01.02.2024 - * / In vigore
01.01.2024 - 31.01.2024
01.09.2023 - 31.12.2023
01.04.2023 - 31.08.2023
01.01.2023 - 31.03.2023
01.01.2022 - 31.12.2022
01.01.2021 - 31.12.2021
01.01.2020 - 31.12.2020
01.04.2019 - 31.12.2019
01.01.2018 - 30.03.2019
01.01.2017 - 31.12.2017
01.08.2016 - 31.12.2016
01.01.2016 - 31.07.2016
01.06.2015 - 31.12.2015
01.01.2015 - 31.05.2015
01.08.2014 - 31.12.2014
01.04.2014 - 31.07.2014
01.01.2014 - 31.03.2014
01.10.2012 - 31.12.2013
01.03.2012 - 30.09.2012
01.01.2012 - 29.02.2012
01.10.2011 - 31.12.2011
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01.01.2011 - 31.05.2011
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01.05.2008 - 31.12.2008
01.04.2008 - 30.04.2008
01.01.2008 - 31.03.2008
01.01.2007 - 31.12.2007
01.07.2006 - 31.12.2006
01.01.2005 - 30.06.2006
01.07.2004 - 31.12.2004
01.01.2004 - 30.06.2004
01.10.2002 - 31.12.2003
01.01.2002 - 30.09.2002
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1

Ordinanza sull'energia (OEn) del 7 dicembre 1998 (Stato 1° gennaio 2009) Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 16 capoverso 1 della legge del 26 giugno 19981 sull'energia
(legge, LEne); in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 19952 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC), ordina: Capitolo 1: Definizioni

Art. 1

Nella presente ordinanza i seguenti termini significano: a.-e. 3 f.4 energie rinnovabili: forza idrica, energia solare, geotermia, calore ambientale, energia eolica, energia da biomassa e da scorie di biomassa;

g. calore perduto: perdite di calore che, nello stato attuale della tecnica, non possono essere evitate e che risultano da processi di trasformazione di energia o da processi chimici (tra l'altro impianti di incenerimento dei rifiuti); eccettuato il calore derivante da impianti i cui scopi primari e equivalenti sono la produzione abbinata di energia elettrica e termica; h.5 cogenerazione: produzione simultanea di forza e calore attraverso processi di trasformazione di combustibile in turbine a gas, turbine a vapore, motori a combustione interna, altri impianti termici e celle a combustibile; i.

procedura di omologazione energetica: procedura che permette di determinare in modo uniforme il consumo di energia di impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie; RU 1999 207

1 RS

730.0

2 RS

946.51

3

Abrogate dal n. 2 dell'all. all'O del 14 mar. 2008 sull'approvvigionamento elettrico, con effetto dal 1° gen. 2009 (RS 734.71).

4

Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. all'O del 14 mar. 2008 sull'approvvigionamento elettrico, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 734.71).

5

Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. all'O del 14 mar. 2008 sull'approvvigionamento elettrico, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 734.71).

730.01

Energia

2

730.01

k. valori limite di consumo: i valori di consumo specifico d'energia determinati mediante una procedura di omologazione energetica e che determinati impianti, veicoli e apparecchi non devono eccedere; l.

impianti e progetti pilota: gli impianti, i veicoli e gli apparecchi, nonché i corrispondenti progetti, che servono al collaudo tecnico di sistemi e che permettono di raccogliere nuovi dati tecnici e scientifici; m. impianti e progetti di dimostrazione: gli impianti, i veicoli e gli apparecchi, nonché i corrispondenti progetti, che servono a sondare il mercato e che permettono soprattutto la valutazione economica di un'eventuale commercializzazione; n. organizzazioni private: associazioni economiche, organizzazioni che si occupano di politica energetica e di tecnica energetica, associazioni di imprese di trasporti, organizzazioni di consumatori, organizzazioni ambientalistiche; o.6 impianto ibrido: impianto che sfrutta più vettori di energia rinnovabile per la produzione di energia elettrica.

Capitolo 1a:7 Etichettatura dell'elettricità e prova del metodo di produzione e dell'origine Sezione 1: Etichettatura dell'elettricità
a Obbligo di etichettatura 1

Le aziende che in Svizzera forniscono elettricità a consumatori finali (aziende soggette all'obbligo di etichettatura) devono informare i propri consumatori finali almeno una volta all'anno in merito a tutta l'elettricità fornita loro, in particolare su: a. la quota percentuale dei vettori energetici impiegati per l'energia fornita (insieme dei fornitori); b. l'origine dell'elettricità (produzione in Svizzera o all'estero); c. l'anno di riferimento; d. il nome e l'ufficio di contatto dell'azienda soggetta all'obbligo di etichettatura.

2

L'azienda soggetta all'obbligo di etichettatura deve tenere una contabilità dell'elettricità allo scopo di registrare i dati per le informazioni di cui al capoverso 1 lettere a-c.

6

Introdotta dal n. 2 dell'all. all'O del 14 mar. 2008 sull'approvvigionamento elettrico, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 734.71).

7

Introdotto dal n. I dell'O del 10 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4709).

Ordinanza

3

730.01

b Obbligo d'informazione 1

Le aziende che in Svizzera forniscono elettricità ad aziende soggette all'obbligo di etichettatura o a prefornitori di aziende soggette all'obbligo di etichettatura (aziende soggette all'obbligo d'informazione) devono trasmettere alle aziende alle quali forniscono elettricità almeno le seguenti informazioni: a. il quantitativo di elettricità fornito; b. il vettore energetico impiegato per la produzione di elettricità; c. l'origine dell'elettricità (produzione in Svizzera o all'estero).

2

Le informazioni di cui al capoverso 1 devono essere comunicate per ogni anno civile, al più tardi entro la fine di aprile dell'anno successivo. Sono fatti salvi altri accordi contrattuali. 3 L'azienda soggetta all'obbligo d'informazione deve tenere una contabilità dell'elettricità allo scopo di registrare i dati per le informazioni di cui al capoverso 1.

c Esigenze in materia di etichettatura e di contabilità dell'elettricità Le esigenze in materia di etichettatura e di contabilità dell'elettricità sono disciplinate nell'allegato 4.

Sezione 2: Prova del metodo di produzione e dell'origine dell'elettricità
d8 Garanzia di origine

1

Chi produce elettricità e la immette in rete può far rilevare l'elettricità immessa in rete da un organismo di valutazione della conformità accreditato per questo settore (organismo di rilascio) e fargli rilasciare garanzie di origine.

2

Chi produce elettricità e la immette in rete ai sensi dell'articolo 7a della legge, o sulla base di contratti tra produttori e gestori di rete nel quadro delle quantità aggiuntive di cui all'articolo 7b capoverso 1 della legge, deve far rilevare da un organismo di rilascio l'elettricità immessa in rete.

3

Gli organismi di rilascio emettono una garanzia di origine in particolare per quanto riguarda:

a. la quantità di elettricità prodotta; b. i vettori energetici impiegati per la produzione di elettricità; c. il periodo e il luogo di produzione.

4

Le garanzie di origine per l'elettricità generata a partire da energie rinnovabili ai sensi dell'articolo 7a della legge non possono essere negoziate a titolo commerciale né trasmesse.

8

Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. all'O del 14 mar. 2008 sull'approvvigionamento elettrico, in vigore dal 1° gen. 2009, ad eccezione dei cpv. 1 e 5 in vigore dal 1° apr. 2008 (RS 734.71).

Energia

4

730.01

5

L'organismo di rilascio deve bloccare l'ulteriore uso della garanzia di origine se essa:

a. è già utilizzata per l'etichettatura dell'elettricità di cui all'articolo 1a; b. è emessa sotto forma di documento scritto o elettronico; oppure c. è trasmessa in forma elettronica all'estero.

6

Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (Dipartimento) può disciplinare i dettagli delle esigenze poste alla garanzia di origine. Può stabilire esigenze supplementari per parificare la garanzia di origine alle norme internazionali.

7

La garanzia di origine può essere utilizzata per adempiere l'obbligo d'informazione di cui all'articolo 1b.

e Procedura di omologazione 1

La procedura di omologazione deve essere trasparente e affidabile, in particolare al fine di evitare la doppia registrazione dello stesso quantitativo di elettricità.

2

Il Dipartimento stabilisce la procedura di omologazione.

f 9 Obbligo di notifica

1

L'organismo di rilascio deve notificare tempestivamente al responsabile del gruppo di bilancio per le energie rinnovabili di cui all'articolo 24 capoverso 1 dell'ordinanza del 14 marzo 200810 sull'approvvigionamento elettrico (OAEl) la registrazione degli impianti di produttori di energia ai sensi dell'articolo 7a della legge.

2

Per gli impianti di produttori di elettricità ai sensi dell'articolo 7a della legge che, secondo l'articolo 8 capoverso 5 OAEl, non devono essere dotati di un dispositivo per la misurazione del profilo di carico con trasmissione automatica dei dati, i gestori di rete devono notificare all'organismo di rilascio: a. i dati dell'impianto al momento della messa in esercizio; b. ogni tre mesi, la quantità di elettricità prodotta.

g11 Rendiconto L'organismo di rilascio presenta ogni tre mesi un rendiconto all'Ufficio federale in
particolare sulle quantità di elettricità da esso rilevate ai sensi dell'articolo 1d capoverso 2, suddivise per tecnologia di produzione, categoria e classe di potenza.

9

Introdotto dal n. 2 dell'all. all'O del 14 mar. 2008 sull'approvvigionamento elettrico, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 734.71).

10 RS 734.71 11 Introdotto dal n. 2 dell'all. all'O del 14 mar. 2008 sull'approvvigionamento elettrico, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 734.71).

Ordinanza

5

730.01

Capitolo 2:12 Condizioni di raccordo per le energie fossili e rinnovabili ai sensi dell'articolo 7 della legge

Art. 2

Esigenze generali

1

I produttori di energia ai sensi dell'articolo 7 della legge e i gestori di rete stabiliscono contrattualmente le condizioni di raccordo (come i costi di raccordo).

2

La rimunerazione per il prelievo di elettricità è concessa quando l'elettricità è stata immessa fisicamente in rete.

3

L'elettricità immessa deve essere rilevata con uno strumento di misura tarato. I costi relativi agli strumenti di misura e alla preparazione dei dati delle misurazioni sono a carico dei produttori.

4

I produttori di energia ai sensi dell'articolo 7 della legge sono tenuti a prendere a proprie spese provvedimenti volti a evitare perturbazioni tecniche al punto di immissione.

5

Se le condizioni di cui al capoverso 4 sono soddisfatte, i gestori di rete sono tenuti a raccordare gli impianti dei produttori secondo l'articolo 7 della legge al punto di immissione più conveniente dal punto di vista tecnico ed economico e in modo tale da assicurare l'immissione e il prelievo di energia. I costi per la costruzione delle linee di raccordo necessarie fino al punto di immissione nonché i costi di trasformazione eventualmente necessari sono a carico del produttore. Per il rimborso delle spese relative al necessario potenziamento della rete è applicabile l'articolo 22 capoverso 3 OAEl13.

a Elettricità prodotta regolarmente e sfruttamento del calore prodotto 1

L'elettricità generata a partire da energie fossili ai sensi dell'articolo 7 della legge si considera prodotta regolarmente se la quantità di energia, il periodo e la durata dell'immissione: a. sono prevedibili all'interno di un'adeguata fascia di oscillazione; oppure b. sono definiti in un contratto tra il gestore di rete interessato e il produttore dell'energia.

2

L'elettricità generata a partire da energie fossili deve essere ritirata e rimunerata se il coefficiente di sfruttamento globale dell'elettricità generata e del calore utilizzato è almeno pari all'80 per cento. Questa esigenza non si applica agli impianti di incenerimento dei rifiuti.

3

Le esigenze minime relative al coefficiente di sfruttamento globale degli impianti azionati da energie rinnovabili sono definite nelle appendici 1.4 e 1.5.

4

Come sistema complessivo, un impianto ibrido deve soddisfare le esigenze minime più severe fissate nelle appendici 1.4 e 1.5 per i vettori energetici utilizzati.

12 Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. all'O del 14 mar. 2008 sull'approvvigionamento elettrico, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 734.71).

13 RS 734.71

Energia

6

730.01

b Prezzi d'acquisto orientati al mercato La rimunerazione a prezzi di mercato è stabilita in funzione dei costi che il gestore di rete evita di sostenere per l'acquisto di energia equivalente.

c Centrali idroelettriche

Il limite di potenza di 10 MW previsto per le centrali idroelettriche dall'articolo 7 capoverso 1 della legge si riferisce alla potenza lorda. Per il calcolo è applicabile l'articolo 51 della legge del 22 dicembre 191614 sulle forze idriche.

Capitolo 2a:15 Condizioni di raccordo per l'energia generata a partire da energie rinnovabili ai sensi dell'articolo 7a della legge Sezione 1: Disposizioni generali, impianti ampliati o rinnovati in misura considerevole


Art. 3

Disposizioni generali

Le esigenze generali di cui all'articolo 2 e la definizione del limite di potenza per le centrali idroelettriche di cui all'articolo 2c si applicano per analogia anche alle condizioni di raccordo per l'elettricità generata a partire da energie rinnovabili ai sensi dell'articolo 7a della legge.

a Impianti ampliati o rinnovati in misura considerevole Un impianto è considerato ampliato o rinnovato in misura considerevole: a. se i nuovi investimenti corrispondono almeno al 50 per cento degli investimenti necessari per la realizzazione di un nuovo impianto, se, previa deduzione delle limitazioni determinate dalle condizioni imposte dalle autorità, viene prodotta almeno altrettanta elettricità e se sono trascorsi i due terzi del periodo di ammortamento in base alle appendici 1.1-1.5; sono computabili gli investimenti degli ultimi cinque anni a contare dalla messa in esercizio; oppure

b. se la produzione di elettricità secondo le esigenze definite alle appendici 1.1-1.5 viene aumentata.

14 RS 721.80 15 Introdotto dal n. 2 dell'all. all'O del 14 mar. 2008 sull'approvvigionamento elettrico, in vigore dal 1° gen. 2009 ad ecccezione degli art. 3b, 3f-3i, 3j cpv. 1 e 2, art. 5 cpv. 1 in vigore dal 1° mag. 2008 (RS 734.71).

Ordinanza

7

730.01

Sezione 2:

Rimunerazione, plusvalore ecologico, quantità aggiuntive, procedura
b Prezzi di costo di impianti di riferimento 1

Il calcolo dei prezzi di costo e delle rimunerazioni si basa sugli impianti di riferimento definiti nelle appendici 1.1-1.5.

2

Viene rimunerata l'elettricità misurata nel punto di immissione, rilevata dall'organismo di rilascio.

3

L'anno di costruzione è l'anno dell'effettiva messa in esercizio dell'impianto.

4

La tecnologia più efficiente è quella che oltre alla massima efficienza tiene conto nel migliore dei modi anche dell'utilizzazione sostenibile delle materie prime per la produzione dell'energia.

5

Per gli impianti ibridi, la rimunerazione si calcola in base ai prezzi dei vettori energetici impiegati, ponderati proporzionalmente ai rispettivi contenuti energetici.

c Trasferimento delle garanzie di origine, indennizzo del plusvalore ecologico 1

I produttori di energia ai sensi dell'articolo 7a della legge devono trasferire ai responsabili del gruppo di bilancio per le energie rinnovabili le garanzie di origine registrate.

2

Il plusvalore ecologico è indennizzato con la rimunerazione.

d Riduzione annua e durata della rimunerazione 1

La riduzione annua della rimunerazione per i nuovi impianti si calcola in base alle appendici 1.1-1.5.

2

La durata della rimunerazione si calcola in funzione della durata dell'ammortamento dell'impianto di riferimento in base alle appendici 1.1-1.5.

e Adeguamento della rimunerazione 1

Al più tardi entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente ordinanza, il Dipartimento adegua il calcolo del prezzo di costo e della rimunerazione in base alle appendici 1.1-1.5 prendendo in considerazione, in particolare, l'economicità a lungo termine, l'evoluzione delle tecnologie, i prezzi delle fonti di energia primaria, l'evoluzione dei canoni per i diritti d'acqua, l'andamento del mercato dei capitali e, per gli impianti di cogenerazione, i prezzi dell'energia per il riscaldamento.

2

La presa in considerazione dell'economicità a lungo termine si riferisce in particolare a correzioni dell'importo della rimunerazione e della riduzione annua sulla base delle opportunità di mercato a lungo termine.

Energia

8

730.01

f Quantità aggiuntive periodiche per gli impianti fotovoltaici 1

L'Ufficio federale stabilisce ogni anno le quantità aggiuntive per gli impianti fotovoltaici in modo tale da consentire una progressione continua. A tal fine tiene conto dell'evoluzione dei costi, dei supplementi causati dalle quantità aggiuntive e del saldo ancora mancante fino al raggiungimento della somma massima dei supplementi conformemente all'articolo 7a capoverso 4 lettera b della legge.

2

Le spese scoperte di cui all'articolo 7a capoverso 4 lettera b della legge consistono nella differenza fra i prezzi di costo dei nuovi impianti e il prezzo di mercato per l'elettricità secondo l'articolo 3j capoverso 2.

g Procedura di notifica e di decisione presso la società nazionale di rete 1

Chi intende costruire un nuovo impianto notifica il proprio progetto alla società nazionale di rete. La notifica contiene in particolare: a. la documentazione prevista nelle appendici 1.1-1.5; b. per i rinnovi e gli ampliamenti di impianti esistenti, le indicazioni di cui all'articolo 3a.

2

È considerata data di notifica la data del giorno in cui la notifica completa è consegnata alla Posta svizzera.

3

La società nazionale di rete esamina se il progetto, sulla base del prezzo di mercato determinante secondo l'articolo 3j capoverso 2 al momento della decisione, si situa entro la progressione ai sensi dell'articolo 7a capoverso 2 lettera d della legge oppure nella somma massima dei supplementi ai sensi dell'articolo 7a capoverso 4 della legge. La società nazionale di rete comunica al richiedente il risultato dell'esame della richiesta mediante decisione.

4

Se è prevedibile che la somma delle rimunerazioni raggiunga la quantità aggiuntiva o la somma massima dei supplementi, l'Ufficio federale comunica alla società nazionale di rete che non è più autorizzata a emettere decisioni.

5 Determinante ai fini della presa in considerazione di un progetto è la data di notifica. Se non tutti i progetti notificati uno stesso giorno possono essere presi in considerazione, la società nazionale di rete prende dapprima in considerazione i progetti degli impianti di maggiore potenza.

6

I progetti non presi in considerazione sono inseriti in una lista di attesa sulla base della data di notifica.

7 Se l'Ufficio federale ha stabilito una nuova quantità aggiuntiva o se il prezzo di mercato subisce variazioni, la società nazionale di rete prende in considerazione i progetti sulla lista di attesa tenendo conto della data di notifica.

h Obblighi di notifica, messa in esercizio 1

Il richiedente è tenuto a notificare alla società nazionale di rete, entro i termini indicati nelle appendici 1.1-1.5, lo stato di avanzamento del progetto.

Ordinanza

9

730.01

2

Il richiedente è tenuto a mettere in esercizio l'impianto entro i termini indicati nelle appendici 1.1-1.5 e a notificare alla società nazionale di rete che l'impianto è stato messo in esercizio e che è stato rilevato dall'organismo di rilascio.

3

La società nazionale di rete comunica al richiedente il tasso di rimunerazione.

4

Se il richiedente non rispetta i termini di cui ai capoversi 1 e 2 o se l'impianto, al momento della messa in esercizio, non corrisponde a quanto indicato nella notifica, il carattere vincolante della decisione decade; la società nazionale di rete revoca la decisione. Sono eccettuati i casi in cui le ragioni non sono imputabili al richiedente.

La società nazionale di rete proroga il termine dietro richiesta.

5 Se trasferisce l'impianto a un nuovo titolare, il richiedente comunica immediatamente tale trasferimento alla società nazionale di rete. In caso di mancata comunicazione, la rimunerazione viene versata al titolare precedente.

i Notifica del progetto al gestore di rete I richiedenti di impianti nuovi secondo l'articolo 7a della legge sono tenuti a notificare il loro progetto ai propri gestori di rete al più tardi in concomitanza con la notifica di cui all'articolo 3g capoverso 1. I gestori di rete comunicano ai richiedenti, entro 30 giorni, se vi sono, o entro quanto tempo si presume che vi siano, le condizioni tecniche per consentire l'immissione in rete dell'elettricità prodotta con i nuovi impianti.

Sezione 3: Supplemento per il ritiro di elettricità
j Fissazione, prelievo e pagamento del supplemento 1

L'Ufficio federale fissa ogni anno anticipatamente: a. il supplemento sui costi di trasporto delle reti ad alta tensione per i costi non coperti di cui all'articolo 15b capoverso 1 lettera a della legge. A tal fine, tiene conto della quota che presumibilmente non sarà coperta dai prezzi di mercato della rimunerazione dovuta al produttore in base agli articoli 7a e 28a della legge e dei costi di esecuzione; b. la ripartizione dei supplementi di cui all'articolo 15b capoverso 4 della legge sui costi di cui all'articolo 15b capoverso 1 lettere b e c della legge, sui costi di cui all'articolo 28a della legge e sui costi di esecuzione.

2

Il prezzo di mercato corrisponde alla media, ponderata sulle quantità, del corso giornaliero (prezzo spot) dell'elettricità nelle contrattazioni di borsa nell'area di mercato Svizzera. Esso è fissato e pubblicato trimestralmente dall'Ufficio federale, per il trimestre corrente, sulla base dei dati del trimestre precedente.

3

La società nazionale di rete preleva il supplemento almeno trimestralmente presso i gestori di rete.

Energia

10

730.01

4

Il responsabile del gruppo di bilancio per le energie rinnovabili versa trimestralmente la rimunerazione ai produttori, indipendentemente dalla loro potenza allacciata. Se le risorse finanziarie del Fondo di cui all'articolo 3k e quelle derivanti dal versamento del prezzo di mercato da parte dei gruppi di bilancio non sono sufficienti per il pagamento delle rimunerazioni dovute, nel corso dell'anno ha luogo un pagamento pro rata. Il saldo è versato nel corso dell'anno successivo.

5 Se l'entità della rimunerazione non corrisponde alla produzione effettiva o alle esigenze di cui alle appendici 1.1-1.5, viene chiesto al produttore il rimborso dell'importo corrispondente oppure tale importo è detratto dalla somma dovuta nel periodo di pagamento successivo.

k Fondo alimentato dai supplementi 1

La società nazionale di rete tiene un conto separato per i supplementi.

2

Le risorse finanziarie disponibili nel Fondo devono essere remunerate a un tasso d'interesse praticato comunemente sul mercato per gli investimenti esenti da rischio.

Sezione 4: Limitazione del supplemento per i grandi consumatori
l Domanda di rimborso

1

I consumatori finali i cui costi dell'elettricità superano il 10 per cento del plusvalore lordo (grandi consumatori) possono presentare una domanda di rimborso per la parte dei supplementi che supera il 3 per cento dei costi dell'elettricità.

2

La domanda contiene almeno le indicazioni seguenti: a. l'ammontare del plusvalore lordo sulla base del conto annuale dell'ultimo anno contabile completo; il conto annuale deve essere allestito secondo i principi delle raccomandazioni Swiss GAAP FER16 oppure secondo standard di contabilità internazionali riconosciuti; b. l'attestazione da parte di un perito revisore autorizzato che il plusvalore lordo è stato calcolato correttamente; questa attestazione può essere allestita nel quadro della revisione del conto annuale;

c. i giustificativi relativi ai costi dell'elettricità indicati nel conto annuale dell'ultimo anno contabile completo;

d. la quantità di elettricità acquistata nel medesimo periodo e il supplemento pagato ai sensi dell'articolo 15b capoverso 3 della legge.

3

I grandi consumatori che non rientrano nei criteri che impongono l'obbligo di revisione ordinaria ai sensi dell'articolo 727 capoverso 1 numero 1 del Codice delle obbligazioni17 possono calcolare il plusvalore lordo sulla base delle dichiarazioni 16 Del 1° gennaio 2007; le raccomandazioni possono essere richieste a: Verlag SKV, Hans Huber-Strasse 4, Casella postale 687, 8027 Zurigo; verlagskv@kvschweiz.ch.

17 RS

220

Ordinanza

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730.01

per l'imposta sul valore aggiunto dell'ultimo anno contabile completo. L'attestazione da parte di un perito revisore abilitato non è necessaria.

4

La domanda di rimborso deve essere presentata all'Ufficio federale entro il 30 giugno dell'anno successivo.

m Plusvalore lordo, costi dell'elettricità 1

Il plusvalore lordo è il valore aggiunto conferito a beni e servizi dal processo di produzione e di fornitura dei servizi, dedotte tutte le prestazioni preliminari; gli ammortamenti e i costi di finanziamento non fanno parte delle prestazioni preliminari.

2

Per determinate società e filiali di società estere, il plusvalore lordo è fissato sulla base del conto individuale.

3

Se le società e le filiali di società estere costituiscono un'unità economica e dispongono di un conto consolidato limitato alla Svizzera, quest'ultimo è determinante ai fini del calcolo del plusvalore.

4

I costi dell'elettricità sono i costi fatturati ai grandi consumatori per l'utilizzo della rete, la fornitura di energia elettrica e tasse e prestazioni a favore degli enti pubblici, senza il supplemento di cui all'articolo 15b capoverso 3 della legge e senza l'imposta sul valore aggiunto.

n Caso di rigore

I consumatori finali i cui costi dell'elettricità ammontano almeno all'8 per cento del plusvalore lordo sono equiparati ai grandi consumatori se dimostrano: a

di essere esposti alla concorrenza; e b di subire uno svantaggio dovuto alla localizzazione rispetto ai concorrenti diretti in Svizzera, il cui supplemento è limitato, oppure rispetto ai concorrenti esteri; nel caso dei concorrenti esteri, i consumatori finali devono dimostrare lo svantaggio dovuto alla localizzazione sulla base di un confronto tra prezzi di riferimento dell'energia elettrica.

o Conteggio e interessi Se l'Ufficio federale accoglie la domanda di rimborso, la società nazionale di rete effettua un conteggio dei supplementi pagati in eccesso. A partire dal termine dell'anno d'esercizio, questi sono remunerati a un tasso d'interesse praticato comunemente sul mercato per gli investimenti esenti da rischio.

Sezione 5: Obblighi di notifica, rendiconto
p Obblighi di notifica

Il responsabile del gruppo di bilancio per le energie rinnovabili deve notificare trimestralmente alla società nazionale di rete segnatamente le quantità di elettricità e

Energia

12

730.01

le rimunerazioni da pagare ai produttori, suddivise per tecnologia di produzione, categoria e classe di potenza.

q Rendiconto La società nazionale di rete riferisce trimestralmente all'Ufficio federale su: a. l'amministrazione del Fondo di cui all'articolo 3k; b. i dati di cui all'articolo 3p; c. i costi di esecuzione.

Sezione 6: Gare pubbliche

Art. 4

Bandi di gara

1

L'Ufficio federale indice ogni anno gare pubbliche per la realizzazione di misure di efficienza temporanee cui partecipano istituzioni private o pubbliche responsabili di programmi di efficienza.

2

Le misure di efficienza devono mirare a ridurre, vegliando al miglior rapporto possibile tra costi e benefici, il consumo di elettricità degli edifici, dei veicoli, degli apparecchi o delle imprese dell'economia e dei servizi e a raggiungere il più rapidamente possibile la maturità di mercato per le nuove tecnologie.

3

L'Ufficio federale può far capo ai Cantoni o a organizzazioni private ai fini dell'attuazione.


Art. 5

Fissazione del supplemento per il finanziamento dei costi di cui all'articolo 15b capoverso 1 lettera b della legge 1

L'Ufficio federale fissa ogni anno anticipatamente il supplemento sui costi di trasporto delle reti ad alta tensione destinato al finanziamento dei costi di cui all'articolo 15b capoverso 1 lettera b della legge. A tal fine, tiene conto dei probabili costi relativi ai contributi per i progetti e dei costi di esecuzione.

2

La società nazionale di rete riscuote almeno trimestralmente il supplemento presso i gestori di rete.

3

Essa tiene un conto separato per i supplementi. Le risorse finanziarie disponibili sul conto devono essere remunerate a un tasso d'interesse praticato comunemente sul mercato per gli investimenti esenti da rischio.

Ordinanza

13

730.01

Capitolo 2b:18 Entrata e uscita dal modello previsto dall'articolo 7a della legge

Art. 6

1 Il gruppo di bilancio per le energie rinnovabili è tenuto a ritirare e rimunerare, a partire dall'inizio di un anno civile, l'elettricità dei produttori che, con un impianto esistente, passano al modello di cui all'articolo 7a della legge (modello dell'immissione).

2

I produttori che intendono passare al modello dell'immissione devono annunciarsi alla società nazionale di rete al più tardi tre mesi prima della fine di un anno civile.

La società nazionale di rete comunica ai produttori la sua decisione al più tardi due mesi prima della fine dell'anno civile. Per il resto, la procedura è retta per analogia dagli articoli 3g e 3h capoverso 3.

3

I produttori secondo l'articolo 7a della legge possono uscire dal modello dell'immissione per la fine di un anno civile e con un mese di preavviso.

4

Essi comunicano il cambiamento ai gruppi di bilancio interessati almeno un mese prima della fine dell'anno civile.

5 La rimunerazione dovuta per gli impianti dei produttori di cui al capoverso 1 si basa sul prezzo di costo valido nell'anno di costruzione.

Capitolo 2c:19 Commissione
a 1 Il Dipartimento nomina una Commissione composta di rappresentanti della Confederazione, dei Cantoni, dell'economia energetica e dei produttori.

2

La Commissione consiglia l'Ufficio federale sulle questioni relative alle condizioni di raccordo di cui agli articoli 7, 7a e 28a della legge. Il Dipartimento disciplina i dettagli.

Capitolo 3: Impianti, veicoli e apparecchi

Art. 7

Procedura di omologazione energetica 1

Gli impianti, i veicoli e gli apparecchi prodotti in serie, figuranti nelle appendici, che consumano notevoli quantità di energia, soggiacciono alla procedura di omologazione energetica.20 18 Introdotto dal n. 2 dell'all. all'O del 14 mar. 2008 sull'approvvigionamento elettrico, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 734.71).

19 Introdotto dal n. 2 dell'all. all'O del 14 mar. 2008 sull'approvvigionamento elettrico, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 734.71).

20 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 dic. 2001 (RU 2002 181).

Energia

14

730.01

2

Il Dipartimento può fissare, tenendo conto di norme armonizzate sul piano internazionale, eventualmente di norme nazionali, e dopo aver sentito organismi specializzati riconosciuti:21

a. i valori di consumo da determinare nei tipi di esercizio pertinenti; b. i documenti che il richiedente deve produrre per la procedura d'omologazione energetica;

c. i metodi d'omologazione, di misurazione e di calcolo da applicare; d. le esigenze tecniche per l'omologazione; e. il contenuto del rapporto d'omologazione; f.

i compiti di controllo spettanti ad autorità federali e cantonali.

3

I servizi competenti redigono un rapporto (cpv. 2 lett. e) su ogni omologazione all'attenzione del richiedente.


Art. 8


22



Art. 9

Valori limite di consumo 1

I valori limite di consumo degli impianti, dei veicoli e degli apparecchi che soggiacciono alla procedura di omologazione energetica secondo l'articolo 7 capoverso 1, come pure i termini dopo la cui scadenza detti valori non devono più essere superati, figurano nelle appendici 2.1 segg.

2

Chi costruisce o importa gli impianti, i veicoli e gli apparecchi designati nelle appendici 2.1 segg. presenta periodicamente all'Ufficio federale o al servizio designato dal Dipartimento un rapporto concernente i risultati ottenuti in materia di riduzione del consumo di energia. I risultati sono pubblicati dall'Ufficio federale o dal servizio designato dal Dipartimento.


Art. 10

Esigenze per la commercializzazione 1

Le esigenze per la commercializzazione di impianti e apparecchi sono stabilite nelle appendici 1.1 segg.

2

Chi commercializza impianti e apparecchi secondo le appendici 1.1 segg. deve: a. poter presentare una dichiarazione di conformità dalla quale risulta che le esigenze stabilite nelle appendici sono adempiute; b. tenere a disposizione documenti tecnici che permettono all'Ufficio federale di esaminare se il contenuto corrisponde alle esigenze stabilite nelle appendici.

21 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4709).

22 Abrogato dal n. I dell'O del 10 nov. 2004, con effetto dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4709).

Ordinanza

15

730.01

3

La dichiarazione di conformità e i documenti tecnici devono essere redatti in una lingua ufficiale o in inglese. I documenti tecnici possono essere redatti in un'altra lingua se le informazioni necessarie alla loro valutazione sono date in una lingua ufficiale o in inglese.

4

La dichiarazione di conformità e i documenti tecnici devono poter essere presentati durante dieci anni a decorrere dalla costruzione dell'impianto o dell'apparecchio. In caso di fabbricazione in serie, il termine comincia a decorrere dalla fabbricazione dell'ultimo esemplare.


Art. 11


23

Indicazione del consumo di energia, delle emissioni di CO2, della presenza di un filtro antiparticolato e delle proprietà dell'apparecchio 1

Chi offre o commercializza impianti, veicoli e apparecchi che soggiacciono alla procedura di omologazione energetica secondo l'articolo 7 capoverso 1 deve indicarne il consumo di energia. Devono inoltre essere indicati: a. per le automobili, le emissioni di CO2 e, nel caso di automobili a motore diesel, la presenza o meno di un filtro antiparticolato;

b. per le lavatrici domestiche: l'effetto pulente e l'effetto di centrifugazione; c. per le lavastoviglie domestiche: l'effetto pulente e l'effetto di asciugatura; d. per le lavasciugatrici domestiche; l'effetto pulente.

2

Il consumo di energia e di altre risorse nonché i benefici sono indicati in modo uniforme e comparabile per i modi di funzionamento determinanti. I diversi valori sono comparabili se sono stati stabiliti secondo la stessa procedura di omologazione energetica.

3

Le indicazioni estere sono riconosciute se sono comparabili con quelle indigene (art. 8 cpv. 2).

Capitolo 3a:24 Edifici
a 1 Nell'emanare le disposizioni di cui all'articolo 9 capoverso 3 della legge, i Cantoni si orientano a criteri armonizzati tra i Cantoni stessi.

2

Nel limite del possibile, i Cantoni armonizzano tra loro e con la Confederazione le disposizioni in materia di accordo sugli obiettivi con i grandi consumatori.

3

Se un accordo sugli obiettivi con un grande consumatore soddisfa la Direttiva del 2 luglio 2007 sui provvedimenti volontari per ridurre il consumo di energia e le emissioni di CO2, o se un grande consumatore si impegna nei confronti della Confedera23 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 giu. 2006 (RU 2006 2411).

24 Introdotto dal n. 2 dell'all. all'O del 14 mar. 2008 sull'approvvigionamento elettrico, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 734.71).

Energia

16

730.01

zione a ridurre le emissioni di CO2 conformemente alla legge sul CO2, l'Ufficio federale effettua gli audit e il monitoraggio.

4

Per rinnovamenti essenziali ai sensi dell'articolo 9 capoverso 3 lettera d della legge s'intende in particolare: a. il risanamento completo del sistema di riscaldamento e dell'impianto per l'acqua calda;

b. gli interventi di risanamento energetico sulle reti di teleriscaldamento su piccola scala con conteggio per singolo edificio, nell'ambito dei quali gli involucri di uno o più edifici vengono risanati in misura superiore al 75 per cento.

Capitolo 4: Promozione e garanzie contro i rischi25 Sezione 1: Misure

Art. 12

Informazione e

consulenza

1

I Cantoni, i Comuni e le organizzazioni private, nelle loro attività divulgative e nell'elaborazione di pubblicazioni a scopo di informazione e di consulenza ottengono un sostegno. Il sostegno presuppone che gli sforzi corrispondano alla politica energetica della Confederazione e dei Cantoni.

2

In collaborazione con i Cantoni e le organizzazioni private interessate, l'Ufficio federale elabora gli strumenti di esecuzione della legge e della presente ordinanza, segnatamente raccomandazioni: a. sul calcolo e la determinazione della rimunerazione dell'energia immessa in rete (art. 7 cpv. 1 e 2, 7a cpv. 2 e 28a cpv. 1 LEne); b. sulla determinazione delle condizioni di raccordo dei produttori di energia secondo gli articoli 7, 7a e 28a della legge.26

Art. 13

Formazione e perfezionamento 1

La formazione e il perfezionamento delle persone incaricate dei compiti legati alla legge e alla presente ordinanza sono promossi in particolare: a. per mezzo di contributi finanziari alle attività organizzate dai Cantoni e dai Comuni o da organizzazioni private incaricate di compiti secondo la legge e la presente ordinanza; b. per mezzo di attività (p. es. corsi, seminari specializzati) organizzate dall'Ufficio federale.

25 Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. all'O del 14 mar. 2008 sull'approvvigionamento elettrico, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 734.71).

26 Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. all'O del 14 mar. 2008 sull'approvvigionamento elettrico, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 734.71).

Ordinanza

17

730.01

2

In collaborazione con i Cantoni, le associazioni e le istituzioni d'istruzione a tutti i livelli, l'Ufficio sostiene la formazione professionale e il perfezionamento degli specialisti dell'energia, segnatamente con i mezzi seguenti: a. elaborazione di un offerta di corsi per la formazione e il perfezionamento; b. preparazione di materiali di insegnamento; c. perfezionamento degli insegnanti; d. sviluppo e gestione di un sistema d'informazione.

3

La promozione della formazione del perfezionamento individuali (p. es. mediante borse di studio) è esclusa.


Art. 14

Ricerca, sviluppo e dimostrazione 1

La promozione della ricerca fondamentale, della ricerca applicata e dello sviluppo affine alla ricerca di nuove tecnologie energetiche nel quadro di programmi pluriennali è retta dagli articoli 23-25 della legge federale del 7 ottobre 198327 sulla ricerca.

2

Gli impianti nonché i progetti pilota e di dimostrazione nel campo dell'energia vengono sostenuti, dopo aver sentito il Cantone di ubicazione, se: a. favoriscono l'impiego parsimonioso e razionale dell'energia, o l'impiego di energie rinnovabili;

b. il potenziale di applicazione e le probabilità di successo del progetto sono sufficientemente grandi; c. il progetto corrisponde alla politica energetica della Confederazione; e d. i risultati ottenuti sono accessibili al pubblico e resi noti alle cerchie interessate.

3

Il capoverso 2 è applicabile per analogia agli esperimenti sul terreno e alle analisi.


Art. 15

Impiego dell'energia e del calore perduto 1

Le misure per favorire l'impiego razionale e parsimonioso dell'energia nonché l'impiego del calore perduto e delle energie rinnovabili beneficiano di un sostegno se: a. sono eseguite nell'ambito di un programma promozionale della Confederazione;

b. hanno valore d'esempio o rivestono una certa importanza sul piano dell'economia energetica; o

c. sono importanti per l'introduzione di una tecnologia.

2

Il sostegno è accordato soltanto se una misura: a. corrisponde alla politica energetica della Confederazione e allo stato della tecnica;

27 RS

420.1

Energia

18

730.01

b. riduce il carico ambientale dovuto all'energia o promuove l'impiego parsimonioso e razionale d'energia;

c. non pregiudica sensibilmente la funzione delle acque eventualmente utilizzate; e

d. non è redditizia senza sostegno.

3

Il sostegno di misure per lo sfruttamento della forza idrica si limita alle centrali idroelettriche con una potenza lorda fino a 1 MW (art. 5 cpv. 1).

4

L'impiego di legname a fini energetici beneficia di un sostegno alla preparazione, all'immagazzinamento e allo sfruttamento di legname di bosco, cascami di legname, legname già utilizzato e legname da formazioni arboree non boschive.

5

Le misure di recupero del calore prodotto da processi chimici beneficiano di un sostegno finanziario per tutti gli impianti tecnici necessari, ma non per gli elementi di sistema o d'impianto richiesti per il processo stesso.

Sezione 2: Contributi finanziari

Art. 16

Aiuti finanziari a destinazione vincolata Gli aiuti finanziari a destinazione vincolata sono accordati per le misure secondo l'articolo 13 della legge, se il progetto corrisponde alle esigenze dell'articolo 15 e a. la sua realizzazione è nell'interesse della Svizzera e di grande importanza per la politica energetica della Confederazione; o b. il progetto è situato sul territorio di parecchi Cantoni.


Art. 17

Contributi globali

1

Contributi globali sono accordati ai programmi dei Cantoni per la promozione delle misure conformi all'articolo 13 della legge, se il Cantone in questione a. possiede basi giuridiche per la promozione di almeno una misura conforme all'articolo 13 della legge; b. stanzia un credito finanziario corrispondente; e c. non pone condizioni esageratamente severe all'autorizzazione di misure secondo l'articolo 13 della legge.

2

...28

3

Contributi globali sono accordati anche ai Cantoni che si associano ad altri nell'esecuzione di un programma comune.

4

I Cantoni indirizzano all'Ufficio federale per il 31 marzo dell'anno seguente al più tardi, un rapporto sul programma eseguito.29 Danno informazioni appropriate su: 28 Abrogato dal n. I dell'O del 7 dic. 2001 (RU 2002 181).

29 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 dic. 2001 (RU 2002 181).

Ordinanza

19

730.01

a. i risparmi di energia sperati e conseguiti grazie al programma, nonché la quota delle energie rinnovabili e del recupero di calore nel consumo di energia; b. gli investimenti sperati e avviati grazie al programma, prendendo in considerazione eventuali ricadute;

c. l'importo totale dei mezzi finanziari impiegati, suddivisi in quote della Confederazione e dei Cantoni nonché secondo gli ambiti di promozione e precisando l'importo medio degli aiuti finanziari versati;

d. gli importi finanziari non utilizzati e l'eventuale riporto della quota rimanente della Confederazione all'anno seguente.

5

All'Ufficio federale vanno messi a disposizione, su domanda, i necessari documenti relativi al rapporto.

Sezione 2a:30 Garanzie contro i rischi
a Principio 1 Le fideiussioni a titolo di garanzia contro i rischi per gli impianti per lo sfruttamento della geotermia possono essere concesse se gli impianti soddisfano le esigenze indicate nell'appendice 1.6.

2

La società nazionale di rete versa la fideiussione se i sondaggi e le prove di cui all'appendice 1.6 vengono valutati come successo parziale o come insuccesso.

3

L'Ufficio federale è incaricato di definire esigenze minime specifiche mediante direttive.

b Procedura, obblighi di notifica 1

Per ottenere una fideiussione a titolo di garanzia contro i rischi, il richiedente deve presentare una domanda alla società nazionale di rete.

2

L'Ufficio federale incarica un gruppo di esperti di allestire una perizia in merito alla domanda, all'attenzione della società nazionale di rete, e di seguire il progetto.

Per adempiere i suoi compiti, il gruppo di esperti può far intervenire altri specialisti.

3

I requisiti della domanda, la procedura e i compiti del gruppo di esperti sono definiti nell'appendice 1.6.

4

La società nazionale di rete notifica tempestivamente all'Ufficio federale le domande di concessione di una fideiussione a titolo di garanzia contro i rischi, gli obblighi e le perdite risultanti dalle fideiussioni e gli impianti realizzati.

30 Introdotta dal n. 2 dell'all. all'O del 14 mar. 2008 sull'approvvigionamento elettrico, in vigore dal 1° gen. 2009 ad eccezione dell'art. 17c cpv. 1, in vigore dal 1° mag. 2008 (RS 734.71).

Energia

20

730.01

c Supplemento per le perdite derivanti dalle fideiussioni 1

L'Ufficio federale fissa ogni anno anticipatamente il supplemento sui costi di trasporto delle reti ad alta tensione per le perdite risultanti dalle fideiussioni ai sensi dell'articolo 15b capoverso 1 lettera c della legge. A tal fine, tiene conto degli impianti previsti e realizzati per lo sfruttamento della geotermia e dei costi di esecuzione.

2

La società nazionale di rete riscuote almeno trimestralmente il supplemento presso i gestori di rete.

3

Essa tiene un conto separato per i supplementi. Le risorse finanziarie disponibili sul conto devono essere remunerate a un tasso d'interesse praticato comunemente sul mercato per gli investimenti esenti da rischio.

Sezione 3: Procedura

Art. 18

Tenore delle richieste 1

Le richieste di aiuti finanziari a destinazione vincolata devono fornire tutte le indicazioni e tutti i documenti necessari alla verifica delle condizioni legali, tecniche, economiche e d'esercizio, segnatamente:

a. il nome, rispettivamente la ditta del richiedente; b. la lista dei Cantoni e dei Comuni sul cui territorio sono pianificati i lavori; c. la descrizione, l'obiettivo, l'inizio e la durata probabile dei lavori previsti; d. i costi, con indicazione dei contributi di terzi e di quelli attesi dalla Confederazione.

2

Le richieste da parte dei Cantoni di contributi globali devono fornire tutte le indicazioni e documenti necessari all'esame delle condizioni legali, segnatamente:

a. una descrizione del programma promozionale cantonale e indicazione delle corrispondenti basi giuridiche; b.31 l'importo del credito cantonale autorizzato o proposto e del contributo globale atteso dalla Confederazione;

c. la cerchia dei beneficiari degli aiuti finanziari e importo della quota degli aiuti finanziari riservati alla promozione di misure di privati; d. una breve descrizione delle attese ripercussioni energetiche e politico-economiche del programma (risparmi di energia, produzione di energia, investimenti ecc.).

31 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 dic. 2001 (RU 2002 181).

Ordinanza

21

730.01


Art. 19

Deposito delle richieste e parere dei Cantoni 1

Le richieste di aiuti finanziari a destinazione vincolata vanno presentate all'Ufficio federale due mesi almeno prima dell'inizio della costruzione, rispettivamente dell'esecuzione del progetto.

2

Le richieste di contributi globali vanno presentate all'Ufficio federale entro il 31 ottobre dell'anno precedente al più tardi.

3

L'Ufficio federale sottopone per parere al Cantone di ubicazione interessato richieste di aiuti finanziari a destinazione vincolata importanti per i Cantoni dal punto di vista politico o tecnico.


Art. 20

Decisione 1 L'Ufficio si pronuncia, di massima con una decisione, sulle richieste di aiuti finanziari a destinazione vincolata e di contributi globali entro un termine di due mesi dalla ricezione dei documenti completi che vi sono legati. Non vi è alcuna pretesa giuridica ad aiuti finanziari a destinazione vincolata e a contributi globali.

2

Per valutare le richieste di aiuti finanziari a destinazione vincolata e di contributi globali, l'Ufficio federale può istituire una commissione consultiva e ricorrere a periti.

3

La decisione determina i particolari del progetto, rispettivamente del programma promozionale da sostenere e menziona gli oneri e le condizioni alle quali è vincolata. Fissa la forma dell'aiuto finanziario, il tasso, l'importo massimo, i costi eventualmente computabili, il termine del pagamento e le eventuali modalità concernenti gli interessi e il rimborso.

4

L'Ufficio federale notifica la decisione al richiedente e ne informa i Cantoni nel caso di richieste di aiuti finanziari a destinazione vincolata.

5

Elabora una ricapitolazione dei contributi e versamenti assicurati.

Capitolo 5: Esecuzione e analisi d'efficacia

Art. 21

Esecuzione 1 I Cantoni eseguono l'articolo 11a con il sostegno dell'Ufficio federale.32 2

L'Ufficio federale esegue le rimanenti disposizioni della presente ordinanza. Nella misura del possibile, l'esecuzione degli articoli 7-11 è integrata nelle procedure di omologazione e nelle misure richieste per la commercializzazione degli impianti, dei veicoli e degli apparecchi. Sono annoverate tra queste ultime segnatamente le disposizioni sulle emissioni di gas di scarico degli impianti e dei veicoli.

3

I Cantoni e l'Ufficio federale coordinano l'esecuzione.

32 Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. all'O del 14 mar. 2008 sull'approvvigionamento elettrico, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 734.71).

Energia

22

730.01

a33 Organismi di omologazione e di valutazione della conformità 1

Gli organismi di omologazione e di valutazione della conformità che allestiscono rapporti o certificati devono essere: a. accreditati ai sensi dell'ordinanza del 17 giugno 199634 sull'accreditamento e la designazione;

b. riconosciuti dalla Svizzera nell'ambito di accordi internazionali; o c. essere autorizzati in altro modo dal diritto federale.

2

Chi si riferisce alla documentazione di organismi non menzionati nel capoverso 1 deve dimostrare in maniera credibile che le procedure applicate e la qualifica dell'organismo soddisfano le esigenze svizzere (art. 18 cpv. 2 LOTC).


Art. 22

Controlli successivi e provvedimenti 1

1 L'Ufficio federale controlla se l'etichettatura dell'elettricità, il calcolo, la compensazione e il trasferimento dei costi e gli impianti e apparecchi commercializzati corrispondono alle prescrizioni della presente ordinanza. A questo scopo effettua indagini a campione ed esamina le indicazioni fondate relative a presunte irregolarità. 35 2

Esso è in particolare autorizzato a richiedere i documenti e le informazioni necessari, a prelevare campioni e a disporre verifiche per comprovare la conformità, per controllare le condizioni di raccordo per le energie fossili e rinnovabili e per controllare le gare pubbliche e le garanzie contro i rischi.36 3

L'Ufficio federale può ordinare un'omologazione energetica se una persona che commercializza impianti o apparecchi non presenta o presenta soltanto in parte i documenti richiesti entro il termine che esso ha stabilito. La persona che ha commercializzato il prodotto sostiene i costi.

4

Se risulta dal controlli o dall'esame che sono state violate prescrizioni della presente ordinanza, l'Ufficio federale decide le misure adeguate. Può vietare l'ulteriore commercializzazione, ordinare il ritiro, il sequestro o la confisca nonché pubblicare le misure che ha preso.


Art. 23

Organizzazioni private

1

Nella misura in cui la presente ordinanza non disponga diversamente, le organizzazioni private chiamate a collaborare secondo la legge e la presente ordinanza devono autofinanziarsi. Nei limiti delle sue competenze d'esecuzione, l'Ufficio federale può indennizzare totalmente o parzialmente le spese per determinati compiti convenuti.

33 Introdotto dal n. I dell'O del 10 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4709).

34 RS

946.512

35 Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. all'O del 14 mar. 2008 sull'approvvigionamento elettrico, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 734.71).

36 Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. all'O del 14 mar. 2008 sull'approvvigionamento elettrico, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 734.71).

Ordinanza

23

730.01

A tal fine si applicano le tariffe dell'Amministrazione federale per il ricorso a esperti e incaricati.37 2 Il ricorso a organizzazioni private deve procurare vantaggi segnatamente tecnici, temporali e finanziari alla Confederazione e ai Cantoni rispetto all'esecuzione tradizionale.

3

L'Ufficio federale esercita la vigilanza; coordina le attività delle organizzazioni private incaricate.


Art. 24

Contenuto del mandato di prestazioni 1

Con il mandato di prestazioni, il Dipartimento assegna a un'organizzazione secondo l'articolo 23 obiettivi e strategie specifici o compiti particolari.

2

Il mandato di prestazioni deve in particolare disciplinare: a. le esigenze generali alle quali deve soddisfare l'organizzazione e le condizioni d'attribuzione del mandato;

b. la sfera di competenza nonché obiettivi e termini del mandato; c. i criteri per la valutazione dell'adempimento delle prestazioni e di un eventuale adeguamento degli obiettivi;

d. i mezzi finanziari concessi e il quadro di pagamento; e. il contenuto, l'estensione, la forma e il metodo di un'indagine sulle ripercussioni dei provvedimenti;

f. il contenuto, l'estensione, la forma e il calendario dei rapporti da indirizzare al Dipartimento;

g. le sanzioni nel caso di non adempimento del mandato di prestazioni.


Art. 25

Esame, modifica e sanzioni in caso di non adempimento del mandato di prestazioni 1

Il Dipartimento esamina ogni biennio il grado di conseguimento degli obiettivi e le prestazioni fornite.

2

Nell'esame del grado di conseguimento degli obiettivi, prende in considerazione la situazione congiunturale, l'evoluzione dei prezzi e l'effetto di altre misure.

3

Le parti al contratto possono domandare entrambe un adeguamento del mandato di prestazioni, segnatamente degli obiettivi e dei termini, se in rapporto alle condizioni quadro secondo il capoverso 2 risultano considerevoli modifiche senza implicare la loro responsabilità.

4

Se constata che i suoi obiettivi, per ragioni di cui sono responsabili le organizzazioni private incaricate, non possono essere conseguiti entro il termine stabilito, il Dipartimento, previa diffida scritta senza successo, può denunciare senza preavviso il mandato di prestazioni.

37 Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. all'O del 14 mar. 2008 sull'approvvigionamento elettrico, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 734.71).

Energia

24

730.01


Art. 26

Analisi d'efficacia

1

…38

2

L'Ufficio federale può affidare mandati a terzi, nel quadro dell'analisi d'efficacia delle misure della legge e delle disposizioni di esecuzione.

3

I Cantoni, i Comuni e gli altri interessati mettono a disposizione i dati e i documenti necessari a questa analisi.

Capitolo 6: Disposizioni penali39

Art. 27


40



Art. 28


41
…42

È punito secondo l'articolo 28 della legge chiunque, intenzionalmente o per negligenza: a. commercializza illegalmente impianti e apparecchi (art. 10); b.43 trascura di indicare o indica in modo illecito (art. 11): 1. nel caso di impianti, veicolo e apparecchi: il consumo di energia; 2. nel caso di automobili: oltre ai dati di cui al numero 1, le emissioni di CO2 e, nel caso di automobili a motore diesel, la presenza o meno di un filtro antiparticolato; 3. nel caso degli apparecchi di cui all'articolo 11 capoverso 1 lettere b-d: oltre ai dati di cui al numero 1, gli effetti citati in detto articolo.

c.44 non adempie all'obbligo di etichettatura (art. 1a); d.45 non adempie all'obbligo d'informazione (art. 1b); e.46 viola le prescrizioni relative alla garanzia di origine (art. 1d); 38 Abrogato dal n. 2 dell'all. all'O del 14 mar. 2008 sull'approvvigionamento elettrico, con effetto dal 1° gen. 2009 (RS 734.71).

39 Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. 2 all'O del 22 nov. 2006 sugli emolumenti e sulle tasse di vigilanza dell'Ufficio federale dell'energia, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 730.05).

40 Abrogato dal n. 2 dell'all. 2 all'O del 22 nov. 2006 sugli emolumenti e sulle tasse di vigilanza dell'Ufficio federale dell'energia, con effetto dal 1° gen. 2007 (RS 730.05).

41 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 dic. 2001 (RU 2002 181).

42 Abrogata dal n. 1 dell'all. 2 all'O del 22 nov. 2006 sugli emolumenti e sulle tasse di vigilanza dell'Ufficio federale dell'energia, con effetto dal 1° gen. 2007 (RS 730.05).

43 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 giu. 2006 (RU 2006 2411).

44 Introdotta dal n. I dell'O del 10 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4709).

45 Introdotta dal n. I dell'O del 10 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4709).

46 Introdotta dal n. 2 dell'all. all'O del 14 mar. 2008 sull'approvvigionamento elettrico, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 734.71).

Ordinanza

25

730.01

f.47 nell'ambito della procedura di notifica e di decisione, fornisce in modo inesatto o incompleto indicazioni essenziali per la valutazione della richiesta (art. 3g e 17b);

g.48 viola gli obblighi di notifica (art. 1f, 3p e 17b cpv. 4).

a49 Modifica delle appendici 1.1-1.6 Il Dipartimento può adeguare le appendici 1.1-1.6 all'evoluzione della tecnica e dell'economia.

Capitolo 7: Disposizioni finali

Art. 29


50

Disposizioni transitorie della modifica del 14 marzo 2008 1

Per quanto concerne i contratti esistenti ai sensi dell'articolo 28a capoverso 1 della legge, si applicano per analogia gli articoli 1 lettere a-f e h, 2-5 e 5a capoverso 1 dell'ordinanza sull'energia nella versione del 7 dicembre 199851 e gli articoli 1d capoversi 2, 6 e 7, 1g, 3b capoverso 2, 3k e 3q della presente ordinanza.
2

La società nazionale di rete paga trimestralmente ai gestori di rete, per gli impianti di cui all'articolo 28a capoverso 1 della legge, i costi supplementari di cui all'articolo 5a capoverso 1 dell'ordinanza sull'energia nella versione del 7 dicembre 1998 secondo le raccomandazioni dell'Ufficio federale di cui all'articolo 12 capoverso 2 della presente ordinanza. Se le risorse finanziarie del Fondo di cui all'articolo 3k della presente ordinanza non sono sufficienti per il pagamento dei costi supplementari, nel corso dell'anno ha luogo un pagamento pro rata. Il saldo è versato nel corso dell'anno successivo.

3

Per quanto riguarda gli impianti con contratti esistenti ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 dell'ordinanza sull'energia nella versione del 7 dicembre 1998, messi in esercizio dopo il 31 dicembre 2005, si applicano le disposizioni degli articoli 3-3q e dell'articolo 6 della presente ordinanza.

4

Il 1° maggio 2008, l'Ufficio federale fissa per il 2008 le seguenti quantità aggiuntive per impianti fotovoltaici:

a. una quantità aggiuntiva per gli impianti per i quali sono disponibili, al 1° maggio 2008, i dati richiesti per la notifica dell'impianto e la notifica dello stato di avanzamento del progetto; 47 Introdotta dal n. 2 dell'all. all'O del 14 mar. 2008 sull'approvvigionamento elettrico, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 734.71).

48 Introdotta dal n. 2 dell'all. all'O del 14 mar. 2008 sull'approvvigionamento elettrico, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 734.71).

49 Introdotta dal n. 2 dell'all. all'O del 14 mar. 2008 sull'approvvigionamento elettrico, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 734.71).

50 Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. all'O del 14 mar. 2008 sull'approvvigionamento elettrico, in vigore dal 1° gen. 2009 ad eccezione dei cpv. 4 e 5, in vigore dal 1° mag. 2008 (RS 734.71).

51 RU 1999 207

Energia

26

730.01

b. una quantità aggiuntiva per gli impianti per i quali si presume che possa essere emessa una decisione positiva entro il 31 dicembre 2008.

5 L'Ufficio federale fissa il supplemento sui costi di trasporto delle reti ad alta tensione secondo l'articolo 3j capoverso 1, l'articolo 5 capoverso 1 e l'articolo 17c capoverso 1 per la prima volta nel primo semestre del 2008.

6

La Commissione dell'energia elettrica di cui all'articolo 21 della legge del 23 marzo 200752 sull'approvvigionamento elettrico decide in merito a controversie relative alle condizioni di raccordo per gli impianti di produzione di energia e ai supplementi sui costi di trasporto secondo l'articolo 7 della legge nella versione del 26 giugno 1998, sulle quali al 1° gennaio 2009 non è stata pronunciata ancora alcuna sentenza di primo grado di un'autorità cantonale.


Art. 30

Diritto previgente: abrogazione Sono abrogate:

a. l'ordinanza sull'energia del 22 gennaio 199253; b. l'ordinanza del 18 dicembre 199554 sulla riduzione del consumo specifico di carburante delle automobili; c.55 l'appendice 3.3 il 31 dicembre 2008.


Art. 31

Entrata in

vigore

1

La presente ordinanza, ad eccezione dell'articolo 17, entra in vigore il 1° gennaio 1999.

2

L'articolo 17 entra in vigore il 1° gennaio 2000.

52 RS 734.7

53 [RU

1992 397, 1993 2366, 1994 1168 1839, 1995 2760, 1996 2243 n. I 64] 54 [RU

1996 108, 1998 1796 art. 1 n. 10] 55 Introdotta dal n. 2 dell'all. all'O del 14 mar. 2008 sull'approvvigionamento elettrico, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 734.71).

Ordinanza

27

730.01

Appendice 1.156 (art. 3, 3a, 3b, 3d, 3g, 3h e 22 cpv. 2) Condizioni di raccordo per le piccole centrali idroelettriche 1 Definizione

degli

impianti

1.1 In

generale

Piccola centrale idroelettrica: qualsiasi impianto tecnico autonomo per la produzione di elettricità in un determinato luogo a partire dalla forza idrica.

Rientrano in questa categoria segnatamente le dighe, le prese d'acqua, le condotte forzate, le turbine, i generatori, i punti di immissione, le stazioni di comando. Le centrali con utilizzo di acqua di dotazione sono considerate impianti autonomi.

1.2

Impianti ampliati o rinnovati in misura considerevole Un impianto è considerato ampliato o rinnovato in misura considerevole ai sensi dell'articolo 3a lettera b, se: a. rispetto alla media degli ultimi due anni d'esercizio completi antecedenti il 1° gennaio 2006, aumenta la produzione di elettricità almeno del 20 per cento; oppure

b. è stato disattivato precedentemente al 1° gennaio 2006 e alla riattivazione aumenta la produzione di elettricità almeno del 10 per cento rispetto agli ultimi due anni d'esercizio completi prima della disattivazione.

1.3 Esigenze

minime

L'Ufficio federale può definire, attraverso direttive, esigenze minime ecologiche ed energetiche.

2 Categorie

Le categorie sono integrate nel calcolo in base al numero 3.

3 Calcolo

della

rimunerazione 3.1

La rimunerazione è composta di una rimunerazione di base e di bonus.

Possono essere applicabili diversi bonus.

56 Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. all'O del 14 mar. 2008 sull'approvvigionamento elettrico, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 734.71).

Energia

28

730.01

3.2

Rimunerazione di base: la potenza dell'impianto determinante per la fissazione della rimunerazione è la potenza equivalente. Essa corrisponde al quoziente fra l'energia elettrica in kWh misurata nell'anno civile in questione al punto di immissione e la somma delle ore del medesimo anno civile, detratte le ore piene prima della messa in esercizio dell'impianto e dopo la sua disattivazione. L'ammontare della rimunerazione di base è calcolato sulla base della potenza equivalente dell'impianto, pro rata rispetto alle seguenti classi di potenza: Classe di potenza

Rimunerazione di base (cent./kWh)

≤10 kW

26

≤50 kW

20

≤300 kW

14.5

≤1 MW

11

≤10 MW

7.5

3.3

Bonus secondo i livelli di pressione: l'ammontare del bonus secondo i livelli di pressione è calcolato sulla base del dislivello lordo dell'impianto, pro rata rispetto alle seguenti classi di dislivello: Classe di dislivello (m) Bonus (cent./kWh)

≤5 4.5 ≤10 2.7 ≤20 2 ≤50 1.5 >50 1 3.4

Bonus per le opere idrauliche: se la quota destinata alla realizzazione delle opere idrauliche secondo lo stato della tecnica (condotte forzate incluse) è inferiore al 20 per cento dei costi di investimento complessivi del progetto, il diritto al bonus per le opere idrauliche decade. Se essa è superiore al 50 per cento, si ha diritto al bonus completo. Per valori compresi fra il 20 e il 50 per cento viene effettuata un'interpolazione lineare secondo il seguente grafico.

Il bonus è calcolato sulla base della potenza equivalente dell'impianto, pro rata rispetto alle classi di potenza. Le centrali con utilizzo di acqua di dotazione sono considerate impianti autonomi.

Ordinanza

29

730.01

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Quota opere idrauliche sul'investimento complessivo [%] Di

ri

tt

o

al

b

o

n

u

s p

er

o

p

ere i

d

ra

u

li

ch

e [

%

]

Bonus per le opere idrauliche secondo le classi di potenza: Classe di potenza (kW) Bonus per le opere idrauliche (cent./kWh)

≤10

5.5

≤50

4

≤300

3

>300

2.5

3.5

La rimunerazione effettiva viene calcolata per ogni anno civile, sulla base dell'elettricità effettivamente misurata al punto di immissione in rete, nel modo seguente: a. sino alla fine del primo anno civile completo in cui l'impianto è in funzione, sulla base della produzione lorda di elettricità prevista di cui al numero 5.1 lettera c;

b. in ogni successivo anno civile, sulla base della produzione effettiva dell'anno precedente.

3.6

La rimunerazione massima, bonus inclusi, ammonta a 35 centesimi/kWh.

4

Riduzione annua, durata della rimunerazione 4.1

La riduzione annua ammonta allo 0 per cento.

4.2

I periodi di ammortamento e di rimunerazione hanno una durata di 25 anni.

Il periodo di rimunerazione inizia dopo la messa in esercizio dell'impianto e termina il 31 dicembre successivo alla fine del periodo di ammortamento.

Energia

30

730.01

5

Procedura di notifica e di decisione 5.1 Notifica

La notifica deve contenere almeno le seguenti indicazioni: a. consenso dei proprietari fondiari; b. potenza meccanica media lorda: c. produzione lorda di elettricità prevista, in kWh per anno civile; d. dislivello lordo in m; e. tipo di acque sfruttate (corsi d'acqua / altre acque) e tipo di centrale; f.

data di messa in esercizio prevista; g. per gli impianti rinnovati e ampliati: i dati di produzione degli ultimi due anni d'esercizio completi antecedenti al 1° gennaio 2006; h. per gli impianti disattivati: la data di disattivazione e i dati di produzione degli ultimi due anni d'esercizio completi antecedenti alla disattivazione;

i.

i costi di investimento complessivi del progetto, ripartiti per componenti principali; vanno elencati separatamente in particolare i costi di investimento relativi alle opere idrauliche (condotte forzate incluse).

5.2

Notifica dello stato di avanzamento del progetto La notifica dello stato di avanzamento del progetto deve essere presentata al più tardi entro quattro anni dalla notifica del progetto e deve contenere almeno le seguenti indicazioni: a. licenza di costruzione, concessione; b. parere del gestore di rete in merito alla notifica di cui all'articolo 3i; c. eventuali modifiche dei dati di cui al numero 5.1; d. data di messa in esercizio prevista; 5.3

Notifica della messa in esercizio La notifica della messa in esercizio deve essere effettuata al più tardi sei anni dopo la notifica del progetto e deve contenere almeno le seguenti indicazioni: a. data di messa in esercizio; b. eventuali variazioni rispetto alle indicazioni di cui al numero 5.1.

6 Dati

d'esercizio

Se l'Ufficio federale lo richiede, il gestore dell'impianto deve consentirgli di prendere visione dei dati d'esercizio.

Ordinanza

31

730.01

Appendice 1.257 (art. 3a, 3b, 3d, 3g, 3h e 22 cpv. 2) Condizioni di raccordo per gli impianti fotovoltaici 1 Definizione

degli

impianti

1.1 In

generale

Gli impianti fotovoltaici consistono di un campo fotovoltaico di uno o più convertitori e di un punto di immissione. Il campo fotovoltaico può essere composto di diversi sottocampi simili. Per quanto riguarda la rimunerazione, i sottocampi che appartengono a diverse categorie di impianti secondo il numero 2 sono considerati impianti autonomi.

1.2

Impianti ampliati o rinnovati in misura considerevole Un impianto è considerato ampliato o rinnovato in misura considerevole ai sensi dell'articolo 3a lettera b, se rispetto agli ultimi cinque anni d'esercizio completi aumenta la sua produzione di elettricità almeno del 50 per cento.

2 Categorie

2.1. Impianti

isolati

Impianti che non hanno alcun collegamento architettonico con una costruzione. Esempi: impianti in giardini o su terreni incolti.

2.2. Impianti

annessi

Impianti collegati architettonicamente a una costruzione o ad altri impianti di un'infrastruttura e destinati esclusivamente alla produzione di elettricità.

Esempi: pannelli posati sui tetti con un sistema di fissaggio o montati su un tetto di tegole.

2.3. Impianti

integrati

Impianti integrati in un edificio e adibiti a una duplice funzione. Esempi: moduli fotovoltaici inseriti al posto delle tegole o di elementi della facciata, moduli integrati in pareti insonorizzanti.

57 Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. all'O del 14 mar. 2008 sull'approvvigionamento elettrico, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 734.71).

Energia

32

730.01

3

Calcolo della rimunerazione 3.1

La rimunerazione per gli impianti nuovi è calcolata come segue: Categoria di impianto Classe di potenza

Rimunerazione (cent./kWh) Impianti isolati

≤10 kW

65

≤30 kW

54

≤100 kW

51

>100

kW

49

Impianti annessi

≤10 kW

75

≤30 kW

65

≤100 kW

62

>100

kW

60

Impianti integrati

≤10 kW

90

≤30 kW

74

≤100 kW

67

>100

kW

62

3.2

La rimunerazione per gli impianti con potenza nominale >10 kW è calcolata pro rata rispetto alle classi di potenza.

3.3

Per l'attribuzione alle classi di potenza è utilizzata la potenza di punta DC normalizzata del generatore solare.

4

Riduzione annua, durata della rimunerazione 4.1

A partire dal 2010, i tassi di rimunerazione di cui ai numeri 3.1 e 3.2 diminuiscono dell'8 per cento l'anno.

4.2

I periodi di ammortamento e di rimunerazione hanno una durata di 25 anni.

Il periodo di rimunerazione inizia dopo la messa in esercizio dell'impianto e termina il 31 dicembre successivo alla fine del periodo di ammortamento.

5

Procedura di notifica e di decisione 5.1 Notifica

La notifica deve contenere almeno le seguenti indicazioni: a. categoria dell'impianto;

b. potenza

nominale;

c. produzione annua prevista; d. consenso dei proprietari fondiari; e. data di messa in esercizio prevista;

Ordinanza

33

730.01

5.2

Notifica dello stato di avanzamento del progetto La notifica dello stato di avanzamento del progetto deve essere presentata al più tardi sei mesi dopo la notifica del progetto e deve contenere almeno le seguenti indicazioni: a. licenza di costruzione, se necessaria; b. parere del gestore di rete in merito alla notifica di cui all'articolo 3i; c. eventuali modifiche dei dati di cui al numero 5.1.

5.3

Notifica della messa in esercizio La notifica della messa in esercizio deve essere effettuata al più tardi 24 mesi dopo la notifica del progetto per gli impianti integrati e 15 mesi per tutti gli altri impianti, e deve contenere almeno le seguenti indicazioni: a. data di messa in esercizio; b. verbale di collaudo con descrizione tecnica dettagliata; c. eventuali variazioni rispetto alle indicazioni di cui al numero 5.1.

6 Dati

d'esercizio

Se l'Ufficio federale lo richiede, il gestore dell'impianto deve consentirgli di prendere visione dei dati d'esercizio.

Energia

34

730.01

Appendice 1.358 (art. 3a, 3b, 3d, 3g, 3h e 22 cpv. 2) Condizioni di raccordo per l'energia eolica 1

Definizione degli impianti 1.1 In

generale

Gli impianti a energia eolica (aerogeneratori) sono composti di un rotore, di un convertitore, di una torre, di un basamento e di un allacciamento alla rete.

Se una serie di aerogeneratori si trova in un unico sito (parco eolico), ogni unità composta di rotore, convertitore, torre e basamento è considerata un impianto autonomo.

1.2

Impianti ampliati o rinnovati in misura considerevole Un impianto è considerato ampliato o rinnovato in misura considerevole ai sensi dell'articolo 3a lettera b, se rispetto alla media degli ultimi due anni d'esercizio completi antecedenti il 1° gennaio 2006 aumenta la produzione di elettricità almeno del 20 per cento.

2 Categorie

2.1

Piccoli impianti eolici Aerogeneratori con una potenza elettrica nominale fino a 10 kW compresi.

2.2 Grandi

impianti

eolici

Aerogeneratori con una potenza elettrica nominale superiore a 10 kW.

3

Calcolo della rimunerazione 3.1

La rimunerazione per l'elettricità prodotta da piccoli impianti eolici ammonta a 20 cent./kWh per tutta la durata del periodo di rimunerazione.

3.2

La rimunerazione per l'elettricità prodotta da grandi impianti eolici ammonta a 20 cent./kWh per cinque anni a partire dal momento della messa in esercizio regolare.

3.3

Dopo cinque anni, la produzione media di elettricità (reddito effettivo) viene confrontata con il reddito di riferimento del medesimo impianto ai sensi del numero 3.4: 58 Introdotta dal n. 2 dell'all. all'O del 14 mar. 2008 sull'approvvigionamento elettrico, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 734.71).

Ordinanza

35

730.01

a. se il reddito effettivo raggiunge o supera il 150 per cento del reddito di riferimento, la rimunerazione viene subito ridotta a 17 cent./kWh fino alla fine del periodo di rimunerazione; b. se il reddito effettivo è inferiore al 150 per cento del reddito di riferimento, il pagamento della rimunerazione di 20 cent./kWh viene prolungato di due mesi ogni 75 millesimi di differenza tra il reddito effettivo e il reddito di riferimento. In seguito la rimunerazione è ridotta a 17 cent./kWh fino alla fine del periodo di rimunerazione.

3.4

Il reddito di riferimento è calcolato sulla base della curva di potenza caratteristica e dell'altezza del mozzo dell'impianto a energia eolica effettivamente scelto, e delle caratteristiche dell'ubicazione di riferimento «Svizzera».

Le caratteristiche dell'ubicazione di riferimento «Svizzera» sono le seguenti: 1. velocità media del vento = 4,5 m/s a 50 m di altezza dal suolo 2. profilo altimetrico

logaritmico

3. distribuzione di Weibull con k = 2,0 4. valore di rugosità = 0,1 m L'Ufficio federale è incaricato di definire in una direttiva il calcolo dettagliato.

4

Riduzione annua e durata della rimunerazione 4.1

A partire dal 2013, i tassi di rimunerazione per i nuovi impianti, previsti ai punti 3.1 e 3.2, diminuiscono ogni anno dell'1,5 per cento.

4.2

I periodi di ammortamento e di rimunerazione hanno una durata di 20 anni.

Il periodo di rimunerazione inizia dopo la messa in esercizio dell'impianto e termina il 31 dicembre successivo alla fine del periodo di ammortamento.

5

Procedura di notifica e di decisione 5.1 Notifica

La notifica deve contenere almeno le seguenti indicazioni: a. ubicazione dell'impianto con indicazione dell'altitudine sul livello del mare;

b. consenso dei proprietari fondiari; c. potenza nominale;

d. produzione annua prevista; e data di messa in esercizio prevista; 5.2

Notifica dello stato di avanzamento del progetto La notifica dello stato di avanzamento del progetto deve essere presentata al più tardi due anni dopo la notifica del progetto e deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

Energia

36

730.01

a. licenza

di

costruzione;

b. parere del gestore di rete in merito alla notifica di cui all'articolo 3i; c. eventuali modifiche dei dati di cui al numero 5.1.

5.3

Notifica della messa in esercizio La notifica della messa in esercizio deve essere effettuata al più tardi cinque anni dopo la notifica del progetto e deve contenere almeno le seguenti indicazioni: a. designazione del tipo di impianto; b. potenza elettrica

nominale;

c. altezza

del

mozzo;

d. equipaggiamenti supplementari, ad es. riscaldamento delle pale del rotore;

e. data della messa in esercizio; f.

eventuali modifiche dei dati di cui al numero 5.1.

6 Dati

d'esercizio

Se l'Ufficio federale lo richiede, il gestore dell'impianto deve consentirgli di prendere visione dei dati d'esercizio.

Ordinanza

37

730.01

Appendice 1.459 (art. 3a, 3b, 3d, 3g, 3h e 22 cpv. 2) Condizioni di raccordo per gli impianti geotermici 1 Definizione

degli

impianti

1.1

Gli impianti geotermici consistono di una parte sotterranea (una o più perforazioni, serbatoio) e di una parte fuori terra (convertitore, distribuzione di energia) e servono alla produzione di elettricità e calore.

1.2

Gli impianti geotermici non devono impiegare altri vettori energetici rinnovabili o fossili insieme all'energia geotermica in un medesimo impianto.

1.3

Essi devono presentare un coefficiente di sfruttamento globale minimo secondo il diagramma seguente: Esigenze minime relative al coefficiente di sfruttamento annuo 0

10

20

30

40

50

60

0

1

2

3

4

5

6

C

o

ef

fi

ci

en

te

d

i sf

ru

tt

am

en

to

d

el

cal

o

re

[%

]

Coefficiente di sfruttamento elettrico [%] Esigenze minime relative al coefficiente di sfruttamento annuo 0

10

20

30

40

50

60

0

1

2

3

4

5

C

o

ef

fi

ci

en

te

d

i sf

ru

tt

am

en

to

d

el

cal

o

re

[%

]

Coefficiente di sfruttamento elettrico [%] Il coefficiente di sfruttamento globale si riferisce all'energia annua misurata alla testa del pozzo.

Se il coefficiente di sfruttamento globale risulta per un anno civile inferiore di oltre il 20 per cento al coefficiente richiesto in regime normale, o semplicemente inferiore per due anni civili consecutivi, il diritto alla rimunerazione a copertura dei costi decade fintanto che non viene di nuovo raggiunto per un anno civile il coefficiente di sfruttamento energetico globale minimo.

1.4

Impianti ampliati o rinnovati in misura considerevole Un impianto è considerato ampliato o rinnovato in misura considerevole ai sensi dell'articolo 3a lettera b se rispetto alla media degli ultimi due anni d'esercizio completi antecedenti il 1° gennaio 2006 aumenta la produzione di elettricità almeno del 25 per cento.

59 Introdotta dal n. 2 dell'all. all'O del 14 mar. 2008 sull'approvvigionamento elettrico, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 734.71).

Energia

38

730.01

2

Calcolo della rimunerazione 2.1

L'entità della rimunerazione è determinata in funzione della potenza elettrica nominale Pel dell'impianto: Classe di potenza Pel Rimunerazione (cent./kWh)

≤5 MW

30.0

≤10 MW

27.0

≤20 MW

21.0

>20 MW

17.0

2.2

La rimunerazione per gli impianti con potenza nominale >5 MW è calcolata pro rata rispetto alle classi di potenza.

3

Riduzione annua, durata della rimunerazione 3.1

A partire dal 2018, i tassi di rimunerazione per i nuovi impianti ai sensi dei numeri 2.1 e 2.2 diminuiscono ogni anno dello 0,5 per cento.

3.2

I periodi di ammortamento e di rimunerazione hanno una durata di 20 anni.

Il periodo di rimunerazione inizia dopo la messa in esercizio dell'impianto e termina il 31 dicembre successivo alla fine del periodo di ammortamento.

4

Procedura di notifica e di decisione 4.1 Notifica

La notifica deve contenere almeno le seguenti indicazioni: a. ubicazione dell'impianto;

b. consenso dei proprietari fondiari; c. potenza nominale elettrica e termica; d. produzione lorda annua progettata (elettrica e termica); e. sfruttamento di calore progettato e consenso dei presumibili acquirenti del calore;

f.

fluido del sistema di raffreddamento a circuito chiuso; g. data di messa in esercizio prevista; 4.2

Notifica dello stato di avanzamento del progetto La notifica dello stato di avanzamento del progetto deve essere presentata al più tardi tre anni dopo la notifica del progetto e deve contenere almeno le seguenti indicazioni: a. licenza di

costruzione;

b. parere del gestore di rete in merito alla notifica di cui all'articolo 3i;

Ordinanza

39

730.01

c. possibilità di raccordo per l'energia termica; d. eventuali modifiche dei dati di cui al numero 4.1.

4.3

Notifica della messa in esercizio La notifica della messa in esercizio deve essere effettuata al più tardi sei anni dopo la notifica del progetto e deve contenere almeno le seguenti indicazioni: a. data della messa in esercizio; b. eventuali modifiche dei dati di cui al numero 4.1.

5 Dati

d'esercizio

Se l'Ufficio federale lo richiede, il gestore dell'impianto deve consentirgli di prendere visione dei dati d'esercizio.

Energia

40

730.01

Appendice 1.560 (art. 3a, 3b, 3d, 3g, 3h e 22 cpv. 2) Condizioni di raccordo per gli impianti a biomassa per la produzione di energia 1 Definizioni

1.1

Biomassa: qualsiasi materiale organico prodotto direttamente o indirettamente attraverso la fotosintesi, e che non ha subito trasformazioni dovute a processi geologici. Fanno parte della biomassa anche tutti i prodotti secondari e sottoprodotti, residui e rifiuti il cui contenuto energetico proviene dalla biomassa.

1.2

Piante energetiche: piante coltivate principalmente ai fini della produzione energetica.

1.3

Gas biogeno: gas prodotto a partire dalla biomassa di cui al numero 1.1.

2

Definizione degli impianti 2.1

Impianti di incenerimento dei rifiuti Impianti per termovalorizzazione di rifiuti urbani che provengono dalle economie domestiche, dall'artigianato e dall'industria ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 dell'ordinanza tecnica del 10 dicembre 199061 sui rifiuti (OTR).

2.2

Forni per l'incenerimento di fanghi Impianti per la termovalorizzazione di fanghi risultanti dalla biomassa (fanghi di depurazione, di cartiera, dell'industria alimentare).

2.3

Impianti a gas di depurazione e a gas di discarica Impianti per lo sfruttamento dei gas di depurazione prodotti da impianti di depurazione delle acque reflue o dei gas di discarica.

2.4

Altri impianti a biomassa Qualsiasi impianto tecnico autonomo per la produzione di elettricità in un determinato luogo a partire dalla biomassa. In genere, il funzionamento degli impianti per la produzione di energia a partire dalla biomassa si basa su processi a più stadi. Questi processi comprendono, in particolare: a. il ritiro e il pretrattamento di combustibile o substrato; 60 Introdotta dal n. 2 dell'all. all'O del 14 mar. 2008 sull'approvvigionamento elettrico, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 734.71).

61 RS 814.600

Ordinanza

41

730.01

b. un primo stadio di conversione (conversione della biomassa in un prodotto intermedio mediante procedimenti termochimici, fisico-chimici o biologici);

c. un secondo stadio di conversione (conversione del prodotto intermedio in elettricità e calore mediante impianto di cogenerazione); d. posttrattamento di sostanze residue e sottoprodotti.

3

Impianti di incenerimento dei rifiuti 3.1

Impianti ampliati o rinnovati in misura considerevole Un impianto è considerato ampliato o rinnovato in misura considerevole ai sensi dell'articolo 3a lettera b, se rispetto alla media degli ultimi due anni d'esercizio completi antecedenti il 1° gennaio 2006 aumenta il proprio coefficiente di sfruttamento elettrico almeno del 25 per cento, con coefficiente di sfruttamento del calore almeno pari.

3.2 Quota

rinnovabile

Il 50 per cento della quantità di energia prodotta è conteggiata come energia rinnovabile.

3.3

Esigenze energetiche minime Il coefficiente di sfruttamento energetico globale deve soddisfare un valore minimo secondo il diagramma seguente: 0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

50.0

55.0

60.0

65.0

70.0

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

C

o

ef

fi

ci

en

te

d

i s

fr

u

tta

m

en

to

d

el

c

al

o

re

%

Coefficiente di sfruttamento elettrico in % Coefficiente minimo di sfruttamento energetico globale Coefficiente minimo di sfruttamento energetico global Coefficiente minimo di sfruttamento energetico globa Se il coefficiente di sfruttamento del calore risulta per un anno civile inferiore di oltre il 20 per cento al coefficiente richiesto in regime normale, o semplicemente inferiore per due anni civili consecutivi, il diritto alla rimunerazione a copertura dei costi decade fintanto che non viene di nuovo raggiunto per un anno civile il coefficiente di sfruttamento energetico globale minimo.

I coefficienti di sfruttamento vengono sempre definiti su un anno civile completo.

Energia

42

730.01

Calcolo del coefficiente di sfruttamento elettrico: la produzione totale di elettricità (dal generatore) viene divisa per l'input di energia immesso nella caldaia. Il contenuto energetico dei rifiuti viene calcolato a partire dalla quantità di vapore e dai parametri del vapore stesso.

Calcolo del coefficiente di sfruttamento del calore: la quantità totale di energia termica (determinata attraverso misurazione) viene divisa per l'input di energia immesso nella caldaia. Il contenuto energetico dei rifiuti viene calcolato a partire dalla quantità di vapore e dai parametri del vapore stesso.

3.4

Esigenze ecologiche minime L'Ufficio federale può definire, mediante direttive, esigenze ecologiche minime.

3.5 Rimunerazione

La rimunerazione è calcolata applicando la formula seguente: rimunerazione = 2 × prezzo di costo dell'elettricità - prezzo di mercato La rimunerazione è fissata ogni anno per l'anno successivo sulla base del valore medio dell'anno precedente del coefficiente di sfruttamento del calore.

Coefficiente di sfruttamento del calore

Prezzo di costo

dell'elettricità (cent./kWh) 0 %

10

60 %

12,5

I prezzi di costo dell'elettricità per altri coefficienti di sfruttamento del calore vengono dedotti per interpolazione lineare dai valori riportati sopra nella tabella.

3.6

Riduzione annua, durata della rimunerazioneLa riduzione annua ammonta allo 0 per cento.

- I periodi di ammortamento e di rimunerazione hanno una durata di 20 anni. Il periodo di rimunerazione inizia dopo la messa in esercizio dell'impianto e termina il 31 dicembre successivo alla fine del periodo di ammortamento.

3.7

Combustione di legname di scarto negli impianti di incenerimento dei rifiuti Se in un impianto di incenerimento dei rifiuti viene conferito almeno il 5 per cento in massa di legname di scarto aggiuntivo (riferito all'input dei rifiuti), l'impianto riceve pro rata la rimunerazione prevista per gli altri impianti a biomassa per l'elettricità prodotta a partire da questo legno, sempre che siano soddisfatte le esigenze minime per i cicli del vapore definite per gli altri impianti a biomassa.

Ordinanza

43

730.01

3.8

Procedura di notifica e di decisione 3.8.1 Notifica

La notifica deve contenere almeno le seguenti indicazioni: a. progetto che illustri se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3a e al numero 3;

b

quantità di combustibile utilizzate; c. potenza elettrica installata (kWel); d. produzione lorda di elettricità e calore (kWh) prevista per anno civile; e. data di messa in esercizio prevista; 3.8.2 Notifica dello stato di avanzamento del progetto La notifica dello stato di avanzamento del progetto deve essere presentata al più tardi due anni dopo la notifica del progetto e deve contenere almeno le seguenti indicazioni: a. licenza di

costruzione;

b. parere del gestore di rete in merito alla notifica di cui all'articolo 3i; c. eventuali modifiche dei dati di cui al numero 3.8.1; d. data della messa in esercizio.

3.8.3 Notifica della messa in esercizio La notifica della messa in esercizio deve essere effettuata al più tardi quattro anni dopo la notifica del progetto e deve contenere almeno le seguenti indicazioni: a. eventuali modifiche dei dati di cui al numero 3.8.1; b. data della messa in esercizio.

3.9 Dati

d'esercizio

Se l'Ufficio federale lo richiede, il gestore dell'impianto deve consentirgli di prendere visione dei dati d'esercizio.

4

Forni per l'incenerimento di fanghi 4.1

Impianti ampliati o rinnovati in misura considerevole Un impianto è considerato ampliato o rinnovato in misura considerevole ai sensi dell'articolo 3a lettera b, se rispetto alla media degli ultimi due anni d'esercizio completi antecedenti il 1° gennaio 2006, aumenta il proprio coefficiente di sfruttamento elettrico almeno del 25 per cento, con coefficiente di sfruttamento del calore almeno pari.

Energia

44

730.01

4.2

Esigenze relative ai fanghi e all'incenerimento Si possono impiegare soltanto fanghi disidratati o fanghi essiccati mediante energie rinnovabili.

Come combustibili aggiuntivi si possono impiegare soltanto combustibili rinnovabili.

4.3

Esigenze energetiche minime Valgono le esigenze di cui al numero 3.3.

4.4

Esigenze ecologiche minime L'Ufficio federale può definire, attraverso direttive, esigenze ecologiche minime.

4.5 Rimunerazione

La rimunerazione è fissata ogni anno per l'anno successivo sulla base del valore medio dell'anno precedente del coefficiente di sfruttamento del calore.

Coefficiente di sfruttamento del calore Rimunerazione (cent./kWh)

0 %

10

60 %

12.5

Le rimunerazioni per altri coefficienti di sfruttamento del calore vengono dedotte per interpolazione lineare dai valori riportati sopra nella tabella.

4.6

Riduzione annua, durata della rimunerazioneLa riduzione annua ammonta allo 0 per cento.

- I periodi di ammortamento e di rimunerazione hanno una durata di 20 anni. Il periodo di rimunerazione inizia dopo la messa in esercizio dell'impianto e termina il 31 dicembre successivo alla fine del periodo di ammortamento.

4.7

Procedura di notifica e di decisione Valgono le esigenze di cui al numero 3.8.

4.8 Dati

dell'impianto

Valgono le esigenze di cui al numero 3.9.

5

Gas di depurazione e gas di discarica 5.1

Impianti ampliati o rinnovati in misura considerevole Un impianto è considerato ampliato o rinnovato in misura considerevole ai sensi dell'articolo 3a lettera b, se rispetto alla media degli ultimi due anni d'esercizio completi antecedenti il 1° gennaio 2006, aumenta la produzione di elettricità almeno del 25 per cento.

Ordinanza

45

730.01

5.2

Esigenze energetiche minime Il riscaldamento della torre di fermentazione deve essere effettuato mediante calore di recupero.

L'impianto di cogenerazione deve presentare un rendimento elettrico minimo conformemente al seguente diagramma: 0 kW, 24%

252 kW, 38%

24

26

28

30

32

34

36

38

40

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

Potenza elettrica impianto di cogenerazione [kW] rendimento elettrico minimo Rend

im

en

to

el

ettr

ic

o

[%

]

Il valore deve essere raggiunto seguendo le indicazioni del costruttore relative al gas di depurazione e nel rispetto delle esigenze definite all'allegato 2, numero 82 dell'ordinanza del 16 dicembre 198562 contro l'inquinamento atmosferico (OIAt).

5.3

L'Ufficio federale può imporre ulteriori esigenze ecologiche per quanto riguarda lo sfruttamento energetico di cosubstrati.

5.4

Rimunerazione per il gas di depurazione La rimunerazione è calcolata applicando la formula seguente: rimunerazione in cent./kWh = 193.29 x-0.2012 (x = numero di abitanti equivalenti dell'impianto di depurazione delle acque reflue) La rimunerazione massima ammonta a 24 cent./kWh.

5.5

Rimunerazione per il gas di discarica La rimunerazione è calcolata applicando la formula seguente: rimunerazione in cent./kWh = 60.673 x-0.2853 (x = potenza elettrica della centrale termo-elettrica a blocco in kW) La rimunerazione massima ammonta a 20 cent./kWh.

62 RS 814.318.142.1

Energia

46

730.01

5.6

Se gas di depurazione o gas di discarica viene immesso nella rete di distribuzione del gas naturale e utilizzato in altro luogo per la produzione di elettricità, la rimunerazione è calcolata come indicato al numero 6.6.

5.7

Riduzione annua e durata della rimunerazione I tassi di rimunerazione per i nuovi impianti diminuiscono ogni anno dell'1 per cento a partire dal 2010.

I periodi di ammortamento e di rimunerazione hanno una durata di 20 anni.

Il periodo di rimunerazione inizia dopo la messa in esercizio dell'impianto e termina il 31 dicembre successivo alla fine del periodo di ammortamento.

5.8

Procedura di notifica e di decisione 5.8.1 Notifica

La notifica deve contenere almeno le seguenti indicazioni: a. progetto che illustri se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3a e ai numeri 5.1-5.3; b. tipo e quantità delle biomassa utilizzate a scopo energetico; c. potenza elettrica installata (kWel); d. produzione lorda di elettricità e calore (kWh) prevista per anno civile e. data di messa in esercizio prevista; f.

numero di abitanti equivalenti dell'impianto.

5.8.2 Notifica dello stato di avanzamento del progetto La notifica dello stato di avanzamento del progetto deve essere presentata al più tardi due anni dopo la notifica del progetto e deve contenere almeno le seguenti indicazioni: a. licenza di

costruzione;

b. parere del gestore di rete in merito alla notifica di cui all'articolo 3i; c. eventuali modifiche dei dati di cui al numero 5.8.1; d. data di messa in esercizio prevista.

5.8.3 Notifica della messa in esercizio La notifica della messa in esercizio deve essere effettuata al più tardi quattro anni dopo la notifica del progetto e deve contenere almeno le seguenti indicazioni: a. eventuali modifiche dei dati di cui al numero 5.8.1; b. data della messa in esercizio.

5.9 Dati

d'esercizio

Se l'Ufficio federale lo richiede, il gestore dell'impianto deve consentirgli di prendere visione dei dati d'esercizio.

Ordinanza

47

730.01

6

Altri impianti a biomassa 6.1

Impianti ampliati o rinnovati in misura considerevole Un impianto è considerato ampliato o rinnovato in misura considerevole ai sensi dell'articolo 3a lettera b, se rispetto alla media degli ultimi due anni d'esercizio completi antecedenti il 1° gennaio 2006, con coefficiente di sfruttamento del calore almeno pari: a. nel caso di cicli del vapore: aumenta il proprio coefficiente di sfruttamento elettrico almeno del 25 per cento; b. nel caso di altri impianti di cogenerazione: aumenta la propria produzione di elettricità almeno del 25 per cento.

Non sono considerati ampliati o rinnovati in misura considerevole gli impianti in cui si passa da combustibili fossili a combustibili rinnovabili senza che siano effettuati investimenti ai sensi dell'articolo articolo 3a lettera a.

6.2

Esigenze minime generali a. Biomassa ammessa:

biomassa ai sensi del numero 1.1, a condizione che non siano utilizzate materie di cui alla lettera b; b. Biomassa non ammessa: 1. biomassa essiccata con l'ausilio di combustibili fossili, 2 torba, 3. rifiuti urbani misti provenienti dalle economie domestiche, dall'artigianato e dall'industria e rifiuti simili destinati ad essere termovalorizzati negli impianti di incenerimento dei rifiuti, 4. fanghi e sedimenti dei corsi d'acqua, 5. prodotti tessili,

6. gas di discarica, 7. gas di depurazione, fanghi grezzi degli impianti di depurazione delle acque.

6.3

Esigenze energetiche minime Se il coefficiente di sfruttamento globale risulta per un anno civile inferiore di oltre il 20 per cento al coefficiente richiesto in regime normale, o semplicemente inferiore per due anni civili consecutivi, il diritto alla rimunerazione a copertura dei costi decade fintanto che non viene di nuovo raggiunto per un anno civile il coefficiente di sfruttamento energetico globale minimo.

a. Cicli del vapore:

1. I cicli del vapore, in particolare il ciclo Rankine organico, le turbine a vapore e i motori a vapore devono raggiungere un coefficiente di sfruttamento energetico globale minimo secondo il diagramma seguente:

Energia

48

730.01

Esigenze minime relative al coefficiente di sfruttamento annuo 0

10

20

30

40

50

60

70

80

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Coefficiente di sfruttamento elettrico [%] C

o

ef

fi

ci

en

te

d

i s

fr

u

tt

am

en

to

d

el

ca

lo

re

[

%

]

2. Per il calcolo del coefficiente di sfruttamento energetico globale si utilizza il potere calorifico inferiore Hu del combustibile impiegato.

Calcolo del coefficiente di sfruttamento elettrico: la produzione complessiva di energia elettrica è divisa per l'input energetico.

Calcolo del coefficiente di sfruttamento del calore: l'energia termica sfruttata è divisa per l'input energetico; b. Altri impianti di cogenerazione, in particolare centrali termo-elettriche a blocco, (micro)turbine a gas, celle a combustibile e motori Stirling: 1. impianti che riciclano in prevalenza rifiuti e residui biogeni, concime di fattoria e residui del raccolto: - il rendimento elettrico dell'impianto di cogenerazione deve

soddisfare le esigenze di cui al numero 5.2; il fabbisogno di calore dell'impianto di produzione di energia (per es. riscaldamento del fermentatore) deve essere coperto utilizzando il calore residuo dell'impianto di cogenerazione o altre energie rinnovabili;

2. altri

impianti:

- il rendimento elettrico dell'impianto di cogenerazione deve soddisfare le esigenze di cui al numero 5.2.

la quota di calore (riferita alla produzione lorda di calore) utilizzato esternamente (cioè escludendo quello utilizzato dall'impianto stesso) ammonta almeno al 50 per cento.

6.4

Esigenze ecologiche minime L'Ufficio federale può definire, attraverso direttive, esigenze ecologiche minime.

6.5 Calcolo

della

rimunerazione

a. La potenza determinate per la fissazione della rimunerazione è la potenza equivalente dell'impianto. Essa corrisponde al quoziente fra l'energia elettrica in kWh da prelevare nell'anno civile in questione e la somma delle ore del medesimo anno civile, detratte le ore piene prima della messa in esercizio dell'impianto e dopo la sua disattivazione.

Ordinanza

49

730.01

b. L'energia elettrica misurata al punto di immissione è determinante per il calcolo della potenza equivalente; questa, a sua volta, serve per il calcolo della rimunerazione di base. I tassi di rimunerazione sono fissati in modo da tenere conto del fabbisogno proprio di energia elettrica dell'impianto.

c. L'ammontare della rimunerazione di base è calcolato sulla base della potenza equivalente dell'impianto, pro rata rispetto alle seguenti classi di potenza: Classe di potenza

Rimunerazione di base (cent./kWh)

≤50 kW

24

≤100 kW

21.5

≤500 kW

19

≤5 MW

16

>5 MW

15

d. bonus per legna: per lo sfruttamento energetico di legname vengono corrisposti 3 cent./kWh; e. bonus per biomassa agricola: viene accordato se: 1. viene impiegato concime di fattoria (letame e colaticcio provenienti dall'allevamento) o concime di fattoria insieme a resti del raccolto, sostanze residue della produzione agricola o prodotti agricoli declassati; e

2. la quota di cosubstrati non agricoli e piante energetiche non supera il 20 per cento (rispetto alla massa fresca).

f. L'ammontare del bonus agricolo è calcolato sulla base della potenza equivalente dell'impianto, pro rata rispetto alle seguenti classi di potenza: Classe di potenza

Bonus agricolo (cent./kWh) ≤50 kW

15

≤100 kW

13,5

≤500 kW

11

≤5 MW

4

>5 MW

0

g. I bonus di cui alle lettere d ed e non sono cumulabili.

h. Per gli altri impianti di cogenerazione ai sensi del numero 6.3 lettera b, è accordato un bonus per lo sfruttamento esterno del calore (bonus di cogenerazione) di 2 cent./kWh se lo sfruttamento esterno del calore supera le esigenze minime almeno del 20 per cento (rispetto alla produzione lorda di calore).

Energia

50

730.01

6.6

Se gas biogeno viene immesso nella rete di distribuzione del gas naturale e utilizzato in altro luogo per la produzione di elettricità, la rimunerazione ammonta a 15 cent./kWh; si applicano le esigenze minime di cui al numero 6.3 lettera b punto 2 e di cui al numero 6.4; inoltre occorre assicurare che un'organizzazione privata effettui registrazioni sulla provenienza del gas, il rispetto delle esigenze minime, le quantità immesse in rete e l'utilizzazione.

6.7 Rimunerazione

effettiva

La rimunerazione effettiva viene calcolata per ogni anno civile sulla base dell'elettricità effettivamente misurata al punto di immissione in rete, nel modo seguente: a. sino alla fine del primo anno civile completo in cui l'impianto è in funzione, sulla base della produzione lorda di elettricità prevista di cui al numero 6.9.1 lettera c;

b. in ogni successivo anno civile, sulla base della produzione effettiva dell'anno precedente.

6.8

Riduzione annua, durata della rimunerazione a. La riduzione annua ammonta allo 0 per cento.

b. I periodi di ammortamento e di rimunerazione hanno una durata di 20 anni. Il periodo di rimunerazione inizia dopo la messa in esercizio dell'impianto e termina il 31 dicembre successivo alla fine del periodo di ammortamento.

6.9

Procedura di notifica e di decisione 6.9.1 Notifica

La notifica deve contenere almeno le seguenti indicazioni: a. progetto che illustri se sono soddisfatte le condizioni di cui all' articolo 3a e ai numeri 6.2-6.4; b. potenza nominale elettrica e termica; c. produzione lorda di elettricità e calore (kWh) prevista per anno civile e calore sfruttato esternamente (kWh) previsto per anno civile; d. tipo e quantità delle biomasse utilizzate a scopo energetico; e. tipo, quantità e potere calorifico inferiore medio del prodotto intermedio;

f.

data di messa in esercizio prevista.

6.9.2 Notifica dello stato di avanzamento del progetto La notifica dello stato di avanzamento del progetto deve essere presentata al più tardi due anni dopo la notifica del progetto e deve contenere almeno le seguenti indicazioni: a. licenza di

costruzione;

b. parere del gestore di rete in merito alla notifica di cui all'articolo 3i; c. eventuali modifiche dei dati di cui al numero 6.9.1; d. data di messa in esercizio prevista.

Ordinanza

51

730.01

6.9.3 Notifica della messa in esercizio La notifica della messa in esercizio deve essere effettuata al più tardi quattro anni dopo la notifica del progetto e deve contenere almeno le seguenti indicazioni: a. eventuali modifiche dei dati di cui al numero 6.9.1; b. data della messa in esercizio.

6.10 Dati

d'esercizio

Se l'Ufficio federale lo richiede, il gestore dell'impianto deve consentirgli di prendere visione dei dati d'esercizio.

Energia

52

730.01

Appendice 1.663 (art. 17a e 17b) Garanzia contro i rischi per gli impianti geotermici 1

Esigenze minime per gli impianti geotermici 1.1

Gli impianti geotermici devono presentare il coefficiente di sfruttamento globale minimo di cui all'appendice 1.4 numero 1.3.

1.2

Nella media annua, gli impianti geotermici devono presentare un coefficiente di sfruttamento elettrico almeno dell'1,5 per cento.

L'indice di sfruttamento globale si riferisce all'energia annua misurata alla testa del pozzo.

1.3

Gli impianti geotermici non devono impiegare vettori energetici fossili insieme all'energia geotermica in un medesimo impianto.

2 Costi

garantiti

2.1

La fideiussione a garanzia contro i rischi degli impianti geotermici copre al massimo il 50 per cento dei costi dei sondaggi e delle prove del progetto.

2.2

Possono essere conteggiate come costi dei sondaggi e delle prove le voci seguenti: a. preparazione e smantellamento del cantiere di perforazione; b. costi di perforazione, comprese tubazioni e cementazione per tutte le perforazioni di produzione, iniezione e sondaggio previste; c. misurazioni del foro di trivellazione, strumentazione compresa; d. prove di pompaggio; e. stimolazione del serbatoio; f.

prove di circolazione; g. analisi

chimiche;

h. assistenza

geologica.

63 Introdotta dal n. 2 dell'all. all'O del 14 mar. 2008 sull'approvvigionamento elettrico, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 734.71).

Ordinanza

53

730.01

3 Procedura

3.1 Domanda

La domanda deve fornire informazioni, in particolare, in merito a: a. l'ubicazione dell'impianto, le condizioni geologiche e idrogeologiche locali e le relative basi; b. le proprietà pronosticate dell'acquifero o del serbatoio e le ricerche su cui poggiano tali dati; c. la capacità di estrazione, la temperatura e la mineralizzazione del fluido pronosticate e le ricerche su cui poggiano tali dati; d. la definizione dei criteri di successo, parziale successo o insuccesso per quanto riguarda la resa e la temperatura e mineralizzazione del fluido; e. il programma dettagliato delle perforazioni e delle prove; f. la potenza progettata dell'impianto e la produzione di energia (termica ed elettrica);

g. l'utilizzazione progettata di energia e la fattibilità in caso di successo e di parziale successo; h. i previsti acquirenti di elettricità e calore in caso di successo e di parziale successo;

i.

la prevista utilizzazione delle perforazioni in caso di insuccesso; j. la prevista forma giuridica e l'identità della società responsabile della gestione;

k. il finanziamento del progetto nella fase delle perforazioni e delle prove, nella fase di ampliamento e nella fase di esercizio; 3.2

Trattazione delle domande a. La società nazionale di rete notifica il ricevimento della domanda all'Ufficio federale.

b. L'Ufficio federale designa un gruppo di esperti indipendente.

c. Il gruppo di esperti esamina la domanda e la valuta, in particolare, per quanto riguarda: 1. la capacità di estrazione, la temperatura e la mineralizzazione del fluido pronosticate;

2. il livello tecnico del programma di perforazione, di stimolazione e di prova;

3. la fattibilità del previsto sfruttamento dell'energia in caso di successo e di parziale successo.

d. Il gruppo sottopone alla società nazionale di rete una raccomandazione motivata sulla concessione o sul rifiuto della domanda. In caso di valutazione positiva della domanda, sottopone alla società nazionale di rete una raccomandazione motivata sui criteri di successo, parziale successo o insuccesso da adottare (capacità di estrazione, temperatura e mineralizzazione del fluido) e sull'ammontare della fideiussione da concedere.

Energia

54

730.01

e. La società nazionale di rete esamina se il progetto trova posto nell'ambito della somma massima dei supplementi secondo l'articolo 7a capoverso 4 della legge.

f. La società nazionale di rete trasmette al richiedente una decisione di massima vincolante in cui comunica se, in caso di parziale successo o insuccesso, gli può essere concessa una fideiussione e a quanto tale fideiussione ammonterebbe in caso di parziale successo o di insuccesso.

g. La società nazionale di rete trasmette la decisione all'Ufficio federale.

3.3

Esecuzione del progetto e decisione in merito alla fideiussione a. L'Ufficio federale designa un esperto indipendente quale accompagnatore del progetto.

b. Il promotore del progetto esegue le perforazioni e le prove previste.

L'accompagnatore del progetto segue il progetto nella fase delle perforazioni e delle prove. Sorveglia le perforazioni, la stimolazione e le prove, valuta i risultati delle prove e rende conto al gruppo di esperti.

c. Al termine dei lavori, il gruppo di esperti esamina i risultati delle perforazioni e delle prove e li valuta sotto il profilo del successo, parziale successo o insuccesso.

d. La società nazionale di rete, mediante una decisione vincolante, comunica al promotore del progetto il risultato dell'esame in particolare sotto il profilo del successo, parziale successo o insuccesso, e l'ammontare della fideiussione da versare.

3.4

Il gruppo di esperti può fare capo ad altri specialisti.

Ordinanza

55

730.01

Appendice 2.164 (art. 7 cpv. 1, 10 cpv. 1-4, 11 cpv. 1 e 3, 21a cpv. 1 lett. c) Esigenze per la commercializzazione di scaldacqua, serbatoi di accumulo dell'acqua calda e accumulatori di calore 1 Campo

d'applicazione 1.1

Soggiacciono alla procedura di omologazione energetica gli scaldacqua, i serbatoi di accumulo dell'acqua calda e gli accumulatori di calore con una capacità da 30 a 2000 l di acqua, muniti di un isolamento termico d'origine o prefabbricato.

1.2

Non soggiacciono alla procedura di omologazione energetica gli scaldacqua, i serbatoi di accumulo dell'acqua calda e gli accumulatori di calore costruiti in modo particolare per lo sfruttamento dell'energia solare e del calore ambientale. Essi devono tuttavia soddisfare le esigenze per la commercializzazione (numeri 2.1 e 2.2). Il rispetto di tali esigenze deve essere dimostrato. Il Dipartimento disciplina i dettagli.

1.3

Non soggiacciono alla procedura di omologazione energetica gli scaldacqua, i serbatoi di accumulo dell'acqua calda e gli accumulatori di calore isolati in opera, gli scaldacqua a flusso continuo, gli scaldacqua ad accumulazione con riscaldamento diretto a gas nonché i raccordi (pompe, rubinetterie, ecc.) tra generatori di calore e gli impianti e apparecchi menzionati al numero 1.1.

2 Esigenze

per

la

commercializzazione 2.1

Gli impianti e apparecchi di cui ai numeri 1.1 e 1.2 possono essere commercializzati unicamente se soddisfano i criteri qui appresso: Capacità

nominale

in litri a)

Perdite di calore massime ammesse (kWh per 24 h) Capacità nominale

(litri)

Perdite di calore massime ammesse (kWh per 24 h) 30

0.75

700

4.1

50

0.90

800

4.3

80

1.1

900

4.5

100

1.3

1000

4.7

120

1.4

1100

4.8

150

1.6

1200

4.9

200

2.1

1300

5.0

300

2.6

1500

5.1

400

3,1

2000

5.2

64 Originaria appendice 1.1. Aggiornata dal n. II cpv. 1 dell'O del 9 giu. 2006 (RU 2006 2411) e dal n. 2 dell'all. all'O del 14 mar. 2008 sull'approvvigionamento elettrico (RS 734.71).

Energia

56

730.01

Capacità

nominale

in litri a)

Perdite di calore massime ammesse (kWh per 24 h) Capacità nominale

(litri)

Perdite di calore massime ammesse (kWh per 24 h) 500

3.5

600

3.8

a

Per le capacità intermedie, procedere a un'interpolazione lineare.

La capacità effettiva può essere inferiore alla capacità nominale al massimo del 5 %.

2.2

I suddetti valori si applicano agli impianti e apparecchi che hanno al massimo due condotte per l'acqua. Per ogni condotta supplementare, le perdite di calore possono aumentare di 0,1 kWh fino a 0,3 kWh al massimo per 24 ore.

2.3

Per gli impianti di cui al numero 1.1, le misurazioni devono essere effettuate alle seguenti condizioni: a. la temperatura media dell'acqua dev'essere di 65°C; b. la temperatura ambiente dev'essere di 20°C; c. non va fatto alcun prelievo d'acqua; d. l'apparecchio dev'essere completamente riempito d'acqua.

3

Dichiarazione di conformità La dichiarazione di conformità deve dare le indicazioni seguenti: a. nome e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante domiciliato in Svizzera;

b. descrizione dello scaldacqua, del serbatoio di accumulo dell'acqua calda o dell'accumulatore di calore;

c. dichiarazione che l'apparecchio in questione soddisfa le esigenze indicate nel numero 2;

d. nome e indirizzo della persona che firma la dichiarazione di conformità per il fabbricante o il suo rappresentante domiciliato in Svizzera.

4 Documenti

tecnici

I documenti tecnici devono contenere le indicazioni seguenti: a. una descrizione generale dello scaldacqua, del serbatoio di accumulo dell'acqua calda o dell'accumulatore di calore; b. progetti, disegni e piani di fabbricazione, segnatamente pezzi, sottogruppi di montaggio e circuiti di commutazione;

c. descrizione e spiegazioni necessarie per la comprensione di detti disegni e piani, nonché funzionamento del prodotto;

Ordinanza

57

730.01

d. lista delle norme eventualmente applicate interamente o parzialmente, nonché una descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare le esigenze del numero 2; e. risultati dei calcoli di costruzione e delle verifiche fatte; f.

i rapporti delle omologazioni, propri o allestiti da terzi.

5 Contrassegno Il fabbricante o l'importatore devono munire gli impianti e gli apparecchi che adempiono le esigenze della commercializzazione in virtù della presente ordinanza almeno delle indicazioni seguenti, poste in luogo ben visibile: a. fabbricante o impresa di distribuzione; b. designazione del modello; c. capacità nominale in litri; d. perdite di calore in kWh/24h.

6 Servizio

d'omologazione L'Ufficio federale riconosce un servizio d'omologazione (art. 21a cpv. 1 lett. c), qualora tale servizio: a. sia privo di qualsiasi legame commerciale, finanziario o di altra natura che potrebbe influenzare negativamente i risultati; b. disponga di sufficiente personale istruito e sperimentato; c. disponga dei locali e dell'apparecchiatura appropriati; d. gestisca il suo proprio sistema di documentazione; e. garantisca che i dati degni di protezione siano tenuti segreti.

7 Disciplinamento transitorio

7.1

Gli impianti e apparecchi apparsi sul mercato prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza devono rispondere alle esigenze e alla procedura di ammissione in virtù dell'ordinanza sull'energia del 22 gennaio 199265.

7.2

L'articolo 10 capoverso 2 non si applica agli impianti e apparecchi menzionati nel numero 1.1 per i quali è stata rilasciata un'ammissione conformemente all'ordinanza sull'energia del 22 gennaio 1992.

65 [RU

1992 397, 1993 2366, 1994 1168 1839, 1995 2760, 1996 2243 n. I 64]

Energia

58

730.01

Appendice 2.266 (art. 7 cpv. 1 e 2, 10 cpv. 1-4, 11 cpv. 1, 21a cpv. 1 lett. c) Esigenze per la commercializzazione di frigoriferi e congelatori domestici elettrici con raccordo alla rete e loro combinazioni 1. Campo

d'applicazione 1.1

Questa appendice si applica ai refrigeranti e ai congelatori domestici elettrici con raccordo alla rete (detti qui di seguito refrigeranti e congelatori) e alle loro combinazioni.

1.2

Gli apparecchi che possono essere alimentati anche con altre fonti di energia non rientrano nel campo d'applicazione della presente appendice.

2.

Esigenze per la commercializzazione Le condizioni di commercializzazione corrispondono alla direttiva 96/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 settembre 199667 sui requisiti di rendimento energetico di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni di uso domestico.

3.

Procedura di omologazione energetica Il consumo d'energia e altre proprietà degli apparecchi designati nel numero 1 sono misurati conformemente alla norma europea EN 153.

4.

Dichiarazione di conformità La dichiarazione di conformità deve contenere le indicazioni seguenti: a. il nome e l'indirizzo del produttore o del suo rappresentante domiciliato in Svizzera;

b. una descrizione dell'apparecchio; 66 Originaria appppendice 1.2. Introdotta dal n. II cpv. 1 dell'O del 7 dic. 2001 (RU 2002 181). Aggiornata dal n. I cpv. 1 dell'O del 19 nov. 2003 (RU 2003 4747), dal n. II 1 dell'O del 10 nov. 2004 (RU 2004 4709) e dal n. II cpv. 1 dell'O del 9 giu. 2006 (RU 2006 2411).

67 GUCE n. L 236 del 18.9.1996, pag. 36.

Il testo della direttiva può essere ottenuto, alle condizioni fissate dall'O del 23 nov. 2005 sugli emolumenti per le pubblicazioni (RS 172.041.11), presso l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna o presso il Centro svizzero d'informazioni sulle regole tecniche (switec), Mühlebachstrasse 54, 8008 Zurigo.

Ordinanza

59

730.01

c. la dichiarazione secondo la quale l'apparecchio in questione soddisfa i criteri indicati nel numero 2; d. il nome e l'indirizzo della persona che firma la dichiarazione di conformità per il produttore o per il suo rappresentante domiciliato in Svizzera.

5. Documenti tecnici

I documenti tecnici devono contenere le indicazioni seguenti: a. una descrizione generale dell'apparecchio; b. i progetti, disegni e piani di fabbricazione, segnatamente pezzi, sottogruppi di montaggio e circuiti di commutazione;

c. le descrizioni e spiegazioni necessarie per la comprensione di detti disegni e piani, nonché del funzionamento del prodotto; d. un elenco delle norme applicate interamente o parzialmente, nonché una descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare le esigenze del numero 2; e. i risultati dei calcoli di costruzione e delle verifiche fatte; f.

i rapporti delle omologazioni, propri o allestiti da terzi.

6. Servizio

di

omologazione L'Ufficio federale riconosce un servizio d'omologazione (art. 21a cpv. 1 lett. c), qualora tale servizio: a. sia privo di qualsiasi legame commerciale, finanziario o di altra natura che potrebbe influenzare negativamente i risultati; b. impieghi sufficiente personale istruito e sperimentato; c. disponga dei locali e dell'apparecchiatura appropriati; d. gestisca il suo proprio sistema di documentazione; e. garantisca che i dati degni di protezione siano tenuti segreti.

Energia

60

730.01

7.

Indicazione del consumo d'energia e caratterizzazione 7.1

Il consumo di energia e la caratterizzazione sono indicati conformemente: a. alla direttiva 92/75/CEE del Consiglio del 22 settembre 199268 concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti; e

b. alla direttiva 94/2/CE della Commissione del 21 gennaio 199469 che stabilisce modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia dei frigoriferi elettrodomestici, dei congelatori elettrodomestici e delle relative combinazioni nella versione della direttiva 2003/66/CE.

7.2

Chiunque commercializza refrigeranti e congelatori deve provvedere affinché l'etichetta energetica figuri sui modelli d'esposizione di detti apparecchi, sull'imballaggio e sui documenti di vendita (prospetti, istruzioni per l'uso, ecc.).

8. Disposizione transitoria

Gli apparecchi non conformi alla presente appendice devono essere ritirati dal mercato il 31 dicembre 2002 al più tardi.

68 GUCE n. L 297 del 13.10.1992, pag. 16.

Il testo della direttiva può essere ottenuto, alle condizioni fissate dall'O del 23 nov. 2005 sugli emolumenti per le pubblicazioni (RS 172.041.11), presso l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna o presso il Centro svizzero d'informazioni sulle regole tecniche (switec), Mühlebachstrasse 54, 8008 Zurigo.

69 GU L 45 del 17.2.1994, p. 1, modificato dalla direttiva 2003/66/CE (GU L 170 del 9.7.2003, p. 10). Il testo della direttiva può essere ottenuto, alle condizioni fissate dall'O del 23 nov. 2005 sugli emolumenti per le pubblicazioni (RS 172.041.11), presso l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna o presso il Centro svizzero d'informazioni sulle regole tecniche (switec), Mühlebachstrasse 54, 8008 Zurigo.

Ordinanza

61

730.01

Appendice 2.370 (art. 7 cpv. 1 e 2, 10 cpv. 1-4, 11 cpv. 1 e 21a cpv. 1 lett. c) Esigenze per la commercializzazione di lampade elettriche per uso domestico con raccordo alla rete (fonti di luce) 1 Campo

d'applicazione 1.1

Questa appendice si applica alle lampade elettriche per uso domestico con raccordo alla rete (lampade a incandescenza e lampade fluorescenti con starter integrato) nonché alle lampade fluorescenti per uso domestico (compresi i tubi fluorescenti e le lampade fluorescenti compatte senza starter integrato), anche quando sono commercializzate per un uso non domestico.

1.2

L'appendice non riguarda le seguenti lampade: a. lampade che producono un flusso luminoso superiore a 6500 lumen (lm);

b. le lampade la cui potenza assorbita è inferiore a 4 watt (W); c. le lampade con riflettore; d. le lampade commercializzate principalmente per un'utilizzazione con altre fonti di energia, come ad esempio le pile; e. le lampade commercializzate per una funzione principale che non è la produzione di luce visibile (lunghezza d'onda dello spettro tra 400 e 800 nm); f. le lampade commercializzate in quanto parti di un prodotto la cui funzione principale non è l'illuminazione. Tuttavia, quando la lampada è offerta separatamente per la vendita, per la locazione o per l'acquisto a rate o esposta (ad es. in quanto pezzo di ricambio), si applica la presente appendice.

2 Esigenze

per

la

commercializzazione 2.1

Le lampade di cui al numero 1.1 possono essere commercializzate unicamente se raggiungono almeno la classe di efficienza energetica E in base alla Direttiva 98/11/CE della Commissione europea del 27 gennaio 199871 concernente l'etichettatura indicante l'efficienza energetica delle lampade per uso domestico.

70 Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. all'O del 14 mar. 2008 sull'approvvigionamento elettrico, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 734.71).

71 GU L 71 del 10.3.1998, pag. 1.

Il testo della direttiva è ottenibile presso l'UFCL,Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna, alle condizioni previste nell'O del 23 nov. 2005 sugli emolumenti per le pubblicazioni (RS 172.041.11), oppure presso il Centro svizzero d'informazioni sulle norme tecniche (switec), Mühlebachstr. 54, 8008 Zurigo.

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62

730.01

2.2

Le esigenze di cui al numero 2.1 non riguardano: a. lampade da utilizzare in un apparecchio il cui scopo principale non è la produzione di luce;

b. lampade ad incandescenza per decorazione72 con una potenza assorbita massima di 60 Watt (W); il numero massimo di pezzi per modello e anno è limitato a 10 000; c. lampade

speciali73 in numero ridotto di pezzi; d. lampade tubolari di ricambio.

2.3

I portalampada utilizzabili solamente con lampade che non raggiungono almeno la classe di efficienza E non possono essere commercializzati. Ciò riguarda in particolare gli zoccoli per le lampade tubolari.

3 Omologazione energetica

Il consumo d'energia e altre proprietà delle lampade designate nel numero 1.1 sono misurati conformemente alla norma europea EN 50285.

4

Dichiarazione di conformità La dichiarazione di conformità deve contenere le indicazioni seguenti: a. il nome e l'indirizzo del produttore o del suo rappresentante domiciliato in Svizzera;

b. una descrizione della lampada; c. una dichiarazione secondo la quale la lampada in questione soddisfa le esigenze di cui al numero 2; d. il nome e l'indirizzo della persona che firma la dichiarazione di conformità per il produttore o per il suo rappresentante domiciliato in Svizzera.

5 Documentazione tecnica

La documentazione tecnica deve contenere le indicazioni seguenti: a. una descrizione generale della lampada; b. i progetti, disegni e piani di fabbricazione, segnatamente di pezzi, gruppi di montaggio e circuiti;

72 Sono considerate lampade per decorazione le lampade con filamento decorativo visibile, le lampade colorate e le lampade con forme decorative.

73 Sono considerate lampade speciali ai sensi di questa deroga le lampade per scopi particolari, per le quali, a causa del ridotto numero di pezzi, non vengono offerte lampade secondo il numero 2.1.

Ordinanza

63

730.01

c. le descrizioni e spiegazioni necessarie per la comprensione di detti disegni e piani nonché del funzionamento del prodotto; d. un elenco delle norme applicate interamente o parzialmente, nonché una descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare le esigenze di cui al numero 2; e. i risultati dei calcoli di costruzione e delle verifiche fatte; f.

i rapporti delle omologazioni, propri o allestiti da terzi.

6 Servizio

di

omologazione L'Ufficio federale riconosce un servizio di omologazione (art. 21a cpv. 1 lett. c) qualora tale servizio: a. sia privo di qualsiasi legame commerciale, finanziario o di altra natura che potrebbe influenzare negativamente i risultati; b. impieghi personale sufficientemente istruito e sperimentato; c. disponga dei locali e dell'apparecchiatura appropriati; d. gestisca un sistema di documentazione appropriato; e. garantisca che i dati degni di protezione siano tenuti segreti.

7

Indicazione del consumo d'energia ed etichettatura 7.1

Il consumo di energia e le caratteristiche sono indicati conformemente: a. alla Direttiva 92/75/CEE del Consiglio del 22 settembre 199274 concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti; e

b. alla Direttiva 98/11/CE della Commissione del 27 gennaio 199875 che stabilisce le modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante l'efficienza energetica delle lampade per uso domestico.

7.2

Chiunque commercializza lampade deve provvedere affinché l'etichetta energetica figuri sui modelli d'esposizione di detti apparecchi, sull'imballaggio e sui documenti di vendita (prospetti, istruzioni per l'uso, ecc.).

74 GU L 297 del 13.10.1992, pag. 16.

75 GU L 45 del 17.2.1994, pag. 1, modificata dalla Direttiva 2003/66/CE (GU L 170 del 9.7.2003, pag. 10)

Il testo della direttiva è ottenibile presso l'UFCL,Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna, alle condizioni previste nell'O del 23 nov. 2005 sugli emolumenti per le pubblicazioni (RS 172.041.11), oppure presso il Centro svizzero d'informazioni sulle norme tecniche (switec), Mühlebachstr. 54, 8008 Zurigo.

Energia

64

730.01

8 Disposizione transitoria

Gli apparecchi non conformi alla presente appendice devono essere ritirati dal mercato entro il 31 dicembre 2008 al più tardi.

Ordinanza

65

730.01

Appendice 3.176 (art. 7 cpv. 1 e 2, 11 cpv. 1) Indicazioni relative al consumo d'energia e alle proprietà delle lavatrici domestiche 1. Campo

d'applicazione 1.1

Le lavatrici domestiche elettriche con raccordo alla rete sono sottoposte a una procedura di omologazione energetica.

1.2

Gli apparecchi seguenti non sono sottoposti ad alcuna procedura di omologazione energetica: a. gli apparecchi che possono essere alimentati anche con altre fonti di energia;

b. gli apparecchi senza centrifuga; c. gli apparecchi con compartimenti di lavatura e di centrifugazione separati (p. es. le macchine con doppio compartimento).

2.

Indicazioni e caratterizzazione 2.1

Il consumo di energia, l'effetto pulente, l'effetto di centrifugazione e la caratterizzazione sono indicati conformemente: a. alla direttiva 92/75/CEE del Consiglio del 22 settembre 199277 concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici, mediante l'etichettatura ed indicazioni uniformi relative ai prodotti; e

b. la direttiva 95/12/CE della Commissione del 23 maggio 199578 che stabilisce le modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle lavatrici ad uso domestico, modificata dalla direttiva 96/89/CE della Commissione del 17 dicembre 199679.

76 Introdotta dal n. II cpv. 1 dell'O del 7 dic. 2001 (RU 2002 181). Aggiornata dal n. I cpv. 1 dell'O del 19 nov. 2003 (RU 2003 4747) e dal n. II cpv. 1 dell'O del 9 giu. 2006 (RU 2006 2411).

77 GUCE n. L 297 del 13.10.1992, pag. 16.

78 GUCE n. L 136 del 21.6.1995, pag. 1.

79 GUCE n. L 338 del 28.12.1996, pag. 85.

Il testo della direttiva può essere ottenuto, alle condizioni fissate dall'O del 23 nov. 2005 sugli emolumenti per le pubblicazioni (RS 172.041.11), presso l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna o presso il Centro svizzero d'informazioni sulle regole tecniche (switec), Mühlebachstrasse 54, 8008 Zurigo.

Energia

66

730.01

2.2

Chiunque commercializza lavatrici domestiche deve provvedere affinché l'etichetta energetica figuri sui modelli di esposizione di detti apparecchi, sull'imballaggio e sui documenti di vendita (prospetto, istruzioni per l'uso, ecc.).

3. Omologazione energetica

Il consumo d'energia e altre proprietà degli apparecchi designati nel numero 1 sono misurati conformemente alla norma europea EN 60456.

4. Disposizione transitoria

Gli apparecchi non conformi alla presente appendice devono essere ritirati dal mercato il 31 dicembre 2002 al più tardi.

Ordinanza

67

730.01

Appendice 3.280 (art. 7 cpv. 1 e 2, 11 cpv. 1) Indicazione del consumo di energia delle asciugabiancheria domestiche

1. Campo

d'applicazione 1.1

Le asciugabiancheria elettriche con raccordo alla rete sono sottoposte a una procedura d'omologazione energetica.

1.2

Gli apparecchi che possono essere alimentati anche con altre fonti di energia non sono sottoposti ad alcuna procedura di omologazione energetica.

2.

Indicazione del consumo di energia e caratterizzazione 2.1

Il consumo di energia e la caratterizzazione sono indicati conformemente: a. alla direttiva 92/75/CEE del Consiglio del 22 settembre 199281 concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti; e

b. alla direttiva 95/13/CE della Commissione del 23 maggio 199582 che stabilisce le modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle asciugabiancheria ad uso domestico.

2.2

Chiunque commercializza asciugabiancheria domestiche deve provvedere affinché l'etichetta energetica figuri sui modelli d'esposizione di detti apparecchi, sull'imballaggio e sui documenti di vendita (prospetto, istruzioni per l'uso, ecc.).

3. Omologazione energetica

Il consumo d'energia e altre proprietà degli apparecchi designati nel numero 1 sono misurati conformemente alla norma europea EN 61121.

80 Introdotta dal n. II cpv. 1 dell'O del 7 dic. 2001 (RU 2002 181). Aggiornata dal n. I cpv. 1 dell'O del 19 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4747).

81 GUCE n. L 297 del 13.10.1992, pag. 16.

82 GUCE n. L 136 del 21.6.1995, pag. 28.

Il testo della direttiva può essere ottenuto, alle condizioni fissate dall'O del 23 nov. 2005 sugli emolumenti per le pubblicazioni (RS 172.041.11), presso l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna o presso il Centro svizzero d'informazioni sulle regole tecniche (switec), Mühlebachstrasse 54, 8008 Zurigo.

Energia

68

730.01

4. Disposizione transitoria

Gli apparecchi non conformi alla presente appendice devono essere ritirati dal mercato il 31 dicembre 2002 al più tardi.

Ordinanza

69

730.01

Appendice 3.383 (art. 7 cpv. 1 e 2, 11 cpv. 1) Indicazioni relative al consumo di energia delle lampade domestiche (fonti di luce) 1. Campo

d'applicazione 1.1

Le lampade domestiche con raccordo alla rete (lampade a incandescenza e lampade fluorescenti compatte con starter integrato), nonché le lampade fluorescenti domestiche (compresi i tubi fluorescenti e le lampade fluorescenti compatte senza starter integrato), anche quando sono commercializzate per un uso non domestico, sono sottoposte alla procedura di omologazione energetica.

1.2

Le lampade seguenti non sono sottoposte ad alcuna procedura di omologazione energetica: a. le lampade che producono un flusso luminoso superiore a 6500 lumen (lm);

b. le lampade la cui potenza assorbita è inferiore a 4 watt (W); c. le lampade con riflettore; d. le lampade commercializzate principalmente per un'utilizzazione con altre fonti di energia, come le pile; e. le lampade commercializzate per una funzione principale che non è la produzione di luce visibile (da 400 a 800 lm); f. le lampade commercializzate in quanto parti di un prodotto la cui funzione principale non è l'illuminazione. Tuttavia, quando la lampada è offerta separatamente per la vendita, per la locazione o per l'acquisto a rate o esposta, per esempio in quanto pezzo di ricambio, si applica la presente appendice.

83 Introdotta dal n. II cpv. 1 dell'O del 7 dic. 2001 (RU 2002 181). Aggiornata dal n. I cpv. 1 dell'O del 19 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4747).

Energia

70

730.01

2.

Indicazione del consumo di energia e caratterizzazione 2.1

Il consumo di energia e la caratterizzazione sono indicati conformemente: a. alla direttiva 92/75/ CEE del Consiglio del 22 settembre 199284 concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti; e

b. alla direttiva 98/11/CE della Commissione del 27 gennaio 199885 che stabilisce le modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante l'efficienza energetica delle lampade per uso domestico.

2.2

Chiunque commercializza lampade domestiche deve provvedere affinché l'etichetta energetica figuri sui modelli di esposizione di detti apparecchi, sull'imballaggio e sui documenti di vendita (prospetto, istruzioni per l'uso, ecc.).

3. Omologazione energetica

Il consumo d'energia e altre proprietà degli apparecchi designati nel numero 1 sono misurati conformemente alla norma europea EN 50285.

4. Disposizione transitoria

Le lampade domestiche non conformi alla presente appendice devono essere ritirate dal mercato il 31 dicembre 2002 al più tardi.

84 GUCE n. L 297 del 13.10.1992, pag. 16.

Il testo della direttiva può essere ottenuto, alle condizioni fissate dall'O del 23 nov. 2005 sugli emolumenti per le pubblicazioni (RS 172.041.11), presso l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna o presso il Centro svizzero d'informazioni sulle regole tecniche (switec), Mühlebachstrasse 54, 8008 Zurigo.

85 GUCE n. L 071 del 10.3.1998, pag. 1.

Il testo della direttiva può essere ottenuto, alle condizioni fissate dall'O del 23 nov. 2005 sugli emolumenti per le pubblicazioni (RS 172.041.11), presso l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna o presso il Centro svizzero d'informazioni sulle regole tecniche (switec), Mühlebachstrasse 54, 8008 Zurigo.

Ordinanza

71

730.01

Appendice 3.486 (art. 7 cpv. 1 e 2, 11 cpv. 1) Indicazioni relative al consumo di energia e alle proprietà delle lavastoviglie domestiche 1. Campo

d'applicazione 1.1

Le lavastoviglie domestiche elettriche con raccordo alla rete sono sottoposte a una procedura di omologazione energetica.

1.2

Gli apparecchi che possono anche essere alimentati anche con altre fonti di energia non sono sottoposti ad alcuna procedura di omologazione energetica.

2.

Indicazioni e caratterizzazione 2.1

Il consumo di energia, l'effetto pulente, l'effetto di asciugatura e la caratterizzazione sono indicati conformemente: a. alla direttiva 92/75/CEE del Consiglio del 22 settembre 199287 concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti; e

b. alla direttiva 97/17/CE della Commissione del 16 aprile 199788 che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle lavastoviglie ad uso domestico, modificata dalla direttiva 1999/9/CE della Commissione del 26 febbraio 199989.

2.2

Chiunque commercializza lavastoviglie domestiche deve provvedere affinché l'etichetta energetica figuri sui modelli d'esposizione di detti apparecchi, sull'imballaggio e sui documenti di vendita (prospetto, istruzioni per l'uso, ecc.).

86 Introdotta dal n. II cpv. 1 dell'O del 7 dic. 2001 (RU 2002 181). Aggiornata dal n. I cpv. 1 dell'O del 19 nov. 2003 (RU 2003 4747) e dal n. II cpv. 1 dell'O del 9 giu. 2006 (RU 2006 2411).

87 GUCE n. L 297 del 13.10.1992, pag. 16.

88 GUCE n. L 118 del 7.5.1997, pag. 1.

89 GUCE n. L 056 del 4.3.1999, pag. 46.

Il testo della direttiva può essere ottenuto, alle condizioni fissate dall'O del 23 nov. 2005 sugli emolumenti per le pubblicazioni (RS 172.041.11), presso l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna o presso il Centro svizzero d'informazioni sulle regole tecniche (switec), Mühlebachstrasse 54, 8008 Zurigo.

Energia

72

730.01

3. Omologazione energetica

Il consumo d'energia e altre proprietà degli apparecchi designati nel numero 1 sono misurati conformemente alla norma europea EN 50242.

4. Disposizione transitoria

Gli apparecchi non conformi alla presente appendice devono essere ritirati dal mercato il 31 dicembre 2002 al più tardi.

Ordinanza

73

730.01

Appendice 3.590 (art. 7 cpv. 1 e 2, 11 cpv. 1) Indicazioni relative al consumo d'energia e alle proprietà delle lavasciugatrici domestiche 1. Campo

d'applicazione 1.1

Le lavasciugatrici domestiche elettriche con raccordo alla rete sono sottoposte a una procedura di omologazione energetica.

1.2

Gli apparecchi che possono essere alimentati anche con altre fonti di energia non sono sottoposti ad alcuna procedura di omologazione energetica.

2.

Indicazioni e caratterizzazione 2.1

Il consumo di energia, l'effetto pulente e la caratterizzazione sono indicati conformemente: a. alla direttiva 92/75/ CEE del Consiglio del 22 settembre 199291 concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti; e

b. alla direttiva 96/60/CE della Commissione del 19 settembre 199692 recante modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle lavasciuga biancheria domestiche.

2.2

Chiunque commercializza lavasciugatrici domestiche deve provvedere affinché l'etichetta energetica figuri sui modelli d'esposizione di detti apparecchi, sull'imballaggio e sui documenti di vendita (prospetto, istruzioni per l'uso, ecc.).

3. Omologazione energetica

Il consumo d'energia e altre proprietà degli apparecchi designati nel numero 1 sono misurati conformemente alla norma europea EN 50229.

90 Introdotta dal n. II cpv. 1 dell'O del 7 dic. 2001 (RU 2002 181). Aggiornata dal n. I cpv. 1 dell'O del 19 nov. 2003 (RU 2003 4747) e dal n. II cpv. 1 dell'O del 9 giu. 2006 (RU 2006 2411).

91 GUCE n. L 297 del 13.10.1992, pag. 16.

92 GUCE n. L 266 del 18.10.1996, pag. 1.

Il testo della direttiva può essere ottenuto, alle condizioni fissate dall'O del 23 nov. 2005 sugli emolumenti per le pubblicazioni (RS 172.041.11), presso l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna o presso il Centro svizzero d'informazioni sulle regole tecniche (switec), Mühlebachstrasse 54, 8008 Zurigo.

Energia

74

730.01

4. Disposizione transitoria

Gli apparecchi non conformi alla presente appendice devono essere ritirati dal mercato il 31 dicembre 2002 al più tardi.

Ordinanza

75

730.01

Appendice 3.693 (art. 7 cpv. 1 e 2, 11 cpv. 1 e 2) Indicazioni relative al consumo di carburante e alle emissioni di CO2 delle nuove automobili 1 Campo

d'applicazione La presente appendice si applica alle automobili fabbricate in serie che: a. hanno un peso complessivo autorizzato fino a 3500 kg e dispongono al massimo di nove posti a sedere compreso il sedile del conducente; e b. possono funzionare integralmente con carburanti fossili.

2

Contenuto dei dati 2.1

Consumo di carburante e emissioni di CO2 2.1.1 Chi commercializza una nuova automobile deve indicare il consumo di carburante e le emissioni di CO2. Il consumo di carburante corrisponde all'approvazione del tipo. Per le emissioni di CO2, occorre dichiarare anche il valore medio delle emissioni di CO2 di tutti i modelli di nuove automobili.

2.1.1.1 Il consumo di carburante dei veicoli monovalenti a benzina e diesel deve essere indicato in litri per 100 chilometri, le emissioni di CO2 e il relativo valore medio in grammi per chilometro.

2.1.1.2 Per i veicoli a gas monovalenti o bivalenti deve essere dichiarato solamente il consumo di gas. Il consumo di carburante deve essere indicato in m3 CNG per 100 chilometri incluso l'equivalente benzina. L'equivalente benzina si calcola come segue: consumo di carburante in m3 x 0,654/m3 x 1,46. Le emissioni di CO2 e il relativo valore medio devono essere indicati in grammi per chilometro.

2.1.2 Se miscele di carburanti (benzina, diesel, gas naturale) contenenti biocarburanti sono commercializzate su tutto il territorio, per i nuovi veicoli che possono essere azionati con queste miscele occorre indicare le emissioni di CO2

differenziate secondo le quote effettive e la quota che ha effetto sul clima.

2.1.2.1 La quota di biocarburanti in vigore al momento per la rispettiva miscela di carburanti deve essere indicata in termini percentuali conformemente alle figure 2-4 e 6-8. Le emissioni di CO2 e il relativo valore medio devono essere indicati in grammi per chilometro.

93 Introdotta dal n. II cpv. 2 dell'O del 4 set. 2002 (RU 2002 3005). Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 dell'O del 9 giu. 2006 (RU 2006 2411).

Energia

76

730.01

2.1.2.2 Le emissioni di CO2 con effetto sul clima si calcolano detraendo dalle emissioni di CO2 del modello una quota pari alla quota di biocarburanti presente

nella miscela di carburanti.

2.1.3 Il Dipartimento stabilisce la quota di biocarburanti e le emissioni medie di CO2 di tutti i modelli commercializzati non appena i fornitori di carburanti dimostrano che l'offerta è estesa a tutto il territorio.

2.2

Categoria di efficienza energetica 2.2.1 Inoltre, chi commercializza automobili nuove deve indicare la categoria di efficienza energetica in base all'efficienza energetica del modello.

2.2.2 La categoria di efficienza energetica di un veicolo è data da un coefficiente di valutazione calcolato come segue e arrotondato alla seconda cifra decimale: mv

coefficiente di valutazione = k * -----------------m0 + mF

e

dove:

e:

0,9

k:

7267

mv:

consumo di carburante del veicolo in kg/100 km m0: fattore di correzione del peso (600 kg) mF:

peso a vuoto del veicolo secondo l'articolo 1 capoverso 1 dell'ordinanza del 19 giugno 199594 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) in kg Per i dati relativi al consumo e al peso a vuoto (mv e mF) è determinante l'approvazione del tipo che figura sul modello corrispondente. Se per la stessa approvazione del tipo sono menzionate diverse versioni/varianti di modelli con il peso a vuoto, il coefficiente di valutazione è determinato - distinguendo il tipo di cambio (manuale, automatico, sequenziale) e il numero di rapporti - in base al consumo e al peso a vuoto più elevati. I coefficienti di valutazione o le categorie di efficienza energetica determinati valgono in seguito per tutte le versioni/varianti di modelli dello stesso tipo di cambio che figurano sull'approvazione del tipo. La densità utilizzata per convertire i litri (diesel, benzina) o i m3 (gas naturale CNG) in chilogrammi ammonta a: - 745 kg/m3 per la benzina95; - 829

kg/m3 per il diesel96; - 0,654

kg/m3 per il gas naturale CNG97.

94 RS

741.41

95 Conformemente a una misurazione effettuata dal Laboratorio federale di prova dei materiali per l'Ufficio federale dell'energia nel 1998 96 Conformemente a una misurazione effettuata dal Laboratorio federale di prova dei materiali per l'Ufficio federale dell'energia nel 1998

Ordinanza

77

730.01

2.2.3 I veicoli sono suddivisi in base al loro coefficiente di valutazione in una delle sette categorie di efficienza A, B, C, D, E, F o G, conformemente alle seguenti condizioni: A:

Coefficienti di valutazione inferiori al coefficiente di valutazione BWZA/B, in modo che un settimo di tutti i modelli registri un valore uguale o inferiore B:

Coefficienti di valutazione tra BWZA/B e BWZA/B + BB = BWZB/C

C:

Coefficienti di valutazione tra BWZB/C e BWZB/C + BB = BWZC/D

D:

Coefficienti di valutazione tra BWZC/D e BWZC/D + BB = BWZD/E

E:

Coefficienti di valutazione tra BWZD/E e BWZD/E + BB = BWZE/F

F:

Coefficienti di valutazione tra BWZE/F e BWZE/F + BB = BWZF/G

G:

Coefficienti di valutazione superiori a BWZF/G dove:

margine delle categorie: 5

,

2

A/B

Ø

BWZ

BWZ

BB

=

BWZØ:

coefficiente di valutazione per il consumo di carburante e il peso a vuoto medi di tutti i modelli commercializzati La data di riferimento per il calcolo dei dati relativi al margine delle categorie è il 30 novembre dell'anno interessato. Il rilevamento dei dati si riferisce alle approvazioni del tipo dei modelli dei veicoli nuovi commercializzati.

Tutti i numeri sono arrotondati alla seconda cifra decimale.

I modelli con un coefficiente di valutazione identico sono sempre attribuiti alla stessa categoria di efficienza energetica.

Il Dipartimento fissa i limiti delle categorie di efficienza energetica. Li riesamina ogni due anni e se del caso li ridefinisce in base al rilevamento dei dati. Le nuove categorie di efficienza energetica sono comunicate dal Dipartimento prima del 31 gennaio dell'anno seguente. Entrano in vigore il 1° luglio.

97 Conformemente alla Direttiva 80/1268/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1980, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative al consumo di carburante dei veicoli a motore, GU L375 del 31.12.1980, pag. 36; modificata dalla Direttiva 1999/100/ CEE (GU L334 del 28.12.99, pag. 36).

Energia

78

730.01

3

Forma e collocazione delle indicazioni 3.1

Le indicazioni di cui al numero 2 della presente appendice devono essere apposte in modo ben visibile sull'autovettura o nelle sue vicinanze.

L'impostazione è data dal numero 6.1.

3.2

Se le indicazioni di cui al numero 2 della presente appendice devono essere integrate nei moduli già esistenti contenenti i dati e i prezzi o rappresentate su schermo, l'impostazione è data dal numero 6.2 (impostazione semplificata).

3.3

Le indicazioni di cui ai numeri 2.1.1 e 2.2.1 della presente appendice devono inoltre essere presentate in modo ben visibile sui listini dei prezzi specifici per Paese e sulle liste con informazioni tecniche. Ciò vale sia per le liste contenute negli stampati che per quelle su Internet. Sono fatte salve le liste nei prospetti, nelle riviste di marche e negli opuscoli espositivi che non contengono indicazioni sui prezzi. L'impostazione è data dal numero 6.3.

3.4

Nei testi promozionali, le indicazioni di cui ai numeri 2.1.1 e 2.2.1 della presente appendice devono essere presentate qualora siano evidenziati il consumo o le prestazioni del veicolo. Si intende per: a. testi promozionali: i testi pubblicitari che figurano in giornali, riviste, riviste di marche e prospetti, su volantini, manifesti e altri supporti pubblicitari nonché su Internet; b. prestazioni: i dati quantitativi espressi in CV o in kW, i dati sulla velocità massima, sull'accelerazione e le descrizioni di queste proprietà;

Ordinanza

79

730.01

c. evidenziazione: quando le prestazioni e/o il consumo figurano nei titoli o nei sottotitoli del testo promozionale;

- risaltano graficamente nel testo (per es. colore, grandezza dei caratteri, grassetto, riquadro); - sono le uniche caratteristiche relative alle prestazioni del veicolo che figurano nel testo; figurano isolatamente fuori dal testo.

L'impostazione è data dal numero 6.3.

4 Procedura

di

omologazione energetica

Il consumo di carburante e le emissioni di CO2 delle automobili sono determinati conformemente all'articolo 97 capoverso 5 OETV98.

5

Informazione del pubblico 5.1

L'Ufficio federale informa i consumatori in merito alle indicazioni di cui al numero 2 della presente appendice. Per quanto riguarda il contenuto, si applica per analogia quanto previsto dall'allegato II della direttiva 1999/94/CE. L'Ufficio federale fornisce liste corrispondenti a chi commercializza automobili nuove.

L'Ufficio federale può delegare tali compiti a terzi.

Chi commercializza automobili nuove, deve esporre le liste nel luogo di vendita e consegnarne gratuitamente copia dietro richiesta.

5.2

L'Ufficio federale analizza annualmente il consumo specifico di carburante del parco di veicoli nuovi e informa il pubblico sulla sua evoluzione. Può delegare tali compiti a terzi.

5.3

Chi commercializza automobili, è tenuto a fornire all'Ufficio federale o all'organo incaricato dall'Ufficio federale, entro il 15 aprile di ogni anno civile, i seguenti dati relativi alle automobili nuove immatricolate nell'anno civile precedente: a. numero e categoria, suddivisi per marca, modello (tipo) e versione; b. genere di carburante; c. peso a vuoto, cilindrata e potenza; d. consumo specifico di carburante, in litri per 100 km o, per i veicoli a gas, in m3 CNG per 100 chilometri, arrotondato alla prima cifra decimale; e. emissioni di CO2 in grammi per chilometro; f.

categoria di efficienza energetica.

98 RS

741.41

Energia

80

730.01

5.4

L'Ufficio federale delle strade comunica all'Ufficio federale o all'organo incaricato dall'Ufficio federale, entro il 15 febbraio di ogni anno, il numero delle automobili nuove immatricolate nell'anno civile precedente, suddivise per marca, tipo e genere di carburante.

5.5

L'Ufficio federale delle strade mette a disposizione dell'Ufficio federale o dell'organo incaricato dall'Ufficio federale, sotto forma adeguata, i dati tecnici dell'approvazione del tipo necessari per calcolare la dichiarazione delle merci e per completare la valutazione.

6

Indicazione del consumo energetico dei veicoli 6.1

Presentazione dettagliata delle etichetteEnergia (figure

1-4)

6.1 1 Formato originale dell'etichettaEnergia: DIN A4 6.1.2 Grandezza minima dei caratteri: (corpo): - titolo principale e indicazione della categoria di efficienza energetica: corpo 16;

- consumo di carburante, emissioni di, CO2 e efficienza energetica: corpo 14;

- marca, tipo: corpo 11; - testo e altre indicazioni: corpo 10.

6.1.3 Colori:

- testo nero, sfondo bianco; - frecce dell'efficienza energetica colorate; - freccia delle emissioni di CO2 da bianca a nera, sfumando; - barra del livello di emissioni di CO2 rossa; - barra della media delle emissioni di CO2 nera.

Ordinanza

81

730.01

Figura 1

Veicoli monovalenti a benzina e diesel azionati con miscele di carburanti non contenenti biocarburanti A

etichettaEnergia
Marca

XXXXX

Tipo

XXXXX

Carburante

Benzina o diesel (con o senza filtro antiparticolato) Cambio

XXXXX

Peso a vuoto

XXXX kg

Consumo di carburante X,X litri / 100 km Media: calcolata secondo le prescrizioni
della direttiva 80/1268/CEE Emissioni di CO2 XXX grammi / km Il CO2 è il composto gassoso a effetto serra, principale responsabile del surriscaldamento
della Terra

Efficienza energetica
Consumo di carburante riferito a tutti i tipi di
veicoli commercializzati aventi lo stesso peso Le informazioni relative al consumo di carburante e alle emissioni di CO2, compreso un elenco di tutte le nuove automobili commercializzate, sono disponibili gratuitamente presso tutti i punti di vendita oppure sul sito Internet www.energieetikette.ch.
Il consumo di carburante e le emissioni di CO2 di un veicolo dipendono anche dallo stile di guida e da altri fattori non tecnici.

A [verde scuro] A [verde scuro B

[verde chiaro]

B

[verde chiaro

C [verde-giallo] C [verde-gia

D [giallo]

D [gia

E

[giallo-arancione]

E

[giallo-arancione

F

[arancione]

F

[arancione

G [rosso]

G [rosso

C

[verde-giallo]

[verde-g

Media di tutti i tipi di veicoli commercializzati 204

50

100

300

Energia

82

730.01

Figura 2

Veicoli monovalenti a benzina e diesel azionati con miscele di carburanti contenenti biocarburanti etichettaEnergia Marca

XXXXXXXXX

Tipo

XXXXXXXXX

Carburante

Cambio

XXXX

Peso a vuoto

XXXX kg

Consumo di carburante X,X litri / 100 km Media: calcolata secondo le prescrizioni
della direttiva 80/1268/CEE
Emissioni di CO2 XXX grammi / km di cui con effetto sul clima (quota di biocarburante senza effetto sul clima: XX%) Efficienza energetica
Consumo di carburante riferito a tutti i tipi di
veicoli commercializzati aventi lo stesso peso Le informazioni relative al consumo di carburante e alle emissioni di CO2, compreso un elenco di tutte le nuove automobili commercializzate, sono disponibili gratuitamente presso tutti i punti di vendita oppure sul sito Internet www.energieetikette.ch.
Il consumo di carburante e le emissioni di CO2 di un veicolo dipendono anche dallo stile di guida e da altri fattori non tecnici.

XXX grammi / km

A [verde scuro] A [verde scuro B

[verde chiaro]

B

[verde chiaro

C [verde-giallo] C [verde-giallo D [giallo]

D [gia

E

[giallo-arancione]

E

[giallo-arancione

F

[arancione]

F

[arancione

G [rosso]

G [rosso

C

[verde-giallo]

[verde-g

Il CO2 è il composto gassoso a effetto serra, principale responsabile del surriscaldamento
della Terra

Benzina o diesel (con o senza filtro antiparticolato) Media di tutti i tipi di veicoli commercializzati 204

50

100

300

Ordinanza

83

730.01

Figura 3

Veicoli monovalenti a gas azionati con miscele di carburanti contenenti biocarburanti etichettaEnergia Marca

XXXXXXXXX

Tipo

XXXXXXXXX

Carburante

Gas naturale CNG

Cambio

XXXX

Peso a vuoto

XXXX kg

Consumo di carburante X,X m3 / 100 km Media: calcolata secondo le prescrizioni
della direttiva 80/1268/CEE
Emissioni di CO2 XXX grammi / km Efficienza energetica
Consumo di carburante riferito a tutti i tipi di
veicoli commercializzati aventi lo stesso peso Le informazioni relative al consumo di carburante e alle emissioni di CO2, compreso un elenco di tutte le nuove automobili commercializzate, sono disponibili gratuitamente presso tutti i punti di vendita oppure sul sito Internet www.energieetikette.ch.
Il consumo di carburante e le emissioni di CO2 di un veicolo dipendono anche dallo stile di guida e da altri fattori non tecnici.

(X,X litri equivalente benzina) A [verde scuro] A [verde scuro B

[verde chiaro]

B

[verde chiaro

C [verde-giallo] C [verde-gia

D [giallo]

D [giall

E

[giallo-arancione]

E

[giallo-arancione

F

[arancione]

F

[arancione

G [rosso]

G [rosso

C

[verde-giallo]

[verde-g

di cui con effetto sul clima (quota di biocarburante senza effetto sul clima: XX%) XXX grammi / km

Il CO2 è il composto gassoso a effetto serra, principale responsabile del surriscaldamento
della Terra

Media di tutti i tipi di veicoli commercializzati 204

50

100

300

Energia

84

730.01

Figura 4

Veicoli bivalenti a gas che possono essere azionati con miscele di carburanti contenenti biocarburanti etichettaEnergia Marca

XXXXXXXXX

Tipo

XXXXXXXXX

Carburante

Gas naturale CNG / benzina Cambio

XXXXX

Peso a vuoto

XXXX kg

Consumo di carburante (funz. a gas) X,X m3 / 100 km
Media: calcolata secondo le prescrizioni
della direttiva 80/1268/CEE
Emissioni di CO2 (funz. gas) XXX grammi / km Efficienza energetica
Consumo di carburante riferito a tutti i tipi di
veicoli commercializzati aventi lo stesso peso Le informazioni relative al consumo di carburante e alle emissioni di CO2, compreso un elenco di tutte le nuove automobili commercializzate, sono disponibili gratuitamente presso tutti i punti di vendita oppure sul sito Internet www.energieetikette.ch.
Il consumo di carburante e le emissioni di CO2 di un veicolo dipendono anche dallo stile di guida e da altri fattori non tecnici.

(X,X litri benzina equivalente) A [verde scuro] A [verde scuro B

[verde chiaro]

B

[verde chiaro

C [verde-giallo] C [verde-giall D [giallo]

D [gia

E

[giallo-arancione]

E

[giallo-arancione

F

[arancione]

F

[arancione

G [rosso]

G [rosso

C

[verde-giallo]

[verde-giallo

di cui con effetto sul clima (quota di biocarburante senza effetto sul clima: XX%) XXX grammi / km

Il CO2 è il composto gassoso a effetto serra, principale responsabile del surriscaldamento
della Terra

Media di tutti i tipi di veicoli commercializzati 204

50

100

300

Ordinanza

85

730.01

6.2

Impostazione semplificata (figure 5-8) 6.2.1 Parte nella quale la forma è libera: informazioni generali, dati tecnici e prezzo. Il tipo di carburante e il peso a vuoto devono figurare obbligatoriamente (per i veicoli diesel, anche l'informazione in merito alla presenza del filtro antiparticolato).

6.2.2 Parte imposta (cfr. illustrazioni): questa parte deve comportare un'altezza minima di 120 mm e una larghezza minima di 160 mm. Non sono ammessi
altri campi. Le linee di separazione orizzontali sono obbligatorie, le linee verticali facoltative.

6.2.3 Grandezza minima dei caratteri: (corpo): - indicazione della categoria di efficienza energetica: corpo 16; - consumo di carburante, emissioni di, CO2 e efficienza energetica: corpo 14;

- testo e altre indicazioni: corpo: 10.

6.2.4 Colori:

- testo nero, sfondo bianco; - frecce dell'efficienza energetica colorate; - freccia delle emissioni di CO2 da bianca a nera, sfumando; - barra del livello di emissioni di CO2 rossa; - barra della media delle emissioni di CO2 nera.

Energia

86

730.01

Figura 5

Veicoli monovalenti a benzina e diesel azionati con miscele di carburanti senza biocarburanti Consumo di carburante X,X litri / 100 km Media: calcolata secondo le prescrizioni
della direttiva 80/1268/CEE Emissioni di CO2 XXX grammi / km Il CO

2 è il composto gassoso a effetto serra, principale responsabile del surriscaldamento della Terra Efficienza energetica del veicolo
Consumo di carburante riferito a tutti i tipi di veicoli commercializzati aventi lo stesso peso Le informazioni relative al consumo di carburante e alle emissioni di CO 2, compreso un elenco di tutte le nuove automobili commercializzate, sono disponibili gratuitamente presso tutti i punti di vendita oppure sul sito Internet www.energieetikette.ch.

Il consumo di carburante e le emissioni di CO 2 di un veicolo dipendono anche dallo stile di guida e da altri fattori non tecnici.

A [verde scuro] A [verde scuro B [verde chiaro] B [verde chiaro C [verde-giallo] C [verde-giall D [giallo]

D [gia

E [giallo-arancione] E [giallo-arancione F

[arancione]

F

[arancione

G [rosso]

G [rosso

C

[giallo-verde]

[giallo-verde

Media di tutti i tipi di veicoli commercializzati 204

50

100

300

Ordinanza

87

730.01

Figura 6

Veicoli monovalenti a benzina e diesel azionati con miscele di carburanti contenti biocarburanti Consumo di carburante X,X litri / 100 km Media: calcolata secondo le prescrizioni
della direttiva 80/1268/CEE Emissioni di CO2 XXX grammi / km Efficienza energetica del veicolo
Consumo di carburante riferito a tutti i tipi di veicoli commercializzati aventi lo stesso peso Le informazioni relative al consumo di carburante e alle emissioni di CO 2, compreso un elenco di tutte le nuove automobili commercializzate, sono disponibili gratuitamente presso tutti i punti di vendita oppure sul sito Internet www.energieetikette.ch.

Il consumo di carburante e le emissioni di CO 2 di un veicolo dipendono anche dallo stile di guida e da altri fattori non tecnici.

di cui con effetto sul clima
(quota di biocarburante senza effetto sul clima: XX%) XXX grammi / km

A [verde scuro] A [verde scuro B

[verde chiaro]

B

[verde chiaro

C [verde-giallo] C [verde-giallo D [giallo]

D [giall

E

[giallo-arancione]

E

[giallo-arancione

F

[arancione]

F

[arancione

G [rosso]

G [rosso

C

[verde-giallo]

[verde-g

Il CO

2 è il composto gassoso a effetto serra, principale responsabile del surriscaldamento della Terra Media di tutti i tipi di veicoli commercializzati 204

50

100

300

Energia

88

730.01

Figura 7

Veicoli monovalenti a gas azionati con miscele di carburanti contenenti biocarburanti Consumo di carburante X,X m3 / 100 km Media: calcolata secondo le prescrizioni
della direttiva 80/1268/CEE Emissioni di CO2 XXX grammi / km Efficienza energetica del veicolo
Consumo di carburante riferito a tutti i tipi di veicoli commercializzati aventi lo stesso peso Le informazioni relative al consumo di carburante e alle emissioni di CO 2, compreso un elenco di tutte le nuove automobili commercializzate, sono disponibili gratuitamente presso tutti i punti di vendita oppure sul sito Internet www.energieetikette.ch.

Il consumo di carburante e le emissioni di CO 2 di un veicolo dipendono anche dallo stile di guida e da altri fattori non tecnici.

(X,X litri equivalente benzina) A [verde scuro] A [verde scuro B [verde chiaro] B [verde chiaro C [verde-giallo] C [verde-giall D [giallo]

D [gia

E [giallo-arancione] E [giallo-arancione F

[arancione]

F

[arancione

G [rosso]

G [rosso

C

[verde-giallo]

[verde-giallo

di cui con effetto sul clima
(quota di biocarburante senza effetto sul clima: XX%) XXX grammi / km

Il CO

2 è il composto gassoso a effetto serra, principale responsabile del surriscaldamento della Terra Media di tutti i tipi di veicoli commercializzati 204

50

100

300

Ordinanza

89

730.01

Figura 8

Veicoli bivalenti a gas che possono essere azionati con miscele di carburanti contenenti biocarburanti Consumo di carburante (funz. a gas) X,X m3 / 100 km Media: calcolata secondo le prescrizioni
della direttiva 80/1268/CEE Emissioni di CO2 (funz. a gas) XXX grammi / km Efficienza energetica del veicolo
Consumo di carburante riferito a tutti i tipi di veicoli commercializzati aventi lo stesso peso Le informazioni relative al consumo di carburante e alle emissioni di CO 2, compreso un elenco di tutte le nuove automobili commercializzate, sono disponibili gratuitamente presso tutti i punti di vendita oppure sul sito Internet www.energieetikette.ch.

Il consumo di carburante e le emissioni di CO 2 di un veicolo dipendono anche dallo stile di guida e da altri fattori non tecnici.

(X,X litri equivalente benzina) A [verde scuro] A [verde scuro B [verde chiaro] B [verde chiaro C [verde-giallo] C [verde-gia

D [giallo]

D [giall

E [giallo-arancione] E [giallo-arancione F

[arancione]

F

[arancione

G [rosso]

G [rosso

C

[verde-giallo]

[verde-giallo

di cui con effetto sul clima
(quota di biocarburante senza effetto sul clima: XX%) XXX grammi / km

Il CO

2 è il composto gassoso a effetto serra, principale responsabile del surriscaldamento della Terra Media di tutti i tipi di veicoli commercializzati 204

50

100

300

6.3

Impostazione in liste e testi promozionali 6.3.1 Grandezza minima dei caratteri: i dati di cui al numero 2 della presente appendice devono essere indicati almeno con lo stesso corpo del testo.

6.3.2 Per le emissioni di CO2 deve essere utilizzato il seguente testo: «Emissioni di CO2: x g/km (y g/km: media di tutti i modelli di vetture nuove)».

Energia

90

730.01

Appendice 3.799 (art. 7 cpv. 1 e 2, 11 cpv. 1 e 2) Indicazioni relative al consumo d'energia dei forni elettrici 1. Campo

d'applicazione 1.1

I forni elettrici con raccordo alla rete sono sottoposti a una procedura di omologazione energetica.

1.2

Gli apparecchi seguenti non sono sottoposti ad alcuna procedura di omologazione energetica: a. gli apparecchi che possono essere alimentati anche con altre fonti di energia;

b. gli apparecchi portatili non destinati al montaggio fisso e di peso inferiore ai 18 kg.

2.

Indicazione del consumo di energia e caratterizzazione 2.1

Il consumo d'energia e la caratterizzazione sono indicati conformemente: a. alla direttiva 92/75/ CEE del Consiglio del 22 settembre 1992100 concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti; e

b. alla direttiva 2002/40/CE della Commissione dell'8 maggio 2002101 che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia dei forni elettrici per uso domestico.

2.2

Chiunque commercializza forni elettrici deve provvedere affinché l'etichetta energetica figuri sui modelli d'esposizione di detti apparecchi, sull'imballaggio e sui documenti di vendita (prospetto, istruzioni per l'uso, ecc.).

99 Introdotta dal n. I cpv. 2 dell'O del 19 nov. 2003, , in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4747).

100 GU n. L 297 del 13.10.1992, pag. 16.

101 GU n. L 128 del 15.05.2002, pag. 45.

Il testo della direttiva può essere ottenuto, alle condizioni fissate dall'O del 23 nov. 2005 sugli emolumenti per le pubblicazioni (RS 172.041.11), presso l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna o presso il Centro svizzero d'informazioni sulle regole tecniche (switec), Mühlebachstrasse 54, 8008 Zurigo.

Ordinanza

91

730.01

3. Procedura di

omologazione energetica

Il consumo di energia e altre proprietà degli apparecchi designati nel numero 1 sono misurati conformemente alla norma europea EN 50304.

4. Disposizione transitoria

I forni elettrici non conformi alla presente appendice devono essere ritirati dal mercato il 30 giugno 2004 al più tardi.

Energia

92

730.01

Appendice 3.8102 (art. 7 cpv. 1 e 2, 11 cpv. 1 e 2) Indicazione del consumo di energia dei condizionatori d'aria per uso domestico

1

Campo di applicazione 1.1

I condizionatori d'aria per uso domestico alimentati dalla corrente di rete soggiacciono alla procedura di omologazione energetica.

1.2

Non soggiacciono alla procedura di omologazione energetica: a. gli apparecchi che possono essere azionati con un'altra fonte di energia; b. gli apparecchi a pompa di calore aria-acqua o acqua-acqua; c. gli apparecchi con una potenza (potenza frigorifera) superiore a 12 kW.

2

Indicazione del consumo di energia e caratterizzazione 2.1

Il consumo di energia e la caratterizzazione sono indicati conformemente: a. alla Direttiva 92/75/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1992103 concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti; e

b. alla Direttiva 2002/31/CE della Commissione, del 22 marzo 2002104, che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia dei condizionatori d'aria per uso domestico.

2.2

Chi commercializza condizionatori d'aria per uso domestico deve avere cura che l'etichettaEnergia figuri sugli esemplari in esposizione di detti apparecchi, sull'imballaggio e nella documentazione di vendita (prospetto, istruzioni per l'uso).

102 Introdotta dal n. II cpv. 3 dell'O del 9 giu. 2006 (RU 2006 2411).

103 GU L 297 del 13.10.1992, pag. 16 104 GU L 86 del 3.04.2002, pag. 26 Il testo della direttiva può essere ottenuto, alle condizioni fissate dall'O del 23 nov. 2005 sugli emolumenti per le pubblicazioni (RS 172.041.11), presso l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna o presso il Centro svizzero d'informazioni sulle regole tecniche (switec), Mühlebachstrasse 54, 8008 Zurigo.

Ordinanza

93

730.01

3 Procedura

di

omologazione energetica

Il consumo di energia e altre proprietà degli apparecchi menzionati al numero 1 sono misurati conformemente alla norma europea EN 14511.

4 Disposizioni transitorie

Gli apparecchi che non soddisfano i requisiti della presente appendice devono essere tolti dal mercato entro e non oltre il 31 dicembre 2006.

Energia

94

730.01

Appendice 4105 (art. 1c)

Esigenze in materia di etichettatura e di contabilità dell'elettricità 1

Contabilità dell'elettricità per le aziende soggette all'obbligo di etichettatura e di informazione 1.1

La contabilità dell'elettricità comprende i dati necessari per adempiere all'obbligo di etichettatura e d'informazione (art. 1a e 1b).

1.2

L'anno di riferimento della contabilità dell'elettricità è l'anno civile precedente.

1.3

I vettori energetici devono essere designati come segue: Categorie principali obbligatorie Sottocategorie

Energie rinnovabili - Forza idrica

- Altre energie rinnovabili Energia

solare

Energia eolica

Biomassaa

Geotermia

Elettricità che beneficia di misure di promozioneb Energie non rinnovabili - Energia nucleare

- Vettori energetici fossili Petrolio Gas

naturale

Carbone Rifiutic

Vettori energetici non omologabili a

biomassa solida e liquida e biogas b

secondo l'articolo 7a della legge c

rifiuti in impianti di incenerimento e in discariche 105 Introdotta dal n. II 2 dell'O del 10 nov. 2004 (RU 2004 4709). Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. all'O del 14 mar. 2008 sull'approvvigionamento elettrico, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 734.71).

Ordinanza

95

730.01

1.4

Se vi sono quote di vettori energetici da contabilizzare nelle categorie principali «Altre energie rinnovabili» e «Vettori energetici fossili», devono essere indicate tutte le sottocategorie.

1.5

La base per l'attribuzione a una categoria è costituita dalla relativa prova, in particolare dal contratto, dalla garanzia di origine di cui all'articolo 1d, dal certificato o dallo stato del contatore dell'impianto di produzione. La prova di riferimento deve poter essere presentata nei controlli successivi.

1.6

La quantità di elettricità contabilizzata in base all'articolo 7a della legge viene attribuita alla categoria principale «Elettricità che beneficia di misure di promozione». La suddivisione fra i vettori energetici deve essere indicata in una nota.

1.7

Se non sussiste alcuna prova di riferimento o se non è possibile stabilire chiaramente il metodo di produzione e l'origine, il quantitativo di elettricità corrispondente deve essere attribuito alla categoria principale «Vettori energetici non omologabili».

1.8

Ogni categoria contiene come indicazione dell'origine le quote di elettricità prodotta in Svizzera e all'estero. Questa indicazione non è richiesta per la categoria principale «Vettori energetici non omologabili».

1.9

Se la quota di «vettori energetici non omologabili» è superiore al 20 per cento, deve essere indicata una motivazione. L'Ufficio federale disciplina i dettagli in un supporto d'esecuzione conformemente al numero 1.11.

1.10 L'elettricità che non viene fornita direttamente ai propri consumatori finali deve essere dedotta nel calcolo dell'insieme dei fornitori. Questa fattispecie si applica in particolare per le forniture di elettricità concordate contrattualmente di una o più categorie di vettori energetici a rivenditori svizzeri o esteri o a consumatori finali esteri.

1.11 L'Ufficio federale elabora, in collaborazione con le aziende del settore dell'elettricità, un supporto d'esecuzione per la contabilità dell'elettricità.

2

Etichettatura per aziende soggette all'obbligo di etichettatura

2.1

L'etichettatura per i consumatori finali ha luogo almeno una volta ogni anno civile, sul conteggio dell'elettricità o in allegato, indirizzato agli stessi. Sono consentite ulteriori pubblicazioni.

2.2

Le aziende soggette all'obbligo di etichettatura sono tenute a informare i consumatori finali anche quando il conteggio dell'elettricità è presentato da un'altra azienda.

2.3

L'etichettatura deve riferirsi ai dati dell'anno civile precedente al più tardi a partire dal 1° luglio.

2.4

L'etichettatura si effettua mediante tabella (es.: figura 1). Le dimensioni della tabella devono essere di almeno 10 × 7 cm.

Energia

96

730.01

2.5

È consentito completare la tabella con grafici (es.: figura 2) o con altre informazioni supplementari, ad esempio sui prodotti di elettricità acquistati da determinati gruppi di clienti (es. figura 3) se la comprensione e la leggibilità della tabella sono garantite.

Esempio di tabella per l'etichettatura dell'elettricità in base alle esigenze minime.

Figura 1

Il vostro fornitore di elettricità: AAE ABC

Contatto:

www.AAE-ABC.ch; Tel: 044-111 22 33 Anno di riferimento: 2006

in %

totale

dalla Svizzera Energie rinnovabili 50.0%

40.0%

Forza idrica

50.0%

40.0%

Altre energie rinnovabili 0.0%

0.0%

Elettricità che beneficia di misure di promozione 1

1.0%

1.0%

Energie non rinnovabili 44.0%

29.0%

Energia nucleare

44.0%

29.0%

Vettori energetici fossili 0.0%

0.0%

Rifiuti

2.0%

2.0%

Vettori energetici non omologabili 3.0%

Totale

100.0%

72.0%

1Elettricità che beneficia di misure di promozione: 45% forza idrica, 7% energia solare, 20% energia eolica,
25% biomassa e scorie da biomassa, 3% geotermia
10 cm

7 cm

L'elettricità fornita ai nostri clienti è stata prodotta con: Etichettatura dell'elettricità

Ordinanza

97

730.01

Esempio di tabella per l'etichettatura dell'elettricità completata con un grafico.

Figura 2

Il vostro fornitore di elettricità: AAE ABC

Contatto:

www.AAE-ABC.ch; Tel: 044-111 22 33 Anno di riferimento: 2006

in %

totale

dalla Svizzera Energie rinnovabili 50.0%

40.0%

Forza idrica

50.0%

40.0%

Altre energie rinnovabili 0.0%

0.0%

Elettricità che beneficia di misure di promozione 1

1.0%

1.0%

Energie non rinnovabili 44.0%

29.0%

Energia nucleare

44.0%

29.0%

Vettori energetici fossili 0.0%

0.0%

Rifiuti

2.0%

2.0%

Vettori energetici non omologabili 3.0%

Totale

100.0%

72.0%

1Elettricità che beneficia di misure di promozione: 45% forza idrica, 7% energia solare, 20% energia eolica,
25% biomassa e scorie da biomassa, 3% geotermia
Etichettatura dell'elettricità 10 cm

7 cm

L'elettricità fornita ai nostri clienti è stata prodotta con: Energie non

rinnovabili

44%

Rifiuti

2%

Vettori

energetici

non

omologabili

3%

Energie

rinnovabili

51%

Esempio di tabella per l'etichettatura dell'elettricità con informazioni supplementari sul prodotto di elettricità fornito a un determinato gruppo di clienti.

Figura 3

Il vostro fornitore di elettricità: AAE ABC

Contatto:

www.AAE-ABC.ch; Tel: 044-111 22 33 Il vostro prodotto: "ABC-Hydro" Anno di riferimento: 2006

in %

totale

dalla Svizzera totale

dalla Svizzera Energie rinnovabili 50.0%

40.0%

100.0%

100.0%

Forza idrica

50.0%

40.0%

100.0%

100.0%

Altre energie rinnovabili 0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

Elettricità che beneficia di misure di promozione 1

Energie non rinnovabili 45.0%

30.0%

0.0%

0.0%

Energia nucleare

45.0%

30.0%

0.0%

0.0%

Vettori energetici fossili 0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

Rifiuti

2.0%

2.0%

0.0%

0.0%

Vettori energetici non omologabili 3.0%

-

0.0%

-

Totale

100.0%

72.0%

100.0%

100.0%

1Elettricità che beneficia di misure di promozione: 45% forza idrica, 7% energia solare, 20% energia eolica,
25% biomassa e scorie da biomassa, 3% geotermia
7 cm

10 cm

Etichettatura dell'elettricità Il vostro prodotto "ABC-Hydro" è stato prodotto con: L'elettricità fornita ai nostri clienti è stata prodotta con:

Energia

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730.01