Art. 1
La presente ordinanza si applica alle aziende che praticano l'allevamento suino, l'ingrasso di suini, la tenuta di galline ovaiole, l'ingrasso di polli, l'ingrasso di tacchini e l'ingrasso di vitelli.
916.344
del 23 ottobre 2013 (Stato 1° gennaio 2024)
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 46 capoversi 1 e 3, 47 capoverso 2 e 177 capoverso 1
della legge federale del 29 aprile 19981 sull'agricoltura (LAgr),
ordina:
La presente ordinanza si applica alle aziende che praticano l'allevamento suino, l'ingrasso di suini, la tenuta di galline ovaiole, l'ingrasso di polli, l'ingrasso di tacchini e l'ingrasso di vitelli.
1 Le aziende devono attenersi ai seguenti effettivi massimi:
2 Nell'ingrasso di polli e tacchini il giorno di entrata nell'azienda e quello di uscita dall'azienda sono considerati giorni di ingrasso.
2 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4571).
Per il calcolo dell'effettivo complessivo autorizzato ai sensi dell'articolo 46 capoverso 2 LAgr non sono considerati:
Nel caso di comunità aziendali e comunità aziendali settoriali, per il calcolo degli effettivi massimi e dell'effettivo complessivo autorizzato le cifre menzionate negli articoli 2 e 3 vengono moltiplicate per il numero di aziende associate.
3 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 704).
1 L'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG), su domanda, autorizza effettivi superiori a quelli di cui all'articolo 2 ad aziende che forniscono la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate senza cedere concime aziendale a terzi.
2 Esso autorizza al massimo gli effettivi che consentono, con il concime aziendale risultante, di rispettare un bilancio fosforico secondo l'allegato 1 numero 2.1.5 dell'ordinanza del 23 ottobre 20135 sui pagamenti diretti.
4 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 704).
1 La domanda per un'autorizzazione va inoltrata all'UFAG mediante l'apposito modulo.
2 L'UFAG, prima della decisione, chiede un parere alla competente autorità cantonale.
L'autorizzazione è valida per 15 anni. Se il gestore presenta una nuova domanda entro sei mesi dalla scadenza, l'UFAG decide prima della scadenza dell'autorizzazione.
Il gestore deve notificare all'UFAG entro un mese qualsiasi modifica delle condizioni rilevanti ai fini dell'autorizzazione. L'UFAG può adeguare gli effettivi autorizzati prima della scadenza del termine.
La revoca dell'autorizzazione è possibile in ogni momento se le prescrizioni sulla protezione degli animali o sulla protezione delle acque non sono state osservate e non è stato posto rimedio alle irregolarità entro il termine impartito dall'UFAG.
1 L'UFAG, su domanda, autorizza effettivi superiori a quelli di cui all'articolo 2 ad aziende di allevamento di suini che valorizzano i sottoprodotti di aziende di trasformazione del latte o di derrate alimentari, se queste in media in un anno:
2 L'autorizzazione è concessa soltanto se:
3 L'UFAG rilascia l'autorizzazione in funzione della quantità di sottoprodotti valorizzati.
1 I sottoprodotti di aziende di trasformazione del latte o di derrate alimentari presi in considerazione per il rilascio di un'autorizzazione secondo l'articolo 10 sono elencati nell'allegato.
2 L'UFAG può modificare l'allegato. I sottoprodotti sono inseriti nell'allegato se adempiono le seguenti condizioni:
1 L'UFAG, su domanda, autorizza effettivi superiori a quelli di cui all'articolo 2 alle aziende sperimentali della Confederazione e alle stazioni di ricerca agronomica della Confederazione, all'Aviforum di Zollikofen e al Centro degli esami funzionali d'ingrasso e di macellazione di Sempach a condizione che sia necessario per l'esecuzione di esperimenti e prove.
2 L'autorizzazione viene concessa soltanto se il Cantone in cui si trova l'unità di produzione conferma per scritto che:
1 L'UFAG, su domanda, autorizza ad aziende di cui agli articoli 10 e 12 al massimo il 200 per cento degli effettivi di cui all'articolo 2.
2 Se un'azienda detiene più categorie di animali, la somma delle singole quote percentuali dei rispettivi effettivi massimi non deve superare il 200 per cento.
La domanda per un'autorizzazione va inoltrata all'UFAG mediante l'apposito modulo. Deve essere corredata di tutti i documenti necessari alla valutazione, in particolare delle conferme scritte di cui all'articolo 10 capoverso 2 lettere a e f o all'articolo 12 capoverso 2.
L'autorizzazione per le aziende di cui all'articolo 10 è rilasciata per la durata di validità del contratto di ritiro secondo l'articolo 10 capoverso 2 lettera d, tuttavia per al massimo 5 anni. L'autorizzazione per le aziende di cui all'articolo 12 è rilasciata per al massimo 5 anni. Se il gestore presenta una nuova domanda entro sei mesi dalla scadenza, l'UFAG decide prima della scadenza dell'autorizzazione.
Il gestore deve notificare all'UFAG entro un mese qualsiasi modifica delle condizioni rilevanti ai fini dell'autorizzazione. L'UFAG può adeguare gli effettivi autorizzati prima della scadenza dell'autorizzazione.
La revoca dell'autorizzazione è possibile in ogni momento se le prescrizioni sulla protezione degli animali o sulla protezione delle acque non sono state osservate e non è stato posto rimedio alle irregolarità entro il termine impartito dall'UFAG.
1 Le aziende che nel 1994 hanno ricevuto contributi in virtù dell'ordinanza del 13 gennaio 19936 concernente i contributi per la cessazione dell'esercizio aziendale, possono, durante i 20 anni successivi alla riduzione degli effettivi o alla cessazione della produzione, aumentare gli effettivi o riprendere la produzione soltanto se l'UFAG lo ha autorizzato.
2 L'UFAG può autorizzare un'azienda ad aumentare gli effettivi o a riprendere la produzione non appena il contributo versato all'atto della cessazione dell'esercizio per la costruzione dell'edificio è rimborsato proporzionalmente. In tal caso è accordato un condono del 5 per cento per ogni anno trascorso dal versamento.
3 L'Ufficio del registro fondiario competente radia d'ufficio la menzione nel registro fondiario concernente la limitazione dell'effettivo di bestiame, iscritta come restrizioni di diritto pubblico della proprietà e limitata a 20 anni secondo l'ordinanza concernente i contributi per la cessazione dell'esercizio aziendale se il termine di cui al capoverso 1 dalla pronuncia della decisione sulla riduzione dell'effettivo di bestiame o sulla cessazione d'attività è scaduto. Prima della scadenza di tale termine, la menzione può essere radiata soltanto con il consenso dell'UFAG.
6 [RU 1993 865, 1598 all. 2 n. 5; 1994 784. RU 1995 217]
1 L'UFAG riscuote una tassa se il gestore di un'azienda detiene più animali degli effettivi consentiti.
2 Determinante ai fini della riscossione della tassa è l'effettivo nel giorno in cui l'UFAG constata l'effettivo di un'azienda.
1 Le tasse per animale tenuto in sovrannumero all'anno ammontano:
2 Se il gestore detiene animali di diverse categorie, per il calcolo della tassa ci si basa sulla soluzione più vantaggiosa per il gestore.
Le competenti autorità cantonali possono autorizzare la costruzione o la trasformazione di edifici per effettivi che superano quelli di cui agli articoli 2 e 3 o, nel caso di una comunità aziendale o di una comunità aziendale settoriale, che superano quelli di cui all'articolo 4 soltanto se l'UFAG ha precedentemente autorizzato effettivi più elevati in conformità dell'articolo 5, 10 o 12.
7 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 704).
1 L'UFAG esegue la presente ordinanza.
2 L'UFAG può incaricare le competenti autorità cantonali del controllo degli effettivi.
1 Le autorizzazioni eccezionali rilasciate alle aziende che possono tenere un effettivo superiore a quello di cui all'articolo 2, poiché usano sottoprodotti della macellazione o di macellerie e resti alimentari a scopo foraggero, conformemente all'ordinanza del 26 novembre 20039 sugli effettivi massimi, restano valide fino alla loro scadenza.
2 Le aziende che, a causa del divieto di usare sottoprodotti della macellazione o di macellerie e resti alimentari a scopo foraggero, non possono procurarsi sottoprodotti di derrate alimentari di cui all'allegato in quantità sufficiente per ottenere una nuova autorizzazione, devono riportare gli effettivi entro il 31 dicembre 2015 a quelli di cui agli articoli 2 e 3 o ai limiti stabiliti nella nuova autorizzazione.
3 Secondo il diritto anteriore le autorizzazioni rilasciate a tempo indeterminato per aziende che forniscono la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate senza cedere concime aziendale a terzi sono valide per 15 anni dal momento dell'autorizzazione.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014.
(art. 11 e 24 cpv. 2)
Denominazione |
Sottoprodotto della … |
SS |
EDS |
||
1. Sottoprodotti provenienti dalla trasformazione del latte: |
|||||
1.1 |
Latticello |
Fabbricazione del burro |
65 |
1,1 |
|
1.2 |
Latticello 20 % |
Fabbricazione del burro |
200 |
3,4 |
|
1.3 |
Latticello 30 % |
Fabbricazione del burro |
300 |
5,1 |
|
1.4 |
Scarti di formaggio |
Fabbricazione del formaggio |
700 |
17,5 |
|
1.5 |
Siero di latte (=siero) |
Fabbricazione del formaggio |
|||
|
|
60 |
0,9 |
||
|
|
53 |
0,8 |
||
|
|
60 |
0,9 |
||
|
|
||||
|
120 |
1,8 |
|||
|
180 |
2,6 |
|||
|
250 |
3,7 |
|||
1.6 |
Permeato |
Estrazione di proteine a partire da latte scremato o siero di latte |
40 |
0,6 |
|
1.7 |
Miscele ottenute dal risciacquo di prodotti lattieri |
Trasformazione del latte |
80 |
1,6 |
|
2. Sottoprodotti di derrate alimentari non provenienti dalla trasformazione del latte: |
|||||
2.1 |
Amido di frumento liquido |
Fabbricazione dell'amido |
170 |
2,7 |
|
2.2 |
Sottoprodotto della |
Fabbricazione del tofu |
200 |
2,6 |
|
2.3 |
Trebbie di birra fresche |
Fabbricazione della birra |
220 |
2.2 |
|
2.4 |
Scarti di verdura / |
Trasformazione della verdura |
120 |
1,7 |
|
2.5 |
Paste |
Fabbricazione di paste |
675 |
11.3 |
|
2.6 |
Resti di pane |
Fabbricazione di prodotti |
770 |
13.4 |
|
2.7 |
Resti di pan di spagna e sottoprodotti della panetteria |
Fabbricazione di prodotti |
940 |
17.8 |
|
2.8 |
Scarti di patate |
Trasformazione delle patate |
150 |
1,9 |
|
2.9 |
Lieviti |
Fabbricazione della |
100 |
1,4 |
|
2.10 |
Resti di bevande con |
Fabbricazione di bevande |
100 |
1,7 |
|
SS = sostanza secca EDS = energia digeribile suini |