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916.344

Ordinanza
concernente gli effettivi massimi per la produzione
di carne e di uova

(Ordinanza sugli effettivi massimi, OEMas)

del 23 ottobre 2013 (Stato 1° gennaio 2024)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 46 capoversi 1 e 3, 47 capoverso 2 e 177 capoverso 1
della legge federale del 29 aprile 19981 sull'agricoltura (LAgr),

ordina:

Sezione 1: Campo d'applicazione

Art. 1

La presente ordinanza si applica alle aziende che praticano l'allevamento suino, l'ingrasso di suini, la tenuta di galline ovaiole, l'ingrasso di polli, l'ingrasso di tacchini e l'ingrasso di vitelli.

Sezione 2: Disposizioni generali

Art. 22 Effettivi massimi

1 Le aziende devono attenersi ai seguenti effettivi massimi:

a.
per animali della specie suina:
1. 250
scrofe da allevamento di oltre 6 mesi, in lattazione e non in lattazione,
2. 500
scrofe da allevamento di oltre 6 mesi, non in lattazione o rimonte di oltre 35 kg e fino a 6 mesi, di entrambi i sessi, in aziende di monta o di attesa gestite da produttori associati che si ripartiscono il lavoro nella produzione di suinetti,
3. 1 500
rimonte di oltre 35 kg e fino a 6 mesi, di entrambi i sessi,
4. 1 500
suinetti svezzati fino a 35 kg, di entrambi i sessi,
5. 2 000
suinetti svezzati fino a 35 kg, di entrambi i sessi, in aziende specializzate nell'allevamento di suinetti senza altre categorie di suini,
6. 1 500
suini da ingrasso di oltre 35 kg, di entrambi i sessi;
b.
per pollame da reddito:
1. 27 000
polli da ingrasso fino al 28° giorno di ingrasso,
2. 24 000
polli da ingrasso dal 29° al 35° giorno di ingrasso,
3. 21 000
polli da ingrasso dal 36° al 42° giorno di ingrasso,
4. 18 000
polli da ingrasso dal 43° giorno di ingrasso,
5. 18 000
galline ovaiole di oltre 18 settimane,
6. 9 000
tacchini da ingrasso fino al 42° giorno di ingrasso (ingrasso preliminare),
7. 4 500
tacchini da ingrasso dal 43° giorno di ingrasso (finissaggio);
c.
per animali della specie bovina:
300
vitelli da ingrasso (ingrasso con latte intero o con succedanei del latte).

2 Nell'ingrasso di polli e tacchini il giorno di entrata nell'azienda e quello di uscita dall'azienda sono considerati giorni di ingrasso.

2 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4571).

Art. 3 Effettivo complessivo autorizzato

Per il calcolo dell'effettivo complessivo autorizzato ai sensi dell'articolo 46 capoverso 2 LAgr non sono considerati:

a.
le rimonte destinate alla rimonta del proprio effettivo: fino a un terzo dell'effettivo di scrofe da allevamento ma al massimo 80 animali;
b.
i suinetti fino a 35 kg prodotti nella propria azienda.
Art. 43 Comunità aziendali e comunità aziendali settoriali

Nel caso di comunità aziendali e comunità aziendali settoriali, per il calcolo degli effettivi massimi e dell'effettivo complessivo autorizzato le cifre menzionate negli articoli 2 e 3 vengono moltiplicate per il numero di aziende associate.

3 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 704).

Sezione 3:
Aziende che forniscono la prova che le esigenze ecologiche
sono rispettate senza cedere concime aziendale a terzi

Art. 54 Effettivi consentiti

1 L'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG), su domanda, autorizza effettivi superiori a quelli di cui all'articolo 2 ad aziende che forniscono la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate senza cedere concime aziendale a terzi.

2 Esso autorizza al massimo gli effettivi che consentono, con il concime aziendale risultante, di rispettare un bilancio fosforico secondo l'allegato 1 numero 2.1.5 dell'ordinanza del 23 ottobre 20135 sui pagamenti diretti.

4 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 704).

5 RS 910.13

Art. 6 Domanda

1 La domanda per un'autorizzazione va inoltrata all'UFAG mediante l'apposito modulo.

2 L'UFAG, prima della decisione, chiede un parere alla competente autorità cantonale.

Art. 7 Durata dell'autorizzazione

L'autorizzazione è valida per 15 anni. Se il gestore presenta una nuova domanda entro sei mesi dalla scadenza, l'UFAG decide prima della scadenza dell'autorizzazione.

Art. 8 Obbligo di notifica

Il gestore deve notificare all'UFAG entro un mese qualsiasi modifica delle condizioni rilevanti ai fini dell'autorizzazione. L'UFAG può adeguare gli effettivi autorizzati prima della scadenza del termine.

Art. 9 Revoca dell'autorizzazione

La revoca dell'autorizzazione è possibile in ogni momento se le prescrizioni sulla protezione degli animali o sulla protezione delle acque non sono state osservate e non è stato posto rimedio alle irregolarità entro il termine impartito dall'UFAG.

Sezione 4:
Aziende di allevamento di suini che valorizzano i sottoprodotti
di aziende di trasformazione del latte o di derrate alimentari nonché aziende con attività sperimentale e di ricerca

Art. 10 Effettivi consentiti per aziende di allevamento di suini che valorizzano sottoprodotti di aziende di trasformazione del latte e di derrate alimentari


1 L'UFAG, su domanda, autorizza effettivi superiori a quelli di cui all'articolo 2 ad aziende di allevamento di suini che valorizzano i sottoprodotti di aziende di trasformazione del latte o di derrate alimentari, se queste in media in un anno:

a.
coprono almeno il 25 per cento del fabbisogno energetico dei suini con sottoprodotti provenienti dalla trasformazione del latte;
b.
coprono almeno il 40 per cento del fabbisogno energetico dei suini con sottoprodotti di derrate alimentari non provenienti dalla trasformazione del latte; o
c.
coprono almeno il 40 per cento del fabbisogno energetico dei suini con sottoprodotti provenienti dalla trasformazione del latte e con sottoprodotti di derrate alimentari non provenienti dalla trasformazione del latte.

2 L'autorizzazione è concessa soltanto se:

a.
il Cantone nel cui territorio risultano i sottoprodotti conferma per scritto che lo smaltimento è un compito d'interesse pubblico e d'importanza regionale;
b.
l'azienda di trasformazione del latte o di derrate alimentari dalla quale provengono i sottoprodotti è ubicata a una distanza di percorso di al massimo 75 km;
c.
i sottoprodotti finora non sono stati ritirati da altre aziende o queste non sono disposte a continuare a ritirarli;
d.
il ritiro dei sottoprodotti è stabilito in un contratto scritto tra il richiedente e l'azienda di trasformazione del latte o di derrate alimentari da cui provengono i sottoprodotti; il contratto deve contenere dati sul contenuto dei sottoprodotti e sulla quantità valorizzata nell'arco di un anno;
e.
il richiedente, oltre ai suini, non detiene altri animali per i quali si applica la presente ordinanza, a meno che gli animali siano detenuti come animali da reddito esclusivamente per uso personale o come animali da compagnia;
f.
il Cantone in cui si trovano le unità di produzione conferma per scritto che:
1.
con gli effettivi esistenti sono adempiute le prescrizioni sulla protezione degli animali, e
2.
gli effettivi richiesti consentono di osservare le prescrizioni sulle acque.

3 L'UFAG rilascia l'autorizzazione in funzione della quantità di sottoprodotti valorizzati.

Art. 11 Elenco dei sottoprodotti

1 I sottoprodotti di aziende di trasformazione del latte o di derrate alimentari presi in considerazione per il rilascio di un'autorizzazione secondo l'articolo 10 sono elencati nell'allegato.

2 L'UFAG può modificare l'allegato. I sottoprodotti sono inseriti nell'allegato se adempiono le seguenti condizioni:

a.
non sono espressamente prodotti per il foraggiamento di suini;
b.
contengono molta acqua e si deteriorano, senza aggiunta di conservanti, al massimo entro 30 giorni;
c.
il loro utilizzo nell'alimentazione dei suini non ha conseguenze negative sul benessere degli animali e sulla qualità della carne;
d.
risultano regolarmente e quindi il foraggiamento è garantito tutto l'anno;
e.
il loro utilizzo nell'alimentazione dei suini è più opportuno rispetto all'utilizzo in un tradizionale alimento per animale secco.
Art. 12 Effettivi consentiti per aziende con attività sperimentale e di ricerca

1 L'UFAG, su domanda, autorizza effettivi superiori a quelli di cui all'articolo 2 alle aziende sperimentali della Confederazione e alle stazioni di ricerca agronomica della Confederazione, all'Aviforum di Zollikofen e al Centro degli esami funzionali d'ingrasso e di macellazione di Sempach a condizione che sia necessario per l'esecuzione di esperimenti e prove.

2 L'autorizzazione viene concessa soltanto se il Cantone in cui si trova l'unità di produzione conferma per scritto che:

a.
con gli effettivi esistenti sono adempiute le prescrizioni sulla protezione degli animali; e
b.
gli effettivi richiesti consentono di osservare le prescrizioni sulle acque.
Art. 13 Effettivo complessivo consentito

1 L'UFAG, su domanda, autorizza ad aziende di cui agli articoli 10 e 12 al massimo il 200 per cento degli effettivi di cui all'articolo 2.

2 Se un'azienda detiene più categorie di animali, la somma delle singole quote percentuali dei rispettivi effettivi massimi non deve superare il 200 per cento.

Art. 14 Domanda

La domanda per un'autorizzazione va inoltrata all'UFAG mediante l'apposito modulo. Deve essere corredata di tutti i documenti necessari alla valutazione, in particolare delle conferme scritte di cui all'articolo 10 capoverso 2 lettere a e f o all'articolo 12 capoverso 2.

Art. 15 Durata dell'autorizzazione

L'autorizzazione per le aziende di cui all'articolo 10 è rilasciata per la durata di validità del contratto di ritiro secondo l'articolo 10 capoverso 2 lettera d, tuttavia per al massimo 5 anni. L'autorizzazione per le aziende di cui all'articolo 12 è rilasciata per al massimo 5 anni. Se il gestore presenta una nuova domanda entro sei mesi dalla scadenza, l'UFAG decide prima della scadenza dell'autorizzazione.

Art. 16 Obbligo di notifica

Il gestore deve notificare all'UFAG entro un mese qualsiasi modifica delle condizioni rilevanti ai fini dell'autorizzazione. L'UFAG può adeguare gli effettivi autorizzati prima della scadenza dell'autorizzazione.

Art. 17 Revoca dell'autorizzazione

La revoca dell'autorizzazione è possibile in ogni momento se le prescrizioni sulla protezione degli animali o sulla protezione delle acque non sono state osservate e non è stato posto rimedio alle irregolarità entro il termine impartito dall'UFAG.

Sezione 5:
Ripresa della produzione in aziende che avevano ridotto l'effettivo
di bestiame o cessato l'esercizio aziendale

Art. 18

1 Le aziende che nel 1994 hanno ricevuto contributi in virtù dell'ordinanza del 13 gennaio 19936 concernente i contributi per la cessazione dell'esercizio aziendale, possono, durante i 20 anni successivi alla riduzione degli effettivi o alla cessazione della produzione, aumentare gli effettivi o riprendere la produzione soltanto se l'UFAG lo ha autorizzato.

2 L'UFAG può autorizzare un'azienda ad aumentare gli effettivi o a riprendere la produzione non appena il contributo versato all'atto della cessazione dell'esercizio per la costruzione dell'edificio è rimborsato proporzionalmente. In tal caso è accordato un condono del 5 per cento per ogni anno trascorso dal versamento.

3 L'Ufficio del registro fondiario competente radia d'ufficio la menzione nel registro fondiario concernente la limitazione dell'effettivo di bestiame, iscritta come restrizioni di diritto pubblico della proprietà e limitata a 20 anni secondo l'ordinanza concernente i contributi per la cessazione dell'esercizio aziendale se il termine di cui al capoverso 1 dalla pronuncia della decisione sulla riduzione dell'effettivo di bestiame o sulla cessazione d'attività è scaduto. Prima della scadenza di tale termine, la menzione può essere radiata soltanto con il consenso dell'UFAG.

Sezione 6: Tasse

Art. 19 Riscossione della tassa

1 L'UFAG riscuote una tassa se il gestore di un'azienda detiene più animali degli effettivi consentiti.

2 Determinante ai fini della riscossione della tassa è l'effettivo nel giorno in cui l'UFAG constata l'effettivo di un'azienda.

Art. 20 Ammontare della tassa

1 Le tasse per animale tenuto in sovrannumero all'anno ammontano:

a.
per gli animali della specie suina:
1.
scrofe da allevamento, in lattazione o non in lattazione,
di oltre 6 mesi 450.-
2.
suinetti svezzati fino a 35 kg 75.-
3.
rimonte e suini da ingrasso di oltre 35 kg, di entrambi
i sessi 75.-
b.
per il pollame da reddito:
1.
galline ovaiole di oltre 18 settimane 12.-
2.
polli da ingrasso oltre 42 giorni di ingrasso 5.-
3.
polli da ingrasso fino a 42 giorni di ingrasso 4.30
4.
polli da ingrasso fino a 35 giorni di ingrasso 3.80
5.
polli da ingrasso fino a 28 giorni di ingrasso 3.40
6.
tacchini da ingrasso di oltre 6 settimane (finissaggio) 15.-
7.
tacchini da ingrasso fino a 6 settimane (ingrasso preliminare) 5.-
c.
per animali della specie bovina:
vitelli da ingrasso (ingrasso con latte intero o con succedanei
del latte) 200.-

2 Se il gestore detiene animali di diverse categorie, per il calcolo della tassa ci si basa sulla soluzione più vantaggiosa per il gestore.

Sezione 7: Autorizzazione per nuovi edifici e lavori di trasformazione

Art. 217

Le competenti autorità cantonali possono autorizzare la costruzione o la trasformazione di edifici per effettivi che superano quelli di cui agli articoli 2 e 3 o, nel caso di una comunità aziendale o di una comunità aziendale settoriale, che superano quelli di cui all'articolo 4 soltanto se l'UFAG ha precedentemente autorizzato effettivi più elevati in conformità dell'articolo 5, 10 o 12.

7 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 704).

Sezione 8: Disposizioni finali

Art. 22 Esecuzione

1 L'UFAG esegue la presente ordinanza.

2 L'UFAG può incaricare le competenti autorità cantonali del controllo degli effettivi.

Art. 24 Disposizioni transitorie

1 Le autorizzazioni eccezionali rilasciate alle aziende che possono tenere un effettivo superiore a quello di cui all'articolo 2, poiché usano sottoprodotti della macellazione o di macellerie e resti alimentari a scopo foraggero, conformemente all'ordinanza del 26 novembre 20039 sugli effettivi massimi, restano valide fino alla loro scadenza.

2 Le aziende che, a causa del divieto di usare sottoprodotti della macellazione o di macellerie e resti alimentari a scopo foraggero, non possono procurarsi sottoprodotti di derrate alimentari di cui all'allegato in quantità sufficiente per ottenere una nuova autorizzazione, devono riportare gli effettivi entro il 31 dicembre 2015 a quelli di cui agli articoli 2 e 3 o ai limiti stabiliti nella nuova autorizzazione.

3 Secondo il diritto anteriore le autorizzazioni rilasciate a tempo indeterminato per aziende che forniscono la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate senza cedere concime aziendale a terzi sono valide per 15 anni dal momento dell'autorizzazione.

Allegato

(art. 11 e 24 cpv. 2)

Elenco dei sottoprodotti di derrate alimentari
secondo l'articolo 11

Denominazione

Sottoprodotto della …

SS
(g/kg)

EDS
(MJ/kg)

1. Sottoprodotti provenienti dalla trasformazione del latte:

1.1

Latticello

Fabbricazione del burro

65

1,1

1.2

Latticello 20 %

Fabbricazione del burro

200

3,4

1.3

Latticello 30 %

Fabbricazione del burro

300

5,1

1.4

Scarti di formaggio

Fabbricazione del formaggio

700

17,5

1.5

Siero di latte (=siero)

Fabbricazione del formaggio

1.5.1
Formaggio a pasta dura

60

0,9

1.5.2
Formaggio a pasta molle

53

0,8

1.5.3
Ricotta

60

0,9

1.5.4
Concentrato di siero di latte

-
12 %

120

1,8

-
18 %

180

2,6

-
25 %

250

3,7

1.6

Permeato

Estrazione di proteine a partire da latte scremato o siero di latte

40

0,6

1.7

Miscele ottenute dal risciacquo di prodotti lattieri

Trasformazione del latte

80

1,6

2. Sottoprodotti di derrate alimentari non provenienti dalla trasformazione del latte:

2.1

Amido di frumento liquido

Fabbricazione dell'amido

170

2,7

2.2

Sottoprodotto della
fabbricazione del tofu

Fabbricazione del tofu

200

2,6

2.3

Trebbie di birra fresche

Fabbricazione della birra

220

2.2

2.4

Scarti di verdura /
zuppa di scarti di verdura

Trasformazione della verdura

120

1,7

2.5

Paste

Fabbricazione di paste

675

11.3

2.6

Resti di pane

Fabbricazione di prodotti
da forno

770

13.4

2.7

Resti di pan di spagna e sottoprodotti della panetteria

Fabbricazione di prodotti
da forno

940

17.8

2.8

Scarti di patate

Trasformazione delle patate

150

1,9

2.9

Lieviti

Fabbricazione della
birra/panetteria

100

1,4

2.10

Resti di bevande con
permeato di latte

Fabbricazione di bevande
con permeato di latte

100

1,7

SS = sostanza secca

EDS = energia digeribile suini