1 Funzionamento

Per almeno dieci anni gli impianti devono: a. essere sottoposti a manutenzione in modo che sia garantito un esercizio regolare; e

b. non scendere al di sotto della produzione minima prevista in base al luogo di ubicazione.

6.2 Restituzione

La società nazionale di rete può esigere la restituzione della rimunerazione unica se: a. il funzionamento secondo il numero 6.1 non è garantito; o b. l'impianto è stato spostato in un'altra ubicazione.

6.3

Restituzione parziale o caso di rigore La società nazionale di rete può chiedere anche una restituzione parziale della rimunerazione unica, proporzionale al grado di non funzionamento dell'impianto. In casi di rigore può rinunciare alla restituzione.

7 Disposizione transitoria

7.1

La società di rete chiede ai gestori degli impianti in esercizio e sulla lista d'attesa di esercitare, ove sussista, il loro diritto di scelta conformemente all'articolo 6b capoverso 3 della presente ordinanza o all'articolo 28d capoverso 4 della legge.

7.2

Trascorsi 60 giorni dalla richiesta, se i gestori non hanno risposto si suppone che abbiano optato per la rimunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete di energia elettrica e non per la rimunerazione unica.

Energia

84

730.01

Appendice 2.1181 (art. 7 cpv. 1, 10 cpv. 1-4, 11 cpv. 1 e 3, 21a cpv. 1 lett. c) Esigenze per la commercializzazione di scaldacqua, serbatoi di accumulo dell'acqua calda e accumulatori di calore 1 Campo

d'applicazione 1.1

Soggiacciono alla procedura di omologazione energetica gli scaldacqua, i serbatoi di accumulo dell'acqua calda e gli accumulatori di calore con una capacità da 30 a 2000 l di acqua, muniti di un isolamento termico d'origine o prefabbricato.

1.2

Non soggiacciono alla procedura di omologazione energetica gli scaldacqua, i serbatoi di accumulo dell'acqua calda e gli accumulatori di calore costruiti in modo particolare per lo sfruttamento dell'energia solare e del calore ambientale. Essi devono tuttavia soddisfare le esigenze per la commercializzazione (numeri 2.1 e 2.2). Il rispetto di tali esigenze deve essere dimostrato. Il DATEC disciplina i dettagli.

1.3

Non soggiacciono alla procedura di omologazione energetica gli scaldacqua, i serbatoi di accumulo dell'acqua calda e gli accumulatori di calore isolati in opera, gli scaldacqua a flusso continuo, gli scaldacqua ad accumulazione con riscaldamento diretto a gas nonché i raccordi (pompe, rubinetterie, ecc.) tra generatori di calore e gli impianti e apparecchi menzionati al numero 1.1.

2

Esigenze per la commercializzazione 2.1

Gli impianti e apparecchi di cui ai numeri 1.1 e 1.2 possono essere commercializzati unicamente se soddisfano i criteri qui appresso: Capacità

nominale

in litri a)

Perdite di calore massime ammesse (kWh per 24 h) Capacità nominale

(litri)

Perdite di calore massime ammesse (kWh per 24 h) 30

0.75

700

4.1

50

0.90

800

4.3

80

1.1

900

4.5

100

1.3

1000

4.7

120

1.4

1100

4.8

150

1.6

1200

4.9

200

2.1

1300

5.0

300

2.6

1500

5.1

400

3,1

2000

5.2

181 Originaria

appendice

1.1.

Aggiornata dal n. II cpv. 1 dell'O del 9 giu. 2006 (RU 2006 2411) e dal n. 2 dell'all. all'O del 14 mar. 2008 sull'approvvigionamento elettrico (RU 2008 1223).

Energia. O

85

730.01

Capacità

nominale

in litri a)

Perdite di calore massime ammesse (kWh per 24 h) Capacità nominale

(litri)

Perdite di calore massime ammesse (kWh per 24 h) 500

3.5

600

3.8

a

Per le capacità intermedie, procedere a un'interpolazione lineare.

La capacità effettiva può essere inferiore alla capacità nominale al massimo del 5 %.

2.2

I suddetti valori si applicano agli impianti e apparecchi che hanno al massimo due condotte per l'acqua. Per ogni condotta supplementare, le perdite di calore possono aumentare di 0,1 kWh fino a 0,3 kWh al massimo per 24 ore.

2.3

Per gli impianti di cui al numero 1.1, le misurazioni devono essere effettuate alle seguenti condizioni: a. la temperatura media dell'acqua dev'essere di 65°C; b. la temperatura ambiente dev'essere di 20°C; c. non va fatto alcun prelievo d'acqua; d. l'apparecchio dev'essere completamente riempito d'acqua.

3 Dichiarazione di

conformità

La dichiarazione di conformità deve dare le indicazioni seguenti: a. nome e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante domiciliato in Svizzera;

b. descrizione dello scaldacqua, del serbatoio di accumulo dell'acqua calda o dell'accumulatore di calore;

c. dichiarazione che l'apparecchio in questione soddisfa le esigenze indicate nel numero 2;

d. nome e indirizzo della persona che firma la dichiarazione di conformità per il fabbricante o il suo rappresentante domiciliato in Svizzera.

4 Documenti

tecnici

I documenti tecnici devono contenere le indicazioni seguenti: a. una descrizione generale dello scaldacqua, del serbatoio di accumulo dell'acqua calda o dell'accumulatore di calore; b. progetti, disegni e piani di fabbricazione, segnatamente pezzi, sottogruppi di montaggio e circuiti di commutazione;

c. descrizione e spiegazioni necessarie per la comprensione di detti disegni e piani, nonché funzionamento del prodotto;

Energia

86

730.01

d. lista delle norme eventualmente applicate interamente o parzialmente, nonché una descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare le esigenze del numero 2; e. risultati dei calcoli di costruzione e delle verifiche fatte; f.

i rapporti delle omologazioni, propri o allestiti da terzi.

5 Contrassegno Il fabbricante o l'importatore devono munire gli impianti e gli apparecchi che adempiono le esigenze della commercializzazione in virtù della presente ordinanza almeno delle indicazioni seguenti, poste in luogo ben visibile: a. fabbricante o impresa di distribuzione; b. designazione del modello; c. capacità nominale in litri; d. perdite di calore in kWh/24h.

6 Servizio

d'omologazione L'UFE riconosce un servizio d'omologazione (art. 21a cpv. 1 lett. c), qualora tale servizio: a. sia privo di qualsiasi legame commerciale, finanziario o di altra natura che potrebbe influenzare negativamente i risultati; b. disponga di sufficiente personale istruito e sperimentato; c. disponga dei locali e dell'apparecchiatura appropriati; d. gestisca il suo proprio sistema di documentazione; e. garantisca che i dati degni di protezione siano tenuti segreti.

7 Disciplinamento transitorio

7.1

Gli impianti e apparecchi apparsi sul mercato prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza devono rispondere alle esigenze e alla procedura di ammissione in virtù dell'ordinanza sull'energia del 22 gennaio 1992182.

7.2

L'articolo 10 capoverso 2 non si applica agli impianti e apparecchi menzionati nel numero 1.1 per i quali è stata rilasciata un'ammissione conformemente all'ordinanza sull'energia del 22 gennaio 1992.

182 [RU

1992 397, 1993 2366, 1994 1168 1839, 1995 2760, 1996 2243 n. I 64]

Energia. O

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730.01

Appendice 2.2183 (art. 7 cpv. 1 e 2, 10 cpv. 1-4, 11 cpv. 1 e 21a cpv. 1 lett. c) Esigenze per l'efficienza energetica e la commercializzazione di frigoriferi e congelatori elettrici con raccordo alla rete e relative combinazioni

1 Campo

d'applicazione 1.1

La presente appendice si applica ai frigoriferi e ai congelatori elettrici con raccordo alla rete (qui di seguito frigoriferi e congelatori) e alle relative combinazioni con una capacità utile in acqua compresa fra i 10 e i 1500 litri; si applica anche agli apparecchi commercializzati non destinati all'uso domestico oppure alla refrigerazione degli alimenti.

1.2 Sono

esclusi:

a. gli apparecchi che sono alimentati principalmente con fonti di energia diverse dalla corrente elettrica; b. i pezzi unici su misura; c. gli apparecchi per applicazioni nel settore delle prestazioni di servizi in cui il prelievo degli alimenti refrigerati viene rilevato da sensori elettronici e le cui informazioni vengono automaticamente trasmesse tramite una connessione di rete a un sistema di controllo remoto per la contabilità delle giacenze; d. gli apparecchi la cui funzione principale non è la refrigerazione degli alimenti, ad esempio dispenser di cubetti di ghiaccio oppure di bevande fredde come apparecchi singoli.

2

Esigenze per la commercializzazione 2.1

Gli apparecchi ai sensi del punto 1.1 possono essere commercializzati se il loro indice dell'efficienza energetica IEE conformemente agli allegati I, VI, VIII e IX del regolamento delegato (UE) n.1060/2010184 è inferiore a 42 e inferiore a 33 dal 1° gennaio 2013.

2.2

Gli apparecchi ad assorbimento e gli apparecchi di refrigerazione non a compressore possono inoltre essere commercializzati se la loro capacità utile in acqua è inferiore a 60 litri e il loro indice dell'efficienza energetica IEE conformemente agli allegati I, VI, VIII e IX del regolamento delegato (UE) n. 1060/2010 è inferiore a 125 e inferiore a 110 dal 1° luglio 2015.

183 Originaria

appendice

1.2.

Introdotta dal n. II cpv. 1 dell'O del 7 dic. 2001 (RU 2002 181).

Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 19 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4799).

184 Regolamento delegato (UE) n. 1060/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia degli apparecchi di refrigerazione

per uso domestico, GU L 314 del 30.11.2010, pag. 17.

Energia

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730.01

2.3 I frigoriferi cantina considerati tali ai sensi del regolamento (CE) n. 643/2009185 possono inoltre essere commercializzati se il loro indice di efficienza energetica IEE conformemente agli allegati I, VI, VIII e IX del regolamento delegato (UE) n. 1060/2010 è inferiore a 55 a partire dal 1° gennaio 2013.

3 Procedura

d'omologazione energetica

Il consumo di energia e altre caratteristiche degli apparecchi designati nel numero 1 sono misurati secondo la norma europea EN 153186.

4 Dichiarazione di

conformità

La dichiarazione di conformità deve contenere le indicazioni seguenti: a. nome e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante domiciliato in Svizzera;

b. descrizione

dell'apparecchio;

c. dichiarazione che l'apparecchio in questione soddisfa le esigenze indicate nel numero 2;

d. nome e indirizzo della persona che firma la dichiarazione di conformità per il fabbricante o il suo rappresentante domiciliato in Svizzera.

5 Documenti

tecnici

I documenti tecnici devono contenere le indicazioni seguenti: a. tutti i dati necessari per identificare l'apparecchio in modo univoco; b. le informazioni ed eventualmente i disegni riguardanti le principali caratteristiche del modello, in particolare quelli riguardanti gli aspetti di notevole importanza per il suo consumo di energia quali le dimensioni, il volume (o i volumi), le caratteristiche del compressore (o dei compressori) e altre particolarità;

c. le istruzioni per l'uso; d. i risultati delle misure del consumo di energia effettuate conformemente alla norma europea EN 153187 e la relativa classificazione in base agli allegati I, II, III, IV, VI, VIII e IX del regolamento delegato (UE) n. 1060/2010188; 185 Regolamento (CE) n. 643/2009 della Commissione del 22 luglio 2009 recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi di refrigerazione per uso domestico (Testo rilevante ai fini del SEE), GU L 191 del 23.7.2009, pag. 53, rettificata tramite rettifica, GU L 226 del 28.8.2009, pag. 23

186 Il testo della norma EN può essere ottenuto presso l'Associazione per l'elettrotecnica, la tecnica energetica e l'informatica SEV (electrosuisse), Luppmenstr. 1, 8320 Fehraltorf.

187 Vedi nota al n. 3.

Energia. O

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730.01

e. i rapporti di omologazione allestiti dal fabbricante o i rapporti di omologazione allestiti da terzi.

6 Servizio

d'omologazione L'Ufficio federale riconosce un servizio d'omologazione (art. 21a cpv. 1 lett. c), qualora tale servizio: a. sia privo di qualsiasi legame commerciale, finanziario o di altra natura che potrebbe influenzare negativamente i risultati; b. disponga di personale sufficientemente istruito e sperimentato; c. disponga dei locali e dell'apparecchiatura appropriati; d. gestisca un sistema di documentazione appropriato; e. garantisca che i dati degni di protezione siano tenuti segreti.

7

Indicazione del consumo di energia ed etichettatura 7.1

L'indicazione del consumo di energia e l'etichettatura, fatta eccezione per il contrassegno EU, devono essere conformi agli allegati I, II, III, IV, VI, VIII e IX del regolamento delegato (UE) n. 1060/2010189. Gli eventuali contrassegni UE già apposti in conformità alle norme UE possono essere mantenuti.

7.2

Chiunque commercializza o cede frigoriferi e congelatori deve provvedere affinché l'etichettaEnergia figuri sui modelli d'esposizione di detti apparecchi, sull'imballaggio e sui documenti di vendita (prospetti, istruzioni per l'uso, offerte in Internet, ecc.).

8 Regolamentazione transitoria

8.1

Gli apparecchi che non soddisfano le esigenze della presente appendice190 valide il 31 dicembre 2011 non possono più essere commercializzati né ceduti.

8.2

Gli apparecchi che non soddisfano le esigenze della presente appendice valide a partire dal 1° gennaio 2012 possono essere commercializzati al più tardi fino al 30 giugno 2012 in conformità alle esigenze della stessa valide fino al 31 dicembre 2011 e possono essere ceduti non oltre il 31 dicembre 2013.

8.3

Gli apparecchi che non soddisfano le esigenze della presente appendice valide a partire dal 1° gennaio 2013 possono essere ceduti non oltre il 31 dicembre 2014.

188 Vedi nota al n. 2.1.

189 Vedi nota al n. 2.1.

190 RU

2002 181, 2009 3473 6837, 2010 6125

Energia

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730.01

8.4

Gli apparecchi che non soddisfano le esigenze della presente appendice valide a partire dal 1° gennaio 2015 possono essere ceduti non oltre il 31 dicembre 2017.

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730.01

Appendice 2.3191 (art. 7 cpv. 1 e 2, 10 cpv. 1-4, 11 cpv. 1 e 21a cpv. 1 lett. c) Esigenze per l'efficienza energetica e la commercializzazione di lampade elettriche non direzionali per uso domestico con raccordo alla rete (fonti di luce) 1 Campo

d'applicazione 1.1

La presente appendice si applica alle lampade elettriche per uso domestico con raccordo alla rete (lampade a incandescenza e lampade fluorescenti con starter integrato) nonché alle lampade fluorescenti per uso domestico (compresi i tubi fluorescenti e le lampade fluorescenti compatte senza starter integrato), anche quando sono destinate a uso non domestico, nonché ad altre tecnologie per lampade se destinate a uso domestico.

1.2 ...

1.3

Non si applica alle lampade di cui all'articolo 1 lettere a-g del regolamento (CE) n. 244/2009192.

2

Esigenze per la commercializzazione Le lampade di cui al numero 1.1 possono essere commercializzate se soddisfano le esigenze dell'articolo 13 e degli allegati I e II del regolamento (CE) n. 244/2009193.

3

Procedura d'omologazione energetica Il consumo di energia e altre caratteristiche delle lampade designate nel numero 1.1 sono misurati secondo le pertinenti norme europee EN194.

4 Dichiarazione di

conformità

La dichiarazione di conformità deve contenere le indicazioni seguenti: a. nome e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante domiciliato in Svizzera;

191 Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 19 ott. 2011 (RU 2011 4799). Aggiornata dal n. II cpv. 1 dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3631).

192 Regolamento (CE) n. 244/2009 della Commissione, del 18 marzo 2009, recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lampade non direzionali per

uso domestico, GU L 76 del 24.3.2009, pag. 3, modificata l'ultima volta dal regolamento (CE) n. 859/2009 della Commissione, GU L 247 del 19.9.2009, pag. 3.

193 Vedi nota al n. 1.3.

194 Il testo delle norme EN può essere ottenuto presso l'Associazione per l'elettrotecnica, la tecnica energetica e l'informatica SEV (electrosuisse), Luppmenstr. 1, 8320 Fehraltorf.

Energia

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730.01

b. descrizione

dell'apparecchio;

c. dichiarazione che l'apparecchio in questione soddisfa le esigenze indicate nel numero 2;

d. nome e indirizzo della persona che firma la dichiarazione di conformità per il fabbricante o il suo rappresentante domiciliato in Svizzera.

5 Documenti

tecnici

I documenti tecnici devono contenere le indicazioni seguenti: a. una descrizione generale della lampada; b. i progetti, disegni e piani di fabbricazione, segnatamente di pezzi, gruppi di montaggio e circuiti; c. le descrizioni e spiegazioni necessarie per la comprensione di detti disegni e piani nonché del funzionamento del prodotto; d. un elenco delle norme applicate interamente o parzialmente, nonché una descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare le esigenze di cui al numero 2;

e. i risultati dei calcoli di costruzione e delle verifiche fatte; f. i rapporti di omologazione allestiti dal fabbricante o i rapporti di omologazione allestiti da terzi.

6 Servizio

d'omologazione L'Ufficio federale riconosce un servizio d'omologazione (art. 21a cpv. 1 lett. c), qualora tale servizio: a. sia privo di qualsiasi legame commerciale, finanziario o di altra natura che potrebbe influenzare negativamente i risultati; b. disponga di personale sufficientemente istruito e sperimentato; c. disponga dei locali e dell'apparecchiatura appropriati; d. gestisca un sistema di documentazione appropriato; e. garantisca che i dati degni di protezione siano tenuti segreti.

7

Indicazione del consumo di energia ed etichettatura 7.1

L'indicazione del consumo di energia deve essere conforme all'appendice 3.3bis.

7.2

L'ulteriore etichettatura, fatta eccezione per il contrassegno UE, deve essere conforme all'allegato II, numero 3 del regolamento (CE) n. 244/2009195. Gli 195 Vedi nota al n. 1.3.

Energia. O

93

730.01

eventuali contrassegni UE già apposti in conformità alle norme UE possono essere mantenuti.

7.3

Chiunque commercializza o cede lampade deve provvedere affinché l'etichettaEnergia figuri sui modelli d'esposizione di detti apparecchi, sull'imballaggio e sui documenti di vendita (prospetti, istruzioni per l'uso, offerte in Internet, ecc.). In particolare, sull'imballaggio devono essere riportate anche le informazioni di cui al numero 7.2.

8 Regolamentazione transitoria

8.1

Le lampade che non soddisfano le esigenze della presente appendice196 valide il 31 dicembre 2011 non possono più essere commercializzate né cedute.

8.2

Le lampade che non soddisfano le esigenze della presente appendice valide a partire dal 1° settembre 2012 possono essere cedute non oltre il 31 agosto 2014.

8.3

Le lampade che non soddisfano le esigenze della presente appendice valide a partire dal 1° settembre 2013 possono essere cedute non oltre il 31 agosto 2015.

8.4

Le lampade che non soddisfano le esigenze della presente appendice valide a partire dal 1° settembre 2016 possono essere cedute non oltre il 31 agosto 2018.

196 RU

2009 3473 6837, 2010 6125

Energia

94

730.01

Appendice 2.4197 (art. 7 cpv. 1 e 2, 10 cpv. 1-4, 11 cpv. 1 e 21a cpv. 1 lett. c) Esigenze per l'efficienza energetica e la commercializzazione di lavatrici domestiche elettriche con raccordo alla rete 1 Campo

d'applicazione 1.1

La presente appendice si applica alle lavatrici domestiche elettriche con raccordo alla rete.

1.2 Sono

esclusi:

gli apparecchi che possono essere alimentati anche con altre fonti di energia.

2

Esigenze per la commercializzazione Gli apparecchi designati al numero 1.1 possono essere commercializzati se soddisfano le esigenze dell'allegato I del regolamento (UE) n. 1015/2010198.

3 Procedura

d'omologazione energetica

Il consumo di energia e altre caratteristiche degli apparecchi designati nel numero 1 sono misurati secondo l'articolo 2 e gli allegati II e III del regolamento (UE) n. 1015/2010199 e la norma europea EN 60456200.

4 Dichiarazione di

conformità

La dichiarazione di conformità deve contenere le indicazioni seguenti: a. nome e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante domiciliato in Svizzera;

b. descrizione

dell'apparecchio;

c. dichiarazione che l'apparecchio in questione soddisfa le esigenze indicate nel numero 2;

d. nome e indirizzo della persona che firma la dichiarazione di conformità per il fabbricante o il suo rappresentante domiciliato in Svizzera.

197 Originaria

appendice

3.1.

Introdotta dal n. II cpv. 1 dell'O del 7 dic. 2001 (RU 2002 181).

Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 19 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4799).

198 Regolamento (UE) n. 1015/2010 della Commissione, del 10 novembre 2010, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lavatrici per uso

domestico, GU L 293 dell'11.11.2010, pag. 21.

199 Vedi nota al n. 2.

200 Il testo della norma EN può essere ottenuto presso l'Associazione per l'elettrotecnica, la tecnica energetica e l'informatica SEV (electrosuisse), Luppmenstr. 1, 8320 Fehraltorf.

Energia. O

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730.01

5 Documenti

tecnici

I documenti tecnici devono contenere le indicazioni seguenti: a. tutti i dati necessari per identificare l'apparecchio in modo univoco; b. le informazioni ed eventualmente i disegni riguardanti le principali caratteristiche del modello, in particolare quelli riguardanti gli aspetti di notevole importanza per il suo consumo di energia quali le dimensioni, i volumi e altre particolarità;

c. le istruzioni per l'uso; d. i risultati delle misure del consumo di energia e di altre caratteristiche degli apparecchi effettuate conformemente alla norma europea EN 60456201, all'articolo 2 e agli allegati II e III del regolamento (UE) n. 1015/2010202 e all'articolo 2, nonché agli allegati da I a VII, del regolamento delegato (UE) n. 1061/2010203, nonché la relativa classificazione in base a quest'ultimo; e. i rapporti di omologazione allestiti dal fabbricante o i rapporti di omologazione allestiti da terzi.

6 Servizio

d'omologazione L'Ufficio federale riconosce un servizio d'omologazione (art. 21a cpv. 1 lett. c), qualora tale servizio: a. sia privo di qualsiasi legame commerciale, finanziario o di altra natura che potrebbe influenzare negativamente i risultati; b. disponga di personale sufficientemente istruito e sperimentato; c. disponga dei locali e dell'apparecchiatura appropriati; d. gestisca un sistema di documentazione appropriato; e. garantisca che i dati degni di protezione siano tenuti segreti.

7

Indicazioni ed etichettatura 7.1

L'indicazione dell'efficienza energetica e di altre caratteristiche degli apparecchi così come l'etichettatura, fatta eccezione per il contrassegno EU, devono essere conformi all'articolo 2 e agli allegati da I a VII del regolamento delegato (UE) n. 1061/2010204. Gli eventuali contrassegni UE già apposti in conformità alle norme UE possono essere mantenuti.

201 Vedi nota al n. 3.

202 Vedi nota al n. 2.

203 Regolamento

delegato

(UE)

n. 1061/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia delle lavatrici per uso domestico,

GU L 314 del 30.11.2010, pag. 47.

204 Vedi nota al n. 5 lett. d.

Energia

96

730.01

7.2

Chiunque commercializza o cede lavatrici domestiche deve provvedere affinché l'etichettaEnergia figuri sui modelli d'esposizione di detti apparecchi, sull'imballaggio e sui documenti di vendita (prospetto, istruzioni per l'uso, offerte in Internet, ecc.).

8 Regolamentazione transitoria

8.1

Gli apparecchi che non soddisfano le esigenze della presente appendice205 valide il 31 dicembre 2011 non possono più essere commercializzati né ceduti.

8.2

Gli apparecchi che non soddisfano le esigenze della presente appendice valide dal 1° gennaio 2012 possono essere commercializzati in base alle esigenze della stessa valide fino al 31 dicembre 2011, al massimo sino al 30 giugno 2012 e ceduti non oltre il 31 dicembre 2013.

8.3

Gli apparecchi che non soddisfano le esigenze della presente appendice valide a partire dal 1° dicembre 2013 possono essere ceduti non oltre il 30 novembre 2015.

205 RU

2009 3473 6837, 2010 6125

Energia. O

97

730.01

Appendice 2.5206 (art. 7 cpv. 1 e 2, 10 cpv. 1-4, 11 cpv. 1 e 21a cpv. 1 lett. c) Esigenze per l'efficienza energetica e la commercializzazione delle asciugabiancheria domestiche elettriche con raccordo alla rete

1 Campo

d'applicazione 1.1

La presente appendice si applica alle asciugabiancheria domestiche elettriche con raccordo alla rete.

1.2

Gli apparecchi che possono essere alimentati anche con altre fonti di energia non rientrano nel campo d'applicazione della presente appendice.

2

Esigenze per la commercializzazione Gli apparecchi di cui al numero 1.1 possono essere commercializzati se, in base alle procedure di omologazione conformemente alla norma europea EN 61121207 e all'allegato VII del regolamento delegato (UE) n. 392/2012208, per il ciclo di programma «cotone asciutto» il loro indice di efficienza energetica è inferiore a 42.

3

Procedura d'omologazione energetica Il consumo di energia e altre caratteristiche degli apparecchi designati nel numero 1 sono misurati secondo la norma europea EN 61121209 o un altro metodo di misurazione affidabile, preciso e riproducibile che tiene conto delle tecniche di misurazione più avanzate e generalmente riconosciute. I valori misurati possono discostarsi al massimo del 10 per cento da quelli prescritti.

4 Dichiarazione di

conformità

La dichiarazione di conformità deve contenere le indicazioni seguenti: a. nome e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante domiciliato in Svizzera;

206 Originaria

appendice

3.2.

Introdotta dal n. II cpv. 1 dell'O del 7 dic. 2001 (RU 2002 181).

Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 19 ott. 2011 (RU 2011 4799). Aggiornata dai n. II cpv. 1 delle O del 23 ott. 2013 (RU 2013 3631) e del 25 giu. 2014, in vigore dal 1° ago. 2014 (RU 2014 2193).

207 Il testo della norma EN può essere ottenuto presso l'Associazione per l'elettrotecnica, la tecnica energetica e l'informatica SEV (electrosuisse), Luppmenstr. 1, 8320 Fehraltorf; www.electrosuisse.ch

208 Regolamento

delegato

(UE)

392/2012 della Commissione, del 1° marzo 2012, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia delle asciugabiancheria per uso domestico, versione della GU L 123 del 9.5.2012, pag.1.

209 Vedi nota al n. 2.

Energia

98

730.01

b. descrizione

dell'apparecchio;

c. dichiarazione che l'apparecchio in questione soddisfa le esigenze indicate nel numero 2;

d. nome e indirizzo della persona che firma la dichiarazione di conformità per il fabbricante o il suo rappresentante domiciliato in Svizzera.

5 Documenti

tecnici

I documenti tecnici devono contenere le indicazioni seguenti: a. tutti i dati necessari per identificare l'apparecchio in modo univoco; b. le informazioni ed eventualmente i disegni riguardanti le principali caratteristiche del modello, in particolare quelli riguardanti gli aspetti di notevole importanza per il suo consumo di energia quali le dimensioni, i volumi, il principio di asciugatura e altre particolarità;

c. le istruzioni per l'uso; d. i risultati delle misure del consumo di energia effettuate conformemente alla norma europea EN 61121210 e la relativa classificazione in base al regolamento delegato (UE) n. 392/2012211.

e. i rapporti di omologazione allestiti dal fabbricante o i rapporti di omologazione allestiti da terzi.

6 Servizio

d'omologazione L'Ufficio federale riconosce un servizio d'omologazione (art. 21a cpv. 1 lett. c), qualora tale servizio: a. sia privo di qualsiasi legame commerciale, finanziario o di altra natura che potrebbe influenzare negativamente i risultati; b. disponga di personale sufficientemente istruito e sperimentato; c. disponga dei locali e dell'apparecchiatura appropriati; d. gestisca un sistema di documentazione appropriato; e. garantisca che i dati degni di protezione siano tenuti segreti.

7

Indicazione del consumo di energia ed etichettatura 7.1

L'indicazione del consumo di energia e l'etichettatura devono essere conformi, fatta eccezione per il contrassegno UE: 210 Vedi nota al n. 3.

211 Regolamento delegato (UE) n. 392/2012 della Commissione, del 1° marzo 2012, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia delle asciugabiancheria per uso do-

mestico, GU L 123 del 9.5.2012, pag. 1.

Energia. O

99

730.01

a. alla direttiva 2010/30/UE212 e b. al regolamento delegato (UE) n. 392/2012213.

Gli eventuali contrassegni UE già apposti in conformità alle norme UE possono essere mantenuti.

7.2

Chiunque commercializza o cede asciugabiancheria domestiche deve provvedere affinché l'etichettaEnergia figuri sui modelli d'esposizione, sull'imballaggio e sui documenti di vendita (prospetto, istruzioni per l'uso, offerte in Internet, ecc.).

8

Disposizione transitoria relativa alla modifica del 23 ottobre 2013 Gli apparecchi che rispettano le esigenze relative all'indicazione del consumo di energia e all'etichettatura applicabili fino al 31 dicembre 2013 possono essere commercializzati fino al 31 dicembre 2014 e ceduti non oltre il 31 dicembre 2015.

9

Disposizione transitoria della modifica del 25 giugno 2014 Gli apparecchi che soddisfano le esigenze per la commercializzazione conformemente alle prescrizioni valide fino al 31 luglio 2014 possono essere commercializzati al massimo fino al 31 dicembre 2014 e ceduti non oltre il 31 luglio 2016.

212 Direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti, GU L 153 del 18.6.2010, pag. 1.

213 Vedi nota al n. 5.

Energia

100

730.01

Appendice 2.6214 (art. 7 cpv. 1 e 2, 10 cpv. 1-4, 11 cpv. 1 e 21a cpv. 1 lett. c) Esigenze per l'efficienza energetica e la commercializzazione delle lavasciugatrici domestiche combinate con raccordo alla rete 1 Campo

d'applicazione 1.1

La presente appendice si applica alle lavasciugatrici domestiche combinate con raccordo alla rete.

1.2

Gli apparecchi che possono essere alimentati anche con altre fonti di energia non rientrano nel campo d'applicazione della presente appendice.

2

Esigenze per la commercializzazione Gli apparecchi di cui al numero 1.1 possono essere commercializzati se consumano al massimo 0,93 kWh di energia elettrica per ogni kg di biancheria per un ciclo completo di operazione (lavaggio, centrifugazione e asciugatura) con ciclo normale «cotone a 60°C» e ciclo di asciugatura «cotone asciutto», conformemente alle definizioni e alla procedura d'omologazione di cui alla direttiva 96/60/CE215 e alla norma EN 50229216.

3 Procedura

d'omologazione energetica

Il consumo di energia e altre caratteristiche degli apparecchi designati nel numero 1 sono misurati secondo la norma europea EN 50229217.

4 Dichiarazione di

conformità

La dichiarazione di conformità deve contenere le indicazioni seguenti: a. nome e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante domiciliato in Svizzera;

214 Originaria appendice 3.5. Introdotta dal n. II cpv. 1 dell'O del 7 dic. 2001 (RU 2002 181).

Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 19 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4799).

215 Direttiva 96/60/CE della Commissione, del 19 settembre 1996, recante modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle lavasciuga biancheria domestiche, GU L 266 del 18.10.1996, pag. 1; modificata l'ultima volta dalla direttiva 2006/80/CE, GU L 362 del 20.12.2006, pag. 67.

216 Il testo della norma EN può essere ottenuto presso l'Associazione per l'elettrotecnica, la tecnica energetica e l'informatica SEV (electrosuisse), Luppmenstr. 1, 8320 Fehraltorf.

217 Il testo della norma EN può essere ottenuto presso l'Associazione per l'elettrotecnica, la tecnica energetica e l'informatica SEV (electrosuisse), Luppmenstr. 1, 8320 Fehraltorf.

Energia. O

101

730.01

b. descrizione

dell'apparecchio;

c. dichiarazione che l'apparecchio in questione soddisfa le esigenze indicate nel numero 2;

d. nome e indirizzo della persona che firma la dichiarazione di conformità per il fabbricante o il suo rappresentante domiciliato in Svizzera.

5 Documenti

tecnici

I documenti tecnici devono contenere le indicazioni seguenti: a. tutti i dati necessari per identificare l'apparecchio in modo univoco; b. le informazioni ed eventualmente i disegni riguardanti le principali caratteristiche del modello, in particolare quelli riguardanti gli aspetti di notevole importanza per il suo consumo di energia quali le dimensioni, i volumi, il principio di asciugatura e altre particolarità;

c. le istruzioni per l'uso; d. i risultati delle misurazioni del consumo di energia effettuate conformemente alla norma europea EN 50229218 e la relativa classificazione in base alla direttiva 96/60/CE219; e. i rapporti di omologazione allestiti dal fabbricante o i rapporti di omologazione allestiti da terzi.

6 Servizio

d'omologazione L'Ufficio federale riconosce un servizio d'omologazione (art. 21a cpv. 1 lett. c), qualora tale servizio: a. sia privo di qualsiasi legame commerciale, finanziario o di altra natura che potrebbe influenzare negativamente i risultati; b. disponga di personale sufficientemente istruito e sperimentato; c. disponga dei locali e dell'apparecchiatura appropriati; d. gestisca un sistema di documentazione appropriato; e. garantisca che i dati degni di protezione siano tenuti segreti.

218 Il testo della norma EN può essere ottenuto presso l'Associazione per l'elettrotecnica, la tecnica energetica e l'informatica SEV (electrosuisse), Luppmenstr. 1, 8320 Fehraltorf.

219 Vedi nota al n. 2.

Energia

102

730.01

7

Indicazioni ed etichettatura 7.1

L'indicazione del consumo di energia e dell'effetto pulente nonché l'etichettatura devono essere conformi, fatta eccezione per il contrassegno EU: a. alla direttiva 2010/30/UE220 e b. alla direttiva 96/60/CE221.

Gli eventuali contrassegni UE già apposti in conformità alle norme UE possono essere mantenuti.

7.2

Chiunque commercializza o cede lavasciugatrici domestiche combinate deve provvedere affinché l'etichettaEnergia figuri sui modelli d'esposizione, sull'imballaggio e sui documenti di vendita (prospetto, istruzioni per l'uso, offerte in Internet, ecc.).

8 Disposizione finale

Gli apparecchi che non soddisfano le esigenze del numero 2 non possono più essere commercializzati né ceduti.

220 Direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti, GU L 153 del 18.6.2010, pag. 1.

221 Vedi nota al n. 2.

Energia. O

103

730.01

Appendice 2.7222 (art. 7 cpv. 1 e 2, 10 cpv. 1-4, 11 cpv. 1 e 21a cpv. 1 lett. c) Esigenze per l'efficienza energetica e la commercializzazione dei forni elettrici con raccordo alla rete 1 Campo

d'applicazione 1.1

La presente appendice si applica alle lavasciugatrici domestiche combinate con raccordo alla rete.

1.2

Gli apparecchi che possono essere alimentati anche con altre fonti di energia non rientrano nel campo d'applicazione della presente appendice.

2

Esigenze per la commercializzazione Gli apparecchi di cui al numero 1.1 possono essere commercializzati se il loro consumo di energia, determinato conformemente all' articolo 2 e all'allegato II della direttiva 2002/40/CE223 e alla norma europea EN 50304224, è inferiore a: a. per apparecchi con compartimenti di piccolo volume con volume netto inferiore a 35 litri: 0,60 kWh di energia elettrica;

b. per apparecchi con compartimenti di medio volume con volume netto superiore a 35 litri e inferiore a 65 litri: 0,80 kWh di energia elettrica;

c. per apparecchi con compartimenti di grande volume con volume netto pari o superiore a 65 litri: 1,00 kWh di energia elettrica.

3

Procedura d'omologazione energetica Il consumo di energia e altre caratteristiche degli apparecchi designati nel numero 1 sono misurati secondo la norma europea EN 50229225.

222 Originaria

appendice

3.7.

Introdotta dal n. I cpv. 2 dell'O del 19 nov. 2003 (RU 2003 4747). Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 19 ott. 2011 (RU 2011 4799). Aggiorato dal n. II cpv. 1 dell'O del 25 giu. 2014, in vigore dal 1° ago. 2014 (RU 2014 2193).

223 Direttiva 2002/40/CE della Commissione, dell'8 maggio 2002, che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia dei forni elettrici per uso domestico, GU L 128 del 15.5.2002, pag. 45; modificata da ultimo dalla direttiva 2006/80/CE, GU L 362 del 20.12.2006, pag. 62.

224 Il testo della norma EN può essere ottenuto presso l'Associazione per l'elettrotecnica, la tecnica energetica e l'informatica SEV (electrosuisse), Luppmenstr. 1, 8320 Fehraltorf; www.electrosuisse.ch

225 Il testo della norma EN può essere ottenuto presso l'Associazione per l'elettrotecnica, la tecnica energetica e l'informatica SEV (electrosuisse), Luppmenstr. 1, 8320 Fehraltorf.

Energia

104

730.01

4

Dichiarazione di conformità La dichiarazione di conformità deve contenere le indicazioni seguenti: a. nome e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante domiciliato in Svizzera;

b. descrizione

dell'apparecchio;

c. dichiarazione che l'apparecchio in questione soddisfa le esigenze indicate nel numero 2;

d. nome e indirizzo della persona che firma la dichiarazione di conformità per il fabbricante o il suo rappresentante domiciliato in Svizzera.

5 Documenti

tecnici

I documenti tecnici devono contenere le indicazioni seguenti: a. tutti i dati necessari per identificare l'apparecchio in modo univoco; b. le informazioni ed eventualmente i disegni riguardanti le principali caratteristiche del modello, in particolare quelli riguardanti gli aspetti di notevole importanza per il suo consumo di energia quali le dimensioni, i volumi, il principio di asciugatura e altre particolarità;

c. le istruzioni per l'uso; d. i risultati delle misurazioni del consumo di energia effettuate conformemente alla norma europea EN 50229226 e la relativa classificazione in base alla direttiva 96/60/CE227; e. i rapporti di omologazione allestiti dal fabbricante o i rapporti di omologazione allestiti da terzi.

6 Servizio

d'omologazione L'Ufficio federale riconosce un servizio d'omologazione (art. 21a cpv. 1 lett. c), qualora tale servizio: a. sia privo di qualsiasi legame commerciale, finanziario o di altra natura che potrebbe influenzare negativamente i risultati; b. disponga di personale sufficientemente istruito e sperimentato; c. disponga dei locali e dell'apparecchiatura appropriati; d. gestisca un sistema di documentazione appropriato; e. garantisca che i dati degni di protezione siano tenuti segreti.

226 Il testo della norma EN può essere ottenuto presso l'Associazione per l'elettrotecnica, la tecnica energetica e l'informatica SEV (electrosuisse), Luppmenstr. 1, 8320 Fehraltorf.

227 Vedi nota al n. 2.

Energia. O

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730.01

7

Indicazioni ed etichettatura 7.1

L'indicazione del consumo di energia e l'etichettatura devono essere conformi, fatta eccezione per il contrassegno UE: a. alla direttiva 2010/30/UE228 e b. agli articoli 3 e 4 come pure agli allegati I-VII e VIII, tabella 6 del regolamento delegato (UE) n. 65/2014229.

Gli eventuali contrassegni UE già apposti in conformità alle norme UE possono essere mantenuti.

7.2

Chiunque commercializza o cede lavasciugatrici domestiche combinate deve provvedere affinché l'etichettaEnergia figuri sui modelli d'esposizione, sull'imballaggio e sui documenti di vendita (prospetto, istruzioni per l'uso, offerte in Internet, ecc.).

8

Disposizione transitoria della modifica del 25 giugno 2014 Gli apparecchi che soddisfano le esigenze per la commercializzazione conformemente alle prescrizioni valide fino al 31 luglio 2014 possono essere commercializzati al massimo fino al 31 dicembre 2014 e ceduti non oltre il 31 luglio 2016.

228 Direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti, GU L 153 del 18.6.2010, pag. 1.

229 Regolamento

delegato

(UE)

n. 65/2014 della Commissione, del 1° ottobre 2013, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica dei forni e delle cappe da cucina per uso domestico, ver-

sione della GU L 29 del 31.1.2014, pag. 1.

Energia

106

730.01

Appendice 2.8230 (art. 7 cpv. 1 e 2, 10 cpv. 1-4, 11 cpv. 1 e 21a cpv. 1 lett. c) Esigenze per l'efficienza energetica e la commercializzazione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio con raccordo alla rete nei modi stand-by e spento 1 Campo

d'applicazione 1.1

In conformità all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1275/2008231, la presente appendice si applica alle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio prodotte in serie che dipendono dall'energia proveniente dalla fonte di alimentazione principale per funzionare come previsto.

1.2 Sono

esclusi:

a. le apparecchiature di tecnologia dell'informazione che non sono conformi alla classe B della norma EN 55022:2006232;

b. le apparecchiature di tecnologia dell'informazione che sono progettate per essere usate con una tensione nominale superiore a 300 volt; c. pezzi singoli che non vengono commercializzati su larga scala; d. apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche o da ufficio commercializzate con un alimentatore esterno a bassa tensione, con una tensione di uscita inferiore a 6 volt e un'intensità di corrente di uscita di almeno 550 milliampere;

e. i computer da tavolo (desktop), i computer da tavolo integrati (desktop integrati) e i computer portatili (notebook) conformemente all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 617/2013233.

230 Introdotta dal n. II cpv. 3 dell'O del 24 giu. 2009 (RU 2009 3473). Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 19 ott. 2011 (RU 2011 4799). Aggiorato dal n. II cpv. 1 dell'O del 25 giu.

2014, in vigore dal 1° ago. 2014 (RU 2014 2193).

231 Regolamento (CE) n. 1275/2008 della Commissione, del 17 dicembre 2008, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche di progettazione ecocompatibile relative al consumo di energia elettrica nei modi stand-by e spento e stand-by in rete delle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio, GU L 339 del 18.12.2008, pag. 45; modifi-

cato da ultimo dal regolamento (UE) n. 801/2013, GU L 225 del 23.8.2013, pag. 1.

232 Il testo delle norme EN e IEC può essere ottenuto presso l'Associazione per l'elettrotecnica, la tecnica energetica e l'informatica SEV (electrosuisse), Luppmenstr. 1, 8320 Fehraltorf.

233 Regolamento (UE) n. 617/2013 della Commissione, del 26 giugno 2013, recante misure di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile di computer e server informatici,

versione della GU L 175 del 27.6.2013, pag. 13.

Energia. O

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730.01

2

Esigenze per la commercializzazione 2.1

Gli apparecchi di cui al numero 1.1 possono essere commercializzati se soddisfano le esigenze dell'articolo 2 e degli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1275/2008234.

2.2

Dal 1° gennaio 2010 gli apparecchi devono soddisfare le esigenze dell'allegato II numero 1 del regolamento (CE) n. 1275/2008 e dal 1° gennaio 2013 le esigenze dell'allegato II numero 2 di detto regolamento.

3

Procedura d'omologazione energetica La potenza assorbita e altre caratteristiche degli apparecchi designati nel numero 1 sono misurate secondo il numero 5 della norma IEC 62087235 della Commissione Elettrotecnica Internazionale, la norma EN 62301 o la norma EN 50564236.

4 Dichiarazione di

conformità

La dichiarazione di conformità deve contenere le indicazioni seguenti: a. nome e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante domiciliato in Svizzera;

b. descrizione

dell'apparecchio;

c. dichiarazione che l'apparecchio in questione soddisfa le esigenze indicate nel numero 2;

d. nome e indirizzo della persona che firma la dichiarazione di conformità per il fabbricante o il suo rappresentante domiciliato in Svizzera.

5 Documenti

tecnici

I documenti tecnici devono contenere le indicazioni seguenti: a. tutti i dati necessari per identificare l'apparecchio in modo univoco; b. le informazioni ed eventualmente i disegni riguardanti le principali caratteristiche del modello, in particolare quelli riguardanti gli aspetti di notevole importanza per il suo consumo di energia quali le dimensioni dello schermo, la risoluzione, la luminosità, i collegamenti e altre particolarità;

c. le istruzioni per l'uso; d. i risultati della procedura d'omologazione energetica; 234 Vedi nota al n 1.1.

235 Il testo della norma IEC può essere ottenuto presso l'Associazione per l'elettrotecnica, la tecnica energetica e l'informatica SEV (electrosuisse), Luppmenstr. 1, 8320 Fehraltorf.

236 Il testo della norma IEC può essere ottenuto presso l'Associazione per l'elettrotecnica, la tecnica energetica e l'informatica SEV (electrosuisse), Luppmenstr. 1, 8320 Fehraltorf.

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730.01

e. i rapporti di omologazione allestiti dal fabbricante o i rapporti di omologazione allestiti da terzi.

6 Servizio

d'omologazione L'Ufficio federale riconosce un servizio d'omologazione (art. 21a cpv. 1 lett. c), qualora tale servizio: a. sia privo di qualsiasi legame commerciale, finanziario o di altra natura che potrebbe influenzare negativamente i risultati; b. disponga di personale sufficientemente istruito e sperimentato; c. disponga dei locali e dell'apparecchiatura appropriati; d. gestisca un sistema di documentazione appropriato; e. garantisca che i dati degni di protezione siano tenuti segreti.

7

Disposizione transitoria della modifica del 25 giugno 2014 Gli apparecchi che soddisfano le esigenze per la commercializzazione conformemente alle prescrizioni valide fino al 31 luglio 2014 possono essere commercializzati al massimo fino al 31 dicembre 2014 e ceduti non oltre il 31 luglio 2016.

Energia. O

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730.01

Appendice 2.9237 (art. 7 cpv. 1 e 2, 10 cpv. 1-4, 11 cpv. 1 e 21a cpv. 1 lett. c) Esigenze per l'efficienza energetica e la commercializzazione di set top box con raccordo alla rete 1 Campo

d'applicazione La presente appendice si applica agli apparecchi elettrici con raccordo alla rete per la ricezione, la decodifica e la registrazione di trasmissioni radiotelevisive nonché per i processi interattivi o per servizi simili. Si applica ai seguenti apparecchi: a. set top box complessi ai sensi del numero 2 del Code of Conduct on Energy Efficiency of Digital TV Service Systems (Version 9) della Commissione europea del 1° luglio 2013238; b. ricevitori digitali semplici (set top box) ai sensi degli articoli 1 e 2 del regolamento (CE) n. 107/2009239.

2

Esigenze per la commercializzazione 2.1

Gli apparecchi di cui al numero 1 lettera a possono essere commercializzati se soddisfano le esigenze del Code of Conduct on Energy Efficiency of Digital TV Service Systems (Version 9) della Commissione europea del 1° luglio 2013240. In deroga al numero 8.2 del Code of Conduct, i valori dei tempi per determinare il ciclo di 24 ore (headed) devono essere definiti come segue: a. TOn = 4.5 h; b. TStandby = 3 x APD-timeout; c. TAPD = 24h - TOn - TStandby 2.2

Per gli apparecchi di cui al numero 1 lettera a che dispongono di funzionalità supplementari sostanziali rispetto a quelle indicate al numero 8 del Code of Conduct, l'UFE può, su richiesta motivata, autorizzare un consumo energetico supplementare.

237 Introdotta dal n. II cpv. 3 dell'O del 24 giu. 2009 (RU 2009 3473). Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 19 ott. 2011 (RU 2011 4799). Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell'O del 25 giu. 2014, in vigore dal 1° ago. 2014 (RU 2014 2193).

238 Il Code of Conduct può essere consultato gratuitamente sul sito Internet dell'UFE all'indirizzo www.ufe.admin.ch > Temi > Efficienza energetica > Apparecchi elettrici > Apparecchi elettronici > Elettronica d'intrattenimento 239 Regolamento (CE) n. 107/2009 della Commissione, del 4 febbraio 2009, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile dei ricevitori digitali semplici, versione della GU L 36 del 5.2.2009, pag. 8.

240 Vedi nota al n. 1 lett. a.

Energia

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730.01

2.3

Gli apparecchi di cui al numero 1 lettera b possono essere commercializzati se soddisfano le esigenze dell'allegato I numeri 2-4 e 7 del regolamento (CE) n. 107/2009241.

3 Procedura

d'omologazione energetica

La potenza assorbita e altre caratteristiche degli apparecchi designati nel numero 1 sono misurate secondo la norma IEC 62301, la norma IEC 62087242 della Commissione Elettrotecnica Internazionale o la norma EN 50564243.

4 Dichiarazione di

conformità

La dichiarazione di conformità deve contenere le indicazioni seguenti: a. nome e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante domiciliato in Svizzera;

b. descrizione

dell'apparecchio;

c. dichiarazione che l'apparecchio in questione soddisfa le esigenze indicate nel numero 2;

d. nome e indirizzo della persona che firma la dichiarazione di conformità per il fabbricante o il suo rappresentante domiciliato in Svizzera.

5 Documenti

tecnici

I documenti tecnici devono contenere le indicazioni seguenti: a. tutti i dati necessari per identificare l'apparecchio in modo univoco; b. le informazioni ed eventualmente i disegni riguardanti le principali caratteristiche del modello, in particolare quelli riguardanti gli aspetti di notevole importanza per il suo consumo di energia quali le funzioni, i collegamenti, la risoluzione e altre particolarità;

c. le istruzioni per l'uso; d. i risultati della procedura d'omologazione energetica; e. i rapporti di omologazione allestiti dal fabbricante o i rapporti di omologazione allestiti da terzi.

241 Vedi nota al n. 1 lett. b.

242 Il testo della norma IEC può essere ottenuto presso l'Associazione per l'elettrotecnica, la tecnica energetica e l'informatica SEV (electrosuisse), Luppmenstr. 1, 8320 Fehraltorf.

243 Il testo della norma IEC può essere ottenuto presso l'Associazione per l'elettrotecnica, la tecnica energetica e l'informatica SEV (electrosuisse), Luppmenstr. 1, 8320 Fehraltorf.

Energia. O

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730.01

6 Servizio

d'omologazione L'Ufficio federale riconosce un servizio d'omologazione (art. 21a cpv. 1 lett. c), qualora tale servizio: a. sia privo di qualsiasi legame commerciale, finanziario o di altra natura che potrebbe influenzare negativamente i risultati; b. disponga di personale sufficientemente istruito e sperimentato; c. disponga dei locali e dell'apparecchiatura appropriati; d. gestisca un sistema di documentazione appropriato; e. garantisca che i dati degni di protezione siano tenuti segreti.

7

Disposizione transitoria della modifica del 25 giugno 2014 7.1

Gli apparecchi di cui al numero 1 lettera a che soddisfano le esigenze per la commercializzazione conformemente alle prescrizioni valide fino al 31 luglio 2014 possono essere commercializzati al massimo fino al 31 luglio 2015 e ceduti non oltre il 31 luglio 2016.

7.2

Gli apparecchi di cui al numero 1 lettera b che non soddisfano le esigenze per la commercializzazione di cui al numero 2.3 possono essere commercializzati al massimo fino al 31 dicembre 2014 e ceduti non oltre il 31 luglio 2016.

Energia

112

730.01

Appendice 2.10244 (art. 7 cpv. 1 e 2, 10 cpv. 1-4, 11 cpv. 1 e 21a cpv. 1 lett. c) Esigenze per l'efficienza energetica e la commercializzazione di motori elettrici normalizzati con raccordo alla rete 1 Campo

d'applicazione 1.1

La presente appendice si applica ai motori trifase a velocità costante da 50 Hz o ai motori a induzione con rotore a gabbia di scoiattolo (motori asincroni) da 50/60 Hz: a. destinati a un funzionamento continuo; b. con una tensione nominale fino a 1000 V; c. con una potenza nominale tra 0.75 kW e 375 kW; d. con 2, 4 o 6 poli.

1.2

Sono esclusi i motori elettrici di cui all'articolo 1 paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 640/2009245.

2

Esigenze per la commercializzazione 2.1

I motori di cui al numero 1.1 possono essere commercializzati se soddisfano almeno le esigenze di cui all'articolo 3 numero 1 e all'allegato I del regolamento (CE) n. 640/2009246.

2.2

Dal 1° gennaio 2015 si applica l'articolo 3 numero 2 del regolamento (CE) n. 640/2009247.

2.3

Dal 1° gennaio 2017 si applica l'articolo 3 numero 3 del regolamento (CE) n. 640/2009248.

3 Procedura

d'omologazione energetica

Il grado di rendimento e altre caratteristiche dei motori normalizzati designati nel numero 1.1 sono misurati secondo la norma IEC 60034-30249 della Commissione Elettrotecnica Internazionale.

244 Introdotta dal n. II cpv. 3 dell'O del 24 giu. 2009 (RU 2009 3473). Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 19 ott. 2011 (RU 2011 4799). Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell'O del 25 giu. 2014, in vigore dal 1° ago. 2014 (RU 2014 2193).

245 Regolamento (CE) n. 640/2009 della Commissione, del 22 luglio 2009, recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei motori elettrici, GU L 191 del 23.7.2009, pag. 26; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 4/2014, GU L 2 del 7.1.2014 pag. 1

246 Vedi nota al n. 1.2.

247 Vedi nota al n. 1.2.

248 Vedi nota al n. 1.2.

Energia. O

113

730.01

4 Dichiarazione di

conformità

La dichiarazione di conformità deve contenere le indicazioni seguenti: a. nome e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante domiciliato in Svizzera;

b. descrizione

del

motore;

c. dichiarazione che l'apparecchio in questione soddisfa le esigenze indicate nel numero 2;

d. nome e indirizzo della persona che firma la dichiarazione di conformità per il fabbricante o il suo rappresentante domiciliato in Svizzera.

5 Documenti

tecnici

I documenti tecnici devono contenere le indicazioni seguenti: a. tutti i dati necessari per identificare il motore in modo univoco; b. le informazioni ed eventualmente i disegni riguardanti le principali caratteristiche del modello, in particolare quelli riguardanti gli aspetti di notevole importanza per il suo consumo di energia quali le dimensioni, la potenza nominale, il numero dei poli, il grado di protezione, il tipo di servizio, altre particolarità, ecc.;

c. le istruzioni per l'uso; d. i risultati della procedura d'omologazione energetica; e. i rapporti di omologazione allestiti dal fabbricante o i rapporti di omologazione allestiti da terzi.

6 Servizio

d'omologazione L'Ufficio federale riconosce un servizio d'omologazione (art. 21a cpv. 1 lett. c), qualora tale servizio: a. sia privo di qualsiasi legame commerciale, finanziario o di altra natura che potrebbe influenzare negativamente i risultati; b. disponga di personale sufficientemente istruito e sperimentato; c. disponga dei locali e dell'apparecchiatura appropriati; d. gestisca un sistema di documentazione appropriato; e. garantisca che i dati degni di protezione siano tenuti segreti.

249 Il testo delle norme IEC può essere ottenuto presso l'Associazione per l'elettrotecnica, la tecnica energetica e l'informatica SEV (electrosuisse), Luppmenstr. 1, 8320 Fehraltorf.

Energia

114

730.01

7

Indicazioni ed etichettatura L'indicazione del grado di rendimento, della classe di efficienza energetica e di altre informazioni sul prodotto devono essere conformi all'allegato I, numero 2 del regolamento (CE) n. 640/2009250.

8

Disposizione transitoria della modifica del 25 giugno 2014 8.1

Gli apparecchi che soddisfano le esigenze per la commercializzazione conformemente alle prescrizioni valide fino al 31 luglio 2014 possono essere commercializzati al massimo fino al 31 dicembre 2014 e ceduti non oltre il 31 luglio 2016.

8.2

Gli apparecchi che soddisfano le esigenze per la commercializzazione conformemente alle prescrizioni valide fino al 31 dicembre 2016 possono essere ceduti non oltre il 31 dicembre 2018.

250 Vedi nota al n. 1.2.

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115

730.01

Appendice 2.11251 (art. 7 cpv. 1 e 2, 10 cpv. 1-4, 11 cpv. 1 e 21a cpv. 1 lett. c) Esigenze per l'efficienza energetica e la commercializzazione di dispositivi di alimentazione esterni con raccordo alla rete (alimentatori) 1 Campo

d'applicazione 1.1

La presente appendice si applica ai dispositivi di alimentazione esterni con raccordo alla rete prodotti in serie che: a. servono a trasformare la corrente alternata entrante dalla rete elettrica in corrente alternata o continua a tensione più bassa; b. producono allo stesso tempo solo una tensione fissa della corrente continua o alternata;

c. sono fisicamente separati dall'unità alla quale forniscono corrente (dispositivo separato);

d. sono costantemente o temporaneamente collegati all'apparecchio al quale forniscono corrente per il suo funzionamento; e e. dispongono di una potenza di uscita nominale di al massimo 250 W.

1.2

Sono esclusi dal campo d'applicazione della presente appendice i dispositivi di alimentazione ininterrotta, i caricabatteria, i convertitori per lampade alogene, i dispositivi di alimentazione esterni per apparecchiature mediche.

2

Esigenze per la commercializzazione 2.1

Gli apparecchi di cui al punto 1.1 possono essere commercializzati se soddisfano le esigenze dell'articolo 2 e dell'allegato I del regolamento (CE) n. 278/2009252.

2.2

Dal 1° gennaio 2010 gli apparecchi devono soddisfare le esigenze dell'allegato I numero 1 lettera a del regolamento (CE) n. 278/2009 e dal 1° maggio 2011 quelle dell'allegato I numero 1 lettera b di detto regolamento.

251 Introdotta dal n. II cpv. 3 dell'O del 24 giu. 2009 (RU 2009 3473). Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 19 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4799).

252 Regolamento (CE) n. 278/2009 della Commissione, del 6 aprile 2009, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche di progettazione ecocompatibile relative al consumo di energia elettrica a vuoto e al rendimento medio in modo attivo per gli alimentatori esterni, GU L 93

del 7.4.2009, pag. 3.

Energia

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730.01

3 Procedura

d'omologazione energetica

La potenza assorbita e altre caratteristiche degli apparecchi designati nel numero 1.1 sono misurate secondo la norma IEC 62301253 della Commissione Elettrotecnica Internazionale o la norma EN 50564254.

4 Dichiarazione di

conformità

La dichiarazione di conformità deve contenere le indicazioni seguenti: a. nome e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante domiciliato in Svizzera;

b. descrizione

dell'apparecchio;

c. dichiarazione che l'apparecchio in questione soddisfa le esigenze indicate nel numero 2;

d. nome e indirizzo della persona che firma la dichiarazione di conformità per il fabbricante o il suo rappresentante domiciliato in Svizzera.

5 Documenti

tecnici

I documenti tecnici devono contenere le indicazioni seguenti: a. tutti i dati necessari per identificare l'apparecchio in modo univoco; b. le informazioni ed eventualmente i disegni riguardanti le principali caratteristiche del modello, in particolare quelli riguardanti gli aspetti di notevole importanza per il suo consumo di energia quali la tensione di uscita, la potenza di uscita, la spia luminosa e altre particolarità;

c. le istruzioni per l'uso; d. i risultati della procedura d'omologazione energetica di cui al numero 3; e. i rapporti di omologazione allestiti dal fabbricante o i rapporti di omologazione allestiti da terzi.

6 Servizio

d'omologazione L'Ufficio federale riconosce un servizio d'omologazione (art. 21a cpv. 1 lett. c), qualora tale servizio: a. sia privo di qualsiasi legame commerciale, finanziario o di altra natura che potrebbe influenzare negativamente i risultati; b. disponga di personale sufficientemente istruito e sperimentato; 253 Il testo della norma IEC può essere ottenuto presso l'Associazione per l'elettrotecnica, la tecnica energetica e l'informatica SEV (electrosuisse), Luppmenstr. 1, 8320 Fehraltorf.

254 Il testo della norma IEC può essere ottenuto presso l'Associazione per l'elettrotecnica, la tecnica energetica e l'informatica SEV (electrosuisse), Luppmenstr. 1, 8320 Fehraltorf.

Energia. O

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730.01

c. disponga dei locali e dell'apparecchiatura appropriati; d. gestisca un sistema di documentazione appropriato; e. garantisca che i dati degni di protezione siano tenuti segreti.

7 Disposizione finale

Gli apparecchi che non soddisfano le esigenze del numero 2 della presente appendice non possono più essere commercializzati né ceduti.

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730.01

Appendice 2.12255 (art. 7 cpv. 1 e 2, 10 cpv. 1-4, 11 cpv. 1 e 21a cpv. 1 lett. c) Esigenze per l'efficienza energetica e la commercializzazione di apparecchi televisivi elettrici 1 Campo

d'applicazione La presente appendice si applica agli apparecchi televisivi elettrici. Ai sensi della presente ordinanza, anche i monitor televisivi sono considerati apparecchi televisivi.

Per questioni di delimitazione del campo d'applicazione si rimanda agli articoli 1 e 2 del regolamento (CE) n. 642/2009256.

2

Esigenze per la commercializzazione Gli apparecchi di cui al numero 1 possono essere commercializzati se soddisfano le esigenze in materia di efficienza energetica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 642/2009257.

3 Procedura

d'omologazione energetica

Il consumo di energia e altre caratteristiche ad esso legate degli apparecchi designati al numero 1 vengono determinati in base agli allegati II e III del regolamento (CE) n. 642/2009258.

4 Dichiarazione di

conformità

La dichiarazione di conformità deve contenere le indicazioni seguenti: a. nome e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante domiciliato in Svizzera;

b. descrizione

dell'apparecchio;

c. dichiarazione che l'apparecchio in questione soddisfa le esigenze indicate nel numero 2;

d. nome e indirizzo della persona che firma la dichiarazione di conformità per il fabbricante o il suo rappresentante domiciliato in Svizzera.

255 Introdotta dal n. III dell'O del 19 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4799).

256 Regolamento (CE) n. 642/2009 della Commissione, del 22 luglio 2009, recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei televisori, GU L 191 del

23.7.2009, pag. 42.

257 Vedi nota al n. 1.

258 Vedi nota al n. 1.

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730.01

5 Documenti

tecnici

I documenti tecnici devono contenere le indicazioni seguenti: a. tutti i dati necessari per identificare l'apparecchio in modo univoco; b. le informazioni ed eventualmente i disegni riguardanti le principali caratteristiche del modello, in particolare quelli riguardanti gli aspetti di notevole importanza per il suo consumo di energia quali le dimensioni dello schermo, la risoluzione, la frequenza di aggiornamento delle immagini e altre particolarità;

c. le istruzioni per l'uso; d. i risultati delle misurazioni del consumo di energia conformemente al regolamento europeo (CE) n. 642/2009259 e alla relativa classificazione sulla base degli allegato da I a VII del regolamento delegato (CE) n. 1062/2010260;

e. i rapporti di omologazione allestiti dal fabbricante o i rapporti di omologazione allestiti da terzi.

6 Servizio

d'omologazione L'Ufficio federale riconosce un servizio d'omologazione (art. 21a cpv. 1 lett. c), qualora tale servizio: a. sia privo di qualsiasi legame commerciale, finanziario o di altra natura che potrebbe influenzare negativamente i risultati; b. disponga di personale sufficientemente istruito e sperimentato; c. disponga dei locali e dell'apparecchiatura appropriati; d. gestisca un sistema di documentazione appropriato; e. garantisca che i dati degni di protezione siano tenuti segreti.

7

Indicazioni ed etichettatura 7.1

L'indicazione del consumo di energia e l'etichettatura, fatta eccezione per il contrassegno UE, devono essere conformi agli allegati da I a VII del regolamento (UE) n. 1062/2010261. Gli eventuali contrassegni UE già apposti in conformità alle norme UE possono essere mantenuti.

7.2

Chiunque commercializza o cede apparecchi televisivi deve provvedere affinché l'etichettaEnergia figuri sui modelli d'esposizione, sull'imballaggio 259 Vedi nota al n. 1.

260 Regolamento

delegato

(UE)

n. 1062/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia dei televisori, GU L 314 del 30.11.2010, pag. 64.

261 Vedi nota al n. 5 lett. d.

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e sui documenti di vendita (prospetti, istruzioni per l'uso, offerte in Internet, ecc.).

8 Regolamentazione transitoria

Gli apparecchi che non soddisfano le esigenze della presente appendice possono essere commercializzati al massimo fino al 30 giugno 2012 e ceduti non oltre il 31 dicembre 2013.

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Appendice 2.13262 (art. 7 cpv. 1 e 2, 10 cpv. 1-4, 11 cpv. 1 e 21a cpv. 1 lett. c) Esigenze per l'efficienza energetica e la commercializzazione di circolatori elettrici senza premistoppa 1 Campo

d'applicazione La presente appendice si applica ai circolatori elettrici senza premistoppa. Per questioni di delimitazione del campo d'applicazione si rimanda agli articoli 1 e 2 del regolamento (CE) n. 641/2009263.

2

Esigenze per la commercializzazione 2.1

Gli apparecchi di cui al numero 1 possono essere commercializzati se soddisfano le esigenze in materia di efficienza energetica di cui agli allegati I e II del regolamento (CE) n. 641/2009264.

2.2

Gli apparecchi di cui al numero 1 non possono superare un indice di efficienza energetica EEI di 0,27 a partire dal 1° gennaio 2013. Sono esclusi gli apparecchi progettati specificatamente per i circuiti primari degli impianti solari termici e delle pompe di calore.

2.3

Gli apparecchi di cui al numero 1 non possono superare un indice di efficienza energetica EEI di 0,23 a partire dal 1° agosto 2015.

3

Procedura d'omologazione energetica Il consumo di energia e altre caratteristiche ad esso legate degli apparecchi designati al numero 1 vengono determinati in base all'allegato II del regolamento (CE) n. 641/2009265.

4 Dichiarazione di

conformità

La dichiarazione di conformità deve contenere le indicazioni seguenti: a. nome e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante domiciliato in Svizzera;

b. descrizione

dell'apparecchio;

262 Introdotta dal n. III dell'O del 19 ott. 2011 (RU 2011 4799). Aggiornata dal n. II cpv. 1 dell'O del 25 giu. 2014, in vigore dal 1° ago. 2014 (RU 2014 2193).

263 Regolamento (CE) n. 641/2009 della Commissione, del 22 luglio 2009, recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei circolatori senza premistoppa indipendenti e dei circolatori senza premistoppa integrati in prodotti, GU L 191 del 27.3.2009,

pag. 35; modificato dal regolamento (CE) n. 622/2012, GU L 180 del 12.7.2012, pag. 4.

264 Vedi nota al n. 1.

265 Vedi nota al n. 1.

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730.01

c. dichiarazione che l'apparecchio in questione soddisfa le esigenze indicate nel numero 2;

d. nome e indirizzo della persona che firma la dichiarazione di conformità per il fabbricante o il suo rappresentante domiciliato in Svizzera.

5 Documenti

tecnici

I documenti tecnici devono contenere le indicazioni seguenti: a. tutti i dati necessari per identificare l'apparecchio in modo univoco; b. le informazioni ed eventualmente i disegni riguardanti le principali caratteristiche del modello, in particolare quelli riguardanti gli aspetti di notevole importanza per il suo consumo di energia quali le dimensioni, la portata e la pressione nominali, la potenza assorbita e altre particolarità;

c. le istruzioni per l'uso; d. i risultati delle misurazioni del consumo di energia conformemente agli allegati I e II del regolamento europeo (CE) n. 641/2009266;

e. i rapporti di omologazione allestiti dal fabbricante o i rapporti di omologazione allestiti da terzi.

6 Servizio

d'omologazione L'Ufficio federale riconosce un servizio d'omologazione (art. 21a cpv. 1 lett. c), qualora tale servizio: a. sia privo di qualsiasi legame commerciale, finanziario o di altra natura che potrebbe influenzare negativamente i risultati; b. disponga di personale sufficientemente istruito e sperimentato; c. disponga dei locali e dell'apparecchiatura appropriati; d. gestisca un sistema di documentazione appropriato; e. garantisca che i dati degni di protezione siano tenuti segreti.

7

Indicazione dell'efficienza energetica e informazioni sul prodotto

L'indicazione dell'efficienza energetica e di altre informazioni sul prodotto devono essere conformi all'allegato I, numero 2, del regolamento (CE) n. 641/2009267.

266 Vedi nota al n. 1.

267 Vedi nota al n. 1.

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730.01

8 Regolamentazione transitoria

8.1

Gli apparecchi che non soddisfano le esigenze della presente appendice valide a partire dal 1° gennaio 2013 possono essere ceduti non oltre il 31 dicembre 2014.

8.2

Gli apparecchi che non soddisfano le esigenze della presente appendice valide a partire dal 1° agosto 2015 possono essere ceduti non oltre il 31 luglio 2017.

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730.01

Appendice 2.14268 (art. 7 cpv. 1 e 2, 10 cpv. 1-4, 11 cpv. 1 e 21a cpv. 1 lett. c) Esigenze per l'efficienza energetica e la commercializzazione di lampade fluorescenti senza alimentatore integrato, di lampade a scarica ad alta intensità e di alimentatori e apparecchi di illuminazione 1 Campo

d'applicazione 1.1

La presente appendice si applica alle lampade fluorescenti senza alimentatore integrato, alle lampade a scarica ad alta intensità e agli alimentatori e agli apparecchi di illuminazione, anche se integrati in altri prodotti che consumano energia.

1.2

Si applicano le definizioni conformemente alla direttiva 2009/125/CE269, integrate da quelle dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 245/2009270.

1.3

Sono esclusi dal campo d'applicazione gli apparecchi di cui all'allegato I del regolamento (CE) 245/2009.

2

Esigenze per la commercializzazione 2.1

Gli apparecchi di cui al numero 1.1 possono essere commercializzati se soddisfano le esigenze dell'articolo 2 e degli allegati da I a III del regolamento (CE) n. 245/2009271.

2.2

Dal 1° gennaio 2012 si applicano le prescrizioni della prima fase, dal 13 aprile 2012 si applicano le prescrizioni della seconda fase e dal 13 aprile 2017 si applicano le prescrizioni della terza fase.

268 Introdotta dal n. III dell'O del 19 ott. 2011 (RU 2011 4799). Aggiornata dal n. II cpv. 1 dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3631).

269 Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ott. 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10) in vigore dal

20.11.2009.

270 Regolamento (CE) n. 245/2009 della Commissione, del 18 marzo 2009, recante modalità di esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile di lampade fluorescenti senza alimentatore integrato, lampade a scarica ad alta intensità e di alimentatori e apparecchi di illuminazione in grado di far funzionare tali lampade, e che abroga la direttiva

2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 76 del 24.3.2009, pag. 17, modificata l'ultima volta dal regolamento (CE) n. 347/2010 della Commissione, del 21 aprile 2010 (GU L 104 del 24.4.2010, pag. 20).

271 Vedi nota al n. 1.2.

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3

Procedura d'omologazione energetica Il consumo di energia e altre caratteristiche delle lampade designate al numero 1.1 vengono misurati conformemente alle pertinenti norme europee.

4 Dichiarazione di

conformità

La dichiarazione di conformità deve contenere le indicazioni seguenti: a. nome e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante domiciliato in Svizzera;

b. descrizione della lampada; c. dichiarazione che la lampada in questione soddisfa le esigenze indicate nel numero 2;

d. nome e indirizzo della persona che firma la dichiarazione di conformità per il fabbricante o il suo rappresentante domiciliato in Svizzera.

5 Documenti

tecnici

I documenti tecnici devono contenere le indicazioni seguenti: a. una descrizione generale della lampada; b. i progetti, disegni e piani di fabbricazione, segnatamente di pezzi, gruppi di montaggio e circuiti; c. le descrizioni e spiegazioni necessarie per la comprensione di detti disegni e piani nonché del funzionamento del prodotto; d. un elenco delle norme applicate interamente o parzialmente, nonché una descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare le esigenze di cui al numero 2;

e. i risultati dei calcoli di costruzione e delle verifiche fatte; f. i rapporti di omologazione allestiti dal fabbricante o i rapporti di omologazione allestiti da terzi.

6 Servizio

d'omologazione L'Ufficio federale riconosce un servizio d'omologazione (art. 21a cpv. 1 lett. c), qualora tale servizio: a. sia privo di qualsiasi legame commerciale, finanziario o di altra natura che potrebbe influenzare negativamente i risultati; b. disponga di personale sufficientemente istruito e sperimentato; c. disponga dei locali e dell'apparecchiatura appropriati;

Energia

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730.01

d. gestisca un sistema di documentazione appropriato; e. garantisca che i dati degni di protezione siano tenuti segreti.

7

Indicazione del consumo di energia ed etichettatura 7.1

L'indicazione del consumo di energia deve essere conforme all'appendice 3.3bis.

7.2

L'ulteriore etichettatura, fatta eccezione per il contrassegno UE, deve essere conforme all'allegato III del regolamento (CE) n. 245/2009272. Gli eventuali contrassegni UE già apposti in conformità alle norme UE possono essere mantenuti.

7.3

Chiunque commercializza o cede apparecchi deve provvedere affinché le informazioni sul prodotto di cui ai numeri 7.1 e 7.2 figurino sui modelli d'esposizione, sull'imballaggio e sui documenti di vendita (prospetti, istruzioni per l'uso, offerte in Internet ecc.).

8 Regolamentazione transitoria

8.1

Gli apparecchi che non soddisfano le esigenze della presente appendice possono essere commercializzati al massimo fino al 30 giugno 2012 e ceduti non oltre il 31 dicembre 2013.

8.2

Gli apparecchi che non soddisfano le esigenze della presente appendice valide a partire dal 13 aprile 2012 possono essere ceduti non oltre il 12 aprile 2014.

8.3

Gli apparecchi che non soddisfano le esigenze della presente appendice valide a partire dal 13 aprile 2017 possono essere ceduti non oltre il 12 aprile 2019.

272 Vedi nota al n. 1.2.

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730.01

Appendice 2.15273 (art. 7 cpv. 1 e 2, 10 cpv. 1-4, 11 cpv. 1 e 21a cpv. 1 lett. c) Esigenze per l'efficienza energetica e la commercializzazione di lampade direzionali elettriche con raccordo alla rete, di lampade LED elettriche con raccordo alla rete e relativi apparecchi 1 Campo

d'applicazione 1.1

La presente appendice si applica ai seguenti prodotti elettrici con raccordo alla rete: a. lampade direzionali;

b. lampade LED; e c. apparecchi progettati per essere installati fra la rete e una o più lampade, segnatamente i dispositivi di controllo delle lampade, gli apparecchi di controllo e di illuminazione.

1.2

Essa si applica anche alle lampade e agli apparecchi di cui al numero 1.1 se sono integrati in maniera fissa in altri prodotti.

1.3 Sono

esclusi:

a. gli alimentatori e gli apparecchi per lampade fluorescenti e per lampade a scarica ad alta densità; b. i moduli LED commercializzati come parte di apparecchi di illuminazione immessi sul mercato in quantitativi inferiori a 10 unità l'anno.

1.4

Si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 e all'allegato II del regolamento (UE) n. 1194/2012274.

2

Esigenze per la commercializzazione 2.1

Le lampade e gli apparecchi di cui al numero 1.1 possono essere commercializzati se soddisfano le esigenze dell'allegato III del regolamento (UE) n. 1194/2012275.

2.2

Dal 1° settembre 2014 si applicano le prescrizioni relative alle fasi 1 e 2.

2.3

Dal 1° settembre 2016 si applicano inoltre le prescrizioni relative alla fase 3.

273 Introdotta dal n. II cpv. 2 dell'O del 25 giu. 2014, in vigore dal 1° ago. 2014 (RU 2014 2193).

274 Regolamento (UE) n. 1194/2012 della Commissione, del 12 dicembre 2012, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lampade direzio-

nali, delle lampade con diodi a emissione luminosa e delle pertinenti apparecchiature, GU L 342 del 14.12.2012, pag. 1 275 Vedi nota al n. 1.4.

Energia

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730.01

3 Procedura

d'omologazione energetica

Il consumo di energia e altre caratteristiche delle lampade e degli apparecchi designati al numero 1.1 sono misurati secondo la norma europea EN 62560276 e le altre norme EN determinanti per le singole lampade e i singoli apparecchi.

4 Dichiarazione di

conformità

La dichiarazione di conformità deve contenere le indicazioni seguenti: a. nome e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante domiciliato in Svizzera;

b. descrizione della lampada o dell'apparecchio; c. dichiarazione che l'apparecchio in questione soddisfa le esigenze indicate nel numero 2;

d. nome e indirizzo della persona che firma la dichiarazione di conformità per il fabbricante o il suo rappresentante domiciliato in Svizzera.

5 Documenti

tecnici

I documenti tecnici devono contenere le indicazioni seguenti: a. una descrizione generale; b. i progetti, disegni e piani di fabbricazione, segnatamente di pezzi, gruppi di montaggio e circuiti; c. le descrizioni e spiegazioni necessarie per la comprensione di detti disegni e piani nonché del funzionamento del prodotto; d. un elenco delle norme applicate interamente o parzialmente, nonché una descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare le esigenze indicate nel numero 2;

e. i risultati dei calcoli di costruzione e delle verifiche fatte; f. i rapporti di omologazione allestiti dal fabbricante o i rapporti di omologazione allestiti da terzi.

6

Indicazione del consumo di energia ed etichettatura 6.1

L'indicazione del consumo di energia deve essere conforme all'appendice 3.3bis.

276 Il testo della norma EN può essere ottenuto presso l'Associazione per l'elettrotecnica, la tecnica energetica e l'informatica SEV (electrosuisse), Luppmenstr. 1, 8320 Fehraltorf; www.electrosuisse.ch

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730.01

6.2

L'ulteriore etichettatura, fatta eccezione per il contrassegno UE, deve essere conforme all'allegato III numero 3 del regolamento (UE) n. 1194/2012277.

Gli eventuali contrassegni UE già apposti in conformità alle norme UE possono essere mantenuti.

6.3

Le informazioni sul prodotto relative ai prodotti per usi speciali devono essere conformi all'allegato I del regolamento (UE) n. 1194/2012.

7

Disposizione transitoria della modifica del 25 giugno 2014 7.1

Le lampade e gli apparecchi che non soddisfano le esigenze della presente appendice possono essere commercializzati al massimo fino al 31 dicembre 2014 e ceduti non oltre il 31 luglio 2016.

7.2

Le lampade e gli apparecchi che non soddisfano le esigenze della fase 3 valide a partire dal 1° settembre 2016 conformemente al numero 2 possono essere ceduti non oltre il 31 agosto 2018.

277 Vedi nota al n. 1.4.

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130

730.01

Appendice 2.16278 (art. 7 cpv. 1, 10 cpv. 1-4, 11 cpv. 1 e 3, 21a cpv. 1 lett. c) Esigenze per l'efficienza energetica di computer e server informatici 1 Campo

d'applicazione 1.1

La presente appendice si applica ai computer e ai server informatici di cui all'articolo 1 paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 617/2013279.

1.2

Sono esclusi gli apparecchi di cui all'articolo 1 paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 617/2013.

1.3

Si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 617/2013.

2

Esigenze per la commercializzazione 2.1

Gli apparecchi di cui al numero 1.1 possono essere commercializzati se soddisfano le esigenze dell'allegato II capitoli 1.1, 1.3, 2-7 del regolamento (UE) n. 617/2013280 per il tipo di apparecchio corrispondente.

2.2

Dal 1° gennaio 2016 devono essere adempiute anche le esigenze dell'allegato II numeri 1.2 e 1.4 del regolamento (UE) n. 617/2013.

3 Procedura

d'omologazione energetica

Il consumo di energia e altre caratteristiche degli apparecchi designati nel numero 1 sono misurati e calcolati secondo l'articolo 3 del regolamento (UE) n. 617/2013281.

4

Dichiarazione di conformità La dichiarazione di conformità deve contenere le indicazioni seguenti: a. nome e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante domiciliato in Svizzera;

b. descrizione

dell'apparecchio;

c. dichiarazione che l'apparecchio soddisfa le esigenze indicate nel numero 2; 278 Introdotta dal n. II cpv. 2 dell'O del 25 giu. 2014, in vigore dal 1° ago. 2014 (RU 2014 2193).

279 Regolamento (UE) n. 617/2013 della Commissione, del 26 giugno 2013, recante misure di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile di computer e server informatici,

versione della GU L 175 del 27.6.2013, pag. 13.

280 Vedi nota al n. 1.

281 Vedi nota al n. 1.

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131

730.01

d. nome e indirizzo della persona che firma la dichiarazione di conformità per il fabbricante o il suo rappresentante domiciliato in Svizzera.

5 Documenti

tecnici

I documenti tecnici devono contenere le indicazioni seguenti: a. tutti i dati necessari per identificare l'apparecchio in modo univoco; b. le informazioni ed eventualmente i disegni riguardanti le principali caratteristiche del modello, in particolare quelli riguardanti gli aspetti di notevole importanza per il suo consumo di energia quali le dimensioni, i volumi e altre particolarità;

c. le istruzioni per l'uso; d. i risultati dei calcoli e delle misurazioni effettuati conformemente all'allegato II del regolamento (UE) n. 617/2013282; e. i rapporti di omologazione allestiti dal fabbricante o i rapporti di omologazione allestiti da terzi.

6

Disposizione transitoria della modifica del 25 giugno 2014 6.1

Gli apparecchi che non soddisfano le esigenze della presente appendice possono essere commercializzati al massimo fino al 31 dicembre 2014 e ceduti non oltre il 31 luglio 2016.

6.2

Gli apparecchi che non soddisfano le esigenze di cui al numero 2.2 valide a partire dal 1° gennaio 2016 possono essere ceduti non oltre il 31 luglio 2017.

282 Vedi nota al n. 1.

Energia

132

730.01

Appendice 2.17283 (art. 7 cpv. 1 e 2, 10 cpv. 1-4, 11 cpv. 1 e 21a cpv. 1 lett. c) Esigenze per l'efficienza energetica e la commercializzazione di pompe per acqua elettriche con raccordo alla rete 1 Campo

d'applicazione 1.1

La presente appendice si applica alle pompe per acqua elettriche con raccordo alla rete.

1.2

Si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 547/2012284.

2

Esigenze per la commercializzazione Gli apparecchi di cui al numero 1 possono essere commercializzati se soddisfano le esigenze degli allegati II numero

1 lettera

b e III del regolamento (UE) n. 547/2012285.

3 Procedura

d'omologazione energetica

Il consumo di energia e altre caratteristiche a esso connesse degli apparecchi designati nel numero 1 sono misurati secondo l'allegato III del regolamento (UE) n. 547/2012286.

4 Dichiarazione di

conformità

La dichiarazione di conformità deve contenere le indicazioni seguenti: a. nome e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante domiciliato in Svizzera;

b. descrizione

dell'apparecchio;

c. dichiarazione che l'apparecchio in questione soddisfa le esigenze indicate nel numero 2;

d. nome e indirizzo della persona che firma la dichiarazione di conformità per il fabbricante o il suo rappresentante domiciliato in Svizzera.

283 Introdotta dal n. II cpv. 2 dell'O del 25 giu. 2014, in vigore dal 1° ago. 2014 (RU 2014 2193).

284 Regolamento (UE) n. 547/2012 della Commissione, del 25 giugno 2012, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle pompe per acqua, versione della GU L 165 del 26.6.2012, pag. 28.

285 Vedi nota al n. 1.

286 Vedi nota al n. 1.

Energia. O

133

730.01

5 Documenti

tecnici

I documenti tecnici devono contenere le indicazioni seguenti: a. tutti i dati necessari per identificare l'apparecchio in modo univoco; b. le informazioni ed eventualmente i disegni riguardanti le principali caratteristiche del modello, in particolare quelli riguardanti gli aspetti di notevole importanza per il suo consumo di energia quali le dimensioni, la portata e la pressione nominali, la potenza assorbita e altre particolarità;

c. le istruzioni per l'uso; d. i risultati delle misurazioni del consumo di energia conformemente agli allegati II e III del regolamento europeo (UE) n. 547/2012287;

e. i rapporti di omologazione allestiti dal fabbricante o i rapporti di omologazione allestiti da terzi.

6

Indicazione del consumo di energia ed etichettatura 6.1.

L'indicazione del consumo di energia e l'etichettatura devono essere conformi all'allegato II numero 3 del regolamento (UE) n. 547/2012288.

6.2.

Chiunque commercializza o cede apparecchi di cui al numero 1 deve provvedere affinché le informazioni di cui al numero 6.1 figurino sui modelli d'esposizione, sull'imballaggio e sui documenti di vendita (prospetti, istruzioni per l'uso, offerte in Internet ecc.).

7

Disposizione transitoria della modifica del 25 giugno 2014 Gli apparecchi che non soddisfano le esigenze della presente appendice possono essere commercializzati al massimo fino al 31 dicembre 2014 e ceduti non oltre il 31 luglio 2016.

287 Vedi nota al n. 1.

288 Vedi nota al n. 1.

Energia

134

730.01

Appendice 2.18289 (art. 7 cpv. 1 e 2, 10 cpv. 1-4, 11 cpv. 1 e 21a cpv. 1 lett. c) Esigenze per l'efficienza energetica e la commercializzazione dei condizionatori d'aria e dei ventilatori elettrici con raccordo alla rete 1 Campo

d'applicazione 1.1

La presente appendice si applica ai condizionatori d'aria elettrici con raccordo alla rete con una potenza nominale ≤ 12 kW e ai ventilatori elettrici con raccordo alla rete con potenza elettrica assorbita ≤ 125 W.

1.2 Sono

esclusi:

a. gli apparecchi alimentati anche da fonti di energia non elettriche; b. i condizionatori d'aria il cui condensatore o evaporatore non utilizza aria per il trasferimento termico.

2

Esigenze per la commercializzazione Gli apparecchi di cui al numero 1.1 possono essere commercializzati se soddisfano le esigenze relative al livello di potenza sonora e all'efficienza energetica degli allegati I e II del regolamento delegato (UE) n. 206/2012290: a. i condizionatori d'aria conformemente all'allegato I numero 2 lettera b tabella 5 e lettera c;

b. i condizionatori d'aria a singolo e a doppio condotto conformemente all'allegato I numero 2 lettera a tabella 3 e lettera d.

3 Procedura

d'omologazione energetica

Il consumo di energia e altre caratteristiche degli apparecchi designati nel numero 1 sono misurati secondo le norme europee EN 14511 e EN 14825291.

289 Introdotta dal n. II cpv. 2 dell'O del 25 giu. 2014, in vigore dal 1° ago. 2014 (RU 2014 2193).

290 Regolamento (UE) n. 206/2012 della Commissione, del 6 marzo 2012, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei condizionatori d'aria e dei ventilatori, versione della GU L 72 del 10.3.2012, pag. 7.

291 Il testo della norma EN può essere ottenuto presso l'Associazione per l'elettrotecnica, la tecnica energetica e l'informatica SEV (electrosuisse), Luppmenstr. 1, 8320 Fehraltorf; www.electrosuisse.ch

Energia. O

135

730.01

4 Dichiarazione di

conformità

La dichiarazione di conformità deve contenere le indicazioni seguenti: a. nome e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante domiciliato in Svizzera;

b. descrizione

dell'apparecchio;

c. dichiarazione che l'apparecchio in questione soddisfa le esigenze indicate nel numero 2;

d. nome e indirizzo della persona che firma la dichiarazione di conformità per il fabbricante o il suo rappresentante domiciliato in Svizzera.

5 Documenti

tecnici

I documenti tecnici devono contenere le indicazioni seguenti: a. tutti i dati necessari per identificare l'apparecchio in modo univoco; b. le informazioni ed eventualmente i disegni riguardanti le principali caratteristiche del modello, in particolare quelli riguardanti gli aspetti di notevole importanza per il suo consumo di energia quali le dimensioni, i volumi, le caratteristiche dei compressori e altre particolarità;

c. le istruzioni per l'uso; d. i risultati delle misurazioni del consumo di energia per i ventilatori conformemente all'allegato I numero 3 lettere a, b ed e del regolamento delegato (UE) n. 206/2012292;

e. i risultati delle misurazioni del consumo di energia per i condizionatori d'aria, inclusi i condizionatori d'aria a singolo e a doppio condotto conformemente alle norme europee EN 14511 e EN 14825293 e la relativa classificazione in base agli allegati I‒VII del regolamento delegato (UE) n. 626/2011294; f. i rapporti di omologazione allestiti dal fabbricante o i rapporti di omologazione allestiti da terzi.

292 Vedi nota al n. 2.

293 Vedi nota al n. 3.

294 Regolamento delegato (UE) n. 626/2011 della Commissione, del 4 maggio 2011, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia dei condizionatori d'aria, versione

della GU L 178 del 6.7.2011, pag. 1.

Energia

136

730.01

6

Indicazione del consumo di energia ed etichettatura 6.1

L'indicazione del consumo di energia e l'etichettatura, fatta eccezione per il contrassegno UE, devono essere conformi agli allegati I‒VII del regolamento delegato (UE) n. 626/2011295. Gli eventuali contrassegni UE già apposti in conformità alle norme UE possono essere mantenuti.

6.2

Chiunque commercializza o cede condizionatori d'aria, inclusi i condizionatori d'aria a singolo e a doppio condotto deve provvedere affinché l'etichetta Energia figuri sui modelli d'esposizione, sull'imballaggio e sui documenti di vendita (prospetti, istruzioni per l'uso, offerte in Internet ecc.).

7

Disposizione transitoria della modifica del 25 giugno 2014 7.1

Gli apparecchi che non soddisfano le esigenze per la commercializzazione della presente appendice possono essere commercializzati al massimo fino al 31 dicembre 2014 e ceduti non oltre il 31 luglio 2016.

7.2

Gli apparecchi recanti l'indicazione del consumo di energia e l'etichettatura conformemente alle prescrizioni valide fino al 31 luglio 2014 possono essere commercializzati al massimo fino al 31 dicembre 2014 e ceduti non oltre il 31 luglio 2016.

295 Vedi nota al n. 5 lett. e.

Energia. O

137

730.01

Appendice 2.19296 (art. 7 cpv. 1 e 2, 10 cpv. 1-4, 11 cpv. 1 e 21a cpv. 1 lett. c) Esigenze per l'efficienza energetica e la commercializzazione di ventilatori elettrici a motore con raccordo alla rete 1 Campo

d'applicazione 1.1

La presente appendice si applica ai ventilatori elettrici a motore la cui potenza elettrica di ingresso è compresa tra 0,125 e 500 kW.

1.2

Si applicano le definizioni di cui agli articoli 1 e 2 del regolamento (UE) n. 327/2011297.

2

Esigenze per la commercializzazione Gli apparecchi di cui al numero 1 possono essere commercializzati se soddisfano le esigenze degli allegati I numero

2 tabella

2 e II del regolamento (UE) n. 327/2011298.

3

Procedura d'omologazione energetica Il consumo di energia e altre caratteristiche degli apparecchi designati nel numero 1 sono misurati secondo l'allegato II del regolamento (UE) n. 327/2011299.

4 Dichiarazione di

conformità

La dichiarazione di conformità deve contenere le indicazioni seguenti: a. nome e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante domiciliato in Svizzera;

b. descrizione

dell'apparecchio;

c. dichiarazione che l'apparecchio in questione soddisfa le esigenze indicate nel numero 2;

d. nome e indirizzo della persona che firma la dichiarazione di conformità per il fabbricante o il suo rappresentante domiciliato in Svizzera.

296 Introdotta dal n. II cpv. 2 dell'O del 25 giu. 2014, in vigore dal 1° ago. 2014 (RU 2014 2193).

297 Regolamento (UE) n. 327/2011 della Commissione, del 30 marzo 2011, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile di ventilatori a motore la cui potenza elettrica di ingresso è compresa tra 125 W e 500 kW, versione della GU L 90 del 6.4.2011, pag. 8; modificato dal regolamento (UE) n. 666/2013, GU L 192 del 13.7.2013, pag. 24.

298 Vedi nota al n. 1.

299 Vedi nota al n. 1.

Energia

138

730.01

5 Documenti

tecnici

I documenti tecnici devono contenere le indicazioni seguenti: a. tutti i dati necessari per identificare l'apparecchio in modo univoco; b. le informazioni ed eventualmente i disegni riguardanti le principali caratteristiche del modello, in particolare quelli riguardanti gli aspetti di notevole importanza per il suo consumo di energia quali le dimensioni, la portata e la pressione nominali, la potenza assorbita e altre particolarità;

c. le istruzioni per l'uso; d. i risultati delle misurazioni del consumo di energia conformemente agli allegati I e II del regolamento europeo (UE) n. 327/2011300;

f. i rapporti di omologazione allestiti dal fabbricante o i rapporti di omologazione allestiti da terzi.

6

Indicazione del consumo di energia ed etichettatura 6.1

L'indicazione del consumo di energia e l'etichettatura devono essere conformi all'allegato I numero 3 del regolamento (UE) n. 327/2011301.

6.2

Chiunque commercializza o cede impianti o apparecchi di cui al numero 1 deve provvedere affinché le informazioni di cui al numero 6.1 figurino sui modelli d'esposizione, sull'imballaggio e sui documenti di vendita (prospetti, istruzioni per l'uso, offerte in Internet ecc.).

7

Disposizione transitoria della modifica del 25 giugno 2014 Gli apparecchi che non soddisfano le esigenze della presente appendice possono essere commercializzati al massimo fino al 31 dicembre 2014 e ceduti non oltre il 31 luglio 2016.

300 Vedi nota al n. 1.

301 Vedi nota al n. 1.

Energia. O

139

730.01

Appendice 2.20302 (art. 7 cpv. 1 e 2, 10 cpv. 1-4, 11 cpv. 1 e 21a cpv. 1 lett. c) Esigenze per l'efficienza energetica e la commercializzazione delle lavastoviglie elettriche per uso domestico con raccordo alla rete 1 Campo

d'applicazione 1.1

La presente appendice si applica alle lavastoviglie elettriche per uso domestico con raccordo alla rete.

1.2

Si applica anche alle lavastoviglie per uso domestico commercializzate o cedute per usi diversi da quello domestico.

1.3

Sono esclusi gli apparecchi che possono essere alimentati anche con fonti di energia non elettriche.

2

Esigenze per la commercializzazione 2.1

Gli apparecchi di cui al numero 1.1 possono essere commercializzati se soddisfano le esigenze dell'allegato I numeri 1, 2.1 e 2.2 del regolamento (UE) n. 1016/2010303.

2.2

Dal 1° dicembre 2016 devono essere adempiute anche le esigenze dell'allegato I numero 2.3 del regolamento (UE) n. 1016/2010 .

3

Procedura d'omologazione energetica 3.1

Il consumo di energia e altre caratteristiche degli apparecchi designati nel numero 1 sono misurati secondo l'articolo 2 e all'allegato II del regolamento (UE) n. 1016/2010304 e della norma europea EN 50242305.

3.2

Si applicano le tolleranze conformemente all'allegato III del regolamento (UE) n. 1016/2010.

302 Introdotta dal n. II cpv. 2 dell'O del 25 giu. 2014, in vigore dal 1° ago. 2014 (RU 2014 2193).

303 Regolamento (UE) n. 1016/2010 della Commissione, del 10 novembre 2010, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lavastoviglie a

uso domestico, versione della GU L 293 dell'11.11.2010, pag. 31.

304 Vedi nota al n. 2.

305 Il testo della norma EN può essere ottenuto presso l'Associazione per l'elettrotecnica, la tecnica energetica e l'informatica SEV (electrosuisse), Luppmenstr. 1, 8320 Fehraltorf; www.electrosuisse.ch

Energia

140

730.01

4 Dichiarazione di

conformità

La dichiarazione di conformità deve contenere le indicazioni seguenti: a. nome e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante domiciliato in Svizzera;

b. descrizione

dell'apparecchio;

c. dichiarazione che l'apparecchio in questione soddisfa le esigenze indicate nel numero 2;

d. nome e indirizzo della persona che firma la dichiarazione di conformità per il fabbricante o il suo rappresentante domiciliato in Svizzera.

5 Documenti

tecnici

I documenti tecnici devono contenere le indicazioni seguenti: a. tutti i dati necessari per identificare l'apparecchio in modo univoco; b. le informazioni ed eventualmente i disegni riguardanti le principali caratteristiche del modello, in particolare quelli riguardanti gli aspetti di notevole importanza per il suo consumo di energia quali le dimensioni, i volumi e altre particolarità;

c. le istruzioni per l'uso; d. i risultati delle misurazioni del consumo di energia e di altre caratteristiche degli apparecchi effettuate conformemente alla norma europea EN 50242306, all'articolo 2 e all'allegato II del regolamento (UE) n. 1016/2010307, nonché all'articolo 2 e agli allegati

I-VII del regolamento delegato (UE) n. 1059/2010308;

e. la classe di efficienza energetica conformemente all'allegato VI del regolamento delegato (UE) n. 1059/2010;

f. i rapporti di omologazione allestiti dal fabbricante o i rapporti di omologazione allestiti da terzi.

6

Indicazione del consumo di energia ed etichettatura 6.1

L'indicazione del consumo di efficienza e l'etichettatura, fatta eccezione per il contrassegno UE, devono essere conformi all'articolo 2 e agli allegati I-VII del regolamento delegato (UE) n. 1059/2010309. Gli eventuali contrassegni UE già apposti in conformità alle norme UE possono essere mantenuti.

306 Vedi nota al n. 3.

307 Vedi nota al n. 2.

308 Regolamento

delegato

(UE)

n. 1059/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia delle lavastoviglie per uso domesti-

co, versione della GU L 314 del 30.11.2010, pag. 1.

309 Vedi nota al n. 5 lett. d

Energia. O

141

730.01

6.2

Chiunque commercializza o cede lavastoviglie per uso domestico deve provvedere affinché l'etichettaEnergia figuri sui modelli d'esposizione, sull'imballaggio e sui documenti di vendita (prospetti, istruzioni per l'uso, offerte in Internet ecc.).

7

Disposizione transitoria della modifica del 25 giugno 2014 7.1

Gli apparecchi che non soddisfano le esigenze per la commercializzazione della presente appendice possono essere commercializzati al massimo fino al 31 dicembre 2014 e ceduti non oltre il 31 luglio 2016.

7.2

Gli apparecchi recanti l'indicazione del consumo di energia e l'etichettatura conformemente alle prescrizioni valide fino al 31 luglio 2014 possono essere commercializzati al massimo fino al 31 dicembre 2014 e ceduti non oltre il 31 luglio 2016.

Energia

142

730.01

Appendice 2.21310 (art. 7 cpv. 1, 10 cpv. 1-4, 11 cpv. 1 e 3, 21a cpv. 1 lett. c) Esigenze per l'efficienza energetica e la commercializzazione degli aspirapolvere elettrici con raccordo alla rete 1 Campo

d'applicazione 1.1

La presente appendice si applica agli aspirapolvere con raccordo alla rete, compresi gli aspirapolvere di tipo ibrido.

1.2 Sono

esclusi:

a. gli aspiraliquidi, gli aspirapolvere aspiraliquidi, gli aspirapolvere a batteria, i robot aspirapolvere, gli aspirapolvere industriali e gli aspirapolvere centralizzati;

b. le

lucidatrici per pavimenti; c. gli

aspiratori per esterni.

1.3

Si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 666/2013311.

2

Esigenze per la commercializzazione 2.1

Gli apparecchi di cui al numero 1.1 possono essere commercializzati se soddisfano le esigenze dell'allegato I numero 1 lettera a del regolamento (UE) n. 666/2013312.

2.2

Dal 1° settembre 2017 devono essere adempiute anche le esigenze dell'allegato I numero 1 lettera b del regolamento (UE) n. 666/2013.

3 Procedura

d'omologazione energetica

Il consumo di energia e altre caratteristiche degli apparecchi designati nel numero 1 sono misurati secondo l'articolo 4 e gli allegati II e III del regolamento (UE) n. 666/2013313.

310 Introdotta dal n. II cpv. 2 dell'O del 25 giu. 2014, in vigore dal 1° ago. 2014 (RU 2014 2193).

311 Regolamento (UE) n. 666/2013 della Commissione, dell'8 luglio 2013, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli aspirapolvere, versione della GU L 192 del 13.7.2013, pag. 24.

312 Vedi nota al n. 1.

313 Vedi nota al n. 1.

Energia. O

143

730.01

4 Dichiarazione di

conformità

La dichiarazione di conformità deve contenere le indicazioni seguenti: a. nome e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante domiciliato in Svizzera;

b. descrizione

dell'apparecchio;

c. dichiarazione che l'apparecchio soddisfa le esigenze indicate nel numero 2; d. nome e indirizzo della persona che firma la dichiarazione di conformità per il fabbricante o il suo rappresentante domiciliato in Svizzera.

5 Documenti

tecnici

I documenti tecnici devono contenere le indicazioni seguenti: a. tutti i dati necessari per identificare l'apparecchio in modo univoco; b. le informazioni ed eventualmente i disegni riguardanti le principali caratteristiche del modello, in particolare quelli riguardanti gli aspetti di notevole importanza per il suo consumo di energia quali le dimensioni, i volumi e altre particolarità, nonché le informazioni di cui all'allegato I numero 2 del regolamento (UE) n. 666/2013314;

c. le istruzioni per l'uso; d. i risultati dei calcoli e delle misurazioni effettuati conformemente all'allegato II del regolamento (UE) n. 666/2013.

e. i rapporti di omologazione allestiti dal fabbricante o i rapporti di omologazione allestiti da terzi.

6

Indicazione del consumo di energia ed etichettatura 6.1

L'indicazione del consumo di energia e l'etichettatura, fatta eccezione per il contrassegno UE, devono essere conformi agli allegati I-IV e VI del regolamento delegato (UE) n. 665/2013315. Gli eventuali contrassegni UE già apposti in conformità alle norme UE possono essere mantenuti.

6.2

Chiunque commercializza o cede aspirapolveri di cui al numero 1.1 deve provvedere affinché l'etichettaEnergia figuri sui modelli d'esposizione, sull'imballaggio e sui documenti di vendita (prospetti, istruzioni per l'uso, offerte in Internet ecc.).

314 Vedi nota al n. 1.

315 Regolamento delegato (UE) n. 665/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia degli aspirapolvere, versione della

GU L 192 del 13.7.2013, pag. 1.

Energia

144

730.01

7

Disposizione transitoria della modifica del 25 giugno 2014 7.1

Gli apparecchi che non soddisfano le esigenze della presente appendice possono essere commercializzati al massimo fino al 31 dicembre 2014 e ceduti non oltre il 31 luglio 2016.

7.2

Gli apparecchi che non soddisfano le esigenze di cui al numero 2.2 valide a partire dal 1° settembre 2017 possono essere commercializzati al massimo fino al 31 agosto 2017 e ceduti non oltre il 31 agosto 2019.

Energia. O

145

730.01

Appendici 3.1 e 3.2316 316 Ora: appendici 2.4 e 2.5

Energia

146

730.01

Appendice 3.3317 317 Introdotta dal n. II cpv. 1 dell'O del 7 dic. 2001 (RU 2002 181). Abrogata dall'art. 30 lett. c qui avanti.

Energia. O

147

730.01

Appendice 3.3bis318 (art. 7 cpv. 1 e 2, 11 cpv. 1 e 2) Indicazione del consumo energetico specifico e delle ulteriori caratteristiche di lampade elettriche e apparecchi di illuminazione 1 Campo

d'applicazione 1.1

La presente appendice si applica a: a. lampade a incandescenza, b. lampade fluorescenti,

c. lampade a scarica ad alta intensità, d. lampade e moduli LED, e. apparecchi di illuminazione commercializzati a utenti finali per l'utilizzo con le lampade di cui alle lettere a-d.

1.2

Non si applica agli apparecchi di cui all'articolo 1 paragrafo 2 del regolamento delegato (UE) n. 874/2012319.

2

Indicazioni ed etichettatura 2.1

L'indicazione del consumo di energia e di altre caratteristiche dell'apparecchio nonché l'etichettatura, fatta eccezione per il contrassegno UE, devono essere conformi agli allegati I-IV, VI e VII del regolamento delegato (UE) n. 874/2012320. Gli eventuali contrassegni UE già apposti in conformità alle norme UE possono essere mantenuti.

2.2

Chiunque commercializza o cede lampade e apparecchi di illuminazione di cui al numero 1 deve provvedere affinché l'etichettaEnergia figuri sui modelli d'esposizione, sull'imballaggio e sui documenti di vendita (prospetto, istruzioni per l'uso ecc.).

318 Introdotta dal n. II cpv. 2 dell'O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3631).

319 Regolamento delegato (UE) n. 874/2012 della Commissione, del 12 luglio 2012, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia delle lampade elettriche e delle apparecchiature d'illuminazione, GU L 258 del 26.9.2012, pag. 1.

320 Vedi nota al n. 1.2.

Energia

148

730.01

3 Procedura

d'omologazione energetica

Il consumo di energia e le altre caratteristiche degli apparecchi designati nel numero 1 sono misurati in conformità al regolamento delegato (UE) n. 874/2012321.

4 Disposizione transitoria

4.1

Gli apparecchi di cui al numero 1 che rispettano le esigenze relative all'indicazione del consumo di energia e all'etichettatura applicabili fino al 31 dicembre 2013 possono essere commercializzati fino al 31 dicembre 2014 e ceduti non oltre il 31 dicembre 2015.

4.2

Gli apparecchi di cui al numero 1 che fino al 31 dicembre 2013 non dovevano rispettare le esigenze di indicazione del consumo di energia e di etichettatura possono essere commercializzati fino al 31 dicembre 2014 e ceduti non oltre il 31 dicembre 2015.

321 Vedi nota al n. 1.2.

Energia. O

149

730.01

Appendice 3.4322 322 Introdotta dal n. II cpv. 1 dell'O del 7 dic. 2001 (RU 2002 181). Abrogata dal n. II cpv. 3 dell'O del 25 giu. 2014, con effetto dal 1° ago. 2014 (RU 2014 2193).

Energia

150

730.01

Appendice 3.5323 323 Ora: appendice 2.6

Energia. O

151

730.01

Appendice 3.6324 (art. 7 cpv. 1 e 2, 11 cpv. 1 e 2) Indicazioni relative al consumo di carburante e alle emissioni di CO2 delle automobili nuove 1 Campo

d'applicazione La presente appendice si applica alle automobili nuove fabbricate in serie ai sensi dell'articolo 11 capoverso 2 lettera a dell'ordinanza del 19 giugno 1995325 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) che non hanno ancora percorso più di 2000 chilometri.

2 EtichettaEnergia 2.1 Obbligo di etichettatura 2.1.1 Chi mette in vendita un'automobile nuova deve apporvi un'etichettaEnergia.

2.1.2 L'etichettaEnergia deve essere apposta in modo ben visibile e leggibile sull'automobile o nelle sue immediate vicinanze al momento della messa in vendita. Deve essere redatta nella lingua ufficiale parlata nella regione di vendita.

2.2 Contenuto dell'etichettaEnergia 2.2.1 L'etichettaEnergia deve contenere le seguenti indicazioni: a. marca e tipo di automobile; b. tipo di vettore energetico necessario; c. tipo di cambio, numero delle marce o dei rapporti e modalità di cambio; d. peso a vuoto secondo l'articolo 7 capoverso 1 OETV; e. classificazione secondo la classe di emissione di gas di scarico EURO conformemente alla direttiva 70/220/CEE del Consiglio, del 20 marzo 1970326, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con i gas prodotti dai motori ad accensione comandata dei veicoli a motore e secondo il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007327, relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e 324 Introdotta dal n. II cpv. 2 dell'O del 4 set. 2002 (RU 2002 3005). Nuovo testo giusta il n.

II dell'O del 10 giu. 2011 (RU 2011 3477). Aggiornata dal n. II cpv. 1 dell'O del 23 ott.

2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3631).

325 RS

741.41

326 GU L 76 del 6.4.1970, pag. 1; modificata l'ultima volta dalla direttiva 2006/96/CE, GU L 363 del 20.12.2006, pag. 81.

327 GU L 171 del 29.6.2007, pag. 1; modificata dal regolamento (CE) n. 595/2009, GU L 188 del 18.07.2009, pag. 1.

Energia

152

730.01

commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo; f.

consumo energetico di cui al numero 2.5; g. emissioni di CO2 di cui al numero 2.6; h. classificazione delle automobili nelle categorie di efficienza energetica A-G di cui al numero 2.9; i.

durata di validità dell'etichettaEnergia; j.

numero di approvazione del tipo.

2.2.2 Le indicazioni riportate sull'etichettaEnergia sono basate sui dati rilevati nell'ambito dell'approvazione del tipo. Per quanto riguarda i dati rilevati deve essere operata in particolare una distinzione fra il tipo di cambio, il numero di marce o di rapporti e le modalità di cambio.

2.2.3 Se non vi è alcuna approvazione del tipo o se, nel caso dei motori policarburante, non sono disponibili dati su tutti i carburanti, i dati necessari per le indicazioni da riportare sull'etichettaEnergia devono essere forniti dai servizi d'esame competenti secondo l'appendice 2 dell'ordinanza del 19 giugno 1995328 concernente l'approvazione del tipo di veicoli stradali (OATV).

2.2.4 Se le indicazioni di cui alle lettere b e d del numero 2.2.1 sono già rappresentate graficamente in modo ben visibile in un'altra maniera, si può optare per una variante semplificata dell'etichettaEnergia rinunciando alla rappresentazione grafica delle informazioni di cui alle lettere a-e del suddetto numero.

2.3

Indicazioni riportate nell'etichettaEnergia usate in scritti pubblicitari ed elenchi Le indicazioni di cui ai numeri 2.5-2.7 e 2.9 devono essere riportate anche nella pubblicità, nei listini prezzi e negli elenchi dei dati tecnici. Devono figurare in modo chiaramente delimitato e ben leggibile.

2.4

Metodi di misurazione Il consumo energetico e le emissioni di CO2 delle automobili devono essere misurati secondo l'articolo 97 capoverso 5 OETV.

2.5 Consumo

energetico

2.5.1 Il consumo energetico delle automobili deve essere espresso nell'unità corrente (litri, metri cubi o chilowattora) per 100 chilometri.

2.5.2 Per le automobili non alimentate a benzina, deve essere indicato anche l'equivalente benzina per 100 chilometri.

328 RS

741.511

Energia. O

153

730.01

2.6 Emissioni di

CO2

2.6.1 Le emissioni di CO2 devono essere indicate in grammi per chilometro. Come valore comparativo deve essere indicato il valore medio delle emissioni di CO2 di tutti i veicoli nuovi immatricolati.

2.6.2 I veicoli nuovi immatricolati sono le automobili cui si applica l'approvazione del tipo e per le quali occorre indicare il consumo energetico, messe in circolazione per la prima volta a partire dal 1° giugno dell'anno precedente e che, a quel momento, non hanno ancora percorso più di 2000 chilometri.

2.6.3 Per le automobili la cui l'approvazione del tipo è stata rilasciata per l'utilizzo di miscele di carburanti fossili e biocarburanti commercializzate sull'intero territorio nazionale, devono essere indicate le emissioni di CO2 complessive e la quota di provenienza fossile con incidenza sul clima.

2.6.4 Per le automobili a propulsione elettrica le cui batterie possono essere ricaricate mediante la rete elettrica occorre considerare, oltre alle informazioni relative alle emissioni dell'approvazione del tipo, anche le emissioni di CO2

generate durante la produzione di energia elettrica.

2.7 Efficienza energetica

2.7.1 L'efficienza energetica di un'automobile deve essere determinata con l'ausilio di un coefficiente di valutazione.

2.7.2 Il coefficiente di valutazione è calcolato in ragione del 70 per cento in base al consumo energetico assoluto e in ragione del 30 per cento in base all'efficienza energetica relativa. Il consumo energetico assoluto si riferisce all'energia primaria ed è indicato in equivalente benzina. L'efficienza energetica relativa è il quoziente tra il consumo energetico assoluto e il peso a vuoto.

2.7.3 Il coefficiente di valutazione (BWZ) è calcolato secondo la seguente formula:

 100

5

'

'

)

1

(

i

i

i

EE

r

E

r

BWZ

dove:

r:

parametro di relativizzazione 0,30 '

Ei : consumo energetico assoluto normalizzato del veicolo i in litri di equivalente benzina per l'energia primaria per 100 chilometri; EEi: efficienza energetica relativa normalizzata del veicolo i.

E

i

i

E

E

E

'

, dove

n

i

i

E

n

E

1

1

e

n

i

i

E

E

E

n 1

2

2

)

(

1

Energia

154

730.01

EE

i

i

E

E

EE

EE

'

, dove

i

i

i

m

E

EE

,

n

i

i

EE

n

E

E

1

1

e

n

i

i

EE

E

E

EE

n 1

2

2

)

(

1

Dove:

Ei:

consumo energetico assoluto del veicolo i in litri di equivalente benzina di energia primaria per 100 chilometri; E

¯:

valore medio del consumo energetico assoluto; σ:

divergenza standard (livello di diffusione); n:

numero di tipi di automobili commercializzati; EEi: efficienza energetica relativa del veicolo i; EE ¯¯ : valore medio dell'efficienza energetica relativa; mi: peso a vuoto del veicolo in kg secondo l'articolo 7 capoverso 1 OETV.

2.7.4 Il coefficiente di valutazione è arrotondato per eccesso alla seconda posizione decimale.

2.7.5 Se lo stesso numero di approvazione del tipo e del tipo di cambio comprende più versioni di un modello di un'automobile, l'efficienza energetica viene stabilita sulla base del modello di veicolo con il peso a vuoto più alto.

2.8

Automobili funzionanti con più vettori energetici 2.8.1 Per le automobili con motori policarburante che secondo l'approvazione del tipo possono essere alimentate con vettori energetici differenti in vendita sull'intero territorio nazionale, l'indicazione relativa alle emissioni di CO2 nonché il calcolo dell'equivalente benzina e dell'efficienza energetica vengono forniti sulla base del vettore energetico con il valore più basso dell'equivalente benzina per l'energia primaria.

2.8.2 Per le automobili che secondo l'approvazione del tipo sono a propulsione parzialmente elettrica e le cui batterie possono essere ricaricate mediante la rete elettrica, il calcolo dell'equivalente benzina e dell'efficienza energetica viene fornito sulla base della somma del consumo di corrente e del consumo di carburante.

2.9

Classificazione delle automobili nelle categorie di efficienza energetica 2.9.1 Le automobili devono essere classificate nelle categorie di efficienza energetica A-G sulla base della loro efficienza energetica.

Energia. O

155

730.01

2.9.2 Per la determinazione dei limiti delle categorie di efficienza energetica A-G tutti i tipi di veicoli messi in vendita sono classificati secondo il loro coefficiente di valutazione in ordine crescente e ripartiti equamente in sette grandi settori. I limiti superiori delle categorie di efficienza energetica A-F sono determinati secondo il coefficiente di valutazione dell'ultimo tipo di veicolo che figura nel settore corrispondente.

2.9.3 I tipi di veicoli messi in vendita sono le automobili cui si applica l'approvazione del tipo e che avrebbero potuto essere messe in circolazione per la prima volta nei due anni che precedono il 31 maggio dell'anno corrente. I veicoli per i quali secondo l'articolo 97 capoverso 4 OETV non occorre indicare il consumo energetico non sono considerati tipi di veicoli messi in vendita.

3

Requisiti della rappresentazione grafica 3.1

Variante di base (figure 1-6) 3.1.1 L'etichettaEnergia deve essere rappresentata nel formato DIN A4. 3.1.2 Il tipo di carattere è Arial e la grandezza minima del carattere (corpo) è di: a. titolo principale: corpo 30; b. titolo intermedio: corpo 14; c. marca, tipo: corpo 14; d. testo e altre indicazioni: corpo 12; e. osservazioni: corpo 10.

3.1.3 Per la rappresentazione delle indicazioni sull'etichettaEnergia sono prescritti i seguenti colori: a. testo nero su sfondo bianco nonché bianco nelle barre grigie; b. categorie di efficienza energetica A-G: A verde scuro (codice CMYK X0X0); B verde chiaro (codice CMYK 70X0); C verde-giallo (codice CMYK 30X0); D giallo (codice CMYK 00X0); E giallo-arancione (codice CMYK 03X0); F arancione (codice CMYK 07X0); G rosso (codice CMYK 0XX0).

3.1.4 Le restanti indicazioni sono rappresentate secondo il tipo di veicolo conformemente alle figure 1-6.

Energia

156

730.01

Figura 1

Veicoli a benzina

Energia. O

157

730.01

Figura 2

Veicoli diesel o veicoli che possono essere alimentati con gas di petrolio liquefatto (GPL)

Energia

158

730.01

Figura 3

Veicoli a gas

Energia. O

159

730.01

Figura 4

Veicoli che possono essere alimentati con miscela di carburante E85

Energia

160

730.01

Figura 5

Veicoli a propulsione esclusivamente elettrica

Energia. O

161

730.01

Figura 6

Veicoli a propulsione parzialmente elettrica e le cui batterie possono essere ricaricate mediante la rete elettrica

Energia

162

730.01

3.2

Variante semplificata (figure 7-12) 3.2.1 L'etichettaEnergia deve essere rappresentata nel formato 140 mm × 180 mm.

3.2.2 Per il resto, la variante semplificata deve essere rappresentata come la variante di base.

Figura 7

Veicoli a benzina

Energia. O

163

730.01

Figura 8

Veicoli diesel o veicoli che possono essere alimentati con gas di petrolio liquefatto (GPL)

Energia

164

730.01

Figura 9

Veicoli a gas

Energia. O

165

730.01

Figura 10

Veicoli che possono essere alimentati con miscela di carburante E85

Energia

166

730.01

Figura 11

Veicoli a propulsione esclusivamente elettrica

Energia. O

167

730.01

Figura 12

Veicoli a propulsione parzialmente elettrica e le cui batterie possono essere ricaricate mediante la rete elettrica

Energia

168

730.01

3.3 Forma

elettronica

Se nell'ambito della messa in vendita di automobili l'etichettaEnergia è rappresentata in forma elettronica, nella variante di base o in quella semplificata, si applicano inoltre i seguenti requisiti: a. l'etichettaEnergia figura come impostazione di base. Non deve scomparire nella modalità stand-by, con uno salvaschermo o in nessun'altra maniera; b. se anche altre informazioni relative all'automobile sono rappresentate in forma elettronica, dopo 20 secondi l'impostazione ritorna automaticamente all'impostazione di base.

3.4

Rappresentazione grafica nella pubblicità su stampati e negli elenchi La rappresentazione delle indicazioni di cui ai numeri 2.5-2.7 e 2.9 nella pubblicità su stampati e in elenchi deve soddisfare i seguenti requisiti: a. grandezza minima del carattere: le indicazioni di cui al numero 2.2.1 lettere a e b devono essere riportate almeno nella grandezza del testo continuo;

b. per il consumo energetico va utilizzato il seguente testo: «x l/100km» o «x m3/100km» o «x kWh/100km»; c. per le emissioni di CO2 va utilizzato il seguente testo: «x g CO2/km (media di tutti i veicoli nuovi venduti y g/km)»; d. per le categorie di efficienza energetica A-G va utilizzato il seguente testo: «categoria di efficienza energetica X».

3.5

Rappresentazione grafica nella pubblicità su media visivi ed

elettronici

Nella pubblicità sui media visivi ed elettronici devono restare visibili per un tempo sufficiente per la lettura almeno le indicazioni concernenti il consumo energetico, le emissioni di CO2 e le categorie di efficienza energetica dell'automobile.

4

Adeguamento e informazione 4.1 Adeguamento 4.1.1 Il DATEC adegua ogni anno le categorie di efficienza energetica A-G dell'etichettaEnergia sulla base dei tipi di veicoli messi in vendita.

4.1.2 Il DATEC adegua ogni anno, sulla base dei veicoli nuovi immatricolati, la media dei valori delle emissioni di CO2 e determina la quota di biocarburanti.

Energia. O

169

730.01

4.1.3 Il DATEC determina, sulla base della produzione di energia elettrica, le emissioni di CO2 per le automobili a propulsione elettrica le cui batterie possono essere ricaricate mediante la rete elettrica e le verifica regolarmente.

4.1.4 Il DATEC verifica ogni anno i fattori per il calcolo dell'equivalente benzina e dell'equivalente benzina per l'energia primaria e li adegua alle nuove conoscenze scientifiche e tecniche come pure allo sviluppo a livello internazionale.

4.1.5 Il DATEC calcola ogni anno i parametri necessari per il calcolo del coefficiente di valutazione di cui al numero 2.7.3.

4.1.6 Gli adeguamenti sono resi noti entro il 31 luglio dell'anno in corso ed entrano in vigore al 1° gennaio dell'anno successivo.

4.2

Informazione del pubblico 4.2.1 L'UFE rileva ogni anno i dati sul consumo di energia e sulle emissioni di CO2 di tutti i veicoli nuovi immatricolati nel corso dell'anno precedente e informa la popolazione al riguardo. Può delegare tali compiti a terzi.

4.2.2 Chi mette in vendita automobili e gli altri interessati mettono a disposizione i dati e i documenti necessari per l'indagine.

4.3

Elaborazione e fornitura di elenchi 4.3.1 L'UFE compila banche dati ed elenchi che contemplano le indicazioni di cui al numero 2.2.1 lettere f-h per tutte le automobili nuove messe in vendita. In particolare stila graduatorie secondo i criteri del consumo di energia e delle emissioni di CO2. Gli elenchi sono compilati analogamente all'allegato II della direttiva 1999/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999329, relativa alla disponibilità di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO2 da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove.

4.3.2 L'UFE trasmette a chi mette in vendita automobili nuove gli elenchi di cui al numero 4.3.1. Gli elenchi devono essere esposti nel punto vendita e consegnati gratuitamente su richiesta.

4.3.3 L'UFE può delegare tali compiti a terzi.

5 Disposizioni transitorie

Chi mette in vendita automobili nuove deve, al più tardi a partire dal 1° gennaio 2012, contrassegnarle con l'etichettaEnergia secondo il presente allegato. Fino a questa data l'etichettaEnergia può essere strutturata sia conformemente all'allega329 GU L 12 del 18.1.2000, p. 16.

Energia

170

730.01

to 3.6 della versione dell'ordinanza del 9 giugno 2006330 sia conformemente al presente allegato.

330 RU

2006 2411

Energia. O

171

730.01

Appendice 3.7331 331 Ora: appendice 2.7

Energia

172

730.01

Appendice 3.8332 332 Introdotta dal n. II cpv. 3 dell'O del 9 giu. 2006 (RU 2006 2411). Abrogata dal n. II cpv. 3 dell'O del 25 giu. 2014, con effetto dal 1° ago. 2014 (RU 2014 2193).

Energia. O

173

730.01

Appendice 3.9333 (art. 7 cpv. 1 e 2 nonché 11 cpv. 1) Indicazione del consumo di energia e di altre caratteristiche delle macchine da caffè elettriche per uso domestico con raccordo alla rete 1 Campo

d'applicazione 1.1

La presente appendice si applica alle macchine da caffè elettriche per uso domestico con raccordo alla rete, segnatamente alle macchine da caffè espresso con o senza pompa, alle macchine da caffè espresso per capsule o cialde, nonché alle macchine da caffè espresso automatiche.

1.2

Sono esclusi gli apparecchi che possono essere alimentati anche con altre fonti di energia e le macchine da caffè a filtro funzionanti senza pressione.

2

Indicazione del consumo di energia ed etichettatura 2.1

L'indicazione del consumo di energia e di altre caratteristiche degli apparecchi deve essere conforme all'Accordo del 28 maggio 2008334 tra l'Associazione settoriale Svizzera per gli apparecchi elettrici per la casa e per l'industria (FEA) e l'UFE sull'impiego di etichette energetiche su macchine da caffè.

2.2

Chiunque commercializza o cede macchine da caffè elettriche per uso domestico deve provvedere affinché l'etichettaEnergia figuri sui modelli d'esposizione, sull'imballaggio e sui documenti di vendita (prospetti, istruzioni per l'uso ecc.).

3

Procedura d'omologazione energetica Il consumo di energia e altre caratteristiche degli apparecchi designati nel numero 1 sono misurati secondo la norma europea EN 50564335 e l'Accordo menzionato al numero 2.1 tra la FEA e l'UFE.

333 Introdotta dal n. II cpv. 2 dell'O del 25 giu. 2014, in vigore dal 1° ago. 2014 (RU 2014 2193).

334

L'Accordo può essere consultato gratuitamente sul sito Internet dell'UFE all'indirizzo www.ufe.admin.ch > Temi > Efficienza energetica > Apparecchi elettrici > Elettrodomestici > Macchine da caffè

335 Il testo della norma EN può essere ottenuto presso l'Associazione per l'elettrotecnica, la tecnica energetica e l'informatica SEV (electrosuisse), Luppmenstr. 1, 8320 Fehraltorf; www.electrosuisse.ch

Energia

174

730.01

4

Disposizione transitoria della modifica del 25 giugno 2014 Gli apparecchi che non soddisfano le esigenze della presente appendice relative all'indicazione del consumo di energia e all'etichettatura possono essere commercializzati al massimo fino al 31 dicembre 2014 e ceduti non oltre il 31 luglio 2016.

Energia. O

175

730.01

Appendice 3.10336 (art. 7 cpv. 1 e 11 cpv. 1) Indicazione della classe di efficienza del carburante e di altre caratteristiche degli pneumatici 1 Campo

d'applicazione 1.1

La presente appendice si applica in conformità all'articolo 2 paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1222/2009337 per gli pneumatici di classe C1, C2 e C3.

1.2

Non si applica agli pneumatici di cui all'articolo 2 paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1222/2009.

1.3

Si applicano le definizioni di cui all'articolo 3 numero 2 del regolamento (CE) n. 1222/2009 e di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 661/2009338.

2

Indicazioni ed etichettatura 2.1

Chi commercializza o cede pneumatici di classe C1 o C2 deve provvedere affinché siano contrassegnati con un'etichetta indicante la categoria di appartenenza rispetto al consumo di carburante, la categoria e il valore misurato del rumore esterno di rotolamento, nonché la categoria di appartenenza rispetto all'aderenza sul bagnato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1222/2009339.

2.2

L'etichetta dello pneumatico deve essere ben visibile e di facile lettura sul battistrada dello pneumatico o in prossimità immediata di quest'ultimo.

2.3

Chi commercializza o cede pneumatici di cui al punto 1.1 che non sono visibili agli acquirenti al momento dell'acquisto deve indicare loro la categoria relativa al consumo di carburante e le altre caratteristiche degli pneumatici di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1222/2009.

2.4

Chi offre la possibilità di scegliere tra diversi tipi di pneumatici da montare su un'automobile nuova conformemente al numero 1.1, è tenuto a indicare all'acquirente per i diversi pneumatici la categoria relativa al consumo di carburante e le altre caratteristiche degli pneumatici di cui all'allegato I del 336 Introdotta dal n. II cpv. 2 dell'O del 25 giu. 2014, in vigore dal 1° ago. 2014 (RU 2014 2193).

337 Regolamento (CE) n. 1222/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009,sull'etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri

parametri fondamentali, GU L 342 del 22.12.2009, pag. 46; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 1235/2011, GU L 317 del 30.11.2011, pag. 17.

338 Regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati, GU L 200 del 31.7.2009, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 523/2012 della Commissione del 20 giugno 2012, GU L 160 del 21.6.2012, pag. 8.

339 Vedi nota al n. 1.1.

Energia

176

730.01

regolamento (CE) n. 1222/2009. Questi dati devono figurare almeno nel materiale tecnico promozionale.

2.5

L'indicazione della categoria relativa al consumo di carburante e delle altre caratteristiche degli pneumatici di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1222/2009, nonché l'etichettatura, fatta eccezione per il contrassegno UE, devono essere conformi all'allegato II del regolamento (CE) n. 1222/2009.

Gli eventuali contrassegni UE già apposti in conformità alle norme UE possono essere mantenuti.

2.6

Nel materiale tecnico promozionale (manuali tecnici, opuscoli, volantini e cataloghi a stampa o in formato elettronico, siti web ecc.) utilizzato al fine di commercializzare pneumatici di cui al numero 1.1 devono essere indicate la categoria relativa al consumo di carburante e le altre caratteristiche degli pneumatici di cui all'allegato I del regolamento (CE) n.

1222/2009.

L'indicazione deve essere conforme all'allegato III del regolamento (CE) n. 1222/2009.

3 Procedura

d'omologazione energetica

La categoria relativa al consumo di carburante e le altre caratteristiche degli pneumatici di cui al numero 1.1 sono determinate in base alla procedura di prova di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1222/2009340 e al regolamento UNECE n. 117341.

4

Disposizione transitoria della modifica del 25 giugno 2014 Gli pneumatici che non soddisfano le esigenze della presente appendice possono essere commercializzati al massimo fino al 31 dicembre 2014 e ceduti non oltre il 31 luglio 2017.

340 Vedi nota al n. 1.1.

341 Regolamento UNECE n. 117 del 6 aprile 2005 sulle condizioni unitarie per l'omologazione degli pneumatici per quanto concerne le emissioni sonore prodotte dal rotolamento e/o l'aderenza sul bagnato e/o la resistenza al rotolamento; modificato recen-

temente dalla serie di modifiche 02 supplemento 4, in vigore dal 13.2.2014 (Add.116 Rev.3).

Energia. O

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730.01

Appendice 3.11342 (art. 7 cpv. 1 e 2 e 11 cpv. 1) Indicazione del consumo di energia e di altre caratteristiche delle cappe da cucina per uso domestico 1 Campo

d'applicazione La presente appendice si applica alle cappe da cucina elettriche per uso domestico con raccordo alla rete.

2

Indicazioni ed etichettatura 2.1

L'indicazione del consumo di energia e di altre caratteristiche degli apparecchi, fatta eccezione per il contrassegno UE, deve essere conforme agli allegati I-VII e VIII tabella 6 del regolamento delegato (UE) n. 65/2014343. Gli eventuali contrassegni UE già apposti in conformità alle norme UE possono essere mantenuti.

2.2

Chi commercializza o cede cappe da cucina per uso domestico deve provvedere affinché l'etichettaEnergia figuri sui modelli d'esposizione, sull'imballaggio e sui documenti di vendita (prospetti, istruzioni per l'uso ecc.).

3

Procedura d'omologazione energetica Il consumo di energia e altre caratteristiche degli apparecchi designati nel numero 1 sono misurati secondo procedure di misurazione affidabili, precise e riproducibili che tengono conto dei metodi di misurazione e di calcolo più avanzati generalmente riconosciuti. Per le tolleranze ammesse è determinante l'allegato VIII tabella 6 del regolamento delegato (UE) n. 65/2014.

4

Disposizione transitoria della modifica del 25 giugno 2014 4.1

Gli apparecchi che non soddisfano le esigenze della presente appendice possono essere commercializzati al massimo fino al 31 dicembre 2014 e ceduti non oltre il 31 dicembre 2016.

4.2

Dal 1° gennaio 2016 possono essere commercializzati solo apparecchi con le etichette 2, 3 e 4 conformemente all'allegato I numero 2.a) tabella 2 del regolamento delegato (UE) n. 65/2014, apparecchi con l'etichetta 1 possono essere ceduti non oltre il 31 dicembre 2017.

342 Introdotta dal n. II cpv. 2 dell'O del 25 giu. 2014, in vigore dal 1° ago. 2014 (RU 2014 2193).

343 Regolamento

delegato

(UE)

n. 65/2014 della Commissione, del 1° ottobre 2013, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica dei forni e delle cappe da cucina per uso domestico, ver-

sione della GU L 29 del 31.1.2014, pag. 1.

Energia

178

730.01

4.3

Dal 1° gennaio 2018 possono essere commercializzati solo apparecchi con le etichette 3 e 4 conformemente all'allegato I numero 2.a) tabella 2 del regolamento delegato (UE) n. 65/2014, apparecchi con l'etichetta 2 possono essere ceduti non oltre il 31 dicembre 2019.

4.4

Dal 1° gennaio 2020 possono essere commercializzati solo apparecchi con l'etichetta 4 conformemente all'allegato I numero 2.a) tabella 2 del regolamento delegato (UE) n. 65/2014, apparecchi con l'etichetta 3 possono essere ceduti non oltre il al 31 dicembre 2021.

Energia. O

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730.01

Appendice 4344 (art. 1c)

Esigenze in materia di etichettatura dell'elettricità e di contabilità dell'elettricità 1

Contabilità dell'elettricità per le aziende soggette all'obbligo di etichettatura e di informazione 1.1

La contabilità dell'elettricità comprende i dati necessari per adempiere all'obbligo di etichettatura e d'informazione (art. 1a e 1b).

1.2

L'anno di riferimento della contabilità dell'elettricità è l'anno civile precedente.

1.3

I vettori energetici devono essere designati come segue: Categorie principali obbligatorie Sottocategorie

Energie

rinnovabili

- Forza idrica

- Altre energie rinnovabili Energia

solare

Energia eolica

Biomassaa

Geotermia

- Elettricità che beneficia di misure di promozioneb Energie

non

rinnovabili

- Energia nucleare

- Vettori energetici fossili Petrolio

Gas

naturale

Carbone

Rifiutic

Vettori energetici non omologabili a

biomassa solida e liquida e biogas b

secondo l'articolo 7a della legge (rimunerazione per l'immissione di energia a copertura dei costi)

c

rifiuti in impianti di incenerimento e in discariche 344 Introdotta dal n. II 2 dell'O del 10 nov. 2004 (RU 2004 4709). Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. all'O del 14 mar. 2008 sull'approvvigionamento elettrico (RU 2008 1223).

Aggiornata dal n. II dell'O del 17 ago. 2011, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2011 4067).

Energia

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730.01

1.4

Se vi sono quote di vettori energetici da contabilizzare nelle categorie principali «Altre energie rinnovabili» e «Vettori energetici fossili», devono essere indicate tutte le corrispondenti sottocategorie il cui valore è maggiore di zero.

1.5

La base per l'attribuzione a una categoria è costituita dalla relativa prova, in particolare dalla garanzia di origine di cui all'articolo 1d, dalla garanzia di origine riconosciuta a livello internazionale come quella di cui all'articolo 15 della direttiva 2009/28/CE345, dal certificato, dallo stato del contatore dell'impianto di produzione o dal contratto. La prova deve poter essere presentata nei controlli successivi.

Tutte le prove disponibili devono essere registrate nella contabilità dell'elettricità, ma devono anche essere utilizzate per adempiere l'obbligo di etichettatura e di informazione; a questo scopo, si utilizzano dapprima le prove secondo l'articolo 1d e le garanzie di origine e solo in seguito eventuali altre prove.

1.6

La quantità di elettricità contabilizzata in base all'articolo 7a della legge viene attribuita alla categoria principale «Elettricità che beneficia di misure di promozione» nella categoria principale «Energie rinnovabili». La suddivisione fra i vettori energetici deve essere indicata in una nota.

1.7

Se non sussiste alcuna prova di riferimento o se non è possibile stabilire chiaramente il metodo di produzione e l'origine, il quantitativo di elettricità corrispondente deve essere attribuito alla categoria principale «Vettori energetici non omologabili».

1.8

Ogni categoria contiene come indicazione dell'origine le quote di elettricità prodotta in Svizzera e all'estero. Questa indicazione non è richiesta per la categoria principale «Vettori energetici non omologabili».

1.9

Se la quota di «vettori energetici non omologabili» è superiore al 20 per cento, deve essere indicata una motivazione. L'UFE disciplina i dettagli in un supporto d'esecuzione conformemente al numero 1.11.

1.10 L'elettricità che non viene fornita direttamente ai propri consumatori finali deve essere dedotta nel calcolo del mix del fornitore e del mix del prodotto ai sensi dell'articolo 1a capoverso 2. Questa fattispecie si applica in particolare a forniture di elettricità, concordate contrattualmente, di una o più categorie di vettori energetici a rivenditori svizzeri o esteri o a consumatori finali esteri.

1.11 L'UFE elabora, in collaborazione con le aziende del settore dell'elettricità, un supporto d'esecuzione per la contabilità dell'elettricità.

345 Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 apr. 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, GU L 140 del 5.6.2009, p. 16.

Energia. O

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730.01

2

Etichettatura per aziende soggette all'obbligo di etichettatura 2.1

L'etichettatura per i consumatori finali ha luogo almeno una volta ogni anno civile, sul conteggio dell'elettricità o in allegato, indirizzato agli stessi. Sono consentite ulteriori pubblicazioni.

2.2

Le aziende soggette all'obbligo di etichettatura sono tenute a informare i consumatori finali anche quando il conteggio dell'elettricità è presentato da un'altra azienda.

2.3

L'etichettatura deve riferirsi ai dati dell'anno civile precedente al più tardi a partire dal 1° luglio.

2.4

L'etichettatura si effettua mediante tabella, secondo l'esempio nella figura 1 o nella figura 2. Le dimensioni della tabella devono essere di almeno 10 × 7 cm.

2.5

Se nella tabella il mix del prodotto viene indicato secondo l'articolo 1a capoverso 2 (esempio: figura 2), occorre indicare anche la fonte della pubblicazione comune ai sensi dell'articolo 1a capoverso 4.

Energia

182

730.01

Esempio di tabella per l'etichettatura dell'elettricità in base alle esigenze minime: Figura 1

Etichettatura dell'elettricità Il vostro fornitore di elettricità: AAE ABC

Contatto:

www.aae-abc.ch, tel. 099 999 99 99 Anno di riferimento: 2010

L'elettricità fornita ai nostri clienti è stata prodotta con: in

%

Totale

dalla Svizzera Energie rinnovabili 51,0 %

41.0 %

Forza

idrica

50,0 %

40,0 %

Altre energie rinnovabili 0,0 %

0,0 %

Elettricità che beneficia di misure di promozionea

1,0 %

1,0 %

Energie non rinnovabili 44,0 %

29,0 %

Energia

nucleare

44,0 %

29,0 %

Vettori

energetici

fossili

0,0 %

0,0 %

Rifiuti

2,0 %

2,0 %

Vettori energetici non omologabili 3,0 %

Totale

100,0 %

72,0 %

a Elettricità che beneficia di misure di promozione: 45 % forza idrica, 7 % energia solare, 20 % energia eolica, 25 % biomassa e scorie da biomassa, 3 % geotermia

Energia. O

183

730.01

Esempio di tabella per l'etichettatura dell'elettricità secondo le esigenze minime per l'indicazione del mix del prodotto: Figura 2

Etichettatura dell'elettricità Il vostro fornitore di elettricità: AAE ABC

Contatto:

www.aae-abc.ch, tel. 099 999 99 99 Anno di riferimento: 2010

L'elettricità fornita (prodotto elettrico XYZ) è stata prodotta con: in

%

Totale

dalla Svizzera Energie rinnovabili 98,0 %

96,0 %

Forza

idrica

94,0 %

94,0 %

Altre energie rinnovabili 3,0 %

1,0 %

Energia

solare

0,5 %

0,5 %

Energia

eolica

2,0 %

0,0 %

Biomassa

0,5 %

0,5 %

Elettricità che beneficia di misure di promozionea

1,0 %

1,0 %

Energie non rinnovabili 0,0 %

0,0 % Energia

nucleare

0,0 %

0,0 %

Vettori

energetici

fossili

0,0 %

0,0 %

Rifiuti

2,0 %

2,0 %

Vettori energetici non omologabili 0,0 %

Totale

100,0 %

98,0 %

a Elettricità che beneficia di misure di promozione: 45 % forza idrica, 7 % energia solare, 20 % energia eolica, 25 % biomassa e scorie da biomassa, 3 % geotermia

Energia

184

730.01

Appendice 5346 (art. 3osexies cpv. 1) Calcolo dell'ammontare del rimborso in caso di rimborso parziale del supplemento L'ammontare del rimborso in caso di rimborso parziale conformemente all'articolo 15bbis capoverso 1 secondo periodo della legge è calcolato sulla base della formula seguente: Ammontare del rimborso in franchi = [(R - 5 %) · a + P] · S R: rapporto tra costi dell'elettricità e plusvalore lordo (in percentuale) a: 14 (incremento della retta tra il rimborso parziale del 30 per cento nel caso di costi dell'elettricità pari al 5 per cento del plusvalore lordo e il rimborso completo nel caso di costi dell'elettricità pari al 10 per cento del plusvalore lordo) P: 30 per cento (percentuale minima) S: supplemento versato in franchi nell'anno contabile in questione 346 Introdotta dal n. II cpv. 2 dell'O del 7 mar. 2014, in vigore dal 1° apr. 2014 (RU 2014 611).